lezione dott. Camerini - Società Italiana di Medicina Veterinaria
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lezione dott. Camerini - Società Italiana di Medicina Veterinaria
Torino Torino 16 16 febbraio febbraio 2012 2012 Circhi in citt à città ed animali esotici Dr. Alberto Camerini Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari [email protected] Definizione di animale esotico Si definiscono animali esotici tutte le specie facenti parte della fauna selvatica esotica che vivono stabilmente in stato di libertà nei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio Nazionale Definizione di pericolosità Sono da considerarsi potenzialmente pericolosi tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzione in cattività che in particolari condizioni possono, con la loro azione diretta, arrecare effetti mortali o invalidanti per l’uomo o possono trasmettere malattie infettive se non sottoposti a controllo. Legge 150/92 e DM 19 aprile 1996 Vengono dettate norme in materia di detenzione, benessere e custodia di esemplari di animali esotici e/o ritenuti pericolosi per la salute e l’incolumità pubblica, inseriti nell’elenco in allegato al Decreto Interministeriale Legge 150/92 e DM 19 aprile 1996 • Dal 3 ottobre 1996 è vietata la detenzione e l’acquisizione di tutti gli esemplari in allegato. • Coloro che già detengono tali esemplari dovranno denunciarne il possesso alle Prefetture • L’autorizzazione Prefettizia sarà subordinata al parere favorevole dei Servizi Veterinari in merito alla verifica sul benessere e salute dei soggetti e sulla custodia sicura. Legge 150/92 e DM 19 aprile 1996 Sono esclusi dall’obbligo di denuncia e dal divieto di detenzione • Istituzioni scientifiche e di ricerca ( D.L. 116 ) • Giardini zoologici, parchi nazionali • Acquari, delfinari, circhi • Mostre faunistiche permanenti o itineranti • Allevamenti autorizzati dalla L.157/92 Legge 150/92 e DM 19 aprile 1996 I detentori di animali di cui al Decreto, compresi gli esercizi commerciali potranno cedere tali esemplari esclusivamente alle strutture già in possesso di autorizzazione. L’acquisizione dovrà essere comunicata alle Prefetture territorialmente competenti per i successivi controlli analogamente al primo atto autorizzativo. Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo. Decreto legge 3 luglio 2003, n.159 Valgono le stesse limitazioni e gli stessi obblighi previsti per gli animali di cui all’elenco del DM 19 aprile 1996. ARANEIDI tutte le specie dei seguenti Genus: Atrax Trechona Phoneutria Latrodectus Hadronyche Sicarius Loxosceles SCORPIONES tutte le specie dei seguenti Genus: Androctonus, Buthacus, Buthiscus, Butheolus, Buthus, Centruroides, Compsobuthus, Hottentotta, Leiurus, Mesobuthus, Odontobuthus, Orthochirus, Parabuthus, Tytius Hemiscorpius. D.G.R 3882 del 31.12.2001 Vengono stabilite le linee guida in materia di detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica D.G.R 3882 del 31.12.2001 Definizione di pericolosità Sono da considerarsi potenzialmente pericolosi tutti gli esemplari vivi di mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi, alcune specie ittiche che possono con la loro azione diretta od indiretta arrecare effetti lesivi o invalidanti anche in ordine psicologico all’uomo. D.G.R 3882 del 31.12.2001 I possessori di animali di cui alla Dgr, esclusi pertanto quelli già autorizzati dalle Prefetture in ottemperanza alla L.150/92, dovranno presentare domanda di autorizzazione per il tramite dei Servizi Veterinari dell’ Azienda ULSS. D.G.R 3882 del 31.12.2001 Registro di carico e scarico Sono tenuti alla detenzione e compilazione del registro di carico e scarico, tutti coloro che, in qualsiasi modo o forma esercitino lo sfruttamento commerciale di questi animali. Per sfruttamento commerciale, si intende qualsiasi forma di vendita, locazione, permuta o scambio. D.G.R 3882 del 31.12.2001 L’esposizione e la detenzione ai fini non commerciali, in luoghi aperti al pubblico ( bar, ristoranti, mercati ecc.) non è consentita con esclusione delle esposizioni a fini scientifici e didattici, purchè autorizzate. Altresì è vietata la detenzione degli animali in luoghi diversi da quelli autorizzati. D.G.R 3882 del 31.12.2001 Autorizzazioni al commercio L’allevamento per il commercio ed il commercio di questi animali sono subordinati al rilascio di specifica autorizzazione del Sindaco, previo nulla osta del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS competente per territorio. L’autorizzazione è specifica per le specie indicate nella domanda. D.P.C.M. 28 febbraio 2003 Art.5 – Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali. e) Il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all’esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di comprovata esperienza. d) l’aggiornamento dei registri di carico e scarico dei singoli animali, compresa la loro provenienza e destinazione. CIRCHI, NORME e CONTRADDIZIONI • L.337/68 – funzioni sociali e finanziamenti • L.150/92 L.426/98 • Criteri Commissione Scientifica CITES • Regolamento CE 1739/05 • L.189/04 • Delibera della Giunta Regionale 1707/04 FINANZIAMENTI 7.500.000 euro nel 2005 5.700.000 euro nel 2006 6.700.000 euro nel 2007 3.800.000 euro nel 2008 4.450.000 euro nel 2009 Le sovvenzioni sono elargite da il Ministero per i beni e le attività culturali e appartengono principalmente al capitolo di spesa del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS). Contraddizioni Contraddizione è riconoscere la funzione sociale delle attività circensi ed accettare taluni modelli diseducativi. Contraddizione è prevedere quote di finanziamento del settore senza vincolarne una parte al miglioramento del benessere animale. Criticità •Aree comunali inadeguate per garantire gli standard minimi agli animali. •Trasporti. •Attrezzature e personale. •Sicurezza pubblica. •Visite allo zoo. •Brevità dei tempi di permanenza. Scheda informativa circhi •Fornisce elementi di valutazione preventiva sui criteri generali. •Consente di programmare interventi congiunti di vigilanza e controllo. •Consente di negare l’autorizzazione al plateatico in assenza dei requisiti minimi. Criteri Commissione Scientifica CITES I criteri dettati dalla Commissione Scientifica CITES sono stati elaborati su dettato legislativo all’art.4, comma 13 dalla Legge 426/98 e pertanto, come ribadito con nota dell’Aprile del 2001, dal Ministero dell’Ambiente, assumono valore di ufficialità. Criteri Commissione Scientifica CITES • Criteri generali – quindici punti riferiti alle autorizzazioni, alla struttura, alla gestione ,alla registrazione, alle garanzie sanitarie. • Criteri tecnici specifici per taxa – indicazioni strettamente legate alla gestione e custodia degli animali strettamente legate al loro benessere. CRITERI GENERALI Criterio 1- identificazione della struttura Criterio 2- identificazione del legale rappresentante Criterio 3- identificazione delle specie e numero di animali autorizzati ad essere ospitati e trasportati CRITERI GENERALI Criterio 4- identificazione del Veterinario consulente che dovrà: • Predisporre un programma di monitoraggio sanitario e di medicina preventiva. • Predisporre una cartella clinica per singolo animale • Documentare sulle caratteristiche delle strutture di ricovero, sui mezzi di trasporto e sulle modalità di manipolazione degli animali. CRITERI GENERALI Criterio 5- elenco del personale e le qualifiche professionali. Criterio 6- divieto di prelievo dalla natura di nuovi animali per l’attività circense. Criterio 7- possibilità di acquisire nuovi soggetti solo tra quelli nati in cattività. CRITERI GENERALI Criterio 8- presenza e regolare tenuta di un registro di carico e scarico per tutti i soggetti Criterio 9- obbligo di identificazione per ogni singolo animale. Criterio 10- predisposizione di un programma alimentare singolarmente studiato, idoneità dei punti di conservazione e di preparazione degli alimenti. CRITERI GENERALI Criterio 11- Caratteristiche delle strutture di ricovero: • Strutture che permettano agli animali di sottrarsi alla vista del pubblico. • Strutture che permettano agli animali di ripararsi da condizioni climatiche avverse. • Strutture attrezzate con sistemi atti a regolare la temperatura. • Presenza all’interno delle strutture di idonei arricchimenti ambientali. CRITERI GENERALI Criterio 12- predisposizione di un programma di pulizia, disinfezione, smaltimento deiezioni. Identificazione di un’area di isolamento per i soggetti in cura o ammalati. Criterio 13- idoneità dei mezzi di trasporto ed autorizzazioni sanitarie. Divieto di trasporto promiscuo di specie diverse. CRITERI GENERALI • Criterio 14- predisposizione di un piano di emergenza in caso di fuga di animali.Valutazione dell’idoneità degli strumenti. • Criterio 15- divieto di esibizione degli animali al di fuori della struttura. CRITERI SPECIFICI PER TAXA Vengono stabiliti ed indicati dei criteri per il corretto mantenimento degli animali all’interno dei circhi, sia per quanto riguarda le strutture interne che esterne. Tali requisiti tengono conto della necessità di garantire agli animali il principio delle cinque libertà. Il rispetto di tali criteri viene considerata condizione necessaria ad evitare il reato di maltrattamento. Protocollo operativo di autorizzazione • Il titolare della struttura deve presentare, compilata, all’atto della richiesta di plateatico, la scheda informativa circhi. • Il Servizio Veterinario, valutata la scheda, da il nulla osta all’arrivo del circo. • Successivamente all’attendamento del circo, il Servizio Veterinario effettuerà attività di vigilanza per verificare la rispondenza della scheda e le condizioni di sanità e benessere animale Protocollo operativo di autorizzazione Il parere dei Servizi Veterinari si riferisce esclusivamente agli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, mentre per quanto attiene alla sicurezza ed incolumità pubblica la valutazione spetta alla Commissione Provinciale di Vigilanza. Protocollo operativo di autorizzazione Si specifica che con nota 43504 del 16 settembre 2003, la Regione Veneto ha specificato che la competenza in materia di sicurezza pubblica, delle strutture e dei mezzi di detenzione ( es. Gabbie ) spetta agli Uffici Territoriali di Governo ( già Prefetture ) ed ai Comuni. Delibera di Giunta Regionale 1707/ 2004 Vengono deliberate le linee guida e la scheda informativa circhi e spettacoli itineranti, dove vengono forniti chiarimenti di indirizzo in merito alle competenze. Delibera di Giunta Regionale 1707/ 2004 Allegato 1 Definisce le linee guida univoche da applicarsi nel territorio della Regione Veneto in materia di accertamento delle competenze per la verifica dell’idoneità delle strutture deputate alla custodia degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti Delibera di Giunta Regionale 1707/ 2004 Allegato 2 Consente ai Servizi Veterinari dell’ASL, il controllo preventivo dei requisiti previsti cosi come indicati nei criteri generali dettati dalla Commissione Scientifica CITES.