Circolare n. 1-2001 - NUOVO REGIME
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Circolare n. 1-2001 - NUOVO REGIME
STUDIO DOTT. BONVICINI Via San Donato 116/d - 40057 Granarolo E. (BO) Tel. 051 76.13.50 <> Fax 051 76.11.11 E mail: [email protected] Granarolo E., 10 Gennaio 2001 A TUTTI I CLIENTI DELLO STUDIO LORO SEDI Circolare n° 01/2001 IL NUOVO REGIME FISCALE DELLE COLLABORAZIONI (Art. 34, Legge 21 novembre 2000, n. 342 - C.M. 16.11.2000, n. 207/E) L’art. 34 del Collegato alla Finanziaria 2001 ha modificato la modalità di tassazione dei redditi derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i quali dall’1/1/2001 saranno assoggettati alla disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L’effetto più immediato è la pratica impossibilità di operare correttamente le ritenute Irpef per questi rapporti, in assenza di una vera e propria “busta paga”. Inoltre nel caso il collaboratore sia soggetto ad assicurazione Inail, occorre che il libro paga sia bollato e vidimato. Considerata inoltre la particolarità di questi rapporti, sono emersi altri problemi, relativi alla concreta attuazione delle nuove regole ed al loro coordinamento con la specifica disciplina delle collaborazioni. Esaminiamoli brevemente. Caso n. 1 Quale dovrà essere il trattamento ai fini IVA delle prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa? FINO AL 31.12.2000 DAL 2001 In base all’art. 5, comma 2, DPR n. 633/72 sono attratti nell’ambito d’applicazione dell’IVA i compensi per le prestazioni di collaborazione rese dai professionisti in possesso di P.IVA, indipendentemente dal fatto che esse rientrino o meno nell’oggetto dell’attività abituale. Saranno assoggettati ad IVA soltanto i compensi da collaborazione rientrante nell’oggetto dell’attività abituale esercitata. Le collaborazioni non rientranti nell’oggetto dell’attività esercitata, in quanto qualificabili come meno nell’oggetto dell’attività abituale. attività assimilabili al lavoro dipendente, non saranno Negli altri casi i compensi da collaborazioni sono soggette ad IVA. Vi è quindi un’attenuazione del principio di “attrazione” di cui all’art. 5, comma 2, esclusi da IVA. DPR n. 633/72 Esempio Un medico titolare di partita IVA percepisce un compenso in qualità di amministratore di S.r.l.. Fino al 31.12.2000 deve emettere fattura con IVA, poiché anche l’attività di amministratore viene “attratta” nel regime di applicazione dell’IVA. Dall’1.1.2001 non sarà tenuto ad emettere fattura a fronte della medesima collaborazione, in quanto la stessa non rientra nell’oggetto proprio della sua professione. Caso n. 2 Poiché ai collaboratori sarà estesa la normativa prevista per i dipendenti, compresa la regola in base alla quale le somme pagate entro il 12 Gennaio rientrano nel reddito dell’anno precedente (cosiddetto “principio di cassa allargato”), come dovranno essere considerate le somme corrisposte ad un collaboratore entro il 12.1.2001 in relazione a prestazioni effettuate nel 2000? La riforma rende applicabile ai collaboratori la disposizione dell’art. 48, comma 1, TUIR secondo cui si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte dal datore di lavoro (committente) entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Tuttavia, alle somme erogate al collaboratore entro il 12 gennaio 2001, inerenti a prestazioni effettuate nell’anno 2000, non si ritiene applicabile la regola del “principio di cassa allargato”. Pertanto si è dell’avviso che essi dovranno essere considerati reddito del 2001 e tassati in base alla nuova disciplina. Caso n. 3 La Legge n. 335/95 stabilisce che la base di calcolo del contributo previdenziale del 10-13% è rappresentata dall’imponibile fiscale. Posto che dal 2001 si applicheranno le regole previste per i redditi di lavoro dipendente e che pertanto l’imponibile fiscale si determina al netto dei contributi previdenziali a carico del collaboratore, come si potrà calcolare in concreto il contributo previdenziale del 10-13% e l’imponibile fiscale? FINO AL 31.12.2000 DAL 2001 La base di calcolo contributiva è costituita dall’imponibile fiscale determinato ex art. 50, TUIR (compensi in denaro o natura al netto della deduzione forfetaria del 5-6%). La quota di 1/3 del contributo addebitata al collaboratore non è portata in diminuzione dell’imponibile fiscale sul quale il committente applica la ritenuta del 20%, ma è dedotta dal reddito complessivo (quadro RP del Mod. UNICO). La base di calcolo contributiva è costituita dall’imponibile fiscale determinato ex art. 48, comma 2, lett. a), TUIR (compensi in denaro o in natura al netto, tra l’altro, dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore). Si avrebbe pertanto che il contributo è calcolato sull’imponibile, ma l’imponibile stesso è al netto del contributo! L’INPS, per le vie brevi, ha chiarito che la determinazione del contributo potrà essere effettuata utilizzando come base di calcolo il compenso al lordo (anziché al netto) del contributo. L’imponibile fiscale sarà pari al compenso lordo diminuito del contributo previdenziale. Caso n. 4 Quali modalità dovranno seguire i committenti, nel calcolo delle ritenute e delle detrazioni sui compensi corrisposti ai collaboratori? In luogo della ritenuta a titolo d’acconto pari al 20%, i committenti dovranno operare le ritenute IRPEF sui compensi corrisposti ai collaboratori e determinare le relative detrazioni per lavoro dipendente, analogamente a quanto previsto per i lavoratori dipendenti. In considerazione tuttavia della specificità dei rapporti di collaborazione in termini, ad esempio, di durata del rapporto (non sempre pari l’anno) e di cadenza dei pagamenti (non effettuati necessariamente su base mensile), si dovrà tenere presente che: ?? gli scaglioni IRPEF annuali dovranno essere ragguagliati in base alla periodicità del pagamento (ad esempio, ogni mese, ogni trimestre, ecc.); ?? le detrazioni da lavoro dipendente dovranno essere determinate in relazione alla durata del rapporto. Ai fini delle operazioni in esame risulta pertanto conveniente specificare nel contratto di collaborazione, la durata del rapporto nonché la periodicità del pagamento. Esempio Un collaboratore (che non esercita altra attività di lavoro autonomo) stipula un contratto della durata di 10 mesi (1.1 – 31.10.2001) e pattuisce un compenso bimestrale pari a L. 5.000.000. Determinazione dell’IRPEF lorda: ragguaglio degli scaglioni L. 20.000.000 / 12 = L. 1.666.667 L. 1.666.667 x 2 = L. 3.333.333 (primo scaglione ragguagliato al bimestre) Il compenso di L. 5.000.000 sarà tassato: ?? per L. 3.333.333 al 18% ? L. 600.000 ?? per L. 1.666.667 al 24% ? L. 400.000 Calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente in base al numero di giorni di ogni periodo di paga Posto che le detrazioni per lavoro dipendente spettanti in relazione ad un reddito di L. 25.000.000 ammontano a L. 1.050.000 su base annua (L. 2.876 al giorno), nel caso in esame la detrazione per ogni bimestre sarà così determinata: 1.1. - 28.2.2001 ? 59 giorni 1.3. – 30.4.2001 ? 61 giorni 1.5 – 30.6.2001 ? 61 giorni 1.7. – 30.8.2001 ? 62 giorni 1.9. – 31.10. 2001 ? 61 giorni L. 169.684 L. 175.436 L. 175.436 L. 178.312 L. 175.436 Per le altre detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, TUIR il collaboratore dovrà sottoscrivere al committente una dichiarazione recante l’indicazione delle detrazioni spettanti. Va rilevato che tra le somme erogate al collaboratore, sulle quali il committente deve operare le ritenute, rientreranno alcune fattispecie tipiche dei rapporti di lavoro dipendente, ossia: ritenute, rientreranno alcune fattispecie tipiche dei rapporti di lavoro dipendente, ossia: ?? le erogazioni liberali a favore della generalità o di categorie di collaboratori di cui all’art. 48, comma 2, lettera b), TUIR per l’importo eccedente L. 500.000; ?? l’intero valore normale dei compensi in natura di cui al comma 3 dello stesso art. 48, se superiore a L. 500.000. Poiché gli importi citati sono riferiti al singolo percettore, il collaboratore potrà comunicare al committente le somme eventualmente già percepite a tale titolo da altri committenti, affinché possano essere effettuate le ritenute sugli importi eccedenti i limiti indicati. Conguaglio di fine anno e rilascio del mod. CUD In applicazione dell’art. 24, DPR n. 600/73, il committente che opera le ritenute dovrà, entro il 28 febbraio di ogni anno ovvero alla cessazione del rapporto, effettuare il conguaglio tra l’imposta trattenuta e quella effettivamente dovuta in relazione all’ammontare complessivo dei compensi, tenendo conto delle detrazioni spettanti in base alla durata del rapporto. Analogamente a quanto previsto per i rapporti di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta rilascerà la certificazione CUD. Caso n. 5 Quali problematiche nel caso in cui un collaboratore intrattenga rapporti con più committenti? In tale situazione, ai fini del conguaglio di fine anno, il collaboratore potrà chiedere ad uno dei committenti di tenere conto anche dei compensi percepiti relativamente agli altri rapporti di collaborazione e risultanti dalla certificazione (o certificazioni) CUD, la quale dovrà essere consegnata al committente incaricato del conguaglio, entro il 12 gennaio dell’anno successivo, ai sensi dell’art. 23, comma 4, DPR n. 600/73. Di fatto, difficilmente il collaboratore deciderà di comunicare i dati relativi agli altri rapporti e pertanto lo stesso dovrà determinare l’IRPEF dovuta compilando la dichiarazione dei redditi, sulla base di tutte le certificazioni CUD rilasciate dai committenti. Caso n. 6 Quali sono i riflessi della modifica sul trattamento fiscale delle trasferte del collaboratore? Gli effetti si incentrano nella diversa definizione del luogo dal quale “nasce” la trasferta. FINO AL 31.12.2000 DAL 2001 Si ha trasferta di un collaboratore Si ha trasferta di un collaboratore Definizione di trasferta quando questi si reca fuori del suo quando questi si reca fuori del comune ove ha sede l’azienda comune di residenza. committente. Trattamento fiscale Le spese di viaggio, vitto e alloggio documentate e rimborsate sono escluse dall’imponibile (art. 50, comma 8, TUIR). Le indennità e i rimborsi di trasferta saranno sottoposti a tassazione in base alle regole per i dipendenti (art. 48, comma 5, TUIR). Dal 2001 le spese sostenute dal collaboratore per recarsi presso la sede dell’azienda committente sono già ricomprese nelle detrazioni per la produzione del reddito, pertanto il loro eventuale rimborso costituisce reddito. Esempio L’amministratore di una società con sede a Bologna, risiede a Modena. Fino al 31.12.2000 i viaggi effettuati da Modena a Bologna per lo svolgimento del mandato sono considerati trasferte, con il relativo trattamento fiscale previsto dall’art. 50, comma 8, TUIR. Dall’1.1.2001 gli stessi viaggi non costituiranno trasferte: lo saranno invece gli eventuali spostamenti relativi all’incarico, al di fuori della sede della società (Bologna). MODALITA’ OPERATIVE Le modifiche apportate a questi rapporti rendono indispensabile la redazione di una vera e propria “busta paga” periodica per ciascun collaboratore, redatta su modelli vidimati dall’Inail se il collaboratore ne è soggetto. Occorre pertanto prendere contatto con l’ufficio affinché possa provvedere agli adempimenti in parola. A disposizione per eventuali approfondimenti, si inviano cordiali saluti. Dott. Bonvicini