Note operative - Magister Saga

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Note operative - Magister Saga
Interessi di mora
g2-interessi_di_mora_art62.doc / Gestionale 2 Zucchetti – Note operative 2012
Aggiornamento: 18 ottobre 2012
Contabilità – Gestione "Interessi di Mora”
INTERESSI DI MORA
Problematica
La gestione degli interessi di mora è regolamentata dal DLGS n. 231 del 9 ottobre 2002, a cui rimandiamo
per una esamina esaustiva del problema.
Ci limiteremo, in questa documentazione, ad indicare i riferimenti ai punti che tratteremo considerando che il
DLGS 231/02 si può così riassumere:
 Decorrenza automatica degli interessi : si ha decorrenza di interessi di mora con effetto dal giorno
successivo alla scadenza del termine di pagamento contrattuale pattuito. Tale termine per prodotti
alimentari deteriorabili é di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento
di contenuto equivalente oppure da quella di consegna della merce o della prestazione, e 30 giorni per
tutte le altre merci.
 Tasso d’interesse : gli interessi si determinano per legge, secondo il tasso pubblicato in G.U. della
repubblica italiana (per prodotti alimentari deteriorabili il tasso è maggiorato di 2 punti).
 Deroghe previste: le imprese possono concordare un diverso termine di pagamento; un diverso termine
di decorrenza degli interessi e un diverso saggio. Gli interessi maturati si possono stornare per l’importo
completo qualora non si vogliano addebitare al cliente.
***Nel corso del 2012 la normativa ha stabilito nuove regole per la gestione degli interessi di
mora nel settore agroalimentare. A partire dal 24 ottobre 2012 entrano in vigore le nuove regole
stabilite dall'art 62 del D.L. n. 1 del 24.01.12 convertito con modifiche dalla Legge n.27 del 24
marzo 2012. Il termine ultimo di pagamento dei contratti viene portato a 30 giorni fine mese dalla
data di ricevimento della fattura per le merci deteriorabili, e 60 giorni per le altre merci (comma 3
art. 62). Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di
pagamento e il tasso d'interesse viene maggiorato di 2 punti per tutte le merci del settore.
L'applicazione degli interessi è obbligatoria e può essere pattuito un diverso tasso, purché non
risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.
Applicazione
Il conteggio degli interessi automatici di mora riguarda i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di una
transazione commerciale tra imprese (compresi i liberi professionisti) o tra
imprese e pubblica
amministrazione, se effettuata dopo l’8 agosto 2002.
Questa data di riferimento corrisponde, in G2, alla data di riferimento presente in testata dello scadenziario.
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Gli interessi di mora possono essere attivi e passivi. La procedura implementa la gestione di entrambi,
consentendo di controllare sia quelli derivanti da ritardi nei pagamenti da parte di clienti, sia quelli derivanti
da ritardi nei pagamenti di propri debiti verso fornitori.
Il decreto prevede che salvo un diverso accordo tra le parti, gli interessi di mora decorrono automaticamente
trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o della richiesta di pagamento
di contenuto equivalente (estratto conto o sollecito) ovvero, se non è certa la data di ricevimento della
fattura, da quella di consegna della merce o della prestazione del servizio.
L’accordo tra le parti si può intendere avvenuto, per i termini di pagamento, se sono indicati su una
conferma d’ordine o su una fattura (documenti gestiti dai moduli “ciclo attivo e passivo” di G2), mentre per la
variazione del tasso di interesse va predisposto un contratto apposito tra le parti.
Poiché non è possibile gestire automaticamente in G2 condizioni diverse da quelle previste sui documenti è
obbligatorio utilizzare le conferme d’ordine o le fatture come documento comprovante la scadenza
del pagamento.
Si consiglia nel caso di variazione delle condizioni di pagamento tra conferma d’ordine e fattura,
evidenziare esplicitamente in forma scritta la modifica.
di
Per situazioni particolari è possibile intervenire manualmente sugli archivi per modificare la data di
scadenza, previa comunicazione al debitore. Non è prevista una data di inizio conteggio interessi di mora
diversa dalla data di scadenza del pagamento.
***Nel corso del 2012 la normativa ha stabilito nuove regole per la gestione degli interessi di
mora nel settore agroalimentare. A partire dal 24 ottobre 2012 entrano in vigore le nuove regole
stabilite dall'art 62 del D.L. n. 1 del 24.01.12 convertito con modifiche dalla Legge n.27 del 24
marzo 2012. Il termine ultimo di pagamento dei contratti viene portato a 30 giorni fine mese dalla
data di ricevimento della fattura per le merci deteriorabili, e 60 giorni per le altre merci (comma 3
art. 62). Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di
pagamento e il tasso d'interesse viene maggiorato di 2 punti per tutte le merci del settore.
L'applicazione degli interessi è obbligatoria e può essere pattuito un diverso tasso, purché non
risulti iniquo per il creditore, ferme restando le maggiorazioni previste dalla legge.
Saggio applicabile
Gli interessi di mora vanno calcolati (“salvo diverso accordo tra le parti…” art. 5 comma 1 D.lgs. 231/02)
secondo un saggio di interesse comunicato dalla Banca Centrale Europea, secondo quanto è stabilito al
comma 1 dell’art.5 del decreto; e con maggiorazione di 7 punti percentuali oppure di 9 punti in caso
di prodotti alimentari deteriorabili.
*** Dal 24.10.12 risulta essere maggiorato di 9 punti percentuali per tutti i prodotti agroalimentari (art.62).
Il saggio per essere applicabile deve essere pubblicato in G.U. della repubblica italiana, entro il quinto giorno
lavorativo di ciascun semestre solare.
La prima comunicazione ufficiale del saggio è avvenuta con la G.U. n. 33 del 10 febbraio 2003
“Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che il saggio
d’interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista,
è pari al 3,35 % per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002
è pari al 1,00 % per il semestre 1° luglio -31 dicembre 2012.
Restano esclusi dall’applicazione della norma:
 gli interessi moratori il cui importo risulti essere inferiore a 5 €;
 contratti con consumatori;
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pagamenti disciplinati a norma di legge in relazione ad assegni o titoli di credito;
pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
pagamenti effettuati da un assicuratore;
debiti oggetto di fallimento o di procedure concorsuali.
Gli interessi vanno calcolati:
A - nel corso dell’esercizio, per tutti i pagamenti eseguiti in ritardo rispetto alla data scadenza;
B - tra le scritture di assestamento per le partite scadute e non ancora pagate entro la data di fine esercizio.
Da un punto di vista operativo le imprese dovranno calcolare gli interessi di mora maturati fino alla data di
chiusura dell’esercizio, individuando i crediti non incassati entro la data di scadenza.
A - situazione di crediti insoluti, saldati nell’esercizio.
--------------- 15 – 10 – 2012 --------------S.p - CIV3
Cassa
a
Diversi
1.224,60
Riscossa fatt. risultata insoluta al 31-08-12 con
maggiorazione di interessi di mora “ex lege”, al
tasso di 8,50 su gg. ritardo 44.
S.p – CII1
C.e - C16d
a Crediti v/Clienti
a Int. attivi di mora D.lgs 231/02
1.212,18
12,42
Calcolo degli interessi di mora D. lgs. 231/02
Cxrxg
Interessi di mora D.lgs.231/02
=
1.212,18 x 8,50 x 44
=
36.500
= 12,42
36.500
Profilo Iva
Gli interessi di mora dal lato Iva non portano a particolari adempimenti da dover osservare, dato che gli
interessi moratori sono esclusi dall’Iva art. 15 D.P.R. 633/72.
Quindi, qualora si vogliano addebitare al cliente gli interessi maturati, è possibile emettere una fattura con
un’aliquota IVA esclusa art 15 oppure una apposita ricevuta che abbia in sé esplicito riferimento al
D.lgs.231/02 (oltre che ai crediti insoluti), senza dover così intervenire nella contabilità Iva.
Se gli interessi non vengono addebitati al cliente è necessaria una apposita comunicazione al cliente che
evidenzi lo storno degli interessi maturati. Lo storno non esime l’azienda dalla registrazione contabile
corrispondente.
B - Situazione di crediti su transazioni commerciali risultanti insoluti alla fine dell’esercizio.
Da un punto di vista operativo le imprese dovranno calcolare gli interessi di mora maturati fino alla data di
chiusura dell’esercizio, individuando i crediti non incassati entro la data di scadenza.
Quindi in sede di scritture di assestamento rileveranno innanzitutto gli interessi moratori con la seguente
scrittura :
--------------- 31-12- 2012 --------------S.p – CII1
C.e - C16d
Clienti c/int. di mora
a
Int. attivi di mora D.lgs 231/02
Rilevati interessi di mora D.lgs.231/02,
dell’esercizio contabile 2012
di competenza
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E procedendo a neutralizzare l’effetto degli interessi sul risultato d’esercizio in cui si contabilizzano con la
corrispondente svalutazione del credito per interessi di mora iscritto :
--------------- 31 - 12 - 2012 --------------C.e – B10d
S.p – CII1 Sval. Crediti Int. di mora a F.do sval. Cred. c/Int di mora
B1 - Successivamente nel caso di riscossione del credito con la maggiorazione degli interessi di
mora, si avrà :
S.p - CIV3
--------------- xx – yy – 2013 --------------Cassa
a
Diversi
Riscossa fatt. risultata insoluta nel prec. esercizio
S.p – CII1
a
Crediti v/clienti
C.e – C16d
a
Int. att. di mora (es. corrente)
S.p – CII1
a
Clienti c/int. Di mora
xx – yy - 2013
S.p – CII1 C.e - A5
F.do sval. Cred. c/int. Di mora a Sopravvenienze attive
Storno del F.do acceso alla fine dell’eserc. precedente
con ril. sopr.
B1 - Nei casi di crediti verso i clienti di vecchia data, spesso con la riscossione del credito si procede
all’abbuono degli interessi di mora maturati, si avrà:
xx – yy - 2013
Diversi
a
Diversi
Riscosso credito rif.fatt. insoluta del precedente esercizio con
abbuono degli interessi di mora D.lgs.231/02 e rinuncia per i
cred. deriv. da int. di mora del precedente esercizio.
Cassa
Abbuono passivo
F.do sval. Crediti c/int. di mora
a Crediti v/clienti
a Int.att. di mora (mat. nel corr. es.)
a Clienti c/int. di mora
Implementazione
La gestione degli interessi di mora viene effettuata in G2 con le modalità indicate di seguito.
Sono indicati solo i programmi interattivi. Per le routine di calcolo rimandiamo ad apposita documentazione
tecnica.
GES150 Archivio parametri interessi di mora
Programma che permette di indicare i parametri per le elaborazioni degli interessi, per ora solo l’importo
minimo di interessi di mora addebitabili (es. 5 €).
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GESINM50 Tasso interessi di mora
Programma che permette di indicare semestralmente il tasso utilizzato per il conteggio degli interessi.
Sono previsti due valori diversi, uno per le merci normali ed uno per quelle deteriorabili.
***Attualmente le percentuali diverse indicano la distinzione tra merci normali da una parte e merci del
settore agro alimentare dall’altra.
Nel primo campo va inserito quello utilizzato prevalentemente (una azienda che vende ad esempio formaggi
inserirà nel primo quello maggiorato di 9 punti rispetto al tasso BCE e nel secondo quello maggiorato di 7
punti, mentre un’azienda che vende computer il contrario evitando anche di inserire il secondo non avendo
mai situazioni di vendita di prodotti agro alimentari).
GESCFI50 Tasso interessi di mora personalizzato per debitore/creditore
Programma che permette di indicare semestralmente il tasso utilizzato per il conteggio degli interessi per i
clienti/fornitori con cui sono state concordate condizioni diverse dallo standard. Anche in questo archivio,
come nel precedente, sono previsti due tassi diversi.
GESCLI Anagrafica clienti
Nella pagina “Parametri generali” è previsto apposito campo in cui indicare se gli interessi di mora:
Non soggetto: non vengono mai richiesti al debitore (rinuncia preventiva),
Addebito interessi: vengono conteggiati e richiesti al debitore
Storno interessi: vengono conteggiati e poi stornati.
E’ comunque possibile variare la condizione impostata in anagrafica al momento della contabilizzazione del
documento, dell’inserimento degli ordini clienti o dei documenti di vendita.
Nel caso di rinuncia preventiva è necessario predisporre un’adeguata documentazione a supporto.
Per gli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari gli interessi di mora sui ritardi di pagamento
devono essere conteggiati inderogabilmente (come da art. 62 D.L. n.1 2012).
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GESFRN Anagrafica fornitori
Nella pagina “Parametri generali” è previsto apposito campo in cui indicare se gli interessi di mora:
Non soggetto: non vengono mai richiesti dal creditore (rinuncia preventiva),
Addebito interessi: vengono conteggiati e richiesti dal creditore
Storno interessi: vengono conteggiati e poi stornati.
E’ comunque possibile variare la condizione impostata in anagrafica al momento della contabilizzazione del
documento, dell’inserimento degli ordini fornitori o dei documenti di acquisto.
Nel caso di rinuncia preventiva è necessario predisporre un’adeguata documentazione a supporto.
Per gli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari gli interessi di mora sui ritardi di pagamento
devono essere conteggiati inderogabilmente (come da art. 62 D.L. n.1 2012).
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GENPRS Generazione partite e scadenze
Sono previsti due campi in cui indicare le modalità di gestione degli interessi di mora
Nella prima casella è possibile inserire le seguenti specifiche:
N: non soggetto;
Spazio:storno interessi;
S:Addebito interessi.
Nella seconda casella è possibile indicare il tipo di tasso da applicare:
Spazio: Recupero prima percentuale di interessi;
S: Recupero seconda percentuale di interessi.
Vengono proposti i valori presenti in anagrafica clienti/fornitori.
Se viene indicato che gli interessi non sono richiesti, è necessario inviare una comunicazione scritta
al cliente per segnalare la situazione.
Per gli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari gli interessi di mora sui ritardi di pagamento
devono essere conteggiati inderogabilmente (come da art. 62 D.L. n.1 2012).
GESORC11 Ordini clienti
Nella testata dell’ordine sono previsti due campi in cui indicare le modalità di gestione degli interessi di mora.
Nella prima casella è possibile inserire le seguenti specifiche:
N: non soggetto;
Spazio:storno interessi;
S:Addebito interessi.
Nella seconda casella è possibile indicare il tipo di tasso da applicare:
Spazio: Recupero prima percentuale di interessi;
S: Recupero seconda percentuale di interessi.
Vengono proposti i valori presenti in anagrafica clienti.
Se viene indicato che gli interessi non sono richiesti, è necessario inviare una comunicazione scritta
al cliente per segnalare la situazione.
Per gli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari gli interessi di mora sui ritardi di pagamento
devono essere conteggiati inderogabilmente (come da art. 62 D.L. n.1 2012).
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GESORF12 Ordini fornitori
Come per gli ordini clienti, sulla prima pagina della testata dell’ordine fornitore sono stati previsti due campi
in cui indicare le modalità di gestione degli interessi di mora.
Nella prima casella è possibile inserire le seguenti specifiche:
N: non soggetto;
Spazio:storno interessi;
S:Addebito interessi.
Nella seconda casella è possibile indicare il tipo di tasso da applicare:
Spazio: Recupero prima percentuale di interessi;
S: Recupero seconda percentuale di interessi.
Vengono proposti i valori presenti in anagrafica fornitori.
Se viene indicato che gli interessi non sono richiesti, è necessario ricevere dal creditore una
comunicazione scritta per segnalare la situazione.
Per gli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari gli interessi di mora sui ritardi di pagamento
devono essere conteggiati inderogabilmente (come da art. 62 D.L. n.1 2012).
GESDOV03 Documenti di vendita
Nella testata del documento di vendita sono previsti due campi in cui indicare le modalità di gestione degli
interessi di mora.
Nella prima casella è possibile inserire le seguenti specifiche:
N: non soggetto;
Spazio:storno interessi;
S:Addebito interessi.
Nella seconda casella è possibile indicare il tipo di tasso da applicare:
Spazio: Recupero prima percentuale di interessi;
S: Recupero seconda percentuale di interessi.
Vengono proposti i valori presenti in anagrafica clienti o quelli dell’ordine a cui il documento si riferisce.
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Se viene indicato che gli interessi non sono richiesti, è necessario inviare una comunicazione scritta
al cliente per segnalare la situazione.
Per gli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari gli interessi di mora sui ritardi di pagamento
devono essere conteggiati inderogabilmente (come da art. 62 D.L. n.1 2012).
Se il documento è soggetto a fatturazione differita, la diversificazione di questi due campi produrrà fatture
differenti anche a parità di tutte le altre condizioni di vendita.
GESDOA06 Documenti di acquisto
Come per i documenti di vendita, nella testata del documento di acquisto sono previsti due campi in cui
indicare le modalità di gestione degli interessi di mora.
Nella prima casella è possibile inserire le seguenti specifiche:
N: non soggetto;
Spazio:storno interessi;
S:Addebito interessi.
Nella seconda casella è possibile indicare il tipo di tasso da applicare:
Spazio: Recupero prima percentuale di interessi;
S: Recupero seconda percentuale di interessi.
Vengono proposti i valori presenti in anagrafica fornitori o quelli dell’ordine a cui il documento si riferisce.
Se viene indicato che gli interessi non sono richiesti, è necessario ricevere dal creditore una
comunicazione scritta per segnalare la situazione.
Per gli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari gli interessi di mora sui ritardi di pagamento
devono essere conteggiati inderogabilmente (come da art. 62 D.L. n.1 2012).
Se il documento è soggetto a fatturazione differita, la diversificazione di questi due campi produrrà fatture
differenti anche a parità di tutte le altre condizioni di acquisto.
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GESPRS08 Gestione partitario e scadenziario
Nella testata del partitario sono previsti due campi in cui indicare le modalità di gestione degli interessi di
mora.
Nella prima casella è possibile inserire le seguenti specifiche:
N: non soggetto;
Spazio:storno interessi;
S:Addebito interessi.
Nella seconda casella è possibile indicare il tipo di tasso da applicare:
Spazio: Recupero prima percentuale di interessi;
S: Recupero seconda percentuale di interessi.
Vengono proposti i valori presenti in anagrafica clienti/fornitori oppure quelli acquisiti da uno dei programmi
precedenti se la partita è stata generata automaticamente dal modulo contabile o dal ciclo attivo/passivo.
Se viene indicato che gli interessi non sono richiesti, è necessario inviare una comunicazione scritta
al cliente (o riceverla dal fornitore) per segnalare la situazione.
Per gli scambi commerciali dei prodotti agroalimentari gli interessi di mora sui ritardi di pagamento
devono essere conteggiati inderogabilmente (come da art. 62 D.L. n.1 2012).
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STAINT50 Stampa interessi di mora
Il programma consente di effettuare la stampa del conteggio degli interessi di mora relativi alle fatture attive
e passive aperte o pagate in ritardo.
Tipo conto: C per indicare i clienti, F per indicare i fornitori; in base a questa scelta verrà presentata la
finestra di selezione clienti o fornitori.
Tipo stampa: Selezionare 1 per avere il dettaglio degli interessi di mora sulle scadenze pagate e 2 per
avere quello sulle scadenze ancora aperte ad una data.
Data pagamento: Si posiziona su questa selezione nel caso in cui fosse stata scelta l’opzione 1 in “tipo
stampa”. Selezionare i limiti di data nella quale sono stati effettuati gli incassi/pagamenti da considerare nella
stampa.
Alla data: Si posiziona su questa casella nel caso in cui fosse stata scelta l’opzione 2 in “tipo stampa”.
Indicare la data limite per considerare le scadenze aperte.
Modello: Selezionare 1 per avere il tabulato da inviare ai clienti come documentazione del calcolo degli
interessi e del loro trattamento; selezionare 2 per avere la stampa ad uso interno.
La registrazione contabile va eseguita manualmente per ogni singola scadenza e la richiesta di pagamento
degli interessi al cliente va formalizzata con una ricevuta (può essere il tabulato stesso) o con una fattura
esente da IVA con l’applicazione del bollo di 1,81 € se l'importo supera 77,47 euro.
Le stampe possono essere eseguite periodicamente per rilevare gli incassi/pagamenti effettuati in un certo
periodo (es. con frequenza mensile) oppure per documentare, a fine esercizio, la situazione delle partite
scadute e non ancora incassate/pagate.
Esempio : produzione del tabulato da inviare al cliente ROSSI per documentare la situazione delle partite
scadute e non ancora incassate a fine esercizio 2012.
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