il recupero all`attivo fallimentare dei conferimenti d`opera e servizi
Transcript
il recupero all`attivo fallimentare dei conferimenti d`opera e servizi
IL RECUPERO ALL’ATTIVO FALLIMENTARE DEI CONFERIMENTI D’OPERA E SERVIZI NELLA NUOVA S.R.L.: TANTI DUBBI E POCHE CERTEZZE Sommario: 1. Premesse - 2. Il regime dei conferimenti d’opere e servizi – 3.1 Dubbi interpretativi sulla natura e sulla concreta effettuazione del conferimento - 3.2 L’inadempimento del socio - 3.3 La garanzia - 4.1 Tematiche concorsuali: le possibili scelte della curatela per il recupero del conferimento non eseguito - 4.2 L’impossibilità sopravvenuta della prestazione - 4.3 I casi in cui la prestazione del socio è ancora possibile - 4.3.1 Prestazione possibile e interesse della curatela ad escutere la garanzia - 4.4. La cauzione sostitutiva. 1. PREMESSE La scelta legislativa di aprire la S.r.l. ai conferimenti d’opera e di servizi, innovando in tal modo radicalmente sulla stessa natura giuridica del modello societario1, costituisce uno dei tasselli essenziali del mosaico liberista voluto dal legislatore. Con l’introduzione della riforma societaria la S.r.l. passa dal settore delle società di capitali ad un settore intermedio in cui è fortemente presente l’elemento personalistico2, la cui impronta è impressa tanto nella struttura interna della società e della “governance”, quanto nelle novità introdotte in tema di conferimenti, che sono destinate a modificare la natura stessa della S.r.l. e a renderle strumento ordinario, quasi quotidiano, per lo svolgimento di ogni attività produttiva da parte delle piccole e medie imprese. Gli effetti, tanto sul piano giuridico, quanto su quello dell’economia reale, saranno molteplici e non tutti già prevedibili. Tali modifiche aprono ampie e nuove problematiche anche nel settore giuridico ed economico della gestione dell’insolvenza, non ultima quella relativa all’acquisizione all’attivo del capitale sociale, tanto rispetto alla prestazione principale del socio, quanto rispetto alle “garanzie” della polizza assicurativa e della fideiussione (e così pure rispetto alla cauzione in danaro di cui all’ultimo comma dell’art. 2464 c.c.). Le principali questioni riguardano: 1) gli strumenti di tutela concessi ai creditori per il rispetto dell’integrale versamento del capitale sociale; 2) la possibilità del ricorso all’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di fare del socio; 3) la mancata costituzione o conservazione delle garanzie prescritte dall’art. 2464 c.c.; 4) l’ammissibilità, ed a quali condizioni, dell’ipotesi che il socio, di fronte alla pretesa del curatore di escutere la fideiussione o d’incamerare la cauzione, possa pretendere di eseguire la sua prestazione in natura; 5) l’ammissibilità di un’azione di risarcimento per danni da inadempimento o da mancata conservazione delle garanzie. Le possibili soluzioni dipendono tanto dall’assetto che, a monte, sarà dato sul piano dogmatico e concettuale alla materia dei conferimenti in questione e delle “garanzie sostitutive”, quanto dalla loro concreta disciplina, quale deriverà dall’applicazione degli operatori e dall’interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale. In questo lavoro ci si occuperà solamente delle questioni relative all’acquisizione all’attivo del capitale sociale. 2. IL REGIME DEI CONFERIMENTI D’OPERE E SERVIZI I principi ispiratori della riforma sono contenuti nelle lettere c), d) ed i) dell’art. 3 della L. delega n. 366 del 2001 ed indicano al legislatore delegato, tra l’altro, di consentire l'acquisizione d’ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita l'effettiva formazione del capitale sociale; semplificare le procedure di valutazione dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del valore a tutela A differenza che per la S.p.a., la cui disciplina rimane vincolata dalle norme comunitarie ed impedisce siffatti conferimenti. V. Le novità civilistiche scali della S.r.l., Ipsoa, 2004. 2 V. relazione d’accompagnamento del D.lgs. n. 6 del 2003; Vietti, Nuove Società per un nuovo mercato, Salerno Editrice, p. 233. 1 1 dei terzi; i) prevedere norme inderogabili in materia di formazione e conservazione del capitale sociale, che siano idonee a tutelare i creditori sociali. Il regime dei conferimenti societari, è contenuto negli artt. da 2464 a 2466 c.c. Secondo il nuovo testo dell’art. 2464 c.c., il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (comma 1); inoltre possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (comma 2); inoltre, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo possono essere conferiti tanto beni in natura, quanto crediti, mentre in base al comma successivo gli obblighi del socio possono avere ad oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. Secondo il quinto comma dell’art. 2464, infine, le quote relative ai conferimenti in natura o di crediti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Questa norma, imposta dalla legge delega, innova la disciplina precedente e deroga alle normali regole secondo cui l’obbligo dell’effettivo versamento dei decimi (in danaro) riguarda solo una parte dei conferimenti e stabilisce un principio a salvaguardia dei diritti dei creditori e dei terzi in genere relativamente all’effettività del capitale sociale. Secondo la dottrina3, nonostante l’espressione letterale in termini possibilistici, il sesto comma dell’art. 2464 c.c. (secondo cui il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società ) impone in ogni caso di conferimento di tali utilità, la prestazione delle garanzie. Tale indirizzo può essere condiviso, tenuto conto dell’obbligo d’immediata liberazione dei conferimenti in natura e considerato che la norma prevede che la copertura assicurativa o fideiussoria riguardi l’intero valore del conferimento. Inoltre, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite con un versamento in danaro a titolo di cauzione. Secondo la dottrina prevalente, inoltre4, anche il conferimento di servizi o d’opera, al pari di quello in natura o di crediti, è soggetto all’obbligo di stima di cui all’art. 2465, comma 1, c.c.. 3.1 DUBBI INTERPRETATIVI SULLA NATURA E SULLA CONCRETA EFFETTUAZIONE DEL CONFERIMENTO La lacunosa normativa sopra riassunta non aiuta certo a superare i dubbi che la dottrina5, sin dall’inizio, ha sollevato relativamente alla ricostruzione dell’istituto. Secondo un primo indirizzo6, a seguito della sottoscrizione della sua quota di capitale, l’obbligazione assunta dal socio verso la società con la sottoscrizione dei conferimenti d’opera o servizi è quella della prestazione in natura, mentre la fideiussione e la polizza costituiscono mere garanzie dell’adempimento dell’obbligo. Conseguentemente, fino a quando non abbia interamente versato il proprio conferimento e quindi non abbia interamente eseguito la prestazione conferita, il socio rimane debitore della società per la prestazione in senso stretto. In tale prospettiva la fideiussione o la polizza assicurativa di cui al sesto comma non potrebbero che assumere valore e funzione di mera garanzia così come vera e propria funzione cauzionale dovrebbe essere attribuita al versamento in danaro di cui al sesto comma dell’art. 2464 c.c. Secondo tale impostazione, tuttavia, il principio d’immediata e totale liberazione delle quote7 assumerebbe mero M. Meoli, La nuova spa e la nuova srl, Giuffrè editore, p. 298; V. Santoro, Conferimenti e quote nella srl, in Quaderni del C.S.M., n. 139 del 2004, La Riforma del diritto Societario, p. 192. 4 M. Meoli, Le novità fiscali e civilistiche della S.r.l., p. 69. 5 G. B. Portale, Profili dei conferimenti in natura nel nuovo diritto italiano delle società di capitali in Corr. Giur. n. 12 del 2003, p 1663; G. Ferri Jr, Il conferimento documentario, in Società, 2002, p. 1456; G. Olivieri, Capitale sociale e conferimenti nella riforma del diritto societario, in Riv. Notar. 2002, pp. 303 ss. 6 V. Santoro, cit., p. 195; Meoli in La nuova S.p.a. cit., p. 299; G. Olivieri, cit., p. 304. 7 Definibile - secondo Santoro, cit., p. 187, e G. Ferri Jr, Il conferimento documentario, in Riv. Notar. 2002, p. 1373 - come compimento da parte del socio di quei comportamenti che consentano alla società di disporre del bene conferito senza necessità d’ulteriore collaborazione del socio. 3 2 valore programmatico, e contraddirebbe in termini l’assunzione d’un debito di facere, che implica la necessaria collaborazione del debitore. Una seconda tesi, invece, sostiene che il debito assunto dal socio è di valore e afferisce a quelle utilità, purchè economicamente valutabili, che la riforma ha consentito d’inserire nel capitale sociale. Tale indirizzo, poi, si colora variamente, a seconda che si ritenga che l’oggetto del conferimento abbia pur sempre carattere monetario8, o che consenta l’alternativa tra il valore conferito e la prestazione ovvero ancora, addirittura, che riguardi direttamente la garanzia. Quest’ultima ipotesi è autorizzata dal rilievo d’ordine letterale costituito dal sesto comma dell’art. 2464, secondo cui Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Tale norma, se intesa letteralmente, conferisce valore di piena ed immediata esecuzione del conferimento d’opera o di servizi, ai sensi dell’art. 2464, comma 6 c.c., alla prestazione della polizza o della fideiussione bancaria. La garanzia quindi, per espressa volontà normativa, integrerebbe direttamente il conferimento che sin dall’inizio, una volta accesa dal socio la garanzia, dovrebbe necessariamente ritenersi liberato. Ciò a sua volta dovrebbe comportare che, dopo l’esecuzione del conferimento mediante la prestazione della garanzia, non residuerebbe per tale titolo (ai fini della formazione del capitale sociale) alcun debito del socio verso la società. Questa ipotesi trova conferma anche in un rilievo di carattere sostanziale, derivante dal contrasto implicito che vi è, sul piano logico, tra l’obbligo d’immediata liberazione delle quote sottoscritte (da intendersi in senso effettivo e non volontaristico) previsto dal quinto comma citato (che costituisce principio inderogabile), ed il permanere durante la vita sociale del “debito” del socio di eseguire l’opera o il servizio. Da cui deriva che la formazione del capitale sociale non sarà completa sino all’esaurimento del debito del socio. Ma quest’ultima linea interpretativa per la verità risulta insoddisfacente, poichè non solamente lascia inspiegato quali sarebbero l’ambito concettuale ed il regime propri dell’obbligo di prestazione d’opera o servizio del socio – che rimarrebbero privi di adeguata disciplina normativa e di difficile collocazione dogmatica – e ricondurrebbe il conferimento non ad una prestazione di facere, ma all’apporto d’una mera garanzia9. Nè va sottovalutato che anche la prima tesi qui enunciata trova sul piano dell’interpretazione letterale vari agganci nelle norme citate, non solo perchè le espressioni “vengono garantiti” di cui al sesto comma, “fideiussione”, “polizza assicurativa” e “cauzione” esprimono concetti tecnicamente propri ed evidenziano la precisa intenzione del legislatore di ricorrere a strumenti giuridicamente ben definiti, ma anche perché il secondo ed il quarto comma dell’art. 2464 c.c. parlano espressamente di conferimenti di beni in natura e di elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica, mentre il quinto comma menziona gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società , con espresso riferimento a ciò che deve necessariamente essere considerato il debito principale del socio10. Probabilmente il legislatore, spinto dalle esigenze concrete di migliorare la competitività del modello societario e quindi di consentire l’accesso al capitale d’ogni valore, ha voluto, nella sostanza, imporre una sorta di equivalenza giuridica ed economica, oltrechè sostanziale, tra il conferimento in natura ed il suo valore economico, pur senza assumere le consequenziali scelte operative, un meccanismo giuridicamente chiaro ed adeguatamente regolato per darvi attuazione. 3.2 L’INADEMPIMENTO DEL SOCIO Ipotizzando il prevalere della prima tesi sopra riassunta, ne deriva - ai fini del discorso sul recupero del conferimento all’attivo concorsuale - che l’oggetto del conferimento è costituito da G. Ferri, cit., p. 1375, secondo cui nell’ambito del sistema riformato la fideiussione e la polizza assicurativa sostitutivi del versamento del venticinque per cento del capitale di cui al quarto comma dell’art. 2464 c.c. svolgono una funzione “procedimentale” e “monetaria”, essenzialmente sostitutiva del pagamento in danaro; l’Autore evidenzia inoltre come già l’acquisizione del credito verso la banca o la società assicuratrice rappresenti un valore economico idoneo ad assumere il ruolo di conferimento; contro questa indicazione, V. Santoro, cit., p.189. 9 Nega che l’obbligazione del conferimento d’opera o servizio sia di valore Santoro, cit., p. 193. 10 Esclude che la polizza o la fideiussione costituiscano conferimento in natura Santoro, cit., p.188. 8 3 un’obbligazione futura, la quale per sua stessa natura è suscettibile d’inadempimento durante la vita della società, tanto per colpa del socio, quanto per il caso fortuito o la forza maggiore. Si è ritenuto che, siccome l’opera o il servizio devono essere stimati ai sensi dell’art. 2465 c.c. e poiché la stima deve contenere l’attestazione che il valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale, il conferimento dovrà essere temporalmente limitato, in modo consentire di determinarne l’effettivo valore in sede di stima. 3.3 LA GARANZIA Un altro punto nebuloso è quello relativo alla “garanzia”, obbligatoriamente da prestarsi da parte del socio. Tecnicamente non si tratta sempre di una vera e propria garanzia, tale non essendo il contratto d’assicurazione, ma la funzione svolta è certamente di manleva. Mentre non par dubbio che l’obbligo di prestare la garanzia incomba sul socio conferente, non è specificato quali siano i soggetti tutelati: se, cumulativamente o alternativamente, i terzi, i creditori o la società in quanto tale, pur se quest’ultima è certamente soggetto necessario del rapporto. La posizione giuridica di tali soggetti non è peraltro identica tra loro, perchè la società vanta col socio, in relazione al conferimento, un rapporto diretto di natura obbligatoria, mentre altrettanto non può dirsi per i creditori sociali ed i terzi in genere, i quali assumono una posizione qualificata e giuridicamente rilevante solo nel momento in cui si verifica un pregiudizio nei loro confronti. Per altro verso, la riforma sembra assecondare la tendenza presente in vari ordinamenti secondo cui il capitale sociale, più che svolgere le pur importanti funzioni economiche di fornire i mezzi per l’attività sociale e di tutela delle ragioni dei terzi, è utilizzato per precisare i termini giuridici per la suddivisione dei poteri e dei diritti tra i soci. Ciò posto, e premessa la sostanziale assimilabilità delle garanzie di cui al quarto comma con quelle del sesto comma dell’art. 2464 c.c.11, il secondo elemento d’incertezza è relativa al soggetto nei cui riguardi deve formalmente essere stipulata la garanzia, se la società, i terzi o i creditori e, correlativamente, quale sia il soggetto legittimato all’escussione. Ove beneficiario e legittimato si ritenga essere solo la società, tanto i problemi si porrebbero in termini piuttosto agevoli sul piano della tutela giudiziaria, quanto semplicistica e incongrua sarebbe la soluzione, perché si rimetterebbe l’attivazione della tutela a beneficio dei terzi ad un soggetto da essi diverso – la società - che peraltro potrebbe essere in conflitto d’interessi con essi ovvero col socio (laddove gli amministratori siano espressione di costui, o addirittura vi si identifichino). Ove invece si dovesse concludere che la legittimazione spetti, o debba spettare, anche ai terzi e creditori della società, ci si scontrerebbe con l’assoluta mancanza di previsione di strumenti idonei a rendere concreta tale possibilità. E certamente sarà improbabile che, in assenza di un preciso obbligo di legge, nelle polizze venga volontariamente prevista la legittimazione attiva in capo ai terzi o ai creditori12. Altro importante punto, sul quale sarebbe stato opportuno l’art. 2464 c.c. dicesse di più, è quello relativo all’inadempimento idoneo a far scattare la garanzia: se a tal fine sarà sufficiente il mero fatto oggettivo della mancanza della prestazione del socio, ovvero sarà necessario un qualche connotato di colpevolezza, o quantomeno d’ascrivibilità dell’inadempimento al socio13. La previsione contenuta nell’art. 2464 c.c. d’una garanzia prestata in forma assicurativa lascia pensare che si possa prescindere non solo da ogni connotato psicologico, ma anche da ogni riferimento all’imputabilità della perdita al socio. Si è auspicato peraltro14 che il D.P.C.M. di completamento preveda quantomeno la necessità di garanzie a pronta richiesta, ma sul punto non deve sottacersi che essa costituisce solo una normativa attuativa di carattere secondario, non avente medesima forza della legge primaria. Pur rilevando diversa la funzione dei due istituti; v. G. B. Portale, cit. Alle garanzie in questione, comunque, dovranno essere estese le regole del D.P.C.M. previsto dall’art. 2464, comma 4 c.c. 13 Sembra favorevole alla prima soluzione Portale, cit. 14 V. Santoro; G. B. Portale, cit. 11 12 4 4.1 TEMATICHE CONCORSUALI: LE POSSIBILI SCELTE DELLA CURATELA PER IL RECUPERO DEL CONFERIMENTO NON ESEGUITO Passando quindi alle tematiche concorsuali la questione che ci si pone è quella della possibilità o meno d’acquisire all’attivo fallimentare il capitale sociale, nei casi in cui sia costituito da conferimenti d’opera o servizi ancora in parte o del tutto ineseguiti dal socio in favore della società. La curatela può trovarsi in una delle seguenti situazioni: 1) che, a causa della chiusura dell’attività imprenditoriale, non sia più possibile richiedere l’opera o il servizio del socio; 2) che, invece, per non essere l’attività imprenditoriale ancora cessata, la richiesta d’adempimento del socio sia ancora possibile. L’interesse del curatore potrà di volta in volta indirizzarsi nel senso d’escutere direttamente le garanzie, ritenendo non vantaggioso per la massa vantare pretese relativamente all’opera o al servizio, oppure di chiedere l’adempimento del socio. Una terza ipotesi, da esaminare a parte, è quella in cui il socio abbia versato la cauzione sostitutiva della garanzia. 4.2 L’IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE Normalmente l’attività sociale s’interrompe con la dichiarazione di fallimento o comunque è già cessata prima della dichiarazione d’insolvenza. In entrambi tali casi il socio che ha conferito la propria prestazione d’opera ovvero dei propri servizi è materialmente impossibilitato ad adempiere. Il fallimento della società, quale stato d’insolvenza riferibile ad un soggetto affatto diverso ed autonomo rispetto al socio ed indipendente dal suo comportamento, non può di per sé ed in linea di principio considerarsi causa d’inadempimento imputabile al socio – debitore della prestazione che costituisce il conferimento. Il dato dell’inadempimento del socio, quindi, non potrà che rilevare obbiettivamente, siccome estraneo alla sua responsabilità, e pertanto la vicenda dovrà essere ricondotta sul piano giuridico all’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 e seguenti c.c. Per il vero, la giurisprudenza lavoristica formatasi sull’argomento in relazione alle prestazioni lavorative ha nega to che il fallimento determini un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta15. L’argomento principale utilizzato dalla Suprema Corte a sostegno della tesi negativa, quello per cui il fallimento non determinerebbe la cessazione dell’impresa e quindi non darebbe luogo all’impossibilità della prestazione, non è tuttavia conclusivo, poichè se è vero che a seguito della sentenza dichiarativa non si verifica l’estinzione della società e dell’impresa, è altrettanto vero che, di regola, si determina la chiusura dell’attività svolta e quindi, di fatto rimane impossibile, per il debitore, adempiere alla prestazione del servizio o dell’opera. Va infatti considerato che le problematiche lavoristiche sono piuttosto lontane da quelle del settore concorsuale, laddove il problema non è quello, in astratto, di stabilire se l’impresa è formalmente estinta o meno, ma quello, in fatto, di verificare se a causa della chiusura dell’attività il debitore sia o meno in condizioni di adempiere. Come l’esperienza insegna, non esiste una regola generale valida in ogni caso, poiché se spesso l’attività è completamente chiusa, non sono rari i casi in cui, almeno in parte, rimane operativa, in connessione col trasferimento dell’azienda in capo ad altri soggetti. Si deve quindi constatare che la sussistenza o meno dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione dipende dalle circostanze del caso e va accertata in concreto di volta in volta. Nelle ipotesi in cui si rileva che il socio è impossibilitato ad adempiere, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c. deve escludersi il risarcimento dei danni nei riguardi della massa, mentre l’obbligazione del socio (della prestazione di fare, conferita) si estingue. Il curatore quindi non può agire coattivamente per l’adempimento. Ma tale risposta non esaurisce l’argomento e si aprono altre domande: se possa il curatore, nonostante l’estinzione dell’obbligazione principale, pretendere l’escussione delle garanzie assunte alla nascita della società; se ciò possa fare anche in caso d’opposizione; ed ancora, quale sarebbe, in caso V., ex multis, Cass., sez. lav., 18 febbraio 1997 n. 1476, in Giust. civ. mass. 1997, p. 264, e ID. 8 gennaio 1996 n. 61, ibidem 1996, p. 7. 15 5 positivo, quale sia il soggetto legittimato a sollevare le eventuali eccezioni, il socio o il garante. Un ulteriore problema, che sarà trattato in altra sede, è se in caso d’estinzione delle garanzie nel corso del tempo, sia ipotizzabile la responsabilità del socio o degli amministratori. All’interesse dei creditori all’acquisizione della garanzia, che costituisce un valore della società come tale da acquisirsi all’attivo, si contrappone quello del socio (al quale, come si è detto, la causa dell’inadempimento non è imputabile) ad evitare che al pregiudizio che gli è derivato dall’insolvenza della società si aggiunga quello della rivalsa del garante escusso. Il socio, infatti, potrebbe voler adempiere al suo obbligo di conferimento solamente in forma specifica, o comunque potrebbe opporre alla curatela il suo interesse ad adempiere prestando l’opera o il servizio e l’impossibilità oggettiva di farlo. In base alla regola dell’estinzione delle obbligazioni accessorie in caso d’estinzione dell’obbligazione principale16, dovrebbe derivare l’inammissibilità di un’azione diretta all’escussione in caso di stipulazione della fideiussione (salvo che l’emanando D.P.C.M. non preveda l’obbligo della garanzia a prima richiesta). Al contrario dovrebbe concludersi per il caso dell’assicurazione, che non dà luogo ad un’obbligazione accessoria17. 4.3 I CASI IN CUI LA PRESTAZIONE DEL SOCIO È ANCORA POSSIBILE In tali casi, quando l’attività dell’impresa non è del tutto cessata, ovvero quando può essere rimessa in moto, dal curatore o da un terzo, può darsi anzitutto che l’interesse del curatore sia quello di ottenere dal socio l’adempimento specifico dell’obbligazione di fare o di prestare il servizio, per poter dar corso all’esercizio provvisorio e comunque in tutti i casi in cui sia necessario proseguire l’attività pur in pendenza di fallimento. Ovviamente, vi è sempre la possibilità, per il socio che ne abbia interesse, di prestare spontaneamente l’opera o il servizio, ed in tal caso non si pongono problemi particolari. I dubbi sorgono nel caso opposto, in cui vi è opposizione del debitore ed in tal caso l’unica possibilità per il curatore potrebbe essere quella dell’esecuzione coattiva. La soluzione è strettamente legata al tema della fungibilità o meno delle prestazioni, ed a quello dell’impossibilità di agire coattivamente per l’esecuzione di quelle infungibili. Nella giurisprudenza sin qui formatasi tale requisito ha, infatti, carattere necessario e generale18 e quindi anche nelle fattispecie in esame sarà necessaria un’indagine caso per caso, al fine di stabilire quando vi sia in concreto una prestazione fungibile o infungibile, legando l’esecutività solo alla prima ipotesi. Nel caso in cui la prestazione sia infungibile ed il socio non intenda adempiere, ogni azione diretta alla prestazione specifica rimarrà inibita, mentre deve ritenersi pienamente ammissibile che il curatore possa agire sulla fideiussione o sulla polizza assicurativa, senza i limiti di cui sopra a proposito dell’estinzione dell’obbligazione accessoria di garanzia. 4.3.1 PRESTAZIONE POSSIBILE E INTERESSE DELLA CURATELA AD ESCUTERE LA GARANZIA . Può darsi, invece, che interesse del curatore sia di escutere la garanzia, o, meglio, di acquisire il controvalore in danaro della prestazione ancora dovuta, pur essendo ancora possibile l’adempimento in natura da parte del socio. In tal caso, potrebbe il socio accondiscendere e versare direttamente la somma ancora dovuta, unico punto incerto restando, in tal caso, quello della quantificazione. Ma il problema rimane se non vi è consenso in ordine all’escussione della garanzia e il socio pretende di adempiere all’obbligo principale. In tal caso, le possibilità d’escussione della garanzia sarebbero legate al prevalere della tesi secondo cui il conferimento d’opera o di servizi sottende comunque un’obbligazione di valore, rafforzata da una sorta d’equivalenza giuridica ed economica tra V. Santoro, cit., p. 186, secondo cui allo stato dalla norma non si ricava alcuna indicazione in favore delle clausole a prima richiesta. 17 Cass. 15 marzo 2000 n. 2975, in Giust. civ. mass., 2000, p. 577. 18 Cass. 26 marzo 1979 n. 1756; trib. Roma 13 dicembre 1996. 16 6 l’obbligazione di fare e quella del controvalore (ancora tutta da costruire) e dall’attribuzione alla curatela d’una potestà di scelta prevalente. La fattispecie non sarà in concreto facilmente dipanabile: il garante dovrebbe essere informato della situazione di fatto esistente (ivi compresa la possibilità ancora attuale della prestazione specifica) e dell’intenzione del socio di adempiere in forma specifica; e solo ove non si tratti di una garanzia a pronta richiesta sembra che tali circostanze possano essere opponibili alla curatela. In attesa che la tesi sopra indicata dell’equivalenza possa trovare un qualche sostegno nei futuri approfondimenti, allo stato le conseguenze non possono che ritenersi a carico della curatela, poichè non sarebbe ravvisabile alcun inadempimento quindi una delle fattispecie in cui scattano le garanzie. 4.4. LA CAUZIONE SOSTITUTIVA Un cenno a parte merita il caso della cauzione in danaro versata dal socio nelle casse sociali, ai sensi dell’art. 2464 c.c., in sostituzione della fideiussione o della polizza assicurativa. Si è sostenuto che tale versamento deve certamente avvenire prima della costituzione della società, ma pare non esistano strumenti, allo stato, che impediscano alla società, una volta costituita, di restituire al socio la cauzione versata. Ciò già di per sé costituisce un grave “vulnus” al principio dell’integrale liberazione dei conferimenti. Va tenuto conto, inoltre, che col trascorrere della vita sociale si assottiglia il debito di fare del socio nei confronti della società, sicchè sembra anche ipotizzabile la richiesta del rimborso parziale della cauzione, per la parte eccedente il credito residuo (problemi analoghi, forse, potranno porsi relativamente alla garanzia prestata con la polizza o la fideiussione). Nel caso in cui sia stata versata regolarmente, la cauzione, se rinvenuta nelle casse sociali, potrà essere acquisita dal curatore all’attivo in caso di chiusura dell’attività sociale, potendosi dar luogo alla soddisfazione dell’interesse della curatela al conferimento mediante l’acquisizione della somma sostitutiva nel caso in cui vi sia l’impossibilità sopravvenuta della prestazione. Può sorgere un dubbio per il caso in cui, pur essendo ancora possibile la prestazione in natura del conferimento, il curatore pretenda di incamerare la cauzione versata dal socio. La soluzione non è dissimile da quella appena sopra prospettata per l’ipotesi della garanzia, in quanto il fatto genetico del diritto ad incamerare la cauzione è pur sempre costituito dall’inadempimento del socio (o al massimo dall’impossibilità della prestazione) e non anche dalla volontà del creditore di non accettare l’adempimento principale. Piuttosto, potrà ancora discutersi se il credito del socio per la restituzione della cauzione abbia natura concorsuale o prededucibile. Propendo per la prima soluzione, considerato che il fatto generatore della restituzione è precedente o al massimo coevo al fallimento e non mi pare riconducibile ad una scelta o comunque all’operato dell’ufficio fallimentare. Ma spesso potrà accadere che la cauzione non venga rinvenuta nelle casse sociali. Se il versamento era stato regolarmente effettuato dal socio e non era avvenuto alcun rimborso, non mi pare possa ipotizzarsi alcuna sua ulteriore responsabilità, ma casomai solo quella degli amministratori che hanno indebitamente utilizzato la somma. Nel caso invece di mancato versamento (o, piuttosto, di successivo rimborso, da ritenersi indebitamente effettuato) certamente sarà ravvisabile un debito del socio, che a mio avviso potrà essere chiamato al pagamento in danaro anziché all’adempimento in natura, poiché la scelta della cauzione diretta lo vincola anche dopo la costituzione della società. O, forse, potrà ritenersi che il rimborso della somma, che doveva rimanere nella casse sociali, determina, anziché il risorgere del debito del conferimento, un nuovo debito che potrà comunque essere escusso dal curatore. Dott. Antonino La Malfa Magistrato in Roma 7