+19-10-2015+Slide Davide Contini+Bail in+

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+19-10-2015+Slide Davide Contini+Bail in+
Presentazione per Unione Fiduciaria S.p.A.
Milano – Area EXPO
Convegno – 19 ottobre 2015
«BAIL-IN»: Le nuove regole
sulla gestione delle crisi
bancarie.
Milano Roma Bruxelles Londra
IL BAIL-IN ALLA LUCE DELLA DIRETTIVA
BRRD: LE NUOVE REGOLE IN MATERIA DI
SALVATAGGIO DELLE BANCHE.
Avv. Davide Contini
Partner Grimaldi Studio Legale
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Indice
I – IL BAIL-IN NELLA PROSPETTIVA EUROPEA.
II
– LO STATUS ATTUALE
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO.
DEL
RECEPIMENTO
DELLA
BRRD
III – IL BAIL-IN E LE INDICAZIONI DI BANCA D’ITALIA.
IV – PROFILI D’INTERESSE E NOTE CONCLUSIVE.
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I
–
IL BAIL-IN NELLA PROSPETTIVA EUROPEA.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
1. Il contesto normativo in cui si inserisce la Direttiva n. 2014/59 (1 di 2).
Com’è noto, l’Unione Bancaria rappresenta uno dei fondamenti della politica finanziaria dell’Euro. Alla base dell’idea di
Unione Bancaria si sono collocati, nel tempo, fattori sia congiunturali che strutturali:
fattori congiunturali, legati alla crisi finanziaria, e soprattutto alla crisi del debito sovrano europeo avviata dall’estate del
2011;
fattori strutturali, quali la sovrapposizione fra area finanziaria integrata a livello europeo e permanenza di sistemi di
vigilanza a livello nazionale e il principio secondo il quale un sistema unitario di supervisione bancaria favorisce un’efficace
trasmissione della politica monetaria ed è in grado di ridurre la tendenza degli Stati membri a proteggere i confini
finanziari nazionali (ring-fencing), con effetti positivi sul generale funzionamento del c.d. «Mercato unico» e sulla crescita
economica.*
Da un punto di vista di concreto funzionamento, l’Unione Bancaria si fonda su tre pilastri:
• sistema europeo centralizzato di supervisione bancaria, realizzato con l’introduzione del cd. Meccanismo
Unico di Vigilanza (Single Supervisory Mechanism o SSM),
• sistema europeo di risoluzione delle crisi bancarie, realizzato attraverso la creazione del cd. Meccanismo
Unico di Risoluzione delle Crisi (Single Resolution Mechanism o SRM),
• sistema unico di garanzia dei depositanti (Single Deposit Guarantee Scheme o SDGS).
* L.F. SIGNORINI, L’Unione Bancaria, Audizione del Direttore Centrale per l’Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia, Roma, 22 novembre 2012,
Commissione VI della Camera dei Deputati (Finanze).
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
1. Il contesto normativo in cui si inserisce la Direttiva n. 2014/59 (2 di 2).
Sotto il profilo normativo, invece, l’Unione Bancaria si basa su «un insieme armonizzato di regole prudenziali»*, il c.d. single
rulebook, attualmente articolato su tre livelli di fonti:**
1. un primo livello, comprensivo :
del Regolamento UE n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo
ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (di seguito, «CRR»),
della Direttiva n. 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso
all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di
investimento (di seguito,«CRD IV»),*** e
della Direttiva n. 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento
(Bank Recovery and Resolution Directive, di seguito, «BRRD»);
2. un secondo livello, costituito dai c.d. Technical Standards elaborati dall’Autorità Bancaria Europea (European
Banking Authority – EBA) e adottati dalla Commissione europea sotto forma (i) di Implementing Techincal
Standards (ITS) e (ii) Regulatory Techincal Standards (RTS);
3. un terzo livello, rappresentato dalle linee guida e dalla Q&A elaborate dall’EBA ed indirizzate alle autorità
nazionali di supervisione.
* L.F. SIGNORINI, ibidem.
** Cfr. G. SCIASCIA - M. PAGLIERINI, Prevenzione e gestione armonizzata delle crisi bancarie nell’Unione europea – uno sguardo d’insieme, in Le Società 8-9/2015,
IPSOA, p. 986 ss.
*** La Direttiva CRD IV è stato recentemente attuata in Italia attraverso il D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
2. La Direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (1 di 2).
Avendo particolare riguardo alla Direttiva BRRD, è noto che essa sia sorta dall’esigenza di elaborare per gli enti creditizi e
le imprese di investimento meccanismi in grado di:
1. mantenere la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali degli stessi;
2. ridurre al minimo l’impatto sul sistema finanziario e sull’economia reale di un eventuale loro dissesto,
prevenendo l’uso di risorse finanziarie pubbliche.*
Questi obiettivi risultano esplicitamente enunciati nel Considerando n. 5 della BRRD, ove si esprime l’esigenza di introdurre
«un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per un intervento sufficientemente
precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed
economiche essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario».
«Tali strumenti», secondo il Considerando n. 1, assolverebbero ad una duplice funzione, risultando necessari, in particolare,
«per prevenire stati di insolvenza o, in caso di insolvenza, per ridurre al minimo le ripercussioni negative,
preservando le funzioni dell’ente interessato aventi rilevanza sistemica».
* I dati Eurostat indicano che, alla fine del 2013, gli aiuti ai sistemi finanziari nazionali avevano accresciuto il debito pubblico di quasi 250 miliardi di euro in
Germania, quasi 60 in Spagna, 50 in Irlanda e nei Paesi Bassi, poco più di 40 in Grecia, sui 19 in Belgio e Austria e quasi 18 in Portogallo. In Italia, il sostegno
pubblico è stato di circa 4 miliardi, tutti ormai restituiti.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
2. La Direttiva europea sul risanamento e la risoluzione delle crisi bancarie (2 di 2).
Del resto, come evidenziato nel medesimo Considerando n. 1, la crisi finanziaria avviatasi nel 2008 e proseguita nel periodo
più recente ha evidenziato «una mancanza significativa di strumenti adeguati a livello di Unione per gestire
con efficacia gli enti creditizi e le imprese di investimento («enti») in crisi o in dissesto».
Pertanto, a fronte di una crisi «di dimensioni sistemiche», come definita dalla stessa BRRD nel Considerando n. 2, si è reso
necessario:
- da un lato, garantire a tutti gli enti creditizi solvibili l’accesso ai finanziamenti a condizioni equivalenti, con un’inscindibile
assistenza di liquidità da parte delle banche centrali;
- dall’altro lato, assicurare l’intervento degli Stati membri a garanzia dei valori mobiliari emessi da enti creditizi solvibili.
La BRRD si presenta, pertanto, come risposta alla
«mancanza significativa di strumenti» atti a gestire le crisi bancarie,
inserendosi nel più complesso panorama regolamentare
che realizza l’Unione Bancaria.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
La BRRD prevede un percorso di gestione delle crisi degli istituti di credito articolato nelle seguenti fasi:
PRIMA FASE: PIANIFICAZIONE.
SECONDA FASE (EVENTUALE): INTERVENTO PRECOCE.
TERZA FASE (EVENTUALE): RISOLUZIONE.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Prima Fase: PIANIFICAZIONE (1 di 6)
La BRRD prevede, innanzitutto, alcuni strumenti volti ad assicurare un’immediata gestione di potenziali
situazioni di dissesto degli enti (artt. 4-26), segnatamente:
Piani di risanamento o «recovery plans»,
Piani di risoluzione o «resolution plans».
Si richiede che tali piani – che costituiscono una sorta di declinazione del generale principio «know
your structure», applicato comunemente nell’ambito della governance interna degli enti, che impone al
management di avere un’idea perfettamente chiara della struttura operativa e funzionale del proprio ente –
siano implementati per ciascun ente soggetto all’ambito di applicazione soggettivo della
BRRD già una fase di ordinaria operatività, senza attendere l’ingresso in un’eventuale fase
«patologica».
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Prima Fase: PIANIFICAZIONE (2 di 6)
Piani di risanamento: dalla redazione all’approvazione
Ai sensi dell’art. 5 della Direttiva, gli enti devono dotarsi di:
«un piano di risanamento che preveda l’adozione da parte dell’ente di misure volte al ripristino
della sua situazione finanziaria dopo un deterioramento significativo della stessa».
Ciascun ente, su base individuale, o, in contesti di gruppo, ciascuna impresa madre controllante, su
base consolidata, è tenuto/a a predisporre ed aggiornare un piano di risanamento:
almeno annualmente, oppure
a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell’attività o della
situazione finanziaria dell’ente, che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o
renderne necessaria la modifica.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Prima Fase: PIANIFICAZIONE (3 di 6)
Il piano di risanamento deve essere:
1.
esaminato e approvato dall’organo amministrativo di ciascun ente,
2.
sottoposto alla valutazione dell’autorità competente, che terrà in considerazione l’adeguatezza del capitale e della
struttura di finanziamento dell’ente rispetto al livello di complessità della struttura organizzativa e del profilo di rischio
dell’ente.
Cosa si intende per «autorità competente»?
L’ «autorità competente» ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto 21 BRRD è «un’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1,
punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013, fra cui la Banca centrale europea relativamente ai compiti specifici attribuitile dal
regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013». Al riguardo:
- il regolamento UE n. 575/2013 definisce la suddetta autorità quale «una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto
nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del
diritto nazionale all’esercizio della vigilanza sugli enti». Con riferimento all’ordinamento italiano, l’autorità competente è da
identificarsi nella Banca d’Italia, come evidenziato nella Scheda di lettura n. 307/1 del 29 maggio 2015 (Relazione consuntiva alla
Legge di delegazione europea 2014), nel quale si afferma che «l’attuazione della delega debba, ove ritenuto opportuno, provvedere
all’individuazione della Banca d’Italia quale autorità competente a esercitare le opzioni che la direttiva medesima attribuisce agli Stati
membri in tema di disciplina dei piani di risanamento e risoluzione» (cfr. art. 8 co. 1 lett. h Legge di delegazione europea 2014);
- il regolamento UE n. 1024/2013, che ha attribuito alla Banca centrale europea (di seguito, la «BCE») compiti specifici in merito alle
politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, prevede che gli enti creditizi che rappresentano una quota
significativa nel sistema finanziario di uno Stato membro - in quanto: a) le relative attività superano complessivamente il valore di
30 miliardi di euro; oppure b) la quota totale delle attività rispetto al PIL dello Stato membro di stabilimento supera il 20%, salvo che il
valore totale delle attività sia inferiore a 5 miliardi di euro - siano soggetti a vigilanza diretta della BCE. Pertanto, per tali enti la BCE sarà da
intendersi autorità competente.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Prima Fase: PIANIFICAZIONE (4 di 6)
3. presentato dall’autorità competente all’autorità di risoluzione, affinchè quest’ultima individui «eventuali azioni
che possono avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell’ente» e formuli «raccomandazioni al riguardo
all’autorità competente» (ex art. 6 BRRD).
Cosa si intende per «autorità di risoluzione»?
L’ «autorità di risoluzione» ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto 18 BRRD è «un’autorità designata da uno Stato membro a norma
dell’art. 3 BRRD».
Nello specifico, l’art. 3 attribuisce a ciascuno Stato membro la competenza a designare «una, o in via eccezionale più autorità di
risoluzione, abilitate ad applicare gli strumenti e a esercitare i poteri di risoluzione».
In virtù di tali previsioni, il Parlamento italiano, all’art. 8, co. 1, lett. d della Legge di delegazione europea 2014, ha indicato al
Governo la necessità di
«designare la Banca d’Italia quale autorità di risoluzione nazionale,
attribuendo a quest’ultima tutti i poteri assegnati all’autorità di risoluzione dalla direttiva 2014/59/UE».
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Prima Fase: PIANIFICAZIONE (5 di 6)
I piani di risoluzione dovranno essere predisposti dalla competente autorità di risoluzione* per
ciascun ente non appartenente a un gruppo o, in caso di gruppi, dalle autorità di risoluzione a livello di
gruppo, di concerto con le autorità di risoluzione delle singole controllate.
In Italia l’autorità di risoluzione è già stata identificata nella Banca d’Italia.
I piani di risoluzione, anch’essi da aggiornare periodicamente, mirano ad agevolare l’utilizzo degli strumenti
e dei poteri di risoluzione ed evitare che il dissesto dell’ente possa provocare una crisi sistemica e/o
compromettere la continuità delle funzioni essenziali dell’ente stesso. Nello specifico, tali piani prevedono le
azioni di risoluzione che le autorità di risoluzione possono attuare qualora l’ente soddisfi le condizioni per la
risoluzione (cfr. artt. 10 e ss. BRRD).
* Si sottolinea, in ogni caso, che, per gli enti sottoposti a vigilanza diretta della BCE, ai sensi degli artt. 4 e 10 BRRD: «l’autorità di risoluzione prepara, previa
consultazione dell’autorità competente e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di
pertinenza della succursale in questione, un piano di risoluzione per ciascun ente (...)». Pertanto, la competente autorità di risoluzione nazionale, per tali enti, dovrà
previamente consultare la BCE a fini di stesura dei piani di risoluzione.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Prima Fase: PIANIFICAZIONE (6 di 6)
Ai sensi della BRRD, sia i piani di risanamento che i piani di risoluzione devono fornire specifiche informazioni richieste dalla
BRRD stessa* e dalle norme tecniche (Technical Standards) pubblicate dall’EBA,** queste ultime riportate nella seguente tabella:
Piani di risanamento
Piani di risoluzione
Informazioni relative alla governance, con particolare riguardo alle
condizioni e procedure per assicurare una tempestiva applicazione del
piano di risanamento.
Stima dei tempi necessari per l'esecuzione di ciascun aspetto
sostanziale del piano di risoluzione.
Descrizione delle principali linee di business e funzioni.
Indicazione del requisito minimo di fondi propri e passività
ammissibili.
Indicazione delle varie opzioni per rispondere a specifici scenari di
stress.
Descrizione delle operazioni e dei sistemi essenziali per assicurare la
continuità del funzionamento dei processi operativi dell'ente.
Piano di comunicazione al pubblico relativo all'implementazione delle
opzioni in risposta a scenari di stress.
Descrizione della strategia di resolution contemplata nel piano, ivi
comprese le misure relative ai procedimenti decisionali e alla
condivisione delle informazioni necessarie per l'esecuzione del piano.
Analisi delle misure preparatorie da porre in essere per l'attuazione e
l'efficacia del piano di risanamento.
Misure dirette a garantire la continuità delle funzioni core dell'ente
durante la fase di risoluzione.
Indicatori quantitativi e qualitativi identificativi delle circostanze in cui
possono essere adottate le azioni ritenute opportune per il
superamento della crisi.
Meccanismi di finanziamento per la resolution e una valutazione circa
la risolvibilità dell'ente interessato.
* Cfr. Allegato , Sezioni A e B, BRRD.
** Cfr. EBA, Final Draft Regulatory Technical Standards on the content of recovery plans , 18 luglio 2014; EBA, Guidelines on recovery plans indicators, 6 maggio
2015; EBA, Final Draft Regulatory Technical Standards on the content and of resolution plan and the assessment of resolvability, 19 dicembre 2014.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Seconda Fase: INTERVENTO PRECOCE (1 di 2)
La BRRD (artt. 27-30) prevede, poi, una serie di misure* – c.d. misure di intervento precoce o early intervention measures –
volte a rendere possibile il risanamento di un ente in dissesto, per il quale non si siano ancora verificate le condizioni
richieste per l’avvio di una procedura di risoluzione, evitando che il peggioramento della situazione finanziaria di tale
ente sia tale da non lasciare alternative all’attivazione degli strumenti di risoluzione. Specificamente, la BRRD prevede:
Misure di intervento precoce (art. 27 BRRD): «Qualora un ente violi o, a causa tra l’altro di un rapido
deterioramento della situazione finanziaria, del peggioramento della situazione di liquidità, del rapido aumento dei livelli
di leva finanziaria, dei crediti in sofferenza o della concentrazione di esposizioni, così come valutato sulla base di una
serie di indicatori, o rischi di violare i requisiti prudenziali stabiliti dalla normativa comunitaria», le autorità
competenti possono imporre una serie di misure preventive, richiedendo, almeno:
• l’attuazione dei dispositivi o delle misure previsti/e nel piano di risanamento o l’aggiornamento di tale piano;
• la convocazione di un’assemblea degli azionisti;
• la rimozione o sostituzione di uno o più membri dell’organo di amministrazione, qualora non siano ritenuti idonei a
svolgere i loro compiti;
• la predisposizione di un piano di negoziazione della ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori secondo il
piano di risanamento;
• cambiamenti nella strategia aziendale dell’ente/strutture giuridiche o operative dell’ente.
* Cfr. G. SCIASCIA - M. PAGLIERINI, Prevenzione e gestione armonizzata delle crisi bancarie nell’Unione europea – Uno sguardo d’insieme, in Le Società, 8-9, 2015,
IPSOA, p. 986.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Seconda Fase: INTERVENTO PRECOCE (2 di 2)
Rimozione dell’alta dirigenza e dell’organo di amministrazione (art. 28 BRRD): «Qualora si
verifichi un significativo deterioramento della situazione finanziaria di un ente oppure vi siano gravi
violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o dello statuto dell’ente o gravi irregolarità
amministrative, e se le altre misure attuate in conformità dell’articolo 27 non siano sufficienti ad
invertire tale processo», le autorità competenti possono esigere la rimozione dell’alta dirigenza o
dell’organo di amministrazione dell’ente, nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone.
La nomina dei nuovi esponenti deve avvenire in conformità alla legge applicabile nello Stato membro
interessato e deve essere sottoposta all’approvazione dell’autorità di supervisione competente.
Amministratore temporaneo (art. 29 BRRD): «Qualora la sostituzione dell’alta dirigenza o
dell’organo di amministrazione ai sensi dell’articolo 28 sia ritenuta insufficiente da parte dell’autorità
competente per porre rimedio alla situazione», le autorità competenti possono nominare uno o più
amministratori temporanei dell’ente, in sostituzione temporanea dell’organo
amministrativo, ovvero in affiancamento dello stesso.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Terza Fase: RISOLUZIONE (1 di 6)
Gli artt. da 31 a 92 della BRRD regolano, infine, la fase di «risoluzione» degli enti creditizi e delle imprese di
investimento.
Tali norme individuano gli obiettivi da perseguire, le condizioni da rispettare e i poteri e gli strumenti
da adoperare a fronte di una situazione di dissesto non rimediabile attraverso l’uso delle citate misure di
intervento precoce o le procedure di liquidazione ordinaria.
A. Gli obiettivi della risoluzione
Nella scelta degli strumenti di risoluzione e dei poteri da utilizzare, le autorità di risoluzione tengono conto
degli obiettivi elencati nell’art. 31 BRRD:
«a) garantire la continuità delle funzioni essenziali;
b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio,
anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della disciplina di mercato;
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
d) tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 2014/49/UE* e gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE**;
e) tutelare i fondi e le attività dei clienti.»
*Direttiva n. 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.
**Direttiva n. 97/9/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 marzo 1997 relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Terza Fase: RISOLUZIONE - Le condizioni per l’azione (2 di 6)
L’avvio di una procedura di risoluzione richiede una serie di condizioni necessarie, che devono sussistere
congiuntamente, e sono specificate al fine di restringere la discrezionalità delle autorità di risoluzione
interessate.
In particolare, ai sensi dell’art. 32 BRRD, le autorità di risoluzione possono avviare un’azione di risoluzione
solo se:
1. l’ente de quo è in dissesto o a rischio di dissesto: ovverosia nei casi elencati alla slide
successiva;
2. non si ritiene che misure alternative (interventi di natura privata, quali aumenti di capitale, o
azioni di vigilanza) consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’ente;
3. l’azione di risoluzione è necessaria per il perseguimento dell’interesse pubblico: in altre
parole l’azione di risoluzione risulta necessaria (i) per conseguire uno o più degli obiettivi di
risoluzione di cui all’art. 31, ai quali deve essere proporzionata e (ii) se la liquidazione dell’ente con
procedura ordinaria di insolvenza non sia tale da realizzare tali obiettivi nella stessa misura.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Terza Fase: RISOLUZIONE - Definizione di «ente in dissesto o a rischio di dissesto» (3 di 6)
Ai sensi dell’art. 32, comma 4, BRRD, l’ente è considerato in dissesto o a rischio di dissesto in una o più delle situazioni
seguenti:
«a) l’ente viola, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro violerà, i requisiti per il mantenimento
dell’autorizzazione in modo tale da giustificare la revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente, perché, ma non solo, ha
subito o rischia di subire perdite tali da privarlo dell’intero patrimonio o di un importo significativo dell’intero patrimonio;
b) le attività dell’ente sono, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro saranno, inferiori alle
passività;
c) l’ente non è, o vi sono elementi oggettivi a sostegno della convinzione che nel prossimo futuro non sarà, in grado di pagare i propri
debiti o altre passività in scadenza;
d) l’ente necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui, al fine di evitare o rimediare a una
grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro e preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico
straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:
i.
una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;
ii.
una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione; oppure
iii. un’iniezione di fondi propri o l’acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscono un vantaggio all’ente,
qualora nel momento in cui viene concesso il sostegno pubblico non si verifichino né le circostanze di cui al presente paragrafo,
lettera a), b) o c), né le circostanze di cui all’articolo 59, paragrafo 3.»
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Terza Fase: RISOLUZIONE - I principi generali (4 di 6)
L’azione di risoluzione deve, inoltre, rispettare i principi generali indicati dall’art. 34 BRRD, ai sensi
dei quali:
1. gli azionisti dell'ente sottoposto a risoluzione devono sopportare per primi le perdite,
2. i creditori dell'ente in risoluzione devono sopportare le perdite successivamente agli azionisti, secondo l'ordine di
priorità individuato dalle procedure ordinarie di insolvenza o dalla direttiva stessa,
3. gli organi di amministrazione e l'alta dirigenza devono essere rimossi, salve particolari circostanze, e devono fornire
tutta l'assistenza necessaria al perseguimento degli obiettivi della risoluzione,
4. i creditori di una stessa classe devono essere trattati in maniera uguale,
5. nessun creditore può sostenere perdite più ingenti di quelle che avrebbe sostenuto ove l'ente fosse stato liquidato
secondo una procedura ordinaria di insolvenza,
6. le autorità di risoluzione devono rispettare le salvaguardie fissate dalla direttiva stessa.
I primi commentatori* considerano gli obiettivi ex art. 31, le condizioni ex art. 32 e i principi
generali ex art. 34 della BRRD quali «limiti generali di legalità», entro i quali le autorità di
risoluzione possono avviare e finalizzare le azioni di risoluzione al concretizzarsi di uno scenario di crisi.
*G. SCIASCIA - M. PAGLIERINI, Prevenzione e gestione armonizzata delle crisi bancarie nell’Unione europea cit.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Terza Fase: RISOLUZIONE - Gli strumenti ed il bail-in (5 di 6)
In sede di primo commento alla proposta di Direttiva presentata dalla Commissione, si è rilevato come il termine
«risoluzione» non individui una procedura, ma piuttosto una serie di strumenti messi a disposizione delle autorità preposte
alla gestione delle crisi per assicurare la continuità delle funzioni essenziali degli enti e ridurre al minimo le perdite e le
conseguenze sistematiche di un dissesto.*
Al riguardo, l’art. 37 della BRRD prevede quattro strumenti di risoluzione che devono essere obbligatoriamente
previsti nelle legislazioni degli Stati dell’Unione europea, ossia:
(i) la vendita dell’attività di impresa (artt. 38-39 BRRD):
strumento attraverso il quale le autorità di risoluzione possono imporre la cessione a un privato le azioni e gli altri titoli di proprietà emessi da un
ente soggetto a risoluzione, nonché, in tutto o in parte, le attività, i diritti o le passività dell'ente stesso. La cessione deve avvenire a valori di
mercato.
(ii) l’ente-ponte (bridge bank) (artt. 40-41 BRRD):
strumento di natura pubblicistica che prevede l'esercizio dei medesimi poteri di cui al punto (i) in favore di una persona giuridica interamente o
parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche, che sia specificamente costituita a tale fine.
(iii) la separazione delle attività (art. 42 BRRD):
strumento attraverso il quale le autorità di risoluzione possono cedere ad uno o più veicoli di gestione (bad bank) le attività, i diritti o le passività di
un ente soggetto a risoluzione (banca) o di un ente-ponte di cui al punto (ii). Tale strumento deve essere obbligatoriamente utilizzato in
combinazione con gli altri strumenti di risoluzione, con i quali presenta numerose caratteristiche in comune (ad es. similarità con ente-ponte).
(iv) il bail-in (artt. 43-58 BRRD):
meccanismo consistente nel potere di svalutare, convertire o cancellare azioni e strumenti di capitale di un ente in risoluzione
(banca), atto a ripristinare la consistenza patrimoniale dello stesso, a fini di riorganizzazione delle relative attività.
* L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in AA.VV., Dal Testo unico bancario all'Unione bancaria: tecniche normative e allocazione
di poteri. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 16 settembre 2013, Banca d'Italia. Quaderni di Ricerca Giuridica, n. 75, 2013, p. 155.
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Il Bail-in nella prospettiva europea.
3. La gestione delle crisi bancarie secondo la BRRD: le tre fasi.
Terza Fase: RISOLUZIONE - Gli strumenti ed il bail-in (6 di 6)
Le autorità di risoluzione possono applicare gli strumenti di risoluzione individualmente o in combinazione tra loro, salvo il caso
di utilizzo dello strumento della separazione delle attività, ove l’applicazione combinata con un altro strumento è obbligatoria.
IL BAIL -IN COME STRUMENTO DI RISOLUZIONE PREVISTO DALLA BRRD
Il bail-in (letteralmente «salvataggio interno») è un meccanismo di risoluzione disciplinato dagli artt. da 43 a 58 della BRRD, da leggersi
in correlazione con le disposizioni contenute negli artt. da 59 a 62 della BRRD, che regolano i meccanismi di conversione degli strumenti
di capitale anche al di fuori delle procedure di risoluzione.
Ai sensi dell’art. 43 della BRRD le autorità di risoluzione, nel rispetto degli obiettivi e in linea con i principi di risoluzione sopra esaminati,
possono applicare lo strumento del bail-in per uno dei seguenti fini:
«a) ricapitalizzare un ente o un’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva che soddisfi le
condizioni per la risoluzione in misura sufficiente a ripristinarne la capacità di rispettare le condizioni di
autorizzazione (nella misura in cui tali condizioni si applicano all’entità) e di continuare a svolgere le attività per le quali è
autorizzato ai sensi della direttiva CRD IV o della direttiva 2014/65/UE,* ove l’entità sia autorizzata in forza di tali direttive, e
mantenere nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell’ente o dell’entità…»
«…b) convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti o dei titoli di debito ceduti:
i) a un ente-ponte al fine di fornirgli capitale; oppure
ii) nell’ambito dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o dello strumento della separazione delle attività».
* Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva
2011/61/UE.
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II
–
LO STATUS ATTUALE DEL RECEPIMENTO DELLA BRRD
NELL’ORDINAMENTO ITALIANO.
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Lo status attuale del recepimento della BRRD nell’ordinamento italiano.
1. La Legge di delegazione europea 2014.
Ai sensi della legge 9 luglio 2015 n. 114, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014», il Governo è stato delegato «ad
adottare (...) i decreti legislativi per l’attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge». *
In particolare, l’art. 8 della Legge di delegazione europea 2014 ha sancito specifici principi e criteri direttivi che il
Governo è stato chiamato ad adottare nell’esercizio della delega per l’attuazione della BRRD. In particolare si tratta
dei seguenti principi e criteri direttivi:
garantire la coerenza e la compatibilità tra la disciplina nazionale di recepimento e il quadro normativo europeo in
materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e tutela dei depositanti;
prevedere che lo strumento del bail-in si applichi a partire dal 1º gennaio 2016, valutando inoltre
l’opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in coerenti con la forma societaria cooperativa;
designare la Banca d’Italia quale autorità di risoluzione nazionale, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati
all’autorità di risoluzione dalla BRRD, e individuare, ove opportuno, nella Banca d’Italia l’autorità competente a
esercitare le opzioni che la BRRD attribuisce agli Stati membri con riferimento alla disciplina dei piani di risanamento e
di risoluzione, nonché del requisito minimo di passività soggette a conversione o riduzione, nel rispetto del principio di
proporzionalità;
prevedere l’istituzione di uno o più fondi di risoluzione, individuando nella Banca d’Italia l’autorità competente a
esercitare le opzioni di cui agli artt. 103, 106 e 109 della BRRD con riferimento, in particolare, all’uso dei sistemi di
garanzia dei depositi nel contesto della risoluzione.
In punto di decorrenza applicativa del nuovo regime, la Legge di delegazione ha pertanto sfruttato la possibilità offerta dalla
BRRD stessa,** posticipando l’effective date al 1° gennaio 2016 .
* L’azione del Parlamento e del Governo italiano, tuttavia, è giunta in ritardo, dal momento che il termine ultimo imposto agli Stati membri per l’adozione delle
disposizioni di recepimento della BRRD era, in realtà, stato identificato nel 31 dicembre 2014, prevedendo l’applicazione della BRRD dal 1° gennaio 2015 (cfr. art. 130
BRRD). La Commissione europea, in data 29 gennaio 2015, ha avviato la procedura di infrazione n. 2015/0066 per il mancato recepimento della BRRD nei termini.
** Art. 130 , comma 1, BRRD.
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Lo status attuale del recepimento della BRRD nell’ordinamento italiano.
2. I due decreti legislativi approvati dal Governo in esame preliminare.
In linea con i principi e i criteri di cui alla Legge di delegazione europea 2014, il Consiglio dei Ministri,
nella seduta del 10 settembre 2015, ha approvato in esame preliminare* (dovendo dunque
attedersi che si completi l’iter per l’approvazione in via definitiva) i due decreti legislativi di recepimento
della BRRD nell’ordinamento nazionale, segnatamente:
Decreto legislativo di attuazione della BRRD, recante la disciplina in materia di predisposizione
di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di
risoluzione, gestione della crisi di gruppi internazionali, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione
nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Le attività connesse con la risoluzione
spettano all’autorità di risoluzione le cui funzioni, in attuazione dello specifico criterio di delega, sono
state attribuite alla Banca d’Italia. Come anzidetto, l’applicazione del bail-in, come consentito dalla
BRRD e previsto dalla delega, entrerà in vigore il 1° gennaio 2016;
Decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo unico bancario) e del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico della
finanza) in attuazione della BRRD, che modifica il Testo unico bancario per (i) introdurre la disciplina
dei piani di risanamento, del sostegno finanziario infragruppo, delle misure di intervento precoce,
allineando l’amministrazione straordinaria delle banche alla disciplina europea; (ii) modificare la
disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto
dalla BRRD e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa.
* Cfr. pagina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=79268, ultima consultazione 7 ottobre
2015.
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Lo status attuale del recepimento della BRRD nell’ordinamento italiano.
3. Il funzionamento del bail-in (1 di 5).
In cosa consiste il bail-in?
Il Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca d’Italia, Dott. Barbagallo, nel suo esame del disegno di
Legge di delegazione europea 2014, ha evidenziato come il bail-in «che consiste nella riduzione forzosa del valore delle
azioni e del debito della banca in crisi, e/o nella conversione di quest’ultimo in capitale» rappresenti «lo strumento più
innovativo di una procedura di risoluzione» rispetto all’attuale procedura prevista dalla legislazione in situazioni di crisi
bancarie.
Che cosa accade attualmente in caso di crisi bancaria?
La legislazione pre-BRRD prevede che le banche non possano essere assoggettate a procedure concorsuali
diverse dalla liquidazione coatta amministrativa. Com’è noto, tale procedura, ai sensi degli artt. 80 e seguenti del
TUB, comporta l’azzeramento del capitale (quindi la perdita di valore per gli azionisti) e la cessione del patrimonio residuo
per rimborsare i creditori. Il grado di soddisfazione dei creditori dipende dalla realizzazione dell’attivo. I creditori, quindi,
possono trovarsi nella condizione di perdere integralmente il proprio credito se il patrimonio residuo non è sufficiente a
soddisfare tutti i crediti. Al riguardo va tenuto conto che, fino all’importo di 100.000 euro, i depositi sono rimborsati dal
sistema di garanzia dei depositi.
Cosa cambia con le nuove norme in recepimento della BRRD?
La legge nazionale disciplinerà la procedura di risoluzione, di nuova introduzione, in alternativa alla liquidazione
coatta amministrativa. La possibilità di attuare misure di sostegno pubblico risulterà fortemente limitata, in
modo da ridurre il rischio che vengano utilizzate risorse dei contribuenti per salvataggi di singole istituzioni bancarie.
Situazione pre-riforma
Situazione post-riforma
BAIL-OUT
BAIL-IN
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Lo status attuale del recepimento della BRRD nell’ordinamento italiano.
3. Il funzionamento del bail-in (2 di 5).
Caratteristiche del bail-in.
Il bail-in si attiva qualora l’azzeramento del capitale non sia sufficiente a coprire le perdite. Come osservato, questo
strumento consente di svalutare alcune categorie di crediti vantati da terzi nei confronti della banca (cfr. punto successivo), così come
di convertire tali crediti in azioni, al fine di soddisfare esigenze di ricapitalizzazione.
Con le nuove norme nessun creditore può subire perdite maggiori di quelle che avrebbe sopportato in caso la banca
fosse stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa secondo la normativa oggi in vigore.
Passività escluse dal bail-in.
La BRRD (art. 44) esclude esplicitamente alcune categorie di crediti dal contributo alla risoluzione della crisi bancaria, segnatamente
quelle più rilevanti per la stabilità sistemica e quelle generalmente protette nell’ambito fallimentare, quali, in particolare:
i depositi protetti (cioè i depositi ammessi al rimborso da parte di un sistema di garanzia dei depositi, fino a 100.000 euro);
le passività garantite (inclusi i covered bonds e le altre passività sotto forma di strumenti finanziari utilizzati a fini di copertura
che costituiscono parte integrante delle «cover pool»* che in base al diritto nazionale sono garantiti in modo simile alle obbligazioni
garantite);
le disponibilità detenute dalla banca per conto del cliente o in virtù di una relazione fiduciaria (per esempio il
contenuto della cassetta di sicurezza o i titoli depositati in un conto apposito),
le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
i crediti da lavoro, nei confronti dei dipendenti, per quanto riguarda la retribuzione, i benefici pensionistici o altra
remunerazione fissa dovute, ad eccezione della componente variabile della retribuzione che non sia disciplinata da un contratto
collettivo;
i crediti per la fornitura di beni o servizi essenziali al funzionamento quotidiano delle operazioni dell’ente interessato;
i crediti nei confronti di autorità tributarie e previdenziali, a condizione che si tratti di passività privilegiate ai sensi del
diritto applicabile.
L’autorità di risoluzione può escludere altre categorie di crediti, al ricorrere di determinate condizioni, secondo una
valutazione da operare caso per caso alla luce dei possibili effetti sulla stabilità sistemica e su conseguenze di possibile contagio.
*Per «cover pool» devono intendersi i portafogli di attivi/crediti costituiti a garanzia degli strumenti finanziari emessi.
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Lo status attuale del recepimento della BRRD nell’ordinamento italiano.
3. Il funzionamento del bail-in (3 di 5).
Come si articola la procedura di risoluzione?
Il processo di risoluzione disciplinato dalla direttiva si snoda secondo un preciso ordine gerarchico, che prevede:
1. l’azzeramento del capitale e delle riserve (con relative perdite per gli azionisti);
2. se necessaria, la svalutazione o conversione degli strumenti aggiuntivi di capitale e delle altre categorie di
debito subordinato;
3. se necessaria, la svalutazione o conversione dei crediti non subordinati e non garantiti;
4. l’eventuale utilizzo dei depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;
5. l’eventuale utilizzo – come estremo rimedio, da utilizzarsi solo qualora le procedure previste dalla BRRD non siano
sufficienti a risolvere la crisi e a prevenire effetti dannosi all’economia – da parte di Banca d’Italia, anche delle risorse
del Fondo nazionale di risoluzione, tenendo così indenni talune categorie di creditori, purché sia soddisfatta la
condizione che azionisti e creditori abbiano assorbito le perdite per un ammontare pari almeno all’8%
del totale passivo.*
* La condizione dell’8% di bail-in minimo deve essere rispettata anche nel caso di sostegno finanziario pubblico, che incontra, tuttavia, anche i limiti posti dalla
disciplina sugli aiuti di Stato.
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Lo status attuale del recepimento della BRRD nell’ordinamento italiano.
3. Il funzionamento del bail-in (4 di 5).
E i depositi?
La BRRD ha introdotto uno specifico criterio di privilegio dei crediti (depositor preference): gli Stati membri, infatti, sono
stati chiamati a modificare la gerarchia dell’insolvenza in modo tale che i crediti dei depositanti siano preferiti rispetto ai
crediti chirografari.
Così ha fatto l’Italia con il recepimento della direttiva, in base ai principi delineati nella Legge di delegazione europea.
Il massimo privilegio nella tutela riguarda tutti i depositi fino a 100.000 euro (depositi protetti), che sono
sempre esclusi dal bail-in.
In ragione della depositor preference, tuttavia, i depositi sopra-soglia di persone fisiche, microimprese e
piccole e medie imprese potranno risultare indenni dalla procedura di risoluzione. Infatti tali depositi
possono essere esclusi dal bail-in, discrezionalmente dall’autorità di risoluzione, al fine di evitare il rischio di contagio e
preservare la stabilità finanziaria.*
* Cfr. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Unione Bancaria: con direttiva UE più tutele per depositi e creditori, 2 luglio 2015, disponibile al link
http://www.mef.gov.it/inevidenza/article_0141.html, ultima consultazione 7 ottobre 2015.
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Lo status attuale del recepimento della BRRD nell’ordinamento italiano.
3. Il funzionamento del bail-in (5 di 5).
Il bail-in si applica, pertanto, seguendo una gerarchia la cui logica prevede che gli investitori in
strumenti finanziari più rischiosi sostengano, prima degli altri, le eventuali perdite o la conversione in
azioni, come evidenziato nel grafico sottostante.
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
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III
–
IL BAIL-IN E LE INDICAZIONI DI BANCA D’ITALIA.
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Il Bail-in e le indicazioni di Banca d’Italia.
I chiarimenti dell’8 luglio 2015.
La Banca d’Italia, in data 8 luglio 2015,* ha fornito alcune indicazioni scritte circa le modifiche nella gestione delle crisi
bancarie dopo l’entrata in vigore della BRRD, offrendo la seguente definizione dello strumento del bail-in, che
aiuta a coglierne gli aspetti significativi, oltre a precisarne la disciplina e l’operatività:
«Il bail-in è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre,
al ricorrere delle condizioni di risoluzione,
la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le
perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un’adeguata capitalizzazione e a
mantenere la fiducia del mercato».
Il nuovo strumento del bail-in, inoltre:
1. consente alle banche «di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività»;
2. «non comporta costi per i contribuenti», dato che le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e
creditori.
In ogni caso, gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in
caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie. Come osservato, ai sensi dell’art. 34 BRRD:
«i creditori dell'ente in risoluzione devono sopportare le perdite successivamente agli azionisti,
secondo l'ordine di priorità individuato dalle procedure ordinarie di insolvenza o dalla direttiva stessa»
* BANCA D’ITALIA, Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie, 8 luglio 2015, Roma.
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Il Bail-in e le indicazioni di Banca d’Italia.
I chiarimenti dell’8 luglio 2015
I meccanismi di funzionamento
Situazione iniziale:
Situazione «patologica»:
Situazione finale:
banca in condizioni di
normalità
banca in dissesto
risoluzione o nuova banca
A seguito del verificarsi di perdite, il
valore delle attività si riduce e il capitale
è azzerato.
L’autorità di risoluzione dispone il bailin che permette di ricostituire il
capitale attraverso le conversione di
parte delle passività ammissibili in
azioni.
La banca dispone di attività e di
passività . Queste ultime possono
essere incluse nella procedura di bailin (passività ammissibili) o escluse
dalla stessa (es. i depositi protetti).
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Il Bail-in e le indicazioni di Banca d’Italia.
I chiarimenti dell’8 luglio 2015
COSA RISCHIANO…
..I RISPARMIATORI?
Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto “approccio legale” al bail-in, per cui tali misure
devono potersi applicare anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli
investitori.
È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di
investimento al momento della sottoscrizione o acquisto degli stessi.
Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalle banche
dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia
in luogo delle obbligazioni, soggette a bail-in. In altri termini le banche dovranno riservare gli
strumenti di debito diversi dai certificati di deposito agli investitori più esperti, soprattutto
quando si tratta di strumenti finanziari c.d. subordinati (ovverosia quelli che sopportano le perdite
subito dopo gli azionisti).
Le banche dovranno fornire alla clientela adeguata e tempestiva informativa sui profili sopra
menzionati. In particolare, l’informativa andrà fornita, con estremo dettaglio, al momento del
collocamento di titoli di nuova emissione.
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Il Bail-in e le indicazioni di Banca d’Italia.
I chiarimenti dell’8 luglio 2015
COSA RISCHIANO…
..I DEPOSITANTI?
Occorre operare una distinzione tra:
a. depositi fino a 100.000 euro, quali, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un
libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non rientrano in questa
categoria, invece, altre forme di impiego del risparmio, quali le obbligazioni emesse dalle banche;
b. depositi delle persone fisiche e delle «piccole e medie imprese»* eccedenti i 100.000 euro.
Nel caso sub a), trattasi di depositi protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, espressamente esclusi
dal bail-in, il che consente ai depositanti di non sopportare rischio alcuno.
Nel caso sub b), anche per la parte eccedente i 100.000 euro, è previsto un trattamento preferenziale.
In particolare, tali depositi sopporteranno un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli
strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia prevista dal legislatore comunitario non
sarà sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.
I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro potranno, inoltre, essere esclusi dal bail-in, in via
discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria, a condizione
che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.
* Per «piccole e medie imprese» devono intendersi ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto 107 della BRRD, le «piccole e medie imprese quali definite in base al
criterio del fatturato annuo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato della raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE», ovverosia le «imprese
che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non
supera i 43 milioni di euro», tenendo conto che «nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50
persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro».
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IV
–
PROFILI D’INTERESSE E NOTE CONCLUSIVE.
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Profili d’interesse e Note conclusive.
1. I primi commenti e i profili di interesse (1 di 2).
In attesa che il quadro normativo nazionale venga definito con il decreto legislativo di attuazione della delega conferita al
Governo con la Legge di delegazione europea 2014 (allo stato approvato in esame preliminare), sono emersi i primi
commenti* che hanno acceso i fari su alcuni profili d’interesse, e segnatamente:
C/c cointestati.
Premesso che, come sopra analizzato, i depositi bancari fino a 100.000 euro sono esclusi dal campo di applicazione del
bail-in, la decisione, adottata dalle istituzioni europee e in fase di recepimento in Italia, andrà declinata nelle situazioni
specifiche dei singoli conti correnti. A tale riguardo ci si è chiesti se la copertura del Fondo interbancario può ritenersi
operante per rapporto ovvero per singolo intestatario.
Il fondo
interbancario di
tutela dei depositi
opera rispetto al
rapporto bancario
oppure rispetto al
singolo intestatario?
In altri termini, nel caso in
cui due coniugi abbiano
150mila euro sul c/c sono
esclusi o meno da un
eventuale «salvataggio
interno» richiesto ai
depositanti della banca?
Sul tema è già in atto un confronto tra Banca d’Italia, Ministero dell’Economia e delle Finanze e le istituzioni comunitarie,
il cui esito confluirà nel decreto delegato che spiegherà, nello specifico, l’applicazione interna del nuovo strumento di
risoluzione delle crisi.
* Cfr. «il Sole 24 Ore» del 26 settembre 2015, inserto Plus24.
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Profili d’interesse e Note conclusive.
1. I primi commenti e i profili di interesse (2 di 2).
Disinformazione e preoccupazione dei correntisti.
Plus24 ha di recente incaricato Ipr-Marketing* di svolgere un
sondaggio su un campione di 1000 residenti in Italia.
Dagli esiti del sondaggio emerge una situazione di scarsa attenzione da
parte della popolazione italiana rispetto ai temi in oggetto, che si
presenta «disinformata». In particolare:
• 9 italiani su 10 non hanno mai sentito parlare di bail-in e bail-out;
• il 37% del campione afferma di aver sentito parlare della possibilità
che i correntisti possano essere chiamati a contribuire al
ripianamento della banca in crisi, mentre il 55% del campione ignora
questa possibilità;
• il 69% del campione ritiene unfair la “penalità” inflitta ad azionisti
ed obbligazionisti non garantiti;
• l’88% del campione ritiene ingiusto che
rispondere dei debiti delle banche;
i correntisti possano
• il 46% del campione è a conoscenza del fatto che il coinvolgimento
nella procedura risolutoria riguarderebbe solo depositi oltre i
100.000 euro.
* Tratto da «il Sole 24 Ore» del 26 settembre 2015, inserto Plus24.
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Profili d’interesse e Note conclusive.
2. Lo stato di salute delle banche italiane.
In attesa delle risposte alle problematiche emerse con riguardo all’applicazione concreta del bail-in nell’ordinamento interno
e, più in generale, della versione finale del decreto legislativo di attuazione della Legge di delegazione europea 2014, si ritiene
utile fornire una tabella conclusiva che riassume lo stato di salute delle banche italiane*:
* Tabella estratta da «il Sole 24 Ore» del 26 settembre 2015, inserto Plus24.
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Bibliografia
Per i contributi dottrinali:
C. BARBAGALLO, Esame del disegno di legge di delegazione europea 2014 (A.S. 1758), Audizione del 18 marzo 2015, Roma.
FAQ BANCA D’ITALIA, Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie, 8 luglio 2015, Roma.
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Unione Bancaria: con direttiva UE più tutele per depositi e creditori, 2 luglio
2015, Roma.
G. SCIASCIA - M. PAGLIERINI, Prevenzione e gestione armonizzata delle crisi bancarie nell’Unione europea – uno sguardo d’insieme,
in Le Società 8-9/2015, IPSOA.
L.F. SIGNORINI, L’Unione Bancaria, Audizione del 22 novembre 2012, Roma.
L. STANGHELLINI, La disciplina delle crisi bancarie: la prospettiva europea, in AA.VV., Dal Testo unico bancario all'Unione
bancaria: tecniche normative e allocazione di poteri. Atti del Convegno tenutosi a Roma il 16 settembre 2013, Banca d'Italia. Quaderni
di Ricerca Giuridica, n. 75, 2014, p. 155.
Per le fonti normative:
EBA, Final Draft Regulatory Technical Standards on the content of recovery plans , 18 luglio 2015.
EBA, Guidelines on recovery plans indicators, 6 maggio 2015.
EBA, Final Draft Regulatory Technical Standards on the content and of resolution plan and the assessment of resolvability, 19
dicembre 2014.
Per i sondaggi:
Inserto Plus24 de «il Sole 24 Ore» del 26 settembre 2015.
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Avv. Davide Contini
Partner
Grimaldi Studio Legale
[email protected]
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