Titolo:Investire in Burundi Argomento:Quadro legislativo per gli

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Titolo:Investire in Burundi Argomento:Quadro legislativo per gli
Titolo:Investire in Burundi
Argomento:Quadro legislativo per gli investimenti e incentivi.
Settore principale:Osservatorio Area/Paese
Settore di interesse:Internazionalizzazione
Contenuto:
Il Burundi è membro di organizzazioni e comunitÃ
economiche quali laCEPGL (Comunità Economica dei Paesi dei Grandi Laghi), il Mercato Comune dell’Africa Orientale e
Meridionale (COMESA) e la Eastern African Community (EAC), formate da 20 paesi per un totale di 450 milioni di consumatori.
Fin dal 2008, inoltre, è stato portato avanti un processo di integrazione di queste tre realtà in un’unica comunità regionale,
l’African Economic Community (AEC).
L’attrattiva del Burundi come luogo in cui investire si basa principalmente sul miglioramento, operato dal governo, del contesto in
cui svolgere l’attività di business. Gli sforzi per migliorare quest’ultima sono concentrati sull’aumento della competitività per
consentire all’economia del paese di sfruttare le opportunità offerte dai mercati aperti.
In effetti, l’integrazione del Burundi nella Eastern African Community (EAC) e nel Mercato Comune dell’Africa Orientale e
Meridionale (COMESA) rappresenta un’opportunità in termini di investimenti diretti esteri - IDE. L’EAC aumenta la dimensione
del mercato accessibile ai prodotti del Burundi e stimola la diversificazione della produzione locale. D’altra parte, il paese sarà il
punto focale del commercio all’interno della regione, collegando l’Africa centrale, l’Africa orientale e l’Africa meridionale.
Inoltre, se le infrastrutture di trasporto saranno ulteriormente sviluppate, paesi come il Ruanda e l'Uganda potrebbero scegliere di
transitare le loro merci nel porto di Bujumbura per i loro scambi commerciali con il Sud dell’Africa attraverso il Lago Tanganica.
Lo stesso vale per gli scambi tra l'est della Repubblica Democratica del Congo e l'Africa orientale. Il Burundi potrebbe
rappresentare una posizione strategica per gli investitori stranieri che intendono investire nella regione e penetrare i mercati
limitrofi.
Le opportunità e le sfide che deve affrontare il Burundi sono fortemente legate all’integrazione regionale che prevede la creazione
di nuove realtà per gli investimenti diretti esteri nel paese.
Quadro legislativo per gli investimenti
Un nuovo codice degli investimenti è in vigore dal 1° gennaio 2009. Questo codice è il risultato di un rinnovamento del quadro
normativo del 2003 volto a migliorare il diritto commerciale esistente, la promozione degli investimenti e il settore privato.
Il Codice si applica sia agli investitori stranieri che nazionali. Uno dei maggiori progressi consiste nel fatto che tutti gli
investimenti sono ora oggetto di comuni procedure legali, condizioni di garanzia e vantaggi al posto del vecchio e complesso
sistema che prevedeva quattro regimi di licenze (una base e tre speciali). Il nuovo codice prevede anche maggiori garanzie per gli
investitori stranieri, in particolare per quanto riguarda l’espropriazione, la garanzia del trasferimento di capitali e l’accesso a un
arbitrato internazionale. Il Codice tiene conto anche del regime specifico per gli investimenti nelle zone franche.
Il nuovo codice degli investimenti (legge n° 1/24 del 10 settembre 2008) dal 1 gennaio 2009 fornisce agli investitori sovvenzioni e
garanzie:
libertà di stabilimento dei capitali, proprietà garantita a qualsiasi persona, senza alcuna discriminazione, libero
trasferimento di capitali stranieri e ricavi;
divieto di qualsiasi nazionalizzazione ed espropriazione degli investimenti effettuati nel territorio del Burundi, così come
di qualsiasi misura di portata equivalente;
credito d'imposta per gli investimenti da parte delle imprese di nuova costituzione senza approvazione preventiva;
semplificazione della legislazione esistente e armonizzazione con quella della Comunità dell’Africa orientale (Kenya,
Uganda, Tanzania e Ruanda);
creazione di un’agenzia per gli investimenti (API), con il compito principale di promuovere gli investimenti e
l’esportazione.
Settori applicabili
Tutti i settori economici sono aperti agli investimenti stranieri
e non vi è alcuna restrizione su questi ultimi sia nella Costituzione, che nel Codice degli Investimenti, nel codice del commercio o
in altre leggi in materia di investimenti. Inoltre, i monopoli di Stato che ancora esistono, in particolare nei settori della telefonia
fissa e dell’energia elettrica, sono parte di un programma di privatizzazione aperto agli investimenti stranieri. Numerose riforme
sono in corso nel settore delle telecomunicazioni (in particolare la telefonia mobile e la privatizzazione della telefonia fissa), nel
settore elettrico e, recentemente, anche nel settore del caffè. Prima del 2005, lo Stato manteneva infatti un ruolo importante nel
settore del caffè, ma con il decreto 100/012 del 2005, tutti gli operatori economici, nazionali o internazionali, godono di libertÃ
di stabilimento e di funzionamento in tutte le fasi della catena di produzione, commercializzazione, trasformazione e finanziamento
delle esportazioni.
Anche il settore minerario è aperto agli investitori stranieri. L’unica restrizione presente nell'articolo 19 del codice di
investimento è che le persone fisiche o giuridiche attive nel settore minerario sono tenute a prendere la residenza in Burundi.
I servizi sono di importanza strategica per il Burundi e non sono limitati agli investimenti stranieri. Tuttavia, il Burundi ha fatto
pochissimi progressi nell’ambito del General Agreement on Trade in Services della World Trade Organization (WTO). Gli
impegni assunti dal settore in Burundi si riferiscono a servizi di costruzione e ai relativi servizi di ingegneria, distribuzione, sanitÃ
e sociali, quelli relativi al turismo e ai viaggi, e alcuni servizi business.
La common law si applica alle imprese degli investitori e l'atto di investimento non è soggetto ad alcuna particolare formalità di
approvazione o autorizzazione. Inoltre, il codice degli investimenti non prevede alcuna dichiarazione per la creazione di
un’impresa.
Il nuovo codice degli investimenti prevede che la creazione o l'espansione di un’attività devono seguire i requisiti di legge stabiliti
nel codice delle imprese pubbliche e private e nel codice del commercio. La costituzione di una società è soggetta alle
formalità di costituzione: la firma degli statuti, il deposito del capitale, l'autenticazione degli atti, la registrazione e la
pubblicazione ufficiale. Il numero di procedure e il tempo di elaborazione necessario porta a 32 il numero di giorni necessari per
creare un business in Burundi.
Il nuovo codice delle aziende private e pubbliche prevede all’articolo 14 che le imprese estere che non registrano una società in
Burundi possono anche stabilire una succursale o un'agenzia con gli stessi diritti e le condizioni di una società burundese. Questi
sono tuttavia tenuti a registrarsi nel registro delle imprese e del commercio e la loro registrazione deve essere pubblicata in un
giornale autorizzato.
Incentivi
Requisiti di prestazione o incentivi sono applicati equamente ed uniformemente sia agli investitori nazionali che internazionali. Per
incoraggiare gli investimenti il Burundi applica incentivi agli investimenti per le società internazionali e nazionali sotto forma di
differimento di imposte sul reddito ed esenzione dai dazi d’importazione e di esportazione. Per beneficiare di questi incentivi,
tuttavia, l'investitore deve soddisfare esigenze particolari riguardo l’entità dell'investimento, il numero di posti di lavoro creati, e
la posizione del business. Ad esempio, un’azienda può ricevere incentivi supplementari per posizionarsi e investire nelle aree
rurali. Non vi è alcun requisito generale per le imprese che acquistano beni aziendali da fonti locali. Fanno eccezione, però,
soltanto le società autorizzate all'esportazione che operano nella Free Economic Zone (FEZ). Le aziende che si avvalgono degli
incentivi fiscali delle FEZ sono tenuti ad acquistare beni in Burundi, dove possibile.
Non è richiesto che cittadini burundesi abbiano azioni proprie in investimenti stranieri, o che venga trasferita la tecnologia a
soggetti burundesi oltre il momento dell'investimento. La quota di patrimonio netto di proprietà straniera nell’investimento non
deve essere ridotta nel tempo. Non ci sono requisiti "offset", per cui i principali appalti sono approvati solo se il fornitore straniero
investe in articoli legati al paese ospitante.
Il Burundi non impone condizioni di permessi all’investimento, ad eccezione delle aziende che fanno richiesta di incentivi speciali,
così come le agevolazioni fiscali specializzati contenute nel codice degli investimenti. Il governo del Burundi non impone
procedure di applicazione per le imprese, e gli investitori non sono tenuti a rivelare informazioni riservate al governo come parte
del processo di regolazione. Non è imposto alcun visto di soggiorno discriminatorio o eccessivamente oneroso, nessun permesso
di lavoro che potrebbe ostacolare la mobilità di un investitore straniero, o l’uso di barriere tariffarie che determinerebbero
l’esportazione preferenziale o discriminatoria o politiche di importazione.
Zone Franche
Il regime di zona franca è stato fondato nel 1992 con il Decreto Legislativo 1/3.L, mentre recenti modifiche sono state adottate
nel 2001 con la legge 1/015 e nel 2002, con il decreto ministeriale 750/649.
Il regime conferisce lo status giuridico alle società che beneficiano automaticamente di una serie di esenzioni fiscali e doganali. Il
regime ha la particolarità di essere organizzato come una zona geografica illimitata autorizzata. Le società della zona franca
sono divise per settore e sono indicate come free companies nei settori industriale, commerciale, dei servizi o agricolo. I principali
criteri di ammissibilità sono:
l'esportazione di tutta la produzione;
Creazione di un considerevole valore aggiunto;
Rispetto delle norme ambientali, sanitarie e di sicurezza;
L'importazione o la riesportazione dopo ulteriore trasformazione o condizionamento dei prodotti importati possono essere
basate su un elenco redatto dal ministro competente per la zona franca.
I principali vantaggi della zona franca sono:
esenzione totale dall’imposta sulle società per i primi dieci anni di attività e il pagamento di una tariffa ridotta del 15%
negli anni successivi;
l'esenzione fiscale sui dividendi per un periodo illimitato;
diritto di rimpatriare i capitali e i redditi;
permesso di avere depositi bancari in valuta estera;
normativa del lavoro più flessibile rispetto a quella prevista nel Codice del Lavoro;
le importazioni di imprese situate in queste zone sono esenti da tutte le imposte e le tasse, dirette o indirette, senza una
licenza di importazione;
il regime si applica anche ai dazi sulle esportazioni.