Pratica Lavoro
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Pratica Lavoro In questo numero Normativa Assicurazione per gli sportivi dilettanti: proroga del termine D.P.C.M. 27 febbraio 2009 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Portatori di handicap - Estensione del congedo Inps - Circ. n. 41 del 16 marzo 2009 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 Applicazione del massimale contributivo: chiarimenti Inps - Circ. n. 42 del 17 marzo 2009 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 Lavoratori extracomunitari - Ripartizione quote e attivazione flussi 2008 Min. interno - Circ. n. 1380 del 19 marzo 2009; Min. lavoro - Circ. n. 7 del 19 marzo 2009 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 Ravvedimento operoso - Chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate Ag. Entrate - Circ. n. 10/E del 19 marzo 2009 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Trasferimento d’azienda e benefici contributivi Min. lavoro - Interpello n. 18 del 20 marzo 2009 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 Orario di lavoro: chiarimenti del Ministero Min. lavoro - Interpelli nn. 20, 22, 27, 29 del 20 marzo 2009 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 Brevi dall’Unione europea Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Adempimenti dal 25 aprile al 9 maggio 2009 Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contrattazione 589 Cinematografi - Esercizi Accordo 17 marzo 2009 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 Università Ccnl 12 marzo 2009 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Scadenze contrattuali Maggio 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRATICA LAVORO 15/2009 597 571 Pratica Lavoro In questo numero Giurisprudenza Missione del dipendente pubblico: il tempo di viaggio non rientra nell’orario di lavoro Cass. n. 29836 del 19 dicembre 2008 Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Gli obblighi di sicurezza per imprese agenti nel medesimo «teatro lavorativo» Cass. n. 45 del 7 gennaio 2009 Dati tabellari Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 Codici tributo F24 Codici in vigore al 1º marzo 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611 PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Donatella Treu Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Anna M. 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La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MID. L’elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all’Ufficio MID presso la sede della società. I Suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs., Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Ufficio MID, Milanofiori, Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (Mi). Prezzo copia: Euro 5,00 15/2009 PRATICA LAVORO Normativa Notizie Assicurazione per gli sportivi dilettanti: proroga del termine D.P.C.M. 27 febbraio 2009 In attuazione dell’art. 51, comma 2-bis della legge n. 289/ 2002, con il D.P.C.M. 16 aprile 2008 sono state determinate le nuove modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l’entità delle prestazioni ed i relativi premi assicurativi. L’art. 18 del decreto 16 aprile 2008 ha dettato una disci- plina transitoria secondo la quale i soggetti obbligati devono adeguare i rapporti assicurativi in essere alle disposizioni introdotte dal provvedimento entro il 31 marzo 2009. Con D.P.C.M. datato 27 febbraio 2009, pubblicato nella G.U. n. 66 del 20 marzo 2009, il predetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2009. Portatori di handicap - Estensione del congedo Inps - Circ. 16 marzo 2009, n. 41 Ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, ai familiari di soggetti con handicap in situazione di gravità che abbiano diritto a fruire dei benefici di cui alla legge n. 104/ 1992, spettano, alternativamente, entro sessanta giorni dalla richiesta, congedi «straordinari» per la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa. A seguito della sentenza n. 19/2009, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, nella parte in cui non prevede per il figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, il diritto a fruire del congedo ivi indicato in assenza di altri soggetti idonei a prendersene cura, l’Inps, con la circolare 16 marzo 2009, n. 41, ha fornito indicazioni in ordine ai soggetti aventi diritto a fruire del predetto congedo. In particolare, alla luce della richiamata sentenza hanno titolo a fruire del congedo in argomento, i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità: a) coniuge della persona gravemente disabile qualora convivente con la stessa; b) genitori, naturali o adottivi e affidatari, del portatore di handicap grave nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni: il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge; PRATICA LAVORO 15/2009 il coniuge del figlio non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il coniuge del figlio abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame; c) fratelli o sorelle - alternativamente - conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, in caso si verifichino le seguenti due condizioni: 1) il fratello portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni: il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame; 2) entrambi i genitori siano deceduti o totalmente inabili; d) figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave, in caso si verifichino le seguenti quattro condizioni: 1) il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni: 573 Normativa Notizie il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame; 2) entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili; 3) il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni: tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi; i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo; 4) il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni: il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo; il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame. Applicazione del massimale contributivo: chiarimenti Inps - Circ. 17 marzo 2009, n. 42 L’Inps con circolare 17 marzo 2009, n. 42, nel fornire chiarimenti in merito all’applicazione del massimale contributivo di cui all’art. 2, comma 18, L. n. 335/1995, dichiara che tale massimale non si applica a quei lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che abbiano acquisito, su domanda, anzianità contributiva precedente al 1º gennaio 1996. Ciò vale in via generale per la contribuzione versata anteriormente alla suindicata data in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria, anche se diversa da quella di iscrizione al 1º gennaio 1996. Pertanto, a decorrere da tale data, per i lavoratori in esame, la contribuzione pensionistica deve essere calcolata sull’intera retribuzione di riferimento senza cioè applicare massimale contributivo. Più precisamente, si è posto il problema di quei soggetti che possono vantare periodi contributivi anteriori al 1º gennaio 1996 e che, azionando la relativa domanda, possano acquisire anzianità assicurative derivanti da accrediti figurativi o riscatti dopo che nei loro confronti sia stato applicato il massimale. Ebbene, in tali casi, proprio per poter garantire un adempimento corretto degli obblighi contributivi, i lavoratori in questione devono dare tempestiva comunicazione al proprio datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda di riscatto o accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente fornendo copia della ricevuta attestante la presentazione della relativa domanda, in modo tale che essi non siano più soggetti all’applicazione 574 del massimale a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Nell’ipotesi di riscatto l’interessato acquisisce la qualità di «vecchio iscritto» alle gestioni pensionistiche obbligatorie solo se adempie al relativo onere economico (pagamento di almeno una rata); diversamente, qualora ciò non avvenga, il lavoratore torna ad essere considerato «nuovo iscritto» e, quindi, soggetto, ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica, all’applicazione del massimale contributivo. Anche in tal caso il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione del mancato pagamento dell’onere di riscatto al datore di lavoro che provvederà all’applicazione del massimale contributivo e, per il periodo precedente, presentare domanda di rimborso della contribuzione indebitamente versata. Inoltre, l’Inps precisa che, in via di eccezione, i riscatti dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art 51, comma 2, L. n. 488/1999), svolti in periodi antecedenti l’istituzione dell’obbligo contributivo alla Gestione separata da parte degli iscritti alla predetta gestione, come pure i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti «inoccupati» (art. 1, comma 77, L. n. 247/2007), collocati antecedentemente il 1º gennaio 1996 e accreditati nella gestione pensionistica prescelta dall’assicurato, in quanto utili per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche da liquidare esclusivamente con il sistema contributivo non modificano lo status di «nuovo iscritto» del 15/2009 PRATICA LAVORO Normativa Notizie lavoratore e quindi non incidono sull’applicazione del massimale contributivo. Infine, l’Istituto consente alle aziende interessate di sistemare le differenze contributive con la procedura delle regolarizzazioni contributive, entro gli ordinari termini prescrizionali e senza aggravio di oneri accessori, entro il prossimo 16 giugno. Lavoratori extracomunitari - Ripartizione quote e attivazione flussi 2008 Min. interno - Circ. 19 marzo 2009, n. 1380 Min. lavoro - Circ.19 marzo 2009, n. 7 Il Ministero dell’interno, con la circolare 19 marzo 2009, n. 1380, ed il Ministero del lavoro, con la circolare 19 marzo 2009, n. 7, sono intervenuti in attuazione del D.P.C.M. 3 dicembre 2008, relativo alla programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2008 (cfr. Pratica lavoro n. 2/2009, pag. 41), il primo fornendo le istruzioni operative per la chiusura delle pratiche relative al decreto flussi 2007 e l’avvio delle istanze ammesse dal decreto flussi 2008, il secondo provvedendo alla ripartizione territoriale tra le Regioni e Province autonome delle quote di ingresso. Il Ministero dell’interno informa, anche, che il D.P.C.M. 3 dicembre 2008 è stato impugnato in sede giurisdizionale per ottenere la declaratoria di inefficacia nella parte (art. 4, commi 3 e 4) in cui limita la facoltà di assunzione ai soli datori di lavoro non comunitari in possesso, o che abbiano fatto richiesta, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il Tribunale Amministrativo Regionale, in attesa della fissazione dell’udienza di merito, con ordinanza del 14 gennaio 2009, n. 206 ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia del decreto nella parte impugnata. Pertanto, trattandosi di provvedimento giurisdizionale esecutivo, cui l’Amministrazione è tenuta a conformarsi sino ad eventuale diversa statuizione, la richiamata previsione deve ritenersi inoperante. Procedure di chiusura dei flussi 2007 ed attivazione dei flussi 2008 Per l’anno 2008, il D.P.C.M. 3 dicembre 2008 ha previsto che per il rilascio dei nulla osta al primo ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari debbono essere valutate esclusivamente le domande pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008 e risultate in eccedenza rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata dal PRATICA LAVORO 15/2009 precedente D.P.C.M. 30 ottobre 2007. Pertanto, le quote d’ingresso ammesse per il 2008 potranno essere disponibili sul sistema informatizzato SILEN solo nel momento in cui risulteranno impegnate tutte le quote relative all’anno 2007. A tal fine, il Ministero dell’interno, con la circolare 19 marzo 2009, n. 1380, rende note, attraverso la trasmissione di un Manuale Operativo, le procedure per la chiusura del decreto flussi 2007 e per l’attivazione di quelle relative al decreto flussi 2008. In particolare, il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero del lavoro, effettua il monitoraggio delle situazioni dei singoli Sportelli unici, con riguardo sia alle quote ancora da impegnare che allo stato delle pratiche in lavorazione e non ancora definite. Valutate le singole situazioni, vengono identificati gli Sportelli che, sulla base dell’assenza di quote da impegnare e del minor numero di procedimenti ancora da definire, di volta in volta possono avviare la trattazione delle pratiche relative al decreto flussi 2008. Per tali Sportelli, il Ministero dell’interno provvede a: consentire il completamento dell’iter procedurale di tutte le pratiche che hanno iniziato la loro lavorazione con l’impegno di quota ai fini del decreto flussi 2007; chiudere tutte le pratiche il cui iter istruttorio non è stato avviato e che non hanno diritto di essere ammesse dal decreto flussi 2008; rendere disponibile la trattazione di tutte le pratiche che sono state ammesse dal decreto flussi 2008. Le eventuali quote del 2007 che, al termine di tali operazioni, dovessero risultare non più assegnabili o che al termine dei procedimenti presso gli Sportelli unici per l’immigrazione dovessero risultare non utilizzate a livello provinciale (per es. per effetto di istanze chiuse con provvedimento di rigetto, per rinuncia del datore di lavoro, ecc.) e ritor- 575 Normativa Notizie nare nella disponibilità degli uffici periferici del lavoro, devono essere restituite con specifica nota al Ministero del lavoro - Direzione generale dell’immigrazione, che provvede, a sua volta, al loro recupero tramite il sistema informatizzato SILEN per distribuirle in favore delle realtà territoriali che non hanno ancora attivato le operazioni di avvio dell’istruttoria del decreto flussi 2008. A conclusione delle procedure di chiusura, deve essere inviato a ciascun Sportello interessato, su supporto elettronico, il documento riepilogativo delle pratiche transitate al 2008 e di quelle chiuse relative al decreto flussi 2007. Inoltre, è istituita, presso il Ministero dell’interno, un’apposita commissione, con il compito di effettuare verifiche a campione sulla corretta esecuzione delle citate operazioni di migrazione. In base ai dati risultanti dal riepilogo, ciascun dirigente di Sportello deve adottare un provvedimento formale che attesti la chiusura cumulativa delle pratiche non rientranti nelle quote disponibili per il 2007 e non aventi diritto a transitare al 2008. A totale definizione di tutte le pratiche relative al decreto flussi 2007, ciascun Sportello unico, d’intesa con la Direzione provinciale del lavoro, deve inviare apposita comunicazione via mail, cosı̀ come previsto dalla circolare n. 5303/ 2008 (cfr. Pratica lavoro n. 2/2009, pag. 41), utilizzando l’indirizzo [email protected]. Il sistema informatizzato, anche per rispondere alle sollecitazioni provenienti dagli Sportelli unici, è stato reso più efficiente e sono state apportate modifiche nelle procedure per migliorarne la funzionalità e assicurare ulteriore certezza del procedimento, prevedendo, in particolare: una nuova configurazione del profilo del dirigente dello Sportello. Lo Sportello unico per l’immigrazione funge da cabina di regia nel procedimento di rilascio del nulla osta ed in tal senso, al fine di migliorare l’efficienza del procedimento e concludere l’esame delle istanze entro tempi ravvicinati, è stato modificato il profilo dell’utenza attribuita al dirigente dello Sportello, per cui è suo esclusivo compito avviare la trattazione delle istanze, rendendole disponibili alla Direzione provinciale del lavoro e alla Questura ai fini del rilascio del parere di competenza, fermo restando l’invio delle comunicazioni al Centro per l’impiego. In relazione a tale modifica, anche gli utenti hanno la possibilità di accedere alla funzione «verifica on line» e seguire l’iter della loro istanza; la verifica dei requisiti delle istanze di nulla osta. Per la verifica dei dati reddituali, al fine di non appesantire il procedimento con eccessive richieste di integrazione documentale, gli Sportelli unici devono ricorrere quanto più pos- 576 sibile alle verifiche d’ufficio mediante accesso all’Anagrafe tributaria attraverso il sistema SIATEL; una nuova configurazione del profilo degli operatori della Direzione provinciale del lavoro. È stata data la possibilità agli operatori della Direzione provinciale del lavoro di conoscere il numero totale di pratiche presentate dal medesimo datore di lavoro e attive sul sistema (ad esempio, se il sig. Bianchi ha richiesto n. 4 lavoratori, nell’apposita colonna apparirà il n. 4); l’inoltro delle istanze al Ministero Affari Esteri. Considerato che la comunicazione concernente la predisposizione del nulla osta alle rappresentanze diplomatiche competenti ha preceduto il rilascio del provvedimento autorizzatorio, con la conseguenza che in taluni casi sono stati rilasciati i visti prima dell’effettivo rilascio del nulla osta, tale comunicazione deve essere trasmessa solo a seguito dell’avvenuta consegna del nulla osta. Ripartizione territoriale delle quote per l’anno 2008 Il D.P.C.M. 3 dicembre 2008 ha previsto, per l’anno 2008, l’ingresso in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, di complessivi 150.000 cittadini extracomunitari. Nell’ambito della quota massima, la quota di 44.600 ingressi, riferita a qualsiasi settore d’impiego, è riservata a cittadini extracomunitari di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere con l’Italia specifici accordi in materia migratoria (c.d. nazionalità riservatarie). La restante quota di ingressi (105.400) è, invece, riservata ai cittadini extracomunitari appartenenti alle altre nazionalità, esclusivamente per assunzioni nel settore del lavoro domestico e dell’assistenza della persona. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dell’interno sulle richieste di nulla osta al lavoro inviate agli Sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008, il Ministero del lavoro con la circolare 19 marzo 2009, n. 7, ha provveduto alla ripartizione territoriale delle suddette quote (v. tabelle infra). Inoltre, considerando che delle 105.400 quote d’ingresso spettanti ai cittadini extracomunitari appartenenti alle altre nazionalità, in numero di 25.627 risultano non utilizzate rispetto alle richieste di nulla osta al lavoro presentate, tali quote sono provvisoriamente trattenute presso la Direzione generale dell’immigrazione ai sensi dell’art. 5 del D.P.C.M. (segue Allegato 1) 15/2009 PRATICA LAVORO Normativa Notizie PRATICA LAVORO 15/2009 577 Normativa Notizie 578 15/2009 PRATICA LAVORO Normativa Notizie PRATICA LAVORO 15/2009 579 Normativa Notizie 580 15/2009 PRATICA LAVORO Normativa Notizie PRATICA LAVORO 15/2009 581 Normativa Notizie 582 15/2009 PRATICA LAVORO Normativa Notizie Ravvedimento operoso - Chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate Ag. Entrate - Circ. 19 marzo 2009, n. 10/E Con la circolare 19 marzo 2009, n. 10/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su alcune disposizioni, introdotte dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185, volte a semplificare o ridefinire adempimenti di carattere tributario. In particolare, la circolare prende in esame l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, cosı̀ come modificato dall’art. 16, comma 5, del D.L. n. 185/2008 che ha statuito la riduzione delle sanzioni dovute in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie, allo scopo di riallinearle a quelle previste nel caso di adesione ai verbali di constatazione e di adesione agli inviti al contraddittorio, istituti introdotti, rispettivamente, dall’art. 83, comma 18, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e dall’art. 27 del D.L. n. 185/2008. Il ravvedimento operoso consente all’autore di una o più violazioni tributarie (nonché ai soggetti solidalmente obbligati) di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, usufruendo di rilevanti riduzioni delle sanzioni amministrative. A tal fine, la regolarizzazione deve avvenire entro determinati limiti temporali e, comunque, sempre prima che vi sia stata constatazione della violazione stessa, abbiano avuto inizio accessi, ispezioni o verifiche, ovvero siano iniziate altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore della violazione o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Affinché il ravvedimento operoso si perfezioni è necessario, oltre alla rimozione della condotta costituente violazione, il pagamento della sanzione in misura ridotta, nonché del tributo o della differenza (quando dovuti) e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, entro i termini indicati dal legislatore. Gli effetti della regolarizzazione effettuata ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 sono, peraltro, diversi a seconda del tipo di violazione da regolarizzare e dei tempi entro i quali detta regolarizzazione avviene. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 185/2008, il contribuente può sanare la violazione: in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, con il versamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’originario versamento, ottenendo un abbattimento della relativa sanzione PRATICA LAVORO 15/2009 ad un dodicesimo del minimo (art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 472/1997); nel caso di regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore, versando la sanzione dovuta ridotta ad un decimo del minimo (art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997); nel caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di legge, con il versamento, entro 90 giorni dalla scadenza, della sanzione prevista ridotta ad un dodicesimo del minimo (art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/ 1997). Nonostante tali modifiche, continuano a trovare applicazione le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 21 dicembre 2001, n. 106/E, in merito all’esatto importo da corrispondere a seguito della riduzione da ravvedimento. In particolare, detta circolare chiarisce che il troncamento delle cifre decimali, risultanti a seguito della conversione in euro, previsto dall’art. 51, comma 3, del D.Lgs. n. 213/1998 per le sanzioni pecuniarie penali e amministrative, opera anche quando la base su cui calcolare la sanzione, a seguito di riduzione derivante da ravvedimento, risulti espressa in lire (come accade per le sanzioni amministrative contenute nel D.Lgs. n. 471/1997). Diversamente, nel caso in cui la misura della sanzione sia espressa in percentuale si applicano le regole ordinarie dell’arrotondamento in centesimo di euro. L’Agenzia delle Entrate fornisce, per maggior chiarimento, anche alcuni esempi. Il primo riguarda il contribuente che abbia omesso di presentare la dichiarazione, con imposta versata. In tal caso, poiché l’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede l’applicazione della sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni (da euro 258,00 ad euro 1.032,00), la violazione potrà essere regolarizzata presentando la dichiarazione omessa entro 90 giorni dalla scadenza e provvedendo, altresı̀, al pagamento della sanzione ridotta in misura pari ad euro 21 (un dodicesimo del minimo). Il secondo esempio prende in considerazione il ritardato pagamento di un’imposta pari a 100 euro, entro 20 giorni 583 Normativa Notizie dalla scadenza del termine. In tale ipotesi, l’importo da corrispondere a titolo di ravvedimento sarà pari a 2,50 euro (un dodicesimo del minimo pari al 30% di 100 euro). Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le nuove dispo- sizioni in materia di ravvedimento operoso trovano applicazione a decorrere dal 29 novembre 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 185/2008, anche se aventi ad oggetto violazioni commesse in precedenza. Trasferimento d’azienda e benefici contributivi Min. lavoro - Interpello 20 marzo 2009, n. 18 Con interpello n. 18 del 20 marzo 2009, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito in ordine alla possibilità, per le società cessionarie di aziende che abbiano proceduto a riduzioni di personale ex artt. 4 e 24 della legge n. 223/ 1991, di accedere alle agevolazioni contributive previste dalla stessa legge n. 223/1991 in caso di assunzione di personale in mobilità, qualora il personale da assumere sia lo stesso collocato in mobilità. Preliminarmente, il Ministero ricorda che i benefici in questione spettano al datore di lavoro che senza esservi tenuto riassuma quegli stessi lavoratori precedentemente posti in mobilità, che si trovano ad essere ormai privi del diritto di precedenza nelle assunzioni, pari a sei mesi. Inoltre, le agevolazioni sono riconosciute in favore di quelle imprese che procedano all’assunzione di personale in base ad effettive esigenze economiche e che non pongano quindi in essere condotte dirette esclusivamente al godimento degli incentivi mediante fittizie interruzioni dei rapporti lavorativi. Relativamente al trasferimento d’azienda, in base all’art. 2112, comma 5, cod. civ., esso si concretizza in qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, anche senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conservi nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato. Il riconoscimento delle eventuali agevolazioni contributive, come precisato dalla Suprema Corte, presuppone l’effettiva cessazione dell’azienda originaria e la sussistenza, in caso di nuove assunzioni da parte di altra impresa, di reali esigenze economiche. Pertanto, ove l’azienda originaria, intesa nel suo complesso, abbia continuato o riprenda ad operare, non rilevando né 584 se titolare sia lo stesso imprenditore o altro subentrante né lo strumento negoziale utilizzato per la cessione, la prosecuzione del rapporto o la sua riattivazione presso la nuova impresa costituiscono non la manifestazione di una libera opzione del datore di lavoro, ma l’effetto di un preciso obbligo previsto dalla legge, come tale non meritevole dei benefici della decontribuzione. Al riguardo, il Ministero ribadendo quanto già affermato in passato, ritiene che il diritto ai benefici economici previsti dalla legge non sussiste con riferimento ai lavoratori che siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o di diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume ovvero risultino con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo. Ciò al fine di garantire che le agevolazioni contributive vengano riconosciute esclusivamente per assunzioni dettate da reali esigenze economiche e non perché finalizzate al solo godimento degli incentivi attraverso fittizie interruzioni dei rapporti di lavoro già precedentemente decise. In conclusione, dunque, l’azienda che ha posto in mobilità i lavoratori può riassumerli usufruendo di benefici contributivi ed economici una volta che siano trascorsi sei mesi dal licenziamento. 15/2009 PRATICA LAVORO Normativa Notizie Orario di lavoro: chiarimenti del Ministero Min. Min. Min. Min. lavoro lavoro lavoro lavoro - Interpello Interpello Interpello Interpello 20 20 20 20 marzo marzo marzo marzo 2009, 2009, 2009, 2009, n. n. n. n. 20 22 27 29 Il Ministero del lavoro, con quattro distinti interpelli emanati nella medesima data del 20 marzo 2009, interviene su alcuni aspetti che in afferiscono alla disciplina dell’orario di lavoro di determinate categorie di lavoratori e, più in particolare, riguardano le possibili deroghe, i riposi settimanali e giornalieri, le sanzioni applicabili al datore di lavoro che non rispetti la disciplina nell’ambito della materia ed, infine, le regole applicabili in tema di orario di lavoro e riposi periodici e giornalieri nel caso di lavoratore che svolga un’attività lavorativa promiscua soggetta a disciplina differente. Vigilanza privata Con l’interpello 20 marzo 2009, n. 20, il Ministero del lavoro, rispondendo ad un quesito dell’Ugl sulla disciplina applicabile in materia di riposi giornalieri del personale dipendente delle aziende di vigilanza privata alla luce delle recenti modifiche apportate all’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003, afferma che - essendo il settore in questione testualmente escluso, proprio in base al citato art. 2, dal campo di applicazione dello stesso decreto n. 66 - agli addetti al servizio di vigilanza privata non si applica la disciplina sull’orario di lavoro, ivi compresa la disciplina dei riposi giornalieri, in esso contenuta (art. 7, D.Lgs. n. 66/2003). Altresı̀, si afferma che, non essendo rinvenibile nell’ordinamento alcun’altra norma di legge sui riposi giornalieri applicabile al settore della vigilanza privata, le uniche regole osservabili sono quelle eventualmente contenute nell’ambito della contrattazione collettiva. Sanzioni per violazione della disciplina sui riposi giornalieri Con l’interpello 20 marzo 2009, n. 22, il Ministero del lavoro interviene in merito alla corretta interpretazione dell’art. 18 bis, comma 4 del D.Lgs n. 66/2003 - cosı̀ come risultante a seguito della modifica intervenuta ad opera del D.L. n. 112/2008 - che disciplina le modalità applicative della sanzione per violazione della norma sui riposi giornalieri (art. 7, D.Lgs. n. 66/2003) consistenti in 11 ore consecutive ogni 24 ore. Ebbene, nel caso in cui il datore di lavoro non rispetti la suindicata disciplina «è punito con la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro in relazione PRATICA LAVORO 15/2009 ad ogni singolo lavoratore e a ogni singolo periodo di 24 ore». Il Ministero precisa, riferendosi alla suindicata normativa, che il riposo giornaliero rappresenta un diritto di ciascun lavoratore, per cui l’illecito si realizza ogni qual volta un singolo dipendente non fruisca dello stesso riposo, per la durata e con la frequenza stabilite dalla norma; inoltre, quando il lavoratore non ne fruisce per più periodi di 24 ore, l’illecito si realizza tante volte quanti sono i riposi non goduti. Nel caso in cui la violazione della normativa sui riposi giornalieri da parte del lavoratore riguardi più lavoratori e, per ciascuno di essi, con riferimento a più periodi di 24 ore, trattandosi di tante violazioni quanti sono i riposi giornalieri non concessi per ciascun lavoratore, l’importo complessivo della somma da pagare in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16, L. n. 689/1981, è il prodotto scaturente dalla somma edittale (ridotta), moltiplicata per il numero dei riposi giornalieri non fruiti da ciascun lavoratore. Lo stesso criterio di calcolo va adottato con riferimento ai casi nei quali, ratione temporis, è applicabile la norma di riferimento (art. 18 bis, comma 4, D.Lgs. 66/2003) come risultante prima delle modifica apportata da D.L. n. 112/ 2008, fatta salva la diversità degli importi edittali. Disciplina applicabile nel caso di personale adibito a diverse attività lavorative Un ulteriore chiarimento in materia di orario di lavoro viene fornito dal Ministero de quo con l’interpello 20 marzo 2009, n. 27 in risposta ad un quesito riguardante la disciplina applicabile nel caso di riposi giornalieri e periodici ed in materia di durata massima dell’orario di lavoro per quei lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di persone che svolgono attività lavorative differenti nell’arco della stessa giornata o settimana, alcune delle quali rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 66/2003 ed altre in quello del D.Lgs n. 234/2007. A seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 112/2008 al testo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 66/2003, può considerarsi superato il precedente orientamento espresso dal Ministero con l’interpello del 9 novembre 2006 in base al quale, per l’applicazione della disciplina relativa all’autotrasporto, si 585 Normativa Notizie doveva fare riferimento al settore di attività dell’azienda e non all’attività svolta dai singoli lavoratori ancorché mobili. In tali casi la scelta del regime normativo applicabile in relazione alla durata massima dell’orario di lavoro e ai riposi settimanali e periodici dovrà basarsi su di un criterio di prevalenza rispetto alle attività normalmente svolte dal lavoratore e, nell’effettuarla, il datore di lavoro avrà cura di applicare in via alternativa la disciplina di cui al D.Lgs. n. 66/ 2003 o al D.Lgs. n. 234/2007 verificando se il lavoratore svolga normalmente e prevalentemente un’attività compresa nel campo di applicazione dell’uno o dell’altro decreto. Nelle ipotesi in cui risulti particolarmente difficile individuare le «attività prevalenti», secondo un principio di cautela, andrà applicata la disciplina di maggior tutela del lavoratore. Deroghe contrattuali al riposo settimanale L’interpello 20 marzo 2009, n. 29 precisa la possibilità, da parte della contrattazione collettiva, di derogare alla fruizione del riposo settimanale e, più in particolare, chiarisce entro quali limiti la periodicità del riposo settimanale, prevista dall’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 66/2003, possa essere disciplinata contrattualmente in modo diverso. In realtà, il suindicato articolo 9 è stato novellato dal D.L. n. 112/2008 che ha introdotto una maggiore flessibilità nell’utilizzo del riposo settimanale, derogabile - come precisato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della 586 Corte di Cassazione - mediante accordi collettivi o individuali, in caso di sussistenza di interessi apprezzabili della produzione e garantendo in ogni caso il mantenimento di una media di 6 giorni di lavoro e 1 di riposo con riferimento ad un arco temporale complessivo, che la novella, appunto, ha fissato in 14 giorni. Diversamente, il D.L. n. 112/2008 non ha inciso sui principi di consecutività delle 24 ore di riposo e di cumulo con il riposo giornaliero sanciti dal primo comma dell’art. 9, D.Lgs. n. 66/2003, derogabili, quindi, nei casi indicati dal secondo comma del medesimo articolo. Pertanto, la consecutività delle 24 ore di riposo settimanale ed il cumulo con il riposo giornaliero possono essere derogati da parte dei contratti collettivi a condizione che ai lavoratori siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, sempre che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata. Altresı̀, si precisa che la trasmissione al Ministero del lavoro degli accordi collettivi che prevedono le deroghe ai riposi (art. 9, comma 5, D.Lgs. n. 66/2003) non ha una funzione di legittimazione dell’accordo sindacale (un’interpretazione in tal senso, infatti, costituirebbe una palese violazione di principi del nostro ordinamento in tema di libertà sindacale), bensı̀ assolve ad una funzione meramente ricognitiva. 15/2009 PRATICA LAVORO Normativa Rassegna Brevi dall’Unione europea Corte di Giustizia Efficacia della contrattazione collettiva Con sentenza del 18 dicembre 2008 (causa C-306/07), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C44 del 21 febbraio, la Corte di Giustizia si è pronunciata sulla corretta applicazione della direttiva del Consiglio 14 ottobre 1991, 91/533/CEE, recante «l’obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro». In particolare la Corte ha stabilito che: — è conforme alla direttiva una normativa nazionale secondo cui un contratto collettivo che garantisce la trasposizione nel diritto nazionale delle disposizioni della stessa direttiva è applicabile ad un lavoratore, sebbene quest’ultimo non sia membro di alcuna organizzazione sindacale firmataria di tale contratto collettivo; — un lavoratore non facente parte di un’organizzazione sindacale firmataria di un contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro di quest’ultimo può essere considerato «coperto» da tale contratto ai sensi della disposizione citata; — l’espressione «contratto o rapporto di lavoro temporaneo» contenuta nell’art. 8, n. 2, secondo comma, della direttiva deve essere interpretata nel senso che essa prende in considerazione contratti e rapporti di lavoro di breve durata. In assenza di norme adottate a tal fine dalla normativa di uno Stato membro, spetta ai giudici nazionali stabilire tale durata caso per caso ed in funzione della specificità di taluni settori o di determinate occupazioni e attività. La durata deve tuttavia essere fissata in modo da garantire l’effettiva tutela dei diritti di cui si avvalgono i lavoratori in base alla direttiva. Licenziamento per collocamento a riposo La Corte di Giustizia, con sentenza del 5 marzo (causa C-388/07), ha chiarito le condizioni in base alle quali gli Stati membri possono autorizzare il licenziamento dei lavoratori per collocamento a riposo. In particolare - secondo la Corte - una normativa nazionale può prevedere che tal genere di disparità di trattamento fondata sull’età sia giustificata qualora costituisca un mezzo proporzionato per conseguire una finalità legittima di politica sociale connessa alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Malattia e diritto alle ferie Con sentenza del 20 gennaio (procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C69 del 21 marzo, la Corte di Giustizia rileva che: — l’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, non osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedono che un lavoratore in congedo per malattia non abbia diritto di fruire di ferie annuali retribuite durante detto congedo; — la stessa norma osta invece a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite; — l’art. 7, n. 2, della citata direttiva osta infine a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o PRATICA LAVORO 15/2009 587 Normativa Rassegna di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite. Riconoscimento diplomi di istruzione superiore Con sentenza del 29 gennaio (causa C-311/06), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C69 del 21 marzo, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/48/CEE - relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni - non possono essere invocate, al fine di accedere ad una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante, da parte del titolare di un titolo rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro che non sanzioni alcuna formazione prevista dal sistema di istruzione di tale Stato membro e non si fondi né su di un esame né su di un’esperienza professionale acquisita in tale Stato membro. Parità di genere Risoluzione del Parlamento europeo Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C66 del 20 marzo è stata pubblicata la «Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sulla parità di genere e l’emancipazione femminile nella cooperazione allo sviluppo». Il Parlamento sottolinea la necessità di incentrare l’attenzione non solo sulle donne ma anche sulle relazioni di genere, specialmente sulle relazioni sociali tra uomini e donne che creano e perpetuano le disuguaglianze di genere. Il Parlamento invita pertanto la Commissione a formulare proposte concrete sui modi per creare opportunità occupazionali e possibilità di sostentamento per le numerosissime donne non qualificate nei paesi in via di sviluppo ed invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere iniziative di cooperazione allo sviluppo che producano effetti concreti e misurabili sulle relazioni di genere (modifica delle leggi, delle istituzioni e delle strutture patriarcali esistenti, aumento delle risorse di bilancio e miglioramento delle condizioni sociali ed economiche per le donne). Infine il Parlamento invita gli Stati membri e la Commissione, quali datori di lavoro nei paesi in via di sviluppo, a tener conto del principio del lavoro dignitoso, aumentando i salari conformemente alla raccomandazione 135 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 22 giugno 1970 concernente la fissazione di salari minimi, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo. Registri di imprese per fini statistici Regolamento attuativo Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L67 del 12 marzo è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione dell’11 marzo 2009, recante «Attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici». La Commissione ricorda anzitutto che il regolamento (CE) n. 177/2008 istituisce un nuovo quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini esclusivamente statistici e che, a norma dell’art. 11 dello stesso regolamento, è necessario stabilire il formato, le misure di sicurezza e di riservatezza, nonché le procedure per la trasmissione di dati su singole unità alla Commissione (Eurostat) e per la trasmissione di dati sui gruppi di imprese multinazionali alle autorità nazionali competenti. Quanto al formato dei dati, lo stesso è indicato nell’allegato A del regolamento. Quanto alle misure di sicurezza si prevede che i dati trasmessi alla Commissione (Eurostat) dalle autorità nazionali competenti o pervenuti alla Commissione (Eurostat) da altre fonti siano archiviati in un registro comunitario dei gruppi di imprese multinazionali e delle unità di cui essi sono costituiti e che in sede di trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), le autorità nazionali competenti segnalino i dati che, a norma della legislazione nazionale, sono riservati. Quanto alle procedure di trasmissione si prevede che i dati siano scambiati in forma elettronica tra le autorità nazionali competenti e la Commissione (Eurostat). 588 15/2009 PRATICA LAVORO PRATICA LAVORO 15/2009 Adempimenti dal 25 aprile al 9 maggio 2009 27 aprile Scadenza Soggetti obbligati Adempimento Modalità L’inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva mensile unificata può essere effettuato in due modalità: – attraverso la procedura on-line fruibile dal portale dell’Enpals; – attraverso la trasmissione telematica dei flussi contributivi in formato XML Le imprese che non fossero in condizione di utilizzare le procedure informatiche, possono rivolgersi agli Uffici della SIAE presentando i modelli cartacei debitamente compilati Inps Aziende industriali Richiesta di autorizzazione per Cig/Cigs Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro La richiesta va inoltrata: – all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria; – al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria Aziende agricole Enpaia Denuncia e versamento contributi Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel Versamento dei contributi mediante: mese precedente e contestuale versamento dei relativi – M.Av. bancario, stampabile direttamente dal proprio pc e pagabile presso qualsiasi sportello della rete intercontributi previdenziali per gli impiegati agricoli bancaria. È inoltre possibile il pagamento del M.Av. a mezzo internet Banking digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca; – bonifico bancario: eseguito esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio - Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17; – bollettini prestampati di c/c postale anno 2009: da utilizzare solo nel caso in cui non fosse possibile il versamento con il M.Av. o con il bonifico bancario Scadenza Soggetti obbligati Adempimento Modalità 589 Datori di lavoro tenuti alla compila- Elaborazione della denuncia dei dati retributivi mensili Mediante trasmissione telematica e procedura informaInps Denuncia mensile retri- zione della Parte C del mod. 770 relativi al mese precedente utilizzati per l’elaborazione tica denominata «Emens». La trasmissione può essere effettuata direttamente o mediante intermediari abilitasemplificato (sezione dati previden- della busta paga e dei compensi butiva Scadenzario 30 aprile Normativa Aziende dei settori dello spettacolo e Presentazione della denuncia mensile unificata delle Enpals somme dovute e versate relative al mese precedente, Denuncia contributiva dello sport dei lavoratori occupati, del periodo lavorativo e della mensile unificata retribuzione percepita da ognuno di essi Adempimento ti. Per l’abilitazione diretta occorre compilare l’apposito modulo da presentare alla competente sede Inps che rilascerà un codice di accesso ad eccezione di coloro che già lo possiedono e utilizzano per l’invio delle denunce mensili DM10/2 ziali e assicurativi); committenti relativamente ai lavoratori iscritti alla gestione separata; associanti in partecipazione per gli associati che prestano esclusivamente attività lavorativa; datori di lavoro agricolo relativamente ai dati di impiegati e dirigenti per i quali i contributi vengono versati tramite DM10/2 Inps Denuncia contributiva Datori di lavoro che hanno alle pro- Denuncia dei contributi previdenziali ed assistenziali Mediante presentazione mod. DM10/2 tramite flusso telematico prie dipendenze lavoratori subordi- relativi al mese precedente nati di qualsiasi categoria e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’INPS Datori di lavoro agricolo Inps Denuncia trimestrale manodopera agricola Enasarco/Firr Denuncia annuale Modalità Denuncia trimestrale della manodopera agricola occu- Mediante mod. DMAG-UNICO esclusivamente per via pata (operai agricoli a tempo determinato e indetermi- telematica nato) con i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni Datori di lavoro preponenti nel rap- Consegna all’agente o rappresentante del riepilogo L’estratto conto individuale può essere fatto su carta porto di agenzia delle somme versate all’Enasarco e di quelle accanto- intestata della ditta e deve contenere: nate presso il Firr di competenza dell’anno precedente 1) i dati identificativi della ditta mandante; 2) i dati identificativi del singolo agente o rappresentante; 3) gli importi versati per ciascuno a titolo di contribuzione Enasarco; 4) gli importi versati per ciascuno al Firr 15/2009 PRATICA LAVORO Mod. 730 Sono interessati tutti i lavoratori diConsegna da parte del pendenti o pensionati, ivi compresi i dipendente sacerdoti, i lavoratori soci di cooperative, i dipendenti a tempo determinato che intrattengono il rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso almeno da aprile a luglio 2009, i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili, i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e gli altri titolari di cariche pubbliche elettive, ai quali il sostituto d’imposta presta l’assistenza fiscale. Possono utilizzare il mod. 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto di minori e di persone incapaci I soggetti interessati devono presentare al proprio datore di lavoro o al proprio ente pensionistico i modelli 730 e 730/1 (destinazione 8 per mille) e 730-1 bis (destinazione 5 per mille), qualora non abbiano scelto di presentare la dichiarazione dei redditi in proprio ovvero di farsi assistere dai CAF o professionisti abilitati La redazione del modello 730/2009 base deve essere effettuata su apposito stampato conforme al modello approvato con apposito provvedimento Normativa Soggetti obbligati Scadenzario 590 Scadenza Contrattazione Notizie Cinematografi - Esercizi Accordo - 17 marzo 2009 Rinnovo della parte economica â Decorrenza e durata: 1º luglio 2008 - 31 dicembre 2010 â Parti stipulanti: Anec, Anem con Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil â Campo di applicazione: dipendenti da esercizi cinematografici e cinema-teatrali (con esclusione di quelli inquadrati nella categoria dei piccoli esercizi) Cedolino Novità incidenti sul calcolo del cedolino: — Una tantum (aprile 2009, ottobre 2009) — Minimi tabellari (aprile 2009, aprile 2010, luglio 2010) Retribuzioni dal 1º aprile 2009 - Monosale e multisale Elemento Contingenza distinto della retribuzione E.a.r. E.d.r. confederale Totale 96,47 391,86 10,33 1.440,16 513,34 81,12 329,52 10,33 1.290,85 340,03 512,34 77,18 313,51 10,33 1.253,39 4S 317,99 511,12 72,35 293,93 10,33 1.205,72 4 306,77 510,45 69,72 283,22 10,33 1.180,49 3S 264,03 508,36 60,07 244,02 10,33 1.086,81 3 254,39 507,80 57,88 235,13 10,33 1.065,53 2 215,07 505,37 49,11 199,50 10,33 979,38 1 192,72 504,11 43,85 178,13 10,33 929,14 E.a.r. E.d.r. confederale Totale Livello Minimo Q 423,99 517,51 5S 356,54 5 Retribuzioni dal 1º aprile 2009 - Multiplex e megaplex Elemento Contingenza distinto della retribuzione Livelli Minimo QA 462,54 519,74 105,24 427,50 10,33 1.525,35 QB 423,99 517,51 96,47 391,88 10,33 1.440,18 F 356,54 513,34 81,12 329,52 10,33 1.290,85 E 317,99 511,12 72,35 293,93 10,33 1.205,72 D 289,09 509,92 65,77 267,19 10,33 1.142,30 C 269,81 508,80 61,39 249,38 10,33 1.099,71 B 235,12 506,49 53,50 217,30 10,33 1.022,74 A 192,72 504,11 43,85 178,13 10,33 929,14 â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Cinematografi - Esercizi» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. PRATICA LAVORO 15/2009 591 Contrattazione Notizie Sintesi dell’accordo Scadenza del Ccnl La scadenza del Ccnl viene fissata al 31 dicembre 2010 sia per la parte economica che per la parte normativa. Una tantum A copertura del periodo 1º luglio 2008-31 marzo 2009, ai lavoratori in servizio al 17 marzo 2009 e già in forza al 1º luglio 2008, spetta un importo forfettario nelle misure complessive indicate nelle tabelle che seguono, da erogarsi in due quote: la prima (2/3 del totale) entro il 30 aprile 2009 e la seconda (restante parte) entro il 31 ottobre 2009. Monosale e multisale Livelli Importi Q 207,55 5S 174,53 5 166,04 4S 155,66 4 150,00 3S 129,25 3 124,53 2 105,66 1 94,34 Multiplex e megaplex Livelli Importi QA 226,42 QB 207,55 F 174,53 E 155,66 D 141,51 C 132,08 B 115,09 A 94,34 Gli importi sono proporzionalmente ridotti per i lavoratori assunti dopo il 1º luglio 2008 ed in forza al 17 marzo 2009 (esclusi i lavoratori in prova a tale data), nonché per i lavoratori che in relazione ad un orario normale di lavoro inferiore a quello contrattuale percepiscano una corrispondente minore retribuzione. L’una tantum non è utile agli effetti di alcun istituto legale o contrattuale, né per il computo del t.f.r. Elemento aggiuntivo della retribuzione 592 Fermi restando gli importi in atto del minimo di retribuzione e dell’elemento distinto della retribuzione, l’elemento aggiuntivo della retribuzione viene rideterminato nelle seguenti misure: 15/2009 PRATICA LAVORO Contrattazione Notizie Monosale e multisale E.a.r. Livelli Dal 1.4.2009 Dal 1.4.2010 Dal 1.7.2010 Quadri 391,86 429,22 451,35 5S 329,52 360,93 379,54 5 313,51 343,39 361,10 4S 293,93 321,95 338,55 4 283,22 310,22 326,22 3S 244,02 267,28 281,06 3 235,13 257,54 270,82 2 199,50 218,52 229,79 1 178,13 195,11 205,17 Multiplex e megaplex E.a.r. Livelli Dal 1.4.2009 Dal 1.4.2010 Dal 1.7.2010 Quadri A 427,50 468,25 492,39 Quadri B 391,88 429,24 451,37 F 329,52 360,93 379,54 E 293,93 321,95 338,55 D 267,19 292,66 307,75 C 249,38 273,15 287,23 B 217,30 238,02 250,29 A 178,13 195,11 205,17 Università Ccnl - 12 marzo 2009 Biennio economico 2008-2009 â Decorrenza: 1º gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 â Parti stipulanti: Aran, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Rdb Cub, Cisl Università, Uil Pa, Fed. Naz. Confsal Snals Univ/Cisapuni, Csa di Cisal Università â Campo di applicazione: personale non dirigente dipendente dal comparto Università, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Università» in Tuttolavoro - modulo Pubblico impiego. PRATICA LAVORO 15/2009 593 Contrattazione Notizie Sintesi del contratto Stipendio tabellare Per effetto degli incrementi stabiliti dal Ccnl a far data dal 1º aprile 2008, dal 1º luglio 2008 e dal 1º gennaio 2009, i nuovi valori dello stipendio tabellare - ricavati redazionalmente dividendo per 12 gli importi annui stabiliti dal testo contrattuale - risultano dalla tabella che segue: Importi mensili Posizioni economiche Dal 1.4.2008 Dal 1.7.2008 Dal 1.1.2009 EP7 2.750,93 2.760,23 2.837,48 EP6 2.638,15 2.647,07 2.725,27 EP5 2.530,22 2.538,78 2.617,89 EP4 2.413,83 2.421,99 2.502,09 EP3 2.239,89 2.247,46 2.312,35 EP2 2.110,79 2.117,93 2.183,91 EP1 1.974,56 1.981,24 2.048,37 D7 2.250,34 2.257,95 2.320,60 D6 2.165,91 2.173,24 2.236,60 D5 2.084,80 2.091,85 2.155,90 D4 2.007,41 2.014,20 2.078,90 D3 1.911,33 1.917,79 1.974,58 D2 1.825,35 1.831,53 1.889,04 D1 1.750,92 1.756,85 1.814,99 C7 1.859,18 1.865,47 1.918,81 C6 1.796,06 1.802,14 1.856,01 C5 1.735,18 1.741,05 1.795,44 C4 1.676,70 1.682,37 1.737,25 C3 1.594,99 1.600,39 1.649,02 C2 1.528,40 1.533,57 1.582,76 C1 1.496,72 1.501,79 1.551,25 B6 1.650,90 1.656,48 1.704,48 B5 1.584,72 1.590,08 1.638,64 B4 1.521,35 1.526,50 1.575,59 B3 1.455,37 1.460,30 1.505,79 B2 1.388,50 1.393,19 1.439,25 B1 1.298,90 1.303,29 1.350,11 Gli stipendi di cui sopra - comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale - sono utili ai fini della tredicesima mensilità, del compenso per lavoro straordinario, dei trattamenti di previdenza e quiescenza, dell’equo indennizzo. I benefici economici sono computati ai fini previdenziali, alle scadenze e negli importi previsti, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio con diritto alla pensione, nel biennio 2008-2009; agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell’indennità so- 594 15/2009 PRATICA LAVORO Contrattazione Notizie stitutiva del preavviso, nonché dell’indennità di morte, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto. Docenti incaricati esterni La retribuzione dei docenti incaricati esterni di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 319/1990 è fissata in: — E 27.429,53 dal 1º aprile 2008; — E 27.515,21 dal 1º luglio 2008; — E 28.306,97 dal 1º gennaio 2009. Esperti e collaboratori linguistici - CEL Il trattamento economico fondamentale dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all’art. 4, D.L. 21 aprile 1995, n. 120, è cosı̀ incrementato (in valori complessivi annui lordi per 500 ore effettive annue): — E 15.287,28 dal 1º aprile 2008; — E 15.338,89 dal 1º luglio 2008; — E 15.696,39 dal 1º gennaio 2009. PRATICA LAVORO 15/2009 595 Contrattazione Scadenzario Maggio 2009 Autoscuole Accordo 25 luglio 2008 Una tantum Con la retribuzione di maggio 2009, ai lavoratori in servizio al 25 luglio 2008 va corrisposta la terza tranche, pari ad E 440, di importo forfettario una tantum, a copertura del periodo 1º gennaio 2006-31 luglio 2008. L’importo in questione - non utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione del tfr - viene proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1º gennaio 2006 in funzione della data di assunzione, nonché per il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa. A tal fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiore a 15 giorni. Le assenze non retribuite o non integrate intervenute nel periodo 1º gennaio 2006-31 luglio 2008 non sono considerate utili ai fini della maturazione dell’una tantum. Igiene ambientale Aziende municipalizzate Accordo 5 aprile 2008 Una tantum Con le competenze relative alla retribuzione di maggio 2009, va corrisposta la seconda tranche di importo forfettario una tantum, a copertura del periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2007. Gli importi da corrispondere sono quelli di cui alla colonna C, calcolati dalle Parti sottraendo ai valori convenzionalmente stabiliti (colonna A), le misure di i.v.c. erogata nel periodo 1º aprile 2007-31 dicembre 2007 (colonna B). Le aziende dovranno corrispondere l’una tantum al netto dell’i.v.c. effettivamente erogata nel periodo suddetto. A B C Livelli Una tantum convenzionale I.v.c. Una tantum al netto di i.v.c. 8 981,37 226,07 409,12 7A 884,22 203,69 368,62 7B 840,77 193,64 350,53 6A 799,93 184,24 333,50 6B 763,10 175,78 318,13 5A 725,34 167,03 302,42 5B 694,56 159,98 289,56 4A 664,41 153,04 276,99 4B 644,25 148,41 268,58 3A 623,64 143,64 260,00 3B 594,55 136,95 247,87 2A 592,20 136,41 246,89 2B 532,70 122,67 222,10 1 479,48 110,45 199,89 PRATICA LAVORO 15/2009 597 Contrattazione Scadenzario La tranche di maggio 2009 spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi che siano in forza al 1º maggio 2008, nonché al 30 maggio 2009. Al dipendente che non sia in servizio alla data del periodo di erogazione, la tranche non spetta. L’importo forfettario spetta in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento, computando come mese intero le frazioni pari o superiori a 16 giorni. L’una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, compreso il tfr, ed è proporzionalmente ridotta per il personale a tempo parziale. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e/o ad integrazione a carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini dell’importo forfettario. I compensi forfettari saranno riconosciuti anche in caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda (fermi restando i requisiti temporali sopraddetti): i distinti datori di lavoro corrisponderanno le somme in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato alle loro dipendenze nel periodo di riferimento. Gli importi eventualmente corrisposti a titolo di acconto sui futuri miglioramenti contrattuali dovranno essere detratti fino a concorrenza dagli importi dell’una tantum. Igiene ambientale Aziende private Accordo 17 aprile 2008 Classificazione del personale A decorrere dal 1º maggio 2009, il personale inquadrato nelle posizioni parametrali B accede alle corrispondenti posizioni parametrali A del medesimo livello professionale dopo che siano trascorsi 5 anni di effettiva prestazione. Una tantum Con le competenze relative alla retribuzione di maggio 2009, va corrisposta la seconda tranche di importo forfettario una tantum, a copertura del periodo 1º gennaio 2007-31 dicembre 2007. Gli importi da corrispondere sono quelli di cui alla colonna C, calcolati dalle Parti sottraendo ai valori convenzionalmente stabiliti (colonna A), le misure di i.v.c. erogata nel periodo 1º aprile 2007-31 dicembre 2007 (colonna B). Le aziende dovranno corrispondere l’una tantum al netto dell’i.v.c. effettivamente erogata nel periodo suddetto. 598 A B C Livelli Una tantum convenzionale I.v.c. Una tantum al netto di i.v.c. 8 990,80 235,50 409,12 7A 892,70 212,17 368,62 7B 848,90 201,77 350,53 6A 807,66 191,97 333,50 6B 770,47 183,15 318,13 5A 732,37 174,06 302,42 5B 701,29 166,71 289,56 4A 670,81 159,44 276,99 4B 650,49 154,65 268,58 3A 629,64 149,64 260,00 3B 600,30 142,70 247,87 15/2009 PRATICA LAVORO Contrattazione Scadenzario A B C Livelli Una tantum convenzionale I.v.c. Una tantum al netto di i.v.c. 2A 597,89 142,10 246,89 2B 537,92 127,89 222,10 1 484,07 115,04 199,89 La tranche di maggio 2009 spetta ai dipendenti assunti a tempo indeterminato o determinato di almeno 12 mesi che siano in forza al 1º maggio 2008, nonché al 30 maggio 2009. Al dipendente che non sia in servizio alla data del periodo di erogazione, la tranche non spetta. Gli importi forfettari spettano in proporzione ai mesi di servizio prestato nei periodi di riferimento, computando come mese intero le frazioni pari o superiori a 16 giorni. L’una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale, compreso il tfr, ed è proporzionalmente ridotta per il personale a tempo parziale. Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell’Istituto competente e/o ad integrazione a carico dell’azienda, sono considerate utili ai fini dell’importo forfettario. I compensi forfettari saranno riconosciuti anche in caso di passaggio alle dipendenze da una ad altra azienda (fermi restando i requisiti temporali sopraddetti): i distinti datori di lavoro corrisponderanno le somme in misura direttamente proporzionale ai mesi di servizio prestato alle loro dipendenze nel periodo di riferimento. Orario di lavoro Dal 1º maggio 2009, l’orario settimanale è ridotto a 36 ore. Impianti sportivi e palestre Accordo 24 marzo 2009 Retribuzioni in vigore dal 1º maggio 2009 L’accordo 24 marzo 2009 stabilisce un aumento del minimo tabellare dal 1º maggio 2009 pari ad E 40,00 per il 4º livello: le Parti si riservano altresı̀ di elaborare a breve le tabelle complessive dei minimi. Legno e arredamento Piccola e media industria Accordo 12 settembre 2008 Retribuzioni in vigore dal 1º maggio 2009 Livello Aumento contrattuale Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale AD3 57,76 1.428,47 531,30 10,33 1.970,10 AD2 53,73 1.328,81 528,03 10,33 1.867,17 AD1 49,70 1.229,15 528,03 10,33 1.767,51 AC4 45,67 1.129,49 528,03 10,33 1.667,85 AC3 41,64 1.029,83 522,49 10,33 1.562,65 AC2 41,64 1.029,83 522,49 10,33 1.562,65 AC1 38,15 943,46 522,49 10,33 1.476,28 PRATICA LAVORO 15/2009 599 Contrattazione Scadenzario Pompe funebri Aziende private Livello Aumento contrattuale Minimo Contingenza E.d.r. confederale Totale AS3 41,64 1.029,83 522,49 10,33 1.562,65 AS2 37,61 930,16 522,49 10,33 1.462,98 AS1 36,00 890,30 518,30 10,33 1.418,93 AE3 33,99 840,48 518,30 10,33 1.369,11 AE2 31,97 790,64 515,30 10,33 1.316,27 AE1 26,87 664,41 512,79 10,33 1.187,53 Indennità di vacanza contrattuale - Errata corrige Nello scadenzario contrattuale del mese di aprile 2009, pubblicato su Pratica Lavoro n. 11/ 2009, pag. 439, è stata erroneamente indicata la corresponsione, a decorrere dal 1º aprile 2009, dell’indennità di vacanza contrattuale, nella misura del 30% del tasso di inflazione programmata. Per il settore in oggetto, invece, la corresponsione dell’i.v.c. decorreva dal 1º luglio 2007 (*), in misura pari al 50% dell’inflazione programmata, al tasso del 2%. ____________ (*) Decorrenza riferita alla scadenza della parte economica del Ccnl. Radiotelevisione Emittenti private locali Accordo 26 febbraio 2009 Una tantum Nel mese di maggio 2009, ai lavoratori in forza al 26 febbraio 2009 che abbiano un’anzianità effettiva in servizio dal 1º gennaio 2008 è corrisposta la seconda tranche di importo forfettario nelle misure di seguito indicate: Livelli Settore televisivo Settore radiofonico QA 130,11 - QB 121,98 110,35 1 107,34 98,09 2 98,40 89,02 3 91,89 83,79 4 85,39 80,14 5 81,32 77,98 Per i lavoratori in forza al 26 febbraio 2009, assunti successivamente al 1º gennaio 2008 a tempo indeterminato o determinato, l’importo forfettario viene riproporzionato all’effettiva anzianità di servizio nel periodo 1º gennaio 2008-31 ottobre 2008. L’una tantum - non utile ai fini di alcun istituto legale o contrattuale né per il calcolo del tfr viene corrisposta al netto di quanto erogato, fino al 26 febbraio 2009, a titolo di indennità di vacanza contrattuale o di incremento individuale e/o collettivo concessi in acconto degli aumenti previsti dall’accordo 26 febbraio 2009. In caso di cessazione del rapporto prima della scadenza della tranche di maggio 2009, l’erogazione di questa avverrà con le spettanze di fine rapporto. 600 15/2009 PRATICA LAVORO Contrattazione Scadenzario Tessili e abbigliamento Aziende artigiane Trasporto a fune Accordo 10 gennaio 2008 Una tantum Con la retribuzione di maggio 2009, ai lavoratori in forza al 10 gennaio 2008 va corrisposta la seconda tranche, pari ad E 200, di importo forfettario una tantum, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, ad integrale copertura del periodo 1º gennaio 2005-31 gennaio 2008. Agli apprendisti in forza al 10 gennaio 2008 l’importo viene corrisposto, con la medesima decorrenza, nella misura del 70%. L’una tantum - non utile ai fini del tfr e comprensiva dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia legali che contrattuali - è ridotta proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. Eventuali importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell’una tantum e devono pertanto essere da questa detratti per il 50% in occasione dell’erogazione della seconda tranche. Accordo 20 novembre 2008 Retribuzioni in vigore dal 1º maggio 2009 Livello Aumento contrattuale Minimo E.d.r. Contingenza confederale Indennità di funzione Totale 1SQ 57,93 1.439,19 528,67 10,33 118,79 2.096,98 1S 57,93 1.439,19 528,67 10,33 — 1.978,19 1Q 53,79 1.336,51 526,67 10,33 118,79 1.992,30 1 53,79 1.336,51 526,67 10,33 — 1.873,51 2 48,55 1.206,52 522,84 10,33 — 1.739,69 3 44,14 1.096,53 520,34 10,33 — 1.627,20 4 40,00 993,59 517,73 10,33 — 1.521,65 5 35,86 891,17 515,65 10,33 — 1.417,15 6 33,10 822,64 514,67 10,33 — 1.347,64 7 27,59 685,59 511,21 10,33 — 1.207,12 N.B. Gli importi indicati in tabella sono stati ricavati redazionalmente riparametrando il valore di aumento di E 40 stabilito per il 4º livello. PRATICA LAVORO 15/2009 601 Giurisprudenza Notizie Missione del dipendente pubblico: il tempo di viaggio non rientra nell’orario di lavoro Cass., 19 dicembre 2008, n. 29836 MASSIMA In materia di pubblico impiego privatizzato, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro a cui è stato destinato «in applicazione» è compensato dall’indennità di missione - che ha lo scopo di sopperire ai disagi e alle maggiori necessità, anche economiche, del personale in trasferta - e non si cumula al lavoro prestato presso l’ufficio di destinazione, cosı̀ da essere qualificato come lavoro straordinario. Il lavoro c.d. straordinario, infatti, deve essere identificato unicamente con quello reso oltre l’orario normale di lavoro e nella sola sede di destinazione. In senso opposto, non può essere invocata la norma di cui all’art. 4, comma 2, del Ccnl Comparto Ministeri del 12 gennaio 1996, che considera quale orario di lavoro anche i tempi di andata e ritorno per recarsi presso il luogo di prestazione effettiva, ove questa debba essere resa fuori dalla sede di servizio: in caso di «applicazione», infatti, la sede di servizio è soltanto quella di destinazione. COMMENTO In materia di pubblico impiego privatizzato, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro a cui è stato destinato «in applicazione» è compensato dall’indennità di missione - che ha lo scopo di sopperire ai disagi e alle maggiori necessità, anche economiche, del personale in trasferta - e non si cumula al lavoro prestato presso l’ufficio di destinazione, cosı̀ da essere qualificato come lavoro straordinario. Il lavoro c.d. straordinario, infatti, deve essere identificato unicamente con quello reso oltre l’orario normale di lavoro e nella sola sede di destinazione. In senso opposto, non può essere invocata la norma di cui all’art. 4, comma 2, del Ccnl Comparto Ministeri del 12 gennaio 1996, che considera quale orario di lavoro anche i tempi di andata e ritorno per recarsi presso il luogo di prestazione effettiva, ove questa debba essere resa fuori dalla sede di servizio: in caso di «applicazione», infatti, la sede di servizio è soltanto quella di destinazione. Il principio di diritto suesposto è stato affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 19 dicembre 2008, n. 29836, con la quale, vertendosi in tema di privatizzazione, è stato negato il diritto del dipendente pubblico ad un compenso per lavoro straordinario in relazione al tempo impiegato per raggiungere la sede PRATICA LAVORO 15/2009 di lavoro, durante i periodi di applicazione ad altro ufficio. La Corte ha avuto modo di precisare che il tempo di viaggio resta estraneo all’esplicazione dell’attività lavorativa, non facendo parte del lavoro effettivo: non sorge, dunque, alcun diritto ad un compenso autonomo, restando assorbito dall’indennità di trasferta. Il tempo di viaggio, inoltre, non è cumulabile al lavoro prestato presso la sede di destinazione, cosicché, in caso di superamento del normale orario di lavoro, non può essere qualificato come lavoro straordinario. La fattispecie in esame riguarda, dunque, un particolare istituto, tipico del rapporto di lavoro dipendente dalle pubbliche amministrazioni: la c.d. «missione». L’invio in missione si caratterizza per il fatto che il dipendente è chiamato a svolgere, in favore della sua amministrazione di appartenenza e per un brevissimo arco di tempo, la prestazione lavorativa in una sede diversa da quella abituale di servizio. La circostanza per cui la prestazione viene svolta in favore della medesima amministrazione di appartenenza costituisce una peculiarità che contraddistingue questo istituto da altri analoghi e, al contempo, giustifica l’erogazione dell’apposita indennità, la quale è volta, specificamente, a compensare la maggiore onerosità della prestazione dovuta a favore dello stesso datore di lavoro 603 Giurisprudenza Notizie (Cons. Stato, Sez. Quinta, 21 ottobre 1997, n. 1165, secondo cui l’indennità di missione è dovuta soltanto quando l’impiegato sia inviato isolatamente a prestare l’ordinario servizio fuori della sua sede abituale e ciò quando tale spostamento costituisca una temporanea misura organizzativa, intesa a modificare eccezionalmente il normale luogo di effettuazione della prestazione lavorativa). Tra gli istituti analoghi, si segnala il c.d. comando del pubblico dipendente, il quale si distingue dall’invio in missione perché determina una sostanziale modifica del c.d. rapporto di servizio. Il dipendente «comandato» viene inserito, sia sotto il profilo organizzativo e funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nella nuova amministrazione di destinazione ed a favore di questa presta, esclusivamente, la sua opera. La posizione di comando risulta caratterizzata dalla temporaneità della destinazione e dalla sua reversibilità: non si determina, quindi, la soppressione del posto in organico nell’amministrazione di provenienza. In sostanza, mentre il comando comporta il passaggio del dipendente pubblico presso un’altra amministrazione, diversa da quella di appartenenza, nella missione il mutamento riguarda esclusivamente la sede in cui viene eseguita l’attività lavorativa, la quale, tuttavia, appartiene alla medesima amministrazione. Il dipendente in missione, come preannunciato, ha diritto all’erogazione di una particolare indennità, avente funzione compensativa, disciplinata, specificamente, dalle leggi n. 836/1973 e n. 417/1978, nonché dal D.P.R. n. 395/1988. Il lavoratore che svolge un incarico di servizio, implicante un temporaneo allontanamento dalla propria sede, ha diritto ad un trattamento economico aggiuntivo che lo compensi del disagio derivante, appunto, dall’esecuzione della prestazione in altro ufficio. Per quanto riguarda la natura di questa voce, si registrano, in giurisprudenza, due opposti orientamenti: il giudice amministrativo, riconoscendole natura indennitaria, ha sostenuto che il trattamento può essere corrisposto solo se sussiste un effettivo disagio del dipendente. Di diverso avviso, invece, il giudice ordinario: l’indennità ha natura retributiva (Cass. n. 27460/2006). D’altra parte, ai fini della percezione, occorre che il lavoratore sia spostato in una sede che dista almeno 10 km da quella originaria ed il trattamento può essere corrisposto limitatamente ai primi 240 giorni di missione, continuativi, in una stessa località. Si tratta, inoltre, di una diaria che varia in ragione della qualifica ed è periodicamente aggiornata in relazione al 604 costo della vita. A questa indennità, infine, deve aggiungersi il rimborso delle spese viaggio e di quelle eventualmente sostenute per il pernottamento. Questione particolarmente dibattuta, in sede giurisprudenziale, è quella che riguarda la computabilità nell’orario di lavoro del tempo occorrente per raggiungere la nuova sede. La giurisprudenza amministrativa, in passato, si è pronunciata per la soluzione negativa (Cons. Stato, Sez. Quinta, n. 370/1996): tale tesi, invero, trova conferma nella stessa definizione di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003: per orario di lavoro deve intendersi «qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni». L’orario di lavoro, dunque, deve essere inteso come il tempo di durata della prestazione lavorativa, restando escluso, quindi, il periodo occorrente per raggiungere la sede di servizio e, quindi, analogicamente, quella presso cui il dipendente viene inviato in missione. La sentenza della Suprema Corte in rassegna aderisce all’orientamento richiamato, ribadendo l’esclusione del tempo di viaggio dall’orario di lavoro effettivo. Nella fattispecie, sottoposta all’attenzione della Cassazione, un dipendente del Ministero della Giustizia, impiegato presso l’ufficio territoriale del Giudice di Pace, conveniva in giudizio l’Amministrazione per ottenere il riconoscimento del diritto all’erogazione del compenso previsto per il lavoro straordinario. Sosteneva, in proposito, che la maggiorazione doveva essergli riconosciuta per il tempo impiegato per raggiungere la sede a cui era stato inviato, temporaneamente, in missione. In primo grado, la domanda veniva accolta, mentre in appello veniva rigettata sul presupposto che il disagio sofferto dal dipendente, a seguito del trasferimento, non poteva essere indennizzato con un compenso autonomo, restando assorbito dall’indennità di missione e che, comunque, il tempo di viaggio non rientrava nell’orario normale di lavoro, poiché non vi era - in senso tecnico - lo svolgimento di attività lavorativa. Infine, sempre secondo la Corte, non trovava applicazione la normativa contrattuale che qualificava espressamente come orario di lavoro quello occorrente per il raggiungimento della sede di servizio: questa disposizione, infatti, trovava applicazione unicamente in favore di quel dipendente che svolgeva, fuori ufficio, alcune attività. Il lavoratore, quindi, proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Il ricorrente, in sostanza, sosteneva che il tempo di viag- 15/2009 PRATICA LAVORO Giurisprudenza Notizie gio dovesse essere aggiunto a quello normale di lavoro e, in caso di superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa, dovesse essere qualificato come lavoro straordinario, con conseguente diritto alla relativa maggiorazione. Il ricorso, secondo la Cassazione, non è fondato. Due sono le questioni affrontate: da un lato, la natura dell’indennità di missione e, dall’altro, la qualificazione del tempo di viaggio come orario di lavoro. Innanzitutto, viene affermato che l’indennità di missione - per sua natura - ha lo scopo di sopperire ai disagi ed alle maggiori necessità, anche di carattere economico, del personale trasferito temporaneamente presso altra sede di servizio. Tuttavia, tale indennità - si precisa - non può essere utilizzata come corrispettivo per i compiti espletati oltre l’orario normale di lavoro (Cons. Stato, Quarta sez., n. 4074/2007 e n. 3964/2005): l’Amministrazione, in sostanza, non può negare l’erogazione del compenso per lavoro straordinario, solo perché il dipendente gode del trattamento di missione. A questo punto, la Corte fornisce una definizione di «lavoro straordinario» con riferimento, specificamente, all’ipotesi di invio in missione. Per lavoro straordinario deve intendersi esclusivamente quello reso - oltre il normale orario lavoro - dal personale in missione, nella località di destinazione. Di conseguenza, deve escludersi - secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Quarta Sez. n. 8522/ 2003 e nn. 6287 e 6289 del 2001) - che possa considerarsi lavoro straordinario il periodo di tempo impiegato per recarsi dalla sede di servizio al luogo di svolgimento della missione. Tale conclusione, invero, trova conferma nelle statuizioni adottate dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai rapporti di lavoro privatistici. Per tali categorie di lavoratori è stato sostenuto che il tempo impiegato, giornalmente dal lavoratore, per raggiungere la sede di lavoro, durante il periodo della trasferta, resta estraneo all’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo. Ne deriva, quindi, che il tempo del viaggio non fa sorgere, da un lato, il diritto ad un compenso autonomo essendone il compenso assorbito nell’indennità di trasferta - e non si cumula, dall’altro, al lavoro prestato presso la sede di destinazione: non può essere, quindi, qualificato come lavoro straordinario, se viene superato l’orario normale di lavoro (Cass. nn. 5701/2004, 5359/ 2001, 1202 e 1170/2000, 3434/90, 5745/85). Secondo la Cassazione, dunque, la conclusione a cui perviene la sentenza impugnata è corretta e logica. PRATICA LAVORO 15/2009 Come nel rapporto di lavoro privato, anche in quello pubblico privatizzato, il tempo impiegato dal personale - per raggiungere la sede di lavoro, durante i periodi di applicazione ad altro ufficio - risulta compensato dall’indennità di missione e non si cumula con la durata della prestazione lavorativa. Non trova, inoltre, applicazione la normativa contrattuale che, al contrario, fa rientrare, nell’orario normale di lavoro, il tempo di viaggio: la norma, infatti, trova applicazione soltanto per l’attività lavorativa prestata fuori la sede di servizio, mentre per il personale applicato ad altro ufficio la sede di servizio è quella di destinazione. In conclusione, il tempo occorrente per raggiungere tale sede non deve essere computato in quello necessario per espletare l’attività di servizio effettiva. Ad ulteriore conferma di ciò, la Corte richiama la normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro malattie ed infortuni sul lavoro: l’infortunio in itinere - occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ovvero durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro - presuppone che l’infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e non già nell’esercizio dell’attività lavorativa. La Cassazione, alla luce di quanto sinora esposto, conferma la sentenza impugnata, rigettando il ricorso proposto dal lavoratore. Da ultimo, si noti come il principio di diritto espresso non abbia carattere innovativo. In tempi risalenti, la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata nel senso di escludere dal computo dell’orario di lavoro il tempo di viaggio. Si richiamano, tra le altre, la decisione n. 6289/2001, emessa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la quale è stato affermato che «è esclusa la possibilità di corrispondere il compenso per lavoro straordinario per il tempo trascorso in viaggio per raggiungere la località di missione». Nello stesso senso, la pronuncia n. 9/1992: «l’indennità di missione ha funzione mista e cioè indennitaria e compensativa del maggior tempo che il dipendente dedica all’amministrazione; in tale ambito deve essere ricompreso il tempo trascorso in viaggio per il quale non vi è titolo a compenso per lavoro straordinario che presuppone lo svolgimento delle mansioni proprie del dipendente per un periodo eccedente il normale orario di servizio». Questi stessi principi, successivamente, sono stati acquisti dalla giurisprudenza ordinaria. Recentemente, la Cassazione, con sentenza n. 5701/ 2004, ha affermato che «il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro durante il periodo della trasferta non può considerarsi come impiegato nel- 605 Giurisprudenza Notizie l’esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, non facendo parte del lavoro effettivo, e pertanto, salvo diverse previsioni contrattuali, non si somma al normale orario di lavoro; del resto l’indennità di trasferta è in parte diretta a compensare il disagio psicofisico e materiale dato dalla faticosità degli spostamenti suindicati». Nella specie, il datore di lavoro richiedeva ai dipendenti di recarsi presso la sede aziendale per la formazione di gruppi da avviare, poi, nei vari cantieri. Ebbene, è stato escluso che i lavoratori avessero diritto al pagamento di un’ora di retribuzione ulteriore per ogni giornata lavorativa, in relazione al tempo occorrente per recarsi presso la sede di servizio e, poi, in quella di effettivo lavoro. Gli obblighi di sicurezza per imprese agenti nel medesimo «teatro lavorativo» Cass., 7 gennaio 2009, n. 45 MASSIMA Il datore di lavoro che invii un proprio dipendente a lavorare in un ambiente lavorativo esulante dal proprio dominio diretto, nel quale sono presenti i rischi propri di quel contesto lavorativo, derivanti dall’azione di lavoratori dipendenti da altre imprese, o di lavoratori autonomi, interagenti con l’opera del lavoratore dipendente è tenuto a rispettare gli obblighi di sicurezza gravanti ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. COMMENTO Il datore di lavoro che invii un proprio dipendente a lavorare in un ambiente lavorativo esulante dal proprio dominio diretto, nel quale sono presenti i rischi propri di quel contesto lavorativo, derivanti dall’azione di lavoratori dipendenti da altre imprese, o di lavoratori autonomi, interagenti con l’opera del lavoratore dipendente è tenuto a rispettare gli obblighi di sicurezza gravanti ai sensi dell’art. 2087 cod. civ. Non è nuovo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 7 gennaio 2009, n. 45, reso nell’ambito di un indirizzo ormai teso a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro nella massima estensione resa possibile dalla normativa. Tuttavia, la sentenza in rassegna presenta notevole interesse per la disamina della questione concernente la «distribuzione» degli obblighi di sicurezza tra diverse imprese, nella fattispecie sempre più frequente di una loro compresenza sul medesimo ambiente lavorativo a causa dell’esternalizzazione dei lavori. La vicenda processuale sorge dall’infortunio sul lavoro subito dal dipendente di una ditta di autotrasporti, per 606 il quale già l’Inail aveva liquidato una rendita pari ad un grado di inabilità del 93%. In particolare, il grave infortunio era accaduto mentre il dipendente stava riempiendo la propria autocisterna di olio combustibile per svuotare l’oleodotto di un’altra società. Le operazioni di trasferimento dell’olio erano effettuate da personale dipendente di quest’ultima in esecuzione di precise modalità tecniche. Il conduttore saliva sulla cisterna dell’autobotte per controllare il livello di riempimento dell’olio, quando la manichetta che collegava l’oleodotto all’autobotte si staccava violentemente colpendolo in pieno viso, provocandogli un danno oculare permanente. Il lavoratore, rivoltosi alla Magistratura, soltanto in secondo grado riusciva ad ottenere la condanna del suo datore di lavoro al pagamento di una consistente somma di denaro a titolo di danno differenziale (biologico e morale). Nel giudizio di appello veniva appurato che il lavoratore, mentre si trovava sulla cisterna dell’autobotte per controllare il livello di riempimento dell’olio in corso di cari- 15/2009 PRATICA LAVORO Giurisprudenza Notizie camento, indossava l’elmetto regolamentare di sicurezza, come aveva disposto il suo datore di lavoro, ma l’incidente era accaduto per via del distacco violento della manichetta a causa della pericolosa tecnica di iniezioni di azoto adottata da una diversa ditta, mentre un’altra ancora, in forza di un contratto di manutenzione, tramite suoi dipendenti aveva collocato il tubo e soprintendeva alle operazioni di caricamento. Sulla base di queste circostanze di fatto, il Giudice di Appello individuava la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ., per non avere accertato preventivamente se le modalità di svuotamento dell’oleodotto, decise ed attuate da terzi, potessero essere pericolose per il proprio dipendente, in relazione ai compiti assegnatigli ed alla posizione in cui si trovava al momento dell’infortunio. Se è vero che la ditta di autotrasporti non avrebbe potuto interferire nella scelta delle modalità di esecuzione del lavoro, è altrettanto vero - sostengono i Giudici di Appello - che essa avrebbe potuto e dovuto vietare al dipendente di effettuare il lavoro in quella posizione, se avesse preventivamente accertato che le modalità di svuotamento dell’oleodotto stabilite dai terzi erano oggettivamente pericolose. La situazione di pericolo del lavoratore derivava non solo dalla possibilità di caduta dall’alto, ma anche dalla vicinanza del tubo a pressione con il quale veniva caricato nella cisterna l’olio combustibile. D’altro canto, osservava la Corte d’Appello, lo stesso infortunio dimostrava come tali modalità fossero pericolose: la tecnica utilizzata (iniezioni di azoto) ha determinato delle fuoruscite di gas che hanno strappato la manichetta che collegava l’oleodotto alla cisterna. Avverso tale sentenza il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione, condividendo la ricostruzione dei fatti operata dalla sentenza impugnata, ma ritenendo erronea l’interpretazione adottata dell’art. 2087 cod. civ., e la sua applicazione ad essi. Nello specifico, il datore di lavoro sosteneva di avere adempiuto correttamente al proprio obbligo di prevenzione dei rischi e di controllo sulla osservanza delle misure predisposte, in diversi modi: fornendo al dipendente l’elmetto di protezione (che l’autista infatti indossava al momento dell’infortunio), utilizzando un mezzo di trasporto omologato che implicitamente garantiva la sicurezza della salita sul tetto della cisterna attraverso un’apposita scala e, infine, ritenendo di per sé sicura, in linea generale, la tecnica di svuotamento adottata mediante iniezioni di azoto, diventata pericolosa solo in rapporto alle particolari condizioni di intasamento dell’oleodotto. Proprio questa ultima circostanza costituiva un fatto eccezionale, come tale imprevedibile, assimilabile al caso fortuito, che escludeva la responsabilità ex art. 2087 cod. civ.. PRATICA LAVORO 15/2009 La ditta ricorrente, inoltre, sosteneva che, poiché era emerso che la pericolosa fuoriuscita di gas era derivata dalla scorretta utilizzazione della tecnica utilizzata, la Corte d’appello sarebbe caduta in errore laddove ha ritenuto che da tale pericolosità derivasse uno specifico obbligo di condotta dell’impresa, mera trasportatrice del combustibile. Il ragionamento della sentenza impugnata sarebbe illogico perché dalla pericolosità di una tecnica esterna ed ignota all’impresa è dedotto un obbligo di accertamento preventivo delle modalità di espletamento dell’operazione ed un correlato obbligo di cautela. La Suprema Corte respinge il ricorso, passando in rassegna i principi di diritto, già enunciati in materia. In primo luogo, la Corte rammenta che la responsabilità conseguente alla violazione dell’art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ai sensi dell’art. 1374 cod. civ.) dalla disposizione che impone l’obbligo di sicurezza (art. 2087 cod. civ.), che entra cosı̀ a far parte del sinallagma contrattuale (fra le tante, Cass. 25 maggio 2006 n. 12445; Cass. 13 agosto 2008 n. 21590, Cass. 14 aprile 2008 n. 9817, Cass. 23 aprile 2008 n. 10529). Tale responsabilità, inoltre, può discendere da fatti commissivi o da comportamenti omissivi (Cass. 18 maggio 2006 n. 11664). I comportamenti omissivi possono consistere nella mancata osservanza di norme specifiche di legge, oppure dettate dalla prudenza e dall’esperienza, in relazione alla particolarità del lavoro ed allo sviluppo tecnologico sia nella organizzazione del lavoro, sia nelle tecniche di prevenzione, secondo il dettato dell’art. 2087 cod. civ., che costituisce norma di chiusura del sistema antinfortunistico, estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate dalle norme antinfortunistiche specifiche (Cass. 4 marzo 2005 n. 4723; Cass. 8 febbraio 2005 n. 2444; Cass. 22 marzo 2002 n. 4129; Cass. 20 aprile 1998 n. 4012). Le norme specifiche fondamentali in materia sono il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5; la prima norma impone ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti di rendere edotti i lavoratori dipendenti dei rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro; la seconda pone lo stesso obbligo a carico degli stessi soggetti nei confronti dei lavoratori autonomi che siano chiamati a prestare la loro opera, con esclusione dei rischi propri dell’attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel loro insieme - precisa la Corte - le due norme travalicano i limiti del binomio datore di lavoro-lavoratore dipendente e focalizzano l’attenzione sul responsabile, 607 Giurisprudenza Notizie a vario titolo, del contesto lavorativo. Come già osservato da Cass. 22 marzo 2002 n. 4129, sussiste un rischio ambientale, che deve essere coperto da chi organizza il lavoro. I comportamenti omissivi possono consistere o nel mancato apprestamento di misure organizzative e fisiche di sicurezza, o in mancata informazione circa i rischi della lavorazione. In entrambi i casi, il danno può derivare non solo da comportamenti del datore di lavoro o di suoi dipendenti (art. 2049 cod. civ.), e comunque da fattori rientranti nel suo dominio diretto, ma anche da comportamenti di terzi. I comportamenti di terzi possono comprendere sia atti criminosi (come le rapine, per le quali questa Corte ha ripetutamente affermato la responsabilità del datore, gli stressanti turni di lavoro - Cass. 23 maggio 2003 n. 8230 -, il mancato apprestamento di misure di protezione: Cass. 20 aprile 1998 n. 4012; Cass. 15 giugno 1999 n. 5969 e Cass. 22 marzo 2002 n. 4129, in fattispecie di rapimento di lavoratore italiano all’estero), sia atti lavorativi connessi con l’attività del lavoratore infortunato, in contesti lavorativi complessi, di cui la esternalizzazione costituisce un aspetto. In ogni caso, afferma la Corte, l’obbligo di sicurezza si estende a tutto l’ambiente lavorativo nel quale è chiamato ad operare il dipendente (Cass. 7 marzo 2006 n. 4840). Le conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro che derivano dai su riportati principi, ed in particolare dalla natura contrattuale della responsabilità, sono che esso si pone negli stessi termini che nell’art. 1218 cod. civ., sull’inadempimento delle obbligazioni (Cass. 21590/2008 cit., Cass. 8 maggio 2007 n. 10441, Cass. 24 febbraio 2006 n. 4184). La regola sovrana in tale materia, desumibile dall’art. 1218 cod. civ., è che il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare tre elementi: la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, il danno, e la sua riconducibilità al titolo dell’obbligazione; a tale scopo egli può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell’onere di provare il proprio adempimento, o che l’inadempimento è dovuto a causa a lui non imputabile (Cass. S.U. 30 ottobre 2001 n. 13533, cui si è conformata tutta la giurisprudenza successiva: ex plurimis, Cass. 25 ottobre 2007 n. 22361, Cass. 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. 26 gennaio 2007 n. 1743). La Suprema Corte osserva che anche la giurisprudenza penale in termini incisivi ha egualmente stabilito un serie di principi: il subappaltante che deve eseguire, all’interno 608 del cantiere predisposto dall’appaltatore, un’opera parziale e specialistica, ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro (Cass. Pen. 20 aprile 2006); l’esistenza di un contratto d’opera non vale a traslare il rischio connesso all’esecuzione dei lavori e l’obbligo di tutela della sicurezza (Cass. 19 agosto 1999); il committente è tenuto a cooperare con l’appaltatore nell’apprestamento delle misure di prevenzione, se si tratta di misure dirette a tutelare l’incolumità dei dipendenti del committente e di quelli dell’appaltatore (Cass. 1 marzo 2006). La Cassazione evidenzia pure che, per la corretta applicazione dei principi che precedono alla causa sottoposta al suo esame, soccorrono vari precedenti, le cui fattispecie presentano notevoli profili di affinità a quella odierna: — Cass. 4 marzo 2005 n. 4723, in una fattispecie di conducente di autocisterna infortunatosi mentre stava provvedendo al carico dell’olio minerale nell’autobotte presso una raffineria, secondo modalità operative correnti presso l’impresa terza, ha riconosciuto la domanda di danno differenziale nei confronti del datore di lavoro, affermando non ostativa la circostanza che l’infortunio si era verificato in ambiente esterno non sottoposto alla vigilanza e al controllo della società datrice di lavoro dell’infortunato; — Cass. 22 marzo 2002 n. 4129 cit. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato una società italiana operante all’estero a pagare il danno conseguente al rapimento di un suo dipendente in un Paese africano da parte di ribelli locali, ribadendo il principio che l’art. 2087 cod. civ., impone l’adozione e il mantenimento non solo di misure di tipo igienico-sanitario o infortunistico, ma anche di misure atte a preservare i lavoratori dalla lesione di dette integrità nell’ambiente di lavoro in relazione ad attività anche non collegate direttamente allo stesso, come le aggressioni conseguenti all’attività criminosa di terzi; — Cass. n. 21590/2008 cit. ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in fattispecie di un lavoratore mandato dal proprio superiore gerarchico ad effettuare la manutenzione su un macchinario di proprietà di società terza (al cui funzionamento il datore di lavoro aveva interesse), secondo le istruzioni del libero professionista consulente di questa diversa società; — Cass. 7 novembre 2007 n. 23151 ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la responsabilità dell’impresa subappaltatrice dei lavori di copertura di un fabbricato, per l’infortunio subito dal proprio dipendente, a seguito, della caduta dal ponteggio approntato da dipendenti della società appaltante, su richiesta dello stesso lavoratore; 15/2009 PRATICA LAVORO Giurisprudenza Notizie — Cass. 5 dicembre 2003 n. 18603 ha affermato la responsabilità di un’impresa produttrice di ascensori per l’infortunio di cui era rimasto vittima un suo dipendente incaricato del montaggio di un ascensore in una costruzione edile, causato dal fatto che l’impresa edile competente non aveva predisposto il blocco in calcestruzzo di fermo corsa inferiore. Nella specie, è stato enunciato il seguente principio di diritto: «L’imprenditore, nei casi di esternalizzazione di alcune fasi del processo produttivo, ha l’obbligo di accertare i rischi per qualsiasi motivo conseguenti all’affidamento dei lavori commissionati a soggetti terzi, al fine di rendere edotti, alla stregua del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 4, lett. b), i propri dipendenti della sussistenza (o permanenza) di situazioni di pericolo e al fine altresı̀ di munirli di dispositivi di sicurezza idonei a eliminare le situazioni di pericolo riscontrate, configurandosi, in caso contrario, una responsabilità dell’imprenditore per l’infortunio subito dal dipendente per la mancata conoscenza dei pericoli cui è stato esposto». Con particolare riferimento a tale decisione, la Suprema Corte osserva che essa costituisce precedente e che applica l’obbligo di accertamento dei rischi altrui a tutti i risvolti soggettivi, attivi e passivi, del fenomeno di esternalizzazione. La dottrina anglosassone che per prima ha studiato il fenomeno economico dell’outsourcing (come pure la dottrina italiana che ne ha tradotto la denominazione in esternalizzazione) lo intende come organizzazione dei fattori della produzione tra più soggetti giuridicamente distinti: l’imprenditore esternalizzante (outsourcee), anziché produrre il bene finale tutto all’interno della propria azienda in un processo verticale, affida a più soggetti parti della produzione o i servizi alla produzione, con vari strumenti giuridici, di vecchia data ma con più ampio e diverso impiego, che vanno dall’appalto, al contratto d’opera, all’acquisto di beni intermedi, etc., in ragione della rispettiva specializzazione professionale e per ridurre i costi produttivi. Nel caso esaminato da Cass. n. 18603/2003 si trattava non di esternalizzazione in senso soggettivo (in ipotesi il produttore di ascensori), perché è in genere il responsabile del contesto edilizio che commissiona l’installazione di un ascensore, e non viceversa; bensı̀, di esternalizzazione in senso obiettivo, e cioè di un teatro lavorativo in cui sono presenti e interferiscono lavoratori dipendenti da più imprese, o con lavoratori autonomi, o comunque i cui rischi lavorativi interferiscono con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti. Rileva cioè il dato obiettivo della compresenza di più attori produttivi, che concorrono a configurare l’ambiente lavorativo nel quale il lavoratore PRATICA LAVORO 15/2009 dipendente viene inviato ad operare, e non il dato soggettivo dei rapporti giuridici tra i vari datori di lavoro. In conclusione, la Corte, in ragione dei principi sopra riportati e delle fattispecie cui sono stati applicati i principi stessi, afferma, in relazione al caso concreto, il seguente principio di diritto: «Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi degli D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5 sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., ad informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti». Tale principio - prosegue la Cassazione - costituisce pura applicazione alle odierne modalità organizzative e produttive complesse plurisoggettive della regola enunciata già nel 1955 dalle citate norme del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riprodotta e specificata da tutte le leggi successive, in particolare dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7, vigente al tempo dell’infortunio. Tale obbligo di informazione ai lavoratori dipendenti ne presuppone un altro: quello di informarsi dai terzi operatori dei rischi inerenti alle lavorazioni effettuate sul medesimo «teatro» che interferiscono con la presenza dei propri dipendenti. Né l’applicazione di tale principio subisce attenuazioni per la notorietà dell’impresa presso il quale viene inviato a lavorare il dipendente, per una presunta maggiore osservanza delle norme di prevenzione infortuni. L’applicazione pratica alla fattispecie in esame - osserva la Corte -, e cioè che fosse prevedibile il rischio derivante dalla tecnica delle iniezioni di azoto, costituisce un giudizio di fatto rimesso al giudice del merito, il quale lo ha motivato in modo non censurabile. Non sussiste la illogicità denunciata (dalla pericolosità di una tecnica esterna ed ignota all’impresa è stato dedotto un obbligo di accertamento preventivo delle modalità di espletamento dell’operazione con correlato obbligo di cautela), perché la sentenza impugnata individua l’inadempimento del datore di lavoro proprio nel non aver assunto dalle due diverse imprese, operanti nel medesimo luogo di lavoro, complete informazioni sulla sicurezza delle operazioni di travaso. Costituisce fatto notorio la estrema pericolosità delle interventi inerenti al riempimento e alla vuotatura di cisterne e di autocisterne, attestato dai frequenti gravissimi infortuni, spesso mortali, appartenenti all’informazione generale ed alla casistica giudiziaria (Cass. 4 609 Giurisprudenza Notizie marzo 2005 n. 4723 cit.) e da questa rilevabile (Cass. 9 settembre 2008 n. 22880). In sostanza, la Suprema Corte respinge il ricorso assumendo che la sentenza impugnata, attenendosi ai principi sopra enunciati, ha accertato con motivazione esente da vizi che la ditta di autotrasporti non ha assolto il proprio obbligo di sicurezza. A margine della sentenza in commento, giova ricordare che la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è disciplinata dal recente D.Lgs. n. 81 del 2008. In particolare, del rischio di «interferenze» nell’ambito di contratti di appalto, d’opera o di somministrazione si occupa l’art. 26, secondo e terzo comma. La norma prevede che il datore di lavoro, e i subappaltatori, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività’’ lavorativa oggetto dell’appalto. Gli stessi datori di lavoro, inoltre, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. È previsto che, in tali ipotesi, una volta individuato il pericolo e valutata l’entità del rischio per tutti i lavoratori interessati, il datore di lavoro elabori il c.d. DUVRI, ovvero il documento unico di valutazione del rischio da interferenze rischiose fra le attività lavorative ed i vari soggetti che le eseguono, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Il DUVRI sarà pertanto costituito da una parte descrittiva, da una teorica e da una parte di tipo tecnico che entra nel merito delle lavorazioni e dei dati concreti dei soggetti in esse coinvolte. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera. Infine, viene tuttavia confermato il principio fondamentale per cui il datore di lavoro non può rispondere dei rischi propri dell’impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo (secondo capoverso del comma 3, art. 26, cit.), con la conseguenza che il DUVRI dovrà occuparsi soltanto dell’effettivo rischio di esposizione al pericolo interferenziale dei lavoratori di tutte le aziende o autonomi coinvolti nell’esecuzione dei lavori interni, ma non dovrà riguardare i rischi specifici propri delle singole parti contrattuali, né contenere cautele discen- 610 denti esclusivamente dal rischio specifico proprio dell’azienda committente, appaltatrice o del lavoratore autonomo. In conclusione, il committente deve limitarsi ad attuare quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell’esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sui suoi dipendenti e su quelli dell’appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità (in tal senso, Cass. pen. n. 31459/2002, la quale ha affermato che la cooperazione non può essere intesa come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell’appaltatore tutte le volte in cui costui ometta di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, risolvendosi in un’inammissibile ingerenza del committente nell’attività propria dell’appaltatore). 15/2009 PRATICA LAVORO Dati tabellari Codici tributo F24 Codici in vigore al 1º marzo 2009 Si pubblicano di seguito i codici fino al tributo 5059. Si fa presente che i codici dal 6001 in poi saranno pubblicati nel prossimo numero della rivista. Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 1001 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO 1002 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU EMOLUMENTI ARRETRATI 1004 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE 1012 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU INDENNITÀ PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO 1013 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO 1018 D Erario 00MM AAAA RITENUTA SULLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI EROGATE IN FORMA DI CAPITALE E/O IN FORMA DI RENDITA AI SENSI DEL D.LGS. 5 DICEMBRE 2005, N. 252, ART. 11, COMMA 6-RISOLUZIONE N. 97E DEL 11/05/2007 1019 D Erario 00MM AAAA RITENUTE DEL 4% OPERATE DAL CONDOMINIO QUALE SOSTITUTO D’IMPOSTA A TITOLO DI ACCONTO DELL’IRPEF DOVUTA DAL PERCIPIENTE. LEGGE 27/12/2006, N. 296, ART. 1, C. 43 - RISOLUZIONE 19/E DEL 5/2/2007 1020 D Erario 00MM AAAA RITENUTE DEL 4% OPERATE ALL’ATTO DEL PAGAMENTO DA PARTE DEL CONDOMINIO QUALE SOSTITUTO D’IMPOSTA A TITOLO DI ACCONTO DELL’IRES DOVUTA DAL PERCIPIENTE - LEGGE 27/12/2006, N. 296, ART. 1, C. 43 - RISOLUZIONE N. 19/E DEL 5/2/ 2007 1021 E Erario 0000 AAAA IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RISERVE O FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA 1024 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU PROVENTI INDICATI SULLE CAMBIALI 1025 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI EMESSI DAI SOGGETTI INDICATI NELLA FONTE NORMATIVA 1028 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO 1029 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU INTERESSI E REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI DOVUTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI 1030 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU ALTRI REDDITI DI CAPITALE DIVERSI DAI DIVIDENDI 1031 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU REDDITI DI CAPITALE DI CUI AL CODICE 1030 E INTERESSI NON COSTITUENTI REDDITI DI CAPITALE A SOGGETTI NON RESIDENTI 1032 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU PROVENTI DA CESSIONI A TERMINE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI PRATICA LAVORO 15/2009 611 Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 1034 D Erario 00MM AAAA RITENUTE AFFERENTI L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE 1035 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ RITENUTE A TITOLO D’ACCONTO 1036 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU UTILI DISTRIBUITI A PERSONE FISICHE NON RESIDENTI O A SOCIETÀ ED ENTI CON SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA ESTERE 1038 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA 1040 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L’ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI 1045 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI PROVINCIE COMUNI ED ALTRI ENTI PUBBLICI 1046 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU PREMI DELLE LOTTERIE TOMBOLE PESCHE O BANCHI DI BENEFICENZA 1047 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU PREMI PER GIUOCHI DI ABILITÀ IN SPETTACOLI RADIOTELEVISIVI E IN ALTRE MANIFESTAZIONI 1048 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU ALTRE VINCITE E PREMI 1050 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU PREMI RISCOSSI IN CASO DI RISCATTO DI ASSICURAZIONI SULLA VITA 1051 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU PREMI E CONTRIBUTI CORRISPOSTI DALL’UNIRE E PREMI CORRISPOSTI DALLA FISE 1052 D Erario 00MM AAAA INDENNITA DI ESPROPRIO OCCUPAZIONE 1053 D Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE ART. 2 DL 27/05/2008, N. 93 1058 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU PLUSVALENZE CESSIONI A TERMINE VALUTE ESTERE 1100 D Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZA PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE 1102 E Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SU PLUSVALENZE PER CESSIONE A TITOLO ONEROSO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEGLI INTERMEDIARI 1103 E Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI RISULTATI DA GESTIONE PATRIMONIALE 1104 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DA GESTIONE FONDI TRAMITE INTERMEDIARI E SICAV 1105 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO FONDI ESTERI SOGGETTI RESIDENTI AUTORIZZATI ITALIA 1106 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RISULTATO DI GESTIONE FONDI MOBILIARI CHIUSI 1107 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE VENDITA BENI IMMOBILI E TERRENI EDIFICABILI L.266/2005, ART.1 COMMA 496 1108 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA SULLE PLUSVALENZE DELLE PARTECIPAZIONI 612 15/2009 PRATICA LAVORO Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 1109 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA METODO FORFETARIO PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONE INTERMEDIARI 1110 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA FONDI MOBILIARI APERTI_CHIUSI ED ESTERI 1120 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRES E DELL’IRAP, RELATIVA ALLE SIIQ ED ALLE SIINQ, AI SENSI DELLA LEGGE 27-12-2006, N. 296, ART. 1, COMMA 126. RISOLUZIONE N.37/E DEL 7/2/2008 1121 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IMPOSTA SUL REDDITO E DELL’IRAP SUI CONFERIMENTI IN SIIQ, SIINQ E FONDI IMMOBILIARI, AI SENSI DELLA LEGGE 27-122006, ART. 1, COMMA 137 E 140. RISOLUZIONE N. 37/E DEL 7/2/2008 1122 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L’ELEMINAZIONE DEL VINCOLO DI DISPONIBILITÀ GRAVANTE SULLE RISERVE IN SOSPENSIONE - ART. 1, COMMA 34, LEGGE N. 244/2007 1123 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL RECUPERO A TASSAZIONE DELL’ECCEDENZA DEDOTTA AI SENSI DELL’ART. 109, COMMA 4, LETT B) DEL TUIR - ART. 1, COMMA 48, LEGGE N. 244/2007 1124 D Erario 00MM AAAA IMPOSTA SUI CONTRIBUTI AFFLUITI AI FONDI PENSIONE 1125 E Erario 0000 AAAA IMPO. SOSTIT. PER RIALLINEAM. DIFF. VALORI CIV. E FISC. ELEM. PATRIM SOC. ADERENTI AL CONSOL. NAZ., AL CONSOLID MOND. E REG. TRASP. FISCARTT 128,141,115,C. 11 TUIR- ART. 1, COMMA 49LEGGE 244/07 1126 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA PER IL RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ATTRIBUITI IN BILANCIO ALLE IMMOBILIZZ. MATER. E IMMATER. A SEGUITO DI SCISSIONE, FUSIONE E CONFERIM. DI AZIENDE AI SENSI ARTT. 172,173 E 176 DEL TUIR- ART 1. COMMI 46 E 47- LEGGE 244/07 1127 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L’ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI DALL’IMPRESA INDIVIDUALE- ART. 1, COMMA 37, LEGGE 244/2007 1130 E Erario 0000 AAAA ECCEDENZE IMPOSTE SOSTITUTIVE DA RIPORTARE SUL QUADRO RT DEL MODELLO UNICO 1131 E Erario 0000 AAAA ECCEDENZE ALTRE IMPOSTE VERSATE IN ECCESSO ESPOSTE NEL QUADRO RX DEL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE 1239 D Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERMEDIAZIONE PREMI E FRUTTI DI OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI 1241 D Erario 00T3 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI EMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI E ATTRIBUITA AGLI STESSI 1242 D Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA ALLE IMPOSTE SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA 1243 D Erario 00MM AAAA PROVENTI SOGGETTI A RITENUTA DI IMPOSTA CORRISPOSTI DA ORGANIZZAZIONI ESTERE DI IMPRESE RESIDENTI 1245 D Erario 00MM AAAA PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI PRATICA LAVORO 15/2009 613 Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 1250 E Erario 00MM AAAA ACCONTO IMPOSTE SUI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO 1301 D Erario 00MM AAAA RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E CONGUAGLI SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE 1302 D Erario 00MM AAAA EMOLUMENTI ARRETRATI SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI DALLE REGIONI 1304 E Erario 0000 AAAA ECCEDENZE DI RITENUTE EFFETTUATE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VALLE D’AOSTA DI COMPETENZA ESCLUSIVA ERARIALE 1305 D Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE VERSATA IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D’AOSTA E MATURATI FUORI DALLE PREDETTE REGIONI - ART. 2 D.L. 27/05/2008, N. 93 1312 D Erario 00MM AAAA INDENNITÀ PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE 1328 D Erario 00MM AAAA INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA BANCHE CON DOMICILIO FISCALE IN VAL D’AOSTA A CORRENTISTI DI SPORTELLI OPERANTI FUORI REGIONE 1452 D Erario 0000 AAAA CHIUSURA LITE FISCALE PENDENTE 1601 D Erario 00MM AAAA RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN SICILIA 1602 D Erario 00MM AAAA EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SICILIA 1604 D Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE, MATURATI IN SICILIA E VERSATA FUORI REGIONE ART. 2 D.L. 27/05/2008, N. 93 1612 D Erario 00MM AAAA INDENNITÀ PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SICILIA 1613 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SICILIA 1614 E Erario 0000 AAAA ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA 1650 E Erario 0000 AAAA RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 44, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO NELLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222 1663 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SOCIETA NON OPERATIVE 1664 E Erario 00MM AAAA RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE A TITOLO DI BONUS STRAORDINARIO 2009 ALLE FAMIGLIE, DI CUI ALL’ART. 1, D.L. N. 185/2008 614 15/2009 PRATICA LAVORO Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 1665 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI AZIENDA O PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI COLLEGAMENTO 1666 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SOCIETÀ NON OPERATIVE POSTE IN LIQUIDAZIONEART. 1, COMMA 112, LEGGE 27/12/2006, N. 296 RISOLUZIONE N. 23 DEL O7/02/07 1667 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SOCIETÀ NON OPERATIVE TRASFORMATE IN SOCIETÀ SEMPLICI- ART. 1, COMMA 112, LEGGE 27/12/2006, N. 296 - RISOLUZIONE N. 23 DEL 07/02/2007 1668 D Erario 0000 0000 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO IMPORTI RATEIZZABILI 1670 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE MAGGIORAZIONI DI CONGUAGLIO 1672 D Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI NON IMPONIBILI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 1673 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA PER ESTROMISSIONE BENI IMMOBILI STRUMENTALI DELL’IMPRESA INDIVIDUALE 1675 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA E SOGGETTI A MAGGIORAZIONE DI CONGUAGLIO 1676 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEG ILOR IVA 1677 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA DEI BENI AI SOCI 1678 E Erario 0000 AAAA ECCEDENZA DI VERSAMENTI DI RITENUTE DI IMPOSTE ERARIALI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE 1680 E Erario 00MM AAAA RITENUTE OPERATE SUI CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA 1681 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI VITA ISCRITTE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO - ACCONTO 1682 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SULLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI VITA ISCRITTE NEL BILANCIO D’ESERCIZIO - SALDO 1685 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE 1686 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE 1687 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE 1688 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE 1689 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE 1690 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE PRATICA LAVORO 15/2009 615 Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 1691 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE 1692 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE 1693 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE 1694 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU RETRIBUZIONI CORRISPOSTE DA SOSTITUTI D’IMPOSTA CON DOMICILIO FISCALE IN SICILIA SARDEGNA O VAL D’AOSTA MA DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELL’ERARIO RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE 1705 E Erario 00MM AAAA RITENUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO IN VALORI MOBILIARI DI DIRITTO ESTERO 1706 E Erario 00MM AAAA RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI 1707 E Erario 00MM AAAA RITENUTA SUI TITOLI ATIPICI EMESSI DA SOGGETTI NON RESIDENTI 1708 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF DELL’IRPEG E DELL’IRAP REGOLARIZZAZIONE DI MAGAZZINO 1709 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA DALLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INDIVIDUALI 1710 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL’ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUATER DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI 1711 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL’ARTICOLO 41 COMMA 1 LETTERA GQUINQUIES DEL TU IMPOSTE SUI REDDITI 1712 D Erario 00MM AAAA ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA 1713 E Erario 00MM AAAA SALDO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA 1714 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO VERSATA DAL SOGGETTO PERCETTORE IN DICHIARAZIONE 1801 E Erario 0000 AAAA SOMME VERSATE PER IL RIMPATRIO E O LA REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DETENUTE ALL’ESTERO 1803 D Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF DOVUTA DAI LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LORO REDDITI DI LAVORO EMERSI 1805 D Erario NNRR AAAA CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATORI PER L’EMERSIONE DEL LAVORO IRREGOLARE PRESTATO IN ANNI PREGRESSI 616 15/2009 PRATICA LAVORO Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 1806 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP DOVUTA DAI FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO IMMOBILIARI CHIUSI 1807 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SULLE RISERVE E FONDI IN SOSPENSIONE D’IMPOSTA 1808 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI NON NEGOZIATE NEI MERCATI REGOLAMENTATI 1809 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI EDIFICABILI E CON LA DESTINAZIONE AGRICOLA 1810 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE 1811 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTIT.RIVALUT.NE BENI IMPRESA E PARTECIP.- L. 266/2005, ART. 1, CO. 469 1812 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUT. SULLA RIVALUT.NE AREE FABBRICABILI - L.266/05, ART.1, CO 473 1813 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTIT. RELATIVA AL SALDO DI RIVALUTAZIONE - L.266/05, ART. 1, CO 472 1814 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA PATRIMONIALE SUI FONDI IMMOBILIARI A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA E FAMILIARI - ARTICOLO 82, COMMA 17, DECRETO LEGGE 25/06/ 2008, N. 112 1815 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DI CUI ALL’ART. 81, C. 21, DECRETO LEGGE 25/06/2008, N. 112- RISOLUZIONE N. 63/E DEL 12/03/2009 1901 D Erario 00MM AAAA RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA AGGIUNTIVE E CONGUAGLIO IMPIANTI IN SARDEGNA 1902 D Erario 00MM AAAA EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN SARDEGNA 1904 D Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE, MATURATI IN SARDEGNA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 2 D.L. 27/05/2008, N. 93 1905 D Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SUI COMPENSI ACCESSORI DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE, MATURATI IN VALLE D’AOSTA E VERSATA FUORI REGIONE - ART. 2 D.L. 27/05/2008, N. 93 1912 D Erario 00MM AAAA INDENNITÀ PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN SARDEGNA 1913 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN SARDEGNA 1914 D Erario 00MM AAAA INDENNITA PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI LAVORO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA 1916 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL’ANNO SUCCESSIVO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA PRATICA LAVORO 15/2009 617 Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 1920 D Erario 00MM AAAA RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITÀ AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA 1921 D Erario 00MM AAAA EMOLUMENTI ARRETRATI IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA 1928 D Erario 00MM AAAA RITENUTE SU INTERESSI PREMI ED ALTRI FRUTTI CORRISPOSTI DA SPORTELLI DI BANCHE OPERANTI NELLA VALLE D’AOSTA AI CORRENTISTI 1962 E Erario 0000 AAAA ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA 1963 E Erario 0000 AAAA ECCEDENZA DI RITENUTE ALLA FONTE DI COMPETENZA DELLA REGIONE SARDEGNA 1964 D Erario 00MM AAAA RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO SU UTILI DISTRIBUITI AD ENTI NON COMMERCIALI DA SOCIETÀ DI FONTE ITALIANA ED ESTERA 1989 D Erario 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRPEF - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/ 05/2007 1990 D Erario 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRES - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 1991 D Erario 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IVA - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 1992 D Erario 00MM AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IMPOSTE SOSTITUTIVE - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 1993 D Regione 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO IRAP - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/1997, RIS. N. 109E DEL 22/ 05/2007 1994 D Regione 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ART. 13 D.LGS. N. 472 DEL 18/12/ 1997, RIS. N. 109E DEL 22/05/2007 1998 D Enti locali (**) 0000 AAAA INTERESSI SUL RAVVEDIMENTO-ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-AUTOTASSAZIONE-ART.13 DLGS. 472 DEL 18/12/1997 - RIS. N. 368/E DEL 12.12 2007 2001 D Erario NNRR AAAA IRES - ACCONTO PRIMA RATA 2002 D Erario 0000 AAAA IRES - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 2003 E Erario NNRR AAAA IRES - SALDO 2021 D Erario 0000 AAAA SOMME DEL 20% PER FUSIONI O SCISSIONI SOCIETARIE 2024 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEG DOVUTA DALLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEI FONDI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSI 2100 E Erario NNRR AAAA IRPEG SALDO 2101 D Erario NNRR AAAA MAGGIORE IMPOSTA IRPEG A SEGUITO DI RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO 2112 D Erario NNRR AAAA IRPEG ACCONTO PRIMA RATA 2113 D Erario 0000 AAAA IRPEG ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 2114 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEG - SALDO 618 15/2009 PRATICA LAVORO Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 2115 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEG - PRIMO ACCONTO 2116 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEG - SECONDO ACCONTO 2117 E Erario 0000 AAAA ADEGUAMENTO, AI FINI IRPEG, DEI RICAVI O COMPENSI AI PARAMETRI O AGLI STUDI DI SETTORE AI SENSI DELL’ARTICOLO 33, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 2118 D Erario 0000 AAAA SOGGETTI DIVERSI DA PERS. FISICHE-MAGG. 3%ADEG.STUDI SETTORE DPR N.195/99 2120 R Erario 0000 AAAA IRES-UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 2, D.L. N. 185 DEL 29/11/2008- RISOLUZIONE N. 476 DEL 09/12/2008 2415 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL’IMPRESA SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI 2691 D Erario 0000 AAAA TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL’IRPEG 2724 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE 2726 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI ISCRITTI IN BILANCIO 2727 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEG E DELL’IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI 2728 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CONFERIMENTI O CESSIONI DI BENI O AZIENDE A FAVORE DEI CAF 2729 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEG E DELL’IRAP SUI FONDI TRASFERITI AL FONDO PER RISCHI BANCARI GENERALI 3000 E Erario 0000 AAAA ILOR PERSONE GIURIDICHE 3010 E Erario 00T2 AAAA CONTRIBUTO BIENNALE ED EVENTUALI MAGGIORAZIONI E INTERESSI - ART. 8 D.L. CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N. 1577/1947 3011 E Erario 00T2 AAAA MAGGIORAZIONE 10% E INTERESSI DOVUTI DALLE COOPERATIVE EDILIZIE - ART.20 L. N. 59/1992 3012 E Erario 00T2 AAAA QUOTA DEL 3% DEGLI UTILI DI ESERCIZIO E INTERESSI - ART. 11, C. 4 E 6, L. N. 59/1992 3013 E Erario 00T2 AAAA RESIDUI DEL PATRIMONIO DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE IN LIQUIDAZIONE E INTERESSI - ART.11, C. 5 E 6, L. N. 59/1992 3014 E Erario 00T2 AAAA SANZIONI RELATIVE AI CODICI TRIBUTO 3010, 3011, 3012, 3013 3021 D Erario 0000 AAAA SANZ.PEC.AMM. PER IL CONTRASTO DELLA CONTRAF.-ART.1,C.7,D.L.14.03.05, N.35 3300 E Erario 0000 AAAA ILOR SOCIETÀ DI PERSONE E SOGGETTI EQUIPARATI 3331 D Erario 0000 AAAA ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA SICILIA IMPIANTI FUORI DELLA REGIONE 3350 E Erario 0000 AAAA ILOR PERSONE FISICHE PRATICA LAVORO 15/2009 619 Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 3631 D Erario 0000 AAAA ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI SICILIA 3731 D Erario 0000 AAAA ILOR A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA 3800 E Regione NNRR AAAA IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SALDO 3801 E Regione NNRR AAAA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE 3802 E Regione 00MM AAAA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D’IMPOSTA 3803 E Regione 00MM AAAA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA A SEGUITO DI ASSISTENZA FISCALE 3805 D Regione 0000 0000 INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO TRIBUTI REGIONALI 3812 D Regione NNRR AAAA IRAP ACCONTO PRIMA RATA 3813 D Regione 0000 AAAA IRAP ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 3814 E Regione 0000 AAAA ADEGUAMENTO AI FINI DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF DEI RICAVI O COMPENSI AI PARAMETRI O AGLI STUDI DI SETTORE, AI SENSI DELL’ART. 33, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 3815 D Regione 00MM AAAA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF SOSTITUTO D’IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO 3837 E Regione NNRR AAAA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 3839 E Regione NNRR AAAA IRAP OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 3840 E Regione 00MM AAAA ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 3841 E Enti locali 00MM AAAA ADDIZIONALE ALL’IRPEF ENTI LOCALI TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 3843 D Enti locali (**) NNRR AAAA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-AUTOTASSAZIONE-ACCONTO (RIS. N. 368 /E DEL 12/12/2007) 3844 E Enti locali (**) NNRR AAAA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF - AUTOTASSAZIONE - SALDO - RISOLUZIONE N. 368/E DEL 12/12/ 2007 3845 D Enti locali (**) 00MM AAAA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA -MOD. 730- ACCONTO - RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007 3846 E Enti locali (**) 00MM AAAA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA -MOD. 730- SALDO RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007 3847 D Enti locali (**) 00MM AAAA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA- ACCONTO - RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007 3848 E Enti locali (**) 00MM AAAA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA - SALDO - RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007 620 15/2009 PRATICA LAVORO Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 3849 E Enti locali (**) 00MM AAAA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALIRIS. N. 368/E DEL 12/12/2007 3850 E Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA DIRITTO CAMERALE 3851 D Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA INTERESSI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 3852 D Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE 3854 E Enti locali (**) 00MM AAAA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE D’IMPOSTA A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007) 3855 D Enti locali (**) 0000 AAAA ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF-ADEGUAMENTO DEI RICAVI O COMPENSI AI PARAMETRI O STUDI DI SETTORE, AI SENSI DELL’ART. 33,C.5, DL . N. 269 DEL 30/09/2003 ( RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007) 3857 D Enti locali (**) NNRR AAAA INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO- AUTOTASSAZIONE- ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF (RIS. N. 368/E DEL 12/12/2007) 3858 D Regione 00MM AAAA IRAP - VERSAMENTO MENSILE - ART. 10 BIS, COMMA 1, DLGS. 446/97 3859 R Regione 0000 AAAA IRAP - UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA, AI SENSI DELL’ART. 10, C. 2, DL N. 185 DEL 29/11/2008 - RISOLUZIONE N. 476 DEL 09/12/ 2008 3863 E Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA 3864 D Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA. SANZIONI PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO 3865 D Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA. INTERESSI PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO 3866 E Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERMO 3867 D Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA DIRITTO ANNUALE DOVUTO CAMERA COMMERCIO FERMO. SANZIONI OMESSO-TARDIVO VERSAMENTO 3868 D Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA DIRITTO ANNUALE DOVUTO CAMERA COMMERCIO FERMO. INTERESSI OMESSO-TARDIVO VERSAMENTO 3869 D Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO CAMERALE ANNUALE - RIS. 49/E DEL 24/2/2009 3870 D Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MONZA E BRIANZA - RIS. 49/E DEL 24/2/2009 3871 D Enti locali-Camere di commercio (*) 0000 AAAA RECUPERO SPESE DI NOTIFICA PER OMESSO O TARDIVO VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERMO - RIS. 49/E DEL 24/2/2009 3887 E Regione 0000 AAAA CREDITO D’IMPOSTA INCENTIVI FISCALI PER IL COMMERCIO PRATICA LAVORO 15/2009 621 Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 3888 E (C) Regione 0000 AAAA INCENTIVI IN FORMA AUTOMATICA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 3889 E (C) Regione 0000 AAAA AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 3890 E (C) Regione 0000 AAAA AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO INDUSTRIALE PER LE REGIONI E PROVINCE AUTONOME 3891 E Erario 0000 AAAA ART. 8, LEGGE 388/2000 - CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA REGIONE CAMPANIA A VALERE SULLE RISORSE REGIONALI 2006 3892 D Erario 0000 AAAA ART. 8, LEGGE 388/2000 - SANZIONE PER RAVVEDIMENTO SU RESTITUZIONE DELL’INDEBITO UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NELLA REGIONE CAMPANIA A VALERE SULLE RISORSE REGIONALI 2006 3911 D Erario 0000 AAAA SANZIONE PECUNIARIA AGGIUNTIVA-ART.1, C. 37,LETT.B,N.2, LEGGE N.308/2004 4001 E Erario NNRR AAAA IRPEF SALDO 4002 D Erario NNRR AAAA MAGGIORE IMPOSTA IRPEF RIDETERMINAZIONE DEL REDDITO AGEVOLATO 4006 D Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF E DELL’ILOR SULLE PLUSVALENZE INDICATE ANALITICAMENTE IN DICHIARAZIONE 4025 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO 4026 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEF PER I SOGGETTI CHE SI AVVALGONO DEL REGIME AGEVOLATO DELLE ATTIVITÀ MARGINALI 4033 D Erario NNRR AAAA IRPEF ACCONTO PRIMA RATA 4034 D Erario 0000 AAAA IRPEF ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE 4057 E Erario NNRR AAAA IRPEF AMMONTARE AGEVOLATO REDDITI D’IMPRESA PERSONE FISISICHE E SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE 4200 D Erario NNRR AAAA ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA 4201 D Erario 00MM AAAA ACCONTO IMPOSTE SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA TRATTENUTO DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA. 4330 D Erario 00MM AAAA IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA. IMPIANTI FUORI REGIONE 4331 E Erario 00MM AAAA IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA IMPIANTI FUORI REGIONE 4357 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA PER NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE 4358 D Erario 0000 AAAA SANATORIA FISCALE PER REDDITI DI PENSIONI ESTERE 4630 D Erario 00MM AAAA IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA 622 15/2009 PRATICA LAVORO Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 4631 E Erario 00MM AAAA IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA 4691 D Erario 0000 AAAA TRIBUTO STRAORDINARIO DOVUTO DAI SOGGETTI PASSIVI DELL’IRPEF 4720 D Erario 0000 AAAA MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA PER DOMANDA DI ESONERO CONTRIBUTO DIRETTO LAVORATIVO RESPINTA E RELATIVI INTERESSI 4722 E Erario 0000 AAAA IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEF - SALDO 4723 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEF - PRIMO ACCONTO 4724 D Erario 0000 AAAA IMPOSTA SUL REDDITO PRODOTTO DA IMPRESE ESTERE CONTROLLATE - ART. 127 BIS DEL TUIR SOGGETTI IRPEF - SECONDO ACCONTO 4725 E Erario 0000 AAAA ADEGUAMENTO, AI FINI IRPEF, DEI RICAVI O COMPENSI AI PARAMETRI O AGLI STUDI DI SETTORE AI SENSI DELL’ARTICOLO 33, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269 4726 D Erario 0000 AAAA PERSONE FISICHE-MAGG. 3% ADEG.STUDI SETT.ART.2,C. 2-BIS, DPR N.195/99 4730 D Erario 00MM AAAA IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA 4731 E Erario 00MM AAAA IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA 4930 D Erario 00MM AAAA IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA 4931 E Erario 00MM AAAA IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSITUTO DI IMPOSTA IMPIANTI IN SICILIA SARDEGNA E VALLE D’AOSTA 4932 E Erario 00MM AAAA IRPEF A SALDO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA 4933 D Erario 00MM AAAA IRPEF IN ACCONTO TRATTENUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA 4996 E Erario 0000 AAAA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L EUROPA AUTOTASSAZIONE 4999 D Erario 0000 AAAA REGOLARIZZAZIONE E DEFINIZIONE IRPEF DOVUTA SULLE INDENNITÀ DI TRASFERTA DEGLI UFFICIALI 5001 E Erario NNRR AAAA IVA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 5002 E Erario NNRR AAAA IRPEF OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 5003 E Erario NNRR AAAA IRPEG OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 5004 E Erario 00MM AAAA RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 5005 E Erario 00MM AAAA RITENUTE ALLA FONTE PER IMPIANTI IN SICILIA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI PRATICA LAVORO 15/2009 623 Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 5006 E Erario 00MM AAAA RITENUTE ALLA FONTE PER IMPIANTI IN SARDEGNA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 5007 E Erario 00MM AAAA RITENUTE ALLA FONTE PER IMPIANTI IN VALLE D’AOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 5008 E Erario 00MM AAAA RITENUTE ALLA FONTE IN SICILIA, SARDEGNA E VALLE D’AOSTA PER IMPIANTI FUORI REGIONE OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 5009 E Erario 00MM AAAA ACCONTO IRPEF SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RM DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 5010 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA DOVUTA SUI PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RM DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 5011 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RM DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 5012 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INTERESSI, PREMI ED ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RM DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 5013 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE INDICATE IN DICHIARAZIONE OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RT DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 5014 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RT DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 5015 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA DOVUTA SUL REDDITO ASSOGGETTABILE AD ALIQUOTA RIDOTTA DIT OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RJ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 5016 E Erario NNRR AAAA IMPOSTE SOSTITUTIVE SU PLUSVALENZE DA RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE E DA CONFERMENTI A FAVORE DI CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RQ DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 5017 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEI BENI DI I MPRESA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RY DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 5018 E Erario NNRR AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL’IRPEG E DELL’IRAP SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI (QUADRO RY DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE) 624 15/2009 PRATICA LAVORO Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 5019 E Erario 00MM AAAA IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLE RIVALUTAZIONI DEL TFR DOVUTA DAL SOSTITUTO D’IMPOSTA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI 5020 D Erario NNRR AAAA ALTRI TRIBUTI OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990 5021 D Erario NNRR AAAA IVA OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990 5022 D Erario NNRR AAAA IRPEF OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990 5023 D Erario NNRR AAAA IRPEG OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990 5024 D Erario 00MM AAAA RITENUTE ALLA FONTE OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990 5025 D Erario NNRR AAAA ILOR OGGETTO DI SOSPENSIONE A CAUSA DI EVENTI ECCEZIONALI - SISMA DEL 13 E 16 DICEMBRE 1990 5046 D Erario 0000 AAAA RESTITUZIONE/ RECUPERO DEGLI INCENTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ESPOSITIVA DI PRODOTTI IN FIERE ALL’ESTERO - ART. 1, C. 1, L.B), DL 269/2003. 5047 D Erario 0000 AAAA INTERESSI DOVUTI SULLA RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ESPOSITIVA DI PRODOTTI IN FIERE ALL’ESTERO - ART. 1, C. 1, L. B., DL 269/2003. 5048 D Erario 0000 AAAA RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI PER INVESTIMENTI NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI NEL 2002 - ART 5 - SEXIES DL 282/2002 5049 D Erario 0000 AAAA INTERESSI DOVUTI RESTITUZIONE /RECUPERO DEGLI INCENTIVI PER INVESTIMENTI NEI COMUNI COLPITI DA EVENTI CALAMITOSI NEL 2002 5050 D Erario 0000 AAAA RECUP. AGEVOL. FISCALI SPA PPM AI SENSI ART. 22, L 142/90 - CAPITALE 5051 D Erario 0000 AAAA RECUP. AGEVOL. FISCALI SPA PPM AI SENSI ART. 22 L. 142/90 - INTERESSI 5052 D Erario 0000 AAAA RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI FISCALI A FAVORE DI SOCIETÀ LE CUI AZIONI SONO AMMESSE ALLA QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI UNO STATO MEMBRO UE- CAPITALE- (DEC. CE C 591 DEL 16/03/2005) 5053 D Erario 0000 AAAA RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI FISCALI A FAVORE DI SOCIETÀ LE CUI AZIONI SONO AMMESSE ALLA QUOTAZIONE IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI UNO STATO MEMBRO UE - INTERESSI- (DEC. CE C 591 DEL 16/03/2005) 5054 D Erario 0000 AAAA RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI FISCALI A FAVORE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEI VALORI MOBILIARI (OICVM), SPECIALIZZATI IN SOCIETÀ QUOTATE DI PICCOLA E MEDIA CAPITALIZZAZIONE - CAPITALE - (DECISIONE CE C 3302 DEL 06/09/2005) PRATICA LAVORO 15/2009 625 Dati tabellari Modalità Tributo di utilizzo (1) Riferimento tributo Tipo di tributo Rateazione/ regione/ prov. (2) Anno di riferimento (3) Descrizione 5055 D Erario 0000 AAAA RESTITUZIONE/RECUPERO DEGLI INCENTIVI FISCALI A FAVORE DI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEI VALORI MOBILIARI (OICVM), SPECIALIZZATI IN SOCIETÀ QUOTATE DI PICCOLA E MEDIA CAPITALIZZAZIONE - INTERESSI - (DECISIONE CE C 3302 DEL 06/09/2005) 5056 D Erario 0000 AAAA RESTITUZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL’AIUTO CONCESSO MEDIANTE L’APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART, 2, C. 26, L.350/2003, AI SENSI DELL’ART. 83, C. 28 OCTIES, D.L. 112/2008 - CAPITALE RIS. N. 359/E DEL 25/09/08 5057 D Erario 0000 AAAA RESTITUZIONE DEI MAGGIORI IMPORTI CORRISPONDENTI ALL’AIUTO CONCESSO MEDIANTE L’APPLICAZIONE DEL REGIME DI IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART.2, C. 26, L. 350/2003, AI SENSI DELL’ART. 83, C. 28 OCTIES, D.L. N. 112/08- INTERESSI RIS. N. 359/E DEL 25/09/08 5058 D Erario 0000 AAAA RECUPERO,AI SENSI ART. 24 DL 185/08, AIUTI DI STATO EQUIVALENTI ALLE IMPOSTE NON CORRISPOSTE IN CONSEGUENZA DELLE ESENZIONI FISCALI ACCERTATE IN CAPO ALLE S.P.A. A PARTECIP. PUBBL. MAGG. COSTIT AI SENSI DELL’ART. 22,L. 8/6/ 90,N. 142-CAPITALE - 5059 D Erario 0000 AAAA RECUPERO,AI SENSI ART. 24 DL 185/08, AIUTI DI STATO EQUIVALENTI ALLE IMPOSTE NON CORRISPOSTE IN CONSEGUENZA DELLE ESENZIONI FISCALI ACCERTATE IN CAPO ALLE S.P.A. A PARTECIP.PUBBL. MAGG. COSTIT AI SENSI DELL’ART. 22, L.8/6/ 90, N. 142-INTERESSI NOTE (1) L’indicazione del termine «D» nella colonna MODALITÀ DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per il versamento di imposte a debito. L’indicazione del termine «R» nella colonna MODALITÀ DI UTILIZZO sta a significare che il tributo deve essere utilizzato solo per fruire di importi a credito. L’indicazione del termine «E» nella colonna MODALITÀ DI UTILIZZO sta a significare che il tributo può essere utilizzato sia per il versamento di imposte a debito che per fruire di importi a credito. La presenza del termine «(C)» nella colonna MODALITÀ DI UTILIZZO sta a significare che il tributo è utilizzabile solo presso il Concessionario della riscossione competente in ragione del proprio domicilio fiscale. (2) Nella colonna RATEAZIONE/REGIONE/PROV., gli zeri iniziali possono non essere indicati; ‘‘NNRR’’ indicano rispettivamente la rata oggetto di pagamento ed il numero di rate complessivo; ‘‘T0’’, ‘‘T1’’, ‘‘T2’’ e ‘‘T3’’ rappresentano la territorialità competente per il tributo da referenziare con i codici disponibili sulle rispettive tabelle T0 - Tabella Regioni e Provincie autonome, T1 - Tabella Enti locali, T3 - Tabella degli enti territoriali emittenti prestiti obbligazionari. T2 rappresenta la sigla della provincia da referenziare per il tributo. (3) Nella colonna ANNO DI RIFERIMENTO, ’AAAÀ richiede l’indicazione dell’anno cui si riferisce il versamento, ‘‘0000’’ non richiede l’indicazione dell’anno. La presenza del carattere «(§)» a lato del formalismo ’AAAÀ sta a significare che l’anno da indicare è quello nel quale si effettua la compensazione del credito. 626 15/2009 PRATICA LAVORO