Vendita in multiproprietà
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Vendita in multiproprietà
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA CONTRATTO TIPO DI VENDITA IN MULTIPROPRIETA’ Servizio di Regolazione del Mercato 1 Presentazione Con il D. Lgs. 427 del 9 novembre 1998, pubblicato nella G.U 291 del 14 dicembre 1998, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 94/47 concernente la “tutela dell’acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all’acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili”, attraverso l’introduzione del contratto di multiproprietà. Si tratta di un provvedimento significativo e di enorme rilevanza sociale, volto lodevolmente a coprire un vuoto normativo che aveva causato, tra gli operatori del diritto e gli utenti finali, gravi incertezze ed enormi disagi. L’assenza di una disciplina legislativa specifica aveva infatti alimentato dibattiti dottrinari e giurisprudenziali in esito ai quali la multiproprietà era stata talora assimilata al diritto di comunione, a volte al diritto di comproprietà ed al diritto di locazione e/o abitazione. Il legislatore europeo, che nell’elaborare la citata direttiva si è palesemente ispirato al Time Share Act inglese del 1992, non potendo pronunciarsi sulla natura giuridica dell’istituto in quanto a norma dell’art. 222 del Trattato istitutivo deve essere lasciato inalterato il regime di proprietà esistente nei singoli Stati membri, si è limitato a regolamentare la disciplina della complessa materia, circoscrivendola all’attuazione di un sistema volto a tutelare il c.d. contraente debole sia nella fase delle trattative sia durante la conclusione ed esecuzione del contratto. Ci si attendeva, pertanto, che il legislatore italiano provvedesse ad operare una definizione della multiproprietà, inquadrandola definitivamente in una delle categorie giuridiche esistenti nel ns. ordinamento; ciò non è tuttavia avvenuto, e presumibilmente tale omissione continuerà a favorire il dibattito al riguardo. Per di più, né il legislatore europeo né quello italiano hanno previsto una apposita disciplina transitoria, per cui è lecito domandarsi se l’operatività della nuova normativa possa trovare applicazione anche ai contratti già in essere al momento della loro entrata in vigore. La rilevanza sociale della multiproprietà è fuori di dubbio: nel mondo oltre 3.000.000 famiglie posseggono a tutt’oggi immobili in multiproprietà, in Europa ve ne sono 670.000 ed in Italia 57.000. Si tratta, inoltre, di un fenomeno in forte e continua espansione. E’ stata proprio la rilevanza sociale della multiproprietà ad aver spinto il Garante della Concorrenza e del Mercato ad intervenire: con provvedimento n. 11433 del 21/11/2002, infatti, la predetta Autorità ha censurato, in quanto ingannevoli, i messaggi di una nota società di vacanze. Il Garante, in particolare, ha ritenuto che tale comportamento costituisse anche un’alterazione delle regole del mercato, di cui deve essere assicurata la trasparenza. Anche le Camere di Commercio, come noto, in base alla legge 580/1993 hanno tra i propri compiti istituzionali quelli di esercitare forme di sorveglianza e di controllo sul mercato, sui prodotti e sul comportamento degli operatori in modo da garantirne il trasparente ed equilibrato funzionamento, la correttezza delle pratiche contrattuali ed un adeguato livello di protezione del consumatore. 2 La Commissione Contratti istituita all’interno della Camera di Commercio, proprio in ragione delle considerazioni prima espresse, ha ritenuto pertanto utile e conforme alle proprie finalità volgere la propria attenzione verso il contratto di multiproprietà. A tal fine, ha ritenuto di optare per la redazione di un modello contrattuale inerente la multiproprietà immobiliare, che ne costituisce la forma più diffusa e socialmente rilevante, riservandosi di elaborare in seguito un analogo negozio tipo relativamente alla multiproprietà azionaria che risulta oramai ovunque pressoché inutilizzata alla luce dei gravi problemi che ha da sempre generato. Il contratto tipo predisposto dalla Commissione Contratti, come i precedenti, non è un modello rigido; procedendo con le medesime modalità già sperimentate anche in passato e con successo, lo schema presenta forti caratteri di flessibilità, l’operatore potrà quindi adattarne il contenuto secondo le proprie esigenze. Rinnovo il mio sentito e sincero ringraziamento al Presidente della Commissione Contratti ed ai componenti della medesima per l’impegno profuso ancora un volta al servizio della collettività e per la loro indiscussa professionalità. Mi auguro che il predetto Organismo possa proseguire con rinnovato slancio nel cammino intrapreso, rappresentando con sempre maggior entusiasmo e consapevolezza un punto di riferimento qualificato per l’imprenditoria del territorio, per i consumatori, per le loro associazioni di categoria, in grado di fornire risposte adeguate alle loro esigenze. Ancona, Novembre 2004 Il Presidente Augusto Bocchini 3 Introduzione al Contratto La sensibilizzazione allo studio ed alla successiva redazione del contratto tipo di vendita in multiproprietà è pervenuta dalle associazioni dei consumatori, che da tempo ricevevano segnalazioni da parte di cittadini “incappati” in acquisti di multiproprietà che si rivelavano poco trasparenti e ricchi di insidie, tanto da dar luogo in alcuni casi a veri e propri raggiri. Come è noto, il contratto di multiproprietà prevede l’acquisto di una quota di proprietà di un immobile (situato in località turistiche) che dà diritto al godimento turnario dello stesso per un determinato periodo di tempo - comunque non inferiore a giorni 7 – precisamente individuato nell’anno solare, la cui durata deve essere di almeno 3 anni. La fonte normativa di riferimento per lo studio di tale contratto è stato il D. Lgv. n. 427/98 che ha recepito la Direttiva Europea del 26.10.94. La novità più importante che è stata introdotta a tutela dei consumatori e che abbiamo trasferito nel modello di contratto è la facoltà di ripensamento per il cittadino entro 10 giorni dalla firma del contratto, prima dei quali non può essergli richiesto il versamento di alcun acconto. In questo lasso di tempo, il soggetto mediamente accorto e diligente potrà fare gli opportuni e necessari accertamenti, riflettere ancora sulla validità della propria decisione, assumendo, se del caso, tutte le informazioni utili al fine di dare avvio al contratto che ha sottoscritto in piena convinzione e trasparenza. Quanto alle spese che l’acquirente sarebbe tenuto a rimborsare in caso di recesso, le stesse devono essere preventivamente indicate nel contratto e documentate al momento della richiesta, particolare che in passato spesso si ometteva; nella maggior parte dei casi invece i contratti prevedevano in caso di ripensamento norme “capestro” che imponevano al consumatore l’esborso di cifre tali da farlo desistere dall’intento di recedere. In caso di recesso allungato a 3 mesi per incompletezza del contratto, non è poi dovuto alcun rimborso. Un’ulteriore innovazione introdotta dal citato D. Lgv., alla quale si è voluto dare particolare risalto nel contratto da noi predisposto, riguarda la necessità che il venditore fornisca al potenziale acquirente una serie di dettagliate informazioni riguardo l’immobile ed il suo godimento che debbono essere contenute sia nel contratto stesso sia nell’allegato ed obbligatorio documento informativo in modo ancora più specifico. In tal modo si è ritenuto di poter dare un prezioso contributo all’acquirente che molto spesso si è trovato di fronte a contratti che erano un “capolavoro di genericità”, non contenendo neanche l’indirizzo della multiproprietà ed il periodo di godimento, né, tanto meno, chi ne fosse il proprietario venditore, quali fossero le spese condominiali e per i servizi principali ed accessori come piscina, tennis, accesso alla spiaggia, ecc…., nonché le tasse e le altre spese amministrative da pagare in loco, la concessione edilizia e di abitabilità, le altre condizioni di godimento come la possibilità di portare 4 animali o di cedere l’uso dell’appartamento ad amici e parenti, la partecipazione alle spese di manutenzione e riparazione e così via. Infine, nel contratto tipo predisposto, sono state introdotte per la risoluzione delle controversie, la clausola conciliativa, che prevede l’esperimento del tentativo di conciliazione presso la CCIAA competente per territorio e, per il caso di mancato raggiungimento di accordo tra le parti, la clausola compromissoria, che prevede il deferimento della controversia alla Camera Arbitrale, se istituita, presso la CCIAA. I Relatori Avv. Giulia Fesce Avv. Roberta Tacconelli 5 CONTRATTO DI VENDITA IN MULTIPROPRIETA’ *** Con la presente scrittura, fra le parti sotto indicate: - Parte venditrice: …….., nato a....... il......., domiciliato....... che interviene ed agisce nella sua qualità di amministratore e legale rappresentante della "……..", di nazionalità italiana, avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e precisamente con sede legale in ....... col capitale di....... codice fiscale:....... iscritta nel Registro delle Imprese di....... al numero ….. statutariamente munito dei necessari poteri, società che agisce nell'ambito della sua attività professionale come la parte venditrice medesima dichiara, - Parte acquirente: ………, C.F……………..., nato/a a……………, il………., professione…….……., residente a…….., tel……….., fax…….., doc. id……….., coniugato/a con………, nato/a a………., il………., professione………..; PREMESSO CHE la "………." ha costruito nel Comune di ………….., via....... n. ....... un fabbricato costituito da appartamenti da cedersi in multiproprietà e come meglio infra descritti, si conviene di compravendere: Diritto oggetto del contratto Parte venditrice, in rappresentanza della "…….." trasferisce alla parte acquirente, che accetta ed acquista, n………. quota/e di multiproprietà settimanali1, ossia il diritto reale pieno, perpetuo e cedibile consistente nella proprietà con godimento turnario per il periodo …………………… di ogni anno a partire dal …………….. dell'anno …….. sull'appartamento interno ….., di n……… locali e n….. servizi, al piano …..….. 1 6 (o di durata diversa ma comunque non inferiore a giorni sette) dell'immobile suddetto, ad uso edilizia abitativa, alle condizioni di esercizio di tale diritto nella Repubblica Italiana, condizioni che la venditrice garantisce essere soddisfatte; tale appartamento, collocato nel complesso turistico residenziale …………………, è distinto nel catasto urbano del Comune di …………... come segue …………..con i confini ………………………………………… Parte venditrice dichiara e dà atto che detto immobile è stato costruito a seguito di concessione edilizia rilasciata dal Comune di……….. in data ……….. n. ..….. in piena conformità alle leggi statali e regionali che regolano l'uso dell'immobile con destinazione turistico - ricettiva e che per detto immobile è stata rilasciata licenza di abitabilità con provvedimento in data...…….……………………….. Le parti si danno reciprocamente atto che compresi nel trasferimento sono il mobilio, e gli altri beni di arredamento, gli apparecchi sanitari e di cucina, stoviglie, biancheria per camera, bagno e cucina ed in genere tutti i beni elencati e valutati nella lista allegata al presente atto, beni che seguiranno l'appartamento anche nei successivi trasferimenti. Il prezzo del presente acquisto è fin d'ora determinato in .……….... da versarsi alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui infra, essendo fatto divieto alla parte venditrice di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di denaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra fino alla scadenza dei termini per l'esercizio del diritto di recesso, alle seguenti condizioni di vendita: 1) Complesso turistico Il complesso turistico indicato nel presente contratto è …………….., edificato a …………….., tel ……………, fax ………………, di proprietà della società costruttrice ……………. con sede a ……………., qui chiamata “proprietà”. Il complesso è composto da appartamenti di diversa tipologia e superficie suddivisi in quote settimanali di multiproprietà identificate con un numero e una data precisa. Gli appartamenti sono completamente edificati2 e funzionanti sia nella struttura sia nei servizi. Il complesso turistico, all’interno del quale è situato l’immobile oggetto del presente contratto, è registrato con il n. ……del …………..al Registro dei Titoli del distretto 2 7 (oppure, se da terminare, evidenziare lo stato di avanzamento dei lavori e l’obbligo di fideiussione) nazionale di……………….ed è libero da ogni forma di servitù, ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli. L’immobile oggetto del contratto è completamente edificato e funzionante sia nella struttura sia nei servizi3 2) Entrata in possesso del bene e suo utilizzo Le quote di multiproprietà acquistate dalla parte acquirente, sulle quali la stessa avrà diritto di proprietà con godimento turnario e perpetuo (oppure della durata concordata tra le parti, purché non inferiore a tre anni), potranno essere trasmesse agli eredi, vendute, affittate, cedute in uso a terze persone indicate dall’acquirente stesso. Il Titolo di proprietà (rogito) relativo alla quota di multiproprietà acquistata verrà consegnato alla parte acquirente entro il termine massimo di sessanta giorni decorrenti dalla fine dei pagamenti concordati con la parte venditrice. Esso potrà essere consegnato anche prima di tale termine, senza alcun onere aggiuntivo, applicando la riserva di proprietà. Tale riserva si estinguerà automaticamente alla fine dei pagamenti. Il Rogito sarà autenticato dal Notaio indicato dalla Proprietà e le spese relative corrispondenti a………….., dovranno essere versate dalla parte acquirente al momento della consegna del Rogito. Qualora dovessero nascere momentanei impedimenti per l'assegnazione della quota concordata (interventi di manutenzione, lavori straordinari), essa potrà essere temporaneamente sostituita (comunque solo per il periodo strettamente necessario per l’esecuzione di detti interventi) con un'altra quota per il medesimo periodo in un appartamento avente stessa o superiore metratura, stesso o superiore numero di vani, con medesimi servizi, accessori e pertinenze, così come indicate nell’allegato documento informativo, senza alcun onere né aggravio di spesa a carico della parte acquirente; qualora ciò non fosse possibile, la parte venditrice dovrà corrispondere alla parte acquirente una somma di denaro a titolo di penale pari ad €………. 3 ( oppure, se da terminare, con l’obbligo di indicare lo stato d’avanzamento dei lavori, la data di ultimazione degli stessi e la garanzia personale obbligatoria). 8 3) Diritto di recesso Nei casi previsti dalla legge (D. Lgs. n. 50 del 25.01.1992 – vendita a privati consumatori) e in applicazione del D. Lgs. n. 427 del 9.11.1998 la parte acquirente ha facoltà di recedere dal presente contratto entro dieci giorni dalla conclusione del medesimo tramite raccomandata a.r. (oppure mediante telegramma, telex e fac-simile a condizione che la comunicazione sia confermata con lettera raccomandata a.r. entro le 48 ore successive) da inviarsi alla sede della parte venditrice, senza necessità di indicare le ragioni del recesso. In questo caso l’acquirente non sarà tenuto a pagare alcuna penalità, ma dovrà rimborsare alla parte venditrice le sole spese sostenute e documentate per la conclusione del presente contratto, di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso. Trascorso tale periodo il contratto si intende irrevocabile per la parte acquirente. Si applicano le norme del D. Lgs. n. 427/1998 per la risoluzione del contratto dell'eventuale concessione del credito in caso di recesso. Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) “diritto oggetto del contratto”, b) “identità e domicilio del venditore e del proprietario”, c) “descrizione dell’immobile, se l’immobile è determinato”, d) n. 1) “estremi della concessione edilizia, se l’immobile è in costruzione”, i) “diritto di recesso”, ed all’art. 3, comma 2, lett. b) “periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto” e d) “la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto”, del Decreto Legislativo n. 427/98, e non contiene la data di cui all’art. 3, comma 2, lett. e) “data e luogo in cui il contratto è firmato da ciascuna delle parti” del medesimo Decreto Legislativo, la parte acquirente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla conclusione ed in tal caso non è tenuto a corrispondere alcuna penalità né alcun rimborso. 4) Divieto di acconti E’ fatto divieto alla parte venditrice di esigere o ricevere dalla parte acquirente il versamento di somme di denaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’art. 3, né l’acquisto comporterà per parte acquirente altri oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto o nel documento informativo. 9 5) Sottoscrizione del contratto e accettazione della venditrice La parte venditrice si riserva la facoltà di non accettare le richieste di acquisto della parte acquirente dandone comunicazione scritta entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di acquisto. 6) Regolamenti d'uso e spese di gestione La parte acquirente accetta e osserverà il regolamento d'uso e condominiale, predisposto per la corretta gestione e funzionamento del Complesso. Il canone annuo per le spese di gestione di ogni quota, in base al periodo di riferimento, è di € ………….per il monolocale, €………….per il bilocale ed € …………….per il trilocale. Esso darà diritto ai seguenti servizi e benefici: ……………………………………... L'importo del canone potrà variare con il variare del costo della vita………….. La manutenzione straordinaria è a carico della Proprietà. 7) Oneri aggiuntivi L'acquisto non comporta per l'acquirente oneri, obblighi o spese diversi da quelli stabiliti nel contratto. 8) Sistema di scambio Non è prevista la possibilità di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto.4 9) Controversie Per ogni controversia nascente dal presente contratto, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di residenza o domicilio della parte acquirente, secondo il regolamento in vigore al momento del deposito della domanda. Il procedimento sarà attivato dalla parte più diligente. Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le parti deferiranno le controversie, 4 (oppure "è prevista la possibilità di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto ai seguenti costi........... ed organizzato da.........") 10 comprese quelle inerenti la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, alla Camera Arbitrale se istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura individuata territorialmente in base al luogo di residenza o di domicilio della parte acquirente ed in conformità al Regolamento di procedura della CCIAA stessa, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, in particolare per quel che riguarda le modalità di designazione degli arbitri. Il Collegio arbitrale procederà ritualmente e deciderà secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile relative all’arbitrato rituale (artt.816 e ss. c.p.c.) e la decisione sarà presa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell’art.825, commi 2 e 3 c.p.c.. Nell’ipotesi in cui non fosse istituita la Camera Arbitrale presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del luogo di residenza o domicilio della parte acquirente, troverà applicazione l’art. 10 del decreto legislativo n. 427/98 in base al quale in caso di controversie inerenti il contratto di multiproprietà la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio dell’acquirente. 10) Rinvio Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano le norme del codice civile, il D.Lgs. n. 427/1998, il D. Lgs. n. 50/1992 e le altre leggi in materia. Luogo….. Data…. Firme…… 11 Allegati che formano parte integrante del presente contratto: - Documento informativo; - Regolamento d’uso; - Lista beni inclusi nell’appartamento; - Planimetrie dell’immobile e del complesso turistico nel quale esso è ubicato; - Calendario perpetuo; - Catalogo strutture facoltative. 12 DOCUMENTO INFORMATIVO 13 DOCUMENTO INFORMATIVO Art. 1 Diritto oggetto del contratto La parte venditrice propone di concludere un contratto per la vendita in multiproprietà (d’ora in avanti denominato “contratto”), avente per oggetto l’obbligo per la parte venditrice di trasferire la proprietà di n…… quota/e di multiproprietà settimanali, ricadenti nel complesso immobiliare turistico denominato “……………”; l’acquisto di tali quote conferisce alla parte acquirente il diritto reale, perpetuo e cedibile consistente nella proprietà con godimento turnario per il periodo …………. di ogni anno a partire dal …………. di un appartamento, secondo le modalità e alle condizioni previste dal “Regolamento d’uso Multiproprietà”. Ogni appartamento costituisce un’unità indivisibile per destinazione e per contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1112 del codice civile. Le singole unità immobiliari vengono poste in vendita completamente rifinite, dotate di impianti, arredi e corredi. Il godimento del periodo acquistato potrà essere esercitato direttamente dalla parte acquirente ovvero dallo stesso attribuito a terzi a titolo oneroso o gratuito per atto tra vivi o per causa di morte, fermo restando la destinazione del bene oggetto del contratto a “casa per vacanze ad utilizzo turnario”. La porzione immobiliare compravenduta viene rispettivamente ceduta a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della stipula del rogito, con tutte le relative pertinenze ed accensioni, diritti, azioni e ragioni, con tutti i fissi, infissi, impianti ed arredi esistenti e con tutte le servitù attive e passive di cui si giova o è giovata. Il diritto oggetto del presente Documento Informativo potrà essere esercitato dalla parte acquirente, dalle ore 17.00 del primo giorno (sabato/sabato), alle ore 10.00 dell’ultimo giorno del periodo di soggiorno in relazione alla/e settimana/e cui corrisponde la/e quote (codice/i) acquistata/e e quella/e indicata/e nel calendario perpetuo allegato al contratto e precisamente a partire dalla data del …………………fino al ……………… 14 Art. 2 Identità e domicilio della società proprietaria Proprietaria degli appartamenti, le cui quote sono oggetto della proposta di vendita è la società "……….", avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato e precisamente con sede legale in ....... col capitale di....... codice fiscale:....... iscritta nel Registro delle Imprese di....... al numero ….. Art. 3 Identità e domicilio della società venditrice La società che si occupa in esclusiva della commercializzazione delle unità immobiliari di cui all’art. 1 è ………….. Reg. Imprese di ………. n. ……. – R.E.A. n. ………. – P.I.V.A. ………….– Via ……………. N….– CAP……. – Città………., Tel. ……….. Fax ……….. la società di commercializzazione si avvale di promotori senza potere di rappresentanza. Art. 4 Descrizione dell’immobile5 Gli appartamenti, le cui quote millesimali di proprietà indivisa formano oggetto della presente offerta, fanno parte di un complesso immobiliare turistico residenziale, denominato “………”, suddiviso in settori, con destinazione residenziale turistica. Le unità immobiliari oggetto della presente offerta ricadono nel lotto ……. distribuite su n…….. palazzina/e di n…….. unità immobiliari, n…….. al piano terra, n…….al piano primo, precisando che le unità immobiliari ubicate al pianterreno sono del tutto autonome e indipendenti da quelle del primo piano. Si precisa che le unità immobiliari del piano terra hanno il giardino in pertinenza esclusiva, mentre quella del piano primo è dotata di balconi, verande e scala di accesso. Dette unità abitative sono state realizzate in conformità alla concessione edilizia n………. del ………. rilasciata dal comune di ………, con abitabilità n……… del…………. Gli appartamenti sui quali si esercita il diritto in oggetto sono liberi da ipoteche e da qualsiasi vincolo limitativo del diritto di proprietà e di uso. 5 La descrizione viene effettuata a titolo esemplificativo. 15 Dette unità sono allacciate alla rete idrica ed alla rete elettrica municipali, tramite ………………., tuttavia le stesse possono essere collegate direttamente agli allacci pubblici. Art. 5 Servizi comuni – condizioni di utilizzazione6 I servizi comuni ai quali l’acquirente avrà accesso sono: luce, acqua, gas, raccolta rifiuti già inseriti nei raccoglitori, ricevimento, portineria, guardiana, pulizia settimanale con cambio di biancheria da bagno e letto, piccoli interventi di manutenzione ordinaria negli appartamenti, manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti di proprietà comune, manutenzione ordinaria del verde di proprietà comune e di proprietà esclusiva, così come da catalogo. Art. 6 Strutture comuni – Condizioni di utilizzazione7 Le strutture comuni esistenti alle quali il multiproprietario avrà accesso sono: portineria, le zone destinate al parcheggio, l’intera rete viaria interna, le aiuole, le condotte elettriche, telefoniche, idriche, fognanti, gli impianti sportivi (Anfiteatro, Piscina, Mini Club, Campi da tennis). L’utilizzo delle strutture dette facoltative e di ristoro (Bars, Ristorante ed eventuale servizio spiaggia), sono regolamentate, nelle modalità e nel pagamento dei relativi costi come da catalogo ufficiale. Le quote di manutenzione straordinaria di competenza di ogni comproprietario, verranno suddivise e stabilite in base alla tabella millesimale generale. 6 7 La descrizione viene effettuata a titolo esemplificativo. La descrizione viene effettuata a titolo esemplificativo. 16 Art. 7 Prezzo, spese per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni, oneri connessi all’occupazione dell’immobile, spese per la manutenzione e la riparazione, spese per la trascrizione del contratto. Il prezzo a settimana delle unità immobiliari viene calcolato sulla base della tipologia, dei posti letto e del periodo di fruizione. Appartamento ……….….. settimana/codice ……..……… prezzo €………… più IVA come per legge per un totale di €…………. L’importo che la parte acquirente dovrà versare annualmente entro il …………… di ogni anno per l’esercizio del diritto oggetto del contratto, per l’utilizzazione dei servizi e delle strutture comuni, delle spese amministrative per la gestione della manutenzione ordinaria, sono stabilite e forfettizzate per quote, con un minimo di n………. quote per un’unità compravenduta: dal 01.06.2004 dal 10.07.2004 dal 31.07.2004 dal 21.08.2004 dal 28.08.2004 al 10.07.2004 al 31.07.2004 al 21.08.2004 al 28.08.2004 Al 11.09.2004 € …….. € …….. € …….. € …….. € …….. La parte acquirente dichiara di conoscere e di accettare l’importo della quota di manutenzione ordinaria (spese di gestione), come sopra precisato e che la stessa sarà aggiornata, annualmente all’indice ISTAT e calcolata, in base al numero dei posti letto dell’unità compravenduta. La quota comprende: animazione, pulizia settimanale (escluso angolo cottura), con cambio di biancheria da letto e bagno, consumi energetici, uso diurno delle strutture sportive ad orari stabiliti, di tutte le zone comuni, della piscina, dell’eventuale servizio spiaggia (un ombrellone e due sdraio per appartamento) e del parcheggio interno non custodito. Il comproprietario ha l’obbligo di lasciare l’unità abitativa in perfetto ordine per il dovuto rispetto verso il successivo comproprietario utilizzatore, ed anche per garantirsi eguale condotta da parte del precedente comproprietario utilizzatore. Ogni comproprietario o conduttore, dovrà lasciare perfettamente puliti: monoblocco cucina ed in particolare il frigo, stoviglie, posate e batteria da cucina. La proprietà del bene sarà trasferita con il rogito notarile di compravendita una volta effettuato il pagamento del prezzo, dell’IVA, precisando che le spese di trascrizione del contratto, dovranno essere versate dalla parte acquirente alla sottoscrizione del rogito unitamente all’importo di registro, all’importo catastale, all’importo di bollo, al tributo 17 per la voltura catastale, ai diritti e tributi speciali per consultazione degli atti e per il rilascio delle relative certificazioni, alla tassa di archivio, ai compensi e agli onorari notarili. VALORE Sino Da 6.001 Da 8.001 Da 10.001 Da 13.001 Da 16.001 Da 18.001 Oltre A A A A A A A A € ……. € ……. € ……… € ……… € ……… € …….. € …….. € …….. COSTO COMPLESSIVO € ….. € ….. € ….. € …... € ….. € ……. € ……. € ……. Le somme suddette, alle quali si aggiunge l’I.V.A. come per legge, comprendono i costi di trascrizione dell’atto pubblico e dell’onorario del Notaio, le stesse si intendono salvo conguaglio, oltre il quale non sarà richiesta altra somma alla parte acquirente per l’acquisto. L’atto sarà stipulato a cura di un Notaio individuato di comune accordo tra le parti. In ogni caso, il rogito avverrà successivamente alla data di consegna concordata e indicata sul contratto e comunque all’avvenuto pagamento dell’ultima rata di prezzo. Le quote di comproprietà dovranno essere trasferite libere da qualsiasi iscrizione, trascrizione e azione pregiudizievole. Art. 8 Diritto di recesso Nei casi previsti dalla legge (D. Lgs. n. 50 del 25.01.1992 – vendita a privati consumatori) e in applicazione del D. Lgs. n. 427 del 9.11.1998 la parte acquirente ha facoltà di recedere dal presente contratto entro dieci giorni dalla conclusione del medesimo tramite raccomandata a.r.8 da inviarsi alla sede della parte venditrice, senza necessità di indicare le ragioni del recesso. In questo caso la parte acquirente non sarà tenuta a pagare alcuna penalità, ma dovrà rimborsare alla parte venditrice le sole spese sostenute e documentate per la conclusione del presente contratto, di cui è fatta menzione nello stesso, purché si tratti di spese relative ad atti da espletare tassativamente prima dello scadere del periodo di recesso. Trascorso tale periodo il contratto si intende irrevocabile per la parte acquirente. Si applicano le norme del D.Lgs. n. 427/1998 per la risoluzione del contratto dell'eventuale concessione del credito in caso di recesso. 18 Se il contratto non contiene uno degli elementi di cui all’art.2, comma 1, lettere a) “diritto oggetto del contratto”, b) “identità e domicilio del venditore e del proprietario”, c) “descrizione dell’immobile, se l’immobile è determinato”, d) n.1) “estremi della concessione edilizia, se l’immobile è in costruzione”, i) “diritto di recesso”, ed all’art.3, comma 2, lett. b) “periodo di tempo durante il quale può essere esercitato il diritto oggetto del contratto e la data a partire dalla quale l’acquirente può esercitare tale diritto” e d) “la possibilità o meno di partecipare ad un sistema di scambio ovvero di vendita del diritto oggetto del contratto”, del Decreto Legislativo n.427/98, e non contiene la data di cui all’art.3, comma 2, lett. e) “data e luogo in cui il contratto è firmato da ciascuna delle parti” del medesimo Decreto Legislativo, la parte acquirente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla conclusione ed in tal caso non è tenuta a corrispondere alcuna penalità né alcun rimborso. Art. 9 Circuito di scambio Il complesso “………….” è iscritto al circuito di scambio della R.C.I. con il n…………….. Il multiproprietario, tramite la parte venditrice, potrà utilizzare i servizi della R.C.I. disciplinati dal loro regolamento. Art. 10 Modalità per ottenere ulteriori informazioni La parte venditrice è a completa disposizione per fornire tutte le eventuali ulteriori informazioni che si rendessero necessarie, in tal senso vengono di seguito riportati l’indirizzo ed i numeri telefonici per comunicare con la stessa: Via ……………..– CAP………. – Città …………. Tel…………… Fax ……………..; e-mail: …………………. - sito internet:……………………………… 8 (oppure mediante telegramma, telex e fac-simile a condizione che la comunicazione sia confermata con lettera raccomandata a.r. entro le 48 ore successive) 19 Al presente documento informativo si allegano: - Calendario perpetuo; - Catalogo strutture facoltative. 20 La Commissione Contratti è stata istituita dalla Camera di Commercio di Ancona il 9 giugno 1999, con l'attribuzione dei seguenti compiti: - predisporre contratti tipo nei settori di maggiore interesse per le categorie economiche per i consumatori, per gli utenti; - esercitare forme di controllo a garanzia della correttezza delle pratiche contrattuali d'ufficio, su impulso della stessa Commissione, a richiesta delle Associazioni di categoria o dei medesimi operatori che hanno approntato le condizioni generali del contratto, su segnalazione dei consumatori o utenti; - esprimere pareri sulla interpretazione delle clausole contrattuali. La Commissione Contratti che ha realizzato il presente lavoro, approvato dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 55 del 14/03/2005, è così composta: Prof. Avv. Daniele Mantucci Presidente Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Privato della Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche Dott. Stefano Biondini Assindustria della Provincia di Ancona Avv. Roberta Tacconelli Confartigianato della Provincia di Ancona Avv. Michele Andreano Apindustria della Provincia di Ancona Sig. Stefano Sargentoni C.N.A. della Provincia di Ancona Avv. Leonardo Criscuoli Ordine Avvocati della Provincia di Ancona Rag. Gianni Giacobelli Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Ancona Rag. Claudio Serpilli Collegio Ragionieri della Provincia di Ancona Dott. Massimilano Polacco Confcommercio della Provincia di Ancona Avv. Ezio Gabrielli Adiconsum della Provincia di Ancona Avv. Giulia Fesce Federconsumatori della Provincia di Ancona Dott. Gianluca Mariani Ordine Dottori Commercialisti della Provincia di Ancona Dott. Michele De Vita Segretario Generale Camera di Commercio Dott.ssa Luciana Frontini Funzionario Camera di Commercio Dott.ssa Patrizia Cugnini Segreteria Ad essi va il ringraziamento e l'apprezzamento della Camera di Commercio di Ancona. 21