Documento sulle anticipazioni

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Documento sulle anticipazioni
Arti & Mestieri - Fondo pensione aperto
Documento sulle anticipazioni
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Crescita 25+
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Rivalutazione 10+
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Equilibrio 5+
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Incremento e garanzia 5+
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Conservazione 3+
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Garanzia 1+
La Società che istituisce il Fondo Pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie
contenuti nel presente documento.
Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Documento sulle anticipazioni
Premessa
Il presente documento disciplina le modalità di anticipazione della posizione individuale maturata dall’aderente del Fondo
Pensione Arti & Mestieri, ai sensi dell’art. 11, commi 7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e dal
Regolamento.
Condizioni per ottenere l’anticipazione
Le anticipazioni potranno essere richieste:
1. in qualsiasi momento solamente per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche, che ne dovranno appunto accertare il carattere straordinario e necessario, connessi a
gravi motivi di salute relativi all’aderente, al coniuge o ai figli (a prescindere, quindi, dalla durata di partecipazione alla
forma pensionistica), in misura non superiore al 75% dell’intera posizione maturata. È consentita, anche in relazione alla
tipologia e all’urgenza delle spese, la liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione anche prima della terapia
o dell’intervento, sulla base di preventivi di spesa, ferma restando l’esigenza di acquisire successivamente dall’aderente
la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Sono comprese, nell’ambito della spesa
sanitaria a fronte della quale concedere l’anticipazione, le spese di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presti
eventualmente assistenza all’aderente beneficiario dell’anticipazione. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati
ad imposta, viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti
percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali);
2. decorsi otto anni dall’iscrizione alla forma pensionistica complementare:
a) per acquisto o ristrutturazione dell’immobile che costituisca prima casa e sia destinato ad abitazione
dell’aderente, o dei propri figli, in misura non superiore al 75% dell’intera posizione maturata; sull’importo erogato,
al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili,
viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%. Per prima casa di abitazione deve intendersi
la casa destinata a residenza o dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell’aderente o dei suoi figli.
L’anticipazione può quindi essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l’immobile
risulti destinato a prima casa di abitazione dell’aderente o di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire
la sua residenza, oppure perché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale. Il beneficio, inoltre, può essere
concesso anche nel caso in cui l’acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge
dell’aderente in regime di comunione legale dei beni, tenuto conto che l’immobile in tal caso rientra ex lege nel
patrimonio dell’aderente.
Relativamente alla localizzazione dell’immobile acquistato, ai fini della concessione dell’anticipazione, non rileva
l’ubicazione dell’immobile medesimo, in Italia o all’estero; rileva unicamente la destinazione dell’immobile a prima casa
di abitazione dell’aderente o di un suo figlio, in quanto gli stessi ivi hanno o intendono trasferire la propria residenza,
oppure perché l’immobile risulta destinato a loro dimora abituale.
b) per l’acquisto di un nuovo di un immobile, sito nel medesimo comune dell’immobile già in suo possesso, e che andrà
a costituire prima casa e sarà destinato ad abitazione dell’aderente, o dei propri figli, a condizione che entro 12 mesi
dal rogito il soggetto interessato disponga l’alienazione del primo immobile, precedentemente acquistato con le
agevolazioni prima casa. Non è possibile ottenere le agevolazioni prima casa, nel caso in cui l’immobile già in possesso
sia stato ottenuto in successione o acquistato senza agevolazioni fiscali, se non alienando tale immobile prima
dell’acquisto del nuovo.
ACQUISTO. A maggiore precisazione di quanto indicato al punto a), l’anticipazione potrà essere concessa anche quando
l’acquisto sia effettuato da un figlio e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest’ultimo di
disporre del relativo importo. Ai fini della concessione di un’anticipazione, non rileva dunque il soggetto a cui l’immobile
venga intestato (sia esso l’aderente o il figlio), a seguito dell’acquisto. Oltre all’ipotesi ordinaria di acquisto dell’immobile
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da terzi, effettuato tipicamente mediante contratto di compravendita, si considerano valide ai fini dell’erogazione di
un’anticipazione anche le ipotesi di acquisto in cooperativa, la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio,
l’acquisto della proprietà superficiaria, ovvero la costruzione già realizzata su un terreno di proprietà di terzi oppure
l’acquisto di una quota della proprietà immobiliare, tenendo sempre presente la condizione che l’immobile sia prima casa
di abitazione dell’aderente o di un suo figlio e che tale destinazione sia adeguatamente documentata. In tale ultimo caso
(acquisto di una quota della proprietà immobiliare) l’anticipazione sarà erogata avendo a riferimento il valore della quota
acquistata, risultante dal contratto di compravendita o da altro documento attestante l’acquisto della proprietà e non il
valore dell’intero immobile.
L’aderente non ha titolo a conseguire l’anticipazione nel caso in cui:
n dichiari di aver comunque provveduto al pagamento del prezzo di compravendita, qualora tale affermazione non trovi
riscontro nell’effettiva intestazione dell’immobile in capo all’aderente, a uno dei suoi figli, oppure al coniuge in regime
di comunione legale dei beni;
n sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento alla moglie (c.d. casa familiare ex
art. 155-quater, primo comma, cod. civ.);
n sia titolare di diritti reali di godimento sull’immobile diversi dal diritto di proprietà che presentano rispetto alla proprietà
carattere parziale (es. l’usufrutto);
n acquisti la nuda proprietà dell’immobile (salva l’ipotesi in cui l’acquirente della nuda proprietà abbia ivi stabilito la
propria residenza debitamente documentata);
n acquisti successivamente una pertinenza della prima casa di abitazione già di proprietà dell’aderente;
n sia beneficiario di acquisti a titolo gratuito (ad es. donazione).
RISTRUTTURAZIONI. L’anticipazione, in questo caso, può essere conseguita per gli interventi di ristrutturazione
sostenuti - di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche o integrazioni - sia
relativamente all’immobile di proprietà dell’aderente destinato a prima casa di abitazione, sia relativamente a quello,
avente la medesima destinazione, di proprietà di uno dei suoi figli. È, pertanto, escluso il conseguimento dell’anticipazione
per sostenere spese di ristrutturazione qualora l’immobile non sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli, ma di terzi,
anche laddove l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’aderente o dei suoi figli.
b) per ulteriori esigenze dell’aderente, in misura non superiore al 30% dell’intera posizione maturata; in quest’ultimo
caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell’iscritto e il decorso del periodo di otto anni dall’iscrizione, non dovendo
la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa la motivazione alla base della richiesta. Sull’importo erogato, al
netto dei redditi già assoggettati ad imposta nonché dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, viene
applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 23%. Sono ricompresi nella suddetta causale le anticipazioni
fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua di cui all’art. 7, comma
2, della legge 8 marzo 2000 n. 53 e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali di cui all’art. 5, comma 1,
del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151. Tali forme di anticipazione possono essere, pertanto, richieste nei limiti ora previsti
dall’art. 11, comma 7, lett. c), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
Per le richieste di cui ai punti a) e b), ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione necessaria, dovranno considerarsi
utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non
abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Reiterazione delle richieste e reintegrazione
L’anticipazione può essere richiesta dall’aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme
complessivamente percepite a titolo di anticipazione non potranno in ogni caso eccedere il 75% della posizione individuale
tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
Nel caso di reiterazione delle richieste di anticipazione per “ulteriori esigenze”, l’ammontare complessivo delle erogazioni per tale
fattispecie di anticipazione non può superare il 30% della posizione dell’iscritto incrementata di tutte le anticipazioni di tutte le
anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.
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In caso di eventuale superamento del predetto massimale, l’importo da erogarsi dovrà essere ridotto entro il limite consentito.
L’importo relativo alle anticipazioni erogate può essere reintegrato, a scelta dell’aderente, in qualsiasi momento, anche
mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 Euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti
alle anticipazioni reintegrate, viene riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della
fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
Disciplina transitoria in favore degli aderenti ai Fondi pensione residenti nei
comuni del Centro Italia ( Allegati 1 e 2) colpiti dal terremoto nei mesi di agosto
ed ottobre 2016
Ai sensi dell’art. 48, comma 13-bis, del decreto legge n. 189/2016, in ragione degli eventi sismici che hanno colpito i Comuni
del Centro Italia (Allegati 1 e 2 del presente documento) nei mesi di agosto ed ottobre 2016, è riconosciuta agli aderenti ai
Fondi pensione residenti in tali Comuni, la possibilità di fruire delle anticipazioni per acquisto prima casa, ristrutturazione o per
cause diverse, prescindendo dal decorso del requisito di legge degli 8 anni di iscrizione e con fiscalità agevolata, analogamente a
quanto previsto per la causale delle spese sanitarie.
Gli aderenti interessati possono accedere alle anticipazioni di cui all’art. 11, comma 7, lett. b) e c) dal 24 agosto 2016 fino al 24
agosto 2019, secondo le seguenti modalità:
n ai fini della richiesta non rileva il compimento degli 8 anni di iscrizione alla forma pensionistica;
n restano fermi i limiti percentuali stabiliti dal D. Lgs. 252/05 in relazione a ciascuna causale;
n alle anticipazioni in oggetto si applica la medesima tassazione delle spese sanitarie.
Richieste
Le richieste di anticipazione dovranno pervenire al Fondo, al seguente indirizzo:
Anima SGR S.p.A. - FPA Arti & Mestieri: Numero Verde: Indirizzo e-mail:
Sito internet della SGR:
Casella postale n. 117 FR CENTRO - 03100 Frosinone (FR)
800.388.876
[email protected]
www.animasgr.it
Documentazione
Oltre al modulo di richiesta di anticipazione, firmato in originale dall’iscritto, andrà allegata la seguente documentazione a
seconda della causale dell’anticipazione richiesta:
Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
n certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) o del medico curante convenzionato o di Cliniche/Istituti
convenzionati del carattere straordinario della terapia o dell’intervento;
n fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla
normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, il Fondo Pensione
non ritenga opportuno corrispondere all’aderente le somme necessarie prima della terapia o dell’intervento, salvo conguaglio
finale.
Acquisto prima casa di abitazione per l’aderente e per i figli
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ovvero autocertificazione anche in carta libera, da cui risulti la residenza anagrafica o
l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;
n dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge di alcun diritto
reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile;
n le dichiarazioni dei punti sopra possono anche essere contemplate nell’atto notarile di acquisto;
n atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione. Limitatamente all’ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione
n
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richiesta dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di
costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
n contratto preliminare, anche anteriormente alla conclusione dell’atto di acquisto, ferma restando la necessità della
presentazione dell’atto notarile una volta effettuata la stipula;
n con esclusivo riferimento al punto 2 b), dichiarazione di impegno dell’aderente risultante anche da atto notarile di acquisto e
riguardante l’alienazione dell’immobile prima casa già in suo possesso nel rispetto delle condizioni indicate al citato punto.
Per quanto riguarda il termine per la presentazione della domanda di concessione dell’anticipazione si distingue tra:
Acquisto precedente alla maturazione degli 8 anni dall’iscrizione alla forma pensionistica complementare:
n l’acquisto (atto di compravendita notarile) deve essere avvenuto entro e non oltre i 18 mesi precedenti la data di decorrenza
degli otto anni di iscrizione al Fondo.
n la domanda di anticipazione deve essere presentata entro 18 mesi dal compimento degli otto anni di iscrizione al Fondo.
Acquisto successivo alla maturazione degli 8 anni dall’iscrizione alla forma pensionistica complementare:
n la domanda di anticipazione deve essere presentata al Fondo entro 18 mesi dalla data di acquisto.
Interventi di recupero del patrimonio edilizio
dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi
dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;
n atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i
dati catastali o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento;
n copia della concessione dell’autorizzazione, ovvero della comunicazione di inizio lavori;
n copia della ricevuta di pagamento dell’imposta sugli immobili, se dovuta;
n copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui gli interventi siano
effettuati su parti comuni dell’edificio;
n capitolato d’appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all’esecuzione degli
stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria) ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di
manutenzione ordinaria);
n fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla
normativa fiscale;
n ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento; dalla ricevuta deve risultare la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione fiscale e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
n copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell’inizio dei lavori, dalla
quale risulti la data di inizio degli stessi.
n
Nel caso in cui non sia allegata tale documentazione, la pratica verrà automaticamente rigettata.
Tempo massimo intercorrente tra sostenimento della spesa e liquidazione
La data della documentazione comprovante l’acquisto della prima casa e le spese sostenute per interventi di ristrutturazione non
deve superare i 18 mesi anteriori la richiesta di anticipazione.
La documentazione relativa a spese sanitarie non deve superare i 6 mesi anteriori la ricezione della richiesta (in caso di ciclo di
cura tale termine decorre dall’ultima fattura).
Spese sostenute all’estero
Per i costi sostenuti all’estero: se la fattura è in valuta estera, si farà riferimento al controvalore in Euro dell’importo in valuta
estera indicato in fattura.
Tempistica intercorrente tra documenti provvisori e definitivi
Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa ecc.), è necessario
provvedere al successivo invio della documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta entro i 12 mesi
successivi alla liquidazione.
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Gli iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni liquidate non potranno richiedere ulteriori
anticipazioni.
Richiesta in caso di Cessione del quinto/delega di pagamento
In caso di contratti di finanziamento che vincolano la posizione, la richiesta di anticipazione è accolta solo in presenza di
liberatoria dell’istituto di credito.
Modalità di invio della richiesta
Raccomandata A/R o invio telematico.
La documentazione inviata via fax non sarà accettata.
Tempi di erogazione
Il Fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione dell’anticipazione entro 90 giorni
dalla ricezione della richiesta.
Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invia all’aderente avviso di integrazione. In tal caso il
suddetto termine di 90 giorni decorrerà nuovamente dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Verificata la legittimità della richiesta, la liquidazione all’aderente avverrà entro la fine del mese successivo al disinvestimento
della posizione.
Conclusione
Considerata la notevole dinamica della normativa di riferimento, le indicazioni di questo documento potrebbero subire delle
modifiche successive.
In ogni caso sarà ritenuta vincolante e prevalente su tale documento la normativa vigente al momento della richiesta e le
interpretazioni dell’Autorità di Vigilanza (Covip) in tema di anticipazioni.
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ALLEGATO 1
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (articolo 1)
REGIONE ABRUZZO
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO
Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino
(RI); 14. Castel Sant’Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto
(AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella
(AP); 33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera
(MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant’Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA
Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant’Anatolia di
Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).
ALLEGATO 2
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1)
REGIONE ABRUZZO
1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo.
REGIONE LAZIO
7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE
12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo
(MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D’esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte
San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio
(FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano
(FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA
69. Spoleto (PG).
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Cod. FP/Ant. - 01/2017
Società di gestione del risparmio
Soggetta all’attività di direzione e coordinamento
del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano
Telefono: +39 02 80638.1
Fax +39 02 80638222
www.animasgr.it - Info: [email protected]
Numero verde: 800.388.876
Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano
n. 07507200157
Capitale Sociale Euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082