i ponteggi i ponteggi

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AULSS N 18
I PONTEGGI
DISCIPLINATI DAL DPR 164/56, E DALLE CIRC.
n° 149 del 22/11/1985 E 21467 del 18/04/1986
ART. 27 DPR 164/56
PONTE
SOTTOPONTE
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un
sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte,
a distanza non superiore a m. 2,50.
PONTI DI SERVIZIO INCOMPLETI O SFORNITI DI
SOTTOPONTE NON POSSONO ESSERE
REALIZZATI
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i
ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore
a cinque giorni.
I PONTEGGI
DISCIPLINATI DAL DPR 164/56, E DALLE CIRC.
n° 149 del 22/11/1985 E 21467 del 18/04/1986
ART. 27 DPR 164/56
PONTE
SOTTOPONTE
E’ AMMESSA DEROGA ALL’ART. 27 PER:
DM 451/88 ART.
È ammessa deroga alla disposizione di cui all'art. 27,
primo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 7
gennaio 1956 , a condizione che il piano di calpestio sia
costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i
traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname
non sia superiore a cm 60 ed in ogni caso l'appoggio degli
impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici.
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
I PONTEGGI
SIA I PONTI CHE I SOTTOPONTI DEVONO ESSERE
PROVVISTI DI IDONEI PARAPETTI E TAVOLE
FERMAPIEDE
Si deve inoltre tener presente che
- fatta eccezione dei casi in cui ciò
sia previsto dalle relative
autorizzazioni - non è consentito
utilizzare elementi facenti parte di
ponteggi di tipo diverso e/o misto,
ancorché trattisi di elementi di
ponteggi autorizzati, a meno che
ciò non sia previsto da uno
specifico progetto, redatto da un
professionista abilitato.
Art. 9. PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei
materiali vengono impastati calcestruzzi o malte o eseguite altre operazioni a carattere
continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3
metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali. Il posto di carico e di manovra degli
argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i
carichi.
I PONTEGGI
Circolare n° 149 del 22/11/1985
Protezione contro la caduta di materiali dall'alto
Le istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio dei
ponteggi contenute nelle autorizzazioni ministeriali,
prevedono la messa in opera di uno o più "parasassi",
capaci di intercettare la caduta di materiali, fissandone
altresì le caratteristiche costruttive.
La chiusura frontale del ponteggio mediante teli recentemente diffusasi nei cantieri - non realizza le
stesse garanzie di sicurezza dei "parasassi" predetti
e, conseguentemente, non può essere ritenuta
sostitutiva delle anzidette protezioni.
Trattasi, comunque, di una misura di sicurezza aggiuntiva - peraltro non prevista
specificatamente da alcuna norma del D.P.R. n. 164/1956 - che può essere adottata a
condizione che non venga modificata la funzione protettiva del "parasassi".
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
I PONTEGGI
Lettera Circolare n° 21467 del 18/04/1986
Protezione contro la caduta di materiali dall'alto
Il punto 3 della circolare in argomento ha preso in considerazione il caso di
parasassi realizzati con apposito impalcato di sicurezza (mantovana) perché
trattasi di protezione la cui garanzia di efficacia è assicurata dalla semplice
corretta realizzazione di schemi già approvati. Viceversa, l'impiego di
graticci, teli, ecc., attesa la estrema diversità dei materiali disponibili, mal si
presta a garantire in modo costante l'efficienza della protezione che così si
realizza. Ciò nonostante, anche se con le dovute cautele da parte
dell'imprenditore, si potrà ricorrere, solo nei casi in cui non sia possibile
adottare il sistema del parasassi, ai sistemi alternativi previsti dall'art. 28,
D.P.R. n. 164/1956 a condizione che:
a) i materiali impiegati e le dimensioni delle maglie siano rispettivamente e sufficientemente
robusti e di dimensioni tali da garantire la sicura intercettazione degli oggetti in caduta;
b) i tubi o graticci siano vincolati in corrispondenza ad ogni piano di ponteggio in modo da non
lasciare spazi liberi tra quest'ultimo ed il telo o graticcio;
c) siano calcolate le azioni sul ponteggio derivanti dall'esposizione al vento di tali superfici,
nonché dal peso proprio. Va da sé che tali calcoli di verifica debbono essere svolti da un
professionista abilitato, e copia di essi deve essere tenuta in cantiere.
OBBLIGO DI PROGETTO, OLTRE AGLI OBBLIGHI ART. 32 DPR 164/56
Circ. n° 149 del 22/11/1985
... la presenza di teli così come di
affissi pubblicitari sul fronte del
ponteggio aumenta la superficie
esposta al vento, il carico dovuto al
proprio peso e, conseguentemente,
la sollecitazione indotta da questo
fattore sulla struttura, rispetto ai
valori presi in considerazione nei
calcoli presentati ai fini
dell'autorizzazione.
Pertanto, non essendo accettabile una valutazione in astratto delle condizioni
di sicurezza senza una apposita verifica di calcolo che tenga conto delle
maggiori sollecitazioni, incombe all'utilizzatore l'obbligo di far predisporre la
predetta verifica, a cura di un professionista abilitato e di tenere copia presso
il cantiere.
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
I PONTEGGI - LE PROTEZIONI (MANTOVANE)
DALLA NORMA UNI HD 1000 ARMONIZZATA
SI RICAVA CHE LE PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DI
MATERIALI E’ REALIZZATA CON SCHERMI PARASASSI,
L’AGGETTO DI QUESTI OLTRE LA FACCIATA ESTERNA
DEL PONTEGGIO NON DEVE ESSERE MINORE DI:
1,20 m PER ALTEZZE DI CADUTA FINO A 12 m
1,50 m PER ALTEZZE DI CADUTA SUPERIORI A 12 m
NORMALMENTE LA DISTANZA TRA I
MONTANTI METALLICI DEVE ESSERE
MINORE O UGUALE A 1,80 m.
TIPOLOGIE DI PONTEGGI (HD 1000)
DALLA NORMA UNI HD 1000 ARMONIZZATA
PONTEGGIO DI MANUTENZIONE:
CARICHI PREVISTI PER LA CLASSE 2 DELLA HD1000
CARICO UNIFORMEMENTE RIPARTITO 1,50 kN/m²
CAR. CONCENT. SU SUP.500X500 mm² 1,50 kN
CAR. CONCENT. SU SUP.200X200 mm² 1,00 kN
PONTEGGIO DI COSTRUZIONE:
CARICHI PREVISTI PER LA CLASSE 4 DELLA HD1000
CARICO UNIFORMEMENTE RIPARTITO 3,00 kN/m²
CAR. CONCENT. SU SUP.500X500 mm² 3,00 kN
CAR. CONCENT. SU SUP.200X200 mm² 1,00 kN
CAR. SU SUPERFICIE PARZIALE
7,50 kN/m²
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
NOMENCLATURA DI UN PONTEGGIO - UNI HD 1000
DIAGONALE ORIZZONTALE
CORRENTE
TRAVERSO
NODO
PUNTO
DI
FISSAGGIO
ELEMENTO
DI ANCORAGGIO
MONTANTE
CORRENTE DI
PARAPETTO
CORRENTE DI
PARAPETTO
INTERMEDIO
DIAGONALE
LONGITUDINALE
FERMAPIEDE
NOMENCLATURA DI UN PONTEGGIO - UNI HD 1000
CONTROVENTO
GRATICCIO DI PROTEZIONE
ELEMENTO DI
IMPALCATO
CONTROVENTAMENTO
TRASVERSALE
BASETTA
REGOLABILE
(A CROCIERA)
BASETTA FISSA
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
NOMENCLATURA DI UN PONTEGGIO - UNI HD 1000
ART. 20 DPR164/56
L'altezza dei
montanti deve
superare di almeno
metri 1,20 l'ultimo
impalcato o il piano
di gronda.
MENSOLE
CORRENTE A
TRALICCIO
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE
Art. 20. DISPOSIZIONI DEI MONTANTI
Il ponteggio deve essere
efficacemente ancorato alla
costruzione almeno in
corrispondenza ad ogni due
piani di ponteggio e ad ogni
due montanti, con
disposizione di ancoraggi a
rombo.
..... gli ancoraggi devono
essere distribuiti (almeno un
ancoraggio ogni 22 metri
quadrati) e realizzati
conformemente alle
indicazioni riportate negli
schemi tipo o con soluzioni
di pari efficacia;
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
PONTEGGI - OBBLIGHI DI PROGETTO
Art. 32. PROGETTO
I ponteggi metallici di altezza
superiore a 20 metri e le altre opere
provvisionali, costituite da elementi
metallici, o di notevole importanza e
complessità in rapporto alle loro
dimensioni ed ai sovraccarichi,
devono essere eretti in base ad un
progetto comprendente:
1) calcolo eseguito secondo le
istruzioni approvate
nell'autorizzazione ministeriale;
2) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di
legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il
ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione. Copia
dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 e copia del progetto e dei disegni
esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli ispettorati del lavoro, nei
cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma.
ROBUSTEZZA DEI PARAPETTI - UNI HD 1000
UN PARAPETTO QUALE CHE SIA LA SUA LUNGHEZZA, DEVE RESISTERE
SEPARATAMENTE AD:
A) UN CARICO CONCENTRATO DI 0,3 kN SENZA FRECCIA ELASTICA SUPERIORE A
35 mm.
F = CIRCA 30 kG
3,5 cm
B) UN CARICO CONTENTRATO DI 1,25 kN SENZA ROTTURA O DISASSEMBLAGGIO
E SENZA CHE SI PRODUCA SPOSTAMENTO IN OGNI PUNTO SUPERIORE A 200 mm
RISPETTO LA POSIZIONE INIZIALE.
F = CIRCA 125 kG
20 cm
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
GLI STESSI CRITERI POSSONO
ESSERE ADOTTATI PER
VALUTARE LA RESISTENZA
DELLE RINGHIERE O ALTRI
PARAPETTI
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AULSS N 18
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE
LA SPORGENZA DEI
MONTANTI DELLE SCALE
DEVE ESSERE UN METRO
OLTRE IL PIANO DI
ACCESSO
IL PASSAGGIO SUL
TAVOLATO DELLE SCALE
DEVE ESSERE PROTETTO
CON PARAPETTI NORMALI
LE SCALE A MANO USATE PER L’ACCESSO AI VARI PIANI DEI PONTEGGI E
DELLE IMPALCATURE NON DEVONO ESSERE POSTE L’UNA IN
PROSECUZIONE DELL’ALTRA
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE
NO
NO
ART. 35 DPR 164/56 BASE DEL MONTANTE
PIASTRA A SUPERFICIE PIANA DI AREA =>18 VOLTE LA SUPERFICIE
DEL POLIGONO INSCRITTO ALLA SEZIONE DEL MONTANTE STESSO.
DEVE APPOGGIARE STABILMENTE SU UNA PARTE SOLIDA DEL TERRENO TRAMITE UN
SISTEMA APPOSITO PER DISTRIBUIRE IL CARICO
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE
ART36 DPR
164/56
POSSONO ESSERE FATTI CON ELEMENTI A TUBI E GIUNTI OPPURE CON ELEMENTI A TELAI
PREFABBRICATI.ART. DISTANZA MAX. DEI MONTANTI DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO M. 1,80
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE
IMPALCATI E PONTI DI SERVIZIO.
LE PASSERELLE, LE ANDATOIE, CHE SIANO
POSTI AD UNA ALTEZZA MAGGIORE DI 2 m.
DEVONO ESSERE PROVVISTI SU TUTTI I LATI
VERSO IL VUOTO DI UN ROBUSTO
PARAPETTO COSTITUITO DA UNO O PIU’
CORRENTI PARALLELI ALL’INTAVOLATO IL
CUI MARGINE SUPERIORE SIA POSTO A
MENO DI UN 1 m. DAL PIANO DI CALPESTIO E
DI UNA TAVOLA FERMAPIEDE ALTA NON
MENO DI 20 cm., MESSA DI COSTA ED
ADERENTE AL TAVOLATO.
CORRENTI
APPLICATI NELLA
PARTE INTERNA
DEI MONTANTI
E’ AMMESSA LA
RIMOZIONE DEL FERMAPIEDE
SOLO PER I LAVORI DI FINITURA
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
=> 1m
< 20 cm
OPERA IN COSTRUZIONE
ART. 24 DPR 164/56
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AULSS N 18
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE
Art. 23. INTAVOLATI DPR164/56
Le tavole costituenti il
piano di calpestio di ponti,
passerelle, andatoie ed
impalcati di servizio
devono avere le fibre con
andamento parallelo
all'asse, spessore
adeguato al carico da
sopportare ed in ogni caso
non minore di 4 centimetri,
e larghezza non minore di
20 centimetri
40cm
20 cm
20 cm
Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. Le
tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità
devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri. Le tavole
devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE
CORRENTE
40cm
CORRENTE
1m
40cm
FERMAPIEDE
20cm
IMPALCATO
Art. 29. ANDATOIE E PASSERELLE
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di
lavoratori, e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali.La loro pendenza non deve essere maggiore del 50
per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli;
sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un
uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole
fermapiede.
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
PONTEGGI METALLICI A MONTANTE
CORRENTE
60cm
1m
FERMAPIEDE
40cm
IMPALCATO
EVENTUALE ESECUZIONE ALTERNATIVA, IN OGNI CASO ATTENERSI AGLI
SCHEMI DEL FABBRICANTE O DEL PROGETTISTA SE ESISTENTI
PROTEZIONE DEI CORNICIONI
BORDO SUPERIORE DEL PARAPETTO:
ALMENO 50 cm. SOPRA IL FILO DI
GRONDA
DISTANZE TRA
CORRENTI: NON PIU’ DI
30-35 cm.
ALTEZZA DELL’ARRESTO
INFERIORE: ALMENO FINO
ALL’INCONTRO DELLA
VERTICALE COL
PROLUNGAMENTO DELLA
LINEA DI PENDENZA DEL
TETTO
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
QUOTA SOTTO
IL CORNICIONE
NON PIU’ DI
30 cm.
LARGHEZZA OLTRE
IL FILO DI GRONDA:
ALMENO 60 cm.
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AULSS N 18
ROBUSTEZZA DEI PARAPETTI - UNI HD 1000
UN PARAPETTO QUALE CHE SIA LA SUA LUNGHEZZA, DEVE RESISTERE
SEPARATAMENTE AD:
A) UN CARICO CONCENTRATO DI 0,3 kN SENZA FRECCIA ELASTICA SUPERIORE A
35 mm.
F = CIRCA 30 kG
3,5 cm
B) UN CARICO CONTENTRATO DI 1,25 kN SENZA ROTTURA O DISASSEMBLAGGIO
E SENZA CHE SI PRODUCA SPOSTAMENTO IN OGNI PUNTO SUPERIORE A 200 mm
RISPETTO LA POSIZIONE INIZIALE.
F = CIRCA 125 kG
20 cm
GLI STESSI CRITERI POSSONO
ESSERE ADOTTATI PER
VALUTARE LA RESISTENZA
DELLE RINGHIERE O ALTRI
PARAPETTI
PONTI SU CAVALLETTI
Art. 51. DPR 164/56
S max <= 20 cm.
ALTEZZA MAX <2m
L.min 0,90 m.
SE SPROVVISTI DI
PARAPETTO DEVONO
ESSERE UTILIZZATI
SOLO ALL’INTERNO
Dmax 3,60 m.
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da
eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore a m. 2 e non devono essere
montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali
e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. La distanza massima tra due cavalletti
consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4. Se
si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza
dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene
accostate fra loro ed a non presentare parti in isbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai
cavalletti di appoggio.
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
PONTI A SBALZO
ART 25 DPR 164/56
l'intavolato deve essere composto
con tavole a stretto contatto, senza
interstizi che lascino passare
materiali minuti, e il parapetto del
ponte deve essere pieno;
quest'ultimo può essere limitato al
solo ponte inferiore nel caso di più
ponti sovrapposti;
L MAX 1,20 m
Art. 5. DPR 164/56 LUOGHI DI TRANSITO
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve
essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o
cautele adeguate.
PONTI A SBALZO
Art. 5. LUOGHI DI TRANSITO
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve
essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o
cautele adeguate.
Art. 25. PONTI A SBALZO
l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati
all'interno a parte stabile dell'edificio, ricorrendo eventualmente
all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come
ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere
altrimenti;
1.20 m
0,20 m
1.00 m
LA PARTE INTERNA DEI TRAVERSI
DEVE AVERE UNA LUNGHEZZA NON
MINORE DEL DOPPIO DELLA
SPORGENZA LIBERA
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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AULSS N 18
PONTI A SBALZO
LMAX 1,20 m.
Art. 25. PONTI A SBALZO
i traversi devono poggiare su strutture
e materiali resistenti;
le parti interne dei traversi devono
essere collegate rigidamente fra di
loro con due robusti correnti, di cui
uno applicato contro il lato interno del
muro o dei pilastri e l'altro alle
estremità dei traversi in modo da
impedire qualsiasi spostamento.
Art. 26. MENSOLE METALLICHE
Nei ponteggi a sbalzo possono essere
usati sistemi di mensole metalliche,
purché gli elementi fissi portanti siano
applicati alla costruzione con bulloni
passanti trattenuti dalla parte interna
da dadi e controdadi su piastra o da
chiavella oppure con altri dispositivi
che offrano piena garanzia di
resistenza.
TORRI MOBILI DA LAVORO
NORMA DI RIFERIMENTO UNI HD 1004
DPR 547/55 DPR 164/56
SONO STRUTTURE DA PONTEGGIO CHE:
•
•
•
•
•
•
•
•
SONO COMPOSTE DA ELEMENTI PREFABBRICATI
POSSONO ESSERE SPOSTATE MANUALMENTE SU UN SUOLO COMPATTO E
LIVELLATO
DISPONGONO DI UNA STABILITA’ PROPRIA
PRESENTANO UNO O PIU’ IMPALCATI DI LAVORO
PRESENTANO NORMALMENTE QUATTRO PIEDINI ED ALMENO QUATTRO
RUOTE GIREVOLI
POSSONO AVERE DEI PIEDINI REGOLABILI, INCORPORATI NELLA STRUTTURA AL FINE DI
LIVELLARE IRREGOLARITA’ E PENDENZE DEL TERRENO. i PIEDINI REGOLABILI POSSONO ESSERE
DOTATI DI RUOTA DIREVOLE O DI PIASTRA DI APPOGGIO
SCALA A RAMPA: E’ UN MEZZO DI ACCESSO CHE VIENE UTILIZZATO FREQUENTEMENTE, ANCHE DA
PERSONE CHE TRASPORTANO MEZZI.
SCALA A GRADINI: E’ UN MEZZO DI ACCESSO CHE VIENE UTILIZZATO MENO FREQUENTEMENTE, DA
PERSONECHE NON TRASPORTANO ATTREZZI(ECCETTO UTENSILI LEGGERI, COME PER ESEMPIO
CACCIAVITE, PENNELLO O METRO)
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
14
AULSS N 18
TORRI MOBILI DA LAVORO
Art. 30. DPR 164/56
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED
ALL'IMPIEGO
La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui
strutture portanti sono costituite totalmente o
parzialmente da elementi metallici sono
disciplinati dalle norme del presente capo. Per
ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante
deve chiedere al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego,
corredando la domanda di una relazione nella
quale devono essere specificati gli elementi di cui
all'articolo seguente.
Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la
Commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547.
Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante
copia conforme della autorizzazione di cui ai comma precedenti e delle istruzioni e
schemi elencati ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell'articolo seguente.
TORRI MOBILI DA LAVORO
IL COSTRUTTORE DEVE SPECIFICARE NEI
DOCUMENTI FORNITI CON IL PONTEGGIO:
•NOME E INDIRIZZO DEL FORNITORE O DEL COSTRUTTORE
•CLASSE DEL PONTEGGIO SECONDO IL CARICO
AMMISSIBILE ED IL NUMERO DI IMPALCATI CHE POSSONO
ESSERE SOTTOPOSTI A CARICO
•EVENTUALE ALTEZZA AMMISSIBILE PER CONDIZIONI
DIFFERENTI
•PESO E DIMENSIONI DI BASE DEI COMPONENTI
•DATI RELATIVI ALLA EVENTUALE ZAVORRA EISTRUZIONI
PER L’ANCORAGGIO
•ZAVORRA MAX AMMISSIBILE
•ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO COMPRESA
L’INDICAZIONE DEI COMPONENTI NECESSARI A QUESTO
SCOPO
•ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEI COMPONENTI SIA
IN USO SIA IN MAGAZZINAGGIO
•PIU’ LE ISTRUZIONI DI IMPIEGO.
COPIA DI QUESTA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTE PER
GLI UTILIZZATORI E VERIFICABILE DAGLI ORGANI ISPETTIVI PRESSO IL
LUOGO DOVE IL PONTEGGIO E’ IN USO.
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
15
AULSS N 18
TORRI MOBILI DA LAVORO
GLI ANCORAGGI DEI PONTEGGI FISSI O
MOBILI DEVONO ESSERE ESEGUITI SECONDO
LE INDICAZIONI DATE DAL COSTRUTTORE O
PROGETTISTA.
EVENTUALMENTE SI RICORDA CHE:
ALL’ART 20 DEL DPR 164/56 SI STABILISCE
CHE:
La distanza tra due montanti consecutivi non deve
essere superiore a m. 3,60; può essere consentita una
maggiore distanza quando ciò sia richiesto da
evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal
caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto
redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai
relativi calcoli di stabilità.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno
in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti,
con disposizione di ancoraggi a rombo.
TORRI MOBILI DA LAVORO
LARGHEZZA MINIMA DELL’IMPALCATO:
•
•
LA LARGHEZZA MINIMA DELL’IMPALCATO DEVE ESSERE 600 mm
LA LUNGHEZZA MINIMA DEVE ESSERE 1.000 mm.
QUESTE DIMENSIONI MINIME VALGONO PER LAVORI EFFETTUATI IN
POSIZIONE ERETTA. PER ALTRE POSIZIONI DI LAVORO E SECONDO IL TIPO DI
OSTACOLI (IMMAGAZZINAGGIO) E DI ATTREZZI, L’IMPALCATO DOVREBBE
PRESENTARE LARGHEZZA MAGGIORE.
ALTRO
• L’ALTEZZA MINIMA TRA GLI IMPALCATI DEVE ESSERE DI 1,90 m.
• L’ALTEZZA MINIMA TRA GLI IMPALCATI E LA STRUTTURA DI SOSTEGNO
DELL’IMPALCATO SUPERIORE NON DEVE ESSERE MINORE DI 1,75 m.
• PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEVE ESSERE
POSSIBILE FISSARE IMPALCATI CON DISTANZE VERTICALI TRA GLI
IMPALCATI NON MAGGIORI DI 2,10 m.
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
16
AULSS N 18
TORRI MOBILI DA LAVORO
Art. 38. NORME PARTICOLARI
AI PONTI METALLICI
Le tavole che costituiscono
l'impalcato devono essere
fissate in modo che non
possano scivolare sui traversi
metallici.
E' fatto divieto di gettare
dall'alto gli elementi metallici
del ponte.
E' fatto divieto di salire e
scendere lungo i montanti.
Per i ponteggi metallici
valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni relative ai
ponteggi in legno.
TORRI MOBILI DA LAVORO
MONTANDO E
SMONTANDO UNA
SEZIONE SUPERIORE
TENERSI SEMPRE
IDONEAMENTE ANCORATI
CON CINTURE DI
SICUREZZA A PARTI
STABILI O FISSE ALLA
SEZIONE
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AULSS N 18
TORRI MOBILI DA LAVORO
NON AGGIUNGERE MAI SEZIONI
SUCCESSIVE FINCHE’ NON SI SIA
BLOCCATA LA PRECEDENTE
E’ VIETATO APPLICARE
SOVRASTRUTTURE NON
PREDISPOSTE DAL
COSTRUTTORE
TORRI MOBILI DA LAVORO
ACCESSO AGLI IMPALCATI:
L’ACCESSO AGLI IMPALCATI DEVE AVVENIRE MEDIANTE UNA SCALA A
RAMPA, UNA SCALA A GRADINI, UNA SCALA A PIOLI INCLINATA O
VERTICALE, CHE COSTITUISCE UN COMPONENTE DELLA STRUTTURA.
LE SCALE DEVONO ESSERE ASSICURATE CONTRO IL DISTACCO
ACCIDENTALE, NON POSSONO POGGIARE SUL PAVIMENTO, DEVONO
PRESENTARE UNA DISTANZA MASSIMA DI 400 mm DALLA SUPERFICIE DEL
SUOLO AL PRIMO GRADINO O PIOLO.
L’ALTEZZA MINIMA PER GLI ACCESSI, MISURATA TRA I GRADINI O PIOLI E LA
STRUTTURA DI SOSTEGNO SOPRASTANTE NON PUO’ ESSERE MINORE DI
1,75m.
LE APERTURE DI ACCESSO ALL’INTERNO DELL’IMPALCATO DEVONO
ESSERE DOTATE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA. LE
DIMENSIONI DELL’APERTURA DEVONO ESSERE CONTENUTE AL MINIMO
POSSIBILE, MA NON MINORE DI 0,40m DI LARGHEZZA E 0,60 DI LUNGHEZZA
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
18
AULSS N 18
TORRI MOBILI DA LAVORO
E’ VIETATO ARRAMPICARSI O
SOSTARE SULLE TRAVERSE, SUI
MONTANTI.
SI DEVE ACCEDERE SEMPRE AL
PIANO DI LAVORO SERVENDOSI DEI
MEZZI PREDISPOSTI DAL
COSTRUTTORE
USARE L’IMPALCATURA CON
REGOLARE GABBIA DI
PROTEZIONE PER SCALE POSTE
IN VERTICALE
TORRI MOBILI DA LAVORO
IN ALTERNATIVA ALLE
SCALE PROTETTE DA
CADUTA POSSONO
ESSERE UTILIZZATE
CINTURE DI SICUREZZA
CON FUNE DI TRATTENUTA.
LA PORTATA MASSIMA
COMPRESA LA PERSONA
200 KG !!!
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
19
AULSS N 18
TORRI MOBILI DA LAVORO
E’ VIETATO !!!
SPOSTARE LA STRUTTURA
QUANDO SU DI ESSA SI TROVINO
OPERATORI O CARICHI
CONTROLLARE SCRUPOLOSAMENTE
GLI ELEMENTI DELLA STRUTTURA
SOSTITUENDO QUELLI DEFORMATI O
DANNEGGIATI
TORRI MOBILI DA LAVORO
I PIANI DI LAVORO, CON O
SENZA BOTOLA, DEVONO
ESSERE COMPLETI DI TAVOLE
FERMAPIEDE E SEMPRE
RISPONDENTI ALLE
NORMATIVE DI LEGGE
SE NON FORNITE ISTRUZIONI
DIVERSE DAL COSTRUTTORE
ATTENERSI AGLI ART. 26/27
DPR 547/55 E 23, 24, 38 DEL DPR
164/56.
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
20
AULSS N 18
UTILIZZO DI PONTEGGI
MENO DI 5 m.
E’ VIETATO
AVVICINARE O USARE
IMPALCATURE A LINEE
ELETTRICHE AEREE A
MENO DI
5 METRI DI
DISTANZA
METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE
PROVVISIONALI
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