lezione dott. Camerini - Società Italiana di Medicina Veterinaria

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lezione dott. Camerini - Società Italiana di Medicina Veterinaria
Torino
Torino 16
16 febbraio
febbraio 2012
2012
Circhi in citt
à
città
ed animali esotici
Dr. Alberto Camerini
Dipartimento di Prevenzione - Servizi Veterinari
[email protected]
Definizione di animale esotico
Si definiscono animali esotici tutte le specie
facenti parte della fauna selvatica esotica
che vivono stabilmente in stato di libertà nei
paesi di origine e dei quali non esistono
popolazioni sul territorio Nazionale
Definizione di pericolosità
Sono da considerarsi potenzialmente
pericolosi tutti gli esemplari vivi di
mammiferi, rettili selvatici ovvero provenienti
da riproduzione in cattività che in particolari
condizioni possono, con la loro azione
diretta, arrecare effetti mortali o invalidanti
per l’uomo o possono trasmettere malattie
infettive se non sottoposti a controllo.
Legge 150/92 e DM 19 aprile 1996
Vengono dettate norme in materia di
detenzione, benessere e custodia di
esemplari di animali esotici e/o ritenuti
pericolosi per la salute e l’incolumità
pubblica, inseriti nell’elenco in allegato al
Decreto Interministeriale
Legge 150/92 e DM 19 aprile 1996
• Dal 3 ottobre 1996 è vietata la detenzione e
l’acquisizione di tutti gli esemplari in
allegato.
• Coloro che già detengono tali esemplari
dovranno denunciarne il possesso alle
Prefetture
• L’autorizzazione Prefettizia sarà subordinata
al parere favorevole dei Servizi Veterinari in
merito alla verifica sul benessere e salute dei
soggetti e sulla custodia sicura.
Legge 150/92 e DM 19 aprile 1996
Sono esclusi dall’obbligo di denuncia e dal
divieto di detenzione
• Istituzioni scientifiche e di ricerca ( D.L. 116 )
• Giardini zoologici, parchi nazionali
• Acquari, delfinari, circhi
• Mostre faunistiche permanenti o itineranti
• Allevamenti autorizzati dalla L.157/92
Legge 150/92 e DM 19 aprile 1996
I detentori di animali di cui al Decreto,
compresi gli esercizi commerciali potranno
cedere tali esemplari esclusivamente alle
strutture già in possesso di autorizzazione.
L’acquisizione dovrà essere comunicata alle
Prefetture territorialmente competenti per i
successivi controlli analogamente al primo
atto autorizzativo.
Divieto di commercio e detenzione di
aracnidi altamente pericolosi per
l'uomo.
Decreto legge 3 luglio 2003, n.159
Valgono le stesse limitazioni e gli stessi
obblighi previsti per gli animali di cui
all’elenco del DM 19 aprile 1996.
ARANEIDI
tutte le specie dei seguenti Genus:
Atrax
Trechona
Phoneutria
Latrodectus
Hadronyche
Sicarius
Loxosceles
SCORPIONES
tutte le specie dei seguenti Genus:
Androctonus, Buthacus, Buthiscus,
Butheolus, Buthus, Centruroides,
Compsobuthus, Hottentotta, Leiurus,
Mesobuthus, Odontobuthus,
Orthochirus, Parabuthus, Tytius
Hemiscorpius.
D.G.R 3882 del 31.12.2001
Vengono stabilite le linee guida in materia di
detenzione, allevamento e commercio di
animali esotici e delle specie animali che
possono costituire pericolo per la salute e
l’incolumità pubblica
D.G.R 3882 del 31.12.2001
Definizione di pericolosità
Sono da considerarsi potenzialmente
pericolosi tutti gli esemplari vivi di
mammiferi, rettili, anfibi, insetti, aracnidi,
alcune specie ittiche che possono con la loro
azione diretta od indiretta arrecare effetti
lesivi o invalidanti anche in ordine
psicologico all’uomo.
D.G.R 3882 del 31.12.2001
I possessori di animali di cui alla Dgr, esclusi
pertanto quelli già autorizzati dalle Prefetture
in ottemperanza alla L.150/92, dovranno
presentare domanda di autorizzazione per il
tramite dei Servizi Veterinari dell’ Azienda
ULSS.
D.G.R 3882 del 31.12.2001
Registro di carico e scarico
Sono tenuti alla detenzione e compilazione del
registro di carico e scarico, tutti coloro che,
in qualsiasi modo o forma esercitino lo
sfruttamento commerciale di questi animali.
Per sfruttamento commerciale, si intende
qualsiasi forma di vendita, locazione,
permuta o scambio.
D.G.R 3882 del 31.12.2001
L’esposizione e la detenzione ai fini non
commerciali, in luoghi aperti al pubblico
( bar, ristoranti, mercati ecc.) non è
consentita con esclusione delle esposizioni a
fini scientifici e didattici, purchè autorizzate.
Altresì è vietata la detenzione degli animali in
luoghi diversi da quelli autorizzati.
D.G.R 3882 del 31.12.2001
Autorizzazioni al commercio
L’allevamento per il commercio ed il
commercio di questi animali sono
subordinati al rilascio di specifica
autorizzazione del Sindaco, previo nulla osta
del Servizio Veterinario dell’Azienda ULSS
competente per territorio. L’autorizzazione è
specifica per le specie indicate nella
domanda.
D.P.C.M. 28 febbraio 2003
Art.5 – Commercio, allevamento,
addestramento e custodia a fini commerciali.
e) Il possesso per la persona responsabile,
delle cognizioni necessarie all’esercizio di
tale attività, di una qualificata formazione
professionale o di comprovata esperienza.
d) l’aggiornamento dei registri di carico e
scarico dei singoli animali, compresa la loro
provenienza e destinazione.
CIRCHI, NORME e CONTRADDIZIONI
• L.337/68 – funzioni sociali e
finanziamenti
• L.150/92
L.426/98
• Criteri Commissione Scientifica CITES
• Regolamento CE 1739/05
• L.189/04
• Delibera della Giunta Regionale 1707/04
FINANZIAMENTI
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7.500.000 euro nel 2005
5.700.000 euro nel 2006
6.700.000 euro nel 2007
3.800.000 euro nel 2008
4.450.000 euro nel 2009
Le sovvenzioni sono elargite da il Ministero per i beni e
le attività culturali e appartengono principalmente al
capitolo di spesa del Fondo Unico dello Spettacolo
(FUS).
Contraddizioni
Contraddizione è riconoscere la funzione
sociale delle attività circensi ed accettare
taluni modelli diseducativi.
Contraddizione è prevedere quote di
finanziamento del settore senza vincolarne
una parte al miglioramento del benessere
animale.
Criticità
•Aree comunali inadeguate per garantire gli
standard minimi agli animali.
•Trasporti.
•Attrezzature e personale.
•Sicurezza pubblica.
•Visite allo zoo.
•Brevità dei tempi di permanenza.
Scheda informativa circhi
•Fornisce elementi di valutazione preventiva
sui criteri generali.
•Consente di programmare interventi
congiunti di vigilanza e controllo.
•Consente di negare l’autorizzazione al
plateatico in assenza dei requisiti minimi.
Criteri Commissione Scientifica CITES
I criteri dettati dalla Commissione
Scientifica CITES sono stati elaborati
su dettato legislativo all’art.4, comma
13 dalla Legge 426/98 e pertanto, come
ribadito con nota dell’Aprile del 2001,
dal Ministero dell’Ambiente, assumono
valore di ufficialità.
Criteri Commissione Scientifica CITES
•
Criteri generali – quindici punti riferiti
alle autorizzazioni, alla struttura, alla
gestione ,alla registrazione, alle garanzie
sanitarie.
•
Criteri tecnici specifici per taxa –
indicazioni strettamente legate alla
gestione e custodia degli animali
strettamente legate al loro benessere.
CRITERI GENERALI
Criterio 1- identificazione della struttura
Criterio 2- identificazione del legale
rappresentante
Criterio 3- identificazione delle specie e
numero di animali autorizzati ad essere
ospitati e trasportati
CRITERI GENERALI
Criterio 4- identificazione del Veterinario
consulente che dovrà:
• Predisporre un programma di monitoraggio sanitario
e di medicina preventiva.
• Predisporre una cartella clinica per singolo animale
• Documentare sulle caratteristiche delle strutture di
ricovero, sui mezzi di trasporto e sulle modalità di
manipolazione degli animali.
CRITERI GENERALI
Criterio 5- elenco del personale e le qualifiche
professionali.
Criterio 6- divieto di prelievo dalla natura di
nuovi animali per l’attività circense.
Criterio 7- possibilità di acquisire nuovi
soggetti solo tra quelli nati in cattività.
CRITERI GENERALI
Criterio 8- presenza e regolare tenuta di un
registro di carico e scarico per tutti i soggetti
Criterio 9- obbligo di identificazione per ogni
singolo animale.
Criterio 10- predisposizione di un programma
alimentare singolarmente studiato, idoneità
dei punti di conservazione e di preparazione
degli alimenti.
CRITERI GENERALI
Criterio 11- Caratteristiche delle strutture di
ricovero:
• Strutture che permettano agli animali di sottrarsi alla
vista del pubblico.
• Strutture che permettano agli animali di ripararsi da
condizioni climatiche avverse.
• Strutture attrezzate con sistemi atti a regolare la
temperatura.
• Presenza all’interno delle strutture di idonei
arricchimenti ambientali.
CRITERI GENERALI
Criterio 12- predisposizione di un programma
di pulizia, disinfezione, smaltimento
deiezioni. Identificazione di un’area di
isolamento per i soggetti in cura o ammalati.
Criterio 13- idoneità dei mezzi di trasporto ed
autorizzazioni sanitarie. Divieto di trasporto
promiscuo di specie diverse.
CRITERI GENERALI
• Criterio 14- predisposizione di un piano di
emergenza in caso di fuga di
animali.Valutazione dell’idoneità degli
strumenti.
• Criterio 15- divieto di esibizione degli animali
al di fuori della struttura.
CRITERI SPECIFICI PER TAXA
Vengono stabiliti ed indicati dei criteri per il
corretto mantenimento degli animali
all’interno dei circhi, sia per quanto riguarda
le strutture interne che esterne. Tali requisiti
tengono conto della necessità di garantire
agli animali il principio delle cinque libertà. Il
rispetto di tali criteri viene considerata
condizione necessaria ad evitare il reato di
maltrattamento.
Protocollo operativo di autorizzazione
• Il titolare della struttura deve presentare, compilata,
all’atto della richiesta di plateatico, la scheda
informativa circhi.
• Il Servizio Veterinario, valutata la scheda, da il nulla
osta all’arrivo del circo.
• Successivamente all’attendamento del circo, il
Servizio Veterinario effettuerà attività di vigilanza per
verificare la rispondenza della scheda e le condizioni
di sanità e benessere animale
Protocollo operativo di autorizzazione
Il parere dei Servizi Veterinari si riferisce
esclusivamente agli aspetti relativi al
benessere ed alla sanità animale, mentre per
quanto attiene alla sicurezza ed incolumità
pubblica la valutazione spetta alla
Commissione Provinciale di Vigilanza.
Protocollo operativo di autorizzazione
Si specifica che con nota 43504 del 16
settembre 2003, la Regione Veneto ha
specificato che la competenza in materia di
sicurezza pubblica, delle strutture e dei
mezzi di detenzione ( es. Gabbie ) spetta agli
Uffici Territoriali di Governo ( già Prefetture )
ed ai Comuni.
Delibera di Giunta Regionale 1707/ 2004
Vengono deliberate le linee guida e la
scheda informativa circhi e spettacoli
itineranti, dove vengono forniti
chiarimenti di indirizzo in merito alle
competenze.
Delibera di Giunta Regionale 1707/ 2004
Allegato 1
Definisce le linee guida univoche da
applicarsi nel territorio della Regione
Veneto in materia di accertamento delle
competenze per la verifica dell’idoneità
delle strutture deputate alla custodia
degli animali nei circhi e nelle mostre
itineranti
Delibera di Giunta Regionale 1707/ 2004
Allegato 2
Consente ai Servizi Veterinari dell’ASL, il
controllo preventivo dei requisiti
previsti cosi come indicati nei criteri
generali dettati dalla Commissione
Scientifica CITES.