Made in Italy e nuove disposizioni doganali ex Reg. UE 603/2013
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Made in Italy e nuove disposizioni doganali ex Reg. UE 603/2013
Made in Italy e nuove disposizioni doganali ex Reg. UE 603/2013 Avv. Elio De Tullio Progetto 2013 Camera di Commercio Italo Orientale Camera di Commercio Italo Lituana Camera di Commercio Italo Bosniaca Bari, 25 ottobre 2013 Made in Italy Art. 4 c. 49, Legge 350/2003 e successive modifiche L’importazione e l’esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura «Made in Italy» su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49 bis Art. 4 comma 49 bis, Legge 350/2003 (introdotto dall’art. 16 comma 6 del D.L. 135/2009 – Decreto Ronchi) Costituisce fallace indicazione l’uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull’effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Art. 16 D.L. 135/2009 (Decreto Ronchi) “Made in Italy e prodotti interamente italiani” Si intende realizzato interamente in Italia il prodotto o la merce, classificabile come Made in Italy ai sensi della normativa vigente, e per il quale il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Art. 16 D.L. 135/2009 (Decreto Ronchi) “Made in Italy e prodotti interamente italiani” Chiunque fa uso di un'indicazione di vendita che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano», in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione, al di fuori dei presupposti previsti nei commi 1 e 2, e' punito, ferme restando le diverse sanzioni applicabili sulla base della normativa vigente, con le pene previste dall'articolo 517 del codice penale, aumentate di un terzo. Legge n. 55/2010 (Legge Reguzzoni Versace Calearo) 1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma 1, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e' istituito un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi, intendendosi per tali quelli che sono destinati alla vendita, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi. Legge n. 55/2010 (Legge Reguzzoni Versace Calearo) Per fasi di lavorazione si intendono: Tessile: filatura, tessitura, nobilitazione, confezione Pelletteria: concia, taglio, lavorazione, assemblaggio Calzaturiero: concia, taglio tomaia, lavorazione, rifinizione Divani: concia, lavorazione poliuretano, assemblaggio fusti, taglio pelle/tessuto, cucito della pelle/tessuto, assemblaggio e rifinizione Legge n. 55/2010 (Legge Reguzzoni Versace Calearo) L’indicazione “Made in Italy” è permessa per: 1. Prodotti finiti 2. Se almeno due delle fasi di lavorazione sono state svolte nel territorio 3. Se per le rimanenti è verificabile la tracciabilità Per i prodotti per i quali non sussistono i presupposti per l’uso del Made in Italy, vi è l’obbligo dell’etichetta indicante lo stato di provenienza Nuove disposizioni doganali ex Regolamento UE 603/2013 La tutela doganale È stato approvato il Regolamento UE n. 608/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, il quale sostituirà e abrogherà il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio. Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2014 1) L’estensione dei diritti tutelati Fra le più significative novità introdotte nel nuovo Regolamento, vi è la possibilità di difendere attraverso il c.d. blocco doganale non solo i diritti di privativa già previsti dal regolamento precedente tra cui i marchi, brevetti design ed indicazioni geografiche, ma anche: - le denominazioni commerciali, nella misura in cui sono protette come diritti esclusivi di proprietà dal diritto nazionale; - le topografie di prodotti a semiconduttori; - i modelli di utilità e i dispositivi principalmente progettati, prodotti o adattati con la finalità di rendere possibile o di facilitare l’elusione di misure tecnologiche. 2) La procedura rapida per la distruzione in dogana dei falsi inviati per posta (art.26) Spesso i prodotti contraffatti vengono acquistati on line, entrando nei paesi UE tramite piccole spedizioni postali: il nuovo Regolamento è stato adeguato per agevolare la distruzione “d’ufficio” dei falsi intercettati in dogana in piccole quantità. - La nuova procedura permetterà all’autorità doganale di procedere direttamente alla distruzione di quantitativi minimi di prodotti contraffatti previa notifica all’importatore, il quale avrà dieci giorni lavorativi per opporsi alla distruzione, termine oltre il quale scatterà il silenzio-assenso. - Il titolare del diritto di proprietà intellettuale oggetto di contraffazione non sarà coinvolto nella procedura, né riceverà notizia del sequestro. Tuttavia essa si applicherà solo ai diritti di quei titolari che nella domanda di monitoraggio hanno consentito il ricorso alla procedura. 2) La procedura rapida per la distruzione in dogana dei falsi inviati per posta - Il nuovo regolamento definisce “piccola spedizione” la spedizione fino a 2 kg. di peso o fino a tre unità di prodotto Nel precedente regolamento invece: - la convalida del blocco doveva essere richiesta entro breve termine dal titolare del diritto di proprietà intellettuale oggetto di contraffazione tramite una procedura giudiziaria. Avviare procedure giudiziarie per un numero crescente di piccoli sequestri stava diventando troppo gravoso per i titolari dei diritti e di conseguenza i prodotti sospetti venivano spesso svincolati allo scadere del termine, finendo comunque sul mercato. 2) La procedura semplificata L’art. 23 rende obbligatoria per gli Stati Membri la cosiddetta “procedura semplificata” per la distruzione delle merci in violazione, la cui adozione era in precedenza solo facoltativa. In base ad essa, le autorità doganali possono sempre procedere alla distruzione di merci sospette di violare un diritto di proprietà intellettuale, senza necessità di determinare se la violazione effettivamente sussista, qualora ricevano le seguenti due comunicazioni scritte entro 10 giorni lavorativi dalla notifica del blocco delle merci medesime (3 giorni in caso di merci deperibili): i) il soggetto che ha fatto domanda di monitoraggio doganale deve confermare di ritenere che un diritto di proprietà intellettuale sia stato violato e di concordare con la distruzione dei beni in violazione; 2) La procedura semplificata ii) il detentore delle merci in violazione (ovvero colui che fa la dichiarazione in dogana) deve confermare il proprio accordo alla distruzione. Il silenzio di quest’ultimo può essere valutato dall’autorità doganale quale assenso a procedere. Nel caso in cui il titolare della domanda di monitoraggio non provveda alla comunicazione sub i) entro i termini, l’autorità doganale rilascia le merci, a meno che non venga informata del fatto che è stato avviato un procedimento per l’accertamento della violazione. Se è invece il detentore delle merci / dichiarante a non far prevenire nei termini la conferma sub ii), e le autorità non valutano tale silenzio come assenso a procedere, le autorità medesime ne danno comunicazione immediata al titolare della domanda di monitoraggio, il quale negli stessi termini di 10/3 giorni dovrà avviare un procedimento per l’accertamento della violazione dandone notizia alle autorità doganali. In mancanza, queste ultime provvederanno al rilascio dei beni sospettati di contraffazione. Quid novi per le merci in transito? Il nuovo regolamento non contiene invece novità sulla questione delle cosiddette merci in transito, cioè provenienti da, e destinate a, pesi extra-UE ma che transitano per uno o più paesi UE. Nuove norme sulle merci in transito sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale saranno probabilmente contenute nella nuova versione del Regolamento sul marchio comunitario attualmente al vaglio del Parlamento Europeo. Grazie per l attenzione Avv. Elio De Tullio Viale Liegi 48/b Roma Via Zuppetta, 5 Bari [email protected]