Il «sigillo con ceralacca» risponde all`esigenza di
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Il «sigillo con ceralacca» risponde all`esigenza di
Il «sigillo con ceralacca» risponde all'esigenza di garantire che il plico non possa essere aperto se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura. La conferma dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, garantita dalla chiusura in ceralacca, è finalizzata ad evitare manomissioni del contenuto del plico stesso e, quindi, a garantire la necessaria segretezza di tale offerta, a tutela della par condicio, nel rispetto del principio dell'integrità e imputabilità dell'offerta che governa la materia delle gare pubbliche, sicché non potrà considerarsi equipollente alla chiusura del plico mediante ceralacca la chiusura con nastro adesivo e l'apposizione della ceralacca su un lato dello stesso. Nel caso di specie veniva esclusa dalle successive fasi della procedura una concorrente in quanto, in sede di verifica delle offerte, è risultato che il plico esterno, contenente le singole buste relative alla documentazione e alla offerta economica, recava il sigillo con ceralacca sui lembi di chiusura della scatola nella parte superiore ma non anche nella parte inferiore, come prescritto dalle modalità di presentazione delle offerte. Consiglio di Stato sez. V 29/4/2010 n. 2453 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente Decisione Sul ricorso numero di registro generale 252 del 2009, proposto dalla società Dema Hospital Srl, in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Lemmo, con domicilio eletto presso l’avv. Giovanni Battista Santangelo in Roma, via G.Battista De Rossi, 30; Contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, in persona del direttore generale, rappresentato e difeso dall'avv. Fulvio Ceglio, con domicilio eletto presso l’avv. Valentino Capece Minutolo in Roma, via dei Pontefici n. 3; Presidente della .Commissione di Gara Forniture del Presidio ospedaliero; Distretto sanitario Asl Na1; per la riforma della sentenza del Tar Campania - Napoli :Sezione I n. 10097/2008 concernente l’affidamento della fornitura di attrezzature per presidi ospedalieri e distretti sanitari. Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2009 il Cons. Cesare Lamberti e uditi per le parti gli avvocati avv. Ceglio e l'avv. Lemmo; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto 1. La società Dema Hospital ha partecipato alla procedura indetta dall’Azienda Sanitaria NA 1 per la fornitura di attrezzature da destinare ai Presidi ospedalieri e Distretti Sanitari. 2. Nella prima seduta pubblica del 7 maggio 2008, la società è stata esclusa dalle successive fasi della procedura in quanto, in sede di verifica delle offerte è risultato che il plico esterno, contenente le singole buste relative alla documentazione e alla offerta economica, recava il sigillo con ceralacca sui lembi di chiusura della scatola nella parte superiore ma non anche nella parte inferiore, come prescritto dalle modalità di presentazione delle offerte. 3. Durante la seduta di gara, il rappresentante della società ha formulato esplicita contestazione ed ha invitato il Presidente a riammetterla in gara, specificando, con apposita istanza depositata in atti, che ... “il plico è stato ceralaccato e sigillato nella parte dove il plico è stato aperto per la introduzione dei singoli plichi (a loro volta) sigillati e ceralaccati ( contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta). L’altra parte del plico alla consegna risultava chiusa ermeticamente, quindi in scatola con chiusura ermetica ...”. 4. Ad avviso della ricorrente, il plico contenente la documentazione di gara è stato consegnato al protocollo della ASL Na 1 chiuso e ceralaccato nella parte di chiusura della scatola ed è stato aperto soltanto durante la seduta di gara nella quale si è proceduto agevolmente a verificare anche l’integrità delle singole buste - plichi contenenti la documentazione e l' offerta, a loro volta ceralaccate e sigillate. 5. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha rigettato il ricorso con sentenza resa in forma semplificata, sull’assunto dell’infondatezza in fatto delle censure in quanto il verbale della commissione di gara del 7 maggio 2008, riportava che “Per l’inverso il lato sottostante della scatola si presenta chiuso mediante intersecazione dei lembi di cartone della scatola stessa, per cui la confezione è praticamente aperta”. I lembi sottostanti della scatola, non essendo stati preincollati in sede di fabbricazione ma semplicemente sovrapposti per intersecazione, dovevano essere riguardati come lembi ancora aperti, da richiudere mediante sigillatura a cura del concorrente. 6. Nell’appello si assume l’erroneità della sentenza, nella parte in cui afferma che la scatola era praticamente aperta, in quanto il plico era pervenuto chiuso ma senza la sigillatura nella parte inferiore di chiusura dei lembi di cartone intersecati e preincollati dal fabbricante. Sono poi riproposte le censure del primo grado di difetto di motivazione e sviamento e violazione dei principi della massima partecipazione. 7. Nel presente grado si è costituita l’Azienda Sanitaria NA 1 chiedendo il rigetto del ricorso Diritto 1. Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso della società Dema Hospital avverso l’esclusione dalla gara indetta dall’Azienda Sanitaria NA 1, per la fornitura di attrezzature da destinare ai Presidi ospedalieri e Distretti Sanitari in quanto il plico esterno, contenente le singole buste relative alla documentazione e alla offerta economica, recava il sigillo con ceralacca sui lembi di chiusura della scatola nella parte superiore ma non anche nella parte inferiore. 2. A fondamento dell’esclusione, l’Azienda Sanitaria richiama la clausola della lettera d’invito nella parte in cui “per essere ammessa a gara la concorrente dovrà presentare all’indirizzo e nei termini innanzi indicati un plico ermeticamente sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura” ed è ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in materia di contratti della pubblica amministrazione per lembi di chiusura di un plico devono intendersi i lembi ancora aperti, che vanno ad aggiungersi a quelli (eventualmente) già chiusi dal fabbricante del plico stesso mediante operazione di preincollatura. 3. Ad avviso dell’Azienda, l’esclusione dalla gara della ricorrente, confermata dal Tribunale amministrativo regionale della Campania, era doverosa, non essendo stata effettuata l’operazione di sigillatura, in difformità della prescrizione della lex specialis, prevista a pena di esclusione e a tutela delle esigenze di segretezza dell’offerta. 4. La sentenza va confermata. 5. Dal verbale di gara relativo alla seduta del giorno 7 maggio 2008, riportato nella memoria difensiva dell’azienda sanitaria NA1 depositata il 12 ottobre 2009, risulta che l’appellante, unica esclusa, non è stata ammessa alle fasi successive in quanto la confezione contenente l'offerta, uno scatolo di cartone avente le dimensioni di cm. 10,7 di lunghezza x cm. 8, 5 di altezza non si presenta chiuso nei modi indicati nella lettera d'invito a gara. Infatti, su un lato del plico vi è l’etichetta contenente, oltre alla ragione sociale della partecipante e l’indirizzo dell'ASL, copioso nastro adesivo che chiude ermeticamente l'apertura stessa come pure il foglio contenente le notizie innanzi indicate (ragione sociale e indirizzo ASL) risulta regolarmente ceralaccata. Per l'inverso, il lato sottostante dello scatolo si presenta chiuso mediante intersecazione dei lembi di cartone dello scatolo stesso, per cui la confezione è praticamente aperta. 6. Tale ultima affermazione è contestata nell’unico motivo di appello della società Dema Hospital, sull’assunto di avere utilizzato per partecipare alla gara una confezione (quella per le risme dei fogli A4) notoriamente aperta nella parte superiore e chiusa nella parte inferiore con lembi intersecati e preincollati dal fabbricante, nella quale erano stati inseriti i plichi ceralaccati e sigillati previsti dal bando di gara. Dopo la chiusura, della confezione era stata ceralaccata all’esterno la sola parte superiore ma non quella inferiore, la cui chiusura era comunque sufficiente a garantirne l’inviolabilità ed assicurare la segretezza dell’offerta. Era pertanto erroneo l’assunto della sentenza di primo grado che, confermando quanto riportato dal verbale della commissione, ha definito “pra-ticamente aperta” la confezione nella quale erano contenuti i plichi contenenti le offerte. 7. Alla luce della costante giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, VI, 17 luglio 2008, n. 3599), il «sigillo con ceralacca» risponde all'esigenza di garantire che il plico non possa essere aperto se non a prezzo di manometterne visibilmente la chiusura: il termine indica perciò una chiusura ermetica, tale da impedire ogni accesso o da rendere evidente ogni tentativo di apertura. La conferma dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, garantita dalla chiusura in ceralacca è finalizzata ad evitare manomissioni del contenuto del plico stesso e, quindi e garantire, la necessaria segretezza di tale offerta, a tutela della par condicio, nel rispetto del principio dell'integrità e imputabilità dell'offerta che governa la materia delle gare pubbliche (T.A.R. Lazio, Roma,sez. II, 2 aprile 2008, n. 2818). 7.1. La medesima giurisprudenza ha quindi escluso la possibilità di considerare equipollente alla chiusura del plico mediante ceralacca la chiusura con nastro adesivo e l'apposizione della ceralacca su un lato dello stesso a tutela dell'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente ed a garanzia della segretezza dell'offerta, evitando la manomissione del contenuto del plico (T.A.R. Campania Napoli sez. II, 14 novembre 2006, n. 9476; T.A.R. Sicilia Catania sez. II, 13 marzo 2006 n. 392). 8. Correttamente perciò l’involucro della partecipante è stato considerato praticamente aperto dalla commissione di gara e dal giudice territoriale, perché privo della sigillatura in ceralacca nella parte inferiore e pertanto inidoneo ad ingenerare il necessario affidamento sulla segretezza delle offerte, in disparte la circostanza che la parte inferiore della confezione, priva della ceralacca avesse i lembi soltanto intersecati o anche preincollati a cura del fabbricante. 9. D’altra parte, la lettera d'invito prot. 13923 del 22 febbraio 2008 stabiliva espressamente che l’offerta dovesse essere prodotta in plico ermeticamente sigillato con ceralacca e firmato sui lembi di chiusura, prevedendo altrettanto espressamente che sarebbero stati giudicati improduttivi di qualsiasi effetto giuridico i plichi non chiusi e sigillati così come richiesto. 9.1. L’appellante era dunque stata preventivamente avvertita delle conseguenze connesse alle imperfezioni e carenze nella sigillatura sicché non può legittimamente dolersi del comportamento dell’amministrazione che si è manifestato pienamente conforme ai documenti di gara. 10 L’appello deve essere respinto e va confermata la sentenza di primo grado. Le spese della presente fase seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Respinge l’appello e condanna l’appellante alle spese del presente giudizio liquidate in € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA e CAP. in favore dell’Azienda Sanitaria NA 1. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2009 con l'intervento dei Signori: Stefano Baccarini, Presidente Cesare Lamberti, Consigliere, Estensore Marzio Branca, Consigliere Carlo Saltelli, Consigliere Giancarlo Montedoro, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 29/04/2010 (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Dirigente della Sezione