la registrazione di una conversazione telefonica puo` essere portata

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la registrazione di una conversazione telefonica puo` essere portata
LA REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE TELEFONICA PUO’ ESSERE
PORTATA COME PROVA IN SEDE DI GIUDIZIO
E’ questo un quesito posto da un ns.associato di particolare interesse per il lavoro delle agenzie e
che merita un approfondito esame.
L a questione nasce dalla sentenza della Corte di Cassazione n.36747 del 24 settembre 2003 che ha
stabilito che “le registrazioni (sia telefoniche che fotografiche)di colloqui,riunioni,anche
all’insaputa dell’interessato, sono perfettamente lecite ed equivalgono ad una presa di appunti
scritti, non solo la cosidetta “!registrazione fonica” costituisce valido elemento di prova davanti al
giudice”
La Corte è stata chiara: la registrazione (anche segreta) non costituisce reato,se e solo se a farla è
chi partecipa alla conversazione. Ed il contenuto si può divulgare a meno che non vi siano specifici
divieti alla divulgazione (come il segreto d’ufficio).
Dunque per la Cassazione la registrazione ha valore se chi la esegue partecipa o assiste alla
conversazione.
Sulla base di quanto sopra esposto, Il quesito è il seguente:
tale risoluzione della Corte (ed eventuali altre precedenti e successive) si applicano anche alla
fattispecie della registrazione di telefonate professionali,di lavoro,tra una agenzia di viaggi e un suo
fornitore,per esempio un T.O. o una compagnia aerea?
La registrazione per esempio di una chiamata telefonica al reparto booking,in cui si trattano
elementi di una transazione commerciale(prenotazione e vendita di servizi turistici) è legittima
anche se la registrazione non è stata preannunciata?
La registrazione può essere commercialmente opposta all’interlocutore,a posteriori, come
prova,anche solo in sede extragiudiziale?
Per l’importanza del quesito abbiamo richiesto il parere del ns,.ufficio legale che così ci ha risposto:
la sentenza citata,così come altre hanno da tempo affermato che “le registrazioni fonografiche di
colloqui svolti tra presenti o mediante strumenti di trasmissione a opera di un soggetto che ne sia
partecipe,o comunque sia ammesso ad assistervi,non è riconducibile quantunque eseguita
clandestinamente,alla nozione di intercettazione,ma costituisce forma di memorizzazione fonica di
un fatto storico,della quale l’autore può disporre legittimamente (Cfr.Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo 25 ottobre 2007; Cass.Pen. 11 aprile 2007,n.1688 e altre)
Quindi si ritiene che le conversazioni registrate4 durante le trattative commerciali siano lecite,
purchè alla registrazione provveda direttamente l’interlocutore che sta effettuando la
conversazione o altro soggetto ammesso ad assistere alla stessa, e non quindi un terzo che esegua
la registrazione all’insaputa degli altri, essendo illegittima la sola registrazione carpita
all’insaputa.
Le stesse saranno pure producibili in giudizio, salva la possibilità della controparte di contestare
la veridicità della registrazione, che per maggiore possibilità di acquisizione in giudizio sarà
opportuno fare “registrare e periziare” da un esperto che ne esegua la trascrizione cartacea al
fine del deposito.