N.16 26.04.2016
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1. Redditi Internazionali in UNICO 2016 N.16 26.04.2016 • Dividendi • Lavoro all’estero • Pensioni estere • Immobili esteri Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it Sommario DIVIDENDI ........................................................ 1 1. Dividendi da LTD USA ...................................... 5 2. Direttiva Madre-Figlia ....................................... 5 3. L’applicazione della ritenuta sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti ................ 6 4. Distribuzioni di dividendi alla società madre Svizzera ............................................................. 6 5. Dividendi da Paesi Black List........................... 7 6. Imposta sostitutiva dividendi percepiti dall’estero ......................................................... 7 LAVORO ESTERO .............................................. 8 1. La residenza fiscale e il lavoro all’estero ........ 8 2. Retribuzioni convenzionali anche con datore di lavoro estero ................................................... 11 3. Credito imposte estere .................................. 11 4. Lavoro subordinato in Francia ....................... 12 PENSIONI ESTERE .......................................... 13 1. Pensione Canadese ....................................... 14 2. Pensione AVS Svizzera .................................. 15 3. Pensione Belga ............................................... 15 4. Pensione tedesca ........................................... 15 5. Pensione francese ......................................... 16 6. Pensione argentina, inglese, spagnola, americana o venezuelana .............................. 16 LOCAZIONE IMMOBILI ESTERI ....................... 17 1. Immobile locato in Francia ............................ 19 2. Immobile in Australia ..................................... 19 3. Convenzioni contro le doppie imposizioni .... 19 4. Immobile in Gran Bretagna ............................ 19 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 0 www.fiscal-focus.it DIVIDENDI Le modalità di imposizione dei dividendi sono rinvenibili: • nell’art. 47 del D.P.R. 917/1986, relativamente alle persone fisiche non imprenditori; • nell’art. 59 del D.P.R. 917/1986, relativamente alle persone fisiche imprenditori e società di persone commerciali; • nell’art. 89 del D.P.R. 917/1986 relativamente alle società ed enti commerciali assoggettati ad IRES. I redditi di capitale non sono imponibili per “competenza”, bensì seguendo il “principio di cassa”, momento in cui effettivamente avviene la loro percezione monetaria. 1. Persone fisiche non imprenditori Per definire in maniera puntuale le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non imprenditori fiscalmente residenti in Italia, è necessario far riferimento: alle provenienza del dividendo, ovvero società italiana o società estera, e all’interno dei soggetti esteri distinguere ulteriormente tra soggetti a fiscalità ordinaria e soggetti a fiscalità privilegiata; all’individuazione della caratteristica delle partecipazioni. Infatti, la partecipazione può essere qualificata o non qualificata; in particolare, si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni 1. 2. Persone fisiche imprenditori Qualora il contribuente persona fisica eserciti un’attività d’impresa è esclusa l’applicazione di una ritenuta d’imposta sugli utili come stabilito dall’art. 27 c. 5 D.P.R. 600/1973. Il citato articolo stabilisce infatti che “le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all’atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all’attività d’impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato Testo Unico.” 1 Art. 67 c. 1 lettera c del T.U.I.R. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 1 www.fiscal-focus.it In tal caso quindi, il trattamento fiscale degli utili da partecipazioni italiane ed estere è disciplinato dall’art. 59 del TUIR che richiama l’art. 47. L’art. 59 del T.U.I.R. prevede che “Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società e degli enti di cui all’articolo 73, […] concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40% (49,72% dal 2008) del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti. Si applica l’articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.” Sugli utili derivanti da partecipazioni qualificate e non qualificate, facenti parte del patrimonio aziendale dell’imprenditore individuale, non si applica quindi la ritenuta a condizione che sia dichiarata all’atto della percezione, la sussistenza dei requisiti di partecipazione relativi all’impresa. L’importo va indicato in dichiarazione. In sintesi: • i dividendi percepiti da persone fisiche nell’esercizio di attività d’impresa subiscono lo stesso trattamento previsto per gli utili da partecipazioni qualificate percepiti da soggetti privati non imprenditori; • la tassazione avviene sul 49,72% (40% per gli utili maturati al 31.12.2007) e si ha un’assenza di ritenute alla fonte; • non si distingue tra partecipazioni qualificate e non qualificate. Si ricorda infine che esiste una presunzione assoluta di prioritaria distribuzione delle riserve di utili che opera a prescindere dal percettore. 3. Società di persone I dividendi di fonte italiana, percepiti da una società di persone, concorrono alla formazione del reddito nella misura del 49,72% dell’importo percepito. I dividendi di fonte estera: • se provengono da soggetti residenti in paesi a fiscalità ordinaria concorrono a formare il reddito nella misura del 49,72%; • se erogati da soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (utili non già imputati per trasparenza ai sensi della disciplina CFC) concorrono a formare il reddito nella misura del 100%. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 2 www.fiscal-focus.it Percipiente Di fonte Di fonte estera italiana Soggetti residenti in paesi a fiscalità ordinaria: Concorrono alla formazione S.n.c., S.a.s. del reddito nella misura del 40% (49,72%) dell’importo percepito. • concorrono a formare il reddito nella misura del 40% (49,72%). Il credito per imposte pagate all’estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 40% (49,72%). Soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (utili non già imputati per trasparenza ai sensi della disciplina CFC): • concorrono a formare il reddito nella misura del 100%. Il credito per imposte pagate all’estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 100%. Soggetti residenti in paesi a fiscalità ordinaria: Concorrono alla formazione Società semplice del reddito nella misura del 40% (49,72%) dell’importo percepito. • concorrono a formare il reddito nella misura del 40% (49,72%). Il credito per imposte pagate all’estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 40% (49,72%). Soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata (utili non già imputati per trasparenza ai sensi della disciplina CFC): • concorrono a formare il reddito nella misura del 100%. Il credito per imposte pagate all’estero è attribuito per trasparenza ai soci, che lo possono scomputare nella misura del 100%. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 3 www.fiscal-focus.it 4. Società di capitali I dividendi percepiti dalle società di capitali fiscalmente residenti in Italia, sia in caso di partecipazioni qualificate sia in ipotesi di partecipazioni non qualificate, sono esenti per il 95% del loro ammontare e la tassazione a cui sono soggetti è il 27,5% del 5% quindi l’1,375%. La tassazione avviene generalmente per cassa, in deroga al principio generale della competenza e i dividendi sono tassati nell’esercizio in cui sono percepiti. Se il dividendo è incassato in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello in cui è imputato per competenza, deve essere operata una variazione in diminuzione per l’intero importo; successivamente, nel periodo d’imposta in cui il dividendo è incassato, andrà invece operata una variazione in aumento nel quadro RF per la parte percentuale imponibile. Tabella riepilogativa: SOCIETÀ SOCIO EROGANTE PARTECIPANTE PF NO P.IVA Qualificato Residente RITENUTE NO IMPONIBILE PER IL PERCETTORE 40% fino al 2007 o 49,72% dal 2008 PF NO P.IVA 26% imposta sul 100% Non qualificato del dividendo DITTE INDIVIDUALI NO SOCIETÀ DI PERSONE NO SOCIETÀ DI CAPITALI NO 5% NO 5% ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTE 26% imposta sul 100% del dividendo Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 ----40% fino al 2007 o 49,72% dal 2008 40% fino al 2007 o 49,72% dal 2008 ----- 4 www.fiscal-focus.it 1. Dividendi da LTD USA Una persona fisica residente in Italia ha una partecipazione non qualificata in una LTD con sede negli Stati Uniti. L'eventuale reddito da partecipazione da distribuzione di utili deve essere sottoposto a tassazione in Italia? L’art. 27, co. 4, D.P.R. n. 600/1973 prevede che i dividendi provenienti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26% (20% per i dividendi percepiti dal 1° Luglio 2014) sull’intero ammontare dei dividendi percepiti che viene operata dall’intermediario che interviene nella riscossione, sull’importo al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente. In sostanza, sugli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti, l’intermediario applica la ritenuta del 26% a titolo di imposta sul netto frontiera. Se non interviene un intermediario nella riscossione, l’art. 18 D.P.R. 917/1986 stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono soggetti a un’imposta sostitutiva che si applica con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta. Il contribuente dovrà quindi versare un’imposta sostitutiva pari al 26% (20% per i dividendi percepiti dal 1° Luglio 2014) e compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi. Nel Modello Unico 2016 Persone Fisiche va compilata la Sez. V del quadro RM ed in particolare il rigo RM12. Per completezza d’analisi si segnala che l’art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti non prevede una disciplina di maggior favore. In particolare, il paragrafo 1 dell’art. 10 attribuisce la potestà impositiva sui dividendi allo Stato di residenza del beneficiario. Tuttavia, mancando l’avverbio “soltanto”, si tratta di una potestà impositiva concorrente con il paese di residenza della società erogante. 2. Direttiva Madre-Figlia Quali sono le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da una società italiana da una società controllata residente in Francia? La società francese erogante non deve operare alcuna ritenuta sui dividendi distribuiti, in applicazione della Direttiva Madre-Figlia? Nel caso di dividendi erogati da società residenti nell’UE a società residenti nel territorio dello Stato, la norma di riferimento è l’art. 89 del TUIR che prevede l’esenzione sul 95% degli stessi. Tuttavia, un aspetto aggiuntivo da tenere in considerazione è che quando le controllate estere erogano dividendi alla casa madre italiana, questi generalmente scontano una ritenuta (dal 10% al 30%) a seconda della normativa fiscale del paese di residenza della società controllata. Tuttavia, l’applicazione delle ritenute in uscita sui dividendi da parte dello Stato Estero è subordinata: - alla possibile applicazione della Direttiva Madre-Figlia (Direttiva 2011/96/UE che rifonde la Direttiva 90/435/CEE); - all’analisi della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra il paese di residenza della casa madre (percettore) e il paese di residenza della società controllata (soggetto erogante). Affinché trovi applicazione la Direttiva Madre-Figlia è necessario che vengano rispettati i criteri sanciti dall’articolo 2 e 3 della Direttiva n. 2011/96/UE, di seguito riportati: 1. le società estere rivestono una delle forme previste nell'allegato I, parte A, della Direttiva 2011/96/UE; 2. il possesso di una partecipazione diretta non inferiore al 10 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili; 3. la società estera risiede ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione Europea; 4. le società estere sono soggette, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 5 www.fiscal-focus.it imposte indicate nell'allegato della predetta Direttiva; 5. la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno due anni. Al verificarsi delle suddette condizioni, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva Madre-Figlia hanno il diritto di chiedere all’amministrazione il rimborso della ritenuta eventualmente operata dalla società che effettua la distribuzione (comma 1), o, in alternativa, possono chiedere direttamente alla società figlia la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti (comma 3). Qualora non fosse possibile applicare la Direttiva Madre-Figlia, in luogo della tassazione prevista dalla normativa interna, potranno trovare applicazione le convenzioni contro le doppie imposizioni che, come noto, essendo accordi tra più Stati prevalgono sulla norma interna. 3. L’applicazione della ritenuta sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti Nel caso una società italiana corrisponda dividendi ad un socio residente in Francia, dovrà provvedere all’applicazione della ritenuta? Se si, in che misura? L’art. 27, co. 3, D.P.R. 600/1973, prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% (20% per i dividendi percepiti dal 1° Luglio 2014) sui dividendi corrisposti a soggetti non residenti. La normativa interna dovrà essere coordinata con le disposizioni Convenzionali. In particolare, il par. 2 dell’art. 10, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia prevede che i dividendi corrisposti da una società italiana ad un privato francese sono imponibili anche nello Stato di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, se l'effettivo beneficiario è una società assoggettabile all'imposta sulle società che ha detenuto direttamente o indirettamente, nel corso di un periodo di almeno 12 mesi precedenti la data della delibera di distribuzione dei dividendi, almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi. Di conseguenza, si dovrà rispettare quanto indicato in art. 10 comma 2 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, applicando una ritenuta non superiore al 15%. 4. Distribuzioni di dividendi alla società madre Svizzera È possibile non applicare la ritenuta a titolo d’imposta sugli utili corrisposti da una S.r.l. italiana alla società Svizzera controllante? L’art. 27, co. 3, D.P.R. 600/1973, prevede l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta del 26% (20% per i dividendi percepiti dal 1° Luglio 2014) sui dividendi corrisposti ai soggetti non residenti. L’ UE ha stipulato con la Svizzera un accordo che riflette la Direttiva Madre-Figlia, entrato in vigore il 1° luglio 2005. I dividendi non saranno soggetti a tassazione nel Paese della fonte qualora si verifichino le seguenti condizioni: la società madre ha una partecipazione minima del 25 per cento al capitale della società figlia da almeno due anni; entrambe le società sono soggette ad imposizione e sono costituite come limited company; una società è residente in uno Stato membro mentre l'altra è residente in Svizzera; secondo una Convenzione contro la doppia imposizione nessuna società è considerata residente in uno Stato terzo. L'accordo stabilisce misure equivalenti a quelle contenute nella Direttiva 90/435/CEE (Direttiva Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 6 www.fiscal-focus.it Madre/Figlia originaria come modificata dalla Direttiva 2003/123/CE). 5. Dividendi da Paesi Black List Una società italiana detiene una partecipazione al 100% di una società malaysiana soggetta alla CFC rule. Come vanno tassati i dividendi erogati dalla società malaysiana? Nel caso in cui i redditi della società estera siano stati già tassati per trasparenza, in base all’art. 167, co. 7, del TUIR “i dividendi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all’ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti”. 6. Imposta sostitutiva dall’estero dividendi Per fruire del credito per le imposte estere in caso di dividendi da partecipazioni non qualificate, al rigo RM12 va barrata la colonna 6, così da optare per la tassazione ordinaria, in tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero. Nel rigo RM15, qualora il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria deve indicare: - nella colonna 1, il totale dei redditi per i quali è stata effettuata l'opzione; - nella colonna 2, l'ammontare delle ritenute relative a tali redditi. percepiti Un soggetto fiscalmente residente in Italia, ha percepito nel corso del 2014 dividendi, in relazione ad azioni di società estere acquistate sul mercato azionario, per una quota insignificante rispetto al flottante. Come è possibile recuperare nel Modello Unico 2016 relativo al 2015 l'imposta sostitutiva trattenuta sui dividendi ricevuti, il cui accredito è confluito sul conto corrente della banca tedesca in Germania, già al netto di tale imposta sostitutiva? Per quanto attiene agli interessi e ai dividendi esteri, la tassazione avviene indicando i redditi nella sezione V del quadro RM del Modello Unico. Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime sostitutivo, e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. La tassazione secca al 26% è invece obbligatoria per i dividendi esteri non qualificati, come peraltro previsto per gli analoghi redditi di fonte italiana. I dividendi esteri qualificati (ad esempio una quota pari al 25% di una Gmbh tedesca) vanno invece riportati nel quadro RL insieme a quelli di fonte italiana, seguendone il regime impositivo. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 7 www.fiscal-focus.it LAVORO ESTERO Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che prestano attività di lavoro subordinato in un Paese estero sono tenuti, in via generale, a dichiarare tali redditi anche in Italia, sempreché le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia con il Paese estero in cui viene effettivamente svolta l’attività lavorativa non preservino la potestà impositiva esclusiva allo Stato in cui tale attività viene svolta. Una volta stabilità l’imponibilità in Italia del reddito da lavoro subordinato prestato in un Paese estero, è necessario individuare le modalità di calcolo dell’imponibile. Le regole da seguire sono identiche a quelle previste per i redditi di lavoro subordinato prestato in Italia e sono dettate dall’art. 51, co. 1-8, D.P.R. 917/1986. Per i lavori dipendenti che lavorano all’estero, al verificarsi di determinate condizioni, la normativa interna consente di tassare in luogo del reddito di lavoro subordinato effettivamente percepito le c.d. "retribuzioni convenzionali", generalmente, inferiori al reddito effettivamente percepito. Le retribuzioni convenzionali si applicano al verificarsi delle seguenti condizioni: lavoratore dipendente fiscalmente residente in Italia; svolgimento di lavoro dipendente all’estero in via continuativa; il lavoro deve essere oggetto esclusivo del rapporto; soggiorno all’estero per un periodo superiore a 183 giorni. Qualora una delle suddette condizioni non sia verificata non potrà trovare applicazione la retribuzione Convenzionale ma la tassazione avverrà sul reddito effettivamente percepito. 1. La residenza fiscale e il lavoro all’estero Un soggetto persona fisica, non iscritto all’AIRE, e iscritto alle liste anagrafiche di un comune italiano, vive dal 2009 in Inghilterra, prima per motivi di studio e successivamente per motivi lavorativi. È bene precisare che la famiglia di origine del soggetto in esame vive in Italia. La mancata iscrizione all’AIRE potrebbe indurre l’Amministrazione Finanziaria a considerare il soggetto in esame fiscalmente residente in Italia. Si chiede quale sia il comportamento da adottare ai fini dichiarativi. In via preliminare, è bene precisare che l’art. 3, co. 1 D.P.R. 917/1986 stabilisce che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. In base alla disposizione richiamata, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle) mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia. Dunque, per verificare il paese che detiene la potestà impositiva sui redditi del soggetto in Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 8 www.fiscal-focus.it esame, sarà necessario stabilire la residenza fiscale del soggetto. A tal fine, è necessario analizzare il disposto convenzionale ed in particolare la Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Regno Unito. Infatti, come noto, le Convenzioni essendo accordi tra più stati prevalgono sulla norma interna. La Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Regno Unito, all’articolo 4, paragrafo 1 definisce il concetto di “residenza”. In particolare, la disposizione richiamata afferma che “l'espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione e di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito proveniente da fonti situate in detto Stato”. La norma in commento detta i principi per la configurazione della residenza fiscale rinviando alle norme interne dei paesi contraenti la puntuale definizione della stessa. Di conseguenza, è necessario esaminare le disposizioni italiane ed inglesi sulla residenza fiscale. Esamineremo in primis quando un soggetto è considerato fiscalmente residente in Italia. L’articolo di riferimento è l’articolo 2 del TUIR. In particolare, il citato articolo, dopo aver stabilito al comma 1 che soggetti passivi dell’imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dispone al successivo comma 2 che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno, nel territorio dello Stato, il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile. La norma qualifica un soggetto come residente in Italia quando lo stesso, per la maggior parte del periodo d’imposta, è in possesso di uno dei seguenti requisiti: 1. 2. 3. iscrizione alle liste anagrafiche della popolazione residente; domicilio nel territorio dello Stato; residenza nel territorio dello Stato. In base all’art. 43 del Codice civile il domicilio è definito come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio consiste in una situazione giuridica che, prescindendo dalla presenza fisica del soggetto, è caratterizzata dall’elemento soggettivo, cioè dalla volontà di stabilire e conservare in quel luogo la sede principale dei propri affari ed interessi. Peraltro, la locuzione affari e interessi deve intendersi in senso ampio, comprensivo non solo di rapporti di natura patrimoniale ed economica ma anche morali, sociali e familiari. La residenza, invece, è intesa come il luogo in cui una persona ha la dimora abituale; in particolare, la residenza è determinata dall’abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi. Come precisato nella C.M. 2.12.1997, n. 304/E, dal dettato testuale della norma emerge chiaramente che i predetti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti: sarà pertanto sufficiente il verificarsi di uno solo di essi affinché un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. Nel caso in esame, il soggetto è iscritto alle liste anagrafiche della popolazione residente e, pertanto, sarà considerato fiscalmente residente in Italia. Si ricorda, infatti, che il verificarsi di uno solo dei requisiti esaminati fa sì che un soggetto sia considerato fiscalmente residente in Italia. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 9 www.fiscal-focus.it Ai fini della determinazione della residenza fiscale nel Regno Unito, si dovrà far riferimento alla normativa interna. In base alle informazioni in nostro possesso si può ipotizzare che: • data la lunga presenza nello stato estero; • data la produzione di redditi in loco; anche il paese estero consideri il soggetto ivi fiscalmente residente. Di conseguenza, alla luce delle considerazioni effettuate, il soggetto in esame potrebbe essere considerato fiscalmente residente in entrambi i paesi. Tale fattispecie è espressamente disciplinata dalle norme Convenzionali. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione con il Regno Unito prevede che “quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata” facendo riferimento ai seguenti elementi nell’ordine proposto: • • • • • abitazione permanente; centro degli interessi vitali; soggiorno abituale; nazionalità; comune accordo degli stati. In sostanza, qualora il soggetto venga considerato fiscalmente residente in entrambi i paesi, si dovrà far riferimento, in primis, al concetto di abitazione permanente. Sul tema, il commentario al Modello OCSE 2010 fornisce utili indicazioni. In particolare, si prevede che un soggetto possegga un’abitazione permanente in un paese: • • con riferimento sia ad una casa di proprietà ovvero posseduta in locazione; qualora disponga di un’adeguata organizzazione che gli consenta una lunga permanenza. I criteri indicati nel Commentario ci permettono di ipotizzare la configurazione dell’abitazione permanente in entrambi i paesi. Infatti, il soggetto in esame: • • lavora in Inghilterra per la maggior parte del periodo d’imposta e, pertanto, disporrà di un’unità abitativa; dispone di un’unità abitativa in Italia, di proprietà del padre, che gli consentirebbe lunghe permanenze in Italia. Il soggetto in esame possiede dunque un’abitazione permanente in entrambi gli stati. Si dovrà far riferimento, allora, al centro degli interessi vitali; il centro degli interessi vitali è individuato analizzando sia le relazioni professionali sia le relazioni personali. Per quanto riguarda le relazioni economiche, lavorando solo all’estero si potrebbe supporre che gli interessi professionali siano all’estero 2. Si evidenzia, tuttavia, che la disponibilità di risorse finanziarie, immobili, ecc…, potrebbe attrarre le relazioni economiche in Italia. Inoltre, per ciò che attiene le relazioni personali del soggetto, questo: • • non è sposato; la famiglia di origine risiede in Italia (relazioni personali). Dall’analisi proposta sembrerebbe poter individuare il centro degli interessi vitali in entrambi i paesi. Tuttavia, è bene precisare che bisognerà verificare concretamente e dettagliatamente gli interessi personali ed economici del soggetto in Italia. Ipotizzando che non si riuscisse a stabilire in modo univoco il paese nel quale è presente il centro degli interessi vitali, si dovrà far riferimento alle lettere b) e c), del paragrafo 2 dell’articolo 4 della Convenzione. 2 Si evidenzia, tuttavia, che l’accredito del compenso sul c/c italiano potrebbe attrarre il centro degli interessi professionali in Italia. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 10 www.fiscal-focus.it Tale disposizione prevede, al fine di determinare la residenza fiscale del soggetto, il riferimento alla dimora abituale o, in mancanza, alla nazionalità del soggetto. La dimora abituale si riferisce alla presenza fisica del soggetto sul territorio per la maggior parte del periodo d’imposta; questa sarebbe presumibilmente rinvenibile nel Paese estero. Di conseguenza, il soggetto potrebbe dimostrare la residenza fiscale all’estero. Sintetizzando, per definire la residenza fiscale del soggetto (considerato fiscalmente residente di entrambi i paesi) si deve analizzare, in primis, dove il soggetto dispone di un’abitazione permanente; se dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli stati si deve esaminare dove è presente il centro degli interessi vitali. Se non è possibile definire il paese nel quale è presente il centro degli interessi vitali si deve verificare dove il soggetto è fisicamente presente per la maggior parte del periodo d’imposta (dimora abituale). Nel caso in esame, si ritiene che lo stesso possa essere considerato fiscalmente residente all’estero. In tal caso, si consiglia l’iscrizione all’AIRE. 2. Retribuzioni convenzionali anche con datore di lavoro estero È possibile applicare le retribuzioni convenzionali anche se il datore di lavoro è estero? Le retribuzioni convenzionali sono applicabili anche per il contribuente italiano che lavora all’estero per conto di un datore di lavoro estero che non assolva a suo favore gli obblighi contributivi. Ciò è stato confermato sia con C.M. n. 50/E del 2002, par. 18, che con la C.M. 11/E/2014 , in cui è stato precisato che il soggetto residente che versi nelle condizioni previste dall’articolo 51, comma 8bis), del TUIR, è tenuto a dichiarare il reddito convenzionale nella misura in cui è definito annualmente con il Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali), ancorché non sia presente in Italia alcun soggetto che adempia, in suo favore, gli obblighi contributivi. A tal proposito è importante sottolineare che l’art. 23, co. 1–bis, D.P.R. 600/1973, prevede che i soggetti che adempiono agli obblighi contributivi in relazione ai redditi di lavoro dipendente prestato all’estero devono in ogni caso operare anche le ritenute fiscali e quindi: effettuare le operazioni di conguaglio; consegnare ai dipendenti la relativa certificazione; presentare all’Agenzia delle Entrate il Modello 770 semplificato. 3. Credito imposte estere Caio, fiscalmente residente in Italia, presta la propria attività lavorativa all’estero. In tale caso, sono applicabili le retribuzioni convenzionali. Il reddito estero ammonta ad euro 50.000,00; tale reddito, rideterminato secondo la disciplina italiana, ammonta ad euro 60.000,00; l’imposta pagata a titolo definitivo nel Paese estero ammonta ad euro 15.000; in Italia sconta la tassazione del 35%; la retribuzione convenzionale ammonta ad euro 30.000,00; l’IRPEF lorda ammonti in Italia ad euro 10.500,00 (30.000,00*35%). A quanto ammonta il credito per le imposte estere? In tal caso, secondo le indicazioni della R.M. 48/E/2013, il credito d’imposta massimo fruibile, nel rispetto delle altre condizioni previste dalla norma, è determinato dal rapporto tra la retribuzione convenzionale ed il reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassabile in via ordinaria in Italia. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 11 www.fiscal-focus.it In sostanza: 30.000,00/60.000,00= 0,5 0,5*15.000,00=7.500,00 IRPEF NETTA 10.500,00 – 7.500,0 = 3.000,00 4. nostro caso l’Italia), che soggiace pertanto alle relative norme di diritto interno. In particolare: Lavoro subordinato in Francia Caio residente a Sanremo si reca tutti i giorni in Francia in quanto lì svolge attività di lavoro dipendente. Caio percepisce redditi in Francia per euro 100.000,00. Si chiede a chi spetti la potestà impositiva su tali redditi. Il lavoratore frontaliero (o transfrontaliero) è colui che, pur essendo residente in Italia, presta attività lavorativa in zone di frontiera o in altri paesi limitrofi e ritorna in Italia, di massima, ogni giorno. Il reddito generato dal lavoratore transfrontaliero sarà tassato, generalmente, sia nello Stato di residenza del soggetto (worldwide principle) che nello Stato ove il reddito viene prodotto, generando, di conseguenza, una doppia imposizione. Generalmente, il reddito generato dal lavoratore transfrontaliero sarà tassato, sia nello Stato di residenza del soggetto (worldwide principle) che nello Stato ove il reddito viene prodotto, generando, di conseguenza, una doppia imposizione. Al fine di evitare la doppia imposizione, l’Italia ha stipulato numerose Convenzioni internazionali (che, come noto, essendo accordi tra più stati prevalgono sulla norma interna). Nel caso di specie, si rende necessario analizzare la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia. La Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia all’articolo 15, paragrafo 4, sancisce che “i redditi derivanti dal lavoro dipendente di persone abitanti nella zona di frontiera di uno degli Stati, e che lavorano nella zona di frontiera dell’altro Stato, sono imponibili soltanto nello Stato del quale dette persone sono residenti”. La disposizione richiamata prevede per i redditi dei lavoratori frontalieri una potestà impositiva esclusiva nel Paese di residenza del frontaliero (nel qualora il soggetto frontaliero sia fiscalmente residente in Francia, verrà esercitata la potestà impositiva esclusiva francese; diversamente, qualora il frontaliero sia fiscalmente residente in Italia, troverà applicazione la normativa interna italiana, precedentemente analizzata, cosicché il Paese in cui il reddito è prodotto dovrà astenersi dalla tassazione. Tuttavia, non viene precisato il limite entro il quale considerare un lavoratore frontaliero. Sul tema, il protocollo della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Francia e Italia, sancisce al paragrafo 9, che” per quanto concerne il paragrafo 4 dell'articolo 15, per zone frontaliere si intendono, per l'Italia, le Regioni, e per la Francia, i Dipartimenti, confinanti con la frontiera”. La disposizione presente nel protocollo sembra definire l’ambito soggettivo dei lavoratori frontalieri a coloro che risiedono esclusivamente nelle Regioni o Dipartimenti situati al confine. Di conseguenza, per l’Italia il confine tocca tre regioni alle quali sarà limitato l’ambito di applicazione delle disposizioni convenzionali in tema di frontalieri: Valle d'Aosta; Piemonte; Liguria. Per ciò che concerne la Francia, la linea di confine interessa cinque dipartimenti Alta Savoia; Savoia; Alte Alpi; Alpi dell'Alta Provenza; Alpi Marittime. Nel nostro caso, Caio risiede in Liguria e rientra, pertanto, nella disposizione richiamata. Di conseguenza, la potestà impositiva spetta esclusivamente all’Italia. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 12 www.fiscal-focus.it PENSIONI ESTERE Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Tali redditi, secondo la normativa interna e precisamente secondo l’art. 49, co. 2, lett. a) D.P.R. 917/1986, sono imponibili in Italia. Si potrà usufruire, tuttavia, delle più favorevoli disposizioni previste nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Le Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dell’Italia, generalmente, disciplinano il trattamento delle pensioni transnazionali negli articoli 18 e 19, distinguendo tra pensioni pubbliche e pensioni private. Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. Pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o Pensioni pubbliche amministrativa o da un ente locale. Corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi Pensioni private esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico. CONVENZIONE CON ALCUNI PAESI ESTERI Paese Estero Pensioni Private Pensioni Pubbliche Sono assoggettate a Argentina, Regno Unito, Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il Spagna, Stati Uniti, Venezuela tassazione solo in Italia contribuente ha la nazionalità italiana Sono assoggettate a Belgio, Germania Sono assoggettate a tassazione solo in Italia tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 13 www.fiscal-focus.it Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese Australia Sono assoggettate a tassazione solo in Italia Sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi 10.000 dollari canadesi o € 6.197,48; se viene superato tale limite le Canada pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi “di sicurezza sociale”, ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada. Sono tassate solo in Italia se il contribuente non possiede Sono tassate solo in Italia Svizzera la nazionalità svizzera; sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede nazionalità svizzera. Le rendite AVS non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta 1. Pensione Canadese Un soggetto persona fisica fiscalmente residente in Italia percepisce una pensione privata Canadese. Tale pensione deve essere tassata in Italia? In via preliminare, è bene precisare che l’art. 3, co. 1 D.P.R. 917/1986 stabilisce che “l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato”. In base alla disposizione richiamata, se una persona fisica è considerata residente in Italia, è tassata sui redditi ovunque prodotti (worldwide principle) mentre una persona non residente è tassata esclusivamente sui redditi prodotti in Italia e dunque anche sulla pensione canadese. Tali pensioni sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 14 www.fiscal-focus.it canadesi o l’equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Canada non può essere applicata una tassazione superiore al 15%. In tal caso, in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva. 2. Pensione AVS Svizzera Un soggetto persona fisica fiscalmente residente in Italia percepisce una pensione AVS Svizzera. Tale pensione deve essere tassata in Italia? Tali pensioni sono tassate in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. 3. sociale di uno Stato sono imponibili in questo Stato. Conseguentemente, nel caso del Belgio, la pensione sarà tassata solamente in Italia e non potrà essere assoggettata a ritenuta in Belgio. Ciò è vero solamente qualora la pensione non sia pagata in corrispettivo di funzioni pubbliche svolte a favore dello Stato belga, ad una sua suddivisione politica o amministrativa o ad un suo ente locale. In questo caso, in deroga alla previsione generale dell’articolo 18, la pensione sarebbe tassata solamente in Belgio, in applicazione dell’articolo 19 della convenzione. Tale pensione privata andrà inserita nel quadro RC, righi da RC1 a RC3, con indicazione del codice 1 (redditi di pensione). Spettano le detrazioni da lavoro dipendente. Trattandosi di tassazione esclusiva in Italia, non spetta la detrazione per le imposte pagate all’estero, ex articolo 165 del TUIR. Qualora l’ente previdenziale belga dovesse applicare ritenute, queste andranno chieste a rimborso all’autorità fiscale belga, ex art. 18 della convenzione. Pensione Belga Un cittadino, residente in Italia, nel 2015 ha percepito una pensione dal Belgio, corrisposta da un organismo previdenziale belga (l'Office national des pensions); si ritiene, quindi, che sia una pensione "privata". Va assoggettata a tassazione in Italia? Dove va indicata in Unico 2016? L’articolo 18 della convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Belgio (L. 3 aprile 1989, n. 148) prevede che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno Stato contraente (Italia, nella fattispecie) in relazione a un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato. La convenzione stabilisce quindi, in questa circostanza, una potestà di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore. Non è presente una previsione, quale quella che si trova in altre convenzioni (es. in quella con la Francia), secondo la quale, le pensioni e altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza 4. Pensione tedesca Un cliente residente in Italia, che percepisce una pensione mensile da un ente pensionistico tedesco, non possiede una certificazione, in quanto l'ente non è sostituto d’imposta. In quale quadro del Modello 730 o del Modello Unico devo inserire tale pensione affinché tale reddito venga tassato in Italia? Le istruzioni ministeriali al Modello Unico PF recitano: "Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito di lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private". In base alla vigente convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Germania, "le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 15 www.fiscal-focus.it contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale paese. Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia. La pensione andrà indicata nel quadro RC del Modello Unico 2016 persone fisiche. 5. Pensione francese Un cliente residente in Italia, che percepisce pensione francese, che deve fare in Unico PF? Le pensioni private sono tassate generalmente solo in Italia (le pensioni erogate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati); le pensioni pubbliche, invece, sono tassate solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese, altrimenti sono tassate solo in Francia. 6. Pensione argentina, inglese, americana o venezuelana spagnola, Un cliente residente in Italia, che percepisce una pensione argentina (o inglese, spagnola, americana o venezuelana), che deve fare in Unico PF? Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia; le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 16 www.fiscal-focus.it LOCAZIONE IMMOBILI ESTERI Ai sensi dell’art. 70, co. 2, D.P.R. 917/1986 “I redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero concorrono alla formazione del reddito complessivo nell’ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano. I redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello Stato estero concorrono a formare il reddito complessivo per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese”. In base alla citata disposizione normativa, i redditi derivanti dalla proprietà o il possesso di immobili esteri da parte di persone fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Per individuare le modalità di concorso al reddito complessivo degli immobili situati all’estero, si rende necessario distinguere gli immobili esteri non locati e gli immobili esteri locati. Immobili esteri (Imposizione diretta) Immobili esteri non locati Immobili esteri locati Per quanto riguarda gli immobili esteri non locati: se lo Stato estero tassa gli immobili ai fini dell’imposizione diretta, l’Italia userà la stessa base imponibile; se lo Stato estero non li tassa, saranno esenti anche in Italia. Immobile estero non locato Se tassato nello Stato estero Se non tassato nello Stato estero In Italia si utilizza la medesima base imponibile Non viene tassato in Italia Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 17 www.fiscal-focus.it Le istruzioni al quadro RL, rigo RL 12, colonna 2 (dove tali redditi vanno inseriti), precisano che “per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello stato, in forza delle regole ordinarie, ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE, non viene applicato il secondo comma dell’articolo 70 del TUIR (comma 15-ter, dell’articolo 19 del D.L. n. 209 del 2011)”. Dunque, per gli immobili esteri non locati sussiste un effetto sostitutivo tra IVIE e IRPEF. Pagata l’IVIE, non sussisto ulteriori obblighi impositivi, ma continueranno a sussistere obblighi dichiarativi, da assolvere sia nel quadro RL che nel quadro RW. I redditi dell’immobile estero infatti, pur NON concorrendo alla formazione del reddito complessivo, dovranno essere indicati nel quadro RL, rigo R12, colonna 1. In merito al secondo caso (immobile estero locato), sempre in base alle disposizioni dell’art. 70, co. 2, del TUIR, si possono quindi verificare due casi: → lo Stato estero tassa i canoni; → lo Stato estero esenta i canoni. Nel primo caso in Italia bisognerà utilizzare la stessa base imponibile dello Stato estero, mentre nel secondo caso si utilizzerà il canone di locazione ridotto del 15%. Per ovvie ragioni, solo nel primo casi si potrà usufruire del credito per le imposte estere. Per l’immobile estero locato, si dovrà dunque compilare il quadro RL, rigo RL 12, colonna 2 (da ripotare anche nel quadro RN, rigo RN50, colonna 3). In questo caso, tuttavia, il contribuente potrà fruire del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 18 www.fiscal-focus.it 1. Immobile locato in Francia Sono proprietario di un immobile in Francia. Il suddetto immobile è locato per tutto l’anno. Sempre su questo immobili pago l’IVIE e sconto la tax foncière. Posso dedurre la tax foncière dalle imposte sul reddito pagate in Italia? La risposta è negativa. Infatti la tax foncière, come indicato nella C.M. 28/E/2012, è un’imposta sul patrimonio ed è scomputabile ai fini IVIE ma non ai fini delle imposte sul reddito dovute in Italia. 2. Immobile in Australia Sono proprietario di un immobile in Australia. In Australia l'anno fiscale va dal 1/7/2014 al 30/6/2015. In Australia i redditi degli immobili sono stati tassati nel periodo fiscale 01.07.2014 – 30.06.2015, mentre risultano esenti da tassazione nel periodo d’imposta successivo. I redditi da locazione degli immobili in questione, vanno o non vanno tassati in Italia? In tale situazione si dovrà far riferimento al periodo d’imposizione estero che scade nel corso di quello italiano e dunque nel nostro caso al periodo 01.07.2014 – 30.06.2015 (periodo nel quale l’immobile era soggetto a tassazione nel paese estero). In caso d’immobile estero locato, in base alle disposizioni dell’art. 70, co. 2, del TUIR, e lo Stato estero tassa i canoni, l’Italia utilizzerà la stessa base imponibile dello Stato estero, 3. Convenzioni contro le doppie imposizioni Nel caso d’immobile non locato in Romania, possa evitare la tassazione sui redditi in Italia in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni? L’art. 6 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Romania prevede che “i redditi derivanti da beni immobili, compresi i redditi delle attività agricole o forestali, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati”. Le suddette disposizioni si applicano ai redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili. Come si evince dalla disposizione Convenzionale citata, i redditi immobiliari realizzati su un immobile sito in Romania da una persona fisica fiscalmente residente in Italia sono tassati nello Stato in cui gli immobili sono situati e dunque in Romania. Tuttavia, mancando l’avverbio “soltanto” non si esclude la potestà impositiva italiana. Pertanto, tali redditi dovranno essere tassati anche in Italia. Le istruzioni al quadro RL, rigo RL 12, colonna 2 (dove tali redditi vanno inseriti), precisano che “per gli immobili all’estero adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel territorio dello stato, in forza delle regole ordinarie, ed anche per gli immobili non locati per i quali è dovuta l’IVIE, non viene applicato il secondo comma dell’articolo 70 del TUIR (comma 15-ter, dell’articolo 19 del D.L. n. 209 del 2011)”. Dunque, per gli immobili esteri non locati sussiste un effetto sostitutivo tra IVIE e IRPEF. Pagata l’IVIE, non sussisto ulteriori obblighi impositivi, ma continueranno a sussistere obblighi dichiarativi, da assolvere sia nel quadro RL che nel quadro RW. I redditi dell’immobile estero infatti, pur NON concorrendo alla formazione del reddito complessivo, dovranno essere indicati nel quadro RL, rigo R12, colonna 1. 4. Immobile in Gran Bretagna Caio è proprietario di un immobile nel Regno Unito il cui costo d’acquisto è di euro 130.000,00. L’immobile è locato. I canoni percepiti (euro 10.000) non sono tassati in Gran Bretagna. Su tale immobile si paga la Council Tax per la fascia 52.001 – 68.000 sterline. Come bisogna Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 19 www.fiscal-focus.it comportarsi nella dichiarazione dei redditi in Italia? Nell’esempio proposto, si dovrà indicare nel quadro RL, rigo RL12, colonna 2, il reddito dell’immobile estero, pari ai canoni percepiti ridotti del 15% a titolo di deduzione forfettaria. Si potrà in tal caso usufruire del credito per le imposte estere limitatamente alle imposte sul reddito pagate in Gran Bretagna a titolo definitivo e dunque irripetibili. Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 20 www.fiscal-focus.it LE DATE DA RICORDARE … Argomento Già pubblicati Le novità della Legge di Stabilità 2016 19.01.2016 Le novità della Legge di Stabilità 2016 26.01.2016 Comunicazione IVA 2016 02.02.2016 Dichiarazione IVA 2016 09.02.2016 Le novità di Telefisco 2016 16.02.2016 La Certificazione Unica 2016 23.02.2016 Bilancio 2015 01.03.2016 Il Modello 730-2016 08.03.2016 Le Operazioni con San Marino 15.03.2016 Oneri e detrazioni. Casi risolti dalla prassi 22.03.2016 Spesometro 29.03.2016 Il Deposito del Bilancio 05.04.2016 Superammortamento 12.04.2016 Oneri e detrazioni in Unico PF 19.04.2016 Redditi Internazionali in UNICO 2016 26.04.2016 Argomento Da pubblicare Reddito di lavoro autonomo Quadro E/Quadro L 03.05.2016 UNICO ENC 10.05.2016 Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 21 www.fiscal-focus.it