Qualche giorno fa mi è stata rifiutata, dal direttore della struttura
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Qualche giorno fa mi è stata rifiutata, dal direttore della struttura
HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO PARTECIPAZIONE A CONGRESSI QUESITO (posto in data 18 dicembre 2013) Sono un dirigente medico responsabile di struttura semplice. Qualche giorno fa mi è stata rifiutata, dal direttore della struttura complessa alla quale afferisco, l'autorizzazione a partecipare ad un congresso (nel quale ero anche relatore) utilizzando l'istituto della formazione obbligatoria. La mia partecipazione è stata possibile solo utilizzando le ferie. Premesso che la mia relazione durava 10 minuti, che ho partecipato a tutta la giornata congressuale, che non ho percepito compensi e che il congresso era strettamente inerente la mia attività professionale superspecialistica, mi chiedo se questa interpretazione così restrittiva e penalizzante sia corretta o diversamente impugnabile. RISPOSTA (inviata in data 22 dicembre 2013) La riserva di ore derivante dalle quattro ore settimanali destinate ad attività non assistenziali può essere utilizzata dal dirigente, d’intesa con la direzione aziendale, anche per iniziative di formazione facoltativa, quindi nella fattispecie in questione l’azienda avrebbe potuto concedere la fruizione di questo istituto, a meno che l’intero monte ore derivante dall’applicazione dello stesso non fosse già impegnato in attività formative programmate. In tal caso l’azienda era comunque tenuta a concedere al dirigente un giorno di permesso retribuito in applicazione dell’articolo 23, comma 1 primo alinea, del CCNL 1994_1997, considerato che il congresso al quale il dirigente ha partecipato era strettamente inerente la sua attività professionale e risultava quindi soddisfatto il requisito dell’attinenza all’attività professionale svolta prescritto dal citato articolo 23. La norma che disciplina l’utilizzo delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali è l’articolo 14, comma 4, del CCNL 2002_2005, che testualmente dispone: CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 2 “Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'articolo 23, comma 1, primo alinea, del CCNL 1994_1997. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza, e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro”. Opportuno precisare che le quattro ore settimanali di cui si parla possono essere ridotte a tre ore e mezza ai sensi del successivo comma 5 dello stesso articolo 14, che dispone testualmente: “L'azienda, in sede di negoziazione del budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore del comma 4, per un totale massimo di 26 ore annue, prioritariamente per contribuire alla riduzione delle liste di attesa o per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti in sede di budget”. Una lettura attenta della normativa sopra riportata suggerisce alcune considerazioni: 1) le quattro ore settimanali di cui si parla rientrano nel normale orario di lavoro del dirigente medico, che ha nei confronti dell’azienda un “debito contrattuale” di 38 ore settimanali, di cui quattro ore settimanali devono essere riservate ad attività non assistenziali (che il citato articolo 14 indica esplicitamente: l'aggiornamento professionale, l’ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata); 2) l’utilizzo concreto di questa riserva di ore deve essere comunque reso compatibile con le esigenze tecnico funzionali della struttura di appartenenza, ed in relazione a questa esigenza queste ore possono essere cumulate ed utilizzate in periodi prescelti d’intesa tra il dirigente ed il suo diretto superiore; CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 3 3) applicando anche a questo istituto la logica aziendale che dovrebbe costituire riferimento costante nell’organizzazione del lavoro, queste attività di formazione, aggiornamento e ricerca non dovrebbero essere solo “compatibili” con le esigenze funzionali aziendali, ma “coerenti” con tali esigenze; 4) in altri termini si tratta, e questo la norma lo precisa in modo inequivocabile, non di una mera riduzione dell’orario di lavoro, ma di una diversa utilizzazione di ore che, pur non essendo destinate ad attività assistenziali, sono comunque ore di lavoro (la norma dice testualmente quattro ore dell’orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali). Il concreto utilizzo di questa riserva di ore deve essere deciso d’intesa tra il dirigente ed il suo referente aziendale, privilegiando forme e contenuti che rispettino i principi appena richiamati. A titolo esemplificativo modalità coerenti con quei principi possono essere corsi di formazione organizzati dall’azienda al suo interno, studi e ricerche programmati o all’interno della struttura o dall’azienda stessa coinvolgendo più strutture su un programma di interesse comune. Appare in ogni caso da privilegiare un utilizzo “aziendale” delle ore in questione, fermo restando che la norma pone come ulteriore alternativa l’utilizzo di questa riserva di ore anche per l’aggiornamento facoltativo, in aggiunta agli otto giorni l’anno che spettano al dirigente per la partecipazione ad eventi formativi, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del CCNL 1994_1997. L’utilizzo della riserva di ore derivante dalle quattro ore settimanali deve essere non solo deciso d’intesa tra il dirigente ed il suo referente aziendale, ma programmato nel piano aziendale di formazione che l’azienda deve predisporre annualmente, in coerenza con gli indirizzi al riguardo emanati a livello nazionale e regionale. Sui piani aziendali di formazione, ed all’interno di questi sull’utilizzo delle quattro ore dell’orario di lavoro settimanale riservate ad attività non assistenziali, la Regione può emanare linee guida alle quali devono attenersi le singole aziende, ai sensi dell’articolo 5 del CCNL 2006_2009, che precisa quali sono le materie nelle quali la Regione può dare linee guida, indicando tra queste la formazione manageriale e la formazione continua. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 4 L’articolo 23, comma 2, del CCNL 2002_2005, dispone che “La formazione continua si svolge sulla base delle linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali individuati a livello nazionale e regionale, in appositi progetti formativi presso l'azienda o ente, concordati in contrattazione integrativa. Le predette linee dovranno sottolineare in particolare il ruolo della formazione sul campo e le ricadute della formazione sull'organizzazione del lavoro. ” L’articolo 23, comma 3, dello stesso contratto indica quale specifico dovere dell’azienda quello di garantire al dirigente i crediti formativi previsti dalla normativa nazionale, utilizzando a tal fine il fondo aziendale per la formazione. Il comma 7 dello stesso articolo 23 chiarisce infine il discrimine tra formazione obbligatoria, che deve essere programmata secondo piani coerenti con le esigenze connesse con l’attività istituzionale aziendale, e la formazione facoltativa, che costituisce comunque un diritto del dirigente (mentre la formazione obbligatoria è, prima che un diritto, un dovere). Per la formazione facoltativa il dirigente può utilizzare una quota della riserva di ore derivante dalle quattro ore settimanali destinate ad attività non assistenziali, sempre secondo piani e programmi preventivamente concordati, in aggiunta agli otto giorni l’anno di cui dispone ai sensi del citato articolo 23, comma 1, del CCNL 1994_1997. Nel citato comma 7 si legge infatti testualmente: “La formazione deve essere coerente con l'obiettivo di migliorare le prestazioni professionali dei dirigenti e, quindi, strettamente correlata ai piani e programmi concordati a livello aziendale. Ove il dirigente prescelga percorsi non rientranti nei piani suddetti o che non corrispondano alle citate caratteristiche, le iniziative di formazione anche quella continua rientrano nell'ambito della formazione facoltativa, con oneri a carico del dirigente”. I concetti che costituiscono i riferimenti portanti della questione sono: 1) il concetto di debito orario (il numero di ore complessive che nell’anno devono essere date dal dirigente all’azienda, sia sotto forma di ore di assistenza, sia sotto forma di ore di formazione; le ore utilizzate per la formazione continua devono essere considerate a tutti gli effetti ore di servizio); CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 5 2) la programmazione preventiva delle ore che devono essere dedicate all’una ed all’altra attività, questa programmazione deve essere effettuata sulla base di piani che costituiscono al tempo stesso un diritto dovere per il dirigente, ed uno specifico obbligo aziendale. L’azienda deve infatti assicurare ai propri dirigenti la possibilità di acquisire i crediti formativi previsti, e lo deve fare in via prioritaria all’interno dell’azienda stessa; tanto minore è la capacità organizzativa aziendale nel predisporre adeguati programmi formativi, tanto maggiore è il diritto del dipendente ad usufruire, con oneri sempre a carico dell’azienda, di opportunità formative esterne; queste devono essere preliminarmente concordate con l’azienda, e devono essere orientate al miglioramento di conoscenze e competenze tecniche connesse con le responsabilità professionali o manageriali attribuite sulla base dell’incarico conferito 3) la priorità delle esigenze organizzative aziendali sulle esigenze personali del dirigente, in ossequio ad un principio a più riprese richiamato dalla normativa contrattuale, e che costituisce un ineludibile fondamento dell’organizzazione aziendale. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 6 INDICAZIONI OPERATIVE Il problema specifico deve essere ricondotto ad una più generale e complessiva regolamentazione della formazione, ed in questo ambito, delle modalità di utilizzo delle quattro ore settimanali riservate ad attività non assistenziali, e dei permessi retribuiti di cui al comma 1 dell’articolo 23 del CCNL 1994_1997. Queste materie devono essere disciplinate previo accordo con le organizzazioni sindacali aziendali utilizzando in particolare: 1) la contrattazione integrativa che, tra gli istituti in cui si articola il sistema delle relazioni sindacali aziendali è quello che lascia all’azienda minori spazi operativi nel decidere autonomamente senza raggiungere un’intesa con le organizzazioni sindacali aziendali. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del CCNL 2002_2005, costituiscono infatti oggetto di contrattazione integrativa le linee generali di indirizzo dei programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione manageriale e formazione continua 2) la consultazione. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera C) dello stesso CCNL 2002_2005, è materia di consultazione l’organizzazione e disciplina di strutture, servizi e uffici, e quindi l’effettiva articolazione dell’orario di lavoro. L’evoluzione del quadro normativo delineata dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha ridimensionato in maniera significativa le prerogative sindacali, ed amplia di converso i poteri che l’articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attribuiva agli organi preposti alla gestione aziendale. Questo ha indotto le aziende ad un utilizzo “disinvolto” di quel potere di organizzazioni. Il protocollo di intesa sottoscritto tra Governo e parti sociali il 10 maggio 2012 fa intravedere la possibilità di una revisione del modello di relazioni sindacali, ed auspica in particolare l’emanazione di un provvedimento legislativo che preveda il pieno riconoscimento del ruolo negoziale e delle prerogative delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro nelle materie previste dal CCNL; l’individuazione, nell’ambito delle materie di informazione sindacale, anche di ipotesi di esame congiunto tra pubbliche amministrazioni e organizzazioni sindacali; CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 7 Nella situazione descritta si ravvedono in sostanza due possibilità: 1) formulare al direttore della struttura complessa di appartenenza richiesta di un giorno di permesso retribuito per la partecipazione al congresso di cui si parla, allegando alla richiesta la più ampia documentazione possibile in merito ai contenuti del congresso stesso, che dimostri l’attinenza alla propria attività professionale e quindi l’applicabilità del citato articolo 23 del CCNL 1994_1997; 2) sensibilizzare comunque le organizzazioni sindacali aziendali affinché richiedano formalmente alla direzione generale una più puntuale e specifica regolamentazione sia dei permessi retribuiti per motivi di studio, sia dell’utilizzo delle quattro ore settimanali per attività non assistenziali, sia in generale della programmazione e gestione delle attività di formazione obbligatoria e facoltativa. Non appare opportuno instaurare un contenzioso per recuperare un giorno di ferie, mentre appare quanto mai opportuno adoperarsi affinché certi istituti siano disciplinati da regolamenti trasparenti e puntuali, che evitino in futuro il verificarsi di situazioni analoghe. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 8 RIFERIMENTI NORMATIVI CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'azienda, i dirigenti assicurano la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro, articolando in modo flessibile l'impegno di servizio per correlarlo alle esigenze della struttura cui sono preposti ed all'espletamento dell'incarico affidato, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, secondo modalità che devono essere stabilite dall’azienda previa concertazione con le organizzazioni sindacali. I volumi prestazionali richiesti all'equipe ed i relativi tempi di attesa massimi per la fruizione delle prestazioni stesse vengono definiti con le procedure di budget con le quali si procede all'assegnazione degli obiettivi annuali ai dirigenti di ciascuna unità operativa, stabilendo la previsione oraria per la realizzazione di detti programmi. L'impegno di servizio necessario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti l'orario dovuto contrattualmente è negoziato con le stesse procedure di budget. Sempre in sede di budget vengono individuati anche gli strumenti orientati a ridurre le liste di attesa. 2. L'orario di lavoro dei dirigenti è confermato in 38 ore settimanali, al fine di assicurare il mantenimento del livello di efficienza raggiunto dai servizi sanitari e per favorire lo svolgimento delle attività gestionali e/o professionali, correlate all'incarico affidato e conseguente agli obiettivi di budget negoziati a livello aziendale, nonché quelle di didattica, ricerca ed aggiornamento. 3. Il conseguimento degli obiettivi correlati all'impegno di servizio di cui ai commi 1 e 2 è verificato trimestralmente ai fini dell’analisi del raggiungimento degli obiettivi di budget per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 9 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 4. Nello svolgimento dell'orario di lavoro previsto per i dirigenti medici e veterinari, quattro ore dell'orario settimanale sono destinate ad attività non assistenziali, quali l'aggiornamento professionale, l'ECM, la partecipazione ad attività didattiche, la ricerca finalizzata. Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale, non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta agli otto giorni l’anno di permesso retribuito per la partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento facoltativi previsti dall'articolo 23, comma 1, del CCNL 5 dicembre 1996. Tale riserva va resa in ogni caso compatibile con le esigenze funzionali della struttura di appartenenza e non può in alcun modo comportare una mera riduzione dell'orario di lavoro. 5. L'azienda, con le procedure di budget, può utilizzare, in forma cumulata, 30 minuti settimanali delle quattro ore riservate ad attività non assistenziali, per un totale massimo di n. 26 ore annue, prioritariamente, per contribuire alla riduzione delle liste di attesa ovvero per il perseguimento di obiettivi assistenziali e di prevenzione definiti con le medesime procedure. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 10 CCNL 2002_2005 ARTICOLO 14 orario di lavoro dei dirigenti 6. Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati in sede di budget, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo che la Regione può emanare in questa materia, ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata l'applicazione dell'istituto previsto dall'articolo 55, comma 2 del CCNL 1998_2001, che prevede la remunerazione dell’impegno aggiuntivo richiesto come prestazioni aggiuntive in base al regolamento adottato dall’azienda sulla base di criteri generali che devono essere stabiliti previa contrattazione con le organizzazioni sindacali aziendali. La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'articolo 55 comma 2 è possibile dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati. 7. La presenza del dirigente medico nei servizi ospedalieri delle aziende nonché in particolari servizi del territorio individuati in sede aziendale con le procedure di cui al comma 1, deve essere assicurata nell'arco delle 24 ore e per tutti i giorni della settimana mediante una opportuna programmazione ed una funzionale e preventiva articolazione degli orari e dei turni di guardia. Con l'articolazione del normale orario di lavoro nell'arco delle dodici ore di servizio diurne, la presenza medica è destinata a far fronte alle esigenze ordinarie e di emergenza che avvengano nel medesimo periodo orario. L'azienda individua i servizi ove la presenza medica deve essere garantita attraverso una turnazione per la copertura dell'intero arco delle 24 ore. 10. Tutti i dirigenti medici, indipendentemente dall'esclusività del rapporto di lavoro, sono tenuti ad assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it HEALTH MANAGEMENT – ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO – FIRENZE www.health-management.it 11 CCNL 1994_1997 articolo 23 assenze retribuite 1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi: partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio: giorni otto l’anno DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Articolo 5 Potere di organizzazione 2. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi che le pubbliche amministrazioni devono adottare per disciplinare il proprio assetto interno, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione egli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti nazionali di lavoro. Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità, nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici. CIMO – ASMD Il sindacato che si prende cura dei medici www.cimoasmd.it