Patent box, pronto il decreto attuativo

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Patent box, pronto il decreto attuativo
7 settembre 2015
Italy Tax Alert
Patent box, pronto il decreto
attuativo
Francesco Albano
E’ in corso di registrazione presso la Corte dei Conti e di prossima pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo, disponibile sul sito del MEF, relativo al regime
del patent box introdotto dall’art. 1, commi 35 e ss., della legge n. 190/14 (“Legge di
stabilità per il 2015”).
Il patent box è un regime opzionale di tassazione agevolata per i redditi derivanti dalla
concessione in uso o dall’utilizzo diretto di beni immateriali; rientrano in particolare
nell’ambito dell’agevolazione il software protetto da copyright, i brevetti industriali, i
marchi d’impresa, i disegni, modelli, nonché processi, informazioni aziendali ed
esperienze tecnico-industriali, anche di carattere commerciale o scientifico,
giuridicamente tutelabili. Per individuare il reddito (o “contributo economico”) del
bene immateriale utilizzato internamente è richiesta l’attivazione obbligatoria di una
procedura di ruling internazionale. La procedura è invece facoltativa in caso di
concessione in uso degli intangibles a società del gruppo, anche se residenti.
L’opzione, esercitabile a partire dal 2015, è diretta a tutti i titolari di reddito
d’impresa (società di capitali, di persone e imprenditori individuali), a prescindere
dalle dimensioni e dal regime contabile adottato; i soggetti non residenti possono
esercitare l’opzione, con riferimento alle stabili organizzazioni esistenti nel territorio
dello Stato, a condizione di essere residenti in Paesi con i quali è in vigore un accordo
per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.
L’opzione per il regime di favore è valida, ai sensi dell’art. 4 del decreto, per cinque
periodi d’imposta ed è irrevocabile e rinnovabile. Per i primi due periodi d’imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 (2015 e 2016), le modalità di
esercizio dell’opzione, valida per il periodo di imposta in cui viene comunicata e per i
quattro successivi, saranno definite da un apposito provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate di prossima emanazione. A partire dal 2017 l’opzione potrà essere
comunicata direttamente nella dichiarazione dei redditi e decorre dal periodo
d’imposta al quale la medesima dichiarazione si riferisce.
Per i soggetti che dovranno attivare una procedura di ruling, l’opzione ha efficacia dal
periodo d’imposta in cui viene presentata la richiesta.
L’agevolazione, come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto, si sostanzia in
una variazione in diminuzione da apportare in sede di determinazione del reddito
d’impresa. Detta variazione, determinata per ciascuno dei beni immateriali
summenzionati, è pari alla percentuale del 50% (percentuale ridotta al 30% per il
2015 e 40% per il 2016) del prodotto tra:
► il reddito conseguito dalla concessione in uso dei predetti beni o dal relativo
contributo economico in caso di utilizzo diretto, e
► il rapporto tra le spese di ricerca e sviluppo “qualificate” sostenute per
sviluppare un determinato bene immateriale e le spese di ricerca e sviluppo
totali sostenute in relazione a tale bene.
In particolare, al numeratore verranno riportati i costi di attività di ricerca e sviluppo
sostenuti per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale
(esclusi gli interessi passivi, le spese relative agli immobili e in generale qualsiasi
costo non direttamente collegato ad uno specifico bene immateriale), che potranno
essere incrementati dei costi sostenuti per l’acquisizione del bene o per attività di
R&S effettuate da società del gruppo, ma solo fino a concorrenza del trenta per cento
delle spese “pienamente ammissibili” (spese di ricerca e sviluppo interna o presso
terzi). Al denominatore verranno indicati i costi di ricerca e sviluppo
complessivamente sostenuti (in sostanza i costi del numeratore, maggiorati del
100%dei costi di acquisto e degli addebiti da altre società del gruppo).
In analogia a quanto previsto nei regimi di patent box di altri Paesi, il regime
agevolativo è esteso anche alle plusvalenze da cessione. Queste ultime sono
integralmente detassate, ma a condizione che – entro la fine del secondo periodo di
imposta successivo alla cessione - almeno il 90% del corrispettivo sia reinvestito nella
manutenzione e sviluppo di “altri” beni immateriali agevolabili.
Il patent box rappresenta una notevole opportunità di tax planning per le imprese, in
particolare per quelle che detengono intangibles rilevanti (concessi in uso a terzi o
utilizzati internamente) e che svolgono rilevanti attività di ricerca e sviluppo.
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