regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato

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regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA
Emanato con D.D. n. 5995 del 4/12/1998;
entrato in vigore in data 8/12/1998;
modificato con D.D. n. 112 del 15/03/2004;
modificato con D.D. n. 310 del 23/08/2006;
modificato con D.D. n. 552 del 22/07/2010.
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di reclutamento, il regime giuridico ed il trattamento
economico dei titolari di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica integrativa, stipulati ai
sensi dell’art. 1, comma 14 della Legge 230/2005 e del Decreto Interministeriale n. 94/2009, di seguito
indicati come “Ricercatori a tempo de terminato”.
Art. 2
(Presupposti per l’attivazione)
1. I contratti di cui al presente regolamento possono essere stipulati con soggetti in possesso del titolo di
dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per il settore di Scienze Mediche, del
diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri
studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica
2. Ai fini della procedura l’equivalenza del titolo di dottore di ricerca è accertata dalla Commissione di cui al
successivo art. 5. Per i soggetti non in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo riconosciuto
equivalente, l’ammissibilità alla procedura è preliminarmente valutata dalla suddetta Commissione sulla base
dell’esperienza di ricerca risultante dal curriculum.
3. Questi contratti possono essere attivati anche in seguito al ricevimento di appositi finanziamenti
nell’ambito di specifici programmi ministeriali. In tal caso le norme del presente regolamento sono
applicabili in quanto compatibili con quelle previste dai singoli programmi, che devono intendersi prevalenti.
Art. 3
(Modalità della presentazione delle richieste di copertura dei posti)
1. Il docente titolare dei fondi di ricerca, previo parere favorevole del Laboratorio o dell’Istituto di afferenza,
presenta al Preside della Classe Accademica di appartenenza motivata richiesta di attivazione del posto di
ricercatore a tempo determinato per un settore scientifico disciplinare, indicato nel D.M. 4 ottobre 2000,
corredata dell’indicazione dei fondi di ricerca sui quali grava. Il Senato Accademico, previo parere
favorevole della Classe Accademica competente, autorizza l’attivazione del posto. Dell’attivazione dei
contratti di cui al presente comma, sarà data comunicazione al Consiglio di Amministrazione.
Art. 4
(Modalità di reclutamento)
1. Ai fini della copertura dei posti di ricercatore a tempo determinato il Direttore indice, con proprio decreto
attestante la relativa copertura finanziaria, procedure pubbliche di selezione mediante valutazione
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comparativa distinte per settori scientifico disciplinari. L'avviso di ciascuna procedura attivata è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e reso disponibile per via telematica sul sito della Scuola. Il bando stabilisce le
modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei
candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa. I termini di
scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni successivi alla
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 5
(Costituzione Commissioni giudicatrici)
Per ogni valutazione comparativa è nominata, con Decreto del Direttore della Scuola su proposta del
Consiglio della Classe Accademica competente, la Commissione giudicatrice composta da un professore di
prima fascia, un professore di seconda fascia e da un ricercatore di ruolo o a tempo determinato. I
componenti della commissione devono appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare del bando o, in
mancanza, ai settori affini e almeno uno deve essere in servizio presso la Scuola.
Art. 6
(Procedura di selezione)
1. La selezione viene effettuata mediante la valutazione comparativa dei curricula e delle pubblicazioni dei
candidati e colloquio.
2. Le Commissioni giudicatrici, durante la riunione preliminare che può essere effettuata anche per via
telematica, predeterminano i criteri per la valutazione comparativa dei candidati.
3. Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche la Commissione tiene
in considerazione i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientificodisciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;
d) approccio interdisciplinare della produzione scientifica;
e) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno
della comunità scientifica;
f) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle
conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare. Per i fini di cui sopra la Commissione farà anche
ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
4. Costituiscono titoli da valutare nelle valutazioni comparative:
a) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
b) l’attività di ricerca, comunque svolta, con soggetti pubblici e privati italiani e stranieri con
particolare riferimento alle potenziali ricadute dell’attività di ricerca svolta in ambito territoriale od
istituzionale, nonché alla partecipazione a bandi di ricerca nazionali o internazionali;
c) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca nonché i titoli acquisiti in corsi di
alta formazione post laurea di durata almeno annuale organizzati da Università italiane o straniere;
d) l'eventuale attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico disciplinari in cui sia
richiesta tale specifica competenza;
e) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed
internazionale;
g) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art.3, comma 2, del decreto
legislativo n. 297/99;
5. Costituiscono titoli preferenziali:
a) il possesso del titolo di dottore di ricerca o di specializzazione;
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b) l’espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle
disposizione di legge vigenti al momento dell’entrata in vigore della Legge n. 230/2005.
6. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche viene svolto un colloquio, che può
assumere anche la forma di seminario aperto al pubblico, teso a valutare l’attitudine del candidato allo
svolgimento dell’attività di ricerca.
7. Nel corso del colloquio è accerta anche la conoscenza della lingua straniera se richiesta dal bando.
8. Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi individuali e collegiali su
ciascun candidato. Al termine dei lavori la Commissione, previa valutazione comparativa, con deliberazione
assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori in numero pari al numero dei posti per i quali è stata
bandita la procedura. Il Direttore della Scuola, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla
consegna, la regolarità degli atti della valutazione comparativa e stipula il contratto con i vincitori.
Art. 7
(Compiti dei ricercatori a tempo determinato)
1. I ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca presso le strutture della Scuola e l’eventuale
attività didattica integrativa loro richiesta relativamente al settore scientifico disciplinare di riferimento o
settore affine secondo i contenuti, i tempi e le modalità definiti dal Consiglio della Classe Accademica di
riferimento.
2. Il corrispondente impegno orario dei titolari dei contratti è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al
massimo 350 dedicate ad attività didattiche integrative. Tali attività saranno svolte nell’ambito dell’attività
didattica istituzionale e dei corsi di alta formazione.
3. I ricercatori a tempo determinato possono inoltre effettuare le prestazioni indicate al titolo VII "Contratti e
convenzioni di ricerca, formazione e consulenza per conto terzi" del Manuale di amministrazione della
Scuola.
Art. 8
(Durata del contratto)
1. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati fino a una durata complessiva di sei
anni.
2. Il rinnovo del contratto è approvato dal Senato Accademico, sulla base di motivata delibera del Consiglio
della Classe Accademica di appartenenza, in merito all'attività svolta dal ricercatore a tempo determinato e al
perdurare delle condizioni che hanno originato l'attivazione del posto anche per quanto concerne la copertura
finanziaria.
3. A tale proposito il ricercatore a tempo determinato, allo scadere del contratto, è tenuto a presentare al
Consiglio di Classe una relazione sul lavoro scientifico e sull'attività didattica integrativa svolta durante il
periodo interessato. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
Art. 9
(Stipula del contratto e trattamento economico)
1. L’Amministrazione invita il candidato risultato vincitore a stipulare il contratto e contestualmente a
presentare la documentazione indicata nel bando. Il contratto è stipulato dal Direttore della Scuola.
2. Il rapporto di lavoro che si instaura fra la Scuola ed il ricercatore è a tempo determinato ed è regolato dalle
disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale,
assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
3. Il trattamento economico dei titolari contatti stipulati ai sensi del presente regolamento è stabilito, secondo
quanto previsto dal Decreto Interministeriale n. 94/2009, nel 120% del trattamento economico iniziale dei
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ricercatori universitari confermati a tempo pieno così come stabilito dall’art. 2 del Decreto Legge n. 57/1987
convertito nella Legge 158/1987.
Il trattamento economico rimane fisso per tutta la durata del contratto e dei suoi rinnovi.
3. Il titolare del contratto viene assicurato, ai fini previdenziali all’INPDAP che provvederà anche alla
liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Art. 10
(Periodo di prova)
1. Il ricercatore assunto a tempo determinato è soggetto a un periodo di prova della durata di sei mesi.
Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza
obbligo di preavviso.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia, il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla
sua scadenza.
Art. 11
(Recesso)
1. Ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della
scadenza del termine qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del
rapporto. L’Amministrazione può inoltre, recedere dal contratto per giusta e comprovata causa o giustificato
motivo (notevole inadempimento o sopravvenuta inidoneità fisica).
Art.12
(Norme di rinvio)
1. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento si applicano, ai sensi del Decreto Interministeriale 16
settembre 2009, in quanto compatibili con il rapporto di tempo pieno instaurato con la Scuola, le disposizioni
di cui agli artt. 32, commi 1, 2, 3 e 5, 33 e 34, comma 1, del DPR n. 382/80.
Art. 13
(Incompatibilità)
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, i contratti non sono cumulabili con:
altri rapporti di lavoro dipendente, fatta salva la possibilità per i dipendenti di amministrazioni statali
di essere collocati in aspettativa per tutta la durata del contratto;
assegni di ricerca conferiti ai sensi della Legge n. 449/1997;
borse di studio a qualsiasi titolo conferite se non quelle utili ad integrare la retribuzione durate
eventuali periodi di studio all’estero;
esercizio di attività libero professionale;
frequenza di corsi di dottorato di ricerca.
Art. 14
(Elettorato)
1. Ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Scuola i ricercatori a tempo determinato sono equiparati ai fini
dell’elettorato attivo e passivo per le cariche previste dallo Statuto ai ricercatori universitari di ruolo.
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Art. 15
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Direttore e affisso all’Albo dell’Ateneo ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua emanazione.
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