Qualche giorno fa mi è stata rifiutata, dal direttore della struttura

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Qualche giorno fa mi è stata rifiutata, dal direttore della struttura
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE
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OGGETTO
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
QUESITO
(posto in data 18 dicembre 2013)
Sono un dirigente medico responsabile di struttura semplice. Qualche
giorno fa mi è stata rifiutata, dal direttore della struttura complessa
alla quale afferisco, l'autorizzazione a partecipare ad un congresso
(nel quale ero anche relatore) utilizzando l'istituto della formazione
obbligatoria. La mia partecipazione è stata possibile solo utilizzando
le ferie. Premesso che la mia relazione durava 10 minuti, che ho
partecipato a tutta la giornata congressuale, che non ho percepito
compensi e che il congresso era strettamente inerente la mia attività
professionale superspecialistica, mi chiedo se questa interpretazione
così restrittiva e penalizzante sia corretta o diversamente impugnabile.
RISPOSTA
(inviata in data 22 dicembre 2013)
La riserva di ore derivante dalle quattro ore settimanali destinate ad
attività non assistenziali può essere utilizzata dal dirigente, d’intesa
con la direzione aziendale, anche per iniziative di formazione
facoltativa, quindi nella fattispecie in questione l’azienda avrebbe
potuto concedere la fruizione di questo istituto, a meno che l’intero
monte ore derivante dall’applicazione dello stesso non fosse già
impegnato in attività formative programmate. In tal caso l’azienda era
comunque tenuta a concedere al dirigente un giorno di permesso
retribuito in applicazione dell’articolo 23, comma 1 primo alinea, del
CCNL 1994_1997, considerato che il congresso al quale il dirigente ha
partecipato era strettamente inerente la sua attività professionale e
risultava quindi soddisfatto il requisito dell’attinenza all’attività
professionale svolta prescritto dal citato articolo 23.
La norma che disciplina l’utilizzo delle quattro ore riservate ad attività
non assistenziali è l’articolo 14, comma 4, del CCNL 2002_2005, che
testualmente dispone:
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“Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici
quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non
assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad
attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra
nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata
ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza
settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere
cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero,
infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta
alle assenze previste dall'articolo 23, comma 1, primo alinea, del CCNL
1994_1997. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con
le esigenze funzionali della struttura di appartenenza, e non può
in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro”.
Opportuno precisare che le quattro ore settimanali di cui si parla
possono essere ridotte a tre ore e mezza ai sensi del successivo
comma 5 dello stesso articolo 14, che dispone testualmente:
“L'azienda, in sede di negoziazione del budget, può utilizzare, in forma
cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4,
per un totale massimo di 26 ore annue, prioritariamente per contribuire
alla riduzione delle liste di attesa o per il perseguimento di obiettivi
assistenziali e di prevenzione definiti in sede di budget”.
Una lettura attenta della normativa sopra riportata suggerisce alcune
considerazioni:
1) le quattro ore settimanali di cui si parla rientrano nel normale
orario di lavoro del dirigente medico, che ha nei confronti
dell’azienda un “debito contrattuale” di 38 ore settimanali, di cui
quattro ore settimanali devono essere riservate ad attività non
assistenziali (che il citato articolo 14 indica esplicitamente:
l'aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività
didattiche, la ricerca finalizzata);
2) l’utilizzo concreto di questa riserva di ore deve essere comunque
reso compatibile con le esigenze tecnico funzionali della struttura
di appartenenza, ed in relazione a questa esigenza queste ore
possono essere cumulate ed utilizzate in periodi prescelti d’intesa
tra il dirigente ed il suo diretto superiore;
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3) applicando anche a questo istituto la logica aziendale che dovrebbe
costituire riferimento costante nell’organizzazione del lavoro, queste
attività di formazione, aggiornamento e ricerca non dovrebbero
essere solo “compatibili” con le esigenze funzionali aziendali, ma
“coerenti” con tali esigenze;
4) in altri termini si tratta, e questo la norma lo precisa in modo
inequivocabile, non di una mera riduzione dell’orario di lavoro, ma
di una diversa utilizzazione di ore che, pur non essendo destinate
ad attività assistenziali, sono comunque ore di lavoro (la norma
dice testualmente quattro ore dell’orario settimanale sono destinate
ad attività non assistenziali).
Il concreto utilizzo di questa riserva di ore deve essere deciso d’intesa
tra il dirigente ed il suo referente aziendale, privilegiando forme e
contenuti che rispettino i principi appena richiamati. A titolo
esemplificativo modalità coerenti con quei principi possono essere
corsi di formazione organizzati dall’azienda al suo interno, studi e
ricerche programmati o all’interno della struttura o dall’azienda
stessa coinvolgendo più strutture su un programma di interesse
comune. Appare in ogni caso da privilegiare un utilizzo “aziendale”
delle ore in questione, fermo restando che la norma pone come
ulteriore alternativa l’utilizzo di questa riserva di ore anche per
l’aggiornamento facoltativo, in aggiunta agli otto giorni l’anno che
spettano al dirigente per la partecipazione ad eventi formativi, ai sensi
dell’articolo 23, comma 1, del CCNL 1994_1997.
L’utilizzo della riserva di ore derivante dalle quattro ore settimanali
deve essere non solo deciso d’intesa tra il dirigente ed il suo referente
aziendale, ma programmato nel piano aziendale di formazione che
l’azienda deve predisporre annualmente, in coerenza con gli indirizzi
al riguardo emanati a livello nazionale e regionale.
Sui piani aziendali di formazione, ed all’interno di questi sull’utilizzo
delle quattro ore dell’orario di lavoro settimanale riservate ad attività
non assistenziali, la Regione può emanare linee guida alle quali
devono attenersi le singole aziende, ai sensi dell’articolo 5 del CCNL
2006_2009, che precisa quali sono le materie nelle quali la Regione
può dare linee guida, indicando tra queste la formazione manageriale
e la formazione continua.
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L’articolo 23, comma 2, del CCNL 2002_2005, dispone che
“La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali
di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello
nazionale e regionale, in appositi progetti formativi presso l'azienda o
ente, concordati in contrattazione integrativa. Le predette linee
dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo
e le ricadute della formazione sull'organizzazione del lavoro. ”
L’articolo 23, comma 3, dello stesso contratto indica quale specifico
dovere dell’azienda quello di garantire al dirigente i crediti formativi
previsti dalla normativa nazionale, utilizzando a tal fine il fondo
aziendale per la formazione.
Il comma 7 dello stesso articolo 23 chiarisce infine il discrimine tra
formazione obbligatoria, che deve essere programmata secondo piani
coerenti con le esigenze connesse con l’attività istituzionale aziendale,
e la formazione facoltativa, che costituisce comunque un diritto del
dirigente (mentre la formazione obbligatoria è, prima che un diritto,
un dovere). Per la formazione facoltativa il dirigente può utilizzare una
quota della riserva di ore derivante dalle quattro ore settimanali
destinate ad attività non assistenziali, sempre secondo piani e
programmi preventivamente concordati, in aggiunta agli otto giorni
l’anno di cui dispone ai sensi del citato articolo 23, comma 1, del
CCNL 1994_1997.
Nel citato comma 7 si legge infatti testualmente: “La formazione deve
essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali
dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani e programmi
concordati a livello aziendale. Ove il dirigente prescelga percorsi non
rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate
caratteristiche, le iniziative di formazione anche quella continua
rientrano nell'ambito della formazione facoltativa, con oneri a carico
del dirigente”.
I concetti che costituiscono i riferimenti portanti della questione sono:
1) il concetto di debito orario (il numero di ore complessive che
nell’anno devono essere date dal dirigente all’azienda, sia sotto
forma di ore di assistenza, sia sotto forma di ore di formazione; le
ore utilizzate per la formazione continua devono essere considerate
a tutti gli effetti ore di servizio);
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2) la programmazione preventiva delle ore che devono essere dedicate
all’una ed all’altra attività, questa programmazione deve essere
effettuata sulla base di piani che costituiscono al tempo stesso un
diritto dovere per il dirigente, ed uno specifico obbligo aziendale.
L’azienda deve infatti assicurare ai propri dirigenti la possibilità di
acquisire i crediti formativi previsti, e lo deve fare in via prioritaria
all’interno dell’azienda stessa; tanto minore è la capacità
organizzativa aziendale nel predisporre adeguati programmi
formativi, tanto maggiore è il diritto del dipendente ad usufruire,
con oneri sempre a carico dell’azienda, di opportunità formative
esterne; queste devono essere preliminarmente concordate con
l’azienda, e devono essere orientate al miglioramento di conoscenze
e competenze tecniche connesse con le responsabilità professionali
o manageriali attribuite sulla base dell’incarico conferito
3) la priorità delle esigenze organizzative aziendali sulle esigenze
personali del dirigente, in ossequio ad un principio a più riprese
richiamato dalla normativa contrattuale, e che costituisce un
ineludibile fondamento dell’organizzazione aziendale.
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INDICAZIONI OPERATIVE
Il problema specifico deve essere ricondotto ad una più generale e
complessiva regolamentazione della formazione, ed in questo ambito,
delle modalità di utilizzo delle quattro ore settimanali riservate ad
attività non assistenziali, e dei permessi retribuiti di cui al comma 1
dell’articolo 23 del CCNL 1994_1997. Queste materie devono essere
disciplinate previo accordo con le organizzazioni sindacali aziendali
utilizzando in particolare:
1) la contrattazione integrativa che, tra gli istituti in cui si articola
il sistema delle relazioni sindacali aziendali è quello che lascia
all’azienda minori spazi operativi nel decidere autonomamente
senza raggiungere un’intesa con le organizzazioni sindacali
aziendali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del CCNL 2002_2005,
costituiscono infatti oggetto di contrattazione integrativa le linee
generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali
dell'attività di formazione manageriale e formazione continua
2) la consultazione. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera C)
dello stesso CCNL 2002_2005, è materia di consultazione
l’organizzazione e disciplina di strutture, servizi e uffici, e quindi
l’effettiva articolazione dell’orario di lavoro.
L’evoluzione del quadro normativo delineata dal decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, ha ridimensionato in maniera significativa
le prerogative sindacali, ed amplia di converso i poteri che l’articolo 5
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuiva agli organi
preposti alla gestione aziendale. Questo ha indotto le aziende ad un
utilizzo “disinvolto” di quel potere di organizzazioni.
Il protocollo di intesa sottoscritto tra Governo e parti sociali il 10
maggio 2012 fa intravedere la possibilità di una revisione del modello
di relazioni sindacali, ed auspica in particolare l’emanazione di un
provvedimento legislativo che preveda
il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle
organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro nelle materie previste
dal CCNL;
l’individuazione, nell’ambito delle materie di informazione sindacale,
anche di ipotesi di esame congiunto tra pubbliche amministrazioni
e organizzazioni sindacali;
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Nella situazione descritta si ravvedono in sostanza due possibilità:
1) formulare al direttore della struttura complessa di appartenenza
richiesta di un giorno di permesso retribuito per la partecipazione
al congresso di cui si parla, allegando alla richiesta la più ampia
documentazione possibile in merito ai contenuti del congresso
stesso, che dimostri l’attinenza alla propria attività professionale e
quindi l’applicabilità del citato articolo 23 del CCNL 1994_1997;
2) sensibilizzare comunque le organizzazioni sindacali aziendali
affinché richiedano formalmente alla direzione generale una più
puntuale e specifica regolamentazione sia dei permessi retribuiti
per motivi di studio, sia dell’utilizzo delle quattro ore settimanali
per attività non assistenziali, sia in generale della programmazione
e gestione delle attività di formazione obbligatoria e facoltativa.
Non appare opportuno instaurare un contenzioso per recuperare un
giorno di ferie, mentre appare quanto mai opportuno adoperarsi
affinché certi istituti siano disciplinati da regolamenti trasparenti e
puntuali, che evitino in futuro il verificarsi di situazioni analoghe.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti
assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo
di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per
correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed
all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e
programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere
stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni
sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi
tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse
vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede
all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna
unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione
di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto
contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget.
Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti
orientati a ridurre le liste di attesa.
2. L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali,
al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività
gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché
quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento.
3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio
di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi
del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente
erogazione della retribuzione di risultato.
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici
e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad
attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale,
l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata.
Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale,
non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa
va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per
particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di
anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata
anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni
l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo
23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa
in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura
di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera
riduzione dell'orario di lavoro.
5. L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma
cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad
attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore
annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste
di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e
di prevenzione definiti con le medesime procedure.
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CCNL 2002_2005
ARTICOLO 14
orario di lavoro dei dirigenti
6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti
quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno
aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che
la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano
i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2
del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno
aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al
regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che
devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni
sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali
prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali
per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio
dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è
possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.
7.
La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri
delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati
in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere
assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana
mediante una opportuna programmazione ed una funzionale
e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia.
Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici
ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte
alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo
periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica
deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura
dell'intero arco delle 24 ore.
10. Tutti i dirigenti medici, indipendentemente dall'esclusività
del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia
e di pronta disponibilità.
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CCNL 1994_1997
articolo 23
assenze retribuite
1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi:
partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni,
congressi, corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio:
giorni otto l’anno
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Articolo 5
Potere di organizzazione
2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che le pubbliche
amministrazioni devono adottare per disciplinare il proprio assetto
interno, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e
le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte
in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e
i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione
ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione
egli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti
di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti nazionali
di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri
dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel
rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione,
l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.
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