AGGIORNAMETO AL LIBRO DI TESTO, cap. 4, par 2.3.

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AGGIORNAMETO AL LIBRO DI TESTO, cap. 4, par 2.3.
AGGIORNAMETO AL LIBRO DI TESTO, cap. 4, par 2.3.
R. ARTONI, Elementi di scienza delle finanze, il Mulino, VII edizione 2012: il paragrafo 2.3 del capitolo 4, pag. 114117, viene sostituito da quanto segue.
2.3. Introduzione di un sistema omogeneo di tassazione delle rendite finanziarie nell’ambito di regimi di
imposizione alternativi
Il numero delle aliquote è stato ridotto a tre: 11, 12,5 e 20%.
L’aliquota dell’11% si applica ai rendimenti dei fondi pensione e alle rivalutazioni del TFR.
Nell’ambito dei redditi di capitale l’aliquota del 12,5% si applica ai titoli di Stato italiani e di paesi che consentono un
adeguato scambio di informazioni (cd. paesi “white listed”).
Nell’ambito dei redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli di Stato e di paesi “white listed” sono
tassate con la stessa aliquota.
Nell’ambito dei redditi di capitale l’aliquota del 20% si applica alle obbligazioni, agli interessi sui conti correnti e
depositi bancari e ai dividendi, se la partecipazione non è qualificata.
2.3.1. I regimi d’imposizione
Date le aliquote, sono previsti quattro regimi d’imposizione tra cui l’investitore può scegliere:
1. risparmio individuale;
2. risparmio amministrato;
3. risparmio individuale gestito;
4. risparmio collettivo gestito (cfr. il prospetto 4.1).
Risparmio individuale. Le ritenute a titolo di imposta sui redditi di capitale sono applicate da chi eroga interessi o
dividendi su partecipazioni non qualificate. Il contribuente non è tenuto a dichiarare questi redditi in sede di
dichiarazione annuale. L’obbligo di dichiarazione esiste per i dividendi da partecipazioni qualificate che, come
sappiamo, entrano nella base imponibile dell’IRPEF per il 49,72% del loro ammontare.
Devono inoltre essere analiticamente dichiarati i redditi diversi cui viene applicata l’aliquota del 20%. È possibile la
compensazione solo fra i redditi diversi positivi e quelli negativi (fra la somma delle plusvalenze su partecipazioni non
qualificate e titoli e dei proventi positivi, da un lato, e la somma delle minusvalenze e dei proventi negativi, dall’altro).
Il saldo, se negativo, è riportabile in avanti per quattro anni.
PROSPETTO 4.1. Aliquote e regimi di imposizione
RISPARMIO
INDIVIDUALE
Imposta sostitutiva
(aliquote 12,5%-20%)
Plusvalenze
Interessi
Dividendi
Vantaggi
per il
Contribuente
Tassazione alla
realizzazione
RISPARMIO
AMMINISTRATO
Imposta sostitutiva
(aliquote 12,5%-20%)
Tassazione alla
realizzazione
RISPARMIO INDIVIDUALE
GESTITO
Imposta sostitutiva (20%)
su risultato di gestione:
Valore finale del
Dichiarazione analitica
patrimonio
+ prelievi
- conferimenti
Ritenuta a titolo d’imposta Ritenuta a titolo d’imposta
- redditi soggetti aliquota
(aliquote 12,5-20%)
(aliquote 12,5%-20%)
12,5%
+ 0,625 redditi soggetti
aliquota 12,5%
Ritenuta a titolo d’imposta
Ritenuta a titolo d’imposta - valore iniziale del
patrimonio
20% a
a
20%
Anonimato
Anonimato
Compensazione tra redditi
diversi solo nell’ambito
Compensazione tra redditi
dello stesso rapporto di
diversi e redditi di capitale
amministrazione
a Ad esclusione delle partecipazioni qualificate.
RISPARMIO
COLLETTIVO GESTITO
Ritenuta a titolo d’imposta
(20%), in capo al
sottoscrittore,
sui proventi che percepisce
tramite il riscatto o il
rimborso delle quote o,
eventualmente, tramite le
distribuzioni periodiche.
Anonimato
Compensazione tra redditi
diversi e redditi di capitale
all’interno del fondo o del
patrimonio della SICAV
Due punti devono essere sottolineati. In questa ipotesi le plusvalenze (che si riferiscono sia ad azioni sia a titoli
pubblici e privati) sono tassate al momento della realizzazione. In secondo luogo la compensazione è applicata solo
all’interno della categoria dei redditi diversi.
Risparmio amministrato. Il contribuente è esentato dall’obbligo di dichiarazione dei redditi diversi (con l’eccezione
delle plusvalenze su partecipazioni qualificate), quando i titoli azionari o obbligazionari sono depositati in custodia o
in amministrazione presso intermediari finanziari. Anche i proventi connessi a operazioni su prodotti derivati possono
non essere dichiarati quando la controparte è costituita da operatori professionali.
Escludendo le partecipazioni qualificate, il contribuente ha dunque la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta
sostitutiva su ognuna delle plusvalenze o su ogni provento differenziale positivo quando i titoli sono in custodia o in
amministrazione presso intermediari. Esiste possibilità di compensazione solo nell’ambito dello stesso rapporto di
amministrazione, nello stesso periodo d’imposta o nei quattro successivi.
Questo regime di imposizione, che non prevede l’inserimento dei redditi diversi nella dichiarazione, garantisce
l’anonimato. La tassazione delle plusvalenze si applica al momento della realizzazione.
Risparmio individuale gestito. Nell’ipotesi di gestioni individuali di portafoglio effettuate da operatori professionali
si applica un’imposta sostitutiva sul risultato di gestione con aliquota del 20%. Nel risultato di gestione confluiscono
sia i redditi di capitale, sia i redditi diversi con l’esclusione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni
qualificate. Si tenga presente che interessi e dividendi concorrono alla formazione del patrimonio finale per un
importo che è al lordo dell’imposta.
Il risultato di gestione è misurato dalla somma algebrica dei seguenti elementi:
+ valore del patrimonio al termine dell’anno, al lordo dell’imposta sostitutiva
+ prelievi in corso d’anno
− conferimenti
− redditi assoggettati al prelievo del 12,5%
+ il 62,5% dei redditi assoggettati al prelievo del 12,5% (mantenendo, in tal modo, un’imposizione complessiva del
12,50%, pari infatti al 20% del 62,50)
− valore del patrimonio a inizio d’anno.
Due punti devono essere sottolineati. Nell’ipotesi di gestione professionale del risparmio è ammessa in un contesto di
anonimato la compensazione fra redditi di capitale e redditi diversi (che possono essere anche negativi). Questa
compensazione non è possibile per il risparmio individuale e amministrato: eventuali compensazioni sono
riconducibili solamente all’interno della categoria dei redditi diversi nel medesimo periodo e nei quattro successivi.
ESEMPIO 5. Un individuo, con patrimonio iniziale pari a 1.000, percepisce:
1. interessi su titoli di stato, al netto della ritenuta a titolo d’imposta, per 87,5 (al lordo 100);
2. dividendi, al netto della ritenuta a titolo d’imposta, per 160 (200 lordi) da partecipazione non qualificata.
Ha inoltre registrato una minusvalenza sulle sue azioni di 50.
Nell’ipotesi di risparmio individuale o amministrato egli percepisce redditi di capitale, al netto di imposta, sotto forma di interessi
e dividendi pari a 247,5 (87,5+160). Le ritenute a titolo d’imposta complessivamente pagate ammontano a 52,5 (12,5+40).
Sulla minusvalenza egli matura un credito d’imposta di 10 (pari al 20% della minusvalenza). Questo credito d’imposta è
utilizzabile nei periodi d’imposta successivi (fino al quarto) solo a fronte di una plusvalenza (la compensazione può avvenire solo
fra redditi diversi).
Nel caso di risparmio gestito il risultato di gestione, tassabile con l’aliquota del 20%, è dato dalla differenza fra il valore del
patrimonio all’inizio (1.000) e alla fine del periodo (1.250), dove quest’ultimo è pari al valore d’inizio incrementato delle
variazioni registratesi nel corso dell’anno comprensive delle minusvalenze azionarie (1.000+100+200–50). Si sottraggono quindi i
redditi sottoposti ad aliquota del 12,5% (titoli di Stato) e si includono nuovamente al 62,5%. Sull’importo così determinato (212,5
= 1.000+100+200–50–100+0,625x100–1.000), che tiene conto pienamente della minusvalenza, si applica l’aliquota del 20%.
L’imposta dovuta è pari a 42,5. Si noti che in questo caso la minusvalenza si compensa con i redditi di capitale e che il debito
d’imposta con il risparmio gestito in quell’anno è inferiore a quello associato al risparmio individuale o amministrato (52,5).
Nel caso di risparmio gestito la tassazione delle plusvalenze avviene al momento della maturazione. Se per ipotesi
tutti i redditi sono assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, il risultato di gestione non è altro che la plusvalenza (o la
minusvalenza) maturata nel corso dell’esercizio.
La tassazione delle plusvalenze al momento della maturazione comporta un onere tributario superiore a quello che si
ottiene tassando la plusvalenza alla realizzazione. Il maggiore onere tributario è riconducibile al diverso momento del
pagamento dell’imposta.
Risparmio collettivo gestito. Nel caso di risparmio gestito da parte degli organismi di investimento collettivo (fondi
comuni e SICAV), si applica, in capo al sottoscrittore, una ritenuta a titolo d’imposta del 20% sui proventi distribuiti
periodicamente e su quelli compresi nella differenza tra il valore di riscatto, di liquidazione o di cessione delle quote o
azioni e il costo di sottoscrizione o acquisto delle quote o azioni medesime.