CITTÁ DI PARABITA

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CITTÁ DI PARABITA
CITTÁ DI PARABITA
PROVINCIA DI LECCE
Settore “Contenzioso, Cultura, Pubblica Istruzione, Sport e Risorse Umane”
ATTO DI TRANSAZIONE
TRA
Tra il Comune di Parabita (di seguito: Comune), in persona del Responsabile
del Settore di competenza, Sig. ____________, nato a ________ il __.__.____,
domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede a Parabita in Via Luigi
Ferrari, a tanto autorizzato in forza della Deliberazione della Giunta Comunale n.
__ del __.__.____
E
il Sig. Picciolo Antonio, nato a Gallipoli (LE) il 16.12.1957 e residente in
Parabita al civico 59 di Via Giovanni Vinci, C.F: PCCNTN57T16D883H,
PREMESSO
- che, con nota datata 04.08.2014 acquisita al Protocollo Generale del Comune
in data 02.09.2014 al n. 16183, l’Avv. Valeria Valentini, in nome e per conto
del sig. Picciolo Antonio, nato a Gallipoli (LE) il 16.12.1957 e residente in
Parabita al civico 59 di Via Giovanni Vinci, chiedeva il risarcimento dei danni
riportati quando, in data 24.07.2014, alla guida del proprio ciclomotore (mod.
Piaggio “Liberty”) mentre percorreva Via San Pasquale, giunto in prossimità
della traversa Via Giuseppe Mazzini, si trovava improvvisamente dinanzi ad un
branco di cani randagi che repentinamente gli tagliavano la strada, lo urtavano,
facendogli perdere il controllo del mezzo cosi che il sig. Picciolo finiva
rovinosamente a terra; a seguito dell’occorso, risultavano ingenti danni al
motociclo e lesioni alla persona del sig. Picciolo, avendo riportato varie
escoriazioni, trauma contusivo alla gamba destra e trauma psicologico, dovuto
al forte stato di paura, oltreché la lacerazione dei pantaloni e della camicia
indossati dal Picciolo;
- che, con nota Prot. in uscita n. 2014/0134297 del 03.09.2014, acquisita al Prot.
di questo Comune in data 10.09.2014 al n. 16587, la “Struttura Burocratica
Legale” della ASL di Lecce, per mano dell’Avv. Maria Cristina Basurto,
comunicava, tra l’altro, che, così come statuito dalla III^ Sez. Civile della Corte
di Cassazione con sentenza n. 10190/2010, “deve [...] escludersi ogni
responsabilità a carico di [questa] ASL di Lecce” visto che, ai sensi dell’art. 2
della L.R. 09.08.06 n. 26 rubricato “Interventi per la tutela degli animali
d’affezione e prevenzione del randagismo”, la Regione Puglia, “nel mentre ha
ribadito la competenza delle ASL in merito alle attività di profilassi e
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sterilizzazione, ha imposto alle Amministrazioni Comunali di provvedere a
stipulare una polizza per eventuali danni correlati alla presenza sul territorio
degli animali randagi, individuando così in capo alle sole Amministrazioni
Comunali la legittimazione passiva conseguente a tali eventi dannosi”;
che, con nota Prot. n. 16917 del 16.09.2014, questo Ufficio, al fine di
procedere all’istruttoria dell’istanza di cui sopra, chiedeva all’Avv. Valentini
di produrre:
• dichiarazioni testimoniali sottoscritte, a conferma di quanto denunciato,
corredate da copia di documento d’identità (ai sensi del DPR 445/2000);
• documentazione fotografica, se in possesso;
• eventuale ulteriore documentazione e quantificazione del danno;
che, con nota Prot. n. 16918 del 16.09.2014, questo Ufficio richiedeva, al
Responsabile del Settore Sviluppo Economico ed al Responsabile della P.M., di
relazionare in merito al sinistro di che trattasi, fornendo tutte le informazioni
utili e tutti gli elementi di valutazione necessari per l’iter della pratica, al fine
di stabilire la totale responsabilità del Comune o la sussistenza di eventuale
esclusiva o parziale responsabilità del danneggiato;
che, con nota Prot. n. 17125 del 18.09.2014, lo Specialista di Vigilanza, S.
Ten. Prete Loredana, comunicava:
• che l’episodio relativo alla richiesta di che trattasi, non avendo chiesto
l’interessato l’intervento, non era stato rilevato direttamente da personale
appartenente al Comando di P.M.;
• che, nella richiesta di cui in oggetto, si faceva riferimento alla sola data e al
luogo in cui è accaduto il sinistro, mentre non si comunicava se il fatto fosse
accaduto nelle ore antimeridiane o pomeridiane;
• che il 24.07.2014 nessuna comunicazione era pervenuta all’Ufficio della
Polizia Municipale, in servizio dalle ore 7,30 alle ore 21,00, per intervenire
immediatamente, verificare l’accaduto, effettuare i rilievi del caso, chiamare
il Servizio Veterinario per i provvedimenti urgenti e prestare il primo
soccorso al demandante, visto che il Comando è ubicato a poca distanza dal
punto in cui è accaduto il sinistro;
• che il denunciante dichiarava che l’impatto contro il branco aveva provocato
ingenti danni al ciclomotore e alla persona ma, nel Comando di Polizia
Municipale, non era mai pervenuta nessuna richiesta d’intervento per cani
randagi in Via S. Pasquale feriti o morenti a causa di un sinistro accaduto in
quella data;
• che, infine, nelle giornate successive, nessuna comunicazione né scritta né
verbale, era pervenuta a quel Comando per denunciare il sinistro avvenuto e
il pericolo esistente sulla strada di che trattasi;
che, con nota datata 16.10.2014, acquisita al Prot. al n. 19860 del 27.10.2014,
l’Avv. Valeria Valentini aveva:
• prodotto la documentazione richiesta da questo Ufficio con la suddetta nota
Prot. n. 16917 del 16.09.2014;
• provveduto a quantificare il danno subito dal suo assistito, per il sinistro in
oggetto, in complessivi € 795,45, così dettagliati:
€ 436,00 per danni al ciclomotore;
€ 309,45 per danni alla persona (di cui € 232,15 per danno biologico
temporaneo ed € 77,30 per danno morale);
€ 50,00 per danni al vestiario che il sig. Picciolo indossava al momento
dell’occorso;
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• precisato che il sinistro in questione si era verificato in data 28.07.2014 e
non in data 24.07.2014, come per mero errore materiale indicato nella sopra
richiamata nota prot. 16183/2014;
- che, con nota Prot. n. 4644 del 06.03.2015, il Responsabile del Settore
Sviluppo Economico - Servizio Ambiente e Igiene Pubblica, comunicava, tra
l’altro, che con nota prot. n. 7275 del 03.04.2014 - alla stessa allegata in copia egli aveva già segnalato, al servizio Veterinario dell’ASL, la presenza di cani
randagi aggressivi in via San Pasquale;
CONSIDERATO:
- che, da ultimo, facendo seguito a colloqui intercorsi con l’Ufficio, con nota del
23.03.2015, acquisita al Prot. di questo Comune in pari data al n. 5770, l’Avv.
Valeria Valentini ha, tra l’altro, dichiarato che il suo assistito è disponibile ad
accettare la somma di € 500,00 (omnicomprensiva) a saldo, stralcio e transazione
di ogni pretesa risarcitoria nei confronti di questo Comune e derivanti dal sinistro
in oggetto;
- che, pertanto, dall’esame della documentazione acquisita dall’ufficio preposto,
risultano fondati i motivi per procedere ad una definizione bonaria della
richiesta sopra detta, al fine di evitare di ricorrere a contenzioso, nonché il
rischio di ulteriori aggravi di spese per l’Ente;
TUTTO CIÒ PREMESSO, a tacitazione di ogni lite insorgenda sulla
questione di cui in premessa, le parti come in epigrafe costituite
CONVENGONO E STATUISCONO
1) il Comune di Parabita in persona del Responsabile del Settore di competenza
provvederà, dopo la sottoscrizione del presente atto di transazione di risarcire il
Sig. Picciolo Antonio mediante la corresponsione della somma di € 500,00
(Euro cinquecento/00) omnia;
2) il Sig. Picciolo Antonio, accetta il predetto importo, sottoscrive il presente atto
rinunciando a qualsiasi altra pretesa derivante dall’oggetto della presente
transazione.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL RICHIEDENTE
PER IL COMUNE DI PARABITA
___________________________
___________________________
IL LEGALE DI CONTROPARTE
___________________________
Parabita, lì
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