1 SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE

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1 SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE
SEPARAZIONE E DIVORZIO CONSENSUALE
Con l’entrata in vigore del D.L. 132/2014, convertito con Legge 162/2014, in alternativa alle
procedure giudiziali è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente
negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono
determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi
all’Ufficiale di Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da
avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale di Stato Civile sono equiparati ai
provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione
degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di
divorzio.
SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11 dicembre 2014, la possibilità per i
coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per concludere un accordo di:
- separazione consensuale;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio.
N.B. In seguito all’entrata in vigore della Legge 6.5.2015, n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di
separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a SEI MESI nel caso di separazione consensuale e
a UN ANNO nel caso di separazione giudiziale.
- modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio (quindi il
comune dove è stato celebrato il matrimonio) oppure il Comune di trascrizione dell’atto di
matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso oppure il Comune di trascrizione del
matrimonio celebrato all’estero oppure il Comune di residenza di uno dei coniugi.
L’assistenza degli avvocati è facoltativa.
NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata in presenza di figli minori o di figli
maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci (vengono
considerati i figli comuni dei coniugi richiedenti)
L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale, ma potrà essere inserito
nell’accordo un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel
caso di separazione consensuale che di divorzio. Non potrà costituire oggetto dell’accordo innanzi
all’Ufficiale di Stato Civile la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di
divorzio (cd. Liquidazione una tantum).
PROCEDIMENTO
Le parti devono trasmettere all'ufficio di stato civile le dichiarazioni e le notizie necessarie per
avviare il procedimento compilando la dichiarazione disponibile nella modulistica dei Servizi
Demografici. Tale modello debitamente sottoscritto può essere consegnato direttamente all’Ufficio
di Stato Civile o inviato per posta o all’indirizzo mail: [email protected], allegando
copia di un documento di riconoscimento valido di ciascuna delle parti.
L'ufficio di stato civile verificherà le dichiarazioni rese e la possibilità di poter procedere. Se
sussistono le condizioni stabilite per legge, l'ufficio di stato civile stabilirà un appuntamento, in
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accordo con le parti. In tale occasione dovrà essere corrisposto il diritto fisso pari a € 16,00, con
pagamento in contanti.
Durante tale incontro le parti dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o
divorziare o modificare le condizioni di separazione o di divorzio.
Nello stesso giorno l’ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo
appuntamento che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l’accordo. Al secondo
appuntamento l’ufficiale di stato civile recepirà la dichiarazione delle parti di confermare l’accordo.
Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell’accordo (primo
appuntamento). Se le parti non si presentano al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di
quanto dichiarato, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque
intenzione di separarsi o divorziare occorrerà fissare un altro incontro per riformulare l’accordo.
SEPARAZIONE E DIVORZIO: CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA
AVVOCATI
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, che i coniugi possono
decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati. La procedura di
negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite
di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che
riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati. Condizione essenziale affinché i
coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano
d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale. In particolare la negoziazione assistita
da un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione
consensuale di:
•
•
separazione personale;
di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio
N.B. In seguito all’entrata in vigore della Legge 6.5.2015, n. 55, dal 26 maggio 2015 i
termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a SEI MESI nel caso di
separazione consensuale e a UN ANNO nel caso di separazione giudiziale.
•
di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L’avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regolamenti la separazione o il divorzio, che
dovrà essere sottoscritto dai coniugi e dovrà essere trasmesso in copia autenticata al Procuratore
della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli
minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci. L'avvocato trasmetterà infine la convenzione di
negoziazione entro dieci giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta
o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della
segreteria o della cancelleria, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di
matrimonio religioso o contratto all’estero) o iscritto (in caso di matrimonio civile).
La trasmissione della convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmessa all'ufficiale di
stato civile competente anche da uno solo degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi ed ha
autenticato la sottoscrizione. L’accordo potrà essere inviato a mano o trasmesso con raccomandata o
via posta elettronica certificata (in questo caso il documento inviato dovrà essere firmato
digitalmente) al seguente indirizzo: [email protected].
Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei
registri di stato civile e procedere con le annotazioni previste dalla legge.
In pubblicazione sul sito dal 26/05/2015
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