Prot. U. 10952/15/cd Roma, 3 novembre 2015 Dott. Luciano
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Prot. U. 10952/15/cd Roma, 3 novembre 2015 Dott. Luciano
Prot. U. 10952/15/cd Roma, 3 novembre 2015 Dott. Luciano PANZANI PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI ROMA Via Varisco, 3/5 00136 - Roma (RM) Dott. Mario BRESCIANO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA Via del Golametto, 11 (P.le Clodio) 00196 - Roma (RM) Dott. Francesco MONASTERO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VELLETRI Piazza Giovanni Falcone 00049 Velletri (RM) Dott. Roberto GERARDI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TIVOLI Viale Nicolò Arnaldi, 19 00019 Tivoli (RM) Dott. Gianfranco MANTELLI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Via Terme di Traiano, 56 00053 Civitavecchia (RM) Dott. Sebastiano SCIASCIA PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FROSINONE Via Fedele Calvosa 03100 Frosinone Dott. Amedeo GHIONNI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CASSINO Piazza Labriola, 10 03043 Cassino (FR) Dott. Maurizio PACIONI PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VITERBO Via Falcone e Borsellino, 41 01100 Viterbo Dott. Francesco MELE PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RIETI Piazza Bachelet, 1 02100 Rieti 1 Oggetto: In materia di consulenza tecnica d’ufficio Ill.mi Presidenti, con la presente ci permettiamo di richiamare l’attenzione delle Ill.me SS.LL. su criticità ed urgenze relative all’esercizio della professione dei nostri Colleghi Geometri allorché sono chiamati ad assumere le funzioni istituzionali di “ausilio” tecnico della Magistratura. In primo luogo, Vi informiamo di aver ricevuto comunicazione da parte di diversi Colleghi che, nell’ambito dell’espletamento di incarichi di consulenza tecnica d’ufficio, lamentano di aver ricevuto liquidazioni giudiziali dei loro compensi non adeguate alle tariffe recate dal D.M. 182 del 30 maggio 2002, ancora vigente in materia, peraltro mai aggiornato fino ad oggi. *** Fermo quanto sopra, alla luce della recente novella del c.p.c. (Legge 6 agosto 2015, n. 132), è apparso necessario ai Consigli dei Collegi che presiediamo porre una particolare attenzione alla materia della determinazione del compenso per il perito estimatore nominato dal Giudice ai sensi dell’art. 568, co. 3 c.p.c. o dall’Ufficiale Giudiziario. Infatti, la norma di cui all’art. 161 Disp. Att. c.p.c., come appunto modificata dal D.L. n. 83/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 132, al suo terzo ed ultimo comma ha disposto che: “Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”. Dunque, sulla scorta della predetta norma, appena introdotta, il compenso del CTU, nominato dal Giudice nell’ambito di procedure esecutive immobiliari, dovrà essere calcolato sul prezzo effettivo di vendita dell'immobile e non sul valore dello stesso al momento dello svolgimento delle attività di valutazione. Si dovrà, dunque, attendere la alienazione del bene prima che l'esperto del giudice possa vedersi liquidata la sua parcella. 2 Non solo: prima dell’alienazione dell’immobile, il perito incaricato non potrà ricevere acconti superiori al 50% del compenso complessivamente liquidato, computato sul prezzo di stima dell’immobile. Acconti che, di frequente, sono appena sufficienti ad evadere spese vive e vacazioni. Ebbene, una simile disposizione si appalesa gravemente lesiva per il diritto del perito giudiziale ad un compenso equo e proporzionato alla natura dell’incarico ricevuto. Per tale ragione – formulando sin d’ora l’auspicio che la norma in esame possa essere presto revocata o radicalmente modificata de iure condendo – ritengo quanto mai opportuno che le Ill.me SS.LL. vogliano disporre uno o più “tavoli di confronto” con i rappresentanti delle Categorie interessate affinché si possa tentare di trovare soluzioni applicative del nuovo precetto condivise (oltre che univoche nell’ambito del medesimo Tribunale, meglio se in quello di tutta la Corte d’Appello di Roma) e che siano il più tutelanti possibile per i professionisti tecnici incaricati dai Giudici, auspicabilmente mediante la predisposizione di apposite “linee guida” valide per tutti gli Operatori (Magistrati, Periti, Cancellieri, ecc.) afferenti alla Corte d’Appello di Roma e dunque applicabili nei Tribunali coinvolti, di cui all’epigrafe della presenta missiva, anche per evitare applicazioni soggettive o comunque eccessivamente prudenti della nuova disciplina, a scapito ed in pregiudizio del proficuo e virtuoso operato del perito. A mero titolo esemplificativo, sarebbe opportuno prevedere per il perito incaricato una parte del compenso non legato al prezzo di vendita, quando essa riguarda le attività di ricerca e certificazione (visure – acquisizione titoli edilizi – verifica conformità urbanistica e catastale, ecc.), mentre la rimanente parte di esso (relativa all’attività pura di stima dell’immobile) potrebbe essere liquidata secondo i nuovi criteri dettati dalla normativa attuale. A tal proposito, riteniamo di poter fornire a questa discussione l’apporto essenziale della nostra Categoria, che vive professionalmente sul campo ed avverte, talora, le asperità di un’applicazione ruvida delle norme che disciplinano la materia, comunque opera correttamente in esecuzione delle direttive giudiziali, ogni qual volta è chiamata ad operare come perito del Giudice e, pertanto, ha il diritto di fruire per l’alta Funzione svolta di “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” (art. 36 Cost.). *** 3 In virtù della posizione privilegiata che i nostri Consigli godono in tema di raccolta di dati ed informazioni dei propri iscritti, ci consentiamo di invitare, con deferenza e fiducia, le SS.LL., anche alla luce di quanto previsto dall’art. 23 Disp. Att. c.p.c., ad un’attenta vigilanza affinché gli incarichi di consulente tecnico d’ufficio vengano equamente distribuiti tra il maggior numero degli iscritti nell'albo dei CTU, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall’Ufficio, garantendo la prevista adeguata trasparenza del conferimento dei medesimi anche a mezzo di agevoli strumenti informatici, direttamente accessibili dagli Ordini professionali e, segnatamente, anche da Collegi che gli scriventi rappresentano. *** Giova altresì ricordare le limitazioni previste per i dipendenti pubblici con prestazioni lavorative a tempo pieno o superiori al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno (tra cui, ad esempio, alcuni responsabili di uffici tecnici comunali). Con riguardo alla antica tematica della compatibilità della condizione di pubblico impiegato e la libera professione ci si richiama volentieri ai “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, elaborati dal Tavolo tecnico di cui all’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza unificata del 24 luglio 2013 ed approvato il 24 giugno 2014. Dal combinato disposto dei Paragrafi a) b) e c) della suddetta Intesa 24 luglio 2013 emerge che detta categoria di dipendenti pubblici sono soggetti ad un regime che potremmo chiamare di “incompatibilità relativa” e che prevede la necessità dell’ottenimento di una espressa “autorizzazione” da parte dell’Ente di appartenenza per poter assumere incarichi, a titolo oneroso, temporanei ed occasionali, di consulente tecnico iscritto all’Albo formato presso il Tribunale ai sensi dell’art. 61 c.p.c. Detti incarichi, peraltro, seppur singolarmente “autorizzabili” non potranno mai assumere i caratteri dell’abitualità e della professionalità e, considerati nell’ambito dell’anno solare, non dovranno configurare un impegno continuativo, con riguardo sia alla natura degli incarichi stessi che alla remunerazione prevista. Anche in questo ambito, riteniamo utile, anzi indispensabile, la vigilanza dei Responsabili degli Uffici Giudiziari, con espressa verifica delle singole “autorizzazioni” ad 4 assumere incarichi di CTU dei pubblici dipendenti iscritti nell’Albo CTU del Tribunale, onde evitare abusi e turbative del corretto meccanismo delle assegnazioni degli incarichi tecnici giudiziali. *** Infine, con particolare riferimento a quei tecnici liberi professionisti che abbiano incarichi di docenza e che abbiano la volontà di esercitare la funzione di CTU iscrivendosi nei relativi Albi, appare quanto mai opportuno verificare previamente l’esistenza e l’attualità della cd. autorizzazione da parte del Direttore Scolastico e/o del Preside. Infatti, l’art. 508, co. 15 del D.Lgs. 297/94 prevede espressamente che al “personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”. Motivo per cui, se è vero che le attività libero-professionali possono essere svolte anche da personale docente, con orario di impiego anche a tempo pieno, esse tuttavia non solo non devono essere di pregiudizio alla funzione di docenza, devono essere compatibili con l’orario di insegnamento e servizio ma, soprattutto, potranno essere esplicate solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per l’effetto, si ritiene auspicabile e doveroso che la compatibilità di fatto tra la libera professione e la funzione docente venga verificata ed autorizzata dal Dirigente scolastico. Alla luce di simile rigorosa strettoia normativa, si chiede che il Tribunale e, nella fattispecie, l’Ufficio di tenuta dell’Albo dei CTU accerti sempre i requisiti (in primis, l’attualità della predetta autorizzazione del Dirigente Scolastico competente) di praticabilità della libera professione dei consulenti iscritti all’Albo che svolgano anche la funzione di docente scolastico. *** Grati per l’attenzione che vorrete dedicare a queste brevi riflessioni, restiamo a disposizione per ogni confronto ed in attesa, come Presidenti dei Collegi dei Geometri e 5 Geometri Laureati di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, di essere coinvolti nel tavolo di lavoro che appare necessario alla luce dei superiori rilievi ma anche urgente per studiare insieme e tratteggiare le linee applicative della nuova normativa di cui all’art. 161 Disp. Att. c.p.c., come modificata dal D.L. n. 83/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 132. Con i nostri migliori saluti, firmato Antonio Aversa, Carlo Papi, Bernardino Romiti e Massimo Neri Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo 6