Corte di Cassazione - copia non ufficiale

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Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 6944 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BUFFA FRANCESCO
SENTENZA
sul ricorso 18211-2008 proposto da:
LANCELLA VITTORIO EMANUELE C.F. LCNVTR37B121234P,
domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N.
269, presso lo studio dell'avvocato PANZERA SILVANA,
rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO PAPA
giusta delega in atti;
- ricorrente -
2015
contro
381
C.T.I. A.T.I. S.P.A - COMPAGNIA TRASPORTI IRPINI
S.P.A.
C.F.
01755110648,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
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Data pubblicazione: 07/04/2015
in ROMA, VIA GIULIO CESARE 21/23, presso lo studio
dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, rappresentata e
difesa dall'avvocato GIORGIO FONTANA, giusta delega in
atti;
- controricorrente
-
di NAPOLI, depositata il 11/07/2007 r.g.n. 2939/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
BUFFA;
udito l'Avvocato FIORILLO LUIGI per delega verbale
FONTANA GIORGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
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avverso la sentenza n. 4829/2007 della CORTE D'APPELLO
Rg. 18211/08 - Lancella c. ATI Compagnia trasporti irpini
1. La corte d'appello di Napoli, con sentenza 11/7/2007,
confermando la sentenza del 18/10/2004 del tribunale di
Avellino, ha rigettato la domanda promossa da Lancella
verso l'ATI Compagnia trasporti irpini, volta ad ottenere
l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la
condanna dell'ATI, quale asserito datore di lavoro, al
pagamento della somma di oltre 157 milioni di lire a titolo di
trattamento retributivo corrispettivo delle mansioni svolte
quale direttore generale dell'ATI.
In particolare, la Corte territoriale ha rigettato la domanda
per insussistenza del rapporto lavorativo, per essere stata
resa la prestazione in regime di distacco da parte della
Gestione regionale trasporti irpini, a seguito di ordine di
servizio del commissario regionale di tale gestione; la corte
ha infatti ravvisato tutti gli elementi propri del distacco ed in
particolare l'interesse del datore distaccante e la
conservazione del potere direttivo in capo al distaccante, ed
ha invece ritenuto non necessario il consenso del dipendente
al distacco.
2. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro
motivi, cui resiste ATI con controricorso. Le parti hanno
presentato memorie.
3. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione
dell'articolo 2104 c.c. e dell'articolo 30 d.lgs. 276 del 2003,
nonché vizio di motivazione per aver ravvisato il distacco
nella fattispecie, sebbene difettasse un interesse concreto
rilevante del soggetto cosiddetto distaccante.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di
motivazione e violazione degli articoli 2099 c.c. e 36 Cost.,
per avere escluso la sentenza la duplicità di un rapporto di
lavoro e il diritto del lavoratore distaccato ad un'adeguata
retribuzione.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione
della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ravvisato un
interesse comune del distaccante e del distaccatario in
relazione alla identità delle attività svolta ed essendo quella
del distaccante attività in ambito territoriale diverso rispetto
all'ambito territoriale di attività del distaccatario.
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione del
contratto collettivo dei dirigenti, nonché dell' articolo 2104
c.c. e 30 d.lgs. 276 del 2003, in ragione del mancato
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
consenso da parte del dipendente in ordine al distacco,
trattandosi di mansioni particolarmente qualificate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ug)
)
era,
(
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4. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro
connessione: essi sono infondati.
5. La Corte territoriale ha valutato correttamente, con
motivazione adeguata e congrua, che il rapporto di lavoro
intercorreva tra il lavoratore e la Gestione regionale
trasporti e che la prestazione presso la ATI
derivata da
provvedimento di distacco del commissario regionale della
Gestione trasporti e non dunque da autonoma assunzione
espletata dall'ATI.
La corte ha quindi ritenuto sussistere tutti gli elementi del
distacco, ed in particolare l'interesse del distaccante e la
conservazione del potere direttivo in capo al distaccante.
6. Tale valutazione, in particolare con riferimento all'interesse
del distaccante, risulta corretta, dovendo convenirsi che il
distaccante che gestisce i trasporti extraurbani ha interesse
a prestazione del proprio dipendente resa in posizione
dirigenziale presso soggetto che svolge attività di gestione
dei servizi di trasporto urbano, che naturalmente con i primi
devono essere coordinati al meglio per la stessa efficacia dei
trasporti extraurbani.
7. La pronuncia della corte territoriale è dunque in linea con i
principi affermati da questa Corte in ordine al distacco (Sez.
L, Sentenza n. 7517 del 15/05/2012; z. L, Sentenza n.
9694 del 23/04/2009), secondo i quali la dissociazione fra il
soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e
l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o
comando) è consentita soltanto a condizione che essa
realizzi, per tutta la sua durata, uno specifico interesse
imprenditoriale tale da consentirne la qualificazione come
atto organizzativo dell'impresa che la dispone, così
determinando una mera modifica delle modalità di
esecuzione della prestazione lavorativa e la conseguente
temporaneità del distacco, coincidente con la durata
dell'interesse del datore di lavoro allo svolgimento della
prestazione del proprio dipendente a favore di un terzo.
L'accertamento della sussistenza degli elementi di fatto
idonei a configurare la prestazione lavorativa a favore di un
soggetto diverso dal datore di lavoro come comando o
distacco è riservato al giudice del merito, ed è incensurabile
in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e
immune da vizi.
8. Le spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
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la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
cinquemila per compensi, euro cento per spese, oltre
accessori come per legge e spese generali nella misura del
15%.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 gennaio
2015.