Quaderno AIAF n. 155
Transcript
Quaderno AIAF n. 155
ISSN 2280-949X Associazione Italiana degli Analisti Finanziari i quaderni online e uale i z eri ive q cale p Le lutat to fis lle va por zo de sup prez ioni al nsaz tra 155 Febbraio 2013 I Quaderni AIAF online n. 155 Roberto Diaferia, Dottore Commercialista, Socio Anti Gruppo di lavoro Aiaf - Anti Aspetti fiscali legati alle valutazioni aziendali Fabio Ghiselli, Responsabile Servizio ed ai progetti di investimento Fiscale Italmobiliare S.p.A., Dottore Socio Responsabile: Commercialista e Revisore Legale Emanuela Fusa, Dottore Commercialista pubblicista, Giampiero Guarnerio, Dottore Consigliere Anti Lombardia, Commercialista, Socio Anti Vice Presidente CTF Andaf, Socio Aiaf Teodoro Loverdos, Socio Aiaf Autori: Giuseppe Nicosia, Head of Taxes Osvaldo Angeretti, Libero Prelios SpA, Socio Anti Professionista, Socio Aiaf Rosaria Ruffini, Dottore Alberto Borgia, Senior Advisor Nestor Commercialista, Socio Anti Advisors Ltd, Socio Aiaf Alberto Taccani, Direzione Fiscale Antonio Bucciarelli, Dottore Gruppo Pirelli Commercialista, Socio Anti Paolo Tognolo, Dottore Luca Comi, Head of Equity Research Commercialista, Socio Anti ICBPI - Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, socio Aiaf i quaderni aiaf online Direttore Responsabile Ugo Bertone Chiuso in redazione Milano, 28 febbraio 2013 Il contenuto del presente Quaderno esprime l’opinione del Gruppo di lavoro Documento di approfondimento che non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio Anno inizio pubblicazione: 2012 Editore AIAF Associazione Italiana degli Analisti Finanziari ©Copyright 2013 AIAF Associazione Italiana degli Analisti Finanziari Associazione Italiana degli Analisti Finanziari costituita nel 1971 Consiglio Direttivo Sede e Segreteria Presidente: Paolo Balice Vice Presidenti: Paolo Guida, Antonio Tognoli Tesoriere: Alberto Borgia Consiglieri: Giovanni Camera, Andrea Carli, Giacomo Fedi, Pietro Gasparri, Maria Isabella Mastrofini, Secondino Natale Segretario Generale: Franco Biscaretti di Ruffìa Segreteria: Ivana Bravin, Katia Diani, Monica Berto, Sabrina Napoli Corso Magenta, 56 - 20123 Milano Tel. +39 0272023500 r.a. Fax +39 0272023652 sito Internet: www.aiaf.it - e-mail: [email protected] Collegio dei Revisori AIAF Formazione e Cultura Srl unipersonale Presidente: Paolo Balice Vice Presidenti: Paolo Guida, Antonio Tognoli Amministratore Delegato: Giovanni Camera Tesoriere: Alberto Borgia Consiglieri: Pietro Gasparri, Secondino Natale, Francesca Romana Sabatini Presidente: Marco Fabruzzo Paolo Citoni, Bianca Laura Volterra (effettivi) Massimo Foschiani, Lorenzo Parrini (supplenti) Collegio dei Probiviri Presidente: Teodoro Dalavecuras Alex Bolis, Stefano Volante (effettivi) Luca Spoldi, Giovanni Bottazzi (supplenti) Segretario del Consiglio: Franco Biscaretti di Ruffìa Direttore della formazione: Silvio Ceretti Organismi internazionali EFFAS European Federation of Financial Analysts Societies Secretariat: Claudia Stinnes Mainzer Landstrasse 47a DE 60329 Frankfurt am Main DE 60329 GERMANY Tel. +49 69 26 4848 300 Fax +49 69 26 4848 335 sito Internet: www.effas.com e-mail: [email protected] ACIIA Association of Certified International Investment Analysts Company Secretary: Fiona Tween Feldstrasse 80 Buelach CH 8180 Switzerland Tel. 0041 448723551 Fax 0041 448723532 sito Internet: www.aciia.org e-mail: [email protected] Soci Sostenitori Banca Aletti, Enel, ENI, Fondiaria–Sai, Intesa Sanpaolo, Tender Capital, UBI Banca, UniCredit Group 2 Indice INTRODUZIONE di Paolo Balice, Gianfranco Gaffurri 5 PREMESSA di Emanuela Fusa 5 ESPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE VALUTAZIONI D’AZIENDA 6 di Osvaldo Angeretti, Alberto Borgia, Teodoro Loverdos 1. Metodi di valutazione 2. Raccomandazioni nelle operazioni straordinarie 6 10 ERRORI APPROSSIMAZIONI E INCONGRUENZE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE AZIENDE di Luca Comi 11 1. 2. 3. 4. 5. 11 12 13 18 19 Premessa L’ ospite indesiderato Errori, ipotesi, incongruenze e criticità nelle valutazioni assolute Errori, ipotesi, incongruenze e criticità nelle valutazioni relative L’errore segnalato dal metodo di controllo ASPETTI FISCALI LEGATI ALLE VALUTAZIONI AZIENDALI ED AI PROGETTI DI INVESTIMENTO: L’IMPOSIZIONE INDIRETTA di Antonio Bucciarelli, Roberto Diaferia, Giampiero Guarnerio 1. Le norme e l’approccio valutativo seguito dall’Agenzia delle Entrate 2. Esposizione delle attuali problematiche in sede di accertamento ai fini delle imposte indirette 3. Possibile applicazione analogica delle norme OCSE in materia di prezzi di trasferimento alla valutazione dell’avviamento in sede di trasferimenti d’azienda. ASPETTI FISCALI LEGATI ALLE VALUTAZIONI AZIENDALI ED AI PROGETTI DI INVESTIMENTO: IMPOSIZIONE DIRETTA ED OPERAZIONI INFRAGRUPPO di Rosaria Ruffini, Paolo Tognolo 1. Esposizione delle attuali problematiche in sede di accertamento ai fini delle imposte dirette 2. Problemi di valutazioni fiscali nelle riorganizzazioni dei gruppi multinazionali 3 20 20 21 25 27 27 29 PROBLEMATICHE INERENTI L’ABUSO DEL DIRITTO, DIMOSTRABILITÀ DELLE “VALIDE RAGIONI ECONOMICHE” di Fabio Ghiselli, Giuseppe Nicosia, Alberto Taccani 1. Il concetto di “valide ragioni economiche” e l’abuso del diritto 2. Il legittimo risparmio d’imposta ed il collegamento con l’atieconomicità 3. L’Onere della prova per la presenza/assenza delle valide ragioni economiche: i mezzi del contribuente 4. Quando valutare le valide ragioni economiche 5. Conclusioni CONSIDERAZIONI VALUTATIVE ED ACCETTABILITÀ DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE: SOLUZIONI PROPOSTE di Emanuela Fusa, Alberto Borgia 1. 2. 3. 4. 5. 4 Premessa La tipologia del valore aziendale Le problematiche fiscali La valutazione della congruità del prezzo contrattuale Quando la comparazione del “dovuto” è cosa razionale: un approccio accettabile a tutela delle parti 34 34 43 44 46 46 47 47 48 48 49 50 zie quale i r pe tive e L uta rto ezzo l a v po INTRODUZIONE pr ioni l p a su ale L’Amministrazione finanziaria deve sems az n c a pre perseguire in linea con le prescrizioni fis le tr statutarie e le sollecitazioni del mondo del economico e produttivo una reale e fattiva collaborazione con l’antagonista naturale, ovvero con il contribuente. Questo è vero, particolarmente, nei casi in cui la sorte fiscale di un’operazione compiuta dall’imprenditore dipenda da valori stimati e dalla loro determinazione, che necessariamente varia in funzione dei criteri tecnici e statistici che siano prescelti. In tali evenienze il comportamento dell’Amministrazione può configurarsi in una mera autoreferenzialità procedimentale, i cui esiti sono semplicemente imposti. Lo sforzo ambizioso dei professionisti e degli studiosi che hanno elaborato collettivamente e in proficua simbiosi i testi, preceduti da analisi e studi approfonditi, è stato, appunto, quello di fissare metodi scientifici, oggettivi e attendibili di stima – con riguardo alla dinamica aziendale e alle inerenti operazioni straordinarie – che possano essere condivisi, anche attraverso un fecondo confronto leale, dall’Amministrazione finanziaria, a tutto vantaggio della serenità nei rapporti reciproci e dell’equità tributaria. Questa è la speranza che anima gli autori del lavoro e i rappresentanti delle Associazioni che li hanno patrocinati. Paolo BALICE Gianfranco GAFFURI Presidente AIAF Presidente ANTI i metodi che considerano le prospettive future aziendali, (metodi dei flussi). Ormai è implicitamente ritenuto come le metodologie patrimoniali non siano particolarmente significative e quindi utili allo scopo valutativo. L’azienda infatti è rappresentata da un insieme di beni organizzati al fine di produrre reddito, o meglio flussi reddituali e finanziari, linfa vitale per la sua sopravviPREMESSA venza; i risultati economici futuri e soIn diversi momenti della vita di un’azienda si prattutto la capacità di generare liquidità può rileva l’opportunità di stimarne il valore. sono quindi elemento di fondamentale importanza nella determinazione del Lo scopo, pur dovuto a diversi input è semvalore. pre generalmente conoscitivo, in pratica ciò che può cambiare è il soggetto interessato Non si deve comunque nascondere come l’uso dei metodi finanziari (flussi di all’informazione ed il conseguente adattamento di quest’ultima al particolare soddi- cassa) quale principale grandezza per la stima del valore dell’azienda ha portato sfacimento conoscitivo. in Europa e soprattutto in Italia, notevoPertanto, conoscere la dinamica del valore li complicazioni a causa della mancata aziendale può essere sostanzialmente impreparazione della cultura aziendale. portante per l’imprenditore, al fine di valutare meglio l’effetto delle sue strategie e per i Non dobbiamo dimenticare come tratterzi da tutelarsi soprattutto in presenza di tasi di concetti il cui apprendimento sia legato alla struttura organizzativa sostanoperazioni di finanza straordinaria. zialmente influenzata dalle dimensioni Tra i terzi un soggetto particolare è rappreaziendali, pertanto meno avvantaggiate sentato dall’erario indubbiamente interessane risultano le PMI che, tra l’altro, costito al valore aziendale quando potrebbe tuiscono la maggior parte del comparto generare materia imponibile. industriale italiano. Nel soddisfacimento di questi interessi non La situazione si complica se si considera si deve però dimenticare che, comunque, poi come, in generale, non esistono e l’informativa che può ottenersi da una valumai potranno esistere criteri certi utiliztazione aziendale è sostanzialmente rapprezabili per prevedere i valori futuri. sentata da un parere estimativo che non può, per la sua natura, essere caratterizzato Ebbene, se da queste affermazioni emerge chiaramente come, in generale, le da “certezza”. indicazioni sul valore prodotte da una Questo aspetto è ben evidente se si consiperizia debbano sempre essere considederano le metodologie analitiche di valutarate con molta attenzione, egualmente zione elaborate dalla dottrina aziendalistiche facile è comprendere i timori dell’Ammiche, sostanzialmente, si dividono in due nistrazione Finanziaria quando dovrebbe grandi branche: farne uso. i metodi che guardano al patrimonio Tuttavia ciò non deve legittimare comaziendale (metodi patrimoniali); portamenti che si allontanano ulteriormente da un’effettiva ricerca del valore, 5 Esposizione delle principali metodologie utilizzate nelle valutazioni d’azienda così si “aggiungerebbe danno al danno” compromettendo in modo del tutto ingiustificato gli interessi del contribuente a vantaggio dell’Amministrazione. Nelle pagine che seguono abbiamo pertanto cercato di fare chiarezza su questi aspetti rilevando, come prima cosa, l’attuale situazione italiana che vede spesso il contribuente a doversi difendere da ingiustificate pretese impositive che, seguendo logiche del tutto antieconomiche pervengono a quantificazioni del valore aziendale e della conseguente materia imponibile. Se l’Amministrazione ed il contribuente vogliono in modo corretto perseguire i reciproci interessi, nella determinazione del valore aziendale non rimane che percorrere un strada comune e, nel far questo, dovrebbero entrambi tenere ben presente i seguenti principali aspetti: – non trascurare mai l’importanza primaria della dottrina aziendalistica rappresentata dall’opinione degli studi più accreditati in materia; – tenere presente che le esigenze di certezza portano a rilevare come i valori che hanno il più elevato grado di obiettività e di dimostrabilità siano quelli riferiti al passato (dati contabili) ma inadeguati allo scopo valutativo; zionalmente dimostrabile, quindi obietti- – i metodi di mercato ed i metodi empiriva. ci. ESPOSIZIONE DELLE PRINCIPALI METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE VALUTAZIONI D’AZIENDA La valutazione del patrimonio aziendale è di norma un ATTO DOVUTO anche qualora il patrimonio non sia uno degli elementi previsti dal metodo di valutazione adottato. 1. Metodi di valutazione Descrizione dei metodi ammessi Premessa METODO PATRIMONIALE Le seguenti note non vogliono rappresentare un’approfondita analisi dei metodi valutativi ma solo un riepilogo sintetico dei metodi di valutazione utili ai fini della presente trattazione1. Principi generali La determinazione del VALORE di un’azienda dovrebbe avvenire attraverso l’applicazione di un metodo di valutazione (METODO PRINCIPALE) scelto fra quelli ammessi dalla professional practice per le varie categorie aziendali/tipologie di intervento. Il metodo patrimoniale generalmente si suddivide in metodo patrimoniale semplice e metodo patrimoniale complesso. Con il metodo patrimoniale SEMPLICE. Il valore dell’azienda è pari al patrimonio netto di bilancio rettificato secondo la formula: W = K + (Rt -T) dove W = valore aziendale (sostanzialmente è il valore del capitale netto rettificato) K = patrimonio netto Rt = rettifiche al patrimonio netto contabile L’adozione del metodo di valutazione nell’ambito dei metodi normalmente utiliz- T = effetto fiscale delle rettifiche zati dalla prassi valutativa DOVREBBE Con il metodo patrimoniale COMPLESSO. ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVAIl TA in apposito paragrafo della relazione di valore dell’azienda è pari al patrimonio netto contabile rettificato integrato da una stima. – i risultati passati sono infatti indubbiastima dei beni immateriali. La valutazione mente inidonei a rappresentare il valore Il risultato ottenuto con l’utilizzo del metodegli elementi immateriali è subordinata aziendale: obiettivamente l’azienda pro- do principale dovrebbe essere confrontaalla rispondenza di questi ultimi ai seguenti durrà o consumerà ricchezza negli eser- to con quello derivato dall’impiego di uno requisiti: cizi futuri; o più METODI DI CONTROLLO scelti – peso rilevante ai fini del valore azienda– poiché la credibilità del valore dipende fra quelli ammessi dalla professional le; practice. non dalla sua certezza bensì dalla sua – associazione a processi di investimento oggettiva e chiara dimostrazione, lo I metodi di valutazione più comunemente chiaramente rilevabili; scopo della relazione di stima dovrebbe utilizzati dalla dottrina aziendalistica essere quello di riuscire a rilevare una – possibilità di trasferimento o di utilizzo (professional practice) sono: misurazione del valore giustificata e raseparato. – i metodi che si basano sullo stock – NOTA 1 Per approfondimenti vedi anche: E. Fusa “La Valutazione d’azienda” Sistemi editoriali 2010. La formula applicata è pertanto la seguenmetodi patrimoniali; te: – i metodi misti; – i metodi che si basano sui flussi, finanziaW = K + (Rt – T)+BI ri e reddituali; 6 dove: K = patrimonio netto rettificato Rt = rettifiche al patrimonio netto contabile T = effetto fiscale delle rettifiche BI = valore dei beni immateriali aziendali. METODI MISTI Sono generalmente rappresentati dal metodo misto PATRIMONIALE REDDITUALE CON STIMA AUTONOMA DEL VALORE DELL’AVVIAMENTO (Metodo U.E.C. Union Europèenne des Esperts Comptables). Il valore dell’azienda è pari al patrimonio netto contabile rettificato integrato da una stima autonoma dell’avviamento (oppure avviamento negativo) in funzione del surplus (oppure deficit) di reddito che il capitale investito nell’azienda determinerà per “n” esercizi futuri2 rispetto al reddito “normalmente” atteso secondo la formula: W = K + (R – iK) a n┐i’ dove: K = patrimonio netto rettificato R = reddito medio normale atteso a n┐i’ = fattore di attualizzazione n = numero definito e limitato di anni i = tasso di rendimento “normale” rispetto al tipo di investimento considerato i’= tasso di attualizzazione del sovrareddito cioè della differenza (R – iK) Una versione particolare del metodo misto è poi rappresentata, in presenza di immobilizzazioni rilevanti dal METODO MISTO PATRIMONIALE REDDITUALE CON STIMA ECONOMICA DEL VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI (RIVALUTAZIONE CONTROLLATA DEI CESPITI). Il valore dell’azienda è pari al patrimonio netto rettificato integrato da una stima autonoma dell’avviamento in analogia con il metodo precedente. Tuttavia, nell’ambito del patrimonio netto rettificato la rivalutazione dei cespiti soggetti ad ammortamento è “controllata” cioè è funzione della possibilità di remunerazione economica del capitale investito. Il capitale netto rettificato è quindi: essere considerata in sede di valutazione degli elementi immateriali. Principi relativi alle valutazioni di tipo patrimoniale e misto (reddituale patrimoniale) I crediti e i debiti scadenti oltre l’anno possono, se del caso, ESSERE ATTUALIZZATI (eventualmente anche per le sole differenze fra il tasso attivo o passivo proprio e il saggio corrente di mercato). La stima delle immobilizzazioni tecniche generalmente va operata: – al valore corrente di mercato, nel caso di cespiti per i quali esistono quotazioni attendibili; – al costo di riproduzione o di sostituzione, opportunamente ridotto in funzione di: K = C’ + Te deperimento fisico (minore vita ecodove: nomica residua e inferiorità operativa); C’ = C – I (capitale netto parzialmente rettificato – valore contabile obsolescenza economica (maggiori delle Immobilizzazioni Tecnicosti imputabili a circostanze estranee che) alle caratteristiche dei cespiti ma influenti sul loro utilizzo come la locaTe = a n┐i * (R + A – iC’) lizzazione dell’impresa, vincoli ambientali, etc.); A = ammortamenti di cui si è tenuto obsolescenza operativa (nel caso di conto nella stima di R. Il metodo è costo di sostituzione o di rimpiazzo applicato nei casi in cui sussista una conseguente all’inferiorità mostrata stabile incapacità di remunerare adedai beni esistenti rispetto ai mezzi guatamente i capitali investiti nei produttivi che si avvalgono delle più cespiti nel loro periodo di vita resirecenti tecnologie). duo. Naturalmente con il vincolo del valore tecnico attuale degli immobilizzi uguale o superiore al suo valore Le rimanenze di magazzino vanno di norma valutate al COSTO CORRENTE DI economicamente accettabile. ACQUISTO O DI PRODUZIONE Il patrimonio netto contabile dell’azienda alla data di riferimento della valutazione deve essere rettificato sostituendo ai dati contabili i valori correnti dei vari elementi attivi e passivi. Obiettivo delle rettifiche è l’individuazione del valore reale del patrimonio netto aziendale (K). La valutazione dei beni immateriali di un’azienda può poi avvenire: – autonomamente; – nell’ambito della valutazione complessiva dell’azienda in applicazione del In particolare i costi capitalizzati privi di un reale contenuto patrimoniale vanno di NOTA norma ANNULLATI ai fini della valutazione di tipo patrimoniale. Tuttavia, la perdu- 2 In particolari ipotisi il sovra reddito potrebbe anche essere capitalizzato secondo la rante utilità economica di tali costi può formula della rendita perpetua. 7 – dalle attese dei fenomeni di maggiore (o – una serie di redditi attesi nel corso di un minore) redditività che si assume siano certo periodo di tempo (n); destinate ad esaurirsi con il ripristino di – un reddito medio-normale atteso. La valutazione dei beni immateriali, autorisultati in linea con la norma. noma o nell’ambito della valutazione I redditi futuri dovrebbero ottenersi da dell’azienda, è subordinata alla rispondenMETODO REDDITUALE PURO piani pluriennali aziendali adeguatamente za degli stessi ai seguenti requisiti: Il valore dell’azienda è funzione dei redditi formalizzati. – peso rilevante ai fini del successo dell’ache, in base alle attese, essa sarà in grado Il reddito medio-normale atteso può essezienda; di produrre. re stimato considerando, i risultati storici – associazione a processi di investimento “normalizzati” (opportunamente deflazioLe varianti accettate dalla professional chiaramente rilevabili; nati) quando suscettibili di ripetersi o practice sono: – possibilità di trasferimento o di utilizzo proiettabili in futuro o comunque tenendo – RENDITA ILLIMITATA, separato. presente valori previsionali supportati da secondo la formula: razionali considerazioni. I beni immateriali possono generalmente W = R/i L’eventuale decisione di assumere un redessere valutati sulla base di tre criteri fondito prospettico che si discosta dai risultati dove: damentali, sinteticamente: storici per avvicinarsi alle previsioni elaboR = reddito atteso – i prezzi di cessione espressi dal mercato, rate in base ad ipotesi innovative deve i = tasso di capitalizzazione se reperibili3; essere naturalmente motivata ed adegua– il costo di riproduzione, attraverso l’at- – RENDITA LIMITATA, tamente supportata. tualizzazione per un certo numero di In linea di principio è opportuno che il secondo la formula: anni degli oneri da sostenere per creare reddito medio atteso sia espresso in TERW = R . an¬i beni di pari utilità; MINI REALI e congiuntamente il tasso di dove: – i benefici distintivi offerti, valore attuale capitalizzazione sia al netto della compodei potenziali diritti di uso (royalties), se W = valore dell’azienda; nente inflazionistica. esistono prassi di settore o valore attuaR = reddito normale atteso; Ai fini della normalizzazione dei risultati le dei maggiori redditi imputabili ai fattoan¬i = fattore di attualizzazione economici è principalmente necessario: ri immateriali se questi vantaggi possono – eliminare i componenti di reddito (costi essere stimati con sufficiente attendibili– REDDITI ATTESI ANNO PER ANNO e/o ricavi) di natura eccezionale o dotà. vuti a circostanze difficilmente ripetibili; CON VALORE TERMINALE, secondo la formula: – normalizzare i criteri di determinazione La durata del flusso dei redditi – Metodo W = R1/(1 + i) + R2/(1 + i)2 + dei componenti di reddito di origine misto. La durata del flusso dei redditi da R3/(1 + i)3+ …+ Rn/(1 + i)n stimata o congetturata (rimanenze, assumere ai fini della determinazione del accantonamenti, ecc.) oppure dovuti a goodwill nel metodo misto patrimoniale dove scelte di politica di bilancio; reddituale dipende: Rn = reddito atteso al tempo n – se del caso, eliminare i componenti di – dalle caratteristiche dell’azienda oggetto Rn = valore residuo finale reddito dovuti a “beni separabili”. di valutazione; i = tasso di capitalizzazione n = arco temporale di riferimento La durata del flusso di redditi. La durata del flusso dei redditi da assumere ai fini della NOTA valutazione REDDITUALE PURA dipende: Principi relativi alle valutazioni di tipo 3 Il valore finale del capitale economico de– dal ciclo di vita naturale dell’azienda reddituale puro e misto terminato attraverso l’impiego di tali criteri con le forze di cui essa dispone; Il reddito (R) da utilizzare nelle formule di METODO PATRIMONIALE COMPLESSO. deve essere assoggettato a VERIFICA ECONOMICA tramite l’utilizzo di metodi economico-finanziari. valutazione di tipo reddituale (o misto) può essere dato da: 8 – dalla congruità dell’imputazione dei costi “discrezionali” di rilevanza strategica dai quali dipende l’azienda; – dal grado di rischio giudicato sopportabile ai fini della valutazione. I flussi monetari complessivi considerano la struttura finanziaria aziendale e la sua Flussi monetari. La stima dei flussi monetari evoluzione in chiave prospettica, di conseguenza: disponibili richiesta per la valutazione dell’azienda con il metodo finanziario deve – flussi monetari includono i movimenti relativi all’accensione o al rimborso di essere basata su proiezioni di contenuto Per ragioni di rischio l’utilizzo di durata prestiti ed ai relativi oneri finanziari; REDDITUALE e PATRIMONIALI suffiestese NON E’ CONSIGLIABILE nel caso cientemente complete ed estese nel tem- – il valore terminale dell’azienda viene di aziende: po. I flussi monetari utilizzati possono esdeterminato utilizzando un metodo di sere di due tipi: – influenzate da fattori di personalità; tipo patrimoniale semplice o misto, che riflette la situazione finanziaria finale – caratterizzate da un elevato contenuto – flussi monetari operativi (unlevered) dell’azienda. professionale; – flussi monetari complessivi (levered) – legate ad elementi immateriali non staIl flusso monetario complessivo è determibili; I flussi monetari operativi (free-cash flows) nato come segue: – esposte a forti dinamiche tecnologiche prescindono dalla struttura finanziaria Utile netto dell’esercizio (perdita) aziendale, di conseguenza: o competitive. + Ammortamenti – i flussi monetari non includono i movi+/Disinvestimenti/Investimenti tecnici Durate brevi impongono di individuare un menti relativi all’accensione o al rimbor(capex) VALORE FINALE DI REALIZZO dell’inveso di prestiti ed ai relativi oneri finanzia+/- Disinvestimenti/Investimenti in altre stimento nell’azienda. Tale valore può ri; attività essere: – il valore terminale dell’azienda viene +/- Diminuzione /Aumento del Capitale – il valore di liquidazione dell’attivo, dedeterminato in base al prodotto del Circolante Netto dotte le passività e gli oneri di liquidaflusso monetario dell’ultimo anno per +/- Incrementi/Riduzioni dei finanziamenti zione; un moltiplicatore che è il reciproco del = Flussi Monetari disponibili per l’azionista – il presumibile valore di cessione dell’atasso di capitalizzazione utilizzato; zienda (per esempio tramite l’utilizzo di – l’indebitamento netto dell’azienda alla METODI DI MERCATO, METODI un moltiplicatore reciproco del tasso di data della valutazione viene dedotto dal EMPIRICI attualizzazione applicato al reddito valore attualizzato dei flussi monetari Il valore di un’azienda è determinato sulla dell’ultimo anno). operativi e del valore terminale. base dei prezzi osservati in recenti negoMETODO FINANZIARIO Secondo il metodo finanziario il valore di un’azienda è pari al valore attuale dei flussi di cassa futuri complessivamente disponibili (senza alterare l’equilibrio finanziario dell’azienda) da parte dell’investitore. La formula generalmente applicata è quella del Discounted cash flow model (DCF): n Wf = Σ Fc + Pr 1 dove: Fc = flussi di cassa Pr = patrimonio residuale Principi relativi alle valutazioni di tipo finanziario ziazioni. Tali informazioni sono utilizzate Il flusso monetario operativo è determina- qualora dall’osservazione di tali prezzi to come segue: emergono significativi e sistematici scostaUtile netto dell’esercizio (perdita) menti rispetto ai valori ottenuti in base alle formule valutative precedenti. +/- Oneri/Proventi finanziari + = + +/+/- Imposte dell’esercizio Reddito Operativo lordo Imposte ricalcolate Ammortamenti Disinvestimenti/Investimenti tecnici Disinvestimenti/Investimenti in altre attività +/- Diminuzione /Aumento del Capitale Circolante Netto = Flussi Monetari disponibili per l’impresa 9 Le fonti dei dati possono essere rappresentate: – dal mercato organizzato dei titoli azionari; – da transazioni fra privati aventi per oggetto l’intero capitale oppure i pacchetti di controllo o di rilievo di aziende quotate o non quotate. I prezzi così rilevati permettono di calcolare alcuni indici significativi che vengono quindi applicati all’azienda oggetto di valu- siva di azioni, OPV, OPA, emissione di obbligazioni convertibili, ecc.) tazione. Sostanzialmente le metodologie empiriche Generalmente comunque l’operazione straordinaria necessità di effettuare una facendo principalmente riferimento al valutazione del capitale economico per mercato possono, a loro volta, come i orientare il processo decisionale sottostante. metodi finanziari, essere utilizzate quale In ogni caso occorre fare attenzione in quanriscontro a conferma delle valutazioni to i metodi solitamente presuppongono una ottenute attraverso l’applicazione delle valutazione razionale dell’azienda, una valumetodologie fondamentali (reddituale, tazione basata da una parte sui cosiddetti misto). “fondamentali” (prospettive di mercato, I principali approcci empirici comprendo- livello e qualità della concorrenza, capacità no il metodo del prezzo delle azioni quo- del management, sviluppi tecnologici, ecc.), tate in borsa, le metodologie dei moltipli- dall’altra, come elemento integrativo, sulle catori e, infine, le metodologie che utilizza- possibili sinergie ottenibili dalla messa in no i parametri rilevanti per particolari set- comune di due o più imprese. tori (la testata nelle aziende editrici, la In ogni caso nelle valutazioni di Borsa, come capacità di raccolta degli istituti finanziari, il in quelle ottenute in caso di scambi sul merportafoglio premi per le imprese assicurati- cato, possono essere anche fortemente preve, ecc.). senti elementi “irrazionali” (mode, il seguire il branco o il “guru” di turno, lotte di potere, Gli indici più comunemente utilizzati sono: esistenza di abbondanti liquidità senza im– P/E (earning) = prezzo/utile netto pieghi in vista, corruzione, ecc.), inestricabil– P/CF = prezzo/cash flow mente connessi spesso a spinte speculative – P/PNC= prezzo/patrimonio netto con- di mercato. Il risultato finale può quindi essere molto tabile diverso da quello delineato dai metodi classi– P/S (sales)= prezzo/fatturato ci (si veda l’andamento del recente passato dei prezzi di molti titoli “internet”). L’impiego di dati empirico è subordinato In ogni caso la valutazione di un’acquisizioalle seguenti condizioni: ne attraverso la valutazione finanziaria è – buona qualità della fonte; una tecnica che utilizza i flussi di cassa – significatività dell’informazione. valore dell’azienda = flussi di cassa disponibili attualizzati + 2. Raccomandazioni nelle valore finale attualizzato attribuibile operazioni straordinarie all’azienda Le operazioni di finanza straordinaria richieLa valutazione d’azienda, quale stima del do spesso la predisposizione di una perizia, capitale economico, deve però essere generalmente prevista da disposizioni civilistieffettuata, se non è diversamente precisache ma non solo. to, avendo come riferimento lo stato e le Sostanzialmente trattasi di operazioni di prospettive dell’azienda in sé, intesa come scambio, quali cessioni, fusioni, scorpori, opeentità autonoma. razioni che impongono interventi sul capitale, Si prescinde pertanto da considerazioni di quali emissioni di azioni con sovrapprezzo, tipo soggettivo riconducibili alle diverse emissioni di obbligazioni convertibili ecc, Operazioni di Borsa (IPO, emissione succes- finalità o possibilità degli attori in campo. 10 Ad esempio nel caso di compravendita, si prescinde dall’interesse specifico, dalla forza contrattuale e dalla capacità di negoziazione dell’acquirente e del venditore. Ma la valutazione d’azienda può essere effettuata, viceversa, nell’ottica di una singola parte coinvolta nella negoziazione. Lo scopo sarà allora di stimare un valore soggettivo che potrà configurarsi come: – Valore minimo da perseguire nel caso di cessione da parte del venditore; – Valore massimo che si è disposti a raggiungere nel caso di acquisto, per l’acquirente. Le alternative significative che possono avere un diverso trattamento in sede di valutazione sono: Cessione integrale, Cessione della quota di maggioranza, o comunque di controllo, Cessione di quote minoritarie partecipanti al controllo, Cessione di quote minoritarie escluse dal controllo, Cessione di azioni a voto limitato (limiti ai diritti sociali). Pacchetti azionari di maggioranza. Nella valutazione dei pacchetti di maggioranza è spesso posto il problema del riconoscimento del PREMIO per il controllo della Società. La stima del premio di maggioranza deve avvenire sulla base della prassi derivante da rilevanti e sistematiche negoziazioni di pacchetti di maggioranza di società confrontabili (indicazione di carattere empirico). Di norma, l’entità del premio di controllo è inversamente correlata alla dimensione del pacchetto azionario. Pacchetti azionari di minoranza. Nella valutazione dei pacchetti di minoranza che non partecipano al controllo si può porre Errori, approssimazioni e incongruenze nel processo di valutazione delle aziende il problema del conteggio di uno sconto di minoranza. La dimensione dello sconto dipende dal rendimento corrente (tenendo conto del settore) dei titoli che formano il pacchetto nonché della sua negoziabilità. Valutazione nei casi di fusioni/scissioni. Scopo della valutazione in vista di operazioni di fusione o di scissione di aziende o rami è la DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCAMBIO fra le società che promuovono l’operazione. L’obbligo perseguito non è tanto il livello assoluto dei valori attribuiti ai capitali delle singole aziende quanto la raffrontabilità dei dati e quindi la DETERMINAZIONE DEI VALORI RELATIVI. La determinazione del rapporto di concambio è di regola basata sul confronto fra i “valori generali” alla data di riferimento delle aziende considerate, espressi in ipotesi di mantenimento di una gestione autonoma. Tuttavia, devono essere altresì considerati gli effetti derivanti dal rapporto di concambio sulla posizione relativa dei soci delle aziende che rientrano nell’operazione. Fusione/scissione di società con azioni quotate in Borsa. Nel caso di Società quotate i prezzi di Borsa devono essere considerati, tuttavia essi non costituiscono l’unica base per la determinazione del rapporto di con cambio, la determinazione di valori di stima deve comunque essere attuata. Operazioni di acquisizione/ vendita che implicano scelte strategiche o di tecnologia Ci sembra metodologicamente corretto segnalare i casi in cui si debba valutare il valore di operazioni di acquisizione o cessione di attività compiute in base a criteri strategici o tecnologici. ERRORI, APPROSSIMAZIONI E INCONGRUENZE NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLE AZIENDE 1. Premessa Il tema della valutazione delle aziende è stato oggetto di numerose pubblicazioni e In questi casi infatti si prendono di frequente in considerazione elementi di diffi- approfondimenti nel corso degli ultimi vent’anni. cile quantificazione. Nella teoria accademica e nella prassi proSi tratta infatti di dare un valore a scelte fessionale abbiamo assistito negli ultimi meramente strategiche di mercato, di decenni a un lungo percorso di progressiconcorrenza di intuitiva opportunità di posizionamento, oppure a considerazioni vo affinamento delle metodologie, che ha meramente tecnologiche legate a brevetti condotto al consolidarsi di criteri di generale accettazione, in funzione della deterpiù o meno industrializzabili che impediminazione dei target price per il mercato scono , per esempio,ad altri brevetti di secondario (contenuti nei research reports proprietà di essere sfruttati. degli analisti), di valutazioni in occasione di In questi casi la prassi ha visto più di una Initial Public Offering (IPO), o di operazioni volta applicati per determinare il valore “fuori mercato” (fusioni, acquisizioni). della transazione, multipli di mercato o considerazioni quantitative ipotetiche cer- In un passato non recente hanno avuto tamente non riconducibili a precise meto- un’ampia prevalenza, specie per le operazioni effettuate “fuori mercato”, le valutadologie valutative . zioni di natura patrimoniale o mista reddiIn tali casi, non essendoci una via “ scientituale/patrimoniale. Esse sono ormai poco fica” da seguire, resta probabilmente da utilizzate nella prassi professionale. utilizzare la/le procedure adottate in analoghe operazioni passate, vale a dire la Viceversa, nel corso degli ultimi anni, sono descrizione step by step della operazione andate consolidandosi metodologie di realizzata, in una accurata relazione perita- natura finanziaria, di prevalente origine anglosassone (con particolare riferimento le, corredata da documenti a data certa, dove la documentazione evidenzia il per- al “Discounted Free Cash Flow method” e derivati). corso logico seguito, la congruenza delle scelte fatte , la evidenza degli ammontari La circostanza che il valore di una qualsiasi della transazione (compreso la tracciabilità attività dipenda dal reddito che essa sarà e trasparenza degli accrediti/ addebiti). in grado di generare in futuro appare teoricamente logica: l’investitore valuta le Resta certo l’accettazione da parte della amministrazione di una “ buona fede “ dei opportunità di redditività prospettica e la soggetti coinvolti che riteniamo comunque storia delle performance reddituali e finanalla base di tutti i rapporti tra contribuente ziarie passate serve solo come base di partenza, per inquadrare in modo compleed autorità fiscale. to e approfondito le caratteristiche dell’attività oggetto di valutazione. Tuttavia la necessità di guardare alle prospettive di andamento futuro del business 11 da valutare e di sviluppare dei modelli di previsione (che si possono estendere per diversi esercizi futuri), espongono al rischio di errori di stima e introducono diversi fattori di incertezza e soggettività nella determinazione del valore finale. I professionisti chiamati a valutare la bontà del procedimento di stima – anche in sede giurisdizionale - devono quindi accettare un certo grado di discrezionalità nella valutazione, badando soprattutto alla sensatezza/ragionevolezza delle ipotesi formulate, alla dimostrabilità delle key-assumptions del modello e alla corretta applicazione delle metodologie dal punto di vista logico/matematico. Nei modelli di valutazione assoluta (che determinano il valore dell’azienda in base ai flussi finanziari o reddituali futuri, o a valutazioni miste patrimoniali/reddituali) la discrezionalità può riguardare, in particolare: le proiezioni sulle principali variabili economico-patrimoniale incorporate nel modello (la discrezionalità può essere contenuta facendo in parte riferimento alle stime di un business plan elaborato dalla società); i parametri utilizzati nel modello (free risk rate, equity risk premium, beta, se si fa ricorso al Capital Asset Pricing Model – CAPM - di William Sharpe). Oltre alla ragionevolezza delle ipotesi sull’evoluzione del business, chi esamina la NOTE 4 Si veda in proposito, nella Prefazione: L.Guatri, “La qualità delle valutazioni”, Egea, 2007 5 In particolare nel testo “Know your worth: critical valuation errors to avoid”, Lecture Text, Harvard Business School, 2004. 6 Citiamo, tra i numerosi scritti: P. Fernandez, J.M. Carabias: “96 common errors in company valuations”, SSRN, 2006. 7 Si veda L. Guatri, op. cit., Capitolo 1. valutazione dovrebbe controllare anche la coerenza logica delle key assumptions del modello, quali ad esempio: i tassi di crescita del fatturato stimati e l'aderenza degli investimenti al livello necessario a sostenere tale sviluppo; le modalità di calcolo del valore terminale, che spesso rappresenta una frazione consistente del valore complessivo emergente dall’applicazione dei metodi finanziari. Oltre alla ragionevolezza delle ipotesi, si possono esaminare i veri e propri errori metodologici (che già in parte sono stati sfiorati parlando della coerenza tra le ipotesi del modello), in merito ai quali si sono sviluppati negli ultimi anni alcuni filoni di ricerca e indagine, anche in ambito accademico. 2. L’ospite indesiderato Per lungo tempo, in ambito accademico, non si è sviluppato “un apparato metodologico condiviso per la ricerca e la misurazione degli errori nelle valutazioni”. Nelle valutazioni si insinua spesso un “ospite indesiderato” (l’errore), che tuttavia la prassi e l’accademia non hanno mai indagato con particolare approfondimento4, I primi tentativi di costruire un sistema strutturato di indagine degli errori nelle valutazioni si devono a Richard S. Ruback5 e a Pablo Fernandez6. Cui ha fatto seguito il testo di Luigi Guatri, “La qualità delle valutazioni”, nel quale l’accademico italiano riprende la strada tracciata dagli altri due studiosi, sviluppando un contributo originale, che prende spunto anche dalla sua attività professionale e da svariati esempi Gli errori possono riguardare, ad esempio: osservati sul mercato azionario, specie in operazioni di Initial Public Offering (IPO). le assumptions di base adottate nello L’impianto teorico di Guatri è costruito sviluppo del modello di valutazione; la discrezionalità e l’incoerenza nell’uti- partendo dalla puntuale individuazione dei punti deboli del processo di valutazione, lizzo dei parametri, riconducibili alla grande quantità di le modalità applicative delle formule, assumptions, congetture e ipotesi che inspecie con riguardo al terminal value. farciscono i modelli impiegati nella prassi. Gli errori possono anche derivare dall’ec- In particolare Guatri distingue tra7: cessiva sopra/sottovalutazione delle prospettive di crescita e redditività di un busi- Ipotesi. Così come la ricerca scientifica, che procede per ipotesi da verificare ness (come è accaduto per le imprese sul campo, anche la finanza aziendale della c.d. New Economy tra la fine degli costruisce ipotesi, teorie e modelli, allo anni novanta e l’inizio del decennio scorso; scopo di dare misurazione ai fenomeni ma fenomeni simili sono accaduti diverse che indaga. Spesso però le ipotesi alla altre volte nel corso della storia). base di modelli e teorie non sono ab“Errori di valutazione si possono insinuare bastanza “forti” da rendere del tutto anche nelle c.d. relative valuation, che scafondati i giudizi (o quanto meno da turisce dal confronto con le valutazioni evitare valutazioni contrastanti sulle espresse dal mercato per aziende ritenute conclusioni cui si perviene con l’applicacomparabili, o dal valore emerso da tranzione dei modelli quantitativi). sazioni di aziende dello stesso settore o Assunto. Consiste nel rendere la solucomparto di attività.” zione di un problema meno complessa. Di fatto, costituisce una sorta di semplificazione delle situazioni reali, introdotta nei modelli di valutazione. L’assunto, 12 3. Errori, ipotesi, incongruenze e criticità nelle valutazioni assolute lordo del pagamento degli interessi sul capitale preso a prestito e degli altri flussi collegati alla gestione finanziaria), al netto dell’effetto fiscale teorico. AtApprossimazione. I risultati dei processi Le valutazioni assolute sono rivolte a detraverso questa metodologia il valore di valutazione sono inevitabilmente terminare il valore intrinseco dell’azienda dell’Equity viene ricavato in via indiretapprossimati (tanto che a volte il risul- attraverso l’analisi delle sue caratteristiche ta, sottraendo all’Enterprise Value il tato finale non viene espresso nella specifiche (capacità di generare utili dal valore di mercato dei debiti finanziari forma di un singolo valore puntuale, ma suo core business, struttura finanziaria, netti e del capitale di terzi e sommanattraverso un range di valutazione). Il ecc.). do il valore di mercato di eventuali fatto che talune misurazioni siano sogIl valore intrinseco degli asset che generasurplus assets. Questa metodologia gette a “inesattezza inevitabile” non no flussi finanziari si determina in funzione (definita “asset side”) è tipicamente autorizza tuttavia ad accettare lo sconfidel livello dei futuri cash flow attesi, tenenutilizzata per la valutazione delle aziennamento dell’approssimazione nell’erdo conto dell’incertezza riguardo alla loro de industriali o di servizi non finanziari rore vero e proprio. effettiva realizzazione. (e raccomandata, ad esempio, anche Errore. Gli errori incombono sempre dallo IAS 36, per l’attuazione dell’imLa valutazione basata sullo sconto dei cash nel processo di valutazione. Guatri, al pairment test); flow futuri attesi (attualizzati a un tasso che fine di rendere più semplice la loro 2. il modello Free Cash Flow to Equity individuazione e misurazione, propone rifletta il rischio associato all’investimento) (FCFE); in questo caso il valore delè lo strumento principale e più utilizzato di una classificazione sistematica, distin8 l’Equity si ottiene in via diretta, scontanstima del valore intrinseco di un’azienda . guendo tra quattro diverse categorie: a) do al costo del capitale proprio (Cost di metodo (da ipotesi e da assunti); b) Atteso che le valutazioni di natura patriof Equity, nella terminologia anglosassonegli input (ovvero le variabili che ven- moniale sono ormai scarsamente utilizzate ne) i flussi di cassa netti di pertinenza nella prassi professionale, il primo dilemma gono inserite nei modelli); c) di prodell’azionista (dopo il pagamento degli spettiva e di ricostruzione storica; d) di che deve affrontare il valutatore riguarda interessi sui debiti finanziari e le impola scelta dei flussi futuri da attualizzare: comunicazione. Guatri raccomanda ste). Questo procedimento (definito peraltro di arrivare a una misura com- reddituali o finanziari. “equity side”) è normalmente adottato plessiva dell’errore, ovvero “alla somma Nel corso degli ultimi anni, come si diceva per la valutazione delle aziende bancadei vari errori anche di diverso segno, in premessa, gli analisti hanno largamente rie/finanziarie; per questa tipologia di che incide sul valore-obiettivo finale della privilegiato l’adozione dei criteri finanziari, aziende, infatti, non è possibile scindere stima”. anche sulla spinta del successo di alcuni in modo netto tra gestione operativa e 9 finanziaria, dato che le passività finanNei successivi paragrafi passeremo in ras- testi anglosassoni . ziarie non costituiscono un debito segna le possibili criticità e i principali rischi Per le aziende industriali il metodo finanestraneo alla gestione operativa, ma di errore e di approssimazione riscontrabili ziario può essere applicato in due varianti nel processo di valutazione, distinguendo fondamentali, che si differenziano per il percorso che conduce alla determinazione NOTE tra “metodi assoluti” e “metodi relativi”. 8 In proposito si veda A. Damodaran: dell’Equity Value: come in tutte le scienze, introduce nei problemi delle approssimazioni, che a volte rischiano di degenerare in errori. “Valuation: Lecture Note Packet 1 – Intrin- 1. il modello Free Cash Flow to the Firm sic Valuation”, reperibile sul sito dell’autore, (FCFF), che determina in prima battuta al link: http://people.stern.nyu.edu/ il valore del capitale operativo adamodar/ (Enterprise Value), attraverso l’attualiz- 9 Si fa riferimento in particolare al testo di T. zazione (al costo medio ponderato del Copeland, T. Koller, J. Murrin: “Valuation: capitale, WACC – Weighted Average measuring and managing the value of companies”, Wiley, Third Edition, 2000, che Cost of Capital, nella terminologia anha coniato la fortunata espressione, che è glosassone) dei flussi di cassa operativi anche il titolo di un capitolo del libro: “Cash (di pertinenza dell’azienda, ovvero al is king”. 13 rappresentano la materia prima dei loro processi di gestione caratteristica (incentrati sull’intermediazione di fondi tra le unità economiche in surplus e quelle in deficit). In linea generale, secondo l’approccio del Discounted Cash Flow method (DCF), il valore dell’azienda è pari alla somma dei flussi finanziari che si ritiene che essa potrà produrre in futuro10. Il procedimento di stima del valore è quindi naturalmente soggetto a ipotesi e approssimazioni, sia con riguardo alla determinazione dei flussi finanziari, che all’individuazione dei tassi di attualizzazione da adottare per scontare i cash flow stimati. Con riguardo al primo aspetto – al di là dell’approccio seguito nella valutazione (asset side o equity side) - i flussi finanziari: devono risultare da budget/piani industriali aziendali, predisposti e approvati in tempi recenti e che comprendano un congruo numero di esercizi futuri, nel cui arco temporale il management ritenga di poter implementare le proprie azioni strategiche; devono essere fondati su presupposti ragionevoli e sostenibili; e in grado di costituire la migliore e la più affidabile stima effettuabile al momento dell’elaborazione degli obiettivi strategici ed economico-finanziari del Piano Industriale; devono essere potenzialmente distribuibili (aspetto di particolare rilievo all’interno dei business molto regolamentati); in relazione ai periodi che oltrepassano la fase di previsioni esplicite (quella NOTA 10 I modelli finanziari possono anche essere espressi nella variante “Dividend Discount Model” (DDM), spesso utilizzata nel settore finanziario. coperta dal Piano Industriale aziendale), devono essere frutto di estrapolazioni che rispettino la coerenza tra tassi di crescita e investimenti necessari a sostenerla; e tra crescita, redditività prospettica e tasso di retention degli utili. La coerenza nella logica interna di costruzione del modello è particolarmente importante nella determinazione del c.d. Terminal Value, che spesso incide in misura consistente sul valore complessivo (e deve essere calcolato nel rispetto di altre condizioni fondamentali, che riguardano l’ipotesi steady state implicita nel concetto stesso di valore terminale, v. infra). amplificare o a smorzare la volatilità generale di mercato). L’Equity Risk Premium è la componente che rimane dopo che l’investitore ha eliminato il rischio specifico del singolo titolo attraverso la diversificazione. Ovviamente, per rispettare il principio di coerenza tra flussi finanziari e tassi di attualizzazione, è necessario che i due parametri risultino omogenei anche con riguardo: alla valuta di denominazione; alla tipologia (nominali o reali). I tassi di attualizzazione applicati ai flussi finanziari generati da investimenti più rischiosi (ovvero caratterizzati da maggiore erraticità/minore visibilità dei cash flow Quanto invece ai tassi di attualizzazione attesi) dovranno incorporare premi per il dei flussi, segnaliamo una serie di criticità e rischio più elevati di opzioni metodologiche, che vanno valuL’adozione del CAPM per misurare il cotate attentamente per verificare la coerensto del capitale azionario implica quindi la za e la ragionevolezza delle ipotesi adottastima puntuale di tre parametri: te. Il Free Risk Rate (FRR). Il tasso di rendiNormalmente il costo dell’equity viene mento Free Risk. dovrebbe presentare determinato secondo il Capital Asset alcune caratteristiche di base: Pricing Model (CAPM), la cui formulazione a. uguaglianza tra rendimenti reali e originaria è dovuta a William Sharpe. attesi; Concentreremo l’attenzione solo sul b. assenza di rischi di default e di reinCAPM e sui suoi fattori costitutivi (Free vestimento; Risk Rate – FRR, Equity Risk Premium – Esso sembrerebbe quindi associabile al ERP, Beta). ritorno su un investimento in titoli goIl postulato di base del CAPM è che i flussi vernativi zero coupon a breve finanziari futuri attesi, associati al possesso scadenza. di un’azione, debbano essere scontati a un In realtà l’orizzonte temporale delle tasso che rifletta le attese di remuneraziovalutazioni aziendali è assunto come ne degli shareholders. Gli investitori, esseninfinito (in base all’ongoing concern do razionali, richiederanno un premio principle) e, per coerenza, pare oppor(Equity Risk Premium - ERP) per l’impiego tuno fare riferimento a rendimenti di di risorse sul mercato azionario, rispetto ai medio-lungo periodo. E’ desiderabile ritorni sulle attività prive di rischio. Il preuna coerenza tra l’orizzonte temporale mio complessivo dovrà riflettere anche della stima dei flussi finanziari e la scauna componente collegata alla rischiosità denza del titolo risk free utilizzato come sistematica dell’azienda oggetto di valutabenchmark per il calcolo del tasso. zione, rappresentata nel modello dal Beta Normalmente si utilizzano proiezioni (ovvero dal coefficiente di regressione che finanziarie della durata di almeno dieci esplicita in che misura il movimento di anni (3-4 anni di previsione esplicita e mercato del prezzo del titolo tende ad 14 una convergenza inerziale al tasso di crescita di medio-lungo periodo, per i successivi 6-7 anni). Di conseguenza è ormai invalsa la prassi operativa di adottare, come approssimazione del free risk rate, il rendimento lordo dei titoli di Stato decennali (tasso benchmark). Il tasso decennale su titoli governativi presenta anche il vantaggio, rispetto a titoli di ancora più lunga scadenza (come le obbligazioni trentennali), di una maggiore liquidità e di una minore sensitività alle variazioni delle aspettative sul trend del tasso di inflazione. azionario e tasso free risk registrati nel corso di un dato periodo storico. Una volta definito il periodo storico in base al quale calcolare l’ERP, occorre risolvere altri significativi problemi statistici: a. Quale media utilizzare nel definire gli scostamenti tra ERP e FRR, Media aritmetica o geometrica. L’utilizzo dell’una o dell’altra media conduce a risultati molto diversi, anche nella descrizione dei rendimenti. Se la media aritmetica appare indicata per analisi uni-periodali (e i sostenitori dell’utilizzo della media aritmetica mettono proprio in rilievo la natura uniperiodale del CAPM), l’esteso profilo temporale di stima dei flussi di cassa adottato nelle valutazioni di natura finanziaria porta spesso la prassi a calcolare il differenziale medio storico di rendimento tra azioni e titoli di Stato in base alla media geometrica. In realtà è la media aritmetica a godere della significativa proprietà statistica di inferire i futuri rendimenti attesi assumendo la condizione della loro indi- In tema di individuazione e calcolo del Free Risk Rate è sorto negli ultimi anni un ampio dibattito, dopo che l’esplosione della crisi finanziaria del 2008 e l’indebolimento dei corsi di mercato di debiti sovrani ritenuti fino a qualche anno fa del tutto esenti da rischio default (come quelli italiano e spagnolo) hanno fatto insorgere dubbi sui tassi normalmente adottati nelle valutazione come esenti da rischio11. L’Equity Risk Premium (ERP). Il premio per il rischio di mercato (anche definito come Market Risk Premium – MRP) rappresenta la quota di rendimento differenziale che l’investitore razionale richiede per l’investimento in titoli con un livello di rischio superiore rispetto ai titoli free risk. In sostanza, inquadrato nella teoria di Sharpe (e Markowitz), esso riflette il differenziale tra il rendimento atteso sul portafoglio di mercato [E(RM)] e il Free Risk Rate: Media aritmetica e geometrica: esempio Valore Ritorno M. Aritm. Ritorno M. Geometr. 0 100 1 200 100% 2 Rit. medio 100 25% -50% 0% 0% La media aritmetica determina sempre risultati più elevati rispetto alla media geometrica e tale differenza è tanto più alta quanto più ampia è la varianza dei ritorni. b. Come determinare e trattare l’impatto dei c.d. survivorship bias. L’utilizzo di serie storiche basate su periodi molto lunghi fa insorgere il problema del survivorship bias. Ovvero dell’esclusione dalle serie storiche relative agli indici azionari delle società che nel corso del tempo sono state oggetto di delisting, a seguito di fallimenti. Ciò determina una tendenziale sovrastima delle performance degli indici azionari. c. Qual è il peso dello standard error delle stime. Un’analisi condotta dalla Banca d’Italia da Panetta e Violi12 nel periodo 18611994 ha fatto emergere un Equity Risk Premium per il mercato italiano pari al 3,5%. Anche senza considerare gli abnormi premi per il rischio impliciti nelle quotazioni di mercato nelle fasi di elevata turbolenza di mercato (come quelle che hanno fatto seguito alla crisi finanziaria del 2007/08), tale dato è considerato troppo prudenziale nel definire l’ERP richiesto dagli investitori per l’investimento nel mercato azionario italiano: esso generalmente oscilla tra il 4% NOTE 11 Si veda in proposito il paper di A. Damoda- pendenza: essa appare quindi più efficaran, “Into the Abyss: What if nothing is risk ce come stimatore dei futuri rendimenfree?”, 2010, recuperabile sul sito Internet ti attesi, mentre la media geometrica dell’autore. risulta il migliore strumento di misura 12 Si confronti il paper di F. Panetta, R. Violi: dei rendimenti ex-post (riflettendo “Is There an Equity Premium Puzzle in Italy? anche l’effetto della capitalizzazione dei A Look at Asset Returns, Consumptions and rendimenti periodali). Financial Structure Data over the Last Centu- Se il concetto risulta di semplice e intuitiva definizione, più controversa è la sua misurazione. E’ infatti possibile seguire due approcci alternativi: 1. Historical Risk Premium. In questo caso si fa riferimento agli scostamenti tra rendimenti del mercato ry”, in Temi di Discussione del Servizio Studi di Banca d’Italia, n. 353, Giugno 1999. 15 e il 5%, come emerge anche dalle stati- target price più vicini ai prezzi di mercato stiche più recenti13. (evitando divaricazioni anche significative tra target price fundamental-based e market 2. Implied Risk Premium. -based), ma implica un costante monitoraggio dell’Implied Risk Premium e induce In alternativa all’utilizzo del dato ricavaad assecondare valutazioni di mercato che to dalle serie storiche, è possibile calcopossono essere transitorie e motivate da lare il premio per il rischio implicito fattori non strettamente collegati con il nelle quotazioni correnti, estrapolandovalore della società (come l’eccesso o la lo dall’equazione di Gordon/Shapiro: scarsità di liquidità in circolazione). D1 P0 (r g ) e ricordando che, in base al CAPM: r FRR ERP otterremo, risolvendo l’equazione rispetto a ERP, che il premio per il rischio di mercato implicito nelle quotazioni correnti sarà pari a: ERP D1 g FRR P0 La componente [D1/P0 + g] rappresenta il rendimento atteso del mercato in base alle stime di consensus [E(RM)]. In conclusione: l’utilizzo di un premio per il rischio storico implica che il mercato realizzerà una mean reversion verso il dato utilizzato come base dell’analisi storica, che si ritiene rappresenti correttamente il premio per l’investimento in azioni richiesto dagli investitori. Utilizzare il premio corrente applicato dal mercato significa formulare l’ipotesi che esso stia stimando in modo adeguato il premio per il rischio sull’investimento azionario. Nell’applicazione dei modelli finanziari esso conduce alla determinazione di Il Beta. Il Beta è il parametro del modello che riflette la rischiosità sistematica dell’azione (ossia la componente che non può essere eliminata attraverso la diversificazione), misurando la sensitività dei ritorni del titolo rispetto alla variabilità dei ritorni del portafoglio di mercato. In sostanza il Beta riflette la tendenza del titolo a muoversi più o meno in linea con le variazione dell’indice di riferimento. Un Beta superiore all’unità segnala la tendenza del titolo ad amplificare (in positivo o in negativo) i movimenti del mercato (titoli “aggressivi”); un Beta inferiore all’unità riflette la tendenza storica del titolo a muoversi in misura meno accentuata rispetto all’indice di riferimento (titoli “difensivi”); un Beta pari all’unità illustra la tendenza del titolo a muoversi mediamente in linea con il mercato. Anche nella determinazione del Beta da inserire nel modello insorgono alcuni problemi di natura pratica, che attengono alle tecniche di calcolo: – Quanto deve essere lunga la serie storica da utilizzare nel calcolo del coefficiente di regressione? Dal punto di vista statistico, più la serie storica è lunga, più il dato assume significatività. Tuttavia utilizzare serie storiche troppo profonde rischia di riflettere nell’analisi situazioni non più aggiornate, o comunque non più espressive dell’effettivo grado di NOTA 13 Si veda ad esempio: E. Dimson, P. Marsh, M. Staunton – “The Millennium Book: A Century of Investment Returns”, ABN Amro and London Business School, 2001. 16 rischiosità sistematica dell’azione oggetto di valutazione. Come regola generale si può sostenere che quanto più stabili sono rimaste le caratteristiche di un’azienda – in termini di business mix e di leverage operativo e finanziario -, tanto più profonda temporalmente può essere l’analisi. – Quale frequenza di rilevazione impiegare? Le rilevazioni possono essere giornaliere, settimanali, mensili, annuali. Tanto più ristretto è il periodo di osservazione, tanto maggiori sono i dati della regressione e tanto più quest’ultima risulterà statisticamente significativa. Tuttavia occorre fare attenzione al fenomeno della liquidità: utilizzare rilevazioni giornaliere espone, per i titoli meno liquidi, al rischio di indebolimento del valore statistico della regressione, dato che periodiche fasi di ridotte negoziazioni possono rendere poco significativa la correlazione con i movimenti del mercato. – Quale indice di riferimento impiegare nel calcolo della regressione? Solitamente è preferibile utilizzare indici rappresentativi di un ampio numero di società quotate. – Occorre effettuare degli aggiustamenti al valore del beta ricavato dalla regressione di mercato? La domanda nasce dal fatto che, nel momento in cui una società sopravvive sul listino e tende verso la fase di maturità del suo business, il Beta si approssima gradualmente all’unità. Molti database, di conseguenza, calcolano un Beta “blended”, risultante dalla media ponderata tra il Beta corrente e 1. Nel caso di Bloomberg, ad esempio, il Beta adjusted è pari a: adjusted 0,67 corrente 0,33 1,00 L’utilizzo del Beta come misura del rischio sistematico è stato oggetto di numerose critiche. La più significativa è quella di Fama e French, che in un celebre studio del 1992 hanno messo in luce l’inesistenza di una relazione tra beta e rendimenti azionari, osservando le performance di un campione di titoli nel periodo 1963-1990. Essi hanno sostenuto che i differenziali di rendimento tra i titoli sono spiegati efficacemente osservando le dimensioni aziendali e il rapporto tra valore dei mezzi propri contabili e il valore di mercato. guenza, di individuare il corretto D/E per il calcolo del levered Beta. Continuing Value - dei modelli a più stadi). In definitiva, in base al CAPM e una volta definito il valore dei singoli parametri, il Cost of Equity di una società si determina secondo l’equazione: Nelle valutazioni basate sul principio dell’ongoing concern – che necessitano la stima dei flussi finanziari per una durata infinita, come nel caso delle aziende – un r FRR ERP altro tema fondamentale è rappresentato dalla modalità di calcolo del Terminal L’ultimo fattore da stimare per applicare la Value. formula di Gordon-Shapiro (o da applicare alle fase successive al periodo di previ- I modelli devono mantenere una coerenza interna tra le ipotesi adottate, per evitare sione esplicita, o al valore terminale del modello DCF, nelle sue varie configurazio- incongruenze sul piano logico/matematico. ni) è costituito dal tasso di crescita di utili Tra i fattori che vanno sottoposti a un e dividendi. controllo accurato, per evitare incongruenze ed errori, ricordiamo: Il parametro g può essere ricavato in di- In linea puramente teorica la migliore soluzione da adottare per misurare la versi modi: la coerenza, specie nelle fasi di transipotenziale variabilità del titolo dovrebbe zione verso il periodo di crescita termiper estrapolazione da una serie storica; essere articolata in tre fasi successive: nale, tra le assumption sulla crescita dai fondamentali della società: la crescistimata e le stime sul livello degli inve Determinazione del beta del settore in ta attesa viene in questo caso calcolata stimenti; cui opera l’azienda da valutare; come prodotto tra il tasso di ritenzione Rettifica di tale misura per tenere conto la coerenza tra stime di crescita, redditidegli utili (che misura la quantità di dell’operating leverage dell’azienda e vità del capitale e livello di payout; profitti reinvestiti nella società) e il calcolare l’unlevered Beta; la ragionevolezza delle ipotesi alla base Return On Equity (ROE), che misura la del calcolo del c.d. Terminal Value; queredditività delle risorse reimpiegate nel st’ultimo è spesso una componente business: Rettifica ulteriore rivolta a riflettere il significativa della valutazione totale e – financial leverage dell’azienda (Beta g b roe essendo molto sensibile alle ipotesi di levered vs. Beta unlevered). base - deve essere determinato avendo dove: grande cautela riguardo a una serie di L U (1 ((1 t ) D / E )) b: tasso di ritenzione degli utili: parametri: con: roe: return on equity (utile netto/ – la crescita deve rispettare le attese D: debiti finanziari netti patrimonio netto medio) di sviluppo di lungo termine dell’eE: patrimonio netto conomia o delle economie nelle in base alle stime formulate puntualquali è operativa l’azienda oggetto di mente dall’analista, anche con l’ausilio La procedura più corretta sul piano valutazione. La crescita stabile, infatti, dei piani industriali elaborati dalle societeorico si scontra però con evidenti presuppone il raggiungimento di una tà; difficoltà di applicazione pratica dall’efase di maturità dell’azienda (c.d. sterno. Si pensi, in generale, alla difficoltà utilizzando previsioni di consensus; steady state). Tale ipotesi comporta di stimare l’operating leverage di una che l’impresa non sia più in grado di eguagliandolo al tasso di lungo termine generare ritorni superiori al suo azienda (espresso in termini di rapporto dell’economia o delle economie in cui costo del capitale e che sia destinata tra costi fissi e costi variabili). E, nel caso opera l’azienda (per le aziende a crescia crescere a un ritmo non superiore delle aziende finanziarie, nell’impossibilita stabile o per il calcolo della crescita rispetto a quello dell’economia in cui tà di scindere in modo netto tra gestionel termine finale - Terminal Value, o ne operativa e finanziaria e, di conseopera; 17 – scostamenti significativi nel lungo periodo tra Return On Invested Capital (ROIC) e Weighted Average Cost of Capital (WACC) - o tra Return On Equity (ROE) e Cost Of Equity (COE) – devono essere ragionevolmente giustificabili, dato che contraddicono i presupposti logici della steady state assumption; – occorre mantenere una stretta relazione tra tasso di crescita stimato nel lungo periodo (g), redditività dei mezzi propri e payout ratio di lungo periodo; – come nel periodo di transizione, le stime del tasso di crescita di lungo periodo devono essere non soltanto coerenti con le attese di sviluppo generale dell’economia, ma anche con l’ammontare delle risorse che è necessario reinvestire nel business per generare tale profilo di sviluppo. Il Terminal Value può essere calcolato anche con ricorso ad alcune metodologie alternative: attraverso i multipli di società comparabili (o multipli benchmark di settore), applicati all’ultimo dato patrimoniale o reddituale del periodo di previsione esplicita o del periodo di transizione. Tale metodologia semplifica notevolmente le elaborazioni matematiche, ma NOTA introduce una componente “relativa” nella valutazione; attraverso l’applicazione agli ultimi dati economici o patrimoniali attesi di un Fair/Justified multiple, ottenuto in base ai fondamentali stimati al termine del processo previsionale; attraverso la stima di un valore di liquidazione finale; tale approccio risulta ortodosso solo per le aziende per le quali tale valore di liquidazione sia ragionevolmente stimabile e coerente con la natura dell’attività (ad esempio per le società che gestiscono servizi di pubblica utilità in regime di concessione). 4. Errori, ipotesi, incongruenze e criticità nelle valutazioni relative I metodi relativi derivano il valore dell’azienda dal confronto con società comparabili. Più in particolare, dall’applicazione ragionata dei multipli dei c.d. peers (ricavati dalle quotazioni di mercato o emersi a seguito del passaggio di pacchetti qualificati, avvenuti al di fuori di un sistema di scambi organizzati) ad alcuni aggregati patrimoniali, economici o finanziari dell’azienda oggetto di valutazione. La peers comparison analysis è sovente utilizzata come criterio di controllo di un metodo di valutazione principale (metodo assoluto vs. metodo relativo). Essa consiste nella verifica, rispetto ai risultati emersi dall’applicazione del metodo principale, delle valutazioni espresse dal mercati azionari per titoli comparabili; o dei multipli negoziati in occasione di transazioni fuori mercato, riguardanti società dotate di caratteristiche simili a quella oggetto di valutazione. 14 Gli acronimi usati nella definizione dei Market Ratios sono così definiti: P: Prezzo; EV (riferito a imprese industriali): Enterprise Value; E: Earning (Utile), normalmente rettificati per le componenti straordinarie, ossia estranee alla gestione ordinaria, e non ricorrenti; Ebitda: Earnings Before Interest, Tax, Amortization and Depreciation (Margine Operativo Lordo); Ebit (Earnings Before Interest and Tax); BV: Book Value Normalmente si distingue tra due catego(Patrimonio netto); TBV: Tangible Book rie di multipli di mercato: Value, EV per le Compagnie Assicurative: Embedded Value. 18 multipli trailing, che mettono in relazione il prezzo corrente all’ultimo dato ufficiale disponibile; i multipli leading, che confrontano il prezzo corrente con gli utili stimati negli esercizi futuri. La prassi operativa, come già sottolineato in premessa, privilegia quest’ultima categoria: gli investitori, infatti, guardano sempre in avanti, ovvero esprimono le proprie valutazioni sui titoli in base alla capacità della società di conseguire utili in futuro. Accettando un certo grado di incertezza, ma concentrando l’attenzione sulle future dinamiche reddituali dell’azienda oggetto di valutazione. Il passato serve solo come base di partenza della valutazione, ma non è mai considerato dal mercato come il punto di riferimento per le proprie decisioni di investimento. Per le valutazioni di mercato secondario si fa prevalente o esclusivo riferimento alle valutazioni dei titoli quotati, dato che le negoziazioni fuori mercato hanno spesso a oggetto pacchetti qualificati delle società; e includono di conseguenza premi di maggioranza che normalmente i titoli quotati in Borsa non incorporano (a meno che un’azienda sia individuata come potenziale takeover target). Espressa in questi termini, la metodologia in oggetto sembrerebbe di assai semplice implementazione: una volta individuato un panel di società operanti nello stesso settore, si applica la media dei multipli di mercato (i multipli di più ampio utilizzo sono EV/Ebitda, EV/Ebit e P/E per le aziende industriali o di servizi non finanziari, il P/ E, il P/BV o il P/TBV per le aziende bancarie, il P/BV, il P/EV per le compagnie assicurative14) ai dati per azione della società e si ricava un “market based fair value”. In realtà la costruzione dei multipli e l’esercizio di confronto con i peers è molto conseguenza, presenteranno, rispetto al più tradizionale business del commercial banking, un profilo di rischio complessivo decisamente diverso), o alla diversa dislocazione geografica delle reti distributive (fenomeno accentuatosi negli ultimi anni anche per le banche italiane, dopo che i Quale nozione di utile si utilizza per maggiori gruppi domestici hanno sviluppacalcolare il rapporto? Quello di bilancio to una più ampia presenza sui mercati o un aggregato opportunamente rettifiesteri, sia per aggirare i limiti all’espansione cato, al fine di “normalizzare” i risultati domestica imposti dalle regole Antitrust, contabili ? sia per sfruttare le maggiori opportunità di Come si calcola l’EPS quando vi sono crescita offerte da aree ad elevato svilupdiverse tipologie di azioni in circolazio- po, come l’Est Europa). ne? Nell’effettuare comparazioni di mercato – Come si calcola l’EPS quando vengono e al fine di proporre un confronto dotato effettuati aumenti di capitale nel corso di adeguata significatività - l’analista dovrà dell’esercizio? quindi cercare aziende che siano simili a Come si valuta l’eventuale impatto di quella oggetto di valutazione sotto molti strumenti diluitivi in circolazione punti di vista. (obbligazioni convertibili, warrant)? Tra gli altri: tipologia di business model; L’adozione dei metodi relativi presenta contributo delle varie aree alla formaquindi numerose criticità metodologiche. zione del risultato economico (profilo di rischio operativo); L’altro aspetto critico dell’applicazione della peers comparison consiste nella scelta dimensioni (con riguardo a fattori chiadel campione di società da utilizzare nel ve quali capitalizzazione, ricavi, totale confronto. attivo, patrimonio netto, ecc.) e quote di mercato; Trovare aziende molto simili è estrema grado di leverage; mente complicato. Il discorso non vale soltanto per la natura dell’attività esercita- profilo di crescita degli utili; ta, ma anche per la distribuzione e il con- livello di redditività. tributo dei singoli segmenti di business alla formazione del risultato di esercizio. AnAnche in presenza di business model simili, che in settori apparentemente contraddidifferenze sostanziali in alcune delle variastinti da grande omogeneità nelle carattebili sopra citate (specialmente nella cresciristiche basilari del business. ta degli EPS e nella redditività del capitale) Due banche, ad esempio, possono differi- possono condurre a valutazioni di mercare profondamente per il contributo ai to molto diverse e giustificare un premio risultati del retail banking o dell’investment o uno sconto nei multipli applicati dal banking (gli istituti con una maggiore espo- mercato alle singole società del campione. sizione a quest’ultima attività realizzeranno Con riferimento alla crescita attesa degli tipicamente risultati più volatili nel tempo, utili, ad esempio, il P/E adjusted è a volte con una più alta incidenza dei rischi di messo in relazione alle attese di crescita mercato rispetto alle banche retail; e, di media annua degli utili rettificati (P/E vs. meno banale di quanto sembri a una prima superficiale osservazione. Ad esempio, con riferimento al rapporto P/E (Prezzo diviso Utile per azione), occorre domandarsi, riguardo al suo denominatore: 19 EPS adj. CAGR – Earning Per Share Compound Average Growth Rate - in un orizzonte temporale di almeno 2/3 anni). A tale fine viene spesso calcolato l’indice PEG (Price Earning Growth), che rapporta il P/E corrente al tasso di crescita composta annua atteso nei successivi anni di previsione. La “regola del pollice” spesso utilizzata nella prassi considera interessanti i titoli che quotano ad un PEG inferiore all’unità; e viceversa valuta relativamente cari i titoli con un PEG decisamente al di sopra di 1x. In realtà il PEG risulta più utile a fini di confronto, individuando in che misura la quotazione di un titolo incorpora o sottostima la crescita attesa degli utili. La raccomandazione per il fruitore delle valutazioni relative, dunque, è di non considerare accettabili valutazioni fondate semplicemente su un dato statistico di sintesi (media o mediana), ricavato da un campione di aziende simili (o presunte tali). Ma di osservare con attenzione le differenze operative e finanziarie che possono giustificare significativi gap (in senso positivo o negativo) nei multipli di mercato. 5. L’errore segnalato dal metodo di controllo Una buona abitudine del processo di valutazione consiste nell’individuazione di un metodo principale e nel successivo controllo del risultato attraverso l’adozione di una metodologia secondaria/alternativa. Nella prassi accade spesso, come richiamato nei paragrafi precedenti, che l’analista adotti in via prioritaria un metodo assoluto, confrontando il risultato con quello emergente dall’adozione dei metodi relativi. Non è peraltro infrequente, specie nel caso di gruppi aziendali operanti in business complessi e articolati, che le singole Aspetti fiscali legati alle valutazioni aziendali ed ai progetti di investimento: l’imposizione indiretta divisioni/società vengano valutate con il criterio della somma delle parti (Sum of The Parts valuation, SOtP), applicando a ciascuna di esse un multiplo di mercato o un multiplo estrapolato dai fondamentali, ritenuto adeguato a esprimere il valore di ciascuna area operativa. Ciò che viene però raccomandato dalla dottrina accademica è di evitare di effettuare delle medie tra valori che smentiscono a vicenda. Ovvero: se con l’adozione di due criteri alternativi si perviene a valori profondamente diversi, il risultato di sintesi non dovrà mai essere una media tra di essi. La discrepanza dei valori emergenti da approcci alternativi dovrà invece indurre il valutatore a verificare ipotesi, modalità di calcolo e risultati, rivedendo in particolare i value driver del modello di valutazione principale. Evitando la tentazione di giustificare i valori con il ricorso a forzature; ad esempio modificando la composizione di un campione coerente e significativo ai fini dell’analisi comparativa, al solo scopo di far convergere i risultati del metodo di controllo verso quelli emergenti dall’applicazione del metodo principale. Il metodo di controllo, dunque, può anche segnalare errori metodologici o incongruenze derivanti dall’adozione di assumptions troppo aggressive o prudenti. ASPETTI FISCALI LEGATI ALLE VALUTAZIONI AZIENDALI ED AI PROGETTI DI INVESTIMENTO: L’IMPOSIZIONE INDIRETTA partendo dalla media dei redditi dichiarati o accertati su un orizzonte temporale di tre anni. Il riferimento al reddito fiscale anziché a più adeguati indicatori di redditività aziendale rende la metodologia applicata altamente empirica ed arbitraria. L’unico pregio, forse, potrebbe essere trova1. Le norme e l’approccio to in un’estrema semplicità di impiego e valutativo seguito dall’Agenzia nella facilità di reperimento di dati di per delle Entrate sé oggettivi, caratteristiche queste che La disciplina alla base della valutazione da rendono tale procedimento quasi assimilaparte dell’amministrazione finanziaria del bile alla c.d. “valutazione automatica” utilizvalore di avviamento dichiarato in sede di zata per gli immobili. cessione di aziende o rami d’azienda è La metodologia di controllo prevalenteregolata dall’art. 51 del D.P.R. 151/131 mente adottata dagli uffici finanziari trova (Testo Unico dell’Imposta di Registro) che origine nella Comunicazione di Servizio statuisce che il valore dei beni è quello dell’Agenzia delle Entrate n. 52 del dichiarato dalle parti nell’atto o, in man25/07/2003 che ha riportato alla ribalta canza o se superiore, il corrispettivo da quanto contenuto nell’ora abrogato art. 2, loro pattuito. comma 4 del D.P.R. 460/96 in materia di Per gli atti che hanno ad oggetto aziende accertamento con adesione. (oramai), il valore è controllato dall’ufficio Si tratta di un procedimento di calcolo con riferimento al valore complessivo dei definito “metodo sommario” che in estrebeni che compongono l’azienda (o il rama sintesi, come indicato, prevede che la mo), compreso l’avviamento, al netto determinazione del valore di avviamento a delle passività. fini rettificativi debba avvenire sulla base L’ufficio può tenere conto di accertamenti della percentuale di redditività applicata compiuti ai fini di altre imposte e può alla media dei ricavi dichiarati (o accertati) procedere ad accessi, ispezioni e verifiche negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori secondo le disposizioni relative all’IVA. a quello in cui il trasferimento è avvenuto, Il riferimento alla pattuizione fra le parti si moltiplicata per tre, salva riduzione a due contempera con la previsione di cui all’art. in casi particolari. Il tasso di redditività da 20, che stabilisce che l’imposta è applicata applicare è quello risultante dal rapporto secondo l’intrinseca natura e gli effetti fra il reddito e i ricavi dichiarati ai fini fiscali giuridici degli atti presentati alla registrazio- nell’anno in cui avviene il trasferimento. ne, anche se non vi corrisponde il titolo o In sostanza, quindi, i fattori che entrano in la forma apparente. gioco sono: La pratica professionale che tratta la deimponibile fiscale ai fini delle imposte terminazione del valore di avviamento dirette; dell’azienda, si configura come un vero e ricavi dichiarati; proprio processo di valutazione che segue data di inizio dell’attività ceduta; le indicazioni della dottrina economico durata residua di un eventuale contrataziendalistica, così come abbiamo già evito di locazione; denziato nei capitoli precedenti. eventuale mancato esercizio dell’attività Diversamente, l’Agenzia delle Entrate, di imprenditoriale per la maggior parte del norma, determina il valore di avviamento precedente periodo d’imposta. 20 E’ di tutta evidenza la sommarietà di tale procedura per i seguenti motivi: applicazione di un metodo solo vagamente “reddituale”; riferimento alla redditività fiscale in luogo della redditività effettiva; applicazione di fattori di capitalizzazione del reddito (2 o 3) troppo schematici e fissi e che non hanno alcuna giustificazione economica o di mercato; riferimento ad una redditività fiscale solo stimata, posto che la dichiarazione dell’anno di trasferimento è presentata non meno di 9 mesi dopo; eliminazione dal processo valutativo dei più complessi parametri dettati dalla professionale dottrina aziendalistica. 2. Esposizione delle attuali problematiche in sede di accertamento ai fini delle imposte indirette Ogni volta che si presenta l’eventualità di trasferire un’azienda attraverso un’operazione realizzativa o comunque quando un gruppo industriale progetta un investimento, il problema fiscale si presenta come componente delle valutazioni. Nei progetti di investimento il costo relativo alle imposte indirette è rilevante a seconda che si tratti di negozi soggetti a IVA o a imposta di registro. Per l’acquisto di aziende o rami di azienda la norma fiscale stabilisce che l’imposta di registro deve essere pagata sul valore netto dell’azienda (o ramo) che si acquista (totale dell’attivo meno totale del passivo). Il coacervo di beni e debiti così ottenuto, nell’atto di trasferimento, indica un prezzo e questo prezzo è il naturale imponibile della negoziazione. Questo prezzo, ai sensi dell’art. 2 – comma 3 - lettera b del D.P.R. 633/72) non è soggetto ad IVA ma è soggetto ad imposta di registro ai sensi dell’art. 3 lettera b) del D.P.R. 131/86). Per completezza di trattazione occorre dire che quando le parti, per necessità negoziali o avendo riguardo al diverso trattamento fiscale, cedono l’azienda con il sistema dello “spezzatino” (cessione separata dei vari componenti dell’attivo), l’Amministrazione Finanziaria ha diritto di disconoscere l’assoggettamento all’I.V.A. delle singole cessioni ed applicare l’imposta di registro su tutta l’operazione (Sentenza Cassazione Civile – Sezione Tributaria 11/6/2007 n. 13580). Non ci resta dunque che esaminare la fattispecie con riferimento preciso all’imposta di registro in quanto altre imposte indirette non risultano coinvolte nell’argomento tranne la fattispecie successoria che, uscendo dalle logiche di impresa, non tratteremo. Il prezzo pagato per la cessione di azienda rappresenta il netto fra il valore totale dall’attivo compresi avviamento e marchi e l’eventuale passivo trasferito e questo, ai sensi dell’art. 51 – parte 1ª del predetto D.P.R. 131/86 ) è la base imponibile sulla quale vengono applicate le aliquote di cui diremo. Sempre ai sensi del predetto articolo 51 l’Ufficio ha diritto di controllare il valore complessivo dei beni che compongono l’azienda compreso sicuramente l’avviamento e dubitativamente i marchi. le imposta complementare che è quella che si potrebbe pagare aderendo al diverso valore che l’Amministrazione Finanziaria ha determinato. All’interno dei beni ceduti e che compongono l’attivo di azienda ai fini dell’imposta di registro esistono diverse aliquote di tassazione, in particolare: gli automezzi e le passività correlate sono soggetti a tassazione specifica ai sensi dell’art. 7 – parte Iª della tariffa allegata al D.P.R. 131/86 e non costituiscono oggetto di accertamento di congruità. Il valore netto degli immobili è soggetto normalmente all’aliquota dell’8% (oppure del 7%, del 15% o del 3% in casi particolari) ai sensi dell’art. 1 della Tariffa parte Iª allegata al D.P.R. 131/86. Il valore netto degli altri beni è soggetto di regola all’aliquota del 3% ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, parte Iª allegata al D.P.R. 131/86. L’articolo 23 – comma 1°, del D.P.R. 131/86) stabilisce, peraltro che, se il valore dell’attivo non è attribuito a ciascuno dei componenti che ne fanno parte, si applica l’aliquota più elevata competente ai singoli beni. E’ quindi necessario che nell’elencazione dell’attivo si attribuisca un valore a ciascun cespite o categoria di cespiti. Con l’accertamento di congruità, ex-art. 51 D.P.R. 131/86 l’Agenzia delle Entrate, L’indagine dell’Ufficio riguarda anche la pur accettando il valore dell’azienda così detraibilità del passivo accollato all’acqui- come dichiarato, può attribuire un magrente e la differenza del valore dell’azienda giore valore ad un bene soggetto ad una che può essere diverso e maggiore del maggiore aliquota impositiva rispetto ad prezzo pagato; in questo caso può esserci un altro e pretendere la differenza di aliil rischio che proprio tale maggiore valore quota. diventi l’imponibile relativo all’operazione. Tale comportamento suscita alcuni interEsiste così una imposta principale che è rogativi: quella che si paga all’atto della registrazio- 1. se l’imponibile che riguarda l’azienda nel ne del contratto di vendita e una eventuasuo insieme è accettato dall’Agenzia 21 delle Entrate, aumentando il valore dell’immobile, quindi assoggettando una parte del valore di azienda ad un’aliquota dell’8% più le imposte ipocatastali, anziché del 3%, il contribuente ha diritto a diffalcare la differenza del 3% “spostata” dagli altri beni all’immobile oppure questo diritto non esiste? Non c’è giurisprudenza sul caso. Testualmente l’articolo 51 del D.P.R. 131/86 indica “compreso l’avviamento”. La conclusione a cui si arriva dunque è che l’Ufficio deve effettuare una propria valutazione dei beni materiali tenendo conto delle condizioni nelle quali vengono negoziate e del valore di avviamento per il quale il legislatore fiscale dà indicazioni. Siamo così arrivati alla valutazione vera e propria che l’Ufficio ha il diritto di eseguire 2. L’imposta così percepita fa parte e che il contribuente deve controllare dell’imposta complementare o no? normalmente resistendovi perché per lui, come è legittimo, il valore è il prezzo. La dottrina, pur senza generare effetti pratici, definisce questa come un’imposta I beni che compongono l’attivo e le passisuppletiva e cioè che non fa parte dell’im- vità possono così essere sindacati dall’Amposta complementare ma fa parte di quel- ministrazione Finanziaria: le modificazioni di tassazione che si verificheranno per effetto della migliore defini- Beni immobili zione dei beni compravenduti. Abbiamo detto che nell’atto di compraE’ d’obbligo a questo punto riflettere su vendita dell’azienda gli immobili dovranno quanto l’art. 51 del D.P.R. 131/86 nella avere l’indicazione separata del valore che parte in cui parla dell’accertamento di compone l’attivo delle imprese. congruità sia applicabile alle cessioni di Poiché per disposizione di legge (art. 23 – azienda. comma 4 – D.P.R. 131/86) l’Ufficio attriA parte le compravendite fra parti correla- buisce a ciascuno dei beni componenti te, la congruità, secondo il testo letterale l’attivo una quota proporzionale del passidalla Legge, è controllata dall’Ufficio con vo, si consiglia di indicare già nell’atto la riferimento al valore complessivo dei beni quota di passività inerenti gli immobili in che compongono l’azienda, compreso modo da proporre (se non di ottenere) la l’avviamento. maggiore aliquota al solo valore netto. Il testo di Legge, opportunamente, parla di L’articolo 1 – comma 307 della Legge 296 “valore complessivo” il che vuol dire che del 2006) stabilisce che un apposito provnon è consentito all’Ufficio di enucleare vedimento dell’Agenzia delle Entrate, pebene per bene ma bisogna valutarli nel riodicamente aggiornato, indichi i criteri loro coacervo (per esempio un immobile utili per la determinazione dei valori norha un valore diverso a seconda che sia mali di fabbricati per I.V.A., imposte dirette affittato a terzi o utilizzato come opificio e imposta di registro. dall’azienda che magari ha dei problemi Con Provvedimento del 27/7/2007, l’Asindacali) e questo fa sorgere automaticagenzia delle Entrate ha stabilito che il valomente la domanda di come fare a valutare re degli immobili è determinato moltipliun complesso di azienda tenuto conto cando i mq. risultanti dal certificato catache, il valore venale in comune commerstale per il valore unitario determinato cio che è la locuzione abusata per i trasfesulla base della quotazione immobiliare rimenti immobiliari, nella fattispecie non dell’ OMI (Osservatorio del Mercato Impuò essere utilizzata perché non esistono mobiliare istituito presso l’Agenzia del atti paragonabili. 22 Territorio) e dei coefficienti di merito relativi alle caratteristiche degli immobili. Per gli immobili diversi dalle abitazioni il valore normale è determinato dalla media fra il valore minimo e massimo espresso dall’OMI per l’immobile avendo riguardo alla zona e alla destinazione d’uso. E’ previsto inoltre che bisogna tener conto del mutuo accordato, dei prezzi effettivamente praticati nella zona tra privati nello stesso periodo, ecc. Le indicazioni sono lacunose, imprecise, spesso impossibili da utilizzare e comunque fuorvianti rispetto ad un bene che fa capo ad un’azienda ceduta all’interno della quale il suo valore è maggiore o minore rispetto alla effettiva attività svolta, ecc. In sede di contrasto del valore accertato sarà il difensore a rappresentare in modo efficace questi elementi perché la convinzione del giudice tributario sia favorevole. Approfittando della possibilità di tassare valori teorici (valore venale) anziché il valore reale (prezzo) l’Amministrazione Finanziaria ha cercato di allargare l’inerenza di questa disposizione anche alle imposte dirette e all’I.V.A. Opportuni Ricorsi alla Commissione Europea, hanno procurato la Procedura d’Infrazione n. 2007/4575 a carico dell’Italia che, con Legge 88/2009, articolo 24, ha dovuto riconoscere che un siffatto sistema di tassazione sui valori teorici non può espandersi laddove le norme fiscali riguardano dichiaratamente il prezzo. E’ quindi impossibile per l’Amministrazione Finanziaria attribuire incassi o redditi diversi da quelli risultanti dal prezzo effettivamente riscosso. In altre parole, l’accertamento di congruità non può estendersi all’imponibile I.V.A. o alle imposte dirette. Dal punto di vista dell’ imposta di registro è invece ancora in vigore il Provv. del 27/7/2007 (Sentenza 128 del 5/10/2010 CTP di Torino). Secondo parte della giuri- sprudenza è onere del contribuente superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato sulla base delle stime OMI (Sentenza n. 300 del 20/11/2008 della Commissione Tributaria di Cagliari) che assumono particolare valenza probatoria. E’ però orientamento maggioritario della dottrina che le quotazioni OMI siano in ogni caso presunzioni semplici che devono essere integrate dagli Uffici con altri elementi probatori15. In ogni caso grava sull’Amministrazione Finanziaria l’onere di provare gli elementi di fatto giustificativi del quantum accertato nel quadro dei parametri prescelti (Cassazione sentenza n. 8994 del 16/4/2007). Secondo la Commissione Tributaria Regionale di Roma (Sentenza n. 420 dell’1/12/2009 la potestà impositiva dell’Erario costituisce esercizio di pubblico potere e come tale non può prescindere dall’adozione di idonea, congrua e sufficiente motivazione. Nell’ambito dell’applicazione dell’imposta di registro, l’A.F. deve fornire elementi, anche indiziari, suscettibili di comprovare la maggiore pretesa tributaria dovendo esaminare compiutamente la concreta condizione dell’immobile oggetto del negozio di alienazione. La compravendita di un’azienda è la traslazione di un complesso di beni organizzato ai fini della produzione la discrepanza fra il prezzo pagato e l’imponibile accertato ai fini delle imposte di registro in sede di cessione non può essere un solo elemento di maggior costo (l’imposta di registro) da ammortizzare ma deve essere un’attestazione del valore reale valido ad ogni fine e quindi il risultato di un’indagine conoscitiva, competente e definitiva. In una parola, l’accertamento di congruità quando si tratta di cessioni di aziende non trova giuridico domicilio nella somma algebrica del valore dei beni meno le passività convenzionalmente attribuite a ciascuno di essi ma è il risultato di una entità che pre- sa nel suo insieme ha generato un prezzo al quale domanda e offerta si sono adeguati e quindi molto difficilmente sindacabile da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Ci rendiamo conto che questo concetto difficilmente viene accolto dall’Amministrazione Finanziaria e dalle stesse Commissioni Tributarie ma certamente i criteri a cui il processo di ridefinizione della valutazione deve adeguarsi sono: Avviamento Sono soggetti all’aliquota del 3%, beneficiano della attribuzione della percentuale di passività ammesse, possono essere considerati pertinenze degli immobili (e quindi tassati ad aliquota maggiore) solo se assimilabili agli impianti. (Decisione Commissione Tributaria Centrale. Sez. XXI n. 1627 del 9/5/1980) Avviamento: (media ricavi x % di redditività) x 3 L’art. 2 comma 4 del D.P.R. 460/96 stabilisce che il valore dell’avviamento è determinato sulla base degli elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base delle percentuali di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è avvenuto il trasferimento, moltiplicati per tre. La per1. una motivazione scrupolosa che non si centuale di redditività non può essere ferma al valore dei beni ma che attri- inferiore al rapporto tra reddito di impresa buisce l’importanza all’intera azienda o e i ricavi accertati o, in mancanza, dichiararamo; ti ai fini delle stesse imposte e nel medesi2. la motivazione non deve essere sempli- mo periodo. Il moltiplicatore è ridotto a cemente teorica ma deve riguardare il due in determinati casi previsti dalla legge. Esempio: reale valore dell’azienda intesa come insieme di beni atti a produrre reddito; Ricavi dichiarati: 2008 100.000 3. la difesa deve essere scrupolosa, atten- anno anno 2009 80.000 ta e fornita di prove che non possono anno 2010 90.000 essere la banale fornitura di una perizia media: (100.000 + 80.000 + 90.000)/ 3= ma che devono spingersi alla valutazio90.000 ne delle condizioni di negoziazione per assicurare al prezzo la dignità di oggetti% di redditività vo valore, concetto che verrà meglio Reddito 2011 10.000 spiegato successivamente. Ricavi 2011 100.000 % redditività: (10.000/100.000) = 0,1 Macchinari 90.000 x 0,1 x 3 = 27.000 La Cassazione (Sentenza n. 613 del 22/11/2005) ha stabilito che è legittimo il ricorso al conteggio dell’avviamento sulla base di quanto stabilito dall’art. 2 comma 4 – D.P.R. 460/96), ma che il contribuente Impianti ha la facoltà di provare che l’avviamento in Sono assimilabili agli immobili solo se sta- realtà è diverso considerando altri criteri bilmente collocati all’immobile con relative di valutazione. opere murarie tali da comportare la demolizione per estrarne l’impianto. NOTA 15 Il Sole 24ore del 1/10/2012. 23 La locuzione adottata dall’art. 51 del D.P.R 131/86 comprende la constatazione che, essendo l’azienda lo strumento per esercitare l’impresa, è ragionevole aspettarsi che esistano debiti correnti (fornitori, TFR, ecc.) non risultanti da atti aventi data certa e per i quali rilevano le scritture contabili del cedente. Per atti aventi data certa si intendono invece la stipulazione di conMarchio tratti di mutuo, i finanziamenti in regime di Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/72 la consorzi fidi, le condizioni di pagamento cessione del marchio è soggetto ad I.V.A. accordate negli atti di acquisto di immobili, in quanto considerata prestazione di servi- ecc.. zi. Il principio della congruità del prezzo asQuesta norma discende dalla modifica soggettato a imposta principale di registro apportata al Codice Civile che consente da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di vendere il marchio senza vendere l’acosì come stabilito dall’articolo 51 del zienda (con buona pace della garanzia ai D.P.R. 131/86, è certo una forzatura che consumatori). non trova correlazione nelle normative Quando però il marchio è ceduto unitaeuropee quando si tratta di beni la cui mente all’azienda, la tassazione del suo negoziazione vada assoggettata alla impovalore è attratta nell’Imposta di Registro sta di registro (sostanzialmente gli immobi(Sentenza 27/11/2003 n. C-497/01 della li). Corte di Giustizia Europea). Diventa assai problematico e difficile da Curiosamente la Corte di Cassazione con applicare quando si tratta di aziende per i sentenza n. 4452 del 2003 ha invece soseguenti motivi: stenuto che la cessione del marchio è 1. nessuna azienda può essere paragonata sempre e comunque soggetta ad I.V.A. ad altra la cui negoziazione sia avvenuta A parere di chi scrive il distinguo operato in base ad un prezzo in comune comdalla Corte di Giustizia deve necessariamenmercio. te trovare applicazione nella redazione degli 2. La data di stipulazione può generare atti di cessione di azienda rilevando ai fini importanti differenze (vedi oscillazioni dell’applicazione dell’I.V.A. o dell’imposta di di borsa). registro la cessione separata o congiunta del 3. La valutazione dei vari elementi che marchio stesso all’azienda che lo utilizza. compongono l’azienda non può essere fatta comparativamente con altre valuPassività tazioni di mercato perché praticamente Dal valore dell’attivo si deducono le passimai il valore di un immobile all’interno vità risultanti dalle scritture obbligatorie o di un complesso aziendale ha la stessa da atti aventi data certa (art. 51 – comma 4). utilità e quindi il medesimo prezzo di una negoziazione singola. L’art. 23 comma 4 dispone che le passività si imputano ai diversi beni, mobili e immo- 4. Nella valutazione di un immobile combili, in proporzione del loro rispettivo vapravenduto si tiene conto del reddito lore. rispetto al prezzo pagato correlato ai tassi di remunerazione dei capitali, teIn sostanza il valore delle attività immateriali (non solo dell’avviamento) emerge dalla valutazione degli elementi dell’attivo diminuito del passivo accollato paragonato al prezzo di cessione dell’azienda. Questo è quanto viene assoggettato all’imposta di registro. 24 nendo conto delle diverse considerazioni (affrancamento dall’inflazione, difficoltà di smobilizzo, obsolescenza e ammortamento, ecc.). Pertanto nel caso di compravendita di azienda bisognerebbe avere grande attenzione nell’attribuire ai vari beni che compongono l’azienda, dei valori il più possibile correlati al valore del coacervo trasferito avendo cura di giustificare, al di là dei ragionevoli dubbi, la detraibilità del passivo. Per quanto riguarda la disposizione contenuta nel D.P.R. 460/96, a suo tempo dettata solo con il fine di fissare criteri minimi e residuali per stimare il valore di avviamento nei casi di accertamento con adesione, è ormai divenuta la base per la quasi totalità degli accertamenti fiscali, anche grazie all’oscillante orientamento giurisprudenziale, che solo negli ultimi anni è parso indirizzarsi verso criteri meno standardizzati. Infatti, i pronunciamenti delle Commissioni Tributarie e della Corte di Cassazione, da un lato affermano che l’ammontare dell’avviamento debba essere desunto dalla capacità di profitto, così come apprezzabile sulla base di indici e criteri valutativi complessi, da determinarsi sulla base delle reale situazione contingente, passata, presente e futura, in cui l’azienda si trova, ma anche, in non pochi casi, ritengono non arbitrario o presunto il mero riferimento al volume di affari o l’applicazione del c.d. “metodo sommario” di cui al D.P.R. 460/96. Attraverso un esame comparativo delle principali massime e sentenze prodotte dalle Commissioni Tributarie Provinciali, dalle Commissioni Tributarie Regionali e dalla Cassazione, per analizzare le posizioni delle parti si può rilevare che in tempi recenti la posizione prevalente delle commissioni o della Cassazione è andata via via orientandosi verso una determinazione del valore di avviamento sempre più fondata sulla valutazione degli elementi intrin- Di particolare rilevanza ai fini dell’inquadramento del concetto di “avviamento commerciale” e delle modalità che i contribuenti (e l’amministrazione) dovrebbero seguire è la Sentenza n. 16/15/12 della Da una più attenta analisi si può notare Commissione Tributaria Regionale della come in alcuni casi emerga la consideraLombardia, 15a Sezione, depositata il zione che laddove è chiaramente individuabile l’esistenza del naturale contrasto di 30/01/2012. Tale pronunciamento, infatti, ha il pregio di identificare con una certa interessi fra le parti contraenti, il prezzo precisione quali siano gli elementi costitupattuito fra le parti viene generalmente tivi dell’avviamento commerciale di un’aaccettato in sede di giudizio e, per logica conseguenza, anche la valutazione dell’av- zienda, quali di questi siano suscettibili di trasferimento a terzi e quali invece siano viamento dalle stesse riconosciuto all’azienda ceduta. Tale orientamento, tuttavia, strettamente inerenti alla personalità dell’imprenditore medesimo e, quindi, appare più chiaramente rilevato in prosostanzialmente non trasferibili. La sentennunciamenti aventi ad oggetto accertamenti di valore nell’ambito di aste giudizia- za, inoltre, critica il “rigidismo” della metoli, mentre invece è quasi del tutto trascu- dologia utilizzata dall’Ufficio, ritenendo invece che essa debba tenere in considerato nei casi di normali operazioni comrazione tutti i fattori gestionali ed amminimerciali. strativi, così come gli elementi soggettivi. Piuttosto, andrebbe osservato sull’argomento che l’intervento del legislatore che con la Legge 266/2005 (Finanziaria 2006) ha portato a 18 anni il periodo di ammor3. Possibile applicazione tamento dell’avviamento, ha forse reso meno importante il contrasto di interessi analogica delle norme OCSE in fra cedente e cessionario con effetti forse materia di prezzi di trasferimento alla valutazione non del tutto producenti per gli interessi dell’avviamento in sede di tradell’erario. sferimenti d’azienda Un’altra riflessione a questo proposito potrebbe essere fatta con riferimento alle I commi 2 e 4 dell’art. 51 DPR 131/86 dimensioni e all’organizzazione gerarchica consentono all’ufficio di rideterminare la delle aziende coinvolte, dove evidentebase imponibile per i beni trasferiti sulla mente saranno quelle di maggiori dimen- base del loro valore, che per semplicità sioni ad operare in perfetto contrasto di definiamo “di mercato16”, indipendenteinteressi, mentre a livello di micro o picco- mente dal prezzo pattuito. le aziende, la minore preparazione imL’applicazione di questa disposizione a prenditoriale e la prevalenza di elementi soggettivi, potrebbero attenuare il contra- prescindere dalle circostanze in cui è masto di convenienza di una parte a dichiara- turato il trasferimento dei beni fa nascere re un valore di avviamento basso per subi- qualche dubbio considerato che, nell’ambito di altre imposte, il ricorso a stime di re un’imposizione diretta inferiore e, dell’altra, di riportare a bilancio un valore valore piuttosto che al corrispettivo ricepiù elevato, potendo contare su maggiori vuto è riservato alle sole operazioni che intervengono tra parti correlate, mentre è ammortamenti futuri. decisamente respinto quando tali operaseci delle aziende coinvolte, respingendo, con alcune eccezioni, le metodologie di calcolo basate su tabelle, dati statistici o parametri grezzi. 25 zioni intervengono tra soggetti indipendenti. In particolare ciò si verifica con riferimento alle imposte dirette (ad esempio cfr. art. 110 c.7 DPR 917/1986 per le operazioni infragruppo, art. 57 e art. 85 c.2 DPR 917/1986 per le operazioni tra l’impresa ed i suoi proprietari) ed all’IVA (art. 13 c. 3 DPR 633/1972, laddove la base imponibile viene assunta in misura pari al valore di mercato soltanto se l’operazione interviene tra parti correlate aventi regimi di detraibilità differenziati). Come ben precisato dalla circ. 18/E del 14/04/2010, il legislatore nazionale aveva introdotto la possibilità di tassare talune operazioni sulla base del valore del bene trasferito anziché sul corrispettivo, sia ai fini delle imposte dirette che ai fini IVA17. Tuttavia, a seguito della procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea 4575/2007, che invero riguardava solo l’aspetto IVA, il legislatore ha rivisto la propria posizione abrogando il ricorso a valutazioni estimative quale parametro di riferimento per l’applicazione dell’imposta. Curiosamente, nonostante la procedura di infrazione fosse stata sollevata soltanto ai fini IVA, l’abrogazione è stata decisa anche ai fini delle imposte dirette. NOTE 16 Per gli immobili si parla di “valore venale”, mentre per le aziende si parla genericamente di “valore complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento”, evidentemente riferendosi ad un valore “intrinseco” dei beni che, evidentemente, è quello “teorico” di mercato. 17 Per l’IVA l’art. 35 comma 2 del DL 223/2006 aveva introdotto la tassazione a valore normale per i beni immobili modificando l’art. 54 DPR 633/1972, per le imposte dirette il successivo comma 3 aveva previsto la medesima facoltà modificando l’art. 39 DPR 600/1973, indipendentemente dalla sussistenza di legami tra le parti contraenti. Se le ragioni per le quali è stata abrogata la disposizione IVA sono chiare – contrasto con l’art. 73 della direttiva 112/2006 CE (base imponibile = corrispettivo), non altrettanto lo sono quelle della abrogazione della analoga disposizione ai fini IRES che, se vogliamo, è nella libera determinazione del legislatore nazionale. O meglio, lo sono, ma in virtù di principi sistematici di ragionevolezza e razionalità. L’abrogazione non ci pare spiegabile (solo) con una possibile lesione del principio di capacità contributiva: non vediamo quale violazione – per lo meno immediata – di tale principio sarebbe desumibile nel tassare un reddito realizzato sulla base del valore di ciò che si cede anziché su quanto si riceve. Soprattutto considerando che tale criterio di tassazione è già presente nel sistema, ad esempio nell’ambito delle operazioni infragruppo. Probabilmente la risposta va cercata nella uniformità e nella coerenza sia interna che internazionale del sistema impositivo: posto che le convenzioni internazionali ed i documenti interpretativi rilasciati dall’OCSE ammettono le stime di valore delle operazioni solo nell’ambito di operazioni che intervengono tra parti correlate, pare poco convincente e troppo opinabile introdurre un criterio di stima della tassazione del reddito così fortemente legato al “valore di mercato”, laddove peraltro – sempre nello stesso ambito internazionale – si dà persino per assunto che il valore di NOTE 18 Aspetto peraltro superato dalla forfetizzazione introdotta dall’art. 52 c.4 del DPR 131/1986. 19 Non dimentichiamoci che le linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento, ivi comprese le “business restructurings” sono espressamente recepite ormai dalla legge italiana (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 2010/137654). mercato è rappresentato proprio dal corrispettivo che parti non correlate avrebbero pattuito in simili circostanze. Altrimenti detto: che senso avrebbe stabilire che una certa operazione intervenuta tra parti non correlate debba essere tassata sulla base del valore di mercato, quando la definizione tipica di valore di mercato è proprio il corrispettivo che per quella operazione avrebbero pattuito delle parti non correlate? A questo punto l’interrogativo è d’obbligo: per quale ragione, nell’ambito dell’imposta di registro, l’assenza di legami tra le parti non assume alcun rilievo, almeno in modo espresso, talché qualsiasi operazione viene ordinariamente riconsiderata dall’ufficio del Registro indipendentemente dalla prova che il corrispettivo sia diverso da quello dichiarato? Scartando almeno per un momento il caso delle operazioni intervenienti tra parti private (rectius: “non imprenditori”), laddove potrebbe non esistere il tipico contrasto di interessi che è invece connaturato nelle operazioni tra imprenditori onde avere evidenza del costo sostenuto18, non si spiega perché il valore dell’operazione possa o debba essere sistematicamente sindacato nel merito anche quando le parti in causa sono portatrici di ovvi interessi contrastanti, e, anche a pensar male, certamente guidate da interessi fiscali ben più pregnanti dell’imposta di registro. E ciò addirittura in presenza di principi ampiamente recepiti dal fisco nazionale secondo i quali le operazioni possono essere definite “a valore di mercato” per il solo fatto che sono intervenute tra parti non correlate19, ed avendo assunto molto spesso come chiave di lettura il concetto che “la sostanza prevale sulla forma”. Considerato il carattere pressoché sistematico degli accertamenti di valore a tali fini, e la opinabilità “in re ipsa” di ogni stima di valore, sembra quasi che la non 26 considerazione sull’esistenza di legami tra le parti contraenti sia più motivata dall’esigenza pratica di creare gettito aggiuntivo per le casse dell’erario (effetto “scontato” in presenza di un accertamento di valore, posto che le stime portano inevitabilmente a risultati diversi e nessun operatore potrà mai dimostrare con certezza un valore ma soltanto un prezzo) che non da considerazioni obiettive. Ed in effetti, a ben vedere, nulla osterebbe a che le operazioni di cessione d’azienda tra parti non correlate possano, anzi debbano, essere accettate per i valori così come concordati tra le parti, salvo l’ovvia possibilità per l’ufficio di dimostrare che il prezzo reale è diverso dal quello risultante dall’atto registrato. Leggendo più attentamente le regole in tema di cessione d’azienda, l’art. 54 c. 4 della legge del registro fa riferimento al controllo rispetto al “valore complessivo” dei beni che compongono l’azienda, ivi compreso l’avviamento, e deve tener conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte. Orbene, quale altro “valore complessivo” potrebbe risultare dall’analisi dell’ufficio se non esattamente quello concordato dalle parti non correlate, posto che queste: a. esprimono in una libera trattativa le loro valutazioni; b. sono loro che hanno discusso e definito il prezzo dell’operazione avendo chiari interessi contrapposti anche in ordine alle garanzie reciproche; c. se mai avessero interessi fiscali tali da alterare il prezzo dichiarato, sarebbero senz’altro prevalenti gli interessi collegati al peso delle imposte dirette (31,4% per di più a valenza opposta, visto che per il venditore è una tassa e per l’acquirente un costo, ancorché a deduzione ripartita pluriennale) piuttosto che a Aspetti fiscali legati alle valutazioni aziendali ed ai progetti di investimento: imposizione diretta ed operazioni infragruppo quello delle minori imposte indirette (3% da dividere in due); d. il legislatore esprime un chiaro riferimento agli accertamenti ai fini delle altre imposte (con ciò richiedendo espressamente una visione ampia del parametro valutativo), e visto che per le imposte “più importanti” la mera circostanza della non correlazione tra le parti fa addirittura assurgere l’operazione dichiarata quale parametro di riferimento valutativo obiettivo per le altre operazioni tra parti non correlate, non si vede perché debba giungere a conclusioni diverse nell’ambito dell’imposta di registro. Ad un esame della giurisprudenza disponibile, tuttavia, sembra che l’argomento “parti correlate o meno” sia totalmente ininfluente sull’esito delle vertenze in materia di valore dell’operazione. In realtà in alcuni casi sporadici gli elementi forniti da parti terze hanno assunto rilievo (periti, cessioni nell’ambito di aste giudiziarie), ma non è dato riscontrare quale argomento decisivo la circostanza della non vicinanza delle parti. Viceversa, esistono numerosi casi in cui emerge la tendenza ad incrociare il giudicato ai fini di un’imposta (tipicamente quello di registro) nel contesto di un’altra imposta (redditi), con alterni risultati. A livello di Corte di Cassazione esiste un orientamento per certi versi inatteso (e forse sconcertante)20: il valore di transazioni intervenute tra parti non correlate che abbiano visto una rideterminazione del valore normale ai fini dell’imposta di registro sulla base di mere stime viene rideterminato anche ai fini delle imposte sui redditi, sebbene ciò non sia previsto dalla legge. Ed anzi, aggiungiamo ora, nonostante il legislatore nazionale abbia dato prova di non voler introdurre tale possibilità abrogando una disposizione che, invece, la aveva prevista21. In realtà la constatazione di questo orientamento giurisprudenziale non spegne affatto le considerazioni qui svolte: nelle sentenze che hanno concluso in tal senso non è stata riscontrata una difesa impostata sulla considerazione che “il valore” di una cessione d’azienda intervenuta tra parti non correlate è “per definizione” equivalente al corrispettivo. Piuttosto si riscontra la tendenza costante della difesa a tentare di screditare nel merito la valutazione dell’ufficio, finendo così per ammetterne la possibilità di rettifica anche in simili circostanze. controversie tra gli orientamenti della prassi amministrativa, della giurisprudenza e della dottrina, in merito alla sua qualificazione e determinazione quantitativa. Si descrivono di seguito le principali fattispecie che nelle fasi di accertamento delle imposte dirette hanno assunto un carattere ricorrente: a. Determinazione della posta avviamento sulla base di formule astratte e generali Tale fattispecie, pur sorta originariamente in sede di accertamento dell’imposta di registro, si rende applicabile anche alla L’auspicio è che la diffusione inevitabile sfera delle imposte dirette (si veda a tal della cultura in materia di “prezzi di trasfe- proposito il successivo punto b). rimento” e della relativa nozione per la Come noto, il termine avviamento afferiquale il dato che meglio di tutti identifica il sce l’attitudine di una azienda o di un suo valore di una certa transazione è proprio ramo a produrre utili in misura superiore a quello che si determina in una trattativa quella ordinaria. tra parti non correlate possa sovvertire le Trattasi generalmente degli incrementi di abitudini di accusa e difesa anche in tema valore che il complesso aziendale acquisidi imposta di registro. sce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni che lo compongono, in virtù della loro efficiente organizzazione idonea a produrre utili. Tale qualità è riconducibile ASPETTI FISCALI LEGATI ad una pluralità di fattori, oggettivi e sogALLE VALUTAZIONI gettivi, che caratterizzano l’organizzazione AZIENDALI ED AI PROGETTI aziendale. La dottrina aziendalistica ha DI INVESTIMENTO: elaborato nel corso del tempo una pluraliIMPOSIZIONE DIRETTA ED tà di metodi di valutazione, volti a supporOPERAZIONI INFRAGRUPPO tare gli operatori nella stima dei valori reali delle attività economiche. 1. Le attuali problematiche in Trattandosi di valutazioni estimative, nelle sede di accertamento ai fini fasi di accertamento delle imposte da pardelle imposte dirette te dell’Amministrazione Finanziaria, è diveNel processo di determinazione del valore nuto un elemento decisivo la mancanza di del capitale economico di una azienda (e quelle condizioni oggettive che consentodella posta avviamento, in particolare) no l’applicazione delle disposizioni fiscali in intervengono elementi di giudizio dotati di modo certo ed univoco, generando conmargini più o meno ampi di opinabilità. La mancanza nelle norme civilistiche e fiscali di una analiticità di criteri da utilizzare nelle NOTE diverse fattispecie, ha reso il tema della 20 Una per tutte: Cassazione, ord. 9 novem valutazione di azienda ed in particolare bre 2010, n. 22793. della componente “avviamento” fonte di 21 Cfr. nota n°2. 27 seguentemente potenziali disparità di trattamento tra i diversi contribuenti. Tale circostanza ha condotto gli organi verificatori a discostarsi da quanto elaborato dalla dottrina aziendalistica, orientandosi – nella stima della grandezza “avviamento” - verso l’adozione di formule astratte e generali, criteri matematicoforfetari, pur in presenza di realtà imprenditoriali sempre più complesse, in cui il valore degli elementi immateriali acquisisce sempre maggior peso, realtà che non si prestano certo ad essere spiegate con metodi automatici. Un metodo di calcolo ampiamente utilizzato in sede di accertamento si fonda sulla “capitalizzazione del reddito economico”22. Metodo la cui indicazione avviene nella circolare n. 10 del 19 febbraio 1980, ripreso dal legislatore in sede del D.P.R. n. 460/1996 (regolamento emanato per disciplinare gli accertamenti con adesione delle imposte indirette diverse dall’IVA, e non per quelli in rettifica, ed ora abrogato - seppur indirettamente - a seguito dell’introduzione del D.Lgs. 218/1997) e raccomandato dalla nota interna dell’Agenzia delle Entrate n. 52 del 25 luglio 2003. Questo criterio, come altri della stessa tipologia, che si fonda di fatto su una regoNOTE la generale immodificabile, è stato originariamente pensato per accelerare e semplificare le procedure di accertamento per le cessioni di attività commerciali di limitate dimensioni. Il fatto che sia stato recepito dallo stesso legislatore, seppur nell’ambito della disciplina dell’accertamento con adesione ai fini delle imposte indirette, ha attribuito allo stesso (perlomeno nella visione degli organi accertatori e degli organi giudicanti) una garanzia di validità. Tale disposizione prima della sua abrogazione - in mancanza di altre norme relative alla determinazione del valore dell’avviamento, si è ritenuta di generale applicazione anche al di fuori delle ipotesi di accertamento con adesione. viene tuttavia considerato legittimo il comportamento del contribuente volto a contestare le metodologie di cui al D.P.R. 460/96 senza dimostrane l’incoerenza, la non applicabilità delle stesse al caso specifico; – osservando sempre lo stesso fenomeno da un’altra visuale, si può dire che l’adozione di criteri matematico-forfetari è ancora avvallata dalla giurisprudenza23, chiedendo al contribuente di dimostrane la non idoneità a rappresentare la realtà aziendale oggetto di accertamento. Posti questi principi consolidati, si segnalano due recenti pronunce di merito (CTR della Lombardia, sentenze n.104/1/12 e n. 16/15/12) in cui emerge con chiarezza la non legittimità dei metodi meramente Il rischio che si è in tal modo delineato è di addivenire ad una rappresentazione del matematici di valutazione dell’avviamento, adottati in sede accertativa (posta la loro valore dell’avviamento totalmente avulsa dalla realtà, adottando una mera formula non idoneità – se singolarmente considematematica fondata sul reddito, a prescin- rati - a cogliere gli elementi peculiari alla dere da un'analisi di dettaglio dell’oggetto base dell’attitudine prospettica di una azienda a produrre utili) riportando consedella valutazione. Ciò è particolarmente evidente in ipotesi di avviamento negativo. guentemente l’onere probatorio e motivaPosto questo contesto in cui si sono tro- zionale nel suo corretto alveo e dunque in vati ad operare i contribuenti, l’approccio capo all’Amministrazione Finanziaria. tenuto nel corso degli anni dalla giurispru- La rettifica del valore dichiarato dell’avviadenza di legittimità e di merito non è sem- mento si deve pertanto fondare su ulteriori elementi oggettivi e soggettivi dell’apre stato univoco e di facile lettura. zienda oggetto di trasferimento, rispetto ai Pur nella complessità dei diversi orientadati emergenti dall’applicazione di meri menti che si sono delineati, si cercato di riassumere di seguito quelli aventi un cer- metodi teorici. 22 Definizione impropria in quanto tale criterio consiste sostanzialmente nella individuazione di un valore minimo dell’avviato grado di stabilità: mento, pari al reddito medio dell’ultimo – i metodi fondati esclusivamente su elatriennio moltiplicato per un coefficiente borazioni matematiche non consentono fisso pari a 3, ovvero a 2 in presenza di di cogliere appieno la complessità delle alcune circostanze che limitano di fatto lo svolgimento dell’attività. Resta fermo il realtà aziendali sottostanti, ed i fattori potere dell’Ufficio di determinare un valooggettivi e soggettivi alla basse della re superiore, laddove possieda elementi componente avviamento. Una stima giustificativi. dello stesso, pertanto, va condotta sulla 23 Come descritto in precedenza, si accetta base di una analisi da attuarsi caso per un simile approccio nell’idea che l’inclusiocaso, in relazione alle specificità dell’ane di tali metodi in una norma di legge sia zienda ed alla sua attitudine prospettica garanzia della validità degli stessi, considea produrre utili. Posto tale assunto, non randoli nella sostanza avallati dal legislatore. 28 b) Rilevanza ai fini delle imposte dirette del maggior valore definito in sede di accertamento dell’imposta di registro Un’ulteriore fattispecie degna di nota attiene l’estendibilità delle valutazioni effettuate dall’Ufficio in sede di accertamento dell’imposta di registro, ai fini delle imposte sui redditi. Pur in presenza di assetti normativi diversi delle due imposte, diversi presupposti (le imposte dirette ancorate – nella generalità in materia di imposte dirette, deve necessariamente fondarsi sullo svolgimento di una attività istruttoria finalizzata alla individuazione della concreta realtà economica del contribuente, in contraddittorio con lo stesso. In tale contesto, gli elementi presuntivi trovano spazio, laddove siano dotati dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza (art. 39, comma 1, Un ulteriore orientamento giurisprudenziale muove dalla asserita esistenza nell’or- lett. d), D.P.R. n. 600/1973). Solo così dinamento italiano di un principio generale operando i citati principi costituzionali In assenza di una previsione normativa che secondo cui in un contratto a prestazioni possono dirsi effettivamente rispettati. legittimi tale estensione, gli operatori si corrispettive è ragionevole assumere una trovano di fronte a ciò che la dottrina ha congruità tra le stesse, da ciò discendereb- 2. Problemi di valutazioni fiscali definito come il fenomeno delle be la presunta conformità tra il valore di nelle riorganizzazioni dei gruppi “presunzioni giurisprudenziali”. mercato accertato ai fini dell’imposta di registro, ed il corrispettivo negoziale riva- multinazionali Il principio generale secondo il quale “la La valutazione delle operazioni straordinaprova del fondamento della pretesa tribu- lente ai fini delle imposte sui redditi. taria deve essere motivata ed adeguata Anche in tale circostanza, pertanto, l’Am- rie ai fini fiscali è particolarmente imporalla disciplina della relativa imposta” risulta ministrazione Finanziaria sarebbe legittima- tante nel caso di riorganizzazioni aziendali pertanto vanificato. ta a procedere ad accertamento induttivo, effettuate all'interno di un gruppo multinazionale (cd. business reorganizations). Tale orientamento nasce sostanzialmente gravando sul contribuente l’onere di superare la corrispondenza del prezzo incassaSino dagli inizi degli anni ’90, sono state nel 2002 con una pronuncia dei giudici di portate a termine numerose riorganizzalegittimità (sentenza n.4117/2002), conso- to al valore di mercato. lidatosi nel corso degli anni successivi. Pur Non molto diverso è l’approccio giurispru- zioni di gruppi multinazionali finalizzate ad un incremento e/o ad un recupero di in assenza di un vincolo giuridico secondo denziale che giunge sostanzialmente alla efficienza economica a livello di gruppo, cui un valore divenuto definitivo ai fini di stessa conclusione fondandola sul commediante: un’imposta, lo sia anche ai fini di un altro portamento antieconomico del contridei casi – alla rilevanza del corrispettivo pattuito; l’imposta di registro che assume quale parametro rilevante il valore “normale” del bene trasferito, ove superiore al corrispettivo), che rendono la definizione di un maggior valore ai fini di una imposta priva di automatica efficacia ai fini di un’altra disciplina, si assiste da parecchi anni ad un approccio degli organi verificatori e ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale di diverso tenore. coincidenti25, non è chiara quale rilevanza probatoria possano assumere le scritture contabili per il contribuente nell’ipotesi in cui il valore venale definito ai fini dell’imposta di registro diventi presunzione semplice, grave precisa e concordante, ai fini delle imposte sui redditi nella contestazione del prezzo. tributo, la Corte di Cassazione fa discendere tale assunto dai principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e capacità contributiva. Nella sostanza, ove i fatti economici siano i medesimi e le singole leggi di imposta non prevedano differenti criteri di valutazione, nella determinazione dell’imponibile si deve pervenire ad uguali importi24. buente. La conversione di società tradizionali di produzione (Full Fledge Manufacturer) in Nel corso degli anni pertanto si è assistito – nell’ambito di un orientamento considerato da più parti ormai consolidato, perlo- NOTE meno nelle implicazioni sul piano applicati- 24 A supporto di tale approccio, viene menvo – ad incertezze, contraddittorietà e zionata la sentenza della Corte Costituziomotivazioni non sempre coerenti. nale n. 473/1995, in materia di rapporti tra imposta di registro ed INVIM, imposte, Volendo restare aderenti al dato normatiqueste, caratterizzate da identità di prevo, si ritiene di non poter condividere supposti, circostanza non presente nella Il valore definito ai fini dell’imposta di regi- l’approccio giurisprudenziale di trasferire fattispecie oggetto della nostra analisi. stro viene pertanto trasferito al comparto sul contribuente l’onere probatorio, ope25 In tale prospettiva, quanto definito dall’acdelle imposte dirette, facendo gravare sul rando in tal modo una semplificazione quirente ai fini dell’imposta di registro non contribuente l’onere di provare – anche procedimentale ed un’attenuazione può certo vincolare il cedente a ritenere attraverso le scritture contabili - il minor dell’obbligo motivazionale non previste da fondato il maggior valore ai fini della deprezzo concordato tra le parti. alcuna norma di legge. terminazione della plusvalenza. Le vicende A parte i diversi profili dell’acquirente e procedimentali e processuali di ciascuna In presenza di scritture contabili non didel venditore, portatori di interessi non parte possono condurre a valori divergenchiarate inattendibili, la pretesa impositiva ti. 29 società di produzione su base contrattuale (Contract Manufacturer) o prestatori di servizi di produzione (Toll Manufacturer) che operano per conto di un imprenditore; la conversione di distributori pieni tradizionali in distributori a rischio limitato o in commissionari di vendita che operano per conto di un imprenditore; razionalizzazione e/o specializzazione di attività svolte all’interno del gruppo (ad esempio, siti di produzione e processi produttivi, ricerca e sviluppo, attività commerciale e servizi); trasferimento/accentramento di beni immateriali tutelati e non in una unica entità legale di gruppo all’uopo preposta. Le amministrazioni finanziarie italiane e quelle estere si sono sempre più interessate ad individuare il corretto trattamento fiscale in merito alle sopracitate riorganizzazioni in quanto il trasferimento di funzioni, beni e rischi imprenditoriali da una società residente in paese ad un altra società appartenente al medesimo gruppo, residente in un paese diverso, comporta significativi cambiamenti di gettito imponibile per le autorità finanziarie dei paesi interessati. Stante il rischio concreto che ciascuna amministrazione finanziaria adotti un approccio differente al problema e giunga a conclusioni differenti e contrastanti, con il rischio concreto di alimentare il fenomeno della doppia imposizione, l'OCSE ha sviluppato alcune linee guida che, nel rispetto della legislazione vigente in ciascun paese e della giurisprudenza, possano guidare in maniera uniforme contribuenti ed amministrazioni finanziarie nella valutazione dei risvolti fiscali conseguenti a decisioni di business reorganizations. Il lavoro svolta dall’OCSE ha prevalentemente riguardato l’applicazione dei se- guenti articoli del Modello OCSE di Trattato: Articolo 5 – Stabile organizzazione; Articolo 7 – redditi commerciali; Articolo 9 – imprese associate. contrattuali stabilite tra le parti, in quanto queste generalmente definiscono la suddivisione dei rischi e le implicazioni economiche conseguenti al loro verificarsi. Di conseguenza, non ci si deve limitare alla mera analisi contrattuale ma è necessario verificare se l’allocazione contrattuale dei Queste riorganizzazioni possono presentarischi risponde a logiche di mercato e re criticità fiscali (ai fini delle imposte diretcomporta delle conseguenze economiche te ed indirette): congrue e condivisibili tra parti terze. una tantum, connesse all’applicazione del principio di libera concorrenza nel L’analisi contrattuale deve essere quindi integrata da una analisi volta a verificare se processo di riorganizzazione e le parti si conformano all’allocazione conricorrenti, connesse all’applicazione del trattuale dei rischi in quanto la loro conprincipio di libera concorrenza alle trandotta costituisce la migliore evidenza della sazioni post riorganizzazione. vera allocazione dei rischi. L’allocazione dei rischi rispetta il principio di libera conAi fini del presente lavoro, l’analisi si sofcorrenza sono disponibili informazioni fermerà prevalentemente alle criticità fiaffidabili volte a confermare che parti indiscali una tantum, connesse all’applicazione pendenti avrebbero concordato una allodel principio di libera concorrenza nel cazione simile dei rischi nella predisposiprocesso di riorganizzazione, in quanto è zione di un contratto scritto. in questa fase che si possono verificare casi di ispezioni fiscali finalizzate ad accer- In assenza di contratti, invece, la relazione tare, presso la società italiana che è stata contrattuale delle parti deve essere dedotoggetto di spoliazione di attività imprendi- ta dai principi economici che generalmente governano le relazioni tra parti indipentoriali e/o di beni immateriali, l’avvenuta cessione occulta di un ramo d’azienda (di denti. Se anche tali informazioni non sono produzione, commerciale o di servizi) o di disponibili è necessario verificare se parti indipendenti, nelle medesime circostanze, beni immateriali registrati e non con la avrebbero accettato tale allocazione. conseguente determinazione di un maggior reddito imponibile derivante dalla Elementi utili nell’analisi volta a verificare mancata registrazione di un avviamento o l’effettivo trasferimento di un rischio imdi una plusvalenza. prenditoriale sono: individuare chi ha il controllo del riL’allocazione dei rischi tra parti correlate schio; Nell’ambito delle riorganizzazioni di grup- verificare l’esistenza della capacità finanpo l’allocazione dei rischi tra parti correlaziaria di chi deve sopportare il rischio. te assume un ruolo principe; le Amministrazioni Finanziarie devono accertare il Per definire se il rischio e le conseguenze trasferimento dei rischi e le connesse con- derivanti dal suo trasferimento sono ecoseguenze per l’applicazione del principio di nomicamente significative è necessario libera concorrenza. svolgere una analisi approfondita circa la L’esame dei rischi imprenditoriali nel con- dimensione del rischio e la sua probabilità testo dell’articolo 9 del Modello OCSE di di accadimento e verificare che il soggetto Trattato parte dall’analisi delle condizioni al quale il rischio è stato trasferito sopporti i costi relativi alla sua gestione o quelli 30 necessari per la sua riduzione (ad esempio, mediante la stipula di coperture assicurative), sopporti il costo conseguente al suo verificarsi e sia per questo compensato da un incremento nella remunerazione. Questo tipo di analisi risulta spesso complessa da svolgere e richiede non solo una lettura attenta dei bilanci d’esercizio ma anche un approfondita conoscenza del settore e del contesto economico in cui opera la società in quanto vi sono molti rischi inerenti all’attività commerciale che non possono essere quantificati o rappresentati separatamente in bilancio (ad esempio, la fluttuazione prezzi e il desiderio cliente). Conseguenza operativa dell’analisi relativa all’allocazione dei rischi tra le parti è la definizione del metodo di Transfer pricing in grado di soddisfare il principio di libera concorrenza. Ad esempio, l’utilizzo del Cost Plus Method o del Transactional Net Margin Method (TNMM) presuppone che la parte alla quale il metodo si applica operi secondo un ruolo imprenditoriale e/ o in un ambiente a basso rischio. sariamente ottenere un maggior profitto a livello di gruppo: talvolta è finalizzata semplicemente a mantenerlo invariato nel tempo (specie nel caso di imprese operanti nella produzione e commercializzazione di beni commodities). Talvolta, riorganizzare comporta la distruzione di sinergie locali a favore di sinergie di gruppo; tale effetto deve essere analizzato a livello di singola parte per capire se e quanto la parte trasformata debba essere remunerata, tenendo conto delle alternative economicamente disponibili (sia potenziali che concrete) per la parte interessata alla riorganizzazione. Questo significa svolgere una analisi dei profitti e/o delle perdite potenziali conseguenti il trasferimento dei diritti o dei beni, verificando la disponibilità tra parti indipendenti di remunerare tali trasferimenti tenendo conto: dell’importo della possibile perdita, delle probabilità di accadimento, della concreta possibilità di scegliere se terminare l’attività o se pagare un terzo per il suo accollo. Il rispetto del principio di libera concorrenza nella fase di riorganizzazione Il trasferimento di beni materiali può comportare ad esempio la valutazione dell’inRiorganizzare significa anche concludere o ventario trasferito a seguito della trasformodificare sostanzialmente gli accordi mazione di un produttore pieno tradizioesistenti. In base all’articolo 9 del Modello nale (Full Fledge Manufacturer) in un proOCSE di Trattato, se avviene una modifica duttore a contratto (Contract Manufacturer). che parti indipendenti avrebbero concesso solo dietro compenso allora quest’ultimo Con riferimento, invece al trasferimento di beni immateriali sorgono maggiori difficoldovrebbe essere riconosciuto alla parte che è stata oggetto di spoliazione impren- tà poiché spesso è difficile identificare quali beni immateriali sono oggetto di ditoriale. trasferimento in quanto molti di questi Per assegnare una remunerazione è nenon sono protetti e/o sono iscritti in bilancessario comprendere l’intero processo di cio. In tali frangenti, stante la consolidata riorganizzazione, svolgendo una analisi prassi italiana, è prudente coinvolgere il funzionale dell’attività della parte pre e personale tecnico dell’impresa per la idenpost riorganizzazione (individuando diritti tificazione dei beni immateriali e far poi e obblighi effettivi) ed analizzando i risulta- predisporre una perizia di stima utile a ti. Infatti, riorganizzare non significa neces31 definire e poi supportare il loro valore normale. Qualora si dovesse desumere che parti indipendenti, alla luce dei risultati intervenuti, avrebbero riconosciuto il pagamento di un indennizzo o di un plusvalenza a fronte della riorganizzazione intervenuta, le Amministrazioni Finanziarie sarebbero autorizzate a richiedere tale remunerazione. Con riferimento, infine alle tipologie di trasferimento più comuni (tra le quali si citano il trasferimento di diritti contrattuali e il trasferimento di un ramo d’azienda) l’OCSE rimanda alle disposizioni previste dal legislatore locale ed alle regole fissate dalla giurisprudenza. Ai fini delle riorganizzazioni che interessano entità legali italiane, si ritorna quindi ai risultati della consolidata giurisprudenza italiana in tema di cessione di un ramo aziendale. Tale cessione si concretizza quando si palesa in sostanza il trasferimento di un complesso ordinato di risorse umane e di beni materiali organizzati per l’esercizio di una attività commerciale. L’indennizzo a favore della società riorganizzata per perdite sofferte a fronte della riorganizzazione e dell’accordo concluso va riconosciuto se è prassi comune tra parti indipendenti. Anche in questo caso è rimandata alla giurisprudenza locale la definizione dei metodi di calcolo. Al fine di accertare la corresponsione di un indennizzo, bisogna verificare se: l’accordo è stato formalizzato per iscritto e prevede un indennizzo; i termini dell’accordo e la clausola di indennizzo rispettano il principio di libera concorrenza; l’indennizzo è previsto e disciplinato dal codice civile del paese di residenza della parte che ha subito la riduzione del ruolo imprenditoriale o dalla giurisprudenza; sente all’Amministrazione finanziaria di verificare il rispetto del principio di libera concorrenza. una parte avrebbe indennizzato l’altra, secondo il principio della libera concorrenza. Commenti e casi nei quali l’Amministrazione Con buona pace del principio dell’abuso Finanziaria potrebbe disconoscere la struttu- del diritto, tanto utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria italiana nel recente passara adottata to, l’OCSE afferma che il mancato riconoSecondo l’OCSE le Amministrazioni Finanscimento di una transazione deve costituiziarie non hanno il diritto di definire le re l’eccezione e non la norma e, in aggiunstrategie di un gruppo multinazionale, ma ta, che una riorganizzazione posta in essehanno il diritto di definire le conseguenze re per ottenere dei benefici fiscali può fiscali delle strutture adottate in base alle essere considerata commercialmente ranorme locali ed alla consolidata giurisprugionevole. denza. I termini contrattuali intervenuti tra le parti costituiscono un punto di partenza importante ma non sufficiente; infatti, si deve fare riferimento e verificare la volontà delle parti. Infatti, l’allocazione contrattuale dei rischi deve riflettere la sostanza economica della transazione e trovare conferma nella condotta fattuale delle parti. Giurisprudenza italiana La riorganizzazione ha avuto luogo dapprima con la costituzione di una nuova società B alla quale la società italiana A, oggetto della riorganizzazione, ha trasferito il suo ramo commerciale d’azienda. In secondo luogo, la società italiana A ha ceduto alla società svizzera una serie di attività e di beni immateriali dietro il pagamento da parte dell’acquirente svizzera C di un compenso di € 15 milioni (determinati in base ad apposita perizia). In questo modo la società italiana A, a fronte della transazione intervenuta con la società svizzera continuava la propria attività di produzione non più per conto proprio ma per conto della società svizzera C. L’Agenzia delle Entrate ha lamentato un trasferimento nascosto di ramo d’azienda a favore dell’acquirente svizzero, consistente nel trasferimento di personale dipendente, del magazzino, della lista clienti e del Know how, senza l’assolvimento dell’imposta di registro. Esiste ancora poca giurisprudenza italiana specifica sul caso, in quanto le autorità fiscali italiane hanno iniziato da pochi anni a focalizzare la propria attenzione anche sulla parte italiana delle riorganizzazioni dei gruppi multinazionali; sia il caso di controllate italiane di gruppi multinazionali esteri Secondo l’OCSE, le Amministrazioni Fio, al contrario, di gruppi italiani con socie- La Commissione Tributaria Provinciale, nanziarie possono disconoscere la struttu- tà controllate estere. analizzando con cura le attività di riorgara posta in essere dai gruppi multinazionali nizzazione intervenute, ha riconosciuto il A tale proposito la Sentenza 396 del 29 sostanzialmente solo in presenza di una settembre 201026 della Commissione tri- trasferimento alla società svizzera C di delle due seguenti circostanze; quando: alcune attività di coordinamento a livello butaria Provinciale di Milano, Sez. I ha la sostanza economica di una transazio- analizzato una riorganizzazione aziendale europeo con conseguente assunzione di ne differisce dalla sua regolarizzazione ai fini dell’imposta di registro27. La senten- rischi ma senza che tale cessione possa formale; za non è particolarmente chiara nell’espo- configurare la cessione di un complesso la sostanza economica di una transazio- sizione dei fatti ma sembra28 si tratti di una ordinato di risorse umane e di beni matene risulta essere conforme alla sua re- società italiana operante nel settore mani- riali organizzati per l’esercizio di una attivigolarizzazione formale ma l’accordo fatturiero che ha subito una riorganizzazio- tà commerciale. posto in essere si differenzia da quelli ne oggetto di Interpello alla Direzione che parti indipendenti avrebbero attua- Centrale Normativa e Contenzioso dell’A- La documentazione delle Business to seguendo una razionalità economica genzia delle Entrate. Reorganizations e la struttura posta in essere non con- In buona sostanza la riorganizzazione ha Come è facile intuire da quanto indicato previsto il cambiamento del ruolo di pro- sinora, l’analisi delle riorganizzazioni dei NOTE duttore pieno tradizionale con attività gruppi multinazionali è particolarmente 26 Udienza del 25 maggio 2010. commerciale piena sul mercato italiano, complessa e richiede uno sforzo docu27 Articolo 15, comma 1, del DPR 26 Aprile originariamente svolto dalla società italia- mentale aggiuntivo rispetto alle comuni 1986, numero 186. na, secondo lo schema dell’imprenditore, transazioni infragruppo in quanto il contri28 Si veda anche “Sul Trasferimento di azienda del produttore a contratto e del distribu- buente deve essere pronto a sostenere ai fini dell’Imposta di registro”, di Giuseppe tore a rischio limitato. l’operato del gruppo e minimizzare il riCorasaniti, in “GT – Rivista di giurisprudenza tributaria”, n. 3 del 2011. 32 schio di una ripresa significativa da parte dell’Amministrazione Finanziaria. documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e consentire la non applicazione delle sanzioni in caso di accertamento, che nel capitolo 5 del cd Master File la capogruppo deve fornire per ciascuna categoria di transazioni omogenee una “…descrizione generale delle funzioni svolte, dei beni strumentali impiegati e dei rischi assunti da ciascuna delle imprese coinvolte nelle operazioni e dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale”. A sostegno di questo comportamento si ricorda che in Europa il legislatore tedesco, per fare un esempio, ha previsto sin dal 200329 che in caso di operazioni straordinarie che esorbitano dalla normale attività d’impresa30, e in caso di stipula o modica di contratti di lungo termine31 che comportano un impatto significativo nell’economia d’impresa o sono strutturati in modo da modificare la normale attività imprenditoriale del contribuente32 la documentazione deve essere predisposta in via contestuale alle operazioni svolte, senza che necessariamente vi sia alcuna richiesta da parte delle autorità tedesche. Stessa richiesta viene prevista con riferimenPreparare tale documentazione in via con- to33alla documentazione nazionale al capitolo 5 , “…in questa sezione dovranno essere testuale significa raccogliere e finalizzare tutti i documenti e le informazioni neces- anche declinati eventuali mutamenti intervesarie entro sei mesi dalla data di chiusura nuti nelle funzioni, nei rischi e nei beni strumentali utilizzati, rispetto al periodo d’impodel periodo di imposta nel quale è avvenuta la transazione straordinarie e rilevante. sta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzaIn Italia, l’Agenzia delle Entrate ha previsto zione aziendale”. con il Provvedimento Prot. 2010/137654 del 29 settembre 2009, concernente la NOTE 29 Nella sezione 90 (3) AO del Testo sulle procedure fiscali – “Abgabenordnung”. 30 Quali ad esempio riorganizzazioni e la modifica delle strategie d’impresa. 31 Ad esempio, nel caso di: – cost sharing agreements, – service agreements, – contract manufacturing agreements, – commissionaire agreements, – rental and lease agreements, – loan or license agreements 32 E’ il caso delle modifiche nella allocazione delle funzioni svolte e dei rischi assunti all’interno del gruppo. 33 Al capitolo 5.1.2 Analisi di comparabilità Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati. 34 In materia di prevenzione delle controver- sie sul transfer pricing, si fa in particolare riferimento all’istituto del “ruling di standard internazionale”, introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e attuato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004. In base all’art. 2, lett. c) del Provvedimento attuativo, il ruling internazionale può avere ad oggetto la preventiva definizione, in contradditorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui al comma 7 dell’art. 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917. 35 Gli A.P.A. sono accordi preventivi di natura unilaterale o bi-multilaterale tra il contribuente e le amministrazioni finanziarie previsti dalle Direttive sui Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le 33 Ruling Internazionale, Mutual Agreement Procedure (MAP) e Advance Price Agreement (APA) Accertato che le riorganizzazioni dei gruppi multinazionali normalmente consistono in progetti particolarmente complessi e lunghi nel tempo, di difficile analisi ed interpretazione da parte di soggetti terzi (nel nostro caso le amministrazioni finanziarie) e generano significativi cambiamenti nei ruoli e nella remunerazione delle parti interessate, il rischio per i gruppi è di venire accertati da una o più delle autorità fiscali delle parti coinvolte sia nel caso in cui il gruppo decida di attivarsi e procedere con la quantificazione di una remunerazione o di un indennizzo sia nel caso in cui lo stesso decida di soprassedere. Posto che gli importi ripresi a tassazione sono spesso rilevanti, è auspicabile che in Italia il gruppo multinazionale italiano o estero affronti in via preventiva il problema attivando alternativamente: la procedura prevista dall’Istituto del Ruling Internazionale34; la procedura prevista per l’A.P.A. bilaterale35; Amministrazioni Fiscali dell’OCSE del 1995 e successive modifiche e da un apposito supplemento “Guidelines for Conducting Advance Pricing Arrangements under the Mutual Agreement Procedure” del 1999. Ai sensi del paragrafo 4.123 delle Direttive OCSE è statuito che: “Un Accordo Preventivo sui Prezzi di Trasferimento (“APA”) è quell’accordo che stabilisce preventivamente, rispetto a transazioni tra imprese associate, una determinata serie di criteri (ad esempio: metodo, elementi comparabili e relative rettifiche appropriate, ipotesi di base su eventi futuri) attinenti al transfer pricing per quelle stesse transazioni, nel corso di un certo periodo di tempo. Un APA viene formalmente richiesto da un contribuente e consiste in trattative tra il contribuente, una o più imprese associate, e una o più amministrazioni fiscali. Problematiche inerenti l’abuso del diritto: dimostrabilità delle “valide ragioni economiche” in modo da avere il conforto tecnico di PROBLEMATICHE INERENTI almeno una delle amministrazioni finanzia- L’ABUSO DEL DIRITTO: rie o quello di entrambe. DIMOSTRABILITÀ DELLE In caso di verifica fiscale già conclusa con “VALIDE RAGIONI la redazione di un Processo Verbale di ECONOMICHE” Constatazione, il contribuente italiano, oltre al tradizionale contenzioso domesti- 1. Il concetto di “valide ragioni economiche” e l’abuso del co di fronte alla Commissione Tributaria diritto Provinciale, potrà eventualmente fare ricorso alla procedure internazionali della Nell’ordinamento tributario nazionale Convenzione Arbitrale dell’Unione Euro- l’espressione “valide ragioni economiche” è pea o della MAP36. contenuta principalmente nell’art. 37-bis, DPR 29.9.1973, n. 60037, rubricato come Disposizioni antielusive, quale norma che potremmo definire di portata semi- generale38 atteso che il suo ambito applicativo è limitato alle sole imposte dirette39. Come è noto, l’art. 37-bis si applica qualora siano presenti una serie di elementi costitutivi: – il conseguimento di un “risparmio d’imposta” indebito; – l’assenza di “valide ragioni economiche”; – l’aggiornamento di “obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario”40; – che siano poste in essere le fattispecie specificamente indicate nel comma 3, realizzate ai sensi del comma 1, mediante atti, fatti e negozi anche collegati tra loro. la cooperazione tra autorità competenti, sotto ta nell’art. 10, L. 29.12.1990, n. 408. forma di scambio di informazioni”. 38 In dottrina si è ritenuto che la norma de 36 Le Convenzioni bilaterali, oltre a contenere qua abbia una valenza generale in ordine Gli APA hanno lo scopo di integrare i tradiziospecifiche disposizioni atte a rimuovere o a alla territorialità delle operazioni, nel senso nali meccanismi amministrativi, giudiziari e mitigare in via primaria i fenomeni di doppia che tale norma risulterebbe “…applicabile a convenzionali per risolvere le questioni di imposizione internazionale, prevedono uno fattispecie che avvengono anche completatransfer pricing (…)”. Gli A.P.A. bilaterali specifico strumento di risoluzione delle mente al di fuori del territorio italiano, a sono accordi che possono essere raggiunti controversie che possono eventualmente condizione tuttavia che tali fattispecie protra il contribuente e le amministrazioni insorgere tra gli Stati: la procedura amicheducono effetti in Italia in termini di risparfiscali di due Paesi, mediante il ricorso alla vole disciplinata dall'articolo 25 del Modello mio d’imposta indebito”. In tal senso: C. cosiddetta procedura amichevole (“Mutual OCSE di convenzione per evitare le doppie Garbarino, Manuale di tassazione internaAgreement imposizioni sul reddito e sul patrimonio e zionale, Milano, 2008, pag. 880 e ss. Procedure”) disciplinata dall’art. 25 del Modal relativo Commentario. La procedura 39 Analoga espressione è contenuta nell’art. dello di Convenzione OCSE e allo scambio amichevole è istituto di consultazione diret10, D.Lgs. 4.12.1997, n. 460, Sez. II, contedi informazioni (“Exchange of Information”) ta tra le Amministrazioni fiscali degli Stati nente Disposizioni riguardanti le organizzadi cui all’art. 26 del Modello di Convenziocontraenti, le quali dialogano attraverso le zioni non lucrative di utilità sociale ne OCSE. Ai sensi del paragrafo 4.139 delle rispettive "autorità competenti", nelle forme (ONLUS). Inoltre, la norma antielusiva di Direttive OCSE è previsto che: “ (…) Gli ritenute più idonee, con il fine di pervenire cui all’art. 37-bis, DPR 600/73, si applica APA bilaterali rientrano nell’ambito di questa a un accordo sull'oggetto della procedura. anche all’imposta sulle successioni e donadisposizione poiché uno dei loro obiettivi prinIn tal senso la MAP costituisce lo strumento zioni, ad esclusione delle condizioni contecipali è proprio quello della risoluzione dei casi per la risoluzione delle controversie internanute nel comma 3, in forza dell’espresso di doppia imposizione. Sebbene la convenziozionali, nelle situazioni in cui un soggetto richiamo adottato dall’art. 69, c. 7, della ne preveda delle rettifiche di transfer pricing, residente di uno dei due Stati contraenti L.342/2002, nuovamente applicabile in essa non specifica alcuna metodologia o ritiene che le misure adottate da una o seguito alle novità introdotte dal D.L. procedura diversa dal principio di libera conentrambe le Amministrazioni finanziarie 262/2006, conv. in L. 286/2006. correnza come stabilito dall’articolo 9. Si può, comportano o comporteranno nei suoi quindi, ritenere che gli APA vengano autorizconfronti un'imposizione non conforme alle 40 Alla luce delle più o meno recenti sentenze zati dal paragrafo 3 dell’articolo 25 in quanto della Suprema Corte, conta anche la sussidisposizioni della Convenzione. non esistono in altre parti della Convenzione stenza del principio c.d. della disposizioni relative a casi specifici di transfer 37 Disposizione introdotta nel nostro ordina“riprovevolezza”, ovverosia la violazione dei mento dall’art. 7, comma 1, D.Lgs. pricing, da assoggettare ad un APA. Anche principi desumibili dal complesso delle di8.10.1997, n. 358, il cui successivo art. 9, l’articolo 26 sullo scambio di informazioni sposizioni contenute nell’ordinamento giuricomma 5 ha abrogato, con pari decorrenza, potrebbe facilitare gli APA, in quanto prevede dico. l’originaria disposizione antielusiva contenu- NOTE Segue nota 35: 34 Occorre preliminarmente osservare che non vi sono fonti normative, di prassi o giurisprudenziali che consentano di individuare in modo oggettivo, una definizione del concetto di “valide ragioni economiche”. Comunemente si ritiene che essa designi la convenienza economico gestionale dell’operazione, senza l’influenza di esclusivi vantaggi di natura fiscale41. Ciò non significa che questi ultimi non debbano sussistere, ma solo che non devono prevalere sui vantaggi gestionali che caratterizzano l’operazione. Un contributo esplicativo si può rinvenire in due documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, le Risoluzioni 23.3.2001, n. 32 e 21.2.2002, n. 53/E, nelle quali si legge che “L’espressione <valide ragioni economiche> non sottintende una validità giuridica dell’atto ma esclusivamente un’apprezzabilità economico-gestionale, che si manifesta quando l’operazione è motivata da concrete esigenze aziendali di natura produttiva ed operativa, è diretta al miglioramento della gestione dei costi aziendali, ed ha finalità di razionalizzazione e ristrutturazione dell’impresa”. L’operazione straordinaria, affinché non si verifichi l’elusione, dovrebbe avere una motivazione economica reale e sostanziale e la finalità di realizzare un vantaggio attuale, concreto. Importante appare anche il contributo fornito dall’ADC di Milano, con la Norma NOTE di comportamento n. 147, rubricata proprio come “Nozione di valide ragioni economiche”42, che commenta la sentenza della Corte di Giustizia CE “Leur Bloem”43. In essa si leggono alcuni principi che possono essere così sintetizzati: – per accertare il carattere elusivo di una operazione le autorità fiscali non possono adottare criteri predeterminati (punto 41, sent. C.G.); – non si possono escludere automaticamente talune operazioni da “vantaggi tributari”, ovvero qualificarle come “elusive” sulla base di altrettanti criteri predeterminati (punto b) del disp., sent. C.G.); – una finalità esclusivamente fiscale (risparmio d’imposta o rimborso) non può costituire una valida ragione economica (punto 46, sent. C.G.), per cui la presenza di finalità diverse e valide dal punto di vista economico, dovrebbero rendere superata ogni indagine sull’esistenza di un vantaggio fiscale che ben potrebbe essere presente44; – quanto alla gerarchia delle fonti del diritto, le statuizioni della Corte di Giustizia contenute nelle sentenze interpretative ex art. 234 Trattato CE (già art. 177), prevalgono su ogni contraria disposizione di legge interna, nonché su ogni contrastante giurisprudenza o prassi nazionale, per non dire della prevalenza del diritto comunitario di- ché agli IAS 17, 18, 32 e 39. Concetto analogo (vedi “funzione economica”), è 41 In dottrina si è anche ritenuto che il criterio contenuto nell’art. 2423-bis cod. civ. e nel delle “valide ragioni economiche” racchiuda principio contabile OIC n.1, nonché, per i in sé sia il principio del “good business bilanci bancari, nell’art. 5, del D.Lgs. purpose” sia quello della “substance over 87/2002. form”, applicati dalla giurisprudenza anglo42 Pubblicata nel gennaio 2002, con una nota sassone. Mentre sul primo concetto ci redazionale dell’ottobre dello stesso anno. soffermeremo più compitamente oltre, sul secondo ci limitiamo a ricordare che esso 43 Sentenza del 17 luglio 1997, n. C-28/95. rappresenta un punto di forza dei principi 44 In questo senso, peraltro, si esprime la Relazione governativa al D.Lgs. 8.10.1997, contabili internazionali: in particolare si n. 358. rinvia al Framework dello IASC, par.35, allo IAS 1, par. da 13 a 22, IAS 8, par.10, non35 rettamente applicabile all’interno di uno Stato membro45; ma soprattutto: – il principio del “business purpose” non può essere assunto come criterio discriminante per l’individuazione delle “valide ragioni economiche” in quanto esclude, aprioristicamente, ogni altra ragione economica: a. che può sorgere direttamente all’interno della società, ma anche b. indirettamente da situazioni e circostanze esterne che possono determinare un interesse della società alla loro sistemazione o soluzione: c. che può consistere anche nella necessità di limitare o contenere fenomeni economici regressivi di tipo reddituale, patrimoniale o finanziario, nonché rischi d’impresa46; – una operazione mirante a configurare una determinata struttura (o ristrutturazione giuridica) per un periodo limitato, e quindi non in maniera duratura, può perseguire egualmente valide ragioni economiche anche se può costituire un semplice indizio di elusione (punto 42, sent. C.G.). Da un esame della prassi rappresentata da interventi del Ministero delle finanze e dal Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive dal 1998 ad oggi, si possono trovare alcuni interessanti esempi di “valide ragioni economiche”47. 45 Principio sancito dalla Corte Costituzionale nella sent. 18 aprile 1991, n. 168. 46 Di contrario avviso il Min. Fin. nella Ris. 6.7.2011, n. 114/E, parzialmente contraddetto dal Comitato Consultivo norme antielusive nel parere del 18.7.2001, n. 5. 47 Sull’argomento si rinvia ai seguenti documenti di prassi: Ris.n. 25/E del 26.2.2001: salvaguardia dei livelli occupazionali; COMIT, n. 8, del 8.3.1999; COMIT n. 19 del 28.7.2000; COMIT n. 32 del 23.3.2001; COMIT n. 28, del 30.01.2002; Per restare nell’ambito delle operazioni straordinarie elencate nel comma 3, dell’art. 37-bis, citato48, giova osservare che dal punto di vista teorico, queste operazioni hanno lo scopo di raggiungere o ripristinare l’equilibrio economico e finanziario al fine di creare valore per gli investitori. Valore che si crea attraverso miglioramenti interni, esterni e ristrutturazioni finanziarie e, in genere, quando i flussi in entrata che l’azienda dovrebbe realizzare saranno superiori alle risorse, flussi in uscita, impiegate a tale scopo49. Merita concludere solo con un brevissimo accenno alla questione della antieconomicità dei fatti di gestione anche se il giudizio si è finora rivolto a fattispecie diverse dalle operazioni straordinarie in questione, ovverosia a quelle ipotesi di alterazione di componenti positivi e/o negativi di reddito ritenuti essere in violazione delle norme fiscali50. Come rilevato in dottrina51, l’antieconomicità derivante dall’alterazione degli elementi di reddito sostanzierebbe ipotesi di evasione piuttosto che di elusione: tuttavia sarebbe “…difficile ritenere che se la mancanza di <valide ragioni economiche> può ravvisare elusione, quest’ultima non gettivo – la facultas agendi potenzialmente piena ed esclusiva – spinto oltre il limite Naturalmente, fondamentale appare, infi- che il legislatore ha inteso attribuire al diritto stesso, rappresentato dagli scopi ne, sottolineare il duplice principio giurietici e sociali riconosciuti e tutelati dall’orsprudenziale comunemente accolto in 53 dottrina per cui grava sull’Amministrazione dinamento giuridico . finanziaria l’onere di individuare l’impiego Non si tratta, quindi di una violazione abusivo di una forma giuridica non medelle littera legis – nel qual caso avremo diante “… una mera e generica affermazio- l’insorgere del fenomeno radicalmente ne ma dovrà precisare gli aspetti e le parti- diverso dell’evasione dell’imposta - bensì della ratio. colarità che fanno ritenere l’operazione in questione priva di reale contenuto economi- Ma questo, evidentemente, non è suffico diverso dal mero risparmio d’imposta”, ciente per circoscriverne la reale portata mentre spetta al contribuente, su cui rica- applicativa ai casi concreti, alle operazioni de l’onere della prova, dimostrare l’esiordinarie e straordinarie poste in essere stenza di valide ragioni economiche che dalle aziende, nonché per verificare che hanno motivato la realizzazione dell’ope- tale principio non sia “abusato” strumenrazione e che si pongano in alternativa o talmente, in fase di accertamento e in in concorrenza con i vantaggi fiscali ritrai- ambito giurisprudenziale, nell’applicazione bili52. delle disposizioni tributarie. Per questo si possa accompagnare comportamenti antieconomici”. ritiene utile rivolgere l’attenzione laddove Se volessimo partire dalla radice etimolo- questo concetto sia stato già definito e, gica del termine (lat. Abusus da abuti, usare per di più, lo sia stato seguendo un indirizin male, comp. dalle part. Ab = allontana- zo consolidato, diremmo quasi univoco, ma sicuramente non confuso e altalenanmento, eccesso, e Uti = usare, cioè ciò che eccede nell’uso, il mal uso) potremmo te. Questo riferimento è rappresentato arrivare a definire l’espressione “abuso del dalla Corte di Giustizia UE. dritto” come l’esercizio di un diritto sogL’abuso del diritto rale di utili ridotti o di perdite; costi soste14.10.2007: scissione con cessione delle nuti per servizi resi infragruppo. quote non di controllo; Ris. n. 12/E del Segue nota 47: 16.1.2009: scissione con ingresso di nuovi 51 E. Fusa, Il judgement connesso all’economicità COMIT n. 32 del 19.1.2005: scissione tra soci; Ris. n. 420/E del 5.11.2008: liquidaziodelle operazioni: problematiche presenti nelle parte COMIT del 5.6.2001: scissione indune società target e minusvalenza. disposizioni fiscali, Il fisco, 4. 2012, pag. 518 striale con cessione delle quote della indu48 Acquisizioni, fusioni, conferimenti, scorpori, e ss. striale e parte immobiliare con ingresso di liquidazioni e trasformazioni. 52 In tal senso si veda ad esempio, Cass. beneficiaria motivata dall’impossibilità per i “Ragioni economiche” e utilizzo 49 E. Fusa, 4.4.2008, n. 8772 e 17.10.2008, n. 25374. soci di ricapitalizzare la società; nuovi soci; dell’abuso del diritto: Ristrutturazioni azienda- 53 Un simile approccio potrebbe essere adotCOMIT n. 22 del 29.9.2004; COMIT n. 4 li, le ragioni economiche ed il possibile ruolo tato, almeno come introduzione semplificadel 13.5.1998; COMIT n. 5, del 18.7.2001; della professione, intervento AIDC Mi del ta, anche in assenza di una definizione COMIT n. 9 del 25.3.2004; COMIT n. 14 13/09/2011, pag. 36 generale come quella contenuta nell’art. 7 del 30.7.2002; COMIT n. 6 del 4.7.2002; 50 I fatti accertati dall’Amministrazione finandel progetto preliminare del codice civile Ris. n. 114/E del 6.7.2001; Ris. n. 56/E del ziaria e valutati dalla giurisprudenza di meridel 1942, e poi non riprodotta nella stesu22.3.2007: scissione non proporzionale con to e di legittimità sono stati i seguenti: ra definitiva, per cui “nessuno può esercitare separazione tra i soci e continuazione entità dei compensi dei manager; mancanil proprio diritto in contrasto con lo scopo per dell’attività d’impresa; COMIT nn. 31 e 32 za di penali per consegne di beni o esecuil quale il diritto medesimo è stato riconosciudel 14.10.2005: fusioni e continuazione zione di servizi in ritardo; rilevazione geneto”. dell’attività d’impresa; Ris. n. 281/E del NOTE 36 Per limitare, necessariamente, il campo al diritto tributario54, se è vero che il principio in discussione è contenuto nelle Direttive comunitarie n. 90/434/CEE (riorganizzazioni societarie), n. 90/435/CEE (c.d.”madre-figlia”), n. 2003/49/CE (interessi e royalties)55 è altrettanto vero che è nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto che possiamo ritrovare l’espressione più avanzata dello stesso. - “A un soggetto passivo che ha la scelta tra due operazioni la VI Direttiva non impone di scegliere quella che implica un maggior pagamento Iva. Al contrario, come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 85 delle conclusioni, il soggetto passivo ha il diritto di scegliere la forma di conduzione degli affari che gli permetta di limitare la sua contribuzione fiscale.” (p.73). L’aspetto dell’essenzialità del risparmio d’imposta in luogo dell’esclusività, è stato ribadito più di recente dalla stessa Corte nella sentenza del 21 febbraio 2008, C425/06, Part Service, nella quale si legge appunto, che “… la sesta direttiva deve essere interpretata nel senso che l’esistenza di una pratica abusiva può essere riconosciuta qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale dell’operazione o delle operazioni controverse” (p. 44). compatibilità con l’ordinamento comunitario di norme anti abuso nazionali in materia di imposte dirette, ha, viceversa, fatto riferimento all’esclusività delle ragioni fiscali. Appare interessante ricordare anche due prese di posizione della Corte UE, in tema di “oggettività” delle operazioni realizzate e di “collegamento” tra le stesse, al fine di verificare l’intento elusivo. Quanto al primo aspetto, nella citata sentenza Halifax, si legge che le nozioni di In particolare, tre sono le sentenze della “cessioni di beni”, di “prestazioni di servizi” CGCE che ne hanno definito i contenuti, e di “attività economiche” così come defitutte del 21 febbraio 2006: la C-255/02, nite dalla VI direttiva “…hanno tutte un Halifax; la C-223/03, University of carattere obiettivo e si applicano indipenHuddersfiels, e C-419/02, Bupa Hospitals. dentemente dai risultati e dagli scopi delle In esse si leggono i seguenti principi diretoperazioni di cui trattasi …” (p. 56). Natutivi: ralmente, “…questi criteri non sono soddisfatti in caso di frode fiscale, perpetrata, per - “…perché possa parlarsi di un comportaesempio, rendendo dichiarazioni false o mento abusivo, le operazioni controverse In dottrina qualcuno ha osservato che emettendo fatture irregolari. Nondimeno, devono, nonostante l'applicazione formale questo aspetto non rappresenta un allaraccertare se l'operazione di cui trattasi è delle condizioni previste dalle pertinenti digamento del principio dell’abuso del diriteffettuata al solo scopo di ottenere un vansposizioni della VI Direttiva e dalla legislazioto, ma solo una diversa distribuzione taggio fiscale è irrilevante per stabilire se ne nazionale che la traspone, portare ad dell’onere della prova tra Amministrazione essa costituisca una cessione di beni ovvero ottenere un vantaggio fiscale la cui concesfinanziaria e contribuente. In realtà, tale una prestazione di servizi e un'attività ecosione sarebbe contraria all'obiettivo persesoluzione interpretativa non appare del nomica.”, (p.59). guito da queste stesse disposizioni” (p. 74), tutto soddisfacente, alla luce anche di In merito al “collegamento” tra le operaInoltre, deve “… altresì risultare da un insiequanto enunciato Corte al punto 44 della zioni, nella sentenza Part Service, la Corte me di elementi oggettivi che lo scopo delle stessa sentenza, dalla cui lettura traspare UE ha rilevato che “…dall’art. 2 della meoperazioni controverse è essenzialmente desima direttiva discende che ciascuna prel'ottenimento di un vantaggio fiscale. Come evidente i) la consapevolezza della diffeha precisato l'avvocato generale al paragrafo renza tra le due soluzioni – esclusività ed stazione dev’essere considerata di regola essenzialità – e ii) la qualificazione della come autonoma e indipendente”, (p..50). 89 delle conclusioni, il divieto di comportamenti abusivi non vale più ove le operazioni mera essenzialità come la soglia minima di elusività di un comportamento, che sareb- NOTE di cui trattasi possono spiegarsi altrimenti be superata ogniqualvolta la condotta del 54 Ci limitiamo solo a ricordare che l’abuso che con il mero conseguimento di vantaggi contribuente sia posta in essere per ragiodel diritto è, in realtà, sanzionato da alcune fiscali “ (p. 75); ni esclusivamente fiscali. norme specifiche contenute nel nostro - “La lotta contro ogni possibile frode, evasiocodice civile – per esempio nell’ambito dei A onor del vero, ci sembra giusto rilevare ne ed abuso è, infatti, un obiettivo riconosciudiritto reali e di credito – così come è to e promosso dalla VI Direttiva (vd. senten- che i dubbi sorti in proposito sono stati sanzionato nell’ambito del diritto comuniza 29 aprile 2004, cause riunite C-487/01 indotti dal fatto che la Corte di Giustizia, tario (non tributario) secondo una estesa definizione introdotta dalla Corte di Giustie C-7/02, Gemente Leusden e Holin Grope, quando ha esaminato le condotte abusive in materia di imposte comunitarie armozia. Racc. pag. I-5337, (punto 76)”, (p. 71). nizzate ha fatto riferimento all’essenzialità, 55 Rispettivamente, all’art. 11, n. 1, lett.a), mentre laddove ha dovuto valutare la all’art. 1, par. 2, e all’art. 5. L’abuso del diritto in ambito IVA 37 “Tuttavia, in talune circostanze, più prestazioni formalmente distinte, che potrebbero essere fornite separatamente e dar così luogo, individualmente, a imposizione o a esenzione, devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti”. (p. 51). “Ciò accade, ad esempio, qualora, al termine di un’analisi anche solo oggettiva, si constati che una o più prestaNOTE 56 Si ricorda che secondo la disciplina nazionale e quella comunitaria, così come interpreta dalla stessa Corte UE, nella medesima sentenza in commento, “…una prestazione dev’essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore …”. 57 Valga per tutti il rinvio, in dottrina, a: A. Uckmar, La legge di registro, I, Padova, 1958; A. Berliri,, Le leggi di registro, Milano, 1961; V. Uckmar, R. Dominici, Registro (imposta di), in Noviss. Dig. It., XV, Torino, 1985, pag. 553; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario, Parte speciale, Milano, 2005, pag. 613 ss. . 58 Con il riferimento specifico agli “effetti giuridici”, il legislatore del Testo Unico del 1986 ha inteso escludere definitivamente la tesi dell’ “interpretazione economica” o degli “effetti economici” degli atti, proposta da alcuni in vigenza dell’art. 8, del R.D. n. 3269/1923, il quale prevedeva che “nell’applicare l’imposta non si ha riguardo alla forma esteriore, ma alla natura ed agli effetti degli atti o trasferimenti”. Tesi sostenuta da D. Jarach, Principi per l’applicazione delle tasse di registro, Padova, 1937, e da B. Griziotti, Il principio della realtà economica negli artt. 8 e 68 della legge di registro, in Riv. dir. Fin., 1939, II, pag. 202. 59 Come, peraltro, indica la rubrica dell’articolo. 60 Si veda, da ultimo, Cass. 30.6.2011, n. 14367, e in precedenza, Cass. 23.11.2001, n. 14900; Cass. 25.2.2002, n. 2713; Cass. 7.7.2003, n. 10660. zioni costituiscono la prestazione principale, mentre l’altra o le altre prestazioni costituiscono una prestazione accessoria o più prestazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina tributaria della prestazione principale.” (p. 52)56. La stessa Corte continua specificando che “Si può altresì ritenere di essere in presenza di un’unica prestazione quando due o più elementi o atti forniti dal soggetto passivo sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale …” (p.52). Non solo, perché la Corte ha anche aggiunto, come ulteriore elemento di giudizio, che una singola prestazione effettuata tra le società appartenenti allo stesso gruppo di imprese se “considerata da sola, sembra priva di redditività, per cui l’efficienza economica dell’impresa non può essere assicurata …” (p.57). Sarà, pertanto, compito del giudice nazionale valutare se gli elementi che gli vengono presentati configurino l’esistenza di un’operazione unica, al di là della struttura contrattuale rappresentata dalle parti. L’abuso del diritto nell’ambito dell’imposta di registro Come è noto, l’imposta di registro è una “imposta d’atto”, non nel senso della sua dimensione di “documento”, come avviene per l’imposta di bollo, ma in relazione alla formazione di determinati effetti giuridici che lo stesso documento produce e che possono essere rivelatori della capacità contributiva di chi li pone in essere57. In questo senso, l’art. 20, del D.P.R. 131/1986, contribuisce a definire il presupposto e l’oggetto dell’imposta laddove afferma che l’imposta è applicata secondo i) la reale e intrinseca natura dell’atto e non secondo quella che si può desumere dalle indicazioni contenute in esso, e ii) gli effetti giuridici prodotti dal medesimo. 38 Mentre “l’intrinseca natura dell’atto” è quella che l’interprete può desumere dall’esame del contenuto dell’atto stesso, anche in contrasto con la sua denominazione e la sua forma, gli “effetti giuridici” sono rappresentati dalle concrete modificazioni della realtà che l’atto produce. L’intervento interpretativo, quindi, deve riguardare gli effetti giuridici dell’atto e non già quelli economici, con il chè va esclusa la rilevanza di elementi extratestuali come, ad esempio, gli eventi precedenti o successivi all’atto o il comportamento delle parti58. Questo significa che l’Ufficio può, ad esempio, riqualificare come atto di conferimento di immobili soggetto a imposta proporzionale, un apparente atto di conferimento d’azienda comprensivo di beni immobili soggetto a imposta in misura fissa, laddove emerga, al di là del nome iuris, che l’oggetto del conferimento sia il complesso immobiliare piuttosto che l’azienda nel sua consistenza effettiva. Questa riqualificazione, però, nulla ha a che vedere con una riqualificazione basata su una ricostruzione ex post della finalità economica insita nella volontà delle parti, per di più laddove tale finalità riguardi una serie di atti correlati. Ecco, quindi, che l’art. 20, benché non possa essere qualificato come una norma di carattere antielusivo ma semplicemente come una norma di stampo interpretativo59, è utilizzato dalla giurisprudenza in funzione antielusiva60, al fine di dare applicazione, anche nell’ambito delle imposte dirette, al principio generale affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui “deve ritenersi non lecito al contribuente trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale”61. dell’atto voluto, scontano un livello di tassazione sensibilmente inferiore. Ciò significa che la giurisprudenza, e prima ancora l’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, hanno tenuto conto non solo del singolo atto presentato alla registrazione, ma anche altri atti stipulati dalle stesse parti ritenuti “collegati” all’atto principale. cause distinte, seppur fra loro funzionalmente connesse, oppure se le diverse disposizioni, derivando le une dalle altre, integrino un atto complesso, riconducibile ad un’unica causa nella quale si fondono i ricorrenti elementi di più negozi tipici o atipici…Ne consegue che, …l’atto complesso va assoggettato ad un’unica tassazione come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo A tale proposito non possiamo non intro- all’imposizione più onerosa, in quanto le durre due osservazioni. La prima per met- varie disposizioni sono rette da un’unica tere in evidenza che nell’ambito dell’impo- causa e, quindi, derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle sta di registro il legislatore ha introdotto delle norme specifiche laddove ha voluto altre. Diversamente, le disposizioni che dandare risalto al collegamento negoziale che, NOTE per ovvie ragioni - pensiamo ai limiti im61 In tal senso: Cass.1.4.2009, n. 12042; posti dalla nostra Costituzione a tutela di 21.1.2009, n. 1465; 26.2.2010, n. 4737, alcuni principi quali, la riserva di legge (art. sulla base del principio stabilito dalle SS.UU. della Suprema Corte con sent. 23), la tutela dell’iniziativa economica pri23.12.2008, nn. 30055, 30056 e 30057. vata (art. 41) e la corretta interpretazione Ma ancora prima si veda Cass: del principio della capacità contributiva 23.11.2001, n. 14900 e 25.2.2002, n. (art. 53) – non possono essere applicate 2713. al di fuori dei casi da esse previsti. Tali 62 Ma anche, ad esempio, la sentenza del norme sono contenute negli articoli 21, 20.5.2009, n. 36, della stessa Commissio22, 24 comma 2 e 32 del D.P.R. ne, nonché, le sentenze 16.12.2011, n. 131/1986. La seconda osservazione riguar137, della Comm. trib. Reg. della Lombarda un interessante intervento interpretatidia, e del 20.2.2012, n. 40, della Comm. vo dell’Agenzia delle Entrate contenuto trib. Prov. Di Milano. nella Circ. n. 10, del 12.3.2010 che, seppu- 63 Ma anche, ad esempio, le sentenze del re rivolto a definire univoche e ordinarie 10.2.2010, n. 26, della Comm. trib. Prov. modalità applicative dell’imposta ad un Di Milano; del 9.10.2009, n. 190, della Comm. trib. Prov. Di Reggio Emilia. caso specifico65, pone a fondamento delle sue conclusioni proprio l’interpretazione 64 La Commissione ha confermato quanto deciso dalla Comm. trib. Prov. Di treviso, del contenuto degli articoli 20 e 21 e, nella sentenza del 22.4.2009, n. 41, seconquindi della distinzione tra negozio comdo cui “… appare difficilmente sostenibile plesso e negozi collegati. Un caso emblematico esaminato più volte e con risultati discordanti dalla giurisprudenza di merito, riguarda l’applicazione del suddetto principio dell’abuso del diritto unitamente all’applicazione in chiave antielusiva dell’art. 20, per riqualificare gli atti di cessione di titoli rappresentativi della sottostante azienda (i cc.dd. share deal) in atti di cessione dello stesso complesso aziendale (cc.dd. asset deal). Vale qui la pena segnalare, da un lato, la sentenza del 5.8.2011, n. 59, della Comm. trib. 2° grado di Bolzano62, che nega un simile percorso interpretativo e, dall’altro, la sentenza del 15.6.2010, n. 45, della Comm. trib. Reg. del Piemonte63 che, invece, persegue la suddetta tesi interpretativa. Tesi che, peraltro, appare viepiù sorprendente, e a tratti paradossale, se solo si considera che ai fini delle imposte dirette, ove vige, al contrario, una specifica norma antielusiva racchiusa nell’art. 37-bis, del D.P.R. 600/73, proprio le operazioni in esame sono specificamente regolamentate dall’art. 176, comma 3, del T.U.I.R., il quale statuisce che “…non rileva ai fini dell’art. 37-bis … il conferimento dell’azienda … e la successiva cessione della partecipazione”. E proprio il paradosso di cui si diceva è stato messo in evidenza nella sentenza del 18.5.2010, n. 66, della Comm. trib. Reg. del Veneto, secondo la quale “… risulterebbe d’altronde aberrante riconoscere validità …al negozio giuridico ai fini che vi sia abuso del diritto ai fini dell’impodell’imposizione diretta … e contrastarlo Nel documento di prassi l’Agenzia non sta di registro quando neppure ai fini delle sotto il profilo dell’imposizione indiretta”64. solo conferma la necessità di fare riferiimposte dirette tale comportamento è conmento alla distinzione civilistica tra le due Dall’esame dei casi sottoposti alla giurisiderato elusivo e quindi fiscalmente illegittimo”. sprudenza di merito e di legittimità, appa- tipologie negoziali, ma assume come prore in tutta evidenza come talvolta le parti, prio l’orientamento della Corte di Cassa- 65 Si trattava di un atto di compravendita di un immobile abitativo e d più pertinenze zione66 affermando che “…seppure in anziché concludere l’atto che effettivasoggetto a IVA. mente vogliono realizzare, pongono in entrambe le ipotesi sia dato ravvisare una essere una serie, più o meno complessa, pluralità di disposizioni, occorre distinguere a 66 Si vedano le sentenze: Sez. III, n. 18884 del 10.7.2008; Sez. V, n. 18374 del di atti che, pur producendo gli stessi effetti seconda che esse diano vita ad un mero 31.8.2007; Sez. V, n. 10789 del 7.6.2004; giuridici che risulterebbero dalla stipula collegamento negoziale, in quanto rette da Sez. I, n. 8142 del 6.9.1996. 39 no vita ad un collegamento negoziale, in quanto rette da cause distinte, sono soggette ciascuna ad autonoma tassazione, in quanto la pluralità delle cause dei singoli negozi, ancorché funzionalmente collegate dalla causa complessiva dell’operazione, essendo autonomamente identificabili, porta ad escludere che le disposizioni rette da cause diverse possano ritenersi derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre”. Come è stato rilevato in dottrina, questa posizione dell’Amministrazione finanziaria sarebbe in netta contraddizione con il tentativo di interpretare e applicare l’art. 20 in chiave antielusiva67. NOTE 67 G. Corasaniti, L’interpretazione degli atti e l’elusione fiscale nel sistema dell’imposta di registro in Dir.prat. trib., 5/2012, I, pag. 963 ss. 68 Sentenza 21.1.2011, n. 54. 69 Per le numerose citazioni dottrinale contenute sull’argomento si rinvia a G. Corasaniti, op. cit. 70 Il rinvio è alla nota 34. 71 Per una ampia e attenta analisi della problematica si rinvia, per tutti, alla Circolare n. 13/IR del 6 febbraio 2010, dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e alla numerosa dottrina ivi richiamata. 72 Senza entrare anche da parte nostra, nel merito degli orientamenti della Suprema Corte che si sono avvicendati nel corso di quest’ultimo decennio, vorremmo tuttavia ricordare che la giurisprudenza ha seguito questo percorso interpretativo: a) dal 2000 al 2004, la Cassazione ha negato che, in difetto del ricorrere di ipotesi di interposizione soggettiva e di simulazione espressamente disciplinate dalla legge, e in assenza di specifiche disposizioni normative, l’autonomia contrattuale e la libertà di scelta del contribuente potessero venire contrastate e limitate; Significativo, anche se opinabile, appare il principio recentemente stabilito dalla CTP di Milano68, secondo cui sarebbe ammissibile un accertamento di tipo antielusivo nell’ambito dell’imposta di registro non nell’ambito dell’art. 20, bensì ai sensi del successivo art. 53-bis, secondo cui “Le attribuzioni e i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti … (del D.P.R.600/1973, n.d.a.)… possono essere esercitati anche ai fini dell’imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale …”. A parere di chi scrive questa tesi non sembra molto convincente in quanto il richiamo al DPR 600/73 contenuto nel nuovo art. 53 bis, introdotto dal comma 24, dell’art. 35, D.L. 223/2006, si riferirebbe solo ai poteri di controllo degli uffici di cui agli artt. 31,32 e 33 dallo stesso DPR 600/73 e non ad altre disposizioni, come l’art. 37-bis. Giova ricordare, peraltro, che tale conclusione si rinviene nella stessa Circ. n. 6/E del 6/2/2007, dell’Agenzia delle Entrate. materia di imposte sulle successioni e donazioni, come già ricordato in nota70. Solo che, per concludere, il riconoscimento della natura di norma sostanziale all’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, inciderebbe anche sulla sanzionabilità (amministrativa e penale) delle condotte elusive, peraltro ragionevolmente risolvibile, almeno per le sanzioni amministrative, in via interpretativa ex art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, quale causa di non punibilità costituita da “obiettive condizioni di incertezza” nell’applicazione della norma. Ciò non toglie che la questione dovrebbe essere assolutamente risolta, anche ai fini della sanzionabilità (penale) per infedele dichiarazione, con un coraggioso e intellettualmente onesto intervento di natura legislativa. L’abuso del diritto nell’ambito delle imposte dirette – IRES Considerata la notevole ampiezza del dibattito intervenuto in dottrina sulla materia che ci occupa71, con particolare riguardo a quello sviluppatosi dopo il 2005, a seguito di alcune note sentenze della Corte d Cassazione72, riteniamo utile limitarci a fissare solo alcuni punti fondamentali. La questione dell’applicazione o meno In primo luogo, il principio generale anti della norma in esame anche ai fini dell’im- abuso formulato dalle richiamate sentenze posta di registro, coinvolge anche un altro della Corte di Giustizia UE in materia di aspetto rilevato in dottrina, quello della IVA, costituiscono un principio immanente natura procedimentale o sostanziale della sesta direttiva e trova applicazione dell’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, mai defi- solo ed esclusivamente in questo ambito e nita. Solo per necessaria brevità, la quein quello degli altri tributi armonizzati stione potrebbe sintetizzarsi nel modo (accise e imposte doganali). seguente: se fosse una norma sostanziale In secondo luogo, le clausole antiabuso sarebbe integrata nell’ambito delle impo- previste, sempre nell’ambito del diritto ste dirette e come tale per poter transita- tributario, da direttive comunitarie disciplire nell’ambito dell’imposta di registro nanti materie diverse da quelle sopra detavrebbe bisogno di una disposizione che te – come le direttive n. 90/434/CEE espressamente la inserisse nel contesto (riorganizzazioni societarie), n. 90/435/CEE delle regole sostanziali proprie della stessa (c.d. ”madre-figlia”), n. 2003/49/CE imposta69. Così è avvenuto, ad esempio, in (interessi e royalties) – che riflettono il Se così non fosse, occorrerebbe rilevare che agli accertamenti fatti ai fini dell’imposta in oggetto sarebbero applicabili le garanzie procedurali previste dall’art. 37-bis, commi 4 e 5, il cui mancato rispetto renderebbe nulli gli stessi avvisi di accertamento. 40 principio comunitario di divieto di abuso del diritto, non sono direttamente applicabili in ambiti nazionali, in forza del “principio di certezza del diritto il quale osta a che le Direttive possano di per se stesse creare obblighi direttamente in capo ai singoli” . Compete al giudice nazionale verificare l’esistenza, nel proprio ordinamento, di “una disposizione o un principio generale in base al quale l’abuso del diritto sia vietato ovvero se esitano altre disposizioni sulla frode o sull’evasione fiscali che possano essere interpretate conformemente …” alle disposizioni contenute nelle citate direttive73. In terzo luogo, esiste nel nostro ordinamento una clausola semi generale anti elusione o anti abuso del diritto, rappresentata dall’art. 37-bis, del DPR 600/73, alla quale ben possono essere associate altre due disposizioni, quella di cui all’art. 37, comma 3, dello stesso decreto, in to e garantito a suo tempo dallo stesso tema di interposizione, e quella di cui all’art. 1414 e ss. cod. civ., in tema di simu- legislatore quando ha introdotto la disciplina antielusiva in commento – di consentilazione74. Il legittimo, necessario ed etico contrasto re una ampia discrezionalità nell’applicazioal fenomeno dell’abuso del diritto in mate- ne di tale disciplina da parte dell’Amministrazione finanziaria. ria di imposte dirette può essere attuato In questa direzione non sembrano andare i tre disegni di legge presentati in Parla75 Naturalmente, la disciplina dell’art. 37-bis, mento nel 2009 , nonché l’art. 6, del disegno di legge delega per la revisione del potrebbe essere riformulata per trasformarla da norma antielusiva semi-generale sistema fiscale presentato dall’attuale Goa generale, rendendola applicabile ad ogni verno. Se anche l’impostazione seguita dal legislatore non ci sembra condivisibile, non imposizione tributaria non armonizzata ma, senza abbandonare la natura casistica per questo non ne apprezziamo l’intento che lo ha spinto a riappropriarsi della funche oggi la caratterizza. Ci si dovrebbe zione legislativa che gli compete ai sensi sempre ricordare che è assolutamente dell’art. 70 e ss. Cost., rappresentato dalla necessario prestare grande attenzione al necessità di contrastare l’invasivo comporproblema della (in)determinatezza del tamento della Corte di Cassazione che, precetto normativo, e ciò allo scopo di dopo aver abbandonato l’esercizio della evitare il concreto pericolo – obiettivo prioritario che si è posto ed è stato assun- funzione nomofilattica impostagli dall’art. 65 della legge sull’ordinamento giudiziaattraverso l’applicazione di questo trittico di regole. NOTE nell’ambito delle imposte dirette; Come è stato giustamente rilevato nella Circ. 13/IR citata nella nota precedente, la d) per coprire l’evidente errore interpreSuprema Corte ha pensato bene di sostitativo commesso dalla sezione tributatuirsi al legislatore, in aperta violazione ria, alla fine del 2008 sono intervenute delle regole costituzionali in tema di riparto direttamente le Sezioni Unite afferdi competenze tra potere giudiziario e mando l’esistenza nell’ordinamento potere legislativo. tributario di un principio generale antiabuso che troverebbe fondamento 73 In tal senso si è espressa la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 5 luglio 2007, Cnell’art. 53 Cost. 321, Hans Markus Kofoed. Ipotesi interpretativa che è stata recepita dalle altre sentenza della suprema corte 74 A onor del vero, la dottrina maggioritaria ritiene che la simulazione debba essere che si sono susseguite nel tempo fino ai giorni nostri. Se da un lato si può comricondotta alla fattispecie dell’evasione e prendere l’esigenza di contrastare con la non a quella dell’elusione, con tutte le conseguenze in termini di applicazione massima efficacia ogni ipotesi di elusione o delle sanzioni, sulla base del principio per di abuso del diritto, dall’altro non si può cui chi simula o crea una falsa apparenza non rilevare che anche questa tesi è palenon sta aggirando una norma (tributaria), semente erronea in punto di diritto, posto che l’art. 53 Cost. è una norma programma la sta violando. matica che ha come destinatario il legisla75 Sono le proposte: Leo, atto Camera n. tore cui viene imposto di scegliere i fatti 2521, del 18.6.2009; Strizzolo, Ceccuzzi e imponibili tra indici concretamente rivelaFogliardi, atto Camera n. 2578, del 2 luglio tori di ricchezza, la cui individuazione viene 2009; Bonfrisco, atto Senato n. 1752 del svolta nel preciso limite imposto dall’art. 23 1.8.2009. Cost. Segue nota 72 b) nel 2005, ravvisata una lacuna della normativa tributaria, ha deciso di far ricorso agli strumenti previsti dal codice civile per le ipotesi di abuso degli strumenti negoziali e della legge, qualificando i relativi contratti nulli per difetto di causa o perché in frode alla legge, in quanto posti in essere al solo fine di ottenere un risparmio d’imposta senza conseguire alcun vantaggio economico; c) dal 2006 a metà 2008, la Corte, evidentemente dopo essersi resa conto che simili declaratorie potessero avere effetti dirompenti sulla stabilità delle transazioni commerciali e finanziarie, muta nuovamente indirizzo ritenendo che il principio di abuso del diritto affermato dalla Corte di Giustizia UE in materia di IVA (e di altre imposte comunitarie) fosse direttamente applicabile in tutti i settori dell’ordinamento tributario interno, quindi anche 41 rio76, si erige a Corte delle leggi in aperto contrasto del ben noto vincolo costituzionale di cui all’art. 23, Cost.77. Come osservazione conclusiva possiamo affermare che, almeno nell’ambito dell’ordinamento interno, il concetto di “intento elusivo” è interscambiabile con il concetto di “abuso” del diritto, non sono due fattispecie diverse che devono essere diversamente trattate. Il riconoscimento di tale sinonimia è stato fatto anche dall’agenzia delle Entrate nella Circ. n. 67/E del 13.12.2007, ove si legge “…<abuso> (rectius di <elusione>)…”78. essere massima quando si tratti di esaminare non operazioni finanziarie (tipo dividend washing o dividend stripping) con le quali è possibile creare artificiosi frazionamenti di contratti o anomale interposizioni di stretti congiunti, bensì quando si tratti, appunto di complesse ristrutturazioni societarie realizzate nell’ambito di grandi gruppi d’imprese. La ragione assunta dalla Corte risiede nel fatto che “… la strategia sul mercato dei gruppi di imprese non può essere valutata come quella dell’imprenditore singolo, e cioè in tempi brevi. Tale regola è stata enunciata dalla Commissione europea nella sua comunicazione del 1984 e più volte condivisa L’abuso del diritto e i gruppi di grandi dalla Corte di Giustizia (a partire dalle imprese sentenze 14 novembre 1984 in causa 323/82 Intermillis; e 10 luglio 1986 in cauL’argomento merita un breve accenno a sa 2342/84, Belgio c. Commissione) in maseguito di una sentenza della Corte di teria di aiuti di Stato alle imprese pubbliCassazione del 2010/2011, che ha esamiche…”. Prosegue la Corte che nato una complessa operazione di ristrut“Trasferendo la regola alla problematica turazione societaria, con rilievi anche indell’abuso del diritto, nella quale si tratta ternazionali, posta in essere nell’ambito di 79 pur sempre di verificare se l’operazione un gruppo di grandi dimensioni . Seconrientra in una normale logica di mercato, do la Corte, la cautela che deve guidare si deve affermare che il carattere abusivo l’applicazione del principio dell’abuso del deve essere escluso per la compresenza, diritto, qualunque sia la sua matrice, deve non marginale, di ragioni extra fiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa, e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa.”80 Dopo aver ricordato che l’esercizio di libertà e di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dal Trattato sull’Unione Europea non può essere limitato per ragioni fiscali, con la conseguenza che sussisterebbe una libertà di scelta delle forme societarie, sia pure dettata da ragioni esclusivamente fiscali81, conclude affermando che “… il sindacato dell’amministrazione finanziaria non può spingersi ad imporre una misura di ristrutturazione diversa tra quelle giuridicamente possibili (e cioè una fusione) (in luogo di una serie di cessioni di partecipazioni allo scopo di mantenere distinti soggetti giuridici, n.d.a.) solo perché tale misura avrebbe comportato un maggior carico fiscale”82. che diverse da un vantaggio fiscale>”, al giurisprudenza della Corte comunitaria a NOTE quale la stessa Corte di Giustizia nella partire dalla sentenza Avoir fiscal (causa 76 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. causa C-425/06 del 21.2.2008, (in materia 270/83, Commissione c. Francia)” in relazio77 Quello, per intenderci, che impone la c.d. di IVA) ha risposto affermando che ne al diritto di stabilimento ex art. 43 del “riserva di legge”, a mente della quale “l’esistenza di una pratica abusiva può esseTrattato Ce. “Nessuna prestazione personale o patrimore riconosciuta qualora il perseguimento di 82 Appare interessante anche la conseguente niale può essere imposta se non in base alla un vantaggio fiscale costituisca lo scopo ripartizione dell’onere della prova, per il legge.” essenziale dell’operazione o delle operazioquale la suprema Corte ha deciso che “.. 78 A tale riguardo si ricorda l’Ordinanza della ni controverse”. incombe all’amministrazione finanziaria Corte di Cassazione n. 21371 del 79 Cassazione n. 1372, del 29 settembre l’onere di spiegare, anche nell’atto impositi4.10.2006 di rinvio pregiudiziale alla Corte 2010 – 21 gennaio 2011, in relazione al vo, perché la forma giuridica (o il complesso di Giustizia per la risoluzione del quesito periodo d’imposta 1995. di forme giuridiche) impiegata abbia caratte“1. se la nozione di abuso del diritto, definire anomalo o inadeguato rispetto all’opera80 La Cassazione definisce questa regola cota dalla sentenza della Corte di Giustizia in zione economica intrapresa, mentre è oneme “regola dell’investitore di gruppo” dicausa C-255/02 come <operazione essenre del contribuente provare l’esistenza di un chiarando di averla applicata in altri due zialmente compita al fine di conseguire un contenuto economico dell’operazione diprecedenti giurisprudenziali: sent. nn. vantaggio fiscale> sia coincidente, più amverso dal mero risparmio fiscale.”. 10062/2000 e 1133/2001. pia o più restrittiva di quella di <operazione non avente ragioni economi- 81 La Suprema Corte cita una “consolidata 42 2. Il legittimo risparmio d’imposta ed il collegamento con l’antieconomicità “elusione” (seppure o neppure legittima), qualora le operazioni poste in essere dal contribuente sia pervase da “valide ragioni economiche” anche laddove siano associaUna prima definizione, introdotta da auto- te a un risparmio d’imposta. revole dottrina83, può essere quella per cui si tratterebbe di “quel vantaggio tributario, In ogni caso, il principio che sta a fondacomunque conseguito, che risulti opponi- mento del legittimo risparmio d’imposta, bile all’Amministrazione finanziaria”, ovve- dovrebbe essere quello che più volte abrosia possa essere sottratto al sindacato di biamo letto nelle citate sentenze della Corte di Giustizia UE (in materia di IVA) questa e non possa dar luogo a recuperi e nei pronunciamenti della Commissione di nessun genere. La sua realizzazione delle C.E.85: “il soggetto passivo ha il diritto passerebbe attraverso la libera scelta del di scegliere la forma di conduzione degli regime tributario meno oneroso tra quelli affari che gli permette di limitare la sua che l’ordinamento considera aventi pari contribuzione fiscale” e “L’obiettivo di dignità e, quindi, fisiologicamente alternatiridurre al minimo l’onere fiscale costituisce vi84. di per sé una considerazione commerciale La stessa dottrina ha anche rilevato che il valida, purché le costruzioni attuate a quelegittimo risparmio d’imposta possa presto fine non comportino trasferimenti sentarsi anche come un fenomeno interno fittizi di utili” o, in altre parole, non siano all’elusione ogniqualvolta non vi siano nor- costruzioni di puro artificio, prive d sostanme antielusive che vietino o rendano inef- za economica. ficace una determinata condotta, ovvero quando, nell’ambito di una disciplina antie- Sebbene a livello teorico, non può non lusiva di tipo “casistico”, le operazioni posti sorgere il dubbio che questo diritto, per un comune cittadino, possa diventare un in essere dal contribuente non rientrino tra quelle elencate nella stessa disposizio- obbligo per coloro che svolgono incarichi di gestione di società, per le quali la voce ne.: in tal caso si dovrebbe parlare di “imposte dell’esercizio” costituisce un “elusione fiscale legittima”. componente negativo (un costo) nella Questa valutazione, tuttavia, potrebbe rappresentazione data dal bilancio di esertrovare un limite nella asserita immanenza, cizio, al quale è associato il rischio di subinell’ordinamento giuridico, di una clausola re da parte dei soci il rischio di azioni di o di un principio generale “antiabuso”, responsabilità. come sostenuto dalla recente giurispruAppare simpatico concludere questo capidenza della Corte di Cassazione. Non si tolo con una acuta osservazione di autodovrebbe, invece, parlare di NOTE revole dottrina francese secondo la quale “ si l’habilité fiscale est une vertu, l’excès d’habilité devient un peché86 . Il legittimo risparmio d’imposta è strettamente legato alle valide ragioni economiche che giustificano l’operazione. Il motivo prevalente che determina l’operazione deve, pertanto, essere giustificato da ragioni extrafiscali. Ciò non vuol dire che il contribuente non possa “scegliere” tra diverse operazioni con carichi fiscali differenti, ma il vantaggio fiscale in sé non deve risultare prevalente. Pertanto, se è possibile ottenere un assetto giuridico – economico con strumenti diversi, ma nella sostanza equivalenti, non sussistendo nell’ordinamento tributario alcuna scala gerarchica tra i diversi istituti, è legittimo che il contribuente possa scegliere quello più confacente alle proprie esigenze di business ed alla propria organizzazione consentendogli per di più il conseguimento di un risparmio fiscale. Il discrimine tra un attività lecita e una elusiva dovrebbe consistere nel fatto che la seconda è compiuta essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio economico (sul piano fiscale), e ciò esclude la presenza di ragioni economiche di fondo, che se anche esistenti, si pongono come secondarie rispetto al conseguimento di un risparmio fiscale. Spesso, però, accade che quando la scelta adottata dal contribuente è quella più convenente dal punto di vista fiscale, l’am- lia, 30 settembre 2011. Nella Relazione libertà dà luogo a manipolazioni, scappatoie governativa al S,Lgs. 358/97 si legge che “si e stratagemmi, che – pur formalmente legali può fornire così un criterio tendenziale per – finiscono per stravolgere i principi del sistedistinguere l’elusione rispetto al mero risparma.” mio d’imposta: quest’ultimo si verifica quan- 85 Si veda: Comunicazione della Commissione do, tra i vari comportamenti posti dal sistema al Consiglio, al Parlamento europeo e al su un piano di pari dignità, il contribuente si comitato economico e sociale europeo, limita a scegliere tra due alternative che in COM (2007) 785, del 12.12.2007. modo strutturale e fisiologico l’ordinamento 86 M. Cozian, Les grandes principes de la fiscagli mette a disposizione … le norme antielulité des entreprises, Pais, 1999. sione scattano solo quando l’abuso di questa 83 A. Garcea, Il legittimo risparmio d’imposta, Padova, 2000, pag. 67. 84 In tal senso anche, a titolo di esempio: Agenzia delle Entrate, Ris. n. 116/E del 24 ottobre 2006; Ris. 118/E del 12 aprile 2002; Ris. 68/E del 28 febbraio 2002; Circ. n. 39483, del 22 agosto 2001; Confindustria, ABI, ANIA, Al.Coop. It., RE.TE. Imprese Italia, Progetto delle imprese per l’Ita43 1. considerare lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali come causa prevalente dell’operazione abusiva; 2. escludere la configurabilità di una condotta abusiva se l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali; stabilire che costituiscono ragioni extrafiscali anche quelle che non producono necessariamente una redditività immediata dell’operazione ma rispondono ad esigenze di natura organizzativa e determinano un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda del contribuente. ministrazione consideri tale scelta come elusiva. Pertanto, anziché indagare la presenza dei principi dell’ordinamento tributario che sarebbero stati aggirati, rendendo così il vantaggio fiscale indebito, l’attenzione è stata sovente posta sul percorso negoziale utilizzato, e dopo averne contestato una presunta “anormalità”, si è concluso per l’elusività del risultato87; troppo spesso la prassi dell’amministrazione confonde la legittima pianificazione fiscale con l’indebito vantaggio d’imposta. Oggi il Disegno di Legge Delega88 mira a definire la disciplina dell’abuso del diritto secondo i seguenti criteri direttivi: a. definire la condotta abusiva come uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, ancorché tale condotta non sia in contrasto con alcuna specifica disposizione; b. garantire la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un diverso carico fiscale e, a tal fine: NOTE 87 E. Zanetti, Serve massima cautela prima di aggredire riorganizzazioni societarie con l’abuso del diritto, in Il Fisco n.5/2011. 88 Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita approvato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2012. 89 In tal senso si veda, Cass. Sent. n. 1465, del 21.1.2009, e n. 16428, del 27.7.2011. 90 E. Marello, Elusione fiscale e abuso del diritto: profili procedimentali e processuali, Dottrina e attualità giuridiche, in Giur. It., luglio 2010. 91 Cass. Sent. n. 12042, del 25. 5. 2009. 92 G. Escalar, Indebita trasformazione del divieto di abuso del diritto in divieto di scelta del regime fiscale meno oneroso, in Corr. Trib. n.35/2012. 93 Cass. Sent. n. 12042, del 25.5. 2009. 3. L’Onere della prova per la presenza/assenza delle valide ragioni economiche: i mezzi del contribuente La Cassazione ha più volte ribadito89 che l’onere della prova spetta all’Agenzia delle Entrate. La giurisprudenza, infatti, afferma che il divieto di abuso del diritto preclude “al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta”. L'amministrazione non potrà fermarsi a generiche, standardizzate, mere affermazioni, evasive del precetto, ma dovrà argomentare, con idonea, logica, consequenziale esternazione, gli aspetti peculiari che la inducano a ravvisare nella fattispecie l'uso strumentale e distorto della norma. Da quanto sopra emerge che l’Agenzia delle Entrate dovrà di volta in volta dare dimostrazione degli elementi che determinano una condotta “abusiva”. Più precisamente: 1. l’esistenza di una pluralità di atti tra loro collegati; 2. il risparmio d’imposta; 44 3. assenza di valide ragioni economiche. L’ufficio deve, innanzitutto, individuare l’atto o la pluralità di atti che ritiene collegati al fine di abusare della norma. Successivamente individuare e determinare l’effettivo risparmio di imposta: ciò implica una comparazione90 tra i costi fiscali del negozio che si ritiene abusivo con i costi fiscali del negozio che si ritiene corretto. Infine, la prova del ravvisato intento elusivo91 costituita dal compimento di una serie di atti irragionevoli in una normale logica di mercato. Da quanto sopra detto, uno degli elementi fondamentali affinché l’amministrazione consideri elusiva una determinata fattispecie è dato dalla mancanza di valide ragioni economiche, oltre a quelle legate al risparmio d’imposta. Quest’ultimo, però, da solo, non è sufficiente per considerare l’operazione elusiva; a tal fine è necessario che l’operazione in sé non abbia delle ragioni economiche indipendenti, dal risparmio fiscale. Siamo nel campo dell’abuso quando un’operazione è realizzata non per conseguire un risparmio d’imposta, ma per conseguire un risparmio d’imposta che non avrebbe dovuto essere conseguito. E’ soltanto l’indebito che comporta l’abuso non il risparmio d’imposta92. Pertanto, successivamente al ricevimento dell’avviso di accertamento spetterà al contribuente ”fornire la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti”.93 E’ importante sottolineare che le valide ragioni economiche devono sussistere nel momento in cui è stata posta in essere l’operazione e ne deve rimanere traccia indelebile nella documentazione e nei file della società. Infatti molto spesso l’Amministrazione finanziaria definisce le ragioni economiche dichiarate dagli amministratori generiche e non esaustive quando le stesse non sono state preventivamente quantificate o supportate da studi approfonditi. Ad esempio, due società partecipanti ad una fusione, giustificano l’operazione di concentrazione unicamente dichiarando di voler perseguire in questo modo la diversificazione settoriale e geografica. L’Agenzia delle Entrate (“AdE”) sostiene che per dimostrare l’esistenza di valide ragioni economiche non ci si può limitare come indicato sopra a mere enunciazioni di principio. Ad avviso dell’AdE gli amministratori delle società fuse avrebbero dovuto predisporre ed allegare agli atti della fusione degli studi approfonditi, modelli finanziari nonché business plan, per misurare scientificamente i benefici della diversificazione territoriale. Discutibile, se non decisamente improprio, è l’utilizzo in questo ambito del temine “prova”; tanto l’amministrazione quanto il contribuente, nel confrontarsi sulla natura abusiva di un certo atto o una certa combinazione di atti, non sono chiamati a “provare” dei fatti, ma ad argomentare sulla sussistenza di determinate condizioni94. La difesa del contribuente dovrà puntare sul fatto che una indiscriminata criminalizzazione delle politiche di pianificazione fiscale si porrebbe in contrasto con i principi stessi della Costituzione, posto che la minimizzazione dell’imposizione fiscale è espressione del principio di libertà nelle scelte economiche riconosciuto dalla Costituzione ed è coerente con l’attitudine al minor sacrificio possibile. La dimostrazione che i vantaggi fiscali non risultano essere prevalenti rispetto a quelli economici non sarà semplice ed immediata. Questi ultimi, infatti, spesso sono difficilmente quantificabili a differenza dei risparmi fiscali, soprattutto se l’arco temporale di riferimento è breve. Ulteriore difficoltà per il contribuente è data dalla mancanza nella normativa fiscale nazionale (a differenza di quella comunitaria) dello scopo perseguito dalla norma eventualmente aggirata; ciò dovrebbe essere desunto dal complesso delle norme che regolano l’ordinamento tributario determinando sia per l’Agenzia delle Entrate che per la giurisprudenza una elevata discrezionalità di giudizio. A questo proposito riveste ancora un’incredibile attualità il seguente approfondimento95. E su quali siano queste valide ragioni economiche e come vadano individuate, si è sviluppata una letteratura tanto ampia quanto fantasiosa. Ad esempio, è stata negata dal Comitato antielusivo l’esistenza di queste valide ragioni economiche nell’ipotesi di una fusione societaria motivata dalla necessità di accorciare la catena partecipativa eliminando una sub-holding. Ciò in quanto, nella fattispecie, l’operazione realizzava un risparmio di costi del gruppo e dunque un interesse della società capogruppo in qualità di socio e non un interesse organizzativo-imprenditoriale delle società partecipanti alla fusione. Ed, invece, ancora in tema di scissione non proporzionale, è stato ravvisato un interesse meritevole di tutela (e dunque, l’operazione ha avuto riconoscimento ai fini fiscali) in una fattispecie in cui la scissione era volta a risolvere un conflitto gestionale insanabile della compagine sociale (si trattava nel caso di specie di fratelli). Mentre, invece, queste ragioni non sono state ritenute valide, come abbiamo già visto, nell’ipotesi di scissione attuata per dividere il ramo industriale dell’azienda da quello immobiliare al fine di destinare l’uno alla vendita (in favore di compratori interessati ad acquisire solo tale ramo), continuando la gestione dell’altro. E ancora è stata censurata una fusione perché la 45 ragione economica più importante non era extrafiscale. L’operazione, infatti, interamente realizzata nella fattispecie fra società appartenenti al medesimo gruppo, mirava a rendere fruibili in compensazione da parte della società incorporante le perdite della società incorporata che erano in scadenza e che quindi rischiavano di divenire non più utilizzabili; e questa presa di posizione sulla presunta assenza di valide ragioni economiche è stata adottata ancorché fossero rispettate, nella fattispecie, le condizioni di vitalità e di patrimonializzazione previste dall’art. 172 del t.u.i.r. e, dunque, non si trattasse affatto di un commercio di bare fra imprese appartenenti a gruppi diversi. In un altro caso similare il motivo era stato ravvisato nel fatto che le perdite appartenevano ad una holding che per effetto della riforma fiscale del 2003 non aveva più redditi imponibili (essendo stata introdotta la detassazione dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni) sicché l’operazione serviva a far transitare queste perdite sulla società operativa (figurante come incorporante nella fusione) per poter essere utilizzate in compensazione con il proprio reddito imponibile. E gli esempi potrebbero continuare. In definitiva, ci troviamo davanti ad una sorta di creazione del concetto di valide ragioni economiche affidate all’“estro”, di volta in volta, dell’organo accertatore o dell’organo giudicante. E’ chiaro, infatti, che se guardiamo all’archetipo civilistico di queste operazioni (…) non c’è nessun motivo per distingueNOTE 94 G. Zizzo Gli obiettivi della riforma e la clausola generale per il contrasto dell’abuso di diritto, in Corr. Trib. n.37/2012. 95 Ivan Vacca, in Convegno ANTI Abuso del diritto ed elusione fiscale del 20 ottobre 2008, Elusione Tributaria: l’abuso del diritto tra norma comunitaria e norma interna. re una fusione realizzata per risparmiare i costi della catena societaria o per rendere più efficiente l’organizzazione produttiva della società operativa; così come non c’è alcun motivo per distinguere una scissione fatta per risolvere conflitti personali dei soci o per venire incontro alle esigenze di un acquirente interessato a un ramo di azienda e non all’altro. Si tratta di operazioni perfettamente valide e perfettamente coerenti – nell’uno e nell’altro caso – con la causa giuridico-formale del negozio di fusione e del negozio di scissione. Così come anche sotto il profilo fiscale non si riscontra neanche un “simulacro” di norma che canonizzi in un ottica, sia pur esclusivamente tributaria, il concetto di valide ragioni economiche. In definitiva, anche esaminando la questione sotto questa angolatura, appare chiaro che la tesi di ancorare l’accertamento dell’elusione – o dell’abuso del diritto, che dir si voglia – all’esistenza di valide ragioni extra-fiscale porta non solo a sconfessare il principio di legalità e di certezza del diritto che connota intimamente il nostro ordinamento giuridico e segnatamente il sistema tributario, ma la stessa democraticità dell’imposizione – valore, come accennato, di rilevanza anch’esso costituzionale – non potendo la determinazione dell’obbligazione tributaria essere affidata ad un’intuizione soggettiva, anche se risultasse di buon senso, di un verificatore o di un giudice. tra loro collegati che a priori potrebbero essere considerati non elusivi. Pertanto, il contribuente dovrà “spiegare” che l’atto o la concatenazione di atti analizzati a posteriori non ha avuto come intento quello del solo risparmio fiscale, ma che ha permesso di ottenere dei vantaggi economici che in parte possono aver comportato un lecito risparmio d’imposta e nel complesso non prevalente96. 5. Conclusioni In conclusione, è un dovere ricordare quanto segue: 4. Quando valutare le valide il comportamento del contribuente nei ragioni economiche rapporti con l’Amministrazione FinanLe valide ragioni economiche dovranno ziaria deve essere sempre guidato da essere sempre valutate ex post. L’amminiquel principio di collaborazione e buostrazione finanziaria, effettuando il controlna fede codificato dall’articolo 10 dello lo a posteriori avrà la possibilità, infatti, di Statuto dei Diritti del Contribuente, contestare un singolo o una pluralità di atti ritenuto immanente nel nostro ordina– norme, – giurisprudenza, – disposizioni in corso di approvazione. NOTE 96 A questo proposito utile è l’articolo di L. Gaiani, Tripla verifica anti abuso, in Il sole 24 Ore del 8 novembre 2012. L’autore indica che è necessario un triplo test per verificare un possibile rischio di elusione per le operazioni societarie. In questo scorcio di 2012, chi affronta i profili fiscali di una operazione straordinaria deve fare i conti con un quadro normativo ed interpretativo instabile, che rende poco affidabile ogni valutazione del rischio di contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. I contribuenti non possono più riferirsi all’unica norma antielusiva presente nell’ordinamento (articolo 37-bis, DPR 600/73), avendo la Cassazione da tempo introdotto regole antiabuso, non codificate e applicate in ordine sparso dai giudici di merito. E’ inoltre in arrivo una disposizione di legge che dovrebbe ridare qualche certezza alle imprese. Il test sull’impatto fiscale degli atti imprenditoriali deve dunque considerare tre livelli di indagine: L’analisi deve partire dall’eventuale esistenza di vantaggi fiscali nell’operazione. Il concetto di vantaggio impone di confrontare le imposte corrisposte dal contribuente per effetto dell’operazione e quelle che si sarebbero versate in casi alternativi. Per stabilire se davvero la strada prescelta consente un beneficio fiscale, occorrerebbe, a nostro avviso, detrarre dal presunto risparmio i tributi pagati per realizzare l’operazione non solo dal contribuente, ma anche da soggetti terzi comunque coinvolti. Ciò deriva dall’art.37-bis che consente a questi ultimi di ottenerne il rimborso quando l’accertamento antielusivo sia divenuto definitivo. Il vantaggio fiscale, per rendere potenzialmente elusiva l’operazione, deve essere “indebito” , concetto su cui un importante riferimento interpretativo si riscontra nel Ddl di riforma fiscale in corso di esame al Parlamento. Questo testo stabilisce che tale caratteristica si presenta quando la ricerca 46 del beneficio è la causa prevalente dell’operazione, non esistono motivazioni extrafiscali se non marginali e che esiste, comunque, una libertà di scelta tra diverse operazioni aventi un diverso carico fiscale. E’ quindi necessario focalizzarsi sull’aspetto delle ragioni economiche. Si dovrà verificare il fatto che l’operazione o l’atto produce effetti economici non trascurabili rispetto ad altre operazioni potenzialmente attuabili in alternativa, oppure rispetto a non aver semplicemente attuato alcuna operazione. Il concetto di valide motivazioni extrafiscali è stato di recente affrontato e chiarito dalla Cassazione nella Sentenza 1372/2011 le cui affermazioni sono state integralmente riprese nel Ddl di riforma fiscale, potendo dunque considerarsi del tutto affidabili anche per il futuro. Il carattere abusivo di un’operazione deve essere escluso in presenza di ragioni extrafiscali non marginali, che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione, ma possono essere anche di natura meramente organizzativa e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa. Considerazioni valutative ed accettabilità da parte dell’Amministrazione: soluzioni proposte mento giuridico, e ancorato, secondo la Corte di Cassazione, ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, capacità contributiva ed eguaglianza ai quali si associano i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto97. Per queste ragioni, gli atti e i comportamenti tesi ad eludere la “giusta” imposta andrebbero considerati come abusivi degli stessi principi. il comportamento dell’Amministrazione Finanziaria con il contribuente dovrebbe essere guidato da analoga collaborazione e buona fede finalizzata soprattutto alla semplificazione. Per queste ragioni si dovrebbero fornire indicazioni chiare alle imprese impegnate in operazioni di riorganizzazione che oggi potrebbero impegnare risorse per una tripla verifica anti abuso: – test di conformità a disposizioni antielusive codificate; – test di conformità al principio giurisprudenziale sull’abuso del diritto; – test di conformità alla legge “in arrivo” (la cosiddetta delega fiscale). pone riferimento all’aggiramento di obblighi e divieti per ottenere vantaggi altrimenti indebiti) sia con le indicazioni dell’Alta Corte di Giustizia che – diversamente dalla interpretazione che ne da la Corte di Cassazione - ravvisa l’abuso non in qualsiasi vantaggio fiscale ma in quello contrario, appunto, alla “ratio legis”.98 CONSIDERAZIONI VALUTATIVE ED ACCETTABILITÀ DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE: SOLUZIONI PROPOSTE 1. Premessa Dopo avere svolto, nel corso del presente documento l’analisi dei vari componenti economici, finanziari, legali, fiscali, legati alle operazioni transative, si intende di seguito evidenziare l’utilità nella maggior parte delle situazioni della predisposizione di una relazione volta a stimare il valore di un’azienda (o di un suo ramo) per corroCon riferimento a quest’ultimo punto chi borare e così facilitare il processo necessascrive auspica che la delega fiscale possa rio alla accettazione da parte della Ammiessere finalmente l’occasione per nistrazione del “prezzo” delle transazioni. “ricondurre la individuazione dell’elusione In Italia, essendo il contesto industriale o dell’abuso del diritto alla distinzione fra principalmente costituito da Piccole e le scelte che il contribuente può lecitaMedie Imprese (PMI) la relazione in oggetmente compiere perché rispondenti ad to solitamente viene predisposta quando opzioni espressamente messe a disposizio- è prevista da una specifica normativa. ni dal legislatore e quelle che, invece, non E’ così in alcune operazioni di finanza può compiere perché violano la “ratio” straordinaria come i conferimenti, le fusiodell’istituto e degli istituti di cui si invoca ni, le scissioni, le trasformazioni da società l’applicazione. In particolare, occorre a di persone in società di capitali, ecc.; il questi fini analizzare il contenuto comples- codice civile infatti generalmente prevede sivo dell’operazione, che proprio perché in tali circostanze la produzione di una elusiva si presenta di regola conforme alle relazione di stima dell’oggetto dell’operaapplicazioni formali della norma, ma sozione (l’azienda o un suo ramo) da parte stanzialmente produce vantaggi contrari ai di un esperto indipendente. suoi obiettivi. Questo approccio, d’altra parte, è in linea sia con esplicite prescrizioni dell’art. 37 bis del d.p.r. n. 600 (che 47 Anche le disposizioni fiscali a loro volta possono prevedere la presentazione di una relazione di stima. E’ questo, a titolo di esempio, il caso della disposizione sulla rivalutazione99 delle partecipazioni al fine di affrancarne il valore “corrente” attraverso la corresponsione di un’apposita imposta sostitutiva. Oltre alle situazioni in cui la relazione di stima si rende obbligatoria a seguito di una specifica disposizione normativa, si devono anche considerare i casi in cui il documento può essere egualmente richiesto in sede giudiziaria, all’interno di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) per cercare di dirimere particolari controversie, ed ancora quando voluto da “buone regole” di governance, in presenza di particolari transazioni, per confermare l’operato degli amministratori salvaguardandoli nei confronti dei soci e/o dei terzi100; infine anche lo statuto delle Società può prevedere la produzione della relazione di stima per valutare eventuali quote da liquidare nel recesso dei soci. A parte i casi sopra menzionati, si deve rilevare, purtroppo, come raramente si sia soliti ricorrere ad una perizia valutativa, quando non specificamente richiesta da normative o regole, anche se essa potrebbe essere sostanzialmente molto utile a spiegare ed orientare scelte importanti o comunque decisive. NOTE 97 Cass. Sent. n. 17576 del 10.12. 2002. 98 Ivan Vacca, Elusione Tributaria, op. cit.. 99 Ex art. 5 della L. 448/2001, termini riaperti dalla legge L. n. 228/2012, art. 1 co. 473 (legge di stabilità 2013) 100 E’ questa una situazione che comunque generalmente caratterizza principalmente le società di dimensioni rilevanti. 2. La tipologia del valore aziendale101 - Fair Value nuovo concetto introdotto dai principi contabili internazionali. In ogni caso, quando si stima il valore di Sinteticamente è dato dal maggior valore un’azienda o di un suo ramo la prima cosa tra il possibile prezzo di vendita sul merda definire è la tipologia del valore che si cato ed il suo valore recuperabile attravuole analizzare. verso i flussi attesi attualizzati; Il concetto di “valore” può infatti assumere differenti significati, si possono così di- - Valore di mercato corrispettivo ottenibile al netto dei costi stinguere il: di dismissione in un mercato trasparente - Valore Stand Alone dove domanda e offerta si incontrano attribuibile all’azienda nelle sue sole con- con volumi di scambi tali da far ritenere dizioni attuali di gestione; che i prezzi siano rappresentativi del valore de i beni scambiati; - Valore di Capitale Economico qualificato in base a requisiti di razionali- - Valore d’uso tà, dimostrabilità e neutralità; valore attuale dei flussi finanziari attesi - Valore Potenziale legato al raggiungimento di possibili obiettivi futuri; - Valore di acquisizione prezzo massimo potenziale che un determinato acquirente è disponibile a pagare per il controllo di un’azienda; - Valore di cessione prezzo minimo che un venditore è disponibile a ricevere per cedere il controllo; NOTE 101 Per approfondimenti vedi anche :E. Fusa “La Valutazione d’azienda” Sistemi editoriali 2010. 102 Risulta infatti poco appropriato fare uso di metodologie che basano i loro risultati su piani previsionali in assenza di una struttura aziendale adeguata alla loro produzione. 103 O partecipazioni quando la cessione dell’azienda avviene in modo indiretto. 104 Anche se non è detto che il prezzo debba coincidere infatti poco appropriato fare uso di con il valore che tuttavia dovrebbe essere elemento orientativo. 105 Come abbiamo evidenziato nel cap. III. 106 Come abbiamo evidenziato nei cap. IV. Seguendo queste indicazioni è chiaro che si dovrebbe trattare di un valore stimabile, quando possibile in modo attendibile, attraverso metodi che considerano il mercato (metodi dei multipli, moltiplicatori, metodi empirici) o utilizzando metodologie idonee a definire il valore potenziale (metodi dei flussi) o, come meglio vedremo in seguito, il valore di capitale economico (metodi misti e reddituali con attualizzazione limitata dei flussi). in relazione ai particolari scopi dell’operazione, alle condizioni che caratterizzano l’azienda (solitamente dimensionali) ed al contesto in cui la stessa opera. provenienti dall’utilizzo dell’attività duran- 3. Le problematiche fiscali te la sua vita utile e dalla sua dismissio- Considerando le operazioni di cessione/ ne; acquisizione d’azienda (o delle partecipazioni che la rappresentano) si rileva come - Prezzo probabile di mercato dovuto a valutazioni di potenziali acqui- possa trattarsi di operazioni fiscalmente rilevanti, pertanto il valore che le caratterenti in base ad informazioni cui essi rizza (prezzo) può essere oggetto (e spespossono normalmente accedere. so lo è) d’indagine da parte dell’Amministrazione Finanziaria che, sostanzialmente, Sempre e comunque il valore dell’azienda teme eventuali comportamenti volti ad è un dato relativo, valido per lo scopo, il eludere la “materia imponibile” attraverso tempo, le condizioni in cui viene espresso, l’indicazione di un prezzo contrattuale non si tratta quindi di un valore unico. inferiore al “valore effettivo”. Quindi la sostanza del valore ricercato La problematica riguarderebbe sia l’imponon può che essere in funzione dell’operasizione indiretta105, solitamente con partizione o dello scopo per il quale viene colare riferimento al valore attribuito dal richiesto e dipende altresì dalla metodolocontribuente all’avviamento ed il suo asgia utilizzata nella sua stima102. soggettamento ad imposta di registro, sia Per quanto riguarda le transazioni che l’imposizione diretta106 dove il potenziale hanno come oggetto aziende o rami il comportamento elusivo potrebbe portare valore aziendale103 può essere un valido alla dichiarazione di un plusvalore minore. supporto ai fini della determinazione del Naturalmente se si presume che il valore prezzo104. contrattuale di una transazione sia stato In tale ottica si dovrebbe fare riferimento dichiarato in modo inferiore sorgono alle indicazioni del mercato, ove presenti, spontanee alcune domande che, sostano al valore economico dell’azienda, valore zialmente, riguardano importanti probleche sostanzialmente non può che coinci- matiche utile da analizzare. dere con le sue capacità future a produrre Come prima cosa ci si dovrebbe chiedere utili. rispetto a quale parametro il prezzo possa 48 essere definito inferiore, domandarsi poi se in una cessione tra soggetti indipendenti tale domanda sia sempre cosa razionale, infine, preso atto delle problematiche attualmente esistenti ed evidenziate nei capitoli precedenti, cosa si potrebbe fare per dirimere eventuali controversie che, sulla quantificazione del prezzo, potrebbero sorgere con l’Amministrazione Finanziaria (AF). Di seguito tenteremo di dare alcune personali risposte ai problemi evidenziati. 4. La valutazione della congruità del prezzo contrattuale Un’operazione di cessione d’azienda sostanzialmente può attuarsi tra parti correlate (soggetti in qualche modo tra loro legati, società appartenenti ad uno stesso gruppo, ecc.) o tra parti indipendenti. Nelle operazioni tra soggetti correlati, a titolo di esempio, all’operazione potrebbe associarsi un ipotetico risparmio fiscale generalmente dovuto ad una transazione: – internazionale con altra società residente in un Paese a fiscalità agevolata; – nazionale tra società aventi differenti situazioni fiscali. Sono queste le principali situazioni in cui potrebbe essere naturale porsi il problema del controllo del prezzo della transazione considerando le indicazioni del mercato e, dove assenti, guardare al valore economico dell’azienda oggetto della transazione, vale a dire alla sua capacità a produrre flussi (finanziari e reddituali). In ogni caso, pur condividendo i timori dell’Amministrazione deve rilevarsi come, nella realtà, le agevolazioni fiscali di cui sopra potrebbero coesistere con un principale scopo di riorganizzazione societaria che renderebbe economicamente scorretta la contrattazione di un prezzo in linea con il mercato. Per spiegare meglio questo concetto immaginiamo un gruppo internazionale di società in cui alcune producono due linee di prodotti differenti, attraverso apposite divisioni. Allo scopo di operare una concentrazione del business si decide di cedere una delle due linee di prodotti. Per trovare un compratore interessato e semplificare tecnicamente l’operazione si rende così necessario riunire, in un’unica società, la divisione relativa alla produzione che verrà ceduta presente, a livello internazionale, in diverse società del gruppo. Una volta individuato l’acquirente si potrà procedere a cedere l’azienda “composta” nella società utilizzata come contenitore o cedere la partecipazione al capitale della correlata società (cessione indiretta). E’ logico ritenere che il valore a cui dovrebbero essere operate le cessioni infragruppo delle divisioni potrebbe non essere in linea con il valore a cui si prevede di cedere in seguito a terzi l’intera divisione107 riunita nella società contenitore; di fatto sarà solo quest’ultima operazione ad avere un effetto sostanzialmente realizzativo. Pertanto, estremizzando, l’operazione infragruppo, seguendo una logica puramente economica, potrebbe addirittura avvenire a valori contabili108. Finanziaria di vedere “viziato” il prezzo allo scopo di ridurre la materia imponibile. Pur non potendo che condividere questa impostazione, proprio al fine di evitare facili e dovute obiezioni si deve ammettere che l’indipendenza dei soggetti, di fatto, non configura sempre in modo diretto le condizioni di mercato dell’operazione, queste potrebbero infatti essere rilevate solo se presenti in un numero sufficiente di transazioni comparabili (cosa tra l’altro molto difficile nelle cessioni di azienda e soprattutto di rami). Non è poi detto, aspetto più importante, che anche i soggetti indipendenti non possano mettersi d’accordo per porre in essere un insieme di operazioni elusive volte anche a manovrare l’imponibile fiscale a loro esclusivo vantaggio. NOTE 107 Società del gruppo designata a riunire le divisioni da cedere. 108 Tale potrebbe infatti essere l’effetto di un’operazione di conferimento che però, nel caso in oggetto, non consentirebbe di realizzare la cessione a terzi con un’unica transazione. Nelle transazioni che coinvolgono invece E’ chiaro come una simile affermazione soggetti indipendenti, si deve poi rilevare (prezzo eguale al valore contabile) potrebcome si sia soliti controbattere all’Amminibe trovare sostegno solo nei casi in cui il strazione che la quantificazione del potenziale compratore deve essere ancora individuato, quindi la cessione all’esterno “dovuto” dovrebbe essere riservata alla del gruppo non avverrebbe nell’immediato libera volontà delle parti in quanto proprio e, pertanto, la newco sarebbe in parte la loro indipendenza sarebbe elemento operativa nel gruppo in cui è stata costituisufficiente per provare, alla base della ta. In caso contrario è chiaro come si potransazione, la presenza di condizioni di trebbe assistere ad una sorta di svuotamercato o comunque economiche. mento del plusvalore relativo alle singole Ne conseguirebbe come prive di senso società contenenti una parte della divisione che dovrebbe essere oggetto di successiva sarebbero le paure dell’Amministrazione cessione. 49 5. Quando la comparazione del “dovuto” è cosa razionale: un approccio accettabile a tutela delle parti Considerando quanto in precedenza rilevato si dovrebbe ritenere come, sempre e comunque, il prezzo alla base di una transazione d’azienda dovrebbe essere giustificato, in modo estremamente trasparente, in relazione alle caratteristiche dell’operazione posta in essere. Ne consegue l’opportunità di ottenere la relazione valutativa di un esperto indipendente che tuteli sia il contribuente sia l’AF; sostanzialmente allo stesso modo di come abbiamo visto può avvenire per la tutela dei soci, dei terzi e degli amministratori per gli atti compiuti da questi ultimi quando la relazione è prevista da regole di governance. Ai fini fiscali che stiamo considerando forse potrebbe essere utile che l’esperto, ove possibile, non si limiti unicamente a valutare l’azienda, bensì consideri anche l’intera operazione onde potersi esprimere sulla congruità del prezzo contrattuale in relazione alle caratteristiche dell’operazione stessa ed ai soggetti coinvolti. Considerando pertanto gli aspetti sopra richiamati tenteremo di seguito di evidenziare in modo più analitico i punti salienti che potrebbero caratterizzare meglio il lavoro peritale al fine di individuare un punto d’incontro tra le esigenze del contribuente e quelle dell’Amministrazione Finanziaria sulle problematiche evidenziate nei capitoli precedenti. *** Quando si considerano le norme fiscali in merito alla determinazione del reddito imponibile, si può notare come, in via generale, siano impostate in modo tale da fare riferimento a parametri oggettivi evitando assunzioni e presunzioni. Così, in modo molto semplice, vediamo che nella determinazione del reddito d’impresa si fa riferimento a percentuali fisse di ammortamento dei beni materiali, a periodo prefissati per gli ammortamenti di taluni beni immateriali, a stabilite percentuali di deducibilità degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, ecc.. Aspetti che quindi cercano, in via generale, di dare un’ oggettività ai concetti civilistici caratterizzati da una soggettività che, a titolo di esempio, in merito agli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali prevedono di stimare la “durata della loro vita utile” e per il fondo svalutazione crediti richiedono che sia tale da far sì che i crediti siano valutati in base al loro “presumibile valore di realizzo”. Esigenze di “oggettività” invece per la norma tributaria, in quanto solo grazie alla presenza di tale caratteristica le regole fiscali dovrebbero funzionare in modo corretto, senza privilegiare o svantaggiare alcuni contribuenti rispetto ad altri. La mancanza di generale oggettività delle norme fiscali renderebbe infatti inapplicabili gli accertamenti in modo neutrale (almeno per quanto possibile) bloccando completamente il sistema. Se, a titolo di esempio, anche la regola fiscale sulla deducibilità degli accantonamenti a fondo svalutazione crediti seguisse la norma civilistica richiamata, potremmo avere quantificazioni diverse in relazione ai diversi funzionari che potrebbero intervenire negli accertamenti, con differenti comportamenti per le diverse società sottoposte a verifica: il sistema non funzionerebbe! 50 Tuttavia, pur tenendo ben presenti le esigenze fiscali richiamate, si devono rilevare situazioni in cui non si può ricorrere all’uso di statuiti parametri in quanto, così facendo, si arriverebbe comunque a danneggiare i contribuenti attribuendogli un reddito del tutto “virtuale”. E’ ciò che avviene quando l’oggetto dell’accertamento è il prezzo di una transazione che riguarda un’azienda dove l’applicazione di metodologie che non hanno nessuna ragione economica (come la richiamata disposizione passata prevista dall’art. 2, comma 4 del D.P.R. 460/96) trovano comunque una qualche applicazione. Posto quindi che le considerazioni da farsi devono necessariamente seguire quanto elaborato dalla dottrina economica aziendalistica, è bene individuare quali elementi una perizia dovrebbe contenere per far sì che parte della soggettività comunque presente in una stima possa essere accettata anche dall’Amministrazione Finanziaria. La relazione dell’esperto non dovrebbe quindi trascurare le esigenze tipiche dell’Amministrazione Finanziaria che necessita di un adeguato documento dimostrativo. Pertanto, sulla base di questa considerazione, vediamo di seguito di analizzare meglio alcuni aspetti che potrebbero caratterizzare la relazione peritale. Caratteristiche del valore rilevabile da una relazione di stima Poste quindi le rilevate esigenze di “oggettiva determinazione” dell’Amministrazione Finanziaria, per cercare di rendere in tal senso compatibili gli aspetti tipici delle stime valutative che, per le loro intrinseche caratteristiche, difficilmente possono essere caratterizzate da tali requisiti, si potrebbe ritenere che le considerazioni tipiche alla base delle perizie dovrebbero comunque essere fiscalmente accettate quando doverosamente supportate da “giustificazioni razionali”. Il non cercare di sostituire dove necessario l’oggettività inesistente con la soggettività razionale potrebbe creare rilevanti problemi. Estremizzando infatti il valore aziendale “oggettivamente determinabile” potrebbe essere rappresentato solo dal valore contabile del patrimonio netto alla data di riferimento della valutazione. E’ chiaro però che quando si considera correttamente l’azienda come un investimento la valutazione richiamata sarebbe fortemente inappropriata in quanto trascurerebbe proprio le capacità aziendali a produrre rendimenti futuri (quantificabili anche nell’avviamento). Quindi l’esigenza di considerare questi aspetti ci porta inevitabilmente un po’ lontano dall’oggettiva determinazione dei valori, e su questo punto non dovrebbero esserci divergenze di opinione con l’AF in quanto, in caso contrario, dovremmo recuperare il ricorso ai valori contabili sopra richiamati. Non rimane quindi che avallare anche a fini fiscali le metodologie elaborate dalla dottrina .aziendalistica tenendo però ben presente come la loro applicazione deve necessariamente essere supportata in modo chiaro ed esaustivo da considerazioni tecniche e razionali. Questo non vuol necessariamente dire che il prezzo contrattuale dovrebbe coincidere con il valore risultante dalla perizia, ma la conoscenza a priori del valore economico e/o di mercato dell’azienda da parte dei contraenti, li vedrebbe certamente a conoscenza di un elemento importante della transazione e renderebbe così più semplice capire eventuali giustificazioni sulle possibili differenze con il prezzo contrattuale. Pertanto sarebbe auspicabile conferire per tempo il mandato al perito indipendente ed asseverare quindi la perizia prima della transazione. Le caratteristiche del perito Come abbiamo avuto modo di evidenziare lo scopo della relazione è sostanzialmente quello di mettere l’Amministrazione Finanziaria in condizioni di capire l’operazione aziendale sulla base di una profonda analisi economico finanziaria. E’ quindi auspicabile che il perito, necessariamente aziendalista ed esperto contabile, abbia comunque importanti capacità di analisi (analista) e un sufficiente know how fiscale che gli consenta di spiegare al meglio l’operazione ad un interlocutore “particolare”: l’Amministrazione Finanziaria. L’oggetto e la motivazione della relazione Nella relazione peritale sarà poi indispensabile, per far capire le motivazioni alla La predisposizione preventiva della perizia base delle scelte del perito descrivere Altro aspetto da tenere presente è come molto bene l’operazione per la quale la la relazione peritale dovrebbe essere pre- relazione è stata richiesta. disposta in via preventiva in quanto docu- Si dovrebbe, nei limiti del possibile, cercamento la cui finalità principale dovrebbe re di evidenziare in modo approfondito essere quella di consentire alle parti di anche le motivazioni delle parti e le posidisporre di una base, adeguatamente sup- zioni che rivestono nella transazione. E’ portata dai necessari documenti raccolti, questo un aspetto che potrebbe aiutare, sulla quale avviare una transazione: sostan- alla fine, a capire anche eventuali scostazialmente quindi una sorta di orientamen- menti tra il prezzo contrattuale e la stima to nella formazione del prezzo. peritale. 51 In quest’ambito sarà bene che il perito dia piena indicazione della scelta della tipologia del valore da stimare indicandone le caratteristiche e la sua idoneità in relazione alle finalità della perizia. Il valore e la scelta della metodologia Il prezzo di una transazione che ha come oggetto un’azienda dovrebbe essere analizzato, come abbiamo già avuto modo di indicare, guardando a: – le future capacità dell’azienda a generare flussi (finanziari e reddituali); – il mercato. Quindi, sostanzialmente, un’adeguata applicazione delle metodologie utili a determinare i valori in oggetto potrebbe essere il primo aspetto da tenere presente per cercare di analizzare e supportare il prezzo di riferimento con gli opportuni accorgimenti. Il valore di mercato è certamente un importante indicatore di riferimento ma la sua considerazione deve egualmente tenere conto di alcuni aspetti dovuti alle imperfezioni che purtroppo caratterizzano il mercato. Come abbiamo avuto modo di rilevare la metodologia usata deve essere generalmente idonea a determinare la tipologia del valore che ci si propone di stimare. In questo caso sarebbe opportuno non solo evidenziare nella relazione la scelta metodologica giustificandola, bensì esporre anche le motivazioni che, nel caso specifico, rendono inapplicabili le altre principali metodologie elaborate dalla dottrina aziendalistica. E’ questo un punto che forse potrebbe servire per evitare successive discussioni sul perché o per come il perito non abbia operato altre scelte tecniche che, in un possibile contenzioso potrebbero essere proposte come soluzione alternativa dai funzionari fiscali. Della metodologia scelta sarebbe poi ancora importante evidenziare le caratteristi- che soffermandosi sui parametri che ven- I flussi previsionali (metodi misti e metogono utilizzati e che devono trovare una di dei flussi) giustificazione documentata (dove possibiVeniamo ora a considerare i risultati le) e/o razionale. previsionali (economici e finanziari) è Nel caso di possibili scelte differenti poquesto l’aspetto meno caratterizzato da trebbe essere opportuno evidenziare le oggettiva determinazione, caratteristica conclusioni a cui si arriverebbe seguendo difficile se non impossibile da rilevare le diverse strade per poi poter prendere nei valori previsionali come quelli espouna decisione meglio supportata da indicasti nei piani che, tuttavia, possono cerzioni razionali ed oggettive. tamente e devono essere supportati da considerazioni razionali. Analizzando meglio le scelte dei parametri utilizzabili vediamo di seguito alcune consiE’ proprio a questo livello infatti che la derazioni pratiche da farsi. razionalità dovrebbe prendere il sopravvento. In particolare si dovrebbe partire con il I tassi di attualizzazione/capitalizzazione tenere presente le capacità dell’azienda (metodi misti e metodi dei flussi) a produrre valori previsionali, vale a La determinazione dei tassi dovrebbe dire la presenza di una struttura operaseguire le indicazioni tecniche elaborate tiva idonea allo scopo. dalla dottrina aziendalistica per le quali Non basta l’indicazione di un piano rimandiamo a quanto già esposto nei scritto (generalmente rappresentato da capitoli precedenti. conti economici e/o flussi finanziari Stiamo comunque considerando parasintetici previsionali), occorre prima di metri che, nella loro composizione, non tutto capire come quel piano sia stato possono prescindere da indicazioni di prodotto tenendo presente due aspetti mercato. In merito la scelta di indicare essenziali: solo la determinazione tecnica del tasso 1. il documento non dovrebbe essere e la fonte di riferimento per i compoun documento predisposto unicanenti che entrano nella sua determinamente ai fini peritali, bensì essere zione dovrebbe ulteriormente essere parte del più complesso processo integrata dallo studio dell’andamento di pianificazione e programmazione del mercato per capirne l’evoluzione aziendale; futura considerando come l’azienda da valutare si pone sul mercato in relazio2. il processo di pianificazione e prone alle sue caratteristiche. Naturalmengrammazione aziendale dovrebbe te deve trattarsi del mercato di riferiessere preso in considerazione mento dell’azienda o comunque del (rilevato ed analizzato) dal perito mercato in cui intende, sulla base di per capirne il funzionamento e farsi accettabili condizioni (che devono esseun’opinione sulla sua attendibilità ed re rilevate) operare in futuro. Tutto affidabilità, soprattutto per quanto questo anche quando, come oggi, si attiene il funzionamento del convive in un contesto economico estretrollo di gestione, opinione che mamente turbolento. dovrebbe essere chiaramente esposta in perizia. Anche nelle grandi aziende comunque vale la regola che più si estende l’oriz52 zonte previsionale più le previsioni sono incerte, soprattutto considerando l’attuale della turbolenza dei mercati. Pertanto il cercare la razionalità può voler dire cercare di limitare l’estensione dell’orizzonte temporale delle previsioni. Analoghe considerazioni devono farsi quando si determina, nell’uso dei metodi dei flussi programmati, il valore terminale. Soprattutto oggi la capitalizzazione illimitata del flusso relativo all’ultimo anno della previsione analitica è certamente cosa molto azzardata e difficilmente supportabile dalla razionalità che stiamo ricercando al fine di sopperire alla manca oggettività. Probabilmente una ragionata limitazione alla capitalizzazione potrebbe aiutare. Un aspetto importante ed estremamente realistico da tenere presente è poi come le dimensioni aziendali influiscano sulla disponibilità degli strumenti procedurali e sulla struttura organizzativa idonea a produrre quegli elementi previsionali che devono essere supportati da razionalità. In pratica parlare di processo di pianificazione e programmazione aziendale e di controllo di gestione nelle Piccole imprese è certamente cosa un pò azzardata. Non esiste ancora una cultura adeguata allo scopo con tutti i problemi che si possono immaginare. Nel nostro Paese tale aspetto assume una certa rilevanza in quanto, come abbiamo già avuto modo di ricordare, il tessuto industriale italiano è fortemente costituito dal PMI. Di fronte alle possibili problematiche dovute all’assenza del controllo di gestione è chiaro come l’analisi dei valori storici diventi ancora più importante. Il capire quindi, oggettivamente, se il passato sarà quanto meno riproducibile in un vicino futuro e, in caso negativo, cosa ci si possa aspet- orientato al futuro che deve rappresentare già da oggi. Ne consegue che i suoi cambiamenti nel breve periodo possono essere dovuti solo a due aspetti: – errori nelle previsioni presenti fin dalla loro formulazione; – errori che hanno caratterizzato le previsioni solo successivamente la loro formulazione. In tal caso le cause sono da ricercare negli improvvisi cambiamenti che possono aver riguardato l’impresa ed il suo contesto e che non erano, proprio a causa della loro straordinarietà, prevedibili. tare nel breve periodo in termini di fatturato e costi. Tali considerazioni dovranno comunque tenere presente la composizione del capitale investito ed il leverage dell’azienda. Tuttavia è evidente come, le PMI che presentano le menzionate lacune nei processi di pianificazione, per la stima del valore aziendale non si potrà che ricorrere, a metodologie di tipo misto anche se queste possono portare alla determinazione di valori più bassi ma certamente più razionali. Il Guatri109 riconosce al valore di capitale economico le caratteristiche di: RAZIONALITÀ la valutazione deve essere il frutto dell’applicazione di un processo logico, chiaro e convincente e, proprio in quanto tale, condivisibile da più soggetti; generalmente portare alla quantificazione di un valore superiore e quindi a tutto vantaggio dell’Amministrazione Finanziaria, Ne dovrebbe logicamente conseguire come in caso di contestazioni sull’accettabilità del valore potenziale a supporto del prezzo di una transazione non rimarrebbe che optare per un riferimento al valore di capitale economico o, estremizzando, al valore del patrimonio netto contabile. Quindi considerando quanto sopra il valore di capitale economico presenterebbe quelle caratteristiche molto vicine all’oggettività utile anche ai fini fiscali. Tuttavia non si deve dimenticare come in DIMOSTRABILITÀ una transazione si guardi solitamente alle i dati utilizzati dal perito devono essere potenzialità dell’azienda e, pertanto, più controllabili e replicabili al fine di otte- che al valore di capitale economico si è nere un comportamento cristallino. interessati al valore potenziale. Ciò è possibile solo facendo uso di Quest’ultimo deve comunque presentare metodologie avallate dalla dottrina le stesse caratteristiche sopra evidenziate aziendalistica che, alle stesse, ha attriper il valore di capitale economico che buito una sorta di validità dovuta a considera infatti i risultati previsionali che risultati ottenuti ripetutamente dalla l’azienda ha già dimostrato di poter realizloro pratica applicazione; zare o che comunque dovrebbe realizzare NEUTRALITÀ nel breve periodo; il valore potenziale dal processo valutativo si devono estende invece l’arco di tempo dei risultati escludere scelte meramente soggetti- previsionali e, pertanto, considera obiettivi ve, arbitrariamente immotivate che, in il cui raggiungimento è solo probabile. quanto tali, potrebbero influenzare il E’ chiaro quindi come a supporto di tale risultato finale; valore deve necessariamente esserci un’adeguata struttura aziendale caratterizzata STABILITÀ dalla presenza del controllo di gestione. si devono evitare oscillazioni di valore Solo questo ne garantirebbe la razionalità. dovute a fatti contingenti o a variazioni di prospettive determinate da opinioni. Tuttavia se questa tipologia di valore potrebbe maggiormente discostarsi dal reNOTA Il valore è un qualche cosa che si dequisito dell’ “oggettiva determinazione dei termina considerando la dinamicità 109 L. Guatri “Trattato sulla valutazione delle valori” voluto dalla norma fiscale, deve dell’impresa e, pertanto, è elemento aziende” Egea 1998. rilevarsi come un suo utilizzo dovrebbe 53 54 • Diploma CIIA® (Certified International Investment Analyst) • Diploma CIWM® (Certified International Wealth Manager) • Corso di Formazione per Analisti Finanziari AIAF-CIIA® • Corso di Formazione in Finanza di Impresa • Corsi Professionali di Finanza • Corsi Specialistici • Corsi Base di Finanza • Corsi per Gestori di Patrimoni • Diploma CIWM® (Certified International Wealth Manager) Il nostro network internazionale ® Association of Certified European Federation of International Investment Financial Analyst ILPIP® CIWM® International Learning Certified International Platform for Investment Wealth Manager Professional Per informazioni: AIAF Financial School Corso Magenta, 56 - 20123 Milano Tel. +39 0272023500 / Fax +39 0272023652 www.aiaf.it - [email protected] 55 Colombi C&E Formazione e opportunità professionali nella Finanza i soci sostenitori di aiaf associazione italiana degli analisti finanziari 56