Imposta sul valore aggiunto e trasporti di persone e beni_Fonti
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Imposta sul valore aggiunto e trasporti di persone e beni_Fonti
IVA e imposte indirette Imposta sul valore aggiunto e trasporti di persone e beni Claudio Fonti Economista aziendale SSQEA/SUP Esperto fiscale dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale IVA, Divisione controllo esterno, Berna Trasporti: introduzione di un “perimetro” per i viaggi transfrontalieri in autobus 1. Introduzione A sostegno della Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (di seguito LIVA), valida dal 1. gennaio 2010, in ambito dei trasporti, sono apparse le pubblicazioni concernenti la prassi prevista per le imprese del settore dei trasporti e della logistica (di seguito info IVA 09) e le imprese di trasporto pubblico e del settore turistico (di seguito info IVA 10). Nell’info IVA 09 vengono in particolar modo trattati il trasporto di persone, il trasporto di beni e le relative prestazioni accessorie, come pure la locazione e il noleggio di mezzi di trasporto; mentre l’info IVA 10 dà informazioni concernenti la prassi alle imprese di trasporto pubblico e del settore turistico. In questo articolo verrà presentato l’info IVA 09 concernente il settore “Trasporti”. È importante a sapere che le informazioni orali e scritte rilasciate sotto il regime della vecchia legge sull’IVA del 2 settembre 1999, che non corrispondono al contenuto delle citate pubblicazioni, non sono applicabili alle fattispecie verificatesi a partire dall’entrata in vigore della nuova LIVA del 12 giugno 2009. Mantengono invece la loro validità le informazioni rilasciate nonché le pubblicazioni edite a suo tempo in virtù della vecchia legge sull’IVA che corrispondono al contenuto delle citate pubblicazioni e riferite alle fattispecie verificatesi tra il 1. gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009. ◆ ◆ il luogo delle prestazioni di servizio per il trasporto di persone corrisponde al luogo in cui avviene effettivamente il trasporto, tenuto conto del tragitto percorso. Pertanto, per i trasporti transfrontalieri di persone occorre distinguere tra la parte di tragitto effettuata in territorio svizzero (che soggiace all’IVA svizzera) e la parte di trasporto effettuata all’estero (che non soggiace invece all’IVA svizzera); il luogo delle prestazioni di servizio per il trasporto di beni corrisponde al luogo in cui il destinatario della prestazione ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d’impresa per i quali viene effettuata la prestazione di trasporto di beni, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale. 3. Il trasporto di persone in territorio svizzero 3.1. In generale Le prestazioni di trasporto di persone in territorio svizzero sono imponibili all’aliquota normale; se simili prestazioni sono transfrontaliere, è imponibile soltanto la parte della controprestazione corrispondente al tragitto percorso in territorio svizzero. Per quanto concerne il settore del traffico aereo, è ancora orfano di una pubblicazione concernente la prassi applicabile a partire dal 1. gennaio 2010. 3.2. Il trasporto di persone malate, ferite o disabili Contrariamente al principio d’imponibilità il trasporto, in mezzi di trasporto appositamente attrezzati, di persone malate, ferite o disabili e delle persone che le assistono o accompagnano, è escluso dall’imposta. Mentre le prestazioni di primo soccorso e di collaborazione nel salvataggio di persone ferite sono escluse dall’imposta unicamente se la persona che presta le cure esercita un’attività nel settore delle professioni medico-sanitarie. 2. Il luogo della prestazione di trasporti Per l’imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) le prestazioni di trasporto sono considerate delle prestazioni di servizio e vanno suddivise tra: (i) trasporto di persone e (ii) trasporto di beni. Questo perché il luogo della prestazione viene definito in modo distinto: Se il trasporto di persone malate, ferite o disabili avviene con mezzi di trasporto non appositamente attrezzati, la prestazione di trasporto è imponibile anche se i relativi costi sono assunti dall’assicurazione invalidità. Le prestazioni relative alle misure di sicurezza sul luogo dell’infortunio, nonché la mera messa a disposizione di materiale di salvataggio senza prestazioni di cure e di collaborazione sono imponibili all’aliquota 3 4 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 normale. Il trasporto di persone decedute è parimenti imponibile all’aliquota normale. Determinante per l’esclusione è il fatto che il mezzo di trasporto deve essere appositamente attrezzato e utilizzato esclusivamente per tale genere di trasporto. Questa condizione è adempita per esempio da ambulanze, elicotteri della guardia aerea di soccorso e slitte di salvataggio. I taxi e i bus per il trasporto di persone disabili sono considerati appositamente attrezzati se per esempio sono provvisti in permanenza di accesso posteriore o laterale per sedie a rotelle mediante piano di scorrimento (rampe mobili ad ampiezza variabile), rampe sollevabili, rampe scorrevoli, sollevatori, dispositivi per il fissaggio al suolo delle sedie a rotelle o di altri dispositivi (per esempio cremagliera, cinture di sicurezza, imbottitura, sedili girevoli), nonché di pareti interne adeguatamente imbottite, cinture speciali e sedili con fissaggio e dimensioni particolari. L’acquisto, la riparazione, la manutenzione e la gestione (acquisto di carburante, eccetera) di tali mezzi di trasporto non legittimano la deduzione dell’imposta precedente. Anche se sono dotati di attrezzature particolari per il trasporto di queste persone, i mezzi di trasporto pubblici (per esempio treno, bus, tram e funivia) non sono considerati appositamente attrezzati e il trasporto in questi mezzi è imponibile all’aliquota normale. 3.3. Le prestazioni di trasporto combinate con altre prestazioni 3.3.1. La combinazione di prestazioni Se prestazioni di trasporto vengono eseguite in combinazione con altre prestazioni indipendenti (per esempio in ambito formativo, culturale e sportivo [escluse dall’imposta]), le medesime vanno di principio trattate singolarmente dal profilo fiscale e dichiarate individualmente all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC). Il prestatore deve fatturare separatamente le singole prestazioni. Le indicazioni sui giustificativi (fatture, ricevute, oppure biglietti) devono permettere il corretto trattamento fiscale delle varie prestazioni. Il prestatore non è autorizzato a indicare l’IVA sulle fatture per prestazioni escluse dall’imposta nell’ambito della formazione, della cultura e dello sport, salvo che opti per la loro imposizione. Una fatturazione forfettaria è ammessa se non viene fatto riferimento all’IVA e il valore delle singole prestazioni da conteggiare separatamente può essere determinato sulla scorta di idonee annotazioni. Anche se a queste condizioni è ammessa una fatturazione forfettaria, le singole prestazioni indipendenti devono essere dichiarate individualmente all’AFC. Ciò significa che le prestazioni imponibili vanno imposte all’aliquota applicabile (aliquota normale, aliquota speciale o aliquota ridotta), mentre le prestazioni escluse dall’imposta e quelle eseguite all’estero o esenti dall’imposta non devono essere assoggettate all’IVA. Occorre tenere presente che non è ammessa la deduzione dell’imposta precedente in misura pari alle prestazioni escluse dall’imposta. Se un’impresa di trasporto vende una prestazione esclusa dall’imposta eseguita da terzi riscuotendo per sé un supplemento (utile e/o parte delle spese generali), l’intera controprestazione è esclusa dall’imposta, a condizione che il supplemento non costituisca una controprestazione per un’altra prestazione imponibile dell’impresa di trasporto. Attenzione: se prestazioni escluse dall’imposta e prestazioni imponibili sono fatturate separatamente e con indicazione dell’IVA, è dovuta l’imposta indicata nella fattura, rispettivamente quella determinante. Esempio di combinazione di prestazioni Un’impresa di trasporti offre un viaggio per la partita fuori casa che il FC Lugano disputa a Zurigo. Il prezzo per il viaggio, incluso il biglietto d’ingresso allo stadio, costa 65 franchi, di cui 35 franchi sono per il viaggio. In questo caso il prezzo d’ingresso allo stadio va fatturato separatamente ed è escluso dall’imposta. La prestazione di trasporto è imponibile all’aliquota normale. 3.3.2. La regola combinatoria (regola del 70/30%) La LIVA ha previsto una semplificazione nella misura in cui più prestazioni, indipendenti le une dalle altre, sono offerte come combinazione ad una controprestazione complessiva (prezzo forfettario o complessivo). Queste possono essere trattate come la prestazione preponderante se quest’ultima rappresenta almeno il 70% della controprestazione complessiva. L’aliquota d’imposta da applicare è determinata in base alla quota di prestazione preponderante. La regola combinatoria trova applicazione soltanto in relazione a prestazioni eseguite in territorio svizzero. Se vengono combinate prestazioni eseguite in territorio svizzero e prestazioni eseguite all’estero, la regola combinatoria è applicabile soltanto alla quota della combinazione comprendente prestazioni eseguite in territorio svizzero imponibili a differenti aliquote e/o prestazioni escluse dall’imposta. Esempio di applicazione regola combinatoria In occasione di una manifestazione operistica in programma a Lugano, un’impresa di trasporti offre dei biglietti combinati (viaggio da Airolo a Lugano e ingresso) al prezzo di 200 franchi. La quota della prestazione di trasporto ammonta a 29 franchi. L’impresa di trasporti decide di fatturare la prestazione in modo forfettario. La quota preponderante della prestazione (l’ingresso) ammonta a più del 70% della controprestazione complessiva, ragion per cui la qualifica fiscale dell’intera prestazione si basa sul biglietto d’ingresso escluso dall’imposta. Di conseguenza, per l’intera prestazione non sussiste alcun diritto alla deduzione dell’imposta precedente. 4. Il trasporto transfrontaliero di persone 4.1. In generale Nell’ambito del trasporto transfrontaliero di persone vale il principio secondo cui un trasporto effettuato in territorio svizzero è imponibile all’IVA. Tramite l’Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (di Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 seguito OIVA) il Consiglio federale ha stabilito un trattamento speciale, introducendo delle eccezioni a questo principio a dipendenza del mezzo di trasporto utilizzato. Le eccezioni concernono i mezzi di trasporto per via aerea, ferroviaria e in autobus. Esclusi da questa eccezione sono i trasporti effettuati in automobili (per esempio taxi, servizio limousine). 4.2. I trasporti aerei internazionali Sono esenti dall’imposta i trasporti per via aerea di cui soltanto il luogo d’arrivo o di partenza si situa in territorio svizzero e i trasporti per via aerea attraverso il territorio svizzero da un aeroporto estero ad un altro aeroporto estero. I tragitti in territorio svizzero per i trasporti aerei internazionali sono esenti dall’imposta se il volo in territorio svizzero è interrotto unicamente da uno scalo tecnico intermedio o per il trasbordo su un volo di coincidenza. Sono altresì esenti dall’imposta le forniture a imprese[1], con sede in territorio svizzero, che esercitano a titolo commerciale prestazioni di trasporto aereo (traffico di trasporto e traffico charter), nella misura in cui le loro attività nei voli internazionali superino quelle nel traffico aereo interno (per esempio forniture di aeromobili, pulizia, riparazione, manutenzione, sistemazione come ad esempio lo sbrinamento di aeromobili, rifornimento di carburanti e lubrificanti, fornitura della ristorazione di bordo). Le prestazioni fornite alle eventuali società del gruppo di dette imprese non beneficiano dell’esenzione[2]. 4.3. I trasporti ferroviari internazionali I trasporti ferroviari transfrontalieri sono esenti dall’imposta purché si tratti di tragitti per i quali esiste un titolo di trasporto internazionale. Vi sono compresi i trasporti per tragitti di cui soltanto la stazione di partenza o d’arrivo si situa in territorio svizzero e i trasporti per tragitti di transito in territorio svizzero, utilizzati per collegare stazioni di partenza e d’arrivo all’estero. Per l’esenzione dall’imposta è inoltre necessario che la quota del prezzo di viaggio per il tragitto estero sia maggiore rispetto all’IVA svizzera non dovuta a seguito dell’esenzione fiscale. Esempio Acquisto a metà prezzo di un titolo di trasporto internazionale per il tragitto da Giubiasco a Como per un prezzo totale di 20.20 franchi (si veda la Figura 1 inserita qui a fianco): ◆ ◆ quota tragitto in territorio svizzero: da Giubiasco al confine italo-svizzero di Chiasso: 18.60 franchi, calcolo IVA 1.35 franchi (=108% di 18.60 franchi); quota tragitto in territorio estero: dal confine italo-svizzero di Chiasso a Como: 1.60 franchi. Il prezzo di viaggio per il tragitto in territorio estero di 1.60 franchi è maggiore rispetto all’IVA di 1.35 franchi non dovuta a causa dell’esenzione fiscale. Importante: sui titoli di trasporto internazionali esenti dall’imposta non può essere menzionata l’IVA. Inoltre l’esenzione fiscale non è concessa per la vendita di titoli di trasporto for- fettari, segnatamente abbonamenti generali e a metà prezzo, utilizzati in tutto o in parte per trasporti esenti dall’imposta. 4.4. I trasporti internazionali in autobus 4.4.1. In generale Sono esenti dall’imposta i trasporti di persone in autobus (con licenze di condurre conformi alle categorie D e D1 applicate in Svizzera) su tragitti che si svolgono prevalentemente in territorio estero o transitano in territorio svizzero per collegare luoghi di partenza e d’arrivo situati all’estero. È esente dall’imposta il trasporto di persone su tragitti situati esclusivamente in territorio svizzero che sia unicamente destinato a portare una persona direttamente nel luogo in cui viene effettuata una summenzionata prestazione di trasporto, purché esso sia fatturato unitamente a quest’ultima. Per trasporti transfrontalieri che si svolgono prevalentemente in territorio svizzero, è imponibile la controprestazione relativa al tragitto in territorio svizzero. Con il nuovo diritto è stato introdotto il concetto di prevalenza ossia in caso di trasporto transfrontaliero in autobus, la parte del tragitto effettuata in territorio svizzero va imposta quando prevale rispetto al tragitto totale. Esempio di trasporto (autobus) di persone che si svolge prevalentemente in territorio estero Viaggio da Lugano a Venezia: il tragitto in territorio svizzero è esente dall’imposta perché il trasporto si svolge prevalentemente (più del 50 %) in territorio estero (si veda la Figura 2 inserita a pagina 6). Figura 1: Biglietto acquistato a metà prezzo per il tragitto Giubiasco-Como 5 6 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 Figura 2: Tragitto Lugano-Venezia Figura 3: Tragitto Airolo-Saronno Figura 4: Cartina con perimetro di 150 chilometri dal confine svizzero Esempio di trasporto (autobus) di persone che si svolge prevalentemente in territorio svizzero Viaggio da Airolo a Saronno: il tragitto in territorio svizzero è imponibile all’aliquota normale perché il trasporto si svolge prevalentemente (più del 50%) in territorio svizzero (si veda la Figura 3 qui sopra inserita). Per agevolare le agenzie di viaggi in autobus al calcolo dell’imposta è stato concordato un importo forfettario con gli esponenti del settore. Con questa determinazione approssimativa, per i viaggi transfrontalieri in autobus, il tragitto in territorio svizzero è conteggiato in base a un importo forfettario per singolo passeggero, rendendo superflua l’esatta determinazione dei tragitti in territorio svizzero ed estero. 4.4.2. Il calcolo forfettario del tragitto in territorio svizzero per i trasporti internazionali in autobus (nuovo) Secondo la prassi del vecchio diritto, quando ci si trovava in presenza di viaggi all’estero una parte del tragitto doveva essere imposto a titolo di percorso in territorio svizzero. La regola forfettaria prevedeva che un terzo del prezzo complessivo andava imposto per le destinazioni nel prossimo territorio di confine (Italia, Germania, Francia e Austria), mentre per i viaggi all’infuori di questi Paesi la quota da imporre per il percorso in territorio svizzero corrispondeva ad un sesto del prezzo complessivo. L’AFC parte dal presupposto che i viaggi internazionali in autobus con destinazioni a più di 150 chilometri al di fuori del territorio svizzero (misurazione in linea d’aria a partire dal confine elvetico) siano effettuati prevalentemente all’estero, ragion per cui l’intera controprestazione per questi viaggi è esente dall’imposta. Per contro, i viaggi internazionali con mete entro il menzionato perimetro di 150 chilometri s’intendono effettuati prevalentemente in territorio svizzero; in questi casi il tragitto in territorio svizzero soggiace all’IVA all’aliquota normale, mentre il tragitto in territorio estero è esente dall’imposta. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 Tabella 1: Calcolo dell’IVA in caso di prezzo complessivo del viaggio per singolo passeggero o singolo autobus Singolo passeggero (persona) Singolo autobus (forfettario) L’importo determinante per il calcolo dell’imposta ammonta, fino a nuovo avviso, a 25 franchi (incluso 8.0% IVA) per persona. Per i viaggi a richiesta (fatturazione forfettaria di autobus, a prescindere dal numero di passeggeri) con destinazione entro il perimetro di 150 chilometri, il 60% del prezzo forfettario dell’autobus (prestazione di trasporto) è imponibile all’aliquota normale. Questo importo s’intende comprensivo d’IVA. Esempio di destinazione entro il perimetro di 150 chilometri: ◆ Prezzo complessivo del viaggio per persona: 45 franchi. ◆ Importo imponibile per persona: 25 franchi all’8.0% (=1.85 franchi). Esempio di destinazione entro il perimetro di 150 chilometri: ◆ Prezzo totale di un autobus con 40 posti a sedere: 1’550 franchi. ◆ Importo imponibile per autobus: 930 franchi (60% di 1’550 franchi) all’8.0% (= 68 franchi). Per arrangiamenti con due o più pernottamenti all’estero, l’AFC parte dal presupposto che il trasporto sia effettuato prevalentemente all’estero, ragion per cui l’intera prestazione è esente dall’imposta. In questo caso il perimetro di 150 chilometri è irrilevante. Per viaggi a richiesta con due o più pernottamenti all’estero, l’AFC parte dal presupposto che il trasporto sia effettuato prevalentemente all’estero, ragion per cui l’intera prestazione è esente dall’imposta. In questo caso il perimetro di 150 chilometri è irrilevante. Per arrangiamenti con un solo pernottamento (viaggio di due giorni) entro il perimetro di 150 chilometri va applicato l’importo forfettario di 25 franchi per persona. Per viaggi a richiesta con un solo pernottamento (viaggio di due giorni) entro il perimetro di 150 chilometri l’importo forfettario pari al 60% della prestazione di trasporto è imponibile all’aliquota normale. 4.4.3. Il calcolo dell’IVA in caso di prezzo complessivo del viaggio per singolo passeggero o singolo autobus Si veda a questo proposito la Tabella 1 qui sopra inserita. 4.4.4. Il campo d’applicazione della regolamentazione forfettaria ◆ La regolamentazione forfettaria può essere applicata da tutti gli operatori che offrono trasporti internazionali di persone in autobus, ossia tanto dalle imprese di trasporto quanto dalle agenzie viaggi. ◆ La regolamentazione forfettaria per viaggi internazionali in autobus copre, dal profilo dell’IVA, unicamente la controprestazione per il trasporto sul tragitto in territorio svizzero; altre prestazioni, per esempio vitto e alloggio in territorio svizzero, vanno imposte aggiuntivamente. ◆ La prestazione transfrontaliera di trasporto di persone deve essere comprovata da giustificativi. ◆ La regolamentazione forfettaria può essere applicata solo per trasporti in autobus la cui destinazione principale è all’estero. Essa non è per esempio applicabile in caso di viaggi di diversi giorni in territorio svizzero con pernottamento nella zona di confine all’estero, né per viaggi circolari in autobus con occasionale passaggio del confine; in questi casi va determinato l’effettivo tragitto percorso in territorio svizzero. ◆ Non è possibile alternare l’applicazione della regolamentazione forfettaria e l’effettiva determinazione delle controprestazioni per il tragitto in territorio svizzero. Se si sceglie la regolamentazione forfettaria, occorre applicarla per tutti i viaggi transfrontalieri. ◆ La regolamentazione forfettaria deve essere applicata durante almeno un anno d’esercizio (periodo fiscale) per tutti i viaggi transfrontalieri la cui destinazione principale è all’estero. A tal fine non è necessaria un’autorizzazione scritta da parte dell’AFC. Si veda anche la cartina, della Figura 4 a pagina 6, con indicato il perimetro di 150 chilometri per i viaggi transfrontalieri in autobus[3]. Esempi di applicazione della regolamentazione forfettaria all’interno del perimetro di 150 chilometri per i viaggi transfrontalieri in autobus Si vedano gli esempi inseriti nella Figura 5 a pagina 8. Esempio con destinazione all’interno del perimetro stabilito Viaggio da Zurigo al parco divertimenti di Gardaland situato a Castelnuovo del Garda in base alla Figura 6 a pagina 8 e alla Tabella 2 a pagina 9. 4.5. Il trasporto transfrontaliero di persone con altri mezzi di trasporto (taxi, servizio limousine, eccetera) Si è in presenza di un trasporto transfrontaliero di persone quando il luogo di partenza o di arrivo è situato in territorio svizzero; sia il luogo di partenza sia quello di arrivo sono situati all’estero e il tragitto in territorio svizzero serve solamente per il transito oppure il viaggio inizia in territorio svizzero e, dopo un percorso all’estero, termina nuovamente in territorio svizzero (viaggio d’andata e ritorno). 7 8 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 Figura 5: Alcuni esempi di applicazione della regolamentazione forfettaria Nel trasporto transfrontaliero di persone con altri mezzi di trasporto è imponibile all’aliquota normale soltanto la quota della controprestazione relativa al tragitto percorso in territorio svizzero. Per questo motivo è necessaria una corrispondente ripartizione della controprestazione. L’impresa contribuente che fa valere un trasporto transfrontaliero deve comprovarlo e dimostrarne l’entità. Trova applicazione il principio del libero apprezzamento delle prove. Le prove da addurre possono consistere in documenti quali i libretti di bordo, le registrazioni del tempo di guida, le calcolazioni dei costi, le ricevute per i pedaggi autostradali pagati all’estero, i giustificativi relativi a emolumenti per il trasporto pagati all’estero. Per trasporti transfrontalieri con automobili (per esempio taxi oppure servizio limousine) va inoltre comprovato il passaggio del confine, per esempio tramite le ricevute per le tasse o documenti pagati ad uno Stato estero. Se non è possibile documentare il trasporto transfrontaliero e, quindi, illustrare il calcolo dei tragitti percorsi in territorio svizzero e all’estero, il trasporto è considerato interamente effettuato in territorio svizzero. 4.6. La delimitazione della prestazione di trasporto rispettivamente alla locazione o al noleggio Per poter procedere al corretto trattamento fiscale, il prestatore deve in linea di principio stabilire se la prestazione eseguita è una prestazione di trasporto (prestazione di servizi) oppure una locazione o un noleggio di un mezzo di trasporto (fornitura). Si è in presenza di una prestazione di trasporto quando si trasportano persone da un luogo di partenza ad un luogo di destinazione con l’ausilio di un mezzo di trasporto. In questo ambito è irrilevante se – come può accadere con il trasporto di persone – il luogo di partenza e quello di destinazione sono identici (per esempio nel caso di viaggi circolari). Vengono eseguite prestazioni di trasporto anche in caso di impiego di Figura 6: Tragitto Zurigo-Castelnuovo del Garda imbarcazioni di ricerca, crociere “Discofesta” in battello, viaggi con il “tram delle favole”, “tram della fondue”, viaggi speciali con treni a vapore, eccetera. Vi è prestazione di trasporto anche quando un mezzo di trasporto è messo a disposizione per il trasporto unitamente al personale addetto. Per contro, la messa a disposizione di mezzi di trasporto senza personale addetto è considerata una locazione (fornitura). Si tratta di noleggio (fornitura) quando mezzi di trasporto sono messi a disposizione con personale addetto per scopi diversi dal trasporto, per esempio come piattaforme stazionarie per manifestazioni, utilizzo stazionario di battelli come alberghi, eccetera. Dal profilo dell’IVA, la locazione o il noleggio di un mezzo di trasporto è considerata/o una fornitura che in territorio svizzero è imponibile all’aliquota normale. Se un mezzo di trasporto locato o noleggiato, comprovatamente trasportato o spedito direttamente all’estero senza ulteriore fornitura in territorio svizzero, è utilizzato prevalentemente all’estero, la controprestazione complessiva è esente dall’imposta. La distinzione fiscale fra trasporto di persone e locazione/ noleggio è rilevante in particolare in caso di prestazioni transfrontaliere. Si vedano a questo proposito gli esempi previsti dalla Tabella 3 a pagina 10. In base agli esempi indicati nella Tabella 3, si può trarre la seguente conclusione: nell’ambito transfrontaliero indipendentemente che si tratta di una locazione o prestazione di trasporto, nella misura in cui l’utilizzo o il tragitto si svolge prevalentemente in territorio estero, l’utilizzo o il tragitto in territorio svizzero è sempre esente. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 Tabella 2: Esempio con destinazione all’interno del perimetro stabilito Tragitto Chilometro Da Zurigo al confine italo-svizzero di Chiasso 230 Dal confine italo-svizzero di Chiasso a Castelnuovo del Garda 180 Totale tragitto 410 Variante con due pernottamenti Viaggio da Zurigo (A) a Gardaland (C) con due pernottamenti a Gardaland e Bergamo (B). Il tragitto in territorio svizzero è esente dall’IVA. Variante con un pernottamento Con un solo pernottamento a Gardaland, il tragitto in territorio svizzero è imponibile in quanto prevale (più del 50%) sul tragitto in territorio estero. La regolamentazione forfettaria è ammessa in quanto Gardaland si trova all’interno del perimetro di 150 chilometri. 5. Il trasporto di beni 5.1. In generale Il trattamento fiscale del trasporto di merci non dipende dal tipo di mezzo di trasporto utilizzato (per esempio autocarro, ferrovia, aereo o nave). Le seguenti informazioni si applicano pertanto al trasporto di merci effettuato con tutti i mezzi di trasporto. 5.2. Il trasporto di beni su mandato di un destinatario della prestazione oppure di un committente con sede o domicilio in territorio svizzero Il trasporto di beni in territorio svizzero e le relative prestazioni accessorie (per esempio pesatura, carico, scarico o immagazzinaggio) sono imponibili all’aliquota normale se sono eseguite ad un destinatario della prestazione con sede in territorio svizzero. La controprestazione imponibile comprende tutti i costi sostenuti dallo spedizioniere o dal trasportatore per l’esecuzione della sua prestazione che sono già inclusi nel prezzo o rifatturati separatamente (per esempio la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, i tributi di ogni genere, le tasse di sosta). 5.3. Il trasporto di beni su mandato di un destinatario della prestazione oppure di un committente con sede o domicilio all’estero Il trasporto di beni in territorio svizzero e le relative prestazioni accessorie si considerano eseguite all’estero se il destinatario della prestazione ha la sua sede all’estero. Di principio è considerato destinatario della prestazione il contraente o il destinatario della fattura. Spetta all’impresa comprovare che il luogo della prestazione di servizi è all’estero, adducendo per esempio copie di fatture, contratti o ordini. Trova applicazione il libero apprezzamento delle prove. 5.4. Il trasporto o spedizione di beni in relazione ad un’importazione o ad un’esportazione di beni e tutte le prestazioni connesse È esente dall’imposta il trasporto o la spedizione di beni in relazione ad un’esportazione o ad un’importazione di beni e tutte le prestazioni connesse ed accessorie (per esempio carico, scarico, trasporto, dichiarazione doganale, eccetera). In caso di un’importazione di beni la prestazione è esente fino al luogo di destinazione. Nell’ambito dell’imposizione doganale di beni, l’Amministrazione federale delle dogane prende in considerazione nel calcolo dell’imposta sull’importazione i summenzionati costi (ossia per i trasporti e le prestazioni connesse ed accessorie). 5.5. L’imposta sull’acquisto Le prestazioni di trasporto di beni che un’impresa con sede all’estero, non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA, esegue a titolo oneroso in territorio svizzero ad un destinatario con sede in territorio svizzero, soggiacciono all’imposta sull’acquisto. Ciò significa che il destinatario di tali prestazioni deve a determinate condizioni, dichiarare ed assoggettare all’IVA la prestazione di trasporto. Esempio Un’impresa con sede in Italia, non iscritta nel registro svizzero dei contribuenti IVA, trasporta su mandato di un destinatario della prestazione domiciliato in territorio svizzero pezzi di ricambio dal magazzino di una fabbrica di macchine a Chiasso ad un cliente ad Airolo. Il destinatario della prestazione domiciliato in territorio svizzero deve, a determinate condizioni, dichiarare e conteggiare l’imposta sull’acquisto. Variante Se il cliente si trova a Milano la prestazione di trasporto non soggiace all’imposta sull’acquisto poiché eseguita in relazione ad un’esportazione di beni esente dall’imposta. 9 10 Novità fiscali / n.4/ aprile 2013 Tabella 3: Distinzione fiscale fra trasporto di persone e locazione/noleggio Esempio 1 Prestazione di trasporto L’impresa di trasporti Intertras SA di Lavertezzo non ha abbastanza capienza per trasportare tutti i suoi clienti con i propri mezzi di trasporto. Intertras SA chiede all’impresa di trasporti Zari SA di Minusio di trasportare i clienti da Bellinzona a Genova. Conseguenza: la Zari SA fornisce una prestazione di trasporto. Il tragitto è effettuato prevalentemente all’estero. Tutta la controprestazione è esente dall’imposta, poiché ci si trova a più di 150 chilometri al di fuori dal confine elvetico. Esempio 2 Locazione (fornitura) L’impresa di trasporti Intertras SA di Lavertezzo non ha abbastanza capienza per trasportare tutti i suoi clienti con i propri mezzi di trasporto. Intertras SA decide di noleggiare un autobus presso l’impresa di trasporti Casini SA per trasportare i suoi clienti da Riazzino all’Europapark (in Germania). L’autista è dipendente della Intertras SA. Conseguenza: l’impresa di trasporti Casini SA noleggia un mezzo di trasporto a Intertras SA senza personale di servizio (fornitura). Siccome l’utilizzo da parte del noleggiatore ha luogo prevalentemente in territorio svizzero (più del 50%), la controprestazione totale è imponibile. Esempio 3 Locazione (fornitura) Stessa fattispecie come nell’Esempio 1 (destinazione Genova), con differenza che il mezzo di trasporto è noleggiato senza personale di servizio. Conseguenza: l’impresa di trasporti Zari SA noleggia un mezzo di trasporto alla Intertras SA (fornitura in territorio svizzero). Siccome l’utilizzo da parte del noleggiatore ha luogo prevalentemente all’estero, la controprestazione totale è esente (tragitto in territorio svizzero 20% / tragitto all’estero 80%). Tabella 4: Trasporto transfrontaliero di persone Mezzo di trasporto Tragitto Trattamento ai fini IVA Taxi, limousine In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero. Il tragitto in territorio svizzero è sempre imponibile. Ferrovia In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero. Il tragitto in territorio svizzero è sempre esente (condizioni indicate all’articolo 42 OIVA). Autobus In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero. Il tragitto in territorio svizzero è imponibile se prevale sul tragitto estero (più del 50%). Autobus con un pernottamento all’estero In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero, ma all’interno del perimetro stabilito. Applicazione del calcolo forfettario: 25 franchi (incluso 8% di IVA) / per persona. Viaggi a richiesta: 60% del prezzo forfettario. Autobus con due pernottamenti all’estero In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero, ma all’esterno del perimetro stabilito. Il tragitto in territorio svizzero è sempre esente. In parte in territorio svizzero e in parte in territorio estero, ma all’interno del perimetro stabilito. Il tragitto in territorio svizzero è sempre esente. Le prestazioni di trasporto beni che un’impresa estera esegue ad un destinatario della prestazione con sede in territorio svizzero possono implicare l’assoggettamento dell’impresa estera. L’AFC rinuncia tuttavia a iscrivere nel registro dei contribuenti le imprese con sede all’estero che eseguono unicamente prestazioni esenti dall’imposta, anche quando viene raggiunto o superato il limite di cifra d’affari di 100’000 franchi. In questi casi l’iscrizione nel registro dei contribuenti sarebbe contraria al principio della redditività del pagamento e della riscossione delI’IVA, poiché per le prestazioni esenti dall’imposta non è dovuta l’IVA e l’aggravio di un’imposta precedente è poco probabile. Se però l’IVA si ripercuote sull’azienda estera, il diritto al rimborso è salvaguardato se essa effettua trasporti di merci esenti dall’imposta. Novità fiscali / n.4 / aprile 2013 Tabella 5: Trasporto di beni Trasporto di beni Sede del prestatore Sede del destinatario (committente) Trattamento ai fini IVA da Lugano a Soletta Svizzera Estero La prestazione di servizio non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero. da Lugano a Soletta Estero Svizzera Imposta sull’acquisto presso il destinatario (committente). da Milano a Genova Svizzera Estero La prestazione di servizio è considerata eseguita all’estero. da Milano a Genova Estero Svizzera La prestazione di servizio è considerata eseguita in territorio svizzero, ma beneficia dell’esenzione. Nessuna imposta sull’acquisto dovuta presso il destinatario (committente) (articolo 109 OIVA in relazione con l’articolo 23 capoverso 2 n. 7 LIVA). da Bellinzona a Roma Estero Svizzera La prestazione di servizio è considerata eseguita in territorio svizzero, ma beneficia dell’esenzione. Nessuna imposta sull’acquisto dovuta presso il destinatario (committente) (articolo 109 OIVA in relazione con l’articolo 23 capoverso 2 n. 6 LIVA). da Milano a Locarno Svizzera Estero La prestazione di servizio non soggiace all’imposta sulle prestazioni eseguite in territorio svizzero. da Napoli a Zurigo Svizzera Svizzera La prestazione di servizio è considerata eseguita in territorio svizzero, ma beneficia dell’esenzione (articolo 23 capoverso 2 n. 5 LIVA). 6. Conclusione In conclusione viene proposta una panoramica di fattispecie e il suo trattamento fiscale in caso di trasporti transfrontalieri di persone o di trasporti di beni. 6.2. Il trasporto di beni Si veda la Tabella 5 qui sopra inserita. 6.1. Il trasporto transfrontaliero di persone Si veda la Tabella 4 a pagina 10. [1] L’elenco delle imprese di trasporto aereo con sede in territorio svizzero che compiono trasporti aerei commerciali prevalentemente in ambito internazionale è disponibile al seguente link: http:// www.estv.admin.ch/mwst/themen/00161/index.html?lang=it [23.04.2013]. [2] Ulteriori informazioni riguardo ai trasporti aerei internazionali saranno reperibili nell’info IVA 11 concernente il “Traffico aereo”. [3] Per una migliore visione del perimetro stabilito si veda l'info IVA 09 concernente il settore “Trasporti” allegato II. 11