Made in Italy e nuove disposizioni doganali ex Reg. UE 603/2013

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Made in Italy e nuove disposizioni doganali ex Reg. UE 603/2013
Made in Italy e nuove disposizioni
doganali ex Reg. UE 603/2013
Avv. Elio De Tullio
Progetto 2013
Camera di Commercio Italo Orientale
Camera di Commercio Italo Lituana
Camera di Commercio Italo Bosniaca
Bari, 25 ottobre 2013
Made in Italy
Art. 4 c. 49, Legge 350/2003 e successive modifiche
L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione
ovvero la commercializzazione di atti diretti in modo non equivoco
alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci
indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è
punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce
falsa indicazione la stampigliatura «Made in Italy» su prodotti e
merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea
sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia
indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci,
l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso
l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della
disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo
quanto previsto dal comma 49 bis
Art. 4 comma 49 bis, Legge 350/2003
(introdotto dall’art. 16 comma 6 del D.L. 135/2009 – Decreto Ronchi)
Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del
titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il
consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine
italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza
che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed
evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque
sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore
sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere
accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del
licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura,
verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva
origine estera del prodotto. Art. 16 D.L. 135/2009 (Decreto Ronchi)
“Made in Italy e prodotti interamente italiani”
Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce,
classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente, e
per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il
confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio
italiano.
Art. 16 D.L. 135/2009 (Decreto Ronchi)
“Made in Italy e prodotti interamente italiani”
Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come
interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto
italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad
ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia
del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione,
al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le
diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste
dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo.
Legge n. 55/2010 (Legge Reguzzoni Versace Calearo)
1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere
un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, e successive modificazioni, e' istituito un sistema di
etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi,
intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei
settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il
luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la
tracciabilità dei prodotti stessi. Legge n. 55/2010 (Legge Reguzzoni Versace Calearo)
Per fasi di lavorazione si intendono:
Tessile: filatura, tessitura, nobilitazione, confezione
Pelletteria: concia, taglio, lavorazione, assemblaggio
Calzaturiero: concia, taglio tomaia, lavorazione, rifinizione
Divani: concia, lavorazione poliuretano, assemblaggio fusti, taglio pelle/tessuto,
cucito della pelle/tessuto, assemblaggio e rifinizione
Legge n. 55/2010 (Legge Reguzzoni Versace Calearo)
L’indicazione “Made in Italy” è permessa per:
1. Prodotti finiti
2. Se almeno due delle fasi di lavorazione sono state svolte nel territorio
3. Se per le rimanenti è verificabile la tracciabilità
Per i prodotti per i quali non sussistono i presupposti per l’uso del Made in Italy, vi
è l’obbligo dell’etichetta indicante lo stato di provenienza
Nuove disposizioni doganali ex Regolamento
UE 603/2013
La tutela doganale
È stato approvato il Regolamento UE n. 608/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei
diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, il quale
sostituirà e abrogherà il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2014
1) L’estensione dei diritti tutelati
Fra le più significative novità introdotte nel nuovo Regolamento, vi è la possibilità di
difendere attraverso il c.d. blocco doganale non solo i diritti di privativa già previsti dal regolamento precedente tra cui i marchi, brevetti
design ed indicazioni geografiche, ma anche:
- le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti
esclusivi di proprietà dal diritto nazionale;
- le topografie di prodotti a semiconduttori;
- i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la
finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche.
2) La procedura rapida per la distruzione in dogana dei falsi inviati per posta (art.26)
Spesso i prodotti contraffatti vengono acquistati on line, entrando nei paesi UE
tramite piccole spedizioni postali: il nuovo Regolamento è stato adeguato per
agevolare la distruzione “d’ufficio” dei falsi intercettati in dogana in
piccole quantità.
- La nuova procedura permetterà all’autorità doganale di procedere direttamente alla
distruzione di quantitativi minimi di prodotti contraffatti previa notifica
all’importatore, il quale avrà dieci giorni lavorativi per opporsi alla distruzione,
termine oltre il quale scatterà il silenzio-assenso. - Il titolare del diritto di proprietà intellettuale oggetto di contraffazione non sarà
coinvolto nella procedura, né riceverà notizia del sequestro.
Tuttavia essa si applicherà solo ai diritti di quei titolari che nella domanda di
monitoraggio hanno consentito il ricorso alla procedura.
2) La procedura rapida per la distruzione in dogana dei falsi inviati per posta
- Il nuovo regolamento definisce “piccola spedizione” la spedizione fino a 2
kg. di peso o fino a tre unità di prodotto
Nel precedente regolamento invece:
- la convalida del blocco doveva essere richiesta entro breve termine dal
titolare del diritto di proprietà intellettuale oggetto di contraffazione tramite
una procedura giudiziaria. Avviare procedure giudiziarie per un numero
crescente di piccoli sequestri stava diventando troppo gravoso per i titolari
dei diritti e di conseguenza i prodotti sospetti venivano spesso svincolati allo
scadere del termine, finendo comunque sul mercato.
2) La procedura semplificata
L’art. 23 rende obbligatoria per gli Stati Membri la cosiddetta “procedura
semplificata” per la distruzione delle merci in violazione, la cui adozione era in
precedenza solo facoltativa.
In base ad essa, le autorità doganali possono sempre procedere alla distruzione di
merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza necessità di
determinare se la violazione effettivamente sussista, qualora ricevano le seguenti due
comunicazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle merci
medesime (3 giorni in caso di merci deperibili): i) il soggetto che ha fatto domanda di monitoraggio doganale deve confermare di
ritenere che un diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e di concordare con
la distruzione dei beni in violazione; 2) La procedura semplificata
ii) il detentore delle merci in violazione (ovvero colui che fa la dichiarazione in
dogana) deve confermare il proprio accordo alla distruzione. Il silenzio di
quest’ultimo può essere valutato dall’autorità doganale quale assenso a procedere.
Nel caso in cui il titolare della domanda di monitoraggio non provveda alla
comunicazione sub i) entro i termini, l’autorità doganale rilascia le merci, a meno che
non venga informata del fatto che è stato avviato un procedimento per
l’accertamento della violazione. Se è invece il detentore delle merci / dichiarante a non far prevenire nei termini la
conferma sub ii), e le autorità non valutano tale silenzio come assenso a procedere,
le autorità medesime ne danno comunicazione immediata al titolare della domanda di
monitoraggio, il quale negli stessi termini di 10/3 giorni dovrà avviare un
procedimento per l’accertamento della violazione dandone notizia alle autorità
doganali. In mancanza, queste ultime provvederanno al rilascio dei beni sospettati di
contraffazione.
Quid novi per le merci in transito? Il nuovo regolamento non contiene invece novità sulla questione delle
cosiddette merci in transito, cioè provenienti da, e destinate a, pesi extra-UE
ma che transitano per uno o più paesi UE. Nuove norme sulle merci in transito sospettate di violare diritti di proprietà
intellettuale saranno probabilmente contenute nella nuova versione del
Regolamento sul marchio comunitario attualmente al vaglio del Parlamento
Europeo.
Grazie per l attenzione
Avv. Elio De Tullio
Viale Liegi 48/b Roma
Via Zuppetta, 5 Bari
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