Istruzioni generali per la gestione delle domande di aiuto nel settore
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Istruzioni generali per la gestione delle domande di aiuto nel settore
1 Allegato 1 al decreto n. 133 del 19 novembre 2007 ARTEA Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura Servizio Aiuti diretti e altri interventi di mercato e promozionali Istruzioni generali per la gestione delle domande di aiuto nel settore dei foraggi essiccati Organizzazione Comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati Reg. (CE) 1786/03 2 SOMMARIO 1. QUADRO NORMATIVO .....................................................................................................5 2. SETTORE DI INTERVENTO ..............................................................................................6 3. DEFINIZIONI ......................................................................................................................6 4. RICONOSCIMENTO DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DEGLI ACQUIRENTI ................................................................................................................................................8 4.1 Adempimenti delle imprese di trasformazione e degli acquirenti che per la prima volta presentano la domanda di riconoscimento............................................................................................ 8 4.2 Adempimenti delle imprese di trasformazione riconosciute e degli acquirenti riconosciuti che abbiano mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative ....................................... 9 4.3 Adempimenti delle imprese di trasformazione riconosciute che apportano variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative .......................................................................................... 10 4.4 Principali caratteristiche dello stabilimento idoneo alla trasformazione .................................... 10 4.5 Domanda di riconoscimento .......................................................................................................... 10 5. AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE .................................................................................11 6. PRODOTTI TRASFORMATI AMMISSIBILI AL BENEFICIO DELL’AIUTO.....................11 7. IMMISSIONE DI PRODOTTI NELL’IMPRESA DI TRASFORMAZIONE .........................12 8. CONTENUTO DEI CONTRATTI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONSEGNA ................12 9. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLA DOCUMENTAZIONE ...............13 10. PRESENTAZIONE DEI CONTRATTI E DELLE DICHIARAZIONI DI CONSEGNA.......14 11. DICHIARAZIONE IN DOMANDA UNICA.......................................................................14 12. DOMANDA DI AIUTO FORAGGI ESSICCATI...............................................................14 12.1 Presentazione della domanda di aiuto......................................................................................... 14 12.2 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ..................................................................... 15 12.3 Contenuto delle domande di aiuto ............................................................................................... 15 3 13. ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E DELL’ACQUIRENTE RICONOSCIUTO ..................................................................................................................16 13.1 Adempimenti dell’imprese di trasformazione.......................................................................... 16 13.1.1 Determinazione dei quantitativi dei foraggi da trasformare in entrata, misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare .......................................................................... 16 13.1.1.1. Pesatura dei foraggi da trasformare.............................................................................. 16 13.1.2 Misurazione e registrazione della temperatura di disidratazione ......................................... 17 13.1.3 Determinazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative dei foraggi trasformati in uscita ................................................................................................................................................. 17 13.1.3.1. Pesatura dei foraggi trasformati in uscita ..................................................................... 18 13.1.3.2. Prelievo dei campioni ed analisi dei foraggi in uscita .................................................. 18 13.1.4. Corretta e regolare tenuta della contabilità di magazzino................................................... 20 13.1.5. Adempimenti relativi alla contabilità ordinaria ................................................................... 20 13.1.6. Adempimenti relativi alla contabilità industriale ................................................................. 21 13.2 Adempimenti dell’acquirente riconosciuto ................................................................................. 22 14. PRINCIPI GENERALI DEI CONTROLLI ........................................................................23 14.1. Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali dichiarati nei contratti/dichiarazioni di consegna ..................................................................................................... 23 14.2. Controlli sulle domande di aiuto ................................................................................................ 23 15. CONTROLLI IN LOCO ...................................................................................................24 15.1 Controlli in loco presso le imprese di trasformazione ................................................................ 25 15.1.1 Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati in uscita ..................................... 25 15.1.2 Controllo sulla contabilità di magazzino, ordinaria ed industriale ...................................... 25 15.1.3 Controllo dei consumi energetici ........................................................................................... 26 15.1.4 Verifica della giacenza del prodotto trasformato .................................................................. 26 15.2 Controlli presso gli acquirenti riconosciuti................................................................................. 26 15.3 Controlli presso i produttori agricoli dei foraggi da trasformare............................................... 27 15.4 Controlli presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione e destinatari finali dei foraggi trasformati ............................................................................................................................... 27 15. CONTROLLI DI FINE CAMPAGNA ...............................................................................28 16. CONTROLLI DA SVOLGERSI FUORI DELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’ARTEA ..............................................................................................................................................28 17. APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI E DELLE ESCLUSIONI DELL’AIUTO................28 17.1 Errori formali ed anomalie riscontrabili durante i controlli...................................................... 29 18.1 Anticipo e garanzia....................................................................................................................... 30 18.2. Calcolo dell’ importo dell’aiuto .................................................................................................. 30 4 18.3. Pagamento del saldo.................................................................................................................... 30 18.4. Restituzione delle fidejussioni..................................................................................................... 30 APPENDICE.........................................................................................................................31 Note per la compilazione dei registri................................................................................................. 31 Compilazione Registro carico/scarico dell’Impresa di Trasformazione e/o dell’Acquirente Riconosciuto...................................................................................................................................... 31 Tempistica di registrazione sul registro carico/scarico ..................................................................... 31 Pagamenti.......................................................................................................................................... 31 Regolamentazione delle compensazioni ........................................................................................... 32 Verifica dei controlli contabili .......................................................................................................... 32 Certificazione della documentazione ................................................................................................ 32 Note relative alla procedura per il rilevamento delle temperature ................................................ 32 Premessa............................................................................................................................................ 32 Posizionamento del sensore di temperatura ...................................................................................... 32 Descrizione del funzionamento del sistema di registrazione, controllo della temperatura............... 33 Operatività......................................................................................................................................... 33 Controllo dei consumi energetici ...................................................................................................... 33 Raccolta delle informazioni di ore di funzionamento ed impegno del personale ............................. 34 Note per l'esecuzione della rilevazione fisica degli stoccaggi di foraggi disidratati ed essiccati al sole ........................................................................................................................................................ 34 Premessa............................................................................................................................................ 34 Rilevazione fisica degli stoccaggi..................................................................................................... 34 Determinazione dei quantitativi di pellets......................................................................................... 34 Determinazione del quantitativo di balloni ....................................................................................... 36 Confronto con i dati contabili ........................................................................................................... 36 Tempistiche di esecuzione ................................................................................................................ 36 Note per prelievo dei campioni di foraggio essiccato....................................................................... 37 Premessa............................................................................................................................................ 37 Prelievo di un campione da un mezzo in uscita ................................................................................ 37 Strategia del campionamento in contraddittorio ............................................................................... 38 Gestione dei campioni....................................................................................................................... 38 Detenzione dei campioni/esemplari .................................................................................................. 38 Distruzione dei campioni/esemplari a valle dell’esecuzione delle analisi ........................................ 38 -ALLEGATO 1. MODELLO RICONOSCIMENTO ................................................................39 -ALLEGATO 2. LETTERA CONTROLLI IN AUTODICHIARAZIONE..................................40 5 1. Quadro normativo NORMATIVA COMUNITARIA: • • Reg. (CE) n. 1782 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i Reg. (CEE) n.2019/93, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/1971, (CE) n. 2529/2001 Reg. (CE) n. 796 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo, di cui al reg. (CE) n. 1782/2003; • Reg. (CE) n. 1786 del Consiglio del 23 settembre 2003 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi disidratati • Reg. (CE) n. 382 della Commissione del 7 marzo 2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 e successive modifiche e integrazione NORMATIVA NAZIONALE: • Decreto MIPAF prot. D/99 del 15 marzo 2005 recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio e n. 382/2005 della Commissione concernenti il regime di sostegno nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati DISPOSIZIONI ARTEA: • Decreto del Direttore di ARTEA n. 197 del 21 novembre 2002, che dispone in merito alle condizioni per l’accesso e l’uso dei dati contenuti nei programmi informatici on line di ARTEA ai fini dell’assistenza alla compilazione • Decreto del Direttore di ARTEA n. 162 del 18 settembre 2003, che dispone le modalità di iscrizione ed il trattamento dei dati dell'Anagrafe attraverso il Sistema Informativo di ARTEA Nel caso in cui entrino in vigore disposizioni normative successive all’adozione del presente provvedimento, la normativa vigente si intenderà integrata di diritto con quella sopravvenuta. 6 2. Settore di intervento Il presente provvedimento stabilisce le istruzioni generali per la gestione delle domande di aiuto nel settore dei foraggi essiccati in conformità con quanto previsto dai Regg. (CE) 1786/03 e 382/05 e successive modifiche ed integrazioni. Allo scopo è indicata anche la procedura di riconoscimento delle imprese di trasformazione di foraggi e degli acquirenti di foraggi secondo quanto previsto agli artt. 5 e 6 del Reg. (CE) 382/05. 3. Definizioni «Foraggi essiccati»: prodotti riportati nella seguente tabella di cui all’art. 1 del Reg. (CE) 1786/2003: Codice NC a) ex 1214 10 00 ex 1214 ex 1214 90 91 e 90 99 b) ex 2309 90 98 Designazione delle merci - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore; - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata; - Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, veccia e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno; - Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, veccia, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati - Concentrati di proteine ottenuti da succo di erba medica e di erba; - Prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al primo trattino. Tali prodotti si raggruppano, ai sensi dell’art. 2 del Reg. (CE) 382/2005, nelle categorie: 1. “foraggi disidratati”, ossia i prodotti di cui alla lettera a), primo e terzo trattino, della tabella sopra riportata, essiccati artificialmente al calore; gli “altri simili prodotti da foraggio”, di cui alla lettera a), terzo trattino, sono tutti i prodotti erbacei da foraggio di cui al codice NC 1214 90 90, in particolare: - le leguminose erbacee, - le graminacee erbacee, - i cereali raccolti allo stato verde, pianta intera, semi non maturi, di cui all’allegato IX, punto 1, del Reg. (CE) n. 1782/2003; 2. “foraggi essiccati al sole”, ossia i prodotti di cui alla lettera a), secondo e quarto trattino della tabella sopra riportata, essiccati secondo una tecnica diversa dall’essiccazione artificiale al calore e macinati; 3. “concentrati di proteine”, ossia i prodotti di cui alla lettera b), primo trattino della tabella sopra riportata; 4. “prodotti disidratati”, ossia i prodotti di cui alla lettera b), secondo trattino della tabella 7 sopra riportata. «Produttori di foraggi» : persone fisiche o giuridiche che provvedono alla produzione di foraggi verdi e/o essiccati al sole, per consegnarli alle imprese di trasformazione; «Impresa di trasformazione»: azienda, ufficialmente riconosciuta, dotata di impianti ed attrezzatura idonee a tale scopo che effettua la trasformazione dei foraggi e gestisce, in proprio nome e/o per proprio conto, uno o più stabilimenti di trasformazione; «Acquirente di foraggi»: persona fisica o giuridica, ufficialmente riconosciuta, che acquista foraggi freschi presso i produttori per consegnarli alle imprese di trasformazione; «Ditta di pura o prevalente commercializzazione»: operatore, che in misura prevalente, vende quantitativi di foraggi trasformati acquistati dall’impresa di trasformazione senza apportare ulteriori trasformazioni al prodotto «Partita»: quantità determinata di foraggi, di qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall’impresa di trasformazione in una sola volta; «Miscela»: prodotto destinato all’alimentazione degli animali, contenente foraggi essiccati, che sono stati essiccati e/o macinati dall’impresa di trasformazione, e “aggiunte”; «Aggiunte»: prodotti di natura diversa dai foraggi essiccati, compresi i leganti e agglomeranti, o della medesima natura, ma essiccati e/o macinati altrove; «Destinatario finale del prodotto»: ultimo soggetto giuridico che ha ricevuto la partita di foraggi nella stessa forma che aveva al momento dell’uscita dall’impresa di trasformazione e che intenda trasformare il foraggio essiccato o utilizzarlo per l’alimentazione degli animali; «Campagna di commercializzazione»: ha inizio il 1° aprile e termina il 31 marzo dell’anno successivo. 8 4. Riconoscimento delle imprese di trasformazione e degli acquirenti Per operare nel territorio della Regione Toscana nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi devono essere riconosciuti da ARTEA come previsto dagli artt. 2, 5 e 6 del Reg. (CE) 382/05. Tale condizione per le imprese di trasformazione è necessaria per accedere all’aiuto previsto alla trasformazione di cui all’art. 4 Reg. (CE) 1786/03. 4.1 Adempimenti delle imprese di trasformazione e degli acquirenti che per la prima volta presentano la domanda di riconoscimento Le imprese di trasformazione e gli acquirenti al fine di ottenere il riconoscimento sono tenuti a presentare la domanda di riconoscimento ad ARTEA (allegato I) entro il termine del 15 marzo di ciascun anno corredata dalle informazioni di seguito indicate: per le imprese di trasformazione la sottoscrizione riguarda i seguenti impegni: o redigere regolare contabilità prevista per le imprese; o tenere separati i foraggi da disidratare dai foraggi essiccati al sole ed in tal senso ad eseguire le lavorazione in locali distinti ed a immagazzinare i foraggi ottenuti da queste due lavorazioni in luoghi diversi; o non miscelare tra loro, all’interno dell’impresa, i foraggi disidratati ed i foraggi essiccati al sole; o tenere separati dai foraggi disidratati e dai foraggi essiccati al sole (sia nella lavorazione che nell’immagazzinamento) gli altri prodotti non soggetti all’aiuto; o redigere e tenere specifica contabilità di magazzino: o -registri di carico e scarico dei foraggi; o -registri di carico scarico di sostanze leganti o aggiunte (nel caso della lavorazione di miscele); o redigere registri, come sopraindicati, per eventuali prodotti trasformati ad altre imprese; o redigere per iscritto, e presentarli ad ARTEA, almeno due giorni prima della data di consegna, i contratti con i produttori e le dichiarazioni; o presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; o mettere a disposizione dell’ARTEA la propria contabilità finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie; Inoltre, occorre l’impresa di trasformazione deve produrre la seguente documentazione: • atto costitutivo e lo statuto aggiornati in copia; • certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al DM. 07/02/1996 ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445; • atto di possesso (proprietà, affitto, comodato o altra forma d’uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilità), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato; • planimetria dello stabilimento e dei relativi magazzini di deposito e macchinari, evidenziando gli stessi all’interno del perimetro dell’impresa di trasformazione, con l’indicazione precisa dei luoghi che servono all’immissione dei prodotti da trasformare e dei luoghi destinati all’uscita dei foraggi trasformati, dei luoghi di deposito dei prodotti utilizzati per la trasformazione dei prodotti finiti, nonché degli impianti per la trasformazione; 9 • • descrizione degli impianti tecnici per la trasformazione ed in particolare: o dei macchinari per la pesatura, dei forni per la disidratazione, dei macchinari per la macinazione e degli impianti per la fabbricazione di concentrati di proteine; o della indicazione della capacità di evaporazione oraria nel caso dei forni per la disidratazione; o presenza nell’impianto di disidratazione di strumenti di un registrazione della temperatura di funzionamento, di un allarme e di un blocco della lavorazione che si attivano automaticamente quanto la temperatura è inferiore a 250°C; elenco delle eventuali aggiunte che saranno addizionate prima o durante il processo di disidratazione nonché elenco indicativo degli altri prodotti utilizzati nella fabbricazione e dei prodotti finiti L’impresa è tenuta a comunicare ad ARTEA le variazioni inerenti il perimetro dell’impresa di trasformazione, gli impianti tecnici, l’elenco delle eventuali aggiunte, i modelli di registro della contabilità di magazzino entro 10 giorni di calendario per ottenere la conferma del riconoscimento come indicato all’art. 5 secondo comma del Reg. (CE) n. 3 82/05. per l’acquirente di foraggi la sottoscrizione riguarda i seguenti impegni: o redigere per iscritto, almeno due giorni prima della data di consegna, i contratti con i produttori e le dichiarazioni ed a presentarli all’ARTEA; o presentare entro il 15 di ogni mese un elenco riepilogativo dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente; o tenere un registro dei foraggi da essiccare o da macinare, indicando almeno gli acquisti e le vendite giornaliere, suddivisi per prodotto, indicando per ogni partita la quantità, il riferimento al contratto con il produttore agricolo e l’impresa che ha acquistato i foraggi da essiccare o da macinarE secondo il modello predisposto da ARTEA; o mettere a disposizione dell’ARTEA la propria contabilità finanziaria ed agevolare le operazioni di controllo necessarie; o presentare nel caso di utilizzo di magazzini per lo stoccaggio dell’atto di possesso (proprietà, affitto, comodato o altra forma d’uso ottenuta con provvedimento di pubblica utilità), in originale o copia autenticata, regolarmente registrato della planimetria dei siti e con la descrizione dei macchinari necessari alla movimentazione dei foraggi da trasformare. Fermo restando l’obbligo per l’interessato di rispettare il termine ultimo di deposito della domanda di riconoscimento sopraindicato, ARTEA in casi eccezionali può concedere un riconoscimento provvisorio per un periodo non superiore a due mesi successivi all’inizio della campagna in questione (DM prot. D/99 del 15 marzo 2005). In tal caso l’impresa di trasformazione e l’acquirente sono considerati riconosciuti fino alla concessione del riconoscimento definitivo da parte di ARTEA. 4.2 Adempimenti delle imprese di trasformazione riconosciute e degli acquirenti riconosciuti che abbiano mantenuto invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative Le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi già riconosciuti che mantengono invariate le caratteristiche tecniche ed amministrative per le quali è stato rilasciato il riconoscimento, devono far pervenire all’ARTEA una comunicazione entro il 15 marzo, con la quale si conferma la prosecuzione dell’attività e la permanenza requisiti riconosciuti. In assenza di tale comunicazione si intende rinunciatario del titolo di impresa di trasformazione e/o acquirente riconosciuto. 10 4.3 Adempimenti delle imprese di trasformazione riconosciute che apportano variazioni alle caratteristiche tecniche ed amministrative Come sopraindicato le imprese di trasformazione e gli acquirenti di foraggi già riconosciuti devono comunicare ad ARTEA entro il 15 marzo la prosecuzione dell’attività. Nel caso i soggetti riconosciuti vogliono effettuare all’inizio o durante la campagna di commercializzazione variazioni alle caratteristiche tecniche e/o amministrative sulla base delle quali è stato rilasciato il riconoscimento, sono tenuti a comunicare all’ARTEA le variazioni da apportare attraverso la presentazione della richiesta di variazione con allegata la documentazione del caso e nel rispetto di quanto indicato nella normativa comunitaria. ARTEA dopo le verifiche e le istruttorie di competenza valuta se confermare il riconoscimento precedentemente rilasciato. Nel caso in cui l’impresa di trasformazione modifichi uno o più elementi della documentazione e delle informazioni richieste all’art. 5 del Reg. (CE) 382/05, informa ARTEA entro 10 giorni di calendario al fine di ottenere la conferma del riconoscimento (DM prot. D/99 del 15 marzo 2005). 4.4 Principali caratteristiche dello stabilimento idoneo alla trasformazione Lo stabilimento idoneo alla trasformazione deve poter garantire a seconda del processo trasformazione: a) la pesatura e la registrazione del peso del foraggio da trasformare in entrata e trasformato in uscita attraverso pese certificate; b) la sfibratura delle balle di foraggio da trasformare; c) per il processo di disidratazione del foraggio verde l’utilizzo di un essiccatoio (a tunnel, a griglia, o di altra natura) che abbia: • la temperatura dell’aria all’entrata non inferiore a 250°C (tuttavia per gli essiccatoi a nastro funzionanti con una temperatura dell’aria all’entrata non inferiore a 110°C che hanno ottenuto il riconoscimento prima dell’inizio della campagna di commercializzazione 1999/2000, non è fatto obbligo di conformità a tale requisito); • la presenza del dispositivo di controllo locale atto a rilevare la temperatura dell’aria all’entrata nel processo di disidratazione dei foraggi verdi, dotato di un strumento di registrazione del dato; tale sistema deve essere tarato annualmente dal fornitore dello strumento; per gli impianti con produzione inferiore alle 1.000 ton. taratura può essere effettuata ogni 2 anni. Il certificato di taratura dovrà essere inoltrato ad ARTEA entro il 15 marzo contestualmente alla comunicazione di proseguo dell’attività di cui al punto 5.2; • la durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a tre ore; • in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore ad 1 metro; d) la pressatura dei balloni di foraggio trasformato, nel caso della produzione di balloni di foraggio disidratato; e) la macinazione di foraggi essiccati al sole e/o di foraggi disidratati; f) la fabbricazione di pellets di foraggi essiccati al sole e/o di foraggi disidratati; g) la fabbricazione di concentrati proteici; h) magazzini di stoccaggio atti alla conservazione dei foraggi da trasformare e trasformati. 4.5 Domanda di riconoscimento ARTEA dopo aver ricevuto la domanda di riconoscimento, corredata della documentazione richiesta, effettua le verifiche dei requisiti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa comunitaria e 11 nazionale. Relativamente al riscontro dei requisiti tecnici ARTEA accerta presso gli stabilimenti dell’impresa di trasformazione e presso i siti di stoccaggio dell’acquirente le caratteristiche tecniche ed operative dichiarate con la domanda di riconoscimento. Gli accertamenti in loco sono formalizzati con il verbale di accertamento. ARTEA a seguito dell’esito positivo degli accertamenti e delle istruttorie di rito rilascia il riconoscimento alle imprese di trasformazione e agli acquirenti di foraggi attribuendo a ciascun soggetto riconosciuto un codice identificativo. ARTEA nell’ambito dei controlli relativi alla campagna di commercializzazione verifica che le condizioni per le quali è stato rilasciato il riconoscimento sono invariate e può predisporre, in qualunque momento, verifiche inerenti il riconoscimento precedentemente concesso. Si evidenzia che ARTEA ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Reg. (CE) 382/05 può, qualora cessino di essere soddisfatte una o più condizioni di cui agli articoli 5 o 6 del Reg. (CE) 382/05, revocare il riconoscimento a meno che l’impresa di trasformazione o l’acquirente di foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione ottemperino alle indicazioni di ARTEA entro un termine da quest’ultima stabilito. Inoltre, come indicato all’art. 2 comma 5 del DM prot. N. D/99 del 15 marzo 2005, nel caso in cui un acquirente di foraggi ed una impresa di trasformazione non osservino una o più condizioni o impegni previsti dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia, ARTEA revoca, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, il riconoscimento precedentemente accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni. ARTEA comunica ad AGEA Coordinamento i dati relativi al numero di nuovi riconoscimenti, di riconoscimenti ritirati e riconoscimenti provvisori. 5. Aiuto alla trasformazione L’aiuto alla trasformazione, fissato a 33 euro/t come previsto all’art. 4 del Reg. (CE) N. 1786/03 fatto salvo l’art. 6 dello stesso regolamento, è concesso alle imprese di trasformazione riconosciute che: • abbiano una contabilità di magazzino relativa ai prodotti trasformati (ai sensi dell’art. 12 del Reg. 382/05); • forniscano tutti i documenti giustificativi necessari per controllare il diritto all’aiuto; • rientrino in almeno una delle seguenti categorie: - imprese che hanno stipulato contratti con i produttori di foraggi da essiccare; - imprese che lavorino la propria produzione o in caso di associazioni quella dei loro soci; - imprese che siano approvvigionate da acquirenti riconosciuti di foraggi da essiccare o da macinare e che abbiano concluso contratti con i produttori di foraggi da essiccati. 6. Prodotti trasformati ammissibili al beneficio dell’aiuto I prodotti oggetto dell’aiuto sono i foraggi essiccati che al momento dell’uscita dall’impianto di trasformazione rispondano ai seguenti requisiti in conformità con quanto previsto all’art. 3 del Reg. (CE) 382/2005: i) tenore massimo di umidità del: - 12% per i foraggi essiccati al sole, per i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinatura, per i concentrati di proteine e per i prodotti disidratati; 12 - 14% per gli altri foraggi disidratati; ii) tenore minimo di proteine grezze totali, riferito alla sostanza secca, del: - 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole e i prodotti disidratati; - - 45% per i concentrati di proteine. In conformità all’art. 2, comma 1, del Reg. (CE) 382/2005, si considerano ammissibili al beneficio dell’aiuto, i prodotti di qualità sana, leale e mercantile, rispondenti ai requisiti prescritti in materia di commercializzazione e destinati all’alimentazione degli animali, e che lascino, nello stato in cui si trovano, o sotto forma di miscela, il perimetro dell’impresa di trasformazione riconosciuta. 7. Immissione di prodotti nell’impresa di trasformazione Per l’immissione di prodotti diversi dai foraggi destinati all’essiccazione e/o alla macinazione all’interno del perimetro che delimita l’impresa di trasformazione riconosciuta, ai fini della fabbricazione di miscele, l’impresa è tenuta ad informare preventivamente ARTEA (almeno 48 ore prima), specificando il periodo di lavorazione, la natura e i quantitativi dei prodotti oggetto della lavorazione. Qualora l’immissione si riferisca a foraggi già essiccati e/o macinati da un’altra impresa di trasformazione, l’impresa ricevente comunica ad ARTEA l’origine e la destinazione di tali foraggi e il giorno in cui sono effettuate le rispettive operazioni (art. 9 Reg. CE 382/05). I foraggi trasformati usciti dall’impresa di trasformazione possono essere riammessi nella stessa impresa soltanto per esservi nuovamente imballati, come indicato dall’art. 9 del Reg. CE 382/2005, modificato dal Reg. CE 432/2006, previo accordo con ARTEA ai fini dei controlli di competenza di quest’ultima. I foraggi riammessi nel perimetro dell’impresa di trasformazione devono essere immagazzinati separatamente dagli altri prodotti (foraggi trasformati e da trasformare). La riammissione deve essere registrata nella contabilità di magazzino dell’impresa a norma dell’art. 12, par. 1 del Reg. CE 382/2005. 8. Contenuto dei contratti e delle dichiarazioni di consegna Ai sensi dell’art. 10 lettera c) del Reg. (CE) n. 1786/2003 e degli artt. 14 e 15 del Reg. (CE) 382/2005, i contratti e le dichiarazioni di consegna (secondo la modulistica predisposta all’interno dell’anagrafe di ARTEA) devono riportare le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e l’indirizzo delle parti contraenti (anche in caso di cedente socio di associazione o acquirente riconosciuto); b) la data di stipula; c) la campagna di commercializzazione; d) le specie di foraggi da trasformare ed i loro quantitativi prevedibili; e) l’identificazione delle particelle agricole su cui sono coltivati i foraggi da trasformare, con riferimento alla Domanda Unica di aiuto in cui sono state dichiarate le particelle a norma dell’art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 e, qualora sia stato concluso un contratto o sia stata resa una dichiarazione di consegna prima della data di presentazione della Domanda Unica di aiuto, un impegno di dichiarare le particelle nella Domanda Unica di aiuto; f) il prezzo da pagare al produttore per i foraggi freschi o essiccati al sole; g) le modalità di consegna e di pagamento; h) la data di consegna prevista. Nel contratto e nella dichiarazione di consegna deve essere altresì specificata, così come indicato dalla 13 nota prot. AGR 25595 del 28 settembre 2006 della Commissione UE, la campagna di coltivazione dei foraggi e le date di inizio e fine della stessa, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla occupazione della superficie agricola indicata. Nel caso in cui un’impresa di trasformazione sia approvvigionata da un acquirente riconosciuto, nella dichiarazione di consegna vanno inoltre specificati i quantitativi di foraggi già ricevuti o di cui è previsto l’arrivo, ripartiti secondo i contratti conclusi tra l’acquirente e i produttori, con l’indicazione dei riferimenti di detti contratti (art. 15 paragrafo 2 punto c) Reg. (CE) n. 382/05). Nel caso di contratto speciale di lavorazione deve essere indicato ai sensi dell’ art. 12, par. 2, del Reg. (CE) n. 1786/2003: a) il prodotto finito da consegnare; b) le spese a carico del produttore; c) una clausola che obblighi l’impresa di trasformazione a versare al produttore l’aiuto ottenuto per il quantitativo trasformato in applicazione del contratto. Inoltre è indispensabile indicare la finalità di presentazione del contratto o della dichiarazione di consegna, specificando se si tratta di: 1. contratto/dichiarazione di consegna iniziale; 2. contratto di variazione; 3. dichiarazione di consegna di variazione; 4. annullamento di un contratto/dichiarazione di consegna. Non possono essere oggetto di variazione o annullamento contratti/dichiarazioni di consegna che riguardano aziende agricole selezionate per i controlli in loco. La variazione ad un contratto precedentemente presentato può essere fatta in diminuzione, escludendo parte delle particelle precedentemente dichiarate e/o riducendo opportunamente le superfici investite e i quantitativi di prodotto da consegnare, oppure in correzione di dati precedentemente dichiarati in modo erroneo. Il contratto e la dichiarazione di consegna di variazione sostituisce completamente il contratto e la dichiarazione di consegna precedentemente presentati. I contratti e le dichiarazioni di consegna devono essere conclusi per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della data di consegna dei foraggi da trasformare. Qualora invece un contratto o la dichiarazione di consegna viene a concludersi prima del termine inizialmente previsto, avendo comunque dato luogo a consegne di prodotto, tale evenienza deve essere comunicata all’ARTEA. 9. Modalità di comunicazione dei dati e della documentazione I registri di magazzino devono essere compilati secondo il modello predisposto da ARTEA e disponibile presso la Struttura competente della stessa, dovrà essere sottoscritto con firma digitale su CD non riscrivibile e inoltrato il 15 e l’ultimo giorno di ogni mese. 14 10. Presentazione dei contratti e delle dichiarazioni di consegna Come precedentemente indicato l’ARTEA definisce le modalità della presentazione della documentazione e della comunicazione, considerando quanto segue: 1. i contratti e le dichiarazioni di consegna devono essere stipulati per iscritto almeno due giorni lavorativi prima della consegna del prodotto, considerando che la campagna di commercializzazione, come disposto all’art. 2 del Reg. (CE) n. 1786/2003, ha inizio il 1 aprile e termina il 31 marzo dell’anno successivo; 2. il contratto è stipulato in tre copie: a. ciascun contraente conserva una copia del contratto, l’agricoltore consegna la copia del contratto al CAA delegato per la verifica e la conservazione nel fascicolo del produttore. b. la terza copia deve essere presentata all’ARTEA dall’impresa di trasformazione o dall’acquirente riconosciuto. 3. le imprese di trasformazione e gli acquirenti riconosciuti trasmettono all’ARTEA l’elenco riepilogativo dei contratti stipulati e delle dichiarazioni di consegna presentate nel corso del mese precedente. Tale comunicazione è contenuta all’interno del file del registro di magazzino. 11. Dichiarazione in Domanda Unica I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005 e successive modifiche) che intendono stipulare contratti e/o dichiarazioni di consegna del foraggio da destinare alla trasformazione sono tenuti a presentare la Domanda Unica di pagamento ai sensi del Reg. CE 1782/03, dichiarando le superfici coltivate a foraggio da destinare alla trasformazione. 12. Domanda di aiuto foraggi essiccati 12.1 Presentazione della domanda di aiuto Al fine di beneficiare dell’aiuto previsto all’art. 4 del Reg. (CE) n. 1786/2003 l’impresa di trasformazione è tenuta a presentare all’ARTEA (secondo la modulistica on.line disponibile all’interno dell’Anagrafe) la domanda mensile di aiuto relativa ai foraggi trasformati usciti, con allegata la documentazione richiesta, entro 45 giorni dalla fine del mese nel corso del quale hanno avuto luogo le uscite di foraggio trasformato dall’impresa (art. 18 paragrafi 1 Reg. (CE) N. 382/05). Salvo che ulteriori ritardi non siano imputabili a documentate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali (di seguito indicate), trascorso il termine sopraindicato l’importo a cui l’impresa avrebbe avuto diritto, se la domanda fosse stata presentata nei termini prescritti, è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo supera i 25 giorni la domanda è irricevibile. In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per ogni campagna è il 15 aprile successivo alla fine della stessa (art. 18 paragrafi 2 Reg. (CE) N. 382/05). Ai fine del computo dei giorni di ritardo per la presentazione della domanda di aiuto, fa fede la data di ricezione di ARTEA. 15 12.2 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, come da art. 31 del Reg. (CE) n. 382/2005, unitamente alla relativa documentazione di supporto, devono essere comunicati per iscritto all’ARTEA entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo. Le cause di forza maggiore previste dalla normativa comunitaria sono le seguenti: a. il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell’ambito del regime di aiuto dei “foraggi essiccati”; b. l‘incapacità professionale di lunga durata degli stessi soggetti; c. l’espropriazione degli impianti di trasformazione e dei locali di conservazione dei prodotti, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto da parte dell’impresa; d. la calamità naturale grave che colpisca in misura rilevante gli impianti di trasformazione e i locali di conservazione dei prodotti. 12.3 Contenuto delle domande di aiuto Ai sensi dell’art. 19 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 382/2005 la domanda di aiuto, relativa ai foraggi trasformati usciti dall’impresa di trasformazione, deve contenere le seguenti informazioni: a) dati anagrafici e fiscali (Codice fiscale, P. IVA, CUAA) e firma del richiedente; b) quantitativi per i quali è richiesto l’aiuto, suddivisi per partita; c) data in cui ogni partita è uscita dall’impresa di trasformazione; d) indicazione che da ogni partita sono stati prelevati dei campioni, a norma dell’art. 10 par. 3 del reg. (CE) 382/2005, al momento dell’uscita dall’impresa di trasformazione, o al momento della fabbricazione, nell’impresa stessa, della miscela di foraggi essiccati, nonché qualsiasi informazione necessaria per l’identificazione dei predetti campioni; e) indicazione, per ogni partita, di tutte le eventuali aggiunte, precisandone la natura, la denominazione, il tenore di sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca, nonché i rispettivi tassi di incorporazione nel prodotto finito; d) in caso di miscela, l’indicazione per partita del tenore della miscela in proteine grezze totali di foraggi essiccati nell’impresa, previa detrazione del tenore di sostanza azotata totale conferito dalle aggiunte. Si evidenzia che l’aiuto da corrispondere ad un’impresa di trasformazione riguarda esclusivamente i foraggi essiccati e/o macinati nella medesima, previa deduzione del peso di tutte le aggiunte come indicato dall’art. 19 paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 382/05. Alla domanda di aiuto unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale dell’impresa, deve essere allegata la seguente documentazione: certificato della C.C.I.A.A., rilasciato in data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al DM. 07/02/1996 ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445; la documentazione relativa al referto delle analisi di laboratorio dei campioni di prodotto prelevati dalle partite per le quali si richiede l’aiuto; la polizza fidejussoria, in caso di richiesta dell’anticipo nella misura dell’80%. 16 13. Adempimenti delle imprese di trasformazione e dell’acquirente riconosciuto Di seguito sono riportati gli adempimenti relativi alle imprese di trasformazione e agli acquirenti riconosciuti che operano nell’ambito della organizzazione comune dei mercati nel settore foraggi essiccati. 13.1 Adempimenti dell’imprese di trasformazione L’impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare: • la determinazione dei quantitativi dei foraggi da trasformare in entrata ed eventuale misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare; • la misurazione e la registrazione della temperatura di disidratazione; • la determinazione dei quantitativi dei foraggi trasformati in uscita e verifica delle caratteristiche qualitative attraverso il prelievo dei campioni ed analisi degli stessi; • la compilazione del registro di magazzino predisposto in formato excel in ogni suo campo, ivi inclusa la sezione relativa a prodotto non comunitario ove lavorato, alla sua sottoscrizione con firma digitale e l’inoltro ad ARTEA il 15 e l’ultimo giorno di ogni mese; • la registrazione corretta e regolare della contabilità di magazzino; • la regolare e corretta contabilità finanziaria (ordinaria ed industriale). Qualora un’impresa di trasformazione proceda alla produzione, da un lato, di foraggi disidratati e/o di concentrati di proteine e, dall’altro, alla lavorazione di foraggi essiccati al sole, le diverse linee di lavorazione dovranno essere mantenute separate (art. 8 del Reg. CE n. 382/2005) ed in particolare: o la preparazione dei foraggi disidratati deve essere eseguita in locali o luoghi distinti da quelli in cui avviene la preparazione dei foraggi essiccati al sole; o i prodotti ottenuti dalle diverse lavorazioni devono essere immagazzinati in luoghi distinti; o è vietato miscelare all’interno dell’impresa diverse tipologie di foraggi trasformati (disidratati ed essiccati al sole). Si evidenzia che nel caso in cui l'impresa di trasformazione, nel corso della campagna, abbia necessità di utilizzare per la lavorazione di foraggi essiccati al sole l’impianto impiegato per la trasformazione dei foraggi verdi, o viceversa (o nel caso di utilizzo dell'impianto per la lavorazione di prodotti diversi dai foraggi essiccati) deve darne comunicazione all’ARTEA con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo. 13.1.1 Determinazione dei quantitativi dei foraggi da trasformare in entrata, misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare L’impresa di trasformazione è tenuta alla registrazione delle caratteristiche qualitative (misura del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare calcolato come di seguito indicato) e quantitative (peso) dei foraggi da trasformare in entrata nell’impresa. 13.1.1.1. Pesatura dei foraggi da trasformare L’impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare la pesatura sistematica di tutti i foraggi da disidratare e/o dei foraggi essiccati al sole da macinare consegnati alla stessa per la trasformazione. In tal senso l’impianto di pesatura deve essere affidabile e i valori delle pesate non modificabile. I valori delle pesate dei foraggi da trasformare saranno riportati sul registro di magazzino (operazioni 17 di carico) e nel campo predisposto sul DDT o documento equivalente e saranno relativi al peso netto del carico in entrata del foraggio da trasformare. Si ricorda che l’obbligo della pesatura sistematica non è applicabile se la produzione dei foraggi trasformati dall’impresa non è superiore a 1.000 tonnellate per campagna e se la stessa dimostra, all’ARTEA, di non aver la possibilità di ricorrere ad un sistema di pesa pubblica situato entro un raggio di 5 km; in tal caso, i quantitativi consegnati possono essere verificati applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall’ARTEA (Reg. 382/2005 art. 11 comma 2). 13.1.1.2.Misurazione del tenore medio di umidità dei foraggi da disidratare L’impresa è tenuta alla registrazione delle operazione al massimo entro il quindicesimo giorno successivo alla operazione, sul registro di magazzino di carico e scarico, del tenore medio di umidità dei foraggi in entrata da disidratare calcolata, dal confronto tra i quantitativi di foraggi verdi da disidratare e i quantitativi di foraggi trasformati ottenuti (Reg. 382/2005 art. 11 comma 3). L’impresa trasformazione è altresì tenuta a comunicare all’ARTEA, il tenore medio di umidità rilevato nel corso del trimestre precedente sui foraggi da disidratare da esse trasformati, come previsto al punto 4 dell’art. 11 del Reg.(CE) n. 382/2005 contenuto all’interno del registro di magazzino. 13.1.2 Misurazione e registrazione della temperatura di disidratazione L’impresa di trasformazione è tenuta a dotarsi di un dispositivo di controllo e di registrazione della temperatura dell’aria all’entrata del disidratatore. Il tracciato record per la registrazione della temperatura di esercizio del disidratatore dovrà essere vidimato a cura dell’impresa di trasformazione dopodiché dovrà essere inoltrato ad ARTEA per la relativa vidimazione. Si rammenta che tracciati record vidimati per una campagna di commercializzazione anche se non utilizzati, non possono essere impiegati nella campagna di commercializzazione successiva, pena l’esclusione di tutto il prodotto lavorato e registrato su quel tracciato. La registrazione della temperatura deve essere correlata alla data e alle ore di funzionamento del disidratatore. Nel periodo giornaliero di funzionamento del disidratare sono permessi solo due periodi di funzionamento al di sotto dei 250° C, uno per l’avvio e uno la fermata. Altri momenti di fermata dell’impianto e/o funzionamento del disidratatore devono essere giustificati con autodichiarazione a cura del titolare/rappresentante legale indicante data, orario completo di discesa e/o risalita della temperatura al di sotto/sopra dei 250° e causa. Tale autodichiarazione dovrà obbligatoriamente essere allegata alla relativa domanda di aiuto con il tracciato record della registrazione della temperatura. L’impresa di trasformazione dovrà procedere a verifica annuale della strumentazione di registrazione della temperatura annualmente e a far pervenire ad ARTEA entro il 15 marzo contestualmente alla comunicazione di proseguo dell’attività del relativo certificato di verifica. 13.1.3 Determinazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative dei foraggi trasformati in uscita Le caratteristiche qualitative (tasso di umidità e contenuto in proteine grezze totali) e quantitative (peso) dei foraggi trasformati, in uscita dall’impresa, sono vincolanti ai fini della determinazione dell’aiuto da erogare. 18 Il prelievo dei campioni e la registrazione del peso dei foraggi trasformati in uscita sono finalizzati all’accertamento di quanto sopraindicato. I risultati delle analisi di laboratorio, dei campioni prelevati, hanno valore vincolante ai fini della erogazione dell’aiuto. Le spese relative alle analisi sono a carico dell’impresa di trasformazione. Gli aiuti sono erogati per tutte le partite di foraggi trasformati usciti per le quali l’esito delle analisi soddisfi i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria (art. 3 del Reg. (CE) n. 382/2005). 13.1.3.1. Pesatura dei foraggi trasformati in uscita L’impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare la pesatura sistematica di tutti i foraggi trasformati in uscita. In tal senso l’impianto di pesatura deve essere affidabile e i valori delle pesate non modificabile I valori delle pesate dei foraggi trasformati in uscita sono riportati sia sul registro di magazzino (operazioni di scarico) che nel campo predisposto sul DDT o documento equivalente, e saranno relativi al peso netto del carico in uscita del foraggio trasformato. Si ricorda che l’obbligo della pesatura sistematica non è applicabile se la produzione dei foraggi trasformati dall’impresa non è superiore a 1.000 tonnellate per campagna e se la stessa dimostra, all’ARTEA, di non aver la possibilità di ricorrere ad un sistema di pesa pubblica situato entro un raggio di 5 km; in tal caso, i quantitativi consegnati possono essere verificati applicando qualsiasi altro metodo precedentemente approvato dall’ARTEA (art. 11 comma 2 Reg. 382/2005). 13.1.3.2. Prelievo dei campioni ed analisi dei foraggi in uscita L’impresa di trasformazione è tenuta ad effettuare il prelievo dei campioni e la registrazione del peso su tutte le partite di foraggi trasformati al momento dell’uscita (fatte salve le partite di foraggi controllate e campionate dall’ARTEA), ai fini della determinazione del tasso di umidità e del contenuto in proteine grezze totali, rispettando la metodologia indicata rispettivamente con il decreto ministeriale 18 luglio 1975 e il decreto ministeriale 12 aprile 1994 come indicato art. 4 dal Decreto MIPAF prot. D/99 del 15 marzo 2005. L’impresa di trasformazione individua univocamente sulla planimetria dell’impianto di trasformazione i locali di stoccaggio della materia grezza/finita, comunitaria/non comunitaria, essiccata/disidrata in più zone di stoccaggio, queste coincideranno con le zone di stoccaggio individuate sul registro di magazzino carico/scarico. Se i foraggi trasformati sono miscelati nell’impresa di trasformazione con materie diverse da quelle di cui all’art. 1 del Reg. (CE) 1786/2003, il prelievo di campioni e la determinazione del peso sono effettuati prima della miscelazione. Il tenore di umidità e il tenore di proteine grezze totali sono determinati prelevando campioni su un quantitativo non superiore a 110 t per singola partita di foraggi trasformati in uscita dall’impresa di trasformazione o miscelati nell’impresa stessa, nel rispetto della metodologia indicata dalle direttive 76/371/CEE, 71/393/CEE e 72/199/CEE della Commissione (art. 10 al comma 1 del punto 3 del Reg.(CE) n. 382/2005). Inoltre il punto 4) dell’art. 2 del Reg.(CE) n. 382/2005 definisce <<partita>> una quantità di foraggi di 19 qualità uniforme sotto il profilo della composizione, del tenore di umidità e del contenuto proteico, uscita dall’impresa di trasformazione in una sola volta, pertanto possono essere accorpate in una stessa partita i soli carichi che rispettino tali condizioni e siano usciti dall’impresa di trasformazione. Ogni partita di foraggi trasformati in uscita (anche costituita da più carichi) deve risultare identificata e rintracciabile attraverso l’attribuzione di un numero progressivo, che dovrà essere associato al relativo campione prelevato. La rintracciabilità delle partite deve essere completata con l’indicazione dei singoli carichi che le costituiscono, identificabili attraverso i DDT e/o buona di consegna, le fatture di pagamento e le registrazioni sul registro di magazzino nello scarico. In caso di uscita dall’impresa di trasformazione o di miscelatura di più partite, che risultino di qualità uniforme dal punto di vista delle specie che la compongono, del tenore di umidità e del contenuto proteico ed il cui peso totale sia pari o inferiore a 110 t, si procede al prelievo di un campione per partita. L’analisi viene tuttavia effettuata su una miscela rappresentativa di tali campioni (art. 10 Reg. paragrafo 3 secondo comma Reg. (CE) 382/05). Tuttavia nel caso in cui la miscela venga preparata prima o durante l’essiccazione, il campione viene prelevato dopo l’essiccazione artificiale ed è accompagnato da un’avvertenza che indica che si tratta di una miscela precisando la natura dell’aggiunta, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca e il tasso d’incorporazione nel prodotto finito. I campioni prelevati, in quattro esemplari, saranno cartellinati e sigillati mediante contenitori/buste e sigilli antimanomissione, riportante un numero identificativo univoco che sarà riportato sul cartellino applicato sul campione e nel relativo verbale di prelievo. Relativamente alle partite campionate da ARTEA, verranno prelevati n. 4 campioni sigillati, di questi n. 2 verranno rilasciati all’impresa di trasformazione e due verranno trattenuti da ARTEA. Ognuna della due parti procederà autonomamente alla realizzazione della medesime analisi in contraddittorio immediato su uno dei due campioni in loro possesso. Nel caso in cui uno dei due risultati non risponda ai requisiti di ammissibilità, si procederà alla realizzazione della terze analisi consistenti nella ricongiunzione dei campioni residui in possesso delle parti e all’invio presso un terzo laboratorio di anali differente dai primi due e scelto di comune accordo. Le terze analisi avranno valore vincolante. Successivamente al campionamento e prima della ricezione dell’esito delle analisi, le partite di prodotto da cui sono stati prelevati i campioni, possono comunque uscire dall’impresa. Nel referto di analisi deve essere inoltre dichiarato che l’accertamento è stato eseguito secondo i vigenti metodi di analisi ufficiali. L’impresa è obbligata, ai sensi dell’art. 10 del Reg. (CE) n. 383/05 e dell’art. 4 comma 1 del DM prot. n. D/99 del 15 marzo 2005 e dell’art, a notificare per iscritto all’ARTEA almeno due giorni lavorativi di anticipo, ciascuna uscita di foraggi trasformati o di miscele di questi, precisandone la data, l’orario presunto di uscita, la ragione sociale dell’acquirente e l’indirizzo di destinazione del prodotto onde permetterle di operare i controlli. Per il prodotto la cui uscita è prevista per il lunedì la comunicazione deve pervenire in ARTEA entro il giovedì precedente pena l’esclusione della partite uscenti il lunedì. Inoltre ARTEA, al fine di rispettare la percentuale minima dei controlli in contraddittorio, può 20 indicare specifiche modalità e tempistica con cui l’impresa di trasformazione è tenuta ad comunicare i dati relativi alle quantità di foraggi trasformati in uscita. 13.1.4. Corretta e regolare tenuta della contabilità di magazzino L’impresa di trasformazione è tenuta ad avere una corretta e regolare contabilità di magazzino con l’evidenza delle operazioni che intercorrono con i produttori agricoli e/o acquirenti riconosciuti dei foraggi da trasformare, le ditte commerciali e/o i destinatari finali dei foraggi trasformati attraverso la registrazione dell’entrata (carico), della lavorazione e dello scarico (uscita) dei foraggi. La contabilità di magazzino deve essere distinta per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole, i concentrati di proteine e i prodotti disidratati. Se l’impresa di trasformazione lavora o tratta prodotti diversi dai foraggi essiccati che non percepiscono aiuto comunitario è tenuta a mantenere distinto il processo di lavorazione/stoccaggio e alla registrazione nella relativa colonna del registro di magazzino. Per i prodotti miscelati o addizionati ai foraggi essiccati e/o macinati deve essere rintracciabile la natura, la denominazione, il tenore in sostanza azotata totale rispetto alla sostanza secca ed il tasso di incorporazione nel prodotto finito (art. 12 punto f) Reg. n. 382/05). L’impresa di trasformazione deve mettere a disposizione la propria contabilità di magazzino e tutti i documenti giustificativi necessari a supporto del controllo (quali DDT, dati di pesatura, fatture, contratti e/o dichiarazioni di consegna, modalità di pagamento, estratti conto corrente e ogni altro documento ritenuto utile al fine della completezza del controllo). Tra i documenti giustificativi deve essere compreso il bilancio di energia elaborato in base allo schema “schede energetiche-umidità” del registro di magazzino. Le operazioni contabili saranno registrate, nel rispetto della successione temporale, sul registro di magazzino. Qualora i foraggi trasformati non possano essere immagazzinati entro il perimetro dell’impresa di trasformazione ogni luogo di deposito esterno che offra sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati deve essere preventivamente comunicato dall’ARTEA per le opportune verifiche e autorizzazioni. 13.1.5. Adempimenti relativi alla contabilità ordinaria L’impresa di trasformazione è tenuta a mettere a disposizione dell’ARTEA per i controlli di congruità della contabilità di magazzino e della contabilità ordinaria i seguenti documenti giustificativi: per le operazioni di entrata dei foraggi verdi e/o essiccati al sole: a) se trattasi di un’impresa di trasformazione che acquista i foraggi da trasformare: • le fatture di acquisto con l’indicazione: - della quantità e del tipo di foraggi acquistati; - del nome e indirizzo del fornitore; - degli estremi dei DDT per cui è emessa la fattura; • la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa ed il buon fine del pagamento; 21 b) se trattasi di un’impresa che trasformi la produzione dei propri aderenti: • i buoni di entrata o altro documento contabile riconosciuto dall’autorità competente, con l’indicazione: - della quantità e del tipo di foraggi ricevuti; - del nome dei consegnatari; • la documentazione che, relativamente ai rapporti che intercorrono tra l’impresa di trasformazione e i propri soci, ne dimostri il rapporto in essere; c) se trattasi di un’impresa che trasformi i foraggi per conto dell’agricoltore, consegnando allo stesso i foraggi trasformati: • i buoni di entrata o altro documento contabile riconosciuto dall’autorità competente, con l’indicazione: - della quantità e del tipo di foraggi trasformati consegnati; - del nome dell’agricoltore; • la documentazione che, relativamente ai rapporti che intercorrono tra l’impresa di trasformazione ed i conferenti per la trasformazione, ne dimostri il rapporto in essere. per operazioni di uscita dei foraggi trasformati: a) se trattasi di un’impresa di trasformazione che venda i foraggi trasformati: • le fatture di vendita con l’indicazione: - della quantità e del tipo di foraggi trasformati venduti; - del nome e indirizzo dell’acquirente (ditta commerciale e/o destinatario finale); • la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa ed il buon fine del pagamento; b) se trattasi di un’impresa che trasformi la produzione dei propri aderenti: • i buoni d’uscita o altro documento contabile riconosciuto dall’autorità competente, con l’indicazione: - della quantità e del tipo di foraggi consegnati; - del nome dei consegnatari; • la documentazione che, relativamente ai rapporti che intercorrono tra l’impresa di trasformazione e i propri soci, dimostri l’attribuzione dei costi del processo di trasformazione; c) se trattasi di un’impresa che trasformi i foraggi per conto dell’agricoltore, consegnando allo stesso i foraggi trasformati: • le fatture alle spese di produzione, con l’indicazione: - della quantità e del tipo di foraggi trasformati consegnati; - del nome dell’agricoltore; • la documentazione che dimostri il pagamento della fattura emessa relativamente alle spese di trasformazione ed il buon fine del pagamento. 13.1.6. Adempimenti relativi alla contabilità industriale L’impresa di trasformazione è tenuta a mettere a disposizione dell’ARTEA: • tutti gli elementi che consentano la determinazione della capacità di produzione dell’impianto; 22 • la scorta di combustibile esistente all’inizio e alla fine del periodo considerato; • le ore di funzionamento degli impianti di disidratazione e degli altri impianti utilizzati per la macinazione e per la pellettizzazione; • le ore di manodopera impiegate. Inoltre l’impresa di trasformazione deve mettere a disposizione del funzionario incaricato, per la verifica della contabilità industriale i seguenti documenti giustificativi: - le fatture d’acquisto dei combustibili impiegati (fossili, biomasse, GPL, ecc.) e le bollette relative al consumo di gas metano e di elettricità della campagna di commercializzazione nonché le ricevute dei pagamenti e del loro buon fine; - ogni altro elemento e dato in possesso dell’impresa, utile per la determinazione dei consumi energetici e delle temperature di lavorazione dell’impianto. Inoltre l’impresa deve mettere a disposizione, nel caso di richiesta da parte dell’ARTEA, la documentazione che dimostri il pagamento delle fatture relative ai consumi energetici ed il buon fine del pagamento. Qualora i giustificativi di pagamento dei combustibili impiegati non siano presenti, l’intero quantitativo verrà considerato non ammissibile alla produzione di prodotto beneficiante dell’aiuto comunitario con conseguente decurtazione. 13.2 Adempimenti dell’acquirente riconosciuto L’acquirente riconosciuto è tenuto: • alla compilazione in ogni sua parte del registro di magazzino e degli allegati in esso contenuti come da modello che viene fornito su CD da ARTEA e secondo le specifiche riportate in appendice; • alla determinazione dei quantitativi dei foraggi da trasformare in entrata e in uscita; • alla registrazione corretta e regolare della contabilità di magazzino e contabilità ordinaria; • alla predisposizione della documentazione giustificativa (contratti e/o dichiarazioni di consegna dei foraggi da trasformare, registro di carico e scarico, Ddt, fatture, documentazione giustificativa dell’avvenuto pagamento delle fatture). L’acquirente riconosciuto è tenuto ad avere una corretta e regolare contabilità dei foraggi da essiccare o da macinare al fine di poter rintracciare anche contabilmente i contratti stipulati con i produttori agricoli e con l’impresa di trasformazione attraverso un registro di carico e scarico nel quale saranno registrate: • specie, quantità e riferimento al contratto con il produttore agricolo; • specie, quantità e il riferimento dell’impresa di trasformazione che ha acquistato i foraggi da trasformare; • le eventuali giacenze iniziali e finali. Il carico dei foraggi acquistati dai produttori agricoli (operazione di entrata) e lo scarico dei foraggi venduti all’impresa di trasformazione (operazione di uscita) verranno contabilizzate secondo le specifiche contenute nel dal predetto registro di magazzino. Nel caso in cui l’acquirente riconosciuto non venda direttamente il foraggio da trasformare all’impresa di trasformazione ma ceda a quest’ultima il contratto stipulato con il produttore agricolo, nel registro 23 viene contabilizzato il carico e lo scarico delle relative superfici. L’acquirente riconosciuto deve mettere a disposizione dell’ARTEA la contabilità relativa ai foraggi da essiccare e/o da macinare e i documenti necessari per l’espletamento del controllo. 14. Principi generali dei controlli Come indicato all’art. 23 del Reg. (CE) N. 382/05 i controlli amministrati e i controlli in loco previsti dallo stesso Regolamento perseguono lo scopo di garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni di concessione dell’aiuto. Le domande di aiuto sono respinte qualora l’impresa di trasformazione impedisca la realizzazione del controllo in loco. 14.1. Controlli amministrativi sulle superfici e sui dati catastali dichiarati nei contratti/dichiarazioni di consegna L’ARTEA, effettua i controlli amministrativi di competenza ai sensi dell’art. 24 paragrafo 1 del Reg. (CE) N. 382/05 attraverso controlli incrociati. I controlli sulle particelle oggetto di contratto sono effettuati secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1782/2003 e dal Reg. CE n. 796/2004 e dalle Disposizioni di ARTEA sulla Domanda Unica. 14.2. Controlli sulle domande di aiuto L’ARTEA sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto presentate al fine di garantire il rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. L’atto della ricezione della domanda si effettuano i seguenti controlli: 1. verifica del certificato della C.C.I.A.A. Si effettua il controllo del certificato che deve essere rilasciato con data non anteriore a sei mesi, con vigenza e/o dicitura antimafia. In alternativa l’impresa può presentare la dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione nel registro delle imprese, di cui al DM. 07/02/1996 ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 2. verifica della validità della “certificazione antimafia” Nei casi in cui l’impresa di trasformazione debba percepire complessivamente nella campagna importi uguali o superiori 154.937,07 euro, l’ARTEA verifica che sia pervenuto il certificato antimafia rilasciato dalla Prefettura competente in data non antecedente ai sei mesi rispetto alla data di erogazione dell’aiuto (art. 10 del DPR 3 giugno 1998, n. 252) oppure copia della richiesta della certificazione antimafia presentata alla Prefettura (art. 11 del DPR 3 giugno 1998, n. 252) in attesa di risposta 3. verifica e conferma di validità della eventuale della polizza fidejussoria Nel caso in cui l’impresa di trasformazione l’erogazione dall’acconto nella misura dell’80% dell’aiuto, ARTEA controlla deve verificare la presenza dell’originale della polizza fidejussoria e la congruenza dell’importo in essa indicato con il quantitativo richiesto all’aiuto 4. verifica i termini della presentazione della domanda di aiuto che sia stata firmata dal rappresentante legale e debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata della documentazione richiesta 5. verifica della presenza della autentica della firma o della copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità 24 Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n 445/2000, la sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove la firma sia apposta in presenza del dipendente comunale addetto o, nel caso in cui la domanda sia presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità alla data di deposito della stessa 6. verifica della corretta indicazione delle coordinate bancarie al fine di consentire l’erogazione dell’aiuto tramite bonifico bancario, deve essere verificata la corretta indicazione degli estremi del C/C bancario o conto del Banco Posta 7. verifica della presentazione dei contratti/dichiarazioni di consegna di approvvigionamento della materia prima nei termini previsti; 8. verifica della congruenza delle quantità di materia prima da lavorare ricevute dalla ditta di trasformazione e i quantitativi di prodotto lavorato richiesti all’aiuto. L’ARTEA al fine di verificare la congruenza delle informazioni e dei dati presenti nelle domande di aiuto può integrare gli accertamenti sopraindicati con ulteriori controlli. 15. Controlli in loco Per rendere efficace il regime di aiuti relativo all’OCM nel settore foraggi essiccati e garantire l’osservanza dei requisiti che danno diritto all’aiuto, è previsto un sistema di controlli per le fasi di produzione dei foraggi verdi da disidratare e/o essiccati al sole da macinare, di trasformazione, di commercializzazione dei foraggi trasformati e di utilizzazione finale dei foraggi trasformati, come descritto. Il sistema di controllo si basa su quanto disposto agli artt. 25, 26 e 27 del reg. CE n. 382/2005. In particolare riguarda: • le imprese di trasformazione; • gli acquirenti riconosciuti; • i produttori agricoli di foraggi da trasformare; • i destinatari finali dei foraggi trasformati e le ditte di pura o prevalente commercializzazione. All’atto dei controlli deve essere presente il rappresentante legale dell’azienda o dell’impresa oggetto del controllo. Il rappresentante legale può delegare per iscritto, allegando la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, una o più persone a presenziare e firmare in contraddittorio i verbali redatti duranti l’esecuzione degli accertamenti. L’ARTEA effettua, come indicato dall’art. 26 Reg. CE 382/05, controlli in loco presso le imprese di trasformazione almeno una volta per campagna ai fini della verifica della contabilità di magazzino (di cui all’articolo 12 del Reg. CE 382/05) con particolare attenzione alla corrispondenza tra la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria. Tuttavia, per le nuove imprese riconosciute, la verifica riguarda tutte le domande presentate durante il primo anno di attività. L’ARTEA esegue regolarmente controlli supplementari ai sensi di quanto previsto dall’art. 27 del Reg. CE N. 382/05. In particolare i controlli supplementari sono finalizzati alla verifica della tracciabilità fino al destinatario finale di almeno il 5% delle partite oggetto di una domanda di aiuto da parte dell’impresa di trasformazione (Reg. CE 382/2005 art. 27 comma 1 lett. a) e all’accertamento in campo di almeno il 5% dei contratti e delle dichiarazioni di consegna per verificare la particella di 25 provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. CE 382/2005 art. 27 comma 1 lett. b). I controlli in campo sono svolti nell’ambito del SICG (Sistema Integrato di Gestione e Controllo) previsto per la Domanda Unica di pagamento. L’ARTEA seleziona gli operatori collegati all’impresa di trasformazione ed oggetto di controllo in loco in base ad un’analisi dei rischi che tiene conto dei seguenti fattori: • l’entità dell’aiuto; • l’andamento degli aiuto dell’anno precedente; • i risultati dei controlli degli anni precedenti, • altri parametri definiti dall’ARTEA che di volta in volta si rendessero necessario.. L’ARTEA è tenuta a formalizzare i controlli in loco con la compilazione di apposti verbali che devono essere firmati per accettazione dal rappresentante legale o da un suo delegato in base a quanto indicato all’art. 28 Reg. (CE) N. 382/05. Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti, l’ARTEA si riserva di valutare la revoca temporanea o definitiva del riconoscimento all’impresa di trasformazione e/o l’applicazione di riduzioni e/o esclusioni. 15.1 Controlli in loco presso le imprese di trasformazione Come sopraindicato l’ARTEA nel corso della campagna di commercializzazione effettua verifiche presso l’impresa di trasformazione finalizzate ai: 1. controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati in uscita; 2. controlli della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria (ordinaria ed industriale); 3. controllo dei consumi energetici; 4. verifica della giacenza dei foraggi essiccati. 15.1.1 Controlli qualitativi e quantitativi dei foraggi trasformati in uscita L’ARTEA procede regolarmente al prelievo di campioni e al controllo quantitativo di almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati usciti dall’impresa e di almeno il 5% del peso dei foraggi essiccati miscelati nel corso di ogni campagna (art. 10 paragrafo 2 Reg. CE n. 382/05). Per agevolare le operazioni di accertamento l’impresa di trasformazione comunica all’ARTEA i dati relativi alle uscite come indicato al punto: 14.1.2.2. Prelievo dei campioni ed analisi dei foraggi in uscita. L’ARTEA procede al prelievo dei campioni di foraggi essiccato in usciti dall’impresa nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale come indicato al precedente paragrafo 14.1.2.2. Prelievo dei campioni ed analisi dei foraggi in uscita. 15.1.2 Controllo sulla contabilità di magazzino, ordinaria ed industriale L’ARTEA verifica che l’impresa di trasformazione abbia provveduto agli adempimenti in materia di contabilità di magazzino e finanziaria (ordinaria ed industriale), in conformità a quanto previsto dai Regg. CE n. 1786/2003 e n. 382/2005 ed in particolare procede: pag.25/42 26 • alla corretta compilazione del registro di magazzino; • alla verifica della regolare e corretta tenuta della contabilità di magazzino; • al riscontro delle operazioni finanziarie che l’impresa di trasformazione ha effettuato sia con i fornitori di foraggi verdi e/o essiccati al sole che con i destinatari dei foraggi trasformati; • alla verifica di congruenza dei dati indicati ed il buon fine dei pagamenti eseguiti (acquisto dei foraggi da trasformare) e ricevuti (vendita dei foraggi trasformati). L’ARTEA verifica la corretta e congruente compilazione del registro di carico e scarico mediante la selezione di un campione di operazioni in entrata e in uscita pari almeno al 5% di quelle contabilizzate nel periodo oggetto di controllo. Per ciascuna operazione selezionata viene verificata la corretta indicazione dei dati e la congruità con quanto indicato nei documenti giustificativi (DDT, buoni di uscita e/o di entrata, fatture, ecc) fino alla verifica delle modalità e del buon fine dei pagamenti. La contabilità di magazzino, ordinaria ed industriale relativamente alla campagna di commercializzazione di riferimento, dovrà essere certificata da un Ragioniere e/o Dottore commercialista o equivalente in materia contabile/fiscale regolarmente iscritto al relativo albo professionale che attesti la riconciliazione delle contabilità. L’attestazione di riconciliazione in originale dovrà essere fornita ad ARTEA entro il 16 maggio. 15.1.3 Controllo dei consumi energetici L ‘ARTEA riscontra: • l’impiego di energia elettrica e di combustibili nel processo di trasformazione attraverso le fatture d’acquisto e di ogni altro documento in possesso dell’impresa di trasformazione utile per la determinazione dei consumi energetici; • verifica la congruenza dei dati relativi ai quantitativi di foraggi trasformati e al consumo di energia anche confrontando il bilancio energetico presentato dall’impresa di trasformazione (nel caso della disidratazione). 15.1.4 Verifica della giacenza del prodotto trasformato Nella chiusura di ciascuna campagna di commercializzazione l’ARTEA effettua la misurazioni fisica dei quantitativi di foraggi trasformati in giacenza al 31 marzo presso l’impresa di trasformazione e la verifica di congruenza del dato misurato con quanto indicato nel registro di magazzino. 15.2 Controlli presso gli acquirenti riconosciuti L’ARTEA effettua presso l’acquirente riconosciuto almeno un controllo in loco per campagna di commercializzazione al fine di accertare la congruenza dei dati indicati nella contabilità di magazzino dei foraggi da trasformare. In tal senso procede: • alla verifica della corretta compilazione del registro di magazzino; • al controllo della contabilità del registro di carico e scarico relativa ai foraggi verdi da disidratare e/o i foraggi essiccati al sole da macinare. Inoltre l’acquirente riconosciuto può essere oggetto di verifiche finalizzate all’accertamento della provenienza dei foraggi conferiti alle imprese di trasformazione (Reg. (CE) 382/2005 art. 27 comma 1 pag.26/42 27 lett. b). Nel caso di constatazione di infrazioni rilevanti, l’ARTEA si riserva di valutare la revoca o la sospensione del riconoscimento. 15.3 Controlli presso i produttori agricoli dei foraggi da trasformare I controlli che riguardano le particelle agricole, indicate nei contratti di acquisto e/o dichiarazioni di consegna ai fini della produzione dei foraggi da trasformare e dichiarate in Domanda Unica di pagamento a norma dell’art. 14 paragrafo 1 del Reg. CE 796/04, sono effettuati nell’ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.). In tal senso il campione di aziende agricole da controllare è selezionato secondo quanto disposto dal Reg. CE n. 796/2004 relativamente alle modalità di applicazione del S.I.G.C. . Si evidenzia che le verifiche in loco svolte presso le aziende agricole completano i controlli amministrativi. In attuazione della regolamentazione comunitaria nell’ambito dei controlli oggettivi la Domanda Unica è sottoposta a controlli di ammissibilità relativi al rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, diretti e supplementari, eseguiti su un campione di aziende dichiaranti (art. 26 reg. 796/04). Tali controlli riguardano essenzialmente la verifica dell’uso del suolo agricolo (art. 51 del reg. 1782/03). I controlli delle particelle dichiarate a foraggi da destinare alla trasformazione sono eseguiti nel rispetto delle procedure e delle istruzioni previste per il controllo delle domande uniche campagna 2007. I controlli in campo per la verifica delle particelle dichiarate a foraggi da destinare alla trasformazione, indicate nei contratti e nelle dichiarazioni di consegna, come previsto al comma 1 lett. b) dell’art. 27 del Reg. CE n. 382/2005, devono essere effettuati almeno sul 5% dei contratti e delle dichiarazioni di consegna. Ulteriori controlli presso i produttori agricoli di foraggi da destinare alla trasformazione potranno essere effettuati dall’ARTEA qualora ne ravvisi la necessità. Si ricorda che sono esclusi dal beneficio dell’aiuto di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1786/2003 i foraggi ottenuti su superfici che beneficiano di uno dei regime di aiuto contemplati al titolo IV del regolamento CE n. 1782/2003. Tuttavia, sulle superfici che beneficiano di un aiuto alle sementi di cui al capitolo 9 del titolo IV del regolamento CE n. 1782/2003, l’esclusione dal beneficio dell’aiuto alla trasformazione in foraggi essiccati è limitata alle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi. 15.4 Controlli presso le ditte di pura o prevalente commercializzazione e destinatari finali dei foraggi trasformati L’aiuto comunitario per i foraggi trasformati si concretizza all’uscita degli stessi dall’impresa di trasformazione. I destinatari dei foraggi trasformati possono configurarsi sia come utilizzatori finali che come ditte di pag.27/42 28 pura o prevalente commercializzazione. Le ditte di pura o prevalente commercializzazione effettuano un’attività prevalente la vendita di foraggi trasformati acquistati dalle imprese di trasformazione senza apportare ulteriori trasformazioni al prodotto. L’ARTEA come indicato al comma 1 lett. a) dell’art. 27 del Reg. CE n. 382/2005 effettua i controlli di almeno il 5% delle partite oggetto di una domanda di aiuto per verificarne la tracciabilità fino al destinatario finale. A tal fine l’ARTEA verifica presso i destinatari finali l’acquisto delle partite di foraggi usciti dall’impresa di trasformazione. Nel caso in cui le partite oggetto di controllo sono vendute ad una ditta di pura o prevalente commercializzazione il controllo non può ritenersi completato fino alla verifica presso il destinatario finale. L’ARTEA è tenuta a formalizzare i controlli con la compilazione di apposti verbali in base a quanto indicato all’art. 28 Reg. CE n. 382/05. 15. Controlli di fine campagna L’ARTEA, al termine della campagna di commercializzazione, può effettuare ulteriori controlli in loco rispetto a quelli previsti dagli artt. 26 e 27 del Reg. CE n. 382/2005 e precedentemente indicati, al fine di verificare la congruenza dei dati prima dell’erogazione del saldo alle imprese di trasformazione. Tali controlli possono coinvolgere tutti i soggetti che operano nell’organizzazione comune dei mercati nel settore foraggi essiccati. La contabilità di magazzino, ordinaria ed industriale relativamente alla campagna di commercializzazione di riferimento, dovrà essere certificata da un Ragioniere e/o Dottore commercialista o equivalente in materia contabile/fiscale regolarmente iscritto al relativo albo professionale che attesti la riconciliazione delle contabilità. L’attestazione di riconciliazione in originale dovrà essere fornita ad ARTEA entro il 16 maggio. 16. controlli da svolgersi fuori dell’ambito territoriale dell’ARTEA Nell’ambito del regime di aiuto può essere necessario effettuare controlli fuori dell’ambito territoriale dell’ARTEA e sul territorio di competenza di un altro Organismo Pagatore. In tal senso i controlli in loco devono essere effettuati conformemente a quanto indicato nell’Accordo tra Organismi Pagatori del 16 settembre 2004. 17. Applicazione delle riduzioni e delle esclusioni dell’aiuto Per quanto riguarda le riduzioni e le esclusioni applicabili nell’ambito del settore dei foraggi essiccati si fa riferimento agli artt. 29 e 30 del Reg. CE n. 382/2005, fatta salva l’applicazione di altre norme comunitarie e/o nazionali: • l’art. 29 indica le riduzioni ed le esclusioni applicabili qualora la quantità di foraggi essiccati indicata in una o varie domande di aiuto sia superiore al quantitativo ammissibile a norma dell’art. 3 dello stesso regolamento; • l’art. 30 indica le riduzioni e le esclusioni applicabili in caso di mancata osservanza di pag.28/42 29 determinate condizioni relative al riconoscimento da parte delle imprese di trasformazione e degli acquirenti riconosciuti, ed in particolare ove si constati che la contabilità di magazzino non soddisfa le condizioni di cui all’art. 12 dello stesso regolamento oppure non sia possibile accertare la corrispondenza tra contabilità di magazzino, contabilità finanziaria e documenti giustificativi. Di seguito sono evidenziate alcune casistiche che possono prevedere l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni indicate all’art. 30: • mancata compilazione del registro di magazzino; • mancata registrazione di uno o più movimenti contabili; • incongruenza riscontrate nei controlli contabili (del registro di magazzino, dei DDT e/o buoni di consegna, delle fatture, del buon fine dei pagamenti ed altro) rispetto alle quantità di foraggio trasformato richieste all’aiuto. 17.1 Errori formali ed anomalie riscontrabili durante i controlli Per quanto concerne gli errori formali, anche di natura contabile, la gravità degli stessi, la modalità di correzione e l’applicazione di eventuali riduzioni ed esclusioni viene valutata dall’ARTEA. Di seguito si riportano alcune anomalie rilevabili durante i controlli ed alcune indicazioni generali per la risoluzione e/o l’applicazione di eventuale riduzioni ed esclusione dell’aiuto: 1. errori formali, senza effetto sulle richieste di aiuto Nel caso di evidenza dell’errore da parte del soggetto controllato, l’ARTEA fa eseguire le correzioni verbalizzando l’accaduto e valutando eventuali riduzioni ed esclusioni; 2. mancata presenza del registro carico e scarico presso l’impresa di trasformazione L’ARTEA valutata la documentazione giustificativa. L’assenza del registro può configurasi come mancata compilazione. L’ARTEA valuta eventuali riduzioni ed esclusioni; 3. compilazione delle operazioni del registro carico e scarico oltre 15 giorni La compilazione del registro oltre il termine di cui in precedenza, si configura come mancata compilazione 4. mancanza del riscontro di pagamento di fatture del foraggio ai produttori agricoli L’ARTEA valutata la documentazione giustificativa. Il mancato pagamento dei foraggi da trasformare può configurasi come mancato impiego di tale prodotto ai fini della produzione del foraggio trasformato richiesto all’aiuto. L’ARTEA valuta eventuali riduzioni ed esclusioni 5. mancanza del riscontro di pagamento di fatture dei foraggi trasformati da parte dei destinatari L’ARTEA valutata la documentazione giustificativa. Il mancato pagamento dei foraggi trasformati può configurasi come mancato riscontro della destinazione finale del foraggio trasformato richiesto all’aiuto. L’ARTEA valuta eventuali riduzioni ed esclusioni 6. mancanza del riscontro di pagamento dei consumi energetici Valutata la documentazione giustificativa, il mancato riscontro del pagamento delle forniture di energia può configurarsi come un mancato impiego dell’energia ai fini della produzione del foraggio trasformato richiesto all’aiuto. L’ARTEA valuta eventuali riduzioni ed esclusioni. pag. 29/42 30 17.2 Indebito percepimento di fondi comunitari Fatto salvo quanto specificato precedentemente ed in conformità a quanto disposto dall’art.73 del Reg. CE n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse al tasso legale. L'indebito è recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'imprenditore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del Reg. CE n. 1782/2003. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione. 18. Modalità di erogazione dell’aiuto 18.1 Anticipo e garanzia L’ARTEA in base a quanto previsto dalla istruttoria di competenza provvede al pagamento dell’anticipo, esclusivamente tramite bonifico bancario, dopo aver accertato il diritto all’aiuto entro i termini previsti dall’art. 1 punto 2) del Reg. CE 116/2007 del 07 febbraio 2007 e, nel caso l’anticipo ammonti all’80% dell’importo richiesto, dopo aver verificato la validità della polizza fidejussoria 18.2. Calcolo dell’ importo dell’aiuto L’importo dell’aiuto concesso per i foraggi trasformati è fissato dall’art. 4 del Reg. CE 1786/2003 nella misura di 33 Euro per tonnellata, fatto salvo l’art. 6 dello stesso regolamento. 18.3. Pagamento del saldo Successivamente alla pubblicazione, da parte della Commissione, dell’importo definitivo dell’aiuto per la campagna di commercializzazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, si procede alla liquidazione, esclusivamente tramite bonifico bancario, del saldo dell’aiuto per un importo pari alla differenza tra l’ammontare totale dell’aiuto dovuto e l’importo eventualmente erogato a titolo di anticipo, al netto di esclusioni e/o riduzioni. 18.4. Restituzione delle fidejussioni Dopo aver effettuato il pagamento dei saldi, se non sussistono ulteriori motivi ostativi, l’ARTEA provvede alla restituzione delle fidejussioni prestate. pag.30/42 31 APPENDICE Note per la compilazione dei registri Compilazione Registro carico/scarico dell’Impresa di Trasformazione e/o dell’Acquirente Riconosciuto Il registro di magazzino sarà redatto a cura dell’impresa di trasformazione/acquirente riconosciuto secondo il formato elettronico fornito da ARTEA e compilato in tutte le sue parti. Le operazione fiscali riferite sia al prodotto in ingresso sia in uscita saranno inserite nel registro non appena esse siano disponibili comprensive dei dati che giustificano i pagamenti (n. assegno N/T, n. bonifico, R.I.D). Le informazioni da riportare sul nuovo registro dovranno essere implementate e aggiornate come segue: - Nei fogli “reg disidratato e reg essiccato” la colonna K (Rif. Fattura n.) deve essere compilata dalla data del 01/04/2007 - Nei fogli “reg disidratato e reg essiccato” la giacenza di magazzino dovrà essere distinta per locali di stoccaggio riportati in planimetria (prodotto comunitario e non comunitario, carico e scarico, essiccato e disidratato) identificati univocamente con un numero progressivo corrispondente alla voce del registro “sito di stoccaggio n. XX”. La planimetria dovrà essere trasmessa ad ARTEA entro n. 7 gg. dal ricevimento della presente. Le colonne da T a AD dovranno essere compilate dal 16 ottobre 2007; - Nei fogli “reg disidratato e reg essiccato” sono aggiunte le colonne da AK ad AQ relative all’eventuale produzione di prodotto NON COMUNITARIO la cui compilazione è identica alla compilazione delle colonne da Q ad AE riguardanti il prodotto comunitario, fermo restando l’obbligo di compilazione delle colonne da B a P; - Nel foglio “schede fatture” le colonne: H (tipo pagamento); I (importo); J (n. assegno / riferimento C.R.O. bonifico); K (modalità pagamento) ripetute n volte per i possibili n pagamenti per una stessa fattura e C (data fattura), D (data registrazione contabile) ed E (importo fattura) dovranno essere compilate dalla data 01/04/2007; - Il foglio “schede energetiche-umidità”, obbligatorio per le imprese che producono Disidratato, contiene la scheda “Bilanci del consumo di energia utilizzata per la produzione di foraggi disidratati” e la scheda “tenori di umidità riscontrati” la cui compilazione è identica per contenuto ai dati che fino ad oggi sono stati trasmessi ad ARTEA mezzo Fax e dovranno essere compilate dalla data 1/04/2007. Tutti i nuovi campi indicati dalla presente come obbligatori a far data dal 01/04/2007 debbono essere presenti nel registro entro l’invio del 15 novembre 2007. Tempistica di registrazione sul registro carico/scarico La registrazione sul registro di magazzino carico/scarico deve avvenire entro il 15° giorno dall’operazione in oggetto e il registro sottoscritto digitalmente deve essere inoltrato ad ARTEA il 15 e ultimo giorno del mese giorni dalla fine del mese a cui si riferiscono i movimenti di merce, inoltre l’impresa è in ogni caso tenuta a fornire una stampa provvisoria a richiesta del funzionario incaricato del controllo dietro sua richiesta al fine di conoscere l’entità delle giacenze di magazzino; Pagamenti La materia prima acquistata e il prodotto finito venduto, dovranno OBBLIGATORIAMENTE essere saldati con assegno NON TRASFERIBILE e/o bonifico bancario. Gli estremi saranno riportati negli appositi campi del registro. Non sono ammessi, pena la nullità dell’operazione di riferimento, i pagamenti in contanti. 32 E’ ammesso con riferimento alla stessa fattura un pagamento di uno o più acconti e di un saldo, tali operazioni saranno individuate nell’apposito campo del registro di magazzino. Regolamentazione delle compensazioni E’ fissata una distinzione tra compensazioni omologhe (foraggio verde o essiccato per foraggio in balloni o pellets) ed eterologhe (foraggio contro altro servizio, affitto di locali o terreni); Nel caso di compensazioni omologhe, queste devono essere comunicate mensilmente ad ARTEA via fax e faranno scattare la possibilità di controlli sul fornitore/acquirente in quanto potenziale destinatario finale. Pertanto questi potrà essere controllato come percettore di premi zootecnia o come venditore a terzi del foraggio essiccato. Nel caso di vendita a terzi la gestione dei controlli inserirà uno o più soggetti ulteriori acquirenti nella filiera dei controlli. In alternativa è possibile lavorare i prodotti conto terzi con fatturazione delle spese di trasformazione. Nel caso di compensazioni eterologhe l’impresa sarà tenuta a tenere un fascicolo, contenente il contratto registrato (in caso di affitto) e tutti i documenti che consentano una tracciatura della natura e della effettività della transazione. Verifica dei controlli contabili Per quanto riguarda la contabilità ordinaria, eventuali riscontri di pagamenti non andati a buon fine e non rintracciabile alla data del controllo, questi saranno oggetto di successive verifiche. Le transazioni di acquisti o vendite di Acquirenti Riconosciuti, Imprese di Trasformazione, ditte Commerciali, Destinatari Finali devono essere riscontrate, con pagamento andato a buon fine, sia presso il cedente (compreso il produttore agricolo) sia presso l’acquirente. Certificazione della documentazione Le imprese di trasformazione sono obbligate ad apporre su tutti gli originali delle fatture di acquisto e vendita del prodotto il timbro di rendicontazione fornito da ARTEA. Note relative alla procedura per il rilevamento delle temperature Premessa Come richiesto espressamente nella lettera della Direzione Generale prot. AGR 05636 del 28/2/05 e confermato dal reg. CE n. 382 del marzo 2005, ARTEA fissa l'obbligo, per le ditte di trasformazione che richiedono il premio di disidratazione dei foraggi essiccati, dell'installazione di un dispositivo di controllo che provveda ad eseguire la rilevazione della temperatura all'interno dell’impianto di disidratazione. Posizionamento del sensore di temperatura La sua posizione deve essere certificata dal fornitore del sistema di misura e registrazione della temperatura. Il fornitore installatore, al momento dell’installazione, deve certificare il corretto posizionamento del sensore, la funzionalità del sistema e il suo collaudo; l’intera documentazione sarà inviata alla ditta ed ARTEA. 1 33 Descrizione del funzionamento del sistema di registrazione, controllo della temperatura Il dispositivo deve provvedere alla misurazione e alla registrazione della temperatura di esercizio. Il dispositivo di controllo provvede anche all'integrazione dei dati di temperatura ricevuti dal sensore, alla registrazione delle date a cui fanno riferimento le rilevazioni, alla registrazione delle ore di funzionamento al di sopra della temperatura di soglia di 250° C. Il dispositivo provvede alla registrazione della temperatura su: - un supporto magnetico di memoria; - in modulo cartaceo continuo, valido esclusivamente per la campagna di commercializzazione per cui è stato vidimato e preventivamente vidimato dall’impresa di trasformazione e da ARTEA; - in alternativa i dati sono scaricati su una directory fornita di password nota solo all’organo periferico competente, che vi accede per lo scarico dei dati; - in opzione un collegamento tipo USB o equivalenti per poter scaricare i dati su PC. I dati memorizzati devono essere di tipo importabile su foglio elettronico od equivalenti. Eventuali momenti di marcia oltre due volte nello stesso giorno al di sotto della temperatura minima di soglia di 250° C, dovranno essere giustificati con autodichiarazione del titolare/rappresentante legale. Dopo il primo anno di installazione ed entro il 15 marzo, l’impresa di trasformazione contestualmente alla comunicazione di prosecuzione dell’attività lavorativa, inoltra copia del certificato di revisione dell’intero sistema di rilevamento della temperatura. In deroga, per gli impianti che producono meno di 1.000 ton/anno, è ammesso che la verifica sia eseguita ogni due anni. Operatività Il funzionario incaricato dei controlli provvede mensilmente allo scarico dei dati registrati di temperatura, collegandosi alla porta USB od asportando il floppy disk rimuovibile. I dati di temperatura saranno poi importati su un foglio di calcolo ed esaminati per individuare eventuali periodi di funzionamento sotto i 250° C. Nel caso in cui venga utilizzato come supporto di registrazione il modulo cartaceo continuo, l’impresa di trasformazione inoltrerà lo stesso ad ARTEA che eseguirà i relativi controlli. I supporti di registrazione (magnetico o cartaceo), dopo l’esame, verranno archiviati a cura di ARTEA. Controllo dei consumi energetici Il funzionario incaricato deve richiedere di visionare tutti i documenti in originale relativamente a: - bollette dell’energia elettrica (EE) bollette del metano fatture di GPL e/o gasolio fatture delle biomasse fornite da terzi fatture di eventuali altri combustibili (da dichiarare) presenza di buoni di consegna per il conferimento di biomasse auto prodotte con indicazione dei siti e superfici di provenienza. Se la ditta non compila tali buoni il tecnico verbalizza una comunicazione bonaria all’impresa. Dopo tale comunicazione l’impresa deve procedere alla compilazione di tali buoni di consegna, pena la verbalizzazione di una infrazione contabile, inerenti all’energia elettrica ed ai prodotti combustibili, impiegati, fornire energia all’alimentazione dell’impianto di disidratazione, le macchine di trinciatura, le presse e le altre macchine di impianto. Nel caso in cui le fatture siano relative a periodi di tempo incongruenti tra loro, il tecnico calcola 2 34 un consumo giornaliero, dividendo il consumo complessivo per il numero di giorni a cui si riferisce, e successivamente un consumo del periodo oggetto di controllo, moltiplicando il consumo giornaliero precedentemente calcolato per il numero di giorni del periodo oggetto di controllo. Ove possibile il tecnico incaricato esegue una lettura del contatore (EE, metano) ed una misura dei combustibili liquidi presenti. Il tecnico incaricato procede alla compilazione dei del verbale di controllo, in cui trascrive tutte le fatture di acquisto di prodotti energetici, trascrivendo gli estremi dei relativi mezzi di pagamento (bonifici, , ri.ba, assegni, c/c postali) ed il loro buon fine, facendolo controfirmare dal rappresentante dell’impresa. Il funzionario incaricato deve anche verificare la compilazione della scheda energetica da parte dell’impresa di trasformazione, riscontrando i dati riportati sulla scheda con quelli estratti dai documenti visionati. Poiché alcuni dati sono frutto di calcoli e di attribuzioni, possono essere mensilmente accettati scarti massimi del 10%, che devono poi assorbirsi nel conteggio annuale in cui sono accettabili discordanze massime del 3%. In caso di difformità od irriconducibilità dei dati verificati con quelli compilati dall’impresa, il funzionario notifica all’impresa tale evenienza, richiedendo la correzione della scheda energetica. In caso di una seconda notifica nel corso della campagna, questa è considerata da ARTEA come una infrazione contabile. Raccolta delle informazioni di ore di funzionamento ed impegno del personale Il funzionario incaricato raccoglie le dichiarazioni dell’impresa per quanto riguarda le ore di funzionamento dell’impianto, riportandole nell’apposita voce del modello. Note per l'esecuzione della rilevazione fisica degli stoccaggi di foraggi disidratati ed essiccati al sole Premessa La presente specifica intende prescrivere la procedura per l'esecuzione dell'inventario del magazzino prodotti dei foraggi essiccati al sole e disidratati. Questa procedura è vincolante per i soggetti delegati all'esecuzione dei controlli e deve essere eseguita almeno una volta l'anno. Rilevazione fisica degli stoccaggi La rilevazione deve avvenire alla fine della campagna di commercializzazione, prima dell'arrivo di nuovo materiale fresco, anche in concomitanza con l'eventuale inventario della ditta. Per poter eseguire l'operazione, i prodotti, presenti negli stoccaggi per tipologie (pellets di essiccato, pellets di disidratato, balloni di disidratato), devono essere raggruppati il più possibile in modo da facilitare le misure. Determinazione dei quantitativi di pellets E' necessario, in primo luogo, eseguire la determinazione della densità del prodotto, successivamente determinare la forma del cumulo, misurare i lati della poligonale di base che contiene il cumulo e la sua altezza, infine calcolare l'area di base e poi il volume. 1) Determinazione della densità del prodotto Per questo scopo è necessario prelevare in più punti dei piccoli quantitativi e riempire con essi un volume noto. Il contenitore di volume noto è stato precedentemente pesato vuoto e deve poi essere 35 pesato pieno al raso senza pressatura. Determinati peso e volume del campione, la densità deve essere ottenuta dividendo il peso netto per il volume ed è espressa in kg./dm3 (o ton./m3). Il numero ottenuto con le unità di misura indicate deve essere più piccolo di 1. 2) Determinazione della forma dei cumuli Per determinare il volume è necessario valutare la forma dei cumuli; a) Stoccaggio in stalli Se il prodotto è contenuto in stalli di forma parallelepipeda, ed il prodotto è appoggiato sulle pareti laterali oltre a quella di fondo si esegue il calcolo dell'area di base, nota la larghezza dello stallo, misurando la profondità del mucchio e moltiplicandola per la larghezza nota. Dal confronto dell'altezza del cumulo rispetto alle linee di livello sulle pareti sarà valutata (o misurata se possibile) l'altezza massima del cumulo. Poiché il prodotto è disposto secondo la forma di un prisma a sezione triangolare, il volume sarà ottenuto eseguendo la moltiplicazione dell'area di base per l'altezza massima e dividendo per due. b) Stoccaggio sotto capannone con appoggio su pareti di perimetro senza stalli Se il prodotto è appoggiato su una parete, il tecnico deve valutarne la forma, che schematicamente potrà essere o con un vertice o con una cresta. Nel caso in cui il mucchio abbia un vertice sarà necessario misurare i lati anteriori di base del cumulo e, successivamente, misurare il lato posteriore di base o valutarlo in relazione ad una planimetria dell'area di stoccaggio. E' necessario poi riportare tutte le misure su una planimetria, anche al fine di verificare che le misure "chiudano" correttamente, e, scomponendo la figura poligonale in triangoli calcolare l'area di base. Dalla lettura rispetto alle linee di livello sulle pareti sarà valutata (o misurata se possibile) l'altezza massima. Nel caso in esame il cumulo è schematicamente costituito da tetraedri appoggiati l'uno all'altro e pertanto il volume è uguale al prodotto dell'area di base per l'altezza e dividendo per tre. Nel caso in cui il prodotto abbia una cresta sarà necessario misurare i lati anteriori di base del cumulo e, successivamente, misurare il lato posteriore di base o valutarlo in relazione ad una planimetria dell'area di stoccaggio. Sarà poi eseguita la misura della cresta o direttamente o per valutazione rispetto alle misure a terra. E' necessario poi riportare tutte le misure su una planimetria, anche al fine di verificare che le misure "chiudano" correttamente, e scomponendo la figura poligonale in un rettangolo o in un trapezio in corrispondenza della cresta ed in triangoli nelle figure rimanenti. Si deve a questo punto calcolare l'area di base, sommando tutte le aree. Dalla lettura rispetto alle linee di livello sulle pareti sarà valutata l'altezza massima. Nel caso in esame il cumulo è schematicamente costituito da un prisma di sezione triangolare e da alcuni tetraedri appoggiati l'uno all'altro. Pertanto il volume è uguale alla somma del volume dei tetraedri e del prisma. Per il volume dei tetraedri si rimanda al punto precedente, per quello del prisma al caso di stoccaggio in stallo. c) Stoccaggio sotto capannone senza appoggio su pareti di perimetro e senza stalli Il prodotto si dispone secondo una doppia pendenza e il calcolo del volume, seppur con difficoltà maggiori di rilevazione delle misure, deve essere eseguito come nel caso precedente, dovendo però ripetere le misure a terra anche sulla poligonale posteriore. Per la forma del mucchio e molto importante annotare se il materiale è disposto con un vertice o con una cresta. Dopo aver eseguito il calcolo del volume e della densità, facendo attenzione alle unità di misura, ed eseguendo cautelativamente il calcolo dimensionale per evitare errori, si determina il peso moltiplicando il volume per la densità. 36 Determinazione del quantitativo di balloni E' necessario, in primo luogo, eseguire la determinazione della densità del prodotto, successivamente contare per file, colonne e profondità il numero di balloni presenti nel mucchio. 1) Determinazione della densità del prodotto Per questo scopo è necessario prelevare, in più punti dello stoccaggio, alcuni balloni (da un minimo di 3 fino ad un massimo di 20, proporzionalmente al quantitativo), pesarli individualmente, e determinare per media aritmetica il peso medio del singolo ballone. 2) Conteggio del numero di balloni in mucchio E' necessario che i mucchi siano stati costruiti permettendo di essere ispezionabili su almeno tre lati (l'ispezionabilità del quarto è auspicabile). Inoltre sarà necessario visionare il mucchio dall'alto, da un cestello mobile, o eseguire uno o più sondaggi per assicurarsi che non ci siano zone vuote al centro del mucchio. Il conteggio deve essere eseguito contando i balloni per file, colonne e profondità. Il peso complessivo si determina moltiplicando il peso medio per il numero totale di balloni. Nel caso ci siano balloni di due diverse dimensioni, la procedura si ripete per le due diverse taglie di balloni. Confronto con i dati contabili Il quantitativo in stoccaggio fisico deve poi essere confrontato con quello risultante dai dati contabili, al fine di verificare eventuali scostamenti. Nel caso in cui il quantitativo in stoccaggio fisico sia maggiore di quello presente nei dati contabili, il quantitativo ammissibile a premio è tutto quello giustificato dal bilancio contabile. Nel caso in cui il quantitativo in stoccaggio fisico sia inferiore di quello presente nei dati contabili, il quantitativo ammissibile a premio è tutto quello presente fisicamente. Sarà poi necessario valutare i motivi di questo disallineamento dei dati. Essendo tutte le misure affette da imprecisioni ed approssimazioni, dopo aver effettuato di nuovo tutte quelle misure più affette da possibili errori e rivisto considerazioni e calcoli, nel caso in cui si giungesse a definire un reale scostamento tra la giacenza fisica e quella contabile, è possibile accettare alcune tolleranze applicabili nei casi sopra esaminati. Misura dei pellets: sono accettabili scarti fino al 5% massimo. Misura dei balloni: sono accettabili scarti fino al 2% massimo. Nel caso di gravi differenze tra giacenza contabile e giacenza fisica, ARTEA si riserva di applicare sanzioni e/o sospensioni temporanee del riconoscimento. Tempistiche di esecuzione La struttura preposta ai controlli deve eseguire i seguenti interventi: 1. richiesta alle ditte di accorpamento dei quantitativi, all'interno dello stesso magazzino, con qualche giorno di anticipo, per facilitare le misure; 2. delimitazioni delle basi dei mucchi ed quantitativi con nastro rosso-bianco in materiale plastico; 3. esecuzione della misura delle giacenze fisiche tassativamente il 31 marzo o la mattina dell’1 aprile di ogni anno solare; nel caso in cui le date cadano in giornate festive è possibile eseguire il sopralluogo il primo giorno lavorativo utile successivo, trascrivendo eventuali movimenti intercorsi; 4. compilazione di un verbale di controllo in contraddittorio, che riporti gli estremi della ditta, gli 37 estremi dell'esecutore/i dei controlli, i quantitativi in tonnellate in stoccaggio al 31/3/2007 ed alleghi in fotocopia i modelli con le rilevazioni ed il brogliaccio dei calcoli; 5. archiviazione del materiale dei controlli. Note per prelievo dei campioni di foraggio essiccato Premessa Il vigente regolamento 382/05 prevede che tutti carichi di foraggio essiccato prodotto sotto forma sia di pellets sia di balloni siano campionati all’uscita dal sito di trasformazione e/o di stoccaggio per vendita ad un soggetto terzo. L’Impresa di Trasformazione, nel caso in cui le caratteristiche di più di carichi siano omogenee per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche di umidità e proteine, può richiedere che ad essi sia applicato il concetto di partita omogenea per un quantitativo massimo di 110 tonnellate. In altre parole l’Impresa può definire che cinque - sei camion in uscita trasportano prodotto omogeneo e chiedere la costituzione di UN solo campione per coacervo. Per evitare variazioni delle caratteristiche di un prodotto, che inizialmente aveva caratteristiche omogenee, si fissa operativamente in un massimo di 5 giorni solari la durata del periodo a disposizione dell’Impresa per applicare la partita omogenea per più quantitativi in uscita su trasporti diversi. Ove tale periodo sia superato e non sussistano accertamenti di laboratorio per le partite eccedenti, quest’ultime saranno decurtate automaticamente. Prelievo di un campione da un mezzo in uscita Il campionamento prevede che il quantitativo di materiale campionato sia il più possibile omogeneo alla massa dell’intero carico. Quindi deve essere cura del tecnico incaricato del prelievo esperire quanto possibile per prelevare prodotto con un campionatore in più momenti del caricamento del camion e/o in più punti ed a varie profondità nel pianale stesso del camion. Se trattasi di balloni, il campione deve essere prelevato da più balloni con una carota estrattrice o mezzo equivalente. Il prelievo, la costituzione di campioni elementari e finiti e il loro confezionamento dovrà avvenire secondo le specifiche dettate dal D.M. 18 luglio 1975 e il decreto ministeriale 12 aprile 1994 come indicato art. 4 dal Decreto MIPAF prot. D/99 del 15 marzo 2005. Il verbale di prelievo compilato contestualmente ed in contraddittorio deve riportare il numero dei sigilli antimanomissione impiegati e gli stessi estremi saranno riportati sul cartellino di ognuno dei quattro esemplari. Nel caso in cui l’Impresa faccia richiesta ad ARTEA della “partita” omogenea e quest’ultima ne provveda al prelievo in sede di controllo, i quantitativi, presi come sopra descritto, devono essere a loro volta mescolati nel rispetto del concetto di partita, fino al raggiungimento della rappresentatività di un massimo di 110 ton. In altre parole, nel corso della stessa giornata, NON deve essere sigillata una serie completa di quattro esemplari per ogni camion, ma una sola serie per tutti i camion che costituiscono la partita, previo mescolamento di tutti i quantitativi in parti circa uguali. Se la partita NON è chiusa nel giorno solare, le serie di quattro esemplari per ogni camion, prima della costituzione del campione della partita, devono essere imbustate e detenute in luogo secco, asciutto e non esposto al sole, per evitare il deterioramento del contenuto. ARTEA si riserva la facoltà di effettuare prelievi di campioni anche dalle giacenza di magazzino, in tal caso il campione sarà rappresentativo dell’intera giacenza presente in quel dato momento nel sito di stoccaggio. I campioni così costituiti e i risultati ottenuti saranno trattati come indicato al punto: 13.1.3.2. Prelievo dei campioni ed analisi dei foraggi in uscita ed hanno valore vincolante 38 Strategia del campionamento in contraddittorio Il campionamento in contraddittorio ha lo scopo di convalidare l’intero meccanismo del campionamento, incluso quello eseguito dall’Impresa di Trasformazione. In seguito al verificarsi di valori analitici fuori dei limiti di ammissibilità all’aiuto, è necessario, nel minor tempo utile possibile, anche durante lo stesso mese in cui il campione fuori ammissibilità è stato prelevato, aumentare il numero di prelievi in contraddittorio. Tale aumento al minimo è costituito da un prelievo in contraddittorio di due nuovi campioni per il primo andato fuori ammissibilità e di quattro per l’eventuale secondo in qualsiasi mese della campagna si verifichi. Nel caso del verificarsi di un terzo campione fuori ammissibilità, il mese successivo deve essere eseguito un campionamento in contraddittorio nella misura minima del 10% delle partite in uscita. Ulteriori fuori ammissibilità producono l’aumento fino al 20% del prelievo in contraddittorio. Nessun campionamento è previsto su carichi dichiarati a priori non richiesti a premio dall’Impresa, anche se riconducibili a contratti foraggi da trasformazione. Gestione dei campioni Il campionamento in contraddittorio immediato comporta il prelievo di n. 4 campioni, di questi 2 vengono consegnati all’impresa di trasformazione e 2 da ARTEA. Ciascuna delle due parti esegue autonomamente le analisi di laboratorio sul medesimo campione prelevato da ARTEA e, nel caso in cui uno dei due risultati non sia ammissibile, si procederà a unificare il restante campione in possesso alle controparti e a inviarli presso un terzo laboratorio di analisi, diverso dai primi due e scelto di comune accordo. Il risultato delle terze analisi ha valore vincolante per ARTEA. Detenzione dei campioni/esemplari I campioni/esemplari devono essere detenuti in luoghi asciutti, non umidi, non esposti alla luce solare e mantenuti segregati da possibili tentativi di effrazione del sigillo. L’eventuale manomissione del sigillo produce l’invalidazione dell’esemplare stesso e impedisce l’opposizione ai risultati analitici fino a quel momento conseguiti. Distruzione dei campioni/esemplari a valle dell’esecuzione delle analisi Non appena il processo di determinazione della caratteristiche analitiche è stato concluso ARTEA procede alla distruzione dei campioni in suo possesso. L’impresa di trasformazione potrà procedere alla distruzione dei campioni da essa custoditi dopo il pagamento del saldo relativo alla campagna di commercializzazione a cui i campioni fanno riferimento redigendo una distinta puntale. ALLEGATO 1 Ente Amm. di rif.: Artea Ente Territoriale: Regione Settore foraggi essiccati - Nuovo riconoscimento Reg. CE 1786/03 - Reg. CE 382/05 e s.m.i. Quadro A - Azienda 2.2 - Sez. I- Azienda Anagrafe Azienda Ragione sociale P.IVA Cod.Fiscale Natura Classif. Indirizzo Cap Sede Recapito Cap Residenza Capitale Sociale € Tel. Data Cessazione Cell. e-mail Fax Ind. WEB Osservazioni 2.3 - Sez. II - Tipo di riconoscimento 3.1.3 Impresa di trasformazione 3.1.4 - Foraggi disidratati 3.1.5 - Foraggi essiccati 3.1.6 Acquirente riconosciuto Quadro B - Specificazioni (impresa di trasformazione) 3.1 - Sez. I - Locali e manufatti destinati all'immagazzinamento Come da allegata planimetria 1.1.2 1) capannoni deposito foraggi verdi n. 1.1.3 superficie (m2) 1.1.4 altezza disponibile (m.) 1.1.5 densità media (Kg/m3) 1.1.6 capacità totale (ton.) 1.1.7 2) capannoni per foraggi disidratati lavorati n. 1.1.8 superficie (m2) 1.1.9 altezza disponibile (m.) 1.1.10 densità media (Kg/m3) 1.1.11 capacità totale (ton.) 1.1.12 3) silos per foraggi disidratati in pellets n. 1.1.13 superficie (m2) 1.1.14 altezza disponibile (m.) 1.1.15 densità media (Kg/m3) 1.1.16 capacità totale (ton.) 1.1.17 4) capannoni per foraggi essiccati al sole macinati n. 1.1.18 superficie (m2) 1.1.19 altezza disponibile (m.) 1.1.20 densità media (Kg/m3) 1.1.21 capacità totale (ton.) 1.1.23 5) silos per foraggi essiccati al sole macinati n. 1.1.24 superficie (m2) 1.1.25 altezza disponibile (m.) 1.1.26 densità media (Kg/m3) 1.1.27 capacità totale (ton.) 1.1.28 presenza uffici all'interno del perimetro aziendale 3.3 - Sez. II - Pesa a Ponte 3.1.2 Pesa a ponte n. 3.1.3 portata complessiva (ton) 3.1.4 approssimazione di pesata (kg) 3.4 - Sez. III - Impianto di disidratazione foraggi Caratteristiche dell'impianto 4.1.2 1) essiccatoio n. 4.1.3 in funzionamento 4.1.4 2) dati di processo 4.1.5 capacità evaporativa (litri/h) per singolo essiccatoio 4.1.6 capacità evaporativa (litri/h) totale in funzione contemporanea 4.1.7 potenza istallata (Kw) per per singolo essiccatoio 4.1.8 potenza istallata (Kw) totale in funzione contemporanea 4.1.9 temperatura di esercizio min. °C 4.1.10 temperatura di esercizio max. °C 4.1.11 durata di essiccamento (minuti) 4.1.12 3) strumenti di misurazione della temperatura 4.1.14 4) combustibile impiegato 4.1.15 gas metano 4.1.16 biomasse 4.1.17 gasolio 4.1.18 combustibili solidi 4.1.19 altro 4.1.20 specificare 3.6 - Sez . IV - Impianto per la macinazione dei foraggi disidratati Caratteristiche 6.1.2 1) mulini di macinazione n. 6.1.3 potenza singola macchina (Kwh) 6.1.4 capacità oraria (ton/h) 6.1.5 totale capacità operativa (ton/h) 6.1.7 2) presse pellettizzatrici n. 6.1.8 potenza singola macchina (Kwh) 6.1.9 capacità oraria (ton/h) 6.1.10 totale capacità operativa (ton/h) 6.1.11 3) presse balloni n. 6.1.12 potenza singola macchina (Kwh) 6.1.13 capacità oraria (ton/h) 6.1.14 totale capacità operativa (ton/h) 3.7 - Sez. V - Impianto per la macinazione dei foraggi essiccati al sole 7.1.2 1) sfibratrtici balle fieno n. 7.1.3 potenza singola macchina (Kwh) 7.1.4 capacità oraria (ton/h) 7.1.5 totale capacità operativa (ton/h) 7.1.7 2) mulini di macinazione n. 7.1.8 potenza singola macchina (Kwh) 7.1.9 capacità oraria (ton/h) 7.1.10 totale capacità operativa (ton/h) 7.1.12 3) presse pellettizzatrici n. 7.1.13 potenza singola macchina (Kwh) 7.1.14 capacità oraria (ton/h) 7.1.15 totale capacità operativa (ton/h) 3.9 - Sez. VI - Aggiunte 9.1.2 elenco delle aggiunte eventualmente utilizzate e dei prodotti finiti: 9.1.3 3.12 - Sez. VII - Riconoscimento stabilimenti annessi 12.2.3 - Foglio 12.2.4 - Partita 12.2.6 - Titolo di possesso 12.2.8 - Superficie (metri quadrati) 12.2.9 - Numero di vani interni 12.2.11 - Indirizzo e n. civico dello stabilimento 12.2.12 - C.A.P. 12.2.15 - Comune 12.2.16 -Provincia Quadro C - Dichiarazioni specifiche (impresa di trasformazione) 5.1 - Sez. I - impegni Dichiara di impegnarsi 1.1.2 1) a redigere regolare contabilità per le imprese; 1.1.4 2) a non miscelare tra loro, all'interno dell'impresa, i foraggi disidratati e i foraggi essiccati al sole; 1.1.5 3) a tenere separati dai foraggi essiccati al sole e dai foraggi disidratati, sia nella lavorazione che nell'immagazzinamento, i prodotti derivanti da eventuali altri tipi di lavorazione; 1.1.6 4) a presentare ad ARTEA entro il 15 del mese successivo alla data di stipula, i contratti stipulati con i produttori e le dichiarazioni di consegna redatti per iscritto almeno 2 gg prima della loro consegna; 1.1.7 5) a comunicare ad ARTEA qualunque variazione di uno o più elementi sovraesposti nel termine di 10 gg dalla variazione medesima al fine di ottenere la comferma del riconoscimento; 1.1.8 6) a rispettare le condizioni previste dall'intera legislazione vigente in materia; 1.1.9 7) a tenere separati i foraggi e gli altri prodotti disidratati, i foraggi essiccati al sole, nonchè i prodotti di eventuali altri tipi di lavorazione. 1.1.11 8) a presentare ad ARTEA entro il 15 del mese successivo alla data di stipula, l'elenco dei contratti stipulati con i produttori e delle dichiarazioni di consegna; 1.1.12 9) a redigere e tenere specifica contabilità in materia tramite: 1.1.13 - registri di carico e scarico di prodotto allo stato verde; 1.1.14 - registri di carico e scarico di prodotto lavorato allo stato secco; 1.1.15 - registri di carico e scarico di materie utilizzate come legante o aggiunta (nel caso di lavorazione di miscele). 1.1.17 10) a redigere registri come sopra indicato per prodotti in deposito appartenenti ad altra impresa. 1.1.19 Dichiara inoltre di essere consapevole di perdere il riconoscimento per un periodo da determinarsi da ARTEA, nel caso in cui fossero accertate mancanze relative alle condizioni sopra esposte. Quadro D - Dichiarazioni specifiche (acquirente riconosciuto) 6.1 - Sez. I - Impegni Dichiara di impegnarsi 1.1.2 1) a presentare ad ARTEA entro il 15 del mese successivo alla data di stipula i contratti stipulati con i produttori redatti per iscritto alemo 2 gg prima della data di consegna 1.1.3 2) a fornire adeguate garanzie sul piano finanziario; 1.1.4 3) a presentare ad ARTEA entro il 15 del mese successivo alla data di stipula, l'elenco dei contratti stipulati con i produttori; 1.1.5 4) a tenere apposito registro nel quale saranno indicati i quantitativi di foraggi acquistati giornalmente da ciascun produttore e venduti a ciascuna impresa di trasformazione; 1.1.6 5) a mettere la propria contabilità finanziaria (ordinaria ed industriale) a disposizione di ARTEA; 1.1.7 6) ad agevolare le operazioni di controllo. 1.1.10 Dichiara inoltre di essere consapevole di perdere il riconoscimento per un periodo da determinarsi da ARTEA, nel caso in cui fossero accertate mancanze relative alle condizioni sopra esposte. QUADRO E - Allegati 7.1 - Sez. I - Allegati 1.1.2 - documentazione atta giustificare quanto dichiarato al Quadro B dalla sez. I alle sez. V (es. libretti delle macchine, certificati di collaudo, in copia e solo per le imprese di trasformazione ); 1.1.3 - documento d'identità in corso di validità (copia); 1.1.4 - certificato di attribuzione della Partita Iva (copia); 1.1.5 - certificato di iscrizione presso la Camera di Commercio (copia); 1.1.6 - titolo di possesso delle strutture/impianti ove ha sede l'impresa solo per le imprese di trasformazione (copia); 1.1.7 - richiesta password di accesso al Sistema Informativo di ARTEA per la compilazione dei contratti/domande di aiuto/registro di magazzino carico/scarico con allegato codice fiscale del titolare richiedente 1.1.8 - certificato camerale antimafia di data non anteriore a sei mesi. 1.1.9 - planimetria generale dell'impresa di trasformazione da cui si deduca il perimetro al cui interno sono localizzati gli impianti in opportuna scala (copia); 1.1.11 - planimetria da cui si decuca la divisione dei locali con la loro destinazione e l'ubicazione dei macchinari in opportuna scala (copia); 1.1.13 In aggiunta per i riconoscimenti degli stabilimenti di stoccaggio prodotto di cui al Quadro B - Sez. VII 1.1.14 - Titolo di possesso (copia) 1.1.15 - Planimetria da cui si decuca la divisione dei locali con la loro destinazione e e le vie di accesso ai mezzi di trasporto in opportuna scala (copia); Quadra F - Sottoscrizioni 8.1 - Sez. I - Dichiarazioni generali sulla conoscenza del regime e delle norme IL SOTTOSCRITTO DICHIARA 1.0.2 - di essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella domanda e negli eventuali allegati, sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; 1.0.3 - di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora rilasci dichiarazione mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso; 1.0.4 - di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente in caso di violazioni degli obblighi assunti e delle pertinenti norme in materia; 1.0.5 - di essere pienamente a conoscenza del contenuto dei regolamenti comunitari e nazionali e delle disposizioni impartite da ARTEA; 1.0.6 - di conoscere che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi della L.R. 9/95, avviene secondo quanto stabilito dal Decreto del Direttore; SI IMPEGNA 1.1.2 - a fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'istruttoria e i controlli di ARTEA; 1.1.3 - a dare accesso, in ogni momento e senza restrizioni, ad appezzamenti e impianti aziendali e alle sedi amministrative, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli; 1.1.4 - a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività finanziate. 8.2 - Sez. II - Trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03) 2.1.2 - dichiara di essere informato che l'acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati è effettuato per le finalità e le attività previste dalla normativa che 2.1.3 disciplina l'attività dell'Agenzia, nonché per le attività ad esse connesse, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi Comunitari, nazionali, regionali, di ARTEA o degli Organismi con essa convenzionati, che con la 2.1.4 sottoscrizione della presente domanda, sono autorizzati al trattamento dei dati nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza. 8.4 - Sez. III - Firma Struttura Societaria Presentatario Cognome Nome Data di Nascita Luogo di Nascita Codice Fiscale 4.2.2 Firma 4.2.3 Fatto a 4.2.4 il 40 -ALLEGATO 2. LETTERA CONTROLLI IN AUTODICHIARAZIONE RACCOMANDATA R.R. Spettabile Ditta/Azienda Agricola «Ragione_sociale_destinatario_foraggi_» Indirizzo «Indirizzo» «Comune» - «prov» OGGETTO: Reg CE n. 382/2005 – Settore foraggi essiccati – controlli finanziari sui prodotti collegati ad aiuti comunitari In ordine all’esecuzione dei controlli sul destinatario dei foraggi conformemente al disposto del regolamento in oggetto e delle disposizioni di Agea in materia, a seguito dell’individuazione della Sua Azienda su campione di controllo per la vendita effettuata all’Impresa di Trasformazione e/o Acquirente riconosciuto lotto n. _____________ fatt. n. «n_fattura» del «data1» DT n. «n_DDT» del «data», siamo a richiederLe le informazioni e i documenti previsti nell’allegata dichiarazione al fine di ottimizzare le eventuali verifiche presso la Vs. azienda. Al fine di permettere l’esecuzione dei citati controlli entro i termini comunitari, si chiede la restituzione dell’allegata dichiarazione debitamente compilata e corredata con fotocopia del documento di identità via fax al n. ___________________ del Servizio Provinciale Agricoltura della Provincia di entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della presente. Per informazioni può telefonare a ____________ al n. ____________________ Nel caso di una mancata risposta alla presente, trattandosi di controlli obbligatori collegati a finanziamenti con risorse comunitarie, si attiveranno d’ufficio le comunicazioni ai competenti organi di controllo in materia finanziaria per le verifiche necessarie. Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: I dati sopra richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Distinti saluti 41 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) Il/la sottoscritto/a (cognome) nato/a ( (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) residente a (nome) ) il (prov.) ( (comune di residenza) in ) (prov.) n. (indirizzo) Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nella qualità di rappresentante legale dell’azienda agricola DICHIARA di essere fornitore del lotto di foraggio di cui alla vendita effettuata all’Impresa di Trasformazione e/o Acquirente Riconosciuto_____________________________________________ lotto n. _________con fatt. n.___________ del___________ DDT n._________ del _____________ , RENDENDOSI FIN D’ORA DISPONIBILE A DEFINIRE UN EVENTUALE APPUNTAMENTO CON IL COMPETENTE ORGANISMO DI CONTROLLO PER UNA VERIFICA IN LOCO ovvero di aver stipulato un contratto di affitto di terreno, con l’Impresa di Trasformazione e/o Acquirente Riconosciuto ___________________________________________ relativamente alle particelle sotto elencate: comune Foglio Particella Sub Prod. coltivato 42 c) d) che il pagamento della sopracitata fattura di vendita è già avvenuto; che deve ancora avvenire ma il termine ultimo pattuito è ______________________________________ a riprova di quanto sopra dichiarato allega obbligatoriamente: - fotocopia del Documento di Trasporto; - fotocopia della fattura di vendita; - nel caso di dichiarazione b) certificazione del pagamento avvenuto per la vendita stessa ( fotocopia del bonifico o assegno o di altra quietanza ) Luogo e data Il/La Dichiarante Ai sensi dell’art.38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 43 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art.47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) Il/la sottoscritto/a (cognome) nato/a ( (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato) residente a (nome) ) il (prov.) ( (comune di residenza) in ) (prov.) n. (indirizzo) Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, nella qualità di rappresentante legale della ditta DICHIARA di essere utilizzatore finale del lotto di foraggio di cui alla vendita effettuata dall’Impresa di rasformazione _________________________________________________ lotto n. con fattura n. ___________ del ____________ DDT n. __________ del _________________ , RENDENDOSI FIN D’ORA DISPONIBILE A DEFINIRE UN APPUNTAMENTO CON IL COMPETENTE ORGANISMO DI CONTROLLO PER UNA VERIFICA IN LOCO (si precisa che l’utilizzatore finale è la ditta che, presso il perimetro della propria ditta, procede allo scarico del prodotto dal mezzo vettore rendendo non distinguibile il lotto in questione da altri già presenti in loco, ad es. imprese zootecniche, mangimifici, depositi per stoccaggi temporanei, etc.) ovvero, nel caso di rivendita a) Che il lotto di foraggio di cui all’acquisto effettuato dall’Impresa di Trasformazione ____________________ ________________ lotto n.__________ con fatt. n.___________ del ______________ DDT n._____________ del _____________è stato venduto a______________________________________________________ CF____________________________ p.IVA_______________con fatt. n._________del ___________ DDT n.______________del____________________; b) che il pagamento della sopracitata fattura di vendita è già avvenuto; c) che deve ancora avvenire ma il termine ultimo pattuito è___________________ a riprova di quanto sopra dichiarato allega obbligatoriamente: - fotocopia del Documento di Trasporto; - fotocopia della fattura di vendita; - nel caso di dichiarazione b) certificazione del pagamento avvenuto per la vendita stessa ( fotocopia del bonifico o assegno o di altra quietanza ) Luogo e data Il/La Dichiarante 44 Ai sensi dell’art.38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.