Carta intestata

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Crisi bancarie e Bail-in: cosa cambia e cosa è bene sapere
1. Cosa dice la Direttiva BRRD sulle crisi bancarie?
La Direttiva europea BRRD recepita dal Consiglio dei Ministri ha l’obiettivo di introdurre
regole armoniche per prevenire e gestire le crisi bancarie: conferisce alle autorità di
supervisione (in Italia la Banca d’Italia) il potere di:

Prevenire le crisi

Intervenire prima della completa manifestazione della crisi

Gestire nel modo migliore possibile la fase di risoluzione
2. Cosa si intende per “risoluzione” di una situazione di crisi di una banca?
Per risoluzione di una situazione di crisi di una Banca s’intende l’avvio di un processo di
ristrutturazione gestito dalle autorità di risoluzione (in Italia la Banca d’Italia) che mira a
evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla Banca (ad esempio, i
depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della
parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L’alternativa alla risoluzione è la
liquidazione.
3. BAIL-IN: Cos’è e come funziona
Il Bail-in (che significa “salvataggio interno”) è un nuovo strumento che prevede che dal 1°
gennaio 2016 il salvataggio delle banche in crisi non avvenga più con i soldi dei contribuenti
(bail-out) ma con risorse interne alla banca (bail-in). Il Bail-in consiste nella riduzione dei
diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Le
perdite, cioè, potranno essere assorbite attraverso interventi quali, ad esempio, la riduzione
del valore delle azioni e di alcune passività come le obbligazioni o i depositi dei clienti con
più di 100.000 euro o la loro conversione in azioni, ricapitalizzando la banca in misura
sufficiente a risolvere la crisi e a mantenere la fiducia del mercato.
4. Chi si fa carico delle perdite di una banca in crisi finanziaria?
Il Bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti
finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in
azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla
categoria successiva.
In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei “proprietari” della banca, ossia degli azionisti
esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene
sugli altri strumenti di capitale (strumenti aggiuntivi di classe 1 quindi sugli strumenti
aggiuntivi di classe 2) e successivamente sui possessori di obbligazioni subordinate diverse
da strumenti di capitale.
Infine, nel caso in cui il Bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella
gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello
adeguato di capitale, vengono interessate le restanti passività e tra queste le obbligazioni
senior (non subordinate) e i depositi per la parte eccedente l’importo di 100.000 euro.
Facendo un esempio concreto, in caso di Bail-in chi possiede un’obbligazione bancaria non
subordinata potrebbe vedere convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio
credito, ma solo se le risorse dei titolari di titoli di capitale e di titoli di debito subordinati (cioè
più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire tali perdite e a ricapitalizzare la Banca, e
sempre che l’Autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, per evitare il
rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.
5. Quali sono le passività escluse dal Bail-in
Sono soggette a Bail-in tutte le passività fatta eccezione per alcune, tra le quali:

depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (ossia quelli di importo fino a
100.000 Euro);

le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite e gli altri strumenti
garantiti;

qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione di disponibilità dei clienti, inclusa la
disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento (si
intendono i depositi amministrati con i titoli dei clienti) e accessori ovvero da o per
conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a
condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;

qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a
risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia
protetto nelle procedure concorsuali applicabili.
6. Quali sono i poteri della Banca d’Italia
Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle
misure di risoluzione, vengono attribuite a Banca d’Italia alcune facoltà, tra le quali:
a) disporre la cessione a terzi di beni e rapporti giuridici dell'ente sottoposto a risoluzione;
b) ridurre o azzerare il valore nominale di azioni o di altre partecipazioni emesse dall'ente
sottoposto a risoluzione, nonché annullare le azioni o i titoli;
c) modificare la scadenza dei titoli di debito e delle altre passività ammissibili emessi
dall'ente sottoposto a risoluzione, o modificare l'importo degli interessi maturati in relazione a
questi strumenti e passività o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili,
anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio; questo potere non si
applica alle passività garantite.
7. Bail- in: quali sono i rischi per risparmiatori e depositanti?
La gerarchia degli strumenti finanziari che intervengono nel salvataggio interno di una banca
è la seguente:
1- Azioni e strumenti di capitale
2- Titoli subordinati
3- Obbligazioni e altre passività ammissibili
4- Depositi > 100.000 euro di persone fisiche e PMI
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria considerata più rischiosa si passa
alla categoria successiva.
Occorre precisare che i depositi, anche per la parte eccedente i 100mila euro, ricevono
un trattamento preferenziale: si ricorre ad essi solo nel caso in cui il Bail-in di tutti gli
strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non sia sufficiente a
coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi che superano la
soglia dei 100mila euro possono inoltre essere esclusi dal Bail-in in via discrezionale ed in
alcuni casi previsti da parte dell’autorità di risoluzione, come ad esempio per evitare il
rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria e a condizione che il Bail-in sia
stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.
8. Come si fa a sapere se una banca è affidabile o meno?
Ci sono diversi aspetti da considerare nel valutare l’affidabilità di una banca come la
redditività, la qualità degli impieghi e la solidità. C’è un indicatore particolare che gli analisti
prendono come riferimento per valutare una banca: il CET1.
9. Cosa indica il parametro CET1?
Il CET1 (COMMON EQUITY TIER) è il principale indice che misura la solidità degli
istituti bancari. Il suo valore è dato dal rapporto tra il capitale primario di una banca e le
sue attività impiegate sul mercato, come per esempio i prestiti concessi alla clientela o i
titoli obbligazionari posseduti. Tutte queste attività patrimoniali sono ponderate per il rischio,
cioè valutate in base alla loro qualità, profilo di rischio che dipende dalla controparte, dalla
natura del prestito e dalla presenza di garanzie idonee.
Le norme europee hanno indicato come limite minimo per il CET1 il 4,5% a cui si deve
aggiungere un ulteriore 2,5% quale componente aggiuntiva di conservazione. Più
l’indicatore è alto, maggiore è la capacità della banca di affrontare situazioni di rischio.
Un indicatore sotto il 7% non è considerato sufficiente per far fronte ad eventuali
scenari negativi.
10. UNIPOL BANCA è una banca affidabile?
Gli analisti finanziari hanno stilato un elenco che indica il grado di solidità delle banche
italiane e il Gruppo Bancario Unipol figura tra i gruppi più affidabili in Italia con un indice
CET1 del 17,58%, ben al di sopra della media degli istituti italiani, grazie alla solidità del
Gruppo Unipol e alla gestione concentrata sul risparmio delle famiglie.
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