Legge di Stabilità 2015, regime opzionale di tassazione agevolata

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Legge di Stabilità 2015, regime opzionale di tassazione agevolata
Milano, 27 aprile 2015
CIRCOLARE N. 13/2015
LEGGE DI STABILITA’ 2015 – REGIME OPZIONALE DI
TASSAZIONE AGEVOLTA (C. D. “PATENT BOX”)
L’art. 37 e ss. della Legge 190/2015 (Legge di Stabilità 2015) ha introdotto un regime
opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di assets immateriali
(c.d. “patent box”), conseguiti da società ed enti commerciali che svolgono attività di
ricerca e sviluppo.
Si tratta di un regime fiscale innovativo avente la dichiarata finalità di incentivare la
collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero (sia da imprese
italiane che estere) ovvero evitare la delocalizzazione di quelli ancora detenuti in Italia.
La modalità di computo dell’agevolazione, inoltre, mira a favorire l’investimento in
attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, accrescimento e sviluppo degli
intangibles.
La piena operatività del regime del patent box è tuttavia subordinata all’approvazione
delle relative disposizioni attuative, che saranno da emanare con decreto di natura non
regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 44, della Legge
di Stabilità 2015.
Nonostante molti dubbi ancora aperti sul fronte operativo, nel seguito si esaminano i
principali aspetti del nuovo regime agevolativo, anche a seguito delle modifiche
introdotte dal D.L. 3/2015 (c.d. “Investment Compact”), che ha contribuito a rendere
maggiormente attrattivo il nuovo regime impositivo anche per meglio competere con
legislazioni vigenti in altri Paesi della UE.
1.
Ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione
Possono accedere al regime opzionale di tassazione agevolata:
I soggetti titolari di reddito d’impresa;
Le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera
d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali
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sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di
informazioni sia effettivo.
2. Ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione
L’art. 1, comma 39 della Legge di Stabilità, così come modificato dall’art. 5 del D. L.
Investment Compact, prevede che, previa opzione, il contribuente possa escludere da
imposizione il 50%1 del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, derivante
dall’utilizzo, diretto o indiretto, tramite concessione in uso, di:
-
Opere dell’ingegno;
-
Brevetti industriali;
-
Marchi d’impresa;
-
Disegni e modelli;
-
Processi e formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo
industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili.
3. Modalità di accesso e di funzionamento del regime
E’ possibile optare per il regime del patent box a partire dall’esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2014, e dunque a partire dal 2015, per i soggetti solari.
L’opzione è vincolante per cinque anni, e può essere rinnovata.
Il regime non attiene all’impresa nel suo insieme bensì ai redditi derivanti dallo
sfruttamento di specifici assets immateriali. Deve essere quindi ammesso l’esercizio
dell’opzione (ed il calcolo del beneficio correlato) per singoli beni e non necessariamente
per tutti gli intangibles posseduti dall’impresa.
Per fruire concretamente del beneficio, è necessario svolgere attività di ricerca e sviluppo
finalizzata al mantenimento, accrescimento e sviluppo dell’intangible, per cui si è scelto
il regime opzionale.
In particolare, la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il
mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale; e
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.
Tra i costi rilevanti sono ricompresi quelli sostenuti per l’attività di R&S, affidata in
outsourcing, e, entro certi limiti, anche quelli sostenuti per l’acquisizione dei beni
immateriali ammessi al regime le attività di R&S svolte infragruppo.
Il criterio di collegamento tra le attività di ricerca e sviluppo e il bene immateriale
rappresenta comunque uno dei principali aspetti che dovranno essere chiariti nel decreto
attuativo, previsto dall’art. 1, comma 44 della Legge di Stabilità 2015.
1 Ai sensi dell’art. 1, comma 45 della Legge di Stabilità 2015, per il 2015 la quota di detassazione è fissata
al 30%, e per il 2016 al 40%.
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Nel caso di utilizzazione diretta da parte dell’impresa, per l’individuazione del contributo
economico dell’intangible alla produzione del reddito complessivo, è necessario avviare
la procedura di ruling nello standard conforme a quello del ruling internazionale, avente
ad oggetto, in via preventiva ed in contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate,
l’individuazione (i) dell’ammontare dei componenti positivi di reddito implicitamente
riferibili al bene immateriale, nonché (ii) dei criteri per l’individuazione dei componenti
negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Si tratta, in sostanza, di individuare il
reddito riferibile all’utilizzo diretto dell’intangible cui applicare la detassazione.
Diventa, invece, facoltativa la procedura di ruling per le ipotesi in cui i redditi generati
dal bene immateriale provengano da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
E’ ragionevole immaginare che le disposizioni attuative previste dall’art. 1, comma 44
della Legge di Stabilità 2015, contempleranno una specifica indicazione della sussistenza
di tale circostanza da parte dell’impresa per consentire all’Amministrazione finanziaria
la corretta pianificazione delle proprie attività di controllo.
4. Beneficio in caso di alienazione – detassazione delle plusvalenze
Oltre al regime agevolato che si applica al reddito ascrivibile all’intangible (per effetto
della concessione in uso a terzi ovvero per l’utilizzo diretto da parte dell’impresa) il
regime del patent box italiano prevede un’altra importante misura: si tratta della
detassazione integrale delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni per i quali
si è optato per il regime.
Ai sensi del comma 40 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015, infatti, non concorrono a
formare il reddito in quanto escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni di cui
all’art. 39 (ossia quelli ammessi al regime opzionale) a condizione che almeno il 90% del
corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni “sia reinvestito, prima della
chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la
cessione, nella manutenzione o nello sviluppo di altri beni immateriali di cui al comma
39”.
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