i ponteggi i ponteggi
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AULSS N 18 I PONTEGGI DISCIPLINATI DAL DPR 164/56, E DALLE CIRC. n° 149 del 22/11/1985 E 21467 del 18/04/1986 ART. 27 DPR 164/56 PONTE SOTTOPONTE Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50. PONTI DI SERVIZIO INCOMPLETI O SFORNITI DI SOTTOPONTE NON POSSONO ESSERE REALIZZATI La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. I PONTEGGI DISCIPLINATI DAL DPR 164/56, E DALLE CIRC. n° 149 del 22/11/1985 E 21467 del 18/04/1986 ART. 27 DPR 164/56 PONTE SOTTOPONTE E’ AMMESSA DEROGA ALL’ART. 27 PER: DM 451/88 ART. È ammessa deroga alla disposizione di cui all'art. 27, primo comma, del decreto presidenziale n. 164 del 7 gennaio 1956 , a condizione che il piano di calpestio sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli impalcati in legname non sia superiore a cm 60 ed in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno avvenga almeno su tre traversi metallici. METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 1 AULSS N 18 I PONTEGGI SIA I PONTI CHE I SOTTOPONTI DEVONO ESSERE PROVVISTI DI IDONEI PARAPETTI E TAVOLE FERMAPIEDE Si deve inoltre tener presente che - fatta eccezione dei casi in cui ciò sia previsto dalle relative autorizzazioni - non è consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorché trattisi di elementi di ponteggi autorizzati, a meno che ciò non sia previsto da uno specifico progetto, redatto da un professionista abilitato. Art. 9. PROTEZIONE DEI POSTI DI LAVORO Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi o malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. I PONTEGGI Circolare n° 149 del 22/11/1985 Protezione contro la caduta di materiali dall'alto Le istruzioni per il montaggio, l'impiego e lo smontaggio dei ponteggi contenute nelle autorizzazioni ministeriali, prevedono la messa in opera di uno o più "parasassi", capaci di intercettare la caduta di materiali, fissandone altresì le caratteristiche costruttive. La chiusura frontale del ponteggio mediante teli recentemente diffusasi nei cantieri - non realizza le stesse garanzie di sicurezza dei "parasassi" predetti e, conseguentemente, non può essere ritenuta sostitutiva delle anzidette protezioni. Trattasi, comunque, di una misura di sicurezza aggiuntiva - peraltro non prevista specificatamente da alcuna norma del D.P.R. n. 164/1956 - che può essere adottata a condizione che non venga modificata la funzione protettiva del "parasassi". METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 2 AULSS N 18 I PONTEGGI Lettera Circolare n° 21467 del 18/04/1986 Protezione contro la caduta di materiali dall'alto Il punto 3 della circolare in argomento ha preso in considerazione il caso di parasassi realizzati con apposito impalcato di sicurezza (mantovana) perché trattasi di protezione la cui garanzia di efficacia è assicurata dalla semplice corretta realizzazione di schemi già approvati. Viceversa, l'impiego di graticci, teli, ecc., attesa la estrema diversità dei materiali disponibili, mal si presta a garantire in modo costante l'efficienza della protezione che così si realizza. Ciò nonostante, anche se con le dovute cautele da parte dell'imprenditore, si potrà ricorrere, solo nei casi in cui non sia possibile adottare il sistema del parasassi, ai sistemi alternativi previsti dall'art. 28, D.P.R. n. 164/1956 a condizione che: a) i materiali impiegati e le dimensioni delle maglie siano rispettivamente e sufficientemente robusti e di dimensioni tali da garantire la sicura intercettazione degli oggetti in caduta; b) i tubi o graticci siano vincolati in corrispondenza ad ogni piano di ponteggio in modo da non lasciare spazi liberi tra quest'ultimo ed il telo o graticcio; c) siano calcolate le azioni sul ponteggio derivanti dall'esposizione al vento di tali superfici, nonché dal peso proprio. Va da sé che tali calcoli di verifica debbono essere svolti da un professionista abilitato, e copia di essi deve essere tenuta in cantiere. OBBLIGO DI PROGETTO, OLTRE AGLI OBBLIGHI ART. 32 DPR 164/56 Circ. n° 149 del 22/11/1985 ... la presenza di teli così come di affissi pubblicitari sul fronte del ponteggio aumenta la superficie esposta al vento, il carico dovuto al proprio peso e, conseguentemente, la sollecitazione indotta da questo fattore sulla struttura, rispetto ai valori presi in considerazione nei calcoli presentati ai fini dell'autorizzazione. Pertanto, non essendo accettabile una valutazione in astratto delle condizioni di sicurezza senza una apposita verifica di calcolo che tenga conto delle maggiori sollecitazioni, incombe all'utilizzatore l'obbligo di far predisporre la predetta verifica, a cura di un professionista abilitato e di tenere copia presso il cantiere. METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 3 AULSS N 18 I PONTEGGI - LE PROTEZIONI (MANTOVANE) DALLA NORMA UNI HD 1000 ARMONIZZATA SI RICAVA CHE LE PROTEZIONI CONTRO LA CADUTA DI MATERIALI E’ REALIZZATA CON SCHERMI PARASASSI, L’AGGETTO DI QUESTI OLTRE LA FACCIATA ESTERNA DEL PONTEGGIO NON DEVE ESSERE MINORE DI: 1,20 m PER ALTEZZE DI CADUTA FINO A 12 m 1,50 m PER ALTEZZE DI CADUTA SUPERIORI A 12 m NORMALMENTE LA DISTANZA TRA I MONTANTI METALLICI DEVE ESSERE MINORE O UGUALE A 1,80 m. TIPOLOGIE DI PONTEGGI (HD 1000) DALLA NORMA UNI HD 1000 ARMONIZZATA PONTEGGIO DI MANUTENZIONE: CARICHI PREVISTI PER LA CLASSE 2 DELLA HD1000 CARICO UNIFORMEMENTE RIPARTITO 1,50 kN/m² CAR. CONCENT. SU SUP.500X500 mm² 1,50 kN CAR. CONCENT. SU SUP.200X200 mm² 1,00 kN PONTEGGIO DI COSTRUZIONE: CARICHI PREVISTI PER LA CLASSE 4 DELLA HD1000 CARICO UNIFORMEMENTE RIPARTITO 3,00 kN/m² CAR. CONCENT. SU SUP.500X500 mm² 3,00 kN CAR. CONCENT. SU SUP.200X200 mm² 1,00 kN CAR. SU SUPERFICIE PARZIALE 7,50 kN/m² METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 4 AULSS N 18 NOMENCLATURA DI UN PONTEGGIO - UNI HD 1000 DIAGONALE ORIZZONTALE CORRENTE TRAVERSO NODO PUNTO DI FISSAGGIO ELEMENTO DI ANCORAGGIO MONTANTE CORRENTE DI PARAPETTO CORRENTE DI PARAPETTO INTERMEDIO DIAGONALE LONGITUDINALE FERMAPIEDE NOMENCLATURA DI UN PONTEGGIO - UNI HD 1000 CONTROVENTO GRATICCIO DI PROTEZIONE ELEMENTO DI IMPALCATO CONTROVENTAMENTO TRASVERSALE BASETTA REGOLABILE (A CROCIERA) BASETTA FISSA METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 5 AULSS N 18 NOMENCLATURA DI UN PONTEGGIO - UNI HD 1000 ART. 20 DPR164/56 L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda. MENSOLE CORRENTE A TRALICCIO PONTEGGI METALLICI A MONTANTE Art. 20. DISPOSIZIONI DEI MONTANTI Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo. ..... gli ancoraggi devono essere distribuiti (almeno un ancoraggio ogni 22 metri quadrati) e realizzati conformemente alle indicazioni riportate negli schemi tipo o con soluzioni di pari efficacia; METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 6 AULSS N 18 PONTEGGI - OBBLIGHI DI PROGETTO Art. 32. PROGETTO I ponteggi metallici di altezza superiore a 20 metri e le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente: 1) calcolo eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale; 2) disegno esecutivo. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 30 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli ispettorati del lavoro, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma. ROBUSTEZZA DEI PARAPETTI - UNI HD 1000 UN PARAPETTO QUALE CHE SIA LA SUA LUNGHEZZA, DEVE RESISTERE SEPARATAMENTE AD: A) UN CARICO CONCENTRATO DI 0,3 kN SENZA FRECCIA ELASTICA SUPERIORE A 35 mm. F = CIRCA 30 kG 3,5 cm B) UN CARICO CONTENTRATO DI 1,25 kN SENZA ROTTURA O DISASSEMBLAGGIO E SENZA CHE SI PRODUCA SPOSTAMENTO IN OGNI PUNTO SUPERIORE A 200 mm RISPETTO LA POSIZIONE INIZIALE. F = CIRCA 125 kG 20 cm METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI GLI STESSI CRITERI POSSONO ESSERE ADOTTATI PER VALUTARE LA RESISTENZA DELLE RINGHIERE O ALTRI PARAPETTI 7 AULSS N 18 PONTEGGI METALLICI A MONTANTE LA SPORGENZA DEI MONTANTI DELLE SCALE DEVE ESSERE UN METRO OLTRE IL PIANO DI ACCESSO IL PASSAGGIO SUL TAVOLATO DELLE SCALE DEVE ESSERE PROTETTO CON PARAPETTI NORMALI LE SCALE A MANO USATE PER L’ACCESSO AI VARI PIANI DEI PONTEGGI E DELLE IMPALCATURE NON DEVONO ESSERE POSTE L’UNA IN PROSECUZIONE DELL’ALTRA PONTEGGI METALLICI A MONTANTE NO NO ART. 35 DPR 164/56 BASE DEL MONTANTE PIASTRA A SUPERFICIE PIANA DI AREA =>18 VOLTE LA SUPERFICIE DEL POLIGONO INSCRITTO ALLA SEZIONE DEL MONTANTE STESSO. DEVE APPOGGIARE STABILMENTE SU UNA PARTE SOLIDA DEL TERRENO TRAMITE UN SISTEMA APPOSITO PER DISTRIBUIRE IL CARICO METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 8 AULSS N 18 PONTEGGI METALLICI A MONTANTE ART36 DPR 164/56 POSSONO ESSERE FATTI CON ELEMENTI A TUBI E GIUNTI OPPURE CON ELEMENTI A TELAI PREFABBRICATI.ART. DISTANZA MAX. DEI MONTANTI DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO M. 1,80 PONTEGGI METALLICI A MONTANTE IMPALCATI E PONTI DI SERVIZIO. LE PASSERELLE, LE ANDATOIE, CHE SIANO POSTI AD UNA ALTEZZA MAGGIORE DI 2 m. DEVONO ESSERE PROVVISTI SU TUTTI I LATI VERSO IL VUOTO DI UN ROBUSTO PARAPETTO COSTITUITO DA UNO O PIU’ CORRENTI PARALLELI ALL’INTAVOLATO IL CUI MARGINE SUPERIORE SIA POSTO A MENO DI UN 1 m. DAL PIANO DI CALPESTIO E DI UNA TAVOLA FERMAPIEDE ALTA NON MENO DI 20 cm., MESSA DI COSTA ED ADERENTE AL TAVOLATO. CORRENTI APPLICATI NELLA PARTE INTERNA DEI MONTANTI E’ AMMESSA LA RIMOZIONE DEL FERMAPIEDE SOLO PER I LAVORI DI FINITURA METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI => 1m < 20 cm OPERA IN COSTRUZIONE ART. 24 DPR 164/56 9 AULSS N 18 PONTEGGI METALLICI A MONTANTE Art. 23. INTAVOLATI DPR164/56 Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri 40cm 20 cm 20 cm Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su quattro traversi; le loro estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti. PONTEGGI METALLICI A MONTANTE CORRENTE 40cm CORRENTE 1m 40cm FERMAPIEDE 20cm IMPALCATO Art. 29. ANDATOIE E PASSERELLE Le andatoie devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali.La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole fermapiede. METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 10 AULSS N 18 PONTEGGI METALLICI A MONTANTE CORRENTE 60cm 1m FERMAPIEDE 40cm IMPALCATO EVENTUALE ESECUZIONE ALTERNATIVA, IN OGNI CASO ATTENERSI AGLI SCHEMI DEL FABBRICANTE O DEL PROGETTISTA SE ESISTENTI PROTEZIONE DEI CORNICIONI BORDO SUPERIORE DEL PARAPETTO: ALMENO 50 cm. SOPRA IL FILO DI GRONDA DISTANZE TRA CORRENTI: NON PIU’ DI 30-35 cm. ALTEZZA DELL’ARRESTO INFERIORE: ALMENO FINO ALL’INCONTRO DELLA VERTICALE COL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA DI PENDENZA DEL TETTO METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI QUOTA SOTTO IL CORNICIONE NON PIU’ DI 30 cm. LARGHEZZA OLTRE IL FILO DI GRONDA: ALMENO 60 cm. 11 AULSS N 18 ROBUSTEZZA DEI PARAPETTI - UNI HD 1000 UN PARAPETTO QUALE CHE SIA LA SUA LUNGHEZZA, DEVE RESISTERE SEPARATAMENTE AD: A) UN CARICO CONCENTRATO DI 0,3 kN SENZA FRECCIA ELASTICA SUPERIORE A 35 mm. F = CIRCA 30 kG 3,5 cm B) UN CARICO CONTENTRATO DI 1,25 kN SENZA ROTTURA O DISASSEMBLAGGIO E SENZA CHE SI PRODUCA SPOSTAMENTO IN OGNI PUNTO SUPERIORE A 200 mm RISPETTO LA POSIZIONE INIZIALE. F = CIRCA 125 kG 20 cm GLI STESSI CRITERI POSSONO ESSERE ADOTTATI PER VALUTARE LA RESISTENZA DELLE RINGHIERE O ALTRI PARAPETTI PONTI SU CAVALLETTI Art. 51. DPR 164/56 S max <= 20 cm. ALTEZZA MAX <2m L.min 0,90 m. SE SPROVVISTI DI PARAPETTO DEVONO ESSERE UTILIZZATI SOLO ALL’INTERNO Dmax 3,60 m. I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4. Se si usano tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in isbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 12 AULSS N 18 PONTI A SBALZO ART 25 DPR 164/56 l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest'ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti; L MAX 1,20 m Art. 5. DPR 164/56 LUOGHI DI TRANSITO Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. PONTI A SBALZO Art. 5. LUOGHI DI TRANSITO Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. Art. 25. PONTI A SBALZO l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20; i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio, ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti; 1.20 m 0,20 m 1.00 m LA PARTE INTERNA DEI TRAVERSI DEVE AVERE UNA LUNGHEZZA NON MINORE DEL DOPPIO DELLA SPORGENZA LIBERA METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 13 AULSS N 18 PONTI A SBALZO LMAX 1,20 m. Art. 25. PONTI A SBALZO i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti; le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento. Art. 26. MENSOLE METALLICHE Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purché gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano piena garanzia di resistenza. TORRI MOBILI DA LAVORO NORMA DI RIFERIMENTO UNI HD 1004 DPR 547/55 DPR 164/56 SONO STRUTTURE DA PONTEGGIO CHE: • • • • • • • • SONO COMPOSTE DA ELEMENTI PREFABBRICATI POSSONO ESSERE SPOSTATE MANUALMENTE SU UN SUOLO COMPATTO E LIVELLATO DISPONGONO DI UNA STABILITA’ PROPRIA PRESENTANO UNO O PIU’ IMPALCATI DI LAVORO PRESENTANO NORMALMENTE QUATTRO PIEDINI ED ALMENO QUATTRO RUOTE GIREVOLI POSSONO AVERE DEI PIEDINI REGOLABILI, INCORPORATI NELLA STRUTTURA AL FINE DI LIVELLARE IRREGOLARITA’ E PENDENZE DEL TERRENO. i PIEDINI REGOLABILI POSSONO ESSERE DOTATI DI RUOTA DIREVOLE O DI PIASTRA DI APPOGGIO SCALA A RAMPA: E’ UN MEZZO DI ACCESSO CHE VIENE UTILIZZATO FREQUENTEMENTE, ANCHE DA PERSONE CHE TRASPORTANO MEZZI. SCALA A GRADINI: E’ UN MEZZO DI ACCESSO CHE VIENE UTILIZZATO MENO FREQUENTEMENTE, DA PERSONECHE NON TRASPORTANO ATTREZZI(ECCETTO UTENSILI LEGGERI, COME PER ESEMPIO CACCIAVITE, PENNELLO O METRO) METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 14 AULSS N 18 TORRI MOBILI DA LAVORO Art. 30. DPR 164/56 AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ALL'IMPIEGO La costruzione e l'impiego dei ponteggi le cui strutture portanti sono costituite totalmente o parzialmente da elementi metallici sono disciplinati dalle norme del presente capo. Per ciascun tipo di ponteggio metallico il fabbricante deve chiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente. Il Ministero decide in merito alle domande, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la Commissione consultiva prevista dall'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare dal fabbricante copia conforme della autorizzazione di cui ai comma precedenti e delle istruzioni e schemi elencati ai numeri 4, 5, 6, e 7 dell'articolo seguente. TORRI MOBILI DA LAVORO IL COSTRUTTORE DEVE SPECIFICARE NEI DOCUMENTI FORNITI CON IL PONTEGGIO: •NOME E INDIRIZZO DEL FORNITORE O DEL COSTRUTTORE •CLASSE DEL PONTEGGIO SECONDO IL CARICO AMMISSIBILE ED IL NUMERO DI IMPALCATI CHE POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A CARICO •EVENTUALE ALTEZZA AMMISSIBILE PER CONDIZIONI DIFFERENTI •PESO E DIMENSIONI DI BASE DEI COMPONENTI •DATI RELATIVI ALLA EVENTUALE ZAVORRA EISTRUZIONI PER L’ANCORAGGIO •ZAVORRA MAX AMMISSIBILE •ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO COMPRESA L’INDICAZIONE DEI COMPONENTI NECESSARI A QUESTO SCOPO •ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE DEI COMPONENTI SIA IN USO SIA IN MAGAZZINAGGIO •PIU’ LE ISTRUZIONI DI IMPIEGO. COPIA DI QUESTA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE PRESENTE PER GLI UTILIZZATORI E VERIFICABILE DAGLI ORGANI ISPETTIVI PRESSO IL LUOGO DOVE IL PONTEGGIO E’ IN USO. METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 15 AULSS N 18 TORRI MOBILI DA LAVORO GLI ANCORAGGI DEI PONTEGGI FISSI O MOBILI DEVONO ESSERE ESEGUITI SECONDO LE INDICAZIONI DATE DAL COSTRUTTORE O PROGETTISTA. EVENTUALMENTE SI RICORDA CHE: ALL’ART 20 DEL DPR 164/56 SI STABILISCE CHE: La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m. 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tal caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo. TORRI MOBILI DA LAVORO LARGHEZZA MINIMA DELL’IMPALCATO: • • LA LARGHEZZA MINIMA DELL’IMPALCATO DEVE ESSERE 600 mm LA LUNGHEZZA MINIMA DEVE ESSERE 1.000 mm. QUESTE DIMENSIONI MINIME VALGONO PER LAVORI EFFETTUATI IN POSIZIONE ERETTA. PER ALTRE POSIZIONI DI LAVORO E SECONDO IL TIPO DI OSTACOLI (IMMAGAZZINAGGIO) E DI ATTREZZI, L’IMPALCATO DOVREBBE PRESENTARE LARGHEZZA MAGGIORE. ALTRO • L’ALTEZZA MINIMA TRA GLI IMPALCATI DEVE ESSERE DI 1,90 m. • L’ALTEZZA MINIMA TRA GLI IMPALCATI E LA STRUTTURA DI SOSTEGNO DELL’IMPALCATO SUPERIORE NON DEVE ESSERE MINORE DI 1,75 m. • PER LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEVE ESSERE POSSIBILE FISSARE IMPALCATI CON DISTANZE VERTICALI TRA GLI IMPALCATI NON MAGGIORI DI 2,10 m. METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 16 AULSS N 18 TORRI MOBILI DA LAVORO Art. 38. NORME PARTICOLARI AI PONTI METALLICI Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi metallici del ponte. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti. Per i ponteggi metallici valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. TORRI MOBILI DA LAVORO MONTANDO E SMONTANDO UNA SEZIONE SUPERIORE TENERSI SEMPRE IDONEAMENTE ANCORATI CON CINTURE DI SICUREZZA A PARTI STABILI O FISSE ALLA SEZIONE METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 17 AULSS N 18 TORRI MOBILI DA LAVORO NON AGGIUNGERE MAI SEZIONI SUCCESSIVE FINCHE’ NON SI SIA BLOCCATA LA PRECEDENTE E’ VIETATO APPLICARE SOVRASTRUTTURE NON PREDISPOSTE DAL COSTRUTTORE TORRI MOBILI DA LAVORO ACCESSO AGLI IMPALCATI: L’ACCESSO AGLI IMPALCATI DEVE AVVENIRE MEDIANTE UNA SCALA A RAMPA, UNA SCALA A GRADINI, UNA SCALA A PIOLI INCLINATA O VERTICALE, CHE COSTITUISCE UN COMPONENTE DELLA STRUTTURA. LE SCALE DEVONO ESSERE ASSICURATE CONTRO IL DISTACCO ACCIDENTALE, NON POSSONO POGGIARE SUL PAVIMENTO, DEVONO PRESENTARE UNA DISTANZA MASSIMA DI 400 mm DALLA SUPERFICIE DEL SUOLO AL PRIMO GRADINO O PIOLO. L’ALTEZZA MINIMA PER GLI ACCESSI, MISURATA TRA I GRADINI O PIOLI E LA STRUTTURA DI SOSTEGNO SOPRASTANTE NON PUO’ ESSERE MINORE DI 1,75m. LE APERTURE DI ACCESSO ALL’INTERNO DELL’IMPALCATO DEVONO ESSERE DOTATE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTICADUTA. LE DIMENSIONI DELL’APERTURA DEVONO ESSERE CONTENUTE AL MINIMO POSSIBILE, MA NON MINORE DI 0,40m DI LARGHEZZA E 0,60 DI LUNGHEZZA METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 18 AULSS N 18 TORRI MOBILI DA LAVORO E’ VIETATO ARRAMPICARSI O SOSTARE SULLE TRAVERSE, SUI MONTANTI. SI DEVE ACCEDERE SEMPRE AL PIANO DI LAVORO SERVENDOSI DEI MEZZI PREDISPOSTI DAL COSTRUTTORE USARE L’IMPALCATURA CON REGOLARE GABBIA DI PROTEZIONE PER SCALE POSTE IN VERTICALE TORRI MOBILI DA LAVORO IN ALTERNATIVA ALLE SCALE PROTETTE DA CADUTA POSSONO ESSERE UTILIZZATE CINTURE DI SICUREZZA CON FUNE DI TRATTENUTA. LA PORTATA MASSIMA COMPRESA LA PERSONA 200 KG !!! METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 19 AULSS N 18 TORRI MOBILI DA LAVORO E’ VIETATO !!! SPOSTARE LA STRUTTURA QUANDO SU DI ESSA SI TROVINO OPERATORI O CARICHI CONTROLLARE SCRUPOLOSAMENTE GLI ELEMENTI DELLA STRUTTURA SOSTITUENDO QUELLI DEFORMATI O DANNEGGIATI TORRI MOBILI DA LAVORO I PIANI DI LAVORO, CON O SENZA BOTOLA, DEVONO ESSERE COMPLETI DI TAVOLE FERMAPIEDE E SEMPRE RISPONDENTI ALLE NORMATIVE DI LEGGE SE NON FORNITE ISTRUZIONI DIVERSE DAL COSTRUTTORE ATTENERSI AGLI ART. 26/27 DPR 547/55 E 23, 24, 38 DEL DPR 164/56. METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 20 AULSS N 18 UTILIZZO DI PONTEGGI MENO DI 5 m. E’ VIETATO AVVICINARE O USARE IMPALCATURE A LINEE ELETTRICHE AEREE A MENO DI 5 METRI DI DISTANZA METODICHE REALIZZATIVE DELLE OPERE PROVVISIONALI 21