Legge di Stabilità 2015, regime opzionale di tassazione agevolata
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Legge di Stabilità 2015, regime opzionale di tassazione agevolata
Milano, 27 aprile 2015 CIRCOLARE N. 13/2015 LEGGE DI STABILITA’ 2015 – REGIME OPZIONALE DI TASSAZIONE AGEVOLTA (C. D. “PATENT BOX”) L’art. 37 e ss. della Legge 190/2015 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto un regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di assets immateriali (c.d. “patent box”), conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di ricerca e sviluppo. Si tratta di un regime fiscale innovativo avente la dichiarata finalità di incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero (sia da imprese italiane che estere) ovvero evitare la delocalizzazione di quelli ancora detenuti in Italia. La modalità di computo dell’agevolazione, inoltre, mira a favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, accrescimento e sviluppo degli intangibles. La piena operatività del regime del patent box è tuttavia subordinata all’approvazione delle relative disposizioni attuative, che saranno da emanare con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 44, della Legge di Stabilità 2015. Nonostante molti dubbi ancora aperti sul fronte operativo, nel seguito si esaminano i principali aspetti del nuovo regime agevolativo, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 3/2015 (c.d. “Investment Compact”), che ha contribuito a rendere maggiormente attrattivo il nuovo regime impositivo anche per meglio competere con legislazioni vigenti in altri Paesi della UE. 1. Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione Possono accedere al regime opzionale di tassazione agevolata: I soggetti titolari di reddito d’impresa; Le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali Piazza San Sepolcro n.1 20123 Milano Telefono: +39 02.45391290 Telefax: +39 02.45391295 Email: [email protected] Web: www.lexalia.it sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. 2. Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione L’art. 1, comma 39 della Legge di Stabilità, così come modificato dall’art. 5 del D. L. Investment Compact, prevede che, previa opzione, il contribuente possa escludere da imposizione il 50%1 del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, derivante dall’utilizzo, diretto o indiretto, tramite concessione in uso, di: - Opere dell’ingegno; - Brevetti industriali; - Marchi d’impresa; - Disegni e modelli; - Processi e formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. 3. Modalità di accesso e di funzionamento del regime E’ possibile optare per il regime del patent box a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, e dunque a partire dal 2015, per i soggetti solari. L’opzione è vincolante per cinque anni, e può essere rinnovata. Il regime non attiene all’impresa nel suo insieme bensì ai redditi derivanti dallo sfruttamento di specifici assets immateriali. Deve essere quindi ammesso l’esercizio dell’opzione (ed il calcolo del beneficio correlato) per singoli beni e non necessariamente per tutti gli intangibles posseduti dall’impresa. Per fruire concretamente del beneficio, è necessario svolgere attività di ricerca e sviluppo finalizzata al mantenimento, accrescimento e sviluppo dell’intangible, per cui si è scelto il regime opzionale. In particolare, la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra: a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; e b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. Tra i costi rilevanti sono ricompresi quelli sostenuti per l’attività di R&S, affidata in outsourcing, e, entro certi limiti, anche quelli sostenuti per l’acquisizione dei beni immateriali ammessi al regime le attività di R&S svolte infragruppo. Il criterio di collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e il bene immateriale rappresenta comunque uno dei principali aspetti che dovranno essere chiariti nel decreto attuativo, previsto dall’art. 1, comma 44 della Legge di Stabilità 2015. 1 Ai sensi dell’art. 1, comma 45 della Legge di Stabilità 2015, per il 2015 la quota di detassazione è fissata al 30%, e per il 2016 al 40%. 2 Nel caso di utilizzazione diretta da parte dell’impresa, per l’individuazione del contributo economico dell’intangible alla produzione del reddito complessivo, è necessario avviare la procedura di ruling nello standard conforme a quello del ruling internazionale, avente ad oggetto, in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, l’individuazione (i) dell’ammontare dei componenti positivi di reddito implicitamente riferibili al bene immateriale, nonché (ii) dei criteri per l’individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Si tratta, in sostanza, di individuare il reddito riferibile all’utilizzo diretto dell’intangible cui applicare la detassazione. Diventa, invece, facoltativa la procedura di ruling per le ipotesi in cui i redditi generati dal bene immateriale provengano da soggetti appartenenti al medesimo gruppo. E’ ragionevole immaginare che le disposizioni attuative previste dall’art. 1, comma 44 della Legge di Stabilità 2015, contempleranno una specifica indicazione della sussistenza di tale circostanza da parte dell’impresa per consentire all’Amministrazione finanziaria la corretta pianificazione delle proprie attività di controllo. 4. Beneficio in caso di alienazione – detassazione delle plusvalenze Oltre al regime agevolato che si applica al reddito ascrivibile all’intangible (per effetto della concessione in uso a terzi ovvero per l’utilizzo diretto da parte dell’impresa) il regime del patent box italiano prevede un’altra importante misura: si tratta della detassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni per i quali si è optato per il regime. Ai sensi del comma 40 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015, infatti, non concorrono a formare il reddito in quanto escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui all’art. 39 (ossia quelli ammessi al regime opzionale) a condizione che almeno il 90% del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni “sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma 39”. 3