uso all`estero di veicoli aziendali

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uso all`estero di veicoli aziendali
Scheda informativa
USO ALL’ESTERO DI VEICOLI AZIENDALI
Indicazioni per le aziende svizzere che occupano frontalieri italiani
I.
Contesto
Il 1° maggio 2015 è entrata in vigore una modifica del regolamento di esecuzione al Codice doganale europeo che comporta dei cambiamenti anche per i datori di lavoro svizzeri che mettono a
disposizione dei loro dipendenti domiciliati in Italia un veicolo aziendale da usare anche a scopi
privati. Qui di seguito spieghiamo cosa fare per non incappare in sanzioni.
II.
Contesto giuridico in Italia
Finora un datore di lavoro svizzero poteva mettere a disposizione dei dipendenti frontalieri domiciliati in Italia un veicolo aziendale da usare anche a scopi privati senza dover pagare dazi
all’importazione in Italia. Questa disposizione dell’articolo 561 capoverso 2 del Codice doganale è
stata tuttavia modificata con effetto dal 1° maggio 2015.
Ora, un veicolo aziendale immatricolato in Svizzera può essere usato da collaboratori domiciliati
in Italia solo sul percorso casa-lavoro e per i viaggi di servizio. L’Agenzia italiana delle dogane
impone al dipendente di portare con sé una dichiarazione in cui il datore di lavoro lo autorizza ad
usare il veicolo aziendale e una copia del contratto di lavoro in cui è menzionato l’uso del veicolo1. All’autorità doganale italiana competente bisogna inoltre presentare una notifica secondo cui
il dipendente italiano può utilizzare il veicolo immatricolato in Svizzera per i tragitti tra il posto di
lavoro e il domicilio come pure a scopi professionali.
Va rilevato che la dichiarazione e la notifica all’autorità competente sono valide al massimo due
anni. Scaduto questo termine occorre rinnovarle. In caso di inosservanza la legge prevede sanzioni severe: le autorità doganali italiane possono confiscare il veicolo.
III.
Contesto giuridico in Svizzera
Viceversa, non è ammesso l’uso in Svizzera a scopi professionali di un veicolo immatricolato in
Italia a nome del datore di lavoro. In virtù del diritto doganale svizzero un veicolo immatricolato in
Italia non può essere usato in Svizzera a scopi professionali per un datore di lavoro svizzero. Si
parla di uso illecito a scopi professionali se per esempio il dipendente usa il veicolo per recarsi da
un cliente del datore di lavoro. È per contro ammessa la trasferta dal luogo di lavoro a quello di
domicilio e viceversa.
IV.
Possibile soluzione
Come spiegato al punto II, il dipendente domiciliato in Italia deve tenere nel veicolo messogli a
disposizione dal datore di lavoro svizzero i documenti seguenti:
•
1
Una dichiarazione in cui il datore di lavoro descrive esattamente lo scopo per il quale il
veicolo immatricolato in Svizzera viene usato. Il documento deve menzionare in partico-
Protocollo 31094 dell’11 marzo 2015 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
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lare che il veicolo di servizio serve esclusivamente per percorrere il tragitto casa-lavoro e
per svolgere le attività indicate nel contratto di lavoro.
•
Una copia del contratto di lavoro nel quale è precisato il contesto in cui il dipendente domiciliato in Italia usa il veicolo a scopi professionali (ad es. visita a clienti, fiere, corsi di
formazione ecc.).
Consigli per il datore di lavoro svizzero
•
Per un veicolo già acquistato e immatricolato in Svizzera bisogna chiedere l’ammissione
in Italia. Maggiori informazioni sono disponibili al sito http://www.aci.it/.
•
Un’altra possibilità è quella di acquistare un veicolo in Italia con carta di circolazione rilasciata dalle autorità italiane. In questo caso il dipendente potrebbe usare il veicolo in
Svizzera sul percorso casa-lavoro senza sottostare ad autorizzazioni e limitazioni previste
dal diritto svizzero.
Consigli per il dipendente domiciliato in Italia
•
In alternativa il dipendente domiciliato in Italia può acquistare un veicolo e immatricolarlo
in Italia. In questo caso può usarlo per recarsi al lavoro in Svizzera. È tuttavia fatta riserva
di eventuali autorizzazioni e limitazioni in Svizzera.
La presente scheda informativa è stata allestita in collaborazione con l’avvocato Claudio Randazzo, Studio Corno Avvocati, Milano:
Avv. Claudio Randazzo
Studio Corno – Avvocati
Via Mameli 11 - 20851 Lissone (MB) - Milano - Italia
Tel. +39 039 2456792 - fax +39 039 2458018
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Zurigo, settembre 2015
Informazioni: Servizio giuridico SSIC, hotline 044 258 82 00
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