MINORI E CODICE DELLA STRADA Casistica
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MINORI E CODICE DELLA STRADA Casistica
ROMA, 15 e 16 APRILE 2010 2° Congresso Nazionale della Polizia Locale PO.LO. 2010 MINORI E CODICE DELLA STRADA Casistica, violazioni, responsabilità e procedure operative a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] L’approvazione del c.d. “Pacchetto Sicurezza 2009” (legge 15 luglio 2009, n. 94) ha riproposto la problematica, per quanto riguarda le violazioni amministrative alle norme del codice della strada, della responsabilità del soggetto minore degli anni 18, con particolare riferimento all’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 116, codice della strada, in riferimento al conseguimento del C.I.G. (Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori) da parte di soggetti minorenni. Con il presente approfondimento, riassumiamo la disciplina normativa e la prassi vigente in tema di responsabilità di soggetto minorenne per le violazioni amministrative commesse, sottolineando le criticità introdotte dal “Pacchetto Sicurezza” e cercando di trovare, all’interno della normativa vigente, la soluzione più corretta, dal punto di vista operativo, alla questione dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal codice della strada a soggetti minorenni. Il codice civile, al Libro I (Delle persone e della famiglia), Titolo I (Delle persone fisiche) prescrive che: • • La capacità giuridica (intesa come la capacità di un soggetto di diritto ad essere potenzialmente destinatario delle norme che attribuiscono situazioni attive e passive: consiste, cioè nella possibilità di essere titolari di diritti e di obblighi giuridici) si acquista dal momento della nascita (articolo 1). La capacità di agire (di compiere, cioè, tutti gli atti giuridici, per i quali non sia stabilita una età diversa) si acquista con la maggiore età (18 anni) (articolo 2). In tema di sanzioni amministrative, è necessario, però, ricercare nella legislazione speciale, la disciplina operativa. La normativa di riferimento si rinviene nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (“Modifiche al sistema penale”) il cui Capo I disciplina, appunto, “Le sanzioni amministrative”. La Sezione I, del Capo I, indica i principi generali applicabili al procedimento sanzionatorio amministrativo (recependo la maggior parte di tali principi dall’ordinamento penale, e adattandoli al caso di specie). L’articolo 2, legge 689/81, rubricato “Capacità di intendere e volere”, stabilisce: “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Da tale disciplina si evincono due principi di carattere generale: 1. il minore degli anni 18 non può essere assoggettato a sanzione amministrativa (QUALUNQUE TIPOLOGIA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA, PECUNIARIA/PRINCIPALE e/o ACCESSORIA) a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] 2. della violazione commessa dal minore di anni 18, risponde (cioè soggiace alla sanzione amministrativa) chi era tenuto alla sua sorveglianza. Per quanto riguarda, in particolare l’assoggettamento a sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, alla legge 689/81 (già norma speciale, in quanto disciplinante il procedimento amministrativo sanzionatorio), si sovrappone la disciplina speciale di cui al codice della strada. Infatti al Titolo VI (Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni), Capo I (Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni), Sezione I (Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime), l’articolo 194 (Disposizioni di carattere generale) prescrive che: “In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo”. In riferimento alla commissione di illeciti amministrativi e all’applicazione delle relative sanzioni amministrative, nei confronti di soggetti minori degli anni 18, nulla deroga il codice della strada, nella disciplina prevista dal Titolo VI, Capo I, Sezione I: per cui si applicano le disposizioni generali previste dalla legge 689/81. Ma il codice della strada contiene alcune norme che riguardano direttamente i soggetti minori degli anni 18, nonostante la disciplina generale (di cui all’articolo 2, legge 689/81) precluda l’applicazione delle sanzioni amministrative (di tutti i tipi) a tali soggetti. Vediamo alcune di queste norme del c.d.s. di particolare interesse. Innanzitutto, in tema di requisiti per il conseguimento delle diverse patenti di guida, l’articolo 115, codice della strada, prescrive: Art. 115. Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali. “1. Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali; b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché non trasporti altre persone oltre al conducente; c) anni sedici per guidare: motoveicoli di cilindrata fino a 125 cc che non trasportino altre persone oltre al conducente; macchine agricole o loro complessi che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli e che non superino la velocità di 40 km/h, la cui guida sia consentita con patente di categoria A, sempreché non trasportino altre persone oltre al conducente; d) anni diciotto per guidare: …omissis… a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] e) anni ventuno per guidare …omissis… 3. Chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00. Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al comma 1, lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155,00 a euro 624,00. 4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente di categoria A, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cc o che trasporta altre persone su motoveicoli di cilindrata non superiore a 125 cc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38,00 a euro 155,00. La stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto. …omissis…”. Dalla norma citata si evince come il minore degli anni 18 possa essere titolare di alcune tipologie di autorizzazioni alla guida, e possa condurre liberamente, e da solo, se in possesso della relativa patente di guida, alcuni veicoli sulla strada, senza alcun tipo di controllo da parte del soggetto tenuto alla sua sorveglianza, o di qualunque altra persona. Emerge, inoltre, come anche il minore degli anni 18 sia interessato da una disciplina sanzionatoria che riguarda esclusivamente e direttamente la sua persona (il minore degli anni diciotto è soggetto…) in qualità di conducente di veicolo, quindi, di persona che si presume abbia acquisito le conoscenze e le capacità tecniche per la conduzione di determinati veicoli e che, quindi, si presume abbia idonea capacità di intendere e volere, tale da permettergli la conduzione stessa dei veicoli sulla strada, e la chiara comprensione delle eventuali violazioni che abbia commesso. Veniamo all’articolo 116, codice della strada, che qui interessa maggiormente. Art. 116. Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. “1. Non si possono guidare autoveicoli e motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. 1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis. 1-quater. I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 30 settembre 2009, la certificazione potrà essere limitata all’esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all’uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale. 1-quinquies. Non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida; i titolari di certificati di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo ad uno dei competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri all'atto del conseguimento di una patente. 2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. …omissis… 13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica. 13-bis. I conducenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter che, non muniti di patente, guidano ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 542,00 a euro 2.168,00. …omissis…”. Che cosa traiamo da questa ultima norma citata? Innanzitutto che per guidare un ciclomotore è sufficiente avere 14 anni, ed è necessario conseguire il cd. Certificato di Idoneità alla Guida (C.I.G.): quindi, il soggetto interessato a tale conseguimento (non importa se minore degli anni 18, comma 1bis, o maggiorenne, comma 1ter) deve essere in possesso di determinati requisiti psicofisici, per cui deve avere la capacità di intendere e volere. Traendo spunto dalla disciplina penalistica, l’articolo 98, codice penale stabilisce che: Art. 98. Minore degli anni diciotto. “E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. …omissis...”. a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] La capacità di intendere e volere, nel caso del diritto penale, deve essere valutata dal giudice, caso per caso, ma comunque, la norma lascia intendere che il minore che abbia una età compresa tra i 14 e i 18 anni abbia almeno una certa capacità di intendere e volere. E sicuramente, il minore che consegua il C.I.G. ha una certa capacità di intendere e volere: almeno quella che lo porta a decidere di voler condurre un ciclomotore sulla strada, a decidere di voler conseguire il documento idoneo alla conduzione e a intendere tutte quelle regole necessarie che sottendono alla guida di un ciclomotore sulla strada, comprese le eventuali violazioni da non commettere. Tornando all’articolo 116, codice della strada, il comma 13bis sanziona i conducenti di cui al comma 1bis (minorenni) e 1ter (maggiorenni), che non siano in possesso del C.I.G. con sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria. Anche in questo caso, quindi, il codice della strada prevede una sanzione specifica per i conducenti minorenni, e dedicata, anche, a loro. Nonostante la chiara disciplina del codice della strada, relativamente alla possibilità di sanzionare anche i minori degli anni 18, il Ministero dell’Interno è intervenuto, ricordando l’esistenza della norma generale di cui all’articolo 2, legge 689/81. Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA P.S. DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO - SERVIZIO POLIZIA STRADALE N. 300/A/1/45328/131/S/1/1 Roma 10 novembre 2005 OGGETTO:-Violazioni del Codice della Strada commesse da minore degli anni 18. - AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE NAPOLI e, per conoscenza, - AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE LORO SEDI - AL CENTRO STRADALE CESENA ADDESTRAMENTO a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] POLIZIA Si fa riferimento al quesito qui pervenuto dal Compartimento di Napoli con nota n. 050009105/220.15 del 10 agosto 2005, concernente ipotesi di violazioni amministrative commesse da minori di anni diciotto. Nel merito, occorre premettere che l’art. 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, prevede che il minore non possa essere assoggettato a sanzioni amministrative per mancanza di imputabilità. Perciò, come precisato con nota n. 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26 maggio 2005, nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate e chiaramente identificate nel verbale come effettivi trasgressori. Per quanto attiene alla decurtazione dei punti sulla patente anche a seguito della sentenza n. 27/2005 della Corte Costituzionale, si precisa che le sanzioni amministrative di carattere schiettamente personale, come la decurtazione dei punti dalla patente, non possono essere poste a carico di un soggetto prescindendo dalla sua partecipazione materiale al comportamento costituente la violazione amministrativa. Pertanto, nei confronti del soggetto tenuto alla sorveglianza del minore non si procederà all’applicazione delle disposizioni dell’art. 126-bis del Codice della Strada. Copia della presente con il relativo quesito vengono inviati agli altri Compartimenti e al C.A.P.S. con preghiera di diffusione tra il personale dipendente. La circolare del Ministero precisa quindi che: • • nel caso di violazione di norme del Codice della Strada commessa da un minore la contestazione, o la successiva notifica, deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza, le quali devono essere considerate, e chiaramente identificate nel verbale, come effettivi trasgressori. A carico di tali soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, e responsabili delle violazioni amministrative da lui commesse, non si procederà con l’applicazione delle disposizioni dell’art. 126-bis del Codice della Strada (decurtazione dei punti della patente), in quanto considerata sanzione amministrativa di carattere schiettamente personale. Innanzitutto una domanda: SE IL MINORE NON PUO’ ESSERE ASSOGGETTATO A SANZIONE, POSSONO ESSERE DECURTATI I PUNTI DALLA PROPRIA PATENTE (per esempio, PATENTE A1)? In dottrina vi sono 2 diverse tesi : 1. Secondo alcuni la decurtazione non è possibile proprio perché il minore non può essere assoggettato a sanzione. 2. Tale tesi, seppur rispettabile, non è condivisibile proprio per le considerazioni fatte dalla Corte Costituzionale nella famosa sentenza n. 27/2005, riguardo alla natura della decurtazione dei punti dalla patente: la decurtazione punti è sanzione personale che incide sulla patente di guida, e non sul patrimonio di una persona, PERTANTO AL MINORE a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] TITOLARE DI PATENTE DEVONO ESSERE DECURTATI I PUNTI. La regola della inapplicabilità della sanzione vale infatti nei riguardi delle sanzioni pecuniarie, poiché il minore non dispone, generalmente, di un patrimonio con cui possa far fronte al pagamento, ed allora risponde il genitore al suo posto. MA QUANDO LA SANZIONE ATTIENE AL TITOLO DI GUIDA DI CUI E’ TITOLARE IL MINORE, LA FORMA DI TUTELA DETTATA PER LE SANZIONI PECUNIARIE NON HA PIU’ RAGIONE DI ESISTERE E QUINDI E’ ASSOLUTAMENTE DOVUTA LA DECURTAZIONE. La dottrina aggiunge: ANALOGO RAGIONAMENTO VALE PER LE SANZIONI ACCESSORIE CHE RIGUARDANO LA PATENTE: La loro finalità è quella di punire chi ha abusato della licenza di guida, e laddove il minore sia titolare di tale licenza, trattandosi di sanzione personale, è corretto che al medesimo siano applicate la SOSPENSIONE, RITIRO E REVOCA. Diversamente si giungerebbe alla conclusione che proprio i soggetti meno esperti nella conduzione di veicoli si troverebbero di fronte a totale impunità, che peraltro impedirebbe il raggiungimento del fine retributivo della sanzione, in base al quale si presume che il destinatario di una sanzione eviti nel futuro il medesimo comportamento che ne ha causato l’applicazione. In effetti, l’articolo 126bis, codice della strada, stabilisce: • • • • Che all'atto del rilascio della patente (di qualunque patente, di cui sia titolare un soggetto maggiorenne o minirenne – l’articolo 126bis non fa alcuna specificazione o esclusione al riguardo) viene attribuito un punteggio di venti punti. Se il Legislatore avesse voluto fare specificazioni o esclusioni relativamente a una o più tipologie di conducenti o patenti, lo avrebbe indicato esplicitamente. Se non lo ha fato, significa che anche alla patente posseduta dal minore degli anni 18 sono attribuiti venti punti iniziali, che vengono decurtati ogniqualvolta viene commessa una violazione per la quale è prevista la perdita dei punti. Che tale punteggio (previsto per tutte le patenti, di maggiorenni e minorenni), annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata all’articolo 126 bis medesimo, a seguito della comunicazione all'anagrafe della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. Che la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente (qualunque conducente, senza distinzione tra maggiorenne o minorenne) quale responsabile della violazione. L’articolo 126bis, codice della strada, ai fini della decurtazione dei punti dalla patente di guida, non fa alcuna differenza né indica alcuna regola specifica per i titolari minorenni: per cui si concorda con la tesi che prevede la decurtazione dei punti dalla patente del conducente minorenne. Questa teoria della dottrina ha semplicemente anticipato il Legislatore del “Pacchetto Sicurezza 2009”: infatti, la legge 15 luglio 2009, n. 94, tra le molte novità, ha introdotto il nuovo articolo 219bis, codice della strada: a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] Art. 219 bis. Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida. “1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente munito di certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116, commi 1 bis e 1 ter, le sanzioni amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126 bis. 2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 126 bis. 3. …omissis..” L’articolo 219bis, comma 1 stabilisce che: • • La commissione di una violazione al codice della strada che prevede la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, obbliga all’applicazione di tali sanzioni amministrative accessorie anche nei confronti di soggetto in possesso del certificato di idoneità alla guida di ciclomotore. Il certificato di idoneità alla guida è quello previsto dall’articolo 116, commi 1bis e 1ter, codice della strada. E qui nascono i problemi interpretativi. L’articolo 116, comma 1bis e 1ter, codice della strada: 1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis. 1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori è esteso a coloro che compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida; coloro che, titolari di patente di guida, hanno avuto la patente sospesa per l’infrazione di cui all’articolo 142, comma 9, mantengono il diritto alla guida del ciclomotore; coloro che al 30 settembre 2005 abbiano compiuto la maggiore età conseguono il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori previa presentazione di domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri corredata da certificazione medica che attesti il possesso dei requisiti fisici e psichici e dall’attestazione di frequenza ad un corso di formazione presso un’autoscuola, tenuto secondo le disposizioni del decreto di cui all’ultimo periodo del comma 11-bis. a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] Come si legge chiaramente dalla norma citata: • • il comma 1bis: prevede il C.I.G. per i minorenni il comma 1ter: prevede il C.I.G. per i maggiorenni. L’articolo 219bis, codice della strada, si applica al certificato di idoneità alla guida conseguito a norma di entrambi i commi: quindi, LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE DEL RITIRO, SOSPENSIONE, REVOCA DEL C.I.G. SI DEVONO APPLICARE ANCHE AL DOCUMENTO IN POSSESSO DI CONDUCENTE MINORENNE. Risulta di facile lettura anche l’ultimo periodo del comma 1, il quale stabilisce l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126bis, codice della strada (patente a punti) anche al conducente in possesso di C.I.G.: non indicando alcuna particolare deroga, la decurtazione dei punti dal C.I.G. dovrà essere prevista anche per il conducente minorenne (in possesso di C.I.G ai sensi dell’articolo 116, comma 1bis, citato nel medesimo articolo 219bis). Il Ministero dell’Interno con circ. n. 557/LEG/240520.09/3^P, del 7 agosto 2009, avente ad oggetto “Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, è prontamente intervenuto per dettare le prime disposizioni operative relative all’applicazione delle novità introdotte dal c.d. “Pacchetto Sicurezza 2009”. In particolare l’Allegato 3 della circolare ha cercato di dare una interpretazione alle nuove disposizioni introdotte nel codice della strada. Il paragrafo 5 disciplina l’”Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e della decurtazione dei punti ai certificati di idoneità per ciclomotori”, e stabilisce: “Con l’introduzione dell’art. 219-bis C.d.S, si è prevista l’estensione al certificato di idoneità alla guida di ciclomotori delle sanzioni accessorie del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida di cui agli artt. 216, 218 e 219 C.d.S. Si è, inoltre, previsto che, in caso di circolazione con il documento ritirato ovvero sospeso trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 216 comma 5, e dell’art. 218, comma 6, C.d.S. Nel caso di revoca del documento, invece, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 116, comma 13-bis, C.d.S. Allo stesso documento è stata estesa altresì l’applicazione del meccanismo della patente a punti di cui all’art. 126-bis. Ai fini dell’applicazione di queste disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui trattasi, a ciascun titolare di certificato di idoneità alla guida è attribuito un punteggio di 20 punti che subisce decurtazioni nella misura indicata dalla tabella allegata allo stesso art. 126-bis ovvero incrementi secondo le disposizioni di tale norma. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alla nota della tabella allegata all’art. 126-bis (raddoppio punti per neopatentati), in quanto esse devono intendersi riferite solo ai titolari di patente di guida di cat. B conseguita da meno di 3 anni. L’applicazione delle misure indicate è naturalmente possibile solo se la violazione amministrativa da cui discendono è commessa da un conducente maggiorenne, non essendo il minore di età assoggettabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2 della legge 689/1981. …omissis…”. a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] Dalla lettura di tale paragrafo si evidenzia: • che al C.I.G. per ciclomotori si applicano le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione, revoca del documento, nei casi in cui una di tale sanzione sia prevista per la patente; • che in caso di circolazione con C.I.G. ritirato ovvero sospeso trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni degli artt. 216 comma 5, e dell’art. 218, comma 6, codice della strada; • che nel caso di revoca del C.I.G., invece, trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 116, comma 13-bis, codice della strada; • che al C.I.G. è stata estesa altresì l’applicazione del meccanismo della patente a punti di cui all’art. 126-bis, codice della strada; • che, secondo il Ministero dell’Interno, in conformità alla teoria sostenuta già con la circolare del 2005, citata, l’applicazione delle misure indicate è naturalmente possibile solo se la violazione amministrativa da cui discendono è commessa da un conducente maggiorenne, non essendo il minore di età assoggettabile alle sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 2 della legge 689/1981. Il Ministero dell’Interno, quindi, sostiene, chiaramente, come i soggetti minori degli anni diciotto non siano assoggettabili alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, in ossequio al disposto dell’articolo 2, legge 689/81, e quindi, ad essi non siano applicabili le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, sospensione, revoca del C.I.G. per ciclomotori. CONCLUSIONI OPERATIVE In conclusione di questo approfondimento, è opportuno fare alcune considerazioni operative, sulla scorta della normativa citata. Se è vero che l’articolo 2, legge 689/81 stabilisce che “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere…omissis…”, e tale disposizione normativa è applicabile, in via generale, anche per le sanzioni amministrative previste dal codice della strada, in mancanza di precisa specificazione, il minore degli anni 18 non può, e, quindi, non deve essere assoggettato a qualunque tipologia di sanzione amministrativa (principale pecuniaria, o accessoria). Nulla quaestio, relativamente al non assoggettamento alla sanzione amministrativa principale pecuniaria: il Ministero dell’Interno è coerente con la disposizione dell’articolo 2, legge 689/81, in quanto prescrive che il conducente minorenne non sia assoggettato al pagamento della sanzione pecuniaria (in quanto soggetto a tale pagamento risulta essere colui che sia tenuto alla sua sorveglianza). Il problema interpretativo e operativo nasce per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie o per le c.d. sanzioni schiettamente personali (decurtazione punti): in questo caso, prassi e dottrina sono concordi nella diretta applicazione di tali sanzioni nei confronti del conducente minorenne. Ma se il minorenne non deve essere assoggettato a sanzioni amministrative, perché assoggettarlo alle sanzioni accessorie o personali? Tali sanzioni, proprio perché definite “accessorie”, devono essere collegate e dipendenti da una sanzione principale (pecuniaria): e se al minore non si può applicare la sanzione principale, non è nemmeno possibile applicare una sanzione accessoria, che dipende direttamente da quella principale. Viceversa, se al minore si applica la sanzione accessoria, si dovrà necessariamente applicare la sanzione principale, in quanto la sanzione accessoria esiste a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] poiché esiste quella principale: se la sanzione principale non esiste, non può, e non deve, esistere nemmeno una sanzione accessoria, in quanto dipendente da una sanzione principale. Operativamente, quindi, trovando fondamento logico e giuridico, l’applicazione delle sanzioni accessorie (e delle sanzioni personali, quali la decurtazione dei punti) nei confronti del conducente minorenne, non pare corretto che il conducente minorenne possa commettere qualsiasi violazione, anche di forte impatto sociale, alle norme del codice della strada, rimanendo indenne, sempre e comunque, da qualunque tipo di sanzione, e mantenendo intatto il proprio documento di guida da qualunque sanzione (decurtazione punti, ritiro, sospensione, revoca), nonostante la commissione di gravi violazioni alle norme del codice della strada. Inoltre, l’articolo 2, legge 689/81, precisa che “Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere…omissis…”. Come già precisato, in ambito penalistico, la norma di riferimento è l’articolo 98, codice penale, il quale stabilisce: Art. 98. Minore degli anni diciotto. “E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita. …omissis...”. Per condurre alcuni dei veicoli, di cui agli articoli 46, e seguenti, codice della strada, è necessario, e sufficiente, a norma dell’articolo 115, codice della strada, avere quattordici anni. E, inoltre, come già precisato, per condurre i veicoli è necessario possedere idonei requisiti psicofisici: è ovvio che primo di tali requisiti deve necessariamente essere la capacità di intendere e volere. Il conducente di qualunque tipologia di veicoli deve, quindi, avere idonea capacità di intendere e volere, proporzionata, ovviamente, all’età anagrafica del soggetto, ma sufficiente, oggettivamente, per poter acquisire le capacità tecniche per la guida dei diversi veicoli. Un soggetto di quattordici anni che conduca un ciclomotore, o un soggetto di sedici anni che conduca un motociclo avrà sicuramente acquisito, avendo seguito un corso, e avendo sostenuto e superato, con esito positivo, idonei esami di teoria e di guida, le capacità tecniche per poter condurre il veicolo per il quale ha conseguito il documento di guida, e per fare tutto ciò avrà sicuramente una idonea capacità di intendere e volere, che gli permette di comprendere appieno l’antigiuridicità di eventuali comportamenti tenuti alla guida del veicolo medesimo. TALE CAPACITÀ DI INTENDERE E VOLERE NON PUÒ ESCLUDERE L’APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DI CONDUCENTE MINORE DEGLI ANNI 18, DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PRINCIPALI PECUNIARIE E ACCESSORIE, NEL CASO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. Le norme del Codice della Strada riconoscono ai minori la capacità di essere soggetti attivi della circolazione: le età per guidare veicolo o condurre animali sono disciplinate dall’articolo 115, codice della strada ed alcune riguardano soggetti minorenni. a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] Il minorenne che è titolare di una abilitazione alla guida e che conduce un veicolo NON può ritenersi incapace di intendere e volere e di essere, quindi, destinatario di procedimenti di applicazione di sanzioni amministrative. IN CASO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA AL CODICE DELLA STRADA, COMMESSA DA PARTE DI MINORE SI DEVE CONTESTARE LA VIOLAZIONE AL MINORE E PROCEDERE OBBLIGATORIAMENTE A NOTIFICA ANCHE ALL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE (LA NOTIFICA AD UN SOLO GENITORE NON RENDE ANNULLABILE L’ACCERTAMENTO). E’ INOLTRE POSSIBILE APPLICARE EVENTUALI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE (SIA CHE RIGUARDINO IL DOCUMENTO DI GUIDA, SIA CHE RIGUARDINO IL VEICOLO). Da ultimo, è interessante citare la sentenza del Giudice di Pace di Chioggia, del 4 aprile 2007, che, per la chiarezza espositiva, non necessita di alcun commento. GIUDICE DI PACE DI CHIOGGIA Sezione Civile 4 aprile 2007 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 28 aprile 2006 e ritualmente notificato, unitamente al pedissequo decreto, il sig. B.E., in qualità di genitore esercente la potestà sul minore B.M. impugnava il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n. 25852 contestato al minore B.M. per l'assunta infrazione, in Chioggia alla via D. Schiavo, alle ore 20,10 del giorno 21 aprile 2006, a mezzo del ciclomotore Booster avente contrassegno di identificazione ... dell'art. 116 comma 13 bis c.s. perché «circolava alla guida del ciclomotore indicato senza avere conseguito il certificato di idoneità alla guida e senza essere titolare di patente ... » ed il verbale n. 25853 perché, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, violava l'art. 170 commi 2 e 6, l'art. 171 commi l, 2 e 3 e l'art. 213 comma 2 quinquies C.S., comportante il sequestro amministrativo del mezzo finalizzato alla confisca, in quanto «circolava senza fare uso del prescritto casco protettivo obbligatorio e inoltre trasportava altra persona ... ». Senza contestare la responsabilità delle infrazioni, il ricorrente invocava l'annullamento dei verbali impugnati per esser stati redatti a carico di soggetto minorenne e per aver il figlio minore sottratto il ciclomotore al proprietario, suo zio V.R. all'insaputa di questi. Rilevava, inoltre, che il verbale relativo alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo del ciclomotore era privo dell'informazione di cui all'art. 213 comma 2 quinquies. In data 30 settembre 2007 si costituiva in giudizio, con deposito degli atti di cui all'art. 23 comma 2 L. 689/1981 e di comparsa di costituzione, il Comune di Chioggia confermando la piena legittimità degli atti impugnati, rilevando, in particolare, l'inconsistenza giuridica delle doglianze dell'opponente nonché l'avvenuta notifica, comunque, anche al genitore esercente la potestà, dei verbali impugnati. Alla prima udienza del l0 ottobre 2007 comparivano entrambe le parti che, preliminarmente, rilevavano essere stato fissata, per il giorno 17 gennaio 2007, udienza relativa ad altro procedimento innanzi a questo stesso giudice fra le stesse parti avente ad oggetto altro verbale a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] collegato ai medesimi fatti per cui è causa e, concordemente, pertanto, chiedevano un rinvio dell'udienza per consentire la riunione dei due procedimenti. Alla successiva udienza del 4 aprile 2007, cui erano state rinviate tutte le udienze, non celebrate, del 17 gennaio 2007, veniva disposto l'invocata riunione col procedimento n. 155/C/06 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione del verbale con cui era stato nuovamente sottoposto a sequestro amministrativo il ciclomotore, erroneamente rilasciato al trasgressore, in data 22 maggio 2006, dalla Polizia locale di Chioggia. In quest'ultimo ricorso l'opponente, oltre ad evidenziare l'assunta incostituzionalità dell’art. 213 comma 2 sexies C.S., ribadiva che il sig. V.R., proprietario del ciclomotore, non era a conoscenza che il minore B.M. fosse alla guida del suo veicolo. Le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, senza articolare alcuna richiesta istruttoria. Previa precisazione delle conclusioni e discussione orale, veniva pronunciata, quindi, sentenza di cui veniva data immediata lettura del dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Tutti i motivi di impugnazione addotti dal ricorrente sono infondati ed i ricorsi vanno, pertanto, respinti. L'opponente non contesta la responsabilità del minore nella commissione delle infrazioni rilevate ma afferma l'illegittimità dei verbali impugnati perché redatti a carico del figlio minorenne. Pur consapevole del diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità al riguardo, lo scrivente ha ragione di ritenere che l'art. 2 della L. 689/1981, laddove esclude che possa essere assoggettato a sanzione amministrativa chi «al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere», non possa essere interpretato nel senso, strettamente letterale, di ritenere sempre e comunque i minori di anni 18 privi della capacità di essere destinatari di sanzioni amministrative ma, al contrario, vada inteso nel senso di estendere alle sanzioni amministrative i principi penalistici relativi alla capacità di intendere e volere dei minori. È noto che, secondo il codice penale (cfr. artt. 97 e 98 c.p.), mentre gli infraquattordicenni sono ritenuti incapaci di intendere e di volere e non sono, quindi, imputabili, per gli infradiciottenni che abbiano compiuto 14 anni, tale capacità non è affatto esclusa ma va accertata di volta in volta. Ben potranno gli stessi, pertanto, essere destinatari di sanzioni amministrative e ricevere la relativa notificazione se si ha ragione di ritenere che abbiano sufficiente capacità di autodeterminare la propria condotta. Diversamente opinando, si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza per cui il minore che, non rispettando un segnale stradale, procuri lesioni personali ad un utente della strada, potrebbe essere sottoposto a procedimento penale ma non a sanzione amministrativa. Se si considera che il codice della strada contiene numerose norme indirizzate proprio ai minori, risulterebbe altrettanto ingiustificato che gli stessi possano essere ritenuti destinatari della parte precettiva della norma ma non di quella sanzionatoria. Sebbene, pertanto, la formulazione letterale dell'art. 2 L. 689/1981 risenta ancora dell'iniziale impostazione della legge di depenalizzazione che portava a modellare la responsabilità da illecito amministrativo sulla falsariga della responsabilità civilistica e risarcitoria, si ritiene che il suddetto articolo debba essere interpretato nello spirito che, nella sua impostazione definitiva, permea l'intera legge 689/ 1981 la quale ha, con tutta evidenza, mutuato dal sistema penale, più che da a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected] quello civile, la sua struttura fondante e gli istituti più tipici (cfr., ad esempio, l'art. 3 sull'elemento soggettivo, l'art. 4 sulle cause di giustificazione della responsabilità, l'art. 7 sull'intrasmissibilità dell'obbligazione, l'art. 8 relativo all'ipotesi di più violazioni che prevedono sanzioni amministrative, etc.). Nel caso di specie, si ritiene che il B.M., minore di anni 18 ma che aveva compiuto 14 anni, fosse pienamente in grado di intendere e di volere al momento della commissione dei fatti, né è stato introdotto in giudizio alcun elemento tale da indurre a diverse conclusioni. Totalmente infondati si sono rivelati anche i rimanenti motivi, di opposizione. Non si coglie, infatti, la rilevanza giuridica che può rivestire, a sostegno dell'invocato annullamento dei verbali, la circostanza, dedotta in ricorso, che il B.M. avrebbe sottratto il ciclomotore al suo legittimo proprietario all'insaputa di questi, rendendosi, pertanto, sostanzialmente autore di un furto, ammissione che, al contrario rafforza il convincimento della piena capacità del minore di autodeterminare, sia pure in maniera illecita, la propria condotta. Quanto all'assunta omessa indicazione, nel verbale di sequestro amministrativo, dell'informazione circa la possibilità, decorsi 30 giorni, di trasferire la custodia presso un luogo di cui il contravventore ne abbia la disponibilità, pur a prescindere dalla circostanza che dalla documentazione depositata dal Comune resistente risulta, invece, essere stato regolarmente dato tale avviso, vi è da dire che la stessa ammissione, contenuta in ricorso, che il ricorrente era comunque a conoscenza di tale possibilità, avrebbe, al limite, fatto degradare tale mancato avviso ad una mera irregolarità tale da non inficiare la validità del provvedimento e giammai avrebbe potuto condurre alla nullità dell'atto, proprio per la sua inidoneità a ledere qualsivoglia diritto di difesa. Quanto all'asserita incostituzionalità dell'art. 213 comma 2 sexies c.s. si deve affermare la sua manifesta infondatezza in ordine al richiamato parametro costituito dall'art. 27 Cost. avendo, in più occasioni, la Corte costituzionale ribadito che tale articolo va riferito esclusivamente alle pene e non alle sanzioni amministrative (cfr., explurimis, ardo n. 319/2002), mentre in ordine all'art. 42 Cost. si deve evidenziare l'irrilevanza della questione per carenza di interesse del ricorrente, non proprietario del mezzo. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese non essendosi l'Amministrazione opposta costituita a mezzo di avvocato. dott. MASSAVELLI Marco a cura del dott. MASSAVELLI Marco Vice Comandante della Polizia Municipale di Druento (TO) [email protected]