Prot. U. 10952/15/cd Roma, 3 novembre 2015 Dott. Luciano

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Prot. U. 10952/15/cd Roma, 3 novembre 2015 Dott. Luciano
Prot. U. 10952/15/cd
Roma, 3 novembre 2015
Dott. Luciano PANZANI
PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI
ROMA
Via Varisco, 3/5
00136 - Roma (RM)
Dott. Mario BRESCIANO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA
Via del Golametto, 11 (P.le Clodio)
00196 - Roma (RM)
Dott. Francesco MONASTERO
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VELLETRI
Piazza Giovanni Falcone
00049 Velletri (RM)
Dott. Roberto GERARDI
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TIVOLI
Viale Nicolò Arnaldi, 19
00019 Tivoli (RM)
Dott. Gianfranco MANTELLI
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
CIVITAVECCHIA
Via Terme di Traiano, 56
00053 Civitavecchia (RM)
Dott. Sebastiano SCIASCIA
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
FROSINONE
Via Fedele Calvosa
03100 Frosinone
Dott. Amedeo GHIONNI
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
CASSINO
Piazza Labriola, 10
03043 Cassino (FR)
Dott. Maurizio PACIONI
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
VITERBO
Via Falcone e Borsellino, 41
01100 Viterbo
Dott. Francesco MELE
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
RIETI
Piazza Bachelet, 1
02100 Rieti
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Oggetto: In materia di consulenza tecnica d’ufficio
Ill.mi Presidenti,
con la presente ci permettiamo di richiamare l’attenzione delle Ill.me SS.LL. su criticità ed
urgenze relative all’esercizio della professione dei nostri Colleghi Geometri allorché sono
chiamati ad assumere le funzioni istituzionali di “ausilio” tecnico della Magistratura.
In primo luogo, Vi informiamo di aver ricevuto comunicazione da parte di diversi Colleghi
che, nell’ambito dell’espletamento di incarichi di consulenza tecnica d’ufficio, lamentano di
aver ricevuto liquidazioni giudiziali dei loro compensi non adeguate alle tariffe recate dal D.M.
182 del 30 maggio 2002, ancora vigente in materia, peraltro mai aggiornato fino ad oggi.
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Fermo quanto sopra, alla luce della recente novella del c.p.c. (Legge 6 agosto 2015, n.
132), è apparso necessario ai Consigli dei Collegi che presiediamo porre una particolare
attenzione alla materia della determinazione del compenso per il perito estimatore nominato
dal Giudice ai sensi dell’art. 568, co. 3 c.p.c. o dall’Ufficiale Giudiziario.
Infatti, la norma di cui all’art. 161 Disp. Att. c.p.c., come appunto modificata dal D.L. n.
83/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 132, al suo terzo ed ultimo comma ha
disposto che: “Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale
giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non
possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso
calcolato sulla base del valore di stima”.
Dunque, sulla scorta della predetta norma, appena introdotta, il compenso del CTU,
nominato dal Giudice nell’ambito di procedure esecutive immobiliari, dovrà essere calcolato
sul prezzo effettivo di vendita dell'immobile e non sul valore dello stesso al momento dello
svolgimento delle attività di valutazione. Si dovrà, dunque, attendere la alienazione del bene
prima che l'esperto del giudice possa vedersi liquidata la sua parcella.
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Non solo: prima dell’alienazione dell’immobile, il perito incaricato non potrà ricevere
acconti superiori al 50% del compenso complessivamente liquidato, computato sul prezzo di
stima dell’immobile. Acconti che, di frequente, sono appena sufficienti ad evadere spese vive
e vacazioni.
Ebbene, una simile disposizione si appalesa gravemente lesiva per il diritto del perito
giudiziale ad un compenso equo e proporzionato alla natura dell’incarico ricevuto. Per tale
ragione – formulando sin d’ora l’auspicio che la norma in esame possa essere presto revocata
o radicalmente modificata de iure condendo – ritengo quanto mai opportuno che le Ill.me
SS.LL. vogliano disporre uno o più “tavoli di confronto” con i rappresentanti delle Categorie
interessate affinché si possa tentare di trovare soluzioni applicative del nuovo precetto
condivise (oltre che univoche nell’ambito del medesimo Tribunale, meglio se in quello di tutta
la Corte d’Appello di Roma) e che siano il più tutelanti possibile per i professionisti tecnici
incaricati dai Giudici, auspicabilmente mediante la predisposizione di apposite “linee guida”
valide per tutti gli Operatori (Magistrati, Periti, Cancellieri, ecc.) afferenti alla Corte d’Appello di
Roma e dunque applicabili nei Tribunali coinvolti, di cui all’epigrafe della presenta missiva,
anche per evitare applicazioni soggettive o comunque eccessivamente prudenti della nuova
disciplina, a scapito ed in pregiudizio del proficuo e virtuoso operato del perito.
A mero titolo esemplificativo, sarebbe opportuno prevedere per il perito incaricato una
parte del compenso non legato al prezzo di vendita, quando essa riguarda le attività di ricerca
e certificazione (visure – acquisizione titoli edilizi – verifica conformità urbanistica e catastale,
ecc.), mentre la rimanente parte di esso (relativa all’attività pura di stima dell’immobile)
potrebbe essere liquidata secondo i nuovi criteri dettati dalla normativa attuale.
A tal proposito, riteniamo di poter fornire a questa discussione l’apporto essenziale della
nostra Categoria, che vive professionalmente sul campo ed avverte, talora, le asperità di
un’applicazione ruvida delle norme che disciplinano la materia, comunque opera
correttamente in esecuzione delle direttive giudiziali, ogni qual volta è chiamata ad operare
come perito del Giudice e, pertanto, ha il diritto di fruire per l’alta Funzione svolta di “una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro” (art. 36 Cost.).
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In virtù della posizione privilegiata che i nostri Consigli godono in tema di raccolta di dati
ed informazioni dei propri iscritti, ci consentiamo di invitare, con deferenza e fiducia, le SS.LL.,
anche alla luce di quanto previsto dall’art. 23 Disp. Att. c.p.c., ad un’attenta vigilanza affinché
gli incarichi di consulente tecnico d’ufficio vengano equamente distribuiti tra il maggior numero
degli iscritti nell'albo dei CTU, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano
essere conferiti incarichi in misura superiore al dieci per cento di quelli affidati dall’Ufficio,
garantendo la prevista adeguata trasparenza del conferimento dei medesimi anche a mezzo
di agevoli strumenti informatici, direttamente accessibili dagli Ordini professionali e,
segnatamente, anche da Collegi che gli scriventi rappresentano.
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Giova altresì ricordare le limitazioni previste per i dipendenti pubblici con prestazioni
lavorative a tempo pieno o superiori al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno (tra cui, ad
esempio, alcuni responsabili di uffici tecnici comunali).
Con riguardo alla antica tematica della compatibilità della condizione di pubblico
impiegato e la libera professione ci si richiama volentieri ai “Criteri generali in materia di
incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche”, elaborati dal Tavolo tecnico di
cui all’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali in sede di Conferenza unificata del 24 luglio
2013 ed approvato il 24 giugno 2014.
Dal combinato disposto dei Paragrafi a) b) e c) della suddetta Intesa 24 luglio 2013
emerge che detta categoria di dipendenti pubblici sono soggetti ad un regime che potremmo
chiamare di “incompatibilità relativa” e che prevede la necessità dell’ottenimento di una
espressa “autorizzazione” da parte dell’Ente di appartenenza per poter assumere incarichi, a
titolo oneroso, temporanei ed occasionali, di consulente tecnico iscritto all’Albo formato presso
il Tribunale ai sensi dell’art. 61 c.p.c. Detti incarichi, peraltro, seppur singolarmente
“autorizzabili” non potranno mai assumere i caratteri dell’abitualità e della professionalità e,
considerati nell’ambito dell’anno solare, non dovranno configurare un impegno continuativo,
con riguardo sia alla natura degli incarichi stessi che alla remunerazione prevista.
Anche in questo ambito, riteniamo utile, anzi indispensabile, la vigilanza dei
Responsabili degli Uffici Giudiziari, con espressa verifica delle singole “autorizzazioni” ad
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assumere incarichi di CTU dei pubblici dipendenti iscritti nell’Albo CTU del Tribunale, onde
evitare abusi e turbative del corretto meccanismo delle assegnazioni degli incarichi tecnici
giudiziali.
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Infine, con particolare riferimento a quei tecnici liberi professionisti che abbiano incarichi
di docenza e che abbiano la volontà di esercitare la funzione di CTU iscrivendosi nei relativi
Albi, appare quanto mai opportuno verificare previamente l’esistenza e l’attualità della cd.
autorizzazione da parte del Direttore Scolastico e/o del Preside.
Infatti, l’art. 508, co. 15 del D.Lgs. 297/94 prevede espressamente che al “personale
docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di
libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla
funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio”.
Motivo per cui, se è vero che le attività libero-professionali possono essere svolte anche
da personale docente, con orario di impiego anche a tempo pieno, esse tuttavia non solo non
devono essere di pregiudizio alla funzione di docenza, devono essere compatibili con l’orario
di insegnamento e servizio ma, soprattutto, potranno essere esplicate solo previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Per l’effetto, si ritiene auspicabile e doveroso che la compatibilità di fatto tra la libera
professione e la funzione docente venga verificata ed autorizzata dal Dirigente scolastico.
Alla luce di simile rigorosa strettoia normativa, si chiede che il Tribunale e, nella
fattispecie, l’Ufficio di tenuta dell’Albo dei CTU accerti sempre i requisiti (in primis, l’attualità
della predetta autorizzazione del Dirigente Scolastico competente) di praticabilità della libera
professione dei consulenti iscritti all’Albo che svolgano anche la funzione di docente
scolastico.
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Grati per l’attenzione che vorrete dedicare a queste brevi riflessioni, restiamo a
disposizione per ogni confronto ed in attesa, come Presidenti dei Collegi dei Geometri e
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Geometri Laureati di Roma, Frosinone, Rieti e Viterbo, di essere coinvolti nel tavolo di lavoro
che appare necessario alla luce dei superiori rilievi ma anche urgente per studiare insieme e
tratteggiare le linee applicative della nuova normativa di cui all’art. 161 Disp. Att. c.p.c., come
modificata dal D.L. n. 83/2015 convertito con Legge 6 agosto 2015, n. 132.
Con i nostri migliori saluti,
firmato Antonio Aversa, Carlo Papi, Bernardino Romiti e Massimo Neri
Presidenti dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati di Frosinone,
Rieti, Roma e Viterbo
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