condizioni generali di assicurazione rc auto

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condizioni generali di assicurazione rc auto
CONDIZIONI GENERALI DI
ASSICURAZIONE R.C.AUTO
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE R.C.AUTO
MOD. 1500N “VIAGGIARSICURI PLUS”
DEFINIZIONI – Nel testo che segue si intendono:
- per “Assicurato”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto;
- per “Carta Verde”: il Certificato Internazionale di Assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri
in esso indicati;
- per “Contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto;
- per “Impresa”: la Società Assicurazioni Generali S.p.A.;
- per “Legge”: la Legge 24 dicembre 1969, n.990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni ed integrazioni;
- per “Regolamento”: il regolamento di esecuzione della Legge 24 dicembre 1969, n.990 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- per “Risarcimento”: la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro;
- per “Sinistro”: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
1.L’Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità
civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le
somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente
cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nella Parte Prima.
1.1 Circolazione in aree private
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree
private, con esclusione delle aree aeroportuali.
1.2 Veicoli destinati al traino di rimorchi muniti di targa propria
Qualora venga dichiarato nella Parte Prima che il veicolo traina un rimorchio munito di targa propria,
l’assicurazione copre anche la responsabilità civile per il traino di tale rimorchio, nel rispetto delle
disposizioni in vigore in materia di traino di veicoli.
1.3 Veicoli destinati al traino di carrelli appendice e rimorchi non muniti di targa propria
L’assicurazione è estesa al traino di carrelli “appendice” nonché, nel caso di macchine agricole, al traino di
rimorchi non muniti di targa propria di peso complessivo non superiore a 1,5 t., nel rispetto delle disposizioni
in vigore in materia di traino di veicoli.
1.4 Veicoli destinati a scuola guida
Qualora venga dichiarato nella Parte Prima che il veicolo è destinato a scuola guida, l’assicurazione copre
anche la responsabilità dell’istruttore. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente anche
quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durante l’esame
dell’allievo conducente.
1.5 Rimorchi muniti di targa propria - “rischio sosta”
Nel caso di rimorchi muniti di targa propria, l’assicurazione vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti
dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se
il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
2. Rischi esclusi
2.1 Gare e competizioni sportive
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o
competizioni sportive (vedi art. 9 del Codice della Strada), alle relative prove ufficiali e alle verifiche
preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
2.2 Danni provocati alla pavimentazione stradale
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni provocati alla pavimentazione stradale dalla
circolazione di macchine operatrici e macchine agricole su cingoli.
3. Altri rischi
L’assicurazione è inoltre operante per i seguenti rischi non compresi nell’assicurazione obbligatoria. Le
somme indicate nella Parte Prima (massimali) sono destinate anzitutto ai risarcimenti rientranti
nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base di
quanto di seguito indicato.
3.1 Responsabilità civile dei trasportati
L’Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente
cagionati a terzi, dei quali i trasportati stessi devono rispondere per fatto e responsabilità propri, per eventi
connessi alla circolazione del veicolo stesso.
Sono esclusi i danni subiti dalle persone e dalle cose trasportate a bordo del veicolo, nonchè i danni al
veicolo stesso.
3.2 Carico e scarico
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente, dell’Assicurato e - se persona diversa - del committente,
per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo
e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in
consegna.
Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni, nonché i danni al
veicolo.
3.3 Danni a cose di terzi trasportati su autotassametri, autovetture e motocarrozzette date a noleggio
con conducente o ad uso pubblico o su autobus, filobus o autocarri appositamente attrezzati al
trasporto di persone
L’Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i
danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune
uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai trasportati, esclusi denaro,
preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono esclusi i danni derivanti da incendio, da
furto o da smarrimento.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.
Art. 2 - Esclusioni e rivalsa
1. L’assicurazione non è operante:
a)se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore.
Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento
entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza
esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b)nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una
persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni in vigore;
c)nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni in
vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
d)nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle
disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
e)per i danni subiti dai trasportati, se il loro trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in
vigore od alle indicazioni della carta di circolazione.
Nel caso di veicoli destinati al trasporto di cose l’assicurazione è operante per i danni alla persona subiti
dagli eventuali trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo stesso, purchè il loro
trasporto avvenga nel rispetto delle indicazioni della carta di circolazione;
f)nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti,
ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
2. Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 18 della Legge, l’Impresa eserciterà diritto
di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni
previste dal predetto articolo.
Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio
1.Dichiarazioni inesatte e reticenze
Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte
e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura
ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti
determinato.
2. Aggravamento del rischio
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di
ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento
di rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo o del locatario in caso di leasing o
la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in
misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti
determinato.
2.Qualora sia applicabile l’art. 18 della Legge, l’Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che
abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.
Art. 4 Qualifica di terzi – Soggetti esclusi
L’assicurazione non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né
i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
1)il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in
caso di veicolo concesso in leasing;
2)il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del
conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo
grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi
provvedano abitualmente al loro mantenimento;
3)ove l’assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi
in uno dei rapporti indicati al punto 2).
Art. 5 Estensione territoriale
1.L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di
San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, della Norvegia,
dell’Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.
2.L’assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde le cui sigle, non
barrate, sono indicate sulla Carta Verde stessa che l’Impresa rilascia al Contraente.
3.L’assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali
concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.
4.La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la
rata di premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, secondo comma, del Codice Civile, l’Impresa
risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza
del premio o delle rate di premio successive.
5.Qualora il contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso
nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il
Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde stessa all’Impresa.
Art. 6 Pagamento del premio
1.Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive
devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dall’ Impresa che indicano
la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
2.Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto,
la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione e il contrassegno previsti dalle disposizioni in
vigore e la Carta Verde.
Art. 7 Adeguamento del premio
1.Qualora l’Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con
condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute (escluse quelle derivanti
dall’applicazione delle regole evolutive), deve mettere a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni
prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso l’Agenzia (o Ufficio) cui è
assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di
contratto con il pagamento del nuovo premio.
2.Nel caso in cui il Contraente non accetti il nuovo premio il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00
del giorno di scadenza.
3.Nel caso in cui il Contraente non manifesti la propria volontà ovvero manifesti di non accettare il nuovo
premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15°
giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia
stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla
data di decorrenza della nuova copertura.
Art. 8 Trasferimento della proprietà del veicolo
1.Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione
all’Impresa. A fronte della comunicazione del Contraente si possono verificare le situazioni di seguito
indicate:
a)Sostituzione con altro veicolo
Nel caso in cui il Contraente chieda che l’assicurazione stipulata per il veicolo venduto sia resa valida per un
altro veicolo di proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione dei beni, deve restituire
il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde relativi al veicolo venduto, nonché fornire
documentazione idonea a comprovare la vendita.
Allo stesso modo, nel caso di cessazione della circolazione del veicolo od esportazione definitiva ai sensi
dell’art. 103 del Codice della Strada, demolizione o consegna in conto vendita, il Contraente può chiedere
che l’assicurazione stipulata per detto veicolo sia resa valida per un altro veicolo di proprietà della stessa
persona o del coniuge in regime di comunione dei beni, restituendo i documenti contrattuali di cui sopra.
Nel caso di cessazione della circolazione del veicolo od esportazione definitiva, il Contraente, oltre al
certificato di assicurazione, al contrassegno e alla Carta Verde, deve fornire all’Impresa l’attestazione del
P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione.
Nel caso di demolizione, il Contraente, oltre ai documenti di cui sopra, deve fornire all’Impresa copia del
certificato di cui all’art.46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, attestante la consegna del veicolo per la
demolizione.
Nel caso di consegna del veicolo in conto vendita, il Contraente, oltre al certificato di assicurazione, al
contrassegno e alla Carta Verde, deve fornire all’Impresa copia dell’atto di consegna in conto vendita o della
procura a vendere rilasciati all’incaricato alla vendita.
In tutti i casi suindicati l’Impresa prende atto della variazione mediante sostituzione del contratto, rilascia i
nuovi documenti e procede all’eventuale conguaglio del premio sulla base della Tariffa in vigore sul
contratto sostituito.
b)Cessione di contratto
Qualora il trasferimento della proprietà del veicolo importi la cessione del contratto di assicurazione,
l’Impresa prende atto della cessione mediante emissione di un documento di variazione al contratto
(appendice di cessione), rilasciando all’acquirente, su richiesta dello stesso, il nuovo certificato di
assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo l’acquirente
dovrà stipulare un nuovo contratto. Alla scadenza contrattuale non verrà rilasciata attestazione dello stato del
rischio.
Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successive alla cessione se non nel caso di
reimmatricolazione nonché di vendita, dei demolizione, di cessazione della circolazione, di esportazione
definitiva, di consegna in conto vendita del veicolo assicurato e sua sostituzione con altro veicolo di
proprietà della stessa persona o del coniuge in regime di comunione dei beni.
c)Risoluzione del contratto per trasferimento della proprietà del veicolo
Nel caso in cui il Contraente non si avvalga di quanto indicato al punto a) ovvero l’acquirente non accetti la
cessione del contratto di cui al punto b), il Contraente stesso è tenuto a restituire all’Impresa il certificato di
assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
Il contratto si estingue con le modalità indicate nel successivo art. 9.
2.Il Contraente è tenuto al pagamento del premio o della rata di premio in corso fino al momento della
comunicazione di trasferimento della proprietà del veicolo.
Art. 9 Cessazione di rischio
1.In caso di cessazione di rischio a causa di cessazione della circolazione del veicolo od esportazione
definitiva ai sensi dell’ art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunicazione
all’Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle
targhe di immatricolazione.
2. In caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne
comunicazione all’Impresa fornendo copia del certificato di cui all’art.46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22,
attestante la consegna del veicolo per la demolizione.
3.Nei casi suindicati qualora il Contraente non intenda avvalersi di quanto previsto dall’art. 8 punto
a),l’Impresa, su richiesta dello stesso, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse
imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione
del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
4.Allo stesso modo in caso di vendita del veicolo non seguita da sostituzione né da cessione del contratto,
l’Impresa, su richiesta del Contraente, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse
imposte, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione
del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
5.Qualora la cessazione di rischio avvenga su un contratto sospeso ai sensi del successivo art. 10, l’Impresa
restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte, in ragione di 1/360 del premio
annuo per giorno di garanzia residua, dalla data della sospensione. Il Contraente è tenuto a fornire
all’Impresa l’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di
immatricolazione ovvero la copia del certificato di cui all’art.46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, attestante
la consegna del veicolo per la demolizione, ovvero i documenti attestanti la vendita del veicolo.
Art.10 Sospensione e riattivazione del contratto
a) Sospensione in corso di contratto
1.Qualora il Contraente intenda sospendere l’assicurazione in corso di contratto è tenuto a farne richiesta
all’Impresa restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.
2.All’atto della sospensione l’Impresa rilascia un documento di variazione al contratto (appendice di
sospensione) che dev’essere sottoscritto dal Contraente.
3.La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e
della Carta Verde.
4.In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi del
successivo art. 15.
5.Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all’anno nonchè per quelli relativi a
ciclomotori non destinati al trasporto di cose, motocicli e motocarrozzette.
6.Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione
dell’assicurazione - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito all’Impresa.
b)Riattivazione
1.La riattivazione del contratto – fermo il proprietario o il locatario nel caso di contratto di leasing - deve
essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione sulla base della Tariffa in
vigore sul contratto sospeso; sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla
nuova scadenza del contratto come sopra prorogata si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non
goduto.
2.La riattivazione può essere effettuata per lo stesso veicolo o per altro veicolo di proprietà della stessa
persona o del coniuge in regime di comunione dei beni a condizione che il veicolo assicurato con il contratto
sospeso venga venduto, cessi di circolare o sia esportato definitivamente ai sensi dell’art. 103 del Codice
della Strada ovvero sia demolito o consegnato in conto vendita.
3.Se il contratto è stipulato sulla base delle Condizioni Speciali “Bonus Malus”, “Bonus Malus con
franchigia”, “Maggiorazione del premio per sinistrosità – Pejus” “Sconto sul premio in assenza di sinistri No Claim Discount”, il periodo di osservazione, definito nelle predette condizioni di polizza, rimane sospeso
per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione del contratto.
4.Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della
scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione, né alla
sospensione del periodo di osservazione.
Art.11 Attestazione dello stato del rischio
1.In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, l’Impresa deve rilasciare al Contraente o al
proprietario (locatario nel caso di contratto di leasing), o a persona da questi delegata per iscritto, una
attestazione che contiene:
-la denominazione dell’Impresa;
-il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
-il numero del contratto di assicurazione;
-la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
-la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l’attestazione viene rilasciata;
-il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi 5 anni;
-gli importi delle franchigie richiesti all’Assicurato e da questo non corrisposti;
-la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva, nel caso
che il contratto sia stato stipulato sulla base delle Condizioni Speciali “Bonus Malus” “Bonus Malus con
franchigia”, “Sconto sul premio in assenza di sinistri – No Claim Discount”, nonchè la classe di merito di
conversione universale (CU) per i veicoli per i quali è prevista;
-i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o
del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
-la firma dell’assicuratore.
2.L’Impresa deve rilasciare l’attestazione anche in caso di furto del veicolo senza ritrovamento, entro 15
giorni dalla richiesta del Contraente o del proprietario (locatario in caso di contratto di leasing) o della
persona da questi delegata per iscritto.
3.L’Impresa non deve rilasciare l’attestazione nel caso di:
-sospensione dell’assicurazione nel corso del contratto;
-contratto che abbia avuto una durata inferiore ad un anno;
-contratto con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo;
-contratto che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
-contratto annullato o risolto anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
-cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
4.Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato del rischio all’atto della
stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestazione stessa.
Art.12 Modalità per la denuncia dei sinistri
1.La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato con decreto del Ministro per l’Industria,
il Commercio e l’Artigianato ai sensi dell’ art. 5 del Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con
modificazioni nella Legge 26 febbraio 1977, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, e deve
contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.
La denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne
sia venuto a conoscenza.
2.Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari
relativi al sinistro.
3.A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di
documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia
dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
Art.13 Gestione delle vertenze
1.L’Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e
giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove
occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino
all’atto della tacitazione dei danneggiati.
2.L’Impresa non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa
designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 14 Rinnovo del contratto
1.Salvo quanto previsto dall’art. 7, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno trenta giorni prima
della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno e
così successivamente.
2.Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso
non si considera di durata inferiore all’anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo
comma.
Art. 15 Risoluzione del contratto per il furto del veicolo
1.In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di
assicurazione. Il Contraente deve darne notizia all’Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata
all’Autorità competente.
2.Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione,
il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto
stesso.
Art. 16 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 17 Oneri a carico del Contraente e dell’Assicurato
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti,
sono a carico del Contraente e dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall’Impresa.
Art.18 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.