OGGETTO DISTRIBUZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO QUESITO
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OGGETTO DISTRIBUZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO QUESITO
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO DISTRIBUZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO QUESITO (posto in data 22 luglio 2015) Da più di 20 anni lavoro nella stessa Azienda Ospedaliera, e fin dall'inizio ho sempre lavorato in pediatria, reparto sempre sotto organico (spesso con due soli medici, qualche periodo da sola, coprendo anche le reperibilità notturne), sempre con la speranza di un miglioramento. Negli ultimi anni la situazione è peggiorata, in quanto l'organico è si aumentato, ma sostanzialmente la situazione personale non è cambiata: vuoi per congedi parentali delle colleghe donne, vuoi per l'orario ridotto per i diritti della maternità, vuoi per le richieste del parttime da parte di colleghi, vuoi per i permessi per aggiornamenti professionali o Master che durano anni, i miei turni di servizio rimangono gli stessi. Quali azioni devo intraprendere, sapendo che la situazione nel futuro sarà peggiore rispetto a quella attuale, essendo non più giovane (58 anni) per eseguire il mio turno di servizio in aggiunta ai turni di servizio di chi non lavora, come mi devo muovere nei confronti della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera per eseguire soltanto il mio turno di servizio e non fare anche il lavoro degli altri? RISPOSTA (inviata in data 27 luglio 2015) Alla specifica domanda “quali azioni intraprendere” può essere data una sola risposta: evitare di personalizzare il problema e adoperarsi, coinvolgendo in maniera diretta le organizzazioni sindacali, affinché sia adottato un regolamento che disciplini l’orario di lavoro (compresi in tale accezione turni di servizio, turni di guardia, turni di pronta disponibilità) rispettando un principio essenziale: l’equa ripartizione dei carichi di lavoro tra tutto il personale in servizio. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 La concreta applicazione di questo principio comporta ad esempio che coloro che sono esonerati dai turni notturni per motivi di salute o per altri motivi (assistenza ad un congiunto in condizioni di disabilità, figli di età inferiore a tre anni) devono essere obbligati a farsi carico di un numero maggiore di turni festivi, calcolando i carichi di lavoro non solo come numero di turni, ma tenendo anche conto della diversa onerosità di turni di guardia o di pronta disponibilità notturni, festivi e notturni festivi. L’equa distribuzione dei carichi di lavoro, e la corretta applicazione degli istituti contrattuali, sono prerogative specifiche del direttore della struttura complessa di appartenenza, che dovrebbe essere valutato tenendo conto in particolare della capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale delle risorse, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli istituti contrattuali (CCNL 2002_2005, articolo 28, comma 1, lettera c). L’onere della razionale ed imparziale distribuzione dei turni di servizio non può essere lasciata alla totale discrezionalità del direttore, che deve essere vincolato, nella attribuzione dei turni di servizio, al rispetto di regolamenti che rendano di fatto impossibile iniquità come quelle denunciate nel quesito. Al riguardo si intrecciano tre questioni tra loro interconnesse: il ruolo e le prerogative attribuiti alle organizzazioni sindacali, i poteri che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conferisce agli organi deputati alla gestione, l’obbligo per le aziende sanitarie, coerentemente con quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, che dettava linee guida per l’accreditamento, di adottare regolamenti che disciplinino l’organizzazione interna in modo da assicurare il rispetto dei requisiti di qualità e sicurezza nell’erogazione delle prestazioni. Ciascuna di queste questioni è di seguito oggetto di una specifica riflessione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 CARICHI DI LAVORO E DEBITO ORARIO CONTRATTUALE Presumere che il medico, stante la qualifica che gli è stata attribuita di dirigente, sia tenuto ad una prestazione lavorativa senza limiti, è assolutamente illogico, e di fatto illegittimo, anche perché recenti pronunciamenti giurisprudenziali a livello nazionale ed europeo hanno chiarito che l’attribuzione della qualifica di dirigente ad un medico che non sia titolare di un incarico di direzione di struttura è del tutto priva di fondamento giuridico, perché di fatto un medico al quale è conferito un incarico di natura professionale, di base o di altra tipologia, non esercita quelle funzioni di programmazione, indirizzo, organizzazione e controllo delle risorse in cui si sostanzia l’effettivo ruolo dirigenziale. (Coerentemente con questo assunto molte aziende, nella sottosezione relativa al personale in servizio prevista nella sezione amministrazione trasparente di ogni amministrazione pubblica, per quanto concerne le retribuzioni annue dei dirigenti pubblicano solo quelle erogate ai direttori di struttura complessa e ai responsabili di struttura semplice, ed a volte solo ai responsabili di strutture semplici a valenza dipartimentale). Quella presunzione trova purtroppo un suo fondamento nella frase finale del comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229: Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito. Per interpretare questa affermazione occorre collocarla nel momento storico nel quale essa è stata formulata, caratterizzato da una profonda revisione dell’assetto organizzativo del sistema sanitario, con l’introduzione del ruolo unico della dirigenza sanitaria e soprattutto dall’attribuzione a tutti i medici, dal neo assunto al responsabile del più complesso ed articolato reparto di cardiochirurgia di un ospedale di altissima specializzazione, della qualifica di dirigente. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 La frase finale del comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 502 deve essere letta non isolandola dal contesto normativo complessivo che disciplina il rapporto di lavoro del medico, ma tenendo adeguato conto di tutte le disposizioni attinenti e interpretando tali disposizioni sulla base degli orientamenti giurisprudenziali che si sono nel tempo consolidati in materia. Da questa lettura congiunta si evince con assoluta certezza che se è vero che il dirigente medico può essere chiamato ad un impegno orario aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’orario contrattualmente dovuto, è altresì vero che a tale impegno orario aggiuntivo deve far riscontro una remunerazione aggiuntiva. Ogni amministrazione dovrà valutare, in relazione al proprio assetto organizzativo ed alla dotazione organica, quale parte di questo impegno sarà remunerata con la retribuzione di risultato, quale dovrà essere remunerata utilizzando l’istituto delle prestazioni aggiuntive, e quale infine potrà essere remunerata come lavoro straordinario. Queste scelte dovranno essere negoziate in sede di budget, e potranno altresì essere rinegoziate sulla base dell’’andamento dei volumi prestazionali e del conseguente utilizzo delle ore di lavoro. Per quanto concerne l’utilizzo della retribuzione di risultato questo è disciplinato dall’articolo 65 del CCNL 1994_1997, che precisa quale deve essere il processo di gestione del budget nelle diverse fasi in cui esso si articola, ed in particolare al comma 1, ultimo periodo, dispone che la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro contrattuale per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e al comma 6 precisa che gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell’articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell’unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascun di essi con l’indicazione dell’incentivo economico connesso. Per quanto concerne l’utilizzo dell’istituto delle prestazioni aggiuntive esso è richiamato dal comma 6 dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005: Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, tenendo conto delle linee di indirizzo regionali) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive in base al regolamento che deve essere concertato con le organizzazioni sindacali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 Per quanto concerne infine l’utilizzo del lavoro straordinario questo è disciplinato dall’articolo 28 del CCNL 10 febbraio 2004, che precisa due aspetti fondamentali: il divieto di utilizzare il lavoro straordinario come fattore ordinario di programmazione del lavoro, e la limitazione dell’utilizzo del lavoro straordinario solo per i servizi di guardia e pronta disponibilità, nonché per far fronte ad esigenze prestazionali non programmabili. Il comma 2 del citato articolo 28 precisa in particolare, proprio per sottolineare il carattere di eccezionalità del ricorso a questo istituto, che i dirigenti medici possono recuperare le ore di lavoro straordinario prestate, concordandone le modalità affinché il recupero delle ore non rechi pregiudizio al funzionamento del servizio. Rientra proprio tra i compiti del responsabile di struttura complessa gestire in modo razionale e flessibile i turni di presenza del personale e le modalità di ricorso ai diversi istituti sopra richiamati per assicurare il migliore equilibrio possibile tra esigenze assistenziali ed ore lavorative che le risorse disponibili possono assicurare. In un contesto nel quale i problemi veri trascendono e di gran lunga la dimensione aziendale, e la stessa dimensione regionale, e trovano la loro radice in opinabili scelte di politica economica adottate a livello nazionale, l’unica difesa possibile è proprio quella di pretendere l’adozione di regolamenti aziendali che disciplinino gli spazi interpretativi di direttive regionali o nazionali non lasciando alcuna discrezionalità agli organi deputati alla gestione ai quali si riferisce l’articolo 5 del decreto legislativo 165 (dal direttore della struttura complessa di appartenenza, al direttore del dipartimento al quale questa afferisce, fino al direttore generale pro tempore, soggetti che al regolamento adottato devono pedissequamente attenersi). Il regolamento che disciplina l’orario di lavoro deve assumere quale imprescindibili fondamenti alcuni concetti chiave: il concetto di debito orario contrattuale, ovvero le ore di lavoro che un medico è tenuto a mettere a disposizione dell’Azienda sulla base dell’orario contrattuale di 38 ore settimanali, e che risulta, al netto delle ferie, dei permessi, delle ore di lavoro per attività non assistenziali, pari a circa 1500 ore l’anno; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 il fatto che un impegno aggiuntivo oltre quel debito orario deve essere oggetto di separata remunerazione attraverso la retribuzione di risultato, il lavoro straordinario o le prestazioni aggiuntive; il trattenimento in servizio oltre il normale orario di lavoro fissato nei turni di presenza settimanali, per eventi imprevedibili, deve essere o compensato utilizzando l’istituto del lavoro straordinario, o recuperato rimodulando i turni di presenza; un impegno orario che superi certi ritmi, come dimostrano evidenze scientifiche consolidate, espone il medico a un elevatissimo rischio di commettere errori che possono avere conseguenze anche fatali per la sicurezza del paziente. Il debito orario contrattuale, definito come numero di ore di lavoro che ogni dirigente è tenuto a garantire all’azienda sulla base dell’orario di lavoro, si calcola applicando la seguente formula, che è sviluppata nelle due ipotesi di orario settimanale su 6 e su 5 giorni lavorativi: DOC = 38 ore settimanali *52 settimane – - 36 (giorni di ferie l’anno) * 6h20m (orario giornaliero) – - 3h30m (ore per attività non assistenziali) * 48 settimane – - 6h20m * 8 (giorni di permesso retribuito spettanti) = = 1976 – 228 – 168 – 51 = 1529 DOC = 38 ore settimanali *52 settimane – - 32 (giorni di ferie l’anno) * 7h36m (orario giornaliero) – - 3h30m (ore per attività non assistenziali) * 48 settimane – - 7h36m * 8 (giorni di permesso retribuito spettanti) = = 1976 – 243 – 168 – 61 = 1504 A questo ammontare di ore devono essere aggiunte le ore, negoziate in sede di budget, che il dirigente medico si impegna a rendere disponibili per conseguire predefiniti obiettivi prestazionali, a fronte della retribuzione di risultato che l’azienda si impegna ad erogare se saranno raggiunti i risultati prestazionali predefiniti, in applicazione dell’articolo 65 del CCNL 1994_1997, ed in particolare del comma 3 dello stesso articolo 65, che a questo riguardo precisa: La retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro contrattuale per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Laddove, sempre in sede di budget, si constatasse che gli obiettivi prestazionali attribuiti dalla direzione generale alla specifica unità operativa non sono raggiungibili, si dovrà concordare un ulteriore monte ore annuo da retribuire utilizzando l’istituto delle prestazioni aggiuntive, ai sensi del comma 6 dell’articolo 14 del CCNL 2002_2005, che al riguardo precisa: Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l’azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive previsto dall’articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001 in base al regolamento aziendale che disciplina l’esercizio della libera professione intramoenia. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Il principio di fondo che deve essere strenuamente difeso e sancito dal regolamento aziendale che disciplina l’orario di lavoro è che l’Azienda si impegna a remunerare, o a consentire di recuperare, le ore di lavoro prestato, non avendo alcun senso logico ed alcun fondamento giuridico ritenere che un dirigente medico sia tenuto ad un impegno orario indefinito, per sopperire ad una strutturale sproporzione tra personale disponibile e livelli di assistenza che si devono assicurare. Addurre le pur oggettive carenze di personale quale motivazione per chiedere ai medici un impegno che non rientra nella logica di una normale prestazione lavorativa è palesemente un abuso di potere, e come tale deve essere contrastato utilizzando tutti i mezzi disponibili. Ed in questa battaglia (perché sicuramente si tratta di una battaglia, dall’esito purtroppo assolutamente incerto e per niente scontato) cruciale è il ruolo delle organizzazioni sindacali, che devono trovare ad ogni costo il modo per recuperare il ruolo e le prerogative che ad esse competono in una fisiologica gestione del rapporto di lavoro. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 Diritti e tutele dei professionisti che operano alle dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale sono stati progressivamente ridotti per l’effetto congiunto di una serie di cause tra loro concatenate: 1) il definanziamento strutturale del servizio sanitario nazionale, legittimato da una crisi economica che ha investito il nostro Paese in maniera resa ancor più grave dai nodi non risolti che condizionano da decenni la gestione corretta dell’economia nazionale; 2) l’aumento dei poteri attribuiti agli organi deputati alla gestione delle amministrazioni pubbliche, ai quali l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 attribuisce le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati; 3) la progressiva riduzione del ruolo e delle prerogative attribuiti alle organizzazioni sindacali, spesso letteralmente annichilite dall’ arrogante delirio di onnipotenza di direttori generali essi stessi peraltro vittime di direttive politiche per le quali l’unico obiettivo irrinunciabile per una amministrazione pubblica ed estensivamente per un’azienda sanitaria è il rispetto del vincolo di bilancio. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 L’EVOLUZIONE DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI UN EXCURSUS STORICO CCNL 1998_2001 TITOLO II: RELAZIONI SINDACALI CAPO I: METODOLOGIE DI RELAZIONI articolo 3 Obiettivi e strumenti 1. obiettivi del sistema delle relazioni sindacali Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle responsabilità delle aziende e degli enti del comparto e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale dei dirigenti con l'esigenza delle aziende di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla col-lettività. 2. i modelli delle relazioni sindacali Il predetto obiettivo comporta la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali che si articola nei seguenti modelli relazionali: a) contrattazione collettiva a livello nazionale; b) contrattazione collettiva integrativa che si svolge a livello di azienda, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto; c) concertazione, consultazione ed informazione. L’insieme di tali istituti realizza i principi della partecipazione che si estrinseca anche nella costituzione di Commissioni Paritetiche; d) interpretazione autentica dei contratti collettivi. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 Il contratto dal quale sono tratti i due commi dell’articolo 3 fu sottoscritto in data 8 giugno 2000, in un contesto politico, sociale ed economico ben diverso dall’attuale, caratterizzato da una progressiva riduzione delle prerogative e del ruolo delle organizzazioni sindacali ed al contempo da una progressiva riduzione delle garanzie e delle tutele della dirigenza medica, chiamata ad un impegno professionale sempre maggiore a fronte di prospettive economiche e di carriera aleatorie. La crisi economica che ha caratterizzato gli anni recenti ha contribuito non poco a rendere possibili misure che solo qualche anno prima sarebbero state impensabili, e che sono state oggetto dei diversi decreti legge o decreti legislativi varati dai Governi che si sono susseguiti in questi difficili anni della nostra storia repubblicana. In questo contesto si colloca l’evoluzione del sistema delle relazioni sindacali, segnata in particolare dalle misure che sono state adottate dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, su due fronti opposti: da un lato aumentare i poteri di organizzazione degli organi preposti alla gestione delle amministrazioni pubbliche dall’altro ridimensionare ruolo e prerogative delle organizzazioni sindacali. L’articolo 34 del citato decreto legislativo 150 modifica l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituendo il comma 2, dello stesso articolo con il testo di seguito riprodotto (nel quale sono evidenziate in rosso le integrazioni rispetto al testo previgente). Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto interno, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 L’articolo 54 dello stesso decreto legislativo 150 ridefinisce gli ambiti della contrattazione collettiva, modificando in maniera significativa l’articolo 40 del decreto legislativo 165, ed in particolare sostituendo il comma 1 la cui precedente formulazione era di amplissimo respiro (La contrattazione collettiva si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali) con una formulazione molto circoscritta e decisamente riduttiva delle prerogative sindacali: La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, (che definisce i poteri di organizzazione), 16 e 17 (che definiscono funzioni e prerogative dei dirigenti) la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi). Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge. Lo stesso decreto legislativo 150, con l’articolo 36, comma 1, ha così modificato l’articolo 9, avente ad oggetto i contratti collettivi nazionali. Il testo previgente disponeva: I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro mentre nel testo modificato precisa Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, i contratti collettivi nazionali disciplinano le modalità e gli istituti della partecipazione. Anche se il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con l’articolo 2, comma 17, ha introdotto nell’articolo 5 del decreto legislativo 165 l’inciso ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto gli spazi di partecipazione delle organizzazioni sindacali alle decisioni in merito agli aspetti organizzativi si sono drasticamente ridotti. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 12 Se è vero che lo stesso comma 2 dell’articolo 5, che definisce i poteri di organizzazione attribuiti agli organi preposti alla gestione, precisa che quei poteri devono essere esercitati nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi che le amministrazioni pubbliche devono adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo interno, e implicitamente sottende una differenza tra determinazioni e atti resta irrisolto il tema di quali spazi di partecipazione sindacale siano possibili nel contesto normativo attuale nella definizione di quegli atti. Un ulteriore colpo al ruolo delle organizzazioni sindacali è stato inferto dalla modifica che il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con il comma 18 dell’articolo 2, ha apportato al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 165. Il comma citato disponeva infatti che Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1 comma 1 (efficienza, efficacia, sviluppo professionale) previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. mentre nel testo attuale si legge Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative. L’interpretazione che di questo mutato quadro normativo è stata data dalle direzioni generali della gran parte delle aziende sanitarie italiane è che le organizzazioni sindacali debbano essere informate degli atti adottati, ma che siano decaduti definitivamente gli ulteriori modelli relazionali nei quali, secondo il citato articolo 3 del CCNL 1998_2001, si articolava il sistema delle relazioni sindacali (concertazione, consultazione) mentre la contrattazione è di fatto ridotta alla mera definizione annuale dei fondi contrattuali, unico ambito nel quale è ancora necessario il consenso esplicito delle organizzazioni sindacali. Il tema, oggetto di discussioni e dibattiti in molteplici sedi, è stato affrontato in maniera organica da una circolare esplicativa emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 18 febbraio 2011, nella quale tra l’altro si legge: CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 13 Riassumendo, secondo la legge, in materia di partecipazione sindacale sono previste: l’informazione in materia di organizzazione degli uffici e di misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro (articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 165); la consultazione in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche (articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 165) (materia questa che è stata sottratta alla partecipazione sindacale dal decreto legge 95/2012) l’esame congiunto in tutte le materie non indicate dall’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 165 (quali ad esempio mobilità intercompartimentale, pari opportunità, mobbing). La stessa circolare precisa “In coerenza con la ratio delle innovazioni sopra descritte (in particolare le modifiche introdotte dal decreto legislativo 150/2009 agli articoli 5 e 40 del decreto legislativo 165/2001) le modalità per l’esercizio della consultazione e dell’esame congiunto devono avere caratteristiche tali da non compromettere la funzionalità operativa, la tempestività e l’efficacia dell’azione amministrativa, e la decisione finale dell’amministrazione non può essere in alcun modo condizionata da preventive forme di assenso da parte delle organizzazioni sindacali. Il blocco della contrattazione collettiva che è stato disposto dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 ha completato l’opera di demolizione delle prerogative sindacali, che sono pressoché inermi nei confronti di una spesso tanto disinvolta quanto arrogante gestione del potere. Questa è in qualche modo legittimata da una perdurante emergenza economica che costringe di fatto le aziende sanitarie a confrontarsi quotidianamente con il difficile, a volte impossibile, equilibrio tra una domanda di prestazioni sanitarie che cresce indefinitamente ed una disponibilità di risorse che è invece paradossalmente sempre minore. In questo contesto il venir meno del ruolo delle organizzazioni sindacali di presidio e tutela della corretta applicazione degli istituti contrattuali espone il sistema ad un grave rischio di autoreferenzialità nella presunzione che qualsiasi decisione sia legittima pur di non compromettere la funzionalità operativa, la tempestività e l’efficacia dell’azione amministrativa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 14 L’opportunità di ripensare criticamente la problematica del ruolo e delle prerogative delle organizzazioni sindacali era accennata anche nella stessa frase conclusiva della citata circolare del Dipartimento della Funzione pubblica, che al punto 4. precisava: “Nel rispetto ed in attuazione di quanto già evidenziato ai punti precedenti, ed in attesa dei successivi rinnovi contrattuali, l’ARAN individuerà, ai sensi delle attuali discipline contrattuali e nel rispetto della disciplina legislativa, le materie demandate alle diverse forme di partecipazione, effettuandone la riclassificazione in relazione al modello di relazioni sindacali di cui al decreto legislativo 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo 150 del 2009”. Ancor più pregnante ed esplicito in questa direzione quanto affermato nel protocollo di intesa tra Governo e parti sociali sottoscritto in data 10 maggio 2012, nel quale si sottolinea l’esigenza di definire un nuovo modello di relazioni sindacali, precisando che Nel quadro del vigente modello di relazioni sindacali, va colta l’occasione per un importante patto sociale, che riguardi anche i datori di lavoro delle Regioni ed Enti locali, al fine di favorire la partecipazione consapevole dei lavoratori ai processi di razionalizzazione, innovazione e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. Questo percorso, prima della riapertura delle trattative per i rinnovi contrattuali, va attuato rimodulando il quadro legislativo per offrire alle parti, ad entrambi i livelli di contrattazione, strumenti e criteri per raggiungere obiettivi coerenti con le autonomie costituzionalmente riconosciute. In particolare le Parti concordano sulla necessità dell’emanazione di un provvedimento legislativo che riguardi: il riconoscimento della contrattazione collettiva come fonte deputata alla determinazione dell’assetto retributivo e di valorizzazione dei lavoratori pubblici nel rispetto dei ruoli organizzativi e di rappresentanza delle parti, relativamente alle prerogative contrattuali attinenti il rapporto di lavoro; collegare ai processi di mobilità percorsi di qualificazione e formazione professionale, coinvolgendo le organizzazioni sindacali, per garantire la funzionalità e la qualità del lavoro nell’amministrazione di destinazione; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 15 la predisposizione di vincoli e procedure per garantire trasparenza totale sugli andamenti gestionali e finanziari degli enti per valutarne le ricadute in termini occupazionali e retributivi; un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nei processi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni secondo modalità coerenti con le autonomie previste dall’ordinamento che accompagni anche i processi di miglioramento ed innovazione nonché il sistema premiante e incentivante al livello integrativo anche tenendo conto delle norme già vigenti in materia di risparmi derivanti da processi di riorganizzazione; la definizione di criteri trasparenti e il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali in tutte le fasi dei processi di mobilità collettiva; il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle RSU nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL; l’individuazione, nell’ambito delle materie di informazione sindacale, anche di ipotesi di esame congiunto tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni sindacali; Quel protocollo di intesa aveva aperto il cuore alla speranza che fosse possibile un ravvedimento rispetto alla direzione intrapresa, e che fosse possibile recuperare un ruolo per certi versi connaturale ed intrinseco nella ragion d’essere stessa della funzione sindacale. Purtroppo l’evoluzione del quadro politico rende quella speranza ancor più labile ed incerta di quanto non fosse già allora, perché sembra consolidarsi la convinzione che le organizzazioni sindacali siano un problema da risolvere e non una risorsa da valorizzare. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 16 L’ESIGENZA DI ADOTTARE UN REGOLAMENTO AZIENDALE Adottare uno specifico regolamento che disciplini un settore così delicato qual è quello dell’orario di lavoro, costituisce per l’azienda un dovere etico, prima ancora che un obbligo formale sancito dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, con il quale venivano fissati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. Tra i requisiti minimi organizzativi generali il DPR citato precisa infatti che La Direzione definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse umane ed economiche per: - le attività ambulatoriali; - le attività di ricovero a ciclo continuativo e diurno (acuti e post-acuti). La Direzione definisce le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza al paziente in caso di urgenze od eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici). Sempre il DPR citato precisa che: In tutte le articolazioni organizzativo-funzionali è favorito l'utilizzo delle Linee guida predisposte dalle Società scientifiche o da gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche. Inoltre devono essere predisposte con gli operatori, linee guida, regolamenti interni che indichino il processo assistenziale con cui devono essere gestite le evenienze cliniche più frequenti o di maggiore gravità. Ogni struttura organizzativa predispone una raccolta di regolamenti interni, linee guida, aggiornati per lo svolgimento delle procedure tecniche più rilevanti (selezionate per rischio, frequenza, costo). Il personale deve essere informato sull'esistenza di tali documenti, che sono facilmente accessibili, e che vanno confermati o aggiornati almeno ogni tre anni. Le disposizioni richiamate vanno lette nel contesto di un processo continuo di miglioramento della qualità che sempre nel DPR citato trovava una sua compiuta definizione CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 17 La Direzione è responsabile della creazione delle condizioni organizzative che facilitino e consentano la promozione e il supporto ad attività valutative e di miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni, secondo le indicazioni contenute in questo stesso documento o nella normativa già emanata a livello nazionale o locale. In tutti i presidi devono essere attivati programmi di valutazione e miglioramento delle attività. I programmi vengono selezionati in rapporto alle priorità individuate. In ogni azienda deve esistere una struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla complessità della stessa) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità. Annualmente ogni struttura organizzativa effettua al proprio interno o partecipa ad almeno un progetto di valutazione e verifica di qualità favorendo il coinvolgimento di tutto il personale. Tale attività sarà utilizzata anche per lo studio dell'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse, con particolare riferimento agli episodi di ricovero e all'utilizzo di tecnologie Le indicazioni che emergono dalla lettura del DPR in questione sono riconducibili a tre aspetti fondamentali: la regolamentazione analitica dei processi assistenziali, anche attraverso la definizione di linee guida interne e l’adozione di linee guida adottate dalla comunità scientifica il coinvolgimento attivo dei professionisti nella definizione di tale regolamentazione l’attivazione di processi di revisione sistematica e miglioramento continuo della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni Tali processi sono indicati come condizione ordinaria di governo delle attività clinico assistenziali dal comma 1 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 1. Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il Servizio sanitario nazionale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 18 Un richiamo particolare merita l’importanza delle linee guida, anche alla luce del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (il cosiddetto decreto Balduzzi): 1. L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo. (L’articolo 2043 del codice civile dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona, ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”) L’organizzazione dei processi assistenziali, considerata la complessità degli stessi e le implicazioni in termini di responsabilità professionali, non può essere lasciata all’arbitrio della direzione, per quanto illuminata e competente essa possa essere, ma deve scaturire da una applicazione partecipata e condivisa di principi e criteri generali che scaturiscono dalle linee guida della professione medica, nonché dalle norme contrattuali e dalle linee guida regionali. Principi e norme che comunque stabiliscono riferimenti di carattere generale, che devono essere declinati con riferimento alle specifiche realtà aziendali, tenendo conto delle peculiarità che esse presentano, con la più ampia partecipazione possibile dei professionisti, sia attraverso le loro organizzazioni sindacali (non a caso la normativa contrattuale prevede che gli orari di lavoro e le modalità adottate per coprire le urgenze ed emergenze siano oggetto di concertazione), sia attraverso organismi quali il consiglio dei sanitari, il collegio di direzione, che sono strumenti di coinvolgimento del medico nelle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività. Purtroppo l’emergenza economica da un lato, ed una interpretazione disinvolta dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 che disciplina i poteri di organizzazione, stanno riducendo prerogative e funzioni tanto delle organizzazioni sindacali quanto degli organismi di partecipazione democratica. A questa tendenza è opportuno opporsi in tutti i modi possibili, perché ciò che viene messo a rischio non è solo la qualità della vita dei professionisti, ma la stessa sicurezza del paziente e dell’operatore sanitario. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 19 DAL POTERE DI ORGANIZZAZIONE ALL’ABUSO DI POTERE L’utilizzo “disinvolto” dei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conferisce agli organi deputati alla gestione si traduce in veri e propri abusi di potere adottando soluzioni palesemente illegittime, perché violano criteri e procedure fissati in modo inequivocabile dalla normativa vigente, nonché i principi di razionalità, trasparenza, correttezza, buon andamento della gestione, che devono guidare le amministrazioni pubbliche. Queste violazioni trovano la loro legittimazione nella convinzione che tutto sia possibile nell’esercizio dei poteri di organizzazione che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 conferisce agli organi deputati alla gestione, precisando che le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti . Questa formulazione ha determinato la convinzione che un direttore generale possa adottare liberamente qualsiasi decisione, avendo il solo obbligo formale di informare le organizzazioni sindacali, dimenticando che lo stesso articolo 5 dispone che quei poteri di organizzazione devono essere esercitati nell’ambito delle leggi e dei regolamenti che ogni amministrazione pubblica deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo interno. Non si tratta di un esercizio avulso da qualsiasi regola, ma di un esercizio che deve essere rispettoso di principi predefiniti nell’ambito dei regolamenti che disciplinano gli istituti di volta in volta considerati. E non appare casuale la distinzione che nel testo normativo si riscontra tra determinazioni intese come decisioni relative a specifiche circostanze e situazioni ed atti, intesi come regole generali alle quali attenersi nell’esercizio della potestà organizzativa. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 20 Una interessante conferma giurisprudenziale di questa lettura dell’articolo 5 del decreto legislativo 165 si trova nella sentenza 1001 del 29 dicembre 2009 emessa dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Calabria, sentenza nella quale si legge L'articolo 5, relativo al "potere di organizzazione", dispone, al comma 2, che "le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione (cioè i dirigenti) con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro", ma "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1" (quelli che ogni amministrazione pubblica deve adottare per disciplinare il proprio assetto interno).. In altri termini, i dirigenti, ai quali è affidata in via esclusiva l'attività amministrativa, emanano gli atti gestionali aventi natura privatistica, definiti in dottrina di micro organizzazione, nell'ambito e sulla base degli "atti organizzativi" di carattere generale, detti macro organizzativi, dal contenuto normativo in senso lato, mediante i quali gli organi di governo delle pubbliche Amministrazioni esercitano le proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di individuazione degli obiettivi e dei programmi da attuare, definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, e determinano le dotazioni organiche complessive. Vale a dire che tali "atti organizzativi", proprio in quanto aventi carattere generale, non ineriscono alla gestione dei singoli rapporti di lavoro, ma si pongono, quali veri e propri atti amministrativi, a monte dei rapporti stessi, e costituiscono l'esplicazione di una attività di carattere pubblicistico finalizzata all'organizzazione complessiva dell'Ente, a fronte della quale sussistono in capo agli interessati posizioni di interesse legittimo, con la conseguenza che non soltanto tale attività resta disciplinata dal diritto amministrativo, e non dal diritto civile, ma anche che il sindacato sulla loro legittimità può essere convenientemente valutata da questa Corte. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 21 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI L’articolazione della presenza del personale in turni di servizio è materia che da sempre è stata oggetto di attenzione nella normativa contrattuale che disciplina il rapporto di lavoro. Già nel DPR 25 giugno 1983, n. 348 (il primo contratto di lavoro, di natura pubblicistica, del personale delle unità sanitarie locali) l’articolo 6, avente ad oggetto “turni di servizio ed organizzazione del lavoro”, disponeva: Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi, l'organizzazione del lavoro può essere basata su più turni giornalieri e deve tendere alla utilizzazione delle strutture nell'arco della settimana e, in prospettiva, alla copertura delle esigenze di servizio, dove necessario, anche nell'arco delle 24 ore, mediante opportuno adeguamento degli organici salva la normativa vigente in materia. Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 tenendo conto della necessità di una razionale ed economica distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi e uffici della unità sanitaria locale, nel rispetto dei diritti di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale. L'organizzazione del lavoro deve proporsi di conseguire la presenza attiva dei medici nei servizi almeno per 12 ore diurne, valorizzando le funzioni degli aiuti corresponsabili e dei coadiutori. Per il personale medico pertanto – nei servizi ove ciò è richiesto – la distribuzione degli operatori deve essere operata su due turni, comprimendo al massimo il ricorso agli istituti della guardia medica e della pronta disponibilità. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 22 RIFERIMENTI NORMATIVI NORME DI CARATTERE GENERALE IN MATERIA DI TURNI Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle équipe e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Sulla base dei criteri stabiliti dal comitato di gestione gli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione, su proposta del responsabile del servizio o presidio multizonale, previo confronto con le organizzazioni sindacali interessate. Nel richiamato articolo 32 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, per quanto concerne l’articolazione dei turni di servizio si legge “Gli orari e i turni di lavoro devono essere stabiliti tenendo conto delle necessità di una razionale ed economica utilizzazione e distribuzione del personale in relazione alle esigenze degli utenti e sulla base di criteri generali concordati con le organizzazioni sindacali interessate”. I principi chiave cui deve riferirsi l’organizzazione del lavoro e specificamente l’articolazione dei turni di servizio richiamati in quel primo contratto nazionale di lavoro sono riconducibili ai seguenti: la razionalità (che si esprime in una equilibrata ripartizione) l’economicità (riducendo al minimo il ricorso ad istituti che comportano costi aggiuntivi, quali la guardia e la reperibilità) il rispetto delle esigenze degli utenti il confronto con le organizzazioni sindacali interessate Principi sostanzialmente ad essi sovrapponibili sono enunciati nell’articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, che costituisce come noto il quadro normativo generale che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 23 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. principi di carattere generale Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. orario di lavoro settimanale L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. verifica del raggiungimento degli obiettivi di budget Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 24 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 4. ore riservate ad attività non assistenziale Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero infine utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. utilizzo di 30 minuti delle 4 ore settimanali di cui al comma 4 L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 25 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 6. possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. presenza continuativa nell’arco delle 24 ore La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 26 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 10. partecipazione ai turni di guardia e pronta disponibilità Tutti i dirigenti medici, esclusi i direttori di struttura complessa, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità. CCNL 1994_1997 ARTICOLO 21 Ferie e festività 1. giorni di ferie spettanti nell’anno Il dirigente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. giorni di ferie spettanti nei primi tre anni di servizio Il periodo di ferie per coloro che accedono alla qualifica di dirigente dopo la stipulazione del presente contratto – fatti salvi coloro che risultino essere già dipendenti del comparto – è di 30 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio agli stessi dirigenti spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1. 3. articolazione su cinque giorni dell’orario settimanale Nel caso che presso la struttura cui il dirigente è preposto l’orario settimanale di lavoro sia articolato su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti rispettivamente a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall’articolo 1, comma 1, lettera “a”, della legge 23 dicembre 1977, n. 937. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 27 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 1. modalità di esercizio della libera professione intramoenia L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme: a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 4; b) attività libero professionale a pagamento, ai sensi dell'articolo 54 comma 4, svolte in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate; c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse; d) partecipazione ai proventi di attività professionali, a pagamento, richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'azienda stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati. 2. prestazioni aggiuntive Si considerano prestazioni erogate nel regime di cui alla lettera d) del comma 1 anche le prestazioni richieste, in via eccezionale e temporanea ad integrazione dell'attività istituzionale dalle aziende ai propri dirigenti al fine di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 28 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1998_2001 ARTICOLO 55 Tipologie di attività libero professionali 2-bis (introdotto dall’articolo 18 del CCNL 2002_2005) Remunerazione dei servizi di guardia Qualora tra i servizi istituzionali da assicurare – eccedenti gli obiettivi prestazionali negoziati in sede di budget – rientrino i servizi di guardia notturna, l’applicazione del comma 2, ferme rimanendo le condizioni di operatività ivi previste, deve avvenire nel rispetto delle linee di indirizzo che la regione può emanare in materia di continuità assistenziale ed in particolare per quanto concerne la disciplina delle guardie e la loro durata. È inoltre necessario che: √ sia razionalizzata la rete dei servizi ospedalieri interni dell’azienda per l’ottimizzazione delle attività connesse alla continuità assistenziale; √ siano le aziende a richiedere al dirigente le prestazioni in tale regime, esaurita la utilizzazione di altri strumenti retributivi contrattuali; √ sia definito un tetto massimo delle guardie retribuibili con il ricorso al comma 2 non superiore al 12% delle guardie notturne complessivamente svolte in azienda nell’anno precedente, il quale rappresenta il budget di spesa massimo disponibile; √ la tariffa per ogni turno di guardia notturna è fissata in € 480,00 lordi.” CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 29 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 65 La produttività per i dirigenti medici del SSN 1. finalità della retribuzione di risultato La retribuzione di risultato è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione del budget. 2. finalità del fondo per la retribuzione di risultato Il fondo per la retribuzione di risultato è pertanto destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l’erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell’azienda o dell’ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali, tra i quali sono particolarmente qualificanti: il miglioramento degli indici di rendimento legati alla degenza; l’ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni sanitarie ed ospedaliere con il pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici anche attraverso l’ampliamento degli orari di apertura al pubblico e un maggiore orientamento all’utenza; la razionalizzazione della spesa per consumi sanitari anche attraverso l’adozione di adeguati protocolli clinici, diagnostici e terapeutici; il miglioramento dei livelli qualitativi di intervento di sanità collettiva negli ambienti di vita e di lavoro; la razionalizzazione, la personalizzazione ed umanizzazione del la funzione ospedaliera anche attraverso l’individuazione di forme alternative, quali l’ospedalizzazione o l’assistenza a domicilio, nonché l’incentivazione delle prestazioni e dei trattamenti deospedalizzanti e delle attività di ospedale diurno; la realizzazione di modelli organizzativi innovativi per le attività delle articolazioni aziendali; l’avvio di tecniche per il controllo di gestione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 30 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 65 La produttività per i dirigenti medici del SSN 4. assegnazione degli obiettivi alle macroarticolazioni aziendali Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dei servizi istituzionali, la direzione generale, di norma con cadenza annuale e in corrispondenza con l'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti responsabili secondo i rispettivi ordinamenti alle strutture aziendali di più elevato livello: a) definisce i programmi e gli obiettivi prestazionali, emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione; b) assegna a ciascuna articolazione aziendale, le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro raggiungimento, indicando quale è la quota parte del fondo della retribuzione di risultato assegnata alla medesima e, in particolare, quella riservata al dirigente responsabile. 5. assegnazione degli obiettivi alle singole unità operative I dirigenti responsabili delle articolazioni aziendali provvedono, con le medesime procedure e metodologie del comma precedente, nei confronti delle singole unità operative che compongono l'articolazione medesima. 6. assegnazione degli obiettivi ai singoli dirigenti Gli obiettivi, preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale, sono assegnati formalmente a tutti i dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascuno di essi, con l'indicazione dell'incentivo economico connesso. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 31 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 1994_1997 Articolo 65 La produttività per i dirigenti medici del SSN 7. valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi L'erogazione dell'incentivo è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati. Detti risultati sono oggetto di valutazione da parte del competente servizio per il controllo interno e del nucleo di valutazione, che ne definisce parametri e standard di riferimento. 8. modalità di erogazione della retribuzione di risultato La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo, nei limiti delle quote di produttività assegnate all'unità operativa e, comunque, nel rispetto delle disponibilità finanziarie complessivamente attribuite alla medesima, in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato. Tale verifica può anche essere periodica, per stati di avanzamento. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 32 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 28 Lavoro straordinario 1. divieto di utilizzare il lavoro straordinario come fattore ordinario Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. 2. condizioni e limiti di utilizzo del lavoro straordinario Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite, ai soli dirigenti che non siano titolari di incarico di struttura complessa, per i servizi di guardia e di pronta disponibilità nonché per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire compatibilmente con le esigenze del servizio di regola entro il mese successivo tenuto conto delle ferie maturate e non fruite 3. finanziamento del lavoro straordinario Il fondo per la corresponsione dei compensi per il lavoro straordinario è il fondo per il finanziamento del trattamento accessorio legato a particolari condizioni di lavoro. 4. ripartizione delle risorse del fondo tra le diverse unità operative Le aziende determinano le quote di risorse del fondo che, in relazione alle esigenze di servizio preventivamente programmate ovvero previste per fronteggiare situazioni ed eventi di carattere eccezionale, vanno assegnate alle articolazioni aziendali individuate dall’atto aziendale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 33 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 10 febbraio 2004 Integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 28 Lavoro straordinario 5. misura oraria dei compensi per lavoro straordinario La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: b) stipendio tabellare in godimento; c) indennità integrativa speciale (in godimento; d) rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. 6. maggiorazione per le diverse tipologie di lavoro straordinario La maggiorazione di cui al comma 5 è pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo. CCNL 6 maggio 2010 Integrativo del CCNL 2006_2009 articolo 16 disposizioni particolari e conferme 4. conferma dell’eccezionalità del ricorso al lavoro straordinario Si ribadisce, altresì, che sono qualificate come lavoro straordinario, ai sensi dell’articolo 28 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, solo le prestazioni di carattere eccezionale, rispondenti ad effettive esigenze di servizio, espressamente e tempestivamente autorizzate con le procedure e le modalità stabilite in ciascuna azienda e limitatamente ai dirigenti ed alle situazioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 28, ai soli fini di garantire la continuità assistenziale. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 34 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche articolo 2 fonti 1. atti organizzativi di carattere generale e principi di riferimento Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti criteri: a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione; b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2; c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici; d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso t'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso; e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 35 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche articolo 5 potere di organizzazione 1. finalità per la quale si esplica il potere di organizzazione Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione organizzativa al fine di assicurare l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 2. ambiti nei quali si esercita il potere di organizzazione Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che ogni amministrazione deve adottare per disciplinare il proprio assetto organizzativo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. 3. controllo interno sull’esercizio del potere di organizzazione Gli organismi di controllo interno verificano periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi indicati all'articolo 2, comma 1, anche al fine di propone l'adozione di eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l'adozione delle misure previste nei confronti dei responsabili della gestione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 36 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 articolo 14 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. istituzione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV) Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. 2. controllo di gestione e controllo strategico L'Organismo indipendente di valutazione (OIV) sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, (nucleo di valutazione, controllo interno di gestione) ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita altresì l’attività di valutazione e controllo strategico che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane finanziarie e materiali assegnate nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico ammini-strativo. 3. durata in carica dell’OIV L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione nazionale la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 37 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 articolo 14 4. funzioni specifiche attribuite all’OIV: L'Organismo indipendente di valutazione della performance a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; c) valida la Relazione sulla performance che le amministrazioni pubbliche devono redigere ogni anno per dar conto dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministra-zione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; e) sulla base del sistema di misurazione delle performance che ogni amministrazione pubblica è tenuta ad adottare propone all' organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi che possono essere erogati in relazione ai risultati raggiunti; f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche; CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 38 RIFERIMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 articolo 14 4. funzioni specifiche attribuite all’OIV: L'Organismo indipendente di valutazione della performance g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità delle amministrazioni pubbliche; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 5. L’indagine annuale sul benessere organizzativo L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione nazionale per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione. CIMO – IL SINDACATO DEI MEDICI www.cimomedici.it