I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO

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I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO
I CONTRATTI DI
TURISMO
ORGANIZZATO
I VIAGGI ORGANIZZATI: L’EVOLUZIONE
DELLA DISCIPLINA
• Un tempo i rapporti tra turisti ed operatori
professionali erano sporadici e limitati a singole
operazioni* ed il turista configurava in autonomia il
viaggio più consono alle proprie esigenze.
• Divenuto il turismo fenomeno di massa è emersa la
figura di un organizzatore professionale specializzato
nella produzione di un servizio:
I VIAGGI ORGANIZZATI progettati in modo
standardizzato: comprendono trasporto, alloggio,
servizi ricreativi accessori quali assistenza negli scali,
programmazione di escursioni, attività sportive, ecc.
• I viaggi organizzati favoriscono le economie di
scala: l’organizzatore può distribuire il rischio
fra una molteplicità di affari e assicurarsi
contro il rischio di inadempimento.
• Il “pacchetto” di viaggio viene offerto a prezzi
forfettari più vantaggiosi del costo dei singoli
servizi acquistati separatamente.
DIVISIONE DI COMPITI TRA OPERATORI
TURISTICI
• Distinzione tra ramo industriale di
PRODUZIONE del pacchetto turistico e ramo
commerciale di DISTRIBUZIONE del pacchetto
stesso
• Il pacchetto diviene BENE DI CONSUMO DI
MASSA*
NATURA DEL CONTRATTO
• Chi predispone un pacchetto di viaggio “tutto
compreso” si obbliga a fornire il complessivo
risultato della realizzazione del viaggio: trattasi di
un appalto di servizi (art. 1655 c.c.)*
• Si distingue tra CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE
DI VIAGGIO, inquadrabile nell’appalto di servizi e
CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE DI VIAGGIO
inquadrabile nello schema del mandato.**
TURISTA COME CONSUMATORE
SPECIALE:
• Chi acquista è del tutto impossibilitato a verificare
in anticipo la qualità del servizio prescelto, che
però ha notevole incidenza sul prezzo del
pacchetto.
• Esigenza di maggiore protezione del turista
rispetto al comune consumatore: Trasposizione
nel Codice del Turismo delle disposizioni sui
servizi allocate nel Codice del Consumo e
abrogazione della disciplina della L. 27 dicembre
1977, n. 1084*
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE
NORME RELATIVE AI CONTRATTI DEL
TURISMO ORGANIZZATO
• Le norme, contenute nel Codice del Turismo,
sono applicabili unicamente ai pacchetti turistici
venduti od offerti in vendita a chiunque nel
territorio nazionale da un tour operator o da
un’agenzia di viaggi (Art. 32 co.2, cod.tur.)*
• Le regole del codice del turismo trovano
applicazione anche se il pacchetto turistico è
acquistato tramite Internet.
IL PACCHETTO TURISTICO:
DEFINIZIONE GIURIDICA
• Art. 34 cod.tur.: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i
viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere
turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque
ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli
elementi di seguito indicati, venduti od offerti in
vendita ad un prezzo forfettario:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per
la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista,
parte significativa del pacchetto turistico. *
TURISTA-CONSUMATORE
• Art. 33, co.1 lett.c) cod.tur.: Turista è l'acquirente, il cessionario di un
pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto
della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza
remunerazione un pacchetto turistico*.
• Al fine di evitare elusioni della normativa a protezione del turistaconsumatore, la fatturazione separata degli elementi di un medesimo
pacchetto turistico non esclude la sua applicazione né sottrae
l’organizzatore e l’intermediario agli obblighi dalla stessa previsti (art. 34,
co.2., cod.tur.)
• Ad analoga finalità di protezione del turista, l’art. 33 cod.tur. prevede che
le violazioni degli adempimenti amministrativi del tour operator e
dell’agenzia di viaggio non incidono sul regime civilistico del contratto
concluso dal turista-consumatore.
PACCHETTI DINAMICI
(Servizi offerti in rete dagli organizzatori)*
Le diverse modalità di acquisto di un
medesimo pacchetto turistico non possono
incidere sulla tutela del turista**
PROPOSTA DI DIRETTIVA UE 9 LUGLIO
2013
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In essa possono distinguersi:
a) i pacchetti turistici *
c) i singoli servizi turistici autonomamente acquistati**
b) i servizi turistici assistiti***: In questi non verrebbe
assicurata la medesima tutela riservata all’acquirente
del pacchetto turistico, prefigurandosi soltanto un
apposito obbligo di informazione incombente su chi
agevola l’acquisto dei servizi funzionale alla corretta
identificazione delle responsabilità per la loro
prestazione.
CONTRATTO DI CROCIERA
• FUNZIONE: L’interesse principale del crocierista è il
perseguimento di una finalità turistica di vacanza,
svago e divertimento corrispondente a quella
sottostante la vendita di pacchetti turistici.
• Il contratto di crociera non può sussumersi nello
schema del trasporto perché sarebbe inidoneo a
garantire al crocierista un’adeguata tutela in caso di
disservizi imputabili all’organizzatore del viaggio ma
rientra nel contratto di viaggio organizzato.**
• Ai sensi dell’art. 34, co1, cod.tur., qualsiasi crociera
turistica può integrare un pacchetto turistico.  Ciò
rende equiparabile la tutela del crocierista a quella di
un qualsiasi altro turista.