I beni oggetto del diritto

Transcript

I beni oggetto del diritto
UDA 6 • TEMA 3 • La Costituzione e l’economia
I beni oggetto del diritto
I beni sono oggetto del diritto. I rapporti giuridici di tipo patrimoniale possono avere varia
natura; tutti però necessitano della presenza di due elementi: i soggetti e gli oggetti, ossia i
beni ai quali si riferisce il rapporto.
I beni sono tutto ciò che può formare oggetto del diritto (art. 819 cod. civ.). Non sono quindi
beni sotto il profilo giuridico le cose comuni a tutti, come il sole o il mare, poiché nessuno ha
interesse farne oggetto di un proprio diritto, escludendone l’utilizzo da parte di altri.
Per il diritto sono beni solo quelle cose che hanno un valore economico e di cui l’uomo può
appropriarsi.
Beni pubblici e beni privati. I beni possono essere classificati sulla base di criteri diversi.
Innanzitutto, a norma dell’articolo 42 della Costituzione, «la proprietà è pubblica o
privata». Secondo i soggetti a cui appartengono, i beni si distinguono di conseguenza in
privati, se sono di proprietà di privati cittadini, e pubblici, se invece appartengono allo Stato
o a un ente pubblico. Questi ultimi sono destinati a soddisfare interessi pubblici.
beni privati (soddisfano
un interesse privato)
BENI
in base ai soggetti
a cui appartengono
beni pubblici (soddisfano
un interesse privato)
Beni materiali e beni immateriali. In base alla loro natura distinguiamo i beni materiali di
beni immateriali.
I beni materiali sono dotati di una consistenza materiale, come il personal computer, la moto,
gli abiti; quelli immateriali, invece, non hanno una consistenza fisica, ad esempio le
creazioni dell’intelletto umano (le invenzioni, le opere letterarie, artistiche e scientifiche).
beni materiali
(hanno consistenza fisica)
BENI
in base alla natura
dei beni
beni immateriali
(non hanno consistenza fisica)
Beni mobili e beni immobili. In base alla possibilità di trasferirli da un luogo all’altro, i beni
si distinguono inoltre in mobili e immobili.
Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
Riservato agli studenti delle classi che adottano il testo C. Fortino, Diritto ed economia in equilibrio, Paramond
1
UDA 6 • TEMA 3 • La Costituzione e l’economia
Sono beni immobili il suolo e tutto ciò che è a esso incorporato: gli edifici, i corsi d’acqua, gli
alberi. Sono beni mobili tutti gli altri beni.
Questa distinzione è importante per il diverso
regime giuridico al quale i due tipi di beni sono Lessico del giurista
soggetti, specie per quanto riguarda l’acquisto e il
trasferimento della proprietà.
Il catasto è il sistema di rilevazione
I beni immobili, infatti, sono sottoposti a un attraverso il quale vengono individuati e
regime rigido: le case e i terreni sono individuati classificati i terreni e i fabbricati.
I pubblici registri sono registri ai quali
tramite il catasto; i relativi atti di trasferimento tutti hanno libero accesso; hanno lo
devono essere stipulati mediante un atto scritto che scopo di dare pubblicità a determinati
fatti giuridici (la compravendita di un
va annotato nei pubblici registri.
Per il trasferimento dei beni mobili, invece, non è immobile, la costituzione di una persona
richiesta alcuna formalità particolare: è sufficiente giuridica, l’avvio di un’impresa ecc.).
l’accordo tra le parti e la consegna del bene.
Questa è la modalità usata in quasi tutti i trasferimenti di beni effettuati dalle persone nella
vita quotidiana: l’acquisto del pane, di un quotidiano, di un abito.
I beni mobili registrati. Vi sono infine alcuni beni che, pure essendo mobili, sono soggetti a
un regime giuridico particolare. Sono i beni mobili registrati (autoveicoli, navi, aerei). Essi
sono annotati su pubblici registri (ad esempio: il Pubblico registro automobilistico per le
automobili), da cui risultano gli atti di trasferimento della proprietà.
MODALITÀ
DI TRASFERIMENTO
DELLA PROPRIETÀ
beni mobili
forma libera
beni mobili registrati
beni immobili
stipula per atto scritto
e trascrizione sui pubblici registri
Tutti i diritti riservati © Pearson Italia S.p.A.
Riservato agli studenti delle classi che adottano il testo C. Fortino, Diritto ed economia in equilibrio, Paramond
2