2014-11-13 L affitto di azienda OdC

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2014-11-13 L affitto di azienda OdC
Lineamenti essenziali e disciplina della
proprietà intellettuale nei trasferimenti
d’azienda
Avv. Donato Nitti
Dottore di ricerca in diritto privato comparato
© Donato Nitti 2014 | www.nitti.it | www.ipinflorence.com
Gli argomenti
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La nozione di azienda
I beni immateriali
L’inventario
L’avviamento
La proprietà intellettuale e i diritti non titolati
I contratti in materia di proprietà intellettuale
I contratti pendenti
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La nozione di azienda
• Complesso di beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa
• Parole chiave:
• complesso
• beni
• organizzati
• Elementi eterogenei unificati dallo scopo “esercizio
dell’impresa”
• vincolo funzionale frutto di un programma organizzativo
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La nozione di azienda: le conseguenze
• Prima conseguenza:
• l’azienda è indifferente alla consistenza quantitativa e
qualitativa dei singoli elementi / costante rinnovamento
• Seconda conseguenza:
• l’azienda vale più della somma del valore dei beni
• Terza conseguenza:
• l’azienda circola anche senza analitica individuazione dei
beni
• Quarta conseguenza:
• regole legali / pattizie sulla retrocessione dell’azienda
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La nozione di azienda: i componenti
Quali beni?
•sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti (810)
•Beni materiali
•Beni immateriali
•Rapporti giuridici
•
non sono beni, sono fasci di diritti finalizzati a ottenere / offrire beni
o servizi
•
Non sono beni, per cui il legislatore prevede regole speciali (2558,
2559, 2560)
•Avviamento
•
non è un bene, è una qualità dell’azienda, con un proprio valore
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I beni immateriali
Innovazione tecnologica:
• es. brevetti, software, informazioni segrete
Innovazione culturale:
• es. diritti d’autore, diritti connessi
Innovazione commerciale:
• es. marchi, design, informazioni segrete
Diritti titolati:
• es.: brevetti, marchi registrati
Diritti non titolati:
• es. marchi non registrati, informazioni segrete, software
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I diritti di proprietà industriale: titolati e non
Art. 1. Diritti di proprietà industriale
1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende
marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di
origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei
prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà
vegetali.
Art. 2. Costituzione ed acquisto dei diritti
1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione,
mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La
brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà
industriale.
2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove
varietà vegetali.
3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei
prodotti a semiconduttori.
4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi
dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni
geografiche e le denominazioni di origine.
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Le informazioni segrete
Art. 98. Oggetto della tutela
1. Costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze
tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo
controllo del detentore, ove tali informazioni:
a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
b) abbiano valore economico in quanto segrete;
c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete.
Art. 99. Tutela
1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle
informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di
vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od
utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in
cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.
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Il design non registrato (Reg. 6/2002)
Articolo 4 Requisiti per la protezione
1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se
ed in quanto è nuovo (nessun disegno o modello identico sia già stato divulgato al
pubblico) e possiede un carattere individuale (l'impressione generale che suscita
nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo).
Articolo 11 Durata della protezione di disegni o modelli comunitari non reg.
1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione 1 è protetto
come disegno o modello comunitario non registrato per un periodo di tre
anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al
pubblico per la prima volta nella Comunità.
Articolo 19 Diritti conferiti dal disegno o modello comunitario
2. Il disegno o modello comunitario non registrato tuttavia conferisce al
titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se
l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura di un disegno o modello
protetto.
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Il marchio non registrato
• …il nostro ordinamento riconosce l'istituto del marchio non registrato o di
fatto che, secondo la più moderna impostazione, va collocato nell'alveo del
codice della proprietà industriale, cosicché la violazione del marchio di fatto
va sanzionata ai sensi dell'articolo 20 del codice la proprietà industriale e, in
via meramente residuale, dell'articolo 2598 del codice civile. L'articolo 2 del
codice della proprietà industriale afferma infatti che sono protetti i segni
distintivi diversi dal marchio registrato, oltre alle informazioni aziendali
riservate e alle denominazioni di origine (App. Milano 24 aprile 2014)
• fattispecie costitutiva: notorietà qualificata che
•
•
genera nel pubblico un collegamento tra il segno e il prodotto/servizio
consente al segno di svolgere in concreto funzione distintiva
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Un caso sulle informazioni segrete
• Cessione di azienda
• Descrizione nell’inventario di “disegni tecnici”
• Azione del cessionario contro una società costituita dagli exdipendenti del cedente per uso delle informazioni segrete e
del know-how aziendale incorporato nei “disegni tecnici”
• Rigetto dell’azione a tutela delle informazioni segrete
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Un caso sul marchio non registrato
• Cessione di azienda
• Esistenza di un marchio non registrato anteriore al deposito
della domanda di registrazione
• Azione di contraffazione del marchio
• Prova della diffusione del marchio tramite il deposito di
• fatture di vendita dei prodotti con il marchio
• fatture di acquisto delle etichette
• fatture di acquisto di servizi pubblicitari
• immagini pubblicitarie
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L’inventario
• Regola per bilanciare diritto di gestione / obbligo di conservazione
dell’efficienza
•
la differenza tra le consistenze di inventario all’inizio ed al termine dell’usufrutto è
regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto (2561/4)
•
Le consistenze di inventario sono gli elementi che strutturano l'azienda, nella loro
entità e nel loro modo di essere. E la differenza tra consistenze di inventario
all'inizio ed al termine del rapporto di affitto è la misura degli elementi che, nella
loro entità e nel loro modo di essere, strutturano l'azienda nel momento di
estinzione del rapporto, rispetto a quelli che, nel loro insieme, componevano
l'azienda all'inizio del rapporto. Tale differenza è non solo quantitativa, ma anche
qualitativa, cioè relativa non solo all'entità, ma anche al modo di essere degli
elementi strutturali dell'azienda (Cass. 993/2002)
•
tali elementi devono essere valutati non solo nel loro aspetto quantitativo, con
riguardo, cioè, alle eventuali perdite o addizioni, ma anche nel loro aspetto
qualitativo, con riferimento ai loro deterioramenti o miglioramenti
(Cass.10623/2007)
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Consistenze vs. avviamento
• …l'avviamento, costituendo una qualità dell'azienda, non può
farsi rientrare tra le consistenze che costituiscono, invece,
elementi (materiali o immateriali) della sua struttura, e non
fruisce, perciò, della indennizzabilità, prevista dall'ultimo comma
dell'art. 2561 c.c. (solo) per gli incrementi di queste ultime
prodotti dall'usufruttuario o, ex art. 2562, dall'affittuario (Cass.
4476-1981, 44944-1977, 1388-1977, 1007-1976, 680-1958, 27091957, 242-1955, 280-1949, 198-1944. V. anche Cass. 4009-1981. È
opportuno rimarcare che Cass. 1388-1977, più volte citata da
entrambe le parti, ribadisce la differenza tra avviamento e
consistenze, sottolineando che, oltre all'identità, rileva anche
l'aspetto qualitativo di queste ultime, senza, tuttavia, confonderlo
con l'avviamento, che è qualità non di elementi singolari, ma
dell'azienda nel suo complesso). (Cass. 3775/1994)
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Il calcolo dell’indennità
• l'ultimo comma dell'art. 2561 esibisce note peculiari, perché: da
un lato, attribuisce all'affittuario (ex art. 2562), nel superiore
interesse della produzione, il diritto a un'indennità non di puro
rimborso, ma commisurata all'accresciuto valore delle
consistenze, derogando, così, "in melius" al principio ridetto e
alle più pesanti restrizioni indotte da una rude interpretazione
dell'art. 1620 (rifiutata dalla dottrina più recente); dall'altro,
definisce compiutamente - e, quindi, esaurisce - l'ambito delle
pretese dell'affittuario a fine rapporto espungendo quelle
provenienti da erogazioni di spese che, ancorché incrementative
del valore dell'azienda, non si siano tradotte in accrescimento di
valore delle consistenze, come quelle dovute a interventi che
abbiano potenziato l'avviamento senza confluire su queste
ultime (Cass. 3775/1994)
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L’avviamento
• È qualità dell’azienda, non è un bene (810)
• Non esiste obbligo legale di corrispondere differenze di valore
al termine del rapporto (contra Martorano: “Analogamente alla
conclusione raggiunta in tema di usufrutto, dovranno computarsi, a favore
o a carico dell’usufruttuario, rispettivamente, l’incremento o il decremento
del valore di avviamento riconducibile alle sue iniziative gestionali”, Cass.
486/69 e Cass. 2656/1968)
• Può essere molto diverso al termine del rapporto
• Serve clausola contrattuale che
• preveda il compenso per l’avviamento
• fissi criteri di stima
• incentivi l’affittuario a mantenere l’efficiente
organizzazione
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Obblighi dell’affittante
• Consentire il godimento dell’azienda
•
Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue
pertinenze in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata
(1617)
• Divieto di concorrenza
•
Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione
o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (2557)
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Obblighi dell’affittuario
• Pagare il canone
•
La locazione è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all'altra
una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato
corrispettivo (1517)
• Non modificare la ditta
•
deve esercitarla sotto la ditta [2563 ss.] che la contraddistingue (2561/1)
• Gestione dell’azienda
•
…deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della
cosa e dell'interesse della produzione (1615)
•
…senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza
dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte (2561/2)
• Divieto subaffitto
•
L'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore (1624)
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Il divieto di concorrenza
Art. 2557 Divieto di concorrenza.
[I]. Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione
o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
[II]. Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti
dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività
professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni
dal trasferimento.
[III]. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il
divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.
[IV]. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza
disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore
per la durata dell'usufrutto o dell'affitto.
[V]. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo
per le attività ad esse connesse, quando rispetto a queste sia possibile uno
sviamento di clientela.
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Il divieto di concorrenza - 2
[IV]. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di
concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del
proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o
dell'affitto.
•…per la durata…: no divieto concorrenza per l’affittuario dopo
la cessazione degli effetti del contratto
•opportuno prevedere una clausola ad hoc
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I contratti
Art. 2558 Successione nei contratti
[I]. Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda
subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa
che non abbiano carattere personale.
[II]. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro
tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta
causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.
[III]. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti
dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e
dell'affitto.
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I contratti in materia di proprietà intellettuale
•
•
•
•
contratti di ricerca
contratti per la creazione di opere
contratti di trasferimento temporaneo di diritti (licenza)
contratti di trasferimento definitivo di diritti
•
•
•
•
•
•
•
•
art. 6 c.p.i. e art. 10 l.a. (comunione dei diritti)
art. 23 c.p.i. (trasferimento del marchio)
art. 38.3 c.p.i. (design dei dipendenti)
art. 64 c.p.i. (invenzioni dei dipendenti)
art. 65.5 c.p.i. (ricerche finanziate)
art. 77 lett. b) c.p.i. (effetti della nullità del brevetto)
art. 12-bis (software) e 12-ter (design) l.a. (creati dai dipendenti)
artt. 107 ss. l.a., spec. art. 110 (forma scritta ad probationem)
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I contratti: l’appalto
• In tema di affitto di azienda, gli appalti di natura privata e di
natura pubblica, sono esclusi dalla disciplina del subentro
automatico ex art. 2558 cc., essendo contratti connotati dal
c.d. “intuitu personae”, vale a dire dall’essenzialità delle
qualità soggettive dell’appaltatore; trova, invece, applicazione
la norma di cui all’art. 1406 c.c. che richiede, ai fini del
perfezionamento del contratto, il consenso del contraente
ceduto; inoltre, negli appalti di opere pubbliche, è necessaria
la previa verifica, ex art. 51 cod. appalti, della sussistenza dei
requisiti soggettivi dell’affittuario di azienda (Trib. Monza
23/05/2013)
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I contratti: la locazione
• Nel caso di affitto di azienda comprendente un immobile
goduto in forza di un contratto di locazione, la ricorrenza di
una cessione di tale contratto, anziché di una sublocazione,
va presunta, fino a prova contraria, alla stregua dei principi
fissati dall'art. 2558 c.c. e, comunque, è evincibile dalla
circostanza che il locatore abbia accettato il pagamento del
canone direttamente in suo favore, così aderendo alla
costituzione del rapporto con l'affittuario dell'azienda (Cass.
2491/2009)
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I contratti: la locazione
•
in caso di … affitto di azienda [con] attività svolta in un immobile condotto in
locazione, non si produce l'automatica successione del cessionario nel contratto
di locazione dell'immobile … ma la successione è soltanto eventuale e richiede
comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito
negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di
locazione … il vincolo di collegamento strumentale tra locazione di immobile ed
azienda in esso esercitata non può ritenersi espresso unicamente, ed in ogni caso,
dalla destinazione dell'immobile locato, ma deve essere desunto con il consueto
procedimento interpretativo della volontà dei contraenti: conseguentemente,
quando l'esito di tale indagine porti ad escludere che la locazione dell'immobile sia
stata dalle parti compresa nel contratto di cessione o di affitto dell'azienda in esso
esercitata, non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 2558 cod. civ.,
che prevedono la successione automatica del cessionario o dell'affittuario
dell'azienda nei contratti stipulati, per l'esercizio dell'azienda stessa che non
abbiano carattere personale, ma opera la disciplina di cui all'art. 1594 cod. civ.,
che vieta la cessione del contratto di locazione senza il consenso del locatore
(Cass. 15700/2010)
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I crediti e i debiti
Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta.
[I]. La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di
notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei
terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle
imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede
all'alienante.
[II]. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda
[e l’affitto?], se esso si estende ai crediti relativi alla medesima.
Art. 2560 Debiti relativi all'azienda ceduta.
[I]. L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda
ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno
consentito.
[II]. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti
anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori
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Una sentenza discutibile: Cass. 11318/2004
• La sorte dei rapporti contrattuali pendenti all'atto del trasferimento
dell'azienda (come pure all'atto della sua restituzione, dopo la cessazione
convenzionale dell'affitto) sfugge infatti al dettato di quell'articolo [2560],
per ricadere semmai nella previsione un'altra disposizione,
specificamente dettata allo scopo di disciplinare la sorte delle vicende
aziendali: quella contenuta nel pure già citato art. 2558. È infatti principio
acquisito quello per cui il regime fissato dal citato art. 2560, con
riferimento ai debiti dell'azienda ceduta, sia destinato a trovare
applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche
quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora
definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art.
2558 (cfr. Cass. 20 luglio 1991, n. 8121; e Cass. 8 maggio 1981, n. 3027).
Posizioni, queste, che seguono la sorte del contratto e, quindi, transitano
con esso, purché non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa
al tempo della cessione dell'azienda (Cass. 11 agosto 1990, n. 8219).
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Una sentenza discutibile: Cass. 11318/2004
•
…applicazione anche nella fase della restituzione dell'azienda dall'affittuario al
locatore, quando il relativo rapporto sia venuto a scadenza o sia stato
convenzionalmente risolto. Lo si ricava, indirettamente, dalla stessa dizione adoperata
nel terzo comma del menzionato art. 2558, che rende applicabili le disposizioni dei
precedenti commi in tema di successione nei contratti anche all'affittuario (ed
all'usufruttuario), ma solo "per la durata dell'affitto (o dell'usufrutto), lasciando così
intendere che, cessato l'affitto (o l'usufrutto), anche la situazione di detti contratti
deve ritornare allo stato originario. Ma lo si desume soprattutto - come la dottrina ha
puntualmente posto in luce - dal fatto che quella regola è espressione della naturale
ed oggettiva inerenza al complesso aziendale di tutti i rapporti che attengono alla
gestione dell'azienda e potenzialmente incidono sul suo avviamento: di modo che
essa è destinata ad operare in tutti i casi nei quali la gestione dell'azienda passi di
mano, e dunque pur quando si tratti della sua restituzione al locatore dopo la
cessazione dell'affitto; con la sola condizione che anche la cessazione di tale rapporto
d'affitto e la conseguente retrocessione dell'azienda al proprietario si ricolleghino
direttamente alla volontà contrattuale delle parti, o ad un fatto da queste
espressamente previsto nel contratto precedentemente stipulato (per quest'ultimo
rilievo, vedi Cass. 7 novembre 2003, n. 16724).
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Grazie per l’attenzione!
Per approfondimenti:
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