intercalare giunta 19-2012

Transcript

intercalare giunta 19-2012
1. Di prendere atto della costituzione del Collegio arbitrale, promosso da CO.S.I.R. s.r.l. di Cagliari, già
appaltatrice presso questo Comune del Servizio RR.SS.UU. e Servizi connessi, secondo le motivazioni
e le procedure richiamate in premessa.
2. Di nominare, presso tale sede arbitrale un proprio Collegio di rappresentanza e difesa, in persona degli
Avvocati Roberto Oronti e Liliana Pintus del Foro di Sassari.
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore, Rag. Gianluigi M.A. Schintu, a dare corso ai necessari
adempimenti di competenza del Rappresentante legale dell’Ente.
Dato atto che in data 11.2.2010 è stato emesso il Lodo nel procedimento arbitrale in oggetto, notificato ai
legali del comune in data 13.2.2010. Con esso il Collegio giudicante conclude come segue :
omissis….
1. accoglie la richiesta di pagamento della fattura n. 485 del 23.8.2007 e dichiara tenuto il Comune
di Thiesi a corrispondere alla COISR l’importo di Euro 7.700,37 oltre l’IVA con gli interessi legali dalla
data della fattura al soddisfo.
2. in parziale accoglimento della richiesta dei maggiori oneri sopraggiunti nell’espletamento del
servizio appaltato,dichiara tenuto il Comune di Thiesi al pagamento dell’importo di Euro 148.629,29
oltre IVA , con gli interessi legali dalla domanda fino al soddisfo.
3.rigetta la domanda di maggiore corrispettivo per l’aumento della quantità dei rifiuti prodotta nel
territorio del Comune di Thiesi.
4. respinge entrambe le domande riconvenzionali proposte dal comune di Thiesi.
5.Dichiara tenuto il Comune di Thiesi al pagamento di due terzi delle spese di lite, che si liquidano
per l’intero in complessivi Euro 20.000,00 oltre spese CT liquidate con separata ordinanza, spese
generali, CPA ed IVA e le compensa per il terzo restante.
6. Determina le spese del funzionamento del Collegio nella misura già richiesta in via provvisoria con
provvedimento del 9.9.2008 e le pone a carico del comune di Thiesi nella misura di due terzi e per il
restante terzo a carico della COSIR.
così deciso all’unanimità ……..nel giorno 11.2.2010.
Dato atto che a seguito dell’esame della suddetta decisione è stato richiesto agli avv. Pintus e Oronti di
valutare le possibilità di impugnazione;
Vista la relazione trasmessa dagli avv. Pintus e Oronti avente per oggetto “procedimento arbitrale COSIR
/Comune di Thiesi. Note ed osservazioni in seguito al Lodo”
ove si evidenziano le possibilità di
impugnazione del suddetto lodo, alla luce delle motivazioni contenute nello stesso e sopratutto alla luce della
clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto stipulato con la COSIR ;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.47 del 22.4.2010 con la quale si stabilisce:
- di promuovere azione legale nanti il Giudice competente, volta all’impugnazione del lodo arbitrale
dell’11.2.2010 sulla controversia COSIR / Comune di Thiesi richiedendone l’annullamento
- di nominare del collegio di rappresentanza e difesa in persona degli Avvocati Liliana Pintus e Roberto
Oronti del Foro di Sassari , già nominati con precedente Deliberazione n°100 del 18.9.2008 per la fase
arbitrale, dando loro ampio mandato per la tutela della posizione giuridico soggettiva del Comune di
Thiesi ivi compresa la valutazione dell’esistenza di eventuali aspetti penalmente rilevanti nella vicenda in
trattazione;
- di autorizzare il Sindaco pro tempore a dare corso ai necessari adempimenti di competenza del legale
rappresentante dell’Ente.
VISTA la sentenza della Corte di Appello di Cagliari ( Sezione distaccata di Sassari) n.458/11 del
5.6.2011,depositata il 16.6.2011 con la quale si conclude per il parziale accoglimento dell’impugnazione del
Comune di Thiesi, dichiarando, per l’effetto, la nullità parziale del lodo (limitatamente ai punti 2 e 5) e
conseguentemente rigettando la domanda della Cosir scarl al pagamento dei maggiori oneri lamentati per
l’appalto per cui è sorta causa.
DATO ATTO che il Consorzio Servizi Imprese Riunite – CO.S.I.R. Società Consortile a r.l. ha presentato
ricorso nati la Suprema Corte di Cassazione contro il Comune di Thiesi per la cassazione della sentenza n.
458/11 pronunciata dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari il 5.6.2011, depositata il
16.6.2011, ricorso notificato al Comune di Thiesi in data 2.2.2012 prot. 697;
DATO ATTO che è nell’interesse dell’Amministrazione resistere e difendere la sentenza della Corte d’Appello
ed, a tal fine, sono stati interpellati i legali Avvocati Liliana Pintus e Roberto Oronti del Foro di Sassari i
quali si sono dichiarati disponibili ad assumere tale incarico;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI gli articoli 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il T.U.L.O.E.L. 18.08.2000 n° 267;
Con voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di autorizzare il Sindaco pro tempore - Dr. Gianfranco Soletta -, a costituirsi e resistere in giudizio
avverso il ricorso proposto da parte della Società Consortile a r.l. CO.S.I.R. (Consorzio Servizi Imprese
Riunite) di Cagliari, innanzi alla Suprema Corte di Cassazione per l’annullamento della sentenza n. 458/11
pronunciata dalla Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari il 5.6.2011, depositata il
16.6.2011, ricorso notificato al Comune di Thiesi in data 2.2.2012 prot. 697;
Di nominare il collegio di rappresentanza e difesa in persona degli Avvocati Liliana Pintus e Roberto
Oronti del Foro di Sassari , dando loro ogni più ampia facoltà e potere di legge per la tutela della posizione
giuridico soggettiva del Comune di Thiesi ivi compresa la facoltà di nominare altri difensori e procuratori in
loro sostituzione;
Di eleggere domicilio presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli del Foro di Roma, in Roma, Via Giosuè
Borsi n.4;
Dare mandato al Responsabile del 1° settore per i conseguenti adempimenti di natura tecnica e contabile
inerenti il presente incarico il cui onere graverà sui fondi dell’intervento 1010803 capitolo 11810 del Bilancio
di Previsione 2012 in corso di approvazione.
Infine, con separata ed unanime votazione, DELIBERA l’ immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del T.U.L.O.E.L. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di consentirne l’operatività.