Commissioni invalidi civili
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Commissioni invalidi civili
Commissioni invalidi civili Ragusa, p.zza Igea n.1 Segreteria: Tel.: 0932.234337 Email: [email protected] A decorrere dal 01 gennaio 2010 le domande per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti devono essere presentate all'INPS esclusivamente per via telematica. Gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle Commissioni distrettuali dell’ ASP di Ragusa (Ragusa-Modica-Vittoria) previa convocazione diretta dell’istante presso la Commissione Medica della sede distrettuale territorialmente competente per residenza. La Commissione medica è presieduta da un medico specialista in medicina legale ed è sempre integrata da un medico appartenente alle associazioni di categoria (ANMIC, UIC, ENS, ANFASS) a tutela degli interessi del disabile. In caso di accertamento dell’handicap ai sensi della Legge n.104/92 o della disabilità, finalizzato al collocamento lavorativo protetto ai sensi della Legge n.68/99, le Commissioni sono integrate da un medico specialista nella disciplina connessa ai casi da esaminare e da un operatore sociale. L’art 20 della Legge n.102/09 prevede che la Commissione Medica sia integrata anche da un medico dell’ INPS. La Commissione Medica esegue l’accertamento medico-legale ed esprime un giudizio in relazione all’istanza inoltrata e ai relativi requisiti previsti dalla vigente normativa. Sono escluse le infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio, di guerra o indennizzate dall’INAIL INVALIDITÀ CIVILE (Legge n. 118 del 30/03/1971 e s.m.i.): Soggetto di qualsiasi età affetto da infermità, congenita o acquisita, fisica, psichica, sensoriale, che comporta un danno funzionale permanente, condizionante una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad 1/3 (se in età lavorativa) o una difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (se minore o ultrasessantacinquenne). CECITÀ CIVILE (Legge 27/05/1970 n. 382 e s.m.i., Legge 3/04/2001n.138): Soggetto di qualsiasi età affetto da cecità totale o con un minimo residuo visivo, anche con eventuale correzione, in ambo gli occhi non superiore a 1/20, oppure con riduzione del campo visivo perimetrico binoculare inferiore al 10%. SORDITÀ PRELINGUALE (Legge 26/05/1970 n. 381 e s.m.i, Legge 20/02/2006 n.95): soggetto affetto da sordità binaurale, congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato. ACCERTAMENTO STATO DI HANDICAP: (Legge 05/02/1992 n. 104, e s.m.i): Soggetti affetti da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. L’istante dovrà presentarsi a visita con un documento di riconoscimento in originale e dovrà esibire in originale tutta la documentazione medica in suo possesso e consegnare alla Commissione una copia cartacea della stessa, che verrà trattenuta agli atti nel fascicolo. In caso di domanda di aggravamento la documentazione medica dovrà essere successiva al precedente riconoscimento ed evidenziare le modificazioni del quadro clinico rispetto alla precedente accertamento. L’istante ha la facoltà di farsi assistere, durante la visita, da un medico di fiducia assumendosene le relative spese. I dati personali e sensibili saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196 del 30.06.03 e conservati in banche dati, sia informatiche che cartacee, nel rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuta l'ASP di Ragusa. Qualora sussistano i presupposti di legge, previsti dall’art 128 del Nuovo Codice della Strada, “Revisione della patente di guida”, comma 1 quinquies, i dati personali potranno essere comunicati al Dipartimento per i Trasporti Terrestri per i provvedimenti di competenza. In caso di assenza alla visita seguirà, entro tre mesi, una seconda convocazione ed in caso di ulteriore assenza, non giustificata, la pratica sarà archiviata (articolo 5 del D. M n.387/91). Terminato l'accertamento sanitario la pratica sarà trasmessa alla Commissione Medica INPS che dovrà validare il giudizio espresso in prima istanza. La Commissione INPS potrà sospendere il giudizio espresso in Commissione Medica e convocare a visita diretta l’assistito. Una volta confermato il giudizio, l’INPS invierà al domicilio dell'assistito il verbale sanitario definitivo relativo all’accertamento richiesto. Dopo le visita presso la Commissione Medica per qualsiasi informazione relativa allo stato della pratica occorre a rivolgersi alla sede INPS di competenza territoriale.