Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio
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Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio
ISBN 978-88-217-2978-2 00093377 a cura di Marco Prosperetti e Alessandro Colavolpe z 120,00 I.V.A. INCLUSA a cura di Marco Prosperetti e Alessandro Colavolpe Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio Della stessa collana: • Guida al bilancio d’esercizio di A. Cotto, L. Fornero e G. Odetto • Le srl: costituzione, regole di funzionamento e profili fiscali di M. Meoli, G. Odetto e F. Tosco • Il Collegio sindacale di A. Cotto, L. Ginisio, M. Meoli e R. Ranalli • Gli amministratori di A. Mauro, M. Meoli e M. Negro • Le operazioni straordinarie di E. Civerra • I gruppi di imprese di B. Ianniello e R. Lottini • Il recesso del socio di G. Odetto e E. Zanetti • Il rito societario di E. Senini • La cessione di partecipazioni di M. Meoli, M. Negro e G. Odetto LeSocietà Corporate governance, vigilanza e controlli Il volume prende in esame, attraverso l’analisi delle recenti evoluzioni intervenute in ambito legislativo e regolamentare, i soggetti che, all’interno del mercato finanziario, si occupano della gestione del risparmio. Una volta individuate le linee di tendenza e le problematiche di ordine generale (la corporate governance delle banche e delle compagnie di assicurazioni, la compliance e l’informazione), vengono passati in rassegna gli attori che operano all’interno di questo mercato, concentrando l’attenzione sui profili che assumono rilievo dal punto di vista della disciplina di vigilanza. Ci si sofferma, quindi, sulla disciplina che regola la materia dei bilanci, delle concentrazioni e della concorrenza, delle crisi e delle sanzioni sia amministrative che penali. Completa la trattazione l’approfondimento del trattamento fiscale dei diversi soggetti coinvolti. L’obiettivo è quello di dotare gli operatori del settore di un supporto pratico-teorico per la corretta applicazione delle norme e la soluzione di problemi operativi, anche in considerazione degli obblighi di adeguamento alle disposizioni di vigilanza e di controllo previsti nel corso del 2009 per banche e assicurazioni. L’opera tiene conto di tutte le novità introdotte dal D.L n. 155/2008 per la stabilità del sistema creditizio, convertito nella legge n. 190/2008, dal D.L. n. 185/2008, cd. “decreto anticrisi”, convertito nella legge n. 2/2009 e dal Regolamento Isvap 17 febbraio 2009, n. 28. Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio Corporate governance, vigilanza e controlli Aggiornato con il D.L. n. 155/2008, conv. nella L. n. 190/2008 e il D.L. n. 185/2008, conv. nella L. n. 2/2009 Prefazione Questo volume vuole rispondere alla esigenza di quanti si trovano di fronte ad un problema operativo che riguarda i protagonisti di quello che viene comunemente definito il mercato finanziario ma che dal punto di vista giuridico meglio è descritto con riferimento alla funzione di essi, che sono gestori di risparmio. Per tale ragione i riferimenti storici e di dottrina sono contenuti a quanto è necessario per una migliore comprensione delle tematiche illustrate e le opinioni, riferibili a ciascun autore, confidiamo sempre saldamente concrete. Anche per conseguire l’obiettivo di un volume utilizzabile non soltanto dallo specialista, gli Autori sono tutti professionisti - molti dei quali con background accademico - che operano nei settori delle banche e delle assicurazioni. Questo ha consentito una impostazione generale, oltre che dei singoli contributi, non casuale ma, ci si augura, rispettosa di una visione di insieme coerente e consapevole salve le diversità dovute alla differente percezione delle esigenze informative propria di ciascun autore. Desideriamo ringraziare pubblicamente tutti gli Autori che con il loro impegno hanno reso possibile la pubblicazione di questo volume. Il nostro ringraziamento va anche agli enti, alle associazioni ed agli studi legali presso i quali gli autori prestano la loro attività. Tra questi, una menzione particolare merita Reconta-Ernst&Young per l’interesse dimostrato per l’iniziativa e per il contributo che ad essa ha dato curandone alcune parti. Marco Prosperetti, Alessandro Colavolpe V Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio AUTORI DOMENICO ANGARINI Responsabile Servizio sanzioni Isvap CHRISTIAN ARMBRÜSTER Professore di Diritto delle Assicurazioni nella Freie Univesität di Berlino, Magistrato d’Appello LUCA BECCARINI Avvocato, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma DOMENICO BENINCASA Avvocato, “Cultore” nella Facoltà di Giurisprudenza – Università La Sapienza – Roma CLAUDIA BORTOLANI Avvocato, Partner dello Studio Macchi Di Cellere – Gangemi, Dottore di Ricerca, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma GIUSEPPINA CAPALDO Avvocato, Professore ordinario, Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO Responsabile Direzione coordinamento giuridico Isvap STEFANO CATTANEO Revisore dei conti, Socio e responsabile del settore “Asset Management” di Reconta Ernst & Young S.p.a. ETTORE CERASA Avvocato, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma MARCO CIVELLI Dottore commercialista, revisore dei conti, presidente di Ergo Italia Direct Network ALESSANDRO COLAVOLPE Avvocato, Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma VII Autori FRANCESCO COMPAGNA Avvocato, Dottore di Ricerca, “Cultore” nella Facoltà di Giurisprudenza – Università La Sapienza – Roma ALBERTO CUCCURU Avvocato, “Cultore” nella Facoltà di Giurisprudenza – Università LUISS RENZO CUONZO Avvocato, Dottore di Ricerca, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma CARMINE D’ANTONIO Dottore commercialista, revisore dei conti ANTONIO ROSARIO DE PASCALIS Responsabile Sezione Tutela assicurati Isvap, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma, già docente di Economia e Tecnica dell’Assicurazione nell’Università della Tuscia GUGLIELMO GEBBIA Dottore commercialista, revisore dei conti GIOVANNI LO FASO Divisione Legale SACE S.p.a. FRANCO MARRA Dottore di Ricerca in Diritto pubblico dell’economia – Università La Sapienza – Roma UMBERTO MAURO Avvocato ROBERTO MAVIGLIA Avvocato, Docente del Master “Intermediari, emittenti e mercati finanziari” Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma MARCO MINORETTI Divisione Analisi e Mercati di SACE S.p.a. IDA PANETTA Dottore di Ricerca, Ricercatore nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma VIII Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio ALESSANDRA PIETROLETTI Avvocato, Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young MARCO PROSPERETTI Avvocato, Professore associato Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma ERNESTO PUCCI Avvocato, Partner dello Studio Macchi Di Cellere – Gangemi, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma GIORGIO SANGIORGIO Presidente Ombudsman bancario ROBERTO TIEGHI Avvocato STEFANIA VERDUCHI Dottore di Ricerca AMBROGIO VIRGILIO Dottore commercialista, revisore dei conti, responsabile IFRS Desk di Reconta Ernst & Young Italia S.p.a., responsabile della Commissione Tecnica Generale Assirev IX Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio INDICE PREFAZIONE V AUTORI VII PARTE I – ASPETTI GENERALI CAPITOLO I Linee di tendenza del mercato del risparmio 1. Caratteristiche del mercato del risparmio 2. Una guida di lettura di Marco Prosperetti 3 3 9 CAPITOLO II Il money laundering di Alessandro Colavolpe 13 CAPITOLO III La corporate governance nelle banche 1. Premessa: il perimetro dell’analisi 2. Aspetti definitori: dalla corporate governance delle imprese alla bank governance 3. Le fonti normative: le ragioni dell’evoluzione e principali innovazioni 4. La normativa e le banche: le regole supplementari del gioco 5. Sintesi delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche (4 marzo 2008) di Ida Panetta 37 37 38 42 51 56 CAPITOLO IV La corporate governance nelle imprese assicurative italiane 1. Profili introduttivi 2. Il governo societario: la corporate governance 3. Le disposizioni di vigilanza 4. La struttura di governo societario e la relazione di corporate governance 5. L’assemblea dei soci 6. Il consiglio di amministrazione 7. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 8. Il collegio sindacale 9. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 10. La società di revisione 67 67 69 71 73 74 75 98 106 111 112 XI Indice 11. Polizza di assicurazione D&O a fronte della responsabilità civile degli organi sociali 12. Trattamento delle informazioni riservate e privilegiate 13. Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con parti correlate, atipiche o inusuali 14. Disciplina dell’internal dealing 15. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 16. La vigilanza sulla corporate governance 17. Le risultanze dell’indagine sulla corporate governance delle imprese assicurative quotate in Italia al 1° settembre 2008 18. Le funzioni dei comitati fra amministratori delle imprese assicurative quotate in Italia al 1° settembre 2008 19. La corporate governance nell’ottica dell’antitrust 20. Profili evolutivi di Carmine D’Antonio 112 112 115 120 121 125 128 130 142 147 CAPITOLO V La compliance 1. Premessa 2. Evoluzione normativa 3. Il rischio compliance 4. Normativa di vigilanza in materia di «conformità alle norme (compliance)» 5. Le nuove opportunità create dalla normativa 6. La compliance nelle assicurazioni di Alessandra Pietroletti 149 149 150 152 154 163 164 CAPITOLO VI L’informazione 1. L’informazione come bene giuridico 2. Informazione e contratto: dal codice civile al nuovo diritto dei contratti 3. Obblighi di informazione e tutela della concorrenza nel settore bancario e finanziario. Le operazioni bancarie 4. L’informazione nel mercato mobiliare 5. L’informazione nei contratti di assicurazione 6. Il nuovo ruolo dell’informazione tra regole di validità e regole di responsabilità 7. Prospettive di evoluzione del sistema: la tendenza all’armonizzazione europea dei doveri di informazione (la direttiva 2008/48/CE) di Giuseppina Capaldo 169 169 172 182 184 191 197 199 CAPITOLO VII L’Ombudsman bancario 1. Riferimenti storici e inquadramento generale 2. Le vicende dell’Ombudsman bancario 3. Natura, struttura e funzionamento dell’Ombudsman giurì bancario XII 203 203 208 212 Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio 4. La sezione speciale per i bonifici transfrontalieri 5. Prospettive future di Giorgio Sangiorgio e Giuseppe L. Carriero 220 221 CAPITOLO VIII La gestione dei reclami 1. Introduzione 2. I contenuti del Regolamento reclami 3. La gestione dei reclami presentati alle imprese di assicurazione 4. Reclami riferibili a prodotti finanziari di ramo III e V 5. I reclami sui sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada 6. La procedura di conciliazione nel ramo r.c. auto 7. Conclusioni di Antonio Rosario de Pascalis 225 225 228 233 234 235 237 239 CAPITOLO IX La vigilanza su banche ed assicurazioni: è meglio avere un’autorità o due? 1. Introduzione 2. Uno sguardo comparato ai principali sistemi di vigilanza 3. La vigilanza del settore finanziario a livello internazionale 4. Un caso pratico: il passaggio in Germania dal modello della divisione a quello dell’integrazione 5. Conclusioni di Christian Armbrüster 241 241 242 243 245 250 PARTE II - LE BANCHE La banca in generale di Alessandro Colavolpe 253 CAPITOLO I La fase costitutiva 1. Le condizioni di accesso: considerazioni introduttive 2. I presupposti per il rilascio dell’autorizzazione 3. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione 4. L’articolazione territoriale delle banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie 5. L’albo delle banche e dei gruppi bancari di Alessandro Colavolpe 265 265 266 288 297 327 XIII Indice CAPITOLO II Le forme giuridiche 1. Premessa 2. Le società per azioni bancarie 3. Le banche cooperative di Alessandro Colavolpe 331 331 331 362 CAPITOLO III La vigilanza 1. Il quadro normativo 2. Le «Autorità Creditizie»: profili strutturali, organizzativi e funzionali 3. Finalità e destinatari della vigilanza. Rapporti con il diritto comunitario 4. La vigilanza sulle banche 5. Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità 6. La vigilanza «supplementare» sui conglomerati finanziari di Alessandro Colavolpe 375 375 377 383 387 401 403 PARTE III - I GESTORI DI RISPARMIO NON BANCARI La funzione degli intermediari finanziari non bancari di Marco Prosperetti e Alessandro Colavolpe 409 SEZIONE I - LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO CAPITOLO I Le società di gestione del risparmio (SGR) 1. Le funzioni e le caratteristiche strutturali delle SGR 2. Le diverse fattispecie di gestione collettiva del risparmio delle SGR 3. Il mercato italiano del risparmio gestito 4. Le condizioni di accesso 5. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione 6. La disciplina delle SGR estere 7. Sistema organizzativo 8. Impatto della direttiva Mifid sulle società di gestione del risparmio 9. Prospetti contabili degli OICR di Stefano Cattaneo 419 419 421 422 424 431 434 441 452 455 CAPITOLO II La disciplina della vigilanza sulle SGR 1. Aspetti generali di vigilanza sulle SGR 2. Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali XIV 457 457 461 Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio 3. Situazione dei conti 4. Vigilanza informativa 5. Vigilanza ispettiva di Stefano Cattaneo 465 468 471 SEZIONE II – LE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE CAPITOLO I Cenni generali ed introduttivi 1. Le funzioni e le caratteristiche strutturali delle SICAV 2. La variabilità del capitale sociale 3. L’amministrazione 4. La posizione dei soci 5. L’assemblea 6. Gli assetti proprietari della SICAV di Alberto Cuccuru 473 473 477 481 484 488 491 CAPITOLO II L’accesso all’attività: condizioni, presupposti e procedura 1. Le condizioni di accesso 2. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione 3. L’albo delle SICAV 4. La gestione della società e i rapporti verso i terzi 5. Controllo interno e codice interno di comportamento 6. Obblighi di attestazione, rendicontazione e registrazione 7. Profili fiscali di Alberto Cuccuru 495 495 495 503 504 508 510 513 CAPITOLO III L’attività di vigilanza 1. La disciplina di vigilanza sulle SICAV 2. Sospensione degli organi amministrativi e abuso di denominazione 3. Gli interventi sulle SICAV di Alberto Cuccuru 515 515 516 516 XV Indice SEZIONE III – LE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE, IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE, SOCIETÀ FIDUCIARIE CAPITOLO I La fase costitutiva. L’operatività 1. Le condizioni di accesso all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM: considerazioni introduttive 2. I presupposti per il rilascio dell’autorizzazione 3. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione 4. L’articolazione territoriale delle SIM, delle imprese di investimento comunitarie e delle imprese di investimento extracomunitarie. Le fonti normative di rango primario. Le «definizioni» 5. L’operatività all’estero delle SIM 6. Le imprese di investimento comunitarie 7. Le imprese di investimento extracomunitarie 8. Le società fiduciarie-SIM 9. L’albo delle imprese di investimento di Alessandro Colavolpe 525 525 526 533 539 544 548 552 555 562 CAPITOLO II La vigilanza 1. La disciplina di vigilanza: il quadro normativo di riferimento 2. La vigilanza regolamentare. La vigilanza informativa. La vigilanza ispettiva 3. La revisione contabile 4. La composizione del gruppo della SIM. La vigilanza consolidata di Alessandro Colavolpe 563 563 565 577 578 PARTE IV – LE ASSICURAZIONI L’assicurazione in generale di Marco Prosperetti 589 SEZIONE I - LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CAPITOLO I L’accesso all’attività assicurativa e riassicurativa 1. L’attività assicurativa e riassicurativa in Italia 2. La procedura per l’accesso XVI 597 597 613 Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio 3. La disciplina dell’attività in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione estere (imprese aventi sede legale all’estero) di Ernesto Pucci 647 CAPITOLO II I presidi alla solvibilità dell’impresa di assicurazioni 1. Il ruolo dell’attuario nell’impresa d’assicurazione 2. L’attuario incaricato vita e le linee guida elaborate dall’Ordine nazionale degli attuari 3. L’attuario incaricato che presta attività professionale nelle compagnie di assicurazione contro i danni 4. La solvibilità dell’impresa di assicurazione nelle sue diverse accezioni 5. Le riserve tecniche 6. Attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche 7. Il margine di solvibilità 8. Gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile 9. La determinazione del margine di solvibilità richiesto per i rami vita 10. La determinazione del margine di solvibilità richiesto per i rami danni 11. Gli interventi dell’Autorità di vigilanza in caso di inadeguatezza del margine di solvibilità 12. Le novità di Solvency I 13. L’impianto di vigilanza prudenziale: dalle direttive di terza generazione a Solvency II 14. Le riserve tecniche in Solvency II 15. Il global framework for insurer solvency assessment 16. Il requisito di capitale richiesto in Solvency II 17. La “cultura” del rischio in ambito aziendale di Stefania Verduchi 669 669 672 676 678 681 687 688 690 691 694 696 697 698 703 705 709 713 CAPITOLO III La forma giuridica delle imprese di assicurazione e di riassicurazione 1. Introduzione 2. La forma giuridica dell’impresa di assicurazione 3. Le partecipazioni societarie 4. La forma giuridica delle imprese di riassicurazione di Luca Beccarini 715 715 718 742 749 CAPITOLO IV La sorveglianza 1. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione 2. La vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e riassicurazione 753 753 763 XVII Indice 3. La vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e riassicurazione 4. La vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e riassicurazione 5. La collaborazione tra Autorità di Claudia Bortolani 771 784 795 CAPITOLO V Il gruppo SACE 1. Introduzione 2. Il gruppo SACE 3. La normativa di riferimento 4. Statuto e governance del gruppo 5. Il modello organizzativo 6. Il «rischio Paese» 7. Il perimetro assicurativo 8. Conclusioni di Giovanni Lo Faso e Marco Minoretti 801 801 804 805 807 809 810 816 822 CAPITOLO VI La CONSAP e la COVIP 1. La CONSAP 2. La COVIP di Domenico Benincasa 823 823 833 SEZIONE II – GLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE CAPITOLO I L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e gli intermediari 1. Quadro introduttivo 2. L’attività di intermediazione assicurativa e l’ambito di applicazione delle norme 3. Il registro unico elettronico degli intermediari 4. Intermediari assicurativi e riassicurativi con residenza o sede legale in Stati membri e Stati terzi 5. La disciplina degli agenti 6. La disciplina dei broker 7. I promotori finanziari 8. Le regole di comportamento di Ernesto Pucci XVIII 843 843 845 848 854 855 859 862 864 Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio CAPITOLO II I canali alternativi di distribuzione di prodotti assicurativi 1. La bancassicurazione 2. La distribuzione tramite telefono e internet di Claudia Bortolani 879 879 893 PARTE V - I BILANCI CAPITOLO I Bilanci bancari: principi contabili nazionali ed internazionali 1. Le fonti normative di riferimento – La normativa contabile comunitaria 2. La normativa contabile italiana 3. Adeguamento della normativa civilistica in tema di principi contabili 4. La disciplina bancaria 5. Bilancio e patrimonio di vigilanza 6. Normativa sull’adeguatezza patrimoniale 7. Altra normativa rilevante per i bilanci delle banche 8. Contenuto della relazione sulla gestione 9. Principi generali e criteri di redazione 10. Criteri generali di predisposizione del bilancio 11. Considerazioni generali in merito allo IAS 1 12. Struttura e contenuto del bilancio 13. Circolare della Banca d’Italia n. 262/2005 14. Principi contabili internazionali per le voci caratteristiche del bilancio bancario 15. Classificazione 16. Definizione di un derivato 17. Riclassificazione 18. Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari 19. Misurazione iniziale e successiva degli strumenti finanziari 20. Profitti e perdite 21. Costo ammortizzato 22. Perdita di valore di attività finanziarie 23. Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie 24. Strumenti finanziari derivati e “coperture” 25. IFRS 7, l’informativa 26. Altri requisiti di informativa 27. Informazioni di natura quantitativa di Ambrogio Virgilio 905 905 908 908 910 911 912 914 916 917 918 919 921 922 924 928 932 935 937 938 941 941 942 946 948 951 958 961 CAPITOLO II Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione 1. Evoluzione storica 2. La direttiva “conti annuali delle imprese di assicurazione” 969 969 972 XIX Indice 3. Il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private 4. Il bilancio assicurativo 5. La relazione semestrale 6. Il bilancio consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione 7. I registri assicurativi di Antonio Rosario de Pascalis 984 987 1074 1076 1101 PARTE VI - LE CONCENTRAZIONI E LA CONCORRENZA Cooperazione e concentrazione in generale di Marco Prosperetti 1125 CAPITOLO I Operazioni straordinarie in ambito bancario 1129 1. Le forme della cooperazione e della concentrazione bancaria 1129 2. Le fusioni, le trasformazioni e le scissioni: l’intervento autorizzatorio della Banca d’Italia 1130 3. La cessione di rapporti giuridici a banche 1135 4. La tutela della concorrenza 1139 di Roberto Maviglia CAPITOLO II Operazioni straordinarie di società finanziarie non bancarie 1. Le operazioni di fusione tra SGR e tra SICAV 2. La scissione di SGR e delle SICAV 3. La procedura e i termini per rilascio dell’autorizzazione 4. Adempimenti successivi di Roberto Maviglia 1147 1147 1152 1154 1154 CAPITOLO III Operazioni straordinarie in ambito assicurativo 1155 1. Le forme della cooperazione e della concentrazione nel settore assicurativo 1155 2. Le fusioni, le trasformazioni e le scissioni delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione: l’intervento autorizzativo dell’ISVAP 1155 3. La vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione 1163 di Roberto Maviglia XX Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio CAPITOLO IV La tutela della concorrenza 1. L’Antitrust. Profili generali 2. Le competenze dell’Antitrust in materia di operatori finanziari 3. La concorrenza nei processi di concentrazione del settore finanziario italiano 4. La norma di legge per l’intervento dell’Antitrust sulle concentrazioni 5. Il procedimento amministrativo sulle concentrazioni 6. L’avvio della procedura 7. I profili sanzionatori 8. La normativa comunitaria 9. Il coordinamento dell’Antitrust con le Autorità di vigilanza nazionali 10. Le peculiarità delle operazioni nel settore assicurativo 11. Il parere dell’ISVAP nelle operazioni di concentrazione assicurativa 12. Il provvedimento dell’Antitrust sulle operazioni di concentrazione nel settore assicurativo e della previdenza complementare 13. Il protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’Antitrust 14. Il provvedimento dell’Antitrust sulle operazioni di concentrazione nel settore bancario 15. Le istruttorie dell’Antitrust nel 2008 sulle concentrazioni bancarie 16. L’indagine conoscitiva dell’Antitrust sulla corporate governance di banche, assicurazioni e SGR 17. Profili evolutivi di Carmine d’Antonio 1175 1175 1179 1183 1186 1187 1188 1189 1189 1190 1191 1193 1197 1200 1201 1204 1207 1210 PARTE VII – LA DISCIPLINA DELLE CRISI SEZIONE I – GLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI CAPITOLO I La disciplina speciale delle crisi bancarie 1. Normativa speciale e interesse pubblico 2. Il “sistema” normativo di Renzo Cuonzo 1215 1215 1216 CAPITOLO II L’amministrazione straordinaria 1223 1. Natura, finalità e ambito soggettivo di applicazione della procedura 1223 2. I presupposti oggettivi 1226 3. L’adozione del provvedimento, gli organi della procedura ed il commissario provvisorio 1230 4. Le funzioni dei commissari straordinari, i poteri dei commissari straordinari e il funzionamento degli organi straordinari 1238 5. Gli adempimenti iniziali e finali della gestione straordinaria 1244 XXI Indice 6. La gestione provvisoria 7. Le succursali di banche extracomunitarie 8. I provvedimenti straordinari di Renzo Cuonzo 1247 1249 1250 CAPITOLO III La liquidazione coatta amministrativa 1. La natura e la finalità 2. I presupposti ed il provvedimento 3. Gli organi della procedura 4. L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza 5. Gli effetti del provvedimento 6. Gli adempimenti iniziali 7. L’accertamento del passivo e la liquidazione dell’attivo 8. La ripartizione dell’attivo, la chiusura ed il concordato di liquidazione di Renzo Cuonzo 1253 1253 1254 1263 1265 1269 1271 1272 1277 CAPITOLO IV La crisi dei gruppi bancari 1285 1. La finalità della disciplina 1285 2. L’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta della capogruppo 1286 3. L’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta delle società del gruppo 1288 4. Disposizioni comuni: organi delle procedure, competenze giurisdizionali e gruppi di fatto 1289 di Renzo Cuonzo SEZIONE II – LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE NELLA DISCIPLINA DELLE CRISI CAPITOLO I Le misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione 1. Premesse 2. Le misure di salvaguardia 3. Le misure di risanamento 4. La liquidazione coatta amministrativa 5. Il concordato di liquidazione 6. La crisi del gruppo assicurativo di Luca Beccarini XXII 1291 1291 1291 1297 1302 1310 1311 Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio CAPITOLO II La liquidazione del danno 1. Aspetti introduttivi e profili di novità 2. Il risarcimento ordinario 3. Il risarcimento diretto 4. Profili applicativi e considerazioni conclusive 5. Organismo di indennizzo italiano di Guglielmo Gebbia 1315 1315 1316 1318 1320 1322 PARTE VIII – LE SANZIONI CAPITOLO I Illeciti e responsabilità in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa 1329 1. Finalità e rilevanza delle disposizioni sanzionatorie contenute nelle normative di settore 1329 2. Delitti, contravvenzioni ed illeciti amministrativi 1332 3. Responsabilità individuali e responsabilità degli enti 1335 di Francesco Compagna CAPITOLO II La tutela penale del risparmio e dei mercati finanziari 1. L’individuazione dei beni giuridici tutelati 2. L’abusivo esercizio di attività riservate 3. L’ostacolo alle funzioni di vigilanza e gli altri reati di falsità nelle relative comunicazioni 4. Conflitti di interesse ed infedeltà patrimoniali 5. La tutela della trasparenza informativa nei confronti delle banche e degli investitori 6. L’inquinamento della revisione contabile (artt. 174bis, 174ter, 177, 178 TUF) 7. La tutela della parità di trattamento fra gli azionisti 8. Gli abusi di mercato di Francesco Compagna 1339 1339 1343 1352 1359 1368 1370 1374 1376 CAPITOLO III Gli illeciti amministrativi previsti dal TUB 1. Le sanzioni amministrative previste dal TUB 2. Le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 144) 3. La procedura sanzionatoria di Umberto Mauro 1383 1383 1385 1393 XXIII Indice CAPITOLO IV Gli illeciti amministrativi previsti dal TUF 1. Le sanzioni amministrative 2. Le sanzioni in tema di intermediari e mercati 3. Sanzioni in tema di emittenti 4. L’applicazione delle sanzioni 5. Le sanzioni in materia di abusi di mercato di Umberto Mauro 1397 1397 1399 1403 1412 1415 CAPITOLO V Gli illeciti previsti dal codice delle assicurazioni 1421 1. Il sistema sanzionatorio previgente al codice delle assicurazioni 1421 2. Il sistema sanzionatorio disciplinato dal codice delle assicurazioni e dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 1423 3. I soggetti destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie 1428 4. Le tipologie di illecito soggette a sanzione amministrativa pecuniaria 1430 5. Il procedimento sanzionatorio 1444 6. I criteri di determinazione della sanzione 1449 7. Il pagamento della sanzione 1450 8. La tutela giurisdizionale 1451 di Domenico Angarini PARTE IX - IL TRATTAMENTO FISCALE CAPITOLO I Il trattamento fiscale delle banche e dei soggetti finanziari non bancari 1. La fiscalità diretta delle banche (IRES, IRAP) di Roberto Tieghi 1457 1457 CAPITOLO II Il trattamento fiscale delle compagnie di assicurazione 1. Premessa 2. Cenni sulla deducibilità delle riserve tecniche 3. Valutazione dei titoli nelle imprese vita 4. Variazione della riserva sinistri 5. Deducibilità delle provvigioni poliennali 6. Svalutazione dei crediti verso gli assicurati 7. Imposta sulle riserve matematiche di Marco Civelli XXIV 1515 1515 1515 1518 1520 1521 1522 1525 Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio PARTE X – LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA CAPITOLO I La liquidazione volontaria 1. La liquidazione volontaria di banche, assicurazioni ed altre società 2. La liquidazione conseguente a revoca dell’autorizzazione all’esercizio di Ettore M. Cerasa 1529 1529 1542 PARTE XI – I RIMEDI CAPITOLO I Le autorità amministrative indipendenti nel settore finanziario. Cenni sulla tutela giurisdizionale 1. Il problema 2. Origine ed evoluzione delle autorità amministrative indipendenti del settore finanziario 3. Natura giuridica delle autorità amministrative indipendenti e controllo giurisdizionale 4. La giurisprudenza sulle autorità amministrative indipendenti di Franco Marra 1547 1547 1553 1573 1578 XXV Parte I Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio CAPITOLO IV LA CORPORATE GOVERNANCE NELLE IMPRESE ASSICURATIVE ITALIANE di Carmine d’Antonio 1. PROFILI INTRODUTTIVI Le gravi crisi finanziarie di Enron, di Worldcom, di Parmalat e quelle bancarie legate alle perdite sui derivati e sui “mutui subprime” hanno accresciuto la sensibilità riguardo al tema delle regole del governo societario, quale fattore di primo piano per la competizione internazionale tra i potenziali allocatari di risorse finanziarie. Dalla capacità di darsi regole di governo societario efficienti ed efficaci, dipende la percezione di affidabilità di una impresa, la sua reputazione e quella del suo management nella comunità finanziaria. Inoltre, l’attenzione al tema del governo societario risponde ad un’esigenza largamente avvertita da tutti i partecipanti al mercato: gli investitori, le Autorità monetarie e di vigilanza di settore, le Società di rating, le Società di gestione dei mercati finanziari, le Associazioni a tutela dei consumatori, ecc. L’evoluzione verso la best practice di mercato, dovuta anche alle crisi societarie, è collegata alla maggiore consapevolezza degli operatori del mercato, delle proprie responsabilità nei confronti degli investitori, del mercato, del sistema Paese e degli “stakeholders” nonché alle riforme della legislazione in materia di diritto societario e di tutela del risparmio. Il processo di aggiornamento delle regole di governo societario investe non solo le imprese di grandi dimensioni, che naturalmente sono portate a relazionarsi con il mercato, ma anche quelle di dimensioni medio-piccole, che devono adottare un sistema di governance capace di valorizzare e di proteggere l’investimento dei propri azionisti e tutelare gli interessi degli stakeholders, compresi quelli degli assicurati. Il mercato chiede di poter comprendere a pieno il modello di governance applicato da ciascuna impresa e attraverso il principio del “comply or explain”, di conoscere la conformità ai Codici di Autodisciplina, soprattutto, con riguardo ai ruoli degli amministratori indipendenti e dei Comitati che il Consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno, tenuto conto della dimensione dell’impresa, della composizione della compagine azionaria, del settore economico di appartenenza, del mercato di quotazione, ecc. La trasparenza verso il mercato obbliga le società quotate a pubblicare almeno annualmente una Relazione in materia di governo societario nella quale vengono illustrati, fra l’altro, il funzionamento, la composizione e la durata degli Organi sociali, l’eventuale esistenza di patti parasociali, nonché l’articolazione dell’azionariato. Infatti, le decisioni degli investitori si basano oltre che sulla corretta valutazione delle strategie aziendali, dell’andamento della gestione e della redditività attesa del capitale investito, anche sulla qualità delle regole del governo societario dell’impresa. 67 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane La partita in gioco è molto alta per i sistemi Paese e le imprese ivi presenti, e consiste nell’aumentare il livello di interesse e di fiducia da parte di investitori e intermediari nazionali e internazionali, per i soggetti che sono impegnati con la loro governance nel mantenimento e nel miglioramento di elevati standard qualitativi dell’attività di gestione del business. Il governo societario è basato sul ruolo centrale del Consiglio di amministrazione, che si organizza ed opera in modo da garantire un ordinato svolgimento delle attività, ripartendo i compiti di amministrazione e di controllo in modo chiaro ed equilibrato. Gli amministratori assumono le loro decisioni con cognizione di causa ed in autonomia, con l’obiettivo della creazione di valore per tutti gli azionisti e della crescita della reputazione dell’impresa nella comunità finanziaria nazionale ed internazionale. Tante crisi societarie sono state determinate dalla concentrazione di cariche sociali in una sola persona o negli esponenti della sua famiglia, da un peso poco significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari degli amministratori non esecutivi e indipendenti, soprattutto, al momento dell’assunzione di deliberazioni equilibrate su operazioni in conflitto di interesse. Inoltre, in molti casi la remunerazione degli amministratori esecutivi non sempre è stata articolata in modo da correlare i loro interessi con l’obiettivo della creazione di valore per tutti gli azionisti nel medio-lungo termine e con politiche di prudente gestione dei rischi dell’impresa. La scarsa efficacia del sistema dei controlli interni non ha contribuito alla salvaguardia del patrimonio sociale e alla sana e prudente gestione ed è stata concausa di dolorosi dissesti. Il tema del governo societario è poi particolarmente importante nelle imprese assicurative italiane, poiché si tratta di intermediari finanziari che gestiscono enormi quantità di risorse di risparmiatori/assicurati/danneggiati. Le Autorità di vigilanza di settore considerano la corporate governance come un elemento per la sana e prudente gestione dell’impresa e riconoscono la possibilità di adottare un differente approccio alla corporate governance, più adatto al tipo, alla natura, alla complessità, alla struttura e al profilo di rischio dell’impresa. Nel mercato si rileva una profonda differenza di approccio tra le imprese assicurative quotate e non quotate, avendo queste ultime più libertà di manovra. Tuttavia, agli impegni richiesti dalla legislazione dei mercati finanziari si uniscono quelli previsti dal Codice delle assicurazioni private e dalla Regolamentazione di settore. La disciplina di settore sul sistema dei controlli interni, avendo ad oggetto interessi generali, induce un’estensione delle scelte operate per le imprese quotate alle non quotate, le quali sono soggette ad una regolamentazione di notevole complessità. L’analisi della corporate governance delle imprese assicurative quotate assume quindi un ruolo fondamentale e di riferimento per la comprensione delle regole di governo societario dell’intero settore assicurativo italiano, anche per il fatto che le stesse imprese e le loro controllate con sede in Italia rappresentano 44 compagnie 68 Parte I Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio sul totale delle 172 imprese assicurative con sede in Italia e ad esse è riferibile la gran parte dei premi del mercato italiano. Si delineano di seguito le regole di corporate governance desunte da quelle delle imprese assicurative quotate italiane, così come contenute nelle loro Relazioni di corporate governance1 e dalla normativa vigente, per delineare un modello, più generale possibile, di sistema di governo societario, idoneo ad assicurare l’efficienza della gestione e l’efficacia dei controlli di una impresa assicurativa nel rispetto della legge e della best practice. 2. IL GOVERNO SOCIETARIO: LA CORPORATE GOVERNANCE La corporate governance2 rappresenta l’insieme delle regole, delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari al funzionamento degli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, alla loro interazione ed al rapporto di questi con la struttura aziendale, nonché all’attribuzione delle responsabilità nella gestione delle attività dell’impresa. La corporate governance, inoltre, detta gli obiettivi per cui l'impresa è amministrata, tra cui la creazione di valore per gli azionisti e gli assicurati, la salvaguardia della solidità e dell’affidabilità dell’impresa, il rafforzamento della reputazione dell’impresa, la minimizzazione dei rischi, l’equilibrio dei poteri all’interno della gestione dell’impresa, il rispetto e la salvaguardia dell’autonomia gestionale dell’impresa. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati italiani l’art. 124bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUIF) e l’art. 89bis della delibera Consob 14 maggio 1999, n. 1197 (Regolamento emittenti) obbligano le società a fornire al mercato una informativa almeno annuale sul proprio assetto di governance. Tale comunicazione è richiesta dalla comunità finanziaria per una finalità di comparazione del modello di governo societario tra i vari emittenti titoli quotati nel suo divenire. Per le imprese assicurative una efficace struttura organizzativa e di governo societario assumono una particolare rilevanza per le caratteristiche intrinseche dell’attività assicurativa e gli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione da parte del legislatore. La corporate governance, oltre ad essere necessaria per il 1 2 Vedi siti web delle imprese assicurative quotate italiane: Alleanza Assicurazioni, Assicurazioni Generali, Cattolica Assicurazioni, Ergo Previdenza, FondiariaSai, Milano Assicurazioni e Vittoria Assicurazioni. Cfr. A cura di A. Taverna, Il mercato trasparente: corporate governance forum 1997-2007 - Il Mulino 2008, A. Zattoni, Assetti proprietari e corporate governance, Egea 2007, R. Masera, La corporate governance delle banche, Il Mulino 2006, F. Chiappetta, Diritto del governo societario. La corporate governance delle società quotate, Cedam 2007, J. Albert, Guida pratica alla corporate governance, Egea 2006 e a cura di A. Zattoni e G. Airoldi, Corporate governance, Egea, 2006. 69 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane perseguimento degli obiettivi dell’impresa, deve assicurare il raggiungimento dell’obiettivo della sana e prudente gestione, finalità essenziale dei controlli di vigilanza e della regolamentazione. L’ISVAP, a fini di vigilanza, valuta l’adeguatezza dell’organizzazione e delle regole di governo societario delle imprese assicurative e la conformità dello Statuto sociale e della Relazione sulla corporate governance e sul sistema dei controlli interni (che sono deliberati dal Consiglio di amministrazione in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio e/o della relazione semestrale) alla sana e prudente gestione. Un sistema di corporate governance che funziona si fonda su alcuni elementi cardine, quali il ruolo centrale attribuito al Consiglio di amministrazione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria e l’efficienza del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. La corporate governance contiene le scelte sostanziali di definizione e di applicazione delle regole di governo societario e non consiste in una mera e formale applicazione di regole di condotta contenute in leggi, regolamenti o codici. In tal senso la corporate governance deve permettere di realizzare lo scopo sociale, cioè la crescita del valore azionario dell’impresa, ponendo anche rilevanti vincoli allo svolgimento della sua attività, con l’effetto di far diminuire in modo significativo l’esposizione ai rischi e di contenere il rischio di cagionare rilevanti danni di reputazione all’intero sistema economico e finanziario del Paese di origine. Il sistema Paese e le principali imprese che lo caratterizzano, facendo leva su condotte etiche e best practice, adottano regole di governo societario che consentono di costituire un patrimonio comune, che tutti gli emittenti quotati di un Paese devono concorrere a valorizzare e tutelare, perché il sistema Paese continui ad avere una sana crescita del valore azionario delle società, che permetta loro di competere nello scenario internazionale. Le imprese assicurative italiane quotate alla borsa valori redigono la «Relazione sulla corporate governance» anche ai sensi degli artt. 124bis TUF e 89bis del regolamento emittenti della Consob e del punto IA.2.6 delle Istruzioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a.. Considerata la disciplina speciale prevista per le società quotate in Italia, che, secondo il principio “comply or explain”, recepiscono le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e gli obblighi di disclosure verso gli investitori e il mercato, l’obiettivo della relazione sulla corporate governance delle imprese assicurative quotate italiane è quello di fornire informazioni significative per gli stakeholders (ossia coloro che detengono un interesse, di qualsiasi natura, legato alla gestione dell’azienda), con particolare attenzione a quelle dirette agli investitori ed agli analisti finanziari. Il sistema di governo societario si fonda su un insieme di principi tra cui quello di considerare l’esercizio dell’attività d’impresa nel più ampio contesto ambientale in cui essa opera, di prestare l’attenzione per gli aspetti legati ai valori etici, di mostrare la sensibilità e l’effettivo coinvolgimento sociale, di rispettare e salvaguardare l’ambiente, di sviluppare la ricerca scientifica, le professionalità e la valorizzazione delle risorse uma70 Parte I Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio ne, di proteggere la salute umana e di prodigarsi per la libera concorrenza, la trasparenza, la correttezza dell'informazione e dei comportamenti degli operatori economici. Il sistema di governo societario è fortemente influenzato dai citati principi cardine e permea l’attività svolta dai principali Organi sociali: il Consiglio di amministrazione, il presidente del Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, gli amministratori delegati, il Comitato per il controllo interno, il Comitato per le remunerazioni, l’Assemblea dei soci e il Collegio sindacale. Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli Organi competenti e basate sui principi della chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, di un equilibrato bilanciamento dei poteri, di una adeguata e idonea composizione degli Organi sociali, dell’efficacia dei controlli, del presidio di tutti i rischi aziendali e dell’adeguatezza dei flussi informativi. Va considerato, inoltre, che ogni compagnia ha regole di governo societario peculiari derivanti dalla propria storia aziendale, dalla struttura proprietaria, dalle dimensioni e dalla complessità dell’attività svolta, dal piano strategico e dalla struttura organizzativa interna. Il sistema della corporate governance di una impresa assicurativa di grandi dimensioni è quanto mai complesso e specifico di ogni realtà aziendale. Nel caso di un Gruppo assicurativo, la corporate governance contiene anche le scelte compiute per assicurare a livello di Gruppo sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, esplicitando le modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali, i profili organizzativi adottati e l’integrazione tra le strutture della capogruppo e quelle delle controllate, con particolare riguardo ai profili relativi al sistema dei controlli. 3. LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA Il Regolamento ISVAP 26 marzo 2008, n. 20 specifica che le imprese di assicurazione devono dotarsi di un’idonea organizzazione amministrativo-contabile e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alle caratteristiche operative dell’impresa e alla natura dell’attività svolta, alla complessità degli affari e alla intensità dei rischi aziendali. L’obiettivo delineato dal citato Regolamento sul sistema di gestione dei rischi è quello di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali dell’impresa, i rischi a cui l’impresa è esposta mediante la dotazione di un sistema che consenta l’identificazione, la valutazione, ed il controllo dei rischi maggiormente significativi, intendendosi per tali i rischi le cui conseguenze possono minare la solvibilità dell’impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli obiettivi aziendali. Il citato Regolamento prescrive che il Consiglio di amministrazione dell’impresa promuova un alto livello di integrità ed una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l’intero personale sull’importanza ed utilità dei controlli interni. Allo scopo di promuovere la correttezza operativa e il rispetto dei valori etici da parte di tutto il personale, il Consiglio di amministrazione adotta un Codice etico 71 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane che definisce le regole comportamentali, disciplina le situazioni di conflitto di interesse e riporta le sanzioni per la violazione dello stesso. Le attività di controllo devono essere formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale dell’impresa. Tali attività comprendono meccanismi di doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonché la limitazione dell’accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate. L’impresa capogruppo di un Gruppo assicurativo è ritenuta responsabile, a vario titolo, di assicurare, attraverso l’attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva delle scelte di governo del Gruppo, facendo attenzione alla necessità di stabilire le modalità di raccordo tra gli Organi, le strutture e le Funzioni aziendali delle diverse entità componenti del Gruppo, ferme restando le responsabilità degli Organi sociali di ciascuna impresa. Al riguardo il Regolamento in discorso reca specifiche disposizioni in materia di Gruppo assicurativo; in particolare, esso delinea il ruolo della capogruppo, che nel quadro dell’attività di direzione e coordinamento del Gruppo assicurativo, esercita: a) un controllo strategico sull’evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo assicurativo opera e dei rischi ad esse correlate. Il controllo verte sia sull’espansione delle attività svolte dalle imprese appartenenti al Gruppo assicurativo sia sulle politiche di acquisizione o dismissione da parte delle imprese del Gruppo assicurativo; b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, sia delle singole imprese che del Gruppo assicurativo nel suo insieme; c) un controllo tecnico operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al Gruppo assicurativo dalle singole controllate. In relazione al controllo interno e alla gestione dei rischi nel Gruppo assicurativo, fermo restando che ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia appartenente al Gruppo assicurativo dispone di un sistema di controllo e gestione dei rischi, la capogruppo dota il Gruppo assicurativo di un sistema di controlli interni idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo complesso che sull’equilibrio gestionale delle singole componenti. In particolare, devono essere previsti: a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo, tra le imprese appartenenti al Gruppo assicurativo e la capogruppo per tutte le aree di attività; b) meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire l’affidabilità delle rilevazioni su base consolidata; c) flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative; d) procedure di segnalazione e contabili che consentano l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni tra le entità del Gruppo assicurativo; 72 Parte I Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio e) procedure che assicurino la coerenza tra i dati e le informazioni prodotti ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare e quelli prodotti ai fini dell’esercizio della vigilanza sul Gruppo assicurativo; f) i compiti e le responsabilità delle diverse unità deputate al controllo dei rischi all’interno del Gruppo assicurativo e i meccanismi di coordinamento; g) procedure idonee a garantire in modo accentrato la identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello del Gruppo assicurativo. La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le imprese del Gruppo assicurativo i criteri di identificazione, misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre, valida i sistemi e le procedure di controllo all’interno del Gruppo assicurativo. Al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle imprese appartenenti al Gruppo assicurativo agli indirizzi della capogruppo e l’efficacia dei sistemi di controllo interno, la capogruppo si attiva affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle imprese che compongono il Gruppo assicurativo, anche mediante la Funzione di revisione interna delle stesse. La capogruppo informa tempestivamente l’ISVAP sulle specifiche disposizioni di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le imprese estere del Gruppo assicurativo, che ostino al rispetto delle citate disposizioni. Il Regolamento ISVAP 20 febbraio 2008, n. 15 in materia di Gruppo assicurativo, inoltre, dispone che la capogruppo assume il ruolo di referente dell’ISVAP per la vigilanza sul Gruppo assicurativo. La capogruppo stessa adotta nei confronti delle imprese del Gruppo i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni impartite dall’ISVAP nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo e verifica l’adempimento da parte delle singole imprese componenti il Gruppo assicurativo, dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni dell’ISVAP. L’Organo amministrativo della capogruppo ha una competenza esclusiva sulle decisioni riguardanti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del Gruppo assicurativo e, come detto, per l’attuazione delle disposizioni impartite dall’ISVAP. 4. LA STRUTTURA DI GOVERNO SOCIETARIO E LA RELAZIONE DI CORPORATE GOVERNANCE Il sistema di corporate governance deliberato dal Consiglio di amministrazione in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio e/o della relazione semestrale, delinea il ruolo ed il funzionamento dei diversi Organi societari, le loro attribuzioni e responsabilità, i rapporti intercorrenti tra gli Organi, le modalità di nomina dei componenti gli stessi, la loro durata in carica e le regole per il rinnovo, riporta l’entità del capitale sociale, i dati qualitativi e quantitativi sulle azioni, la composizione dell’azionariato, la descrizione dei soggetti che esercitano o su cui è esercitata l’attività di direzione e coordinamento nonché l’esistenza di patti parasociali, descrivendone il contenuto. 73 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane Di seguito si riportano i punti focalizzanti tratti dalle relazioni sul funzionamento del governo societario delle imprese di assicurazione quotate italiane, che permettono di delineare l’ambito di riflessione per strutturare anche formalmente un sistema di governo societario di una compagnia e del Gruppo su cui la stessa esercita la direzione ed il coordinamento. 5. L’ASSEMBLEA DEI SOCI L’Assemblea dei soci, qualora regolarmente costituita, è l’Organo sociale che esprime con le sue deliberazioni la volontà degli azionisti. Le deliberazioni adottate in conformità alla legge e allo Statuto sociale vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti. L’Assemblea è convocata attraverso un avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, almeno trenta giorni prima della data fissata in prima convocazione per l'Assemblea, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Detto avviso viene diffuso anche mediante la pubblicazione su quotidiani aventi rilevanza nazionale, attraverso il sito Internet dell’impresa e l’informativa al mercato. L’Assemblea non delibera su materie che non siano state indicate nell’ordine del giorno. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ricorrano le condizioni di legge e lo Statuto sociale lo prevede, tale termine può essere prorogato a 180 giorni. L’Assemblea dei soci si svolge presso la sede legale della società ma può essere tenuta in altra località dello Stato Italiano. Possono intervenire in Assemblea coloro che provino la loro legittimazione nelle forme di legge. Fatti salvi casi particolari previsti dalla legge, l’Assemblea si costituisce e delibera in sede ordinaria e/o in sede straordinaria con le maggioranze stabilite nello Statuto sociale. Sono richieste le maggioranze per l’Assemblea in sede ordinaria per l’approvazione delle seguenti deliberazioni: a) le deliberazioni sul bilancio annuale; b) le deliberazioni sulla destinazione dell’utile netto di bilancio; c) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, dei sindaci effettivi e supplenti e del presidente del Collegio sindacale; d) la determinazione del compenso dei sindaci; f) la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione, agli Organi dalla stessa nominati e dei manager dell’impresa; a tal fine possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici e/o ad altri indicatori dell’andamento della gestione sociale e/o del Gruppo; g) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi; 74 Parte I Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio h) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all’Assemblea dal Consiglio di amministrazione. Lo Statuto sociale prevede le maggioranze dell’Assemblea in sede straordinaria per l’approvazione delle deliberazioni sugli oggetti che comportano modificazioni dello Statuto sociale, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della società, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge. Le modalità di funzionamento dell’Assemblea sono disciplinate da un apposito Regolamento. 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 6.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: IL RUOLO Il Consiglio di amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale, la conduzione delle operazioni strategiche, la responsabilità degli indirizzi strategici e degli obiettivi aziendali e della verifica della loro attuazione, gli indirizzi organizzativi dell’impresa, della conduzione dell’operatività aziendale volta a realizzare dette strategie, nonché della verifica della regolarità dell’attività di amministrazione e dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell’impresa di assicurazione3. L’Organo amministrativo è deputato, per eccellenza, a curare che le deliberazioni dell’Assemblea abbiano corretta e pronta esecuzione. Fra le competenze del Consiglio di amministrazione, vanno annoverate, in primo luogo, quelle ad esso spettanti in via esclusiva, come l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari dell’impresa, nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate. A termini di Statuto sociale, l’Organo amministrativo formula altresì le proposte per la destinazione dell’utile di bilancio. Inoltre, fra le competenze originarie del Consiglio, non delegabili, rientrano pure, sempre a termini di Statuto sociale: - la distribuzione agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo; - la deliberazione dell'istituzione o della soppressione di direzioni e stabili organizzazioni all'estero; 3 Vedi nota 1 e per ulteriori riferimenti cfr. A. Parbonetti, Corporate governance. Problemi di configurazione dell’Organo di governo e riflessi sugli andamenti aziendali e A. Cariola, La misurazione sistemica delle performance di impresa. Il ruolo della corporate governance. 75 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane - la deliberazione in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni dello Statuto sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo; - la deliberazione sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli rami assicurativi; - la nomina di uno o più direttori generali presso la direzione centrale, definendone chiaramente le rispettive competenze, nonché di uno o più vicedirettori generali e direttori centrali presso la direzione centrale, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché la loro revoca; - la nomina del responsabile della Funzione di revisione interna e di compliance nonché la loro revoca; - la determinazione dell'ordinamento gerarchico del personale direttivo dell’impresa; - la deliberazione sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge (cioè le materie di cui agli artt. 2420ter (Delega agli amministratori), 2423 (Redazione del bilancio), 2443 (Delega agli amministratori), 2446 (Riduzione del capitale per perdite), 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2501 ter (Progetto di fusione) e 2506bis (Progetto di scissione) del codice civile. Per quanto concerne i documenti contabili, a termini di legge, rientrano altresì tra le competenze dell’Organo amministrativo quello di redigere: - il progetto di bilancio d’esercizio, corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione sociale; - il bilancio consolidato del Gruppo, corredato anch'esso con una relazione sull'andamento della gestione sociale; - la relazione semestrale al 30 giugno di ciascun anno; - le relazioni trimestrali al 31 marzo ed al 30 settembre di ciascun anno, per le società quotate, quando la società si è avvalsa della facoltà di anticipare i tempi di pubblicazione del progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e della relazione semestrale. Il Consiglio di amministrazione riserva poi alla sua competenza esclusiva, salva la disciplina relativa ai casi di necessità e/o di urgenza, le seguenti attribuzioni, ovvero: - la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell’impresa e del Gruppo, le operazioni strategiche e il piano strategico nonché la struttura societaria del Gruppo; - l’attribuzione e la revoca delle deleghe al Comitato esecutivo ed agli amministratori delegati (con ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità), definendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità d’esercizio, anche al fine di consentire all’Organo amministrativo l’esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l’esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione; - la valutazione del generale andamento della gestione e dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo-contabile e sul sistema dei controlli interni dell’impresa, sulla base delle informazioni ricevute dai competenti Organi sociali; - l’approvazione di accordi, anche internazionali, eccedenti la normale operatività. 76 Parte I Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio L’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 prescrive specificamente che l’Organo amministrativo nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all’art. 2381 c.c.: a) approva l’assetto organizzativo dell’impresa nonché l’attribuzione di compiti e responsabilità alle unità operative, curandone l’adeguatezza nel tempo; b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che sia attuata una appropriata separazione di funzioni; c) approva, curandone l’adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri e responsabilità, avendo cura di evitare l’eccessiva concentrazione di poteri in un singolo soggetto che possa impedire una corretta dialettica interna e ponendo in essere strumenti di verifica sull’esercizio dei poteri delegati; d) definisce le direttive in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole almeno una volta l’anno e curandone l’adeguamento all’evoluzione dell’operatività aziendale e delle condizioni esterne; e) definisce e, almeno una volta l’anno, valuta ai fini dell’eventuale revisione le strategie e le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell’impresa; sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, fissa i livelli di tolleranza al rischio e li rivede almeno una volta l’anno; f) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare di cui al Titolo XV del Codice delle assicurazioni, nonché le direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi; g) verifica che l’alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l’adeguatezza; h) chiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall’alta direzione, dalla Funzione di revisione interna, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l’adozione di misure correttive; i) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell’alta direzione; j) definisce e formalizza i collegamenti tra le varie Funzioni a cui sono attribuiti compiti di controllo. Ciò in quanto il Regolamento ISVAP n. 20/2008 prevede che l’Organo di controllo, la Società di revisione, le Funzioni di revisione interna, di risk management e di compliance, l’Organismo di vigilanza, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’attuario incaricato e ogni altro Organo o Funzione a cui è attribuita una specifica attività di controllo collaborano tra di loro, si scambiano ogni informazione utile per l’espletamento dei rispettivi compiti; 77 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane k) istituisce la Funzione di compliance ne nomina e revoca il responsabile, ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre Funzioni interessate. L’Organo amministrativo determina anche, esaminate le proposte dell’apposito Comitato per le remunerazioni e sentito il Collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori muniti di deleghe e di quelli che ricoprono particolari cariche. L’Assemblea può attribuire al Consiglio la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, in tal caso la Relazione sulla corporate governance riporta le modalità e i poteri del Consiglio. Fermi i limiti di cui sopra, in base allo Statuto sociale, il Consiglio attribuisce le deleghe agli amministratori delegati ed al Comitato esecutivo, definendo i limiti, le modalità di esercizio e la periodicità, con la quale tali Organi riferiscono circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro attribuite. In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli Organi delegati, sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dall’impresa e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio diretto o tramite terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio sindacale può anche avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione delle riunioni del Comitato esecutivo, cui il Collegio partecipa. L'amministratore che, per conto proprio o di terzi, ha un interesse in una determinata operazione dell’impresa, ne dà notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un amministratore delegato, il medesimo deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo collegiale. Il Consiglio di amministrazione predispone annualmente una relazione sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile generale dell’impresa e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare enfasi al sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti di interesse. L’Organo amministrativo si dota di un apposito Regolamento di funzionamento, il quale recepisce non solo le regole dettate dal Codice di Autodisciplina, ma anche la best practice internazionale in materia. Il Consiglio si riunisce con cadenza regolare almeno trimestrale, in osservanza alle scadenze di legge e ad un calendario di lavori, che viene approvato annualmente, in occasione dell’ultimo Consiglio dell’anno e comunicato alla Società di borsa. L’Organo amministrativo è organizzato ed opera in modo da garantire un effettivo svolgimento delle proprie funzioni sia con un idoneo numero di riunioni sia con la presenza media dei consiglieri alle riunioni. La Relazione annuale di corporate governance riporta le presenze individuali dei consiglieri alle riunioni dell’Organo amministrativo. 78 Parte I Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio 6.2 NUMERO DEI CONSIGLIERI, NOMINA E DURATA DELLA CARICA L’impresa è amministrata da un Consiglio composto di un numero di membri stabilito nello Statuto sociale, nominati dall’Assemblea dopo averne fissato il numero, che restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica. Lo Statuto sociale dell’impresa assicurativa quotata (ai sensi della l. n. 262 del 28 dicembre 2005 nonché della delibera applicativa CONSOB n. 15915 del 3 maggio 2007), richiede per la nomina del Consiglio di amministrazione il voto di lista nella governance dell’impresa, per il quale la lista di maggioranza ha diritto di nominare l’intero Consiglio di amministrazione o un prefissato numero di consiglieri, eccetto pochi membri che sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti o il restante numero di consiglieri. I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità posti dalla normativa vigente ed almeno un terzo dei consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge vigente per i sindaci. La nomina del Consiglio di amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo una predefinita procedura, che può prevedere liste con un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Hanno diritto a presentare una lista a termini di Statuto sociale, ad esempio, il Consiglio di amministrazione uscente ed i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale. La lista del Consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata presso l’impresa entro il ventesimo giorno o almeno il quindicesimo giorno precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione; per le liste presentate dagli azionisti, il termine per il deposito è il quindicesimo giorno precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di 15 giorni, gli azionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa vigente: in difetto, la lista si considera come non presentata. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate – così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo – possono votare una sola lista: non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione. Unitamente alle liste vanno inoltre pubblicati: - i curriculum vitae dei candidati, contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario; 79 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane - le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente. 4 Gli amministratori eletti in possesso dei requisiti d’indipendenza previsti dalla normativa vigente per i membri del Collegio sindacale (c.d. consiglieri indipendenti) debbono essere in numero pari almeno ad un terzo del totale dei componenti del Consiglio, ben potendo le posizioni di amministratore munito di tali particolari requisiti d’indipendenza e quella di amministratore di minoranza essere tra loro cumulabili nella medesima persona. I membri del Consiglio di amministrazione permangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili. In caso di nomine effettuate durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica. Nell’eventualità della cessazione dalla carica di un amministratore tratto dalla lista di minoranza: - il Consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l’amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica; 4 80 All’elezione degli amministratori si può procede come segue: a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista, in conformità a quanto previsto dalla successiva lett. b); b) i restanti consiglieri, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo quella risultata prima; c) nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell’Assemblea; d) i consiglieri indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; e) nell’ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato; f) ai fini dell’applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto sociale per la presentazione delle stesse; g) in caso di presentazione di un’unica lista, l'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti presenti. Sono soggetti legittimati a presentare le liste, ad esempio, gli azionisti e il Consiglio di amministrazione uscente che, da soli o assieme ad altri, posseggano la partecipazione minima richiesta dalla normativa vigente attualmente pari allo 0,5% del capitale sociale. I soci che si trovano in rapporto di collegamento rilevante possono presentare e votare soltanto la medesima lista; in difetto, non si tiene conto dell’appoggio loro dato ad alcuna lista. Parte I Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio - l’Assemblea provvede alla sostituzione dell’amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione. In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui sia cessato un consigliere indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di amministrazione o nominato dall’Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco. Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra persone diverse dai consiglieri. I consiglieri – trattandosi di una impresa di assicurazioni italiana – devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività professionali qualificate. Il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24 aprile 1997, numero 186 prevede che rilevi al fine della maturazione del requisito di professionalità l’esercizio di almeno una delle seguenti attività professionali qualificate: a) amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire; b) amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensione adeguate a quelle dell’impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta; c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche od attuariali. Non possono ricoprire la carica di consigliere in imprese assicuratrici, ovvero cariche che comportino l’esercizio di funzioni equivalenti, coloro che siano stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa nei tre anni precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto opera per il periodo di tre anni, decorrente dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. I consiglieri debbono inoltre essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, che ricorrono se i soggetti interessati non si trovano in una delle seguenti situazioni: - stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; - assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai sensi della l. 31 maggio 1965, n. 575, e della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni; - condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della sospensione condizionale della pena: 81 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell’assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari nonché dal d.l. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella l. 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni; b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile e nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267; c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo. La perdita dei requisiti di professionalità, di quelli di onorabilità o di indipendenza – questi ultimi, peraltro, limitatamente ai soli consiglieri indipendenti - determina la decadenza dalla carica. A termini di legge, eccezion fatta per l’ipotesi di perdita dei requisiti di indipendenza, che costituisce causa di decadenza ex nunc, qualora vengano meno i requisiti di professionalità e/o di onorabilità degli amministratori prescritti dalla legge, la decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza dell’inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal Consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell’ISVAP. L’accettazione dell’incarico comporta, per tutti gli amministratori dell’impresa, una loro valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare il tempo effettivamente necessario allo svolgimento diligente dei rilevanti compiti loro affidati e delle conseguenti responsabilità. Ciò tenendo conto, fra l’altro, anche del numero delle cariche di amministratore e/o di sindaco dai medesimi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nonché di altre eventuali attività professionali svolte dall’interessato. In merito il Consiglio di amministrazione rileva annualmente, sulla base delle informazioni fornite da ciascun consigliere o di altre informazioni in suo possesso, e rende note nella Relazione sulla corporate governance le cariche di amministratore e/o di sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società e delibera sulla eventuale autorizzazione alla deroga al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c. Potrebbe essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di amministratore dell’impresa il numero massimo di incarichi di amministratore e/o di sindaco nelle tipologie di società (diverse dall’impresa) meglio specificate nella tabella di seguito riportata. In genere nel calcolo del numero totale di società in cui gli amministratori ricoprono la carica di amministratore e/o di sindaco, se viene considerato un incarico in una impresa controllante, non si tiene conto degli incarichi nelle società controllate. 82 Parte I INCARICHI DA CONSIDERARE Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio AMMINISTRATORI ESECUTIVI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI Amministratore esecutivo 0 2 Amministratore non esecutivo 5 5 Sindaco 0 2 Amministratore esecutivo 0 2 Amministratore non esecutivo 5 5 Sindaco 0 2 Società quotate Società finanziarie, bancarie o assicurative Società di grandi dimensioni (ad esempio con fatturato superiore a 100 milioni di euro) Amministratore esecutivo 0 2 Amministratore non esecutivo 5 5 Sindaco 0 2 Per gli incarichi sopra considerati può essere fissato un limite massimo complessivo, ad esempio, di 12 incarichi, di cui 6 in società quotate. Va ricordato, quale utile riferimento, che le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche pubblicate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008 prevedono che «i componenti dell’Organo di controllo non possono assumere cariche in Organi diversi da quelli di controllo (il divieto comprende l’assunzione di cariche nell’ambito di comitati per il controllo sulla gestione) presso altre imprese del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica». 6.3 CONSIGLIERI IN CARICA La Relazione sulla corporate governance riporta l’evidenza degli amministratori in carica, la composizione del Consiglio di amministrazione con indicazione del ruolo ricoperto all’interno del Consiglio (presidente, vice presidente, amministratore delegato, membro del Comitato esecutivo, amministratore esecutivo, amministratore non esecutivo, amministratore indipendente, presidente di Comitato interno al Consiglio) e delle cariche ricoperte da questi ultimi, nelle società rientranti nella summenzionata tipologia, unitamente ad un sintetico profilo dei consiglieri dell’impresa. La Relazione indica il periodo in cui il Consiglio rimane in carica. Il Codice di Autodisciplina delle imprese quotate prevede l’obbligo per gli amministratori di accettare il mandato, tenendo conto del numero di cariche di amministratore o di sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. 83 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane Come detto, nelle disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 la Banca d’Italia ha previsto il divieto per i componenti dell’Organo di controllo di assumere cariche in Organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Anche in osservanza di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, i membri del Consiglio agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia sulle materie rientranti nella loro competenza, perseguendo l’obiettivo della creazione di valore per tutti gli azionisti. Coloro che vengono nominati alla carica di consigliere di amministrazione accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario. I membri del Consiglio sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla loro carica. Il presidente ed i consiglieri esecutivi si adoperano, da parte loro, affinché il Consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che riguardano la società e gli organi sociali; a tal fine, si avvalgono anche della collaborazione di altri consiglieri e del segretario del Consiglio di amministrazione. L’impresa si dota di un Regolamento sul funzionamento del proprio Organo amministrativo, il quale disciplina le attività del Consiglio di amministrazione e formalizza, nel quadro di un documento normativo di carattere interno, quali sono i diritti, i doveri, i poteri e le responsabilità dei suoi amministratori, nel loro agire nell’ambito degli organi collegiali. Perciò, è regolata la composizione dell’Organo amministrativo, la nomina degli amministratori, la loro remunerazione, la rilevanza dei loro interessi nel processo di formazione della volontà sociale, le operazioni con parti correlate, il ruolo degli amministratori indipendenti, il trattamento delle informazioni societarie, l’istituzione ed il funzionamento dei Comitati consiliari e del Sistema di controllo interno. In una riunione consiliare l’Organo amministrativo formalizza lo svolgimento di un proprio processo di autovalutazione. Il processo di che trattasi è riflesso e motivato nell’ambito di un’apposita relazione, che si conclude con un giudizio senza rilievi sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento proprio, sui Comitati consiliari nonché sull’adeguatezza e sull’efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento sul funzionamento del Consiglio di amministrazione. Almeno una volta all’anno, di regola in occasione dell’approvazione della Relazione sul governo societario, i componenti dell’Organo amministrativo e di controllo si confrontano sull’efficacia del Regolamento sul funzionamento del Consiglio, oltre che sulla concreta attuazione delle regole di governo societario sancite dal Codice di Autodisciplina, adottando le eventuali conseguenti deliberazioni. 84 ISBN 978-88-217-2978-2 00093377 a cura di Marco Prosperetti e Alessandro Colavolpe z 120,00 I.V.A. INCLUSA a cura di Marco Prosperetti e Alessandro Colavolpe Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio Della stessa collana: • Guida al bilancio d’esercizio di A. Cotto, L. Fornero e G. Odetto • Le srl: costituzione, regole di funzionamento e profili fiscali di M. Meoli, G. Odetto e F. Tosco • Il Collegio sindacale di A. Cotto, L. Ginisio, M. Meoli e R. Ranalli • Gli amministratori di A. Mauro, M. Meoli e M. Negro • Le operazioni straordinarie di E. Civerra • I gruppi di imprese di B. Ianniello e R. Lottini • Il recesso del socio di G. Odetto e E. Zanetti • Il rito societario di E. Senini • La cessione di partecipazioni di M. Meoli, M. Negro e G. Odetto LeSocietà Corporate governance, vigilanza e controlli Il volume prende in esame, attraverso l’analisi delle recenti evoluzioni intervenute in ambito legislativo e regolamentare, i soggetti che, all’interno del mercato finanziario, si occupano della gestione del risparmio. Una volta individuate le linee di tendenza e le problematiche di ordine generale (la corporate governance delle banche e delle compagnie di assicurazioni, la compliance e l’informazione), vengono passati in rassegna gli attori che operano all’interno di questo mercato, concentrando l’attenzione sui profili che assumono rilievo dal punto di vista della disciplina di vigilanza. Ci si sofferma, quindi, sulla disciplina che regola la materia dei bilanci, delle concentrazioni e della concorrenza, delle crisi e delle sanzioni sia amministrative che penali. Completa la trattazione l’approfondimento del trattamento fiscale dei diversi soggetti coinvolti. L’obiettivo è quello di dotare gli operatori del settore di un supporto pratico-teorico per la corretta applicazione delle norme e la soluzione di problemi operativi, anche in considerazione degli obblighi di adeguamento alle disposizioni di vigilanza e di controllo previsti nel corso del 2009 per banche e assicurazioni. L’opera tiene conto di tutte le novità introdotte dal D.L n. 155/2008 per la stabilità del sistema creditizio, convertito nella legge n. 190/2008, dal D.L. n. 185/2008, cd. “decreto anticrisi”, convertito nella legge n. 2/2009 e dal Regolamento Isvap 17 febbraio 2009, n. 28. Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio Corporate governance, vigilanza e controlli Aggiornato con il D.L. n. 155/2008, conv. nella L. n. 190/2008 e il D.L. n. 185/2008, conv. nella L. n. 2/2009