I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO
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I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO
I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO I VIAGGI ORGANIZZATI: L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA • Un tempo i rapporti tra turisti ed operatori professionali erano sporadici e limitati a singole operazioni* ed il turista configurava in autonomia il viaggio più consono alle proprie esigenze. • Divenuto il turismo fenomeno di massa è emersa la figura di un organizzatore professionale specializzato nella produzione di un servizio: I VIAGGI ORGANIZZATI progettati in modo standardizzato: comprendono trasporto, alloggio, servizi ricreativi accessori quali assistenza negli scali, programmazione di escursioni, attività sportive, ecc. • I viaggi organizzati favoriscono le economie di scala: l’organizzatore può distribuire il rischio fra una molteplicità di affari e assicurarsi contro il rischio di inadempimento. • Il “pacchetto” di viaggio viene offerto a prezzi forfettari più vantaggiosi del costo dei singoli servizi acquistati separatamente. DIVISIONE DI COMPITI TRA OPERATORI TURISTICI • Distinzione tra ramo industriale di PRODUZIONE del pacchetto turistico e ramo commerciale di DISTRIBUZIONE del pacchetto stesso • Il pacchetto diviene BENE DI CONSUMO DI MASSA* NATURA DEL CONTRATTO • Chi predispone un pacchetto di viaggio “tutto compreso” si obbliga a fornire il complessivo risultato della realizzazione del viaggio: trattasi di un appalto di servizi (art. 1655 c.c.)* • Si distingue tra CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO, inquadrabile nell’appalto di servizi e CONTRATTO DI INTERMEDIAZIONE DI VIAGGIO inquadrabile nello schema del mandato.** TURISTA COME CONSUMATORE SPECIALE: • Chi acquista è del tutto impossibilitato a verificare in anticipo la qualità del servizio prescelto, che però ha notevole incidenza sul prezzo del pacchetto. • Esigenza di maggiore protezione del turista rispetto al comune consumatore: Trasposizione nel Codice del Turismo delle disposizioni sui servizi allocate nel Codice del Consumo e abrogazione della disciplina della L. 27 dicembre 1977, n. 1084* AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE AI CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO • Le norme, contenute nel Codice del Turismo, sono applicabili unicamente ai pacchetti turistici venduti od offerti in vendita a chiunque nel territorio nazionale da un tour operator o da un’agenzia di viaggi (Art. 32 co.2, cod.tur.)* • Le regole del codice del turismo trovano applicazione anche se il pacchetto turistico è acquistato tramite Internet. IL PACCHETTO TURISTICO: DEFINIZIONE GIURIDICA • Art. 34 cod.tur.: I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. * TURISTA-CONSUMATORE • Art. 33, co.1 lett.c) cod.tur.: Turista è l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico*. • Al fine di evitare elusioni della normativa a protezione del turistaconsumatore, la fatturazione separata degli elementi di un medesimo pacchetto turistico non esclude la sua applicazione né sottrae l’organizzatore e l’intermediario agli obblighi dalla stessa previsti (art. 34, co.2., cod.tur.) • Ad analoga finalità di protezione del turista, l’art. 33 cod.tur. prevede che le violazioni degli adempimenti amministrativi del tour operator e dell’agenzia di viaggio non incidono sul regime civilistico del contratto concluso dal turista-consumatore. PACCHETTI DINAMICI (Servizi offerti in rete dagli organizzatori)* Le diverse modalità di acquisto di un medesimo pacchetto turistico non possono incidere sulla tutela del turista** PROPOSTA DI DIRETTIVA UE 9 LUGLIO 2013 • • • • In essa possono distinguersi: a) i pacchetti turistici * c) i singoli servizi turistici autonomamente acquistati** b) i servizi turistici assistiti***: In questi non verrebbe assicurata la medesima tutela riservata all’acquirente del pacchetto turistico, prefigurandosi soltanto un apposito obbligo di informazione incombente su chi agevola l’acquisto dei servizi funzionale alla corretta identificazione delle responsabilità per la loro prestazione. CONTRATTO DI CROCIERA • FUNZIONE: L’interesse principale del crocierista è il perseguimento di una finalità turistica di vacanza, svago e divertimento corrispondente a quella sottostante la vendita di pacchetti turistici. • Il contratto di crociera non può sussumersi nello schema del trasporto perché sarebbe inidoneo a garantire al crocierista un’adeguata tutela in caso di disservizi imputabili all’organizzatore del viaggio ma rientra nel contratto di viaggio organizzato.** • Ai sensi dell’art. 34, co1, cod.tur., qualsiasi crociera turistica può integrare un pacchetto turistico. Ciò rende equiparabile la tutela del crocierista a quella di un qualsiasi altro turista.