oro vero deposito oro

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oro vero deposito oro
OroVero
Servizio di Deposito Oro
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A.
Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91
Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255
Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510
Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it
Codice ABI: 05390
Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084
Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003
Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria
CHE COSA E’ IL SERVIZIO DI
DEPOSITO ORO
CARATTERISTICHE:
In base a tale contratto la Banca accetta in deposito oro che il cliente
depositante ha acquistato dalla Banca stessa. L’oro viene custodito all’interno
di uno dei caveau di proprietà della Banca, fisicamente separato dall’oro di
proprietà della Banca o di terzi ed assicurato contro i rischi di furto, rapina,
perdita e danneggiamento.
Per i clienti depositanti, che abbiano optato per il regime fiscale amministrato
ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 461/97, la Banca opera quale sostituto d’imposta per
l’applicazione ed il versamento dell’imposta sulle plusvalenze realizzate.
RISCHI TIPICI:
Rischio di variazione del valore di mercato dell’oro.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE:
SPESE VARIABILI
Corrispettivo di custodia
0,50 % annuo
minimo 25 EURO a semestre solare o frazione di semestre
Modalità di calcolo: il corrispettivo di custodia viene calcolato al tasso sopra indicato e liquidato semestralmente, in via
posticipata, per semestre solare o frazione, con valuta 30 giugno e 31 dicembre. Detto corrispettivo viene calcolato in Euro
sul saldo medio del deposito nel semestre solare di riferimento. Per “saldo medio” si intende la media aritmetica dei
controvalori in Euro dell’Oro presente nel deposito nel semestre solare di riferimento, al prezzo calcolato sulla base del
LBMA Gold Price PM e del cambio Eur/Usd fornito da BCE l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese del semestre di
riferimento.
Spese per il ritiro parziale o totale dell’oro
(comprensiva delle spese per la produzione della certificazione
fiscale da rilasciare a fronte del ritiro)
Valuta di addebito
ALTRO
Aggiornato al 27.02.17
EURO 100,00
Giorno del ritiro
Recupero spese invio rendiconto semestrale
EURO 1,50
Recupero spese invio rendiconto fiscale D.L. 461/97
EURO 2,00
Recupero spese invio per certificazione di minusvalenze in fase di estinzione del rapporto
EURO 5,00
Imposta di bollo sul contratto
Nella misura dovuta per legge
Recupero costi di produzione e invio di informazioni e comunicazioni previste dalla
normativa in tema di trasparenza bancaria
- invio cartaceo:
EURO 1,50
Recupero costi per singola comunicazione ed informazione in formato elettronico
GRATUITE
Comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali (ai sensi dell’art. 118 D.
Lgs. 385/93)
GRATUITE
Recupero costi di produzione copia di documentazione relativa al rapporto:
Qualora il Cliente richieda copia di documentazione contrattuale, assegni e documentazione in genere, la Banca, ai sensi di
quanto previsto dall’art.119 del T.U.B. applicherà un mero recupero dei costi sostenuti per soddisfare la richiesta nella
misura indicata nel Foglio Informativo Operazioni Occasionali Italia e Servizi diversi tempo per tempo vigente.
RECESSO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Ciascuna delle parti ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, con preavviso di almeno 15 giorni da
darsi con lettera raccomandata a.r.
In caso di esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente la Banca non applicherà alcuna penalità o spesa di chiusura
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
A fronte della richiesta del Cliente di chiusura del servizio la Banca si impegna a dar corso alla richiesta entro massimo 15
giorni lavorativi.
RECLAMI E ALTRI MEZZI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente
contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle
controversie previsti di seguito:
- Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o
per via telematica ([email protected]).
La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.
- Per informazioni di carattere generale sull'Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il
modulo di ricorso, come presentare il ricorso) è possibile rivolgersi al numero verde dell’ABF 800 19 69 69.
Il Ricorso, redatto utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ABF e reperibile sul sito internet di
quest’ultimo o presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, può essere, alternativamente:
a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla Segreteria Tecnica del collegio competente
o a qualunque Filiale della Banca d’Italia;
b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Gli indirizzi delle Segreterie Tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio di
Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Fax: 02 72424472, E-mail: [email protected] (solo per
richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Fax: 06 479294208,
E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli,
Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Fax: 081 7975355, E-mail: [email protected] (solo per
richiesta chiarimenti).
- Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al
tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa
vigente, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la
soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro,
tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la
facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un
accordo
- Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque
momento all’autorità giudiziaria competente.
- Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione, rivolgersi all’autorità giudiziaria,
egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, effettuare un tentativo di conciliazione ai sensi
dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario o alla Camera di conciliazione ed
arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di tratti di servizi di investimento), oppure esperire il procedimento istituito in
attuazione dell’art. 128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 e, successive
modificazioni, per le materie ivi regolate (Arbitro Bancario Finanziario – ABF).
LEGENDA
CLIENTE CONSUMATORE
La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
ONCIA TROY
Tradizionale unità di misura utilizzata nel mercato dei metalli preziosi. 1000 grammi
corrispondono a 32,1507465 once troy e di conseguenza 1 oncia troy equivale a
31,1034768 grammi.
ORO
Così come definito dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 all’art. 1 comma 1 punto a):
“intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal
mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a
995 millesimi, rappresentato o meno da titoli”
SALDO MEDIO
Si intende la media aritmetica dei controvalori in Euro dell’Oro presente nel deposito
nel semestre solare di riferimento, al prezzo calcolato sulla base del LBMA Gold Price
PM e del cambio Eur/Usd fornito da BCE l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese del
semestre di riferimento.
TITOLO DI FINEZZA
Definisce la purezza del lingotto di oro. Esprime in millesimi il contenuto di oro puro
all’interno del lingotto e deve essere di almeno 995/1000, ma può arrivare a
999,9/1000. Il controvalore di mercato di ogni lingotto viene determinato in base
esclusivamente al contenuto di oro puro.
LBMA
London Bullion Market Association
LBMA Gold Price AM
significa il prezzo regolato al mattino (10:30 AM) per oncia troy di oro per la consegna
a Londra attraverso un membro della LBMA autorizzato ad effettuare tale consegna,
prezzo dichiarato in dollari, come calcolato e gestito dal provider indipendente di
servizi, ai sensi di un accordo con il LBMA, e pubblicato dalla LBMA sul suo sito web
che consente di visualizzare i prezzi applicati a quella data.
LBMA Gold Price PM
significa il prezzo regolato al pomeriggio (3 PM) per oncia troy di oro per la consegna
a Londra attraverso un membro della LBMA autorizzato ad effettuare tale consegna,
prezzo dichiarato in dollari, come calcolato e gestito dal provider indipendente di
servizi, ai sensi di un accordo con il LBMA, e pubblicato dalla LBMA sul suo sito web
che consente di visualizzare i prezzi applicati a quella data.
Disclaimer:
Tutti i riferimenti a ‘LBMA Gold Price’ sono utilizzati con il permesso di ICE
Benchmark Administration Limited (provider indipendente a cui è affidata la gestione
del calcolo del parametro LBMA Gold Price) e sono stati forniti solo a scopo
informativo. ICE Benchmark Administration Limited non si assume alcuna
responsabilità per l'accuratezza dei prezzi o del prodotto sottostante al quale i prezzi
Aggiornato al 27.02.17
possono essere consultati.