Accordo Quadro integrativo sul telelavoro Il giorno 10 ottobre 2006

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Accordo Quadro integrativo sul telelavoro Il giorno 10 ottobre 2006
Accordo Quadro integrativo sul
telelavoro
Il giorno 10 ottobre 2006
tra
Italia Lavoro S.p.A. rappresentata da Giuseppe Tedesco, Anna Giannone
e le R.S.A.
-FISAC CGIL rappresentata da Francesca Romana Capone
-FIBA CISL rappresentata da Adriano Maria Meucci
-UILCA UIL rappresentata da Marco Spadari
-FABI rappresentata da Gerardo Sarli
è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per l’avvio in via sperimentale di forme di telelavoro, in
applicazione dell’art. 10 del CCAL ed in coerenza con quanto stabilito nell’Accordo
interconfederale del 9 giugno 2004
Le Parti convengono che durante il periodo di sperimentazione, fissato in due anni dalla data di
sottoscrizione del presente Accordo, la durata dei contratti di telelavoro sarà determinata nella
misura di sei mesi rinnovabili.
Art. 1
(Definizione e Ambito di applicazione)
1. Il telelavoro costituisce una forma di organizzazione e/o svolgimento del lavoro che si
avvale delle tecnologie dell’informazione nell’ambito di un rapporto di lavoro, in cui
l’attività lavorativa, che potrebbe anche essere svolta nei locali dell’impresa, viene
regolarmente svolta al di fuori dei locali della stessa.
Art. 2
(Finalità e obiettivi del telelavoro)
1. Le Parti convengono preliminarmente sul fatto che le potenzialità positive del telelavoro,
sul piano sociale ed economico, necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad
assicurare:
a) all’Azienda la concreta possibilità di migliorare l’utilizzo ed il funzionamento di
tale forma di flessibilità lavorativa;
b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che
comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e
collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e
crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e
partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.
2. Il passaggio al telelavoro, in quanto mera adozione di una diversa modalità di
svolgimento del lavoro, non incide sullo status del lavoratore, il quale dovrà, pertanto,
osservare tutte le disposizioni, le procedure, i regolamenti aziendali, le misure di
sicurezza in materia di protezione dei dati personali e le norme del Codice Etico adottate
dall’Azienda.
Art. 3
1
(Carattere volontario)
1. Il telelavoro è una scelta volontaria dell’Azienda e del lavoratore interessato. Esso può
essere inserito all’atto dell’assunzione nella descrizione iniziale delle prestazioni del
lavoratore ovvero scaturire da un successivo impegno assunto consensualmente.
2. In entrambi i casi l’Azienda provvede a fornire al telelavoratore le relative informazioni
scritte, conformemente alla Direttiva 91/533/CEE, ivi incluse le informazioni relative al
contratto applicato ed alla descrizione della prestazione lavorativa. Le specificità del
telelavoro richiedono di regola ulteriori informazioni scritte relative al luogo di lavoro
assegnato al telelavoratore, al suo superiore diretto o alle altre persone alle quali il
telelavoratore può rivolgersi per questioni di natura professionale, nonchè le modalità
cui fare riferimento.
3. Qualora la modalità del telelavoro non sia ricompresa nella descrizione iniziale
dell’attività lavorativa e qualora l’Azienda offra la possibilità di svolgere telelavoro, il
lavoratore potrà accettare o rifiutare tale offerta. Il rifiuto del lavoratore non costituisce
motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, nè di modifica delle condizioni del rapporto
di lavoro.
4. Qualora il lavoratore esprimesse il desiderio di voler lavorare come telelavoratore,
l’Azienda si riserva la facoltà di valutare tale richiesta.
5. Qualora la modalità del telelavoro non sia ricompresa nella descrizione iniziale della
prestazione lavorativa, ma sia intervenuta in un momento successivo, la decisione di
passare al telelavoro potrà essere revocata, su richiesta del telelavoratore o
dell’Azienda con un preavviso di almeno 60 giorni. In mancanza di revoca, l’accordo
sarà prorogato di volta in volta per sei mesi.
6. Quando il telelavoratore sia assunto come tale, l’Azienda potrà accettare l’eventuale
proposta del telelavoratore di conversione della modalità da telelavoro alla modalità di
lavoro in sede.
7. Quando il telelavoratore sia assunto come tale, in caso di soppressione della posizione
di telelavoro, l’Azienda dovrà offrire al lavoratore mansioni equivalenti in sede, se
disponibili.
Art. 4
(Ambiti produttivi)
1. Il telelavoro potrà trovare applicazione negli ambiti produttivi che richiedono il supporto
delle tecnologie informatiche.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti
possibili ambiti applicativi:
attività di inserimento dati;
attività di elaborazione di report/statistiche/screening/analisi dati;
attività di contabilità/amministrazione dati/fatture/ordini;
attività di produzione di contenuti di tipo specialistico (redazione libri,articoli,
etc.);
attività di produzione di programmi di informatica/siti web/ altri applicativi;
attività di telemarketing;
attività di gestione comunità virtuali;
attività di tutoring on line;
attività di help desk a distanza sull’utilizzo di applicativi informatici.
Art. 5
2
(Assegnazione al telelavoro)
1. L’Azienda, in base alle esigenze di servizio, procederà all’assegnazione a posizioni di
telelavoro dei lavoratori che si siano dichiarati disponibili a ricoprire tali posizioni con
priorità per coloro che svolgano le attività o abbiano esperienza lavorativa in attività
analoghe a quelle richieste.
2. L’Azienda potrà accogliere le richieste di telelavoro, nel limite massimo del 5% del
personale assunto a tempo indeterminato, salvo ulteriori esigenze organizzative
dell’Azienda che saranno oggetto di accordo con le R.S.A.
3. Nel caso in cui il telelavoro riguardi progetti speciali o unità organizzative, la disciplina
generale sarà oggetto di accordo fra le Parti.
4. L'Azienda nell’assegnazione a posizioni di telelavoro utilizzerà i seguenti criteri di
priorità:
a) situazioni di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento
del luogo di lavoro;
b) esigenze di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di
conviventi o familiari fino al secondo grado in linea retta, debitamente
certificate;
c) tempo di percorrenza e distanza dall'abitazione del lavoratore alla sede.
Art. 6
(Postazione di lavoro e adempimenti dell’azienda)
1. Le attrezzature necessarie per lo svolgimento del telelavoro, verranno consegnate al
lavoratore che dovrà, pertanto, custodirle e conservarle con la diligenza richiesta dal
codice civile e dal Codice Etico aziendale. Il lavoratore non potrà servirsi delle
attrezzature concesse se non per svolgere l’attività lavorativa richiesta.
2. L’acquisto e l’installazione delle attrezzature sono a carico dell’Azienda che provvederà
alla manutenzione delle medesime (anche a mezzo di contratto stipulato localmente).
3. L’Azienda provvederà alla compensazione o copertura dei costi direttamente derivanti
dal lavoro, in particolare quelli relativi alla comunicazione.
4. L’Azienda adotterà tutte le misure possibili per far sì che le attività del telelavoro
vengano svolte in conformità alle vigente normativa in materia di ambiente, sicurezza e
salute dei lavoratori. Le Parti convengono che, ai sensi dell’art. 5 del DLgs n. 626/94, il
lavoratore dovrà prendersi cura della salute e della sicurezza propria e delle altre
persone che si trovino in prossimità del suo spazio lavorativo. L’Azienda non sarà
responsabile degli eventuali danni derivanti dalla mancata adozione delle istruzioni
impartire o da modifiche delle strumentazioni operate dal telelavoratore.
Art. 7
(Formazione)
1. L’Azienda è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria perchè la prestazione
di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza e nel rispetto della privacy.
2. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, il telelavoratore riceve una
formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle
caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro
3
Art. 8
(Diritti ed obblighi del lavoratore)
1. L’Azienda garantisce l’adozione di misure dirette
telelavoratore rispetto agli altri lavoratori dell’Azienda.
a
prevenire
l’isolamento
del
2. Lo svolgimento della prestazione con modalità di telelavoro deve consentire al
lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di sviluppo professionale, di
partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che
operano in sede.
3. Le Parti convengono che nei patti individuali che l’Azienda stipulerà con i lavoratori
coinvolti potranno essere inseriti criteri utili alla valutazione del risultato, in coerenza
con quanto sarà stabilito con accordo specifico per la generalità dei lavoratori.
4. Le Parti convengono che i dati raccolti per la valutazione delle prestazioni e della
produttività del lavoratore, anche a mezzo dei sistemi informatici non costituiscono
violazione dell’art. 4, secondo comma dello Statuto dei Lavoratori, in quanto funzionali
all’espletamento del rapporto. Inoltre l’Azienda
potrà svolgere in ogni momento
controlli remoti difensivi, diretti ad accertare condotte illecite del lavoratore attuate
tramite le strumentazioni assegnate e che integrino lesione del patrimonio aziendale o
della sicurezza o illecito contrattuale (a mero titolo esemplificativo: rilevazione di
accessi ad aree riservate nell’intranet aziendale; rilevazione navigazione in siti internet
che connettono a numeri a pagamento con conseguente danno economico per la
società; rilevazione accessi in siti illegali in caso di segnalazione da parte delle autorità
competenti; rilevazione telefonate ingiustificate; etc.)
5. Eventuali brevi interruzioni del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non
imputabili al lavoratore, purchè tempestivamente comunicati, saranno considerati utili
ai fini del completamento dell’orario di lavoro. In caso di guasto non risolvibile entro la
successiva giornata lavorativa, l’Azienda avrà facoltà di richiedere il rientro del
lavoratore in sede, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.
6. In caso di malfunzionamento dovuto a guasto delle apparecchiature facilmente
trasportabili, il lavoratore dovrà portarle in Azienda per la riparazione o, laddove non sia
possibile, per la sostituzione.
7. Il telelavoratore avrà debita cura degli strumenti di lavoro affidatigli. Attraverso la linea
internet fornita dall’Azienda il lavoratore non potrà navigare su siti internet aventi
contenuti indecorosi ed offensivi e non raccoglierà né diffonderà materiale illegale.
8. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, dovrà
consentire l’accesso al personale incaricato di effettuare l’installazione o la riparazione
in caso di guasto inerente la linea telefonica o le apparecchiature non facilmente
trasportabili. Dovrà altresì consentire l’accesso, con preavviso di 24 ore, alle
Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e alle Funzioni aziendali preposte alla
sicurezza, al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di salute
e sicurezza sul lavoro. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza
vigenti e alle istruzioni impartite.
9. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro sia ubicata presso la sua abitazione, dovrà
essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfetaria, a
titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici, nonchè delle eventuali
altre spese connesse all’effettuazione della prestazione. L’importo di tale somma al
lordo delle ritenute di legge, corrisposta a titolo di rimborso delle spese da erogarsi con
cadenza predeterminata, è fissato dall’Azienda, in relazione all’andamento dei prezzi e
delle tariffe e sarà rideterminato in coincidenza dei rinnovi semestrali.
4
10. Il trattamento normativo, retributivo, tabellare e accessorio , è quello previsto dalla
contrattazione collettiva, nazionale, integrativa e decentrata che si applica ai lavoratori
dell’Azienda.
11. Nel caso di telelavoro a domicilio, non è prevista l’erogazione del buono pasto, nè
dell’indennità sostitutiva di mensa.
12. È garantito l’esercizio dei diritti sindacali. Il lavoratore deve poter essere informato e
deve poter partecipare all’attività sindacale che si svolge in Azienda.
13. Il lavoratore non potrà eseguire lavoro per conto proprio e/o per terzi senza previa
autorizzazione dell’Azienda.
14. L’hardware e il software assegnati al
lavoratore sono forniti per uso esclusivo
dell’Azienda. Ogni violazione sarà punita a termini di contratto collettivo aziendale di
lavoro e delle norme di legge vigenti.
Art. 9
(Organizzazione del lavoro)
1. Nell’ambito della legislazione, del contratto aziendale e delle direttive aziendali
applicabili, il telelavoratore gestisce l’organizzazione del proprio tempo di lavoro, ferma
restando la stessa quantità oraria globale settimanale prevista per il personale che
presta la stessa attività in Azienda.
2. Non sono previsti compensi per prestazioni straordinarie, notturne e festive, salvo
eccezionale necessità, tramite esplicita richiesta e autorizzazione da parte del superiore
diretto.
3. Nell’ambito del necessario coordinamento con l’Azienda, saranno concordati fra il
telelavoratore e il suo responsabile, rientri periodici settimanali in Azienda e fasce
orarie di reperibilità giornaliera. Nel caso di impossibilità da parte del telelavoratore,
per giustificato motivo, a rendersi reperibile in tali fasce orarie, ne dovrà dare
comunicazione tempestiva all’Azienda anche per via telematica.
4. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del telelavoratore devono essere equivalenti
a quelli dei lavoratori che svolgono attività comparabile nei locali dell’Azienda.
Art. 10
(Relazioni sindacali)
1. L’Azienda informa preventivamente le R.S.A. circa le richieste dei lavoratori e/o le
esigenze dell’Azienda in relazione ai seguenti aspetti:
a. ambiti produttivi per i quali è possibile il telelavoro;
b. modalità di realizzazione del telelavoro;
c. eventuali adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle
particolari condizioni della prestazione;
d. criteri generali per l’articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione
delle fasce di reperibilità ;
e. importo forfetario per il rimborso delle spese;
f. iniziative di formazione legate alla specificità del lavoro.
2. Tutte le informazioni previste nel comma 1, saranno, inoltre, inserite nell’informativa
periodica che l’Azienda fornisce alle R.S.A.
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Art. 11
(Riservatezza e protezione dei dati)
1. Il lavoratore dovrà mantenere il segreto aziendale su tutte le informazioni acquisite
nell’esecuzione del proprio lavoro e derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei
programmi e dei dati in essi contenuti.
2. Il lavoratore dovrà trattare i dati nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni di
sicurezza emanate dall’Azienda. A tal fine, il lavoratore provvederà ad adottare nel
luogo di svolgimento della propria attività ogni misura necessaria a proteggere i dati
oggetto di trattamento da accessi di persone esterne all’Azienda o, comunque, non
autorizzate.
3. Il lavoratore sarà ritenuto direttamente responsabile degli eventuali danni provocati dal
mancato rispetto delle disposizioni aziendali in materia di protezione dei dati.
Art. 12
(Osservatorio sul telelavoro)
In considerazione del carattere sperimentale del telelavoro, sarà istituito per il primo biennio di
attuazione, un Osservatorio paritetico formato dalle organizzazioni sindacali firmatarie del
presente accordo e dall’ Azienda. Tale Osservatorio, istituito all’atto della sottoscrizione del
presente Accordo, avvalendosi eventualmente anche di esperti, dovrà, durante il biennio,
raccogliere dati e informazioni circa l’andamento delle esperienze in corso, il loro impatto sul
funzionamento dell’Azienda e sull’organizzazione di vita dei lavoratori. Al termine del biennio
l’Osservatorio redigerà un rapporto che sarà reso pubblico ed orienterà le Parti per introdurre
eventuali modificazioni e/o adattamenti nella contrattazione collettiva.
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