uso all`estero di veicoli aziendali
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uso all`estero di veicoli aziendali
Scheda informativa USO ALL’ESTERO DI VEICOLI AZIENDALI Indicazioni per le aziende svizzere che occupano frontalieri italiani I. Contesto Il 1° maggio 2015 è entrata in vigore una modifica del regolamento di esecuzione al Codice doganale europeo che comporta dei cambiamenti anche per i datori di lavoro svizzeri che mettono a disposizione dei loro dipendenti domiciliati in Italia un veicolo aziendale da usare anche a scopi privati. Qui di seguito spieghiamo cosa fare per non incappare in sanzioni. II. Contesto giuridico in Italia Finora un datore di lavoro svizzero poteva mettere a disposizione dei dipendenti frontalieri domiciliati in Italia un veicolo aziendale da usare anche a scopi privati senza dover pagare dazi all’importazione in Italia. Questa disposizione dell’articolo 561 capoverso 2 del Codice doganale è stata tuttavia modificata con effetto dal 1° maggio 2015. Ora, un veicolo aziendale immatricolato in Svizzera può essere usato da collaboratori domiciliati in Italia solo sul percorso casa-lavoro e per i viaggi di servizio. L’Agenzia italiana delle dogane impone al dipendente di portare con sé una dichiarazione in cui il datore di lavoro lo autorizza ad usare il veicolo aziendale e una copia del contratto di lavoro in cui è menzionato l’uso del veicolo1. All’autorità doganale italiana competente bisogna inoltre presentare una notifica secondo cui il dipendente italiano può utilizzare il veicolo immatricolato in Svizzera per i tragitti tra il posto di lavoro e il domicilio come pure a scopi professionali. Va rilevato che la dichiarazione e la notifica all’autorità competente sono valide al massimo due anni. Scaduto questo termine occorre rinnovarle. In caso di inosservanza la legge prevede sanzioni severe: le autorità doganali italiane possono confiscare il veicolo. III. Contesto giuridico in Svizzera Viceversa, non è ammesso l’uso in Svizzera a scopi professionali di un veicolo immatricolato in Italia a nome del datore di lavoro. In virtù del diritto doganale svizzero un veicolo immatricolato in Italia non può essere usato in Svizzera a scopi professionali per un datore di lavoro svizzero. Si parla di uso illecito a scopi professionali se per esempio il dipendente usa il veicolo per recarsi da un cliente del datore di lavoro. È per contro ammessa la trasferta dal luogo di lavoro a quello di domicilio e viceversa. IV. Possibile soluzione Come spiegato al punto II, il dipendente domiciliato in Italia deve tenere nel veicolo messogli a disposizione dal datore di lavoro svizzero i documenti seguenti: • 1 Una dichiarazione in cui il datore di lavoro descrive esattamente lo scopo per il quale il veicolo immatricolato in Svizzera viene usato. Il documento deve menzionare in partico- Protocollo 31094 dell’11 marzo 2015 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli Weinbergstr. 49 Postfach 198 8042 Zürich Tel. 044 258 81 11 Fax 044 258 83 35 www.baumeister.ch 2/2 lare che il veicolo di servizio serve esclusivamente per percorrere il tragitto casa-lavoro e per svolgere le attività indicate nel contratto di lavoro. • Una copia del contratto di lavoro nel quale è precisato il contesto in cui il dipendente domiciliato in Italia usa il veicolo a scopi professionali (ad es. visita a clienti, fiere, corsi di formazione ecc.). Consigli per il datore di lavoro svizzero • Per un veicolo già acquistato e immatricolato in Svizzera bisogna chiedere l’ammissione in Italia. Maggiori informazioni sono disponibili al sito http://www.aci.it/. • Un’altra possibilità è quella di acquistare un veicolo in Italia con carta di circolazione rilasciata dalle autorità italiane. In questo caso il dipendente potrebbe usare il veicolo in Svizzera sul percorso casa-lavoro senza sottostare ad autorizzazioni e limitazioni previste dal diritto svizzero. Consigli per il dipendente domiciliato in Italia • In alternativa il dipendente domiciliato in Italia può acquistare un veicolo e immatricolarlo in Italia. In questo caso può usarlo per recarsi al lavoro in Svizzera. È tuttavia fatta riserva di eventuali autorizzazioni e limitazioni in Svizzera. La presente scheda informativa è stata allestita in collaborazione con l’avvocato Claudio Randazzo, Studio Corno Avvocati, Milano: Avv. Claudio Randazzo Studio Corno – Avvocati Via Mameli 11 - 20851 Lissone (MB) - Milano - Italia Tel. +39 039 2456792 - fax +39 039 2458018 _____________________________ Zurigo, settembre 2015 Informazioni: Servizio giuridico SSIC, hotline 044 258 82 00 2/2