þ (.- - Telelavoro Italia
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ll glorno L Aprile 201.6 presso Bassilichi - Firenze, sisono incontrati : BassillchiS.p.a. rappresentata dai sigg. Stefano Rogai, Gaia Giappichelli e le R.S.U. Bassilichi rappresentate da: Luca Vaglini, Roberta Genovese, Angela Saponaro, Patrizia Ferretti, Nicola Tarallo, Valerio Rosati, Massimiliano Pesci, Massimo cava, Jacopo Maccari, Rocco D'lppolito, Roberto coppola ll Coordinatore Nazionale Bassilichi Fim-Cisl nella persona della Slg.ra Flavia Capílll ll Coordinatore Nazionale Bassilichl Fíom-Cgil in sostituzione nella persona del Sig. Moreno Razzolini le OrganizzazfonÌ SÍndacali Provinciali e Regionall; FIM ClSt Regionale rappresentata dal Sig. Alessandro Beccastrlni e FIM CISL provinciale rappresentata dal Sig. Claudio Garzotto e provinciale Siena rappresentata dal Sig. Glan Luca pisa Fè FIOM CGlt Siena rappresentata dal Sig. Masslmo Onorl PREMESSO CHE ln data 1 aprile 2ot6 è stato fírmato accordo con le rappresentanze sindacalí territorfali e azlendall per la chlusura della sede di Pisa per ragioni tecniche organízzative produttive ed conseguente trasferímento di sede di tutti i 57 lavoratori attualmente addetti alla sede dl Pisa a decorrere dal 1 magglo 20L6; e il Contestuafmente è stato firmato accordo con le rappresentanze sindacali territoriali e aziendali per l'avvio della sperimentazione del telelavoro ín coworking presso un centro dí telelavoro già attrezzato nell'amblto del terrítorlo dl Pisa a decorrere dal 1 maggio 2016; Le particonvengono che è possibile fltelelavoro per n. 35 lavoratori; Per quanto non esplícltato nel presente accordo, si fa riferimento a quanto previsto nell'Accordo-quadro europeo sul telelavoro del L6 lugllo 2002, receplto nel nostro Paese con Accordo interconfederale del 9 glugno 2004, nonché a quanto prevísto dal disegno dl legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non lmprenditoriale e misure volte a favorire lhrtlcolazione flessiblle nei tempi e nei luoghi del lavoro subordínatq approvato dal Consíglío del Mlnistri, nella seduta n. 102 del 28 gennaio 2016; parti convengono che ogni eventuale accesso a fondi e/o incentivazioní, anche di carattere flscale e/o contríbutivo, connessl con questo progetto potranno dare luogo a erogazioni partlcolari ai dipendenti coinvolt¡ nella sperimentazione ln base alle normative tempo per tempo vlgenti e previo apposito Le W confronto con le OO,SS.; þ TUTTO CIò PREMESSO, SI CONVIENE qUANTO SEGUE Le premesse costituiscono parte lntegrante dl questo accordo, Le Parti, in seguito ad un amplo e articolato confronto, hanno concordato sull'opportunltà di perveníre ad un accordo per la sperimentazione di telelavoro e coworking tale da mígllorare anche la quallta' della loro vita lavorativa e la conclllazione tempívita-lavoro. Le Parti convengono che il Telelavoro è un'attívità lavoratfva svolta interamente o ln parte fuori dalla sede dl lavoro al parf dell'attlvità svolta in sede, favorÍta dalf'utillzzo dl tecnologie che permettono e facilítano le comunicazioni tra I'azíenda e ldipendentl. Le partí convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialÍtà positíve del telelavoro, sul pfano F /6W (.- sociale ed economlco, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare all'azienda la concreta possibifitå di avvalersi funzlonalmente dítale forma dlflessibilità organizzativa e al lavoratore di scegllere una dlversa modalltå di esecuzíone del rapporto di lavoro, che possa salvaguardare in modo efficace llsistema di relazioni personalie collettive espresslve delle sue legittime aspettative in termini dí formazione e crescíta professionale, senso di appartenenza e socializzazione, Ínformazione e parteclpazione al contesto lavorativo e alla dinamlca dei processi innovatori. Le partí convengono che, secondo quanto specificato dal Receplmento in ltalia dellAccordo-quadro europeo del 16 lugllo 2002 (Rapporto nazionale congíunto UNICE (Confindustria), UEAPME (Confapi, di CNA, Confartígianato, Confesercenti), CEEP (Confservizi), CES (Cgll, Cisl, Uil) le attività telelavoro saranno svolte presso un centro di Co-Worklng, che non costituisce normale luogo dí favoro e quindl non è nella disponibilità deldatore dilavorq ma consente a questi lþsercizlo del potere dírettivo, di indirizzo e di controllo (telelavoro remotfzzato da telecentro), NATURA E CAMPO ptAPPUCAZIONE I Lavoratori coinvolti nella sperimentazione del progetto gia' dipendenti Bassílichl regolarmente assuntÍe retrlbultí con le rispettive qualifíche e mansionf, sono consideratf ldonei per la presente proposizíone sperimentale. ll progetto verrà sperimentato inizialmente per 35 dlpendenti, I 35 Lavoratori volontarí concordano di svolgere la loro attività presso un centro di telelavoro índíviduato nel centro dl coworking Talent Garden PISA che rlmarrå tale sino a modifica del presente accordo. [o stesso centro di coworking potrà essere saltuariamente utilizzato da lavoratori provenientl dalle province della Costa Toscana per eventuafÍ progettl di smart working e/o telelavoro in coworkíng. ASPETTI NORMATIVI: Telelavoro ln coworking Per consentire adeguato svolgimento delle attività ln modalità telelavoro, Bassilichi stipula un contratto dl servizl dicoworking presso una struttura ín possesso di tutti i requlsiti per poter effettuare le attività di lavoro da parte deipropridipendentí in modalltà coworklng. ATTIVAZIONE: ll progetto ha decorrenza dal o1,/05/20L6. TRATTAMENTO,GtU Rtpt CO Ep ECONOMT CO Tutti I lavoratori destinataridel progetto mantengono le previsionieconomiche e normatlve del rlferimento e di tutt¡gli accordl e istituti azlendali tempo per tempo vigenfl, CCNL di ll telelavoratore potrà essere inserito nel progetto per lo svolgimento dl attività telelavorabili, anche W díverse da quelle cui è normalmente adibito, in caso di nuove commesse sul territorio pisano e/o attività remotizzabill/remotizzate compatibilmente con la professionalità del dlpendente e delle esígenze aziendall tecnico, organlzzative e produttive e prevla adeguata formazione a carlco dell'azienda. \¡, Con l'attfvazione delle postazioni I lavoratori accettano il presente accordo di telelavoro, avente carattere collettlvo, con I'azienda, CONTRATTO INDIVI DUATE E VOTONTARI ETÀ ll contratto individuale dítelelavoro segue i criteri della volontarietà e accettazione dientrambe le partí. lr F0, ,trW V ç4f oRAßro pr LAVoRo Gli orari di lavoro devono intendersi flessibili ed elastici, ferma la garanzia della presenza sul luogo del telelavoro per 8 ore lavorative ordinarie giornaliere (40 settimanali ln relazione ai dipendenti full time, riparametrate per i dipendentl Part-Time) da svolgersí entro I'orario del servizlo compreso tra le ore 08.00 e le ore 20.00 secondo le disposízioni Bassilíchi. ln caso di impossibilità di assicurare íl regolare espletamento dellhttività lavorativa, il telelavoratore è tenuto a darne tempestiva comunicazione afl'azienda. ll telelavoratore dovrà altresl provvedere alla segnalazione nonché gíustifícazione delle assenze dal lavoro (ferle, malattia) ín conformità con le vigenti normative e i regolamenti aziendali. RIENTRI PRESSO SEDE La normativa aziendale sulle trasferte non si appllca agli spostamenti fra la sede legale di lavoro e ll centro di telelavoro e/o domicilío. L'azienda potrå dísporre spostamentiverso la sede di Firenze fino ad un massimo di 2 (due) rientri mese. Qualora I'azienda abbía necessità dl ulteriori ríentri sÍ applicherà ln deroga la normativa aziendale sulle trasferte tempo per tempo vlgente. PREVENZIONF E PROTEZIONE fazienda provvederà ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs, 81,/2OO8 e sue successíve modifiche e/o integrazioni, a fornire l'adeguata ínformazíone e formazione suí rischi connessi alle caratteristiche delle attrezzature che verranno installate e le mlsure di prevenzione adottate e da rispettare nelle procedure di lavoro, dopo aver preso vislone dei locali in cui le stesse attrezzature verranno installate. ll lavoratore sí impegna a segulre, nell'utllizzo della strumentazione, le istruzioni fornite dal datore di lavoro o daisuoi prepostl a clö addettl. ln ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 8L/2008 e successive modifíche, saranno consentlte, previa richiesta, visite da parte del responsabile dell'Azlenda di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di slcurezza, relativamente alfa postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate e al fine di apporta re eventua ll modlfiche ed lnnovazloni alle stesse. slcuREzzA E PRlvAcY ll lavoratore è tenuto ad utlllzzare con dlllgenza e riservatezza la postazlone di lavoro nel rispetto delle norme dl sicurezza vigenti, a non manomettere gli implantl e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi. ll datore di lavoro è responsabile dell'adozione di mlsure appropriate, in particolare per quel che riguarda ílsoftware, atte a garantire la protezione dei dati utilizzatied elaboratídal telelavoratore per fini professionali. '&'Þ Le informazioni raccolte per esígenze organfzzative e produttive, per la sícurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale nonché per la prestazione lavorativa e gfi strumenti di registrazfone delle presenze, sono utilizzabili a tuttl I fini connessl al rapporto dl lavoro a condizlone che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso deglí strumenti e di effettuazione def controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legíslatlvo 30 giugno 2003, n. 196. ll datore di lavoro provvede ad lnformare il telelavoratore in ordine a tutte le norme dl legge e regole azlendall applicablli/pollcles, refatlve alle dotazlonl azlendali e alla protezione del dati, ln particolare lf datore dl lavoro provvederà ad informare il lavoratore ln merito ad ognl eventuale restrlzione rlguardante l'uso di apparecchlature, strumenti, programml informatlci, guali internet ed alle eventuali sanzioni applicabill in caso dl víolazione, come stabifito dalla legge e dagli accordi aziendall di contrattazione collettiva, ll telelavoratore è responsablle dl tali norme e regole. FORMAZIONE, INFORMAZIONE E CARRIERA I telelavoratori fruiscono delle medeslme opportunità di accesso alla formazione e allo -/p' {U ñ W /,î- d carriera dei lavoratorl comparabili che svolgono attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteridi valutazione di tali lavoratori. Al fine di garantire íl sistema di relazioni personali e collettive del telelavoratore I'azienda garantisce tutte le forme di comunícazione ternpestiva per rendere partecipe il telelavoratore delle informazíonidí carattere amministrativo, lavorativo, formativo, slndaca le. POSTAZIONE TELELAVORO E COSTI Bassilichi si impegna a fornire al centro di telelavoro strumenti e tecnologie adeguati allo svolgimento delle suddette attlvità (pc, llnee lnternet, etc.) con bení propri concessi in comodato per la sola durata del rapporto, nonché ad attívare e gestire a proprie spese un adeguato numero di linee telefoniche e dati per lo svolgimento delle attivltà. Nessuna persona oltre í dipendenti potrà utilízzare i beniconcessl ln comodato. Bassllichi provvederà alla copertura dei costi direttamente derivanti dal lavoro (per esempio- non esaustívo - materiale díconsumo e quanto strettamente necessario), ll telelavoratore si impegna a seguire, nell'utilízzo della strumentazione, le lstruzioni fornite dal datore di lavoro o daí suoi preposti lvi compreso ll rlspetto delle norme dí sicurezza vigentl (legge Af/08 cd. Testo Unico per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori) e a non manomettere l'amblente di lavoro e gli strumentl per lo svolgimento della prestazione in remoto, rispettando e mettendo in atto tutto quanto tecnicamente compatibile con lo svolglmento def l'attività per la sicurezza dell'ambiente di lavoro, ll lavoratore deve utilizzare i benl concessl in dotazione ed i slstemi applicativi forniti dall'azienda escluslvamente per raglonl di servlziq nel rispetto delle norme di sicurezza, delle procedure aziendalí vigenti, evitando manomissioni e non consentendone l'lmplego atetzi, ferma restando la possibilltà di esplicita e preventiva autorizzazíone ín forma scritta da parte della Direzlone Aziendale, ln particolare, utilizzando la strumentazione di proprietà aziendale, salva diversa indlcazione da parte della Direzione Aziendale, è fatto divleto dl visltare slti internet non pertinenti rispetto allo svolgimento dell'attività lavorativa; utilizzare le caselle di posta elettroníca aziendafe per l'invio dl messaggl personali o per la partecipazione a chat, forum o mail-líst e di fornire a terziche non slano in rapporto di attività di lavorq anche per motivf di sicurezza, l'lndirizzo e-maíl dell'azienda; lnstallare autonomamente programmi provenienti dall'esterno in quanto susslste il grave pericolo dl portare virus informatici e di alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore. ll datore df favoro, ln conformità alla legge, sl fa carÍco dei costi derivanti dalla perdita e danneggiamento deglí strumentí di lavoro nonché deí dati utlllzzatl, fattl salvi i casl dl dolo, colpa grave o lmperizia/neglîgenza del telelavoratore. ASST9TENZA TËr.ËMAT|C,A E TËr-EfONf ç,4 Eventuali interruzloni nel collegamento telematlco o fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputablli al lavoratore saranno conslderatl a caríco del datore di lavoro, che provvederå ad intervenire per íl ripristíno delle condlzioni di funzionamento del collegamento o delle attrezzature, Eventuall brevl periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno consíderati utili af ffnl del completamento dell'orario di lavoro, ln caso dí ferml prolungatí per cause strutturalí, è facoltà dell'azienda, sentite le OO.SS., richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede dl lavoro límítatalnente altempo necessario a garantíre il ripristino del sistema telematfco e delle attrezzature. ln caso diguasto o malfunzionamento degli strumentidi lavoro il telelavoratore dovrà darne imlnedlato avvlso alle strutture aziendali competenti che provvederanno ad lntervenire per il ripristino delle condizioni dl funzionamento owero del collegamento. /(f Fq w, # d- ASSICURAZIONE ll contratto lndividuale ditelelavoro in coworking sarà oggetto delle comunicazioni all'lNAll ai sensÍdi legge. Bassilichi garantisce idonea copertura assicurativa contro gli fnfortuni sul lavoro e fe malattie professionall dipendentl da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali ovvero presso la struttura di coworking, pAcAU pr RrrÏ I telelavoratorl hanno gll stessl dlrlttl lndlvlduall s lN E PARTECJ PAZIO..N.q e collettivi dei lavoratori che operano all'interno dell'azienda. ll tavoratore in telelavoro usufruirà di tutte le ordinarie inforunative e agibilità, avrà garantito l'esercizlo dei dirlttl slndacall e ll rlentro nelle sedl aziendall ln occaslone dí assemblee indette dalle organizzazíoni slndacalÍo, in alternativa, l'uso divídeo-collegamentiatti al medesimo scopo, I telelavoratori sono inclusi nel calcolo per determinare le soglÍe per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori, conformemente alle norme dl legge e di contratto. Si applicano le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità alle elezlonl nella sede aziendale di riferimento per le istanze rappresentatíve dei lavoratorí dove queste sono prevlste. ptsPostztoNt FTNAU ll presente accordo: . non íncide suivincoli organlcl, gerarchlci e su ogni altra reciproca obbllgazione contrattuale non espressarnente indicatai . ha natura sperlmentale e carattere transitorio: la fase sperimentale avrà durata di L8 mesi, Al termlne della sperimentazione si darà luogo ad un esame congiunto sulle rlsultanze della stessa e ad una valutazione sulla opportunità, ín presenza di adeguati presupposti tecnici ed economici, di proseguire l'íníziatlva; r scadràil3t/70/2017 con tacito rinnovo per ulteriori periodi annualí, salvo dlsdetta da lnviare anche da una sola delle partl almeno 90 glornl prlma della scadenza a mezzo raccomandata a.r. Resta intesa la possibilità direcesso dalla modalità telelavoro, su richiesta motlvata dellavoratore avanzata con dl 4 settimane, senza pregiudizio del mantenimento del rapporto lavorativo nel rispetto delle norme contrattuali, Parimenti l' azienda potrà risolvere l'accordo di sperimentazione preavvlso minimo telelavoro dopo aver informato la Rsu sulla base di specifiche e comprovate motivazlonl, con preavviso dí 90 giorní. Letto, confermato e sottoscritto [e tcHts.P.A. !þ,* R,S.U [e OO.SS, Nazionalle Territoriali K..Yl