Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio

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Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio
ISBN 978-88-217-2978-2
00093377
a cura di Marco Prosperetti e Alessandro Colavolpe
z 120,00 I.V.A. INCLUSA
a cura di Marco Prosperetti
e Alessandro Colavolpe
Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio
Della stessa collana:
• Guida al bilancio d’esercizio
di A. Cotto, L. Fornero e G. Odetto
• Le srl: costituzione, regole di funzionamento e profili fiscali
di M. Meoli, G. Odetto e F. Tosco
• Il Collegio sindacale
di A. Cotto, L. Ginisio, M. Meoli e R. Ranalli
• Gli amministratori
di A. Mauro, M. Meoli e M. Negro
• Le operazioni straordinarie
di E. Civerra
• I gruppi di imprese
di B. Ianniello e R. Lottini
• Il recesso del socio
di G. Odetto e E. Zanetti
• Il rito societario
di E. Senini
• La cessione di partecipazioni
di M. Meoli, M. Negro e G. Odetto
LeSocietà
Corporate governance, vigilanza e controlli
Il volume prende in esame, attraverso l’analisi delle recenti evoluzioni intervenute
in ambito legislativo e regolamentare, i soggetti che, all’interno del mercato
finanziario, si occupano della gestione del risparmio.
Una volta individuate le linee di tendenza e le problematiche di ordine generale
(la corporate governance delle banche e delle compagnie di assicurazioni, la
compliance e l’informazione), vengono passati in rassegna gli attori che operano
all’interno di questo mercato, concentrando l’attenzione sui profili che assumono
rilievo dal punto di vista della disciplina di vigilanza.
Ci si sofferma, quindi, sulla disciplina che regola la materia dei bilanci, delle
concentrazioni e della concorrenza, delle crisi e delle sanzioni sia amministrative
che penali.
Completa la trattazione l’approfondimento del trattamento fiscale dei diversi
soggetti coinvolti.
L’obiettivo è quello di dotare gli operatori del settore di un supporto pratico-teorico
per la corretta applicazione delle norme e la soluzione di problemi operativi, anche
in considerazione degli obblighi di adeguamento alle disposizioni di vigilanza e di
controllo previsti nel corso del 2009 per banche e assicurazioni.
L’opera tiene conto di tutte le novità introdotte dal D.L n. 155/2008 per la stabilità
del sistema creditizio, convertito nella legge n. 190/2008, dal D.L. n. 185/2008,
cd. “decreto anticrisi”, convertito nella legge n. 2/2009 e dal Regolamento Isvap
17 febbraio 2009, n. 28.
Banche, Assicurazioni
e Gestori di risparmio
Corporate governance, vigilanza e controlli
Aggiornato
con il D.L. n. 155/2008,
conv. nella L. n. 190/2008
e il D.L. n. 185/2008,
conv. nella L. n. 2/2009
Prefazione
Questo volume vuole rispondere alla esigenza di quanti si trovano di fronte ad
un problema operativo che riguarda i protagonisti di quello che viene comunemente definito il mercato finanziario ma che dal punto di vista giuridico meglio è descritto con riferimento alla funzione di essi, che sono gestori di risparmio.
Per tale ragione i riferimenti storici e di dottrina sono contenuti a quanto è necessario per una migliore comprensione delle tematiche illustrate e le opinioni, riferibili a ciascun autore, confidiamo sempre saldamente concrete.
Anche per conseguire l’obiettivo di un volume utilizzabile non soltanto dallo
specialista, gli Autori sono tutti professionisti - molti dei quali con background accademico - che operano nei settori delle banche e delle assicurazioni.
Questo ha consentito una impostazione generale, oltre che dei singoli contributi,
non casuale ma, ci si augura, rispettosa di una visione di insieme coerente e consapevole salve le diversità dovute alla differente percezione delle esigenze informative
propria di ciascun autore.
Desideriamo ringraziare pubblicamente tutti gli Autori che con il loro impegno
hanno reso possibile la pubblicazione di questo volume.
Il nostro ringraziamento va anche agli enti, alle associazioni ed agli studi legali
presso i quali gli autori prestano la loro attività.
Tra questi, una menzione particolare merita Reconta-Ernst&Young per
l’interesse dimostrato per l’iniziativa e per il contributo che ad essa ha dato curandone alcune parti.
Marco Prosperetti, Alessandro Colavolpe
V
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
AUTORI
DOMENICO ANGARINI
Responsabile Servizio sanzioni Isvap
CHRISTIAN ARMBRÜSTER
Professore di Diritto delle Assicurazioni nella Freie Univesität di Berlino, Magistrato
d’Appello
LUCA BECCARINI
Avvocato, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma
DOMENICO BENINCASA
Avvocato, “Cultore” nella Facoltà di Giurisprudenza – Università La Sapienza –
Roma
CLAUDIA BORTOLANI
Avvocato, Partner dello Studio Macchi Di Cellere – Gangemi, Dottore di Ricerca,
“Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma
GIUSEPPINA CAPALDO
Avvocato, Professore ordinario, Facoltà di Economia – Università La Sapienza –
Roma
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO
Responsabile Direzione coordinamento giuridico Isvap
STEFANO CATTANEO
Revisore dei conti, Socio e responsabile del settore “Asset Management” di Reconta
Ernst & Young S.p.a.
ETTORE CERASA
Avvocato, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma
MARCO CIVELLI
Dottore commercialista, revisore dei conti, presidente di Ergo Italia Direct Network
ALESSANDRO COLAVOLPE
Avvocato, Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young, “Cultore”
nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma
VII
Autori
FRANCESCO COMPAGNA
Avvocato, Dottore di Ricerca, “Cultore” nella Facoltà di Giurisprudenza – Università
La Sapienza – Roma
ALBERTO CUCCURU
Avvocato, “Cultore” nella Facoltà di Giurisprudenza – Università LUISS
RENZO CUONZO
Avvocato, Dottore di Ricerca, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università
La Sapienza – Roma
CARMINE D’ANTONIO
Dottore commercialista, revisore dei conti
ANTONIO ROSARIO DE PASCALIS
Responsabile Sezione Tutela assicurati Isvap, “Cultore” nella Facoltà di Economia
– Università La Sapienza – Roma, già docente di Economia e Tecnica
dell’Assicurazione nell’Università della Tuscia
GUGLIELMO GEBBIA
Dottore commercialista, revisore dei conti
GIOVANNI LO FASO
Divisione Legale SACE S.p.a.
FRANCO MARRA
Dottore di Ricerca in Diritto pubblico dell’economia – Università La Sapienza –
Roma
UMBERTO MAURO
Avvocato
ROBERTO MAVIGLIA
Avvocato, Docente del Master “Intermediari, emittenti e mercati finanziari” Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma
MARCO MINORETTI
Divisione Analisi e Mercati di SACE S.p.a.
IDA PANETTA
Dottore di Ricerca, Ricercatore nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza
– Roma
VIII
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
ALESSANDRA PIETROLETTI
Avvocato, Studio Legale Tributario in association with Ernst & Young
MARCO PROSPERETTI
Avvocato, Professore associato Facoltà di Economia – Università La Sapienza –
Roma
ERNESTO PUCCI
Avvocato, Partner dello Studio Macchi Di Cellere – Gangemi, “Cultore” nella Facoltà di Economia – Università La Sapienza – Roma
GIORGIO SANGIORGIO
Presidente Ombudsman bancario
ROBERTO TIEGHI
Avvocato
STEFANIA VERDUCHI
Dottore di Ricerca
AMBROGIO VIRGILIO
Dottore commercialista, revisore dei conti, responsabile IFRS Desk di Reconta Ernst &
Young Italia S.p.a., responsabile della Commissione Tecnica Generale Assirev
IX
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
INDICE
PREFAZIONE
V
AUTORI
VII
PARTE I – ASPETTI GENERALI
CAPITOLO I
Linee di tendenza del mercato del risparmio
1. Caratteristiche del mercato del risparmio
2. Una guida di lettura
di Marco Prosperetti
3
3
9
CAPITOLO II
Il money laundering
di Alessandro Colavolpe
13
CAPITOLO III
La corporate governance nelle banche
1. Premessa: il perimetro dell’analisi
2. Aspetti definitori: dalla corporate governance delle imprese alla bank governance
3. Le fonti normative: le ragioni dell’evoluzione e principali innovazioni
4. La normativa e le banche: le regole supplementari del gioco
5. Sintesi delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche (4 marzo 2008)
di Ida Panetta
37
37
38
42
51
56
CAPITOLO IV
La corporate governance nelle imprese assicurative italiane
1. Profili introduttivi
2. Il governo societario: la corporate governance
3. Le disposizioni di vigilanza
4. La struttura di governo societario e la relazione di corporate governance
5. L’assemblea dei soci
6. Il consiglio di amministrazione
7. Il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
8. Il collegio sindacale
9. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
10. La società di revisione
67
67
69
71
73
74
75
98
106
111
112
XI
Indice
11. Polizza di assicurazione D&O a fronte della responsabilità civile degli organi sociali
12. Trattamento delle informazioni riservate e privilegiate
13. Operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con parti correlate, atipiche o inusuali
14. Disciplina dell’internal dealing
15. Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231
16. La vigilanza sulla corporate governance
17. Le risultanze dell’indagine sulla corporate governance delle imprese assicurative quotate in Italia al 1° settembre 2008
18. Le funzioni dei comitati fra amministratori delle imprese assicurative quotate
in Italia al 1° settembre 2008
19. La corporate governance nell’ottica dell’antitrust
20. Profili evolutivi
di Carmine D’Antonio
112
112
115
120
121
125
128
130
142
147
CAPITOLO V
La compliance
1. Premessa
2. Evoluzione normativa
3. Il rischio compliance
4. Normativa di vigilanza in materia di «conformità alle norme (compliance)»
5. Le nuove opportunità create dalla normativa
6. La compliance nelle assicurazioni
di Alessandra Pietroletti
149
149
150
152
154
163
164
CAPITOLO VI
L’informazione
1. L’informazione come bene giuridico
2. Informazione e contratto: dal codice civile al nuovo diritto dei contratti
3. Obblighi di informazione e tutela della concorrenza nel settore bancario e finanziario. Le operazioni bancarie
4. L’informazione nel mercato mobiliare
5. L’informazione nei contratti di assicurazione
6. Il nuovo ruolo dell’informazione tra regole di validità e regole di responsabilità
7. Prospettive di evoluzione del sistema: la tendenza all’armonizzazione europea
dei doveri di informazione (la direttiva 2008/48/CE)
di Giuseppina Capaldo
169
169
172
182
184
191
197
199
CAPITOLO VII
L’Ombudsman bancario
1. Riferimenti storici e inquadramento generale
2. Le vicende dell’Ombudsman bancario
3. Natura, struttura e funzionamento dell’Ombudsman giurì bancario
XII
203
203
208
212
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
4. La sezione speciale per i bonifici transfrontalieri
5. Prospettive future
di Giorgio Sangiorgio e Giuseppe L. Carriero
220
221
CAPITOLO VIII
La gestione dei reclami
1. Introduzione
2. I contenuti del Regolamento reclami
3. La gestione dei reclami presentati alle imprese di assicurazione
4. Reclami riferibili a prodotti finanziari di ramo III e V
5. I reclami sui sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada
6. La procedura di conciliazione nel ramo r.c. auto
7. Conclusioni
di Antonio Rosario de Pascalis
225
225
228
233
234
235
237
239
CAPITOLO IX
La vigilanza su banche ed assicurazioni: è meglio avere un’autorità o due?
1. Introduzione
2. Uno sguardo comparato ai principali sistemi di vigilanza
3. La vigilanza del settore finanziario a livello internazionale
4. Un caso pratico: il passaggio in Germania dal modello della divisione a quello
dell’integrazione
5. Conclusioni
di Christian Armbrüster
241
241
242
243
245
250
PARTE II - LE BANCHE
La banca in generale
di Alessandro Colavolpe
253
CAPITOLO I
La fase costitutiva
1. Le condizioni di accesso: considerazioni introduttive
2. I presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
3. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione
4. L’articolazione territoriale delle banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie
5. L’albo delle banche e dei gruppi bancari
di Alessandro Colavolpe
265
265
266
288
297
327
XIII
Indice
CAPITOLO II
Le forme giuridiche
1. Premessa
2. Le società per azioni bancarie
3. Le banche cooperative
di Alessandro Colavolpe
331
331
331
362
CAPITOLO III
La vigilanza
1. Il quadro normativo
2. Le «Autorità Creditizie»: profili strutturali, organizzativi e funzionali
3. Finalità e destinatari della vigilanza. Rapporti con il diritto comunitario
4. La vigilanza sulle banche
5. Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorità
6. La vigilanza «supplementare» sui conglomerati finanziari
di Alessandro Colavolpe
375
375
377
383
387
401
403
PARTE III - I GESTORI DI RISPARMIO NON BANCARI
La funzione degli intermediari finanziari non bancari
di Marco Prosperetti e Alessandro Colavolpe
409
SEZIONE I - LE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
CAPITOLO I
Le società di gestione del risparmio (SGR)
1. Le funzioni e le caratteristiche strutturali delle SGR
2. Le diverse fattispecie di gestione collettiva del risparmio delle SGR
3. Il mercato italiano del risparmio gestito
4. Le condizioni di accesso
5. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione
6. La disciplina delle SGR estere
7. Sistema organizzativo
8. Impatto della direttiva Mifid sulle società di gestione del risparmio
9. Prospetti contabili degli OICR
di Stefano Cattaneo
419
419
421
422
424
431
434
441
452
455
CAPITOLO II
La disciplina della vigilanza sulle SGR
1. Aspetti generali di vigilanza sulle SGR
2. Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali
XIV
457
457
461
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
3. Situazione dei conti
4. Vigilanza informativa
5. Vigilanza ispettiva
di Stefano Cattaneo
465
468
471
SEZIONE II – LE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
CAPITOLO I
Cenni generali ed introduttivi
1. Le funzioni e le caratteristiche strutturali delle SICAV
2. La variabilità del capitale sociale
3. L’amministrazione
4. La posizione dei soci
5. L’assemblea
6. Gli assetti proprietari della SICAV
di Alberto Cuccuru
473
473
477
481
484
488
491
CAPITOLO II
L’accesso all’attività: condizioni, presupposti e procedura
1. Le condizioni di accesso
2. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione
3. L’albo delle SICAV
4. La gestione della società e i rapporti verso i terzi
5. Controllo interno e codice interno di comportamento
6. Obblighi di attestazione, rendicontazione e registrazione
7. Profili fiscali
di Alberto Cuccuru
495
495
495
503
504
508
510
513
CAPITOLO III
L’attività di vigilanza
1. La disciplina di vigilanza sulle SICAV
2. Sospensione degli organi amministrativi e abuso di denominazione
3. Gli interventi sulle SICAV
di Alberto Cuccuru
515
515
516
516
XV
Indice
SEZIONE III – LE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE, IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE, IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE, SOCIETÀ FIDUCIARIE
CAPITOLO I
La fase costitutiva. L’operatività
1. Le condizioni di accesso all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento
da parte delle SIM: considerazioni introduttive
2. I presupposti per il rilascio dell’autorizzazione
3. La procedura per il rilascio dell’autorizzazione
4. L’articolazione territoriale delle SIM, delle imprese di investimento comunitarie e delle imprese di investimento extracomunitarie. Le fonti normative di
rango primario. Le «definizioni»
5. L’operatività all’estero delle SIM
6. Le imprese di investimento comunitarie
7. Le imprese di investimento extracomunitarie
8. Le società fiduciarie-SIM
9. L’albo delle imprese di investimento
di Alessandro Colavolpe
525
525
526
533
539
544
548
552
555
562
CAPITOLO II
La vigilanza
1. La disciplina di vigilanza: il quadro normativo di riferimento
2. La vigilanza regolamentare. La vigilanza informativa. La vigilanza ispettiva
3. La revisione contabile
4. La composizione del gruppo della SIM. La vigilanza consolidata
di Alessandro Colavolpe
563
563
565
577
578
PARTE IV – LE ASSICURAZIONI
L’assicurazione in generale
di Marco Prosperetti
589
SEZIONE I - LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
CAPITOLO I
L’accesso all’attività assicurativa e riassicurativa
1. L’attività assicurativa e riassicurativa in Italia
2. La procedura per l’accesso
XVI
597
597
613
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
3. La disciplina dell’attività in Italia di imprese di assicurazione e di riassicurazione estere (imprese aventi sede legale all’estero)
di Ernesto Pucci
647
CAPITOLO II
I presidi alla solvibilità dell’impresa di assicurazioni
1. Il ruolo dell’attuario nell’impresa d’assicurazione
2. L’attuario incaricato vita e le linee guida elaborate dall’Ordine nazionale degli
attuari
3. L’attuario incaricato che presta attività professionale nelle compagnie di assicurazione contro i danni
4. La solvibilità dell’impresa di assicurazione nelle sue diverse accezioni
5. Le riserve tecniche
6. Attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche
7. Il margine di solvibilità
8. Gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile
9. La determinazione del margine di solvibilità richiesto per i rami vita
10. La determinazione del margine di solvibilità richiesto per i rami danni
11. Gli interventi dell’Autorità di vigilanza in caso di inadeguatezza del margine
di solvibilità
12. Le novità di Solvency I
13. L’impianto di vigilanza prudenziale: dalle direttive di terza generazione a
Solvency II
14. Le riserve tecniche in Solvency II
15. Il global framework for insurer solvency assessment
16. Il requisito di capitale richiesto in Solvency II
17. La “cultura” del rischio in ambito aziendale
di Stefania Verduchi
669
669
672
676
678
681
687
688
690
691
694
696
697
698
703
705
709
713
CAPITOLO III
La forma giuridica delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Introduzione
2. La forma giuridica dell’impresa di assicurazione
3. Le partecipazioni societarie
4. La forma giuridica delle imprese di riassicurazione
di Luca Beccarini
715
715
718
742
749
CAPITOLO IV
La sorveglianza
1. La vigilanza sulle imprese di assicurazione e riassicurazione
2. La vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di
assicurazione e riassicurazione
753
753
763
XVII
Indice
3. La vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e
riassicurazione
4. La vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e riassicurazione
5. La collaborazione tra Autorità
di Claudia Bortolani
771
784
795
CAPITOLO V
Il gruppo SACE
1. Introduzione
2. Il gruppo SACE
3. La normativa di riferimento
4. Statuto e governance del gruppo
5. Il modello organizzativo
6. Il «rischio Paese»
7. Il perimetro assicurativo
8. Conclusioni
di Giovanni Lo Faso e Marco Minoretti
801
801
804
805
807
809
810
816
822
CAPITOLO VI
La CONSAP e la COVIP
1. La CONSAP
2. La COVIP
di Domenico Benincasa
823
823
833
SEZIONE II – GLI INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
CAPITOLO I
L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e gli intermediari
1. Quadro introduttivo
2. L’attività di intermediazione assicurativa e l’ambito di applicazione delle norme
3. Il registro unico elettronico degli intermediari
4. Intermediari assicurativi e riassicurativi con residenza o sede legale in Stati
membri e Stati terzi
5. La disciplina degli agenti
6. La disciplina dei broker
7. I promotori finanziari
8. Le regole di comportamento
di Ernesto Pucci
XVIII
843
843
845
848
854
855
859
862
864
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
CAPITOLO II
I canali alternativi di distribuzione di prodotti assicurativi
1. La bancassicurazione
2. La distribuzione tramite telefono e internet
di Claudia Bortolani
879
879
893
PARTE V - I BILANCI
CAPITOLO I
Bilanci bancari: principi contabili nazionali ed internazionali
1. Le fonti normative di riferimento – La normativa contabile comunitaria
2. La normativa contabile italiana
3. Adeguamento della normativa civilistica in tema di principi contabili
4. La disciplina bancaria
5. Bilancio e patrimonio di vigilanza
6. Normativa sull’adeguatezza patrimoniale
7. Altra normativa rilevante per i bilanci delle banche
8. Contenuto della relazione sulla gestione
9. Principi generali e criteri di redazione
10. Criteri generali di predisposizione del bilancio
11. Considerazioni generali in merito allo IAS 1
12. Struttura e contenuto del bilancio
13. Circolare della Banca d’Italia n. 262/2005
14. Principi contabili internazionali per le voci caratteristiche del bilancio bancario
15. Classificazione
16. Definizione di un derivato
17. Riclassificazione
18. Rilevazione iniziale degli strumenti finanziari
19. Misurazione iniziale e successiva degli strumenti finanziari
20. Profitti e perdite
21. Costo ammortizzato
22. Perdita di valore di attività finanziarie
23. Eliminazione contabile di attività e passività finanziarie
24. Strumenti finanziari derivati e “coperture”
25. IFRS 7, l’informativa
26. Altri requisiti di informativa
27. Informazioni di natura quantitativa
di Ambrogio Virgilio
905
905
908
908
910
911
912
914
916
917
918
919
921
922
924
928
932
935
937
938
941
941
942
946
948
951
958
961
CAPITOLO II
Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Evoluzione storica
2. La direttiva “conti annuali delle imprese di assicurazione”
969
969
972
XIX
Indice
3. Il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private
4. Il bilancio assicurativo
5. La relazione semestrale
6. Il bilancio consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
7. I registri assicurativi
di Antonio Rosario de Pascalis
984
987
1074
1076
1101
PARTE VI - LE CONCENTRAZIONI E LA CONCORRENZA
Cooperazione e concentrazione in generale
di Marco Prosperetti
1125
CAPITOLO I
Operazioni straordinarie in ambito bancario
1129
1. Le forme della cooperazione e della concentrazione bancaria
1129
2. Le fusioni, le trasformazioni e le scissioni: l’intervento autorizzatorio della
Banca d’Italia
1130
3. La cessione di rapporti giuridici a banche
1135
4. La tutela della concorrenza
1139
di Roberto Maviglia
CAPITOLO II
Operazioni straordinarie di società finanziarie non bancarie
1. Le operazioni di fusione tra SGR e tra SICAV
2. La scissione di SGR e delle SICAV
3. La procedura e i termini per rilascio dell’autorizzazione
4. Adempimenti successivi
di Roberto Maviglia
1147
1147
1152
1154
1154
CAPITOLO III
Operazioni straordinarie in ambito assicurativo
1155
1. Le forme della cooperazione e della concentrazione nel settore assicurativo
1155
2. Le fusioni, le trasformazioni e le scissioni delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione: l’intervento autorizzativo dell’ISVAP
1155
3. La vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
1163
di Roberto Maviglia
XX
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
CAPITOLO IV
La tutela della concorrenza
1. L’Antitrust. Profili generali
2. Le competenze dell’Antitrust in materia di operatori finanziari
3. La concorrenza nei processi di concentrazione del settore finanziario italiano
4. La norma di legge per l’intervento dell’Antitrust sulle concentrazioni
5. Il procedimento amministrativo sulle concentrazioni
6. L’avvio della procedura
7. I profili sanzionatori
8. La normativa comunitaria
9. Il coordinamento dell’Antitrust con le Autorità di vigilanza nazionali
10. Le peculiarità delle operazioni nel settore assicurativo
11. Il parere dell’ISVAP nelle operazioni di concentrazione assicurativa
12. Il provvedimento dell’Antitrust sulle operazioni di concentrazione nel settore
assicurativo e della previdenza complementare
13. Il protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e l’Antitrust
14. Il provvedimento dell’Antitrust sulle operazioni di concentrazione nel settore
bancario
15. Le istruttorie dell’Antitrust nel 2008 sulle concentrazioni bancarie
16. L’indagine conoscitiva dell’Antitrust sulla corporate governance di banche,
assicurazioni e SGR
17. Profili evolutivi
di Carmine d’Antonio
1175
1175
1179
1183
1186
1187
1188
1189
1189
1190
1191
1193
1197
1200
1201
1204
1207
1210
PARTE VII – LA DISCIPLINA DELLE CRISI
SEZIONE I – GLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI
CAPITOLO I
La disciplina speciale delle crisi bancarie
1. Normativa speciale e interesse pubblico
2. Il “sistema” normativo
di Renzo Cuonzo
1215
1215
1216
CAPITOLO II
L’amministrazione straordinaria
1223
1. Natura, finalità e ambito soggettivo di applicazione della procedura
1223
2. I presupposti oggettivi
1226
3. L’adozione del provvedimento, gli organi della procedura ed il commissario
provvisorio
1230
4. Le funzioni dei commissari straordinari, i poteri dei commissari straordinari e
il funzionamento degli organi straordinari
1238
5. Gli adempimenti iniziali e finali della gestione straordinaria
1244
XXI
Indice
6. La gestione provvisoria
7. Le succursali di banche extracomunitarie
8. I provvedimenti straordinari
di Renzo Cuonzo
1247
1249
1250
CAPITOLO III
La liquidazione coatta amministrativa
1. La natura e la finalità
2. I presupposti ed il provvedimento
3. Gli organi della procedura
4. L’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
5. Gli effetti del provvedimento
6. Gli adempimenti iniziali
7. L’accertamento del passivo e la liquidazione dell’attivo
8. La ripartizione dell’attivo, la chiusura ed il concordato di liquidazione
di Renzo Cuonzo
1253
1253
1254
1263
1265
1269
1271
1272
1277
CAPITOLO IV
La crisi dei gruppi bancari
1285
1. La finalità della disciplina
1285
2. L’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta della capogruppo
1286
3. L’amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta delle società del gruppo 1288
4. Disposizioni comuni: organi delle procedure, competenze giurisdizionali e
gruppi di fatto
1289
di Renzo Cuonzo
SEZIONE II – LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE
NELLA DISCIPLINA DELLE CRISI
CAPITOLO I
Le misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione
1. Premesse
2. Le misure di salvaguardia
3. Le misure di risanamento
4. La liquidazione coatta amministrativa
5. Il concordato di liquidazione
6. La crisi del gruppo assicurativo
di Luca Beccarini
XXII
1291
1291
1291
1297
1302
1310
1311
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
CAPITOLO II
La liquidazione del danno
1. Aspetti introduttivi e profili di novità
2. Il risarcimento ordinario
3. Il risarcimento diretto
4. Profili applicativi e considerazioni conclusive
5. Organismo di indennizzo italiano
di Guglielmo Gebbia
1315
1315
1316
1318
1320
1322
PARTE VIII – LE SANZIONI
CAPITOLO I
Illeciti e responsabilità in materia bancaria, finanziaria ed assicurativa
1329
1. Finalità e rilevanza delle disposizioni sanzionatorie contenute nelle normative
di settore
1329
2. Delitti, contravvenzioni ed illeciti amministrativi
1332
3. Responsabilità individuali e responsabilità degli enti
1335
di Francesco Compagna
CAPITOLO II
La tutela penale del risparmio e dei mercati finanziari
1. L’individuazione dei beni giuridici tutelati
2. L’abusivo esercizio di attività riservate
3. L’ostacolo alle funzioni di vigilanza e gli altri reati di falsità nelle relative comunicazioni
4. Conflitti di interesse ed infedeltà patrimoniali
5. La tutela della trasparenza informativa nei confronti delle banche e degli investitori
6. L’inquinamento della revisione contabile (artt. 174bis, 174ter, 177, 178 TUF)
7. La tutela della parità di trattamento fra gli azionisti
8. Gli abusi di mercato
di Francesco Compagna
1339
1339
1343
1352
1359
1368
1370
1374
1376
CAPITOLO III
Gli illeciti amministrativi previsti dal TUB
1. Le sanzioni amministrative previste dal TUB
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie (art. 144)
3. La procedura sanzionatoria
di Umberto Mauro
1383
1383
1385
1393
XXIII
Indice
CAPITOLO IV
Gli illeciti amministrativi previsti dal TUF
1. Le sanzioni amministrative
2. Le sanzioni in tema di intermediari e mercati
3. Sanzioni in tema di emittenti
4. L’applicazione delle sanzioni
5. Le sanzioni in materia di abusi di mercato
di Umberto Mauro
1397
1397
1399
1403
1412
1415
CAPITOLO V
Gli illeciti previsti dal codice delle assicurazioni
1421
1. Il sistema sanzionatorio previgente al codice delle assicurazioni
1421
2. Il sistema sanzionatorio disciplinato dal codice delle assicurazioni e dalla legge
28 dicembre 2005, n. 262
1423
3. I soggetti destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1428
4. Le tipologie di illecito soggette a sanzione amministrativa pecuniaria
1430
5. Il procedimento sanzionatorio
1444
6. I criteri di determinazione della sanzione
1449
7. Il pagamento della sanzione
1450
8. La tutela giurisdizionale
1451
di Domenico Angarini
PARTE IX - IL TRATTAMENTO FISCALE
CAPITOLO I
Il trattamento fiscale delle banche e dei soggetti finanziari non bancari
1. La fiscalità diretta delle banche (IRES, IRAP)
di Roberto Tieghi
1457
1457
CAPITOLO II
Il trattamento fiscale delle compagnie di assicurazione
1. Premessa
2. Cenni sulla deducibilità delle riserve tecniche
3. Valutazione dei titoli nelle imprese vita
4. Variazione della riserva sinistri
5. Deducibilità delle provvigioni poliennali
6. Svalutazione dei crediti verso gli assicurati
7. Imposta sulle riserve matematiche
di Marco Civelli
XXIV
1515
1515
1515
1518
1520
1521
1522
1525
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
PARTE X – LA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA
CAPITOLO I
La liquidazione volontaria
1. La liquidazione volontaria di banche, assicurazioni ed altre società
2. La liquidazione conseguente a revoca dell’autorizzazione all’esercizio
di Ettore M. Cerasa
1529
1529
1542
PARTE XI – I RIMEDI
CAPITOLO I
Le autorità amministrative indipendenti nel settore finanziario. Cenni
sulla tutela giurisdizionale
1. Il problema
2. Origine ed evoluzione delle autorità amministrative indipendenti del settore finanziario
3. Natura giuridica delle autorità amministrative indipendenti e controllo giurisdizionale
4. La giurisprudenza sulle autorità amministrative indipendenti
di Franco Marra
1547
1547
1553
1573
1578
XXV
Parte I
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
CAPITOLO IV
LA CORPORATE GOVERNANCE NELLE IMPRESE
ASSICURATIVE ITALIANE
di Carmine d’Antonio
1. PROFILI INTRODUTTIVI
Le gravi crisi finanziarie di Enron, di Worldcom, di Parmalat e quelle bancarie legate alle perdite sui derivati e sui “mutui subprime” hanno accresciuto la sensibilità riguardo al tema delle regole del governo societario, quale fattore di primo piano per la
competizione internazionale tra i potenziali allocatari di risorse finanziarie.
Dalla capacità di darsi regole di governo societario efficienti ed efficaci, dipende
la percezione di affidabilità di una impresa, la sua reputazione e quella del suo
management nella comunità finanziaria.
Inoltre, l’attenzione al tema del governo societario risponde ad un’esigenza largamente avvertita da tutti i partecipanti al mercato: gli investitori, le Autorità monetarie e
di vigilanza di settore, le Società di rating, le Società di gestione dei mercati finanziari,
le Associazioni a tutela dei consumatori, ecc. L’evoluzione verso la best practice di
mercato, dovuta anche alle crisi societarie, è collegata alla maggiore consapevolezza
degli operatori del mercato, delle proprie responsabilità nei confronti degli investitori,
del mercato, del sistema Paese e degli “stakeholders” nonché alle riforme della legislazione in materia di diritto societario e di tutela del risparmio.
Il processo di aggiornamento delle regole di governo societario investe non solo le
imprese di grandi dimensioni, che naturalmente sono portate a relazionarsi con il
mercato, ma anche quelle di dimensioni medio-piccole, che devono adottare un sistema di governance capace di valorizzare e di proteggere l’investimento dei propri
azionisti e tutelare gli interessi degli stakeholders, compresi quelli degli assicurati.
Il mercato chiede di poter comprendere a pieno il modello di governance applicato da ciascuna impresa e attraverso il principio del “comply or explain”, di conoscere la conformità ai Codici di Autodisciplina, soprattutto, con riguardo ai ruoli
degli amministratori indipendenti e dei Comitati che il Consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno, tenuto conto della dimensione dell’impresa, della
composizione della compagine azionaria, del settore economico di appartenenza,
del mercato di quotazione, ecc.
La trasparenza verso il mercato obbliga le società quotate a pubblicare almeno annualmente una Relazione in materia di governo societario nella quale vengono illustrati,
fra l’altro, il funzionamento, la composizione e la durata degli Organi sociali,
l’eventuale esistenza di patti parasociali, nonché l’articolazione dell’azionariato.
Infatti, le decisioni degli investitori si basano oltre che sulla corretta valutazione delle strategie aziendali, dell’andamento della gestione e della redditività attesa del capitale investito, anche sulla qualità delle regole del governo societario dell’impresa.
67 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane
La partita in gioco è molto alta per i sistemi Paese e le imprese ivi presenti, e
consiste nell’aumentare il livello di interesse e di fiducia da parte di investitori e intermediari nazionali e internazionali, per i soggetti che sono impegnati con la loro
governance nel mantenimento e nel miglioramento di elevati standard qualitativi
dell’attività di gestione del business.
Il governo societario è basato sul ruolo centrale del Consiglio di amministrazione, che
si organizza ed opera in modo da garantire un ordinato svolgimento delle attività, ripartendo i compiti di amministrazione e di controllo in modo chiaro ed equilibrato.
Gli amministratori assumono le loro decisioni con cognizione di causa ed in autonomia, con l’obiettivo della creazione di valore per tutti gli azionisti e della crescita della reputazione dell’impresa nella comunità finanziaria nazionale ed internazionale. Tante crisi societarie sono state determinate dalla concentrazione di cariche
sociali in una sola persona o negli esponenti della sua famiglia, da un peso poco significativo nell’assunzione delle decisioni consiliari degli amministratori non esecutivi e indipendenti, soprattutto, al momento dell’assunzione di deliberazioni equilibrate su operazioni in conflitto di interesse. Inoltre, in molti casi la remunerazione
degli amministratori esecutivi non sempre è stata articolata in modo da correlare i
loro interessi con l’obiettivo della creazione di valore per tutti gli azionisti nel medio-lungo termine e con politiche di prudente gestione dei rischi dell’impresa.
La scarsa efficacia del sistema dei controlli interni non ha contribuito alla salvaguardia del patrimonio sociale e alla sana e prudente gestione ed è stata concausa di dolorosi dissesti.
Il tema del governo societario è poi particolarmente importante nelle imprese assicurative italiane, poiché si tratta di intermediari finanziari che gestiscono enormi
quantità di risorse di risparmiatori/assicurati/danneggiati. Le Autorità di vigilanza di
settore considerano la corporate governance come un elemento per la sana e prudente gestione dell’impresa e riconoscono la possibilità di adottare un differente approccio alla corporate governance, più adatto al tipo, alla natura, alla complessità,
alla struttura e al profilo di rischio dell’impresa.
Nel mercato si rileva una profonda differenza di approccio tra le imprese assicurative quotate e non quotate, avendo queste ultime più libertà di manovra. Tuttavia,
agli impegni richiesti dalla legislazione dei mercati finanziari si uniscono quelli
previsti dal Codice delle assicurazioni private e dalla Regolamentazione di settore.
La disciplina di settore sul sistema dei controlli interni, avendo ad oggetto interessi
generali, induce un’estensione delle scelte operate per le imprese quotate alle non
quotate, le quali sono soggette ad una regolamentazione di notevole complessità.
L’analisi della corporate governance delle imprese assicurative quotate assume
quindi un ruolo fondamentale e di riferimento per la comprensione delle regole di
governo societario dell’intero settore assicurativo italiano, anche per il fatto che le
stesse imprese e le loro controllate con sede in Italia rappresentano 44 compagnie
68
Parte I
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
sul totale delle 172 imprese assicurative con sede in Italia e ad esse è riferibile la
gran parte dei premi del mercato italiano.
Si delineano di seguito le regole di corporate governance desunte da quelle delle
imprese assicurative quotate italiane, così come contenute nelle loro Relazioni di
corporate governance1 e dalla normativa vigente, per delineare un modello, più generale possibile, di sistema di governo societario, idoneo ad assicurare l’efficienza
della gestione e l’efficacia dei controlli di una impresa assicurativa nel rispetto della
legge e della best practice.
2. IL GOVERNO SOCIETARIO: LA CORPORATE GOVERNANCE
La corporate governance2 rappresenta l’insieme delle regole, delle metodologie, dei
modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari al funzionamento
degli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, alla loro interazione ed al
rapporto di questi con la struttura aziendale, nonché all’attribuzione delle responsabilità nella gestione delle attività dell’impresa.
La corporate governance, inoltre, detta gli obiettivi per cui l'impresa è amministrata,
tra cui la creazione di valore per gli azionisti e gli assicurati, la salvaguardia della solidità e dell’affidabilità dell’impresa, il rafforzamento della reputazione dell’impresa, la minimizzazione dei rischi, l’equilibrio dei poteri all’interno della gestione dell’impresa, il
rispetto e la salvaguardia dell’autonomia gestionale dell’impresa.
Per gli emittenti strumenti finanziari quotati italiani l’art. 124bis del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 (TUIF) e l’art. 89bis della delibera Consob 14 maggio 1999, n.
1197 (Regolamento emittenti) obbligano le società a fornire al mercato una informativa almeno annuale sul proprio assetto di governance. Tale comunicazione è richiesta dalla comunità finanziaria per una finalità di comparazione del modello di
governo societario tra i vari emittenti titoli quotati nel suo divenire.
Per le imprese assicurative una efficace struttura organizzativa e di governo societario assumono una particolare rilevanza per le caratteristiche intrinseche
dell’attività assicurativa e gli interessi pubblici oggetto di specifica considerazione
da parte del legislatore. La corporate governance, oltre ad essere necessaria per il
1
2
Vedi siti web delle imprese assicurative quotate italiane: Alleanza Assicurazioni, Assicurazioni Generali, Cattolica Assicurazioni, Ergo Previdenza, FondiariaSai, Milano Assicurazioni e Vittoria Assicurazioni.
Cfr. A cura di A. Taverna, Il mercato trasparente: corporate governance forum 1997-2007 - Il Mulino 2008, A. Zattoni, Assetti proprietari e corporate governance, Egea 2007, R. Masera, La corporate governance delle banche, Il Mulino 2006, F. Chiappetta, Diritto del governo societario. La
corporate governance delle società quotate, Cedam 2007, J. Albert, Guida pratica alla corporate
governance, Egea 2006 e a cura di A. Zattoni e G. Airoldi, Corporate governance, Egea, 2006.
69 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane
perseguimento degli obiettivi dell’impresa, deve assicurare il raggiungimento
dell’obiettivo della sana e prudente gestione, finalità essenziale dei controlli di vigilanza e della regolamentazione.
L’ISVAP, a fini di vigilanza, valuta l’adeguatezza dell’organizzazione e delle regole
di governo societario delle imprese assicurative e la conformità dello Statuto sociale e
della Relazione sulla corporate governance e sul sistema dei controlli interni (che sono
deliberati dal Consiglio di amministrazione in occasione dell’approvazione del bilancio
di esercizio e/o della relazione semestrale) alla sana e prudente gestione.
Un sistema di corporate governance che funziona si fonda su alcuni elementi cardine,
quali il ruolo centrale attribuito al Consiglio di amministrazione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione
societaria e l’efficienza del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.
La corporate governance contiene le scelte sostanziali di definizione e di applicazione delle regole di governo societario e non consiste in una mera e formale applicazione di regole di condotta contenute in leggi, regolamenti o codici.
In tal senso la corporate governance deve permettere di realizzare lo scopo sociale, cioè la crescita del valore azionario dell’impresa, ponendo anche rilevanti
vincoli allo svolgimento della sua attività, con l’effetto di far diminuire in modo significativo l’esposizione ai rischi e di contenere il rischio di cagionare rilevanti
danni di reputazione all’intero sistema economico e finanziario del Paese di origine.
Il sistema Paese e le principali imprese che lo caratterizzano, facendo leva su
condotte etiche e best practice, adottano regole di governo societario che consentono di costituire un patrimonio comune, che tutti gli emittenti quotati di un Paese devono concorrere a valorizzare e tutelare, perché il sistema Paese continui ad avere
una sana crescita del valore azionario delle società, che permetta loro di competere
nello scenario internazionale.
Le imprese assicurative italiane quotate alla borsa valori redigono la «Relazione
sulla corporate governance» anche ai sensi degli artt. 124bis TUF e 89bis del regolamento emittenti della Consob e del punto IA.2.6 delle Istruzioni del Regolamento
dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana s.p.a..
Considerata la disciplina speciale prevista per le società quotate in Italia, che, secondo il principio “comply or explain”, recepiscono le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina e gli obblighi di disclosure verso gli investitori e il mercato, l’obiettivo della
relazione sulla corporate governance delle imprese assicurative quotate italiane è quello
di fornire informazioni significative per gli stakeholders (ossia coloro che detengono un
interesse, di qualsiasi natura, legato alla gestione dell’azienda), con particolare attenzione a quelle dirette agli investitori ed agli analisti finanziari.
Il sistema di governo societario si fonda su un insieme di principi tra cui quello di
considerare l’esercizio dell’attività d’impresa nel più ampio contesto ambientale in cui
essa opera, di prestare l’attenzione per gli aspetti legati ai valori etici, di mostrare la sensibilità e l’effettivo coinvolgimento sociale, di rispettare e salvaguardare l’ambiente, di
sviluppare la ricerca scientifica, le professionalità e la valorizzazione delle risorse uma70
Parte I
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
ne, di proteggere la salute umana e di prodigarsi per la libera concorrenza, la trasparenza, la correttezza dell'informazione e dei comportamenti degli operatori economici.
Il sistema di governo societario è fortemente influenzato dai citati principi cardine e permea l’attività svolta dai principali Organi sociali: il Consiglio di amministrazione, il presidente del Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo, gli
amministratori delegati, il Comitato per il controllo interno, il Comitato per le remunerazioni, l’Assemblea dei soci e il Collegio sindacale.
Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dalla
legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli Organi competenti e basate
sui principi della chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità, di un equilibrato bilanciamento dei poteri, di una adeguata e idonea composizione degli Organi sociali,
dell’efficacia dei controlli, del presidio di tutti i rischi aziendali e dell’adeguatezza dei flussi
informativi.
Va considerato, inoltre, che ogni compagnia ha regole di governo societario peculiari derivanti dalla propria storia aziendale, dalla struttura proprietaria, dalle dimensioni e
dalla complessità dell’attività svolta, dal piano strategico e dalla struttura organizzativa
interna. Il sistema della corporate governance di una impresa assicurativa di grandi dimensioni è quanto mai complesso e specifico di ogni realtà aziendale.
Nel caso di un Gruppo assicurativo, la corporate governance contiene anche le scelte compiute per assicurare a livello di Gruppo sistemi di gestione e controllo efficaci ed
efficienti, esplicitando le modalità di raccordo tra gli organi e le funzioni aziendali, i
profili organizzativi adottati e l’integrazione tra le strutture della capogruppo e quelle
delle controllate, con particolare riguardo ai profili relativi al sistema dei controlli.
3. LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA
Il Regolamento ISVAP 26 marzo 2008, n. 20 specifica che le imprese di assicurazione devono dotarsi di un’idonea organizzazione amministrativo-contabile e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionati alle dimensioni, alle caratteristiche operative dell’impresa e alla natura dell’attività svolta, alla complessità degli affari e alla intensità dei rischi aziendali. L’obiettivo delineato dal citato Regolamento sul sistema di
gestione dei rischi è quello di mantenere ad un livello accettabile, coerente con le disponibilità patrimoniali dell’impresa, i rischi a cui l’impresa è esposta mediante la dotazione di un sistema che consenta l’identificazione, la valutazione, ed il controllo dei rischi
maggiormente significativi, intendendosi per tali i rischi le cui conseguenze possono
minare la solvibilità dell’impresa o costituire un serio ostacolo alla realizzazione degli
obiettivi aziendali.
Il citato Regolamento prescrive che il Consiglio di amministrazione dell’impresa
promuova un alto livello di integrità ed una cultura del controllo interno tale da sensibilizzare l’intero personale sull’importanza ed utilità dei controlli interni.
Allo scopo di promuovere la correttezza operativa e il rispetto dei valori etici da
parte di tutto il personale, il Consiglio di amministrazione adotta un Codice etico
71 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane
che definisce le regole comportamentali, disciplina le situazioni di conflitto di interesse e riporta le sanzioni per la violazione dello stesso.
Le attività di controllo devono essere formalizzate e riviste su base periodica e coinvolgono tutto il personale dell’impresa. Tali attività comprendono meccanismi di doppie firme, autorizzazioni, verifiche e raffronti, liste di controllo e riconciliazione dei conti, nonché la limitazione dell’accesso alle operazioni ai soli soggetti incaricati e la registrazione e la verifica periodica delle operazioni effettuate.
L’impresa capogruppo di un Gruppo assicurativo è ritenuta responsabile, a vario
titolo, di assicurare, attraverso l’attività di direzione e coordinamento, la coerenza
complessiva delle scelte di governo del Gruppo, facendo attenzione alla necessità di
stabilire le modalità di raccordo tra gli Organi, le strutture e le Funzioni aziendali
delle diverse entità componenti del Gruppo, ferme restando le responsabilità degli
Organi sociali di ciascuna impresa. Al riguardo il Regolamento in discorso reca
specifiche disposizioni in materia di Gruppo assicurativo; in particolare, esso delinea il ruolo della capogruppo, che nel quadro dell’attività di direzione e coordinamento del Gruppo assicurativo, esercita:
a) un controllo strategico sull’evoluzione delle diverse aree di attività in cui il Gruppo assicurativo opera e dei rischi ad esse correlate. Il controllo verte sia sull’espansione
delle attività svolte dalle imprese appartenenti al Gruppo assicurativo sia sulle politiche
di acquisizione o dismissione da parte delle imprese del Gruppo assicurativo;
b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni
di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, sia delle singole imprese che
del Gruppo assicurativo nel suo insieme;
c) un controllo tecnico operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di
rischio apportati al Gruppo assicurativo dalle singole controllate.
In relazione al controllo interno e alla gestione dei rischi nel Gruppo assicurativo,
fermo restando che ciascuna impresa di assicurazione e riassicurazione con sede legale
in Italia appartenente al Gruppo assicurativo dispone di un sistema di controllo e gestione dei rischi, la capogruppo dota il Gruppo assicurativo di un sistema di controlli interni
idoneo ad effettuare un controllo effettivo sia sulle scelte strategiche del Gruppo nel suo
complesso che sull’equilibrio gestionale delle singole componenti.
In particolare, devono essere previsti:
a) procedure formalizzate di coordinamento e collegamento, anche informativo,
tra le imprese appartenenti al Gruppo assicurativo e la capogruppo per tutte le aree
di attività;
b) meccanismi di integrazione dei sistemi contabili, anche al fine di garantire
l’affidabilità delle rilevazioni su base consolidata;
c) flussi informativi periodici che consentano di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici nonché il rispetto delle normative;
d) procedure di segnalazione e contabili che consentano l’accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni tra le entità del Gruppo
assicurativo;
72
Parte I
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
e) procedure che assicurino la coerenza tra i dati e le informazioni prodotti ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare e quelli prodotti ai fini dell’esercizio
della vigilanza sul Gruppo assicurativo;
f) i compiti e le responsabilità delle diverse unità deputate al controllo dei rischi
all’interno del Gruppo assicurativo e i meccanismi di coordinamento;
g) procedure idonee a garantire in modo accentrato la identificazione, la misurazione, la gestione e il controllo dei rischi a livello del Gruppo assicurativo.
La capogruppo formalizza e rende noti a tutte le imprese del Gruppo assicurativo i criteri di identificazione, misurazione, gestione e controllo di tutti i rischi. Essa, inoltre,
valida i sistemi e le procedure di controllo all’interno del Gruppo assicurativo.
Al fine di verificare la rispondenza dei comportamenti delle imprese appartenenti al Gruppo assicurativo agli indirizzi della capogruppo e l’efficacia dei sistemi di
controllo interno, la capogruppo si attiva affinché siano effettuati accertamenti periodici nei confronti delle imprese che compongono il Gruppo assicurativo, anche
mediante la Funzione di revisione interna delle stesse.
La capogruppo informa tempestivamente l’ISVAP sulle specifiche disposizioni
di legge vigenti nello Stato in cui hanno sede legale le imprese estere del Gruppo
assicurativo, che ostino al rispetto delle citate disposizioni.
Il Regolamento ISVAP 20 febbraio 2008, n. 15 in materia di Gruppo assicurativo, inoltre, dispone che la capogruppo assume il ruolo di referente dell’ISVAP per
la vigilanza sul Gruppo assicurativo. La capogruppo stessa adotta nei confronti delle imprese del Gruppo i provvedimenti necessari per dare attuazione alle disposizioni impartite dall’ISVAP nell’interesse della stabile ed efficiente gestione del
Gruppo e verifica l’adempimento da parte delle singole imprese componenti il
Gruppo assicurativo, dei provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni
dell’ISVAP. L’Organo amministrativo della capogruppo ha una competenza esclusiva sulle decisioni riguardanti la determinazione dei criteri per il coordinamento e
la direzione delle imprese del Gruppo assicurativo e, come detto, per l’attuazione
delle disposizioni impartite dall’ISVAP.
4. LA STRUTTURA DI GOVERNO SOCIETARIO E LA RELAZIONE DI CORPORATE
GOVERNANCE
Il sistema di corporate governance deliberato dal Consiglio di amministrazione
in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio e/o della relazione semestrale, delinea il ruolo ed il funzionamento dei diversi Organi societari, le loro attribuzioni e responsabilità, i rapporti intercorrenti tra gli Organi, le modalità di nomina dei componenti gli stessi, la loro durata in carica e le regole per il rinnovo, riporta l’entità del capitale sociale, i dati qualitativi e quantitativi sulle azioni, la composizione dell’azionariato, la descrizione dei soggetti che esercitano o su cui è esercitata l’attività di direzione e coordinamento nonché l’esistenza di patti parasociali,
descrivendone il contenuto.
73 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane
Di seguito si riportano i punti focalizzanti tratti dalle relazioni sul funzionamento del governo societario delle imprese di assicurazione quotate italiane, che permettono di delineare l’ambito di riflessione per strutturare anche formalmente un sistema di governo societario di una compagnia e del Gruppo su cui la stessa esercita
la direzione ed il coordinamento.
5. L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci, qualora regolarmente costituita, è l’Organo sociale che
esprime con le sue deliberazioni la volontà degli azionisti. Le deliberazioni adottate
in conformità alla legge e allo Statuto sociale vincolano tutti i soci, compresi quelli
assenti o dissenzienti.
L’Assemblea è convocata attraverso un avviso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, almeno trenta giorni prima della data fissata in prima convocazione per l'Assemblea, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del
luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Detto avviso viene diffuso anche mediante la pubblicazione su quotidiani aventi rilevanza nazionale, attraverso il sito Internet dell’impresa e l’informativa al mercato.
L’Assemblea non delibera su materie che non siano state indicate nell’ordine del
giorno. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro
120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando ricorrano le condizioni di legge e lo
Statuto sociale lo prevede, tale termine può essere prorogato a 180 giorni.
L’Assemblea dei soci si svolge presso la sede legale della società ma può essere
tenuta in altra località dello Stato Italiano.
Possono intervenire in Assemblea coloro che provino la loro legittimazione nelle
forme di legge.
Fatti salvi casi particolari previsti dalla legge, l’Assemblea si costituisce e delibera in sede ordinaria e/o in sede straordinaria con le maggioranze stabilite nello
Statuto sociale. Sono richieste le maggioranze per l’Assemblea in sede ordinaria per
l’approvazione delle seguenti deliberazioni:
a) le deliberazioni sul bilancio annuale;
b) le deliberazioni sulla destinazione dell’utile netto di bilancio;
c) la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione, dei sindaci effettivi e
supplenti e del presidente del Collegio sindacale;
d) la determinazione del compenso dei sindaci;
f) la determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di amministrazione, agli Organi dalla stessa nominati e dei manager dell’impresa; a tal fine
possono applicarsi sistemi di remunerazione variabile, legati ai risultati economici
e/o ad altri indicatori dell’andamento della gestione sociale e/o del Gruppo;
g) il conferimento degli incarichi di revisione contabile in corso di esercizio, di
revisione contabile del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato nonché la determinazione dei relativi compensi;
74
Parte I
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
h) ogni altra deliberazione prevista dalla legge o sottoposta all’Assemblea dal
Consiglio di amministrazione.
Lo Statuto sociale prevede le maggioranze dell’Assemblea in sede straordinaria
per l’approvazione delle deliberazioni sugli oggetti che comportano modificazioni
dello Statuto sociale, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di scioglimento della società, oltre che negli altri casi stabiliti dalla legge.
Le modalità di funzionamento dell’Assemblea sono disciplinate da un apposito
Regolamento.
6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
6.1 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: IL RUOLO
Il Consiglio di amministrazione ha ogni più ampio potere di gestione per il perseguimento dello scopo sociale, la conduzione delle operazioni strategiche, la responsabilità degli indirizzi strategici e degli obiettivi aziendali e della verifica della
loro attuazione, gli indirizzi organizzativi dell’impresa, della conduzione
dell’operatività aziendale volta a realizzare dette strategie, nonché della verifica della regolarità dell’attività di amministrazione e dell’adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell’impresa di assicurazione3.
L’Organo amministrativo è deputato, per eccellenza, a curare che le deliberazioni
dell’Assemblea abbiano corretta e pronta esecuzione.
Fra le competenze del Consiglio di amministrazione, vanno annoverate, in primo
luogo, quelle ad esso spettanti in via esclusiva, come l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari dell’impresa, nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento
alle operazioni con parti correlate. A termini di Statuto sociale, l’Organo amministrativo formula altresì le proposte per la destinazione dell’utile di bilancio.
Inoltre, fra le competenze originarie del Consiglio, non delegabili, rientrano pure, sempre a termini di Statuto sociale:
- la distribuzione agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo;
- la deliberazione dell'istituzione o della soppressione di direzioni e stabili organizzazioni all'estero;
3
Vedi nota 1 e per ulteriori riferimenti cfr. A. Parbonetti, Corporate governance. Problemi di configurazione dell’Organo di governo e riflessi sugli andamenti aziendali e A. Cariola, La misurazione
sistemica delle performance di impresa. Il ruolo della corporate governance.
75 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane
- la deliberazione in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, d'istituzione o soppressione di sedi secondarie nonché di adeguamento delle disposizioni
dello Statuto sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo;
- la deliberazione sull'inizio o sul termine delle operazioni di singoli rami assicurativi;
- la nomina di uno o più direttori generali presso la direzione centrale, definendone chiaramente le rispettive competenze, nonché di uno o più vicedirettori generali e direttori centrali presso la direzione centrale, determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché la loro revoca;
- la nomina del responsabile della Funzione di revisione interna e di compliance
nonché la loro revoca;
- la determinazione dell'ordinamento gerarchico del personale direttivo dell’impresa;
- la deliberazione sulle altre materie dallo stesso non delegabili per legge (cioè le
materie di cui agli artt. 2420ter (Delega agli amministratori), 2423 (Redazione del
bilancio), 2443 (Delega agli amministratori), 2446 (Riduzione del capitale per perdite), 2447 (Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), 2501 ter
(Progetto di fusione) e 2506bis (Progetto di scissione) del codice civile.
Per quanto concerne i documenti contabili, a termini di legge, rientrano altresì
tra le competenze dell’Organo amministrativo quello di redigere:
- il progetto di bilancio d’esercizio, corredandolo con una relazione
sull’andamento della gestione sociale;
- il bilancio consolidato del Gruppo, corredato anch'esso con una relazione sull'andamento della gestione sociale;
- la relazione semestrale al 30 giugno di ciascun anno;
- le relazioni trimestrali al 31 marzo ed al 30 settembre di ciascun anno, per le
società quotate, quando la società si è avvalsa della facoltà di anticipare i tempi di
pubblicazione del progetto di bilancio d’esercizio, del bilancio consolidato e della
relazione semestrale.
Il Consiglio di amministrazione riserva poi alla sua competenza esclusiva, salva la
disciplina relativa ai casi di necessità e/o di urgenza, le seguenti attribuzioni, ovvero:
- la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell’impresa e del Gruppo,
le operazioni strategiche e il piano strategico nonché la struttura societaria del Gruppo;
- l’attribuzione e la revoca delle deleghe al Comitato esecutivo ed agli amministratori delegati (con ripartizione chiara delle competenze e delle responsabilità),
definendone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità d’esercizio, anche al fine di
consentire all’Organo amministrativo l’esatta verifica del loro corretto adempimento nonché l’esercizio dei propri poteri di direttiva e di avocazione;
- la valutazione del generale andamento della gestione e dell’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo-contabile e sul sistema dei controlli interni
dell’impresa, sulla base delle informazioni ricevute dai competenti Organi sociali;
- l’approvazione di accordi, anche internazionali, eccedenti la normale operatività.
76
Parte I
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
L’art. 5 del Regolamento ISVAP n. 20/2008 prescrive specificamente che
l’Organo amministrativo nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico e organizzativo di cui all’art. 2381 c.c.:
a) approva l’assetto organizzativo dell’impresa nonché l’attribuzione di compiti
e responsabilità alle unità operative, curandone l’adeguatezza nel tempo;
b) assicura che siano adottati e formalizzati adeguati processi decisionali e che
sia attuata una appropriata separazione di funzioni;
c) approva, curandone l’adeguatezza nel tempo, il sistema delle deleghe di poteri
e responsabilità, avendo cura di evitare l’eccessiva concentrazione di poteri in un
singolo soggetto che possa impedire una corretta dialettica interna e ponendo in essere strumenti di verifica sull’esercizio dei poteri delegati;
d) definisce le direttive in materia di sistema dei controlli interni, rivedendole
almeno una volta l’anno e curandone l’adeguamento all’evoluzione dell’operatività
aziendale e delle condizioni esterne;
e) definisce e, almeno una volta l’anno, valuta ai fini dell’eventuale revisione le
strategie e le politiche di assunzione, valutazione e gestione dei rischi maggiormente significativi, in coerenza con il livello di adeguatezza patrimoniale dell’impresa;
sulla base dei risultati dei processi di individuazione e valutazione dei rischi, fissa i
livelli di tolleranza al rischio e li rivede almeno una volta l’anno;
f) definisce, ove ne ricorrano i presupposti, le direttive e i criteri per la circolazione e la raccolta dei dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della vigilanza supplementare di cui al Titolo XV del Codice delle assicurazioni, nonché le
direttive in materia di controllo interno per la verifica della completezza e tempestività dei relativi flussi informativi;
g) verifica che l’alta direzione implementi correttamente il sistema dei controlli
interni e di gestione dei rischi secondo le direttive impartite e che ne valuti la funzionalità e l’adeguatezza;
h) chiede di essere periodicamente informato sulla efficacia e adeguatezza del
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che gli siano riferite con tempestività le criticità più significative, siano esse individuate dall’alta direzione, dalla
Funzione di revisione interna, dal personale, impartendo con tempestività le direttive per l’adozione di misure correttive;
i) individua particolari eventi o circostanze che richiedono un immediato intervento da parte dell’alta direzione;
j) definisce e formalizza i collegamenti tra le varie Funzioni a cui sono attribuiti
compiti di controllo. Ciò in quanto il Regolamento ISVAP n. 20/2008 prevede che
l’Organo di controllo, la Società di revisione, le Funzioni di revisione interna, di
risk management e di compliance, l’Organismo di vigilanza, di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l’attuario incaricato e ogni altro Organo o Funzione a cui è attribuita una specifica attività di controllo collaborano tra di loro, si scambiano ogni informazione utile per l’espletamento dei rispettivi compiti;
77 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane
k) istituisce la Funzione di compliance ne nomina e revoca il responsabile, ne
definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la frequenza
della reportistica agli organi sociali e alle altre Funzioni interessate.
L’Organo amministrativo determina anche, esaminate le proposte dell’apposito
Comitato per le remunerazioni e sentito il Collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori muniti di deleghe e di quelli che ricoprono particolari cariche.
L’Assemblea può attribuire al Consiglio la facoltà di aumentare in una o più volte il
capitale sociale, in tal caso la Relazione sulla corporate governance riporta le modalità e i poteri del Consiglio.
Fermi i limiti di cui sopra, in base allo Statuto sociale, il Consiglio attribuisce le
deleghe agli amministratori delegati ed al Comitato esecutivo, definendo i limiti, le
modalità di esercizio e la periodicità, con la quale tali Organi riferiscono circa
l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro attribuite.
In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale sono informati, anche a cura degli Organi delegati,
sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dall’impresa e dalle sue controllate,
sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli amministratori
abbiano un interesse proprio diretto o tramite terzi o che siano influenzate dall'eventuale
soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento. L'informativa al Collegio
sindacale può anche avvenire, per ragioni di tempestività, direttamente od in occasione
delle riunioni del Comitato esecutivo, cui il Collegio partecipa.
L'amministratore che, per conto proprio o di terzi, ha un interesse in una determinata operazione dell’impresa, ne dà notizia agli altri amministratori ed al Collegio sindacale, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di
un amministratore delegato, il medesimo deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo collegiale.
Il Consiglio di amministrazione predispone annualmente una relazione
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo-contabile generale
dell’impresa e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare enfasi al
sistema di controllo interno ed alla gestione dei conflitti di interesse.
L’Organo amministrativo si dota di un apposito Regolamento di funzionamento,
il quale recepisce non solo le regole dettate dal Codice di Autodisciplina, ma anche
la best practice internazionale in materia.
Il Consiglio si riunisce con cadenza regolare almeno trimestrale, in osservanza
alle scadenze di legge e ad un calendario di lavori, che viene approvato annualmente, in occasione dell’ultimo Consiglio dell’anno e comunicato alla Società di borsa.
L’Organo amministrativo è organizzato ed opera in modo da garantire un effettivo svolgimento delle proprie funzioni sia con un idoneo numero di riunioni sia con
la presenza media dei consiglieri alle riunioni.
La Relazione annuale di corporate governance riporta le presenze individuali
dei consiglieri alle riunioni dell’Organo amministrativo.
78
Parte I
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
6.2 NUMERO DEI CONSIGLIERI, NOMINA E DURATA DELLA CARICA
L’impresa è amministrata da un Consiglio composto di un numero di membri
stabilito nello Statuto sociale, nominati dall’Assemblea dopo averne fissato il numero, che restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. I nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
Lo Statuto sociale dell’impresa assicurativa quotata (ai sensi della l. n. 262 del
28 dicembre 2005 nonché della delibera applicativa CONSOB n. 15915 del 3 maggio 2007), richiede per la nomina del Consiglio di amministrazione il voto di lista
nella governance dell’impresa, per il quale la lista di maggioranza ha diritto di nominare l’intero Consiglio di amministrazione o un prefissato numero di consiglieri,
eccetto pochi membri che sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti
o il restante numero di consiglieri.
I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità posti dalla normativa vigente ed almeno un terzo dei consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge vigente per i sindaci.
La nomina del Consiglio di amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo una predefinita procedura, che può prevedere liste con un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
Hanno diritto a presentare una lista a termini di Statuto sociale, ad esempio, il
Consiglio di amministrazione uscente ed i soci che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla
normativa vigente e dallo Statuto sociale.
La lista del Consiglio di amministrazione, se presentata, deve essere depositata
presso l’impresa entro il ventesimo giorno o almeno il quindicesimo giorno precedente la data dell’Assemblea in prima convocazione; per le liste presentate dagli azionisti, il termine per il deposito è il quindicesimo giorno precedente la data
dell’Assemblea in prima convocazione.
Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di 15 giorni, gli azionisti
che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dalla
normativa vigente: in difetto, la lista si considera come non presentata.
Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente
controllate – così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune
controllo – possono votare una sola lista: non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.
Unitamente alle liste vanno inoltre pubblicati:
- i curriculum vitae dei candidati, contenenti un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai
medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
79 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane
- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna
– ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti
dalla normativa vigente.
4
Gli amministratori eletti in possesso dei requisiti d’indipendenza previsti dalla normativa
vigente per i membri del Collegio sindacale (c.d. consiglieri indipendenti) debbono essere
in numero pari almeno ad un terzo del totale dei componenti del Consiglio, ben potendo le
posizioni di amministratore munito di tali particolari requisiti d’indipendenza e quella di
amministratore di minoranza essere tra loro cumulabili nella medesima persona.
I membri del Consiglio di amministrazione permangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili. In caso di nomine effettuate durante il
triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica. Nell’eventualità della cessazione dalla carica di un amministratore tratto dalla lista di minoranza:
- il Consiglio di amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l’amministratore
cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica;
4
80
All’elezione degli amministratori si può procede come segue:
a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai soci saranno tratti, in base al
numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i consiglieri da eleggere, meno quelli che devono essere tratti dalla seconda lista, in conformità a quanto
previsto dalla successiva lett. b);
b) i restanti consiglieri, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima
per numero di voti – ha ottenuto il maggior numero di voti, dopo quella risultata prima;
c) nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da
parte dell’Assemblea;
d) i consiglieri indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
e) nell’ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il
primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;
f) ai fini dell’applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli amministratori, non
si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di
quella richiesta dallo Statuto sociale per la presentazione delle stesse;
g) in caso di presentazione di un’unica lista, l'Assemblea ordinaria delibera in prima e in seconda
convocazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale rappresentato. Ove nei
termini non sia stata presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera a maggioranza relativa degli azionisti presenti. Sono soggetti legittimati a presentare le liste, ad esempio, gli azionisti e il Consiglio
di amministrazione uscente che, da soli o assieme ad altri, posseggano la partecipazione minima
richiesta dalla normativa vigente attualmente pari allo 0,5% del capitale sociale. I soci che si trovano in rapporto di collegamento rilevante possono presentare e votare soltanto la medesima lista;
in difetto, non si tiene conto dell’appoggio loro dato ad alcuna lista.
Parte I
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
- l’Assemblea provvede alla sostituzione dell’amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione.
In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel caso in
cui sia cessato un consigliere indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di amministrazione o nominato dall’Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.
Il Consiglio nomina un Segretario, che può essere scelto anche tra persone diverse dai consiglieri.
I consiglieri – trattandosi di una impresa di assicurazioni italiana – devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l’esercizio di attività professionali qualificate. Il decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24 aprile 1997, numero 186 prevede che rilevi al fine della
maturazione del requisito di professionalità l’esercizio di almeno una delle seguenti
attività professionali qualificate:
a) amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire;
b) amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche
e private aventi dimensione adeguate a quelle dell’impresa assicuratrice presso la
quale la carica deve essere ricoperta;
c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o
finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche od attuariali.
Non possono ricoprire la carica di consigliere in imprese assicuratrici, ovvero cariche
che comportino l’esercizio di funzioni equivalenti, coloro che siano stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie
che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o
liquidazione coatta amministrativa nei tre anni precedenti l’adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto opera per il periodo di tre anni, decorrente dalla data di adozione
dei provvedimenti stessi.
I consiglieri debbono inoltre essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità,
che ricorrono se i soggetti interessati non si trovano in una delle seguenti situazioni:
- stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese;
- assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’Autorità giudiziaria ai
sensi della l. 31 maggio 1965, n. 575, e della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;
- condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché
della sospensione condizionale della pena:
81 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane
a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell’assicurazione, del credito e dei mercati mobiliari nonché dal d.l. 3 maggio 1991,
n. 143, convertito nella l. 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice
civile e nel r.d. 16 marzo 1942, n. 267;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine
pubblico, contro l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non
colposo.
La perdita dei requisiti di professionalità, di quelli di onorabilità o di indipendenza –
questi ultimi, peraltro, limitatamente ai soli consiglieri indipendenti - determina la decadenza dalla carica. A termini di legge, eccezion fatta per l’ipotesi di perdita dei requisiti di indipendenza, che costituisce causa di decadenza ex nunc, qualora vengano
meno i requisiti di professionalità e/o di onorabilità degli amministratori prescritti dalla
legge, la decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro
trenta giorni dalla conoscenza dell’inidoneità sopravvenuta. Nel caso in cui la decadenza non venga dichiarata dal Consiglio di amministrazione nel termine sopra indicato, la stessa viene dichiarata con provvedimento dell’ISVAP.
L’accettazione dell’incarico comporta, per tutti gli amministratori dell’impresa, una
loro valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare il tempo effettivamente necessario allo svolgimento diligente dei rilevanti compiti loro affidati e delle conseguenti
responsabilità. Ciò tenendo conto, fra l’altro, anche del numero delle cariche di amministratore e/o di sindaco dai medesimi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni nonché di altre eventuali attività professionali svolte dall’interessato.
In merito il Consiglio di amministrazione rileva annualmente, sulla base delle informazioni fornite da ciascun consigliere o di altre informazioni in suo possesso, e rende note
nella Relazione sulla corporate governance le cariche di amministratore e/o di sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società e delibera sulla eventuale autorizzazione alla
deroga al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 c.c.
Potrebbe essere considerato compatibile con un efficace svolgimento
dell’incarico di amministratore dell’impresa il numero massimo di incarichi di amministratore e/o di sindaco nelle tipologie di società (diverse dall’impresa) meglio
specificate nella tabella di seguito riportata. In genere nel calcolo del numero totale
di società in cui gli amministratori ricoprono la carica di amministratore e/o di sindaco, se viene considerato un incarico in una impresa controllante, non si tiene conto degli incarichi nelle società controllate.
82
Parte I
INCARICHI DA CONSIDERARE
Banche, Assicurazioni e Gestori di Risparmio
AMMINISTRATORI ESECUTIVI
AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI
Amministratore esecutivo
0
2
Amministratore non esecutivo
5
5
Sindaco
0
2
Amministratore esecutivo
0
2
Amministratore non esecutivo
5
5
Sindaco
0
2
Società quotate
Società finanziarie, bancarie o assicurative
Società di grandi dimensioni (ad esempio con fatturato superiore a 100 milioni di euro)
Amministratore esecutivo
0
2
Amministratore non esecutivo
5
5
Sindaco
0
2
Per gli incarichi sopra considerati può essere fissato un limite massimo complessivo, ad esempio, di 12 incarichi, di cui 6 in società quotate.
Va ricordato, quale utile riferimento, che le disposizioni di vigilanza in materia
di organizzazione e governo societario delle banche pubblicate dalla Banca d’Italia
il 4 marzo 2008 prevedono che «i componenti dell’Organo di controllo non possono
assumere cariche in Organi diversi da quelli di controllo (il divieto comprende
l’assunzione di cariche nell’ambito di comitati per il controllo sulla gestione) presso
altre imprese del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica».
6.3 CONSIGLIERI IN CARICA
La Relazione sulla corporate governance riporta l’evidenza degli amministratori
in carica, la composizione del Consiglio di amministrazione con indicazione del
ruolo ricoperto all’interno del Consiglio (presidente, vice presidente, amministratore delegato, membro del Comitato esecutivo, amministratore esecutivo, amministratore non esecutivo, amministratore indipendente, presidente di Comitato interno al
Consiglio) e delle cariche ricoperte da questi ultimi, nelle società rientranti nella
summenzionata tipologia, unitamente ad un sintetico profilo dei consiglieri
dell’impresa. La Relazione indica il periodo in cui il Consiglio rimane in carica.
Il Codice di Autodisciplina delle imprese quotate prevede l’obbligo per gli amministratori di accettare il mandato, tenendo conto del numero di cariche di amministratore o
di sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati, anche
esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.
83 Capitolo IV – La Corporate governance nelle imprese assicurative italiane
Come detto, nelle disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 la Banca d’Italia ha
previsto il divieto per i componenti dell’Organo di controllo di assumere cariche in
Organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
Anche in osservanza di quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, i
membri del Consiglio agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia sulle materie rientranti nella loro competenza, perseguendo l’obiettivo della
creazione di valore per tutti gli azionisti.
Coloro che vengono nominati alla carica di consigliere di amministrazione accettano
la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti
il tempo necessario.
I membri del Consiglio sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti
alla loro carica. Il presidente ed i consiglieri esecutivi si adoperano, da parte loro, affinché il Consiglio venga informato sulle principali novità legislative e regolamentari che
riguardano la società e gli organi sociali; a tal fine, si avvalgono anche della collaborazione di altri consiglieri e del segretario del Consiglio di amministrazione.
L’impresa si dota di un Regolamento sul funzionamento del proprio Organo
amministrativo, il quale disciplina le attività del Consiglio di amministrazione e
formalizza, nel quadro di un documento normativo di carattere interno, quali sono i
diritti, i doveri, i poteri e le responsabilità dei suoi amministratori, nel loro agire
nell’ambito degli organi collegiali.
Perciò, è regolata la composizione dell’Organo amministrativo, la nomina degli
amministratori, la loro remunerazione, la rilevanza dei loro interessi nel processo di
formazione della volontà sociale, le operazioni con parti correlate, il ruolo degli amministratori indipendenti, il trattamento delle informazioni societarie, l’istituzione ed il
funzionamento dei Comitati consiliari e del Sistema di controllo interno.
In una riunione consiliare l’Organo amministrativo formalizza lo svolgimento di
un proprio processo di autovalutazione. Il processo di che trattasi è riflesso e motivato nell’ambito di un’apposita relazione, che si conclude con un giudizio senza rilievi sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento proprio, sui Comitati consiliari nonché sull’adeguatezza e sull’efficacia delle disposizioni contenute nel
Regolamento sul funzionamento del Consiglio di amministrazione.
Almeno una volta all’anno, di regola in occasione dell’approvazione della Relazione sul governo societario, i componenti dell’Organo amministrativo e di controllo si confrontano sull’efficacia del Regolamento sul funzionamento del Consiglio,
oltre che sulla concreta attuazione delle regole di governo societario sancite dal Codice di Autodisciplina, adottando le eventuali conseguenti deliberazioni.
84
ISBN 978-88-217-2978-2
00093377
a cura di Marco Prosperetti e Alessandro Colavolpe
z 120,00 I.V.A. INCLUSA
a cura di Marco Prosperetti
e Alessandro Colavolpe
Banche, Assicurazioni e Gestori di risparmio
Della stessa collana:
• Guida al bilancio d’esercizio
di A. Cotto, L. Fornero e G. Odetto
• Le srl: costituzione, regole di funzionamento e profili fiscali
di M. Meoli, G. Odetto e F. Tosco
• Il Collegio sindacale
di A. Cotto, L. Ginisio, M. Meoli e R. Ranalli
• Gli amministratori
di A. Mauro, M. Meoli e M. Negro
• Le operazioni straordinarie
di E. Civerra
• I gruppi di imprese
di B. Ianniello e R. Lottini
• Il recesso del socio
di G. Odetto e E. Zanetti
• Il rito societario
di E. Senini
• La cessione di partecipazioni
di M. Meoli, M. Negro e G. Odetto
LeSocietà
Corporate governance, vigilanza e controlli
Il volume prende in esame, attraverso l’analisi delle recenti evoluzioni intervenute
in ambito legislativo e regolamentare, i soggetti che, all’interno del mercato
finanziario, si occupano della gestione del risparmio.
Una volta individuate le linee di tendenza e le problematiche di ordine generale
(la corporate governance delle banche e delle compagnie di assicurazioni, la
compliance e l’informazione), vengono passati in rassegna gli attori che operano
all’interno di questo mercato, concentrando l’attenzione sui profili che assumono
rilievo dal punto di vista della disciplina di vigilanza.
Ci si sofferma, quindi, sulla disciplina che regola la materia dei bilanci, delle
concentrazioni e della concorrenza, delle crisi e delle sanzioni sia amministrative
che penali.
Completa la trattazione l’approfondimento del trattamento fiscale dei diversi
soggetti coinvolti.
L’obiettivo è quello di dotare gli operatori del settore di un supporto pratico-teorico
per la corretta applicazione delle norme e la soluzione di problemi operativi, anche
in considerazione degli obblighi di adeguamento alle disposizioni di vigilanza e di
controllo previsti nel corso del 2009 per banche e assicurazioni.
L’opera tiene conto di tutte le novità introdotte dal D.L n. 155/2008 per la stabilità
del sistema creditizio, convertito nella legge n. 190/2008, dal D.L. n. 185/2008,
cd. “decreto anticrisi”, convertito nella legge n. 2/2009 e dal Regolamento Isvap
17 febbraio 2009, n. 28.
Banche, Assicurazioni
e Gestori di risparmio
Corporate governance, vigilanza e controlli
Aggiornato
con il D.L. n. 155/2008,
conv. nella L. n. 190/2008
e il D.L. n. 185/2008,
conv. nella L. n. 2/2009