Niente immersioni? Risarcito

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Niente immersioni? Risarcito
Niente immersioni? Risarcito
Con la sentenza n.4372 del 20 Marzo 2012, i Giudici della
Suprema Corte, ancora una volta, hanno riconosciuto il diritto
al risarcimento dei danni patiti da un turista durante
l’esecuzione di un pacchetto di viaggio.
La particolarità – e l’interesse – della pronuncia in esame,
sta nel fatto che il disservizio subito dal turista, che ha
determinato la pronuncia di risarcimento, è consistito nella
rilevata impossibilità di effettuare immersioni subacquee.
Nel caso oggetto della sentenza, il turista aveva acquistato
un soggiorno nell’isola di Creta nel periodo tra il 15 e il 22
Aprile per due persone, con possibilità di fare immersioni
subacquee, attività che costituiva per l’attore motivo
determinante della conclusione del contratto, come
espressamente dichiarato all’agenzia di viaggio presso la
quale aveva acquistato il pacchetto turistico.
Sennonché, giunto in loco, il turista scopriva che era
impossibile fare immersioni, in quanto l’attività subacquea,
secondo un regolamento locale nell’isola, era vietata sino al
20 Maggio.
Il Giudice di Pace adito in prima istanza, ed il Tribunale in
seguito adito per l’appello alla sentenza di primo grado,
rigettavano la richiesta risarcitoria dell’attore.
In particolare, nella causa di primo grado, il Giudice di Pace
accoglieva la domanda limitatamente alla richiesta di
risarcimento del danno morale, liquidato in Euro 100,00.
Proposto appello avverso tale decisione, il Tribunale al
contrario, mandava assolta la società di viaggi da ogni
pretesta risarcitoria.
Il subacqueo non si arrendeva neppure a quest’esito negativo e
proponeva ricorso alla Corte di Cassazione per vedere
riconosciuti i suoi diritti, e questa volta la sua
perseveranza è stata premiata.
La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso, ha
infatti accolto il ricorso del turista annullando la decisione
del Tribunale.
La Corte ha ritenuto che, avendo il turista scelto la vacanza
proprio per le caratteristiche offerte dal pacchetto turistico
acquistato, ossia per la possibilità di fare immersioni, le
condizioni prospettate dall’organizzatore costituissero
pattuizioni contrattuali vincolanti, la cui violazione non
potesse che essere sanzionata con il risarcimento del danno.
Ed infatti dispone la Corte: “la causa del contratto, così
come affermato da questa corte di legittimità con le sentenze
n.10490 del 2006, n.16315 e n.26956 del 2007, non può
ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come
funzione economico-sociale del negozio, svincolata tout court
dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione
economico – individuale del singolo, specifico negozio, da
valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico,
quanto funzionale; onde la obbiettivazione (quale quella
verificatasi nel caso di specie) di un motivo di cui la
controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad
integrare l’elemento causale della convenzione negoziale nella
misura in cui esso risulta determinante della formazione del
consenso”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha fondato la sua
decisione sul fatto che il turista avesse acquistato il
viaggio con lo scopo di poter praticare l’attività subacquea;
poiché ciò non è stato possibile a causa del divieto imposto
dalla normativa locativa dell’isola, i Giudici hanno ritenuto
sussistente la responsabilità del Tour Operator che, reso
edotto della precisa volontà del Cliente, avrebbe dovuto
essere a conoscenza ed informare il turista del divieto.
Ha ritenuto infatti la Suprema Corte che “l’offerta di
prestazioni contenute nel pacchetto di viaggio ovvero
accessorie ad esso ma comunque garantite dall’operatore
turistico rientrano tout court nell’orbita del rapporto
contrattuale; le omissioni di informazioni rilevanti da parte
del Tour Operator, costituiscono, a loro volta, violazioni di
natura contrattuale; il catalogo informativo dell’operatore
turistico costituisce prova documentale equiparabile alla
scrittura ex art. 2702 c.c., sottratta alla libera valutazione
e libero apprezzamento del Giudice di merito”.
Infine, occorre precisare che, trattandosi di un caso occorso
nel 2001, la materia è stata regolata dalle norme contenute
nel D.Lgs. n.111 del 1995, che disciplinava la materia
turistica prima del Codice del Consumo (D.Lgs. n.206/2005) ed
ora del Codice del Turismo (D.Lgs. n.79/11).
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Articolo pubblicato sul magazine di subacquea ScubaZone
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