I beni oggetto del diritto
Transcript
I beni oggetto del diritto
UDA 6 • TEMA 3 • La Costituzione e l’economia I beni oggetto del diritto I beni sono oggetto del diritto. I rapporti giuridici di tipo patrimoniale possono avere varia natura; tutti però necessitano della presenza di due elementi: i soggetti e gli oggetti, ossia i beni ai quali si riferisce il rapporto. I beni sono tutto ciò che può formare oggetto del diritto (art. 819 cod. civ.). Non sono quindi beni sotto il profilo giuridico le cose comuni a tutti, come il sole o il mare, poiché nessuno ha interesse farne oggetto di un proprio diritto, escludendone l’utilizzo da parte di altri. Per il diritto sono beni solo quelle cose che hanno un valore economico e di cui l’uomo può appropriarsi. Beni pubblici e beni privati. I beni possono essere classificati sulla base di criteri diversi. Innanzitutto, a norma dell’articolo 42 della Costituzione, «la proprietà è pubblica o privata». Secondo i soggetti a cui appartengono, i beni si distinguono di conseguenza in privati, se sono di proprietà di privati cittadini, e pubblici, se invece appartengono allo Stato o a un ente pubblico. Questi ultimi sono destinati a soddisfare interessi pubblici. beni privati (soddisfano un interesse privato) BENI in base ai soggetti a cui appartengono beni pubblici (soddisfano un interesse privato) Beni materiali e beni immateriali. In base alla loro natura distinguiamo i beni materiali di beni immateriali. I beni materiali sono dotati di una consistenza materiale, come il personal computer, la moto, gli abiti; quelli immateriali, invece, non hanno una consistenza fisica, ad esempio le creazioni dell’intelletto umano (le invenzioni, le opere letterarie, artistiche e scientifiche). beni materiali (hanno consistenza fisica) BENI in base alla natura dei beni beni immateriali (non hanno consistenza fisica) Beni mobili e beni immobili. In base alla possibilità di trasferirli da un luogo all’altro, i beni si distinguono inoltre in mobili e immobili. Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. Riservato agli studenti delle classi che adottano il testo C. Fortino, Diritto ed economia in equilibrio, Paramond 1 UDA 6 • TEMA 3 • La Costituzione e l’economia Sono beni immobili il suolo e tutto ciò che è a esso incorporato: gli edifici, i corsi d’acqua, gli alberi. Sono beni mobili tutti gli altri beni. Questa distinzione è importante per il diverso regime giuridico al quale i due tipi di beni sono Lessico del giurista soggetti, specie per quanto riguarda l’acquisto e il trasferimento della proprietà. Il catasto è il sistema di rilevazione I beni immobili, infatti, sono sottoposti a un attraverso il quale vengono individuati e regime rigido: le case e i terreni sono individuati classificati i terreni e i fabbricati. I pubblici registri sono registri ai quali tramite il catasto; i relativi atti di trasferimento tutti hanno libero accesso; hanno lo devono essere stipulati mediante un atto scritto che scopo di dare pubblicità a determinati fatti giuridici (la compravendita di un va annotato nei pubblici registri. Per il trasferimento dei beni mobili, invece, non è immobile, la costituzione di una persona richiesta alcuna formalità particolare: è sufficiente giuridica, l’avvio di un’impresa ecc.). l’accordo tra le parti e la consegna del bene. Questa è la modalità usata in quasi tutti i trasferimenti di beni effettuati dalle persone nella vita quotidiana: l’acquisto del pane, di un quotidiano, di un abito. I beni mobili registrati. Vi sono infine alcuni beni che, pure essendo mobili, sono soggetti a un regime giuridico particolare. Sono i beni mobili registrati (autoveicoli, navi, aerei). Essi sono annotati su pubblici registri (ad esempio: il Pubblico registro automobilistico per le automobili), da cui risultano gli atti di trasferimento della proprietà. MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ beni mobili forma libera beni mobili registrati beni immobili stipula per atto scritto e trascrizione sui pubblici registri Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A. Riservato agli studenti delle classi che adottano il testo C. Fortino, Diritto ed economia in equilibrio, Paramond 2