Norme fondamentali commentate di diritto del lavoro

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Norme fondamentali commentate di diritto del lavoro
PREMESSA
1. Il diritto del lavoro è caratterizzato, a livello di produzione normativa, da una ipertrofia per quanto riguarda la disciplina del rapporto
individuale di lavoro, ivi compreso quello contrattualizzato con la Pubblica Amministrazione, e da una sostanziale anomìa in relazione al diritto sindacale.
Si tratta, in entrambi i casi, di squilibri, uno in eccesso, l’altro in
difetto. Mentre sul secondo il docente e l’interprete non può incidere,
sul primo si può porre qualche rimedio a livello didattico, proponendo allo studente una ragionata selezione delle principali disposizioni
di legge, evitando così di farlo smarrire nella giungla normativa lavoristica.
Questo metodo dovrebbe consentire, tra l’altro, di porre maggiore attenzione al testo della norma, proprio perché la minor quantità di disposizione dovrebbe evitare l’effetto inflattivo della “parola” del legislatore,
che per il giurista rimane l’oggetto imprescindibile della sua scienza.
2. La presente raccolta è caratterizzata, dunque, da questo sforzo di
selezione e organizzazione delle norme più rilevanti del diritto del lavoro, per fronteggiare lo straripante aumento del numero delle disposizioni di legge e della loro disseminazione nel corpo di leggi-contenitore.
Rappresenta anche un tentativo per ridurre l’effetto negativo sulla
didattica e sugli studenti della grande incertezza che nel diritto del lavoro regna sovrana, a causa del suddetto tumultuoso legiferare, per cui
ad ogni cambiamento di maggioranza politica si assiste all’emanazione
di provvedimenti di segno contrario della precedente legislatura.
In questa situazione, in cui perfino i giuristi hanno difficoltà a conoscere tutte le norme in base alle quali dovrebbero costruire il sistema,
lo studente il più delle volte si trova spaesato. Di qui l’utilità di uno
strumento didattico che possa aiutarli a capire la materia attingendo
direttamente alle sue fonti fondamentali.
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Premessa
3. La sequenza di esposizione delle norme, così come alcuni accostamenti, hanno una precisa logica a livello sistematico, che non sempre
è riscontrabile nei codici più completi, i quali necessariamente sono
meno flessibili.
Questo metodo dovrebbe aiutare lo studente a imparare le norme in
modo da coglierne anche i collegamenti e le differenze, al fine di sviluppare quella capacità di interpretazione sistematica, che è fondamentale per il giurista.
In questa edizione si è ritenuto aggiungere alcuni brevi commenti
esplicativi a quelle norme che contengono un precetto accentuatamente
generico o “vago” e che nel contempo disciplinano aspetti molto importanti del rapporto di lavoro o del diritto sindacale.
Roma, gennaio 2016
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I
Il rapporto individuale
di lavoro
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La norma inderogabile di diritto del lavoro
1. La norma inderogabile di diritto del lavoro
Costituzione della Repubblica italiana
Art. 3. – [1] Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
[2] È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese 1.
Art. 4. – [1] La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
[2] Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.
Art. 41. – [1] L’iniziativa economica privata è libera.
[2] Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
[3] La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
1
La debolezza contrattuale del lavoratore subordinato, derivante dal fatto che
egli normalmente ha nel lavoro dipendente la sua unica fonte di reddito, è ritenuta
un “ostacolo” di ordine economico e sociale che impedisce il pieno sviluppo della
persona umana e che quindi è compito della Repubblica rimuovere apprestando
adeguate tutele al lavoratore, rese effettive soprattutto mediante la tecnica della
norma inderogabile (cfr. artt. 1419, comma 2 e 2113 cod. civ.).
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Il rapporto individuale di lavoro
Codice civile
Art. 1321. Nozione – Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Art. 1322. Autonomia contrattuale – [1] Le parti possono liberamente
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge.
[2] Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano
ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Art. 1374. Integrazione del contratto – Il contratto obbliga le parti non
solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze
che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
Art. 1419. Nullità parziale – [1] La nullità parziale di un contratto o la
nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto, se risulta
che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
[2] La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto,
quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Art. 1339. Inserzione automatica di clausole – Le clausole, i prezzi di
beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto,
anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
Art. 2077. Efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale – [1]
I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali
si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di
questo.
[2] Le clausole difformi dei contratti individuali preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto
collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.
Art. 2113. Rinunzie e transazioni – [1] Le rinunzie e le transazioni, che
hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni
inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, non sono valide.
[2] L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro
sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o
della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.
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La norma inderogabile di diritto del lavoro
[3] Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.
[4] Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater
del codice di procedura civile.
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2. La differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo
Codice civile
Art. 2086. Direzione e gerarchia nell’impresa – L’imprenditore è il capo
dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
Art. 2094. Prestatore di lavoro subordinato – È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa,
prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto
la direzione dell’imprenditore 1.
Art. 2104. Diligenza del prestatore di lavoro – [1] Il prestatore di lavoro
deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale
[11762].
[2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questo
dai quali gerarchicamente dipende [2086, 2094, 2106].
Art. 2222. Contratto d’opera – Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia
una disciplina particolare nel libro IV.
1
Elemento costitutivo della fattispecie del lavoro subordinato è l’eterodirezione
della prestazione lavorativa, che consiste nella sottoposizione del lavoratore al potere direttivo del datore di lavoro, inteso sia come potere di impartire istruzioni sullo
svolgimento delle mansioni, sia come potere di conformazione o di scelta in ordine
alle mansioni che il lavoratore deve svolgere in un determinato momento. Considerata la difficoltà di accertare i suddetti elementi in alcuni particolari rapporti di lavoro
(ad es. quelli aventi ad oggetto attività professionale o intellettuale, o di natura dirigenziale, ovvero, all’opposto, attività elementari), la giurisprudenza, per risalire all’eterodirezione, sovente utilizza alcuni indici presuntivi o sussidiari quali l’obbligo
di un orario fisso di lavoro, il corrispettivo fisso mensile, l’assenza di strumenti di lavoro, l’inserimento nell’organizzazione aziendale, la continuità della prestazione.
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La differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo
D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Art. 2. Collaborazioni organizzate dal committente – [1] A far data dal
1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato
anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione
sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro 2.
[2] La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento: a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di
professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi
professionali; c) alle attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai
componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai
partecipanti a collegi e commissioni; d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate
alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
[…]
Codice di procedura civile
Art. 409. Controversie individuali di lavoro – Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
[…]
2
L’effetto previsto dalla norma (e cioè l’estensione della disciplina del rapporto
di lavoro subordinato anche ai contratti qualificati dalle parti come di lavoro autonomo) si produce solo se nella fattispecie concreta sono presenti tutti gli elementi
previsti dal comma 1 riguardanti alcune caratteristiche della prestazione di lavoro,
che deve essere: a) svolta in modo esclusivamente personale dal collaboratore; b)
organizzata dal committente in relazione alle sue modalità di esecuzione; c) anche
con riferimento ai tempi di lavoro; d) e al luogo di lavoro.
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Il rapporto individuale di lavoro
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di
collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
[…]
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
CAPO I – LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE
Art. 61. Definizione e campo di applicazione – [1] Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di
vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center “outbound” per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente
collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera
riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può
comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che
possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
[2] Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso
committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
[2-bis] Se il contratto ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e
questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto
prosegue automaticamente.
[3] Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appo-8-
La differenza tra lavoro subordinato e lavoro autonomo
siti albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore
delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal
campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
[…]
L. 28 giugno 2012, n. 92
Art. 1. […]
[27] La disposizione concernente le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in albi professionali, di cui al primo periodo del comma 3 dell’articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l’esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le sole
collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto concreto sia riconducibile alle attività professionali intellettuali per l’esercizio delle quali
è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali. In caso contrario,
l’iscrizione del collaboratore ad albi professionali non è circostanza idonea
di per sé a determinare l’esclusione dal campo di applicazione del suddetto
capo I del titolo VII.
D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276
CAPO I – LAVORO A PROGETTO E LAVORO OCCASIONALE
Art. 62. Forma – [1] Il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
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Il rapporto individuale di lavoro
b) descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e
le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente
sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni
caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione
dell’obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66, comma 4.
Art. 69. Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici e conversione del contratto – [1] I rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto ai
sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
[2] Qualora venga accertato dal giudice che il rapporto instaurato ai sensi
dell’articolo 61 sia venuto a configurare un rapporto di lavoro subordinato,
esso si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla
tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le parti. Salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato sin dalla
data di costituzione del rapporto, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia
svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che
possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
[…]
Art. 69-bis. Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo –
[1] Le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova
contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a
otto mesi nell’arco dell’anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente
percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso
una delle sedi del committente.
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