Patent box, pronto il decreto attuativo
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Patent box, pronto il decreto attuativo
7 settembre 2015 Italy Tax Alert Patent box, pronto il decreto attuativo Francesco Albano E’ in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e di prossima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo, disponibile sul sito del MEF, relativo al regime del patent box introdotto dall’art. 1, commi 35 e ss., della legge n. 190/14 (“Legge di stabilità per il 2015”). Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dalla concessione in uso o dall’utilizzo diretto di beni immateriali; rientrano in particolare nell’ambito dell’agevolazione il software protetto da copyright, i brevetti industriali, i marchi d’impresa, i disegni, modelli, nonché processi, informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, anche di carattere commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili. Per individuare il reddito (o “contributo economico”) del bene immateriale utilizzato internamente è richiesta l’attivazione obbligatoria di una procedura di ruling internazionale. La procedura è invece facoltativa in caso di concessione in uso degli intangibles a società del gruppo, anche se residenti. L’opzione, esercitabile a partire dal 2015, è diretta a tutti i titolari di reddito d’impresa (società di capitali, di persone e imprenditori individuali), a prescindere dalle dimensioni e dal regime contabile adottato; i soggetti non residenti possono esercitare l’opzione, con riferimento alle stabili organizzazioni esistenti nel territorio dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L’opzione per il regime di favore è valida, ai sensi dell’art. 4 del decreto, per cinque periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Per i primi due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016), le modalità di esercizio dell’opzione, valida per il periodo di imposta in cui viene comunicata e per i quattro successivi, saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione. A partire dal 2017 l’opzione potrà essere comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce. Per i soggetti che dovranno attivare una procedura di ruling, l’opzione ha efficacia dal periodo d’imposta in cui viene presentata la richiesta. L’agevolazione, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito d’impresa. Detta variazione, determinata per ciascuno dei beni immateriali summenzionati, è pari alla percentuale del 50% (percentuale ridotta al 30% per il 2015 e 40% per il 2016) del prodotto tra: ► il reddito conseguito dalla concessione in uso dei predetti beni o dal relativo contributo economico in caso di utilizzo diretto, e ► il rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo “qualificate” sostenute per sviluppare un determinato bene immateriale e le spese di ricerca e sviluppo totali sostenute in relazione a tale bene. In particolare, al numeratore verranno riportati i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale (esclusi gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e in generale qualsiasi costo non direttamente collegato ad uno specifico bene immateriale), che potranno essere incrementati dei costi sostenuti per l’acquisizione del bene o per attività di R&S effettuate da società del gruppo, ma solo fino a concorrenza del trenta per cento delle spese “pienamente ammissibili” (spese di ricerca e sviluppo interna o presso terzi). Al denominatore verranno indicati i costi di ricerca e sviluppo complessivamente sostenuti (in sostanza i costi del numeratore, maggiorati del 100%dei costi di acquisto e degli addebiti da altre società del gruppo). In analogia a quanto previsto nei regimi di patent box di altri Paesi, il regime agevolativo è esteso anche alle plusvalenze da cessione. Queste ultime sono integralmente detassate, ma a condizione che – entro la fine del secondo periodo di imposta successivo alla cessione - almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella manutenzione e sviluppo di “altri” beni immateriali agevolabili. Il patent box rappresenta una notevole opportunità di tax planning per le imprese, in particolare per quelle che detengono intangibles rilevanti (concessi in uso a terzi o utilizzati internamente) e che svolgono rilevanti attività di ricerca e sviluppo. EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory EY EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazione contabile, assistenza fiscale e legale, transaction e consulenza. La nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati finanziari e nelle economie di tutto il mondo. 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