Ministero del Lavoro.e delle Politiche Sociali.Dipartimento per le

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Ministero del Lavoro.e delle Politiche Sociali.Dipartimento per le
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Dipartimento per le Politiche del Lavoro e
dell'Occupazione
e Tutela dei Lavoratori
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE
CONDIZIONI DI LAVORO
Roma, 29 settembre 2003
Alle Direzioni Regionali
e Provinciali del lavoro
DIV. VII - Igiene e Sicurezza del Lavoro
Alla Direzione Generale degli
Prot. N°. 21971/PR/OP/PONT/CIRC
Affari Generali delle Risorse Umane
e dell'Attività Ispettiva – Div. VII
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
Alle Provincie Autonome
di Trento e di Bolzano
Alle Organizzazioni rappresentative
dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative
dei lavoratori
LORO SEDI
Oggetto: Art. 30 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – Chiarimenti concernenti la definizione di
"fabbricante" di ponteggi metallici fissi.
E' pervenuto a questa Direzione un quesito da parte dell'ACAI "Associazione fra i costruttori in acciaio
italiani" in relazione alla definizione di fabbricante di ponteggi metallici fissi.
In particolare è stato richiesto l'avviso di questo Ministero in ordine alla possibilità per il titolare
dell'autorizzazione e quindi del fabbricante di cui all'art. 30 comma 2 del D.P.R. n. 164/56 di non costruire in
proprio tutti gli elementi costituenti il ponteggio bensì di ricorrere all'outsourcing per la costruzione di alcuni
elementi.
Come è noto, per ciascun tipo di ponteggio metallico fisso (tubi e giunti, telai prefabbricati, montanti e
traversi prefabbricati) il fabbricante deve chiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la
succitata autorizzazione e nella medesima richiesta deve indicare la propria sede legale e lo stabilimento di
produzione degli elementi costituenti il ponteggio.
In via preliminare si osserva che, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 164/56, le
definizioni di fabbricante e di stabilimento di produzione sono quelle della circolare n. 44/90 di questo
Ministero indicate ai punti 0.2.5 e 0.2.6 e cioè:
·
Per fabbricante si intende la persona fisica o giuridica che produce i ponteggi metallici fissi. Per i
ponteggi metallici fissi costruiti all'estero, le funzioni del fabbricante estero devono essere assunte dal suo
legale rappresentante in Italia che ne commercializza i prodotti. La qualifica di fabbricante deve risultare dal
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
·
Per stabilimento di produzione si intende l'edificio ove, sotto la responsabilità del fabbricante, vengono
costruiti gli elementi strutturali costituenti lo schema funzionale.
Questo Ministero, considerato che l'outsourcing interessa in maniera più o meno predominante i processi
produttivi di molti settori industriali nonché il modo di configurare l'organizzazione delle aziende, le quali
conseguentemente hanno la possibilità di commissionare all'esterno parti anche significative delle proprie
produzioni e/o lavorazioni, ritiene che si possa procedere al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed
all'impiego di ponteggi metallici fissi anche nell'ipotesi in cui non tutti gli elementi siano costruiti dal
fabbricante ma da altri produttori, a condizione che il fabbricante, all'atto della richiesta dell'autorizzazione
ministeriale, dichiari:
a)
di assumere l'intera responsabilità di tutti gli elementi costituenti il ponteggio, attraverso l'apposizione
del proprio marchio;
b)
di detenere tutte le conoscenze tecniche e le competenze tecnologiche necessarie per la realizzazione di
ponteggi conformi alla regolamentazione vigente;
c)
di costruire o di far costruire gli elementi del ponteggio sotto il suo diretto controllo. In particolare, per
i ponteggi a telai prefabbricati ed a montanti e traversi prefabbricati, deve costruire nei propri stabilimenti
almeno gli elementi di seguito indicati:
·
per i ponteggi a telai prefabbricati: telai, diagonali, correnti e parapetti "a telaietto";
·
per i ponteggi a montanti e traversi prefabbricati: montanti, traversi, diagonali e correnti.
Con la suddetta dizione "costruire nei propri stabilimenti almeno gli elementi …" si intende almeno
l'assiemaggio (saldatura, aggraffatura, clincatura, ed altri collegamenti eseguiti per deformazione a freddo)
degli elementi di ponteggio sopra citati.
Giova ricordare che tutti gli elementi costituenti il ponteggio, con particolare riguardo agli elementi di
impalcato metallico, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche costruttive e delle modalità di
realizzazione dei collegamenti, devono, in caso di cambio di produttore, rispettare tutte le caratteristiche
tecnico-dimensionali previste nell'autorizzazione di riferimento ed, in caso contrario, essere oggetto di nuova
specifica richiesta di autorizzazione;
d)
di possedere e di mantenere aggiornate procedure scritte, a disposizione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e degli Organi di Vigilanza, atte a dare adeguata garanzia che gli elementi di
ponteggio costruiti da produttori diversi dal titolare dell'autorizzazione ministeriale siano fabbricati in
condizioni controllate. L'elenco di tali produttori con le sedi dei relativi stabilimenti di produzione sarà
conservato presso la sede del fabbricante e sarà trasmesso a questo Ministero ed alla Direzione Provinciale
del Lavoro territorialmente competente ad ogni eventuale aggiornamento.
Il direttore generale
(dott. Paolo Onelli)
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa A. M. FAVENTI)