L`Autorità europea per la sicurezza alimentare
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L`Autorità europea per la sicurezza alimentare
L’Autorità europea per la sicurezza alimentare: controllo giurisdizionale da parte delle Corti comunitarie Simone Gabbi • 1.- Introduzione: il quadro sottostante alla creazione di un’agenzia comunitaria di regolazione per la sicurezza alimentare Lo scopo del presente lavoro è di fornire al lettore alcune riflessioni riguardo all’intensità dei controlli giurisdizionali che esercita la giurisdizione comunitaria sulle attività e sugli atti dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (d’ora innanzi AESA, in inglese EFSA) 1 . In particolare, vorremmo qui concentrarci su alcuni aspetti problematici di sicuro rilievo giuridico che caratterizzano l’attività di AESA. Come noto, il legislatore europeo creò l'Autorità europea per la sicurezza alimentare nel febbraio del 2002 2 . Le ragioni che portarono all’istituzione di AESA sono diverse: cercheremo pertanto di richiamarle in modo del tutto schematico. AESA fu costituita come pietra angolare di una complessa risposta 3 alle carenze identificate nel quadro normativo ed istituzionale vigente a livello comunitario sino alla fine degli anni ‘90 del XX secolo 4 . (•) L’autore lavora come giurista nell’unità affari legali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Le opinioni espresse nel presente lavoro sono esclusivamente personali e non sono riconducibili all’Autorità, né rappresentano la posizione di alcuna delle sue strutture o di altra Istituzione europea. (1) Per un approfondimento sull’Autorità europea sia consentito rinviare a Gabbi S., L’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Genesi, aspetti problematici e prospettive di riforma, Milano (in corso di pubblicazione). (2) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, GUUE 2002 31/1. (3) Commissione della Comunità Europea, Libro bianco sulla sicurezza alimentare, COM (99) 719. (4) Questo è uno dei pochi punti sul quale paiono concordare pressoché tutti gli autori che hanno scritto sull’AESA. A titolo esemplificativo: Benozzo M. 2003, I principi generali della legislazione alimentare e la nuova Autorità (Regolamento CE n. 178/2002), in Nationalization, or Centralization ?, CIS Working Paper 3-2004; Blanquet M., De Grove-Valdeyron N. 2005 (Études coordonnées par), La création de l’Autorité européenne de sécurité des aliments. Enjeux et perspectives, Presses de l’Université des sciences sociales de Toulouse, Études de l’IREDE, IV; Buonanno L., Zabloteney S., Keefer R. 2001, Politics versus science in the making of a new regulatory regime for food in Europe, in EIoP, vol. 5, n. 12; IDAIC 2004 (a cura di), Commentario al Reg. (EC) N. 178/2002, La sicurezza alimentare nell’Unione europea, Le nuove leggi civili commentate, N. 1-2 2003, 114 ss.; O’Rourke R. 2005, European Food Law, Sweet & Maxwell, 3Rev Ed edition (23 Nov 2005); Vos E., Wendler F. (a cura di) 2006, Food Safety Regulation in Europe, a comparative institutional analysis, Oxford. Per una completa rassegna della bibliografia sull’Autorità europea sia consentito rinviare a Gabbi S., L’Autorità europea per la sicurezza alimentare, cit. 1 In quel periodo le crisi alimentari (ricordiamo per tutte quella della c.d. “mucca pazza”) turbavano non poco le opinioni pubbliche dei Paesi membri dell’Unione europea, allora composta ancora di soli 15 membri, tutti appartenenti all’area geopolitica definita come Europa occidentale. In quel particolare contesto, caratterizzato da un’estrema sensibilità della pubblica opinione per tutto quanto riguardava la sicurezza alimentare, si ritenne prioritario riguadagnare la fiducia dei consumatori europei nei confronti dei prodotti che circolavano nel mercato interno con la creazione di un’istituzione indipendente che si occupasse della valutazione del rischio in tali campi a prescindere da qualunque contemperazione di interessi che esulassero dai profili puramente scientifici. La posta in palio era il funzionamento del mercato interno (e forse la sua stessa esistenza) a pochi anni dalla sua creazione formale 5 . La prima ragione che ha portato alla creazione di AESA può dunque essere individuata in una sorta di “marketing istituzionale”, che dimostrasse la volontà della Comunità europea di occuparsi anche del consumatore europeo e del corretto funzionamento del mercato interno, e non solamente del suo conseguimento. Per realizzare tale progetto il legislatore aveva a disposizione anche altre possibilità, quale un aumento delle risorse dedicate ai comitati scientifici già operativi all’interno della Commissione Europea 6 , o la creazione di un’agenzia esecutiva. Tuttavia, sin dall’inizio degli anni ‘90 la Comunità europea aveva iniziato a delegare alcuni poteri esecutivi e determinate mansioni regolatrici dei mercati a una seconda ondata di agenzie europee “di regolazione” 7 caratterizzate da poteri ben più incisivi rispetto alle prime agenzie create negli anni ‘70 e ‘80 8 . Una scelta in tal senso era del resto confortata dal successo conseguito a livello europeo dall’Agenzia europea per la (5) In altre parole, la creazione di un’agenzia europea per la sicurezza alimentare era (anche) determinata dalla volontà di minare la base scientifica delle giustificazioni riguardanti le misure discriminatorie sollevate dai Paesi membri dell’UE ex art. 30 TCE (e quindi anche degli artt. 95 (4) e (5) TCE): in proposito appaiono particolarmente illuminanti il considerando n. 34 del Regolamento istitutivo di EFSA. In tal senso v. Everson M., Good governance and European agencies: the balance, in Geradin D., Munoz R., Petit N. (a cura di) 2005, Regulation through agencies in the EU. A new paradigm of European governance, 143 e ss. 6 ( ) Nella versione introdotta dalla riforma del ‘97, attuata dalla Decisione della Commissione 97/404/EC del 10 Giugno 1997, GUUE 1997 L 169 e dalla Decisione della Commissione 97/579/EC del 23 Luglio 1997, GUUE 1997 L 237/18. 7 ( ) Sulle agenzie europee la bibliografia è quanto mai vasta. Senza pretesa alcuna di esaustività si veda Chiti E. 2002, Decentralised integration as a new model of joint exercise of Community functions: a legal analysis of European Agencies, in ERLP/REDP, vol. 14, no. 3, 1267 ss.; Chiti E. 2002, Le agenzie europee, unità e decentramento nelle amministrazioni comunitarie, Padova; Chiti E. 2001, European Agencies: A Legal form for Network Management?, in George A., Machado P., Ziller J. 2001, Law and Public Management: Network Management, EUI Working Paper Law No. 13, 23 ss.; Geradin D., Petit N. 2005, The Development of Agencies at EU and National Levels: Conceptual Analysis and Proposals for Reform, in Yearbook of European Law:2004, v. 23, p. 137-197; Gradine D., The development of European regulatory agencies: what the EU should learn from the American experience, paper; Majone G. 2002, Delegation of Regulatory Powers in a Mixed Polity, in ELJ, 319–339; Majone G. 1997, The new European Agencies: Regulation by information, in Journal of European Public Policy, 42 ss.; Majone G. 1996, Regulating Europe, London; Majone G. 1994, The Rise of the Regulatory State in Europe, in West European Politics, 17 (3): 77-101. Per una rassegna più esaustiva della bibliografia sul punto si veda Gabbi S., L’Autorità europea per la sicurezza alimentar, cit. 8 ( ) Secondo alcuni autori, AESA fa parte della terza ondata di agenzie di regolazione europee. 2 valutazione dei medicinali in un settore non così dissimile da quello alimentare 9 , e a livello nazionale (per rimanere nel campo alimentare) dalla creazione dell’agenzia francese per la sicurezza degli alimenti e dalla sua omologa irlandese e britannica. Contestualmente, occorre ricordare come si moltiplicassero viepiù gli opponenti di nuovi aumenti dei poteri e delle risorse attribuite all’esecutivo europeo, in ciò confortati dalla crisi della Commissione Santer e dall’espansione apparentemente senza fine che aveva caratterizzato tale Istituzione per tutti gli anni ‘80 e la prima metà degli anni ‘90. La strada dell’agenzia di regolazione era perciò in linea con la riforma posta in atto all’interno della Commissione per incrementare l’efficacia della governance europea 10 . Come terza concausa che portò alla decisione di creare un’agenzia indipendente non si può, infine, ignorare l’esperienza della Comunità europea (e della Commissione) nell’allora ancora recente caso della carne agli ormoni dinanzi al Panel dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) 11 . In tale sede la Comunità era stata “sconfitta” poiché (tra l’altro) non era stata in grado di dimostrare che la decisione riguardante il divieto di allevare, importare e commercializzare animali o carne sottoposti a cure ormonali fosse stato assunto in conformità a una valutazione del rischio ai sensi dell’art. 2.2 Accordo SPS 12 . In seguito a quell’esperienza la Comunità europea si rese conto della necessità di un’istituzione specializzata nella valutazione del rischio che potesse contribuire a rafforzare i fondamenti scientifici delle politiche europee del settore. Per tutte le ragioni sommariamente ricordate la creazione di un’autorità di sicurezza alimentare sembrò la scelta più opportuna, e possiamo dire pressoché obbligata. Più discutibile, ovviamente, può apparire la scelta di separare strutturalmente le funzioni di gestione e di valutazione del rischio effettuata dal regolamento istitutivo di AESA 13 . Mentre le prime sono attribuite alla Commissione europea, al Consiglio dei Ministri e ai Paesi membri; le funzioni di valutazione sono assegnate in linea di principio all’AESA. Secondo alcuni critici, invero, tale separazione, se meritevole di garantire un’assoluta libertà di pensiero agli scienziati coinvolti nel processo di valutazione, comporta costi economici e di funzionalità complessiva superiori al precedente sistema dei comitati interni alla Commissione. Inoltre, è indubbio che la creazione di un’agenzia specializzata comporti alcune complicazioni sul fronte dell'interazione tra l’AESA e la Commissione. (9) Per un’analisi del ruolo del modello EMEA per la creazione di AESA sia consentito rinviare a Gabbi S., L’Autorità europea per la sicurezza alimentare, cit. 10 ( ) Commissione europea, La Governance europea, un Libro bianco, COM(2001) 428 def 2 del 5 agosto 2001. (11) Mi riferisco al caso EC — Hormones: vedi Appellate Body Report, European Communities - Measures concerning meat and meat products (WT/DS26/AB/R; WT/DS48/AB/R), disponibile sul sito www.wto.org. (12) Sul punto ex multis Alemanno A. 2004, Judicial enforcement of the WTO “hormones” ruling within the European Community: towards EC liability for the non implementation of WTO settlement decision?, in Harvard Intern. Law Journal, v. 45, n. 2, 547 ss. del quale non si condividono tuttavia alcune conclusioni. (13) Art. 22, reg. (CE) No 178/2002, cit. 3 Come evidenziato da numerosi studi 14 , la separazione istituzionale di gestione e di valutazione del rischio aumenta invero la possibilità dei disaccordi fra le due “istituzioni” alle quali sono attribuite le suddette funzioni 15 . In effetti, come giustamente ricordato da molti studiosi che si sono accinti ad analizzare il processo di creazione dell’AESA 16 , l’idea iniziale era di creare un’unica agenzia di regolazione che coprisse il settore “salute pubblica” occupandosi di tutte le competenze affidate al livello comunitario 17 . Ciononostante, la c.d. “dottrina Meroni” 18 , nonostante i suoi numerosi critici 19 , continuava a costituire il parametro di riferimento 20 per le competenze da attribuire alle agenzie comunitarie di regolazione. Secondo la giurisprudenza su cui si basa tale “dottrina”, le istituzioni comunitarie possono delegare i poteri conferiti loro dal Trattato a un’entità separata quale un’agenzia, a condizione che tale delega sia limitata a poteri esecutivi chiaramente definiti e limitati, il cui esercizio possa essere soggetto a un riesame alla luce di criteri oggettivi ben determinati dal delegante 21 . Ad ogni modo, tale delega non dovrebbe comprendere poteri di natura discrezionale il cui esercizio richieda la contemperazione di politiche differenti, poiché ciò potrebbe alterare l’equilibrio istituzionale previsto dal Trattato. Per AESA il ragionamento di cui sopra è rafforzato dal fatto che la delega di reali poteri di regolazione dei mercati all’Autorità comporterebbe la fusione delle funzioni di valutazione e di gestione del rischio che sono state separate solamente nel 2002, con ciò stravolgendo uno dei principali portati di tale riforma. (14) Sul punto sia consentito rinviare a Gabbi S. 2007, The interaction between risk assessors and risk managers The case of the European Commission and of the European Food Safety Authority, in Eur. Food and Feed Law Review, n. 3, 126 e ss. ed alla bibliografia colà citata. 15 ( ) AESA non è un’Istituzione europea strictu sensu, dato che non è inclusa nell’elenco di cui all’ art. 7(1), TCE. In questa sede peraltro utilizzeremo il termine istituzione in senso atecnico. 16 ( ) Ex plurimis v. da ultimo Alemanno A. 2007, L’Autorité européenne de sécurité des aliments souffle ses cinq premières bougies, in Revue du Droit de l’Union Européenne, 3/2007, 585 e ss. 17 ( ) Ad eccezione dell'autorizzazione dei medicamenti. (18) Causa C-9/56 Impresa Meroni and co., Industrie Metallurgiche s.a.s. contro High Authority of the European Coal and Steel Community, Racc., 1958, 133. (19) Diversi autori, in effetti, hanno espresso convincenti motivazioni in favore del superamento della dottrina Meroni: a titolo esemplificativo v. Buonanno L., Zabloteney S., Keefer R. 2001, Politics versus science in the making of a new regulatory regime for food in Europe, cit. (20) Il principio in questione è stato richiamato da ultimo nel settore alimentare nella pronuncia Corte di Giustizia, grande sezione, sentenza 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/05, The Queen, ex parte: Alliance for Natural Health e Nutri-Link Ltd contro Secretary of State for Health (C-154/04) e The Queen, ex parte: National Association of Health Stores e Health Food Manufacturers Ltd contro Secretary of State for Health e National Assembly for Wales (C155/04), Racc., 2005, I-6451, punto 90. 21 ( ) Secondo Majone ai sensi della dottrina Meroni “delegation is subject to strict constraints: delegation can only relate to powers which the Commission itself possesses; such assignment must relate to the preparation and performance of executive acts alone; as a consequence of this, independent bodies must not be given any discretionary powers; hence the Commission must retain oversight over the delegated competence and will be held responsible for the manner in which it is performed; finally, such a delegation must not disturb the balance of power among Community institutions.” 4 Anche per questo motivo 22 il legislatore europeo propese per l’opzione della separazione istituzionale della valutazione del rischio dalla gestione dei rischi, mantenendo dunque in capo alla Commissione i predetti poteri 23 . 2.- Il controllo giurisdizionale Abbiamo detto di come AESA, in quanto agenzia europea “di regolazione”, non disponga di poteri di regolazione dei mercati strictu sensu. Ciononostante, ai sensi dell’art. 46, Reg. (CE) No 178/2002 AESA è dotata di personalità giuridica, almeno dal punto di vista dell’ordinamento giuridico europeo 24 . Tale disposizione afferma in capo all’Autorità la più ampia capacità riconosciuta alle persone giuridiche dagli ordinamenti dei Paesi membri dell’Unione europea, ivi compresa la legittimazione attiva e passiva dinanzi alle rispettive giurisdizioni 25 . Dal quel punto di vista le agenzie di regolazione comunitarie si distinguono da altri organi, come l’European Personnel Selection Office, che non hanno questa caratteristica. AESA non è un’eccezione alla regola di cui sopra, e invero l’art. 46 contestualmente afferma la capacità di AESA di stare in giudizio dinanzi ad una Corte europea, acquistare le proprie sedi ed in generale godere “dei più ampi poteri attribuiti dalla legge alle persone giuridiche”. Ne consegue, quindi, che le decisioni e i comportamenti (ed omissioni) di AESA possono causare la responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell’Autorità. Parimenti riconosciuta è la responsabilità dell’agenzia per gli atti ed i danni causati dai propri dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni. Un terzo aspetto, indubbiamente più problematico, è invece quello della contestazione della legittimità degli atti amministrativi di AESA, ed in particolar modo dei suoi pareri scientifici. Nei prossimi paragrafi cercheremo di analizzare brevemente gli aspetti or ora (22) La comunicazione della Commissione europea, Libro bianco sulla sicurezza alimentare, COM (99) 719, 17 elenca tre ragioni per giustificare la decisione di non attribuire le funzioni regolamentari ad AESA: innanzitutto la preoccupazione che un trasferimento di poteri normativi ad un'Autorità indipendente possa portare ad una diluizione indebita della responsabilità democratica; secondariamente il fatto che la funzione di controllo deve essere al centro del processo di gestione del rischio della Commissione se si vuole che essa agisca in modo efficace nell'interesse dei consumatori; in terzo luogo, poiché un'Autorità con poteri di regolamentazione non potrebbe essere costituita in virtù dell’equilibrio istituzionale derivante dai Trattati e richiederebbe quindi per lo meno una modifica del Trattato CE. (23) Come noto, quel genere di separazione non è condiviso da molti sistemi legislativi e certamente non lo era prima della creazione dell'AESA, con la rilevante eccezione dell’Autorité française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA): Clergeau C. 1998, Le processus de création de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, généalogie, genèse et adoption d’une proposition de loi, rapport d’étape, cit.; Hirsh M. 2001, La fonction de l’AFSSA, in Études et documents du Conseil d’État, p. 427. 24 ( ) Certamente più contestata è invero la personalità giuridica di diritto internazionale delle agenzie di regolazione comunitarie, sul punto v. Schusterschitz G. 2004, European agencies as subjects of international law, in International Organisations Law Review 1: 163-188. (25) Ex art. 46, Reg. (CE) No 178/2002, “L'Autorità è dotata di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri essa gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni.” 5 delineati. 2.A.1 La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di AESA È noto come la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle Istituzioni europee sia riconosciuta dal Trattato che istituisce la Comunità europea 26 . È tuttavia altrettanto risaputo come persino la Corte di Giustizia riesce difficilmente a giustificare l’estensione per via pretoria dei legittimati passivi previsti dal Trattato riguardo all’esercizio delle poche azioni dirette colà contemplate. Al fine di evitare qualunque disquisizione sulla legittimazione passiva delle agenzie di regolazione per le cause aventi ad oggetto la loro responsabilità, il Legislatore europeo ha adottato l’encomiabile prassi di prevedere in ogni testo istitutivo di un’agenzia delle disposizioni ad hoc che enuncino espressamente la soggezione dell’istituzione in parola ai principi già enucleati nel Trattato, sullo stile degli artt. 46 e 47 del regolamento istitutivo di AESA. Più in dettaglio, ai sensi dell’art. 47(1), Reg. (CE) No 178/2002, “La responsabilità contrattuale dell'Autorità è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Autorità”. Per quanto riguarda, invece, la responsabilità extracontrattuale, questa è regolata dal secondo paragrafo, secondo il quale “in materia di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dall'Autorità ... La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni”. L’evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria relativa alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale delle Istituzioni e agenzie europee esula dall’oggetto del presente articolo. Ci limiteremo piuttosto a evidenziare alcuni casi nei quali tale responsabilità possa insorgere nel contesto delle attività di AESA. La responsabilità contrattuale di AESA potrà verificarsi nell’ambito di uno dei numerosi rapporti di tale natura che l’agenzia intrattiene con liberi professionisti e persone giuridiche di vario tipo, sovente vincitori di procedure a evidenza pubblica organizzate dalla stessa Autorità. In tal caso, fatta salva l’introduzione di una clausola che riservi la giurisdizione ai soli organi giurisdizionali comunitari, il diritto sostanziale e processuale applicabile è in linea di massima quello italiano. La responsabilità extracontrattuale di AESA pone invece qualche problema in più, giacché l’art. 288 TCE ne riserva la giurisdizione alla Corte di Giustizia con un semplice rinvio ai principi generali degli ordinamenti giuridici dei paesi membri 27 . In questo caso, (26) Art. 288(1) e (2) TCE. (27) Rinvio tutto sommato più comprensibile se si pone mente al fatto che i paesi fondatori della Comunità economica europea erano solamente sei e condividevano gran parte dei principi giuridici fondamentali. 6 dunque, in carenza di norme di diritto positivo che ne stabiliscano i requisiti, i principi da applicare saranno quelli di diritto pretorio sviluppati nel corso del tempo dalla giurisdizione comunitaria. Come per il caso della responsabilità contrattuale, quella extracontrattuale si potrà verificare in tutta una serie di eventualità in tutto e per tutto simile a quella ipotizzabile per qualunque pubblica amministrazione di diritto italiano. Dal punto di vista probatorio secondo la costante giurisprudenza delle Corti comunitarie i requisiti fondamentali per stabilire la responsabilità della Comunità e delle sue istituzioni sono i seguenti: (i) l’illegittimità del comportamento o dell’omissione dell’istituzione; (ii) l’esistenza del danno causato; (iii) il nesso causale tra la violazione ed il danno. Per quanto riguarda, invece, l’attività caratterizzante l’operato di AESA, ossia la valutazione del rischio nel settore alimentare latamente inteso, la responsabilità extracontrattuale dell’agenzia potrebbe essere chiamata in causa in relazione a comportamenti, atti o omissioni da essa tenuta nell’ambito delle procedure di valutazione di sostanze e prodotti alimentari o eventualmente posti alla base di misure di gestione del rischio adottate dalle autorità competenti. Una tale responsabilità potrebbe verificarsi nel momento in cui (i) la decisione della competente autorità di gestione del rischio si basi esclusivamente sul contributo scientifico di AESA e (ii) il parere scientifico di AESA sia colposamente o dolosamente errato 28 . In tal senso si è espressa anche la Corte di Giustizia, che nel salvare da una perniciosa dichiarazione d’illegittimità la Direttiva 2002/46/CE 29 , ha lanciato un indicativo monito ad AESA, affermando che “benché simili elementi possano, all’occorrenza, essere invocati a sostegno di un ricorso di annullamento proposto contro una decisione definitiva che respinga una domanda di modifica del contenuto degli elenchi dei componenti consentiti, o di un'azione di responsabilità diretta contro l'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla base dell’art. 47, n. 2, del regolamento n. 178/2002, essi non sono, di per sé, tali da infirmare la legittimità della procedura di modifica del contenuto degli elenchi dei componenti consentiti, …” 30 . I medesimi principi sono stati richiamati fugacemente anche in tre recenti ordinanze del Tribunale di primo grado, nelle quali la Corte ha dichiarato inammissibili le relative azioni portate contro AESA 31 . (28) Così Kànska K. 2004, Wolves in the clothing of sheep? The case of the European Food Safety Authority, 29 E.L.Rev., 725. 29 ( ) Auspicata nelle caustiche conclusioni dell’Avvocato generale Geelhoed, del 5 aprile 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/05, The Queen, ex parte: Alliance for Natural Health e Nutri-Link Ltd contro Secretary of State for Health, cit. (30) Corte di Giustizia, grande sezione, sentenza 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/05, The Queen, ex parte: Alliance for Natural Health e Nutri-Link Ltd contro Secretary of State for Health, cit., punto 88. Il corsivo è di chi scrive. (31) Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado, 17 giugno 2008, T-311/06, FMC Chemical SPRL e Arysta Lifesciences SAS c. Autorità europea per la sicurezza alimentare; T-312/06, FMC Chemical SPRL c. Autorità europea per la sicurezza alimentare e T-397/06, Dow AgroSciences Ltd c. Autorità europea per la sicurezza alimentare non ancora pubblicati e Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado, 1 marzo 2007, FMC Chemical SPRL, Arysta 7 Anche per assicurare il rispetto dei principi fondamentali che caratterizzano la buona amministrazione, AESA ha adottato un codice interno di buona condotta 32 . Il documento in parola specifica in dettaglio i principi che devono essere applicati e rispettati dal personale di AESA nell’esercizio delle sue funzioni. Ci riferiamo all’obbligo di indicare alle parti interessate da un dato procedimento il responsabile dello stesso e i tempi entro i quali l’Autorità dovrebbe fornire una risposta concreta sul merito di quella data questione; al diritto di ogni persona interessata da un procedimento a inviare le proprie osservazioni sullo stesso 33 ; all’obbligo di concludere un procedimento entro un lasso di tempo ragionevole e comunque non superiore a 60 giorni 34 ; al fondamentale obbligo di motivazione dei provvedimenti 35 ; nonché a quello di notificare all’interessato il contenuto della decisione o del provvedimento, la sua motivazione e le possibilità di ricorso avverso la stessa 36 . Un altro importante diritto connesso ai procedimenti interni a essere previsto dal Codice di condotta è quello di accesso ai documenti amministrativi detenuti da AESA 37 , che riflette in larga misura quello contemplato nell’ordinamento comunitario dal Reg. (CE) No 1049 del 2001 38 , al quale è soggetta la stessa AESA ai sensi del novellato art. 41, Reg. (CE) No 178/2002 39 . Sempre nell’ottica della correttezza dei procedimenti dell’Autorità è difficile non evidenziare l’assenza all’interno della struttura organizzativa di AESA di un organo di ricorso che fornisca un primo rimedio di carattere amministrativo a chi dovesse ritenere di essere stato inopinatamente o ingiustamente danneggiato da un atto, un comportamento o un’omissione di AESA. Quanto sopra appare ancor più rilevante se solamente si Lifesciences SAS e Otsuka Chemical Co. Ltd contro Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), Cause T311/06 R I, T-311/06 R II, T-312/06 R e T-313/06 R, Racc., 2007 pagina II-0002. 32 ( ) EFSA Code of Good administrative behaviour, EFSA, MB 16.09.2003. (33) In realtà tale diritto è addirittura esteso per certi versi a chiunque (si presume residente in uno dei Paesi membri dell’UE), purché sia individuabile un interesse c.d. diffuso: ex art. 16, cit. “Every member of the public shall have the right, in cases where a decision affecting his rights or interests has to be taken, to submit written comments and, when needed, to present oral observations before the decision is taken”. (34) V. art. 17, EFSA Code of Good administrative behaviour cit., secondo il quale “If a request or a complaint to the Authority cannot, because of the complexity of the matters which it raises, be decided upon within the above-mentioned time-limit, the agents or other servants shall inform the author thereof as soon as possible. In that case, a definitive decision should be notified to the author in the shortest time”. 35 ( ) Tale obbligo ai sensi dell’art. 18, EFSA Code of Good administrative behaviour cit. si specifica addirittura al punto di richiedere che “The agents or other servants shall avoid making decisions which are based on brief or vague grounds or which do not contain individual reasoning”; e se è vero che “it is not possible, because of the large number of persons concerned by similar decisions, to communicate in detail the grounds of the decision”, la norma in questione precisa che “the agents or other servants shall guarantee that he subsequently provides the citizen who expressly requests it with an individual reasoning”. 36 ( ) Mi riferisco agli artt. 19 e 20, EFSA Code of Good administrative behaviour cit. (37) Sul punto v. anche la decisione di AESA sul diritto di accesso ai documenti amministrativi: EFSA’s Decision concerning access to documents, MB 16.09.2003 – adopted. (38) Art. 23, EFSA Code of Good administrative behaviour cit. (39) Emendato dal reg. (CE) No 1642/2003, GUUE L245/4 del 29.9.2003. 8 considera che questo tipo di organo interno era già previsto all’interno della Comunicazione della Commissione sulle agenzie di regolazione 40 , dell’accordo interistituzionale relativo all’inquadramento delle agenzie di regolazione 41 e che esso è una caratteristica standard in almeno un’altra agenzia di regolazione competente per prodotti e procedure paragonabili a quelle attribuite ad AESA 42 . Un tale organo potrebbe diminuire i potenziali casi di contenzioso giurisdizionale intervenendo in una fase anteriore, con sostanziali economie sia per gli organi giurisdizionali europei che per la stessa AESA. Occorre peraltro osservare che sempre in base alla dottrina Meroni la creazione di un tale organo non può avvenire per mezzo di una decisione interna dell’Autorità, ma esclusivamente in seguito all’approvazione di un testo legislativo comunitario che attribuisca esplicitamente ad AESA il potere di creare un organo di risoluzione delle controversie e di applicazione del diritto a casi specifici 43 . D’altra parte, a quanto sopra si potrebbe fondatamente obiettare che un tale tipo di approccio non sarebbe efficiente, giacché i costi fissi derivanti dalla creazione e dalla gestione di una struttura del tipo di quella adottata per ECHA non sarebbero giustificati dall’esiguo numero di casi potenzialmente rilevanti. Questo sarebbe un argomento cruciale se solamente si considera che sino alla pubblicazione del presente scritto AESA era stata portata in giudizio solo sei volte. Questa è anche probabilmente la ragione per la quale sino ad ora il legislatore europeo ha preferito una soluzione differente, vale a dire l'inserimento di una “clausola di riesame amministrativo” in diversi testi normativi adottati dal 2003. Le disposizioni in commento permettono a qualunque parte direttamente e individualmente interessata da una decisione o omissione di AESA di richiedere alla Commissione europea di riesaminare un dato atto o omissione. Può essere interessante notare che la procedura in parola può essere iniziata anche su domanda di parte o della Commissione. Può darsi che la soluzione di cui sopra, che vede l’inserimento delle clausole di riesame amministrativo, risulti conforme alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ma a nostro sommesso parere non risulta particolarmente rispettosa del principio di indipendenza amministrativa che dovrebbe caratterizzare l’inquadramento istituzionale dell’Agenzia di Parma e quello di tutte le agenzie comunitarie di regolazione. (40) Anche se in quella sede la Commissione preventivava un potere assoluto sulla loro regolamentazione: COM (2002) 718, cit., 11 ove si legge che “La disciplina specifica relativa alla composizione di queste commissioni di ricorso e alla procedura ad esse applicabili dovrebbe essere definita dal legislatore ed eventualmente integrata da misure di esecuzione adottate dalla Commissione”. 41 ( ) COM(2005) 59punto 14.3, pag. 17. (42) Il riferimento è all’agenzia per la valutazione dei prodotti chimici, istituita con il regolamento (Rettifica del) (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GUUE L 396 del 30 dicembre 2006. (43) Vedi Regolamento istitutivo dell’Agenzia europea per I prodotti chimici, Reg. (CE) No 1907/2006, GUUE L 396/1 del 30 dicembre 2006. 9 Considerato quanto sopra non possiamo quindi che concordare con quegli Autori che hanno evidenziato come la creazione di camere interne specializzate nel riesame amministrativo sarebbe (per lo meno a livello accademico) preferibile alle c.d. clausole di riesame 44 . 2.A.2 La responsabilità di AESA per i danni causati dai suoi dipendenti Abbiamo già detto di come il diritto comunitario riconosca espressamente il principio della responsabilità delle istituzioni europee per il fatto dei propri dipendenti, purché causato nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali 45 . Più in dettaglio, ai sensi dell’art. 288 TCE “In materia di responsabilità extracontrattuale, la Comunità deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati … dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni”. Abbiamo già visto che le agenzie comunitarie di regolazione non sono espressamente menzionate nell’Articolo 288 TCE. Ciononostante, il principio generale di responsabilità della Comunità per gli atti dei suoi dipendenti cagionati nell'esercizio delle loro funzioni è applicabile anche ad AESA ai sensi dell’articolo 47 (2) del suo regolamento istitutivo. La Corte di giustizia ha con il tempo elaborato una specifica giurisprudenza in proposito, giungendo a tracciare sulla base delle esperienze nazionali un quadro pressoché completo, che ha contribuito a fugare le incertezze dovute alle generiche indicazioni della norma primaria sopra richiamata. Giova peraltro rilevare come rispetto alle discipline presenti in molti Paesi membri i principi delineati nel tempo dalla Corte di giustizia delle Comunità europee si caratterizzino per un’interpretazione alquanto rigida del requisito del nesso funzionale che deve esistere tra il danno cagionato dal dipendente e l’attività istituzionale dello stesso 46 . Per dovere di completezza si noti che i funzionari delle Istituzioni comunitarie hanno l’immunità nei confronti delle giurisdizioni dei Paesi membri per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni 47 . Tali disposizioni si applicano anche ai dipendenti di AESA in forza dell’art. 46 (2) del reg. (CE) No 178/2002, a sua volta implementato e specificato dall’Accordo di sede intercorso tra AESA e la Repubblica Italiana. AESA, (44) In tali termini si esprimono Geradin D., Petit N., The Development of Agencies at EU and National Levels: Conceptual Analysis and Proposals for Reform, cit., 188. 45 ( ) Articoli 235 e 288 TCE. (46) Così, ad esempio, è stato ritenuto come non rispondente a tale requisito il caso del funzionario che partendo in missione con la propria auto personale, pur con l’autorizzazione della sua istituzione, ha causato danni a un terzo trasportato in occasione di un banale incidente stradale. Questo perché secondo la Corte il funzionario avrebbe potuto scegliere un mezzo di trasporto diverso dall’automobile, e mancava quindi quel carattere di causalità necessaria ritenuto indispensabile per ravvisare il nesso funzionale di cui sopra: Corte di Giustizia, Claude Sayag e S.A. Zürich contro Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon e S.A. La Concorde, Racc. 1969, 329. (47) Art. 291 TCE e art. 12(a), Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità delle Comunità europee; in caso di entrata in vigore del TFUE art. 11(a), Protocollo sui Privilegi e sulle Immunità dell’Unione europea annesso al nuovo TFUE. 10 come le altre istituzioni e agenzie europee, può rinunciare all’immunità del proprio personale permettendo all’autorità giudiziaria di intraprendere il procedimento nei confronti del funzionario interessato. Di conseguenza, nel caso di una causa che volesse far valere la responsabilità di un dipendente di AESA per un atto compiuto nell’esercizio delle sue funzioni, l’attore dovrebbe innanzitutto presentare apposita istanza al Direttore esecutivo di AESA al fine di ottenere la rinuncia all’immunità del dipendente in questione. Di fatto, dunque, ogniqualvolta AESA non rinuncia all’immunità del proprio dipendente riconoscerebbe implicitamente che gli atti posti in essere dal funzionario ed al centro della contesa giuridica sono ascrivibili all’Autorità. Al fine di evitare facili abusi da parte delle istituzioni europee a tutto svantaggio dei propri dipendenti, la Corte di Giustizia ha tuttavia evidenziato che la decisione dell’istituzione sull’immunità dei propri dipendenti non può in ogni caso escludere la sua responsabilità dinanzi alla giurisdizione comunitaria 48 . La Corte potrà dunque condannare l’istituzione di riferimento per fatto di un dipendente anche quando l’istituzione abbia preferito rinunciare all’immunità del dipendente, proprio per evitare tale responsabilità. 2.B La possibilità di impugnare gli atti ed i provvedimenti di AESA Come noto, l’art. 230 TCE nella versione previgente al Trattato di Lisbona (corrispondente all’art. 263 TFUE, che tuttavia come vedremo prevede importanti modifiche rispetto al testo tuttora vigente) contempla la possibilità per i ricorrenti non privilegiati 49 di contestare la legittimità delle decisioni prese nei loro confronti e delle decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, le riguardano direttamente e individualmente purché adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, o dal Consiglio, dalla Commissione e dalla BCE e non siano raccomandazioni o pareri, nonché gli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi 50 . La giurisprudenza europea prevede i seguenti requisiti: si deve trattare di un atto esistente; deve essere un atto adottato da un'Istituzione; e deve trattarsi di un atto che determini un mutamento sostanziale nella posizione giuridica del ricorrente. Come noto, inoltre, il ricorrente non privilegiato che contesti una decisione o un regolamento del quale non è un destinatario deve altresì dimostrare di essere individualmente e direttamente interessato dal provvedimento in questione. Ai nostri fini appare particolarmente rilevante la prima serie di requisiti di cui sopra, che risulta essere anche la più problematica per chiunque abbia intenzione di contestare un 48 ( ) Corte di Giustizia, Claude Moïse Sayag e S.A. Zürich contro Jean-Pierre Leduc, Denise Thonnon, in Leduc, e S.A. La Concorde, Racc. 1968, 402. 49 ( ) Ossia qualunque persona fisica o giuridica che sia direttamente e individualmente interessata da una determinata decisione che modifica la sua posizione giuridica soggettiva. 50 ( ) Articolo 230, primo capolinea TCE. 11 atto adottato da AESA. Abbiamo visto come la disposizione di cui sopra non contempli le agenzie della Comunità europea nel novero dei soggetti i cui atti possano essere direttamente impugnati dai terzi 51 . È quindi palese come la creazione di una trentina di agenzie europee avrebbe inevitabilmente portato la questione dell’ammissibilità di azioni dirette dinanzi alla giurisdizione europea. Storicamente, la giurisdizione comunitaria ha sempre visto con favore un approccio pragmatico alla questione dell’ammissibilità di questo tipo di azioni, e in particolare alla possibilità di interpretare l’Articolo 230 TCE in un senso favorevole ai ricorrenti che impugnassero atti adottati da istituzioni non previste in detta disposizione. Il ragionamento della Corte in casi di questo tipo era semplice e cristallino: in un sistema giuridico basato sul diritto il ricorso avverso atti adottati dalle istituzioni doveva essere ammissibile, anche nei confronti di enti non compresi all'interno dell'articolo 230 TCE 52 . In un caso a tutt'oggi fondamentale, nel quale era stata contestata la legittimità di un atto del Parlamento europeo, la Corte ritenne che fosse, in effetti, possibile contestare la legittimità di un’azione dell'assemblea di Strasburgo purché alcune condizioni fondamentali fossero rispettate. In particolare, la Corte ritenne che “The European Parliament is not expressly mentioned among the institutions whose measures may be contested because, in its original version, the EEC Treaty merely granted it powers of consultations and political control rather than power to adopt measures intended to have legal effect vis-à-vis third parties” 53 . Dalla massima di cui sopra si può dedurre che una volta che l'ordinamento giuridico dell’UE prevede una delega che preveda l’adozione da parte di un organo non menzionato dai Trattati di atti aventi effetto giuridico nei confronti dei terzi, allora tale delega deve altresì permettere alla giurisdizione europea di riesaminare tali atti in conformità al brocardo ubi ius, ibi remedium. Tale approccio non è stato seguito dalla Corte sulle agenzie dell’Unione europea nel caso Eurojust, anche se occorre precisare che Eurojust era un’agenzia creata “sotto” il terzo pilastro della CE 54 . AESA per contro rientra nel novero delle agenzie comunitarie e non in quello delle agenzie UE. In effetti, per quanto riguarda il pilastro comunitario, la Corte ha sempre dimostrato un approccio più aperto alla possibilità di verificare la legittimità di “tutte le disposizioni adottate dal Consiglio e destinate a produrre un effetto giuridico nei confronti dei terzi” 55 . (51) Il Trattato che stabilisce una Costituzione per l’unione europea all’art. III-365(1) stabiliva espressamente la possibilità di rivedere la legittimità degli atti delle agenzie e degli altri organi dell’UE; tale disposizione è stata ripresa dall’art. 269 del TFUE “creato” dal Trattato di Lisbona. (52) Corte di Giustizia, C-57/95, Repubblica francese c. Commissione (Re Pension Fund Communication), Racc., 1997 I-1627; C-294/83, Parti ecologiste “les Verts” c. Parlamento europeo, Racc., 1986 1339, e Corte di Giustizia, Cause riunite C-193/87 e 194/87, Maurissen c. Corte dei Conti, Racc., 1989 1045. (53) Caso Les Verts, supra, punto 24. (54) Corte di Giustizia, 15 marzo 2005, C-160/03, Regno di Spagna c. Eurojust, Racc., 2005 I-2077. (55) Corte di giustizia, 27 febbraio 2007, C-354/04 P, Gestoras Pro Amnistia, Olano and Errasti c. Consiglio, Racc., 2007 I-01579, punto 53. 12 Dalle considerazioni di cui sopra si può dedurre che il principio di diritto enunciato in Les Verts sia valido anche per le agenzie comunitarie, e quindi anche per AESA 56 . Quanto qui anticipato è stato confermato dal Tribunale di Prima istanza in una recentissima sentenza formulata nei confronti dell’agenzia europea per la ricostruzione 57 . Esso dovrà naturalmente essere confermato dalla Corte di Giustizia, ma a parere di chi scrive una decisione in tal senso non dovrebbe sorprendere alcuno, in quanto i principi di cui sopra paiono essere un’altra applicazione di massime appartenenti alla giurisprudenza tradizionale della giurisdizione comunitaria. Chiaramente, la possibilità teorica di impugnare un atto di un’agenzia comunitaria dovrà essere verificata caso per caso, al fine di valutare se anche gli altri requisiti dell’articolo 230 TCE siano ravvisabili. Mi riferisco in particolare al requisito che richiede che l’atto impugnato abbia modificato la situazione giuridica soggettiva del ricorrente. Almeno da un punto di vista meramente teorico e fatte salve eventuali novelle legislative, invero, AESA non è stata delegata a esercitare poteri di regolazione dei mercati aventi natura decisoria e direttamente incidenti su persone fisiche o giuridiche. In linea di principio l’Autorità è invero solamente il punto di riferimento per l’analisi del rischio nei settori della sicurezza alimentare e dei mangimi, latamente intesi. Per tale ragione gli atti più rilevanti di AESA, ossia i pareri scientifici, e più in generale tutti i suoi output scientifici, non essendo indirizzati ai privati ma esclusivamente alla Commissione europea o alle autorità competenti dei Paesi membri, non possono incidere direttamente sulla sfera di terzi eventualmente interessati da tali atti. Spetterà esclusivamente ai gestori del rischio di volta in volta competenti (e quindi nella maggior parte dei casi alla Commissione europea) adottare le misure di gestione del rischio che si riveleranno più appropriate alla luce del parere scientifico di AESA e eventualmente di altri fattori legittimi 58 . La giurisdizione comunitaria ha riconosciuto da qualche tempo l’obbligo della Commissione di riesaminare e controllare la qualità dei pareri scientifici adottati dai comitati competenti in relazione ai principi generali di indipendenza, eccellenza scientifica e valore probatorio 59 . Ad esempio, la Commissione potrebbe decidere di dare maggior peso alla posizione scientifica espressa in un parere scientifico di minoranza di un organo di AESA, purché nel discostarsi dalla posizione ufficiale espressa dal competente comitato scientifico (56) In conformità ad una risalente giurisprudenza della Corte di Giustizia: v. ad esempio C-15/2000, Commissione europea c. Banca europea degli investimenti, Racc., 2003 I-07281, punto 75. 57 ( ) Tribunale di prima istanza, 8 ottobre 2008, SOGELMA c. Agenzia europea per la ricostruzione, non ancora pubblicata, 36 e 37, ove si applica espressamente la giurisprudenza Les Verts alle agenzie comunitarie. 58 ( ) Sul concetto di “altri fattori legittimi” si rinvia a Bossis G. 2003, Gestion des risques alimentaires et droit international: la prise en compte de facteurs non-scientifiques, RGDIP -3, 693; Poli S. 2004, Adopting international food standards: Euro-American conflicts within the Codex Alimentarius Commission, in Snyder F. (ed.), International Food Security and global legal pluralism – Sécurité alimentaire et pluralisme juridique internationale, Bruxelles; Fisher E. 2007, Risk Regulation and administrative constitutionalism, Oxford. (59) Tribunale di primo grado, 11 settembre 2002, Pfitzer Animal Health SA c. Consiglio dell’Unione europea, T-13/99, Racc. 1999, p. II-3305, punti 198 e 199. 13 l’esecutivo europeo motivi scientificamente la propria scelta. È quindi palese come in conformità a una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, gli atti scientifici adottati da AESA siano solamente documenti preparatori redatti per permettere all’esecutivo europeo di adottare una decisione vincolante per i terzi coinvolti in piena cognizione di causa. La conseguenza è che gli atti scientifici adottati da AESA non possono modificare direttamente la posizione giuridica soggettiva di alcuno. Quanto sopra tuttavia non impedisce ai soggetti interessati di impugnare la misura di gestione del rischio adottata dall’organo competente sulla base dell’atto scientifico di AESA. In pratica questo sarà invero l’unico modo per contestare indirettamente la legittimità o la qualità di un atto scientifico di AESA 60 . A ciò si deve aggiungere che la giurisdizione comunitaria ha da sempre riconosciuto un’ampia discrezionalità alle istituzioni comunitarie che si occupano di valutazioni complesse come quelle attinenti alla valutazione del rischio nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi. Un tale approccio evita una situazione che è stata definita “paralisi come conseguenza dell’analisi”, ove i destinatari di una misura di regolamentazione del mercato (o ad essa paragonabile) cercano di utilizzare le Corti per bloccarne l’esecuzione sulla base di lagnanze relative ad asserite mancanze dell’agenzia di turno nell’analizzare le informazioni fornite. Di fatto, i pareri scientifici di AESA possono essere contestati solo indirettamente, nel momento in cui la Commissione prende delle decisioni basate su di essi, ma anche in quel caso il sindacato della Corte si risolve con un’analisi limitata alla verifica sullo sviamento di potere e sull’errore manifesto 61 . Questo principio, sebbene affermato dalla giurisprudenza comunitaria riguardo all’EMEA 62 , si ritiene comunemente applicabile anche ad AESA, in quanto basato su principi generali di diritto amministrativo europeo non confutati dalla normativa concernente espressamente l’Autorità. Dunque, anche, nell’ipotesi in cui sia contestata la legittimità di una decisione della Commissione basata su un parere scientifico di AESA il sindacato giurisdizionale della giurisdizione europea in presenza di pareri scientifici adottati da un organo comunitario in un contesto di elevata complessità (e quindi discrezionalità) quale quello della valutazione del rischio in ambito alimentare sarà di fatto alquanto limitato, come da ultimo evidenziato dalla Corte stessa in un’importante decisione relativa agli organismi geneticamente modificati 63 . Le condizioni richieste per impugnare una decisione di AESA occorrerebbero dunque solamente nella casistica tipica di qualunque istituzione europea, come nel caso in (60) Tribunale di primo grado, 18 dicembre 2003, T-326/99, Nancy Fern Olivieri c. Commissione europea ed EMEA, Racc., 2003, II-06053, punto 55. (61) Corte di Giustizia, sentenza della Corte del 9 settembre 2003, C-236/2001, Monsanto Agricoltura Italia SpA e altri contro Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri, Racc., 2003, I-08105. (62) Tribunale di primo grado, T-326/99, cit., punto 55. (63) Corte di Giustizia, Monsanto Agricoltura Italia spa, cit. 14 l’autorità di Parma prenda una decisione definitiva in materia di accesso ai documenti 64 o di appalti pubblici, o quando essa decide sulla riservatezza di determinati dati. Ad ogni modo, AESA è tenuta al rispetto dei principi di buona amministrazione di cui all’art. 41, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 65 nonché a quelli di cui al Code of Good Administrative Behaviour del Mediatore europeo anche quando non emette decisioni giuridicamente vincolanti. Abbiamo visto come ciò sia stato confermato anche dalla Corte di Giustizia: in tale occasione la Corte ha statuito espressamente che “un provvedimento che, …, comporta il divieto di commercializzare prodotti …, deve essere corredato di una procedura …, che sia conforme ai principi generali del diritto comunitario e, in particolare, ai principi di buon andamento dell'amministrazione e di certezza del diritto”. 66 In ambito comunitario sarebbe quindi al momento (e fortunatamente) da escludersi un pericolo di second-guessing dei pareri di AESA da parte delle Corti europee. Chi scrive propende per un’applicazione particolarmente rigida di tale limite per un motivo semplice ma al tempo stesso fondamentale: le Corti non saranno mai in grado di decidere in senso ottimale la correttezza o completezza di atti scientifici che prendono posizione su argomenti complessi, se non per aspetti formali del tutto marginali rispetto alla questione principale. Non si potrebbe del resto comprendere la logica di assegnare ad un organo atecnico come una corte il compito di valutare la correttezza di un parere redatto dagli esperti scientifici di AESA. Le Corti si troverebbero nella scomoda posizione di dover chiedere l’intervento di esperti esterni, divenendo quindi esse stesse ostaggi di quella expertise scientifica la cui legittimità, coerenza e completezza sarebbero chiamate a valutare. In più (melius, in meno) gli esperti esterni scelti dalle Corti non beneficerebbero di quelle garanzie normative che sono state previste nel regolamento istitutivo di AESA proprio al fine di assicurare la redazione di atti scientifici indipendenti e di alta qualità. Riteniamo pertanto che anche un “esame” giurisdizionale limitato alla legittimità degli atti scientifici adottati dalle agenzie comunitarie paragonabili ad AESA dovrebbe essere molto circospetto. Il rischio sarebbe pertanto di annullare o sospendere atti scientifici perfettamente rispondenti ai requisiti di eccellenza e indipendenza scientifica per privilegiare principi giuridici che sovente hanno scarsa rilevanza in ambito scientifico 67 . Considerate le difficoltà connesse all’impugnazione di atti adottati da AESA nelle sue attività principali, possiamo concludere che l’azione diretta prevista dall’articolo 230 TCE (64) Art. 41 del regolamento (CE) No 178/2002, cit. (65) Pubblicata su GUCE C364/1 del 18.12.2000. (66) Corte di Giustizia, cause riunite C-154/04 e C-155/05, The Queen, ex parte: Alliance for Natural Health e Nutri-Link Ltd contro Secretary of State for Health cit., punto 72, cit. Per un’interessante analisi delle problematiche esaminate dalla predetta sentenza si rimanda a Capelli F., Klaus B. 2006, I problemi ancora aperti dopo la sentenza della Corte di Giustizia che conferma la validità della direttiva sugli integratori alimentari, Milano. 67 ( ) Per un esempio di quello che intendiamo, si rinvia alla recente pronuncia del Tribunale di primo grado, 11 luglio 2007, T-229/04, Regno di Svezia c. Commissione europea, punto 70, ove la Corte valuta la completezza dell’analisi del rischio effettuata dalle autorità competenti e interpreta alcuni studi. 15 sarà disponibile solamente avverso le decisioni per così dire “ordinarie” adottate da AESA come da ogni altra Istituzione o agenzia della Comunità (Unione) europea Mi riferisco in questa sede alle decisioni amministrative adottate da AESA nel contesto del pubblico accesso ai documenti 68 , di protezione dei dati detenuti dall’Autorità, di procedure ad evidenza pubblica, et cetera. In tutti questi casi troverà applicazione il solito quadro normativo e giurisprudenziale applicabile a tutti gli atti comunitari. Per questa ragione non ci soffermeremo oltre su questo punto. 3.- Osservazioni conclusive Nei paragrafi precedenti abbiamo cercato di richiamare le ragioni alla base della creazione di AESA e di ragionare su alcuni aspetti che sono propri di quest’agenzia comunitaria di regolazione soffermandoci su alcuni rimedi giurisdizionali che sono a disposizione dei soggetti interessati dalle sue attività. Sulla base delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, risulta chiaramente come il legislatore europeo abbia voluto che AESA si concentrasse esclusivamente sulla valutazione del rischio o comunque su questioni scientifiche relative al suo mandato. Di certo non le ha delegato reali poteri di regolazione dei mercati, né pare abbia desiderato che essa, come altre agenzie che forniscono consulenza scientifica, fosse “tediata” da questioni secondarie quali azioni dirette avverso i suoi atti scientifici. È chiaro che in questo senso egli è riuscito nel suo intento, agevolato almeno per il momento dall’equilibrio istituzionale e dalla consolidata giurisprudenza delle corti comunitarie. È altrettanto palese che, come si è affermato, l’impossibilità di contestare direttamente (ed esclusivamente) i pareri scientifici di AESA, prima ancora che questi diventino la base scientifica di una decisione della Commissione, limita sostanzialmente le opzioni a disposizione dei privati per difendere i loro interessi 69 . Questo profilo appare ancor più rilevante se solo si considera che sebbene da un punto di vista squisitamente formale la Commissione europea non sia obbligata a seguire i pareri scientifici di AESA 70 , di fatto essa è costretta a farlo dalla mancanza di risorse e spesso di fonti alternative altrettanto qualificate: i pareri scientifici di AESA sarebbero dunque delle vere e proprie fonti di soft law 71 . Ciononostante, possiamo a questo punto citare quanto affermato dalla Corte di giustizia in relazione ad un’altra (e, in effetti, ben più grave) mancanza che caratterizza l’ordinamento giuridico dell’Unione europea con un’asserzione che ha chiuso la porta a (68) Articolo 41 del regolamento (CE) No 178/2002, cit. (69) Gadbin D. 2004, Les nouvelles articulations entre expertise scientifique et décision politique, in La création de l’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments : Enjeux et Perspectives, Toulouse, 49. (70) L’esecutivo europeo è di gran lunga il principale destinatario degli output scientifici di AESA. (71) Wendler F. 2005, The European Food Safety Authority as a source of Soft Law. Towards more effective and legitimate EU food safety governance?, paper presentato al Seminario CONNEX “Soft Governance and the private sector: the EU and global experience, Darmstadt 1-3 November 2005”, p. 5. 16 qualunque disquisizione sul punto: “spetta agli Stati membri prevedere un sistema di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il rispetto del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva” 72 . Per terminare, vorremmo ricordare che l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona modificherà in modo sostanziale gli articoli 230, 232 e 234 del TCE (che diventeranno rispettivamente articoli 263, 265 e 267 TFUE) inter alia inserendo le agenzie dell’Unione tra le istituzioni legittimate passivamente a subire un’azione diretta. A parere di chi scrive pare che questa seppur notevole modifica non muterà la situazione attuale, giacché per quanto qui rileva si dovrebbe limitare a confermare quella corrente giurisprudenziale e dottrinaria che vuole l’articolo 230 TCE già da ora disponibile per il riesame degli atti e delle decisioni delle agenzie comunitarie. Tuttavia, il Trattato di Lisbona non cancellerà quel requisito sviluppato dalla giurisprudenza comunitaria sulla base dell’articolo 230 TCE secondo il quale un atto è impugnabile solamente se definitivo e se modifica la posizione giuridica soggettiva di una persona fisica o giuridica. Possiamo quindi affermare che le conseguenze pratiche per AESA non dovrebbero essere particolarmente rilevanti, giacché non dovrebbero comportare l’impugnabilità dei suoi atti scientifici. ABSTRACT The purpose of the present work is to provide the reader with some reflections concerning the intensity of judicial review applied by the European judicature on operations and outputs of the European Food Safety Authority (EFSA). The paper starts from an outline of the reasons and rationale behind the creation of EFSA. It then analyses from the standpoint of a potential claimant the institutional peculiarities characterizing the category of EC regulatory agencies, highlighting the main hurdles to be overcome. The article focuses on the possibility of challenging EFSA’s scientific outputs, and it also touches upon the Authority’s contractual and non-contractual liability. The work concludes with a short reflection about the institutional balance and possibility for judicial review of acts adopted by EFSA, in the view of the entry into force of the Lisbon Treaty. (72) Corte di giustizia, 25 luglio 2002, Unión de Pequeños Agricultores c Consiglio dell’Unione europea, C-50/00 P, Racc., 2002 I-6677, punto 41. 17