autorizzazione detenzione e commercio animali esotici

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autorizzazione detenzione e commercio animali esotici
La detenzione di animali esotici
La Legge regionale n. 89/1990, all’articolo 1, definisce gli animali esotici: tutte le specie di
mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non
esistono in Italia popolazioni naturali anche se si sono riprodotti in cattività nel territorio
nazionale.
Autorizzazione alla detenzione
I possessori di animali esotici sono tenuti a inoltrare la domanda di autorizzazione alla detenzione
al Sindaco, tramite il Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente, entro otto giorni
dall’inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
L’autorizzazione è NOMINATIVA.
Documenti da consegnare:
•
domanda come da Allegato 1 L.R.89/90;
•
certificazioni e atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la
legittima provenienza;
•
per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio
Certificazioni CITES;
•
planimetria dei ricoveri o aree destinati agli animali;
•
una marca da bollo del valore corrente
•
versamento di € 169,00 con bonifico bancario IBAN IT87.C0832.7033.98.000.000.000.880
se richiesto BIC ROMA IT RRXXX intestato a: A.S.L. RM/A Servizio Tesoreria
Via Ludovico Ariosto, 3/9 (00185 Roma) indicando nella causale: 5221 Autorizzazione
detenzione animali esotici
Autorizzazione al commercio
I soggetti interessati ad allevare gli animali esotici a fini commerciali o interessati al solo
commercio degli stessi, sono tenuti a compilare domanda di autorizzazione da inoltrare, per mezzo
del servizio veterinario della ASL territorialmente competente, al Sindaco. L'autorizzazione è
valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella
domanda. La detenzione degli animali a scopo commerciale presuppone una permanenza a breve
termine di soggetti (al massimo 90 giorni).
Documenti da consegnare:
•
domanda come da Allegato 2 L.R.89/90;
•
certificazioni e atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la
legittima provenienza;
•
per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio
Certificazioni CITES;
•
planimetria dei ricoveri o aree destinati agli animali;
•
una marca da bollo del valore corrente
•
versamento di € 169,00 con bonifico bancario IBAN IT87.C0832.7033.98.000.000.000.880
se richiesto BIC ROMA IT RRXXX intestato a: A.S.L. RM/A Servizio Tesoreria
Via Ludovico Ariosto, 3/9 (00185 Roma) indicando nella causale: 5221 Autorizzazione
commercio animali esotici
•
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente;
I commercianti e gli allevatori di tali animali devono tenere un apposito registro di carico e scarico,
regolarmente vidimato dal Servizio Veterinario dalla ASL territorialmente competente, dove
annotano tutte le movimentazioni degli animali commercializzati (nel caso in cui vengano allevati,
vanno indicate le date ed il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni dei nuovi
esemplari).
In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro trenta giorni.
Rilascio delle autorizzazioni
•
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco in seguito al parere favorevole del Servizio
Veterinario della Asl territorialmente competente (che provvede a compiere gli accertamenti
previsti per la fase istruttoria) e previo nulla osta della Commissione tecnica regionale.
•
Il Servizio veterinario accerta, mediante colloquio, la conoscenza, da parte del possessore
degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il
corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione.
•
Il Servizio veterinario verifica i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle
aree destinati agli animali anche in relazione alla sicurezza delle persone e rilascia, prima
dell’acquisizione dell’animale, preventivo NULLA OSTA TECNICO.
I possessori sono tenuti a denunciare al sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per
qualsiasi causa degli animali detenuti.
N.B. Prima di acquistare un animale esotico, è fondamentale informarsi sulle sue necessità, in
particolare:
•
l’ambiente in cui vive deve avere determinate caratteristiche (temperatura, luce, umidità,
tipo di lettiera, ricovero, dimensioni della struttura che deve ospitarlo, eventuale presenza di
tronchi marcescenti, ecc.);
•
l’alimentazione deve essere adatta per ogni specie;
•
non trattandosi di animale domestico, va considerato che presenta una scarsa propensione ad
interagire con l’uomo ed anche le capacità comunicative sono difficilmente interpretabili.
ALLEGATO 1
Marca da bollo
Al Sindaco del Comune di Roma
per il tramite del Servizio Veterinario – Azienda USL Roma A
Euro 16,00
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI
(L.R. 89/90)
Il sottoscritto
nato a
Prov.
residente in
chiede
di
Prov.
essere
autorizzato
a
il
Via
detenere
tel.
presso
il
domicilio
oppure
presso
altra
sede
specificare
i seguenti animali esotici:
Numero
Famiglia/Genere/Specie
Sesso/età
Provenienza (1)
Identificazione (2)
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
che dimostrano la regolare importazione e/o la legittima provenienza ed il regolare possesso degli animali suddetti.
Con la presente si pone altresì a disposizione del Servizio Veterinario della USL competente per territorio per gli
accertamenti previsti (L.R. 89/90).
In fede
Roma, lì
(1)
se l’animale è stato importato dal Paese di origine o acquistato sul mercato nazionale o se si tratta di animale nato in cattività: riportare
la data di inizio della detenzione
(2)
Riportare il numero o sigla di eventuali contrassegni di identificazione (marche, tatuaggi o altro) o altri dati segnaletici
Informativa ai sensi del D.L.gs. 196 del 30-6-2003 - La Azienda USL Roma A informa che i dati sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni
vigenti ai fini dell’espletamento del procedimento autorizzativo e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
ALLEGATO 2
Marca da bollo
Al Sindaco del Comune di Roma
per il tramite del Servizio Veterinario – Azienda USL Roma A
Euro 16,00
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO ED
ALL’ALLEVAMENTO PER IL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI
(L.R. 89/90)
Il sottoscritto
nato a
Prov.
Prov.
residente in
il
Via
tel.
chiede di essere autorizzato al commercio e/o allevare per il commercio le seguenti specie di animali esotici:
Nome Comune
Nella
seguente
Famiglia – Genere - Specie
sede
di
dal
dichiara
dei
essere
iscritto
alla
C.C.I.A.A.
con l’attribuzione del N.
Con la presente si pone altresì a disposizione del Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio per
gli accertamenti previsti (L.R. 89/90).
Roma, li_________
In fede
Informativa ai sensi del D.L.gs. 196 del 30-6-2003 - La Azienda USL Roma A informa che i dati sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni
vigenti ai fini dell’espletamento del procedimento autorizzativo e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
REGIONE LAZIO
DIPARTIMENTO SOCIALE
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria
Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
Area Sanità Veterinaria
Ufficio 1 - Sanità e Tutela del Benessere degli Animali
(Tel. 06/5168 – 8012 e fax 06-5168 – 8256-8)
Commissione Tecnica Regionale sugli Animali Esotici
Documenti per i partecipanti al primo incontro
con la Commissione Tecnica Regionale sugli Animali Esotici
del giorno 23 ottobre 2007.
1. Strutture : Requisiti minimi delle strutture di detenzione di Animali Esotici distinti:
a. per il commercio
b. per l’allevamento;
2. LR 14 Dicembre 1990 n 89 Norme sulla detenzione allevamento e commercio di
animali esotici;
3. Regolamento Regionale Animali Esotici n. 1 del 27-01-1997 “Regolamento di
attuazione della legge regionale 14/12/1990, n. 89 “Norme sulla detenzione, allevamento
e commercio di animali esotici”;
4. DIRETTIVA REGIONALE 2001 con Elenchi A B C D E F;
5. LR 05-04-1988 n. 18 – “Tutela di alcune specie della fauna minore.”;
6. Regolamento Comune di Roma - Tutela degli animali in vigore dal 09-11-2005;
7. L 19-12-1975 n 874 Ratifica ed esecuzione convenzione commercio internazionale
specie animali e vegetali in via di estinzione - firmata a Washington il 3 marzo 1973;
8. L. 7 febbraio 1992 n 150 (testo coordinato ed aggiornato al D.LG. 300/1999)
“Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19/12/1975, n. 874 e del regolamento CEE n. 3626/82, e
successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e
l’incolumità pubblica.”
9. L 11-02-1992 n 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio;
10. D.L. 12 gennaio 1993 n. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di
estinzione;
11. DM 08-01-2002 Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali
Reg. CE 338/97);
12. L 189 del 20-07-2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
13. Istituzione registro di detenzione;
14. DM 23-3-07 Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze
di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e
contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali;
15. Allegati al regolamento regionale (domanda di autorizzazione, dichiarazione di
detenzione, cessione a terzi, registro di carico e scarico per il commercio, etc.)