n. 11 del 12 dicembre 2014
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n. 11 del 12 dicembre 2014
Poste Italiane Spa Spedizione in abbonamento postale - 70% DCB Ravenna - Direttore Roberto Lucchi - Proprietaria Confesercenti Provinciale Ravenna - Autorizzazione Tribunale Ravenna n. 448 del 29.7.1963 - Periodicità settimanale. Uffici: Ravenna - Piazza Bernini 7 Tel. 0544.292711; Cervia: Via Levico 21/C tel. 0544.911011; Lugo: Via Foro Boario 4/1 int. 1 tel. 0545.904211; Faenza: via Bettisi 4 tel. 0546.671611 - Stampato in proprio. Anno XXXI n. 11, Ravenna 12 dicembre 2014. www.confesercentiravenna.it Norme da rispettare e scadenze PEC (posta elettronica certificata) Tutte le imprese iscritte alla CCIAA hanno l’obbligo di dotarsi dell’indirizzo PEC e di comunicare il proprio indirizzo PEC ufficialmente alla CCIAA competente. La casella PEC deve identificare inequivocabilmente la ditta, non è quindi possibile comunicare lo stesso indirizzo PEC per più aziende. Si ricorda di tenere monitorata costantemente la propria casella PEC in quanto utilizzata per comunicazioni ufficiali avente valore legale da tutti gli enti pubblici (CCIAA, INPS, INAIL, AGENZIA ENTRATE, TRIBUNALI, ecc). Le sedi Confesercenti sono abilitate a rilasciare ai propri associati caselle PEC avente valore legale. Licenze UTF Per la detenzione di depositi commerciali di oli e alcool denaturato: deve essere effettuato il versamento entro il 15/12/2014. S.I.A.E. (scadenza 28 febbraio 2015) I detentori di apparecchi sonori (radio, stereo, TV, juke box, nastromagnetico, videoregistratori, ecc.) in locali pubblici devono pagare l'abbonamento S.I.A.E. entro il 28 febbraio 2015. Per usufruire dello sconto riservato ai soci Confesercenti occorre ritirare presso il servizio Affari Generali delle varie sedi comprensoriali il modulo sconto S.I.A.E. Tale sconto è praticato sulla base della Convenzione Nazionale Confesercenti con SIAE e vale solo per i soci in regola con il tesseramento provinciale e nazionale. Il mancato pagamento entro il termine suddetto comporta l'applicazione di sanzioni e la mancata applicazione dello sconto. Canone RAI Chi detiene apparecchi televisivi e radiofonici in locali pubblici, oltre al pagamento della SIAE è tenuto anche al versamento del canone dovuto alla RAI entro il 31/01/2015. Norme generali da rispettare nelle attività Cartello degli orari La legge vigente obbliga i commercianti e i pubblici esercizi a tenere esposto in modo visibile dall'esterno il cartello dell'orario osservato, con indicazione del giorno di chiusura. Tale cartello deve essere, prima dell'esposizione, vidimato dal Comune competente, se tale obbligo è imposto dalle disposizioni vigenti locali. Si ricorda che pesanti sanzioni sono state introdotte per chi viola tali norme. Obbligo esposizione prezzi Per la vendita al minuto tutte le merci esposte devono avere indicato in modo chiaro e ben visibile il prezzo di vendita. Questo obbligo è valido anche per gli operatori ambulanti. Per i Pubblici Esercizi (Bar - Ristoranti ecc.) per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto: s per quanto concerne le bevande e gli alimenti, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella; s per l'attività di ristorazione obbligo di esposizione del MENU' CON I PREZZI anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno. Per chi effettua il servizio al tavolo è obbligatorio presentare ai clienti il listino/menù che indichi i prezzi praticati con evidenziata la componente di maggiorazione per il servizio. Altri cartelli obbligatori Per tutte le attività: s cartello «Vietato fumare» Per i Pubblici Esercizi: s in base all'art. 180 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in tutti i pubblici esercizi vige l'obbligo di tenere esposte nel locale, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza/SCIA e la riproduzione e stampa degli articoli di Legge riguardanti la tenuta dei Pubblici esercizi s obbligo di mettere a disposizione dei clienti etilometro e di esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcool, a tutti i titolari e gestori dei locali con somministrazione che proseguano la propria attività oltre le ore 24 e, a prescindere dall'orario, che svolgano spettacoli o intrattenimenti. Per chi ha giochi leciti: s cartello sui giochi e contrasto delle ludopatìe Per chi vende pesce per consumo crudo: s cartello con le istruzioni per il trattamento preventivo del pesce nel caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto. Norme igienico sanitarie per tutte le attività che somministrano, commercializzano e producono prodotti alimentari Tutte le aziende che commercializzano, somministrano, producono o trasportano prodotti alimentari devono essere in possesso e tenere aggiornato il manuale di autocontrollo HACCP. I titolari di esercizi che commercializzano, somministrano, producono prodotti alimentari devono svolgere la propria attività nei limiti consentiti dall'autorizzazione sanitaria e/o notifica ai fini della registrazione in loro possesso. Gli operatori che intendono effettuare nuove produzioni, sostanziali modifiche strutturali o di tipologia produttiva o apportare aggiornamenti di lay-out impiantistici devono presentare notifica, la notifica va presentata, preventivamente, su apposita modulistica corredata da una relazione tecnica e da pianta planimetrica. Si ricorda che le suddette notifiche vanno presentate al SUAP, in via telematica, tramite il portale SUAP on line. Il pagamento delle spese istruttorie previste dal tariffario dell'AUSL per le notifiche sanitarie andrà effettuato a mezzo bonifico bancario a favore dell'azienda AUSL, scansionato e allegato obbligatoriamente alla notifica sanitaria telematica. Si ricorda la necessità di controllare la validità temporale dell'attestato di formazione degli addetti al settore alimentare che va, periodicamente, aggiornato (ogni 3 o 4 anni a seconda della mansione). Per le imprese del settore alimentare: tassa per i controlli sanitari ufficiali - scadenza pagamento 31 gennaio 2015 Si ricorda che con l’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 194/2008 le imprese del settore alimentare che esercitano come attività prevalente la vendita all’ingrosso sono tenute al pagamento 2 di una tassa entro il 31 gennaio di ogni anno per finanziare i controlli sanitari ufficiali eseguiti dalle autorità competenti per verificare la conformità alla normativa della sicurezza alimentare. Sono soggette al pagamento le attività di commercio all’ingrosso, le attività artigianali e le attività miste che effettuano anche la vendita all’ingrosso e che nell’anno precedente hanno superato, come vendita all’ingrosso, il 50% dell’intero fatturato. Con apposita tabella sono stabilite le tariffe annue per ciascuna tipologia di attività e la fascia produttiva di appartenenza; la tabella è disponibile presso il servizio affari generali dell’Associazione. Si invitano le aziende interessate a verificare la percentuale del fatturato del 2013 relativa al commercio all’ingrosso per valutare l’eventuale assoggettamento alla Tassa. Imposta sugli intrattenimenti Le aziende che acquistano apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento (flipper, calcio balilla , bigliardini e apparecchi similari, giochi a gettoni azionati da ruspe, ecc.) devono pagare l'imposta sugli intrattenimenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello della prima installazione ed entro il 16 marzo di ogni anno. Occupazione suolo Chi espone merci all'esterno del proprio esercizio o tavoli e sedie per i pubblici esercizi deve essere autorizzato dal Comune e dovrà pagare la tassa di occupazione suolo pubblico. Audizioni musicali Per poter dare audizioni musicali nei pubblici esercizi occorre verificare i regolamenti dei singoli Comuni e rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico. Tombole e lotterie E' vietata ogni sorta di lotteria , tombola, riffa e pesca o banco di beneficienza, nonché ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche, da cui si desume che devono intendersi vietate anche quelle iniziative effettuate presso gli esercizi commerciali e pubblici che consistono nel mettere in palio cesti natalizi, confezioni regalo ecc., abbinando la vincita all'estrazione dei numeri del lotto. La competenza in materia di manifestazioni e sorti locali è dei Comuni. Il rispetto della normativa sarà soggetta a controlli nelle attività. Le uniche eccezioni previste riguardano lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza promosse da Enti morali, associazioni o comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi. Commercio prodotti ortofrutticoli: iscrizione alla banca dati nazionale operatori ortofrutticoli In base alla normativa vigente, le imprese che effettuano la vendita al minuto, compreso il commercio su aree pubbliche, con un volume annuo commercializzato superiore a Euro 60.000,00 e i grossisti indipendentemente dal quantitativo commercializzato di prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme comunitarie di commercializzazione, devono iscriversi alla Banca Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli. Per l'iscrizione alla banca dati e per successivi eventuali aggiornamenti, va presentata apposita domanda all’AGECONTROL S.P.A. con sede a ROMA. Prodotti Biologici La vendita di prodotti biologici sfusi, la produzione, la preparazione e l'importazione dei prodotti agricoli biologici sono soggetti ai seguenti adempimenti: - invio della notifica dell'attività alla Regione di competenza per territorio che istituisce gli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica. Per le aziende importatrici, la notifica va inviata direttamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Copia della notifica va trasmessa alla stessa data all'organismo di controllo autorizzato a cui l'operatore farà riferimento; - assoggettare l'azienda al sistema di controllo. Imposta sulle insegne e pubblicità: il termine di pagamento è il 30/01/2015 (fatte salve eventuali proroghe comunali) 3 Sono considerate pubblicità, e pertanto soggette alla relativa imposta, tutte le forme di pubblicizzazione di negozi, esercizi pubblici, locali ecc. che vengono realizzate in forma fissa, in particolare, per esempio: targhe, scritte, tende reclamizzanti, cartelli. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. Il minimo tassabile è un metro quadrato e le frazioni di esso vengono arrotondate al mezzo metro quadrato successivo. È prevista la pubblicità di carattere temporaneo che può avere una durata massima di tre mesi (es.: Locandine, striscioni, manifestazioni, ecc.). Sono altresì da assoggettare ad imposta il volantinaggio, le proiezioni luminose, gli striscioni, gli aeromobili e la pubblicità sonora. L'imposta comunale sulla pubblicità non è dovuta: per le insegne e la pubblicità di dimensione inferiore a 300 cm quadrati, per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta è dovuta per l'intera superficie. Per superfici complessive inferiori l'imposta non è dovuta. Le denunce di cessazione vanno presentate entro e non oltre il 31 gennaio. Vendite di fine stagione Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione. Si possono effettuare in due periodi dell’anno e per il 2015 i periodi, stante un accordo raggiunto tra le Regioni, sono i seguenti: Non occorre più fare la comunicazione al Comune. Periodo saldi invernali: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania per un periodo fisso di svolgimento di 60 giorni. Per il 2015 i periodi saranno quindi i seguenti: Vendite di fine stagione invernale dal 03 gennaio al 03 marzo; Vendite di fine stagione estiva dal 04 luglio al 01 settembre. La presentazione al pubblico della vendita di fine stagione deve esplicitamente contenere l’indicazione della natura di detta vendita. E’ obbligatorio esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione. Vendite di liquidazione Le vendite di liquidazione sono effettuate al fine di vendere in breve tutte le merci, presentando al consumatore l'acquisto come occasione particolarmente favorevole, reale ed effettiva, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento di sede dell'azienda, trasformazione o rinnovo dei locali. L'effettuazione delle vendite di liquidazione è soggetta a comunicazione al Comune ove ha sede il punto di vendita. A tal fine apposita comunicazione è inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quindici giorni prima della data di inizio delle vendite medesime. La trasformazione o il rinnovo dei 1ocali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o al loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate durante tutto l'anno e precisamente: sper un periodo non superiore a sei settimane per trasferimento di sede dell'azienda e trasformazione o rinnovo locali sper un periodo non superiore a 13 settimane per cessazione dell'attività commerciale o per cessione dell'azienda. L'esercente al termine dei periodi suindicati, è obbligato a chiudere l'esercizio. La vendita di liquidazione a seguito di trasformazione o rinnovo dei locali non può essere effettuata nel mese di dicembre. A decorre dalla data di invio della comunicazione al comune, è fatto divieto di introdurre nei locali, o pertinenze dell'esercizio ulteriori merci sia in conto acquisto sia in conto deposito, del genere di 4 quelle per le quali viene effettuata la vendita di liquidazione. E' obbligatoria l'esposizione del prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione. Vendite promozionali Le uniche indicazioni per il momento sono quelle indicate dal Dlgs 114 del 31/03/1998 (Decreto Bersani), più precisamente le vendite promozionali possono essere effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato. Anche in questo caso la pubblicità dei prezzi deve essere effettuata come nelle vendite straordinarie sopra indicate. Vendite sottocosto In breve una sintesi di alcune regole da rispettare. La vendita sottocosto va comunicata al Comune di competenza almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata non più di tre volte nel corso dell'anno, non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non é decorso almeno un periodo pari a 20 giorni dalla precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno. L'indicazione dei prodotti, del quantitativo disponibile per singolo articolo, il periodo temporale della vendita, nonché le circostanze che l'hanno determinata deve essere chiara ed inequivocabile. E' consentito effettuare la vendita sottocosto senza necessità di effettuare alcuna comunicazione al Comune: dei prodotti alimentari freschi e deperibili, prodotti usati per dimostrazioni, mostre e fiere, ecc. Si informa che tutte le comunicazioni agli uffici comunali non vanno più presentate in forma cartacea ma vanno compilate e inviate esclusivamente online fatte salve eventuali situazioni locali da verificare presso le sedi. In vigore il nuovo regolamento per l'etichettatura dei prodotti alimentari: importanti novità per alimentaristi e attività di somministrazione Il 13 dicembre scorso è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento europeo n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: questa normativa uniformerà l'etichettatura dei prodotti agroalimentari in tutti i Paesi membri, sostituendo le precedenti leggi comunitari e nazionali. Il Regolamento incorpora gran parte della precedente legislazione nazionale, ma estende alcuni obblighi anche agli alimenti somministrati in pubblici esercizi, mense, catering, servizi alla collettività e venduti on line. Gli adempimenti previsti dal Regolamento sono progressivi, alcuni immediatamente operativi al 13 dicembre 2014, altri, come l'obbligo di dichiarazione nutrizionale per gli alimenti preimballati, con obbligo al 13 dicembre 2016 ma in questo caso riguardano principalmente le imprese che producono e confezionano per la distribuzione al consumatore prodotti alimentari. Il nuovo regolamento è molto articolato e prevede disposizioni diverse a seconda delle tipologia alimentare, ma nell'immediato comporta principalmente le seguenti novità: l l'indicazione obbligatoria ed evidenziata degli allergeni; l'applicazione di questa disposizione a tutti i servizi di somministrazione alla collettività, l come ristoranti, mense, catering . E' utile suddividere gli operatori in tre macrocategorie, ognuna con esigenze e adempimenti diversi: gli associati possono individuare il proprio settore d'ambito, tralasciando le disposizioni degli altri. 1. produttori -> tutti coloro che producono prodotti e li preimballano per la vendita fatta da terzi (esclusi, quindi, il consumo sul posto, il preincarto, gli alimenti sfusi incartati al momento com'è per le gastronomie, rosticcerie, forni, che rientrano nella seconda fattispecie): questi si troveranno a dover applicare, dal dicembre 2016, la nuova etichetta contenente la dichiarazione nutrizionale che fino ad oggi era solo facoltativa e adottata su base volontaria. Dal 13 dicembre devono indicare le disposizioni obbligatorie, come l'evidenziazione degli allergeni, l'indicazione “Sale” anziché “Sodio” e la natura dei grassi utilizzati (vedi APPENDICE I); 5 2. alimentaristi -> attività come gastronomie, rosticcerie, alimentari, forni, pasticcerie, gelaterie, rivendite, ecc.: questi esercizi devono fare particolarmente attenzione, a partire dal 13 dicembre, all'indicazione degli allergeni, in maniera evidenziata rispetto agli altri ingredienti, in tutti i prodotti alimentari messi in vendita. In quanto non produttori, non hanno oneri di etichettatura, ma è necessario fare particolare attenzione al trasferimento delle informazioni sugli allergeni nel prodotto venduto sfuso, in maniera che siano sempre individuabili dal consumatore. E' bene, inoltre, che l'operatore alimentarista sia sinteticamente formato su quali sono gli elementi salienti da verificare nell'etichetta dei prodotti acquistati all'ingrosso e rivenduti, in quanto il Regolamento estende la funzione di controllo sulla regolarità dell'etichetta al professionista alimentarista: a questo proposito l'Associazione promuoverà per il mese di gennaio un breve seminario informativo per verificare la composizione e l'esattezza dei prodotti alimentari messi in vendita. A titolo informativo si ricorda che i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte anche se non soddisfano i requisiti del Regolamento. 3. attività di somministrazione alla collettività -> ristorante, mense, catering : questa è probabilmente la categoria più problematica, in quanto il nuovo regolamento estende anche a queste attività, prima escluse, la pubblicità sugli ingredienti delle preparazioni e sulla presenza di allergeni . In che modo questi esercizi debbano adempiere all'obbligo non è purtroppo ancora chiaro, in quanto queste disposizioni specifiche spettano agli stati nazionali e al momento il Ministero non si è ancora espresso. Stante questa mancanza al momento non sono state definite sanzioni a riguardo. Parrebbe però che gli allergeni debbano essere visibili in maniera chiara direttamente all'interno dei menu, e che non sia possibile demandare questa indicazione a un registro altro o affidarla verbalmente ai camerieri. La proposta operativa avanzata dall'Associazione è d'indicare genericamente, sui menù, la presenza degli allergeni, senza un elenco puntuale dei prodotti. Nel frattempo si consiglia a tutti gli esercenti interessati di preparare una lista generale degli allergeni che possono essere presenti nelle preparazioni (utilizzando la lista come da APPENDICE II) e allegarla ai menu. Al di là delle disposizioni normative che emergeranno a riguardo nelle prossime settimane, la cernita degli allergeni è un'operazione che, da ora in poi, è importante compiere regolarmente, in sinergia con le cucine e il personale dedicato, per avere sempre disponibili e aggiornate queste informazioni e rendere il meno impattante possibile l'aggiornamento dei menu (e dei conseguenti allergeni). APPENDICE I Ecco le novità obbligatorie dal 13 dicembre 2014: ESPLICITAINDICAZIONE DEGLIALLERGENI 1 Per i produttori : la lista degli ingredienti, che devono essere indicati in ordine decrescente, deve evidenziare la presenza di allergeni. Si può ricorre al “neretto”, ma è possibile scegliere altri modi, come le lettere maiuscole; 2 Per gli alimentaristi: l'obbligo si estende anche agli alimenti non preimballati; 3 Per le attività di somministrazione: riguarda anche i prodotti venduti nel circuito della ristorazione, mense, catering Per i produttori : LEGGIBILITÀ DELL'ETICHETTA Allo scopo di migliorare la leggibilità dell'etichetta vengono riconsiderate le dimensioni del carattere, lo spessore, il colore e il contrasto tra scritta e sfondo ? Altezza minima dei caratteri: 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole) ? Le informazioni obbligatorie non devono essere apposte con altre indicazioni o immagini che possano interferire CHIAREZZADELL'ETICHETTA ? Obbligo di precisare la natura dei grassi utilizzati, superando la locuzione “oli e grassi vegetali” ? Obbligo di indicare “Sale” anziché “Sodio” COMPOSIZIONE DELL'ETICHETTA L'etichetta deve riportate, obbligatoriamente, le seguenti indicazioni: a) La denominazione dell'alimento (vengono introdotte tra l'altro, per qualificare il prodotto, le 6 denominazioni: Prodotto decongelato, Carne o pesce ricomposto, Acqua aggiunta a carne o pesce, Ingrediente sostitutivo, Involucro non edibile (per gli insaccati) b) L'elenco degli ingredienti (in ordine decrescente) c) La quantità di taluni ingredienti o categorie d'ingredienti d) La quantità netta dell'alimento e) Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza f) Le condizioni particolari di conservazione e/o d'impiego g) Il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare h) Il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto i) Le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento j) Per le bevande con un contenuto alcolico in volume superiore all’1,2%, il titolo alcolometrico k) Una dichiarazione nutrizionale (per chi non l'ha ancora adottata in forma volontaria, l'obbligo è al 13 dicembre 2016; per chi l'ha già adottata in forma volontaria, deve entro il 31 dicembre 2014 uniformarsi agli standard del Regolamento) APPENDICE II Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze 1. Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio(*); b) maltodestrine a base di grano(*); c) sciroppi di glucosio a base di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei. 3. Uova e prodotti a base di uova. 4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino. 5.Arachidi e prodotti a base di arachidi. 6. Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato(*); b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo. 8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola. 9. Sedano e prodotti a base di sedano. 10. Senape e prodotti a base di senape. 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo. 12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti. 13. Lupini e prodotti a base di lupini. 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi. (*) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di 7 Obbligo per i pubblici esercizi Per l'olio d'oliva solo confezioni sigillate Come già comunicato e come ampiamente divulgato (non sempre correttamente) dai mezzi di informazione, gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi (fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti) devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta. La violazione della norma è punita con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000 e con la confisca del prodotto. Si conferma che l'art. 7 della L n. 9/2013 e ss. (Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini), così come appena integrato ai sensi dell'art. 18 della L n. 161/2014 (Europea 2013-bis) in vigore dal 25 novembre u.s., nulla prevede in merito alle oliere in giacenza “non conformi” ed all'eventuale possibilità per l'esercente di utilizzarle successivamente a tale data “sino ad esaurimento delle scorte”. Parimenti, come evidenziato dai ns. uffici, nulla prescrive il legislatore in ordine alle caratteristiche specifiche dell'idoneo dispositivo di chiusura atto ad impedire che il contenuto delle confezioni d'olio possa essere modificato senza che la confezione sia aperta od alterata, né si prevede alcunché circa i dettagli del sistema di protezione tale da impedire il riutilizzo dell'oliera dopo l'esaurimento del contenuto originale indicato in etichetta. Tuttavia, in attesa di chiarimenti al riguardo da parte dei competenti dicasteri, cautela impone ai ristoratori di avvalersi nel frattempo di recipienti monouso o bottigliette anti rabbocco etichettate in conformità al sopra citato art. 7 L. n. 9/13 e ss., nonostante la presenza tuttora in vari esercizi di oliere riutilizzabili acquistate 'ex ante'. Non appena dovessero esserci novità in merito alla questione si forniranno notizie. Nel frattempo si invita a porre la dovuta attenzione a questo nuovo obbligo. Prodotti della pesca: nuove etichette Il 13 dicembre scorso è entrato in vigore il Regolamento UE n. 1379/2013 relativo all'organizzazione dei mercati nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che apporta modifiche ai precedenti regolamenti, in particolare al REG CE 1184/2006 e 1224/2009. In particolare di questo decreto è importante il Capo IV "Informazione dei Consumatori", che all'articolo 35, richiede che i prodotti della pesca regolarmente commercializzati possano essere offerti per la vendita al consumatore finale o ad una collettività solo a condizione che un contrassegno o un'etichettatura adeguati indichino: a) la denominazione commerciale della specie ed il suo nome scientifico b) il metodo di produzione, in particolare mediante i termini "... pescato.." o "... pescato in acque dolci..." o "... allevato..." c) la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato e la categoria di attrezzi da pesca usati nella cattura di pesci d) se il prodotto è stato scongelato (requisito che non si applica agli ingredienti di un prodotto finito; agli alimenti per i quali la fase di congelamento è una fase necessaria; ...) e) il termine minimo di conservazione, se appropriato. - Per i prodotti non preimballati della pesca e dell'acquacoltura le informazioni obbligatorie elencate possono essere fornite per la vendita al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni o poster. - Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o ad una collettività un miscuglio di specie identiche il cui metodo di produzione è diverso, occorre indicare il metodo di produzione di ogni partita. - Quando sia offerto per la vendita al consumatore finale o ad una collettività un miscuglio di specie identiche le cui zone di cattura o i cui paesi di allevamento sono 8 diversi, occorre indicare almeno la zona della partita quantitativamente più rappresentativa, con l'avvertenza che il prodotto proviene anch'esso da zone di cattura diverse o da pesi di allevamento diversi. Stante le probabili azioni di controllo che sono connaturate al rispetto di questi nuovi obblighi di informazione per la clientela (in ogni caso sempre a carico dell'operatore finale, tanto per aumentare tempi di lavoro e altra burocrazia, alla faccia della semplificazione!) si invita alla dovuta attenzione nell'esposizione di quanto sopra anche con la collaborazione dell'intera filiera. SISTRI (Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti): il punto Dal 1 maggio 2014 sono in vigore le disposizioni del Ministro dell'Ambiente che hanno ridotto i soggetti obbligati ad aderire al sistema di tracciabilità dei rifiuti, istituito col SISTRI. I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI sono: - le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale; - le imprese ed enti che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi: - le imprese produttrici di rifiuti pericolosi con attività di stoccaggio autorizzato; - gli enti e le imprese, con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da attività commerciali, da lavorazioni industriali ed artigianali, da attività sanitarie e di servizio, da demolizione e scavo; - gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Campania. I soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI sono: - gli enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che hanno fino a dieci dipendenti e che svolgono attività di demolizione e scavo, lavorazioni industriali ed artigianali, attività commerciali e di servizio: - imprese che producono, gestiscono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi. Per le imprese non obbligate e che non vogliono aderire volontariamente al sistema, è opportuno procedere alla cancellazione al fine di evitare di dover pagare il contributo annuale di iscrizione, che per il 2014 è stato sospeso. Al momento la procedura per la cancellazione è la seguente: - l'impresa deve accedere al sistema con la chiavetta USB e quindi all'area GestioneAzienda. - Alla sezione RICHIESTE si può creare la pratica di cancellazione, allegando apposita dichiarazione e copia del documento d'identità del legale rappresentante. - Il sistema invia successivamente una mail con le istruzioni per la restituzione del dispositivo al Ministero, da effettuarsi con raccomandataA.R. entro 10 giorni dalla comunicazione di cancellazione. N.B.: i soli trasportatori iscritti all'Albo Gestori Rifiuti per la cancellazione dei mezzi e la restituzione dei dispositivi fanno invece riferimento alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori competente per territorio. Le Associazioni da tempo hanno richiesto al Ministero di adottare una procedura semplificata per la cancellazione delle imprese non più obbligate ad aderire a SISTRI, ma al momento non è ancora stata predisposta. Si ricorda che anche le imprese esonerate dal SISTRI comunque mantengono gli obblighi cartacei relativi ai registri di carico/scarico e formulari per il trasporto dei rifiuti. Per le imprese obbligate al SISTRI le sanzioni relative si applicheranno dal 1° gennaio 2015, a meno che un emendamento al Disegno di Legge ambientale già approvato dalla Camera dei Deputati non introduca lo slittamento del termine al 31/12/2015. CONAI: gli adempimenti per le imprese Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ogni tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso cui il Consorzio Nazionale Imballaggi ripartisce fra produttori ed utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di 9 imballaggi. L'esenzione dal contributo ambientale spetta alle imprese che, in riferimento all'anno solare precedente, hanno dichiarato un contributo fino a 26,00 Euro per singolo materiale o fino a 52,00 Euro sul totale degli imballaggi importati, in caso di procedura semplificata per attività d'importazione. Se l'impresa dichiaratasi in esenzione, verifica di avere superato la soglia di esenzione, deve fare la dichiarazione periodica entro il 20 gennaio 2015 (mod. 6.2). Sempre entro il 20 gennaio 2015 va inoltrata al Conai la dichiarazione periodica annuale per chi si è avvalso della procedura semplificata per l'importazione di imballaggi pieni ed ha optato per tale periodicità (mod. 6.2). Le imprese che verificano l'appartenenza alla stessa classe di dichiarazione periodica non sono tenute a ripresentare l'autodichiarazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo, così pure dal 1 gennaio 2007 non vanno più segnalate a Conai le eventuali variazioni della classe di dichiarazione. La modulistica e le istruzioni sono reperibili sul sito www.conai.org . Si ricorda che a partire dall'anno 2014 e' obbligatorio l'invio delle dichiarazioni attraverso il servizio Dichiarazioni on line, fruibile direttamente dal sito. Si ricorda che le aziende di nuova costituzione, che iniziano l'attività nel corso dell'anno con produzione od utilizzo di imballaggi, devono aderire al Conai entro 30 giorni dalla data di inizio attività ed effettuare Dichiarazioni trimestrali per i mesi di attività. Per le aziende Consorziate, che già effettuano una dichiarazione periodica per una propria attività, se nel corso dell'anno aprono una nuova attività assoggettata a Dichiarazione periodica, questa dovrà essere effettuata a cadenza trimestrale per i mesi di competenza. Per l'importazione di imballaggi va inviata la dichiarazione periodica (mod. 6.2) entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento. Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte del CONAI. In caso di importi complessivi annuali inferiori a 26 Euro per materiale o 52 Euro per calcolo forfetizzato, CONAI non emette alcuna fattura e non è dovuto alcun versamento. Si ricorda che la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi consortili deve essere conservata per dieci anni in Italia ed il CONAI può in qualsiasi momento richiederne l'invio ai consorziati. Commercio su aree pubbliche: regolarità contributiva da presentare ai Comuni entro il 31 gennaio Si ricorda che il 31 Gennaio 2015 scade il termine per comunicare ai Comuni, ove si svolge la propria attività di commercio su aree pubbliche, le informazioni relative alla propria regolarità contributiva. Per la presentazione della necessaria autodichiarazione sul regolare versamento dei contributi INPS e INAILè possibile rivolgersi ai nostri uffici, preferibilmente entro il 9 gennaio. Per il 2015 NON sarà invece da inviare ai Comuni la comunicazione che si intende effettuare la spunta nei mercati, fiere e posti isolati del territorio comunale stesso. Tale comunicazione andrà inviata (pena l'impossibilità di partecipare alla spunta) solo nel caso si intendano aggiungere nuovi comuni o mercati a quelli per i quali la richiesta era già stata presentata lo scorso anno; in tal caso alla comunicazione andrà allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità della propria contribuzione INPS e INAIL. In tal senso ci si può sempre rivolgere agli uffici dell'Associazione per ulteriori informazioni relative agli adempimenti in oggetto. Interessa operatori su aree pubbliche o in sede fissa, come bar e ristoranti che utilizzano “stufe a fungo” Corso per installatori professionali GPL Corso di formazione promosso da Cescot e Confesercenti della provincia di Ravenna valido per l'adempimento degli obblighi formativi per ambulanti che utilizzano bombole di GPL negli 10 autonegozi e nei banchi vendita presso i mercati rionali, sagre e fiere, in coerenza con le indicazioni della Circolare Prot. 3794 del 12 marzo 2014 del Ministero Interno, a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si precisa infatti che tale nota dei VV.F. introduce obblighi formativi nei confronti di coloro che esercitano: - attività di vendita sull'autonegozio e nei banchi vendita durante mercati, sagre e fiere; - attività in sede fissa che utilizzano bombole GPL - attività che utilizzano “stufe a fungo” riscaldanti alimentate a GPL Per le suddette attività, che prevedono il cambio della bombola presso l'autonegozio, nei banchi o l'area di vendita, la Circolare prevere l'obbligo di frequenza ad un corso di formazione coerente con le indicazioni del D.Lgs. 128/06, art. 11, comma 2 (si tratta precisamente di questo specifico corso formativo) Argomenti: - caratteristiche di pericolosità del GPL e principali precauzioni legate al loro utilizzo; - corretta gestione della bombola (durante il suo trasporto, installazione, esercizio); - sostituzione in sicurezza della bombola esaurita; - struttura degli impianti di utilizzo GPL e loro buona conservazione; - interventi di emergenza sulla bombola di GPL. Durata: 8 ore (2 giornate) 15 gennaio 2015 dalle 14:30 alle 18:30 22 gennaio 2015 dalle 14:30 alle 18:30 I partecipanti (obbligatoriamente maggiorenni) dovranno presenziare personalmente per tutto il corso, che si concluderà con una verifica.Al termine del corso verrà rilasciato unAttestato di Idoneità. Ogni partecipante dovrà presenziare munito del proprio estintore per la prova pratica presso il campo dei VV.F. Costo: euro 180,00 + IVA Soci Confesercenti euro 220,00 + IVA Non Soci L'organizzatore si riserva di attivare il corso al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti. Modalità di iscrizione: compilazione di una scheda anagrafica e versamento dell'intera quota di partecipazione, entro il 31 dicembre 2014. Sede Corso: CESCOT Ravenna – Piazza Bernini 7 – 48124 RAVENNA Per iscrizioni rivolgersi al Cescot Ravenna o alle sedi dell'Associazione. M.E.P.A.: notizie e bandi Facendo seguito agli incontri promossi dall'Associazione sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, sperando di fare cosa gradita si informa che sono già attivi e abilitabili, oltre a quelli già disponibili, sei nuovi Bandi del MePA, riguardanti: ? derrate alimentari ? traslochi (Servizi di logistica) ? servizi informativi ? servizi postali ? farmaci ? carburanti e combustibili A partire da gennaio 2015, come sportello in Rete della Provincia di Ravenna, struttureremo una newsletter periodica per tenervi aggiornati sulle novità del Mercato Elettronico (MePA, IntercentER, Fatturazione elettronica): mondi in continua espansione che necessitano di costante attenzione. Chi fosse interessato a riceverla può contattare il referente dello sportello Confesercenti in Provincia di Ravenna Riccardo Ricci Petitoni (tel. 0544-292734 – [email protected]). Presso l'Associazione è disponibile un focus dettagliato sull'oggetto e le merceologie dei bandi citati, nonché gli aggiornamenti merceologici nei bandi “ICT2009” – Prodotti e Servizi per l'informatica e le Telecomunicazioni, “Mobilità e Monitoraggio” – Beni e Servizi per la Mobilità e il Monitoraggio, “PROMAS114” – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative. 11 Forte riduzione del prezzo energia per l'anno 2015 Il Consorzio Innova Energia, realizzato dalla Confesercenti per l'acquisto di energia, ha fissato con le aziende fornitrici per il 2015 prezzi particolarmente vantaggiosi Si informano gli associati che ancora una volta, tra tutte le offerte di energia elettrica pervenute per la fornitura 2015, quella di E.ON Energia Spa è risultata essere la più vantaggiosa. Quelle che seguono sono le nuove condizioni economiche che saranno applicate a partire dal 1 gennaio 2015. E.ON Prezzi 2015 componente energia in €/MWh Fascia F1 64,70 Fascia F2 64,70 Fascia F3 50,00 NESSUN COSTO PER LE COMPONENTI: CO2, PPE, sbilanciamento In caso di contatore orario verrà applicato un prezzo pari a 0,060 €/MWh. I prezzi indicati rimarranno FISSI per tutto l'anno 2015 e non includono alcune voci. Qualora non si avesse già aderito anche all'offerta GAS, si invita a contattare al più presto gli uffici del Consorzio o le sedi dell'Associazione per poter usufruire di un prezzo particolarmente vantaggioso per l'anno 2015 e fisso per tutto l'anno (prezzo applicato alle utenze con consumi annui inferiori a 100.000 mc e sottoscrivibile fino al 15/03/2015): con ENERGETIC SOURCE P 31,35 cent€/Smc VERIFICHE DELLE ACCISE SUL GAS Il Consorzio effettua inoltre una verifica sull'applicazione corretta delle accise sul gas metano: qualora se ne abbia diritto, il Consorzio, contestualmente al cambio fornitore, gestisce la pratica per l'ottenimento delle accise agevolate (riconosciute a diverse categorie di attività, quali: negozi, alberghi, ristoranti, bar, ecc.). Per informazioni e preventivi contattare il CONSORZIO NAZIONALE INNOVA ENERGIA - Sede Legale e Amm. P.za Comandini, 23 - CAP 47042 Cesenatico (FC) Tel. 0547 75621 Fax 0547 700034 www.innovaenergia.it e-mail: [email protected] o le sedi della Confesercenti in provincia Grazie a Maria e Daniela Salutiamo da queste pagine altre due colleghe che da alcune settimane i soci e i colleghi non vedono o non sentono più dalla loro consueta postazione negli uffici della Confesercenti di Lugo e di Faenza. Un altro segno dei tempi. Parliamo di Maria Ossani e di Daniela Costa, passate da poco in quiescenza, anche se non si dimostrano certo pensionate. Da tanti anni in servizio presso la Confesercenti con ruoli diversi e anche molti esercitati in contemporanea. A loro un sentito ringraziamento per il contributo che ci hanno dato in tanti anni di onorato servizio e un caldo e forte in bocca al lupo per la loro nuova esperienza. Roberto Lucchi Allerta continua: ancora tentativi di truffe Una azienda associata ha segnalato, affinché altri non cadano vittime di truffe e situazioni come quella capitata a lei ed altre aziende, con un forte danno subito. 12 In sintesi questi sono i fatti accaduti: w L'azienda viene contattata da una persona (che fornisce il proprio nome, Luciana in questo caso) che si presenta come l'agente responsabile di un circolo nel modenese w la persona dice al nostro. associato che sta chiedendo preventivi nella nostra zona (giustificando che nella nostra zona i prezzi sono migliori rispetto alla loro) per pasti da asporto ma soprattutto forme intere di parmigiano reggiano e prosciutti di parma (almeno 16 mesi di invecchiamento e 11 kg. di peso perché servono da premi per iniziative a premio del circolo) w per il pagamento propone un primo acconto tramite bonifico ed i successivi con carta di credito. w lascia un indirizzo mail w non lascia il proprio cognome w per il ritiro della merce manda un incaricato Certo la modalità e l'approccio creano qualche dubbio, ma in un periodo di crisi come l'attuale si può essere portati ad abbassare le soglie di attenzione spinti dalla necessità di far in qualche modo incassi oltre che per rispondere al preventivo richiesto. Questa signora è già stata smascherata in passato ed accusata di truffa: su Google si trova diverso materiale in proposito. Al bisogno contattare gli uffici dell'Associazione per avere anche i nominativi oltre che per prendere eventualmente tempo e informazioni e per non diventare vittime di truffe. Riceviamo dall'Assessore Comunale ai Servizi Sociali Giovanna Piaia la lettera che volentieri si pubblica Al via la campagna regionale di CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO con il rilascio del marchio “SLOT FREE ER” “Buongiorno, Anche il Comune di Ravenna ha avviato le procedure per il rilascio del Marchio "slot free ER", come previsto dalla Legge Regionale 5/2014. A partire dai prossimi giorni, infatti, i titolari di esercizi commerciali che intendano aderire alla campagna di contrasto, prevenzione e riduzione del rischio di dipendenza dal gioco patologico possono chiedere al Comune di Ravenna il rilascio del marchio "Slot free ER". Con lo slogan "Dove il gioco d'azzardo non c'è si vive meglio" ci si rivolge a quelle attività commerciali che vogliono prendere le distanze dal mondo del gioco d'azzardo, inviando in questo modo anche un messaggio chiaro e condiviso alla clientela attenta e sensibile verso le azioni di contrasto alle ludopatie. Penso sia chiaro quanto il marchio sia, oggi innanzitutto, un messaggio di tipo etico, il segno distintivo per quegli esercenti che, aderendo concretamente alla campagna di sensibilizzazione contro la diffusione del gioco d'azzardo promossa dagli enti locali, rinunciano ai proventi con un gesto concreto di grande valenza sociale. Va detto anche che, come previsto dalla Legge Regionale, il possesso del marchio nei prossimi anni potrà essere un requisito necessario al fine di ottenere eventuali forme dí valorizzazione e incentivazioni di carattere economico che Regione e Comuni decidessero in futuro di applicare, magari supportati da una Legge Nazionale al momento assente, e/o da risorse economiche specifiche da investire sul settore, ad oggi pressoché impossibili o legate a scelte dei singoli Enti Locali. La procedura per entrare a far parte dei locali virtuosi e ottenere il marchio "Slot free ER", già sperimentato in altre città regionali, è gratuita e semplice: occorre scaricare il modulo download dal sito www.comune.ra.it, accedere dalla sezione Rapida alla voce "Impresa-pubblico spettacolo, spettacoli viaggianti e polizia amministrativa, apparecchi, congegni automatici e elettronici e giochi leciti". Una volta stampato e compilato, il modulo andrà presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), in piazzale Farmi 21, 4° piano, aperto di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, o inviato per posta ordinaria allo stesso indirizzo, o via Fax al numero 0544 482347. In alternativa il documento può essere firmato digitalmente e inviato via PEC all'indirizzo [email protected]. Gli uffici del Servizio Attività Economiche di Via Mura di Porta Serrata n. 11 contatteranno gli interessati per la consegna della vetrofania. Sullo stesso sito del Comune di Ravenna verrà poi pubblicato l'elenco degli esercenti virtuosi, aggiornato in tempo reale.” 13 Con eventiesagre.it Una nuova convenzione riservata agli associati Confesercenti per la promozione sul web Nei giorni scorsi i responsabili di eventiesagre.it hanno incontrato i dirigenti della Confesercenti di Faenza per presentare la loro iniziativa e la proposta di convenzione. Eventiesagre.it, concepito e messo On-line nel 2005, è da anni il sito Italiano più visitato da chi cerca sul web informazioni che riguardano: Eventi, Feste, Fiere, Mercatini e Manifestazioni folkloristiche, culturali, sportive, religiose, teatrali etc. Eventiesagre.it conta 12 milioni di utenti annui e i contenuti del sito sono sempre ai primi posti nelle pagine dei motori di ricerca come GOOGLE, grazie anche alle due parole chiave “eventi” e “sagre”, che sono le più usate in assoluto dagli utenti del web. Lo scopo di Web Up Italia, società proprietaria del portale, è infatti quello di: Valorizzare l'Italia tramite il web, mettendo in contatto diretto milioni di utenti con l'offerta che il territorio italiano può garantire sia dal punto di vista Turistico Ricettivo Culturale che commerciale. Questo avviene con la collaborazione, nella pubblicazione degli eventi, di Comuni, Proloco, Province,Associazioni pubbliche e private e uffici stampa in tutta Italia. Naturalmente, attraverso gli spazi pubblicitari disponibili nel sito, anche le attività commerciali legate ai singoli territori godono di grande visibilità a costi bassissimi. Eventiesagre.it - DEDICATO alleATTIVITA' A tal fine la Confesercenti ha realizzato una convenzione per i soci dove l'attività commerciale può usufruire di spazi pubblicitari GRATUITI o a prezzi comunque vantaggiosi, in base alle esigenze di visibilità. Anche Confesercenti ha un suo spazio di visibilità gratuito nel sito: http://www.eventiesagre.it/Siti+Utili_value/21131371_Confesercenti+Faenza.html Ogni attività associata può farsi conoscere dal vasto pubblico di eventiesagre, attraverso Vetrine, Banner e Pagine personalizzate che descrivono al meglio la propria offerta, i propri prodotti e servizi, in base alle esigenze e alla disponibilità economica, con il supporto completamente gratuito di un Consulente di zona. Per maggiori informazioni consultare la sezione “Servizio agli utenti” nel portale per scoprire il prodotto pubblicitario più confacente alle proprie esigenze oppure fissare subito un appuntamento informativo senza impegno contattando MASSIMO ZANIBONI: cell: 348 8760300 email:[email protected] Convenzione Fenagi-INDABOX Fenagi – Confesercenti, il Sindacato che tutela e assiste le edicole associate, ha realizzato a livello nazionale una convenzione in esclusiva con la società INDABOX srl, società specializzata nella consegna dei prodotti acquistati tramite e-commerce. Gli edicolanti che vorranno aderire al servizio, accetteranno di diventare un punto di recapito di Indabox e consegnare i prodotti acquistati ai loro proprietari. Il prodotto in deposito in edicola è coperto da assicurazione, in caso di furto; l'edicolante è sollevato da ogni responsabilità sul contenuto dei pacchi; non deve riscuotere il corrispettivo del bene poiché è già stato pagato; sarà emessa una fatturazione in automatico da Indabox con cadenza trimestrale per la liquidazione del compenso dovuto. Per questa attività, che si svolge negli orari di apertura della rivendita, è previsto un compenso al lordo dell'Iva di € 1,50 per ogni pacco consegnato e al punto vendita sarà fornito gratuitamente tutto il materiale pubblicitario per rendere visibile il servizio fornito. Per maggiori informazioni contattare il Sig. Giulio Di Ticco, responsabile provinciale Fenagi Confesercenti (0544/911063 - 0544/292705). 14 ZAL - Confesercenti: una nuova convenzione con una compagnia telefonica tutta Romagnola Nei giorni scorsi l'Associazione ha realizzato una utile convenzione per gli associati dopo averne verificato la validità e l'effettività del risparmio anche su aziende associate, con l'azienda ZAL (dal dialetto: giallo) una compagnia telefonica nata a Forlì e in espansione. ZAL è un innovativo gestore di telefonia fissa a prezzi vantaggiosi e particolare attenzione rivolta alla clientela. Basti pensare che all'occorrenza, per mettersi in contatto con l'operatore per qualunque evenienza, SI PARLA DIRETTAMENTE CON UNA PERSONA DELLO STAFF, senza ricorrere a interminabili attese, call center, ma, semplicemente digitando lo 0543/774472 e colloquiando immediatamente senza attese ed estenuanti passaggi, con una persona dedicata. SEMPLIFICAZIONE con OFFERTE E LISTINI TRASPARENTI, adottando il medesimo protocollo tecnologico di Telecom Italia, ma a condizioni davvero concorrenziali. Patti chiari e duraturi; non esistono offerte che scadono o che si trasformino in contratti vincolanti. Fatturazioni chiare, comprensibilissime, massima trasparenza, prezzi super competitivi. Partendo da una dettagliata ANALISI dei COSTI dell'attuale fornitore utilizzato dal cliente, viene elaborato un prospetto SCRITTO, basato su una simulazione dei costi ottenibile in maniera comparativa, evidenziando la % di Risparmio conseguibile, su base mensile ed annua, ottimizzando al tempo stesso anche i costi fissi. Sconti e listini particolari per gliAssociati Confesercenti Per usufruire di una consulenza Gratuita senza alcun impegno, contattare direttamente il referente dell'azienda Zal Dott. RosettiAndrea, cell. 393 9111171, mail: [email protected] - Sito: www.zaltel.it Concluso a Lugo il secondo corso di informatica per ambulanti Il 22 ottobre scorso si è concluso il corso di informatica dal titolo “Strumenti Innovativi per la gestione amministrativa d'impresa” organizzato presso la Confesercenti di Lugo con la collaborazione del centro di formazione professionale Cescot di Ravenna. Il corso, rivolto prioritariamente agli operatori del commercio su aree pubbliche, ha fornito ai partecipanti le competenze di base per l'utilizzo di strumenti di informatica con particolare attenzione alla gestione della PEC (posta elettronica certificata) che è diventata lo strumento obbligatorio per le comunicazioni con la pubblica amministrazione. Si tratta, quest'anno, del secondo corso di questo genere organizzato presso la Confesercenti di Lugo che gli operatori ambulanti hanno dimostrato di gradire ed apprezzare sia nei contenuti sia nella modalità di svolgimento. La partecipazione è stata gratuita, essendo, entrambi i corsi, co-finanziati dalla Provincia di Ravenna, dalla Regione Emilia Romagna e dal Fondo Sociale Europeo. Riceviamo dal Comune di Ravenna e pubblichiamo: Adotta un progetto sociale, diventa un'azienda solidale edizione 2014/2015 “Anche per il 2014 e il 2015 l'Amministrazione comunale, in collaborazione con le numerose Associazioni di volontariato, ed altri soggetti pubblici e privati che operano nel sociale, nell'ambito sanitario, nella tutela ambientale e culturale del territorio, lancia il progetto "Adotta un progetto sociale, diventa un'azienda solidale" con lo scopo di legare Aziende ed attività economiche ed imprenditoriali ravennati con altrettanti progetti delleAssociazioni stesse, attraverso un contributo economico mirato alla realizzazione di progetto. Lo scopo non è solo quello di migliorare la vita della comunità, seppure le esperienze passate abbiano dimostrato che grazie a questi contributi è possibile realizzare molte nuove opportunità rivolte a categorie particolari di popolazione, a bambini, a disabili, a persone in stato di bisogno ecc, difficilmente raggiungibili senza un impegno economico così significativo. Per questo ci rivolgiamo a tutti Voi, già così coinvolti e presenti nelle azioni di solidarietà e sostegno della nostra Comunità, affinchè possiate esaminare i progetti proposti in questa edizione (ben 45 e i contributi sono di varia entità da 120 euro in su), investire concretamente su uno o più di questi, seguirne lo sviluppo 15 coinvolgendo anche i Vostri dipendenti, essi stessi lavoratori e produttori di ricchezza economica. Le Associazioni di volontariato e di promozione sociale, ricreative, sportive ecc, ma anche ad alcuni Servizi del Comune di Ravenna stesso, alla Azienda AUSL, all'Azienda ASP, Biblioteche pubbliche, hanno inviato progetti da “mettere in adozione” (disponibili e visionabili inAssociazione). LE EVENTUALI RICHIESTE DI ADOZIONE POSSONO ESSERE SEGNALATE VIA MAIL AGLI INDIRIZZI: [email protected] oppure [email protected] oppure via fax al n.0544/546109 o telefonicamente ai numeri 0544/482550-0544/482785 (segreteriaAssessore Piaia). Le Aziende Solidali entreranno nella pagina internet dedicata al progetto, sul sito dell'amministrazione comunale, ove troverete anche le rendicontazioni delle passate edizioni. L'Agenda 2015 in arrivo agli associati A tutte le aziende associate in regola con il tesseramento 2014 è stata spedita nei giorni scorsi l'agenda 2015 realizzata dalla Confesercenti in collaborazione con l'agenzia Star Business di Ospedaletto (Pisa). L'agenda contiene anche le principali scadenze fiscali per le imprese insieme a tutti i servizi resi ai soci dal sistema Confesercenti e dalle aziende partner dell'associazione nei diversi settori. La spedizione di questo utile strumento di lavoro per le aziende è stata anticipata rispetto a fine anno, sia come motivo augurale per il nuovo anno che come ulteriore forma di riconoscimento agli associati per l'attaccamento e la fedeltà associativa. La spedizione ai soci in regola è avvenuta dal 9 dicembre attraverso le vie postali. Chi non l'avesse ricevuta è invitato a rivolgersi presso le sedi dell'Associazione. Agli Associati, alle loro famiglie e ai loro collaboratori Festività 2014-2015 Auguri dal Sistema Provincia di Ravenna vicini alle Imprese, vicini alle Persone Invii tramite mail Si ricorda, agli Associati che ne siano interessati e che utilizzino costantemente la posta elettronica, di fornire il proprio indirizzo e-mail in Associazione, al fine di ricevere con maggiore tempestività le nostre comunicazioni, collaborare a limitare le stesse spese postali e, non ultimo, limitare per l’ambiente l’uso di carta. Sempre per notizie su scadenze e iniziative per chi non l’avesse già dato si invita a lasciare all’Associazione il proprio numero di cellulare. 16