Modulo Adesione Rete Self
Transcript
Modulo Adesione Rete Self
Contratto di Franchising / affiliazione commerciale “SELF CARROZZERIA FAI DA TE by CARSMANIA” Tra La ditta CARS-MANIA S.R.L. di Cappelli Marco e Falone Anna Rita, con sede legale in Teramo (TE), Via Bruschelli Fraz. Villa Pavone, esercente attività di Noleggio autoveicoli a breve e lungo termine, Codice fiscale e Partita IVA 01694960673, iscritta presso la CCIAA di Teramo al n. 0145056 del R.E.A., iscritta al n. 01694960673 del Registro delle Imprese di Teramo, in persona del Legale rappresentante Sig. Cappelli Marco, nato a Teramo il 15/01/1965, Codice fiscale CPPMRC65A15L103U, di seguito FRANCHISOR o AFFILIANTE, da una parte, e la ditta …………………………………………………………………., via ………………………………… Codice fiscale ……………………………….., Partita IVA …………………………………… iscritta presso la CCIAA di ………………………………………….. al n. …………………………………….. del R.E.A., i s c r i t t a a l n . … … … … … … … … … … … … … d e l R e g i s t ro d e l l e I m p re s e d i … … … … … … … … … … … … i n p e r s o n a d e l T i t o l a re / L e g a l e r a p p re s e n t a n t e Sig………………………………………………………………. nato a …………………………………………………. il ………………….., Codice fiscale …………………………………………di seguito FRANCHISEE o AFFILIATA, dall'altra parte. Premesso che • il franchisor opera da oltre trent'anni nel settore dell'autocarrozzeria ed ha acquisito e sviluppato, nel tempo, un patrimonio di nozioni, informazioni e conoscenze pratiche, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei processi produttivi e dei servizi (di seguito collettivamente indicati come "knowhow"); • in particolare, il franchisor ha creato e perfezionato una propria ed esclusiva metodologia operativa per la riparazione self service in carrozzeria, che include un insieme di principi, procedure, tecniche commerciali e conoscenze specifiche che gli hanno fatto assumere una posizione di rilevante importanza nel settore, con un'adeguata ed efficiente struttura organizzativa; • il Franchisor è titolare del marchio d'impresa "Self by Carsmania" che ha formato oggetto di deposito di registrazione in Italia con il n. TE 2012 C 000084 come dettagliatamente indicato nell'allegato “A” e contraddistingue una serie di modelli di processo innovativi che costituiscono il valore aggiunto degli esercizi affiliati • il franchisor intende estendere la propria rete di esercizi commerciali destinati all'offerta di beni e servizi contraddistinti dal marchio “Self by Carsmania” mantenendo uniformi l'immagine e lo stile degli stessi, mediante una costante e reciproca collaborazione con selezionati partner commerciali, attraverso il modello del franchising o affiliazione commerciale • per franchisee si intende il gestore di un punto vendita, indipendente ed autonomo dal punto di vista imprenditoriale, che osserva direttive contrattuali tese a uniformare l’immagine, i prodotti venduti e i servizi erogati alle modalità organizzative e gestional del franchisor, avvalendosi dei vantaggi commerciali, del know-how, delle licenze d'uso per i segni distintivi d'impresa e della collaborazione tecnica e commerciale del franchisor, necessari alla realizzazione di punti vendita identici a quelli gestiti direttamente dal franchisor; • il franchisor riconosce nel franchisee, come sopra individuato, le qualità personali, professionali e tecniche necessarie per l'inserimento nella rete commerciale “Self by Carsmania”, le motivazioni idonee ad assicurare l'identificazione del franchisee nella rete “Self by Carsmania” ed il suo impegno a preservarne e rafforzarne il prestigio; • il franchisee, nella sua autonomia patrimoniale, giuridica ed imprenditoriale, ha manifestato l'intenzione di affiliarsi e di osservare tutti gli obblighi descritti nel presente contratto al fine di garantire, nel comune interesse delle parti, l'uniformità del punto vendita da realizzarsi dotandosi di propria adeguata e autonoma organizzazione; • il franchisee dichiara di possedere i requisiti idonei all'esercizio dell’attività di carrozzeria e tutte le coperture assicurative atte a permettere l’ingresso della clientela privata nella zona riservata alla carrozzeria self service; • alla data di sottoscrizione del presente contratto non sussistono né si ha notizia di procedure concorsuali, procedimenti giudiziari o lodi arbitrali promossi contro il franchisor; • le informazioni necessarie alla valutazione di affidabilità del franchisor (inclusi i bilanci degli ultimi tre anni), sono già state fornite all'affiliato 30 giorni prima della stipula del presente contratto; tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo, si stipula e conviene quanto segue. Art. 1 – Oggetto del contratto Con il presente contratto di affiliazione commerciale, il franchisor attribuisce al franchisee, limitatamente al territorio di …………………………………………………………………………………………….. , in regime di esclusiva nel suddetto ambito territoriale, il diritto di erogare alla clientela i servizi contraddistinti dal marchio “Self carrozzeria fai da te by Carsmania” e di vendere i prodotti ad essi connessi e collegati, impegnandosi ad erogare i servizi accessori volti all'avviamento e alla conduzione dell'autocarrozzeria agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano i propri punti di vendita; Il franchisor concede al franchisee, nei limiti imposti dal presente contratto, l'utilizzo della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (insieme di tecniche e conoscenze) ed i suoi segni distintivi d'impresa e di usufruire, inoltre, di prestazioni e forme di assistenza necessarie a consentire al franchisee la gestione della sua attività con la medesima immagine del franchisor. Il franchisor concede al franchisee, nei limiti imposti dal presente contratto, l'accesso al sito www.Carsmania.it e l’accesso all’area riservata alla rete commerciale “Self by Carsmania” attraverso il quale poter acquistare prodotti e servizi con sconti e promozioni riservati agli affiliati; Le autorizzazioni di cui ai precedenti punti sono concesse "intuitu personae", non sono trasferibili o cedibili a terzi e sono conferite esclusivamente per la conduzione dell'Esercizio. Il Franchisee, pur nell'osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, tanto nei confronti del Franchisor che della clientela e dei propri dipendenti. Il presente contratto non dà luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti e pertanto il Franchisee non ha alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto del Franchisor. Il Franchisee è tenuto nei rapporti con i terzi ad indicare la sua qualità di impresa commerciale indipendente da quella del Franchisor; tale indicazione non dovrà interferire con la comune identità della rete di Franchising derivante in particolare dalla insegna comune e/o dalla presentazione uniforme dell'Esercizio. Art. 2 – Beni e servizi garantiti Entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della presente scrittura il Franchisor consegnerà al Franchisee una copia delle procedure operative sviluppate ed attuate nei propri punti vendita. Anche allo scopo di consentire al Franchisee di superare eventuali difficoltà iniziali derivanti dall'applicazione di una diversa impostazione commerciale, il Franchisor fornirà i seguenti beni e servizi Il franchisor fornisce al franchisee tutta l’attrezzatura necessaria ad allestire la carrozzeria Self service come specificato: • Assistenza all'eventuale adeguamento della carrozzeria • Definizione degli assortimenti e del magazzino • Supporto al piano di comunicazione territoriale • Formazione e addestramento professionale del Franchisee e dei suoi collaboratori preposti alla conduzione della Carrozzeria e dei vari reparti attraverso un Corso di Formazione per Tutor e un Corso di formazione per Impiegati addetti all'Accettazione • Materiale promozionale a pagamento sul sito Carsmania. Art. 3 – Assistenza Per tutta la durata del presente contratto, il Franchisor assisterà il Franchisee nella soluzione dei problemi connessi alla gestione dell'Esercizio al fine di consentirgli di condurlo agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano gli analoghi punti vendita direttamente gestiti dal Franchisor. • consulenza commerciale e tecnica con proprio personale specializzato, con particolare riferimento all'andamento del fatturato e al circuito di rifornimento di prodotti per la carrozzeria; • aggiornamento professionale del personale del Franchisee per quanto attiene alle tecniche del servizio e agli sviluppi operativi che il Franchisor dovesse mettere a punto di volta in volta, attraverso corsi in presenza o in videoconferenza; • manifestazioni a premio ed altre iniziative promozionali che il Franchisor organizzerà per fornire adeguato supporto pubblicitario nazionale e territoriale, con o senza partecipazione ecoomica del Franchisee • controlli diretti ed indiretti sull'attività del Franchisee al fine di segnalare tempestivamente eventuali irregolarità riscontrate per gli opportuni interventi; • invio periodico di elaborati e report finalizzati a mantenere aggiornato il Franchisee sulle eventuali variazioni di assortimento e di prezzo attuati dal Franchisor. Il Franchisor, inoltre potrà fornire, a richiesta del Franchisee e previa valutazione congiunta delle condizioni economiche, seguenti servizi a pagamento: • cancelleria e modulistica per l’identificazione diretta come affiliato CARSMANIA (stampati, carta intestata, biglietti da visita, buste intestate, ecc.). In ogni caso la modulistica e le grafiche prodotte autonomamente dal Franchisee attraverso propri fornitori di fiducia dovrà essere conforme a quella di Carsmania e preventivamente approvata da quest'ultima. • consulenza per la soluzione di problemi di natura fiscale, legale ed amministrativa collegati alla conduzione dell'Esercizio; • consulenza per la soluzione di problemi di relazioni sindacali e di formazione del personale; • consulenza sulle tecniche di controllo e di gestione; • consulenza tecnica per la soluzione di problemi di sicurezza e prevenzione. Art. 4 – Forniture Per tutta la durata del presente contratto, il Franchisor si impegna a fornire in porto franco al Franchisee, direttamente o per il tramite di fornitori prescelti dal Franchisor e/o con lo stesso convenzionati, tutti i Prodotti inclusi nel proprio assortimento. Il Franchisee si obbliga ad acquistare i Prodotti dal Franchisor in quantitativi corrispondenti all'intero fabbisogno dell'Esercizio e si obbliga, altresì, ad utilizzarli e rivenderli esclusivamente nel territorio affidatogli. Per l'approvvigionamento di prodotti non compresi nell'assortimento del Franchisor, neppure come equivalenti, il Franchisee sarà libero di rivolgersi ad altri fornitori a condizione che il prodotto garantisca la medesima qualità dei beni e servizi erogati da Carsmania. A tal fine, il Franchisee si impegna, nel comune interesse, a sottoporre tali prodotti, inizialmente, alla preventiva approvazione del Franchisori prima di utilizzarli e porli in vendita, fermo restando che il Franchisor non assumerà in ogni caso alcuna responsabilità a proprio carico qualora i risultati dell'utilizzo o della vendita di tali prodotti non rispondano alle aspettative dei clienti Gli ordini dei prodotti saranno acquisiti fal Franchisor prioritariamente attraverso il sito web www.Carsmania.it e le forniture saranno effettuate nei limiti della disponibilità dei singoli prodotti, ai prezzi analiticamente indicati dal sito stesso, da intendersi listino ufficiale tra le parti. Il Franchisor non è responsabile per inadempimenti o ritardi nelle forniture dovuti a temporanea indisponibilità dei prodotti, ovvero per mancata consegna da parte dei fornitori o causati da forza maggiore, intendendosi inclusi tra gli eventi costituenti forza maggiore i provvedimenti della Pubblica Autorità, gli scioperi dei dipendenti propri o delle ditte fornitrici, nonché ogni altra circostanza che sia sottratta al suo controllo. Il Franchisee dovrà ordinare i Prodotti in quantità necessarie per mantenere costantemente rifornito l'Esercizio e garantire il corretto e puntuale svolgimento dell'attività. Le spese del trasporto dei Prodotti sono a carico del Franchisee. Art. 5 - Durata e corrispettivi La durata del contratto di affiliazione è di anni 1 (uno) tacitamente rinnovabile alle medesime condizioni ove non intervenga disdetta, tramite raccomandata a.r., almeno tre mesi prima della naturale scadenza. Il Franchisor si riserva la facoltà di interrompere il rapporto, senza che sia dovuta alcuna penale o rimborso al franchisee e fatti salvi gli importi maturati per effetto del presente contratto, qualora il rendimento dell'affiliato sia ritenuto non soddisfacente (trattandosi di esclusiva di zona) e/o pregiudizievole per l'immagine del franchisor. Il costo di affiliazione iniziale (o fee d'ingresso) è stabilito per in Euro 8.000 ( ottomila ) una tantum e attribuisce i diritti di cui al presente contratto. Il costo dell'assistenza e dei servizi è di Euro 90 mensili. Entrambi gli importi si intendono al netto di Iva ed oneri di legge. Il franchisee riconosce a Carsmania il 5% sull’imponibile, compresi ricambi, per ogni cliente convogliato da Carsmania, il 10% sulla sola manodopera sarà invece girato al cliente sotto forma di buoni acquisto . I costi dei beni e servizi erogati saranno quelli presenti sul sito del Franchisor che deve intendersi conosciuto ed accettato dal Franchisee salvo specifica contestazione tramite raccomandata a.r. e fatti salvi specifici accordi in forma scritta o condizioni particolari per le promozioni e le operazioni a premio, le cui imposte e tasse, per quanto di competenza territoriale, graveranno in ogni caso sul Franchisee . La contestazione del listino non attribuisce la facoltà di formulare ordini sulla base delle precedenti condizioni ma solo titolo per l'eventuale risoluzione del rapporto nell'ipotesi non si raggiunga un accordo tra le parti. Il pagamento degli importi dovuti al Franchisor dovrà avvenire, al netto di provvigioni, sconti, rimborsi e competenze, oltre Iva e tasse ove dovute, sulla base degli estratti conto mensili, entro il quinto giorno successivo al mese di riferimento. In caso di ritardo nei pagamenti, senza necessità di costituzione in mora, saranno addebitati al Franchisee interessi di mora pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Il ritardato pagamento delle forniture costituirà motivo di sospensione delle stesse e, in caso di persistenza della morosità per un periodo superiore a trenta giorni dalla scadenza, motivo di risoluzione del presente accordo. Art. 6 - Uso e tutela dei segni distintivi d'impresa Il franchisor concede al franchisee licenza d'uso del segno distintivo “SELF CARROZZERIA FAI DA TE by CARSMANIA“ da limitarsi alla sola attività commerciale svolta in esecuzione del presente contratto (insegne interne ed esterne, pannelli e depliants pubblicitari, modulistica, carta intestata, ecc.). Qualsiasi connessione con altre ulteriori attività dovrà essere autorizzata per iscritto dal franchisor. Il Franchisee si impegna a far uso del marchio Self by Carsmania e di ogni altro segno distintivo d'impresa del Franchisor esclusivamente come insegna dell'Esercizio ed eventualmente a riprodurlo nella propria carta intestata, negli shoppers, nel materiale pubblicitario, ecc., rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le dimensioni dell'originale come precisato nell'allegato "A". Il Franchisee, ferma restando la facoltà di utilizzare anche i propri, s'impegna a dare ampio risalto ai segni distintivi d'impresa “Self by carsmania”, secondo le indicazioni del Franchisor Al fine di consentire al Franchisor di controllare che dall'uso del Marchio non derivi alcun nocumento alla sua immagine ed al Marchio stesso, il Franchisee sottoporrà all'autorizzazione del Franchisor, prima della sua diffusione, tutto il materiale pubblicitario da esso eventualmente predisposto in aggiunta al materiale direttamente fornito dal Franchisor, impegnandosi ad apportare quelle modifiche che il Franchisor ritenesse opportune per la salvaguardia dei propri diritti. Il Franchisee dà atto che il Marchio costituisce oggetto di proprietà esclusiva del Franchisor e che ogni diritto derivante dal suo uso spetta al medesimo e si impegna pertanto a non utilizzare il Marchio, come, ovvero nel, proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso. II franchisee riconosce espressamente la facoltà del franchisor di modificare il Marchio/ logo CARSMANIA, i colori, nonché ogni altro elemento estetico connotante la sua immagine e si impegna fin d'ora ad adeguarsi. Al momento della risoluzione o del recesso dal presente contratto il Franchisee cesserà immediatamente di far uso del Marchio quale insegna e di ogni altro eventuale segno distintivo del Franchisor nonché di identificare la sua impresa e/o esercizio quale affiliato del Franchisor, indipendentemente da eventuali contestazioni sulle cause di cessazione del rapporto, e distruggerà ogni materiale in suo possesso, anche pubblicitario, recante il Marchio. Qualsiasi uso del Marchio non conforme a quanto previsto nei precedenti paragrafi costituisce motivo di risoluzione del presente accordo. Il Franchisee si impegna a segnalare prontamente al Franchisor qualsiasi violazione dei suoi diritti sul Marchio di cui venga a conoscenza nonché ogni altro atto di concorrenza sleale compiuto da terzi, così da consentirgli di intraprendere le azioni di difesa che esso riterrà necessarie od opportune nel comune interesse. Art. 7 – Obblighi del Franchisee Fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dal presente contratto, il Franchisee si impegna a: • assicurare un'adeguata rotazione dei Prodotti e delle altre sostanze connesse, tenendo in debita considerazione il loro grado di deperibilità con riferimento alle schede tecniche e alle indicazioni di conservazione dei medesimi; • praticare per quanto possibile i prezzi di vendita dei Prodotti raccomandati dal Franchisor e le tariffe agevolate relative ad eventuali convenzioni stipulate dal Franchisor con soggetti terzi; • porre in essere tutte le iniziative pubblicitarie che il Franchisor invierà presso l'Esercizio, seguendo le istruzioni dallo stesso fornite di volta in volta; • non divulgare od utilizzare a profitto proprio od altrui, anche dopo la cessazione del contratto, il know-how tecnico ed amministrativo fornito dal Franchisor, di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di Franchisee, avendo cura di far rispettare tali impegni da tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori; • tenere informato il Franchisor di qualsiasi miglioramento e perfezionamento che dovesse sviluppare in pendenza del presente contratto nella conduzione dell'Esercizio e a consentire allo stesso il diritto di farne uso liberamente nei propri punti vendita; • permettere a rappresentanti o dipendenti del Franchisor di accedere in tutti i locali dell'Esercizio così da mettere in grado il Franchisor di verificare l'adempimento da parte sua agli obblighi assunti con il presente contratto. Periodicamente a cura del rappresentante del Franchisor verrà compilata una scheda di valutazione della presentazione del mercato analoga a quella utilizzata per i negozi diretti; tale scheda, controfirmata dal gestore del punto vendita, sarà lasciata in copia al Franchisee; • stipulare, entro il trentesimo giorno successivo alla sottoscrizione del presente accordo, una polizza assicurativa che dia piena compertura ai rischi connessi all'esercizio dell'attività connotata dal marchio “Self by Carsmania”, secondo le indicazioni di Carsmania e di eventuali consulenti per la sicurezza sul lavoro. Il franchisee adotterà tutte le precauzioni e i provvedimenti necessari ad assicurare il totale rispetto di tali obblighi anche da parte del proprio personale o, comunque, di persone, società, imprese ad essa collegate a qualsiasi titolo, assumendo piena responsabilità per ogni violazione degli obblighi di segretezza Art. 8 - Esclusiva e cessione del contratto Il franchisee si impegna ed obbliga espressamente per tutta la durata del presente contratto a non svolgere attività in concorrenza con CARSMANIA. Il Franchisor concede al Franchisee l’esclusivo diritto di commercializzare beni e servizi a marchio “Self by Carsmania” nella zona di …………………………………………………. Il Franchisee, in caso di cessione d'azienda, si impegna a trasferire il presente contratto al soggetto subentrante, previa acquisizione di nulla osta scritto di Carsmania e contestuale accettazione delle medesime condizioni da parte del soggetto subentrante, senza alcuna riserva Art. 9 - Risoluzione. Il Franchisor potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r., con la quale esso dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa: 1. nel caso in cui il Franchisee si renda inadempiente ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente accordo; 2. nel caso di cambiamento della compagine sociale dell'impresa del Franchisee ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda o del ramo d'azienda interessato dal presente contratto, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il Franchisor ed il terzo acquirente o locatario; 3. nel caso di assoggettamento del Franchisee a fallimento o ad altra procedura concorsuale; 4. nel caso in cui il comportamento del Franchisee o dei suoi dipendenti possa nuocere irrimediabilmente all'immagine e al buon nome del Franchisor. Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa il Franchisor potrà esigere, oltre al risarcimento del danno sofferto, anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti, interrompendo comunque all'istante qualsiasi fornitura. Il Franchisor dà atto che in seguito alla risoluzione del presente contratto per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela. 5.Le parti danno atto che in caso di risoluzione del presente contratto il Franchisee non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela. Il Franchisee potrà recedere anticipatamente dal contratto in caso di rilevata antieconomicità dell'iniziativa, qualunque nei sia la ragione o la causa, mediante comunicazione tramite lettera raccomandata inoltrata al Franchisor almeno 90 giorni prima dell'effettiva interruzione del rapporto, fermo restando il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte e il pagamento dei crediti maturati. Art. 10 - Foro competente Per tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere come competente in via esclusiva, anche con riferimento alle azioni di natura cautelare, il Foro di Teramo. Il presente atto viene sottoscritto in duplice originale, uno per ciascuna parte e sarà oggetto di registrazione a cura e spese della parte che avrà interesse. __________, li __________ (Il Franchisor) ( il Franchisee) Le parti danno atto di aver ricevuto copia del presente accordo diversi giorni prima della sottoscrizione e di averne letto, compreso e contrattato ogni clausola, sia singolarmente che nel loro significato complessivo, procedendo alla stesura del testo attuale e alla specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, delle seguenti clausole Art. 1 – Oggetto del contratto Art. 2 – Beni e servizi garantiti Art. 3 – Assistenza Art. 4 – Forniture Art. 5 – Durata e corrispettivi Art. 6 - Uso e tutela dei segni distintivi d'impresa Art. 7 – Obblighi del Franchisee Art. 8 - Esclusiva e cessione del contratto Art. 9 – Risoluzione Art. 10 – Foro competente __________, li __________ (Il Franchisor) ( il Franchisee)