Il «sigillo con ceralacca» risponde all`esigenza di

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Il «sigillo con ceralacca» risponde all`esigenza di
Il «sigillo con ceralacca» risponde all'esigenza di garantire che il plico non
possa essere aperto se non a prezzo di manometterne visibilmente la
chiusura. La conferma dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, garantita dalla chiusura in ceralacca, è finalizzata ad evitare
manomissioni del contenuto del plico stesso e, quindi, a garantire la
necessaria segretezza di tale offerta, a tutela della par condicio, nel rispetto
del principio dell'integrità e imputabilità dell'offerta che governa la materia
delle gare pubbliche, sicché non potrà considerarsi equipollente alla chiusura
del plico mediante ceralacca la chiusura con nastro adesivo e l'apposizione
della ceralacca su un lato dello stesso.
Nel caso di specie veniva esclusa dalle successive fasi della procedura una
concorrente in quanto, in sede di verifica delle offerte, è risultato che il plico
esterno, contenente le singole buste relative alla documentazione e alla
offerta economica, recava il sigillo con ceralacca sui lembi di chiusura della
scatola nella parte superiore ma non anche nella parte inferiore, come
prescritto dalle modalità di presentazione delle offerte.
Consiglio di Stato sez. V 29/4/2010 n. 2453
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
Decisione
Sul ricorso numero di registro generale 252 del 2009, proposto dalla società Dema
Hospital Srl, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Gian
Luca Lemmo, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Battista Santangelo in Roma, via
G.Battista De Rossi, 30;
Contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, in persona del direttore generale, rappresentato e
difeso dall'avv. Fulvio Ceglio, con domicilio eletto presso l’avv. Valentino Capece Minutolo
in Roma, via dei Pontefici n. 3;
Presidente della .Commissione di Gara Forniture del Presidio ospedaliero;
Distretto sanitario Asl Na1;
per la riforma
della sentenza del Tar Campania - Napoli :Sezione I n. 10097/2008 concernente
l’affidamento della fornitura di attrezzature per presidi ospedalieri e distretti sanitari.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Cesare Lamberti e uditi
per le parti gli avvocati avv. Ceglio e l'avv. Lemmo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
1. La società Dema Hospital ha partecipato alla procedura indetta dall’Azienda Sanitaria NA
1 per la fornitura di attrezzature da destinare ai Presidi ospedalieri e Distretti Sanitari.
2. Nella prima seduta pubblica del 7 maggio 2008, la società è stata esclusa dalle
successive fasi della procedura in quanto, in sede di verifica delle offerte è risultato che il
plico esterno, contenente le singole buste relative alla documentazione e alla offerta
economica, recava il sigillo con ceralacca sui lembi di chiusura della scatola nella parte
superiore ma non anche nella parte inferiore, come prescritto dalle modalità di
presentazione delle offerte.
3. Durante la seduta di gara, il rappresentante della società ha formulato esplicita
contestazione ed ha invitato il Presidente a riammetterla in gara, specificando, con
apposita istanza depositata in atti, che ... “il plico è stato ceralaccato e sigillato nella parte
dove il plico è stato aperto per la introduzione dei singoli plichi (a loro volta) sigillati e
ceralaccati ( contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta). L’altra parte del
plico alla consegna risultava chiusa ermeticamente, quindi in scatola con chiusura ermetica
...”.
4. Ad avviso della ricorrente, il plico contenente la documentazione di gara è stato
consegnato al protocollo della ASL Na 1 chiuso e ceralaccato nella parte di chiusura della
scatola ed è stato aperto soltanto durante la seduta di gara nella quale si è proceduto
agevolmente a verificare anche l’integrità delle singole buste - plichi contenenti la
documentazione e l' offerta, a loro volta ceralaccate e sigillate.
5. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato il ricorso con sentenza
resa in forma semplificata, sull’assunto dell’infondatezza in fatto delle censure in quanto il
verbale della commissione di gara del 7 maggio 2008, riportava che “Per l’inverso il lato
sottostante della scatola si presenta chiuso mediante intersecazione dei lembi di cartone
della scatola stessa, per cui la confezione è praticamente aperta”. I lembi sottostanti della
scatola, non essendo stati preincollati in sede di fabbricazione ma semplicemente
sovrapposti per intersecazione, dovevano essere riguardati come lembi ancora aperti, da
richiudere mediante sigillatura a cura del concorrente.
6. Nell’appello si assume l’erroneità della sentenza, nella parte in cui afferma che la scatola
era praticamente aperta, in quanto il plico era pervenuto chiuso ma senza la sigillatura
nella parte inferiore di chiusura dei lembi di cartone intersecati e preincollati dal
fabbricante. Sono poi riproposte le censure del primo grado di difetto di motivazione e
sviamento e violazione dei principi della massima partecipazione.
7. Nel presente grado si è costituita l’Azienda Sanitaria NA 1 chiedendo il rigetto del ricorso
Diritto
1. Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso della società Dema Hospital
avverso l’esclusione dalla gara indetta dall’Azienda Sanitaria NA 1, per la fornitura di
attrezzature da destinare ai Presidi ospedalieri e Distretti Sanitari in quanto il plico esterno,
contenente le singole buste relative alla documentazione e alla offerta economica, recava
il sigillo con ceralacca sui lembi di chiusura della scatola nella parte superiore ma non
anche nella parte inferiore.
2. A fondamento dell’esclusione, l’Azienda Sanitaria richiama la clausola della lettera
d’invito nella parte in cui “per essere ammessa a gara la concorrente dovrà presentare
all’indirizzo e nei termini innanzi indicati un plico ermeticamente sigillato con ceralacca e
firmato sui lembi di chiusura” ed è ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in
materia di contratti della pubblica amministrazione per lembi di chiusura di un plico
devono intendersi i lembi ancora aperti, che vanno ad aggiungersi a quelli
(eventualmente) già chiusi dal fabbricante del plico stesso mediante operazione di
preincollatura.
3. Ad avviso dell’Azienda, l’esclusione dalla gara della ricorrente, confermata dal Tribunale
amministrativo regionale della Campania, era doverosa, non essendo stata effettuata
l’operazione di sigillatura, in difformità della prescrizione della lex specialis, prevista a pena
di esclusione e a tutela delle esigenze di segretezza dell’offerta.
4. La sentenza va confermata.
5. Dal verbale di gara relativo alla seduta del giorno 7 maggio 2008, riportato nella
memoria difensiva dell’azienda sanitaria NA1 depositata il 12 ottobre 2009, risulta che
l’appellante, unica esclusa, non è stata ammessa alle fasi successive in quanto la
confezione contenente l'offerta, uno scatolo di cartone avente le dimensioni di cm. 10,7 di
lunghezza x cm. 8, 5 di altezza non si presenta chiuso nei modi indicati nella lettera
d'invito a gara. Infatti, su un lato del plico vi è l’etichetta contenente, oltre alla ragione
sociale della partecipante e l’indirizzo dell'ASL, copioso nastro adesivo che chiude
ermeticamente l'apertura stessa come pure il foglio contenente le notizie innanzi indicate
(ragione sociale e indirizzo ASL) risulta regolarmente ceralaccata. Per l'inverso, il lato
sottostante dello scatolo si presenta chiuso mediante intersecazione dei lembi di cartone
dello scatolo stesso, per cui la confezione è praticamente aperta.
6. Tale ultima affermazione è contestata nell’unico motivo di appello della società Dema
Hospital, sull’assunto di avere utilizzato per partecipare alla gara una confezione (quella
per le risme dei fogli A4) notoriamente aperta nella parte superiore e chiusa nella parte
inferiore con lembi intersecati e preincollati dal fabbricante, nella quale erano stati inseriti i
plichi ceralaccati e sigillati previsti dal bando di gara. Dopo la chiusura, della confezione
era stata ceralaccata all’esterno la sola parte superiore ma non quella inferiore, la cui
chiusura era comunque sufficiente a garantirne l’inviolabilità ed assicurare la segretezza
dell’offerta. Era pertanto erroneo l’assunto della sentenza di primo grado che,
confermando quanto riportato dal verbale della commissione, ha definito “pra-ticamente
aperta” la confezione nella quale erano contenuti i plichi contenenti le offerte.
7. Alla luce della costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 17 luglio 2008,
n. 3599), il «sigillo con ceralacca» risponde all'esigenza di garantire che il plico non possa
essere aperto se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura: il termine indica
perciò una chiusura ermetica, tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni
tentativo di apertura. La conferma dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal
mittente, garantita dalla chiusura in ceralacca è finalizzata ad evitare manomissioni del
contenuto del plico stesso e, quindi e garantire, la necessaria segretezza di tale offerta, a
tutela della par condicio, nel rispetto del principio dell'integrità e imputabilità dell'offerta
che governa la materia delle gare pubbliche (T.A.R. Lazio, Roma,sez. II, 2 aprile 2008, n.
2818).
7.1. La medesima giurisprudenza ha quindi escluso la possibilità di considerare
equipollente alla chiusura del plico mediante ceralacca la chiusura con nastro adesivo e
l'apposizione della ceralacca su un lato dello stesso a tutela dell'autenticità della chiusura
originaria proveniente dal mittente ed a garanzia della segretezza dell'offerta, evitando la
manomissione del contenuto del plico (T.A.R. Campania Napoli sez. II, 14 novembre 2006,
n. 9476; T.A.R. Sicilia Catania sez. II, 13 marzo 2006 n. 392).
8. Correttamente perciò l’involucro della partecipante è stato considerato praticamente
aperto dalla commissione di gara e dal giudice territoriale, perché privo della sigillatura in
ceralacca nella parte inferiore e pertanto inidoneo ad ingenerare il necessario affidamento
sulla segretezza delle offerte, in disparte la circostanza che la parte inferiore della
confezione, priva della ceralacca avesse i lembi soltanto intersecati o anche preincollati a
cura del fabbricante.
9. D’altra parte, la lettera d'invito prot. 13923 del 22 febbraio 2008 stabiliva
espressamente che l’offerta dovesse essere prodotta in plico ermeticamente sigillato con
ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, prevedendo altrettanto espressamente che
sarebbero stati giudicati improduttivi di qualsiasi effetto giuridico i plichi non chiusi e
sigillati così come richiesto.
9.1. L’appellante era dunque stata preventivamente avvertita delle conseguenze connesse
alle imperfezioni e carenze nella sigillatura sicché non può legittimamente dolersi del
comportamento dell’amministrazione che si è manifestato pienamente conforme ai
documenti di gara.
10 L’appello deve essere respinto e va confermata la sentenza di primo grado. Le spese
della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l’appello e condanna l’appellante alle spese del presente giudizio liquidate in €
3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CAP. in favore dell’Azienda Sanitaria NA 1.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento
dei Signori:
Stefano Baccarini, Presidente
Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore
Marzio Branca, Consigliere
Carlo Saltelli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Il Segretario
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/04/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione