Titoli di debito: la bozza di nuovo OIC 20

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Titoli di debito: la bozza di nuovo OIC 20
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Fabrizio Bava - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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Titoli di debito:
la bozza di nuovo OIC 20
di Piero Pisoni, Fabrizio Bava, Donatella Busso, Alain Devalle e Fabio Rizzato (*)
La bozza di Principio contabile OIC 20 tratta i titoli di debito ed analizza, tra l’altro, le novità sul tema introdotte nel Codice civile dal D.Lgs. n. 139/2015, che riguardano l’introduzione del criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito nei bilanci in forma ordinaria (anche se come si dirà di seguito non rappresenta una novità in senso assoluto) e l’eliminazione dei riferimenti alla sezione straordinaria del conto economico a seguito della sua soppressione.
Per ciò che concerne in particolare l’utilizzo del criterio del costo ammortizzato, il documento precisa che
tale criterio può non essere applicato qualora gli effetti siano irrilevanti. Si possono presumere irrilevanti gli
effetti del costo ammortizzato per i titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi
e per i titoli di debito detenuti durevolmente, ma con costi di transazione o premi/scarti non significativi. In
tali circostanze, la novità legislativa non produce cambiamenti rispetto alla prassi contabile precedente.
1. Premessa
La bozza di Principio contabile OIC 20 - Titoli
di debito, ha recepito le novità introdotte nell’ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015,
che ha modificato il vigente Codice civile in tema di bilancio d’esercizio e consolidato.
In particolare, i titoli di debito oggetto del documento sono quelli costituiti (paragrafo 4) “da titoli che attribuiscono al possessore il diritto di
ricevere un flusso determinato o determinabile
di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società che li ha emessi”.
I titoli in questione possono quindi essere emessi da Stati sovrani, da enti pubblici, da società
finanziarie o da altre società, ed includono anche i c.d. titoli strutturati, che sono una combinazione di un titolo primario e di uno strumento finanziario derivato incorporato.
I flussi di liquidità relativi a tali titoli possono
essere rappresentati dagli interessi (a tasso fisso
o variabile) e dal rimborso del capitale a scadenza.
Le principali modifiche normative esaminate
nella nuova versione dell’OIC 20 riguardano i
seguenti aspetti:
- adozione del criterio del costo ammortizzato
per la rilevazione e la valutazione dei titoli di
debito nei bilanci in forma ordinaria;
- eliminazione dei riferimenti alla sezione
straordinaria del conto economico a seguito
della sua soppressione.
Per ciò che concerne la rilevazione dei titoli di
debito iscritti tra le immobilizzazioni, il nuovo
comma 1, n. 1, dell’art. 2426 c.c. prevede che le
immobilizzazioni rappresentate da titoli siano
rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile. In proposito, il documento precisa (paragrafo 38) che tale criterio
non si applica a quei titoli i cui flussi non siano
determinabili.
Nel caso di titoli immobilizzati, l’applicazione
del costo ammortizzato produce effetti ogni vol-
(*) Università di Torino.
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ta che il costo sostenuto per l’acquisto sia diverso dal valore nominale o dal valore di rimborso
del titolo: in questa ipotesi la differenza tra il
costo iniziale e il valore nominale/di rimborso
costituisce una ulteriore componente reddituale
associata al titolo che deve essere ripartita lungo la durata dell’attività.
A titolo di esempio, nel caso di acquisto di un
BTP vi è generalmente una differenza tra il costo iniziale di acquisto (comprensivo di commissioni) e il valore di rimborso. In caso di differenza negativa, ossia se il costo di acquisto è
minore rispetto al valore di rimborso, la differenza rappresenta un ricavo aggiuntivo rispetto agli interessi attivi; se la differenza è positiva, ossia se il costo di acquisto del BTP è maggiore rispetto al valore di rimborso, la differenza rappresenta un ulteriore costo connesso all’investimento effettuato che riduce gli interessi attivi. Indipendentemente dal fatto che si
tratti di un ulteriore costo/ricavo, l’utilizzo del
costo ammortizzato prevede che tale componente di reddito sia imputata a conto economico secondo un approccio finanziario (determinazione di un tasso di interesse effettivo) e non
in modo costante lungo la durata dell’investimento (componente di reddito ripartito sul numero di anni dell’investimento). Occorre tuttavia precisare che l’adozione del costo ammortizzato per la valutazione dei titoli di debito non
rappresenta una novità in senso assoluto. Il criterio del costo ammortizzato, infatti, era già indirettamente previsto dall’attuale versione del
Principio contabile nazionale OIC 20. Il par. 32
della versione attualmente in vigore dell’OIC 20
(e applicata a partire dai bilanci relativi all’annualità 2014) prevede che “Il premio di sottoscrizione (negoziazione) partecipa alla formazione del risultato di esercizio secondo competenza economica per il periodo di durata di possesso del titolo, quale remunerazione integrativa a tasso costante del capitale investito rispetto
a quello prodotto dagli interessi espliciti”. Al
medesimo paragrafo, l’OIC specifica che “per
motivi di praticità e a condizione che non si verifichino significativi effetti distorsivi è consentita la rilevazione del premio di negoziazione in
rate costanti per la durata di possesso del titolo” (1).
Quindi, le società che nel bilancio 2014 hanno
ripartito il premio di sottoscrizione/negoziazio-
ne sulla base di quanto previsto dall’OIC 20,
par. 32 (remunerazione integrativa a tasso costante del capitale investito rispetto a quello
prodotto dagli interessi espliciti) non dovrebbero essere di fronte a particolari criticità, avendo
già di fatto applicato il criterio del costo ammortizzato. La bozza del nuovo OIC 20, al punto 4 delle motivazioni alla base delle decisioni
assunte, cosı̀ si esprime: “Per le società che
adottano il criterio del costo ammortizzato, sono state eliminate le precedenti disposizioni sulla contabilizzazione di interessi, premi e scarti
di sottoscrizione e negoziazione, perché comprese nella metodologia di calcolo del costo ammortizzato”.
La modifica del nuovo OIC 20 in bozza, dunque, consiste nell’aver eliminato la possibilità di
ripartizione a quote costanti dei suddetti costi
per fini di praticità.
Il criterio del costo ammortizzato cosı̀ come definito dalla bozza del nuovo OIC 20 rappresenta
pertanto una novità per tutte le società che nei
bilanci fino all’esercizio 2015 hanno ripartito
il premio di sottoscrizione/negoziazione in modo costante lunga la durata dell’investimento.
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito immobilizzati
qualora i costi di transazione, i premi/scarti di
sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso rilievo.
Per ciò che concerne i titoli di debito non immobilizzati, il nuovo comma 1, numero 9, del
medesimo art. 2426 c.c., prevede che le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni siano iscritte al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n. 1, ovvero al valore desumibile dall’andamento del mercato, se minore.
Dall’indicata disposizione di legge deriva che
anche i titoli di debito iscritti nell’attivo circolante devono essere rilevati nei bilanci in forma
ordinaria secondo il criterio del costo ammortizzato. Tuttavia, il documento in bozza precisa
che il criterio del costo ammortizzato può non
essere per i titoli di debito detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo inferiore ai
12 mesi.
Graficamente, la valutazione dei titoli di debito
nel bilancio in forma ordinaria può essere cosı̀
rappresentata:
(1) Il medesimo trattamento era previsto per l’OIC 20 in vigore fino al bilancio 2013 che, al paragrafo I.3 “Il premio o l’onere per il sottoscrittore. Lo scarto di negoziazione” prevedeva
sostanzialmente il medesimo trattamento dell’OIC rivisto nel
2014.
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La possibilità di non applicare il costo ammortizzato in caso di titoli immobilizzati con oneri accessori (costi di transazione, premi/scarti
di sottoscrizione, ecc.) irrilevanti rispetto al valore nominale del titolo e per i titoli di debito
detenuti in portafoglio per un periodo inferiore
ai 12 mesi trova la sua giustificazione nel fatto
che gli effetti derivanti dall’utilizzo del costo
ammortizzato sarebbero comunque irrilevanti,
ai sensi dell’art. 2423, comma 4, c.c., rispetto all’iscrizione iniziale del titolo al costo di acquisto
(o sottoscrizione), comprensivo dei costi accessori ed alla successiva svalutazione per eventuali perdite durevoli di valore.
In questi casi la novità legislativa non produce
cambiamenti sostanziali rispetto alla prassi contabile precedente.
Gli effetti pratici della novità riguardano pertanto i titoli di debito detenuti durevolmente, con
costi di transazione, premi o scarti di importo
rilevante.
A differenza dell’utilizzo del costo ammortizzato per i crediti e debiti, la norma non ha esteso
ai titoli di debito l’obbligo di tener conto del
“fattore temporale”, nel presupposto che gli interessi generati dai titoli di debito siano in linea
con i tassi di mercato.
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L’altra novità contenuta nel documento in bozza riguarda l’eliminazione dei riferimenti alla
sezione straordinaria del conto economico, a
seguito della sua soppressione.
Di conseguenza, gli utili o le perdite che derivano dalla negoziazione dei titoli, quale differenza
tra valore contabile e prezzo di cessione, devono sempre essere inseriti nell’area finanziaria
del conto economico, nel modo seguente:
- titoli immobilizzati: voce C.16.b (proventi) o
voce C.17 (oneri);
- titoli non immobilizzati: voce C.16.c (proventi) o voce C.17 (oneri).
Rimane invece invariata la collocazione nella
voce di conto economico D.19b) - Svalutazioni
di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni, di eventuali svalutazioni di titoli immobilizzati per effetto di una riduzione durevole di valore rispetto al relativo costo di iscrizione (bozza del nuovo OIC 20, paragrafo 24).
Nei punti che seguono vengono approfonditi i
seguenti aspetti:
- titoli di debito nel bilancio in forma ordinaria;
- titoli di debito nel bilancio in forma abbreviata
e nel bilancio delle micro-imprese;
- disposizioni di prima applicazione.
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2. Bilancio in forma ordinaria
Il documento OIC 20, esamina i seguenti aspetti
relativi al trattamento dei titoli di debito:
- classificazione iniziale;
- titoli immobilizzati: rilevazione iniziale, valutazione e rilevazioni successive;
- titoli non immobilizzati;
- cambiamento di destinazione dei titoli.
Di seguito vengono trattati gli aspetti citati.
2.1. Classificazione iniziale
Analogamente a quanto previsto nell’attuale versione dell’OIC 20, la classificazione nell’attivo
immobilizzato o nell’attivo circolante dipende
dalla destinazione del titolo: i titoli destinati a
permanere durevolmente nel patrimonio aziendale devono essere iscritti nelle immobilizzazioni, mentre gli altri titoli vengono iscritti nell’attivo circolante (bozza OIC 20, paragrafo 20).
Ai fini dell’individuazione della durevolezza dell’investimento si considerano congiuntamente
le caratteristiche dello strumento, la volontà
della direzione aziendale e l’effettiva capacità
dell’impresa di detenere i titoli per un periodo
prolungato.
Il Principio conferma inoltre che, in relazione
alle strategie aziendali, è possibile che gli organi
amministrativi della società destinino un portafoglio di titoli della medesima specie in parte ad
investimento duraturo (immobilizzazioni)ed in
parte alla negoziazione (attivo circolante).
2.2. Titoli immobilizzati: rilevazione iniziale,
valutazione e rilevazioni successive
I titoli immobilizzati valutati al costo ammortizzato sono rilevati in bilancio al momento della
consegna del titolo, o data di regolamento. Il
costo ammortizzato del titolo è definito dal par.
15 della bozza dell’OIC 20 come il valore a cui
Operativamente, al fine della determinazione
del tasso di interesse effettivo, l’OIC 20 in bozza fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:
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esso è valutato al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato,
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo
su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e
quello a scadenza, e dedotta qualsiasi riduzione
per perdita di valore o irrecuperabilità.
Con l’utilizzo del costo ammortizzato, dunque, i
costi di transazione, le eventuali commissioni
attive e passive e ogni differenza tra il valore
iniziale del titolo di debito e il valore nominale
a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo
ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, il quale implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del titolo stesso. La loro ripartizione attraverso il tasso di interesse effettivo integra (in caso di maggiori ricavi) o rettifica (in caso di costi) gli interessi attivi calcolati al tasso di interesse nominale (seguendo la medesima classificazione nel conto
economico).
Non rientrano invece nella valutazione del titolo
al costo ammortizzato tutti i costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto dell’eventuale successiva cessione del titolo
(bozza del nuovo OIC 20, par. 41).
Il criterio dell’interesse effettivo, sempre cosı̀
come definito dall’OIC 20 in bozza, è un metodo
di calcolo del costo ammortizzato di un titolo e
di ripartizione degli interessi lungo il relativo
periodo. Il tasso di interesse effettivo è il tasso
interno di rendimento, costante lungo la durata
del titolo, che rende uguale il valore attuale dei
flussi finanziari futuri derivanti dal titolo di debito e il suo valore di rilevazione iniziale (bozza
del nuovo OIC 20, par. 42).
La formula per la determinazione del tasso di
interesse effettivo è pertanto la seguente:
- il tasso di interesse effettivo è calcolato al momento della rilevazione inziale del titolo ed è
utilizzato per la sua valutazione successiva, ad
eccezione di titoli a tasso variabile parametrato
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ai tassi di mercato (bozza dell’OIC 20, paragrafo
42);
- i flussi finanziari futuri sono determinati tenendo in considerazione tutti i termini contrattuali, incluse le scadenze previste di incasso
e pagamento, le componenti dei flussi finanziari
(capitale o interessi) e la probabilità che l’incasso o il pagamento anticipato si verifichi quando
contrattualmente è previsto (bozza dell’OIC 20,
paragrafo 43);
- i flussi finanziari futuri non includono le perdite e le svalutazioni future dei titoli di debito,
salvo il caso in cui le perdite siano riflesse nel
valore iniziale di iscrizione del titolo, in quanto
acquistato ad un prezzo che tenga conto delle
perdite stimate per inesigibilità (bozza dell’OIC
20, paragrafo 44);
- nel caso di interessi contrattuali a tasso variabile parametrato ai tassi di mercato, invece, i
flussi finanziari futuri devono essere riparametrati periodicamente al fine di riflettere le variazioni nel tasso di interesse e, conseguentemen-
te, il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con
decorrenza dalla data in cui gli interessi sono
stati rilevati in base al contratto. Il tasso di interesse effettivo non deve invece essere ricalcolato
quando il tasso di interesse nominale aumenta
o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono
dovute a indicizzazioni legate a parametri di
mercato (si pensi al caso di incrementi/decrementi prestabiliti rispetto al tasso di interesse
nominale) (bozza dell’OIC 20, paragrafo 53).
Occorre ancora precisare che i costi di transazione che saranno prevedibilmente sostenuti all’atto dell’eventuale successiva cessione del titolo non sono inclusi nella valutazione (bozza dell’OIC 20, paragrafo 17) iniziale del titolo di debito.
Successivamente alla rilevazione iniziale, il procedimento per determinare il valore di iscrizione in bilancio dei titoli immobilizzati valutati al
costo ammortizzato è schematizzato di seguito.
Come si può osservare dalla tavola, il valore di
iscrizione in bilancio dei titoli di debito immobilizzati è pari al valore del titolo di debito rilevato nel bilancio dell’esercizio precedente (o valore iniziale del debito) a cui si somma l’ammontare di interessi attivi determinato attraverso l’applicazione del tasso di interesse effettivo
al valore iniziale del debito e rettificato dal valore degli incassi delle eventuali cedole e rimbor-
so di capitale e dalle eventuali svalutazioni per
perdite durevoli di valore.
Per comprendere l’impatto del criterio del costo
ammortizzato per la valutazione dei titoli di debito sul bilancio d’esercizio, è utile analizzare il
seguente caso.
Il 1˚ gennaio del 2016 l’impresa Alfa ha acquistato un titolo a reddito fisso del valore nominale di
200.000 euro con le seguenti caratteristiche:
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Corso secco
190.000 euro
Costi di transazione
2.500 euro
Tasso di interesse nominale annuale
2%
Cedola semestrale
2.000 euro
Godimento e regolamento
30 giugno e 31 dicembre
Durata residua
6 anni
Scadenza
31 dicembre 2021
Rimborso del capitale
In un’unica soluzione al valore nominale
Commissione a carico degli investitori
Nessuna
Trattandosi di un investimento destinato a permanere durevolmente in azienda con una differenza tra valore iniziale e valore a scadenza che
gli amministratori giudicano essere rilevante,
viene adottato il criterio del costo ammortizzato
per l’iscrizione e la valutazione del titolo di debito tra le immobilizzazioni finanziarie.
Tale criterio di valutazione comporta innanzitutto la determinazione del Tasso di Interesse
Effettivo (TIE), definito come il tasso di interesse in grado di eguagliare il valore attuale dei
flussi finanziari futuri derivanti dall’incasso delle cedole (pari a 2.000 al semestre) e dal rimborso del titolo al valore nominale (euro 200.000)
al valore iniziale del titolo, pari a euro 192.500.
La società Alfa ha infatti sostenuto un costo di
acquisto pari a euro 192.500 a fronte di un valore a scadenza del titolo di euro 200.000. La differenza di euro 7.500 tra il costo di acquisto e il
valore di rimborso rappresenta per l’impresa Alfa un ulteriore provento rispetto alle cedole incassate semestralmente. Da ciò deriva che il tasso di interesse effettivo del titolo non è il 2%,
ossia il tasso di interesse nominale.
Data
Valore
di iscrizione
iniziale
(a)
Flusso
di cassa per
interessi attivi
(b)
Interessi attivi da
iscrivere a conto
economico
(c=a*TIE (1))
La formula per la determinazione del tasso
di interesse effettivo è la seguente:
Il tasso di interesse effettivo che si ottiene attraverso l’utilizzo di un comune foglio di calcolo è
2,698%.
Per poter redigere il bilancio d’esercizio è necessario sviluppare un prospetto in grado di evidenziare gli interessi attivi di competenza dell’esercizio (calcolati applicando il tasso di interesse effettivo al valore iniziale dell’investimento), il differenziale tra interessi attivi di competenza dell’esercizio (calcolati al TIE) e interessi attivi incassati (calcolati al tasso di interesse nominale)
da imputare a conto economico con contropartita il valore del titolo di debito, nonché il valore
del titolo di debito al 31 dicembre di ogni esercizio, pari alla somma algebrica tra il valore iniziale del debito, la quota capitale rimborsata nel
corso dell’esercizio e il differenziale tra interessi
attivi di competenza e interessi attivi liquidati.
Di seguito il prospetto relativo al caso specifico.
Flusso
di cassa per
rimborso
capitale
(d)
Ammortamento/
Ripartizione della
differenza tra valore
iniziale e valore a
scadenza (e=c-b)
Valore
di iscrizione
in bilancio
(f=a-d+e)
01/01/2016
€ 192.500,00
30/06/2016
€ 192.500,00
€ 2.000,00
€ 2.557,87
€ 0,00
€ 557,87
€ 193.057,87
31/12/2016
€ 193.057,87
€ 2.000,00
€ 2.608,08
€ 0,00
€ 608,08
€ 193.665,95
30/06/2017
€ 193.665,95
€ 2.000,00
€ 2.573,36
€ 0,00
€ 573,36
€ 194.239,31
31/12/2017
€ 194.239,31
€ 2.000,00
€ 2.624,04
€ 0,00
€ 624,04
€ 194.863,35
30/06/2018
€ 194.863,35
€ 2.000,00
€ 2.589,27
€ 0,00
€ 589,27
€ 195.452,62
31/12/2018
€ 195.452,62
€ 2.000,00
€ 2.640,44
€ 0,00
€ 640,44
€ 196.093,06
30/06/2019
€ 196.093,06
€ 2.000,00
€ 2.605,61
€ 0,00
€ 605,61
€ 196.698,67
31/12/2019
€ 196.698,67
€ 2.000,00
€ 2.657,27
€ 0,00
€ 657,27
€ 197.355,94
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Data
Valore
di iscrizione
iniziale
(a)
Flusso
di cassa per
interessi attivi
(b)
Interessi attivi da
iscrivere a conto
economico
(c=a*TIE (1))
Flusso
di cassa per
rimborso
capitale
(d)
Ammortamento/
Ripartizione della
differenza tra valore
iniziale e valore a
scadenza (e=c-b)
Valore
di iscrizione
in bilancio
(f=a-d+e)
30/06/2020
€ 197.355,94
€ 2.000,00
€ 2.636,98
€ 0,00
€ 636,98
€ 197.992,91
31/12/2020
€ 197.992,91
€ 2.000,00
€ 2.674,75
€ 0,00
€ 674,75
€ 198.667,67
30/06/2021
€ 198.667,67
€ 2.000,00
€ 2.639,82
€ 0,00
€ 639,82
€ 199.307,49
31/12/2021
€ 199.307,49
€ 2.000,00
€ 2.692,51
€ 200.000,00
€ 692,51
€ 0,00
(1) Tenendo conto anche del tempo, ovvero dei giorni effettivi intercorrenti tra una data di pagamento della cedola e la data successiva.
A questo punto la società è in possesso di tutti i
dati necessari per effettuare le scritture contabili e redigere il bilancio d’esercizio relativo alle
diverse annualità in cui è in essere l’investimento.
A titolo di esempio, si riportano tutte le scritture contabili e il bilancio d’esercizio relativo all’annualità 2016 (2).
- Acquisto del titolo avvenuto in data 1˚ gennaio
2016
- Incasso della cedola relativa al primo semestre 2016:
- Incasso della cedola relativa al secondo semestre 2016
- Adeguamento degli interessi attivi iscritti in
conto economico al tasso di interesse effettivo e
del valore del titolo al 31 dicembre 2016
(2) Nell’esempio proposto non vengono considerate eventuali ritenute fiscali.
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Di conseguenza, il bilancio al 31 dicembre 2016 è riportato di seguito.
Analoghe scritture contabili e schemi di bilancio dovranno essere effettuati negli esercizi successivi.
2.3. Titoli non immobilizzati
I titoli non immobilizzati sono valutati in base
al minore valore tra il costo ammortizzato ed il
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valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. L’adozione del costo ammortizzato è analoga al caso dei titoli immobilizzati, mentre per ciò che concerne la determinazione del valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato l’OIC 20 fornisce
importanti precisazioni operative.
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Il primo chiarimento riguarda il riferimento
temporale per la valutazione del singolo titolo
poiché il mercato esprime valori diversi nel corso del tempo. Al riguardo i potenziali possibili
comportamenti sono due:
1) valore di mercato alla data di riferimento
del bilancio: il dato puntuale ha come aspetto
positivo quello di non essere influenzato da valutazioni soggettive degli amministratori; per contro, il valore può essere influenzato da fattori esogeni, spesso transitori. Per questi limiti, il par. 64
della bozza del nuovo OIC 20, considera non rappresentativi dell’“andamento del mercato” le quotazioni alla data di riferimento del bilancio;
2) valore di mercato pari alla media di un determinato periodo: il dato medio presenta come
aspetto negativo la soggettività nell’individuazione del periodo di riferimento da prendere come
base valutativa; tuttavia nell’effettuare la scelta
gli amministratori devono tenere in considerazione l’obiettivo generale di rappresentazione
veritiera e corretta dettata dal Codice civile. Per
tale motivo gli amministratori devono individuare un arco temporale in cui il titolo assuma un
valore che possa essere considerato “consolidato” e non influenzato da perturbazioni temporanee. L’OIC 20 in bozza, al par. 64, individua quale possibile criterio la media delle quotazioni
passate coincidente, per esempio, con l’ultimo
mese in cui viene redatto il bilancio d’esercizio
(dicembre per le imprese con l’esercizio coincidente con l’anno solare). È però evidente che
questo non può diventare una regola in quanto
nell’individuare il periodo di riferimento, la società deve considerare le caratteristiche specifiche del mercato che potrebbero indurre, per
esempio, a ridurre l’estensione dell’arco temporale preso come riferimento.
Nel caso in cui, invece, non vi sia un mercato di
riferimento per la determinazione del presumibile valore di realizzo, la società deve utilizzare
tecniche valutative idonee all’individuazione del
valore a cui il titolo oggetto di valutazione potrebbe essere scambiato in un’ipotetica vendita
del titolo alla data di riferimento del bilancio
(OIC 20 in bozza, par. 65).
2.4. Cambiamento di destinazione dei titoli
In circostanze che l’OIC 20 considera presumibilmente rare (par. 69), i titoli potrebbero essere oggetto, durante il periodo di possesso da parte dell’impresa, di una destinazione economica differente rispetto a quella attribuita originariamente.
Esempi:
- un titolo inizialmente classificato tra le attività
finanziarie non immobilizzate viene destinato
ad investimento durevole;
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- al contrario, un titolo in origine classificato
tra le immobilizzazioni viene destinato alla negoziazione.
Il documento oggetto di consultazione (paragrafo 71), in analogia a quanto previsto dall’attuale
versione del Principio, precisa che in queste
ipotesi il trasferimento dei titoli deve avvenire
in base al valore risultante dall’applicazione dei
criteri valutativi del portafoglio di provenienza.
Quindi, il trasferimento di titoli immobilizzati
alle attività circolanti va rilevato in base al costo
ammortizzato, eventualmente rettificato per le
perdite durevoli di valore, mentre il trasferimento inverso, dall’attivo circolante all’attivo immobilizzato, deve avvenire al minor valore tra il costo ammortizzato ed il valore di realizzazione
desumibile dall’andamento del mercato.
3. Bilancio in forma abbreviata
e bilancio delle micro-imprese
L’art. 2435-bis prevede, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, la facoltà
di iscrivere i titoli al costo di acquisto, in deroga a quanto disposto dall’art. 2426 c.c.
Per i bilanci delle micro-imprese valgono le medesime regole, ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.
Il documento precisa che, qualora le società interessate si avvalgano di questa facoltà, i titoli
immobilizzati e non immobilizzati sono iscritti
al costo di acquisto o al costo di sottoscrizione
del titolo, che è costituito dal prezzo pagato,
comprensivo dei costi accessori, quali ad
esempio i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le spese di consulenza di diretta imputazione e le commissioni, spese ed imposte di
bollo.
Nel costo di acquisto non si comprende invece
il rateo relativo alla cedola di interessi maturata
alla data di acquisto, che deve essere contabilizzata come tale. In pratica, l’OIC 20 indica che
per prezzo di costo di un titolo quotato a reddito fisso si intende il prezzo corrispondente alla
quotazione del titolo stesso al corso secco, che
indica il valore capitale dello strumento finanziario.
Le valutazioni successive sono le seguenti:
- i titoli immobilizzati rimangono iscritti al costo rilevato al momento dell’iscrizione iniziale,
salvo il caso di perdita durevole di valore, mentre l’eventuale scarto di negoziazione partecipa
in rate costanti alla formazione del risultato d’esercizio per la durata di possesso del titolo;
- i titoli non immobilizzati sono valutati in base
al minor valore fra il costo di acquisto ed il
valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
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Sinergie Grafiche srl
Approfondimento
Fabrizio Bava - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Bilancio
4. Disposizioni di prima applicazione
Il documento ribadisce che il criterio del costo
ammortizzato per i titoli di debito può non essere applicato ai titoli iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire
dal 1˚ gennaio 2016: qualora la società usufruisca di tale facoltà, l’applicazione del costo ammortizzato riguarda esclusivamente i titoli rilevati in bilancio a partire dal 2016.
Invece, se la società decide di non avvalersi della suddetta facoltà, il criterio del costo ammor-
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tizzato deve essere applicato a tutti i titoli
iscritti in bilancio antecedentemente al 2016:
in questa ipotesi, la differenza tra il valore di
iscrizione del titolo al 31 dicembre 2015 ed il
valore del medesimo titolo ricalcolato con il criterio del costo ammortizzato al 1˚ gennaio 2016
deve essere imputata agli utili (perdite) portati a
nuovo del patrimonio netto, al netto dell’effetto
fiscale.
il fisco 36/2016