Novazione del rapporto di lavoro

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Novazione del rapporto di lavoro
Novazione del rapporto di lavoro.
Il servizio didattico può essere affidato, indifferentemente, a docenti legati da rapporto di lavoro
subordinato oppure di collaborazione coordinata a progetto e questa scelta, come abbiamo visto, è
demandata esclusivamente alla libertà negoziale delle parti, essendo entrambi legittime.
Va considerata, però, la diversità comportamentale, giuridica, fiscale e contributiva delle due forme
di rapporto.
Nell'attuale situazione economica contingente risulta sicuramente più opportuna, sia per l'azienda
che per il prestatore d'opera, la forma di rapporto meno onerosa e meno vincolante per
entrambe le parti, che per il settore della scuola risulta essere quello di collaborazione
coordinata secondo la legge Biagi; ma la trasformazione di contratti di lavoro considerati più
"protettivi e assistenziali" in contratti che, invece, fanno leva sulla professionalità del docente e che
lo pongono, di fatto, in uno stato paritario con l'imprenditore, suscita sicuramente qualche
perplessità:
- il gestore della scuola privata passa dal ruolo di datore di lavoro a quello di
committente, ovvero di cliente del docente;
- il docente passa dal ruolo di dipendente a quello di professionista commissionato;
infatti, non viene "nominato", ma semplicemente "incaricato" di fornire - e non di eseguire
- il servizio didattico di cui se ne assume la piena responsabilità ed il conseguente
rischio, in regime di autonomia professionale, in base ad un progetto didattico
programmato.
Tutto ciò comporta un cambiamento sostanziale del rapporto e dell'atteggiamento
comportamentale, che spinge le rispettive parti a dare il meglio delle proprie possibilità. In
questo nuovo assetto negoziale, il docente viene incentivato dalla prospettiva di vedere valorizzate
le proprie capacità, anche in funzione di un possibile corrispettivo non più legato a parametri
retributivi codificati e statici; mentre il gestore può operare le proprie scelte con maggiore
libertà, incentivando la qualità del servizio, non più in modo anonimo e globale, ma dando il
giusto merito alle prestazioni professionali di ogni singolo docente.
Nel rapporto di co.co.pro. il contratto di lavoro contiene preventivamente le rispettive
obbligazioni (immodificabili se non con il consenso delle parti) e tutti gli elementi necessari
per un corretto svolgimento dell’incarico, garantendo al docente piena autonomia di azione
fino al suo compimento; mentre, nel rapporto di subordinazione il contratto prevede, per
definizione, l’assoggettamento del dipendente alle estemporanee direttive dell’imprenditore,
che ha facoltà d’intervenire anche sulle singole prestazioni lavorative, in modo unilaterale e
con proprie scelte decisionali, in relazione alle mutevoli esigenze organizzative dell’azienda.
Obiettivamente, questo secondo schema contrattuale non appare il più indicato per regolare
l’attività di docenza che, per la sua natura intellettuale, mal si adatta ad essere eseguita sotto la
direzione del datore di lavoro in quanto dovrebbe essere basata sulla professionalità e sulla
libertà dell’insegnamento.
La volontà di trasformare il rapporto di lavoro, tuttavia, deve essere opportunamente motivata
e deve risultare da un atto sottoscritto dalle parti. E' conveniente far coincidere l'inizio del
nuovo rapporto di lavoro autonomo con l'inizio dell'anno scolastico (settembre), ovviamente
dopo che i docenti interessati abbiano accettato, o richiesto, il trattamento di fine rapporto
(subordinato) per il servizio già maturato.
Ciò non impedisce di concludere l'accordo ricorrendo ad una transazione (art. 1965 c.c.) per quanto
motivata.
Si sottolinea che il rapporto di co.co.pro. è soggetto alle medesime norme fiscali di quello
subordinato e che ha il medesimo riconoscimento del servizio ai fini del punteggio; inoltre, è
tutelato da assicurazione pensionistica, per maternità, infortuni e ricovero ospedaliero.
Giovanni Piccardo
NOTE_________________
"Ove il datore di lavoro proponga nei confronti dell'INPS domanda di ripetizioni di somme
corrisposte con riserva, per contributi dell'assicurazione obbligatoria e sanzioni civili,
contestando la sussistenza del presupposto giuridico dell'obbligo del relativo pagamento, con
l'allegazione della novazione del rapporto di lavoro subordinato cui tale obbligo afferisce, in
ragione della stipulazione con il medesimo soggetto di un contratto di lavoro autonomo,
incombe sull'ente previdenziale l'onere della dimostrazione della simulazione dell'accordo
novativo, diretta ad eludere gli oneri contributivi, in assenza di effettive innovazioni all'unico
e ininterrotto rapporto di lavoro subordinato."
(Cass. 19/8/91, n. 8893)
"Con riguardo ad un rapporto avente ad oggetto una prestazione di servizi suscettibile di
essere svolta sia in via subordinata che in via autonoma, la definizione di agenzia,
contrattualmente data dalle parti al rapporto medesimo, non può essere svalutata col rilievo
che la stessa attività abbia prima formato oggetto di rapporto di lavoro subordinato fra le
medesime parti, potendo pervenirsi ad una diversa qualificazione del rapporto solo ove si
dimostri che la subordinazione si sia di fatto realizzata nello svolgimento del rapporto
medesimo."
(Cass. 18/3/89, n. 1388)
"Tra le stesse parti può coesistere un rapporto di lavoro subordinato ed un rapporto di lavoro
autonomo, essendo la volontà delle parti sovrana nel determinare i caratteri delle due diverse
collaborazioni." (Pret. Milano 12/1/93 - Giur.Civ., 1993, I, 1356)
"La contemporanea esistenza fra le medesime parti di due rapporti di lavoro, l'uno autonomo
e l'altro subordinato, non può escludersi in via di principio, né è praticamente impossibile,
salvo che le due prestazioni siano identiche nell'oggetto o strumentali l'una all'altra con
tempi di esecuzione del tutto coincidenti."
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 00526 del 21/01/1984)
"L'accertamento della novazione del rapporto di lavoro, intesa come convenzione con la
quale le parti intendono operare l'estinzione del rapporto precedente e la costituzione di uno
nuovo, è riservato al giudice del merito in quanto si risolve in un giudizio di fatto che, se
sorretto da congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità."
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 00287 del 13/01/1984)
"Elemento decisivo per la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o
subordinato è la subordinazione, la quale attiene non tanto all'intrinseca natura della
prestazione lavorativa quanto alle condizioni di estrinsecazione della medesima, con la
conseguenza che una certa attività di lavoro può essere svolta in un primo tempo in regime di
subordinazione ed in un tempo successivo - in virtù di motivata convenzione novativa delle
parti - in regime di autonomia."
(Cass. Sez. Lav., sent. n. 01573 del 21/02/1985)
"L'accordo fra datore di lavoro e lavoratore, circa il carattere autonomo e non subordinato
delle prestazioni lavorative espletate in un determinato periodo anteriore alla formale
assunzione, esula dal mero negozio di accertamento ed integra una transazione, qualora
risulti intervenuto non con la mera funzione di rendere certa una situazione incerta, ma con
lo scopo di comporre, mediante reciproche concessioni, una lite, attuale o potenziale, mentre
resta irrilevante, nel concorso di tali requisiti del negozio transattivo, ogni indagine - a
posteriori - sull'effettiva ricollegabilità di quelle prestazioni ad un rapporto autonomo
anziché subordinato."
(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 00062 del 06/01/1984, Ancifar c. Bensi - rv 432321)
"Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a
seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà
delle parti di mutare il regime giuridico (ed il nomen iuris) del rapporto, si accompagni un
effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del
venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché
rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione stessa. La valutazione (positiva
o negativa) del giudice del merito circa l'anzidetto mutamento del rapporto - la cui reale
prosecuzione come rapporto di lavoro subordinato, anche dopo la sua convenzionale
qualificazione come rapporto di lavoro autonomo, deve essere dimostrata dal lavoratore
interessato - è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata.
(Cass. Sez. Lav.: 25/01/1993, n. 812; 21/1/89, n. 359)
Modulo esemplificativo di accordo di novazione del rapporto di lavoro.
Atto di novazione del rapporto di lavoro e transazione
- Premesso che:
fra
1) il lavoratore Sig. ________________________________ (C.F. _____________________ )
nato a _____________________ (____) il ________ , residente a _____________________ ,
assunto dal _____________ , con la qualifica di ___________________________________ ,
e
2) l’istituto scolastico _________________________________________________________
__________________________________________________________________________ ,
rappresentato da ____________________________________________________________ ,
(C.F. ____________________ ), nato a _______________________ (____) il ___________ ,
è operante un contratto di lavoro a tempo ________________________________________ ,
secondo il CCNL ____________________________________________________________ ,
con rapporto di lavoro subordinato;
- considerata:
l’esistenza di oggettive esigenze contingenti, organizzative e aziendali, che rendono tale
rapporto di lavoro non più rispondente agli interessi dei contraenti,
le parti
manifestano l’univoca volontà di risolvere l’attuale rapporto di lavoro subordinato, dal quale
recedono dalla data odierna, e di procedere alla sua novazione con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, secondo il CCNL a progetto “FILINS-UGLscuola-ANaCCC”,
che accettano e sottoscrivono contestualmente al presente atto.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1965 c.c., le parti convengono e transigono quanto segue:
___________________________________________________________________________
In conseguenza di quanto sopra, le parti espressamente e liberamente dichiarano di rinunciare
ad ogni pretesa derivante dal pregresso rapporto di lavoro e di essere pienamente soddisfatte.
Letto, accettato e sottoscritto,
_________________________ , ____/ ____/ _______
Il lavoratore
Il datore di lavoro
__________________________
__________________________
FIRMA E TIMBRO DELLA SCUOLA