Pratica Lavoro

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Pratica Lavoro
Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
Assicurazione per gli sportivi dilettanti: proroga del termine
D.P.C.M. 27 febbraio 2009
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
573
Portatori di handicap - Estensione del congedo
Inps - Circ. n. 41 del 16 marzo 2009
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
573
Applicazione del massimale contributivo: chiarimenti
Inps - Circ. n. 42 del 17 marzo 2009
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Lavoratori extracomunitari - Ripartizione quote e attivazione flussi 2008
Min. interno - Circ. n. 1380 del 19 marzo 2009;
Min. lavoro - Circ. n. 7 del 19 marzo 2009
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ravvedimento operoso - Chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate
Ag. Entrate - Circ. n. 10/E del 19 marzo 2009
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
583
Trasferimento d’azienda e benefici contributivi
Min. lavoro - Interpello n. 18 del 20 marzo 2009
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
584
Orario di lavoro: chiarimenti del Ministero
Min. lavoro - Interpelli nn. 20, 22, 27, 29 del 20 marzo 2009
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
585
Brevi dall’Unione europea
Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Adempimenti dal 25 aprile al 9 maggio 2009
Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrattazione
589
Cinematografi - Esercizi
Accordo 17 marzo 2009
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
591
Università
Ccnl 12 marzo 2009
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
593
Scadenze contrattuali
Maggio 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRATICA LAVORO 15/2009
597
571
Pratica Lavoro
In questo numero
Giurisprudenza
Missione del dipendente pubblico: il tempo di viaggio non rientra nell’orario
di lavoro
Cass. n. 29836 del 19 dicembre 2008
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
603
Gli obblighi di sicurezza per imprese agenti nel medesimo «teatro lavorativo»
Cass. n. 45 del 7 gennaio 2009
Dati tabellari
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
606
Codici tributo F24
Codici in vigore al 1º marzo 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
611
PraticaLavoro
Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale
Editrice
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15/2009 PRATICA LAVORO
Normativa
Notizie
Assicurazione per gli sportivi dilettanti:
proroga del termine
D.P.C.M. 27 febbraio 2009
In attuazione dell’art. 51, comma 2-bis della legge n. 289/
2002, con il D.P.C.M. 16 aprile 2008 sono state determinate le nuove modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l’entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi.
L’art. 18 del decreto 16 aprile 2008 ha dettato una disci-
plina transitoria secondo la quale i soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alle disposizioni
introdotte dal provvedimento entro il 31 marzo 2009.
Con D.P.C.M. datato 27 febbraio 2009, pubblicato nella
G.U. n. 66 del 20 marzo 2009, il predetto termine è stato
prorogato al 31 dicembre 2009.
Portatori di handicap - Estensione
del congedo
Inps - Circ. 16 marzo 2009, n. 41
Ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, ai familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità che
abbiano diritto a fruire dei benefici di cui alla legge n. 104/
1992, spettano, alternativamente, entro sessanta giorni
dalla richiesta, congedi «straordinari» per la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa.
A seguito della sentenza n. 19/2009, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma
5, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevede per il
figlio convivente con la persona in situazione di disabilità
grave, il diritto a fruire del congedo ivi indicato in assenza di
altri soggetti idonei a prendersene cura, l’Inps, con la circolare 16 marzo 2009, n. 41, ha fornito indicazioni in
ordine ai soggetti aventi diritto a fruire del predetto congedo.
In particolare, alla luce della richiamata sentenza hanno
titolo a fruire del congedo in argomento, i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa;
b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di
handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti
condizioni:
il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
PRATICA LAVORO 15/2009
il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia
lavoratore autonomo;
il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a
godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del
congedo in esame;
c) fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi con il
soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino
le seguenti due condizioni:
1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato
o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e
convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore
autonomo;
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per
lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in
esame;
2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili;
d) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità
grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni:
1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato
o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e
convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
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Normativa
Notizie
il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore
autonomo;
il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per
lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in
esame;
2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri
figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia
altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino
attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non
conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia
lavoratore autonomo;
il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a
godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del
congedo in esame.
Applicazione del massimale contributivo:
chiarimenti
Inps - Circ. 17 marzo 2009, n. 42
L’Inps con circolare 17 marzo 2009, n. 42, nel fornire
chiarimenti in merito all’applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, dichiara
che tale massimale non si applica a quei lavoratori assunti
successivamente al 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1º
gennaio 1996. Ciò vale in via generale per la contribuzione
versata anteriormente alla suindicata data in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella
di iscrizione al 1º gennaio 1996. Pertanto, a decorrere da
tale data, per i lavoratori in esame, la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull’intera retribuzione di
riferimento senza cioè applicare massimale contributivo.
Più precisamente, si è posto il problema di quei soggetti
che possono vantare periodi contributivi anteriori al 1º gennaio 1996 e che, azionando la relativa domanda, possano
acquisire anzianità assicurative derivanti da accrediti figurativi o riscatti dopo che nei loro confronti sia stato applicato
il massimale. Ebbene, in tali casi, proprio per poter garantire un adempimento corretto degli obblighi contributivi, i
lavoratori in questione devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede
Inps territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda, in
modo tale che essi non siano più soggetti all’applicazione
574
del massimale a partire dal mese successivo a quello di
presentazione della domanda.
Nell’ipotesi di riscatto l’interessato acquisisce la qualità di
«vecchio iscritto» alle gestioni pensionistiche obbligatorie
solo se adempie al relativo onere economico (pagamento di
almeno una rata); diversamente, qualora ciò non avvenga,
il lavoratore torna ad essere considerato «nuovo iscritto» e,
quindi, soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica, all’applicazione del massimale contributivo. Anche in tal caso il lavoratore è tenuto a dare tempestiva
comunicazione del mancato pagamento dell’onere di riscatto al datore di lavoro che provvederà all’applicazione
del massimale contributivo e, per il periodo precedente,
presentare domanda di rimborso della contribuzione indebitamente versata.
Inoltre, l’Inps precisa che, in via di eccezione, i riscatti dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art 51,
comma 2, L. n. 488/1999), svolti in periodi antecedenti
l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione separata
da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i
riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da
soggetti «inoccupati» (art. 1, comma 77, L. n. 247/2007),
collocati antecedentemente il 1º gennaio 1996 e accreditati
nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in
quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di «nuovo iscritto» del
15/2009 PRATICA LAVORO
Normativa
Notizie
lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo.
Infine, l’Istituto consente alle aziende interessate di sistemare
le differenze contributive con la procedura delle regolarizzazioni contributive, entro gli ordinari termini prescrizionali e
senza aggravio di oneri accessori, entro il prossimo 16 giugno.
Lavoratori extracomunitari - Ripartizione
quote e attivazione flussi 2008
Min. interno - Circ. 19 marzo 2009, n. 1380
Min. lavoro - Circ.19 marzo 2009, n. 7
Il Ministero dell’interno, con la circolare 19 marzo 2009,
n. 1380, ed il Ministero del lavoro, con la circolare 19
marzo 2009, n. 7, sono intervenuti in attuazione del
D.P.C.M. 3 dicembre 2008, relativo alla programmazione
transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008
(cfr. Pratica lavoro n. 2/2009, pag. 41), il primo fornendo
le istruzioni operative per la chiusura delle pratiche relative
al decreto flussi 2007 e l’avvio delle istanze ammesse dal
decreto flussi 2008, il secondo provvedendo alla ripartizione territoriale tra le Regioni e Province autonome delle
quote di ingresso.
Il Ministero dell’interno informa, anche, che il D.P.C.M. 3
dicembre 2008 è stato impugnato in sede giurisdizionale
per ottenere la declaratoria di inefficacia nella parte (art. 4,
commi 3 e 4) in cui limita la facoltà di assunzione ai soli
datori di lavoro non comunitari in possesso, o che abbiano
fatto richiesta, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale Amministrativo Regionale, in attesa della fissazione dell’udienza di merito, con
ordinanza del 14 gennaio 2009, n. 206 ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del decreto
nella parte impugnata. Pertanto, trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo, cui l’Amministrazione è
tenuta a conformarsi sino ad eventuale diversa statuizione,
la richiamata previsione deve ritenersi inoperante.
Procedure di chiusura dei flussi 2007
ed attivazione dei flussi 2008
Per l’anno 2008, il D.P.C.M. 3 dicembre 2008 ha previsto
che per il rilascio dei nulla osta al primo ingresso in Italia di
lavoratori extracomunitari debbono essere valutate esclusivamente le domande pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008 e risultate in eccedenza rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata dal
PRATICA LAVORO 15/2009
precedente D.P.C.M. 30 ottobre 2007. Pertanto, le quote
d’ingresso ammesse per il 2008 potranno essere disponibili
sul sistema informatizzato SILEN solo nel momento in cui
risulteranno impegnate tutte le quote relative all’anno
2007.
A tal fine, il Ministero dell’interno, con la circolare 19 marzo
2009, n. 1380, rende note, attraverso la trasmissione di un
Manuale Operativo, le procedure per la chiusura del decreto flussi 2007 e per l’attivazione di quelle relative al decreto
flussi 2008.
In particolare, il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero del lavoro, effettua il monitoraggio delle situazioni dei
singoli Sportelli unici, con riguardo sia alle quote ancora da
impegnare che allo stato delle pratiche in lavorazione e non
ancora definite.
Valutate le singole situazioni, vengono identificati gli Sportelli che, sulla base dell’assenza di quote da impegnare e
del minor numero di procedimenti ancora da definire, di
volta in volta possono avviare la trattazione delle pratiche
relative al decreto flussi 2008. Per tali Sportelli, il Ministero
dell’interno provvede a:
consentire il completamento dell’iter procedurale di tutte
le pratiche che hanno iniziato la loro lavorazione con l’impegno di quota ai fini del decreto flussi 2007;
chiudere tutte le pratiche il cui iter istruttorio non è stato
avviato e che non hanno diritto di essere ammesse dal
decreto flussi 2008;
rendere disponibile la trattazione di tutte le pratiche che
sono state ammesse dal decreto flussi 2008.
Le eventuali quote del 2007 che, al termine di tali operazioni, dovessero risultare non più assegnabili o che al termine dei procedimenti presso gli Sportelli unici per l’immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, ecc.) e ritor-
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Normativa
Notizie
nare nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, devono essere restituite con specifica nota al Ministero del
lavoro - Direzione generale dell’immigrazione, che provvede, a sua volta, al loro recupero tramite il sistema informatizzato SILEN per distribuirle in favore delle realtà territoriali
che non hanno ancora attivato le operazioni di avvio dell’istruttoria del decreto flussi 2008.
A conclusione delle procedure di chiusura, deve essere inviato a ciascun Sportello interessato, su supporto elettronico, il documento riepilogativo delle pratiche transitate al
2008 e di quelle chiuse relative al decreto flussi 2007. Inoltre, è istituita, presso il Ministero dell’interno, un’apposita
commissione, con il compito di effettuare verifiche a campione sulla corretta esecuzione delle citate operazioni di
migrazione.
In base ai dati risultanti dal riepilogo, ciascun dirigente di
Sportello deve adottare un provvedimento formale che attesti la chiusura cumulativa delle pratiche non rientranti
nelle quote disponibili per il 2007 e non aventi diritto a
transitare al 2008.
A totale definizione di tutte le pratiche relative al decreto
flussi 2007, ciascun Sportello unico, d’intesa con la Direzione provinciale del lavoro, deve inviare apposita comunicazione via mail, cosı̀ come previsto dalla circolare n. 5303/
2008 (cfr. Pratica lavoro n. 2/2009, pag. 41), utilizzando
l’indirizzo [email protected].
Il sistema informatizzato, anche per rispondere alle sollecitazioni provenienti dagli Sportelli unici, è stato reso più
efficiente e sono state apportate modifiche nelle procedure
per migliorarne la funzionalità e assicurare ulteriore certezza del procedimento, prevedendo, in particolare:
una nuova configurazione del profilo del dirigente dello
Sportello.
Lo Sportello unico per l’immigrazione funge da cabina di
regia nel procedimento di rilascio del nulla osta ed in tal
senso, al fine di migliorare l’efficienza del procedimento e
concludere l’esame delle istanze entro tempi ravvicinati, è
stato modificato il profilo dell’utenza attribuita al dirigente
dello Sportello, per cui è suo esclusivo compito avviare la
trattazione delle istanze, rendendole disponibili alla Direzione provinciale del lavoro e alla Questura ai fini del rilascio
del parere di competenza, fermo restando l’invio delle comunicazioni al Centro per l’impiego. In relazione a tale
modifica, anche gli utenti hanno la possibilità di accedere
alla funzione «verifica on line» e seguire l’iter della loro
istanza;
la verifica dei requisiti delle istanze di nulla osta.
Per la verifica dei dati reddituali, al fine di non appesantire il
procedimento con eccessive richieste di integrazione documentale, gli Sportelli unici devono ricorrere quanto più pos-
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sibile alle verifiche d’ufficio mediante accesso all’Anagrafe
tributaria attraverso il sistema SIATEL;
una nuova configurazione del profilo degli operatori della
Direzione provinciale del lavoro.
È stata data la possibilità agli operatori della Direzione provinciale del lavoro di conoscere il numero totale di pratiche
presentate dal medesimo datore di lavoro e attive sul sistema (ad esempio, se il sig. Bianchi ha richiesto n. 4 lavoratori, nell’apposita colonna apparirà il n. 4);
l’inoltro delle istanze al Ministero Affari Esteri.
Considerato che la comunicazione concernente la predisposizione del nulla osta alle rappresentanze diplomatiche
competenti ha preceduto il rilascio del provvedimento
autorizzatorio, con la conseguenza che in taluni casi sono
stati rilasciati i visti prima dell’effettivo rilascio del nulla osta,
tale comunicazione deve essere trasmessa solo a seguito
dell’avvenuta consegna del nulla osta.
Ripartizione territoriale delle quote
per l’anno 2008
Il D.P.C.M. 3 dicembre 2008 ha previsto, per l’anno 2008,
l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non
stagionale, di complessivi 150.000 cittadini extracomunitari.
Nell’ambito della quota massima, la quota di 44.600 ingressi, riferita a qualsiasi settore d’impiego, è riservata a
cittadini extracomunitari di Paesi che hanno sottoscritto o
stanno per sottoscrivere con l’Italia specifici accordi in materia migratoria (c.d. nazionalità riservatarie). La restante
quota di ingressi (105.400) è, invece, riservata ai cittadini
extracomunitari appartenenti alle altre nazionalità, esclusivamente per assunzioni nel settore del lavoro domestico e
dell’assistenza della persona.
Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’interno sulle
richieste di nulla osta al lavoro inviate agli Sportelli unici
per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008, il Ministero
del lavoro con la circolare 19 marzo 2009, n. 7, ha provveduto alla ripartizione territoriale delle suddette quote (v.
tabelle infra).
Inoltre, considerando che delle 105.400 quote d’ingresso
spettanti ai cittadini extracomunitari appartenenti alle altre
nazionalità, in numero di 25.627 risultano non utilizzate
rispetto alle richieste di nulla osta al lavoro presentate, tali
quote sono provvisoriamente trattenute presso la Direzione
generale dell’immigrazione ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M.
(segue Allegato 1)
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Normativa
Notizie
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Ravvedimento operoso - Chiarimenti
dell’Agenzia dell’Entrate
Ag. Entrate - Circ. 19 marzo 2009, n. 10/E
Con la circolare 19 marzo 2009, n. 10/E, l’Agenzia delle
Entrate fornisce chiarimenti su alcune disposizioni, introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, volte a semplificare o ridefinire adempimenti di carattere tributario.
In particolare, la circolare prende in esame l’istituto del
ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, cosı̀ come modificato dall’art. 16,
comma 5, del D.L. n. 185/2008 che ha statuito la riduzione delle sanzioni dovute in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie, allo scopo di riallinearle a
quelle previste nel caso di adesione ai verbali di constatazione e di adesione agli inviti al contraddittorio, istituti
introdotti, rispettivamente, dall’art. 83, comma 18, del
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dall’art. 27 del D.L. n.
185/2008.
Il ravvedimento operoso consente all’autore di una o più
violazioni tributarie (nonché ai soggetti solidalmente obbligati) di regolarizzare spontaneamente la propria posizione,
usufruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. A tal fine, la regolarizzazione deve avvenire entro determinati limiti temporali e, comunque, sempre prima che vi
sia stata constatazione della violazione stessa, abbiano avuto inizio accessi, ispezioni o verifiche, ovvero siano iniziate
altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati
abbiano avuto formale conoscenza.
Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario,
oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il
pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del
tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno
per giorno, entro i termini indicati dal legislatore.
Gli effetti della regolarizzazione effettuata ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs. n. 472/1997 sono, peraltro, diversi a seconda
del tipo di violazione da regolarizzare e dei tempi entro i
quali detta regolarizzazione avviene.
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 185/2008, il
contribuente può sanare la violazione:
in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, con il versamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla
data di scadenza del termine previsto per l’originario versamento, ottenendo un abbattimento della relativa sanzione
PRATICA LAVORO 15/2009
ad un dodicesimo del minimo (art. 13, comma 1, lett. a),
del D.Lgs. n. 472/1997);
nel caso di regolarizzazione degli errori o delle omissioni,
anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, versando la sanzione dovuta ridotta ad un decimo del
minimo (art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997);
nel caso di mancata presentazione della dichiarazione nei
termini di legge, con il versamento, entro 90 giorni dalla
scadenza, della sanzione prevista ridotta ad un dodicesimo
del minimo (art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/
1997).
Nonostante tali modifiche, continuano a trovare applicazione le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la
circolare 21 dicembre 2001, n. 106/E, in merito all’esatto
importo da corrispondere a seguito della riduzione da ravvedimento. In particolare, detta circolare chiarisce che il
troncamento delle cifre decimali, risultanti a seguito della
conversione in euro, previsto dall’art. 51, comma 3, del
D.Lgs. n. 213/1998 per le sanzioni pecuniarie penali e amministrative, opera anche quando la base su cui calcolare la
sanzione, a seguito di riduzione derivante da ravvedimento,
risulti espressa in lire (come accade per le sanzioni amministrative contenute nel D.Lgs. n. 471/1997).
Diversamente, nel caso in cui la misura della sanzione sia
espressa in percentuale si applicano le regole ordinarie dell’arrotondamento in centesimo di euro.
L’Agenzia delle Entrate fornisce, per maggior chiarimento,
anche alcuni esempi.
Il primo riguarda il contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione, con imposta versata. In tal caso,
poiché l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede
l’applicazione della sanzione da lire cinquecentomila a lire
quattro milioni (da euro 258,00 ad euro 1.032,00), la violazione potrà essere regolarizzata presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza e provvedendo, altresı̀, al pagamento della sanzione ridotta in misura
pari ad euro 21 (un dodicesimo del minimo).
Il secondo esempio prende in considerazione il ritardato
pagamento di un’imposta pari a 100 euro, entro 20 giorni
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Normativa
Notizie
dalla scadenza del termine. In tale ipotesi, l’importo da
corrispondere a titolo di ravvedimento sarà pari a 2,50 euro
(un dodicesimo del minimo pari al 30% di 100 euro).
Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le nuove dispo-
sizioni in materia di ravvedimento operoso trovano applicazione a decorrere dal 29 novembre 2008, data di entrata in
vigore del D.L. n. 185/2008, anche se aventi ad oggetto
violazioni commesse in precedenza.
Trasferimento d’azienda e benefici
contributivi
Min. lavoro - Interpello 20 marzo 2009, n. 18
Con interpello n. 18 del 20 marzo 2009, il Ministero del
lavoro risponde ad un quesito in ordine alla possibilità, per
le società cessionarie di aziende che abbiano proceduto a
riduzioni di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/
1991, di accedere alle agevolazioni contributive previste
dalla stessa legge n. 223/1991 in caso di assunzione di
personale in mobilità, qualora il personale da assumere
sia lo stesso collocato in mobilità.
Preliminarmente, il Ministero ricorda che i benefici in questione spettano al datore di lavoro che senza esservi tenuto
riassuma quegli stessi lavoratori precedentemente posti in
mobilità, che si trovano ad essere ormai privi del diritto di
precedenza nelle assunzioni, pari a sei mesi.
Inoltre, le agevolazioni sono riconosciute in favore di quelle
imprese che procedano all’assunzione di personale in base
ad effettive esigenze economiche e che non pongano quindi in essere condotte dirette esclusivamente al godimento
degli incentivi mediante fittizie interruzioni dei rapporti lavorativi.
Relativamente al trasferimento d’azienda, in base all’art.
2112, comma 5, cod. civ., esso si concretizza in qualsiasi
operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, anche senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la
propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o
dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è
attuato.
Il riconoscimento delle eventuali agevolazioni contributive,
come precisato dalla Suprema Corte, presuppone l’effettiva
cessazione dell’azienda originaria e la sussistenza, in caso di
nuove assunzioni da parte di altra impresa, di reali esigenze
economiche.
Pertanto, ove l’azienda originaria, intesa nel suo complesso,
abbia continuato o riprenda ad operare, non rilevando né
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se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né
lo strumento negoziale utilizzato per la cessione, la prosecuzione del rapporto o la sua riattivazione presso la nuova
impresa costituiscono non la manifestazione di una libera
opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso
obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole
dei benefici della decontribuzione.
Al riguardo, il Ministero ribadendo quanto già affermato in
passato, ritiene che il diritto ai benefici economici previsti
dalla legge non sussiste con riferimento ai lavoratori che
siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da
parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività
che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa
che assume ovvero risultino con quest’ultima in rapporto di
collegamento o controllo. Ciò al fine di garantire che le
agevolazioni contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche
e non perché finalizzate al solo godimento degli incentivi
attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise.
In conclusione, dunque, l’azienda che ha posto in mobilità i
lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal
licenziamento.
15/2009 PRATICA LAVORO
Normativa
Notizie
Orario di lavoro: chiarimenti del Ministero
Min.
Min.
Min.
Min.
lavoro
lavoro
lavoro
lavoro
-
Interpello
Interpello
Interpello
Interpello
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20
20
20
marzo
marzo
marzo
marzo
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2009,
2009,
2009,
n.
n.
n.
n.
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Il Ministero del lavoro, con quattro distinti interpelli emanati
nella medesima data del 20 marzo 2009, interviene su
alcuni aspetti che in afferiscono alla disciplina dell’orario
di lavoro di determinate categorie di lavoratori e, più in
particolare, riguardano le possibili deroghe, i riposi settimanali e giornalieri, le sanzioni applicabili al datore di lavoro
che non rispetti la disciplina nell’ambito della materia ed,
infine, le regole applicabili in tema di orario di lavoro e
riposi periodici e giornalieri nel caso di lavoratore che svolga
un’attività lavorativa promiscua soggetta a disciplina differente.
Vigilanza privata
Con l’interpello 20 marzo 2009, n. 20, il Ministero del
lavoro, rispondendo ad un quesito dell’Ugl sulla disciplina
applicabile in materia di riposi giornalieri del personale dipendente delle aziende di vigilanza privata alla luce delle
recenti modifiche apportate all’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003,
afferma che - essendo il settore in questione testualmente
escluso, proprio in base al citato art. 2, dal campo di applicazione dello stesso decreto n. 66 - agli addetti al servizio
di vigilanza privata non si applica la disciplina sull’orario di
lavoro, ivi compresa la disciplina dei riposi giornalieri, in
esso contenuta (art. 7, D.Lgs. n. 66/2003).
Altresı̀, si afferma che, non essendo rinvenibile nell’ordinamento alcun’altra norma di legge sui riposi giornalieri applicabile al settore della vigilanza privata, le uniche regole
osservabili sono quelle eventualmente contenute nell’ambito della contrattazione collettiva.
Sanzioni per violazione della disciplina sui riposi
giornalieri
Con l’interpello 20 marzo 2009, n. 22, il Ministero del
lavoro interviene in merito alla corretta interpretazione dell’art. 18 bis, comma 4 del D.Lgs n. 66/2003 - cosı̀ come
risultante a seguito della modifica intervenuta ad opera del
D.L. n. 112/2008 - che disciplina le modalità applicative
della sanzione per violazione della norma sui riposi giornalieri (art. 7, D.Lgs. n. 66/2003) consistenti in 11 ore consecutive ogni 24 ore. Ebbene, nel caso in cui il datore di
lavoro non rispetti la suindicata disciplina «è punito con
la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro in relazione
PRATICA LAVORO 15/2009
ad ogni singolo lavoratore e a ogni singolo periodo di 24
ore».
Il Ministero precisa, riferendosi alla suindicata normativa,
che il riposo giornaliero rappresenta un diritto di ciascun
lavoratore, per cui l’illecito si realizza ogni qual volta un
singolo dipendente non fruisca dello stesso riposo, per la
durata e con la frequenza stabilite dalla norma; inoltre,
quando il lavoratore non ne fruisce per più periodi di 24
ore, l’illecito si realizza tante volte quanti sono i riposi non
goduti.
Nel caso in cui la violazione della normativa sui riposi giornalieri da parte del lavoratore riguardi più lavoratori e, per
ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di 24 ore,
trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi giornalieri
non concessi per ciascun lavoratore, l’importo complessivo
della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell’art.
16, L. n. 689/1981, è il prodotto scaturente dalla somma
edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore.
Lo stesso criterio di calcolo va adottato con riferimento ai
casi nei quali, ratione temporis, è applicabile la norma di
riferimento (art. 18 bis, comma 4, D.Lgs. 66/2003) come
risultante prima delle modifica apportata da D.L. n. 112/
2008, fatta salva la diversità degli importi edittali.
Disciplina applicabile nel caso di personale
adibito a diverse attività lavorative
Un ulteriore chiarimento in materia di orario di lavoro viene
fornito dal Ministero de quo con l’interpello 20 marzo
2009, n. 27 in risposta ad un quesito riguardante la disciplina applicabile nel caso di riposi giornalieri e periodici ed
in materia di durata massima dell’orario di lavoro per quei
lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di persone
che svolgono attività lavorative differenti nell’arco della
stessa giornata o settimana, alcune delle quali rientranti
nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 ed altre
in quello del D.Lgs n. 234/2007.
A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008 al
testo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003, può considerarsi
superato il precedente orientamento espresso dal Ministero
con l’interpello del 9 novembre 2006 in base al quale, per
l’applicazione della disciplina relativa all’autotrasporto, si
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Normativa
Notizie
doveva fare riferimento al settore di attività dell’azienda e
non all’attività svolta dai singoli lavoratori ancorché mobili.
In tali casi la scelta del regime normativo applicabile in
relazione alla durata massima dell’orario di lavoro e ai riposi
settimanali e periodici dovrà basarsi su di un criterio di
prevalenza rispetto alle attività normalmente svolte dal lavoratore e, nell’effettuarla, il datore di lavoro avrà cura di
applicare in via alternativa la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66/
2003 o al D.Lgs. n. 234/2007 verificando se il lavoratore
svolga normalmente e prevalentemente un’attività compresa nel campo di applicazione dell’uno o dell’altro decreto.
Nelle ipotesi in cui risulti particolarmente difficile individuare le «attività prevalenti», secondo un principio di cautela,
andrà applicata la disciplina di maggior tutela del lavoratore.
Deroghe contrattuali al riposo settimanale
L’interpello 20 marzo 2009, n. 29 precisa la possibilità, da
parte della contrattazione collettiva, di derogare alla fruizione del riposo settimanale e, più in particolare, chiarisce
entro quali limiti la periodicità del riposo settimanale, prevista dall’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, possa
essere disciplinata contrattualmente in modo diverso.
In realtà, il suindicato articolo 9 è stato novellato dal D.L. n.
112/2008 che ha introdotto una maggiore flessibilità nell’utilizzo del riposo settimanale, derogabile - come precisato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della
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Corte di Cassazione - mediante accordi collettivi o individuali, in caso di sussistenza di interessi apprezzabili della
produzione e garantendo in ogni caso il mantenimento di
una media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo con riferimento
ad un arco temporale complessivo, che la novella, appunto,
ha fissato in 14 giorni.
Diversamente, il D.L. n. 112/2008 non ha inciso sui principi
di consecutività delle 24 ore di riposo e di cumulo con il
riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art. 9,
D.Lgs. n. 66/2003, derogabili, quindi, nei casi indicati dal
secondo comma del medesimo articolo.
Pertanto, la consecutività delle 24 ore di riposo settimanale
ed il cumulo con il riposo giornaliero possono essere derogati da parte dei contratti collettivi a condizione che ai
lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali
periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile
per motivi oggettivi, sempre che ai lavoratori interessati sia
accordata una protezione appropriata.
Altresı̀, si precisa che la trasmissione al Ministero del lavoro
degli accordi collettivi che prevedono le deroghe ai riposi
(art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003) non ha una funzione
di legittimazione dell’accordo sindacale (un’interpretazione
in tal senso, infatti, costituirebbe una palese violazione di
principi del nostro ordinamento in tema di libertà sindacale), bensı̀ assolve ad una funzione meramente ricognitiva.
15/2009 PRATICA LAVORO
Normativa
Rassegna
Brevi dall’Unione europea
Corte di Giustizia
Efficacia della contrattazione collettiva
Con sentenza del 18 dicembre 2008 (causa C-306/07), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea n. C44 del 21 febbraio, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla corretta
applicazione della direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, recante «l’obbligo del
datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto
di lavoro». In particolare la Corte ha stabilito che:
— è conforme alla direttiva una normativa nazionale secondo cui un contratto collettivo che
garantisce la trasposizione nel diritto nazionale delle disposizioni della stessa direttiva è applicabile ad un lavoratore, sebbene quest’ultimo non sia membro di alcuna organizzazione
sindacale firmataria di tale contratto collettivo;
— un lavoratore non facente parte di un’organizzazione sindacale firmataria di un contratto
collettivo che disciplina il rapporto di lavoro di quest’ultimo può essere considerato «coperto»
da tale contratto ai sensi della disposizione citata;
— l’espressione «contratto o rapporto di lavoro temporaneo» contenuta nell’art. 8, n. 2,
secondo comma, della direttiva deve essere interpretata nel senso che essa prende in considerazione contratti e rapporti di lavoro di breve durata. In assenza di norme adottate a tal fine
dalla normativa di uno Stato membro, spetta ai giudici nazionali stabilire tale durata caso per
caso ed in funzione della specificità di taluni settori o di determinate occupazioni e attività. La
durata deve tuttavia essere fissata in modo da garantire l’effettiva tutela dei diritti di cui si
avvalgono i lavoratori in base alla direttiva.
Licenziamento per collocamento a riposo
La Corte di Giustizia, con sentenza del 5 marzo (causa C-388/07), ha chiarito le condizioni in
base alle quali gli Stati membri possono autorizzare il licenziamento dei lavoratori per collocamento a riposo. In particolare - secondo la Corte - una normativa nazionale può prevedere
che tal genere di disparità di trattamento fondata sull’età sia giustificata qualora costituisca un
mezzo proporzionato per conseguire una finalità legittima di politica sociale connessa alla
politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale.
Malattia e diritto alle ferie
Con sentenza del 20 gennaio (procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C69 del 21 marzo, la Corte di Giustizia rileva che:
— l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003,
2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, non osta a
disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedono che un lavoratore in congedo per malattia
non abbia diritto di fruire di ferie annuali retribuite durante detto congedo;
— la stessa norma osta invece a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il
diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un
periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo
per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al
lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha
potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite;
— l’art. 7, n. 2, della citata direttiva osta infine a disposizioni o a prassi nazionali le quali
prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna
indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia
stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o
PRATICA LAVORO 15/2009
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Normativa
Rassegna
di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle
ferie annuali retribuite. Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è determinante la
retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere mantenuta durante il periodo di
riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite.
Riconoscimento diplomi di istruzione superiore
Con sentenza del 29 gennaio (causa C-311/06), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea n. C69 del 21 marzo, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni della direttiva
del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE - relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata
minima di tre anni - non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione
regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da
un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema
di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza
professionale acquisita in tale Stato membro.
Parità di genere
Risoluzione del Parlamento europeo
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C66 del 20 marzo è stata pubblicata la «Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e l’emancipazione
femminile nella cooperazione allo sviluppo». Il Parlamento sottolinea la necessità di incentrare
l’attenzione non solo sulle donne ma anche sulle relazioni di genere, specialmente sulle relazioni
sociali tra uomini e donne che creano e perpetuano le disuguaglianze di genere. Il Parlamento
invita pertanto la Commissione a formulare proposte concrete sui modi per creare opportunità
occupazionali e possibilità di sostentamento per le numerosissime donne non qualificate nei
paesi in via di sviluppo ed invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere iniziative di
cooperazione allo sviluppo che producano effetti concreti e misurabili sulle relazioni di genere
(modifica delle leggi, delle istituzioni e delle strutture patriarcali esistenti, aumento delle risorse di
bilancio e miglioramento delle condizioni sociali ed economiche per le donne). Infine il Parlamento invita gli Stati membri e la Commissione, quali datori di lavoro nei paesi in via di sviluppo,
a tener conto del principio del lavoro dignitoso, aumentando i salari conformemente alla raccomandazione 135 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 22 giugno 1970 concernente la fissazione di salari minimi, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo.
Registri di imprese
per fini statistici
Regolamento attuativo
Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L67 del 12 marzo è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione dell’11 marzo 2009, recante «Attuazione, per
quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri,
del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici». La Commissione ricorda
anzitutto che il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri
di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici e che, a norma dell’art. 11 dello stesso
regolamento, è necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché
le procedure per la trasmissione di dati su singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la
trasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità nazionali competenti.
Quanto al formato dei dati, lo stesso è indicato nell’allegato A del regolamento. Quanto alle
misure di sicurezza si prevede che i dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dalle autorità
nazionali competenti o pervenuti alla Commissione (Eurostat) da altre fonti siano archiviati in un
registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti e
che in sede di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), le autorità nazionali competenti
segnalino i dati che, a norma della legislazione nazionale, sono riservati. Quanto alle procedure
di trasmissione si prevede che i dati siano scambiati in forma elettronica tra le autorità nazionali
competenti e la Commissione (Eurostat).
588
15/2009 PRATICA LAVORO
PRATICA LAVORO 15/2009
Adempimenti
dal 25 aprile al 9 maggio 2009
27 aprile
Scadenza
Soggetti obbligati
Adempimento
Modalità
L’inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva mensile unificata può essere effettuato in due modalità:
– attraverso la procedura on-line fruibile dal portale
dell’Enpals;
– attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato XML
Le imprese che non fossero in condizione di utilizzare le
procedure informatiche, possono rivolgersi agli Uffici
della SIAE presentando i modelli cartacei debitamente
compilati
Inps
Aziende industriali
Richiesta di autorizzazione per Cig/Cigs
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La
presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine
del periodo di paga in corso al termine della settimana
in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione
dell’orario di lavoro
La richiesta va inoltrata:
– all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
– al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con
mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria
Aziende agricole
Enpaia
Denuncia e versamento
contributi
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel Versamento dei contributi mediante:
mese precedente e contestuale versamento dei relativi – M.Av. bancario, stampabile direttamente dal proprio
pc e pagabile presso qualsiasi sportello della rete intercontributi previdenziali per gli impiegati agricoli
bancaria. È inoltre possibile il pagamento del M.Av. a
mezzo internet Banking digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della
propria banca;
– bonifico bancario: eseguito esclusivamente su Banca
Popolare di Sondrio - Sede di Roma codice IBAN
IT71Y0569603211000036000X17;
– bollettini prestampati di c/c postale anno 2009: da
utilizzare solo nel caso in cui non fosse possibile il versamento con il M.Av. o con il bonifico bancario
Scadenza
Soggetti obbligati
Adempimento
Modalità
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Datori di lavoro tenuti alla compila- Elaborazione della denuncia dei dati retributivi mensili Mediante trasmissione telematica e procedura informaInps
Denuncia mensile retri- zione della Parte C del mod. 770 relativi al mese precedente utilizzati per l’elaborazione tica denominata «Emens». La trasmissione può essere
effettuata direttamente o mediante intermediari abilitasemplificato (sezione dati previden- della busta paga e dei compensi
butiva
Scadenzario
30 aprile
Normativa
Aziende dei settori dello spettacolo e Presentazione della denuncia mensile unificata delle
Enpals
somme dovute e versate relative al mese precedente,
Denuncia contributiva dello sport
dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della
mensile unificata
retribuzione percepita da ognuno di essi
Adempimento
ti. Per l’abilitazione diretta occorre compilare l’apposito
modulo da presentare alla competente sede Inps che
rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro
che già lo possiedono e utilizzano per l’invio delle denunce mensili DM10/2
ziali e assicurativi); committenti relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione per gli associati che prestano
esclusivamente attività lavorativa; datori di lavoro agricolo relativamente
ai dati di impiegati e dirigenti per i
quali i contributi vengono versati tramite DM10/2
Inps
Denuncia contributiva
Datori di lavoro che hanno alle pro- Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali Mediante presentazione mod. DM10/2 tramite flusso
telematico
prie dipendenze lavoratori subordi- relativi al mese precedente
nati di qualsiasi categoria e qualifica
iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS
Datori di lavoro agricolo
Inps
Denuncia
trimestrale
manodopera agricola
Enasarco/Firr
Denuncia annuale
Modalità
Denuncia trimestrale della manodopera agricola occu- Mediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via
pata (operai agricoli a tempo determinato e indetermi- telematica
nato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie
per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione
delle prestazioni
Datori di lavoro preponenti nel rap- Consegna all’agente o rappresentante del riepilogo L’estratto conto individuale può essere fatto su carta
porto di agenzia
delle somme versate all’Enasarco e di quelle accanto- intestata della ditta e deve contenere:
nate presso il Firr di competenza dell’anno precedente 1) i dati identificativi della ditta mandante;
2) i dati identificativi del singolo agente o rappresentante;
3) gli importi versati per ciascuno a titolo di contribuzione Enasarco;
4) gli importi versati per ciascuno al Firr
15/2009 PRATICA LAVORO
Mod. 730
Sono interessati tutti i lavoratori diConsegna da parte del pendenti o pensionati, ivi compresi i
dipendente
sacerdoti, i lavoratori soci di cooperative, i dipendenti a tempo determinato che intrattengono il rapporto di
lavoro dipendente nel periodo compreso almeno da aprile a luglio 2009,
i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e
gli altri titolari di cariche pubbliche
elettive, ai quali il sostituto d’imposta
presta l’assistenza fiscale. Possono
utilizzare il mod. 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di minori e di persone incapaci
I soggetti interessati devono presentare al proprio datore di lavoro o al proprio ente pensionistico i modelli
730 e 730/1 (destinazione 8 per mille) e 730-1 bis
(destinazione 5 per mille), qualora non abbiano scelto
di presentare la dichiarazione dei redditi in proprio
ovvero di farsi assistere dai CAF o professionisti abilitati
La redazione del modello 730/2009 base deve essere
effettuata su apposito stampato conforme al modello
approvato con apposito provvedimento
Normativa
Soggetti obbligati
Scadenzario
590
Scadenza
Contrattazione
Notizie
Cinematografi - Esercizi
Accordo - 17 marzo 2009
Rinnovo della parte economica
â Decorrenza e durata: 1º luglio 2008 - 31 dicembre 2010
â Parti stipulanti: Anec, Anem con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil
â Campo di applicazione: dipendenti da esercizi cinematografici e cinema-teatrali (con
esclusione di quelli inquadrati nella categoria dei piccoli esercizi)
Cedolino
Novità incidenti sul calcolo del cedolino:
— Una tantum (aprile 2009, ottobre 2009)
— Minimi tabellari (aprile 2009, aprile 2010, luglio 2010)
Retribuzioni dal 1º aprile 2009 - Monosale e multisale
Elemento
Contingenza distinto della
retribuzione
E.a.r.
E.d.r.
confederale
Totale
96,47
391,86
10,33
1.440,16
513,34
81,12
329,52
10,33
1.290,85
340,03
512,34
77,18
313,51
10,33
1.253,39
4S
317,99
511,12
72,35
293,93
10,33
1.205,72
4
306,77
510,45
69,72
283,22
10,33
1.180,49
3S
264,03
508,36
60,07
244,02
10,33
1.086,81
3
254,39
507,80
57,88
235,13
10,33
1.065,53
2
215,07
505,37
49,11
199,50
10,33
979,38
1
192,72
504,11
43,85
178,13
10,33
929,14
E.a.r.
E.d.r.
confederale
Totale
Livello
Minimo
Q
423,99
517,51
5S
356,54
5
Retribuzioni dal 1º aprile 2009 - Multiplex e megaplex
Elemento
Contingenza distinto della
retribuzione
Livelli
Minimo
QA
462,54
519,74
105,24
427,50
10,33
1.525,35
QB
423,99
517,51
96,47
391,88
10,33
1.440,18
F
356,54
513,34
81,12
329,52
10,33
1.290,85
E
317,99
511,12
72,35
293,93
10,33
1.205,72
D
289,09
509,92
65,77
267,19
10,33
1.142,30
C
269,81
508,80
61,39
249,38
10,33
1.099,71
B
235,12
506,49
53,50
217,30
10,33
1.022,74
A
192,72
504,11
43,85
178,13
10,33
929,14
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Cinematografi - Esercizi» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale.
PRATICA LAVORO 15/2009
591
Contrattazione
Notizie
Sintesi dell’accordo
Scadenza del Ccnl
La scadenza del Ccnl viene fissata al 31 dicembre 2010 sia per la parte economica che per la
parte normativa.
Una tantum
A copertura del periodo 1º luglio 2008-31 marzo 2009, ai lavoratori in servizio al 17 marzo
2009 e già in forza al 1º luglio 2008, spetta un importo forfettario nelle misure complessive
indicate nelle tabelle che seguono, da erogarsi in due quote: la prima (2/3 del totale) entro il
30 aprile 2009 e la seconda (restante parte) entro il 31 ottobre 2009.
Monosale e multisale
Livelli
Importi
Q
207,55
5S
174,53
5
166,04
4S
155,66
4
150,00
3S
129,25
3
124,53
2
105,66
1
94,34
Multiplex e megaplex
Livelli
Importi
QA
226,42
QB
207,55
F
174,53
E
155,66
D
141,51
C
132,08
B
115,09
A
94,34
Gli importi sono proporzionalmente ridotti per i lavoratori assunti dopo il 1º luglio 2008 ed in
forza al 17 marzo 2009 (esclusi i lavoratori in prova a tale data), nonché per i lavoratori che in
relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale percepiscano una
corrispondente minore retribuzione.
L’una tantum non è utile agli effetti di alcun istituto legale o contrattuale, né per il computo
del t.f.r.
Elemento
aggiuntivo
della retribuzione
592
Fermi restando gli importi in atto del minimo di retribuzione e dell’elemento distinto della
retribuzione, l’elemento aggiuntivo della retribuzione viene rideterminato nelle seguenti misure:
15/2009 PRATICA LAVORO
Contrattazione
Notizie
Monosale e multisale
E.a.r.
Livelli
Dal 1.4.2009
Dal 1.4.2010
Dal 1.7.2010
Quadri
391,86
429,22
451,35
5S
329,52
360,93
379,54
5
313,51
343,39
361,10
4S
293,93
321,95
338,55
4
283,22
310,22
326,22
3S
244,02
267,28
281,06
3
235,13
257,54
270,82
2
199,50
218,52
229,79
1
178,13
195,11
205,17
Multiplex e megaplex
E.a.r.
Livelli
Dal 1.4.2009
Dal 1.4.2010
Dal 1.7.2010
Quadri A
427,50
468,25
492,39
Quadri B
391,88
429,24
451,37
F
329,52
360,93
379,54
E
293,93
321,95
338,55
D
267,19
292,66
307,75
C
249,38
273,15
287,23
B
217,30
238,02
250,29
A
178,13
195,11
205,17
Università
Ccnl - 12 marzo 2009
Biennio economico 2008-2009
â Decorrenza: 1º gennaio 2008 - 31 dicembre 2009
â Parti stipulanti: Aran, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Rdb Cub, Cisl Università, Uil Pa, Fed. Naz.
Confsal Snals Univ/Cisapuni, Csa di Cisal Università
â Campo di applicazione: personale non dirigente dipendente dal comparto Università,
compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Università» in Tuttolavoro - modulo Pubblico impiego.
PRATICA LAVORO 15/2009
593
Contrattazione
Notizie
Sintesi del contratto
Stipendio tabellare
Per effetto degli incrementi stabiliti dal Ccnl a far data dal 1º aprile 2008, dal 1º luglio 2008 e
dal 1º gennaio 2009, i nuovi valori dello stipendio tabellare - ricavati redazionalmente dividendo per 12 gli importi annui stabiliti dal testo contrattuale - risultano dalla tabella che
segue:
Importi mensili
Posizioni
economiche
Dal 1.4.2008
Dal 1.7.2008
Dal 1.1.2009
EP7
2.750,93
2.760,23
2.837,48
EP6
2.638,15
2.647,07
2.725,27
EP5
2.530,22
2.538,78
2.617,89
EP4
2.413,83
2.421,99
2.502,09
EP3
2.239,89
2.247,46
2.312,35
EP2
2.110,79
2.117,93
2.183,91
EP1
1.974,56
1.981,24
2.048,37
D7
2.250,34
2.257,95
2.320,60
D6
2.165,91
2.173,24
2.236,60
D5
2.084,80
2.091,85
2.155,90
D4
2.007,41
2.014,20
2.078,90
D3
1.911,33
1.917,79
1.974,58
D2
1.825,35
1.831,53
1.889,04
D1
1.750,92
1.756,85
1.814,99
C7
1.859,18
1.865,47
1.918,81
C6
1.796,06
1.802,14
1.856,01
C5
1.735,18
1.741,05
1.795,44
C4
1.676,70
1.682,37
1.737,25
C3
1.594,99
1.600,39
1.649,02
C2
1.528,40
1.533,57
1.582,76
C1
1.496,72
1.501,79
1.551,25
B6
1.650,90
1.656,48
1.704,48
B5
1.584,72
1.590,08
1.638,64
B4
1.521,35
1.526,50
1.575,59
B3
1.455,37
1.460,30
1.505,79
B2
1.388,50
1.393,19
1.439,25
B1
1.298,90
1.303,29
1.350,11
Gli stipendi di cui sopra - comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale - sono utili ai fini
della tredicesima mensilità, del compenso per lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e quiescenza, dell’equo indennizzo.
I benefici economici sono computati ai fini previdenziali, alle scadenze e negli importi previsti,
nei confronti del personale comunque cessato dal servizio con diritto alla pensione, nel biennio
2008-2009; agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell’indennità so-
594
15/2009 PRATICA LAVORO
Contrattazione
Notizie
stitutiva del preavviso, nonché dell’indennità di morte, si considerano solo gli aumenti maturati
alla data di cessazione del rapporto.
Docenti incaricati esterni
La retribuzione dei docenti incaricati esterni di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 319/1990 è fissata in:
— E 27.429,53 dal 1º aprile 2008;
— E 27.515,21 dal 1º luglio 2008;
— E 28.306,97 dal 1º gennaio 2009.
Esperti
e collaboratori
linguistici - CEL
Il trattamento economico fondamentale dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all’art. 4,
D.L. 21 aprile 1995, n. 120, è cosı̀ incrementato (in valori complessivi annui lordi per 500 ore
effettive annue):
— E 15.287,28 dal 1º aprile 2008;
— E 15.338,89 dal 1º luglio 2008;
— E 15.696,39 dal 1º gennaio 2009.
PRATICA LAVORO 15/2009
595
Contrattazione
Scadenzario
Maggio 2009
Autoscuole
Accordo 25 luglio 2008
Una tantum
Con la retribuzione di maggio 2009, ai lavoratori in servizio al 25 luglio 2008 va corrisposta la
terza tranche, pari ad E 440, di importo forfettario una tantum, a copertura del periodo 1º
gennaio 2006-31 luglio 2008.
L’importo in questione - non utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del
tfr - viene proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 2006 in funzione
della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione
lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.
Le assenze non retribuite o non integrate intervenute nel periodo 1º gennaio 2006-31 luglio
2008 non sono considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum.
Igiene ambientale Aziende municipalizzate
Accordo 5 aprile 2008
Una tantum
Con le competenze relative alla retribuzione di maggio 2009, va corrisposta la seconda tranche di importo forfettario una tantum, a copertura del periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre
2007.
Gli importi da corrispondere sono quelli di cui alla colonna C, calcolati dalle Parti sottraendo ai
valori convenzionalmente stabiliti (colonna A), le misure di i.v.c. erogata nel periodo 1º aprile
2007-31 dicembre 2007 (colonna B). Le aziende dovranno corrispondere l’una tantum al netto
dell’i.v.c. effettivamente erogata nel periodo suddetto.
A
B
C
Livelli
Una tantum
convenzionale
I.v.c.
Una tantum
al netto di i.v.c.
8
981,37
226,07
409,12
7A
884,22
203,69
368,62
7B
840,77
193,64
350,53
6A
799,93
184,24
333,50
6B
763,10
175,78
318,13
5A
725,34
167,03
302,42
5B
694,56
159,98
289,56
4A
664,41
153,04
276,99
4B
644,25
148,41
268,58
3A
623,64
143,64
260,00
3B
594,55
136,95
247,87
2A
592,20
136,41
246,89
2B
532,70
122,67
222,10
1
479,48
110,45
199,89
PRATICA LAVORO 15/2009
597
Contrattazione
Scadenzario
La tranche di maggio 2009 spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato
di almeno 12 mesi che siano in forza al 1º maggio 2008, nonché al 30 maggio 2009. Al
dipendente che non sia in servizio alla data del periodo di erogazione, la tranche non spetta.
L’importo forfettario spetta in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento, computando come mese intero le frazioni pari o superiori a 16 giorni.
L’una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, compreso il tfr, ed è
proporzionalmente ridotta per il personale a tempo parziale.
Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di
assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale che hanno
dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e/o ad integrazione a
carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini dell’importo forfettario.
I compensi forfettari saranno riconosciuti anche in caso di passaggio alle dipendenze da una
ad altra azienda (fermi restando i requisiti temporali sopraddetti): i distinti datori di lavoro
corrisponderanno le somme in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato
alle loro dipendenze nel periodo di riferimento.
Gli importi eventualmente corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali
dovranno essere detratti fino a concorrenza dagli importi dell’una tantum.
Igiene ambientale Aziende private
Accordo 17 aprile 2008
Classificazione del personale
A decorrere dal 1º maggio 2009, il personale inquadrato nelle posizioni parametrali B accede
alle corrispondenti posizioni parametrali A del medesimo livello professionale dopo che siano
trascorsi 5 anni di effettiva prestazione.
Una tantum
Con le competenze relative alla retribuzione di maggio 2009, va corrisposta la seconda tranche di importo forfettario una tantum, a copertura del periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre
2007.
Gli importi da corrispondere sono quelli di cui alla colonna C, calcolati dalle Parti sottraendo ai
valori convenzionalmente stabiliti (colonna A), le misure di i.v.c. erogata nel periodo 1º aprile
2007-31 dicembre 2007 (colonna B). Le aziende dovranno corrispondere l’una tantum al netto
dell’i.v.c. effettivamente erogata nel periodo suddetto.
598
A
B
C
Livelli
Una tantum
convenzionale
I.v.c.
Una tantum
al netto di i.v.c.
8
990,80
235,50
409,12
7A
892,70
212,17
368,62
7B
848,90
201,77
350,53
6A
807,66
191,97
333,50
6B
770,47
183,15
318,13
5A
732,37
174,06
302,42
5B
701,29
166,71
289,56
4A
670,81
159,44
276,99
4B
650,49
154,65
268,58
3A
629,64
149,64
260,00
3B
600,30
142,70
247,87
15/2009 PRATICA LAVORO
Contrattazione
Scadenzario
A
B
C
Livelli
Una tantum
convenzionale
I.v.c.
Una tantum
al netto di i.v.c.
2A
597,89
142,10
246,89
2B
537,92
127,89
222,10
1
484,07
115,04
199,89
La tranche di maggio 2009 spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato
di almeno 12 mesi che siano in forza al 1º maggio 2008, nonché al 30 maggio 2009.
Al dipendente che non sia in servizio alla data del periodo di erogazione, la tranche non spetta.
Gli importi forfettari spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nei periodi di riferimento, computando come mese intero le frazioni pari o superiori a 16 giorni.
L’una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, compreso il tfr, ed è
proporzionalmente ridotta per il personale a tempo parziale.
Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di
assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale che hanno
dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e/o ad integrazione a
carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini dell’importo forfettario.
I compensi forfettari saranno riconosciuti anche in caso di passaggio alle dipendenze da una
ad altra azienda (fermi restando i requisiti temporali sopraddetti): i distinti datori di lavoro
corrisponderanno le somme in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato
alle loro dipendenze nel periodo di riferimento.
Orario di lavoro
Dal 1º maggio 2009, l’orario settimanale è ridotto a 36 ore.
Impianti sportivi
e palestre
Accordo 24 marzo 2009
Retribuzioni in vigore dal 1º maggio 2009
L’accordo 24 marzo 2009 stabilisce un aumento del minimo tabellare dal 1º maggio 2009 pari
ad E 40,00 per il 4º livello: le Parti si riservano altresı̀ di elaborare a breve le tabelle complessive
dei minimi.
Legno
e arredamento Piccola e media
industria
Accordo 12 settembre 2008
Retribuzioni in vigore dal 1º maggio 2009
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Totale
AD3
57,76
1.428,47
531,30
10,33
1.970,10
AD2
53,73
1.328,81
528,03
10,33
1.867,17
AD1
49,70
1.229,15
528,03
10,33
1.767,51
AC4
45,67
1.129,49
528,03
10,33
1.667,85
AC3
41,64
1.029,83
522,49
10,33
1.562,65
AC2
41,64
1.029,83
522,49
10,33
1.562,65
AC1
38,15
943,46
522,49
10,33
1.476,28
PRATICA LAVORO 15/2009
599
Contrattazione
Scadenzario
Pompe funebri Aziende private
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
Contingenza
E.d.r.
confederale
Totale
AS3
41,64
1.029,83
522,49
10,33
1.562,65
AS2
37,61
930,16
522,49
10,33
1.462,98
AS1
36,00
890,30
518,30
10,33
1.418,93
AE3
33,99
840,48
518,30
10,33
1.369,11
AE2
31,97
790,64
515,30
10,33
1.316,27
AE1
26,87
664,41
512,79
10,33
1.187,53
Indennità di vacanza contrattuale - Errata corrige
Nello scadenzario contrattuale del mese di aprile 2009, pubblicato su Pratica Lavoro n. 11/
2009, pag. 439, è stata erroneamente indicata la corresponsione, a decorrere dal 1º aprile
2009, dell’indennità di vacanza contrattuale, nella misura del 30% del tasso di inflazione
programmata.
Per il settore in oggetto, invece, la corresponsione dell’i.v.c. decorreva dal 1º luglio 2007 (*), in
misura pari al 50% dell’inflazione programmata, al tasso del 2%.
____________
(*) Decorrenza riferita alla scadenza della parte economica del Ccnl.
Radiotelevisione Emittenti private
locali
Accordo 26 febbraio 2009
Una tantum
Nel mese di maggio 2009, ai lavoratori in forza al 26 febbraio 2009 che abbiano un’anzianità
effettiva in servizio dal 1º gennaio 2008 è corrisposta la seconda tranche di importo forfettario
nelle misure di seguito indicate:
Livelli
Settore televisivo
Settore radiofonico
QA
130,11
-
QB
121,98
110,35
1
107,34
98,09
2
98,40
89,02
3
91,89
83,79
4
85,39
80,14
5
81,32
77,98
Per i lavoratori in forza al 26 febbraio 2009, assunti successivamente al 1º gennaio 2008 a
tempo indeterminato o determinato, l’importo forfettario viene riproporzionato all’effettiva
anzianità di servizio nel periodo 1º gennaio 2008-31 ottobre 2008.
L’una tantum - non utile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale né per il calcolo del tfr viene corrisposta al netto di quanto erogato, fino al 26 febbraio 2009, a titolo di indennità di
vacanza contrattuale o di incremento individuale e/o collettivo concessi in acconto degli aumenti previsti dall’accordo 26 febbraio 2009.
In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza della tranche di maggio 2009, l’erogazione di questa avverrà con le spettanze di fine rapporto.
600
15/2009 PRATICA LAVORO
Contrattazione
Scadenzario
Tessili
e abbigliamento Aziende artigiane
Trasporto a fune
Accordo 10 gennaio 2008
Una tantum
Con la retribuzione di maggio 2009, ai lavoratori in forza al 10 gennaio 2008 va corrisposta la
seconda tranche, pari ad E 200, di importo forfettario una tantum, suddivisibile in quote
mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, ad integrale
copertura del periodo 1º gennaio 2005-31 gennaio 2008.
Agli apprendisti in forza al 10 gennaio 2008 l’importo viene corrisposto, con la medesima
decorrenza, nella misura del 70%.
L’una tantum - non utile ai fini del tfr e comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione
diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - è ridotta proporzionalmente nei casi di servizio
militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a
tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum e devono pertanto essere da questa detratti per il
50% in occasione dell’erogazione della seconda tranche.
Accordo 20 novembre 2008
Retribuzioni in vigore dal 1º maggio 2009
Livello
Aumento
contrattuale
Minimo
E.d.r.
Contingenza confederale
Indennità
di funzione
Totale
1SQ
57,93
1.439,19
528,67
10,33
118,79
2.096,98
1S
57,93
1.439,19
528,67
10,33
—
1.978,19
1Q
53,79
1.336,51
526,67
10,33
118,79
1.992,30
1
53,79
1.336,51
526,67
10,33
—
1.873,51
2
48,55
1.206,52
522,84
10,33
—
1.739,69
3
44,14
1.096,53
520,34
10,33
—
1.627,20
4
40,00
993,59
517,73
10,33
—
1.521,65
5
35,86
891,17
515,65
10,33
—
1.417,15
6
33,10
822,64
514,67
10,33
—
1.347,64
7
27,59
685,59
511,21
10,33
—
1.207,12
N.B. Gli importi indicati in tabella sono stati ricavati redazionalmente riparametrando il valore di aumento di E 40 stabilito
per il 4º livello.
PRATICA LAVORO 15/2009
601
Giurisprudenza
Notizie
Missione del dipendente pubblico:
il tempo di viaggio non rientra
nell’orario di lavoro
Cass., 19 dicembre 2008, n. 29836
MASSIMA
In materia di pubblico impiego privatizzato, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro
a cui è stato destinato «in applicazione» è compensato dall’indennità di missione - che ha lo scopo di
sopperire ai disagi e alle maggiori necessità, anche economiche, del personale in trasferta - e non si cumula
al lavoro prestato presso l’ufficio di destinazione, cosı̀ da essere qualificato come lavoro straordinario.
Il lavoro c.d. straordinario, infatti, deve essere identificato unicamente con quello reso oltre l’orario normale di
lavoro e nella sola sede di destinazione.
In senso opposto, non può essere invocata la norma di cui all’art. 4, comma 2, del Ccnl Comparto Ministeri del
12 gennaio 1996, che considera quale orario di lavoro anche i tempi di andata e ritorno per recarsi presso il
luogo di prestazione effettiva, ove questa debba essere resa fuori dalla sede di servizio: in caso di «applicazione», infatti, la sede di servizio è soltanto quella di destinazione.
COMMENTO
In materia di pubblico impiego privatizzato, il tempo
impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro a cui è stato destinato «in applicazione» è compensato dall’indennità di missione - che ha lo scopo di sopperire ai disagi e alle maggiori necessità, anche economiche, del personale in trasferta - e non si cumula al
lavoro prestato presso l’ufficio di destinazione, cosı̀ da
essere qualificato come lavoro straordinario.
Il lavoro c.d. straordinario, infatti, deve essere identificato unicamente con quello reso oltre l’orario normale di
lavoro e nella sola sede di destinazione.
In senso opposto, non può essere invocata la norma di
cui all’art. 4, comma 2, del Ccnl Comparto Ministeri del
12 gennaio 1996, che considera quale orario di lavoro
anche i tempi di andata e ritorno per recarsi presso il
luogo di prestazione effettiva, ove questa debba essere
resa fuori dalla sede di servizio: in caso di «applicazione», infatti, la sede di servizio è soltanto quella di destinazione.
Il principio di diritto suesposto è stato affermato dalla
Corte di Cassazione nella sentenza del 19 dicembre
2008, n. 29836, con la quale, vertendosi in tema di
privatizzazione, è stato negato il diritto del dipendente
pubblico ad un compenso per lavoro straordinario in
relazione al tempo impiegato per raggiungere la sede
PRATICA LAVORO 15/2009
di lavoro, durante i periodi di applicazione ad altro ufficio.
La Corte ha avuto modo di precisare che il tempo di
viaggio resta estraneo all’esplicazione dell’attività lavorativa, non facendo parte del lavoro effettivo: non sorge,
dunque, alcun diritto ad un compenso autonomo, restando assorbito dall’indennità di trasferta.
Il tempo di viaggio, inoltre, non è cumulabile al lavoro
prestato presso la sede di destinazione, cosicché, in caso
di superamento del normale orario di lavoro, non può
essere qualificato come lavoro straordinario.
La fattispecie in esame riguarda, dunque, un particolare
istituto, tipico del rapporto di lavoro dipendente dalle
pubbliche amministrazioni: la c.d. «missione».
L’invio in missione si caratterizza per il fatto che il dipendente è chiamato a svolgere, in favore della sua amministrazione di appartenenza e per un brevissimo arco di
tempo, la prestazione lavorativa in una sede diversa da
quella abituale di servizio.
La circostanza per cui la prestazione viene svolta in favore della medesima amministrazione di appartenenza
costituisce una peculiarità che contraddistingue questo
istituto da altri analoghi e, al contempo, giustifica l’erogazione dell’apposita indennità, la quale è volta, specificamente, a compensare la maggiore onerosità della prestazione dovuta a favore dello stesso datore di lavoro
603
Giurisprudenza
Notizie
(Cons. Stato, Sez. Quinta, 21 ottobre 1997, n. 1165,
secondo cui l’indennità di missione è dovuta soltanto
quando l’impiegato sia inviato isolatamente a prestare
l’ordinario servizio fuori della sua sede abituale e ciò
quando tale spostamento costituisca una temporanea
misura organizzativa, intesa a modificare eccezionalmente il normale luogo di effettuazione della prestazione lavorativa).
Tra gli istituti analoghi, si segnala il c.d. comando del
pubblico dipendente, il quale si distingue dall’invio in
missione perché determina una sostanziale modifica
del c.d. rapporto di servizio.
Il dipendente «comandato» viene inserito, sia sotto il
profilo organizzativo e funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione ed a favore di questa presta, esclusivamente,
la sua opera. La posizione di comando risulta caratterizzata dalla temporaneità della destinazione e dalla sua
reversibilità: non si determina, quindi, la soppressione
del posto in organico nell’amministrazione di provenienza.
In sostanza, mentre il comando comporta il passaggio
del dipendente pubblico presso un’altra amministrazione, diversa da quella di appartenenza, nella missione il
mutamento riguarda esclusivamente la sede in cui viene
eseguita l’attività lavorativa, la quale, tuttavia, appartiene alla medesima amministrazione.
Il dipendente in missione, come preannunciato, ha diritto all’erogazione di una particolare indennità, avente
funzione compensativa, disciplinata, specificamente, dalle leggi n. 836/1973 e n. 417/1978, nonché dal D.P.R. n.
395/1988.
Il lavoratore che svolge un incarico di servizio, implicante
un temporaneo allontanamento dalla propria sede, ha
diritto ad un trattamento economico aggiuntivo che lo
compensi del disagio derivante, appunto, dall’esecuzione della prestazione in altro ufficio.
Per quanto riguarda la natura di questa voce, si registrano, in giurisprudenza, due opposti orientamenti: il giudice amministrativo, riconoscendole natura indennitaria,
ha sostenuto che il trattamento può essere corrisposto
solo se sussiste un effettivo disagio del dipendente.
Di diverso avviso, invece, il giudice ordinario: l’indennità
ha natura retributiva (Cass. n. 27460/2006).
D’altra parte, ai fini della percezione, occorre che il lavoratore sia spostato in una sede che dista almeno 10 km
da quella originaria ed il trattamento può essere corrisposto limitatamente ai primi 240 giorni di missione,
continuativi, in una stessa località.
Si tratta, inoltre, di una diaria che varia in ragione della
qualifica ed è periodicamente aggiornata in relazione al
604
costo della vita. A questa indennità, infine, deve aggiungersi il rimborso delle spese viaggio e di quelle eventualmente sostenute per il pernottamento.
Questione particolarmente dibattuta, in sede giurisprudenziale, è quella che riguarda la computabilità nell’orario di lavoro del tempo occorrente per raggiungere la
nuova sede.
La giurisprudenza amministrativa, in passato, si è pronunciata per la soluzione negativa (Cons. Stato, Sez.
Quinta, n. 370/1996): tale tesi, invero, trova conferma
nella stessa definizione di orario di lavoro di cui al D.Lgs.
n. 66/2003: per orario di lavoro deve intendersi «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni».
L’orario di lavoro, dunque, deve essere inteso come il
tempo di durata della prestazione lavorativa, restando
escluso, quindi, il periodo occorrente per raggiungere
la sede di servizio e, quindi, analogicamente, quella presso cui il dipendente viene inviato in missione.
La sentenza della Suprema Corte in rassegna aderisce
all’orientamento richiamato, ribadendo l’esclusione del
tempo di viaggio dall’orario di lavoro effettivo.
Nella fattispecie, sottoposta all’attenzione della Cassazione, un dipendente del Ministero della Giustizia, impiegato presso l’ufficio territoriale del Giudice di Pace,
conveniva in giudizio l’Amministrazione per ottenere il
riconoscimento del diritto all’erogazione del compenso
previsto per il lavoro straordinario. Sosteneva, in proposito, che la maggiorazione doveva essergli riconosciuta
per il tempo impiegato per raggiungere la sede a cui era
stato inviato, temporaneamente, in missione.
In primo grado, la domanda veniva accolta, mentre in
appello veniva rigettata sul presupposto che il disagio
sofferto dal dipendente, a seguito del trasferimento,
non poteva essere indennizzato con un compenso autonomo, restando assorbito dall’indennità di missione e
che, comunque, il tempo di viaggio non rientrava nell’orario normale di lavoro, poiché non vi era - in senso
tecnico - lo svolgimento di attività lavorativa.
Infine, sempre secondo la Corte, non trovava applicazione la normativa contrattuale che qualificava espressamente come orario di lavoro quello occorrente per il
raggiungimento della sede di servizio: questa disposizione, infatti, trovava applicazione unicamente in favore di
quel dipendente che svolgeva, fuori ufficio, alcune attività.
Il lavoratore, quindi, proponeva ricorso per cassazione,
denunciando la violazione e falsa applicazione di norme
di diritto.
Il ricorrente, in sostanza, sosteneva che il tempo di viag-
15/2009 PRATICA LAVORO
Giurisprudenza
Notizie
gio dovesse essere aggiunto a quello normale di lavoro
e, in caso di superamento dei limiti massimi di durata
della prestazione lavorativa, dovesse essere qualificato
come lavoro straordinario, con conseguente diritto alla
relativa maggiorazione.
Il ricorso, secondo la Cassazione, non è fondato.
Due sono le questioni affrontate: da un lato, la natura
dell’indennità di missione e, dall’altro, la qualificazione
del tempo di viaggio come orario di lavoro.
Innanzitutto, viene affermato che l’indennità di missione
- per sua natura - ha lo scopo di sopperire ai disagi ed
alle maggiori necessità, anche di carattere economico,
del personale trasferito temporaneamente presso altra
sede di servizio.
Tuttavia, tale indennità - si precisa - non può essere
utilizzata come corrispettivo per i compiti espletati oltre
l’orario normale di lavoro (Cons. Stato, Quarta sez., n.
4074/2007 e n. 3964/2005): l’Amministrazione, in sostanza, non può negare l’erogazione del compenso per
lavoro straordinario, solo perché il dipendente gode del
trattamento di missione.
A questo punto, la Corte fornisce una definizione di
«lavoro straordinario» con riferimento, specificamente,
all’ipotesi di invio in missione.
Per lavoro straordinario deve intendersi esclusivamente
quello reso - oltre il normale orario lavoro - dal personale
in missione, nella località di destinazione.
Di conseguenza, deve escludersi - secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Quarta Sez. n. 8522/
2003 e nn. 6287 e 6289 del 2001) - che possa considerarsi lavoro straordinario il periodo di tempo impiegato
per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento
della missione.
Tale conclusione, invero, trova conferma nelle statuizioni
adottate dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai
rapporti di lavoro privatistici.
Per tali categorie di lavoratori è stato sostenuto che il
tempo impiegato, giornalmente dal lavoratore, per raggiungere la sede di lavoro, durante il periodo della trasferta, resta estraneo all’esplicazione dell’attività lavorativa
vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo.
Ne deriva, quindi, che il tempo del viaggio non fa sorgere, da un lato, il diritto ad un compenso autonomo essendone il compenso assorbito nell’indennità di trasferta - e non si cumula, dall’altro, al lavoro prestato
presso la sede di destinazione: non può essere, quindi,
qualificato come lavoro straordinario, se viene superato
l’orario normale di lavoro (Cass. nn. 5701/2004, 5359/
2001, 1202 e 1170/2000, 3434/90, 5745/85).
Secondo la Cassazione, dunque, la conclusione a cui
perviene la sentenza impugnata è corretta e logica.
PRATICA LAVORO 15/2009
Come nel rapporto di lavoro privato, anche in quello
pubblico privatizzato, il tempo impiegato dal personale
- per raggiungere la sede di lavoro, durante i periodi di
applicazione ad altro ufficio - risulta compensato dall’indennità di missione e non si cumula con la durata della
prestazione lavorativa.
Non trova, inoltre, applicazione la normativa contrattuale che, al contrario, fa rientrare, nell’orario normale di
lavoro, il tempo di viaggio: la norma, infatti, trova applicazione soltanto per l’attività lavorativa prestata fuori la
sede di servizio, mentre per il personale applicato ad
altro ufficio la sede di servizio è quella di destinazione.
In conclusione, il tempo occorrente per raggiungere tale
sede non deve essere computato in quello necessario per
espletare l’attività di servizio effettiva.
Ad ulteriore conferma di ciò, la Corte richiama la normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro malattie ed infortuni sul lavoro: l’infortunio in itinere - occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro, ovvero durante il
normale percorso che collega due luoghi di lavoro - presuppone che l’infortunio sia avvenuto in occasione di
lavoro e non già nell’esercizio dell’attività lavorativa.
La Cassazione, alla luce di quanto sinora esposto, conferma la sentenza impugnata, rigettando il ricorso proposto dal lavoratore.
Da ultimo, si noti come il principio di diritto espresso non
abbia carattere innovativo.
In tempi risalenti, la giurisprudenza amministrativa si è
pronunciata nel senso di escludere dal computo dell’orario di lavoro il tempo di viaggio.
Si richiamano, tra le altre, la decisione n. 6289/2001,
emessa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato,
con la quale è stato affermato che «è esclusa la possibilità di corrispondere il compenso per lavoro straordinario
per il tempo trascorso in viaggio per raggiungere la località di missione».
Nello stesso senso, la pronuncia n. 9/1992: «l’indennità
di missione ha funzione mista e cioè indennitaria e compensativa del maggior tempo che il dipendente dedica
all’amministrazione; in tale ambito deve essere ricompreso il tempo trascorso in viaggio per il quale non vi è titolo
a compenso per lavoro straordinario che presuppone lo
svolgimento delle mansioni proprie del dipendente per
un periodo eccedente il normale orario di servizio».
Questi stessi principi, successivamente, sono stati acquisti dalla giurisprudenza ordinaria.
Recentemente, la Cassazione, con sentenza n. 5701/
2004, ha affermato che «il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo
della trasferta non può considerarsi come impiegato nel-
605
Giurisprudenza
Notizie
l’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non
facendo parte del lavoro effettivo, e pertanto, salvo diverse previsioni contrattuali, non si somma al normale orario
di lavoro; del resto l’indennità di trasferta è in parte diretta
a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla
faticosità degli spostamenti suindicati».
Nella specie, il datore di lavoro richiedeva ai dipendenti
di recarsi presso la sede aziendale per la formazione di
gruppi da avviare, poi, nei vari cantieri.
Ebbene, è stato escluso che i lavoratori avessero diritto al
pagamento di un’ora di retribuzione ulteriore per ogni
giornata lavorativa, in relazione al tempo occorrente per
recarsi presso la sede di servizio e, poi, in quella di effettivo lavoro.
Gli obblighi di sicurezza per imprese
agenti nel medesimo «teatro lavorativo»
Cass., 7 gennaio 2009, n. 45
MASSIMA
Il datore di lavoro che invii un proprio dipendente a lavorare in un ambiente lavorativo esulante dal proprio
dominio diretto, nel quale sono presenti i rischi propri di quel contesto lavorativo, derivanti dall’azione di
lavoratori dipendenti da altre imprese, o di lavoratori autonomi, interagenti con l’opera del lavoratore dipendente è tenuto a rispettare gli obblighi di sicurezza gravanti ai sensi dell’art. 2087 cod. civ.
COMMENTO
Il datore di lavoro che invii un proprio dipendente a
lavorare in un ambiente lavorativo esulante dal proprio
dominio diretto, nel quale sono presenti i rischi propri di
quel contesto lavorativo, derivanti dall’azione di lavoratori dipendenti da altre imprese, o di lavoratori autonomi, interagenti con l’opera del lavoratore dipendente è
tenuto a rispettare gli obblighi di sicurezza gravanti ai
sensi dell’art. 2087 cod. civ.
Non è nuovo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 gennaio 2009, n. 45, reso
nell’ambito di un indirizzo ormai teso a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro nella massima estensione resa
possibile dalla normativa. Tuttavia, la sentenza in rassegna presenta notevole interesse per la disamina della
questione concernente la «distribuzione» degli obblighi
di sicurezza tra diverse imprese, nella fattispecie sempre
più frequente di una loro compresenza sul medesimo
ambiente lavorativo a causa dell’esternalizzazione dei
lavori.
La vicenda processuale sorge dall’infortunio sul lavoro
subito dal dipendente di una ditta di autotrasporti, per
606
il quale già l’Inail aveva liquidato una rendita pari ad un
grado di inabilità del 93%.
In particolare, il grave infortunio era accaduto mentre il
dipendente stava riempiendo la propria autocisterna di
olio combustibile per svuotare l’oleodotto di un’altra società. Le operazioni di trasferimento dell’olio erano effettuate da personale dipendente di quest’ultima in esecuzione di precise modalità tecniche. Il conduttore saliva
sulla cisterna dell’autobotte per controllare il livello di
riempimento dell’olio, quando la manichetta che collegava l’oleodotto all’autobotte si staccava violentemente
colpendolo in pieno viso, provocandogli un danno oculare permanente.
Il lavoratore, rivoltosi alla Magistratura, soltanto in secondo grado riusciva ad ottenere la condanna del suo
datore di lavoro al pagamento di una consistente somma
di denaro a titolo di danno differenziale (biologico e
morale).
Nel giudizio di appello veniva appurato che il lavoratore,
mentre si trovava sulla cisterna dell’autobotte per controllare il livello di riempimento dell’olio in corso di cari-
15/2009 PRATICA LAVORO
Giurisprudenza
Notizie
camento, indossava l’elmetto regolamentare di sicurezza, come aveva disposto il suo datore di lavoro, ma l’incidente era accaduto per via del distacco violento della
manichetta a causa della pericolosa tecnica di iniezioni di
azoto adottata da una diversa ditta, mentre un’altra ancora, in forza di un contratto di manutenzione, tramite
suoi dipendenti aveva collocato il tubo e soprintendeva
alle operazioni di caricamento.
Sulla base di queste circostanze di fatto, il Giudice di
Appello individuava la responsabilità del datore di lavoro
ex art. 2087 cod. civ., per non avere accertato preventivamente se le modalità di svuotamento dell’oleodotto,
decise ed attuate da terzi, potessero essere pericolose
per il proprio dipendente, in relazione ai compiti assegnatigli ed alla posizione in cui si trovava al momento dell’infortunio. Se è vero che la ditta di autotrasporti non avrebbe potuto interferire nella scelta delle modalità di esecuzione del lavoro, è altrettanto vero - sostengono i Giudici
di Appello - che essa avrebbe potuto e dovuto vietare al
dipendente di effettuare il lavoro in quella posizione, se
avesse preventivamente accertato che le modalità di svuotamento dell’oleodotto stabilite dai terzi erano oggettivamente pericolose. La situazione di pericolo del lavoratore
derivava non solo dalla possibilità di caduta dall’alto, ma
anche dalla vicinanza del tubo a pressione con il quale
veniva caricato nella cisterna l’olio combustibile. D’altro
canto, osservava la Corte d’Appello, lo stesso infortunio
dimostrava come tali modalità fossero pericolose: la tecnica utilizzata (iniezioni di azoto) ha determinato delle
fuoruscite di gas che hanno strappato la manichetta che
collegava l’oleodotto alla cisterna.
Avverso tale sentenza il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, condividendo la ricostruzione dei
fatti operata dalla sentenza impugnata, ma ritenendo
erronea l’interpretazione adottata dell’art. 2087 cod.
civ., e la sua applicazione ad essi. Nello specifico, il datore di lavoro sosteneva di avere adempiuto correttamente al proprio obbligo di prevenzione dei rischi e di
controllo sulla osservanza delle misure predisposte, in
diversi modi: fornendo al dipendente l’elmetto di protezione (che l’autista infatti indossava al momento dell’infortunio), utilizzando un mezzo di trasporto omologato
che implicitamente garantiva la sicurezza della salita sul
tetto della cisterna attraverso un’apposita scala e, infine,
ritenendo di per sé sicura, in linea generale, la tecnica di
svuotamento adottata mediante iniezioni di azoto, diventata pericolosa solo in rapporto alle particolari condizioni di intasamento dell’oleodotto. Proprio questa ultima circostanza costituiva un fatto eccezionale, come tale
imprevedibile, assimilabile al caso fortuito, che escludeva
la responsabilità ex art. 2087 cod. civ..
PRATICA LAVORO 15/2009
La ditta ricorrente, inoltre, sosteneva che, poiché era
emerso che la pericolosa fuoriuscita di gas era derivata
dalla scorretta utilizzazione della tecnica utilizzata, la
Corte d’appello sarebbe caduta in errore laddove ha
ritenuto che da tale pericolosità derivasse uno specifico
obbligo di condotta dell’impresa, mera trasportatrice del
combustibile. Il ragionamento della sentenza impugnata
sarebbe illogico perché dalla pericolosità di una tecnica
esterna ed ignota all’impresa è dedotto un obbligo di
accertamento preventivo delle modalità di espletamento
dell’operazione ed un correlato obbligo di cautela.
La Suprema Corte respinge il ricorso, passando in rassegna i principi di diritto, già enunciati in materia.
In primo luogo, la Corte rammenta che la responsabilità
conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha
natura contrattuale, perché il contenuto del contratto
individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi
dell’art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone
l’obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.), che entra cosı̀
a far parte del sinallagma contrattuale (fra le tante, Cass.
25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 13 agosto 2008 n.
21590, Cass. 14 aprile 2008 n. 9817, Cass. 23 aprile
2008 n. 10529).
Tale responsabilità, inoltre, può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi (Cass. 18 maggio
2006 n. 11664).
I comportamenti omissivi possono consistere nella mancata osservanza di norme specifiche di legge, oppure
dettate dalla prudenza e dall’esperienza, in relazione alla
particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia
nella organizzazione del lavoro, sia nelle tecniche di prevenzione, secondo il dettato dell’art. 2087 cod. civ., che
costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche specifiche (Cass. 4 marzo 2005 n. 4723; Cass. 8 febbraio
2005 n. 2444; Cass. 22 marzo 2002 n. 4129; Cass. 20
aprile 1998 n. 4012).
Le norme specifiche fondamentali in materia sono il
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5; la prima norma
impone ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti di
rendere edotti i lavoratori dipendenti dei rischi specifici
esistenti nell’ambiente di lavoro; la seconda pone lo stesso obbligo a carico degli stessi soggetti nei confronti dei
lavoratori autonomi che siano chiamati a prestare la loro
opera, con esclusione dei rischi propri dell’attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è
incaricato di prestare.
Nel loro insieme - precisa la Corte - le due norme travalicano i limiti del binomio datore di lavoro-lavoratore
dipendente e focalizzano l’attenzione sul responsabile,
607
Giurisprudenza
Notizie
a vario titolo, del contesto lavorativo. Come già osservato da Cass. 22 marzo 2002 n. 4129, sussiste un rischio
ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il
lavoro.
I comportamenti omissivi possono consistere o nel mancato apprestamento di misure organizzative e fisiche di
sicurezza, o in mancata informazione circa i rischi della
lavorazione. In entrambi i casi, il danno può derivare non
solo da comportamenti del datore di lavoro o di suoi
dipendenti (art. 2049 cod. civ.), e comunque da fattori
rientranti nel suo dominio diretto, ma anche da comportamenti di terzi.
I comportamenti di terzi possono comprendere sia atti
criminosi (come le rapine, per le quali questa Corte ha
ripetutamente affermato la responsabilità del datore, gli
stressanti turni di lavoro - Cass. 23 maggio 2003 n. 8230
-, il mancato apprestamento di misure di protezione:
Cass. 20 aprile 1998 n. 4012; Cass. 15 giugno 1999
n. 5969 e Cass. 22 marzo 2002 n. 4129, in fattispecie
di rapimento di lavoratore italiano all’estero), sia atti lavorativi connessi con l’attività del lavoratore infortunato,
in contesti lavorativi complessi, di cui la esternalizzazione
costituisce un aspetto.
In ogni caso, afferma la Corte, l’obbligo di sicurezza si
estende a tutto l’ambiente lavorativo nel quale è chiamato ad operare il dipendente (Cass. 7 marzo 2006 n.
4840).
Le conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori
nella domanda di danno differenziale da infortunio sul
lavoro che derivano dai su riportati principi, ed in particolare dalla natura contrattuale della responsabilità, sono che esso si pone negli stessi termini che nell’art. 1218
cod. civ., sull’inadempimento delle obbligazioni (Cass.
21590/2008 cit., Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass.
24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale
materia, desumibile dall’art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell’obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere di provare il proprio adempimento, o che
l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile
(Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva: ex plurimis,
Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007
n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743).
La Suprema Corte osserva che anche la giurisprudenza
penale in termini incisivi ha egualmente stabilito un serie
di principi: il subappaltante che deve eseguire, all’interno
608
del cantiere predisposto dall’appaltatore, un’opera parziale e specialistica, ha l’onere di riscontrare ed accertare
la sicurezza dei luoghi di lavoro (Cass. Pen. 20 aprile
2006); l’esistenza di un contratto d’opera non vale a
traslare il rischio connesso all’esecuzione dei lavori e l’obbligo di tutela della sicurezza (Cass. 19 agosto 1999); il
committente è tenuto a cooperare con l’appaltatore nell’apprestamento delle misure di prevenzione, se si tratta
di misure dirette a tutelare l’incolumità dei dipendenti
del committente e di quelli dell’appaltatore (Cass. 1 marzo 2006).
La Cassazione evidenzia pure che, per la corretta applicazione dei principi che precedono alla causa sottoposta
al suo esame, soccorrono vari precedenti, le cui fattispecie presentano notevoli profili di affinità a quella odierna:
— Cass. 4 marzo 2005 n. 4723, in una fattispecie di
conducente di autocisterna infortunatosi mentre stava
provvedendo al carico dell’olio minerale nell’autobotte
presso una raffineria, secondo modalità operative correnti presso l’impresa terza, ha riconosciuto la domanda
di danno differenziale nei confronti del datore di lavoro,
affermando non ostativa la circostanza che l’infortunio si
era verificato in ambiente esterno non sottoposto alla
vigilanza e al controllo della società datrice di lavoro
dell’infortunato;
— Cass. 22 marzo 2002 n. 4129 cit. ha confermato la
sentenza di merito che aveva condannato una società
italiana operante all’estero a pagare il danno conseguente al rapimento di un suo dipendente in un Paese africano da parte di ribelli locali, ribadendo il principio che
l’art. 2087 cod. civ., impone l’adozione e il mantenimento non solo di misure di tipo igienico-sanitario o infortunistico, ma anche di misure atte a preservare i lavoratori
dalla lesione di dette integrità nell’ambiente di lavoro in
relazione ad attività anche non collegate direttamente
allo stesso, come le aggressioni conseguenti all’attività
criminosa di terzi;
— Cass. n. 21590/2008 cit. ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in fattispecie di un lavoratore
mandato dal proprio superiore gerarchico ad effettuare
la manutenzione su un macchinario di proprietà di società terza (al cui funzionamento il datore di lavoro aveva
interesse), secondo le istruzioni del libero professionista
consulente di questa diversa società;
— Cass. 7 novembre 2007 n. 23151 ha confermato la
sentenza di merito che aveva dichiarato la responsabilità
dell’impresa subappaltatrice dei lavori di copertura di un
fabbricato, per l’infortunio subito dal proprio dipendente, a seguito, della caduta dal ponteggio approntato da
dipendenti della società appaltante, su richiesta dello
stesso lavoratore;
15/2009 PRATICA LAVORO
Giurisprudenza
Notizie
— Cass. 5 dicembre 2003 n. 18603 ha affermato la
responsabilità di un’impresa produttrice di ascensori
per l’infortunio di cui era rimasto vittima un suo dipendente incaricato del montaggio di un ascensore in una
costruzione edile, causato dal fatto che l’impresa edile
competente non aveva predisposto il blocco in calcestruzzo di fermo corsa inferiore. Nella specie, è stato
enunciato il seguente principio di diritto: «L’imprenditore, nei casi di esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo, ha l’obbligo di accertare i rischi per qualsiasi motivo conseguenti all’affidamento dei lavori commissionati a soggetti terzi, al fine di rendere edotti, alla
stregua del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4, lett. b), i
propri dipendenti della sussistenza (o permanenza) di
situazioni di pericolo e al fine altresı̀ di munirli di dispositivi di sicurezza idonei a eliminare le situazioni di pericolo riscontrate, configurandosi, in caso contrario, una
responsabilità dell’imprenditore per l’infortunio subito
dal dipendente per la mancata conoscenza dei pericoli
cui è stato esposto».
Con particolare riferimento a tale decisione, la Suprema
Corte osserva che essa costituisce precedente e che applica l’obbligo di accertamento dei rischi altrui a tutti i
risvolti soggettivi, attivi e passivi, del fenomeno di esternalizzazione. La dottrina anglosassone che per prima ha
studiato il fenomeno economico dell’outsourcing (come
pure la dottrina italiana che ne ha tradotto la denominazione in esternalizzazione) lo intende come organizzazione dei fattori della produzione tra più soggetti giuridicamente distinti: l’imprenditore esternalizzante (outsourcee), anziché produrre il bene finale tutto all’interno
della propria azienda in un processo verticale, affida a
più soggetti parti della produzione o i servizi alla produzione, con vari strumenti giuridici, di vecchia data ma
con più ampio e diverso impiego, che vanno dall’appalto, al contratto d’opera, all’acquisto di beni intermedi,
etc., in ragione della rispettiva specializzazione professionale e per ridurre i costi produttivi. Nel caso esaminato
da Cass. n. 18603/2003 si trattava non di esternalizzazione in senso soggettivo (in ipotesi il produttore di
ascensori), perché è in genere il responsabile del contesto edilizio che commissiona l’installazione di un ascensore, e non viceversa; bensı̀, di esternalizzazione in senso
obiettivo, e cioè di un teatro lavorativo in cui sono presenti e interferiscono lavoratori dipendenti da più imprese, o con lavoratori autonomi, o comunque i cui rischi
lavorativi interferiscono con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti. Rileva cioè il dato obiettivo della
compresenza di più attori produttivi, che concorrono a
configurare l’ambiente lavorativo nel quale il lavoratore
PRATICA LAVORO 15/2009
dipendente viene inviato ad operare, e non il dato soggettivo dei rapporti giuridici tra i vari datori di lavoro.
In conclusione, la Corte, in ragione dei principi sopra
riportati e delle fattispecie cui sono stati applicati i principi stessi, afferma, in relazione al caso concreto, il seguente principio di diritto: «Ove lavoratori dipendenti da
più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il
risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti
o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi degli D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, artt. 4 e 5 sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., ad informarsi dei
rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli
altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti».
Tale principio - prosegue la Cassazione - costituisce pura
applicazione alle odierne modalità organizzative e produttive complesse plurisoggettive della regola enunciata
già nel 1955 dalle citate norme del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, riprodotta e specificata da tutte le leggi
successive, in particolare dal D.Lgs. 19 settembre 1994,
n. 626, art. 7, vigente al tempo dell’infortunio.
Tale obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti ne
presuppone un altro: quello di informarsi dai terzi operatori dei rischi inerenti alle lavorazioni effettuate sul
medesimo «teatro» che interferiscono con la presenza
dei propri dipendenti.
Né l’applicazione di tale principio subisce attenuazioni
per la notorietà dell’impresa presso il quale viene inviato
a lavorare il dipendente, per una presunta maggiore osservanza delle norme di prevenzione infortuni.
L’applicazione pratica alla fattispecie in esame - osserva
la Corte -, e cioè che fosse prevedibile il rischio derivante
dalla tecnica delle iniezioni di azoto, costituisce un giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, il quale lo ha
motivato in modo non censurabile. Non sussiste la illogicità denunciata (dalla pericolosità di una tecnica esterna ed ignota all’impresa è stato dedotto un obbligo di
accertamento preventivo delle modalità di espletamento
dell’operazione con correlato obbligo di cautela), perché
la sentenza impugnata individua l’inadempimento del
datore di lavoro proprio nel non aver assunto dalle due
diverse imprese, operanti nel medesimo luogo di lavoro,
complete informazioni sulla sicurezza delle operazioni di
travaso. Costituisce fatto notorio la estrema pericolosità
delle interventi inerenti al riempimento e alla vuotatura
di cisterne e di autocisterne, attestato dai frequenti gravissimi infortuni, spesso mortali, appartenenti all’informazione generale ed alla casistica giudiziaria (Cass. 4
609
Giurisprudenza
Notizie
marzo 2005 n. 4723 cit.) e da questa rilevabile (Cass. 9
settembre 2008 n. 22880).
In sostanza, la Suprema Corte respinge il ricorso assumendo che la sentenza impugnata, attenendosi ai principi sopra enunciati, ha accertato con motivazione esente da vizi che la ditta di autotrasporti non ha assolto il
proprio obbligo di sicurezza.
A margine della sentenza in commento, giova ricordare
che la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro è disciplinata dal recente D.Lgs. n. 81 del 2008.
In particolare, del rischio di «interferenze» nell’ambito di
contratti di appalto, d’opera o di somministrazione si
occupa l’art. 26, secondo e terzo comma.
La norma prevede che il datore di lavoro, e i subappaltatori, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della
stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo
dell’azienda medesima, cooperano all’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività’’ lavorativa oggetto dell’appalto. Gli
stessi datori di lavoro, inoltre, coordinano gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine
di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.
È previsto che, in tali ipotesi, una volta individuato il
pericolo e valutata l’entità del rischio per tutti i lavoratori
interessati, il datore di lavoro elabori il c.d. DUVRI, ovvero
il documento unico di valutazione del rischio da interferenze rischiose fra le attività lavorative ed i vari soggetti
che le eseguono, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze.
Il DUVRI sarà pertanto costituito da una parte descrittiva,
da una teorica e da una parte di tipo tecnico che entra
nel merito delle lavorazioni e dei dati concreti dei soggetti in esse coinvolte.
Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
Infine, viene tuttavia confermato il principio fondamentale per cui il datore di lavoro non può rispondere dei
rischi propri dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (secondo capoverso del comma 3, art.
26, cit.), con la conseguenza che il DUVRI dovrà occuparsi soltanto dell’effettivo rischio di esposizione al pericolo interferenziale dei lavoratori di tutte le aziende o
autonomi coinvolti nell’esecuzione dei lavori interni,
ma non dovrà riguardare i rischi specifici propri delle
singole parti contrattuali, né contenere cautele discen-
610
denti esclusivamente dal rischio specifico proprio dell’azienda committente, appaltatrice o del lavoratore autonomo.
In conclusione, il committente deve limitarsi ad attuare
quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere appaltate, vanno ad
incidere sui suoi dipendenti e su quelli dell’appaltatore,
mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori
d’opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità (in tal senso, Cass. pen. n. 31459/2002, la quale ha
affermato che la cooperazione non può essere intesa
come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta di
adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un’inammissibile
ingerenza del committente nell’attività propria dell’appaltatore).
15/2009 PRATICA LAVORO
Dati tabellari
Codici tributo F24
Codici in vigore al 1º marzo 2009
Si pubblicano di seguito i codici fino al tributo 5059. Si fa presente che i codici dal 6001 in poi saranno pubblicati nel
prossimo numero della rivista.
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
1001
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE
MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1002
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI
1004
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE
1012
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU INDENNITÀ PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO
1013
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI
DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO
1018
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTA SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI EROGATE IN FORMA DI CAPITALE
E/O IN FORMA DI RENDITA AI SENSI DEL D.LGS. 5
DICEMBRE 2005, N. 252, ART. 11, COMMA 6-RISOLUZIONE N. 97E DEL 11/05/2007
1019
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE DEL 4% OPERATE DAL CONDOMINIO
QUALE SOSTITUTO D’IMPOSTA A TITOLO DI ACCONTO DELL’IRPEF DOVUTA DAL PERCIPIENTE. LEGGE 27/12/2006, N. 296, ART. 1, C. 43 - RISOLUZIONE
19/E DEL 5/2/2007
1020
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE DEL 4% OPERATE ALL’ATTO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDOMINIO QUALE SOSTITUTO D’IMPOSTA A TITOLO DI ACCONTO DELL’IRES DOVUTA DAL PERCIPIENTE - LEGGE 27/12/2006,
N. 296, ART. 1, C. 43 - RISOLUZIONE N. 19/E DEL 5/2/
2007
1021
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA
1024
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI
1025
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
EMESSI DAI SOGGETTI INDICATI NELLA FONTE NORMATIVA
1028
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI
CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO
1029
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVUTI DA SOGGETTI NON
RESIDENTI
1030
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI
DIVIDENDI
1031
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CODICE
1030 E INTERESSI NON COSTITUENTI REDDITI DI
CAPITALE A SOGGETTI NON RESIDENTI
1032
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU PROVENTI DA CESSIONI A TERMINE DI
OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
PRATICA LAVORO 15/2009
611
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
1034
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE AFFERENTI L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE
PLUSVALENZE
1035
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ RITENUTE A TITOLO D’ACCONTO
1036
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI A PERSONE FISICHE
NON RESIDENTI O A SOCIETÀ ED ENTI CON SEDE
LEGALE E AMMINISTRATIVA ESTERE
1038
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA
1040
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
1045
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE
DA REGIONI PROVINCIE COMUNI ED ALTRI ENTI
PUBBLICI
1046
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA
1047
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU PREMI PER GIUOCHI DI ABILITÀ IN
SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI E IN ALTRE MANIFESTAZIONI
1048
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI
1050
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO
DI ASSICURAZIONI SULLA VITA
1051
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI
DALL’UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE
1052
D
Erario
00MM
AAAA
INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE
1053
D
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI
ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ART. 2 DL 27/05/2008, N. 93
1058
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU PLUSVALENZE CESSIONI A TERMINE
VALUTE ESTERE
1100
D
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
1102
E
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA
PARTE DEGLI INTERMEDIARI
1103
E
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE
PATRIMONIALE
1104
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE
FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV
1105
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO FONDI ESTERI
SOGGETTI RESIDENTI AUTORIZZATI ITALIA
1106
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DI GESTIONE
FONDI MOBILIARI CHIUSI
1107
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE VENDITA BENI
IMMOBILI E TERRENI EDIFICABILI L.266/2005, ART.1
COMMA 496
1108
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI
612
15/2009 PRATICA LAVORO
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
1109
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIARI
1110
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI
1120
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES E DELL’IRAP, RELATIVA ALLE SIIQ ED ALLE SIINQ, AI SENSI DELLA
LEGGE 27-12-2006, N. 296, ART. 1, COMMA 126.
RISOLUZIONE N.37/E DEL 7/2/2008
1121
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IMPOSTA SUL REDDITO
E DELL’IRAP SUI CONFERIMENTI IN SIIQ, SIINQ E
FONDI IMMOBILIARI, AI SENSI DELLA LEGGE 27-122006, ART. 1, COMMA 137 E 140. RISOLUZIONE N.
37/E DEL 7/2/2008
1122
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L’ELEMINAZIONE DEL
VINCOLO DI DISPONIBILITÀ GRAVANTE SULLE RISERVE IN SOSPENSIONE - ART. 1, COMMA 34, LEGGE N. 244/2007
1123
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL RECUPERO A TASSAZIONE DELL’ECCEDENZA DEDOTTA AI SENSI DELL’ART. 109, COMMA 4, LETT B) DEL TUIR - ART. 1,
COMMA 48, LEGGE N. 244/2007
1124
D
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE
1125
E
Erario
0000
AAAA
IMPO. SOSTIT. PER RIALLINEAM. DIFF. VALORI CIV. E
FISC. ELEM. PATRIM SOC. ADERENTI AL CONSOL.
NAZ., AL CONSOLID MOND. E REG. TRASP. FISCARTT 128,141,115,C. 11 TUIR- ART. 1, COMMA 49LEGGE 244/07
1126
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEI
MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI IN BILANCIO ALLE
IMMOBILIZZ. MATER. E IMMATER. A SEGUITO DI
SCISSIONE, FUSIONE E CONFERIM. DI AZIENDE AI
SENSI ARTT. 172,173 E 176 DEL TUIR- ART 1. COMMI
46 E 47- LEGGE 244/07
1127
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L’ESTROMISSIONE DEGLI
IMMOBILI STRUMENTALI DALL’IMPRESA INDIVIDUALE- ART. 1, COMMA 37, LEGGE 244/2007
1130
E
Erario
0000
AAAA
ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE
SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO
1131
E
Erario
0000
AAAA
ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO
ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UNICO
PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE
1239
D
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI
E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
1241
D
Erario
00T3
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DEI TITOLI
OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI E
ATTRIBUITA AGLI STESSI
1242
D
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI
CAPITALE DI FONTE ESTERA
1243
D
Erario
00MM
AAAA
PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA DI IMPOSTA
CORRISPOSTI DA ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI
1245
D
Erario
00MM
AAAA
PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI
FINANZIAMENTI
PRATICA LAVORO 15/2009
613
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
1250
E
Erario
00MM
AAAA
ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE
RAPPORTO
1301
D
Erario
00MM
AAAA
RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ
AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA
E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
1302
D
Erario
00MM
AAAA
EMOLUMENTI ARRETRATI SICILIA SARDEGNA E
VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI DALLE REGIONI
1304
E
Erario
0000
AAAA
ECCEDENZE DI RITENUTE EFFETTUATE DA SOSTITUTI
D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA
SARDEGNA O VALLE D’AOSTA DI COMPETENZA
ESCLUSIVA ERARIALE
1305
D
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE
ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO
DIPENDENTE VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA
E VALLE D’AOSTA E MATURATI
FUORI DALLE PREDETTE REGIONI - ART. 2
D.L. 27/05/2008, N. 93
1312
D
Erario
00MM
AAAA
INDENNITÀ PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI
FUORI REGIONE
1328
D
Erario
00MM
AAAA
INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA
BANCHE CON DOMICILIO FISCALE IN VAL D’AOSTA
A CORRENTISTI DI SPORTELLI OPERANTI FUORI REGIONE
1452
D
Erario
0000
AAAA
CHIUSURA LITE FISCALE PENDENTE
1601
D
Erario
00MM
AAAA
RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN
SICILIA
1602
D
Erario
00MM
AAAA
EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA
1604
D
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI
ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE,
MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE ART. 2 D.L. 27/05/2008, N. 93
1612
D
Erario
00MM
AAAA
INDENNITÀ PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SICILIA
1613
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI
DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA
1614
E
Erario
0000
AAAA
ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA
1650
E
Erario
0000
AAAA
RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL’ARTICOLO
44, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE
2007, N. 159, CONVERTITO NELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222
1663
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
SOCIETA NON OPERATIVE
1664
E
Erario
00MM
AAAA
RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
DELLE SOMME EROGATE A TITOLO DI BONUS
STRAORDINARIO 2009 ALLE FAMIGLIE, DI CUI ALL’ART. 1, D.L. N. 185/2008
614
15/2009 PRATICA LAVORO
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
1665
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA
CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO
1666
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E
DELL’IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SOCIETÀ NON OPERATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONEART. 1, COMMA 112, LEGGE 27/12/2006, N. 296 RISOLUZIONE N. 23 DEL O7/02/07
1667
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E
DELL’IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SOCIETÀ NON OPERATIVE TRASFORMATE IN SOCIETÀ
SEMPLICI- ART. 1, COMMA 112, LEGGE 27/12/2006,
N. 296 - RISOLUZIONE N. 23 DEL 07/02/2007
1668
D
Erario
0000
0000
INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI
1670
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI
CONGUAGLIO
1672
D
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
1673
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ESTROMISSIONE BENI
IMMOBILI STRUMENTALI DELL’IMPRESA INDIVIDUALE
1675
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FONDI IN SOSPENSIONE
DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI
CONGUAGLIO
1676
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA
1677
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA
DEI BENI AI SOCI
1678
E
Erario
0000
AAAA
ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE
1680
E
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN
DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
1681
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI
VITA ISCRITTE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO - ACCONTO
1682
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI
VITA ISCRITTE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO - SALDO
1685
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1686
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1687
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA
REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO
RATEALE
1688
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA
REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
1689
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA
REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1690
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA
REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE
PRATICA LAVORO 15/2009
615
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
1691
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA
REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE
1692
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA
REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA
SOLUZIONE
1693
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO
PAGAMENTO RATEALE
1694
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO
UNICA SOLUZIONE
1705
E
Erario
00MM
AAAA
RITENUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO
1706
E
Erario
00MM
AAAA
RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI
RESIDENTI
1707
E
Erario
00MM
AAAA
RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI
NON RESIDENTI
1708
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF DELL’IRPEG E
DELL’IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO
1709
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME
PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI
1710
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL’ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER DEL TU
IMPOSTE SUI REDDITI
1711
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL’ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUIES DEL TU
IMPOSTE SUI REDDITI
1712
D
Erario
00MM
AAAA
ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI
DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA
1713
E
Erario
00MM
AAAA
SALDO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI
DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA
1714
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI
DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO VERSATA DAL SOGGETTO PERCETTORE
IN DICHIARAZIONE
1801
E
Erario
0000
AAAA
SOMME VERSATE PER IL RIMPATRIO E O LA REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO
1803
D
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LORO
REDDITI DI LAVORO EMERSI
1805
D
Erario
NNRR
AAAA
CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E
PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATORI PER L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE PRESTATO IN
ANNI PREGRESSI
616
15/2009 PRATICA LAVORO
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
1806
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E
DELL’IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI
1807
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA
1808
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI
1809
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA
1810
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI
DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE
1811
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTIT.RIVALUT.NE BENI IMPRESA E PARTECIP.- L. 266/2005, ART. 1, CO. 469
1812
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUT. SULLA RIVALUT.NE AREE FABBRICABILI - L.266/05, ART.1, CO 473
1813
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTIT. RELATIVA AL SALDO DI RIVALUTAZIONE - L.266/05, ART. 1, CO 472
1814
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA PATRIMONIALE SUI FONDI IMMOBILIARI A
RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA E FAMILIARI - ARTICOLO 82, COMMA 17, DECRETO LEGGE 25/06/
2008, N. 112
1815
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE
DELLE RIMANENZE FINALI DI CUI ALL’ART. 81, C. 21,
DECRETO LEGGE 25/06/2008, N. 112- RISOLUZIONE
N. 63/E DEL 12/03/2009
1901
D
Erario
00MM
AAAA
RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA
AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA
1902
D
Erario
00MM
AAAA
EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA
1904
D
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI
ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE,
MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 2 D.L. 27/05/2008, N. 93
1905
D
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI
ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE,
MATURATI IN VALLE D’AOSTA E VERSATA FUORI
REGIONE - ART. 2 D.L. 27/05/2008, N. 93
1912
D
Erario
00MM
AAAA
INDENNITÀ PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SARDEGNA
1913
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI
DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN
SARDEGNA
1914
D
Erario
00MM
AAAA
INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA
1916
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI
DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN
VALLE D’AOSTA
PRATICA LAVORO 15/2009
617
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
1920
D
Erario
00MM
AAAA
RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN
VALLE D’AOSTA
1921
D
Erario
00MM
AAAA
EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA
1928
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI
CORRISPOSTI DA SPORTELLI DI BANCHE OPERANTI
NELLA VALLE D’AOSTA AI CORRENTISTI
1962
E
Erario
0000
AAAA
ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA
1963
E
Erario
0000
AAAA
ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA
1964
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO SU UTILI DISTRIBUITI AD ENTI NON COMMERCIALI DA SOCIETÀ DI
FONTE ITALIANA ED ESTERA
1989
D
Erario
0000
AAAA
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRPEF - ART. 13
D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/
05/2007
1990
D
Erario
0000
AAAA
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES - ART. 13 D.LGS.
N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007
1991
D
Erario
0000
AAAA
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA - ART. 13 D.LGS.
N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007
1992
D
Erario
00MM
AAAA
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N.
109E DEL 22/05/2007
1993
D
Regione
0000
AAAA
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRAP - ART. 13
D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/
05/2007
1994
D
Regione
0000
AAAA
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/
1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007
1998
D
Enti locali (**)
0000
AAAA
INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO-ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-AUTOTASSAZIONE-ART.13 DLGS.
472 DEL 18/12/1997 - RIS. N. 368/E DEL 12.12 2007
2001
D
Erario
NNRR
AAAA
IRES - ACCONTO PRIMA RATA
2002
D
Erario
0000
AAAA
IRES - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN
UNICA SOLUZIONE
2003
E
Erario
NNRR
AAAA
IRES - SALDO
2021
D
Erario
0000
AAAA
SOMME DEL 20% PER FUSIONI O SCISSIONI SOCIETARIE
2024
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEG DOVUTA DALLE
SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARE CHIUSI
2100
E
Erario
NNRR
AAAA
IRPEG SALDO
2101
D
Erario
NNRR
AAAA
MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO
2112
D
Erario
NNRR
AAAA
IRPEG ACCONTO PRIMA RATA
2113
D
Erario
0000
AAAA
IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN
UNICA SOLUZIONE
2114
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE
ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEG - SALDO
618
15/2009 PRATICA LAVORO
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
2115
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE
ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEG - PRIMO ACCONTO
2116
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE
ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEG - SECONDO ACCONTO
2117
E
Erario
0000
AAAA
ADEGUAMENTO, AI FINI IRPEG, DEI RICAVI O COMPENSI AI PARAMETRI O AGLI STUDI DI SETTORE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 33, COMMA 5, DEL DECRETO
LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
2118
D
Erario
0000
AAAA
SOGGETTI DIVERSI DA PERS. FISICHE-MAGG. 3%ADEG.STUDI SETTORE DPR N.195/99
2120
R
Erario
0000
AAAA
IRES-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO
D’IMPOSTA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, D.L.
N. 185 DEL 29/11/2008- RISOLUZIONE N. 476 DEL
09/12/2008
2415
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL’IMPRESA
SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI
2691
D
Erario
0000
AAAA
TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI
PASSIVI DELL’IRPEG
2724
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE
2726
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI
BENI ISCRITTI IN BILANCIO
2727
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEG E DELL’IRAP SUI
MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI
2728
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE A FAVORE DEI
CAF
2729
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEG E DELL’IRAP SUI
FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RISCHI BANCARI
GENERALI
3000
E
Erario
0000
AAAA
ILOR PERSONE GIURIDICHE
3010
E
Erario
00T2
AAAA
CONTRIBUTO BIENNALE ED EVENTUALI MAGGIORAZIONI E INTERESSI - ART. 8 D.L. CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N. 1577/1947
3011
E
Erario
00T2
AAAA
MAGGIORAZIONE 10% E INTERESSI DOVUTI DALLE
COOPERATIVE EDILIZIE - ART.20 L. N. 59/1992
3012
E
Erario
00T2
AAAA
QUOTA DEL 3% DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E INTERESSI - ART. 11, C. 4 E 6, L. N. 59/1992
3013
E
Erario
00T2
AAAA
RESIDUI DEL PATRIMONIO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE E INTERESSI - ART.11, C. 5 E
6, L. N. 59/1992
3014
E
Erario
00T2
AAAA
SANZIONI RELATIVE AI CODICI TRIBUTO 3010, 3011,
3012, 3013
3021
D
Erario
0000
AAAA
SANZ.PEC.AMM. PER IL CONTRASTO DELLA CONTRAF.-ART.1,C.7,D.L.14.03.05, N.35
3300
E
Erario
0000
AAAA
ILOR SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI
3331
D
Erario
0000
AAAA
ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA SICILIA IMPIANTI FUORI DELLA REGIONE
3350
E
Erario
0000
AAAA
ILOR PERSONE FISICHE
PRATICA LAVORO 15/2009
619
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
3631
D
Erario
0000
AAAA
ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI SICILIA
3731
D
Erario
0000
AAAA
ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA
3800
E
Regione
NNRR
AAAA
IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
SALDO
3801
E
Regione
NNRR
AAAA
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
3802
E
Regione
00MM
AAAA
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D’IMPOSTA
3803
E
Regione
00MM
AAAA
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA
DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE
3805
D
Regione
0000
0000
INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI
3812
D
Regione
NNRR
AAAA
IRAP ACCONTO PRIMA RATA
3813
D
Regione
0000
AAAA
IRAP ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN
UNICA SOLUZIONE
3814
E
Regione
0000
AAAA
ADEGUAMENTO AI FINI DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DEI RICAVI O COMPENSI AI PARAMETRI O AGLI STUDI DI SETTORE, AI SENSI DELL’ART.
33, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE
2003, N. 269
3815
D
Regione
00MM
AAAA
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF SOSTITUTO
D’IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO
3837
E
Regione
NNRR
AAAA
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF OGGETTO DI
SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI
3839
E
Regione
NNRR
AAAA
IRAP OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI
ECCEZIONALI
3840
E
Regione
00MM
AAAA
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA
DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI
3841
E
Enti locali
00MM
AAAA
ADDIZIONALE ALL’IRPEF ENTI LOCALI TRATTENUTA
DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI
3843
D
Enti locali (**)
NNRR
AAAA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-AUTOTASSAZIONE-ACCONTO (RIS. N. 368 /E DEL 12/12/2007)
3844
E
Enti locali (**)
NNRR
AAAA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - AUTOTASSAZIONE - SALDO - RISOLUZIONE N. 368/E DEL 12/12/
2007
3845
D
Enti locali (**)
00MM
AAAA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA
DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA -MOD. 730- ACCONTO
- RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007
3846
E
Enti locali (**)
00MM
AAAA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA
DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA -MOD. 730- SALDO RIS.
N. 368/E DEL 12/12/2007
3847
D
Enti locali (**)
00MM
AAAA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA
DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA- ACCONTO - RIS. N.
368/E DEL 12/12/2007
3848
E
Enti locali (**)
00MM
AAAA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA
DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA - SALDO - RIS. N. 368/E
DEL 12/12/2007
620
15/2009 PRATICA LAVORO
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
3849
E
Enti locali (**)
00MM
AAAA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF OGGETTO DI
SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALIRIS. N. 368/E DEL 12/12/2007
3850
E
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
DIRITTO CAMERALE
3851
D
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO
DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE
3852
D
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO
DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE
3854
E
Enti locali (**)
00MM
AAAA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA
DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE D’IMPOSTA A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI
(RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007)
3855
D
Enti locali (**)
0000
AAAA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-ADEGUAMENTO DEI RICAVI O COMPENSI AI PARAMETRI O STUDI
DI SETTORE, AI SENSI DELL’ART. 33,C.5, DL . N. 269
DEL 30/09/2003 ( RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007)
3857
D
Enti locali (**)
NNRR
AAAA
INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO- AUTOTASSAZIONE- ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (RIS.
N. 368/E DEL 12/12/2007)
3858
D
Regione
00MM
AAAA
IRAP - VERSAMENTO MENSILE - ART. 10 BIS, COMMA 1, DLGS. 446/97
3859
R
Regione
0000
AAAA
IRAP - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO
D’IMPOSTA, AI SENSI DELL’ART. 10, C. 2, DL N. 185
DEL 29/11/2008 - RISOLUZIONE N. 476 DEL 09/12/
2008
3863
E
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA
3864
D
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA. SANZIONI PER
OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO
3865
D
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA. INTERESSI PER
OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO
3866
E
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI
COMMERCIO DI FERMO
3867
D
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
DIRITTO ANNUALE DOVUTO CAMERA COMMERCIO
FERMO. SANZIONI OMESSO-TARDIVO VERSAMENTO
3868
D
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
DIRITTO ANNUALE DOVUTO CAMERA COMMERCIO
FERMO. INTERESSI OMESSO-TARDIVO VERSAMENTO
3869
D
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE - RIS. 49/E DEL 24/2/2009
3870
D
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E
BRIANZA - RIS. 49/E DEL 24/2/2009
3871
D
Enti locali-Camere
di commercio (*)
0000
AAAA
RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERMO - RIS.
49/E DEL 24/2/2009
3887
E
Regione
0000
AAAA
CREDITO D’IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL
COMMERCIO
PRATICA LAVORO 15/2009
621
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
3888
E (C)
Regione
0000
AAAA
INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE
3889
E (C)
Regione
0000
AAAA
AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA PER LE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
3890
E (C)
Regione
0000
AAAA
AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE PER LE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME
3891
E
Erario
0000
AAAA
ART. 8, LEGGE 388/2000 - CREDITO D’IMPOSTA PER
INVESTIMENTI NELLA REGIONE CAMPANIA A VALERE SULLE RISORSE REGIONALI 2006
3892
D
Erario
0000
AAAA
ART. 8, LEGGE 388/2000 - SANZIONE PER RAVVEDIMENTO SU RESTITUZIONE DELL’INDEBITO UTILIZZO
DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA
REGIONE CAMPANIA A VALERE SULLE RISORSE REGIONALI 2006
3911
D
Erario
0000
AAAA
SANZIONE PECUNIARIA AGGIUNTIVA-ART.1, C.
37,LETT.B,N.2, LEGGE N.308/2004
4001
E
Erario
NNRR
AAAA
IRPEF SALDO
4002
D
Erario
NNRR
AAAA
MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERMINAZIONE DEL
REDDITO AGEVOLATO
4006
D
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELL’ILOR SULLE
PLUSVALENZE INDICATE ANALITICAMENTE IN DICHIARAZIONE
4025
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF PER LE NUOVE
INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
4026
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF PER I SOGGETTI
CHE SI AVVALGONO DEL REGIME AGEVOLATO
DELLE ATTIVITÀ MARGINALI
4033
D
Erario
NNRR
AAAA
IRPEF ACCONTO PRIMA RATA
4034
D
Erario
0000
AAAA
IRPEF ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN
UNICA SOLUZIONE
4057
E
Erario
NNRR
AAAA
IRPEF AMMONTARE AGEVOLATO REDDITI D’IMPRESA PERSONE FISISICHE E SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE
4200
D
Erario
NNRR
AAAA
ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA
4201
D
Erario
00MM
AAAA
ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTITUTO
D’IMPOSTA.
4330
D
Erario
00MM
AAAA
IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO
D’IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA.
IMPIANTI FUORI REGIONE
4331
E
Erario
00MM
AAAA
IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE
4357
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
4358
D
Erario
0000
AAAA
SANATORIA FISCALE PER REDDITI DI PENSIONI
ESTERE
4630
D
Erario
00MM
AAAA
IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI
IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA
622
15/2009 PRATICA LAVORO
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
4631
E
Erario
00MM
AAAA
IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI
IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA
4691
D
Erario
0000
AAAA
TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI
PASSIVI DELL’IRPEF
4720
D
Erario
0000
AAAA
MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA PER DOMANDA DI
ESONERO CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RESPINTA E RELATIVI INTERESSI
4722
E
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE
ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEF - SALDO
4723
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE
ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEF - PRIMO ACCONTO
4724
D
Erario
0000
AAAA
IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE
ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEF - SECONDO ACCONTO
4725
E
Erario
0000
AAAA
ADEGUAMENTO, AI FINI IRPEF, DEI RICAVI O COMPENSI AI PARAMETRI O AGLI STUDI DI SETTORE AI
SENSI DELL’ARTICOLO 33, COMMA 5, DEL DECRETO
LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269
4726
D
Erario
0000
AAAA
PERSONE FISICHE-MAGG. 3% ADEG.STUDI SETT.ART.2,C. 2-BIS, DPR N.195/99
4730
D
Erario
00MM
AAAA
IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO
D’IMPOSTA
4731
E
Erario
00MM
AAAA
IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA
4930
D
Erario
00MM
AAAA
IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI
IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE
D’AOSTA
4931
E
Erario
00MM
AAAA
IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE
D’AOSTA
4932
E
Erario
00MM
AAAA
IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA
4933
D
Erario
00MM
AAAA
IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO
D’IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA
4996
E
Erario
0000
AAAA
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA
AUTOTASSAZIONE
4999
D
Erario
0000
AAAA
REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZIONE IRPEF DOVUTA
SULLE INDENNITÀ DI TRASFERTA DEGLI UFFICIALI
5001
E
Erario
NNRR
AAAA
IVA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI
ECCEZIONALI
5002
E
Erario
NNRR
AAAA
IRPEF OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI
EVENTI ECCEZIONALI
5003
E
Erario
NNRR
AAAA
IRPEG OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI
EVENTI ECCEZIONALI
5004
E
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE A
CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI
5005
E
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE ALLA FONTE PER IMPIANTI IN SICILIA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI
PRATICA LAVORO 15/2009
623
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
5006
E
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE ALLA FONTE PER IMPIANTI IN SARDEGNA
OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI
ECCEZIONALI
5007
E
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE ALLA FONTE PER IMPIANTI IN VALLE
D’AOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI
EVENTI ECCEZIONALI
5008
E
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE ALLA FONTE IN SICILIA, SARDEGNA E
VALLE D’AOSTA PER IMPIANTI FUORI REGIONE OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI
5009
E
Erario
00MM
AAAA
ACCONTO IRPEF SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA OGGETTO DI SOSPENSIONE A
CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RM DEL
MODELLO DI DICHIARAZIONE)
5010
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA DOVUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DA
DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RM DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE)
5011
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CAPITALE DI
FONTE ESTERA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA
DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RM DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE)
5012
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI
OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI
ECCEZIONALI (QUADRO RM DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE)
5013
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE INDICATE IN DICHIARAZIONE OGGETTO DI SOSPENSIONE
A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RT DEL
MODELLO DI DICHIARAZIONE)
5014
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA
CESSIONE DI PARTECIPAZIONI OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI
(QUADRO RT DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE)
5015
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA DOVUTA SUL REDDITO ASSOGGETTABILE
AD ALIQUOTA RIDOTTA DIT OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO
RJ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE)
5016
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTE SOSTITUTIVE SU PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DA CONFERMENTI A
FAVORE DI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF)
OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI
ECCEZIONALI (QUADRO RQ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE)
5017
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI
BENI DI I MPRESA OGGETTO DI SOSPENSIONE A
CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RY DEL
MODELLO DI DICHIARAZIONE)
5018
E
Erario
NNRR
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEG E DELL’IRAP SUI
MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI
OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI
ECCEZIONALI (QUADRO RY DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE)
624
15/2009 PRATICA LAVORO
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
5019
E
Erario
00MM
AAAA
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI
DALLE RIVALUTAZIONI DEL TFR DOVUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE A
CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI
5020
D
Erario
NNRR
AAAA
ALTRI TRIBUTI OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA
DI EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990
5021
D
Erario
NNRR
AAAA
IVA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI
ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990
5022
D
Erario
NNRR
AAAA
IRPEF OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI
EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE
1990
5023
D
Erario
NNRR
AAAA
IRPEG OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI
EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE
1990
5024
D
Erario
00MM
AAAA
RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE A
CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16
DICEMBRE 1990
5025
D
Erario
NNRR
AAAA
ILOR OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI
ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990
5046
D
Erario
0000
AAAA
RESTITUZIONE/ RECUPERO DEGLI INCENTIVI PER LA
PARTECIPAZIONE ESPOSITIVA DI PRODOTTI IN FIERE
ALL’ESTERO - ART. 1, C. 1, L.B), DL 269/2003.
5047
D
Erario
0000
AAAA
INTERESSI DOVUTI SULLA RESTITUZIONE/RECUPERO
DEGLI INCENTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ESPOSITIVA DI PRODOTTI IN FIERE ALL’ESTERO - ART. 1, C. 1,
L. B., DL 269/2003.
5048
D
Erario
0000
AAAA
RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI PER INVESTIMENTI NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI NEL 2002 - ART 5 - SEXIES DL 282/2002
5049
D
Erario
0000
AAAA
INTERESSI DOVUTI RESTITUZIONE /RECUPERO DEGLI
INCENTIVI PER INVESTIMENTI NEI COMUNI COLPITI
DA EVENTI CALAMITOSI NEL 2002
5050
D
Erario
0000
AAAA
RECUP. AGEVOL. FISCALI SPA PPM AI SENSI ART. 22,
L 142/90 - CAPITALE
5051
D
Erario
0000
AAAA
RECUP. AGEVOL. FISCALI SPA PPM AI SENSI ART. 22
L. 142/90 - INTERESSI
5052
D
Erario
0000
AAAA
RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI FISCALI A
FAVORE DI SOCIETÀ LE CUI AZIONI SONO AMMESSE
ALLA QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI UNO STATO MEMBRO UE- CAPITALE- (DEC.
CE C 591 DEL 16/03/2005)
5053
D
Erario
0000
AAAA
RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI FISCALI A
FAVORE DI SOCIETÀ LE CUI AZIONI SONO AMMESSE
ALLA QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI UNO STATO MEMBRO UE - INTERESSI- (DEC.
CE C 591 DEL 16/03/2005)
5054
D
Erario
0000
AAAA
RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI FISCALI A
FAVORE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEI VALORI MOBILIARI (OICVM), SPECIALIZZATI
IN SOCIETÀ QUOTATE DI PICCOLA E MEDIA CAPITALIZZAZIONE - CAPITALE - (DECISIONE CE C 3302
DEL 06/09/2005)
PRATICA LAVORO 15/2009
625
Dati tabellari
Modalità
Tributo di utilizzo
(1)
Riferimento tributo
Tipo di
tributo
Rateazione/
regione/
prov. (2)
Anno di
riferimento (3)
Descrizione
5055
D
Erario
0000
AAAA
RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI FISCALI A
FAVORE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEI VALORI MOBILIARI (OICVM), SPECIALIZZATI
IN SOCIETÀ QUOTATE DI PICCOLA E MEDIA CAPITALIZZAZIONE - INTERESSI - (DECISIONE CE C 3302
DEL 06/09/2005)
5056
D
Erario
0000
AAAA
RESTITUZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL’AIUTO CONCESSO MEDIANTE L’APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DI
CUI ALL’ART, 2, C. 26, L.350/2003, AI SENSI DELL’ART. 83, C. 28 OCTIES, D.L. 112/2008 - CAPITALE RIS. N. 359/E DEL 25/09/08
5057
D
Erario
0000
AAAA
RESTITUZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL’AIUTO CONCESSO MEDIANTE L’APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DI
CUI ALL’ART.2, C. 26, L. 350/2003, AI SENSI DELL’ART. 83, C. 28 OCTIES, D.L. N. 112/08- INTERESSI RIS. N. 359/E DEL 25/09/08
5058
D
Erario
0000
AAAA
RECUPERO,AI SENSI ART. 24 DL 185/08, AIUTI DI
STATO EQUIVALENTI ALLE IMPOSTE NON CORRISPOSTE IN CONSEGUENZA DELLE ESENZIONI FISCALI
ACCERTATE IN CAPO ALLE S.P.A. A PARTECIP.
PUBBL. MAGG. COSTIT AI SENSI DELL’ART. 22,L. 8/6/
90,N. 142-CAPITALE -
5059
D
Erario
0000
AAAA
RECUPERO,AI SENSI ART. 24 DL 185/08, AIUTI DI
STATO EQUIVALENTI ALLE IMPOSTE NON CORRISPOSTE IN CONSEGUENZA DELLE ESENZIONI FISCALI
ACCERTATE IN CAPO ALLE S.P.A. A PARTECIP.PUBBL. MAGG. COSTIT AI SENSI DELL’ART. 22, L.8/6/
90, N. 142-INTERESSI
NOTE
(1) L’indicazione del termine «D» nella colonna MODALITÀ DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per il
versamento di imposte a debito.
L’indicazione del termine «R» nella colonna MODALITÀ DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per fruire di
importi a credito.
L’indicazione del termine «E» nella colonna MODALITÀ DI UTILIZZO sta a significare che il tributo può essere utilizzato sia per il
versamento di imposte a debito che per fruire di importi a credito.
La presenza del termine «(C)» nella colonna MODALITÀ DI UTILIZZO sta a significare che il tributo è utilizzabile solo presso il Concessionario della riscossione competente in ragione del proprio domicilio fiscale.
(2) Nella colonna RATEAZIONE/REGIONE/PROV., gli zeri iniziali possono non essere indicati; ‘‘NNRR’’ indicano rispettivamente la rata
oggetto di pagamento ed il numero di rate complessivo; ‘‘T0’’, ‘‘T1’’, ‘‘T2’’ e ‘‘T3’’ rappresentano la territorialità competente per il
tributo da referenziare con i codici disponibili sulle rispettive tabelle T0 - Tabella Regioni e Provincie autonome, T1 - Tabella Enti locali, T3
- Tabella degli enti territoriali emittenti prestiti obbligazionari. T2 rappresenta la sigla della provincia da referenziare per il tributo.
(3) Nella colonna ANNO DI RIFERIMENTO, ’AAAÀ richiede l’indicazione dell’anno cui si riferisce il versamento, ‘‘0000’’ non richiede
l’indicazione dell’anno.
La presenza del carattere «(§)» a lato del formalismo ’AAAÀ sta a significare che l’anno da indicare è quello nel quale si effettua la
compensazione del credito.
626
15/2009 PRATICA LAVORO