Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration
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Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Rendiconto di gestione Esercizio finanziario 2008/2009 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. www.rcm.at Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 Società d’investimento Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna Tel. +43 1 71170-0, Fax +43 1 71170-1092 Numero del registro delle ditte: 83517 w Banca depositaria: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Gestione del Fondo: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. ISIN a distribuzione: AT0000A073R3 ISIN ad accumulazione: AT0000A00GJ3 ISIN ad accumulazione totale (estero): AT0000A03G36 Avvertenza: KPMG Austria GmbH ha conferito la sua certificazione solo per la versione completa in lingua tedesca. La redazione attualizzata del prospetto reso pubblico, comprensiva di tutte le modifiche a partire dalla prima comunicazione, è a disposizione di tutti gli interessati sul sito www.rcm.at. Tutti i dati e le informazioni sono stati raccolti e verificati con la massima accuratezza. Non è possibile un’assunzione di responsabilità o una garanzia per l’attualità, l’esattezza e la completezza delle informazioni messe a disposizione. Le fonti utilizzate sono da noi stimate come attendibili. Il software utilizzato calcola con una precisione di 15 cifre dopo la virgola e non con le due cifre dopo la virgola qui indicate. Non è possibile escludere scostamenti dovuti a calcoli ulteriori con risultati mostrati. Pagina 2 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Indice Dati del Fondo in EURO .................................................................................................................. 5 Conto economico e andamento del patrimonio del Fondo in EURO ............................................ 7 Andamento del valore patrimoniale nell’anno di esercizio (rendimento del Fondo).............. 7 Andamento del patrimonio del Fondo ..................................................................................... 8 Risultato del Fondo................................................................................................................... 9 Destinazione dei risultati del Fondo ....................................................................................... 10 Mercato dei capitali ........................................................................................................................ 11 Politica d‘investimento ................................................................................................................... 12 Struttura del patrimonio del Fondo in EURO ................................................................................ 13 Composizione del patrimonio in EURO ........................................................................................ 14 Relazione di certificazione ............................................................................................................. 16 A. Dati per le dichiarazioni dei redditi e altri dati per gli uffici delle imposte ................................ 18 B. Regime fiscale della distribuzione in EURO ............................................................................. 21 B. Regime fiscale dell’accumulazione parziale in EURO ............................................................. 25 Disposizioni statutarie del Fondo .................................................................................................. 29 Pagina 3 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Spettabili titolari delle quote! La Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. ha il piacere di presentare il rendiconto di gestione per il Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration, fondo comune d’investimento ai sensi dell’art. 20 InvFG (legge federale sui fondi d’investimento), per il periodo compreso tra il 1 luglio 2008 ed il 30 giugno 2009. Il valore di una quota risulta dalla divisione del valore totale del fondo comune, proventi compresi, per il numero delle quote. Il valore totale del fondo d’investimento deve essere rilevato dalla banca depositaria in base alle rispettive quotazioni di titoli e diritti d’acquisizione a questo appartenenti, cui va aggiunto il valore di importi in denaro, averi, crediti e altri diritti appartenenti al fondo cui vanno sottratte le passività. Il patrimonio netto è calcolato in base ai seguenti principi: a) il valore dei titoli patrimoniali quotati e negoziati in borsa o su di un altro mercato regolamentato è fondamentalmente rilevato sulla base dell’ultima quotazione disponibile. b) Nel caso in cui un titolo patrimoniale non sia quotato o negoziato in borsa o su di un altro mercato regolamentato o nel caso in cui che la quotazione di un titolo patrimoniale quotato o negoziato in borsa o su di un altro mercato regolamentato non rispecchi in maniera adeguata il valore di mercato effettivo, si farà ricorso alle quotazioni di un fornitore dati affidabile o, in alternativa, ai prezzi di mercato di titoli equivalenti o ad altri metodi di valutazione riconosciuti. Pagina 4 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Dati del Fondo in EURO Patrimonio complessivo del Fondo al 30/06/2008 al 30/06/2009 762.882.796,79 362.164.022,77 105,90 111,20 107,50 112,88 105,90 108,95 111,20 114,40 106,67 110,56 112,00 116,09 al 15/09/2008 al 15/09/2009 2,20 0,78 2,49 3,27 3,77 0,95 3,36 4,41 Valore patrimoniale pro quota a distribuzione Prezzo d’emissione pro quota a distribuzione Valore patrimoniale pro quota ad accumulazione parziale Prezzo d’emissione pro quota ad accumulazione parziale Valore patrimoniale pro quota ad accumulazione totale Prezzo d’emissione pro quota ad accumulazione totale Dividendi/Pagamenti in EURO Distribuzione pro quota a distribuzione Pagamento pro quota ad accumulazione parziale Reinvestimento dell’accumulazione parziale pro quota Reinvestimento dell’accumulazione totale pro quota Il pagamento della distribuzione avviene gratuitamente presso le sedi di pagamento del Fondo. Le banche depositarie s’incaricano del pagamento delle somme dovute. Quote in circolazione del Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Quote in circolazione al 30/06/2008 Sottoscrizioni Rimborsi Quote in circolazione Quote a distribuzione Quote ad accumulazio-ne parziale Quote ad accumulazione totale 1.220.352,000 2.547.163,000 3.410.858,593 519,000 519,000 5.384.301,000 6.239.166,000 2.159.151,332 5.148.637,774 1.220.352,000 1.692.298,000 421.372,151 – Totale quote in circolazione al 30/06/2009 Pagina 5 3.334.022,151 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Dati del Fondo per gli ultimi quattro esercizi finanziari in EURO Il rendimento è calcolato dalla Raiffeisen KAG sulla base del metodo OeKB (Österreichische Kontrollbank), basato su dati della banca depositaria (in caso di sospensione del pagamento dell’importo dei rimborsi si ricorre eventualmente a valori indicativi). Non si tiene conto delle spese d’emissione e di rimborso. I rendimenti conseguiti in passato non permettono di fare previsioni sull’andamento futuro di un fondo d’investimento. Facciamo presente che il rendimento può salire o scendere a seguito di oscillazioni valutarie. Quote a distribuzione: Dietro accettazione del reinvestimento totale degli importi a distribuzione al valore calcolato nel giorno di distribuzione. Data 30.06.2008 1) 30.06.2009 Patrimonio del Fondo totale 762.882.796,79 362.164.022,77 Valore patrimoniale pro quota a distribuzione 105,90 107,50 Dividendi pro quota a distribuzione 2,20 3,77 Andamento del valore in % – 2) + 3,65 Quote ad accumulazione parziale: Dietro accettazione del reinvestimento totale di importi pagati al valore calcolato nel giorno di pagamento. Data Patrimonio del Fondo totale 30.06.2006 1) 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2009 127.853.809,19 204.511.599,22 762.882.796,79 362.164.022,77 Valore calcolato pro Importo impiegato Pagamento Andamento quota ad accumuper a norma dell’art. del valore lazione parziale l’accumulazione 13 3. parziale dell’InvFG in % 100,29 0,30 0,12 – 2) 103,06 2,00 0,76 + 2,88 105,90 2,49 0,78 + 3,50 108,95 3,36 0,95 + 3,65 Quote ad accumulazione totale: Data 30.06.2007 30.06.2008 30.06.2008 1) 2) Patrimonio del Fondo totale 204.511.599,22 762.882.796,79 362.164.022,77 Valore patrimoniale pro quota ad accumulazione totale 103,06 106,67 110,56 Importo impiegato per l’accumulazione totale 2,31 3,27 4,41 Andamento del valore in % + 0,98 + 3,50 + 3,65 Esercizio finanziario parziale AI sensi delle disposizioni della Legge austriaca di vigilanza sui titoli del 2007 non è permessa alcuna indicazione dell’andamento del valore per un periodo inferiore ad un anno. Vi ringraziamo per la vostra comprensione. Pagina 6 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Conto economico e andamento del patrimonio del Fondo in EURO Andamento del valore patrimoniale nell’anno di esercizio (rendimento del Fondo) Determinazione in base ai criteri di valutazione dell’OeKB (Österreichische Kontrollbank) pro quota nella valuta del Fondo senza considerare la commissione di vendita per quote a distribuzione: Valore patrimoniale pro quota all’inizio dell’anno di esercizio La distribuzione del 15/09/2008 (valore calcolato: EURO 104,91) di EURO 2,20 corrisponde a 0,0210 quote Valore patrimoniale pro quota alla fine dell‘esercizio Valore totale incluse le quote acquisite mediante distribuzione (1,0210 x 107,50) Utile netto/perdita netta pro quota 105,90 107,50 109,75 3,85 per quote ad accumulazione parziale: Valore patrimoniale pro quota all’inizio dell’anno di esercizio Il pagamento del 15/09/2008 (valore calcolato: EURO 106,33) di EURO 0,78 corrisponde a 0,0073 quote Valore patrimoniale pro quota alla fine dell‘esercizio Valore totale incluse le quote acquisite mediante pagamento (1,0073 x 108,95) Utile netto/perdita netta pro quota 105,90 108,95 109,75 3,85 per quote ad accumulazione totale: Valore patrimoniale pro quota all’inizio dell’anno di esercizio 106,67 Valore patrimoniale pro quota alla fine dell‘esercizio 110,56 Utile netto/perdita netta pro quota 3,89 Andamento del valore di una quota a distribuzione, ad accumulazione parziale e ad accumulazione totale nell’esercizio finanziario 3,65 % Pagina 7 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Andamento del patrimonio del Fondo Patrimonio del Fondo al 30/06/2008 (7.178.373,593 quote) 762.882.796,79 Distribuzione del 15/09/2008 (EURO 2,20 x 1.220.871 quote a distribuzione) Pagamento del 15/09/2008 (EURO 0,78 x 1.526.078 quote ad accumulazione parziale) Variazione del patrimonio da emissione di certificati da rimborsi di certificati – 2.685.916,20 – 1.190.340,84 – 408.726.458,59 813.193.552,32 – 1.234.848.116,93 Pareggiamento degli utili pro quota 12.928.106,02 Risultato complessivo del Fondo 11.883.941,61 Patrimonio del Fondo al 30/06/2009 (3.334.022,151 quote) Pagina 8 362.164.022,77 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Risultato del Fondo A. Risultati del Fondo realizzati Risultati ordinari del Fondo Profitti (escl. utile/perdita di quotazione) Interessi attivi Interessi passivi Profitti da fondi subordinati (incl. distribuzioni effettivamente fluite) Altri ricavi – 22.345.352,10 153.950,02 455.540,00 175.066,15 Costi Compenso alla Società d’investimento Commissione alla Banca depositaria Spese di revisione dei conti Costi per consulenza fiscale Diritti di deposito Spese obbligatorie ovvero di pubblicazione – – – – – – 579.233,41 140.390,05 13.440,00 2.400,00 128.331,53 4.453,20 22.822.008,23 – Risultato ordinario del Fondo (escl. pareggiamento degli utili) Utile/perdita da realizzi Utili da strumenti derivati Profitti realizzati Perfdite da strumenti derivati – Perdite realizzate – Utile/perdita da realizzi (escl. pareggiamento degli utili) 868.248,19 21.953.760,04 10.851.365,05 4.400.060,29 8.662.914,12 1.244.128,26 5.344.382,96 Risultato realizzato del Fondo (escl. pareggiamento degli utili) 27.298.143,00 B. Utile/perdita non realizzata Variazione dell’utile/perdita non realizzata – 2.486.095,37 C. Pareggiamento degli utili Pareggiamento degli utili nell’esercizio finanziario per riporto utili – 12.928.106,02 Risultato complessivo del Fondo 11.883.941,61 Pagina 9 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Destinazione dei risultati del Fondo Distribuzione (EURO 3,77 x 1.220.352 quote a distribuzione) Pagamento a norma dell’art. 13 3 dell’InvFG (EUR 0,95 x 1.692.298 quote ad accumulazione parziale) 4.600.727,04 1.607.683,10 Proventi reinvestiti (ad accumulazione parziale) Proventi reinvestiti (ad accumulazione totale) 5.693.305,54 1.859.786,81 Totale 13.761.502,49 Risultati del Fondo realizzati (incl. pareggiamento degli utili) Variazione del riporto degli utili Riporto degli utili nel periodo seguente 14.370.036,98 – Totale 608.534,49 13.761.502,49 Pagina 10 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Mercato dei capitali (Periodo di 12 mesi) Il mercato dei titoli di stato in euro (finito sotto forte pressione dopo aver raggiunto livelli astronomici all’inizio dell’anno) sembra essersi ripreso, almeno per il momento, con la recente correzione dei mercati azionari, i quali avevano a loro volta intrapreso una tendenza al rialzo quasi senza freni. In arretramento anche la fuga verso la liquidità, la quale aveva portato ad una chiara deriva d’allontanamento tra i rendimenti dei titoli di stato dei vari stati membri dell’Unione Europea e ad un ampliamento dei differenziali rispetto alle obbligazioni benchmark tedesche. Questi differenziali si sono ristretti a livelli superiori ai 300 punti base per le obbligazioni greche e pur sempre a 125 punti base per i relativi pendant austriaci (da livelli rispettivi pari a 165 ovvero 70 punti base). I dati dell’economia reale continuano ad essere tutt’altro che favorevoli (il PIL tedesco nel primo trimestre, ad esempio, ha fatto segnare un –3,8% nel raffronto trimestrale) ciononostante l’inversione di tendenza degli indicatori congiunturali ha destato ampio ottimismo a partire dalla fine di marzo. Il breve arretramento delle rendite obbligazionarie dovrebbe essere da ricondurre all’elevata correlazione con i mercati azionari. Un quadro simile è mostrato dai rendimenti dei titoli di stato statunitensi. A causa degli abbassamenti dei tassi guida in misura superiore al 4% e dell’annuncio della Federal Reserve Bank a fine 2008 di voler ricorrere a misure “non convenzionali”, questi hanno raggiunto minimi del 2%. Proprio dall’altra parte dell’Atlantico si è però ormai verificato un netto rischiaramento di tutti gli indicatori precoci. Aumentano i segnali di una stabilizzazione persino nel settore immobiliare statunitense, considerato la causa scatenante della crisi finanziaria. Si delinea così una ripresa nella vendita di case, anche se a basso livello, nonostante i prezzi degli immobili continuino ad essere in netto arretramento. In maniera simile all’Europa, dopo una netta tendenza al rialzo ed il quasi raggiungimento dei livelli dell’anno precedente, i rendimenti dei buoni del tesoro statunitensi hanno corretto di 50 punti base a causa della congiuntura ancora debole nonostante la prospettiva positiva e della correlazione con i mercati azionari. L’insolvenza di Lehman Brothers aveva causato a settembre un’ondata di shock sui mercati finanziari. I margini obbligazionari esplosero sia tra i titoli finanziari che tra quelli non finanziari. Il mercato primario aveva ripreso le sue attività con l’arrivo del mese di novembre dello scorso anno. Nel corso di quest’anno sono state già emesse obbligazioni societarie in euro del comparto non finanziario per oltre 190 miliardi di euro, cosa che ha portato di nuovo liquidità sul mercato. Dalla metà di marzo siamo allietati da un accentuato rally dei differenziali sui mercati per le obbligazioni di cassa. Le obbligazioni non finanziarie, siano esse di rango investment grade o HighYield, quotano ormai ad un livello nettamente inferiore ai massimi. Gli scenari di shock e depressione, ancora in primo piano all’inizio dell’anno, vengono scontati in misura crescente. I differenziali degli asset swap tra le obbligazioni societarie si sono ormai avvicinati a livelli corrispondenti in maniera più aderente alla recessione attuale e non più ad uno scenario di crollo del sistema. Siamo però ancora ben lontani dai livelli di spread precedenti al fallimento Lehman. A fine 2008 l’euro era stato in grado di crescere da livelli intorno a 1,23 sino a quota 1,47 rispetto al dollaro grazie all’annuncio di un “alleggerimento quantitativo” da parte della FED, effetto però nuovamente neutralizzato nel primo trimestre 2009, tra l’altro a causa di speculazioni su di un disgregarsi dell’area dell’euro. Dai livelli intorno a 1,30 nello scorso mese s’è ancora una volta giunti ad una ripresa dell’euro a 1,43. Tale rivalutazione non è stata toccata neppure dall’acquisto di covered bond previsto dalla Banca Centrale Europea (BCE) per luglio e volto a mettere a disposizione in questa maniera un supplemento di liquidità. Pagina 11 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Come al solito, anche il franco svizzero ha tratto vantaggio nella crisi dai momenti di paura del mercato, riuscendo quindi a guadagnare con forza rispetto all’euro a fine 2008. Determinanti per l’apprezzamento del rapporto di cambio EUR/CHF all’inizio del 2009 sono state le divergenze nella politica dei tassi d’interesse tra la banca centrale europea e quella svizzera (SNB), che aveva svalutato in maniera mirata la propria valuta con abbassamenti dei tassi d’interesse (sino al 0,5%), interventi sul mercato dei cambi (per 14 miliardi di euro) e con l’annuncio di acquisti obbligazionari. A causa dell’antipatia spesso apertamente dichiarata dai tutori valutari svizzeri nei confronti di una volatilità elevata, l’accoppiamento valutario si muove da quel momento in maniera laterale in una fascia ultimamente compresa tra 1,50 e 1,53, non da ultimo per via degli interventi valutari della banca centrale svizzera ogni volta che si scende al di sotto del limite non esplicitamente dichiarato di 1,50 franchi svizzeri per euro. Politica d‘investimento Il Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration è riuscito a superare in maniera eccellente la fase più difficile dalla nascita del mercato monetario europeo. Nel periodo di rendiconto, accanto alle turbolenze del mercato finanziario, a partire dal settembre 2008 la gestione del Fondo ha dovuto affrontare condizioni molto difficoltose nella negoziazione di titoli di stato e, contemporaneamente, ampie oscillazioni del volume del Fondo. Nonostante queste condizioni difficili, al netto il Fondo è riuscito a superare il livello del benchmark di oltre mezzo punto percentuale. Nel mercato monetario compreso tra il luglio e l’ottobre 2008, in un primo momento in leggero aumento ed in seguito estremamente volatile, il Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration ha tratto vantaggio soprattutto dalle strategie attive basate su future Bund e Bobl long, in questo il segmento inferiore ad un anno era stato sottoposto interamente a copertura. Dopo le turbolenze causate dalla Lehman, grazie alle strategie di duration più lunghe è stato possibile conseguire continuativamente un rendimento superiore sino alla fine dell’anno. In questo periodo l’Euribor a sei mesi è sceso dal 5,14% al 2,95%. I tassi del mercato monetario sono calati ulteriormente dall’inizio dell’anno 2009 cosicché l’Euribor a sei mesi si trovava al 1,30% alla fine del periodo di rendiconto. Allo stesso tempo s’era ridotta la differenza tra i tassi Euribor non coperti rispetto ai tassi Eurepo ed Eonia. Sebbene queste differenze siano rimaste decisamente ampie ad un raffronto con le condizioni precedenti le tensioni sul mercato finanziario, tali restringimenti sono un indizio a favore della graduale normalizzazione del mercato monetario. Nel Fondo sono state nuovamente ridotte le posizioni long sul mercato dei capitali, l’irripidimento della curva degli interessi non ha però permesso di conseguire completamente lo stesso rendimento del benchmark. Per conseguire utili supplementari, sono stati negoziati prestiti di titoli. Pagina 12 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Struttura del patrimonio del Fondo in EURO 1. Titoli Migliaia % 11.477,41 3,17 Obbligazioni: euro 346.854,76 95,77 Totale portafoglio titoli 358.332,17 98,94 Certificati d’investimento: euro 2. Prodotti derivativi Valutazione dei contratti finanziari a termine – 137,62 – 0,04 – 3.836,39 – 1,06 – 7.806,88 1,02 – 2,16 0,00 3. Passività Passività denominate in EURO 4. Ratei attivi Interessi maturati (su titoli e averi bancari) Interessi a debito Totale ratei attivi Patrimonio del Fondo Pagina 13 7.805,86 2,16 362.164,02 100,00 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Composizione del patrimonio in EURO ISIN DESCRIZIONE DEI TITOLI QUANTITÀ 30/06/2009 PEZZO/NOM. ACQUISTI VENDITE ENTRATE USCITE DURANTE L’ESERCIZIO PEZZO/NOM. CERTIFICATI D’INVESTIMENTO IN EURO TRATTATI IN ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI AT0000A07QC2 RAIFFEISEN 329 – EURO MACRO L/S (T) 113.000 0 OBBLIGAZIONI IN EURO DE0001137214 3,0000 NL0000102309 3,0000 DE0001141463 3,2500 FR0106841887 3,5000 PTOTECOE0011 3,9500 AT0000384821 4,0000 DE0001137198 4,0000 FR0000186199 4,0000 IT0004196918 4,0000 IT0001338612 4,2500 DE0001135127 4,5000 ES0000012064 5,1500 DE0001135135 5,3750 AT0000384938 5,5000 FR0000186603 5,5000 BUND SCHATZANW. 08-10 NEDERLD 04-10 BUNDESOBL.V.S.146 05-10 REP. FSE B.T.A.N. 03-09 PORTUGAL 99-09 BUNDESANL. 99-09 BUND SCHATZANW. 07-09 FRANKREICH 98-09 B.T.P. 07-10 ITALIEN 99-09 BRD 99-09 SPANIEN 98-09 BRD 99-10 BUNDESANL. 99-10/4 FRANKREICH 00-10 22.000.000 25.200.000 27.700.000 27.800.000 9.700.000 26.450.000 21.000.000 28.000.000 27.200.000 20.000.000 2.000.000 23.000.000 20.000.000 31.000.000 31.000.000 22.000.000 45.200.000 30.000.000 78.500.000 15.000.000 40.950.000 60.000.000 65.400.000 138.700.000 20.000.000 2.000.000 45.000.000 20.000.000 31.000.000 31.000.000 TOTALE PATRIMONIO TITOLI VALORE DI MERCATO IN EURO QUOTA % DEL PATRIMONIO TOTALE 7.000 101,5700 11.477.410,00 3,17 0 20.000.000 2.300.000 50.700.000 5.300.000 14.500.000 39.000.000 37.400.000 111.500.000 0 0 22.000.000 0 0 0 101,5250 101,1800 101,8500 100,0000 100,0000 100,0000 100,6100 101,0000 102,0150 101,1230 100,0000 100,3500 102,3700 102,5100 103,6970 22.335.500,00 25.497.360,00 28.212.450,00 27.800.000,00 9.700.000,00 26.450.000,00 21.128.100,00 28.280.000,00 27.748.080,00 20.224.600,00 2.000.000,00 23.080.500,00 20.474.000,00 31.778.100,00 32.146.070,00 6,17 7,04 7,79 7,68 2,68 7,30 5,83 7,81 7,66 5,58 0,55 6,37 5,65 8,78 8,88 358.332.170,00 98,94 EURO CONTRATTI A TERMINE SU TASSI D’INTERESSE A SCOPO DI COPERTURA IN EURO 3MONTH LIFFE EURIBOR FUTURE PER 15/03/2010 LIFFE -93 3MONTH LIFFE EURIBOR FUTURE PER 14/06/2010 LIFFE -33 3MONTH LIFFE EURIBOR FUTURE PER 14/12/2009 LIFFE -137 EURO SCHATZ FUTURE PER 08/09/2009 EUREX -255 98,6950 98,4100 98,8200 107,8950 -16.987,50 1.650,00 -109.092,04 -154.236,75 -0,01 0,00 -0,03 -0,04 CONTRATTI A TERMINE SU TASSI D’INTERESSE NON A SCOPO DI COPERTURA IN EURO EURO BUND FUTURE PER 08/09/2009 EUREX 137 EURO BOBL FUTURE PER 08/09/2009 EUREX 75 121,1500 115,4800 41.516,39 99.532,78 0,01 0,03 TOTALE CONTRATTI FINANZIARI A TERMINE1) EURO -137.617,12 -0,04 PASSIVITÀ PASSIVITÁ IN EURO EURO -3.836.394,90 -1,06 EURO 7.805.864,79 2,16 VALORE PATRIMONIALE COMPLESSIVO EURO 362.164.022,77 100,00 VALORE PATRIMONIALE PRO QUOTA A DISTRIBUZIONE VALORE PATRIMONIALE PRO QUOTA AD ACCUMULAZIONE PARZIALE VALORE PATRIMONIALE PRO QUOTA AD ACCUMULAZIONE TOTALE EURO EURO EURO 107,50 108,95 110,56 QUOTE A DISTRIBUZIONE IN CIRCOLAZIONE QUOTE AD ACCUMULAZIONE PARZIALE IN CIRCOLAZIONE QUOTE AD ACCUMULAZIONE TOTALE IN CIRCOLAZIONE PEZZI PEZZI PEZZI 1.220.352,000 1.692.298,000 421.372,151 RATEI ATTIVI INTERESSI MATURATI INTERESSI A DEBITO EURO EURO 7.806.883,49 -1.018,70 TITOLI BLOCCATI NELLO STATO PATRIMONIALE (PRESTITO DI TITOLI): NL0000102309 FR0106841887 3,0000 3,5000 NEDERLD 04-10 REP. FSE B.T.A.N. 03-09 EURO EURO 20.000.000 25.000.000 MERCATI A TERMINE: ABBREVIAZIONI USATE SIGLA EUREX LIFFE 1) QUOTAZIONE PIAZZA BORSISTICA EUROPEAN EXCHANGE NYSE EURONEXT LIFFE Plusvalenze e minusvalenze al giorno di chiusura. Pagina 14 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration ACQUISTI E VENDITE DI TITOLI DURANTE IL PERIODO IN ESAME, NELLA MISURA IN CUI NON SONO RIPRESI NELLO STATO PATRIMONIALE: ISIN DESCRIZIONE DEI TITOLI OBBLIGAZIONI IN EURO NL0000102101 2,7500 ES00000120H2 2,9000 BE0000302118 3,0000 FI0001005522 3,0000 FR0105760112 3,0000 IT0004008121 3,0000 DE0001141448 3,2500 IE0032584868 3,2500 GR0114017420 3,5000 IT0003532097 3,5000 BE0000292012 3,7500 DE0001137164 3,7500 IT0004085244 3,7500 FR0000571432 4,0000 DE0001137180 4,5000 IT0001273363 4,5000 NEDERLD 03-09 SPANIEN 06-08 BELGIQUE 03-08 FINLD 03-08 REP. FSE B.T.A.N. 02-08 B.T.P. 06-09 BUNDESOBL.V. S.144 04-09 IRELD TREASURY 03-09 GRIECHENLAND 04-09 B.T.P. 03-08 BELGIEN 99-09 BUND SCHATZANW. 06-08 B.T.P. 06-09 FRANKREICH 98-09 BUND SCHATZANW. 07-09 ITALIEN 98-09 Vienna, 11 settembre 2009 Pagina 15 ACQUISTI ENTRATE VENDITE USCITE 0 0 0 0 0 0 6.000.000 450.000 65.000.000 0 0 0 40.500.000 45.000.000 85.000.000 800.000 75.000.000 75.000.000 65.000.000 60.000.000 70.000.000 75.000.000 81.000.000 450.000 65.000.000 65.000.000 75.000.000 75.000.000 40.500.000 45.000.000 85.000.000 75.800.000 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Relazione di certificazione Relazione di certificazione senza riserve Abbiamo sottoposto a verifica l’allegato rendiconto di gestione sino al 30 giugno 2009 della Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. relativo al fondo da lei gestito Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration, fondo comune d’investimento ai sensi dell’art. 20 InvFG (legge sui fondi comuni d’investimento), per l’esercizio finanziario dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009 con l’inclusione della contabilità. La verifica è stata anche estesa al controllo del rispetto della legge sui fondi d’investimento e delle disposizioni statutarie del fondo. Responsabilità del rappresentante legale per il rendiconto di gestione, l’amministrazione del patrimonio del fondo e la contabilità I rappresentanti legali della società d’investimento e della banca depositaria sono responsabili per la contabilità, la valutazione del patrimonio del fondo, il calcolo delle trattenute d’imposta, la redazione del rendiconto di gestione nonché la gestione del patrimonio del fondo d’investimento, rispettivamente nel rispetto delle prescrizioni della legge sui fondi d’investimento, delle clausole integrative delle disposizioni statutarie del fondo e della normativa fiscale. Questa responsabilità comprende: conformazione, realizzazione e mantenimento di un sistema di controllo interno nella misura in cui questo sia fondamentale per la rilevazione e la valutazione del patrimonio del fondo e redazione del rendiconto di gestione, in maniera tale che questo sia esente da rappresentazioni non veritiere sostanziali (siano queste dovute ad errori intenzionali o meno); la scelta e l’applicazione dei metodi di valutazione adeguati; l’esecuzione di stime che appaiano adeguate in considerazione delle condizioni quadro presenti. Responsabilità del revisore bancario e descrizione del tipo e dell’estensione della verifica del rendiconto di gestione ai sensi di legge La nostra responsabilità consiste nella consegna di un giudizio di verifica sul presente rendiconto di gestione sulla base della nostra verifica nonché nel determinare se siano state rispettate la legge federale austriaca sui fondi d’investimento e le disposizioni statutarie del fondo. Abbiamo eseguito la nostra verifica come da art. 12 comma 4 della legge sui fondi d’investimento, dietro osservanza delle norme di legge e dei fondamenti per una verifica finale regolare validi in Austria. Tali principi richiedono il rispetto da parte nostra delle regole professionali e che la verifica sia pianificata ed effettuata in maniera tale da consentirci di formare con sufficiente sicurezza un giudizio sull’assenza di rappresentazioni non veritiere sostanziali all’interno del rendiconto di gestione. Una verifica comprende anche l’esecuzione di controlli a campione tesi al conseguimento dei dimostrativi relativi ad importi e ad altre indicazioni contenute nel rendiconto di gestione. La scelta delle verifiche da effettuare ricade nel debito ambito discrezionale del revisore bancario dietro considerazione della sua stima del rischio di un possibile verificarsi di rappresentazioni non veritiere sostanziali, siano queste dovute ad errori intenzionali o meno. Nell’intraprendere la valutazione del rischio, il revisore bancario tiene in considerazione il sistema di controllo interno (nella misura in cui questo sia significativo per la redazione del rendiconto di gestione e per la valutazione del patrimonio del fondo) in maniera tale da stabilire le verifiche più adatte in considerazione delle condizioni quadro ma non per emanare un giudizio di verifica sull’efficacia dei controlli interni della società d’investimento e della banca depositaria. La verifica comprende inoltre il giudizio sull’adeguatezza dei metodi di valutazione applicati e sulle stime essenziali intraprese dai rappresentanti legali nonché una valutazione di quanto in generale dichiarato all’interno del rendiconto di gestione. Pagina 16 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Siamo del parere di avere ricevuto dimostrativi sufficienti ed adeguati e che di conseguenza la verifica da noi condotta formi una base sufficientemente sicura per il nostro giudizio. Giudizio di verifica La nostra verifica non ha portato ad alcuna obiezione. Sulla base delle conoscenze risultanti dalla verifica, a nostro giudizio il rendiconto di gestione sino al 30 giugno 2009 del fondo Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration, fondo comune d’investimento ai sensi dell’art. 20 InvFG, (legge federale sui fondi d’investimento) è conforme alla normativa di legge. Le prescrizioni della legge federale sui fondi d’investimento e le disposizioni statutarie del fondo sono state rispettate. Vienna, 11 settembre 2009 KPMG Austria GmbH Società di revisione dei conti e di consulenza fiscale Mag. Wilhelm Kovsca Revisore dei conti per procura Dott. Franz Frauwallner Revisore dei conti Pagina 17 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration A. Dati per le dichiarazioni dei redditi e altri dati per gli uffici delle imposte Quanto di seguito indicato si riferisce esclusivamente ad investitori soggetti senza limitazioni alle imposte in Austria (investitori residenti, domiciliati o con soggiorno abituale in Austria). I restanti investitori devono rispettare la rispettiva legislazione nazionale. I dati sono conformi allo stato giuridico attuale in materia di imposte. 1. Quote facenti parte del patrimonio privato a) in presenza di una dichiarazione d’opzione, gli utili del Fondo sono interamente sottoposti a tassazione definitiva con la ritenuta KESt; non è necessaria un’annotazione nella dichiarazione dei redditi. I punti da 1.b. a 1.f. riguardano il computo ovvero il rimborso delle trattenute di imposta, ne è tuttavia necessario il rispetto. Ad accumuA distribuziolazio-ne ne parziale b) In caso di mancata consegna di una dichiarazione d’opzione: Entrate sui redditi da capitale non soggette a trattenute d’imposta: 0,0000 0,0000 1) c) In caso di bassa aliquota fiscale sui redditi, per i provvedimenti di rimborso (parziale) delle imposte sui redditi da capitale, nella dichiarazione dei redditi dovrebbero essere accolti gli importi di seguito elencati: – redditi da capitale provenienti da investimenti soggetti a tassazione definitiva soggetti ad aliquota fiscale intera: valori da applicare per depositi con dichiarazione d’opzione: 3,5784 3,6127 2) valori da applicare per depositi senza dichiarazione d’opzione: 3,5784 3,6127 – redditi da capitale provenienti da investimenti soggetti a tassazione definitiva soggetti ad aliquota fiscale dimezzata: 0,0000 0,0000 – imposta sui redditi da capitale, nella misura in cui ricade su redditi da capitale sottoposti a tassazione definitiva: valori da applicare per depositi con dichiarazione d’opzione: 0,8900 0,9000 valori da applicare per depositi senza dichiarazione d’opzione: 0,8900 0,9000 d) Diritto al computo (parziale) dell’imposta alla fonte estera sull’imposta sui redditi austriaca e/o sul suo rimborso (ai sensi del DBA): si veda il punto 11. nella sezione B. e) Redditi esentasse ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA) (per informazioni dettagliate si veda nella sezione B). 0,1863 0,1890 Diritto al computo o al rimborso dell’imposta sui redditi da capitale trattenuta per i redditi esentasse ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA): 0,0500 0,0500 f) Imposte alla fonte estere trattenute all’estero di cui è possibile richiedere il rimborso all’amministrazione tributaria estera ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA): si veda il punto 11. nella sezione B. 2. Quote facenti parte del patrimonio aziendale di imprenditori individuali o coimprenditori (come S.n.c., S.a.s.) a) In presenza di una dichiarazione d’opzione, gli utili del Fondo sono in ampia misura sottoposti 3) a tassazione definitiva con la ritenuta KESt; restano da sottoporre a tassazione solo gli utili 0,0053 reali nella misura di seguito indicata: 8) I punti da 2.c. a 2.f. riguardano il computo ovvero il rimborso delle trattenute di imposta, ne è tuttavia necessario il rispetto. b) In caso di mancata consegna di una dichiarazione d’opzione: in sostituzione dell’importo di cui al punto a. è necessario prendere in considerazione fiscalmente: – Entrate sui redditi da capitale non soggette a trattenute d’imposta: 0,0053 c) In caso di bassa aliquota fiscale sui redditi, nonostante la tassazione definitiva, per i provvedi- 4) menti di rimborso (parziale) delle imposte sui redditi da capitale, nella dichiarazione dei redditi dovrebbero essere accolti gli importi di seguito elencati: – In sostituzione degli importi di cui al punto a. (con dichiarazione d’opzione) o b. (senza dichiarazione d’opzione) sono da considerare soggetti ad imposta: 3,5837 – Qui contenuti: redditi ai sensi dell’art. 37 EStG (legge sull'imposta sul reddito delle persone fisiche), per i quali si ricorre all’aliquota dimezzata: 0,0000 – Imposta sui redditi da capitale da conteggiare: 5) per depositi con dichiarazione d’opzione: 0,8900 5) per depositi senza dichiarazione d’opzione: 0,8900 d) Diritto al computo (parziale) dell’imposta alla fonte estera sull’imposta sui redditi austriaca e/o sul suo rimborso (ai sensi del DBA): si veda il punto 11. nella sezione B. e) Redditi esentasse ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA) (per informazioni dettagliate si veda nella sezione B). 0,1863 Diritto al computo o al rimborso dell’imposta sui redditi da capitale trattenuta per i redditi esentasse ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA): 0,0500 f) Imposte alla fonte estere trattenute all’estero di cui è possibile richiedere il rimborso all’amministrazione tributaria estera ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA): si veda il punto 11. nella sezione B. Pagina 18 0,0000 0,0000 3,6127 0,0000 0,9000 0,9000 0,1890 0,0500 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration A distribuzione 3. Quote facenti parte del patrimonio aziendale di società di capitale (S.p.A., S.r.l.) a) Attribuzioni: – Dividendi: – risultato ordinario del Fondo: – ritenute fiscali estere su utili esteri: – imposta nazionale sui redditi da capitale su utili da dividendi nazionali: – utili ordinari assimilabili a proventi distribuiti di subfondi esteri: – utili reali assimilabili a proventi distribuiti di subfondi esteri: – Utili di rivalutazione da fondi immobiliari soggetti a tassazione (80 %): – pareggiamento degli utili su utili da dividendi esteri: – Utili reali tassabili non distribuiti: b) Detrazioni: – utili di partecipazione ai sensi dell’art. 10 comma 1 KStG: – redditi esentasse ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA) (per informazioni dettagliate si veda la sezione B): – Profitti già tassati negli anni precedenti: – pareggiamento degli utili su utili da dividendi esteri: – Utili assimilabili a proventi distribuiti contenuti nella distribuzione di subfondi esteri: – Distribuzione dalla sostanza patrimoniale del Fondo: c) Imposte nazionali sugli utili da capitale da imputare fondamentalmente all’imposta sulle società: (Attenzione: il computo dell’imposta sui redditi da capitale è consentito solo se questa è stata detratta e inoltrata all’ufficio delle imposte). Di questa sono in ogni caso computabili: imposta sui redditi da capitale su utili da dividendi nazionali: d) Diritto al computo (parziale) dell’imposta alla fonte estera sull’imposta austriaca sulle società ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA): (per informazioni dettagliate in merito si veda il punto 11. nella sezione B). In questo contesto sono da indicare nella dichiarazione dei redditi: – redditi esteri, per i quali è di pertinenza il diritto fiscale austriaco: e) Imposte alla fonte estere trattenute all’estero di cui è possibile richiedere il rimborso all’amministrazione tributaria estera ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA): si veda il punto 11. nella sezione B. Pagina 19 Ad accumulazio-ne parziale 6) 3,7700 – 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 – 0,0000 – 3,8017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 – – 0,0000 0,0000 0,1863 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1890 0,0000 0,0000 0,0000 – 0,9400 0,9500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7) 8) 9) 7) Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration A distribuzione 4. Quote facenti parte del patrimonio di fondazioni private a) Tassazione provvisoria ai sensi dell’art. 13 comma 3 KStG: utili ai sensi dell’art. 13 comma 3 punto 1 KStG: b) Diritto al rimborso dell’imposta sui redditi da capitale per utili di partecipazione nazionali: c) Diritto al computo dell’imposta alla fonte sui redditi da obbligazioni e fondi trattenuta all’estero ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA): d) Imposte alla fonte estere trattenute all’estero di cui è possibile richiedere il rimborso all’amministrazione tributaria estera ai sensi della convenzione per evitare la doppia imposizione (DBA): si veda il punto 11. nella sezione B. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Ad accumulazio-ne parziale 3,5784 0,0000 3,6127 0,0000 0,0000 0,0000 Se l’imposta trattenuta sui redditi da capitale è superiore all’imposta sui redditi (regolare) che ricade sui redditi in questione per il titolare delle quote. In aggiunta all’importo riportato al punto 1.b. Nel compilare la dichiarazione dei redditi, i dividendi o i redditi distribuiti del Fondo, nella misura in cui questi sono presi in considerazione nella rilevazione dell’utile/perdita d’esercizio, devono essere da questo eliminati e sostituiti con l’importo soggetto ad imposta qui indicato. Se l’imposta trattenuta sui redditi da capitale è superiore all’imposta sui redditi (regolare) che ricade sui redditi in questione per il titolare delle quote. In riferimento alla mancanza di una dichiarazione di deposito esentato dall’imposta sui redditi da capitale sugli utili reali, se avviene una trattenuta di tale imposta KESt nonostante questo deposito sia esente da ritenuta KESt sui utili reali in quanto deposito societario, è possibile richiedere all’intendenza di finanza anche la restituzione di tale ritenuta KESt (si veda anche il punto 16 nella sezione B). Questa possibilità sussiste anche quando per il resto a causa dell’assolvimento degli obblighi fiscali non avviene alcuna richiesta di rimborso di un’imposta sugli utili da capitale. Ai punti a. Attribuzioni e b. Detrazioni sono qui contenuti tutti gli importi derivanti dal risultato del Fondo da tenere in considerazione nella dichiarazione dei redditi di una società di capitale. Nella dichiarazione dei redditi, se gli importi qui indicati come attribuzioni sono contenuti nel risultato di bilancio della società di capitale e, quindi, compaiono in sede diversa nella loro dichiarazione dei redditi (cosa che normalmente avviene almeno per quanto riguarda la distribuzione del Fondo) questi importi possono essere lasciati fuori posta tra le attribuzioni. Nella posizione “entrate soggette ad imposta” (cfr. posizione 7), nella colonna “investitori societari - persone giuridiche” sono contenuti per intero i dividendi delle società per azioni estere (cfr. posizione 13.c) mentre restano interamente fuori posta i dividendi delle società per azioni nazionali. Ponendo a base la domanda di pronuncia pregiudiziale del Senato indipendente delle finanze austriaco (Unabhängiger Finanzsenat, UFS) del 29/09/2008, repertorio n. RV/0611-L/05, appare altamente dubitabile che il metodo di credito dell’imposta rappresentato nel procedimento della Corte suprema amministrativa austriaca (Verwaltungsgerichtshof, VwGH) del 17/04/2008 (2008/15/0064) nonché la corrispondente interpretazione Ministero federale delle finanze austriaco del 13/06/2008 sia conciliabile con le disposizioni del diritto europeo. Per i contribuenti che redigono un bilancio, in caso di distribuzioni dalla sostanza patrimoniale del Fondo è necessario considerare una relativa svalutazione del valore contabile. In base alle spiegazioni sull’esenzione ai sensi dell’art. 94 punto 5 EStG, nella maggior parte delle società di capitale sarà evitata la trattenuta KESt da parte della banca depositante ed il suo inoltro all’ufficio delle imposte e, quindi, non ne sarà ammissibile il computo. L’importo qui indicato dell’imposta sui redditi da capitale (KESt) fondamentalmente computabile è in ogni caso computabile se ricadente su di un’imposta nazionale sui redditi da capitale su utili da dividendi nazionali (se ne veda l’importo sopra al punto a. Attribuzioni). Pagina 20 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration B. Regime fiscale della distribuzione in EURO Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration – Esercizio finanziario 2008/2009 Tutti i dati indicati sono riferiti alle quote in circolazione nel giorno di chiusura e ad investitori nazionali, soggetti senza limitazioni all’obbligo fiscale. Investitori residenti, domiciliati o con soggiorno abituale al di fuori dei confini austriaci devono rispettare le rispettive leggi nazionali o, in alcuni casi, le indicazioni riferite all’imposta alla fonte UE. Anno d’esercizio: 01/07/2008 – 30/06/2009 Giorno di distribuzione: 15/09/2009 Delibera di distribuzione: 17/08.2009 ISIN: AT0000A073R3 1. Distribuzione prima della ritenuta dell’imposta sui redditi da capitale (KEST II e III) 2. Cui aggiungere: a) Imposte nazionali ed estere ritenute alla fonte b) Utili ordinari assimilabili a proventi distribuiti di subfondi esteri, soggetti a tassazione c) Utili straordinari assimilabili a proventi distribuiti di subfondi esteri, soggetti a tassazione d) Utili reali soggetti a tassazione (20%) e) Utili di rivalutazione da fondi immobiliari soggetti a tassazione (80 %) f) Utili reali tassabili non distribuiti: 3. Utile 4. Cui sottrarre: a) Ritenuta alla fonte estera dell’anno precedente rimborsata b) Utili da interessi esentasse ai sensi del DBA c) Dividendi esentasse ai sensi del DBA d) Esentasse ai sensi dell’art. 10 comma 1 KStG (dividendi nazionali) e) Esentasse ai sensi dell’art. 13 comma 2 KStG (dividendi esteri) f) Compensazione degli utili su dividendi, neutrale ai fini dell’imposizione g) Profitti da fondi immobiliari già tassati negli anni precedenti h) Utili reali distribuiti esentasse i) Utili assimilabili a proventi distribuiti contenuti nella distribuzione di subfondi esteri j) Utili da fondi immobiliari esentasse ai sensi del DBA k) Distribuzione dalla sostanza patrimoniale 1) 2) 3) 4) Investitori privati Investitori societari Fondazioni private con opzione EURO Persone fisiche con opzione EURO Persone giuridiche Nell’ambito delle entrate da capitale EURO EURO 3,7700 3,7700 3,7700 3,7700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,7700 3,7700 3,7700 3,7700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1863 0,1863 0,1863 0,1863 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0053 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0053 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 16) 5. Utile rimanente 3,5784 3,5837 3,5837 3,5784 6. Di cui tassato definitivamente 3,5784 3,5784 0,0000 0,0000 7. Entrate soggette ad imposta 0,0000 0,0053 3,5837 3,5784 4) 5) 16) Pagina 21 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Anno d’esercizio: 01/07/2008 – 30/06/2009 Giorno di distribuzione: 15/09/2009 Delibera di distribuzione: 17/08/2009 ISIN: AT0000A073R3 con opzione EURO 8. Valore contabile al termine dell’esercizio finanziario 9. Investitori privati 107,50 Investitori societari Persone fisiche con opzione EURO 107,50 Fondazioni private Persone giuridiche Nell’ambito delle entrate da capitale EURO EURO 107,50 107,50 – Dettagli: 10. Redditi esteri, per i quali è di pertinenza il diritto fiscale austriaco 11. Per evitare la doppia imposizione, dalle imposte versate all’estero sono: a) computabili (matching credit compreso, per dettagli cfr. punto 18.a) da azioni (dividendi) da obbligazioni (interessi) da fondi totale b) rimborsabili (per dettagli cfr. punto 18.b) da azioni (dividendi) da obbligazioni (interessi) da fondi totale c) non computabili né rimborsabili (per dettagli cfr. punto 18.c) 12. Utili di partecipazione ai sensi degli artt. 37 comma 4 EStG / 10 comma 1 KStG (dividendi nazionali) 13. Proventi soggetti a ritenuta KESt nazionale (e/o a tassazione provvisoria in caso di fondazioni private): a) interessi, utili DBA esclusi b) interessi esentasse ai sensi del DBA c) dividendi esteri d) distribuzioni da fondi subordinati esteri e) utili ordinari assimilabili a proventi distribuiti di fondi subordinati esteri: f) profitti da fondi immobiliari g) utili di rivalutazione da fondi immobiliari (80%) h) Utili straordinari assimilabili a proventi distribuiti di fondi subordinati esteri i) utili reali (20%) 6) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,5784 0,1863 3,5784 0,1863 3,5784 0,1863 3,5784 0,1863 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 7) 8) 9) 10) 4) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 6) 14) 14) 15) 14) 15) 14) 15) 14) 15) 14) 15) 14) 15) Pagina 22 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Anno d’esercizio: 01/07/2008 – 30/06/2009 Giorno di distribuzione: 15/09/2009 Delibera di distribuzione: 17/08/2009 ISIN: AT0000A073R3 Investitori privati Investitori societari Fondazioni private con opzione EURO Persone fisiche con opzione EURO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,89 0,05 0,89 0,05 0,89 0,05 0,89 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,94 0,00 0,94 0,00 0,94 16. KESt III austriaca su: a) Utili straordinari assimilabili a proventi distribuiti di fondi subordinati esteri b) Utili reali KESt III austriaca (totale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. KESt II e III austriaca (totale) 0,94 0,94 0,94 0,94 18. a) Imposte estere computabili sul punto 11.a): 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Imposte estere rimborsabili sul punto 11.b): 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Imposte estere non computabili né rimborsabili sul punto 11.c): 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 14. KESt I austriaca (su dividendi nazionali) KESt I austriaca (da eccedenza costi) 15. KESt II austriaca su: a) interessi, utili DBA esclusi b) interessi esentasse ai sensi del DBA c) dividendi esteri d) distribuzioni da fondi subordinati esteri e) utili ordinari assimilabili a proventi distribuiti di fondi subordinati esteri: f) profitti da fondi immobiliari g) utili di rivalutazione da fondi immobiliari (80%) KESt II austriaca (totale) Imposte estere trattenute all'origine computabili ai sensi dell’ordinanza sulle imposte estere sui redditi da capitale del 2003 in mancanza di un accordo sulla doppia imposizione: Importo computabile in maniera fittizia ai sensi del DBA (matching credit) b) c) Persone giuridiche Nell’ambito delle entrate da capitale EURO EURO 13) 2) Pagina 23 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Anno d’esercizio: 01/07/2008 – 30/06/2009 Giorno di distribuzione: 15/09/2009 Delibera di distribuzione: 17/08/2009 ISIN: AT0000A073R3 19. Indicazioni su di un’eventuale ritenuta alla fonte UE (di rilievo solo per soggetti non illimitatamente soggetti all'obbligo contributivo) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Investitori privati con opzione EURO Investitori societari Fondazioni private Persone fisiche con opzione EURO Persone giuridiche Nell’ambito delle entrate da capitale EURO EURO – – – 0,44 EUR 0,00 per quota sono stati neutralizzati da un’eccedenza di costi. Ai sensi dell’art. 240 comma 3 BAO, gli investitori privati possono presentare all’ufficio delle imposte responsabile una domanda di rimborso dell’imposta sui redditi da capitale oppure farne rivendicazione nel corso della tassazione dei redditi. Per gli investitori societari, l’esenzione fiscale ed il computo dell’imposta sui redditi da capitale con l’imposta sui redditi delle persone fisiche/giuridiche avviene nel corso della tassazione. Se non avviene alcuno sgravio basato su di un accordo per evitare la doppia imposizione, vale a dire non avviene alcun computo delle ritenute alla fonte (altrimenti aliquota fiscale completa) Nella posizione “entrate soggette ad imposta” (cfr. posizione 7), nella colonna “investitori societari - persone giuridiche” sono contenuti per intero i dividendi delle società per azioni estere (cfr. posizione 13.c) mentre restano interamente fuori posta i dividendi delle società per azioni nazionali. Ponendo a base la domanda di pronuncia pregiudiziale del Senato indipendente delle finanze austriaco (Unabhängiger Finanzsenat, UFS) del 29/09/2008, repertorio n. RV/0611-L/05, appare altamente dubitabile che il metodo di credito dell’imposta rappresentato nel procedimento della Corte suprema amministrativa austriaca (Verwaltungsgerichtshof, VwGH) del 17/04/2008 (2008/15/0064) nonché la corrispondente interpretazione Ministero federale delle finanze austriaco del 13/06/2008 sia conciliabile con le disposizioni del diritto europeo. Nelle fondazioni private, questo importo è soggetto a tassazione provvisoria. Nelle fondazioni private sono soggetti alle imposte (aliquota completa) solo se si fa ricorso ad uno sgravio fiscale sulla base di un accordo per evitare la doppia imposizione (DBA). L’importo computabile in maniera fittizia ai sensi del DBA (matching credit) può essere rivendicato solo nel corso della tassazione. Fondamentalmente non rilevante per investitori privati e investitori societari/persone naturali, poiché i dividendi esteri sono sottoposti a tassazione definitiva con la trattenuta KESt. In alcuni casi (in caso di ricorso diretto al DBA) gli importi possono essere computati nel corso della tassazione e l’imposta KESt può essere rimborsata. Il conteggio non può essere superiore all’imposta austriaca sui redditi/sulle società ricadente per quota sui relativi redditi da capitale, laddove è necessario tenere in considerazione anche fonti di reddito esterne a questo Fondo. Le imposte trattenute sono computabili/rimborsabili solo a quei titolari di quote che detengono certificati nel giorno di chiusura. Le rispettive convenzioni per evitare le doppie imposizioni prevedono, previa richiesta, il rimborso delle imposte trattenute nel rispettivo stato d'origine, se questo importo non può essere conteggiato. Le domande di rimborso devono essere presentate dal rispettivo titolare delle quote. I moduli necessari e le relative istruzioni sono reperibili presso l’ufficio delle imposte Bruck Eisenstadt Oberwart. In caso di investitori privati e investitori societari/persone naturali, gli utili di partecipazione sono sottoposti a tassazione definitiva con la trattenuta KESt I. In alcuni casi (se l’imposta sui redditi da riscuotere è inferiore all’imposta sui redditi da capitale) e dietro presentazione della relativa richiesta, gli importi possono essere tassati nel corso della tassazione con un‘aliquota media dimezzata e l’imposta KESt può essere (parzialmente) rimborsata. Decade per gli investitori societari che dispongono di una dichiarazione d’esenzione KESt ai sensi dell’art. 94 punto 5 EStG 1988 (legge sulle imposte sui redditi) In mancanza di tale dichiarazione, l’imposta sui redditi di capitale (se non porta a tassazione definitiva) è computabile con l’imposta sui redditi delle persone fisiche/giuridiche. In caso di investitori privati e investitori societari/persone naturali, gli utili sono sottoposti a tassazione definitiva con la trattenuta KESt II. In alcuni casi (se l’imposta sui redditi da riscuotere è inferiore all’imposta sui redditi da capitale), gli importi possono essere tassati nel corso della tassazione e l’imposta KESt può essere (parzialmente) rimborsata. Per quanto riguarda le fondazioni private, questi importi sono soggetti a tassazione provvisoria (compresa quella parte di interessi opzionale, per la quale la fondazione non può optare per la trattenuta KESt per mancanza di basi legali). Per i contribuenti che redigono un bilancio, in caso di distribuzioni dalla sostanza patrimoniale del Fondo è necessario considerare una relativa svalutazione del valore contabile. Pagina 24 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration B. Regime fiscale dell’accumulazione parziale in EURO Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration – Esercizio finanziario 2008/2009 Tutti i dati indicati sono riferiti alle quote in circolazione nel giorno di chiusura e ad investitori nazionali, soggetti senza limitazioni all’obbligo fiscale. Investitori residenti, domiciliati o con soggiorno abituale al di fuori dei confini austriaci devono rispettare le rispettive leggi nazionali o, in alcuni casi, le indicazioni riferite all’imposta alla fonte UE. Anno d’esercizio: 01/07/2008 – 30/06/2009 Investitori privati Data del pagamento: 15/09/2009 ISIN: AT0000A00GJ3 1. Risultati ordinari del Fondo 2. Cui aggiungere: a) Imposte nazionali ed estere ritenute alla fonte b) Utili ordinari assimilabili a proventi distribuiti di subfondi esteri, soggetti a tassazione c) Utili straordinari assimilabili a proventi distribuiti di subfondi esteri, soggetti a tassazione d) Utili reali soggetti a tassazione (20%) e) Utili di rivalutazione da fondi immobiliari soggetti a tassazione (80 %) 3. Utile 4. a) Cui sottrarre: Ritenuta alla fonte estera dell’anno precedente rimborsata interessi esentasse ai sensi del DBA Dividendi esentasse ai sensi del DBA Esentasse ai sensi dell’art. 10 comma 1 KStG (dividendi nazionali) Esentasse ai sensi dell’art. 13 comma 2 KStG (dividendi esteri) Compensazione degli utili su dividendi, neutrale ai fini dell’imposizione Profitti da fondi immobiliari già tassati negli anni precedenti Utili da fondi immobiliari esentasse ai sensi del DBA b) c) d) e) f) g) h) 1) 2) 3) 4) Investitori societari Fondazioni private con opzione EURO Persone fisiche con opzione EURO Persone giuridiche Nell’ambito delle entrate da capitale EURO EURO 3,8017 3,8017 3,8017 3,8017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,8017 3,8017 3,8017 3,8017 0,0000 0,1890 0,0000 0,1890 0,0000 0,1890 0,0000 0,1890 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 5. Utile rimanente 3,6127 3,6127 3,6127 3,6127 6. Di cui tassato definitivamente 3,6127 3,6127 0,0000 0,0000 7. Entrate soggette ad imposta 0,0000 0,0000 3,6127 3,6127 8. Valore contabile al termine dell’esercizio finanziario 9. 4) 5) 108,95 108,95 – Pagina 25 108,95 108,95 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Anno d’esercizio: 01/07/2008 – 30/06/2009 Investitori privati Data del pagamento: 15/09/2009 ISIN: AT0000A00GJ3 Investitori societari Fondazioni private Persone fisiche con opzione EURO Persone giuridiche Nell’ambito delle entrate da capitale EURO EURO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,6127 0,1890 3,6127 0,1890 3,6127 0,1890 3,6127 0,1890 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 con opzione EURO Dettagli: 10. Redditi esteri, per i quali è di pertinenza il diritto fiscale austriaco 11. Per evitare la doppia imposizione, dalle imposte versate all’estero sono: a) computabili (matching credit compreso, per dettagli cfr. punto 18.a) da azioni (dividendi) da obbligazioni (interessi) da fondi totale b) rimborsabili (per dettagli cfr. punto 18.b) da azioni (dividendi) da obbligazioni (interessi) da fondi totale c) non computabili né rimborsabili (per dettagli cfr. punto 18.c) 12. Utili di partecipazione ai sensi degli artt. 37 comma 4 EStG / 10 comma 1 KStG (dividendi nazionali) 13. Proventi soggetti a ritenuta KESt nazionale (e/o a tassazione provvisoria in caso di fondazioni private): a) b) c) d) e) f) g) h) i) interessi, utili DBA esclusi interessi esentasse ai sensi del DBA dividendi esteri distribuzioni da fondi subordinati esteri utili ordinari assimilabili a proventi distribuiti di fondi subordinati esteri: profitti da fondi immobiliari utili di rivalutazione da fondi immobiliari (80%) utili straordinari assimilabili a proventi distribuiti di fondi subordinati esteri utili reali (20%) 14. KESt I austriaca (su dividendi nazionali) KESt I austriaca (da eccedenza costi) 6) 7) 8) 9) 10) 4) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 6) 14) 14) 15) 14) 15) 14) 15) 14) 15) 14) 15) 14) 15) Pagina 26 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Anno d’esercizio: 01/07/2008 – 30/06/2009 Investitori privati Data del pagamento: 15/09/2009 ISIN: AT0000A00GJ3 15. KESt II austriaca su: a) interessi, utili DBA esclusi b) interessi esentasse ai sensi del DBA c) dividendi esteri d) distribuzioni da fondi subordinati esteri e) utili ordinari assimilabili a proventi distribuiti di fondi subordinati esteri: f) profitti da fondi immobiliari g) utili di rivalutazione da fondi immobiliari (80%) KESt II austriaca (totale) con opzione EURO Investitori societari Persone fisiche con opzione EURO Persone giuridiche EURO Fondazioni private Nell’ambito delle entrate da capitale EURO 13) 0,90 0,05 0,90 0,05 0,90 0,05 0,90 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 16. KESt III austriaca su: a) Utili straordinari assimilabili a proventi distribuiti di fondi subordinati esteri b) Utili reali KESt III austriaca (totale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17. KESt II e III austriaca (totale) 0,95 0,95 0,95 0,95 18. a) Imposte estere computabili sul punto 11.a): 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Imposte estere rimborsabili sul punto 11.b): 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Imposte estere non computabili né rimborsabili sul punto 11.c): 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Imposte estere trattenute all'origine computabili ai sensi dell’ordinanza sulle imposte estere sui redditi da capitale del 2003 in mancanza di un accordo sulla doppia imposizione: Importo computabile in maniera fittizia ai sensi del DBA (matching credit) b) c) 2) Pagina 27 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Anno d’esercizio: 01.07.2008 – 30.06.2009 Investitori privati Data del pagamento: 15/09/2009 ISIN: AT0000A00GJ3 19. Indicazioni su di un’eventuale ritenuta alla fonte UE (di rilievo solo per soggetti non illimitatamente soggetti all'obbligo contributivo) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) con opzione EURO Investitori societari Fondazioni private Persone fisiche con opzione EURO Persone giuridiche Nell’ambito delle entrate da capitale EURO EURO – – 0,42 – EUR 0,00 per quota sono stati neutralizzati da un’eccedenza di costi. Ai sensi dell’art. 240 comma 3 BAO, gli investitori privati possono presentare all’ufficio delle imposte responsabile una domanda di rimborso dell’imposta sui redditi da capitale oppure farne rivendicazione nel corso della tassazione dei redditi. Per gli investitori societari, l’esenzione fiscale ed il computo dell’imposta sui redditi da capitale con l’imposta sui redditi delle persone fisiche/giuridiche avviene nel corso della tassazione. Se non avviene alcuno sgravio basato su di un accordo per evitare la doppia imposizione, vale a dire non avviene alcun computo delle ritenute alla fonte (altrimenti aliquota fiscale completa) Nella posizione “entrate soggette ad imposta” (cfr. posizione 7), nella colonna “investitori societari - persone giuridiche” sono contenuti per intero i dividendi delle società per azioni estere (cfr. posizione 13.c) mentre restano interamente fuori posta i dividendi delle società per azioni nazionali. Ponendo a base la domanda di pronuncia pregiudiziale del Senato indipendente delle finanze austriaco (Unabhängiger Finanzsenat, UFS) del 29/09/2008, repertorio n. RV/0611-L/05, appare altamente dubitabile che il metodo di credito dell’imposta rappresentato nel procedimento della Corte suprema amministrativa austriaca (Verwaltungsgerichtshof, VwGH) del 17/04/2008 (2008/15/0064) nonché la corrispondente interpretazione Ministero federale delle finanze austriaco del 13/06/2008 sia conciliabile con le disposizioni del diritto europeo. Nelle fondazioni private, questo importo è soggetto a tassazione provvisoria. Nelle fondazioni private sono soggetti alle imposte (aliquota completa) solo se si fa ricorso ad uno sgravio fiscale sulla base di un accordo per evitare la doppia imposizione (DBA). L’importo computabile in maniera fittizia ai sensi del DBA (matching credit) può essere rivendicato solo nel corso della tassazione. Fondamentalmente non rilevante per investitori privati e investitori societari/persone naturali, poiché i dividendi esteri sono sottoposti a tassazione definitiva con la trattenuta KESt. In alcuni casi (in caso di ricorso diretto al DBA) gli importi possono essere computati nel corso della tassazione e l’imposta KESt può essere rimborsata. Il conteggio non può essere superiore all’imposta austriaca sui redditi/sulle società ricadente per quota sui relativi redditi da capitale, laddove è necessario tenere in considerazione anche fonti di reddito esterne a questo Fondo. Le imposte trattenute sono computabili/rimborsabili solo a quei titolari di quote che detengono certificati nel giorno di chiusura. Le rispettive convenzioni per evitare le doppie imposizioni prevedono, previa richiesta, il rimborso delle imposte trattenute nel rispettivo stato d'origine, se questo importo non può essere conteggiato. Le domande di rimborso devono essere presentate dal rispettivo titolare delle quote. I moduli necessari e le relative istruzioni sono reperibili presso l’ufficio delle imposte Bruck Eisenstadt Oberwart. In caso di investitori privati e investitori societari/persone naturali, gli utili di partecipazione sono sottoposti a tassazione definitiva con la trattenuta KESt I. In alcuni casi (se l’imposta sui redditi da riscuotere è inferiore all’imposta sui redditi da capitale) e dietro presentazione della relativa richiesta, gli importi possono essere tassati nel corso della tassazione con un‘aliquota media dimezzata e l’imposta KESt può essere (parzialmente) rimborsata. Decade per gli investitori societari che dispongono di una dichiarazione d’esenzione KESt ai sensi dell’art. 94 punto 5 EStG 1988 (legge sulle imposte sui redditi) In mancanza di tale dichiarazione, l’imposta sui redditi di capitale (se non porta a tassazione definitiva) è computabile con l’imposta sui redditi delle persone fisiche/giuridiche. In caso di investitori privati e investitori societari/persone naturali, gli utili sono sottoposti a tassazione definitiva con la trattenuta KESt II. In alcuni casi (se l’imposta sui redditi da riscuotere è inferiore all’imposta sui redditi da capitale), gli importi possono essere tassati nel corso della tassazione e l’imposta KESt può essere (parzialmente) rimborsata. Per quanto riguarda le fondazioni private, questi importi sono soggetti a tassazione provvisoria (compresa quella parte di interessi opzionale, per la quale la fondazione non può optare per la trattenuta KESt per mancanza di basi legali). Pagina 28 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Disposizioni statutarie del Fondo A definizione dei rapporti giuridici tra i titolari delle quote e la Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H., Vienna (di seguito denominata “Società di gestione”) relativi al Fondo d’investimento gestito dalla Società di gestione e valide esclusivamente in collegamento con il Regolamento Speciale redatto per il rispettivo fondo comune d’investimento: § 1 Principi generali La Società di gestione è soggetta alle disposizioni della Legge sui fondi comuni d’investimento austriaca del 1993 nella redazione in vigore (di seguito denominata “InvFG”). § 2 Quote di partecipazione 1. Il patrimonio del Fondo d’investimento è suddiviso in quote tutte di uguale valore. Il numero delle quote di partecipazione non è limitato. 2. Le quote di partecipazione sono rappresentate da certificati aventi carattere di strumento finanziario. Come disposto nel Regolamento Speciale, i certificati di partecipazione possono essere emessi in diverse forme. Le quote di partecipazione sono emesse in forma di certificati cumulativi (§ 24 Legge sui depositi nella versione in vigore) o come certificato singolo. 3. Ogni acquirente di una quota ad un certificato cumulativo acquisisce la comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo in proporzione al numero delle quote possedute certificate nel certificato cumulativo. Ogni acquirente di un certificato di partecipazione acquisisce la comproprietà di tutti i valori patrimoniali del Fondo in proporzione al numero delle quote possedute ed in questo certificate. 4. La Società di gestione può, con l’approvazione del Collegio sindacale, frazionare (splittare) le quote di partecipazione ed emettere certificati di partecipazione aggiuntivi a favore dei titolari delle quote o sostituire i vecchi certificati di partecipazione con i nuovi, qualora essa, in seguito all’importo del valore calcolato delle quote (§ 6), ritenga opportuno nell’interesse dei titolari un frazionamento delle quote di compartecipazione. § 3 Certificati di partecipazione e certificati cumulativi 1. I certificati di partecipazione sono titoli al portatore. 2. I certificati cumulativi riportano le firme autografe di un amministratore oppure di un dipendente della banca depositaria specificamente incaricato ed inoltre le firme di due amministratori della Società di gestione. 3. I pezzi effettivi riportano le firme autografe oppure riprodotte di un amministratore oppure di un dipendente della banca depositaria specificamente incaricato e di due amministratori della Società di gestione (§ 5). § 4 Amministrazione del Fondo comune d’investimento 1. La Società di gestione è autorizzata a disporre dei valori patrimoniali del Fondo e ad esercitare i diritti derivanti da questi. Essa agisce in questo caso in nome e per conto del titolare delle quote. Nel far questo la Società deve tutelare l’interesse del titolare delle quote e l’integrità del mercato, applicando la diligenza di un buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 84 comma 1 AktG (legge sulle società per azioni) e rispettare le disposizioni della InvFG e quelle dei Regolamenti del Fondo. Nella gestione del Fondo d’investimento, la Società di gestione può fare ricorso a terzi trasferendo a questi il diritto di disporre dei beni patrimoniali per conto dei titolari delle quote e a nome della Società oppure a proprio nome. 2. La Società di gestione non può concedere prestiti in denaro né può assumere un obbligo derivante da contratti di garanzia o di fideiussione per conto di un fondo d’investimento. Pagina 29 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration 3. I valori patrimoniali del Fondo d’investimento non possono essere ipotecati o gravati in altra maniera, né la proprietà può essere trasferita o ceduta a scopo di garanzia, tranne che nei casi previsti nel Regolamento Speciale del Fondo. 4. La Società di gestione non può vendere per conto di un fondo d’investimento alcun titolo, strumento del mercato monetario o altro investimento finanziario ai sensi degli artt. 20 e 21 InvFG che non appartenga al patrimonio del fondo al momento della chiusura della transazione. § 5 Banca depositaria La banca depositaria nominata ai sensi dell’art. 23 InvFG (§ 13) è incaricata della custodia dei depositi e dei conti del Fondo comune d’investimento ed esercita tutte le restanti funzioni a lei trasferite come previsto dalla InvFG e dal Regolamento di gestione del Fondo. § 6 Prezzo d’emissione e valore della quota 1. La banca depositaria è obbligata ad effettuare il calcolo del valore di una quota per ciascuna categoria di certificato e alla pubblicazione del prezzo d’emissione e di quello di rimborso (§ 7) ogni volta che avviene un’emissione o un rimborso di quote, in ogni caso almeno due volte al mese. Il valore di una quota risulta dalla divisione del valore totale del patrimonio del fondo comune, proventi compresi, per il numero delle quote in circolazione. Il valore complessivo del patrimonio del fondo d’investimento deve essere rilevato in base alle rispettive quotazioni di titoli e diritti d’opzione a questo afferenti, cui va aggiunto il valore degli strumenti del mercato monetario appartenenti al Fondo e di investimenti finanziari, importi in denaro, importi a credito, crediti e altri diritti appartenenti al fondo cui vanno sottratti gli oneri della banca depositaria. Ai fini della rilevazione delle quotazioni, ai sensi del § 7 (1) InvFG (legge sui fondi d’investimento) vengono prese in considerazione le ultime quotazioni di borsa ovvero gli ultimi prezzi conosciuti. 2. Il prezzo d’emissione risulta dalla somma del valore della quota cui viene aggiunto un sovrapprezzo pro quota a copertura delle spese d’emissione sostenute dalla Società. Il prezzo risultante viene arrotondato. L’importo di questo sovrapprezzo ovvero dell’arrotondamento viene indicato nel Regolamento Speciale del Fondo (§ 25). 3. I prezzi d’emissione e di rimborso per ogni categoria di quote sono pubblicati nel "Investmentfondsbeilage zum Kursblatt der Wiener Börse" (Allegato fondi comuni d’investimento al listino della Borsa di Vienna). § 7 Rimborso 1. Su richiesta di un titolare delle quote, gli verrà rimborsata la sua quota di partecipazione al Fondo d’investimento al rispettivo prezzo di rimborso contro restituzione del certificato di partecipazione, delle cedole di dividendo non ancora maturate e della cedola di riaffogliamento. 2. Il prezzo di rimborso risulta dal valore di una quota cui viene sottratta una decurtazione e/o un arrotondamento, se ciò è previsto nel Regolamento Speciale (§ 25). In presenza di circostanze straordinarie che lo rendano necessario ai fini della tutela degli interessi dei titolari delle quote, il pagamento del prezzo di rimborso nonché il calcolo e la pubblicazione del prezzo di rimborso come da § 6 può, dietro contemporanea comunicazione al Comitato di vigilanza del mercato finanziario, essere temporaneamente sospesa in attesa della vendita di valori patrimoniali del Fondo d’investimento necessaria per far fronte ai riscatti nonché dalla riscossione effettiva dei proventi. In particolare tale circostanza sussiste qualora il Fondo abbia investito il 5 percento o più del suo patrimonio in strumenti finanziari la cui quotazione, a causa della situazione politica o economica, non rispecchi evidentemente i valori reali. Pagina 30 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration § 8 Rendiconti 1. La Società di gestione pubblica entro quattro mesi dello scadere dell’esercizio finanziario una relazione di gestione annuale redatta in base ai sensi delle disposizioni dell’art. 12 InvFG. 2. La Società di gestione pubblica entro due mesi dello scadere dei primi sei mesi dell’esercizio finanziario una relazione semestrale redatta ai sensi delle disposizioni dell’art. 12 InvFG. 3. La relazione annuale e semestrale sono depositate per la consultazione presso la Società di gestione e presso la banca depositaria. § 9 Termine di prescrizione per la riscossione delle quote dei dividendi Il diritto del titolare delle quote alla riscossione dei dividendi si prescrive trascorsi cinque anni dalla data di dichiarazione. Allo scadere dei cinque anni, tali dividendi devono essere trattati come proventi di pertinenza del Fondo d’investimento. § 10 Pubblicazioni Per tutte le pubblicazioni riguardanti le quote – fatta eccezione per la comunicazione dei valori di cui al § 6 – trova applicazione l’art. 10 della Legge sul mercato dei capitali. La pubblicazione avviene tramite stampa completa nella gazzetta ufficiale allegata al Wiener Zeitung oppure mettendo a disposizione in numero sufficiente e gratuitamente esemplari di questa pubblicazione presso la sede della Società di gestione e presso le sedi di pagamento e comunicando la data di pubblicazione e le sedi in cui poterli reperire nella gazzetta ufficiale allegata al Wiener Zeitung. § 11 Modifica del Regolamento del Fondo La Società di gestione può modificare il Regolamento Generale e Speciale del Fondo previa approvazione del Collegio sindacale e con l’approvazione della banca depositaria. Inoltre le modifiche richiedono l’approvazione del Comitato di vigilanza del mercato finanziario. Le modifiche sono soggette a obbligo di pubblicazione. Queste entrano in vigore alla data indicata nella pubblicazione e, comunque, non prima di tre mesi dalla data di pubblicazione. § 12 Dimissioni e liquidazione 1. La Società di gestione può dimettersi dalla gestione del Fondo comune d’investimento mediante pubblicazione (§ 10) previo benestare dell’organo di vigilanza del mercato finanziario e nel rispetto di un termine di preavviso di almeno sei mesi ovvero senza il rispetto di alcun termine di preavviso se il patrimonio del Fondo scende al di sotto dei 370.000 euro. 2. Qualora non sussista più il diritto alla gestione del Fondo d’investimento da parte della Società di gestione, l’ulteriore gestione o la liquidazione avverranno in conformità alle disposizioni relative della InvFG. § 12a Fusione o trasferimento del patrimonio del Fondo Nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 3 comma 2 e 14 comma 4 della InvFG, la Società di gestione è autorizzata ad effettuare la fusione del patrimonio del Fondo con il patrimonio di altri fondi comuni d’investimento oppure il trasferimento del patrimonio del Fondo in altri fondi comuni d’investimento ovvero a incorporare nel patrimonio del Fondo quello di altri fondi comuni d’investimento. Pagina 31 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Regolamento Speciale applicabile al fondo Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration, fondo comune d’investimento ai sensi dell’art. 20 InvFG (di seguito denominato “Fondo d’investimento”). Il Fondo d’investimento soddisfa la direttiva 85/611/CEE. § 13 Banca depositaria Banca depositaria è la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna (sede). § 14 Sedi di pagamento e di presentazione, certificati di partecipazione 1. Sede di pagamento e di consegna dei certificati di partecipazione sono la Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft, Vienna, le centrali Raiffeisen negli stati federali e la Kathrein & Co Privatgeschäftsbank Aktiengesellschaft, Vienna. 2. Per questo Fondo d’investimento vengono emessi certificati di partecipazione a distribuzione, ad accumulazione con trattenuta dell’imposta sul reddito da capitale (KESt) e ad accumulazione senza trattenuta dell’imposta sul reddito da capitale (KESt). Le quote di partecipazione sono emesse in forma di certificati cumulativi e, a discrezione della Società di gestione, come certificati singoli. Il loro rilascio può essere posticipato per questioni legate alla stampa degli stessi. 3. Se le quote sono rappresentate da certificati cumulativi, l’accredito dei dividendi sarà eseguito da parte del rispettivo istituto di credito incaricato della custodia per ciascun titolare delle quote ai sensi di quanto disposto dall’art. 28 e quello dei pagamenti come previsto dall’art. 29. § 15 Obiettivi e politica d’investimento 1. In base a quanto previsto dagli artt. 4, 20 e 21 della InvFG e dai §§ 16 e segg. del presente Regolamento Generale, a favore del Fondo d’investimento è consentito l’acquisto di ogni tipo di titolo, strumento del mercato monetario o altro investimento finanziario liquido nella misura in cui sia tenuto conto del principio di diversificazione del rischio e non siano violati gli interessi legittimi dei proprietari delle quote. 2. A favore del Fondo d’investimento vengono selezionati svariati valori patrimoniali in base ai seguenti fondamenti d’investimento: – Titoli (compresi titoli che includono strumenti finanziari derivati) Il Fondo investe prevalentemente in obbligazioni denominate in euro. – Strumenti del mercato monetario È consentito acquistare a favore del fondo per una percentuale fino al 100% del patrimonio del Fondo, strumenti del mercato monetario . – Quote di fondi d’investimento È consentito acquistare a favore del Fondo per una percentuale sino al 10% del patrimonio del Fondo quote di altri fondi d’investimento, che siano conformi a quanto previsto dal § 17 del presente Regolamento Generale del Fondo. – Depositi rimborsabili su richiesta o revocabili In linea di principio è consentito detenere all’interno del Fondo, per una quota sino ad un massimo del 50 percento del patrimonio del Fondo, depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Tuttavia, nel quadro di riorganizzazioni del portafoglio del Fondo o per diminuire l’influsso di possibili perdite di quotazione dei titoli, il Fondo può esibire una quota superiore di depositi a vista o revocabili con una durata massima di 12 mesi. Non è obbligatorio detenere alcun deposito bancario minimo. Pagina 32 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration – Strumenti derivati (compresi derivati OTC) Nell’ambito della politica d’investimento, si potrà investire in strumenti finanziari derivati a discrezione della Società di gestione sia a fini di copertura, sia come strumento attivo d’investimento (a garanzia o incremento dei proventi, come sostituti di titoli, come controllo del profilo di rischio del Fondo ovvero per il controllo sintetico della liquidità). Il rischio totale legato agli strumenti finanziari derivati non utilizzati a fini di copertura è limitato al 50 % del valore netto totale del patrimonio del Fondo. 3. Per quanto riguarda il rispetto di quanto definito ai §§ 19 e 19a, se a favore del Fondo d’investimento vengono acquistati titoli e strumenti del mercato monetario che includono strumenti finanziari derivati, ciò deve essere tenuto in considerazione dalla Società di gestione. Per quanto riguarda i limiti d’investimento di cui all’art. 20 comma 3, cifre 5, 6, 7 e 8 InvFG, non vengono presi in considerazioni investimenti di un fondo comune in strumenti finanziari derivati su indici. 4. È consentito l’acquisto fino ad un massimo del 10 percento del patrimonio del Fondo di azioni o strumenti del mercato monetario non interamente pagati o di diritti d’opzione su di essi o su altri strumenti finanziari non interamente pagati. 5. Se l’investimento del Fondo avviene in almeno sei diverse emissioni e l’investimento in una singola emissione non supera il 30 percento del patrimonio del Fondo, possono essere acquistati titoli o strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro compresi i suoi enti locali, da uno Stato terzo o da un organismo pubblico internazionale al quale appartengono uno o più Stati membri, per una percentuale superiore al 35 percento. § 16 Borse e mercati regolamentati 1. È consentito l’acquisto di titoli e strumenti del mercato monetario se questi > sono quotati e negoziati presso un mercato regolamentato ai sensi del § 2 comma 37 BWG (legge sul sistema bancario) oppure > sono negoziati su di un altro mercato riconosciuto, regolamentato, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di uno Stato membro oppure > sono quotati ufficialmente in una delle borse di uno Stato terzo citate in appendice oppure > sono negoziati su di un altro mercato titoli riconosciuto, regolamentato, aperto al pubblico e regolarmente funzionante di uno Stato terzo tra quelli elencati in appendice oppure > se le disposizioni relative all’emissione contengono l’impegno che verrà richiesta l’autorizzazione alla quotazione ufficiale o alla negoziazione presso una delle borse citate o alla negoziazione su uno degli altri mercati sopra citati e l’autorizzazione avviene al più tardi entro un anno dall’inizio dell’emissione dei titoli. 2. Strumenti del mercato monetario non negoziati su di un mercato regolamentato, normalmente negoziati sul mercato monetario, liquidi ed il cui valore può essere determinato con esattezza in qualunque momento, possono essere acquistati per il Fondo d’investimento se l’emissione o l’emittente di questo strumento è soggetto alle norme relative alla protezione degli investimenti e degli investitori ed inoltre > sono emessi o garantiti da un’amministrazione centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall’Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti, da un Paese terzo se questo è uno stato federale, uno stato membro di una federazione o di un organismo pubblico internazionale cui appartiene almeno uno Stato membro oppure > sono emessi da società i cui titoli sono negoziati su mercati regolamentati elencati al punto 1 – nuove emissioni escluse – oppure > sono emessi o garantiti da un istituto soggetto a vigilanza prudenziale in base a criteri stabiliti nel diritto comunitario, o sono emessi o garantiti da un istituto soggetto a norme prudenziali che a parere del Comitato di vigilanza del mercato finanziario sono altrettanto rigorose quanto quelle previste dal diritto comunitario e che rispetta queste disposizioni, oppure > sono emessi da altri emittenti appartenenti ad una categoria autorizzata dal Comitato di vigilanza del mercato finanziario, nella misura in cui esistono parificabili norme valide a protezione dell’investitore che investe in questo strumento e purché gli emittenti siano società con capitale e riserve pari ad almeno 10 mio. di euro e che redigano e pubblichino il proprio bilancio di fine anno ai sensi delle disposizioni della direttiva 78/660/CEE, oppure di un soggetto di diritto che all’interno di uno o più gruppi di società comprendente società quotate in borsa sia responsabile del finanziamento del gruppo, oppure si tratti di un soggetto di diritto che debba finanziare veicoli di cartolarizzazione che usufruiscano di una linea di credito concessa da una banca. Pagina 33 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration 3. In totale è consentito investire fino al 10 percento del patrimonio del Fondo in titoli e strumenti del mercato monetario che non adempiono ai presupposti di cui ai punti 1 e 2. § 17 Quote di fondi d’investimento 1. È consentito acquistare quote di fondi comuni d’investimento (=fondi comuni d’investimento e società di gestione di tipo aperto) che adempiono alle disposizioni della direttiva 85/611/CEE (OICVM) insieme a fondi d’investimento conformi a quanto di seguito indicato al punto 2 fino ad un totale del 10 percento del patrimonio del Fondo, se questi a loro volta non investono per più del 10 percento in quote di altri fondi comuni d’investimento. 2. Quote di fondi comuni d’investimento che non adempiono alla direttiva 85/611/CEE (OIC) e la cui finalità esclusiva è > investire in titoli e altri strumenti finanziari liquidi il denaro raccolto presso il pubblico per conto comune in base ai fondamenti di diversificazione del rischio e > le cui quote siano rimborsate o emesse dietro richiesta del proprietario delle quote a carico diretto o indiretto del patrimonio del Fondo comune d’investimento possono in genere essere acquistate insieme a fondi comuni d’investimento come dal punto 1 di cui sopra fino al 10 percento al massimo del patrimonio del Fondo se a) questi a loro volta non investono per più del 10 percento in quote di altri fondi comuni d'investimento e b) questi sono stati autorizzati in base alle normative di legge che li sottopongono ad un controllo che a parere del Comitato di vigilanza del mercato finanziario è parificabile a quello esercitato dal diritto comunitario ed inoltre sussistono garanzie sufficienti per una collaborazione tra le autorità, e c) il livello di protezione del proprietario delle quote è parificabile a quello di proprietari di quote di fondi d’investimento che adempiono alle disposizioni della direttiva 85/611/CEE (fondi OICVM), ed in particolare alle norme relative alla custodia separata del patrimonio del fondo d’investimento, l’apertura di crediti, la concessione di crediti e le vendite allo scoperto di titoli e strumenti monetari sono parificabili alle richieste della direttiva 85/611/CEE, e d) le attività di negoziazione sono oggetto dei rendiconti annuali e semestrali che consentono la formazione di un giudizio sul patrimonio e gli oneri, gli utili e le transazioni nel periodo considerato dal rendiconto. 3. È consentito l’acquisto a favore del Fondo d’investimento anche di quote di fondi comuni d’investimento gestiti direttamente o indirettamente dalla stessa Società di gestione o amministrati da una società legata alla Società di gestione da un reparto amministrativo in comune o mediante controllo oppure partecipazione sostanziale diretta o indiretta. 4. È consentito l’acquisto di quote di uno stesso fondo fino al 10 percento al massimo del patrimonio del Fondo. § 18 Depositi a vista o revocabili È possibile acquisire a favore del Fondo d’investimento averi bancari in forma di depositi a vista o revocabili con una scadenza massima di 12 mesi. Non è obbligatorio detenere alcun deposito bancario minimo. L’importo dell’avere bancario è limitato al 50 percento del patrimonio del Fondo d’investimento. Tuttavia, nel quadro di riorganizzazioni del portafoglio del Fondo o per diminuire l’influsso di possibili perdite di quotazione dei titoli, il Fondo d’investimento può esibire una quota superiore di averi bancari. § 19 Strumenti finanziari derivati 1. Per un fondo comune d’investimento è possibile acquistare strumenti finanziari derivati (derivatives), compresi strumenti finanziari a questi parificabili calcolati in contanti autorizzati presso uno dei mercati regolamentati elencati al § 16 se nel caso dei valori di base si tratta di titoli, strumenti monetari o altri investimenti finanziari liquidi ai sensi del § 15 oppure di indici finanziari, tassi d'interesse, corsi di cambio o valute nei quali il Fondo d’investimento è autorizzato ad investire conformemente ai suoi principi d'investimento (§ 15). Il rischio totale legato agli strumenti finanziari derivati non utilizzati a fini di copertura è limitato al 50 % del valore netto totale del patrimonio del Fondo. Pagina 34 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration 2. Il rischio totale legato agli strumenti derivati non può superare il valore netto totale del patrimonio del Fondo. Nel calcolo dell’esposizione vengono presi in considerazione il valore corrente delle attività sottostanti, il rischio d’insolvenza, le future fluttuazioni del mercato ed i termini di liquidazione delle posizioni. 3. Come parte della strategia d’investimento, il Fondo d’investimento può acquistare strumenti derivati all’interno dei limiti specifici d’investimento fissati nell’art. 20 comma 3 punti 5, 6, 7, 8a e 8d InvFG se il rischio totale dei valori di base non supera questi limiti d’investimento. § 19a Derivati OTC 1. È possibile acquistare a favore del Fondo d’investimento strumenti finanziari derivati non negoziati in borsa (derivati OTC) purché a) l’attività sottostante consista in strumenti di cui al § 19 punto 1, b) le controparti siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale appartenenti alle categorie ammesse mediante ordinanza dal comitato di vigilanza del mercato finanziario, c) i derivati OTC siano sottoposti ad una valutazione su base quotidiana affidabile e verificabile e possano essere in qualunque momento venduti, liquidati o pareggiati mediante una contronegoziazione ad un valore corrente adeguato su iniziativa del Fondo d’investimento, e d) questi siano investiti nel rispetto dei limiti specifici d’investimento fissati all’art. 20 comma 3 punti 5, 6, 7, 8a e 8d InvFG ed il rischio totale dell’attività sottostante non superi questi limiti d’investimento. 2. Nelle negoziazioni di un fondo comune con strumenti finanziari derivati OTC, l’esposizione verso la controparte non deve superare la seguente proporzione: a) se la controparte è un ente creditizio, il 10 percento del patrimonio del Fondo d’investimento, b) il 5 percento del patrimonio del Fondo nei restanti casi. § 19b Value at Risk Non applicabile. § 20 Apertura di crediti La Società di gestione può aprire per conto del Fondo d’investimento, crediti a breve termine per un importo fino al 10 percento del patrimonio del Fondo. § 21 Pronti contro termine La Società di gestione è autorizzata ad acquistare a favore del Fondo d’investimento, per conto di questo ed entro i limiti d’investimento della Legge sui fondi comuni d’investimento, titoli con l’impegno del venditore a riscattare tali titoli in un determinato momento e ad un prezzo convenuto precedentemente. § 22 Swap di interessi Nel rispetto della Legge sui fondi comuni d’investimento, la Società di gestione è autorizzata a scambiare a copertura dei beni appartenenti al patrimonio del Fondo diritti agli interessi a tasso variabile con interessi a tasso fisso o viceversa, se al pagamento di interessi da effettuare si oppongono in percentuale tramite quote di fondi detenute nel patrimonio del Fondo simili diritti agli interessi derivanti da beni appartenenti al patrimonio del Fondo. § 23 Swap di valute La Società di gestione è autorizzata a scambiare entro i limiti d’investimento previsti dalla InvFG, attivi del patrimonio del Fondo con attivi denominati in una valuta diversa. Pagina 35 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration § 24 Prestito di titoli Nel rispetto della Legge sui fondi comuni d'investimento, la Società di gestione è autorizzata a trasferire di proprietà a terzi per un periodo di tempo definito e nell’ambito di un sistema riconosciuto di prestito di titoli valori mobiliari, titoli per un volume non eccedente il 30 percento del patrimonio del Fondo a condizione che i terzi si impegnino a restituire i titoli oggetto della transazione allo scadere del periodo di prestito definito in precedenza. § 25 Prezzi d’emissione e di rimborso Il calcolo del valore della quota avviene in euro come da § 6. L’importo della commissione di vendita a copertura dei costi d’emissione sostenuti dalla Società può arrivare fino all’5 percento. Il prezzo di rimborso risulta dal valore della quota. In linea di principio l’emissione delle quote non è limitata. La Società di gestione si riserva, tuttavia, la facoltà di interrompere temporaneamente o in maniera definitiva l’emissione di quote. § 26 Esercizio finanziario L’esercizio finanziario del Fondo è compreso nel periodo intercorrente tra il 1 luglio ed il 30 giugno dell’anno solare successivo. § 27 Commissioni di gestione, rimborso delle spese Per le sue attività di gestione, la Società di gestione riceve una rimunerazione annuale per un importo che può arrivare al 1,50% del patrimonio del Fondo, calcolato per quote sulla base dei valori a fine mese. La Società di gestione ha inoltre diritto al rimborso di tutte le spese derivanti dall’attività di gestione, quali quelle per le commissioni per la banca depositaria, costi di transazione, pubblicazioni obbligatorie, spese di deposito, spese di verifica, consulenza e di liquidazione. § 28 Destinazione degli utili in caso di certificati di partecipazione con distribuzione dei proventi Una volta avvenuta la copertura dei costi, i proventi conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario devono essere distribuiti ai titolari di certificati di partecipazione con distribuzione dei proventi a partire dal 15 settembre dell’esercizio finanziario successivo, eventualmente dietro ritiro di una cedola di dividendo: per intero, se si tratta di interessi e dividendi; a discrezione della Società di gestione, se si tratta di profitti derivanti dalla vendita di valori patrimoniali del Fondo d’investimento compresi i diritti d’acquisizione. Il rimanente viene riportato al nuovo esercizio. Proventi derivanti da diritti di partecipazione a “fondi” con rappresentante fiscale nazionale si considerano incassati con la pubblicazione del certificato di reddito. Sono possibili distribuzioni provvisorie. § 29 Destinazione degli utili in caso di certificati di partecipazione in fondi ad accumulazione con trattenuta dell'imposta sui redditi da capitale (KESt) (ad accumulazione) Una volta avvenuta la copertura dei costi, i proventi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario non sono distribuiti. Dal 15 settembre, in caso di certificati di partecipazione a fondi ad accumulazione, deve essere corrisposto un importo determinato ai sensi dell’art. 13 comma 3 della Legge sui fondi comuni d’investimento, e che dovrà essere utilizzato per la copertura di un obbligo di pagamento dell’imposta sul reddito da capitale per la parte di reddito assimilabile a proventi distribuiti. Pagina 36 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration § 29a Destinazione degli utili in caso di certificati di partecipazione in fondi ad accumulazione senza trattenuta dell'imposta sui redditi da capitale (KESt) (tranche estera ad accumulazione totale) Una volta avvenuta la copertura dei costi, i proventi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario non sono distribuiti. Non viene effettuato alcun pagamento ai sensi dell’art. 13 comma 3 dell’InvFG (legge che regola i fondi comuni d’investimento). Dietro presentazione dei relativi certificati, la Società di gestione si accerta presso gli uffici depositari che i certificati di partecipazione ai fondi ad accumulazione totale siano detenuti al momento del pagamento solo da titolari di quote non soggetti alle leggi nazionali sulle imposte sul reddito di persone fisiche o giuridiche o per i quali vi siano i presupposti per un’esenzione dall’imposta sui redditi da capitale ai sensi dell’art. 94 della Legge sulle imposte dei redditi. § 29b Destinazione degli utili in caso di certificati di partecipazione in fondi ad accumulazione senza trattenuta dell'imposta sui redditi da capitale (KESt) (tranche nazionale ad accumulazione totale) Una volta avvenuta la copertura dei costi, i proventi conseguiti nel corso dell'esercizio finanziario non sono distribuiti. Non viene effettuato alcun pagamento ai sensi dell’art. 13 comma 3 dell’InvFG (legge che regola i fondi comuni d’investimento). La data determinante per evitare il pagamento dell’imposta KESt sull’utile annuale ai sensi dall’art. 13 comma 3 della Legge sui fondi d’investimento è il rispettivo 15 settembre dell’esercizio finanziario successivo. Dietro presentazione dei relativi certificati, la Società di gestione si accerta presso gli uffici depositari che i certificati di partecipazione siano detenuti al momento del pagamento solo da titolari di quote non soggetti alle leggi nazionali sulle imposte sul reddito di persone fisiche o giuridiche o per i quali vi siano i presupposti per un’esenzione ai sensi dell’art. 94 della Legge sulle imposte dei redditi. In caso di mancato adempimento di tali presupposti al momento del pagamento, l’importo rilevato ai sensi dell’art. 13 comma 3 della Legge sui fondi d’investimento dovrà essere saldato mediante accredito del rispettivo istituto di credito depositario. § 30 Liquidazione La banca depositaria riceve una rimunerazione pari allo 0,5 percento del patrimonio del Fondo derivante dall’utile di liquidazione netto. Pagina 37 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration Appendice al §16 Elenco delle borse con negoziazione ufficiale e dei mercati regolamentati 1. Borse con negoziazione ufficiale e mercati regolamentati negli Stati membri della Comunità Europea: In base all’articolo 16 della direttiva 93/22/CEE (direttiva sui servizi d’investimento nel settore dei valori mobiliari), ogni Stato membro deve condurre un elenco aggiornato dei mercati da lui autorizzati. Questo elenco deve essere trasmesso agli altri Stati membri ed alla Commissione. In base alla stessa disposizione, la Commissione è obbligata a pubblicare una volta all’anno un elenco dei mercati regolamentati a lei comunicati. A causa delle limitazioni d’accesso e della specializzazione dei segmenti commerciali, l’elenco dei “mercati regolamentati” è sottoposto a variazioni maggiori. Per questo motivo, accanto alla pubblicazione annuale di un elenco nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, la Commissione renderà accessibile una versione aggiornata sul suo sito Internet ufficiale. È possibile trovare l’elenco dei mercati regolamentati attualmente valido all’indirizzo Internet: http://www.fma.gv.at/cms/site//attachments/2/0/2/CH0230/CMS1140105592256/1_listeger.pdf alla voce “Elenco dei mercati regolamentati (pdf)”. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 1 Borse in paesi europei non appartenenti alla Comunità Europea BOSNIA ED ERZEGOVINA REPUBBLICA SRPSKA, BiH1 CROAZIA SVIZZERA SERBIA E MONTENEGRO TURCHIA BULGARIA ROMANIA Saraievo Banja Luka Zagabria, Varazdin SWX Swiss-Exchange Belgrado Istanbul (stock market in questione solo il “National Market”) Sofia (Bulgarian Stock Exchange) Bucarest (Bucharest Stock Exchange) „BiH“ è l’abbreviazione ufficiale di „Bosnia i Herzegovina“. Pagina 38 Raiffeisen 322 – Euro Alpha Duration 3. Borse in paesi extraeuropei 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8. 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 AUSTRALIA ARGENTINA BRASILE CILE HONG KONG INDIA INDONESIA ISRAELE GIAPPONE CANADA COREA MALESIA MESSICO NUOVA ZELANDA FILIPPINE SINGAPORE SUDAFRICA TAIWAN TAILANDIA USA 3.21 VENEZUELA 4. Mercati regolamentati in paesi non appartenenti alla Comunità Europea 4.1 4.2 4.3 4.4 GIAPPONE CANADA COREA SVIZZERA 4.5 USA 5. Sydney, Hobart, Melbourne, Perth Buenos Aires Rio de Janeiro, San Paolo Santiago Hongkong Stock Exchange Bombay Giacarta Tel Aviv Tokyo, Osaka, Nagoya, Kyoto, Fukuoka, Niigata, Sapporo, Hiroshima Toronto, Vancouver, Montreal Seul Kuala Lumpur Città del Messico Wellington, Christchurch/Invercargill, Auckland Manila Singapur Stock Exchange Johannesburg Taipei Bangkok New York, American Stock Exchange (AMEX), New York Stock Exchange (NYSE), Los Angeles/Pacific Stock Exchange, San Francisco/Pacific Stock Exchange, Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati Caracas Over the Counter Market Over the Counter Market Over the Counter Market SWX-Swiss Exchange, BX Berne eXchange; Over the Counter Market dei membri della International Securities Market Association (ISMA), Zurigo Over the Counter Market del sistema NASDAQ, Over the Counter Market (markets organised by NASD such as Over-the-Counter Equity Market, Municipal Bond Market, Government Securities Market, Corporate Bonds and Public Direct Participation Programs) Over-the-Counter-Market for Agency Mortgage-Backed Securities Borse con mercati di futures e opzioni 5.1 5.2 5.3 ARGENTINA AUSTRALIA BRASILE 5.4 5.5 5.6 CANADA HONG KONG GIAPPONE 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 NUOVA ZELANDA FILIPPINE SINGAPORE REPUBBLICA SLOVACCA SUDAFRICA 5.12 5.13 SVIZZERA USA Bolsa de Comercio de Buenos Aires Australian Options Market, Sydney Futures Exchange Limited Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa de Mercadorias & Futuros, Rio de Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange Hong Kong Futures Exchange Ltd. Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures Exchange, Tokyo Stock Exchange New Zealand Futures & Options Exchange Manila International Futures Exchange Singapore International Monetary Exchange RM System Slovakia e Bratislava Options Exchange (BOB) Johannesburg Stock Exchange (JSE) South African Futures Exchange (SAFEX) EUREX American Stock Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex, FINEX, Mid America Commodity Exchange, New York Futures Exchange, Pacific Stock Exchange, Philadelphia Stock Exchange, New York Stock Exchange, Boston Options Exchange (BOX) Pagina 39